Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura |
Titolo: | Legge di bilancio 2023 - Profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura |
Riferimenti: | AC N.643-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 9/0/XIII |
Data: | 05/12/2022 |
Organi della Camera: | XIII Agricoltura |
XIX Legislatura
LEGGE DI
BILANCIO 2023
Profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura
A.C. 643-bis
5 dicembre 2022
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it -
@SR_Studi
Dossier n. 18/0/13
Servizio Studi
Dipartimento Agricoltura
Tel. 06 6760-9253- * st_agricoltura@camera.it -
@CD_agricoltura
Progetti di legge n. 9/0/XIII
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
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AG0003
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§
la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della XIII Commissione Agricoltura, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§
la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2023-2025 di competenza della XIII Commissione Agricoltura.
I N D I C E
La prima Sezione.................................................................................................
3
1. La disciplina contabile della prima sezione.........................................
3
2. Profili di interesse diretto della XIII Commissione......................................
5
Articolo 11 (Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)....................................................................
5
Articolo 20 (Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)..........
12
Articolo 26 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)
14
Articolo 57 (Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli).....................................................
17
Articolo 61 (Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)..................................................................................................................
23
Articolo 70 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)................................
28
Articolo 76 (Fondo per la sovranità alimentare)...........................................
36
Articolo 77 (Fondo per l’innovazione in agricoltura)...................................
39
Articolo 78 (Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)
42
Articolo 127 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo)..........................
43
La seconda Sezione...........................................................................................
45
1. La disciplina contabile della seconda sezione...................................
45
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella n. 13)
50
Le previsioni di spesa per il 2023 rispetto alla legislazione vigente............
51
Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.
La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.
L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:
-
la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
-
le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
-
le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
-
l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
-
le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.
L’articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.
Tale acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
In merito all’agevolazione in esame, si ricorda che in precedenza l’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 aveva introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La norma dell’articolo 18 concede tale credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 3-bis del decreto legge n. 50 del 2022 ha prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito richiamato ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca. L’articolo 17 del decreto legge 115 del 2022 ha prorogato la misura ulteriormente al terzo trimestre solare 2022 estendendola nuovamente sia all’attività agricola, che alla pesca, mentre, da ultimo, l’articolo 2 del decreto legge ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.
Il comma 2 estende la possibilità di avvalersi del contributo di cui al comma 1 anche ad altre attività non riconducibili alla trazione dei mezzi. Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il comma 3 specifica che il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2:
§
è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2023.
Il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:
§ il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);
L’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.
§ il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000);
L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).
Resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010);
Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2, inoltre:
§ non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
§ non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;
§ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito Pertanto, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);
Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.
Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto all’articolo 3 non concorre a formare l’ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.
§ è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 4 stabilisce i criteri per avvalersi della possibilità di cedere il credito maturato in base al disposto dei commi 1 e 2.
In particolare la norma prevede che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo (articolo 64 del medesimo decreto legislativo) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette di previste all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del delle norme in commento sono nulli.
Il richiamato comma 4 stabilisce che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti della segnalazione di operazioni sospette (articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007), fermi restando gli obblighi ivi previsti. Si ricorda che in base al testo del sopra citato articolo 35 per operazioni sospette si intendono le operazioni per le quali i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.
Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia alla consultazione della pagina web della UIF(Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)-Banca d’Italia.
In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui all’ articolo in esame.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
A tal fine si ricorda che i soggetti richiamati alle lettere a) e b) sono rispettivamente:
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Mentre i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale sono:
associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti
Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal richiamato comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rispettivamente in materia di misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, rafforzamento dei controlli preventivi e opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Il comma 5 dispone che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il comma 6 specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Articolo 20
(Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)
L’articolo 20 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
La disposizione in commento stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.
Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:
§
nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
§ per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
I requisiti - lavoro e reddito - sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (zone di montagna, minacciate di spopolamento e altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale).
L’attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).
I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43).
L’articolo 25 definisce “fondiari” i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).
Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).
I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.
Articolo 26
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)
L’articolo 26 prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%.
Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%.
In particolare il comma 1, lettera b), consente di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, d. P. R. n. 917 del 1986), posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
La rideterminazione consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale degli stessi al mese di dicembre 2022, in luogo del costo o valore di acquisto, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota, stabilita al comma 3 del presente articolo, al 14%.
A tal fine viene aggiunto un nuovo comma 1-bis all’articolo 5 della legge n. 448 del 2001, che disciplina la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
In considerazione del fatto che la possibilità di rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni viene consentita anche con riferimento ai titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la lettera a) del comma 1 modifica la rubrica del predetto articolo sopprimendo il riferimento all’esclusione dei titoli negoziati nei mercati regolamentati.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) il valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.
L'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) definisce rispettivamente le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lettera c)) e le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (lettera c-bis).
In particolare la lettera c) precisa che sono partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La medesima disposizione indica le modalità secondo le quali è accertata la sussistenza di queste condizioni e definisce le plusvalenze assimilabili a quelle appena descritte.
Anche la lettera c-bis) dopo aver individuato l’ambito applicativo, precisando che oggetto della disposizione sono le plusvalenze, diverse da quelle di cui alla lettera c) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, definisce le plusvalenze assimilabili.
Il comma 2, novellando l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 estende l’applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 del citato articolo 5 della legge n. 488 del 2001 anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
I commi da 5 a 7 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, secondo le quali il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. In particolare il comma 5 dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. L'assunzione del valore così definito quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi (comma 6). Infine il comma 7 stabilisce gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.
Si dispone inoltre che le imposte sostitutive, ivi previste, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023; prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull'importo delle rate successive alla prima.
Si prevede inoltre che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, debbano essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023.
Il comma 3 prevede un’aliquota d’imposta sostitutiva al 14% sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.
La stessa aliquota d’imposta sostitutiva è inoltre applicabile alla fattispecie di cui all'articolo 5, commi 1-bis, introdotta dalla disposizione in esame e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e alla fattispecie di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge riguardante le plusvalenze e le minusvalenze afferenti ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti.
Si ricorda che la rideterminazione del valore delle partecipazioni (di cui all’articolo 5 della legge n. 448 del 2001), dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dell’acquisto di partecipazioni, di cui all’articolo 7 della medesima legge, sono state più volte oggetto di proroga, da ultimo dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Si segnala tuttavia che la presente disposizione estende tale regime anche ai titoli e alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
L’articolo 57 reca disposizioni in merito all’introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati [1] per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell’imprenditoria in agricoltura.
In primo luogo, in alternativa all’esonero previsto dalla normativa vigente per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, viene introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli domestici) effettuate nel 2023. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Vengono altresì estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni e viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente.
Esonero contributivo per assunzioni effettuate nel 2023 (commi 1, 2, 3 e 6)
L’articolo 57, comma 1 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche [2] .
Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 6); esso è riconosciuto:
§ per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
§ in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza (comma 3).
Il richiamato art. 8 del D.L. 4/2019, istitutivo del Rdc, ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.
La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; nel caso il beneficio del Rdc sia stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.
Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è riconosciuta per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione. In tal caso, la durata minima dell'incentivo è pari a sei, anziché cinque, mensilità. Se l'assunzione ha luogo con la mediazione di un'agenziale per il lavoro, il 20 per cento dell'incentivo è decurtato al datore di lavoro e riconosciuto alla medesima agenzia.
Si valuti l’opportunità di specificare la compatibilità o meno con analoghi esoneri previsti dalla normativa vigente.
Il comma 2 prevede che l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.
La Relazione tecnica allegata al disegno di legge ipotizza l’assunzione di 30.000 percettori di Rdc con un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro, con conseguenti effetti per la finanza pubblica negativi per 60 milioni di euro nel 2022 e 37 milioni di euro nel 2024. Nel 2025 ipotizza effetti positivi per 14 milioni di euro e per il 2026 un saldo negativo per 10 milioni di euro.
Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (commi 4 e 6)
L’articolo in esame estende, al comma 4, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020, che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall’articolo 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017.
Sulla base di quanto detto, l’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 6), è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, in luogo del trentesimo anno richiesto dalla normativa a regime, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa [3] :
§ nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, in luogo dei valori previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua;
§ per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
§ ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).
L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica:
§ ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico [4] ;
§ alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
§ alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento previsto dall’articolo 1, comma 108 della lege n. 205/2017.
La relazione tecnica ipotizza una platea complessiva di potenziali beneficiari per il 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a 78.000 apprendisti. Stima i maggiori oneri per la finanza pubblica in 319,3 milioni di euro nel 2023, in 663,9 milioni di euro nel 2024, in 566,2 milioni di euro nel 2025, in 337,7 milioni di euro nel 2026, in 9,6 milioni di euro nel 2027, in 56,6 milioni di euro nel 2028, in 12,1 milioni di euro nel 2029 e in 0,7 milioni di euro nel 2029.
Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (commi 5 e 6)
L’articolo in esame estende al comma 5 alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.
Con riferimento all’esonero oggetto dell’estensione temporale in commento, si ricorda che la Circ. INPS n. 32 del 2021 specifica che esso spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Sulla base di quanto detto, l’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 6), è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa a regime) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
§ donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
§ donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
Ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016. Si ricorda che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
§ donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi [5] ;
§ donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
In considerazione del fatto che l’articolo in esame richiama espressamente il solo comma 16 dell’articolo 1 della L. 178/2020 e non anche il successivo comma 17, si valuti l’opportunità di specificare se la condizione ivi prevista, che subordinava la fruizione dello sgravio in esame per il biennio 2021-2022 al fatto che le assunzioni comportassero un incremento occupazionale netto, si applichi anche alle medesime assunzioni effettuate nel 2023.
La Relazione tecnica ipotizza una platea complessiva di potenziali beneficiari per il 2023 pari a 80.000 lavoratrici. Gli oneri per la finanza pubblica sono stimati in 62,1 milioni di euro nel 2023 e 84,7 milioni di euro nel 2024 e 15,7 milioni di euro nel 2015. Nel 2026 sono previsti effetti positivi per 15,7 milioni di euro; nel 2026, 2027 e 2028 effetti nuovamente negativi rispettivamente per 11,4 milioni di euro, 2,5 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.
Decontribuzione giovani imprenditori agricoli (comma 7)
Il presente articolo, infine, proroga al comma 7 dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004 [6] , con età inferiore a quarant'anni.
La disposizione modifica a tal fine l'articolo l, comma 503, della L. 160/2019 il quale specifica altresì che l’esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La Relazione tecnica ipotizza una platea complessiva di 10.000 nuovi iscritti e stima effetti di finanza pubblica negativi per 9 milioni di euro nel 2023, 27,9 milioni di euro nel 2024, 15,7 milioni di euro nel 2025, nonché effetti positivi per 1 milione di euro nel 2026 e oneri per 1 milione di euro nel 2027.
Articolo 61
(Rifinanziamento del fondo sociale
per occupazione e formazione e relativi utilizzi)
L’articolo 61 reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
I suddetti interventi concernono: lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.
Nel dettaglio, il suddetto incremento del Fondo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 1), viene disposto per finanziare le seguenti misure.
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 2)
La norma in esame stanzia per il 2023 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, incrementato dal comma 1, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti – rispettivamente, dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.
Ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.
Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 (ripartite con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016) e di 117 mln per il 2017 (ripartite con il decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017).
Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2022, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l’impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:
§ per il 2018 e 2019 è stato consentito l’impiego delle risorse residue stanziate per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
§ per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln di euro, ripartiti con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019 (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
§ per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln di euro, ripartiti con il DM 5 marzo 2020 (art. 1, co. 491, L. 160/2019);
§ per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln di euro, ripartiti con il DM n. 18 del 16 aprile 2021 (art. 1, co. 289, L. 178/2020) [7] ;
§ per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln di euro, ripartiti con il DM n. 5 del 9 marzo 2022 (art. 1, co. 127, L. 234/2021).
Indennità per i lavoratori del settore della pesca (comma 3)
Per l’erogazione, anche per il 2023, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 1.
La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Si ricorda che la misura in oggetto è stata rifinanziata più volte, da ultimo dall’art. 1, co. 123 e 124, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che ha stanziato risorse pari a 19 mln di euro per il 2022 (di cui 12 mln per il riconoscimento dell’indennità legata al fermo pesca obbligatorio e 7 mln per quella connessa al fermo pesca non obbligatorio).
Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 4)
La disposizione in commento rifinanzia anche per il 2023, nella misura di 10 milioni di euro - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 1 - le misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015.
La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.
In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell’erogazione di un’indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.
Si ricorda che la misura di cui al presente articolo è stata rifinanziata più volte, da ultimo, per il 2022, dall’art. 1, co. 125, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) nel limite di spesa di 20 mln di euro.
Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA (comma 5)
Viene altresì prorogato per il 2023 - nel limite di spesa di 19 mln di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 1 - l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.
Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 nel limite di spesa di 24 milioni di euro (art. 1, co. 1167, della L. 205/2017), per il 2019 nel limite di spesa di 35 milioni di euro (art. 1, co. 248, della L. 145/2018), per il 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 11-quater, co. 1, del D.L. 162/2019), per il 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 9 del D.L. 41/2021) e per il 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 1, co. 128, L. 234/2021).
Proroga CIGS per cessazione di attività (comma 6)
La disposizione in commento proroga per 2023 - nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 1 - la possibilità (attualmente prevista sino al 2022) per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’articolo 44 del D.L. 109/2018.
La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato articolo 44 del D.L. 109/2018 (vedi infra) in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.
In particolare l’autorizzazione è concessa:
§ qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
- risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
- sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;
§ per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
§ anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
§ subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.
Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato da ultimo dal D.L. 162/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziate ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020.
Infine, il trattamento in oggetto è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, co. 278, L. 178/2020) nel limite di spesa, rispettivamente, di 200 e di 50 milioni di euro.
Articolo 70
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
L’articolo 70 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per:
a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 1).
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 2).
La relazione illustrativa evidenzia che, alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, disciplinati all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008, si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un’ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.
In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Di qui la ratio dell’articolo in esame, volto a rifinanziare lo strumento agevolativo nella misura sopra indicata.
I Contratti di Sviluppo - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno strumento di politica industriale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, rientra tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato, sia quanto ad ambito di intervento e a velocizzazione delle relative procedure, sia quanto a risorse finanziarie ad esso dedicate, per le quali si rinvia al paragrafo infra, accennandosi già qui le risorse assegnate ai contratti di sviluppo non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.
La disciplina dei contratti di sviluppo
Il "contratto di sviluppo" è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.
L’articolo 43 ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell'intervento.
Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exempion Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023.
Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato da ultimo modificato ed integrato dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento.
Ai sensi dell’articolo 4, i programmi finanziabili sono:
- di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di sviluppo per la tutela ambientale;
- di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali (comma 1).
I programmi di sviluppo possono includere la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, ad essi funzionali. I relativi oneri, compresa la loro progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche.
Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili da parte degli enti pubblici competenti, la copertura delle opere può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo (comma 2).
L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione quindi del costo di opere infrastrutturali, se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e nel caso programmi di sviluppo di attività turistiche che prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse (comma 3)
[8]
.
I beneficiari delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo ("soggetto proponente") e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma ("aderenti"). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).
Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).
L’articolo 4 ammette poi che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).
L’articolo 9-bis, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di novembre scorso, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro se il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale
[9]
, ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “Accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6
[10]
, del decreto, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Gli Accordi sono quindi sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).
Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy
[11]
.
Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.
Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).
Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis.
Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. art. 16 del decreto), nell'ambito della negoziazione sulla base della tipologia di progetto, della localizzazione dell'iniziativa e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
Relativamente alle iniziative oggetto:
- degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)
- degli Accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis),
sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.
Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dei MISE e al sito di Invitalia S.p.A., soggetto gestore per conto del MISE.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie destinate dall’anno 2014 ai contratti di sviluppo sono indicate nell’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.
Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, dal 2014, 7.912,4 milioni di euro, come di seguito dettagliato:
·
250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)
·
336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)
·
352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)
·
90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 dicembre 2017)
·
20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2018)
·
1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)
·
155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia
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112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
·
200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
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400 milioni di euro di risorse assegnate dall’articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
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500 milioni di euro per l’anno 2020 autorizzate dall’articolo 60, comma 2, del DL. n. 104/2020
·
50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR;
·
130 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, L. 30 dicembre 2020, n. 178), specificamente destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività.
·
200 milioni di euro di risorse assegnate dal D.L. n. 41/2021, articolo 20, commi 7-10, destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.
·
1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per il 2023, 80 milioni per il 2024 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE, dalla Legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, Sez. II.
·
1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE dalla Legge di bilancio per il 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Sez. II
[12]
;
·
2.000 milioni di euro assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027
[13]
;
·
525 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo istituito dall’articolo 22 del D.L. n. 17/2022 a sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive;
·
128,092 milioni euro per l’esercizio finanziario 2022 autorizzati sul capitolo 7343/1/MISE, dalla legge di assestamento 2022, L. 5 agosto 2022, n. 111.
·
524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, articolo 35, comma 1, lett. a) di cui 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse sono state autorizzate
La Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022 – pubblicata in G.U. 22 novembre 2022 - ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo da norme di legge approvate nel 2022, e delle risorse residue destinate agli stessi contratti con direttiva ministeriale 2 marzo 2022.
Contratti di sviluppo e PNRR
Il contratto di sviluppo costituisce anche uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 2 novembre 2021 (cfr. infra) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli investimenti per la cui attuazione è stato scelto l’utilizzo dei contratti di sviluppo.
La Missione 1 Componente 2 del PNRR si prefigge di promuovere la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso investimenti in politiche industriali di filiera. In particolare, nell’abito dell’Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”:
·
l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie”, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti)
[14]
. Lo strumento prescelto per la “messa a terra” degli interventi è quello dei contratti di sviluppo
[15]
.
·
l’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, è volto a potenziare la capacità delle filiere più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il target da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziate sono 750 milioni. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 6-bis del D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall’art. 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell’Investimento in questione
[16]
.
Nella Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile si segnala, infine, l’Investimento 5.3 “Bus elettrici” il quale prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021 ha dato attuazione normativa all’investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy le modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all’Investimento. Con decreto direttoriale 8 aprile 2022 è stata fissata l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni.
Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è INVITALIA. Si rinvia all’apposita pagina istituzionale.
Articolo 76
(Fondo per la sovranità alimentare)
L’articolo 76 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.
Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in commento, individua la finalità che si intende perseguire con il sopraindicato “Fondo per la sovranità alimentare”, da istituirsi, come sopra specificato, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
La suddetta finalità consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:
§ tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
§ ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
§ sostenere le filiere agricole;
§ gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.
Si ricorda che recentemente l’art. 3 del D. L. 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre scorso, attualmente all’esame parlamentare per la sua conversione in legge (A.C. 547), ha, tra l’altro, modificato la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 1). La stessa disposizione ha previsto, al comma 2, alcune modifiche al d.lgs. n. 300 del 1999 volte a specificare - cosi come osservato nella Relazione Tecnica allegata al disegno di legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 173 del 2022 - le attribuzioni del Ministero in esame in coerenza con l’assetto delle competenze stabilito dalla normativa vigente. Il suddetto comma 2 dispone, in particolare, che il Ministero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
1) tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
2) sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura;
3) coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
4) produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
5) promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.
Con riferimento alla “sovranità alimentare” giova richiamare l’intervento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, svoltosi nel corso della seduta di question time presso l’Aula del Senato lo scorso 17 novembre, nonché quello tenuto dallo stesso Ministro lo scorso 29 novembre nel corso dell’audizione sulle Linee programmatiche del Ministero presso la 9ª commissione del Senato. Durante quest’ultimo intervento, in particolare, il Ministro - richiamando l’importanza dell’istituendo Fondo oggetto della disposizione in esame - ha definito la sovranità alimentare come “il diritto di una nazione di scegliere e difendere il proprio sistema alimentare e decidere il proprio modello produttivo”. La sovranità alimentare -ha aggiunto lo stesso Ministro - garantisce da un lato il produttore ed il collegamento al rispetto alla capacità di produrre, e dall’altro il consumatore finale con la garanzia di cibo disponibile per tutti e di qualità. Del resto che la sovranità alimentare e la sicurezza degli approvvigionamenti costituiscono questioni di rilevante attualità - ha proseguito il Ministro Lollobrigida - è dimostrato dalla crisi anche alimentare generata dal conflitto russo-ucraino. Tale emergenza pone anche una riflessione sulla necessità di produrre cibi sani e di qualità, oltre a quella sulla capacità di approvvigionamento delle materie agricole, che riguarda, peraltro, una questione non solo economica ma anche di sicurezza di ogni Paese. Con riferimento alla tutela della qualità dei cibi, il Ministro Lollobrigida ha poi rilevato che l’Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di indicazioni geografiche (845 DOP, IGP e STG). Si tratta di cibi in termini di valorizzazione delle risorse umane e della biodiversità dei territori che fa dei prodotti DOP e IGP del nostro Paese un unicum nel panorama comunitario e globale. Inoltre in base al Rapporto ISMEA-QUALIVITA 2022, di recentissima pubblicazione, nel 2021 il valore dei prodotti a Indicazione Geografica (DOP e IGP) alla produzione, per il comparto food, ammonta a poco meno di 8 miliardi di euro (+9,7% rispetto al 2020), mentre al consumo viene stimato in circa 16 miliardi di euro (+4,5%). Il valore delle esportazioni ha superato i 4,4 miliardi di euro (+12,5%).
Si segnala che un riferimento alla “sovranità alimentare” dell’Unione Europea è contenuto nel comma 8, articolo 6 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata (L. n. 90/2022, pubblicata nella G.U. 15 luglio 2022, n. 164).
Inoltre, la Relazione Tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022, rileva che la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti si riaggancia alla definizione già stabilita dal Reg.(UE) n. 2019/452 in materia di esercizio dei poteri speciali di golden power. L’articolo 4 del predetto Regolamento prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.
Il comma 2, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1.
Con riferimento ai decreti di cui al comma 2, si osserva, che la disposizione non indica il termine entro il quale gli stessi devono essere adottati.
Si ricorda che con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - di cui all'articolo 1, comma 128, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - il legislatore ha creato un bacino di risorse da indirizzare alle diverse filiere agricole. La dotazione finanziaria iniziale del suddetto Fondo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, è stata poi successivamente incrementata di altri 150 milioni di euro (articolo 39, comma 1, del D.L. 41/2021
), portando le risorse complessive del Fondo stesso a 300 milioni di euro per il 2021. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo è stato incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini (articolo 68, comma 2-bis, D.L. 73/2021
).Inoltre, è stato riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto ai birrifici nella misura di 10 milioni di euro (articolo 68-quater del D.L. 73/2021
).
A partire dal 2021 le risorse del predetto Fondo sono state cosi distribuite:
·
il D.M. 6 agosto 2021
ha destinato 94 milioni di euro alle filiere zootecniche;
·
il D.M. 11 agosto 2021
ha destinato 20 milioni di euro in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
·
il D.M. 8 novembre 2021
ha destinato 50 milioni di euro a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e 0,5 milioni di euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo;
·
il D.M. 23 novembre 2021
ha destinato risorse pari a 30 milioni di euro alla filiera olivicola-olearia;
·
il D.M. 23 marzo 2022
ha destinato 25 milioni di euro per la filiera vitivinicola
·
il decreto 16 settembre 2022 risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 in favore del settore del riso in crisi;
·
firmato il decreto di riparto di 25 milioni per il settore florovivaistico.
Inoltre, in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate il Parlamento ha previsto la destinazione di una somma non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 (articolo 1, comma 528, L. 234/2021
) e ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura in oggetto con 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, successivamente rifinanziato con una dotazione pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina (articolo 20, del D.L. 21/2022).
Si ricorda, che da ultimo, l'articolo 19 del D.L. n.50/2022 ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole di 20 milioni di euro.
Articolo 77
(Fondo per l’innovazione in agricoltura)
L’articolo 77 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.
Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame individua le finalità che si intendono perseguire con il sopraindicato “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Le suddette finalità consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
L’innovazione in agricoltura è una tematica di rilevante attualità e quindi di crescente interesse da parte del legislatore. Per Agricoltura di precisione (Adp), in particolare, si intende un insieme di tecnologie e strumenti applicati ai processi produttivi in agricoltura posti in essere al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. La "precisione" introdotta da tali tecnologie consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori di produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) solo dove serve e nella quantità corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto. Per Agricoltura 4.0 si intende la versione più evoluta dell'agricoltura di precisione.
L'agricoltura di precisione è stata incentivata dal legislatore italiano nelle ultime leggi di bilancio e nel PNRR ove essa è presente all'interno della missione M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile". In questa ultima componente è ricompreso, infatti, l'investimento 2.3 riguardante “l'Innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e alimentare" la cui dotazione finanziaria ammonta a 500 milioni di euro. Per l'attuazione della misura su descritta si rinvia al tema PNRR- Politiche pubbliche per l'Agricoltura.
Con riferimento alle più recenti leggi di bilancio, si ricordano, in particolare, le misure contenute nella legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). A tal fine si segnalano: l'istituzione - presso il Ministero dello sviluppo economico - del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 123). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, recante "Modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività". Inoltre è stato emanato il Decreto direttoriale 2 maggio 2022 - Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole - che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo. Una disciplina relativa all'innovazione tecnologica in agricoltura, la quale prevede la concessione, alle imprese agricole, di un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Per l'attuazione degli interventi è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa (art. 1, commi 520-521 e successive modificazioni). Si ricorda, inoltre, l'articolo 68-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), che ha incrementato di 0,5 milioni di euro, per il 2021, la predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici. Tra le altre misure normative volte a sostenere l’innovazione in agricoltura si ricordano inoltre:
-
la riforma della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Tale disciplina prevede, in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, l'introduzione di un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento (art. 1, commi 184-197 della legge 160 del 2019 sopra citata);
-
l' articolo 32, comma 1-ter del decreto legge n. 36 del 2022 in materia di digitalizzazione del settore agricolo, alimentare e forestale. Più nel dettaglio il comma prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali
Il comma 2, individua le diverse modalità con le quali possono essere finanziati i progetti di innovazione descritti al comma 1. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese – anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti – nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di venture capital così come definiti dall’art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011. Per sostenere i progetti di innovazione di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’art. 1, commi 354-361 della legge n. 311 del 2004.
Ai sensi dell’art. 1, comma 354 della legge 311 del 2004, il predetto “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” è finalizzato alla concessione alle imprese - anche associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.
Il comma 3, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni - sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La stessa disposizione precisa che il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo descritto al precedente comma 1.
Con riferimento ai decreti di cui al comma 3, si osserva, che la disposizione non indica il termine entro il quale gli stessi devono essere adottati.
Il comma 4, infine, autorizza, per la gestione degli interventi descritti dalla disposizione in esame, l’apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale intestato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ove confluiscono le disponibilità finanziare di cui al comma 1.
Articolo 78
(Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)
L’articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.
Il comma 1 dell'articolo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.
La definizione di tale sistema abilitante è demandata a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il comma 2 dell'articolo 78 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con il suddetto decreto siano stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
Articolo 127
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)
L’articolo 127 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (comma 1). Viene demandata ad decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (comma 2).
Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027, così articolato:
§ 10 milioni di euro nel 2023;
§ 20 milioni di euro nel 2024;
§ 30 milioni di euro nel 2025;
§ 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
La norma precisa che l’istituzione del Fondo è finalizzata a consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.
La relazione illustrativa evidenzia che “il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l’impatto dell’attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico” e che “Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7,13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell’ultimo decennio l’incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno”.
A livello europeo, la gestione sostenibile del suolo e la necessità di politiche che
monitorino gli impatti derivanti dall’occupazione del suolo ha condotto alla definizione dell’obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050 (Environment Action Program EU, settimo programma quadro – Decisione
1386/2013). La Commissione europea, inoltre, nel mese di febbraio 2021 ha lanciato una consultazione pubblica sullo sviluppo di una nuova Strategia dell’UE per il suolo, poi adottata con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 17 novembre 2021 {SWD(2021) 323 final}. L’obiettivo della nuova Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 è quello di affrontare le questioni relative al suolo in maniera organica e contribuire così a raggiungere la neutralità del degrado del suolo e del territorio entro il 2030, uno degli obiettivi principali degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Il comma 2 demanda ad decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione:
§ dei criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome;
§ delle modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati;
§ delle modalità di revoca delle risorse.
Nella relazione illustrativa si legge che “Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l’incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica. L’obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità. Per tale finalità è prevista la costituzione di un ‘Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo’ (…) composto da rappresentanti della DG USSRI (Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche), in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA”.
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).
Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.
Le previsioni contenute nella Sezione II:
- sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.
Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.
L’unità di voto deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Nell’ambito di ciascuna unità di voto, le spese sono classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a)
la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;
b)
il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica
[17]
.
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del ddl).
Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:
? Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
? Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
? Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
? Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
? Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:
? la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
? per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
? un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(Tabella n. 13)
L'articolo 167, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -MASAF.
Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l’anno 2023, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l’anno 2023, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2023, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all’attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).
Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2023, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".
Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l’anno 2023, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.
Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025
La legge di bilancio 2023-2025 autorizza per il 2023, per lo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.408,8 milioni di euro, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2022
|
Previsioni
|
|||
2023
|
Diff. |
2024
|
2025
|
||
Spese correnti
|
683
|
1.183,7
|
500,7
|
635,3
|
632,3
|
Spese in c/capitale
|
1.238,9
|
1.225,1
|
-13,8
|
937,4
|
705,4
|
SPESE FINALI
|
1.921,9
|
2.408,8
|
486,9
|
1.572,8
|
1.337,8
|
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 2.519,3 milioni di euro, di cui 1.183,7 milioni di parte corrente e 1.335,6 milioni in conto capitale.
Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il MASAF, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell’anno 2023 e, poi, decrescente nel biennio 2024-2025.
Più nel dettaglio, le spese finali del Ministero nell’anno 2023 risultano in aumento rispetto al bilancio dello scorso anno, in termini assoluti, di 486,9 milioni di euro.
Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 500,7 milioni di euro e di una diminuzione delle spese di parte capitale pari a 13,8 milioni di euro.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero previsti dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2022, in misura pari allo 0,3% della spesa finale del bilancio statale.
Lo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) esponeva, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 1.811,3 milioni di euro.
La manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio determina complessivamente, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di 597,5 milioni di euro, determinato da un aumento di 79,8 milioni di spesa in conto capitale e di 517,8 milioni di spesa corrente, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2022
|
2023
|
||||
Legge di Bilancio
|
previsioni assestate
|
BLV
|
Modifiche Sez. II
|
effetti Sez. I
|
Legge di bilancio
|
|
Spese correnti
|
683
|
729,7
|
665,9
|
-7,2
|
525
|
1.183,7
|
Spese in c/capitale
|
1.238,9
|
1.259,2
|
1.145,3
|
4,8
|
75
|
1.225,1
|
SPESE FINALI
|
1.921,9
|
1.989,1
|
1.811,3
|
-2,4
|
600
|
2.408,8
|
In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili ai rifinanziamenti/definanziamenti determinati con la Sezione II (cfr. infra, tabella apposita) determinano una diminuzione della spesa pari a 2,4 milioni di euro, di cui la gran parte è in spese correnti (-7,2 milioni di euro) mente le spese in conto corrente risultano in aumento (4,8 milioni di euro).
Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano, nel complesso, un effetto positivo di 600 milioni di euro (di cui 525 milioni di spese correnti e 75 milioni di conto capitale).
Nel complesso, dunque, la legge di bilancio prevede stanziamenti finali per il Ministero pari a 2.408,8 milioni per il 2023.
Le spese in conto capitale assorbono il 50 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 64,5 per cento della legge di bilancio del 2022, al 49,5 per cento della legge di bilancio 2021 e al 54,2 per cento delle previsioni assestate 2021).
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2023 per ciascuna Missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2022.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che la manovra operata con la legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2023, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione/Programma.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MASAF
|
|||||||
|
|
2022
|
2023
|
||||
|
Missione/Programma
|
Legge di Bilancio
|
Assest.
|
BLV
|
Manovra
|
Legge di bilancio
|
Diff.
|
Bil. 2023 - Bil. 2022
|
|||||||
1
|
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
|
1.827,4
|
1.900,8
|
1.733,7
|
597,6
|
2.331,2
|
503,9
|
1.1
|
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
|
703.8
|
709
|
740.6
|
563,7
|
1.304,3
|
600,5
|
1.2
|
Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
|
60,2
|
66,9
|
56,6
|
-
|
56,6
|
-3,6
|
1.3
|
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
|
1.063,2
|
1.124,8
|
936,4
|
33,9
|
970,3
|
-92,9
|
2
|
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
|
55
|
48,5
|
38,4
|
-
|
38,4
|
-16,6
|
2.1
|
Indirizzo politico (32.2)
|
35
|
28
|
15,6
|
-
|
15,6
|
-19,4
|
2.2
|
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
|
20
|
20,5
|
22,8
|
-
|
22,8
|
2,8
|
4
|
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)
|
39,5
|
39,6
|
39,1
|
-
|
39,1
|
-0,3
|
4.1
|
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali (18.18)
|
39,5
|
39,6
|
39,1
|
-
|
39,1
|
-0,3
|
|
SPESE FINALI MINISTERO
|
1921,9
|
1988,9
|
1811,2
|
597,6
|
2.408,8
|
486,9
|
N.B. Tra parentesi la numerazione generale della Missione.
Nei paragrafi seguenti si forniscono alcuni elementi riguardanti le missioni di spesa del Ministero, soffermandosi in particolare su quelle i cui programmi hanno presentato le variazioni più rilevanti in sede di manovra.
Come si evince dalla Tabella delle Missioni di spesa del Ministero, la principale di esse è la Missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, che rappresenta circa il 96,7% della spesa finale del Dicastero.
Si tratta della Missione su cui la manovra ha inciso maggiormente, in quanto interessata sia dai rifinanziamenti/definanziamenti per 2,8 milioni di euro disposti dalla Sezione II (sui quali si rinvia, infra, all’apposita tabella) sia da ulteriori incrementi, pari a 600 milioni disposti dalla Sezione I.
La Missione, che a legislazione vigente 2023, riportava uno stanziamento pari a 1.733,7 milioni di euro - con l’incremento determinato dalla manovra, pari complessivamente a 597,6 milioni – reca, a Legge di bilancio, risorse in conto competenza pari a 2.331,2 milioni per il 2023.
Gli interventi della Sezione I che hanno inciso sugli stanziamenti della Missione qui in esame determinandone un aumento di 600 milioni di euro, sono i seguenti:
§ L’articolo 76 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
§ L’articolo 77 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
§ L’articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.
Nella successiva tavola sono riportati i rifinanziamenti e i definanziamenti operati con la Sezione II (non sono presenti riprogrammazioni relative allo stato di previsione del MASAF). Come sopra accennato, il totale dei rifinanziamenti/definanziamenti previsti per lo stato di previsione del dicastero agricolo ammonta, per il 2023, a 2,8 milioni di euro e l’elenco degli stessi - di seguito riportato - è presente in un allegato annesso al medesimo stato di previsione.
RIFINANZIAMENTI- DEFINANZIAMENTI
|
|||||
MASAF
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026 |
DL n. 34 del 2020 art. 225 c. 4 "Concessione, da parte di Cassa depositi e prestiti e altri istituti finanziari abilitati, di mutui ai consorzi di bonifica - interessi a carico del bilancio dello stato"- (Cap-pg: 1969/1) - (Scad. Variazione 2025)
|
LV
|
10
|
10
|
10
|
|
Def.
|
6,1
|
6,1
|
6,1-
|
-
|
|
L n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 "Interventi nel settore agricolo (Cap-pg: 1980/9) - (Scad. Variazione 2040)
|
LV
|
4,27
|
4,17
|
4,17
|
4,17
|
Def,
|
|
|
0,17-
|
0,17-
|
|
DL n. 27 del 2019 art. 1 c. 1 "Fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del settore lattiero - caseario del comparto del latte ovino"- (Cap-pg: 7826/1) - (Scad. Variazione 2025)
|
LV
|
2
|
4
|
4
|
|
Rif.
|
4
|
2
|
2-
|
-
|
|
DL n. 27 del 2019 art. 11/bis c. 1 "Fondo nazionale per la suinicoltura - (Cap-pg: 7827/1) - (Scad. Variazione 2025)
|
LV
|
|
|
|
|
Rif
|
4
|
2
|
2
|
|
|
DL n. 50 del 2017 art. 64 c. 5/bis "Contributo per la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione." (*)- (Cap-pg: 2325/1) - (Variazione Permanente)
|
LV
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Def.
|
|
|
0,2
|
0,2
|
|
DL n. 95 del 2012 art. 23/quater c. 9 "Trasferimento competenze dall'ASSI al MIPAF" (*)(Cap-pg: 2298/5) - (Scad. Variazione 2040)
|
LV
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
Def.
|
|
|
0,65
|
0,65
|
|
DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - miglioramento qualità prodotti cerearicoli - (cap-pg: 7825/1) - (scad. variazione 2025)
|
LV
|
14
|
12
|
10
|
10
|
Rif.
|
2
|
1
|
1
|
-
|
|
DPR n. 3 del 1957 art. 33 "Formazione professionale ed aggiornamento del personale" (*)- (Cap-pg: 1931/14) - (Variazione Permanente)
|
LV
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
Def.
|
|
-
|
0,03
|
0,03
|
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 701 "Nuova LB" (*)- (Cap-pg: 2092/1) - (Variazione Permanente)
|
LV
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Def
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 135 "Pesca: arresto temporaneo non obbligatorio" (*)- (Cap-pg: 1481/7) - (Variazione Permanente)
|
LV
|
4,24
|
4,24
|
4,24
|
4,24
|
Def. |
1,1
|
4
|
4,24
|
4,24
|
|
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "Trasferimenti alle imprese" (*)- (Cap-pg: 2087/2) - (Scad. Variazione 2040
|
LV
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
Def.
|
|
|
0,7
|
0,7
|
Come si evince dalla Tabella, i rifinanziamenti riguardano le seguenti autorizzazioni di spesa (2023):
§
Fondo lattiero - caseario del comparto del latte ovino (che viene rifinanziato di 4 milioni di euro);
§ Fondo nazionale per la suinicoltura (che viene rifinanziato di 4 milioni di euro);
§ Miglioramento qualità prodotti cerearicoli (che viene rifinanziato di 2 milioni di euro).
Mentre tra i definanziamenti si segnalano le seguenti autorizzazioni di spesa:
§ mutui ai consorzi di bonifica (che viene definanziato di 6,1 milioni di euro);
§ pesca: arresto temporaneo non obbligatorio (che viene definanziato di 1,1 milioni di euro).
[1] In base all’interpretazione seguita dall’INPS nel settore degli sgravi contributivi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr., tra le altre, la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).
[2] Si ricorda che tale aliquota - che consiste nella percentuale applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo – per i lavoratori dipendenti è pari al 33 per cento.
[3] Si ricorda che l’INPS, con il messaggio n. 3389 del 2021, precisa che prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, l’esonero contributivo oggetto dell’estensione di cui al presente articolo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, né con la cosiddetta Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.
[4] Cfr. sul punto anche la Circ. INPS n. 56 del 2021.
[5] Per l’individuazione dei suddetti settori per il 2023 cfr il DM del 16 novembre 2022.
[6] Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di determinate conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
[7] La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.
[8] Il D.M. di novembre 2021 ha aggiunto nell’articolo 5 del D.M. 9 dicembre 2014 la previsione (nuovo comma 4-bis) che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possano essere accompagnati da investimenti per la creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali a tali servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per gli investimenti per la ricettività e l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti a sostegno della politica di coesione territoriale, dunque secondo i limiti e massimali della Carta degli aiuti a finalità regionale e del già citato GBER (cfr. art. 16 D.M. 9 dicembre che indica i massimali d’aiuto).
[9] Cfr. art. 6 del D.M.
[10] I requisiti indicati dall’articolo 9, comma 6, sono i seguenti: 1. positivo impatto sull'occupazione, 2. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata, 3. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale, 4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione, 5. Impatto ambientale dell'investimento.
[11] La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
[12] Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022, le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per gli esercizi dal 2022 al 2026, pari a complessivi 1.370 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì riprogrammate, per la quota non utilizzata, le risorse assegnate dall’articolo 60, co. 2 D.L. n. 104/2020, a parziale modifica delle disposizioni già dettate dal decreto ministeriale 5 marzo 2021.
[13] Il decreto ministeriale del 10 agosto 2022 ha destinato i fondi (due miliardi) assegnati dal CIPESS con la deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022 a istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord
[14] Sono previsti i seguenti tre sub-investimenti:
· I. 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);
· I. 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);
· I. 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro);
[15] Si rinvia a:
·
Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’utilizzo dello strumento agevolativo dei contrati di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).
·
Decreto direttoriale25 marzo 2022 ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 fino all’11 luglio 2022 (la comunicazione dell’adozione del decreto è stata data in G.U. del 2 aprile 2022).
[16] Si rinvia a:
· Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR
· Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il target al 31/03/222.
· Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022).
[17] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla vecchia legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.