Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi
Riferimenti: AC N.792/XIX
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 21/11/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 792 e abb.

 

 

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi

 

(Approvato dal Senato – A.S. 347)

 

N. 17– 23 novembre 2023

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 3 -

ARTICOLO 1. - 3 -

Viaggi della memoria nei campi nazisti - 3 -

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

792

Titolo:

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi

Iniziativa:

parlamentare

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

assente

Relatrice per la Commissione di merito:

Dalla Chiesa (FI-PPE)

Commissione competente:

 VII (Cultura)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, approvato con modificazioni dal Senato[1], ha ad oggetto la Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi.

Il testo, composto da un articolo, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Viaggi della memoria nei campi nazisti

Normativa vigente. La legge n. 211 del 2000[2] prevede l’Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. In particolare, viene riconosciuto il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In occasione di tale giornata, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

Le norme intervengono sulla legge sopra descritta prevedendo l’istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato a promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i “viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (articolo 1, cpv articolo 1, comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede (articolo 1, cpv articolo 1, comma 2):

§  quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

§  quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997[3], recante l’istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Infine, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito vengano definite le modalità di utilizzo delle risorse sopra indicate stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili (articolo 1, cpv articolo 1, comma 3).

 

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato la Commissione Bilancio, nella seduta del 17 gennaio 2023, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, ai commi 1 e 2 del capoverso "Art. 2-bis.", delle parole: "2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "2023, 2024 e 2025": la condizione è stata recepita nel testo ora all’esame. In una successiva seduta della medesima giornata, la Commissione Bilancio ha posto la condizione ex articolo 81 della Costituzione di riformulare la clausola di copertura nel senso di provvedere agli oneri quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. Anche questa seconda condizione è stata recepita. Nella medesima seduta, la rappresentante del Governo ha confermato la disponibilità delle risorse poste a copertura dell’onere recato dalla proposta in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, intervenendo sulla legge n. 211 del 2000[4], recante istituzione del «Giorno della Memoria» - istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato a promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i “viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (articolo 1, cpv. articolo 2-bis, comma 1). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito vengono definite le modalità di utilizzo delle risorse sopra indicate stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili (articolo 1, cpv. articolo 2-bis, comma 3).

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che l’onere, essendo configurato come limite massimo di spesa, è contenuto entro i limiti dello stanziamento autorizzato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 1 del provvedimento, nell’introdurre l’articolo 2-bis nella legge n. 211 del 2020, provvede ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190[5];

- quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

In merito alla prima modalità di copertura, nel rilevare che, in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l’anno 2023 risorse residue pari a circa 10,4 milioni di euro, si rammenta che, nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica[6], il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dei predetti oneri.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che le risorse del citato Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[7], iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, relativi, in particolare, all’istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394). Al riguardo, si prende atto che, nel corso dell’esame del provvedimento da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse poste a copertura[8].

Non si hanno, pertanto osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni di copertura, rilevandosi peraltro che, in considerazione della previsione di coperture finanziarie riferite all’esercizio in corso, la formulazione della disposizione presuppone che l’iter del provvedimento si concluda entro l’anno 2023.



[1] AS 347.

[2]  Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

[3]  Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

[4]  Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

[5] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[6] Si veda la seduta n. 28 del 17 gennaio 2023 della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato.

[7] Ciò per effetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012.

[8] Si veda la seduta n. 29 del 17 gennaio 2023 della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato.