Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati
Riferimenti: AC N.1928/XIX
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 03/02/2026
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1928 e abb.-A

 

Delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento

dei centri di elaborazione dati

 

(Nuovo Testo)

 

 

 

 

 

N. 100 – 3 febbraio 2026

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 4 -

ARTICOLO 1. - 4 -

Finalità.. - 4 -

ARTICOLO 2. - 5 -

Definizione. - 5 -

ARTICOLO 3. - 6 -

Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati - 6 -

ARTICOLO 4. - 21 -

Clausola di salvaguardia.. - 21 -

 


 

Informazioni sul provvedimento

A.C.

C. 1928 e abb-A (Nuovo testo)

Titolo:

Delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

Iniziativa:

parlamentare

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

assente

Relatore per la Commissione di merito:

Amich (FDI)

Commissione competente:

IX Commissione (Trasporti)

 

PREMESSA

 

Il testo unificato, derivante dall’unificazione di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1928-2083-2091-2152-2194)[1], conferisce una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.

È oggetto della presente Nota il predetto testo unificato, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nel corso dell’esame, in sede referente, e trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 3 dicembre 2025).

Si rammenta che una precedente versione del testo unificato, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nella seduta del 29 luglio 2025, era giunto all’esame dell’Assemblea nella seduta del 4 agosto 2025 (C. 1928 e abb.-A). In merito a tale precedente versione del testo era stato elaborato un apposito dossier[2].

Nella seduta del 5 agosto 2025 la Commissione Bilancio, nel rappresentare la necessità di acquisire taluni elementi di informazione sul provvedimento, aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica, che è stata depositata agli atti della Commissione nella seduta del 10 settembre 2025, unitamente ad una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in cui si afferma che la relazione tecnica trasmessa non è verificabile.

Ciò stante, nella seduta dell’Assemblea del 10 settembre 2025, il relatore della IX Commissione, dopo aver rilevato che dalla documentazione trasmessa dalla Commissione Bilancio emergono alcuni profili problematici, al fine di consentire gli approfondimenti necessari ed elaborare un testo che superi tali criticità, ha proposto il rinvio del provvedimento in Commissione, che è stato deliberato dall’Aula nella medesima seduta[3].

Dopo il rinvio in Commissione, nella seduta del 3 dicembre 2025, la IX Commissione ha quindi approvato emendamenti riferiti al testo del provvedimento rinviato dall’Assemblea. Nella medesima seduta è stata annunciata la trasmissione del testo così emendato alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri. Il testo trasmesso risulta privo di relazione tecnica.

Nel corso del presente dossier si farà pertanto riferimento alla relazione tecnica relativa alla precedente versione del testo giunto all’esame dell’Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Finalità

La norma reca la finalità del provvedimento in esame, che è quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

 

La relazione tecnica, riferita alla precedente versione del testo giunto all’esame dell’Assemblea, che non è stata oggetto di modifiche relativamente all’articolo in esame, afferma che la norma reca le finalità della legge in esame, che si prefigge l’obiettivo di colmare un vuoto normativo, introducendo una disciplina di carattere generale riferita ai centri di elaborazione dati, con lo scopo di superare le criticità legate alle difficoltà di carattere burocratico, nonché di semplificare le procedure necessarie, così da agevolare gli investimenti in tale settore strategico. La norma ha – secondo la relazione – carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca la finalità del provvedimento in esame, che è quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

Al riguardo, stante il carattere programmatico della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2

Definizione

La norma reca la definizione, ai fini della legge in esame, di «centro di elaborazione dati». Con tale espressione viene inteso il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

 

La relazione tecnica, riferita alla precedente versione del testo giunto all’esame dell’Assemblea, che non è stata oggetto di modifiche relativamente all’articolo in esame, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca la definizione, ai fini del presente provvedimento, di «centro di elaborazione dati».

Al riguardo, stante il carattere definitorio della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3

Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati

Le norme conferiscono una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l’organizzazione degli stessi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

-       prevedere una disciplina di carattere generale per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi per la costruzione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti [comma 1, lettera a)];

La precedente versione del testo comprendeva, nell’ambito della citata disciplina di carattere generale per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, anche “le infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazioni”. Inoltre, essa menzionava, nell’ambito della definizione delle procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi, solo la costruzione di nuove infrastrutture, ma non il potenziamento di quelle esistenti.

-       definire un codice ATECO dedicato all’attività di costruzione, ampliamento o gestione di centri di elaborazione dati [comma 1, lettera a-bis)];

Rispetto alla precedente versione del testo, la previsione del codice ATECO viene ora indicata non nell’ambito del principio e criterio direttivo di cui alla lettera a), ma in un apposito principio e criterio direttivo indicato nella nuova lettera a-bis).

-       prevedere, per l’intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, nonché di ristrutturazione o ampliamento di centri esistenti, celeri e con termini certi, definendo altresì le funzioni e le responsabilità di ciascuna autorità competente e accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione o a progetti di riutilizzo e riqualificazione dei siti di produzione energetica dismessi o in dismissione o che prevedano l’utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell’Italia nel settore [comma 1, lettera b)];

Rispetto alla precedente versione del testo, si prevedono ora percorsi di valutazione e approvazione non solo dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, ma anche di ristrutturazione o ampliamento di centri esistenti. Inoltre, si prevede che sia accordata priorità non solo ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione, ma anche “a progetti di riutilizzo e riqualificazione dei siti di produzione energetica dismessi o in dismissione”.

-       qualificare i progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, che siano considerati di «interesse pubblico prevalente» nella ponderazione degli interessi giuridici, in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale, prevedendo pertanto l'adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi [comma 1, lettera c)];

Rispetto alla precedente versione del testo, è stato espunto il riferimento ai progetti di nuovi centri di elaborazione dati, ai fini della qualificazione degli stessi come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti.

-       introdurre, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure di semplificazione della normativa urbanistica per l’attuazione degli interventi necessari alla realizzazione, ristrutturazione o ampliamento dei centri di elaborazione dati, prevedendo altresì, per lo svolgimento della VIA, il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali [comma 1, lettera d)];

La precedente versione del testo faceva invece riferimento all’introduzione di misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, senza recare alcuna clausola di invarianza finanziaria, e qualificava altresì la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ai fini del suo rafforzamento per lo svolgimento della VIA, quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti.

-       comprendere nella destinazione d'uso produttiva[4] gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l’elaborazione dei dati e l’erogazione di servizi digitali, in coerenza con lo scopo, previsto dalla presente legge, di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse, prevedendo altresì deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi, al fine di commisurare tale dotazione alle effettive esigenze funzionali e operative [comma 1, lettera e)];

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata espunta la lettera f), che prevedeva l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati.

-       migliorare la cooperazione tra gli enti territoriali[5], le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificando e accelerando i processi decisionali e l’accesso ai documenti [comma 1, lettera g)];

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata espunta la lettera h), che prevedeva di agevolare anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti nei quali fossero presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto.

-       favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l’accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati, tenendo in debito conto i tempi di realizzazione [comma 1, lettera i)];

La precedente versione del testo, invece, prevedeva che fosse “assicurato” il potenziamento della rete elettrica nazionale” ed inoltre faceva riferimento alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati, anziché alla realizzazione, ristrutturazione o ampliamento dei medesimi centri.

-       promuovere l’autoproduzione energetica, anche parziale, dei centri di elaborazione dati, nonché l’impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale [comma 1, lettera l)];

La precedente versione del testo prevedeva, invece, la promozione degli “investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati” nonché la promozione della “costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali nel cui territorio è situata l'infrastruttura di nuova realizzazione”.

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata inoltre espunta la lettera m), che prevedeva di sostenere l'impiego” di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati.

-       introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati [comma 1, lettera n)];

-       garantire la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni [comma 1, lettera o)];

La precedente versione del testo prevedeva invece di incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati e, con riguardo all’assicurazione del rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni, faceva espresso riferimento alle informazioni classificate, prevedendo altresì la definizione delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché la determinazione dei parametri e dei livelli di sicurezza, efficienza e resilienza energetica e cibernetica.

-       favorire il pieno utilizzo dei centri di elaborazione dati già esistenti[6], con priorità per quelle che dimostrano un’efficienza ambientale adeguata [comma 1, lettera p)];

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata espunta la lettera q), che prevedeva di promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati.

-       armonizzare la disciplina tributaria nazionale con i principi internazionali ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati quale stabile organizzazione [comma 1, lettera r)];

La precedente versione del testo prevedeva invece l’armonizzazione della disciplina tributaria nazionale anche con le vigenti convenzioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

-       facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l’offerta di servizi efficienti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia tenuto conto dei progetti di data center e di servizi cloud federati, basati su tecnologie aperte ed interoperabili anche di rilevanza europea[7] [comma 1, lettera s)];

-       promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell’intelligenza artificiale, attraverso programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l’offerta formativa degli enti del Terzo Settore, e con operatori privati; favorire, a tal fine, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi compresi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati [comma 1, lettera t)];

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata introdotta la clausola di invarianza finanziaria riferita alla promozione della formazione e dello sviluppo di competenze digitali avanzate ed è stato espunto il riferimento al potenziamento dell'offerta formativa e dei programmi educativi.

-       promuovere la formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA, nell’ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci [comma 1, lettera u)];

Rispetto alla precedente versione del testo, si prevede la promozione della formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche, anziché misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali, ed è stato inserito il riferimento alle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni pubbliche.

-       ampliare le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi:

·        il controllo del corretto utilizzo dei sistemi di cloud da parte dei prestatori di servizi intermediari e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi [comma 1, lettera v), n. 1)];

·        la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle amministrazioni pubbliche [comma 1, lettera v), n. 2)];

·        la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell’accesso e nell’utilizzo dei sistemi di cloud [comma 1, lettera v), n. 3)].

Le norme prevedono altresì che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata[8] (comma 2).

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati (comma 3).

Le norme dispongono, inoltre, che, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata espunta la previsione secondo la quale in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Tale previsione è stata tuttavia mantenuta, in relazione ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere e), i) e v), dal successivo comma 5 (cfr. infra).

Viene infine previsto che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere e), i) e v) determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 5).

 

La relazione tecnica, riferita alla precedente versione del testo giunto all’esame dell’Assemblea, che risulta sensibilmente modificato per effetto dell’approvazione di proposte emendative[9], afferma che l’articolo 3, al comma 1, reca la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati, incluse le infrastrutture necessarie per l’allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazione e il coordinamento delle procedure per la realizzazione, l’organizzazione, lo sviluppo e il potenziamento degli stessi, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, enunciando i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi.

La relazione tecnica non considera la lettera a), mentre la nota della Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto non verificabile la relazione medesima, afferma che la norma di cui al comma 1, lettera a)[10], presenta profili di potenziale onerosità con riferimento alla realizzazione e al potenziamento dei centri di elaborazione dati, delle infrastrutture necessarie all’allacciamento alla rete elettrica e delle telecomunicazioni.

Con particolare riferimento alla lettera b)[11], si prevede l’introduzione di procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe, anche con l’utilizzo di soluzioni energetiche pulite.

Le lettere c) e d)[12] prevedono l’adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), riferite ai progetti di nuovi centri di elaborazione dati, qualificati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti e considerati di «interesse pubblico prevalente. Si tratta di un criterio di delega che contiene l’enunciazione di principi e obiettivi di semplificazione che non determinano di per sé oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Quanto, invece, al previsto “rafforzamento” della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti, si tratta di una previsione che è suscettibile (laddove intesa quale rafforzamento di risorse umane e strumentali) di generare oneri, nonostante la previsione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Al riguardo, la citata nota della Ragioneria generale dello Stato afferma che la relazione tecnica non consente di valutare gli effetti derivanti dall’introduzione di “misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l’attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati”, che potrebbero generare minori entrate per gli enti locali, e rinvia, inoltre al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La lettera f)[13] prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato per l’attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli decisionali competenti, e la collaborazione con agenzie governative e imprese pubbliche e private. Sul punto l’istituzione del predetto Comitato – avente funzioni di semplice coordinamento – potrebbe non determinare oneri considerata la clausola di invarianza. Al riguardo, la predetta nota della Ragioneria generale dello Stato afferma invece che l’istituzione del suindicato comitato appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati nella relazione tecnica, derivanti dalla corresponsione, ai componenti del medesimo, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Sul punto, la relazione tecnica appare – secondo la nota – inidonea e in assenza di tali elementi non è possibile valutare anche eventuali modifiche al testo.

Sebbene non sia considerata dalla relazione tecnica, la menzionata nota della Ragioneria generale dello Stato afferma altresì, in merito alla norma di cui al comma 1, lettera g)[14], che occorre che la relazione tecnica sia opportunamente integrata con elementi atti a dimostrare che le attività da essa previste possano essere svolte dagli enti territoriali nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci di regioni ed enti locali.

La lettera h)[15] si propone di agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti nei quali siano presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto. La disposizione presenta evidenti profili di onerosità. Al riguardo, anche la citata nota della Ragioneria generale dello Stato afferma che la norma è suscettibile di determinare, come indicato nella relazione tecnica, nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

Le lettere i) e l)[16] si prefiggono l’obiettivo di promuovere una serie di azioni riferite a un uso più efficace dell’energia, quali il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l’accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati, promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire l’autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali nel cui territorio è situata l’infrastruttura di nuova realizzazione. Il riferimento alla necessità di “assicurare il potenziamento della rete elettrica” [lettera i)] e la promozione di “investimenti pubblici” comportano evidenti profili di onerosità che rendono i criteri di delega non assentibili.

Le lettere m)[17] e n) prevedono di sostenere l’impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l’esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati, nonché l’introduzione di una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati. In questo caso, si tratta di azioni generiche di sostegno e promozione nonché di previsione di una disciplina uniforme per cui non si rilevano profili di onerosità. In merito alla lettera m), la predetta nota della Ragioneria generale dello Stato afferma invece che la norma appare suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera o)[18], tesa ad incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei predetti centri di elaborazione dati, si evidenza che l’eventuale insorgenza di oneri - che non trovano copertura nelle ordinarie dotazioni di bilancio delle Amministrazioni dello Stato ovvero negli strumenti finanziari volti ad integrare le stesse previsti a legislazione vigente, quali i fondi di cui all’articolo 1, comma 899, della legge n. 197 del 2022 - potrà essere individuata e quantificata solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di esercizio della delega.

La lettera q)[19] presenta evidenti aspetti di onerosità, laddove prevede incentivi agli investimenti pubblici in innovazione tecnologica.

Le lettere r)[20] e s) non presentano profili di onerosità trattandosi della previsione di generiche azioni di armonizzazione (lettera r) e di facilitazione (lettera s) che potranno essere realizzate dai soggetti interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito alla lettera r), la citata nota della Ragioneria generale dello Stato chiede, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute dal Dipartimento delle finanze, di riformulare il principio di delega in modo da escludere che il richiamo a quanto stabilito dai principi generali elaborati dall’OCSE in tema di stabile organizzazione possa, eventualmente, determinare un’interpretazione restrittiva di tale nozione rispetto allo svolgimento dell’attività di impresa basata ed esercitata, in misura più o meno prevalente, sull’elaborazione di dati. Di tale modifica dovrà darsi evidenza anche nella relazione tecnica. La nota rinvia anche all’Agenzia delle Entrate al fine di valutare – anche rispetto alla prassi elaborata in materia di accertamento e controllo su tali attività economiche, in qualunque forma svolte – se possa essere opportuno indicare in norma le caratteristiche tecnologiche, produttive e le funzionalità, anche potenziali, di cui i centri di elaborazione dati devono essere in possesso ai fini della qualificazione come stabile organizzazione. Ciò al fine di escludere limitazioni dell’assoggettamento a imposizione dei redditi derivanti da tali attività produttive.

La lettera t)[21] prevede la promozione della formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate anche nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell’intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell’offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l’offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati nonché favorendo la creazione di percorsi professionalizzanti quali stage, dottorati e borse di studio, anche in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, le istituzioni scolastiche e gli ITS, nell’ambito della propria autonomia, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La misura, pertanto, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, stante, altresì, la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 4 della proposta di legge in titolo. Al riguardo, la menzionata nota della Ragioneria generale dello Stato afferma che, in considerazione del fatto che la norma comporta delle attività ulteriori a carico delle istituzioni scolastiche che determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essa non è assentibile. La nota rinvia anche al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’università e della ricerca.

Pur non essendo considerata dalla relazione tecnica, la nota della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione afferma altresì, in merito alla norma di cui al comma 1, lettera u)[22], che occorre che la relazione sia integrata con ulteriori elementi volti a dimostrare che le Amministrazioni territoriali possano far fronte a tali misure con le risorse disponibili nei propri bilanci. In caso contrario, occorre quantificare i relativi oneri e individuare idonea copertura finanziaria.

La lettera v) prevede di ampliare le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, estendendole al controllo del corretto utilizzo dei sistemi di cloud e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi; la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza nell’utilizzo di un servizio intermediario da parte delle amministrazioni pubbliche; la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell’accesso e nell’utilizzo dei sistemi di cloud. Tali ulteriori competenze, qualora non possano essere svolte nell’ambito delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, potrebbero determinare il sorgere di nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, la citata nota della Ragioneria generale dello Stato afferma che occorre che gli oneri derivanti dalle nuove competenze attribuite siano opportunamente quantificati e siano indicate le risorse per farvi fronte. Secondo la nota, occorre infine apportare al testo la seguente riformulazione: “All’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “corredati di relazione tecnica” vanno aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196”.

Per quanto riguarda i commi 2, 3 e 4[23], la relazione tecnica si limita a ribadirne il contenuto.

Al riguardo, la menzionata nota della Ragioneria generale dello Stato ricorda, con riferimento al comma 4, che il rinvio all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 deve essere utilizzato solo nei casi in cui non sia possibile quantificare ex ante gli oneri derivanti dall’attuazione della delega e conseguentemente individuare le relative coperture. Come già chiarito in casi analoghi, il ricorso a tale facoltà prevista dalla legislazione vigente deve essere adeguatamente motivato in relazione tecnica ed eventualmente circoscritto agli unici criteri di delega che soddisfino i suddetti requisiti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame conferiscono una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l’organizzazione degli stessi, nel rispetto di taluni principi e criteri direttivi (comma 1).

Le norme prevedono altresì che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, e che gli stessi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (commi 2 e 3).

Le norme prevedono, inoltre, che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Viene infine previsto che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui alle lettere e), i) e v) del comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 5).

Ciò premesso, si rileva che le norme, da un lato, sono corredate da una generale clausola di neutralità finanziaria, con la quale si dispone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, dall’altro, recano, limitatamente ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere e), i) e v) del comma 1, un richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l’emanazione dei decreti legislativi, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al loro interno, alla previa o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Si rammenta, in proposito, che il citato articolo 17, comma 2, prevede altresì che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi e che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti.

Tutto ciò considerato, si rileva che la formulazione dell’articolo in esame appare superare alcune criticità che erano state rilevate sul precedente testo, dalla relazione tecnica, dalla nota della Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto non verificabile la medesima relazione tecnica, nonché dal dossier che era stato in precedenza elaborato[24].

In particolare, alla luce della formulazione attuale del testo, possono ritenersi superate alcune delle predette criticità, posto che:

-         è stata soppressa la lettera f), relativa all’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato per l’attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati;

-         è stata riformulata la lettera g), che non reca più la previsione relativa all’individuazione degli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati;

-         è stata soppressa la lettera h), che prevedeva di agevolare anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti nei quali fossero presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto;

-         è stata soppressa la lettera m), relativa al sostegno all’impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;

-         è stata soppressa la lettera q), relativa all’incentivazione degli investimenti pubblici e privati nell’innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati;

Ciò stante, si rileva tuttavia che permangono, anche nella nuova formulazione del testo, criticità riferite a taluni principi e criteri direttivi da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonostante la generale clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.

In particolare:

-        con riferimento al comma 1, lettera a), rispetto al quale erano stati ravvisati profili di potenziale onerosità con riguardo alla realizzazione e al potenziamento dei centri di elaborazione dati, delle infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e delle telecomunicazioni si rileva che, nonostante la soppressione del riferimento alle infrastrutture necessarie all’allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazioni, permane il riferimento alla realizzazione, allo sviluppo e al potenziamento dei centri di elaborazione dati, ed è stato altresì aggiunto un ulteriore riferimento al potenziamento delle infrastrutture esistenti, da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri;

-        con riguardo al comma 1, lettera b), che prevede, tra l’altro, la definizione di funzioni e responsabilità di ciascuna autorità competente in relazione a taluni procedimenti amministrativi e percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti ad escludere che da ciò possano derivare nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-        con riferimento al comma 1, lettera d), si rileva che, pur essendo stata inserita un’apposita clausola di invarianza in relazione alle misure di semplificazione della normativa urbanistica e pur non facendosi più riferimento alle “misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici”, rimane tuttavia da chiarire se il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali, possa aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche tenendo conto del fatto che la medesima Commissione non viene più configurata quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti;

-        con riguardo al comma 1, lettera l), che prevede la promozione dell’autoproduzione energetica, anche parziale, dei centri di elaborazione dati, nonché l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale, si rileva che, sebbene sia stato soppresso il riferimento alla promozione di investimenti pubblici e alla previsione di contributi in favore degli enti locali, dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti ad escludere che da tale promozione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

-        con riferimento al comma 1, lettera o), che prevede che sia garantita – anziché incentivata[25] - la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e che sia assicurato il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni, si rileva che, sebbene sia stato soppresso il riferimento alla definizione delle competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, andrebbero forniti elementi di informazione volti ad escludere che da tale garanzia possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-        con riguardo al comma 1, lettera r), rispetto al quale si rilevava la necessità di escludere un’interpretazione restrittiva della nozione di “stabile organizzazione” con conseguente possibile limitazione dell’assoggettamento a imposizione dei redditi derivanti dalle attività dei centri di elaborazione dati,  si osserva che, sebbene sia stato soppresso il richiamo alle vigenti convenzioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dovrebbe essere chiarito se sia opportuno indicare in norma, come prospettato nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato, le caratteristiche tecnologiche, produttive e le funzionalità, anche potenziali, di cui i centri di elaborazione dati devono essere in possesso ai fini della qualificazione come stabile organizzazione;

-        con riguardo al comma 1, lettera s), che prevede lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia al fine di facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l’offerta di servizi efficienti ai cittadini, si rileva che andrebbe chiarito se da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-        con riferimento al comma 1, lettera t), che prevede la promozione della formazione e dello sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nelle università e nei centri di ricerca, si osserva che dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti a confermare che le ulteriori attività a carico delle istituzioni scolastiche siano sostenibili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come prescritto dalla nuova formulazione del testo;

-       con riguardo al comma 1, lettera u), relativa alla promozione della formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA, dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti a confermare che ciò possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, come prescritto dalla nuova formulazione del testo.

Infine, con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere e), i) e v) del comma 1, concernenti, rispettivamente, la previsione della destinazione d'uso produttiva per gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l’elaborazione dei dati e l’erogazione di servizi digitali, la previsione di favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per facilitare l’accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati, nonché la previsione dell’ampliamento delle competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrebbero essere forniti elementi di informazione in merito alla complessità della materia trattata, posto che, solo qualora tale complessità non renda possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi dei medesimi principi e criteri direttivi, sarebbe ammissibile il ricorso alla procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, introdotta dalla nuova formulazione del testo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 3 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, dall’attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 5 dispone quindi che, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettere e), i) e v), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni.

 

ARTICOLO 4

Clausola di salvaguardia

La norma prevede che le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001[26].

 

La relazione tecnica, riferita alla precedente versione del testo giunta all’esame dell’Assemblea, che non è stata oggetto di modifiche relativamente all’articolo in esame, ribadisce il contenuto della norma e afferma che essa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma dispone l’applicabilità delle disposizioni del provvedimento in esame e di quelle dei relativi decreti legislativi attuativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.



[1] In particolare, la Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), nel corso dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge abbinate A.C. 1928, 2083, 2091, 2152 e 2194., nella seduta del 19 marzo 2025, ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame un testo, elaborato dal relatore, risultante dall’unificazione delle menzionate proposte di legge.

[2] Cfr. Dossier AF n. 87 del 6 agosto 2025.

[3] Cfr. Resoconto stenografico dell'Assemblea. Seduta n. 527 di mercoledì 10 settembre 2025.

[4] La precedente versione del testo faceva invece riferimento alla destinazione d'uso produttiva “e direzionale”.

[5] La precedente versione del testo prevedeva, invece, che fossero individuati con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, migliorando la citata cooperazione.

[6] La precedente versione del testo, invece, faceva riferimento delle strutture di archiviazione di dati già esistenti, anziché dei centri di elaborazione dati già esistenti.

[7] La precedente versione del testo faceva invece riferimento solo alle tecnologie aperte ed interoperabili di rilevanza europea.

[8] Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

[9] Si dà conto, nelle note a piè di pagina, delle disposizioni citate che sono state successivamente oggetto di modifiche, illustrate più diffusamente nel prosieguo.

[10] La formulazione della disposizione è stata successivamente oggetto di emendamento. Parte della disposizione è stata inserita in una nuova lettera a-bis).

[11] La formulazione della disposizione è stata successivamente oggetto di emendamento.

[12] La formulazione di entrambe le disposizioni è stata successivamente oggetto di emendamento.

[13] La disposizione è stata successivamente soppressa, ad esito dell’approvazione di una proposta emendativa.

[14] La formulazione della disposizione è stata successivamente oggetto di emendamento.

[15] La disposizione è stata successivamente soppressa, ad esito dell’approvazione di una proposta emendativa.

[16] La formulazione di entrambe le disposizioni è stata successivamente oggetto di emendamento.

[17] La disposizione è stata successivamente soppressa, ad esito dell’approvazione di una proposta emendativa.

[18] La formulazione della disposizione è stata successivamente oggetto di emendamento.

[19] La disposizione è stata successivamente soppressa, ad esito dell’approvazione di una proposta emendativa.

[20] La formulazione della disposizione è stata successivamente oggetto di emendamento.

[21] La formulazione della disposizione è stata successivamente oggetto di emendamento.

[22] La formulazione della disposizione è stata successivamente oggetto di emendamento.

[23] Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono state successivamente oggetto di emendamento. È stato altresì introdotto un nuovo comma 5.

[24] Cfr. dossier AF n. 87 del 6 agosto 2025.

[25] Come prevedeva la precedente versione del testo.

[26] Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.