Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Riferimenti: AC N.157/XIX AC N.2236/XIX AC N.2822/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 591/2
Data: 26/06/2026
Organi della Camera: I Affari costituzionali, Assemblea

26 giugno 2026

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

A.C. 2822-157-2236-A

 

 

 

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Dossier n. 666/2

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 591/2

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

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I N D I C E

 

 

 

Introduzione.. 5

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 1 (Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elementi caratterizzanti del sistema elettorale) 15

§  Articolo 1, comma 2 (Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige). 25

§  Articolo 1, comma 3 (Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali) 29

§  Articolo 1, comma 4 (Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di formato della scheda e di modalità di espressione del voto). 39

§  Articolo 1, comma 5 (Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di deposito del contrassegno di lista)  40

§  Articolo 1, comma 6 (Modifiche all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di indicazione della persona da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri). 42

§  Articolo 1, comma 7 (Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste). 45

§  Articolo 1, comma 8 (Modifiche all’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di presentazione delle liste) 46

§  Articolo 1, comma 9 (Modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di candidature plurime). 53

§  Articolo 1, comma 10 (Modifiche di coordinamento all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di presentazione delle liste)  55

§  Articolo 1, comma 11 (Modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di verbalizzazione del deposito delle candidature) 57

§  Articolo 1, comma 12 (Modifiche all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di controllo degli Uffici centrali circoscrizionali) 58

§  Articolo 1, comma 13 (Modifiche all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di sorteggio per la determinazione dell’ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda). 60

§  Articolo 1, comma 14 (Modifiche all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di manifesto elettorale). 62

§  Articolo 1, comma 15 (Modifiche all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di scheda elettorale). 63

§  Articolo 1, comma 16 (Modifiche all’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di modalità di espressione del voto)  66

§  Articolo 1, comma 17 (Modifiche all’articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di validità del voto). 68

§  Articolo 1, comma 18 (Modifiche all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di spoglio). 69

§  Articolo 1, comma 19 (Modifiche di coordinamento all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di voti contestati)  71

§  Articolo 1, comma 20 (Modifiche all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali) 72

§  Articolo 1, comma 21 (Modifiche all’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni dell’Ufficio centrale nazionale)  74

§  Articolo 1, comma 22 (Modifiche all’articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali) 89

§  Articolo 1, comma 23 (Modifiche all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni da svolgere in caso di insufficienza di candidati nelle liste). 94

§  Articolo 1, comma 24 (Modifiche all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di disciplina dei casi di elezione plurima)  96

§  Articolo 1, comma 25 (Modifiche all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di vacanza di seggi). 98

§  Articolo 1, comma 26 (Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 in materia di elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige)  100

§  Articolo 1, comma 27 (Modifiche di coordinamento all’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). 114

§  Articolo 1, comma 28 (Modifiche di coordinamento all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). 115

§  Articolo 2, comma 1 (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elementi caratterizzanti il sistema elettorale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali). 116

§  Articolo 2, comma 2 (Modifiche di coordinamento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993). 132

§  Articolo 2, comma 3 (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di collegamento inter-camerale ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità). 133

§  Articolo 2, comma 4 (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di presentazione delle liste). 134

§  Articolo 2, comma 5 (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di manifesti elettorali e formato della scheda elettorale). 137

§  Articolo 2, comma 6 (Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elettorato attivo). 139

§  Articolo 2, comma 7 (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di modalità di espressione del voto). 140

§  Articolo 2, comma 8 (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali) 141

§  Articolo 2, comma 9 (Modifiche all’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni dell’Ufficio centrale nazionale). 143

§  Articolo 2, comma 10 (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni degli Uffici elettorali regionali). 154

§  Articolo 2, comma 11 (Modifiche di coordinamento all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993). 158

§  Articolo 2, commi 12, 13, 14, 14-bis e 15 (Modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elezioni nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) 159

§  Articolo 3 (Abrogazione del comma 6 dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165). 166

§  Articolo 4 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 10)  168

§  Articolo 5 (Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)  172

§  Articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria). 173

Appendice

§  La giurisprudenza costituzionale ed europea sulla legge elettorale. 177

§  La forma di Governo regionale e il premio di maggioranza. 191

 

 


Introduzione

La proposta di legge A.C. 2822-157-2236-A, come modificata in sede referente, reca disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Come più dettagliatamene ricostruito nel paragrafo finale della presente introduzione, la proposta all’esame dell’Assemblea è frutto dell’esame abbinato, in sede referente, presso la Commissione Affari costituzionali, delle proposte di legge C. 2822, C. 157 e C. 2236, limitatamente all’articolo 5. Quale testo base per il seguito dell’esame in sede referente, la Commissione ha adottato il nuovo testo della proposta C. 2822, proposto dai relatori nella seduta del 27 maggio 2026.

 

La proposta all’esame dell’Assemblea, composta da 6 articoli, agli articoli 1 e 2, reca modifiche ai due testi unici recanti, rispettivamente, norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, volte a superare, in relazione a molteplici aspetti, il sistema elettorale attualmente vigente per l’elezione delle due Camere, per come risultante dall’ultimo intervento organico effettuato in materia, risalente alla legge n. 165 del 2017.

L’articolo 3 sopprime il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.

L’articolo 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero.

L’articolo 5 reca una norma transitoria, da applicarsi alle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore della legge, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Le norme della proposta di legge all’esame dell’Assemblea e il meccanismo di funzionamento del nuovo sistema elettorale da essa delineato saranno dettagliatamente illustrati nelle singole schede analitiche del presente dossier. Obiettivo della presente introduzione è quello di procedere ad una ricostruzione sintetica del complesso delle norme introdotte, in particolare dalle novelle di cui agli articoli 1 e 2, in modo da fornire una visione d’insieme del nuovo sistema elettorale proposto.

 

 

 

Il sistema elettorale proposto dalla proposta di legge in commento, per come risultante dall’esame in sede referente

 

Il sistema elettorale proposto, così come quello vigente, è un sistema elettorale di tipo misto, che combina al suo interno elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria. Ciò premesso, i due sistemi divergono significativamente tra di loro.

Infatti, il sistema vigente assegna i 5/8 dei seggi su base proporzionale e i restanti 3/8 dei seggi con metodo maggioritario “plurality”, ossia in collegi uninominali all’interno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Il sistema introdotto dalla proposta in commento è un sistema a base proporzionale, “corretto” dalla previsione di un premio in seggi[1] da assegnare alla forza politica che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti.

Rispetto al sistema vigente, sono soppressi i collegi uninominali ed i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono. I collegi plurinominali, così come le circoscrizioni, restano quelli oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. È soppresso, dall’articolo 3, il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi istituito dalla medesima legge n. 165 del 2017.

I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano, come avviene nel sistema vigente, liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominale, eventualmente coalizzate tra loro. Inoltre, ai fini dell’eventuale attribuzione del premio, presentano liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.

Ferma restando la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, di cui si dirà dopo, nonché quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato), tra le liste presentate a livello di collegio plurinominale. Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinominale (alla Camera) e dal livello regionale a quello di collegio plurinominale (al Senato) resta quello previsto dal sistema vigente.

Le soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, le soglie sono le medesime e restano calcolate su base nazionale, restando tuttavia anche la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione.

La lista singola o la coalizione di liste che sia risultata destinataria, in entrambe le Camere, di almeno il 42% dei voti validi a livello nazionale, è assegnataria di un premio, previsto in ammontare fisso, pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato, che vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente, e che vengono assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale.

È introdotto un meccanismo di coordinamento degli esiti elettorali tra le due Camere, assicurato tramite un sistema di collegamento reciproco inter-camerale tra liste e coalizioni. I requisiti per l’assegnazione del premio devono cioè sussistere, in favore del medesimo soggetto, in entrambe le Camere. Ciò significa che, nel caso in cui la coalizione o lista singola arrivata prima nelle due Camere non sia la stessa, ovvero nel caso in cui la soglia del 42 per cento dei voti validi non sia stata raggiunta in anche solo una delle due Camere, il premio non viene attribuito in nessuna delle due Camere e anche i seggi originariamente destinati al premio vengono ripartiti nell’ambito della distribuzione proporzionale generale. In tal caso, nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali viene eletto.

Per una disamina più dettagliata delle caratteristiche tecniche del premio in commento, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1.

Qualora, a seguito dell’assegnazione del premio, la lista o la coalizione che se lo è aggiudicato ottenga, sommando i seggi conseguiti nel riparto proporzionale e quelli del premio, un totale di seggi superiore a 220 (alla Camera) o a 113 (al Senato), è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le sono sottratti nella parte proporzionale. Da tale massimale sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

L’elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale. Non è prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste.

Sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l’assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. Se è candidato in una delle liste circoscrizionali per il premio, deve candidarsi anche in una delle liste di partito presentate in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in questione, fermo restando il limite massimo di cinque candidature di collegio. In caso di plurielezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso di plurielezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale (come nel sistema vigente).

Per quanto concerne le cosiddette “quote di genere”, resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l’obbligo di alternanza e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. In riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l’attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l’obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono eletti, nel caso, tutti e 70.

Si prevede che le forze politiche debbano indicare, nel programma elettorale che depositano, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono sulla scheda elettorale.

Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, pur essendo collegate con quelle che si svolgono nel resto del paese, sono disciplinate a parte: i voti espressi in tali circoscrizioni concorrono ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni ai fini del superamento delle soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi, ai fini dell’individuazione della lista singola o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del superamento della soglia di consenso minima prevista per l’attribuzione del premio; i seggi conseguiti nelle due circoscrizioni dalla lista assegnataria del premio di governabilità sono computati nell’ambito della verifica circa il superamento del massimale di seggi previsto. Al contrario, le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige risultano separate dal resto del paese quanto alla distribuzione dei seggi: i voti espressi in tali contesti non concorrono al totale nazionale da prendere in considerazione nella ripartizione proporzionale dei seggi da svolgere a livello nazionale, e non contribuiscono con una quota dei seggi loro spettanti al premio di governabilità; i seggi assegnati nelle due circoscrizioni in questione, in collegi uninominali o tramite riparto proporzionale a seconda dei casi, sono assegnati esclusivamente sulla base dei voti espressi nei territori in questione.

 

L’iter legislativo svoltosi in Commissione Affari costituzionali e le principali modifiche apportate

 

L’esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge in materia di riforma della legge elettorale presso la Commissione Affari costituzionali alla Camera è stato avviato in data 31 marzo 2026.

Nella seduta del 9 aprile 2026, la Commissione ha deliberato di ridefinire il perimetro di intervento normativo dell’esame includendovi “la disciplina della formula elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l’elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l’elezione dei parlamentari eletti all’estero e la disciplina del voto dei fuori sede”.

A seguito di ritiri e disabbinamenti, le proposte di legge abbinate che hanno formato l’oggetto dell’esame in Commissione a valle della definizione del perimetro sono state quindi le seguenti:

- C. 2822, che come si è visto prefigura una riforma complessiva del sistema elettorale per le elezioni di Camera e Senato;

- C. 157 (Magi) in materia di raccolta digitale delle firme per la sottoscrizione delle liste;

- C. 2236 (Pavanelli ed altri) in materia di semplificazione del procedimento elettorale, digitalizzazione delle liste elettorali ed esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini “fuori sede”; con riferimento a tale proposta di legge, nella già ricordata seduta del 9 aprile 2026, il Presidente della I Commissione ha specificato che, a seguito della deliberazione della Commissione sul perimetro di intervento normativo, l’esame di tale proposta di legge sarà limitato all’articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei “fuori sede”.

Una volta ridefinito il perimetro di intervento normativo, la Commissione ha effettuato un primo ciclo di audizioni, ampio e partecipato, svoltosi dal 28 aprile al 26 maggio, al quale hanno partecipato oltre sessanta tra costituzionalisti, associazioni ed esperti della materia.

Ad esito del primo ciclo di audizioni, in data 27 maggio, i relatori hanno proposto alla Commissione di adottare, come testo base per il seguito dell’esame, un nuovo testo della proposta AC 2822 (a questo link è reperibile il dossier relativo al nuovo testo in questione). Sugli elementi innovativi contenuti in tale nuova proposta, la Commissione ha svolto un secondo ciclo di audizioni, nella giornata del 3 giugno, nell’ambito del quale sono stati auditi 12 soggetti tra costituzionalisti ed esperti della materia. La totalità delle audizioni svolte, con il relativo materiale audiovisivo e le memorie depositate dai soggetti auditi, è reperibile sulla pagina del sito web della Camera dei deputati dedicata dal provvedimento.

La Commissione, in data 4 giugno, ha quindi deliberato di adottare il nuovo testo della proposta AC 2822 quale testo base per il seguito dell’esame, fissando al contempo il termine per la presentazione degli emendamenti per il giorno 11 giugno. Al termine fissato, sono state presentate oltre 750 proposte emendative: l’esame degli emendamenti si è svolto dal 16 al 24 giugno, ed ha visto l’approvazione di cinque proposte emendative.

Nella seduta del 24 giugno è stato conferito il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

 

Il testo all’esame dell’Assemblea si presenta quindi come sensibilmente modificato, su alcuni punti qualificanti, rispetto a quello originario.

Un primo blocco di modifiche è stato apportato in occasione della adozione come testo base del nuovo testo dell’AC 2822. In tale occasione, in particolare – concentrandoci qui sulle questioni più significative - sono state le modalità di assegnazione del premio di governabilità nei seguenti termini:

- è stata innalzata la percentuale di voti, portandola dal 40 al 42 per cento, che la lista singola o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale deve ottenere affinché possa essere attribuito il premio di governabilità;

- è stato introdotto un meccanismo di coordinamento tra gli esiti delle elezioni nei due rami del Parlamento finalizzato a garantire che il premio di governabilità possa essere attribuito solo nel caso in cui la lista singola o coalizione destinataria dello stesso sia la stessa nei due rami e che abbia ottenuto il 42 per cento dei voti in ciascuno di essi;

- è stata soppressa l'eventualità dello svolgimento di un turno di ballottaggio;

- è stato ridotto il numero massimo di seggi che è possibile attribuire complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, portandolo da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato;

- è stato introdotto un articolo volto ad abrogare il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi plurinominali oggi previsto;

- è stato introdotto un articolo volto a conferire al Governo il compito di modificare il regolamento di attuazione della legge sul voto degli italiani residenti all'Estero (L. 459/2001), al fine di garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero.

Durante l’esame degli emendamenti, sono state poi introdotte ulteriori modifiche, tra le quali spicca, per importanza sistemica, quella volta a consentire il coinvolgimento degli elettori delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige nella competizione elettorale nazionale per l’eventuale assegnazione del premio di governabilità, pur continuando, al contempo, a garantire un sistema di assegnazione dei seggi separato e finalizzato a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche.

 

 

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 1
(Modifiche all’articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elementi caratterizzanti del sistema elettorale)

 

 

L’articolo 1, comma 1, modifica l’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati. In particolare: al comma 2, mentre è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali oggi vigenti, sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali; al comma 3 è previsto che le circoscrizioni siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti; al comma 4 sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall’eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento, come modificato in sede referente, apporta tre novelle all’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del testo unico – che a seguito delle modifiche apportate in sede referente, non risulta più modificato dalla proposta in commento - enuncia che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico, nel testo vigente, dispone, al primo periodo, che il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al testo unico. Tale periodo è confermato anche nel testo novellato.

 

Al contrario di quanto prevedesse il testo originario della proposta di legge, il testo in commento, come risultate dalle modifiche apportate in sede referente, conferma nella sua totalità anche la citata tabella A, che reca la lista delle 28 circoscrizioni attualmente vigenti. Per la lista delle circoscrizioni in questione, nonché per la distribuzione dei seggi tra di esse sulla base della popolazione residente, si rinvia alla scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 3, della proposta di legge in commento.

 

Rispetto al testo vigente del comma 2 dell’articolo 1 del testo unico, sono invece soppressi i periodi successivi al primo, ai sensi dei quali è previsto che, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2 in relazione alla circoscrizione Valle d’Aosta, le circoscrizioni sopra citate vengano suddivise in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere, con arrotondamento all’unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige è prevista una disciplina derogatoria, tale per cui essa era invece ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all’unità pari superiore.

Le disposizioni in esame vengono espunte dalla novella in commento poiché, da una parte, la proposta di legge intende sopprimere i collegi uninominali per la generalità delle circoscrizioni, e dall’altra, per la circoscrizione Trentino-Alto Adige, essa conferma la disciplina vigente, ma rinviandone la trattazione all’articolo 2, al fine di trattarla congiuntamente con la disciplina concernente la circoscrizione Valle d’Aosta.

 

Il comma in esame modifica sensibilmente anche il comma 3 dell’articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente prevede che per l’assegnazione degli altri seggi (quelli cioè ulteriori rispetto a quelli assegnati nei collegi uninominali) ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Ora, la disposizione in commento sostituisce integralmente il comma citato, prevedendo che le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

Come si vede, mentre il comma 3, nel testo vigente, introdotto dalla legge n. 165 del 2017, fornisce dei criteri generali in ordine a come devono essere determinati i collegi plurinominali, il testo novellato del comma 3 individua direttamente i collegi plurinominali da utilizzare in quelli vigenti, determinati ai sensi del citato decreto legislativo.

 

Il testo vigente va letto in combinato disposto con le disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2017, che conferiva una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali – delega attuata con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. Si segnala peraltro che l’articolo 3, comma 6, della legge n. 165 del 2017 disciplina tutt’oggi una procedura di revisione periodica dei collegi (uninominali e plurinominali), a norma della quale il Governo presenta un disegno di legge alle Camere, sulla base di quanto riferito, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, e alla luce dei criteri previsti dal medesimo articolo 3, ivi compresi i principi e criteri direttivi della delega, dall’apposita commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da dieci esperti in materia, istituita dal comma 3 del medesimo articolo 3.

La norma in questione risulta abrogata dall’articolo 3 della presente proposta di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia.

La proposta in commento conferma invece, ovviamente, la procedura di ripartizione dei seggi tra circoscrizioni e collegi (plurinominali) operata, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Per la lista dei collegi plurinominali in questione, nonché per la distribuzione dei seggi tra di essi sulla base della popolazione residente, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 3, della proposta di legge in commento.

 

Venendo infine al comma 4 dell’articolo 1 del testo unico, esso è volto, nel testo vigente come in quello novellato, a fornire un quadro di sintesi complessivo degli elementi caratterizzanti il sistema elettorale.

Esso, nel testo novellato, afferma che, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige (per le quali si rinvia alla scheda di lettura riferita al comma 2 dell’articolo 1 in commento, che novella l'articolo 2 del testo unico), i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale (ai sensi degli articoli 83 e 83-bis), con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il comma prosegue specificando che il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi.

 

La disamina della disposizione appena citata costituisce l’occasione per dare conto in maniera più approfondita delle principali caratteristiche del sistema, cercando di analizzarle complessivamente.

Come il comma 4 novellato chiarisce da subito, il sistema elettorale in questione è un sistema a base proporzionale. In particolare, e come risulterà chiaro dalle schede di lettura dei commi novellanti gli articoli 3, 83 e 83-bis del testo unico, i seggi ripartiti proporzionalmente sono:

§  384, ovvero tutti tranne quelli assegnati alla circoscrizione Estero (8), Trentino-Alto Adige (7) e Valle d’Aosta (1), nel caso non vi siano i presupposti per l’assegnazione del premio di governabilità;

§  314, ovvero quelli di cui al punto precedente al netto dei 70 seggi del premio di governabilità, nel caso vi siano i presupposti per l’assegnazione di tale premio.

In termini quantitativi, la consistenza del premio di governabilità è pari a circa la metà dei collegi uninominali soppressi. Alla luce di ciò, come mostra la tabella di seguito riportata, anche in caso di assegnazione del premio, la quota di seggi distribuiti con metodo proporzionale, rispetto al sistema vigente, aumenta.

 

 

Tuttavia, l’elemento caratterizzante il sistema introdotto dalla proposta in oggetto è costituito proprio dal premio di governabilità che, al contrario dei collegi uninominali, che possono essere vinti da soggetti diversi a seconda dei diversi livelli di consenso che le forze politiche registrano nei diversi territori, è assegnato nella sua interezza all’unico soggetto che, a livello nazionale, presenti i requisiti per aggiudicarselo.

 

Il premio di governabilità introdotto dalla proposta di legge in esame presenta le seguenti caratteristiche formali:

 

A) è previsto in ammontare fisso, pari a 70 seggi complessivi, che, al ricorrere dei presupposti, vengono assegnati nella loro totalità; al contrario, in assenza dei presupposti, non vengono assegnati in alcuna misura;

 

Come si è già detto in premessa, nel caso in cui non sia assegnato il premio, ad essere ripartiti proporzionalmente non sono 314 seggi, ma 384. Tali seggi sono assegnati alle liste presentate dai partiti a livello di collegio plurinominale, mentre non risulterà eletto nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.

 

B) ha natura eventuale, ossia scatta solo al ricorrere del raggiungimento di una quota minima di consenso, pari al 42 per cento dei voti validi; la quota minima di consenso deve essere conseguita dal medesimo soggetto in ciascuna delle due Camere; in assenza dei presupposti per l’assegnazione del premio, anche solo in una delle due Camere, o in presenza di una disomogeneità tra i soggetti che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale nelle due Camere, la distribuzione dei seggi è integralmente proporzionale in entrambe le Camere;

 

Quanto alla previsione di una soglia di consenso minima per l’assegnazione del premio, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha giudicato incostituzionale il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 270 del 2005, proprio in ragione del fatto che non era prevista una soglia di consenso minima al di sotto della quale il premio non potesse essere attribuito, e dunque rendeva possibili effetti eccessivamente distorsivi della rappresentanza popolare. Nella sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha invece dichiarato costituzionalmente legittimo un premio di maggioranza, quello della legge n. 52 del 2015, che veniva attribuito – al primo turno - ad una lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei consensi, proprio in ragione dell’introduzione di tale soglia minima di consenso.

 

Quanto al meccanismo di coordinamento degli esiti elettorali tra i due rami del Parlamento, introdotto durante l’esame in sede referente, esso pare volto a garantire:

-     che i requisiti previsti per l’attribuzione del premio di governabilità, in ordine al superamento della soglia di consenso minima prevista, ricorrano contemporaneamente in entrambe le Camere;

-     che, nelle due Camere, il soggetto cui attribuire il premio sia il medesimo.

Come noto, infatti, le elezioni per le due Camere sono totalmente separate. L’elettore vota su due schede diverse, ed è pertanto libero di differenziare il proprio voto tra i due rami. Inoltre, anche dal punto di vista dell’offerta politica, i partiti e gruppi politici sono liberi di articolare diversamente la propria partecipazione alle elezioni e la composizione delle coalizioni, tra Camera e Senato. Ciò significa che i risultati complessivi delle elezioni nelle due Camere possono divergere. Ciò resta possibile anche a valle dell’equiparazione degli elettorati attivi delle due Camere operato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.

In un contesto in cui il sistema elettorale assegna conseguenze molto significative (assegnazione del premio) al fatto che una lista o coalizione di liste ottenga anche solo pochi voti in più di un’altra o al fatto che una lista o coalizione di lista superi o meno, anche solo di pochi voti, una determinata soglia di consenso (quella prevista per l’aggiudicazione del premio), differenze anche solo minime in termini quantitativi che dovessero riscontrarsi nei risultati elettorali delle due Camere potrebbero, in linea teorica, consentire il verificarsi, in particolare, di uno dei seguenti scenari:

-     assegnazione del premio di governabilità a due liste o coalizioni diverse nei due rami del Parlamento;

-     assegnazione del premio di governabilità solo in un ramo del Parlamento,

Il meccanismo di verifica circa la ricorrenza dei presupposti in entrambe le Camere e la disposizione che prevede la mancata attribuzione del premio in nessuna delle due Camere in caso di mancata ricorrenza dei presupposti in anche solo una di esse – previste dalla presente proposta di legge - garantiscono che tali scenari non si verifichino.

A tal proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza al Senato previsto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, in ragione del fatto che, essendo tale premio attribuito su base regionale – sulla base di quanto disposto dall’articolo 57, primo comma, della Costituzione - produceva una situazione nella quale la maggioranza dei seggi al Senato si configurava come un risultato sostanzialmente casuale, non necessariamente connesso alla distribuzione del consenso su base nazionale.

La Corte osservava che tale manifesta irragionevolezza, oltre a contraddire la ragion d’essere stessa del premio, incideva sul corretto funzionamento della forma di governo parlamentare in quanto poteva “favorire la formazione di maggioranze non coincidenti nei due rami del Parlamento” risultando, dunque, tale sistema idoneo a compromettere la stabilità del Governo, che deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere, e a ostacolare il regolare esercizio della funzione legislativa.

Anche con la sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha ribadito che, pur non sussistendo un obbligo costituzionale di identità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato, le discipline devono tuttavia garantire coerenza con la struttura del sistema parlamentare e non devono ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.

 

Venendo ora agli effetti che il premio produce sulla composizione dell’Assemblea, si evidenzia quanto segue:

 

A) l’effetto disproporzionale direttamente addebitabile al premio appare inferiore alla sua consistenza percentuale sul totale dell’Assemblea (17,5 per cento), poiché, essendo assegnato in ammontare fisso, andrà a sommarsi ad una base di seggi, quella ottenuta dal vincitore nella quota proporzionale, che è percentualmente inferiore rispetto a quella che egli avrebbe ottenuto sulla base di una ripartizione integralmente proporzionale;

 

A tal proposito, si ricorda preliminarmente che, in relazione alla verifica circa la possibile eccessività del premio, secondo la giurisprudenza della Corte, ciò che rileva è la “divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, […] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto”, ossia la differenza tra la percentuale di voti conseguiti e quella dei seggi ottenuti. Applicando tale “test di proporzionalità”, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha giudicato ammissibile un sistema elettorale, quello della legge n. 52 del 2015, che attribuiva un premio di maggioranza dotato di un effetto distorsivo pari, nel caso maggiore, a 15 punti percentuali (dal 40 per cento dei voti al 55 per cento dei seggi).

Per applicare il test di proporzionalità ad un premio come quello ora in esame, cioè previsto in ammontare fisso, può risultare utile calcolare il valore effettivo del premio stesso, ossia un valore che tenga conto anche dei seggi che il vincitore non ottiene, e che invece otterrebbe ove la distribuzione fosse integralmente proporzionale. A tal fine, si osservi la tabella riportata a seguire: la consistenza effettiva del premio (colonna F) è pari al valore formale di esso (70 seggi, colonna E) meno un valore (colonna D) pari alla differenza tra i seggi che il vincitore avrebbe ottenuto in un contesto ipotetico in cui i seggi da distribuire proporzionalmente fossero 384 (colonna B) e quelli che invece ottiene nella distribuzione dei soli 314 seggi in palio in caso di assegnazione del premio (colonna C). Si precisa che - al fine di mostrare il funzionamento del meccanismo in parola a mero titolo esemplificativo - i seggi riportati nelle colonne B e C sono calcolati semplicemente applicando la percentuale del consenso ottenuto al totale dei seggi in palio.

Come si può notare, il premio effettivo presenta un valore decrescente mano a mano che il livello di consenso di chi se lo aggiudica aumenta, e si azzera in corrispondenza di poco oltre il 57 per cento dei voti. Il valore effettivo massimo che il premio presenta è pari a 41 seggi, registrato in corrispondenza del 42 per cento dei voti, il minimo al di sotto del quale non è possibile assegnare il premio. Tale valore è pari al 10,7 per cento di 384 e all’10,3 per cento della composizione integrale dell’Assemblea.

Si sottolinea che la tabella è finalizzata a quantificare il solo effetto disproporzionale sostanziale derivante dal premio, ed a tal fine ipotizza una totale assenza di dispersione del voto in favore di partiti sotto la soglia di sbarramento. L’eventuale presenza di tale dispersione, dovuta ai risultati elettorali, produrrebbe un effetto disproporzionale ulteriore, in favore di tutti i partiti che hanno avuto accesso ai seggi e ripartito tra essi in ragione proporzionale ai voti di ciascuno. La percentuale di tale ulteriore effetto disproporzionale a favore del soggetto aggiudicatario del premio andrebbe dunque ad aggiungersi all’effetto derivante dal premio stesso.

 

 

* Tra i seggi ottenuti dal soggetto aggiudicatario del premio, sia nella colonna B che nella colonna C, non sono calcolati quelli eventualmente ottenuti nelle circoscrizioni Estero, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Tali seggi, del resto, pur da conteggiare nel massimo previsto di 220, non sono addebitabili al premio, essendo assegnati, sulla base dei voti ottenuti nei territori in questione, ad esito di procedure autonome.

 

B) si tratta, in senso tecnico, di un premio di maggioranza, nel senso che chi se lo aggiudica acquisisce, con ragionevole certezza, la maggioranza assoluta dei seggi in palio; ciò a valle dell’esame in sede referente, durante il quale, da una parte, la soglia per l’aggiudicazione del premio è stata innalzata al 42 per cento dei voti validi, e dall’altra, è stato soppresso il turno di ballottaggio;

 

Come si vede dalla tabella riportata subito supra, infatti, assumendo che il vincitore del premio ottenga il 42 per cento dei voti, e che non vi sia dispersione del consenso sotto la soglia di sbarramento, tale percentuale di consenso corrisponderà a circa il 42 per cento dei 314 seggi distribuiti proporzionalmente, ossia a 132 seggi, che sommati ai 70 del premio, consentono di raggiungere la soglia di 202 seggi, una cifra superiore alla maggioranza assoluta dei 400 seggi dell’Assemblea.

Si tenga presente, peraltro, che da tali calcoli restano esclusi i seggi eventualmente ottenuti dalla lista aggiudicataria del premio nelle circoscrizioni Estero, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

 

C) non è possibile superare la cifra limite di 220 seggi; si sottolinea che, ad esito dell’esame in sede referente, in tale totale sono ricompresi i seggi eventualmente ottenuti dalla lista o coalizione assegnataria del premio nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; nel caso in cui la lista singola o la coalizione di liste aggiudicataria del premio ottenga, tra i seggi del riparto proporzionale, quelli del premio, e quelli ottenuti in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, un totale di seggi superiore a 220, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite, le sono sottratti nella distribuzione proporzionale generale; il premio, cioè, scatta nella sua interezza, ma, per la quota eccedente al massimale di seggi previsto, esso va a scapito dei seggi ottenuti nella parte proporzionale dalla lista o coalizione che se lo è aggiudicato.

 

La cifra massima di 220 seggi è pari al 57,3 per cento di 384, e al 55 per cento di 400. Si tenga presente che ai 220 seggi in questione, a seguito dell’esame in sede referente, potranno essere aggiunti i seggi eventualmente ottenuti dalla lista aggiudicataria del premio nella sola circoscrizione Estero, mentre, come si è detto, sono stati ricompresi nel citato massimale i seggi da essa ottenuti nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, nel concentrarsi sul concetto di “eccessività” del premio di maggioranza, non l’ha mai ricondotta alla necessità di non superare un valore (assoluto o percentuale) massimo da calcolarsi sul totale della composizione assembleare, definendola piuttosto, come già si è detto, quale possibile “eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, […] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto”.

Il rimedio suggerito dalla Corte per evitare che la divaricazione divenga “eccessiva”, consiste nell’introduzione di una soglia di consenso minima per l’attribuzione del premio. In coerenza con tale giudicato, la Corte ha infatti considerato ammissibile il premio attribuito – al primo turno – dalla legge n. 52 del 2015, che tale soglia minima inseriva, nella misura del 40 per cento dei voti validi.

Quanto al limite massimo, la Corte, come si è detto, non ne ha finora fatto cenno espressamente nella sua giurisprudenza, limitandosi a sottolineare, nella sentenza n. 1 del 2014, che “una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare” (quale sarebbe – nelle argomentazioni della Corte - quella di un premio assegnato senza soglia minima di accesso) è “incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, […] fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost) […]”.

Le funzioni di cui all’articolo citato – tra parentesi – dalla Corte, sono quelle di revisione costituzionale, nell’ambito delle quali, si ricorda, è previsto che la modifica della Carta senza la possibilità di previo esperimento del referendum confermativo sia possibile solo nel caso in cui la legge costituzionale di modifica sia stata approvata, nella seconda votazione da ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Articolo 1, comma 2
(Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige)

 

 

L’articolo 1, comma 2, sostituisce l’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. La circoscrizione Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale. Per quanto riguarda il rapporto tra le elezioni svolte nelle due circoscrizioni e quelle svolte nel resto del paese, i voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono computati ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità; non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle due circoscrizioni sono conteggiati nel massimale di 220 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento sostituisce integralmente l’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

Il testo vigente dell’articolo novellato dispone che l’elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, sia regolata dalle norme contenute nel titolo VI del testo unico.

La novella ora in commento estende l’ambito materiale la cui regolamentazione è rinviata al titolo VI del testo unico – attualmente limitata alla disciplina dell’elezione nella circoscrizione Valle d’Aosta - alla disciplina dell’elezione nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, anticipandone al contempo i lineamenti fondamentali.

Le norme relative alle elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono quindi collocate all’interno di un titolo apposito, il Titolo VI, che viene significativamente modificato (anche nella rubrica) dal comma 26 dell’articolo in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni dettaglio), mediante una serie di novelle e l’inserimento di quattro nuovi articoli.

 

A) Quanto alla determinazione del numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, si anticipa (rinviando ogni dettaglio alla scheda di lettura riferita al comma 3 dell’articolo 1) che queste ultime rientrano nella lista delle circoscrizioni elettorali contenute nella Tabella A allegata al testo unico, e rientrano in quelle tra le quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), sono assegnati i seggi sulla base della popolazione residente.

Le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono invece espressamente escluse dall’insieme di quelle tra le quali sono ripartiti i 70 seggi da attribuire quale premio di governabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), e dall’insieme di quelle nell’ambito delle quali ripartire i seggi tra i collegi plurinominali nelle due distinte ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2 (i casi, rispettivamente, di avvenuta o di mancata attribuzione de premio di governabilità).

 

B) Quanto al rapporto tra le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige con quelle che si svolgono nel resto del Paese, gli ultimi due periodi del comma in esame, come risultante dall’esame in sede referente, dispongono che:

- i voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 83, comma 1-sexies, e cioè ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi da parte delle liste e coalizioni, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità;

- i seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono conteggiati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis), circa il superamento del massimale di 220 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.

 

C) Quanto al meccanismo di assegnazione dei seggi tra le forze politiche all’interno delle due circoscrizioni in esame, esso resta, anche a valle dell’esame in sede referente, del tutto separato rispetto a quello del resto del paese. A disciplinarla, nei suoi tratti fondamentali, è lo stesso articolo 2 qui in esame, mentre ogni dettaglio è rinviato ai diversi articoli del Titolo VI.

La circoscrizione Valle d’Aosta è - e resta - costituita da un unico collegio uninominale.

La circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei collegi uninominali in cui essa risulta suddivisa ai sensi della tabella A.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177: si tratta dei quattro vigenti collegi di Trento, Rovereto, Bolzano e Bressanone. Per quanto riguarda gli ulteriori seggi che le spettano sulla base del riparto dei seggi in ragione proporzionale alla popolazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)) - nella misura di quelli eccedenti il numero di quattro, e cioè, allo stato attuale tre seggi - essi sono ripartiti con metodo proporzionale, in un unico collegio plurinominale, ai sensi dell’articolo 93-septies, comma 2, ossia, come si vedrà meglio in commento al titolo VI, tramite una ripartizione proporzionale effettuata sulla base dei soli voti espressi a livello circoscrizionale.

 

Si tratta di una novità rispetto al sistema vigente, poiché, oggi i seggi eletti con metodo proporzionale in Trentino-Alto Adige alla Camera sono assegnati nell’ambito della distribuzione nazionale dei seggi.

 

Come si vede, tutti i seggi spettanti alle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, sia quelli assegnati in collegi uninominali che quelli assegnati con metodo proporzionale, sono attribuiti sulla base dei soli voti espressi nei rispettivi territori. In coerenza con tale regime di separazione, il già citato comma 1-sexies dell’articolo 83 – la norma che stabilisce i termini entro i quali le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige si integrano con quelle del resto del Paese - precisa che i voti espressi nelle due circoscrizioni non sono, invece, considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

 

Ad esito delle modifiche apportate in sede referente, dunque, il sistema di elezione nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si configura come parzialmente integrato con quello del resto del paese.

L’integrazione è effettiva e totale per quanto concerne la competizione nazionale tra liste e coalizioni di liste, anche e soprattutto ai fini dell’aggiudicazione del premio di governabilità. I voti espressi nelle due circoscrizioni concorrono cioè ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni, e a quello dei voti validi, ai fini del superamento delle soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi, ai fini dell’individuazione della lista o coalizione arrivata prima, e ai fini del superamento della soglia del 42 per cento dei voti necessaria per l’aggiudicazione del premio di governabilità.

In relazione al meccanismo di ripartizione dei seggi tra le forze politiche, l’agone entro cui si svolge la competizione nelle due circoscrizioni resta invece separato da quello del resto del Paese. Infatti, da una parte, i voti espressi nelle due circoscrizioni non vengono considerati nei totali sulla base dei quali ripartire i seggi tra le liste nel resto del paese, e dall’altra, i seggi assegnati in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta vengono assegnati sulla base dei soli voti espressi a livello circoscrizionale.

Questa è la soluzione di bilanciamento, avanzata dalla proposta di legge in commento, tra le esigenze di rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute e quelle di partecipazione, da parte dei cittadini delle due circoscrizioni, alla competizione politica nazionale, anche e soprattutto ai fini della determinazione della lista o coalizione cui attribuire, alle prescritte condizioni, il premio di governabilità. 

Si ricorda che la legge n. 270 del 2005, l’unica che sia mai stata recentemente applicata che contenesse, alla Camera, un premio di maggioranza assegnato su base nazionale, affrontava il medesimo problema nei seguenti termini: la Valle d’Aosta era del tutto esclusa dai meccanismi di assegnazione del premio; il Trentino-Alto Adige vi era completamente incluso. Al Senato il problema non si poneva perché i sistemi peculiari previsti nelle due regioni in questione si collocavano in un contesto in cui anche nelle altre regioni si svolgevano competizioni completamente separate tra loro, anche in relazione all’attribuzione dei diversi premi di maggioranza regionali che tale legge prevedeva.

Si sottolinea che sulla legittimità costituzionale della posizione di isolamento prevista per la Valle d’Aosta dalla legge n. 270 del 2005, così come sulla legittimità costituzionale della differenza tra tale posizione e quella, opposta, prevista per il Trentino-Alto Adige, la Corte costituzionale non è mai stata chiamata ad esprimersi.

 


 

Articolo 1, comma 3
(Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali)

 

 

L’articolo 1, comma 3, sostituisce l’articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che disciplina la determinazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dei seggi da assegnare alle circoscrizioni e nei collegi plurinominali sulla base della popolazione residente. La novella inserisce la disciplina delle ulteriori determinazioni da effettuare con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica necessarie al sistema proposto: la ripartizione dei 70 seggi da attribuire come premio di governabilità, e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità. Viene inoltre modificato il riferimento della fonte per la popolazione residente, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati censimento permanente.

 

Il comma 3 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento sostituisce integralmente l’articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di determinare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico:

§  l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni di cui alla Tabella A (che rimane invariato)

§  la ripartizione nelle circoscrizioni dei 70 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna circoscrizione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale;

§  la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 del testo unico vigente, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali sono assegnati i seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A. La norma, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 56, quarto comma della Costituzione, specifica che la determinazione dei seggi è effettuata sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, come risulta dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica.

La novella riscrive il comma 1 al fine di aggiungere all’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni - che viene confermata integralmente - la ripartizione nelle medesime circoscrizioni, dei 70 seggi da attribuire come premio di governabilità, nel caso si verifichino le condizioni previste dall’articolo 83.

 

Infatti, il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l’elezione dei candidati di liste presentate a livello circoscrizionale, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell’assegnazione del premio, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2-bis, del testo unico, come novellato dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della proposta di legge in esame. Coerentemente, a norma del citato comma 2-bis, le liste singole e le coalizioni che presentano candidature di collegio plurinominale devono presentare le liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, e il numero dei candidati di tali liste, pena l’inammissibilità, deve corrispondere ai seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, lettera b), ora in commento.

 

La novella, inoltre, modifica il riferimento della fonte per la popolazione residente, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati del censimento permanente introdotte dalla legge di bilancio per il 2018. La popolazione residente è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.

 

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 3, come novellato, con il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali e sulla base della popolazione residente, sono determinati:

a) i seggi da assegnare alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al testo unico;

b) la distribuzione di 70 seggi da assegnare quale premio di governabilità tra le circoscrizioni di cui alla Tabella A, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.

 

Nel testo vigente, la tabella A allegata al testo unico, contiene la lista delle 28 circoscrizioni. Esse corrispondono al territorio dell’intera regione, ad eccezione di sei regioni il cui territorio è ripartito in due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) e in quattro circoscrizioni (Lombardia).

 

Le circoscrizioni sono state definite con la legge 165 del 2017 come aggregazione di più collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 535 del 1993, in attuazione della legge 276 del 1993 (cosiddetta legge Mattarella). Esse corrispondono al territorio delle province (o città metropolitane) per le circoscrizioni Piemonte 1 (Torino), Piemonte 2 (restante territorio regionale), Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno), Veneto 2 (Rovigo, Padova, Vicenza e Verona), Campania 1 (Napoli), Campania 2 (restante territorio regionale), Sicilia 1 (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, ad eccezione di un comune) e Sicilia 2 (Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa e il comune della provincia di Caltanissetta escluso da Sicilia 1).

Nel caso delle regioni Lombardia e Lazio, invece, le circoscrizioni sono così articolate: Lombardia 1 (città metropolitana di Milano, ad eccezione di 11 comuni, e provincia di Monza e della Brianza), Lombardia 2 (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo), Lombardia 3 (provincia di Bergamo, ad eccezione di 35 comuni inseriti in Lombardia 2 e provincia di Brescia, ad eccezione di 10 comuni inseriti in Lombardia 4), Lombardia 4 (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia), Lazio 1 (che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale), Lazio 2 (36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale e province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone).

 

L’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, così come le ulteriori ripartizioni introdotte dalla novella in esame, è effettuata in proporzione alla popolazione residente, come prescrive l’articolo 56 della Costituzione, con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti.

 

In luogo della “più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica” la novella prescrive come riferimento per i dati della popolazione residente il decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, in accordo con quanto stabilito a riguardo dalla legge di bilancio per il 2018.

Com’è noto, infatti, al censimento decennale è stato sostituito il censimento permanente e la citata legge di bilancio per il 2018 (legge 205 del 2017, commi 227-237), a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 7 del 2024, ne ha disciplinato la pubblicazione dei risultati. Per quanto qui rileva, la legge (comma 236-bis) stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, la fonte è il decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in cui sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale. In fase di prima applicazione, inoltre, dispone il comma 236-ter che la popolazione, ai fini delle norme in materia elettorale e referendaria, è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i risultati del censimento permanente riferito all’anno 2021; il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali dovrà essere determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.

 

La tabella 1, mostra la ripartizione di 392 seggi tra le 28 circoscrizioni, nella cui disciplina la novella non incide, per come essa risulterebbe sulla base della popolazione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023), ad esito del censimento del 2021.

 

Le tabelle 2 e 3 riportano le ulteriori distribuzioni dei seggi nelle circoscrizioni, come disciplinato dalle norme novellate in esame.

 

La tabella 2 mostra la ripartizione dei 70 seggi del premio di governabilità tra le circoscrizioni, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a), dell’articolo 3 del testo unico Camera, come novellato dalla proposta in esame.

 

In analogia a quanto disposto dalla Costituzione per la ripartizione di 392 seggi, la ripartizione dei 70 seggi è effettuata con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base del quoziente naturale, dato dal rapporto tra la popolazione delle circoscrizioni considerate (al totale nazionale è sottratta la popolazione delle circoscrizioni escluse) e i 70 seggi da ripartire.

 

La successiva tabella 3, reca il riepilogo dei seggi distribuiti nelle circoscrizioni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, come novellato: la ripartizione di 392 seggi tra le 28 circoscrizioni (lettera a)), la ripartizione di 70 seggi tra 26 circoscrizioni (lettera b)) e, per ciascuna circoscrizione, la determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nel caso di attribuzione di premio di governabilità pari alla differenza tra il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione e la quota parte dei 70 seggi premio.

 

Si rimarca che le tabelle appena illustrate, così come le omologhe riferite al Senato (si veda la scheda di lettura riferita all’articolo 2, comma 1 della proposta di legge in oggetto), sono il frutto di una elaborazione prospettica, non essendo ancora stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi, che come detto è emanato in occasione della convocazione dei comizi. Si segnala, peraltro, che non si può escludere che entro la naturale scadenza della legislatura in corso venga emanato il decreto del Presidente della Repubblica che determina la popolazione residente sulla base del censimento al 31 dicembre 2026.

 

Tabella 1 – Camera: ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 56 Cost.


Le ultime due colonne con sfondo grigio mostrano il numero di seggi determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 in occasione delle elezioni politiche del 2022 sulla base del censimento 2011 (ultimo censimento decennale, pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012) e la differenza di seggi tra la ripartizione effettuata in base al censimento 2021 e quella effettuata con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 2022.

 

 

 

Tabella 2– Camera: ripartizione di 70 seggi tra le circoscrizioni 
                     (PDL AC 2822 NT-T.U.art. 3, comma 1, lettera b))

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – Camera: riepilogo dei seggi assegnati alle circoscrizioni 
                     (PDL AC 2822-NT - T.U.art. 3, comma 1)
 


 

 


Il comma 2 dell’articolo 3 del testo unico vigente, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, e sempre sulla base della popolazione residente, risultante dal decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, nei collegi plurinominali, compresi i seggi da attribuire nei collegi uninominali.

La novella riscrive il comma 2, in conseguenza della soppressione dei collegi uninominali e della necessità di determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

 

Come si è detto anche in premessa e in commento al comma 1, infatti, nel caso di attribuzione del premio, i seggi distribuiti nei collegi plurinominali sono 314, ossia il totale di seggi spettanti alle circoscrizioni ordinarie al netto dei 70 seggi che costituiscono il premio; in caso di mancata attribuzione del premio, i seggi distribuiti nei collegi plurinominali sono tutti e 384 i seggi spettanti alle circoscrizioni ordinarie. Il decreto del Presidente della Repubblica si fa dunque carico di disciplinare entrambe le ipotesi.

 

Il comma 2 dell’articolo 3, come novellato, stabilisce infatti che con il decreto di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione ad esclusione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol e ancora sulla base della popolazione come risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, sono determinati i seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione, secondo le due ipotesi:

a) nel caso di attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono quelli risultanti dalla differenza tra l’assegnazione di tutti i seggi (comma 1, lettera a)) e la distribuzione dei 70 seggi del premio di governabilità (comma 1, lettera b), complessivamente pari a 314; il calcolo è quello riportato nella sopra esposta tabella 3, ultima colonna;

b) nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono, invece, tutti i seggi ad essa assegnati (comma 1, lettera a)), complessivamente pari a 384.

 

La tabella 4, esposta a seguire, mostra il risultato della ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali in cui è ripartita, nelle due ipotesi. I 49 collegi plurinominali, come stabilito dal novellato articolo 1, comma 3, del testo unico, sono quelli determinati con il decreto legislativo n. 177 del 2020.

 

La tabella 4 espone per ciascuna circoscrizione: il numero di seggi complessivi attribuiti, il numero di seggi premio, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali in caso di attribuzione del premio di governabilità, nonché i collegi plurinominali in cui è ripartita. Per ciascun collegio plurinominale è esposto la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; la popolazione residente in base al censimento 2021, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, la sigla della o delle provincie e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio; il numero di seggi attribuiti nel collegio plurinominale in caso di attribuzione del premio di governabilità (colonna ‘riparto 314 seggi’) e nel caso, invece, in cui il premio di Tabella 4 – Camera: determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali (PDL AC 2822 NT-T.U.art. 3, co. 2)
governabilità non venga assegnato (colonna ‘riparto 384 seggi’).


Articolo 1, comma 4
(Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di formato della scheda e di modalità di espressione del voto)

 

 

L’articolo 1, comma 4, modifica l’articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che recano la disciplina generale in materia di formato della scheda elettorale e di modalità di espressione del voto da parte dell’elettore. Si prevede che l’elettore disponga di un voto da esprimere su un’unica scheda elettorale recante il contrassegno di ciascuna lista corredato dai nominativi dei candidati del collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità.

 

L’articolo 1, comma 4, interviene sull’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ridefinendo sia il formato della scheda elettorale, sia la modalità di espressione del voto da parte dell’elettore. Il comma novellato reca, per la verità, solo la disciplina generale delle materie citate: la normativa di dettaglio è recata dagli articoli 31(formato della scheda) e 58 (modalità di espressione del voto) del testo unico, per le novelle ai quali si rinvia, rispettivamente, alle schede di lettura riferite ai commi 16 e 17 dell’articolo 1 in commento.

Le novelle sono volte ad adeguare la normativa in questione al nuovo sistema elettorale delineato dalla proposta di legge in esame, che, si ricorda, rispetto al vigente, prevede l’abolizione dei collegi uninominali e l’introduzione di un premio di governabilità.

Il comma 2, nel testo novellato, oltre a vedere espunti i riferimenti al nome del candidato nel collegio uninominale, prevede che ciascun elettore disponga di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dai nomi dei candidati nel collegio plurinominale nonché da quelli dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.

 


 

Articolo 1, comma 5
(Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di deposito del contrassegno di lista)

 

 

L’articolo 1, comma 5, modifica l'articolo 14, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, al fine di sopprimervi i riferimenti ai collegi uninominali.

 

L’articolo 1, comma 5, modifica l'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, sopprimendovi i riferimenti ai collegi uninominali.

 

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, disciplina il deposito del contrassegno e gli obblighi di trasparenza dei soggetti politici che intendono presentare liste per l'elezione della Camera dei deputati.

I partiti o gruppi politici organizzati sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale intendono distinguere le proprie liste; i partiti che facciano uso notorio di un determinato simbolo sono obbligati a riprodurlo fedelmente. All'atto del deposito, il soggetto politico deve presentare il proprio statuto, ove iscritto nel registro nazionale, ovvero una dichiarazione di trasparenza sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata, recante l'indicazione del titolare del contrassegno, della sede legale in Italia, degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni.

La legge vieta il deposito di contrassegni identici o confondibili con altri già presentati o tradizionalmente utilizzati da altri partiti, nonché di simboli che riproducano immagini religiose o che siano depositati al solo scopo di precluderne l'uso ad altri soggetti politici.

 

La novella si rende necessaria per coordinare il testo vigente con l'eliminazione della componente uninominale dal sistema elettorale. Nella disciplina attuale, infatti, l'articolo 14 prescrive che i partiti o i gruppi politici organizzati depositino il proprio contrassegno tanto per i collegi plurinominali quanto per quelli uninominali. Per effetto della modifica, il deposito è riferito esclusivamente alle liste nei collegi plurinominali.

 

Per quanto riguarda le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, si vedano invece le disposizioni richiamate nel Titolo VI così come da novella operata dal comma 26 dell’articolo in commento.

 


 

Articolo 1, comma 6
(Modifiche all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di indicazione della persona da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri)

 

 

L’articolo 1, comma 6, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l’articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo, in primo luogo, l’obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. In secondo luogo, è previsto che le forze politiche, singole o coalizzate, che intendono concorrere all’attribuzione del premio di governabilità, debbano altresì dichiarare il collegamento con forze politiche, singole o coalizzate, presentate per l’elezione del Senato della Repubblica, al fine di rendere possibile il coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere. Si specifica che le norme concernenti il deposito del programma, l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e il meccanismo di collegamento inter-camerale si applicano ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute solo nel caso esse abbiano dichiarato il collegamento in coalizione con partiti presenti in altre circoscrizioni.

 

L’articolo 1, comma 6, interviene sulla disciplina dei collegamenti tra liste e coalizioni apportando modifiche all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ai sensi del quale i partiti o gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. La norma prevede altresì che tali dichiarazioni siano reciproche ed effettuate contestualmente al deposito del contrassegno.

 

La lettera a) prevede l’abrogazione del terzo periodo del comma 2 che, nel testo vigente, disciplina la facoltà dei partiti rappresentativi di minoranze linguistiche, all’interno di circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione ne prevedono la tutela, di dichiarare in quali collegi uninominali presentano un candidato comune con la coalizione.

 

La lettera b) modifica, invece, il comma 3 dell'articolo 14-bis, sostituendo la locuzione «persona indicata come capo della forza politica» con quella «persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri» per quel che concerne il nome da dichiarare all’interno del programma elettorale da depositare contestualmente al contrassegno.

La disposizione introduce altresì l'obbligo, per le liste tra loro collegate in coalizione, di indicare il medesimo nominativo, stabilendo che la relativa dichiarazione sia sottoscritta dai presidenti o segretari dei partiti o movimenti politici interessati.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta la lettera b-bis) che sostituisce l’ultimo periodo del comma 3 specificando che restano ferme non solo le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione (ai sensi del quale il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri), come già previsto dalla normativa vigente, ma altresì quanto disposto dall’articolo 67 della Costituzione con riferimento al divieto del vincolo di mandato evidenziando, dunque, come la designazione, da parte della propria lista di elezione, di una persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio, non implica limiti al libero esercizio del mandato del singolo parlamentare.

 

La lettera c), introdotta nel corso dell’esame in sede referente, introduce, all’interno dell’articolo 14-bis del testo unico, il nuovo comma 3-bis, che disciplina il collegamento tra liste e coalizioni che si sono presentate alla Camera e liste e coalizioni che si sono presentate al Senato. Al fine di rendere possibile il coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere, la norma introdotta dispone l'obbligo, per i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro, qualora intendano concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, di dichiarare il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro, presentati per l'elezione del Senato della Repubblica.

L'inserimento, da parte dell'articolo 2, comma 3, della proposta in commento, di una norma del tutto simmetrica a quella appena illustrata all'articolo 8 del testo unico del Senato, rende reciproco il sistema di apparentamento così istituito.

Tale sistema è funzionale a consentire la verifica (di cui all’articolo 83, comma 1, lettera e-quater)) circa la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione del premio, che, come già visto, può essere attribuito, in ciascuna Camera, solo ove sia possibile attribuirlo anche nell’altra, e cioè al medesimo soggetto, ed a patto che abbia raggiunto in entrambe le Camere la soglia minima del 42 per cento dei voti validi. Per poter effettuare tale verifica, è necessario poter ricondurre ciascuna lista singola e coalizione che si sia presentata in una Camera alla propria corrispettiva presentatasi nell’altra.

 

Si sottolinea che il collegamento consiste, pertanto, in una mera dichiarazione di riconoscimento reciproco, e non implica la sussistenza di ulteriori presupposti, quali ad esempio una identità di contrassegni o di formati coalizionali nelle due Camere.

 

La lettera d), anch’essa introdotta nel corso dell’esame in sede referente, modifica il comma 4 dell’articolo 14-bis del testo unico, inserendo gli adempimenti di cui al nuovo comma 3-bis, appena illustrato, tra quelli effettuati dalla persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stata, infine, aggiunta la lettera d-bis) che introduce il comma 4-bis all’interno del medesimo articolo 14-bis. La novella reca una disciplina derogatoria in favore dei partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano presentato liste esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto, o le relative norme di attuazione, prevedano una particolare tutela di tali minoranze. Per tali soggetti, gli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis, concernenti rispettivamente il deposito del programma elettorale e l’indicazione del nome del candidato proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri e la dichiarazione di collegamento con una lista o coalizione presentata per l'elezione dell'altro ramo del Parlamento ai fini del premio di governabilità, non trovano applicazione in via automatica, ma operano soltanto nell'ipotesi in cui il partito o gruppo politico di minoranza abbia dichiarato il collegamento in coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni.

 


 

Articolo 1, comma 7
(Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste)

 

 

L’articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati elezione Camera, in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste, aggiornando il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

 

L’articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sostituendo il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità.

La disposizione vigente prescrive che, all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti designino per ciascuna circoscrizione i rappresentanti incaricati di effettuare il deposito delle liste e dei relativi documenti presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale. Per effetto della modifica, tale incarico è riferito al deposito delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

 

 


 

Articolo 1, comma 8
(Modifiche all’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di presentazione delle liste)

 

 

L’articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle liste di cui all’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati su sei profili: sopprime i riferimenti alla quota uninominale; introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali ad esclusione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute; regola l’esenzione dalla raccolta firme; disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie, composte da un numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione; eleva il limite massimo di candidati delle liste di collegio plurinominale da quattro a sei candidati; estende alle liste circoscrizionali le norme sull'equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l’alternanza di genere.

 

L’articolo 1, comma 8, della proposta di legge in esame apporta modifiche all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, rideterminando i requisiti e le modalità di presentazione delle liste elettorali in funzione del sistema di riparto proporzionale e dell'introduzione del premio di governabilità.

 

Si ricorda che l’articolo 18-bis reca la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati. In particolare, la norma dispone che, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. A legislazione vigente, il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere in ogni caso inferiore a due né superiore a quattro.

È, inoltre, stabilito che ciascuna lista presenti candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

La lista deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Sono previste, poi, specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, è altresì previsto che nella totalità delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

 

Gli interventi apportati dalla novella si articolano come segue:

§  soppressione della componente uninominale: le lettere a) e c) espungono i riferimenti ai candidati nei collegi uninominali e abrogano il comma 1-bis, relativo ai collegamenti tra liste nelle coalizioni per la quota maggioritaria, coerentemente con il superamento dei collegi uninominali;

§  requisiti di presentazione su base nazionale: la lettera b) introduce l’obbligo per ciascuna lista di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni, ad esclusione, come risultante a seguito di un intervento emendativo in sede referente, delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Vale a dire, in almeno 9 circoscrizioni su 26;

 

Si segnala che la proposta di legge in commento non interviene, invece, sulla norma di cui al periodo successivo del medesimo comma 1 inciso dalla lettera b) in commento, ai sensi della quale ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione.

 

§  esonero dalle sottoscrizioni: la lettera c-bis), introdotta nel corso dell’esame in sede referente, esonera dalla raccolta delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, in almeno una delle Camere mentre la disciplina vigente prevede che tale requisito debba essere soddisfatto in entrambi i rami del Parlamento;

 

Per la norma transitoria introdotta in materia di esonero si veda la scheda di lettura riferita all’articolo 5: essa prevede che il requisito sostanziale della costituzione del gruppo in almeno una delle due camere, nel caso delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore della legge, debba sussistere non all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, ma al 31 dicembre 2025.

 

§  liste per il premio di governabilità: la lettera d) sostituisce il comma 2-bis disciplinando la presentazione delle liste di candidati circoscrizionali per l’attribuzione del premio di governabilità. L'obbligo di presentazione grava sulle liste singole e sulle coalizioni di liste, è circoscritto alle sole circoscrizioni in cui esse si siano presentate ed alle quali spettino seggi da assegnare quale premio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e prevede che, sebbene resti fermo che - in caso di coalizione - la lista circoscrizionale debba essere la stessa per tutte le liste coalizzate, la presentazione concreta di tali liste debba essere effettuata non congiuntamente, ma singolarmente, da ciascuna delle liste coalizzate che si siano presentate in quella circoscrizione. Il numero dei candidati della lista circoscrizionale deve corrispondere al numero dei seggi da attribuire ai fini del premio assegnati alla circoscrizione, a pena di inammissibilità, e sono richiesti i dati anagrafici completi e il codice fiscale di ciascun candidato, la cui candidatura è subordinata alla sottoscrizione di un atto di accettazione.

 

Si segnala che il fatto che i soggetti in capo a cui grava l'obbligo di presentare la lista circoscrizionale sono "le liste singole e le coalizioni di liste", così come la specificazione ai sensi della quale, in caso di coalizione, a dover presentare la lista circoscrizionale sono, singolarmente, le liste coalizzate "che si siano presentate nella circoscrizione" costituiscono elementi testuali che permettono di desumere che, nel caso delle coalizioni, per poter presentare liste circoscrizionali in una data circoscrizione, sia sufficiente che in tale circoscrizione sia presente la coalizione genericamente intesa, non necessariamente nel suo formato completo.

Si segnala che le liste in questioni avranno una lunghezza variabile da 1 a 5 candidati, a seconda della dimensione demografica della circoscrizione, e che il nome dei candidati comparirà sulla scheda elettorale, sotto il rettangolo contenente il contrassegno o i contrassegni delle liste di candidati plurinominali di partito, singole o coalizzate, a tali liste circoscrizionali collegate.

 

§  ipotesi di elezione della sola Camera dei deputati: la lettera e) inserisce il nuovo comma 2-ter, che reca una disciplina speciale per l'ipotesi di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, ossia nel caso di scioglimento anticipato della sola Camera previsto dall'articolo 88, primo comma, della Costituzione. In tale evenienza, i partiti e i gruppi politici sono esonerati dall'obbligo di presentare le liste circoscrizionali per il premio, dovendo presentare unicamente le liste per i collegi plurinominali.

 

La disposizione va letta in combinato disposto con quella di cui all'articolo 83, comma 1-quater, del testo unico Camera, come novellato dalla proposta in esame, ai sensi della quale, in caso di rinnovo della sola Camera, si procede in ogni caso al riparto integralmente proporzionale dei seggi.

 

§  composizione delle liste nei collegi plurinominali: la lettera f) ridefinisce il numero dei candidati nelle liste plurinominali, prevede che esso non possa essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione dei 384 seggi (quella di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b)), e che, comunque, non possa essere inferiore a due e superiore a sei, in luogo del vigente limite massimo di quattro;

 

A tal riguardo è opportuno ricordare che la Corte costituzionale si è già espressa in merito alla formazione delle liste. In particolare, nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte ha rilevato che liste presentate in circoscrizioni molto ampie con un «numero assai elevato di candidati» risultano «difficilmente conoscibili dall’elettore stesso». «Simili condizioni di voto», prosegue la Corte, «che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)». Tale meccanismo, ad avviso della Corte, trasforma il suffragio in un «voto sostanzialmente "indiretto"», poiché la selezione dei parlamentari è «sostanzialmente decisa dai partiti» attraverso l'ordine di presentazione in lista, una circostanza che «ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione».

Con la successiva sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha invece ritenuto legittimo il ricorso alle cosiddette «liste corte»: la libertà del voto è preservata se il numero dei candidati da eleggere è «talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto».

A tal proposito, si evidenzia che il sistema vigente prevede liste di collegio plurinominale di lunghezza pari al massimo a quattro candidati, laddove il sistema introdotto dalla proposta di legge in commento prevede liste di collegio plurinominale di lunghezza massima pari a sei candidati. In entrambi i casi, ai sensi dell’articolo 31 del testo unico, è previsto che la totalità dei candidati in questione sia riportata sulla scheda elettorale, a fianco al contrassegno della relativa lista.

 

La tabella 5 di seguito riportata mostra: per ciascuna circoscrizione, il numero totale di seggi spettanti, il numero dei seggi destinati alle liste per il premio, il numero di candidati previsto per tali liste, e i collegi plurinominali in cui la circoscrizione è ripartita; per ciascun collegio plurinominale, i seggi spettanti ad esito dei due distinti riparti (314 seggi e 384 seggi) e il numero massimo di candidati previsto per le liste di collegio plurinominale presentate.


 

Tabella 5 – Camera: numero di candidati per ciascuna circoscrizione 


Si segnala che il numero massimo di candidati delle liste di collegio plurinominale, fatti salvi i valori minimo di due e massimo di sei, è parametrato sul numero di seggi spettanti al collegio ad esito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), che ripartisce tutti i seggi (384), anche quelli che in caso di assegnazione del premio sarebbero assegnati ai candidati delle liste circoscrizionali. Si ricorda infatti che in caso di mancata assegnazione del premio, la totalità degli eletti proverrà dalle liste di collegio.

 

§  equilibrio di genere e supplenze: le lettere g) e h) estendono alle liste per il premio di governabilità le norme in materia di equilibrio di genere, che prevedono un limite massimo del 60 per cento per ciascun sesso sul totale dei candidati a livello nazionale, e l’obbligo di indicazione di quattro candidati supplenti di cui due di sesso maschile e due di sesso femminile.

 

Si segnala che, al contrario di quanto previsto (sia dal sistema vigente che da quello proposto) con riguardo alle liste di collegio plurinominale, per le liste circoscrizionali non sussiste un obbligo di alternanza di genere nell’ambito della medesima lista. Questo sembra doversi riconnettere al fatto che i candidati delle liste in questione sono eletti nella loro totalità, in caso di attribuzione del premio, ovvero non sono eletti in nessuna misura, in caso di mancata attribuzione del premio. Alla luce di ciò, in caso di attribuzione del premio, il rispetto della quota di genere è automaticamente garantito anche “in uscita”, a prescindere dall’ordine con cui i candidati sono collocati nelle liste.

 


 

Articolo 1, comma 9
(Modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di candidature plurime)

 

 

L’articolo 1, comma 9, interviene sull’articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di candidature plurime. In particolare: è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità; è previsto il divieto di candidatura in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni; è previsto che, fermo restando il limite massimo di candidature in cinque collegi plurinominali, il candidato inserito in una lista circoscrizionale per il premio debba candidarsi in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste ad essa collegate; il divieto previsto per il candidato nella circoscrizione estero di candidarsi nelle liste di collegio plurinominale è esteso alle liste circoscrizionali per il premio.

 

L’articolo 1, comma 9, della proposta di legge modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiornando la disciplina delle candidature plurime in coerenza con il superamento dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

 

A tal fine, la lettera a), modificando il comma 1 dell’articolo 19, estende il divieto di presentarsi con contrassegni diversi - già previsto per i collegi plurinominali - alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, a pena di nullità.

 

Il comma 2 dell’articolo 19, ai sensi del quale nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità, è confermata senza modifica dalla proposta in commento.

 

La lettera b), modificata in sede referente, sostituisce il comma 3 dell’articolo 19, che nel testo vigente vieta la candidatura in più di un collegio uninominale, con un nuovo comma che vieta la candidatura in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni.

 

La lettera c), come modificata in sede referente, sostituisce integralmente il comma 4 dell’articolo 19 prevedendo che il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità debba candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste ad essa collegate. Resta fermo il numero massimo di cinque candidature nei collegi plurinominali stabilito dal comma 2.

 

La candidatura in uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui il candidato è presentato anche a livello di lista circoscrizionale per il premio rientra dunque nell’ambito del limite massimo di cinque candidature in collegi plurinominali disposto dal comma 2.

Nel caso in cui la circoscrizione in cui si è candidati a livello di lista circoscrizionale per il premio sia suddivisa in più collegi plurinominali, non è obbligatorio candidarsi in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, mentre è obbligatorio candidarsi in almeno uno di essi.

 

La lettera d), infine, modifica il comma 5 dell’articolo 19, escludendo la possibilità per il candidato nella circoscrizione Estero di figurare nelle liste per il riparto proporzionale e in quelle per il premio previste dal novellato articolo 18-bis mentre precedentemente il divieto era riferito alle liste per il riparto proporzionale e maggioritario.

 


 

Articolo 1, comma 10
(Modifiche di coordinamento all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di presentazione delle liste)

 

 

L’articolo 1, comma 10, adegua la disciplina della presentazione delle candidature di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sopprimendo il riferimento ai collegi uninominali e prescrivendo il deposito contestuale delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità unitamente alle liste plurinominali, con estensione dei relativi adempimenti documentali alle nuove liste circoscrizionali.

 

Con una modifica di coordinamento procedurale, l’articolo 1, comma 10, interviene sull'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando la disciplina della presentazione delle candidature al superamento della componente uninominale e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

 

L'articolo 20 del testo unico disciplina infatti le procedure e i termini per la presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati prevedendo che le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere depositati presso la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra le ore 8:00 del trentacinquesimo giorno e le ore 20:00 del trentaquattresimo giorno antecedente la votazione. Inoltre, unitamente alle liste, devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta dal numero di elettori prescritto dalla legge.

Le firme degli elettori devono essere apposte su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista e i dati anagrafici dei candidati e autenticate da un soggetto a ciò abilitato; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. I sindaci sono tenuti a rilasciare i certificati di iscrizione dei sottoscrittori entro ventiquattro ore dalla richiesta.

La dichiarazione di presentazione deve indicare il contrassegno con cui la lista intende distinguersi - previamente depositato presso il Ministero dell'interno - nonché due delegati effettivi e due supplenti autorizzati a effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista. Il Ministero dell'interno è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i modelli dei moduli per il deposito entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione.

 

La novella sopprime il riferimento ai candidati nei collegi uninominali e prescrive che, unitamente alle liste per i collegi plurinominali, siano depositate le liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al novellato articolo 18-bis, comma 2-bis. Il deposito si effettua presso la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la votazione. Restano fermi gli adempimenti relativi agli atti di accettazione, ai certificati di iscrizione e alle sottoscrizioni, ora estesi esplicitamente alle nuove liste circoscrizionali.

 


 

Articolo 1, comma 11
(Modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di verbalizzazione del deposito delle candidature)

 

 

L’articolo 1, comma 11, aggiorna la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature di cui all'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente maggioritaria uninominale.

 

L’articolo 1, comma 11, sostituisce, nell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità, adeguando la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature al superamento della componente uninominale.

La disposizione vigente prescrive che la Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, al momento della ricezione degli atti, rediga un verbale di ricevuta indicando, tra gli altri elementi, le liste per i collegi plurinominali, i nomi dei candidati nei collegi uninominali e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista. Per effetto della modifica, il verbale registra la presentazione delle liste circoscrizionali per il premio in luogo dei soppressi candidati uninominali.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 12
(Modifiche all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di controllo degli Uffici centrali circoscrizionali)

 

 

L’articolo 1, comma 12, modifica l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, intervenendo in materia di validità delle liste. In particolare, oltre all'abrogazione dei vigenti riferimenti alle candidature uninominali, si prevede la ricusazione della lista in mancanza della dichiarazione del nome proposto per la Presidenza del Consiglio, l'introduzione di un nuovo meccanismo di coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica del numero minimo di circoscrizioni in cui è necessario che una lista si presenti, l’estensione delle cause di cancellazione dei candidati previste per le liste nei collegi plurinominali a quelle circoscrizionali per il premio, l'aggiunta del decesso entro la data di svolgimento delle elezioni tra le cause di sostituzione

 

L’articolo 1, comma 12, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando le funzioni di controllo dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

 

In particolare, la lettera a) sanziona con la non ammissione delle liste l'omessa indicazione del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio, in coerenza con la novella all'articolo 14-bis, comma 3.

 

Al riguardo si osserva che, in assenza di una espressa disciplina normativa concernente una simile sanzione nel sistema elettorale vigente, la prassi interpretativa del Ministero dell’interno ha precisato che la mancata presentazione del programma o la mancata indicazione, in esso, del capo della forza politica impedisce al partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno la presentazione delle liste presso le Corti d’appello. Ciò risulta dalle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, pubblicate dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’interno in occasione delle elezioni politiche del 2022 (si veda, in particolare, a pagina 63, il riquadro 15).

 

La lettera b), invece, introduce il numero 2-bis), che affida all'Ufficio centrale nazionale il compito di verificare il rispetto dell'obbligo, gravante su ciascuna lista, di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, corrispondenti a nove delle ventisei circoscrizioni nazionali, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e di diffondere i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio a tutti gli uffici, ai fini della riproduzione su schede e manifesti.

Le lettere c) e d) intervengono nei numeri 4) e 5), estendendo le operazioni da essi previste ad entrambe le tipologie di liste di cui all'articolo 18-bis (quelle di partito presentate nei collegi plurinominali e quelle circoscrizionali presentate da liste singole e coalizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità): nello specifico, si tratta delle operazioni di cancellazione delle candidature per mancanza di accettazione, difetto dei requisiti di età o assenza della documentazione anagrafica ed elettorale.

La lettera e) contiene una norma di coordinamento con riferimento all’abolizione dei collegi uninominali e all’introduzione del listino premiale.

La lettera f) aggiunge il decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni tra le cause che attivano il procedimento di sostituzione con un supplente.

La lettera g), infine, abroga il quarto comma che regola la materia della invalidità della candidatura nei collegi uninominali.

 

Si ricorda che, l'articolo 22 nella formulazione vigente affida all'Ufficio centrale circoscrizionale il compito di verificare la regolarità delle liste entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione. Le operazioni di controllo comprendono la ricusazione delle liste presentate da soggetti non autorizzati o da partiti privi di statuto, dichiarazione di trasparenza o programma elettorale; la verifica della regolarità del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno; il controllo dei termini di presentazione, del numero delle sottoscrizioni e del rispetto dei limiti numerici e dell'alternanza di genere, con conseguente riduzione o declaratoria di invalidità delle liste non conformi; la declaratoria di invalidità delle singole candidature per difetto di accettazione, mancanza del requisito di età o assenza della documentazione anagrafica; la cancellazione dei candidati già presenti in altre liste della medesima circoscrizione; il coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica delle quote di genere e dei limiti alle pluricandidature a livello nazionale, con eventuale sostituzione dei candidati con i supplenti.

Il comma 2 riconosce ai delegati di lista il diritto di prendere visione, nella medesima giornata, delle contestazioni o delle modifiche apportate dall'Ufficio. Il comma 3 prevede una nuova riunione il giorno successivo, alle ore 12:00, per l'audizione dei delegati, la ricezione di nuovi documenti o correzioni formali e l'adozione delle decisioni definitive.


 

Articolo 1, comma 13
(Modifiche all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di sorteggio per la determinazione dell’ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda)

 

 

L’articolo 1, comma 13, aggiorna il numero 2) dell'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste per il premio di governabilità, in modo che il sorteggio per l'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature. Si stabilisce inoltre che nei manifesti predisposti in ciascuna circoscrizione, per ciascuna lista singola o coalizione, sia riportato l’elenco di tutti i candidati presentati nelle circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio.

 

L’articolo 1, comma 13, sostituisce, nell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, assicurando che il sorteggio per la determinazione dell'ordine con cui le coalizioni e liste compariranno sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature. La novella precisa altresì che sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l’elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, comunicati dall’Ufficio centrale nazionale ai sensi del numero 2-bis dell’articolo 22, assicurando trasparenza informativa su scala nazionale.

 

L'articolo 24, nel testo vigente, dispone che l'Ufficio centrale circoscrizionale compia una serie di operazioni non appena scaduti i termini per i ricorsi o ricevuta la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale. Il numero 2) prescrive l'effettuazione di un unico sorteggio, alla presenza dei delegati di lista, per stabilire il numero d'ordine da assegnare a coalizioni, liste non collegate e relativi contrassegni, disponendo che contrassegni e nominativi dei candidati siano riportati su schede e manifesti secondo l'ordine progressivo risultante dal sorteggio. Il numero 3) impone la comunicazione ai delegati delle determinazioni definitive in merito all'ammissione e all'ordine delle candidature. Il numero 4) prevede la trasmissione delle liste ammesse e dei relativi contrassegni alla Prefettura del capoluogo di regione per la stampa delle schede, con riproduzione dei simboli nei colori originali depositati presso il Ministero dell'interno. Il numero 5) affida alla Prefettura la stampa dei manifesti elettorali e la loro trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio e in luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, con obbligo di consegna di tre copie ai presidenti di sezione per l'affissione nei seggi.

 

 


 

Articolo 1, comma 14
(Modifiche all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di manifesto elettorale)

 

 

L’articolo 1, comma 14, aggiorna il numero 4) dell'articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, affinché il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio rifletta il nuovo assetto delle candidature.

 

L’articolo 1, comma 14, sostituisce, nell'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, assicurando che il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio riporti la nuova offerta politica in luogo dei soppressi candidati maggioritari.

 

L'articolo 30 elenca i materiali e i documenti che il sindaco è tenuto a consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni. La consegna comprende il plico sigillato contenente il bollo ufficiale della sezione; l'esemplare della lista degli elettori autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e un estratto per l'affissione nella sala; l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti; tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali, di cui una resta all'ufficio e due sono destinate all'affissione; i verbali relativi alla nomina degli scrutatori; gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti dai delegati; i pacchi delle schede di votazione trasmessi sigillati dalla Prefettura con l'indicazione esterna del numero di schede contenute; l'urna elettorale; una cassetta o scatola per la conservazione delle schede già autenticate da consegnare agli elettori; un congruo numero di matite copiative per l'espressione del suffragio.

 

 


 

Articolo 1, comma 15
(Modifiche all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di scheda elettorale)

 

 

L’articolo 1, comma 15, ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati intervenendo sull’articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. La rinnovata scheda reca, all’interno del medesimo rettangolo, il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e, al di sotto, in un rettangolo a parte, i candidati della lista circoscrizionale per il premio; in caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio sono raccolti in un riquadro comune.

 

Le modifiche recate dall’articolo 1, comma 15, all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ridefiniscono la struttura e i contenuti della scheda elettorale per la Camera dei deputati in coerenza con l'eliminazione dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

 

L'articolo 31 del testo unico disciplina infatti le caratteristiche tecniche e il contenuto della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.

A norma del comma 1, le schede sono di carta consistente, fornite dal Ministero dell'interno secondo i modelli di cui alle tabelle allegate al testo unico. La scheda riproduce i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, ciascuno con un diametro di tre centimetri. Il comma 2 stabilisce che accanto a ogni contrassegno sono riportati i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, mentre i nomi dei candidati nei collegi uninominali sono inseriti in un riquadro dedicato posizionato al di sopra dei contrassegni delle liste a essi collegate. La grandezza del rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto a quella dei rettangoli contenenti il contrassegno e quello contenente i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine di esposizione sulla scheda delle coalizioni, delle liste non collegate e dei contrassegni all'interno delle coalizioni è invece stabilito mediante un unico sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alla presenza dei delegati di lista, come disposto dal comma 4.

A norma del comma 5, nella parte esterna della scheda un apposito rettangolo riporta le istruzioni di voto, precisando che il segno apposto sul contrassegno si estende al candidato uninominale collegato e che, viceversa, il segno sul nome del candidato uninominale vale anche per la lista ovvero è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Ogni scheda è infine dotata, ex comma 6, di un tagliando antifrode recante un codice progressivo alfanumerico, rimosso dal presidente di seggio dopo la riconsegna della scheda votata e la verifica della corrispondenza del codice con quello annotato prima della consegna, a garanzia dell'integrità del suffragio.

 

Con riferimento alle modifiche in commento, la lettera a) apporta modifiche alla struttura della scheda. In particolare viene integralmente sostituito il comma 2 stabilendo che la scheda rechi, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale e, al di sotto, un ulteriore rettangolo contenente i nomi dei candidati della lista circoscrizionale per il premio di governabilità.

 

Si segnala inoltre, quanto all'ordine di esposizione, che è confermato il ricorso a un unico sorteggio per stabilire il numero d'ordine di coalizioni e liste ai sensi del novellato articolo 24, primo comma, numero 2). Tale sorteggio è effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alla presenza dei delegati di lista, non appena scaduti i termini per i ricorsi o ricevuta la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 14).

I nomi e i cognomi dei candidati nei collegi plurinominali sono invece riportati nell’ordine numerico di presentazione. Al contrario, l’elenco contenente i nominativi dei candidati nelle liste circoscrizionali non è numerato in virtù del fatto che tali candidati vengono eletti tutti “in blocco” qualora si verifichino le condizioni per l’assegnazione del premio di governabilità.

 

Le lettere b) e c) disciplinano invece la configurazione della scheda in caso di coalizioni, modificando in due distinti punti il comma 3 dell’articolo 31, e prevedendo che i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio siano raccolti in un riquadro comune, con i contrassegni di lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale collocati sopra il rettangolo dei candidati circoscrizionali su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

La lettera d), sostituisce il riferimento al rettangolo contenente il candidato del collegio uninominale con quello al rettangolo contenente i candidati della lista per il premio all’interno del comma 4 dell’articolo 31, il quale è volto a disporre che la larghezza di tale rettangolo è doppia rispetto a quella dei rettangoli contenenti il contrassegno e i candidati delle liste di collegio plurinominale (che infatti, come appena detto, sono collocati in righe ripartite in due rettangoli ciascuna, in caso di coalizione).

La lettera e) modifica invece il comma 5, che disciplina i contenuti della dicitura riportata nella parte esterna della scheda e recante le istruzioni per il voto. All’interno di tale dicitura, sono sostituiti i riferimenti al candidato uninominale con quelli ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio ed è precisato che il voto apposto sul rettangolo di tali candidati si intende riferito alla lista (di collegio) ovvero, in caso di coalizione, ripartito pro-quota tra le liste (di collegio) collegate, analogamente a quanto previsto per i voti espressi per i soli candidati uninominali a legislazione vigente (v. supra).

 

Di seguito si riportano le tabelle A-bis e A-ter allegate alla proposta di legge contenenti rispettivamente il modello della parte interna e della parte esterna della scheda elettorale.

 

Allegato 1

(Articolo 1, commi 15 e 29)

 

Tabella A-bis


(Articolo 31, comma 1)

 

Tabella A-ter


(Articolo 31, comma 1)


 

Articolo 1, comma 16
(Modifiche all’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di modalità di espressione del voto)

 

 

L’articolo 1, comma 16, a fini di coordinamento con il nuovo impianto del sistema elettorale, espunge dall’articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati i riferimenti ai voti espressi in favore del candidato nel collegio uninominale e prevede che il voto, se apposto sul rettangolo dei candidati della lista per il premio, si intende riferito alla lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito proporzionalmente tra le liste collegate.

 

In materia di espressione e computo del voto, l’articolo 1, comma 16 della proposta di legge in esame, novella l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a fini di coordinamento con il sistema elettorale previsto dalla proposta di legge in esame, basato sull'eliminazione dei collegi uninominali e sull'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

 

Il vigente articolo 58 prevede che il voto sia espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Si ricorda, inoltre che le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.

 

La lettera a) elimina dal secondo comma il riferimento alle finalità di elezione del candidato nel collegio uninominale. Ai sensi del testo novellato, perciò, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale ed è valido a favore della lista.

La lettera b) sostituisce, invece, integralmente il terzo comma disciplinando l'efficacia del voto apposto sul rettangolo dei candidati della lista circoscrizionale per il premio: tale voto si intende validamente espresso a favore della lista collegata ovvero, qualora la lista circoscrizionale per il premio sia collegata a più liste coalizzate, ripartito tra queste ultime in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel medesimo collegio plurinominale.

 


 

Articolo 1, comma 17
(Modifiche all’articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di validità del voto)

 

 

L’articolo 1, comma 17, interviene sull’articolo 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di validità del voto stabilendo che quest’ultimo, nell’ambito del sistema elettorale così come risultante dalle modifiche della proposta di legge in esame, è valido qualora apposto su riquadri distinti ma riferibili alla medesima lista ed è nullo se disgiunto tra lista proporzionale e lista circoscrizionale.

 

L’articolo 1, comma 17, adegua la disciplina della validità e della nullità del voto alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità modificando l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La lettera a) sostituisce il comma 1, stabilendo che il voto è comunque valido a favore della lista qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul rettangolo dei candidati della lista circoscrizionale per il premio sia su quello della lista nel collegio plurinominale, salvaguardando la volontà dell'elettore in presenza di segni apposti su riquadri distinti ma riferibili alla medesima offerta politica.

La lettera b) espunge dal comma 2 il riferimento alle finalità di elezione del candidato nel collegio uninominale.

La lettera c) estende poi la sanzione della nullità ai sensi del comma 3 al caso in cui l'elettore apponga un segno sui candidati di una lista per il premio e un altro sul contrassegno di una lista non collegata (divieto del voto disgiunto).

 

Si ricorda inoltre, che l’articolo 59-bis, al comma 6, specifica che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58, secondo comma (v. per ulteriori dettagli la scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 16), e di cui al medesimo articolo 59-bis, ne determina la nullità nel caso sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

 

 


 

Articolo 1, comma 18
(Modifiche all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di spoglio)

 

 

L’articolo 1, comma 18, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sopprimendo gli obblighi di enunciazione, proclamazione e registrazione del candidato uninominale durante le operazioni di scrutinio e sostituendo la registrazione dei voti espressi in favore dei candidati dei collegi uninominali con l'annotazione dei voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità collegati a più liste.

 

L’articolo 1, comma 18, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando le operazioni di spoglio e scrutinio presso i seggi al superamento della componente uninominale e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

 

In particolare, le lettere a), b) e d) sopprimono la disposizione per la quale il presidente e il segretario sono tenuti ad enunciare, proclamare e registrare il cognome del candidato nel collegio uninominale durante le operazioni di scrutinio.

La lettera c) sostituisce la registrazione dei voti per i candidati nei collegi uninominali con l'obbligo di annotare i voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio, qualora questi siano collegati a più liste.

 

Si ricorda che l'articolo 68 nella formulazione vigente disciplina le operazioni materiali di spoglio e scrutinio. I commi 1 e 2 risultano abrogati. Il comma 3 disciplina la procedura di conteggio: uno scrutatore estrae le schede dall'urna e le consegna al presidente, che enuncia a voce alta il contrassegno della lista e il candidato uninominale votato, mentre un altro scrutatore e il segretario annotano i voti. Il comma 3-bis affida al segretario la proclamazione dei voti di lista e uninominali, disponendo che le schede spogliate siano riposte nella cassetta e che quelle bianche siano immediatamente timbrate sul retro. Il comma 4 vieta l'estrazione di una nuova scheda prima che quella precedente sia stata riposta nella cassetta. Il comma 6 riserva ai soli componenti del seggio la facoltà di maneggiare le schede. Il comma 7 impone al presidente di verificare la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti, nonché la congruità dei dati tra voti validi, nulli, bianchi e contestati, dandone pubblica lettura. Il comma 8 prescrive che tutte le operazioni siano eseguite nell'ordine stabilito dalla legge e che ogni risultato sia menzionato nel verbale. Il comma 8-bis assegna al presidente la vigilanza sulle operazioni per prevenire un uso improprio di penne o matite sulle schede, riconoscendo ai rappresentanti di lista il diritto di far annotare a verbale eventuali irregolarità.

 


 

Articolo 1, comma 19
(Modifiche di coordinamento all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di voti contestati)

 

 

L’articolo 1, comma 19, espunge dall'articolo 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, i riferimenti ai candidati uninominali, sopprimendo l'obbligo di dare atto dei voti contestati a essi riferiti nella dichiarazione del risultato dello scrutinio e il corrispondente criterio di raggruppamento delle schede contestate.

 

L’articolo 1, comma 19, coordina l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con il superamento della componente uninominale, intervenendo sulla disciplina della decisione e verbalizzazione dei voti contestati presso i seggi.

 

L'articolo 71 nella formulazione vigente definisce il quadro decisionale dell'ufficio elettorale di sezione, stabilendo che il presidente assuma le proprie decisioni udito il parere degli scrutatori.

In particolare, il numero 1) attribuisce al presidente il potere di decidere in via provvisoria su reclami, anche orali, sugli incidenti relativi alle operazioni di sezione e sulla nullità dei voti, con obbligo di far risultare tali decisioni dal verbale. Il numero 2) disciplina la gestione dei voti contestati, imponendo che il verbale indichi distintamente il numero di voti di lista e di candidati uninominali contestati assegnati o meno, ai fini del successivo riesame da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il secondo comma prescrive che le schede contestate siano raggruppate per liste e per candidati uninominali con descrizione dettagliata dei motivi della contestazione, e che tutte le schede nulle, contestate e le carte relative ai reclami siano immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

 

La lettera a) sopprime l'obbligo per il presidente di seggio di dare atto del numero dei voti contestati riferiti ai singoli candidati uninominali nel dichiarare il risultato dello scrutinio.

 La lettera b), invece, elimina il riferimento ai candidati uninominali nell'obbligo di raggruppamento delle schede contestate a seconda dei motivi di contestazione.

 


 

Articolo 1, comma 20
(Modifiche all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali)

 

 

L’articolo 1, comma 20, apporta modifiche all’articolo 77 del testo unico per l’elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi circoscrizionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dalla proposta di legge in esame.

 

L’articolo 77 del testo unico per l’elezione della Camera disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascun candidato nel collegio uninominale (e la conseguente proclamazione del vincitore) e di ciascuna lista, le cifre elettorali di collegio plurinominale e circoscrizionali di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi.

A seguito della soppressione dei collegi uninominali, prevista dalla proposta di legge in esame, il comma 20 dell’articolo 1 in commento abroga le seguenti disposizioni:

§  la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato in valore assoluto, lettera a) e in percentuale rispetto al totale di collegio, lettera g);

§  la proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel collegio uninominale, lettera b);

§  la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti nella circoscrizione, lettera h).

 

La lettera c), che nel testo vigente disciplina la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, è interamente sostituita con la disciplina della determinazione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista, nel testo vigente disciplinata alla lettera d) che, conseguentemente viene soppressa.

 

Secondo quanto disposto dalla lettera c), come modificata dal comma 20 in esame, la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista nelle singole sezioni elettorali del collegio; sono inoltre conteggiati i voti espressi per i soli candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini del premio di governabilità, ripartiti pro quota tra le liste della coalizione, in analogia a quanto disciplinato nel testo vigente in relazione ai voti espressi per il solo candidato uninominale, quando collegato con una coalizione di liste.

Come nella disciplina vigente, la ripartizione pro quota dei suddetti voti è effettuata con metodo proporzionale sulla base del quoziente di ripartizione, dato dal rapporto tra la somma dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi per i soli candidati delle liste circoscrizionali. I voti ottenuti da ciascuna lista sono quindi divisi per il quoziente di ripartizione: la parte intera del risultato costituisce il numero di voti attribuiti alla lista, i voti che rimangono da distribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni abbiano dato i maggiori resti.

 

Rimangono invariate le norme concernenti la determinazione della cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista (lettera e)), della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista (lettera f)), del totale dei voti validi della circoscrizione (lettera i)), nonché le norme che disciplinano le comunicazioni all’Ufficio centrale nazionale (lettera l)).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 21
(Modifiche all’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni dell’Ufficio centrale nazionale)

 

 

L’articolo 1, comma 21, apporta modifiche all’articolo 83 del testo unico per l’elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale finalizzate: alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità, nonché all’eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste.

 

Determinazione delle cifre elettorali nazionali e applicazione delle soglie di sbarramento

 

L’articolo 83, comma 1, alle lettere da a) a d) disciplina la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni, nonché del totale dei voti validi nazionali; nella lettera e) è stabilito il sistema delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi.

 

La modifica di cui alla lettera a) del comma 21 in esame è riferita all’alinea dell’articolo 83 riguarda le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, a cui si riferisce l’inciso aggiunto dalla novella in esame che fa salvo quanto stabilito al comma 1-sexies.

Come già ricordato a commento dell’articolo 1, comma 2, della proposta in oggetto (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento in merito), a seguito delle modifiche apportate in sede referente, l’elezione dei deputati nelle due circoscrizioni, infatti, pur continuando ad essere disciplinata separatamente, è collegata alla elezione dei deputati nella restante parte del territorio nazionale nei termini specificati dall’articolo 2 del testo unico per l’elezione della Camera e, in termini operazionali, per quanto concerne i voti al comma 1-sexies a cui rinvia l’alinea dell’articolo 83 e per quanto riguarda i seggi, al comma 1, lettera f-bis).

Il comma 1-sexies stabilisce, infatti che i voti espressi nelle due circoscrizioni sono considerati nel calcolo delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste e del totale dei voti validi nazionali, ai fini della determinazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia del 42 per cento dei voti validi per l’attribuzione del premio di governabilità. Essi non sono, invece, considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

 

Conseguentemente, nella procedura in esame, sono inserite le seguenti disposizioni, illustrate a seguire:

-          al comma 1, lettera d-bis), la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste singole e delle coalizioni di liste senza considerare i voti espressi nelle due circoscrizioni, ai fini della distribuzione dei seggi nel restante territorio nazionale; le cifre elettorali così determinate sono infatti richiamate alla lettera f) che disciplina la distribuzione nazionale dei seggi tra coalizioni e liste singole e alla lettera g) che disciplina la distribuzione nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse;

-          al comma 1, lettera e.1), le comunicazioni necessarie all’Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige, da parte dell’Ufficio centrale nazionale, per poter procedere, in quella circoscrizione, alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale come stabilito all’articolo 93-septies (e dove viene richiamata tale comunicazione) applicando le medesime soglie di accesso alla ripartizione dei seggi previste per tutte le circoscrizioni (ad eccezione della Valle d’Aosta, nella quale non vi sono seggi da attribuire con metodo proporzionale).

 

Rispetto al testo vigente, rimangono invariate la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (lettera a)) e del totale nazionale dei voti validi (lettera b)).

La lettera b) del comma 21 in esame interviene, invece, nella determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, definita dalla lettera c) dell’articolo 83, comma 1.

La novella conferma l’esclusione dal concorso della cifra elettorale nazionale di coalizione dei voti conseguiti dalle liste al di sotto dell’1 per cento dei voti validi nazionali, ma con l’eccezione della eventuale lista coalizzata con meno dell’1 per cento dei voti che risulti al contempo quella ammessa alla ripartizione dei seggi in qualità di lista con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse in quanto ha ottenuto un numero di voti inferiori al 3 per cento dei voti validi nazionali, come disposto dalle successive norme dettate dalla lettera e) sulle soglie di sbarramento. La proposta di legge in esame, infatti, conferma la normativa vigente sulle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, ma aggiunge un caso, ammettendo alla ripartizione dei seggi, per ciascuna coalizione, anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse (si veda infra, per ogni ulteriore dettaglio).

 

Sotto questo profilo, occorre considerare l’ipotesi che, in un contesto di competizione elettorale equilibrata, il non computare nei totali coalizionali i voti espressi in favore delle liste che abbiano ottenuto meno dell’1 per cento dei voti possa risultare decisivo ai fini della determinazione della lista o coalizione che si aggiudica il premio.

 

Definita la cifra elettorale nazionale di coalizione, rimane invariata la lettera d) che determina la cifra elettorale circoscrizionale di coalizione.

 

Un’altra modifica, direttamente connessa a quanto stabilito circa i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, è inserita dalla lettera b-bis) del comma 21 in esame, che aggiunge, una ulteriore operazione che l’Ufficio centrale nazionale deve effettuare.

Come stabilito dalla lettera d-bis) inserita dalla novella, l’Ufficio deve, infatti, calcolare i voti di ciascuna lista (di cui lettera a)) e di ciascuna coalizione (di cui lettera c)) senza i voti espressi nelle due circoscrizioni citate, ai fini delle successive operazioni con le quali provvederà a ripartire i seggi, prima a livello nazionale, poi nelle circoscrizioni - ripartizione che, come esplicitato al comma 1-sexies dell’articolo 83, non coinvolge le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

 

La lettera c) del comma 21 in esame interviene nella disciplina delle soglie dettata dalla lettera e) dell’articolo 83, comma 1, in materia di soglie di sbarramento:

§  il numero 1) modifica l’alinea al fine di specificare che la successiva disciplina è riferita alle coalizioni di liste ed alle liste, coalizzate o meno;

§  il numero 4) aggiunge due numeri, al fine di determinare la disciplina delle soglie in riferimento alle liste collegate in coalizioni sopra soglia (numero 2-bis) e l’ammissione della lista collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle escluse (numero 2-ter);

§  i numeri 2) e 3), nell’ambito della disciplina riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, sopprimono, il riferimento ai collegi uninominali.

 

Secondo quanto disposto dalla citata lettera e), come novellata dal comma 21, lettera c) in esame, sono ammesse alla ripartizione dei seggi:

1) le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2) le singole liste non collegate o collegate in coalizioni sotto soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la singola lista non collegata o collegata in coalizioni fuori soglia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2-bis) le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2-ter) per ciascuna coalizione sopra soglia è ammessa anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse, ai sensi del numero 2-bis); come si è visto poco supra, nel caso la cifra elettorale della lista in tal modo “ripescata” sia inferiore all’1 per cento dei voti validi, essa è comunque conteggiata anche ai fini del calcolo della cifra elettorale di coalizione (articolo 83, lettera c)).

 

Nel testo unico vigente, le disposizioni recanti le soglie di sbarramento per le liste collegate in coalizioni sopra soglia sono inserite all’interno della procedura di ripartizione dei seggi assegnati alla coalizione tra le liste collegate, dettata dall’articolo 83, comma 1, lettera g). Il testo novellato dalla proposta di legge in esame raggruppa l’intera disciplina delle soglie di sbarramento all’interno della medesima partizione di testo.

 

La lettera c), numeri 2) e 3) del comma 21 in esame, sopprime la previsione della soglia specificamente prevista per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale - alternativa al conseguimento del 20 per cento dei voti validi regionali - consistente nell’aver candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.

Viene invece mantenuta la disciplina vigente riguardo alla soglia del 20 per cento dei voti regionali, riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione a statuto speciale.

 

Nel sistema risultante dalle novelle in commento le soglie sopra illustrate si applicano per la ripartizione dei seggi da distribuire in ragione proporzionale all’interno della circoscrizione Trentino-Alto Adige e in tutte le altre circoscrizioni ad esclusione della Valle d’Aosta.

La lettera d) del comma 21 in esame, infatti, aggiunge nel comma 1 dell’articolo 83, la lettera e.1), dopo la definizione delle soglie di sbarramento, al fine di disciplinare le comunicazioni necessarie all’Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige, per poter procedere alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale come stabilito all’articolo 93-septies del testo unico per l’elezione della Camera, applicando le suddette soglie di sbarramento.

La lettera e.1) stabilisce, infatti, che l’Ufficio centrale nazionale comunica all’Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di liste, nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi.

All’articolo 93-septies, comma 2 (alla cui scheda si rinvia), che disciplina appunto la ripartizione proporzionale dei seggi nella circoscrizione, è inserito il riferimento alla suddetta comunicazione, ricevuta la quale l’ufficio può procedere nelle operazioni disciplinate.

 

 

Attribuzione del premio di governabilità, distribuzione dei seggi a livello nazionale e nelle circoscrizioni

 

Il vigente articolo 83, comma 1, disciplina:

§  la distribuzione nazionale dei seggi alle coalizioni e liste singole (lettera f)) e, per ciascuna coalizione, la distribuzione dei seggi tra le liste collegate sopra soglia (lettera g));

§  la distribuzione dei seggi assegnati a livello nazionale nelle circoscrizioni, prima tra coalizioni e liste singole (lettera h)), quindi, per ciascuna coalizione, tra le liste collegate (lettera i)).

 

Il comma 21 in esame inserisce nella suddetta procedura la disciplina delle operazioni dell’Ufficio centrale nazionale necessarie per l’attribuzione o meno del premio di governabilità, e per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste, nelle diverse ipotesi, a livello nazionale e nelle circoscrizioni. In particolare:

§  la lettera d) inserisce le lettere da e-bis) a e-sexies) che disciplinano la sequenza delle verifiche finalizzate alla decisione in ordine all’eventuale attribuzione del premio di governabilità;

§  la lettera e) modifica la lettera f) dell’articolo 83, comma 1, che reca la procedura per la distribuzione nazionale dei seggi alle coalizioni e liste singole;

§  la lettera f) inserisce dopo la lettera f) dell’articolo 83, comma 1, le lettere f-bis) e f-ter) che disciplinano la verifica circa il superamento del numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;

§  la lettera g) modifica la lettera g) dell’articolo 83, comma 1, che reca la distribuzione, a livello nazionale, dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate;

§  la lettera h) modifica la lettera h) dell’articolo 83, comma 1, che disciplina le operazioni per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni e liste singole;

§  la lettera i) modifica la lettera i) dell’articolo 83, comma 1, che disciplina la distribuzione, nelle circoscrizioni, dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate;

§  la lettera l) inserisce dopo il comma 1 dell’articolo 83, comma 1, i successivi cinque commi:

?    il comma 1-bis, che detta disposizioni per l’attribuzione con metodo proporzionale di tutti i seggi spettanti nelle circoscrizioni nel caso non vi siano le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità;

?    il comma 1-ter, che disciplina la procedura di assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste, a livello nazionale e la distribuzione degli stessi nelle circoscrizioni, nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;

?    il comma 1-quater, che dispone il riparto proporzionale di tutti i seggi anche nel caso in cui si siano svolte le elezioni per la sola Camera dei deputati;

?    il comma 1-quinquies, che disciplina il caso in cui la lista singola o coalizione cui è attribuito il premio non abbia presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni come prescritto;

?    il comma 1-sexies, di cui si è già detto, che regola il collegamento tra le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale.

 

Le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale, come novellate dal testo in esame, sono descritte a seguire.

 

L’Ufficio individua la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale (lettera e-bis)) e verifica se essa abbia ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi nazionali (lettera e-ter)).

 

Nel caso in cui la suddetta percentuale di voti sia stata raggiunta, l’Ufficio procede con quanto dettato dalla lettera e-quater) al fine di verificare se la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera, sia la medesima lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale anche nelle elezioni del Senato e se, anche in quelle elezioni, ha raggiunto la soglia prescritta del 42 per cento dei voti validi.

 

Si precisa che l’“identità” tra le liste o coalizioni presentate nelle due Camere è assicurata tramite il meccanismo di collegamento inter-camerale di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis del testo unico Camera (introdotto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della proposta in commento) e all’articolo 8, comma 1-bis, del testo unico Senato (introdotto dall’articolo 2, comma 3, della proposta in commento).

 

La lettera e-quinquies), disciplina l’attribuzione del premio di governabilità nel caso entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito positivo: l’Ufficio assegna il premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi, alla suddetta lista singola o coalizione e procede alla distribuzione nazionale degli altri 314 seggi, come disciplinato dalla successiva lettera f).

 

Si ricorda che i seggi da distribuire sono complessivamente pari a 384, in quanto non sono compresi i seggi assegnati alle circoscrizioni Valle d’Aosta (1 seggio) e Trentino-Alto Adige (7 seggi). Di questi 384, nel caso si verifichino le condizioni, 70 sono attribuiti come premio di governabilità, e i restanti 314 sono distribuiti con metodo proporzionale tra le coalizioni e le liste singole (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell’articolo 1, comma 3 della proposta di legge in esame).

 

La lettera e-sexies) disciplina, invece, i casi in cui ad esito negativo delle verifiche di cui alle lettere precedenti non è possibile attribuire il premio di governabilità:

?    la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera non ha ottenuto il 42 per cento dei voti validi (esito negativo della verifica di cui alla lettera e-ter));

?    la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera ha superato la soglia di accesso al premio, ma non è la medesima lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto la soglia di accesso al premio di governabilità (esito negativo di una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater)).

In questi casi l’Ufficio distribuisce tutti i 384 seggi con metodo proporzionale ai sensi del comma 1-bis.

 

La lettera f) disciplina la ripartizione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole con metodo proporzionale, secondo il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base del quoziente elettorale naturale.

Alla disciplina vigente, che non viene modificata, è aggiunto, all’inizio, un periodo che specifica quali sono i seggi da ripartire, individuati dall’articolo 3, comma 2, lettera a), del testo novellato, vale a dire, i seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale (pari a 392) ad esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni Valle d’Aosta (1 seggio) e Trentino-Alto Adige (7 seggi) e detratti i 70 seggi attribuiti come premio di governabilità: essi sono dunque pari a 314 (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell’articolo 1, comma 3 della proposta di legge in esame).

Sempre nel primo periodo, si inserisce qui un’altra modifica connessa con quanto stabilito per i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, secondo quanto stabilito dal comma 1-sexies. Al fine della distribuzione dei seggi nel restante territorio nazionale, infatti, l’Ufficio deve utilizzare le cifre elettorali di liste singole e coalizioni calcolate come prescritto dalla lettera d-bis), escludendo i voti espressi nelle due circoscrizioni.

 

La ripartizione è definita provvisoria in quanto, come si è sopra anticipato e come si dirà subito infra, a valle di essa si dovrà procedere ad una ulteriore verifica (quella di cui alla lettera f-bis)).

 

Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto per i seggi da ripartire. A ciascuna coalizione e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni e liste singole secondo l’ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

 

A seguito della distribuzione nazionale tra coalizioni e liste singole dei 314 seggi, l’Ufficio, dispone la lettera f-bis), verifica se i seggi assegnati complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità (i 70 seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale) sia o meno superiore a 220 seggi.

Si inserisce qui uno dei due elementi del collegamento tra le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale. Ai fini della verifica di cui alla lettera f-bis), nel totale dei seggi assegnati alla lista singola o coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità devono essere conteggiati anche i seggi che eventualmente sono stati attribuiti ad essa nelle due citate circoscrizioni, come risultanti dalle comunicazioni che i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali dovranno trasmettere all’Ufficio centrale nazionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3-bis, lettera c) (Valle d’Aosta), e dell’articolo 93-septies, comma 3 (Trentino-Alto Adige).

 

L’esito negativo della verifica di cui alla lettera f-bis) è regolato dalla lettera f-ter): qualora i seggi complessivamente assegnati siano in numero inferiore a 220, l’Ufficio conferma la distribuzione nazionale e procede alle ulteriori assegnazioni come disciplinato dalla lettera g) per la distribuzione nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate e dalle lettere h) ed i) per la distribuzione nelle circoscrizioni, prima tra coalizioni e liste singole, poi tra le liste collegate per ciascuna coalizione.

Qualora, invece, i seggi assegnati siano in numero superiore a 220, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-ter nel quale è disciplinata l’intera procedura, dalla sottrazione dei seggi in eccesso alla nuova distribuzione dei seggi da effettuare prima nazionale e poi nelle circoscrizioni.

 

La lettera g) disciplina la distribuzione nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e) numeri 2-bis) e 2-ter) - ovvero le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale e, per ciascuna coalizione, la lista con la più alta cifra elettorale tra quelle escluse perché hanno ottenuto un numero di voti inferiore a tale soglia. Anche in questa procedura, come avvenuto in relazione alla distribuzione dei seggi a livello nazionale, la novella specifica che le cifre elettorali delle liste, in base alle quali procedere al riparto, sono quelle calcolate, come prescritto dalla lettera d-bis), escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

La procedura di ripartizione non viene modificata rispetto a quella vigente. La novella sostituisce il periodo con la specificazione di quali sono le liste ammesse con il riferimento normativo di cui sopra.

 

La ripartizione fra le liste dei seggi assegnati a ciascuna coalizione è proporzionale, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente è determinato dividendo per il numero di seggi assegnati alla coalizione la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle liste secondo l’ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

 

La lettera h) regola la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole a livello nazionale.

La novella (comma 21 in esame, lettera h)) specifica che i seggi da ripartire sono quelli assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi della lettera f) e che i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione sono quelli determinati con il decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), vale a dire la ripartizione di 314 seggi tra le circoscrizioni sulla base della popolazione residente come determinata dal censimento.

Anche in questo caso, non viene modificata la procedura di ripartizione vigente, effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, in proporzione al numero di seggi assegnato in sede nazionale e ai voti ottenuti nella circoscrizione, sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale. Il sistema è volto a far sì che ciascuna coalizione o lista singola ottenga – dalla somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla assegnazione effettuata in ambito nazionale e, nello stesso tempo, tende a far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine – come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione censita.

 

Ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste singole e le coalizioni, l’Ufficio centrale nazionale, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale, senza tener conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

Sono escluse dall’attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le coalizioni di liste e le singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a livello nazionale.

Terminate queste operazioni l’Ufficio verifica che a ciascuna coalizione e lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra coalizioni e liste singole cosiddette ‘eccedentarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste singole cosiddette ‘deficitarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista ‘eccedentaria’ cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie.

 

La lettera i) disciplina la ripartizione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna coalizione, tra le liste collegate ammesse al riparto.

La procedura, che non è stata modificata, è del tutto analoga a quella sopra descritta per la ripartizione dei seggi tra coalizioni e liste singole. I seggi sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione e in rapporto sia ai seggi spettanti alle liste collegate determinati a livello nazionale con le operazioni di cui alla lettera g), sia ai seggi assegnati alla coalizione in ciascuna circoscrizione con le operazioni di cui alla lettera h).

Le novelle riguardano la sostituzione del riferimento normativo ai fini dell’individuazione delle liste ammesse alla ripartizione e la sostituzione della parte della procedura che disciplina la compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie, con il rinvio a quanto disciplinato alla lettera h), periodi dal nono e seguenti.

 

I commi successivi, inseriti dalla lettera l) del comma 21 in esame, disciplinano le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale nei diversi casi, a seguito degli esiti delle verifiche sopra descritte.

 

Attribuzione proporzionale di tutti i seggi

 

Il comma 1-bis disciplina il caso in cui si deve procedere all’attribuzione proporzionale di tutti i 384 seggi, in quanto non si sono verificate le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità, come stabilito al comma 1, lettera e-sexies).

 

Sono i casi già illustrati di esito negativo della verifica di cui al comma 1, lettera e-ter) vale a dire la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera non ha ottenuto il 42 per cento dei voti validi, ovvero esito negativo di una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater), vale a dire la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera ha superato la soglia di accesso al premio, ma non è la medesima lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto la soglia di accesso al premio di governabilità.

 

I seggi da distribuire nel caso di riparto proporzionale di tutti seggi sono quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b): tutti i seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali, pari a 392, ad esclusione degli 8 seggi complessivamente assegnati alle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

 

I seggi spettanti in ciascuna circoscrizione, così come i seggi da attribuire nei collegi plurinominali, sono determinati sulla base della popolazione residente, dal decreto del Presidente della Repubblica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, nello specifico, dal comma 1, lettera a) per i seggi da assegnare alle circoscrizioni e dal comma 2, lettera b) per i seggi da assegnare ai collegi plurinominali, nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, vale a dire nel caso in cui tutti i seggi assegnati alle circoscrizioni devono essere ripartiti nei collegi plurinominali (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell’articolo 1, comma 3 della proposta di legge in esame).

 

Per la distribuzione dei seggi, la norma rinvia alla procedura già vista disciplinata al comma 1:

§  lettera f), per la ripartizione nazionale tra coalizioni e liste singole

§  lettera g), per l’assegnazione, a livello nazionale, alle liste collegate dei seggi assegnati a ciascuna coalizione;

§  lettera h), per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste singole;

§  lettera i), per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate.

 

Il comma 1-quater stabilisce che l’Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale di tutti i seggi, anche nel caso in cui si siano svolte le elezioni della sola Camera dei deputati.

 

Si segnala che nel caso di svolgimento di elezioni in un solo ramo del Parlamento, la mancanza di contestualità tra i momenti elettorali rende inattuabile il meccanismo di collegamento inter-camerale tra liste e coalizioni, a sua volta necessario per effettuare il coordinamento tra gli esiti elettorali delle due Camere, che costituisce uno dei presupposti per l’attribuzione del premio di governabilità ai sensi della proposta di legge in esame.

Si ricorda che, in coerenza con la disposizione in commento, vista la certezza ex ante, in caso di rinnovo di una sola Camera, di non poter attribuire il premio, il comma 2-ter dell’articolo 18-bis, introdotto dalla proposta in commento (articolo 1, comma 8, lettera e)), prevede che le liste e coalizioni presentatesi nei collegi plurinominali non debbano presentare le liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.

 

Superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria

 

Il comma 1-ter disciplina la procedura da seguire nel caso in cui alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 220, dato dai 70 seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale, nonché da quelli eventualmente ottenuti nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. In questo caso occorre ridefinire il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale e procedere ad una nuova distribuzione, prima a livello nazionale, quindi nelle circoscrizioni.

 

Per la ripartizione nazionale dei seggi e la successiva distribuzione nelle circoscrizioni, la procedura è simile a quella già vista per gli altri casi, con una correzione necessaria al fine di compensare l’alterazione del riparto proporzionale conseguente alla sottrazione di seggi alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità. In sostanza la distribuzione dei seggi deve essere basata su due distinti quozienti elettorali: uno di ‘maggioranza’ e uno di ‘minoranza’, utilizzati per il calcolo di indici circoscrizionali ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni.

 

L’Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione dei seggi a livello nazionale come segue:

§  per la coalizione o liste singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, determina il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali; esso deve essere pari a 150 (risultato della sottrazione dei 70 seggi premio dal numero massimo di seggi stabilito pari a 220) meno i seggi eventualmente assegnati alla medesima coalizione o liste singola nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; quindi calcola il quoziente elettorale di maggioranza, come rapporto tra la sua cifra elettorale nazionale e il numero di seggi così determinato (lettera a));

§  determina i seggi da ripartire tra le altre coalizioni e liste singole, in numero pari alla differenza tra il numero 314 (totale dei seggi da distribuire nei collegi plurinominali) e il numero di seggi da distribuire alla coalizione o liste singola cui è stato attribuito il premio, come determinato alla lettera a); ripartisce il numero di seggi così determinato tra le altre coalizioni e liste singole sulla base del quoziente elettorale di minoranza, dato dal rapporto tra la somma delle rispettive cifre elettorali nazionali e il numero di seggi da distribuire (lettera b)); in analogia a quanto disposto dalla lettera f) del comma 1, i seggi sono assegnati sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti.

 

Si segnala che, probabilmente per un mero errore materiale, nel testo della proposta di legge approvata in Commissione in sede referente, non è presente una parte della disciplina relativa alle operazioni dell’Ufficio centrale nazionale finalizzata alla distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste in caso di superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria. Tale procedura era, invece, regolata nel testo originario della proposta di legge AC 2822, all’articolo 83, comma 1-quater (che in quel testo disciplinava la medesima fattispecie del comma 1-ter del nuovo testo in esame) alle lettere c), d) ed e).

In particolare:

-       la lettera c) regola, per ciascuna coalizione, a livello nazionale, la distribuzione dei seggi ad essa assegnati tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi, a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b) sopra descritte;

-       la lettera d) disciplina la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c).

-       la lettera e), infine, in relazione alla ripartizione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna coalizione, tra le liste collegate ammesse al riparto.

 

Si valuti l’opportunità di un approfondimento al riguardo.

 

 

Mancanza della lista circoscrizionale in alcune circoscrizioni

 

Il comma 1-quinquies, infine regola il caso in cui la lista singola o coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, non abbia presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, come prescritto dall'articolo 18-bis, comma 2-bis. In tale circostanza, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi del premio di governabilità (determinati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b)) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all’articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, che disciplina le modalità di subentro per i seggi vacanti tra quelli assegnati alle liste circoscrizionali a titolo di premio di governabilità.

 

La procedura si articola secondo la diversa configurazione delle liste. Infatti, in caso di lista singola, il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti secondo l’ordine di presentazione nella medesima lista (di collegio) mentre in caso di coalizione di liste il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti della lista (di collegio) coalizzata che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata), seguendo un ordine decrescente.

È altresì stabilito che, ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante sia individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

 

Comunicazioni agli Uffici centrali circoscrizionali e verbale delle operazioni

 

Il comma 21, lettera m), in esame, infine, modifica il comma 2 dell’articolo 83, concernente le comunicazioni dell’Ufficio centrale nazionale agli Uffici centrali circoscrizionali. La novella aggiunge alla comunicazione del numero di seggi assegnato a ciascuna lista, la comunicazione della singola lista o coalizione di liste cui sia stato eventualmente assegnato il premio di governabilità.

 

Il comma 3 dell’articolo 83, non modificato, riguarda la redazione del verbale delle operazioni redatto dall’Ufficio, che deve essere trasmesso alla Segreteria della Camera dei deputati e depositato presso la Corte di Cassazione.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 22
(Modifiche all’articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali)

 

 

L’articolo 1, comma 22, apporta modifiche all’articolo 83-bis del testo unico per l’elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all’eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

 

L’articolo 83-bis, nel testo vigente, disciplina al comma 1, le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate, per le circoscrizioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, alla distribuzione nei collegi stessi dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni dall’Ufficio centrale nazionale a seguito delle operazioni disciplinate all’articolo 83.

Il comma 2 dell’articolo 83-bis, a cui non sono apportate modifiche, riguarda la redazione del verbale delle operazioni redatto da parte di ciascun Ufficio, che deve essere trasmesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati e depositato presso la Corte di Cassazione.

 

La lettera a) del comma 22 in esame sostituisce interamente il comma 1 dell’articolo 83-bis. Rimane invariato il solo riferimento iniziale alle comunicazioni ricevute dall’Ufficio centrale nazionale.

Gli uffici centrali circoscrizionali, infatti, ricevono dall’Ufficio centrale nazionale, come prescritto dall’articolo 83, comma 2, le seguenti comunicazioni:

§  il numero di seggi attribuito a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione;

§  la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

 

L’articolo 83-bis, comma 1, come novellato, dispone, alla lettera a), che l’Ufficio procede, come prima operazione, e nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio.

 

Si ricorda, a riguardo, che il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l’elezione contestuale dei candidati di liste distintamente presentate nelle diverse circoscrizioni, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell’assegnazione del premio, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2-bis, del testo unico, come novellato dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della proposta di legge in esame.

 

La lettera b) del comma 1 novellato disciplina, nel caso in cui la circoscrizione sia ripartita in più collegi plurinominali, l’attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella circoscrizione dall’Ufficio centrale nazionale, in tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 83, comma 1-ter. Sono, in sostanza, i due casi in cui è stato possibile procedere ad una distribuzione proporzionale dei seggi alle liste ai sensi della lettera f) e seguenti, nello specifico:

§  nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, i seggi da attribuire nei collegi plurinominali sono quelli (complessivamente pari a 314) stabiliti da decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), assegnati alle liste nelle circoscrizioni ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettere f), g), h) ed i);

§  nel caso, invece in cui il premio di governabilità non sia stato attribuito i seggi da attribuire nei collegi plurinominali sono quelli (complessivamente pari a 384) stabiliti da decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), assegnati alle liste nelle circoscrizioni ai sensi dell’articolo 83, comma 1-bis.

 

In relazione alla determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi, secondo quanto disposto dal novellato articolo 3, comma 2, del testo unico per l’elezione della Camera, si veda la scheda a commento dell’articolo 1, comma 3 della proposta di legge in esame e la Tabella 4 in essa riportata.

 

La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, nei casi di cui sopra, è analoga a quella disciplinata dall’articolo 83-bis, comma 1, vigente, salvo due limitati interventi.

 

Per la distribuzione dei seggi nei collegi plurinominali si applica lo stesso metodo proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basato, in questo caso, sul quoziente elettorale di collegio. Per ciascun collegio plurinominale, quindi, i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti interi e, per i restanti seggi, sulla base delle maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione non corrisponda al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’.

La procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali – diversa da quella prevista per le circoscrizioni elettorali - è basata sul principio secondo cui la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale non utilizzata (vale a dire la maggiore tra quelle che non hanno dato luogo all’assegnazione di un seggio) e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominale può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione.

 

La prima modifica rispetto al sistema vigente riguarda il calcolo del quoziente elettorale di collegio che nel testo vigente è calcolato sommando i voti di tutte le liste ammesse alla ripartizione, mentre nel testo novellato sono considerate le sole liste cui sono stati assegnati seggi nella circoscrizione; il calcolo risulta in tal modo, da un punto di vista matematico, pienamente proporzionale.

La seconda modifica riguarda la procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ dalla quale sono stati espunti i passaggi che dal punto di vista aritmetico si configurano come non necessari, quali l’ordine delle operazioni e l’ordine delle liste da cui iniziare, nel caso vi siano più liste eccedentarie. Tali passaggi sono necessari nella procedura di compensazione attuata nell’attribuzione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni in quanto in quella sede l’obiettivo è cercare di garantire il più possibile che in ciascuna circoscrizione vengano attribuiti seggi in numero uguale a quello ad essa assegnato in proporzione alla popolazione: perciò il seggio è sottratto alla lista nella circoscrizione in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale ma anche, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle deficitarie. Nella distribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, invece, il legislatore ha scelto di favorire la rappresentanza politica, e dunque le compensazioni dei seggi assegnati in eccesso o in difetto non sono tra di esse collegate: in ogni caso, come visto sopra, la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale.

 

Nel dettaglio, l’Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi del novellato comma 1, lettera b) procede come segue:

1) divide la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste alle quali sono assegnati seggi nella circoscrizione, per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio, senza tener conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.

2) divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Sono escluse dall’attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione;

3) terminate queste operazioni, l’Ufficio verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascun collegio plurinominale) il numero di seggi attribuito a livello circoscrizionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra liste cosiddette ‘eccedentarie’ e liste cosiddette ‘deficitarie’: i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione, viceversa alle liste cui sono stati attribuiti seggi in numero inferiore a quello assegnato nella circoscrizione, i seggi sono attribuiti nei collegi in cui ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione tra quelle che non hanno dato luogo all’attribuzione di un seggio.

 

La lettera b) del comma 22 in esame aggiunge all’articolo 83-bis, dopo il comma 1, il comma 1-bis che disciplina l’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nella circoscrizione dall’Ufficio centrale nazionale ai sensi dall’articolo 83, comma 1-ter, ossia nel caso in cui, ad esito del primo riparto proporzionale di cui alla lettera f) dell’articolo 83, comma 1, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 220.

Il comma 1-ter dell’articolo 83 (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento) disciplina le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale, finalizzate alla rideterminazione del numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e, conseguentemente, alle altre coalizioni e liste singole e, sulla base di tale ripartizione, al calcolo di due distinti quozienti elettorali nazionali, di maggioranza e di minoranza, utilizzati per il calcolo di indici circoscrizionali ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni.

 

Come nella distribuzione nelle circoscrizioni, anche nella procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali è necessario inserire una correzione al fine di compensare l’alterazione del riparto proporzionale conseguente alla sottrazione di seggi alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale descritte dal comma 1-bis, si articolano in due fasi.

La prima fase, disciplinata dalle lettere a), b) e c), consiste nel distribuire i seggi assegnati in ciascun collegio in proporzione alla popolazione, tra i due gruppi di liste: il gruppo di liste di maggioranza costituito dalla lista singola o dalle liste collegate della coalizione cui è stato attribuito il premio e il gruppo di liste di minoranza costituito dalle altre liste ammesse cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione. Per ciascun gruppo si calcola il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal rapporto tra la somma dei voti circoscrizionali delle liste del gruppo e i seggi assegnati alle stesse nella circoscrizione (lettera a)).

In ciascun collegio, quindi, l’Ufficio calcola l’indice di ripartizione di collegio plurinominale di ciascun gruppo, dato dal rapporto tra la cifra elettorale di collegio del gruppo e il rispettivo quoziente elettorale circoscrizionale (di maggioranza o di minoranza); successivamente, l’ufficio calcola il quoziente di attribuzione dato dal rapporto tra il prodotto dell’indice di ripartizione per il numero di seggi assegnati al collegio e la somma di tutti gli indici; sulla base del suddetto quoziente di attribuzione i seggi sono distribuiti tra i due gruppi in corrispondenza dei quozienti interi prima e, per i seggi che residuano, in corrispondenza delle maggiori parti decimali (lettera b)). L’Ufficio verifica, quindi se il numero di seggi assegnato corrisponda a quello determinato dall’Ufficio centrale nazionale e, in caso negativo procede con le compensazioni (lettera c)).

 

La lettera d) del comma 1-bis disciplina la seconda fase: una volta stabilito il numero di seggi assegnato a ciascun gruppo in ciascun collegio della circoscrizione, l’Ufficio deve procedere a distribuire i seggi così assegnati tra le liste del gruppo. A tal fine la norma rinvia alla procedura disciplinata dettata per la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali in tutti i casi diversi da quello in esame, dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3).


 

Articolo 1, comma 23
(Modifiche all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni da svolgere in caso di insufficienza di candidati nelle liste)

 

 

L’articolo 1, comma 23, intervenendo sull’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l’eventualità del subentro dei c.d. “migliori perdenti” dei collegi uninominali.

 

L’articolo 1, comma 23 interviene sull'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recando modifiche di coordinamento, derivanti dal superamento della componente maggioritaria uninominale, alle procedure di proclamazione degli eletti e ai meccanismi di individuazione dell’eletto in caso di insufficienza di candidati nelle liste.

Sul versante abrogativo, le lettere a) e c) sopprimono i commi 3 e 6 che disciplinano l’attribuzione dei seggi che residuino ancora da assegnare mediante il subentro dei c.d. “migliori perdenti” nei collegi uninominali, rispettivamente, nella circoscrizione ove è collocato il seggio non assegnato e nelle altre circoscrizioni.

 

La disciplina vigente prevede che al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. In caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (comma 2) e successivamente, esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i migliori perdenti (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinominale, e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione (comma 3).

Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (comma 4). In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (comma 5).

Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni (comma 6) e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (comma 7).

In ogni caso, i seggi che residuano sono assegnati sulla base delle maggiori parti decimali del quoziente non utilizzate procedendo secondo l’ordine decrescente. Qualora non vi sia la possibilità di assegnare il seggio sulla base di tale graduatoria si procede sulla base delle maggiori parti decimali già utilizzate. In caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio (comma 8).

 

In risposta ad esigenze di coordinamento interno, le lettere b) e d) aggiornano invece i rinvii normativi, riferiti ai commi di cui si propone la soppressione, presenti nei commi residui. In particolare, il comma 4 è modificato sostituendo il riferimento al comma 3 (soppresso dalla lettera a)) con quello al comma 2, relativo alla proclamazione nei collegi plurinominali sulla base della graduatoria delle cifre decimali; il comma 7 è modificato invece sostituendo il riferimento al comma 6 (soppresso dalla lettera c)) con quello al comma 5, relativo all'attribuzione dei seggi residui alle liste della medesima coalizione.

 

Per effetto delle modifiche introdotte, quindi, qualora una lista risulti incapiente in un collegio plurinominale, i seggi residui sono assegnati ai candidati della medesima lista presentati in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione secondo la graduatoria prima delle parti decimali delle liste coalizzate non utilizzate e successivamente, in caso di ulteriore incapienza, di quelle utilizzate.

Nell'ipotesi in cui l'esaurimento dei candidati interessi l'intera circoscrizione, si procede a individuare la circoscrizione in cui la lista presenta la maggiore parte decimale non utilizzata, applicando i medesimi criteri di scorrimento tra i collegi sopra descritti.

Qualora la lista risulti incapiente anche a livello nazionale, i seggi residui sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione sulla base delle maggiori parti decimali e seguendo la medesima procedura di cui sopra, iniziando dal collegio plurinominale originario e, in subordine, proseguendo negli altri collegi della circoscrizione. Infine, ove permanga l'incapienza, il seggio è attribuito alle liste della medesima coalizione nelle altre circoscrizioni, secondo i criteri di coordinamento stabiliti dai commi 4 e 5.

 


 

Articolo 1, comma 24
(Modifiche all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di disciplina dei casi di elezione plurima)

 

 

L’articolo 1, comma 24, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di elezione plurima, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.

 

 

L’articolo 1, comma 24 sostituisce integralmente il comma 1-bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ridefinendo i criteri di risoluzione dei conflitti in caso di elezione plurima del medesimo candidato alla Camera dei deputati.

 

La disposizione stabilisce che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista per il premio. Il criterio sostituisce la previgente disciplina che accordava la precedenza all'elezione nel collegio uninominale, e si coordina con l'eliminazione della componente uninominale e con la predeterminazione dei settanta seggi attribuiti a titolo di premio.

 

Si ricorda, inoltre, che a norma del comma 1 dell’articolo 85 il deputato che invece risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio in cui la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio.

 

Si segnala infine, sotto il profilo della legittimità costituzionale, che l'introduzione di un criterio oggettivo e automatico di attribuzione del seggio risponde all'orientamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 35 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che consentivano scelte discrezionali agli eletti in più collegi, in quanto lesive della volontà degli elettori e del principio di personalità del voto. In particolare, la Corte ha ricordato che «[l]’assenza [...] di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore» in quanto «[l]’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare [...] di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale» e che la libera scelta del candidato «potrebbe semmai essere invocata da un capolista che in quel collegio abbia guadagnato l’elezione con le preferenze».

 

 


 

Articolo 1, comma 25
(Modifiche all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di vacanza di seggi)

 

 

L’articolo 1, comma 25, interviene sull’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di vacanza dei seggi, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità: il seggio tra questi che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominale collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata). Ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante è individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

 

L’articolo 1, comma 25, modifica l’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiornando la disciplina relativa alla vacanza dei seggi e alle procedure di surroga, con specifico riferimento ai seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità.

 

A legislazione vigente, nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta, si prevede che venga attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione.

Nel caso in cui la lista abbia esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84 (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 23).

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

 

In particolare, la lettera a) integra il comma 1 dell'articolo 86, definendo le modalità di subentro per i seggi vacanti tra quelli assegnati alle liste circoscrizionali nell'ambito del premio. La procedura si articola secondo la diversa configurazione delle liste. Infatti, in caso di lista singola, il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti secondo l’ordine di presentazione nella medesima lista (di collegio) mentre in caso di coalizione di liste il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti della lista (di collegio) coalizzata che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata), seguendo un ordine decrescente.

È altresì stabilito che, ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante sia individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

La lettera b) reca invece una modifica di coordinamento al comma 2, sopprimendo il riferimento al comma 3 dell'articolo 84 in conseguenza dell'eliminazione dei meccanismi di recupero legati ai collegi uninominali. Pertanto, anche nel caso di vacanza di un seggio attribuito a titolo di premo, ove le liste cui attribuire tale seggio ai sensi delle procedure sopra descritte abbiano esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84 (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 23).

 

 


 

Articolo 1, comma 26
(Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 in materia di elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige)

 

 

L'articolo 1, comma 26, modificato nel corso dell’esame in sede referente, integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi quattro nuovi articoli volti a disciplinare l'elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige e novellando altresì gli articoli 92 e 93 relativi alla circoscrizione Valle d'Aosta per adeguarne la disciplina al nuovo sistema elettorale. Le disposizioni in oggetto sono volte ad integrare le elezioni svolte nelle due citate circoscrizioni con quelle svolte nel resto del paese, ai fini del raggiungimento delle soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi, ai fini della determinazione della lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l’attribuzione del premio di governabilità. Le due circoscrizioni restano invece separate dal resto del paese per quanto riguarda il meccanismo di attribuzione dei seggi, che sono assegnati sulla base dei soli voti espressi nei territori in questione.

 

Il comma 26 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento modifica il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante la disciplina delle elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

Rispetto al testo vigente, l’ambito materiale coperto dal Titolo VI viene dunque esteso alla disciplina delle elezioni della circoscrizione Trentino-Alto Adige, e la rubrica del titolo, che attualmente recita “Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste” è conseguentemente modificata in “Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol”.

 

Come si è già visto in commento al comma 2 dell’articolo 1 in esame, nel testo della proposta di legge in commento, per come risultante dall’esame in sede referente, le elezioni nelle due circoscrizioni in esame risultano parzialmente integrate con quelle del resto del Paese. L’integrazione è completa in riguardo alla competizione nazionale tra liste e coalizioni, anche e soprattutto ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità e del raggiungimento dei prescritti presupposti normativi; in relazione al riparto dei seggi spettanti alle regioni in questione, esso, come si è già detto, avviene in una arena differenziata rispetto a quella nella quale sono distribuiti gli altri seggi. In particolare, ai sensi dell’articolo 2 del testo unico, come novellato dall’articolo 1, comma 2, della proposta di legge in commento:

§  la circoscrizione Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio uninominale;

§  la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali in cui essa risulta ripartita ai sensi della tabella A.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi nella sola circoscrizione in questione.

 

La normativa di dettaglio del regime differenziato in questione è demandata al titolo VI del testo unico, che è appunto quello novellato dal comma ora in commento.

 

Le disposizioni concernenti la circoscrizione Valle d’Aosta

 

Per quanto riguarda la disciplina delle elezioni nel collegio uninominale della Valle d’Aosta, essa è recata dagli articoli 92 e 93 del titolo VI.

Ai sensi dell’articolo 92, alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato. La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio, ridotti della metà in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. La dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta. L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Ai sensi dell’articolo 93, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

 

Il comma 26 in commento modifica la normativa appena richiamata, apportando novelle ad entrambi gli articoli.

La lettera 0a) reca modifiche all’articolo 92, nei seguenti termini:

- anzitutto, è previsto che i candidati nel collegio uninominale valdostano, all'atto della presentazione della propria candidatura, si colleghino con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno al Ministero dell’interno, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3 (sulle quali vedi infra, la disciplina recata per il Trentino-Alto Adige);

- è poi precisato, in coerenza con la disposizione appena citata, che i candidati nel collegio uninominale valdostano non debbano più depositare, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta, assieme alla propria candidatura, anche il proprio contrassegno identificativo, ma debbano invece limitarsi ad indicare quali siano il contrassegno o i contrassegni cui sono collegati, tra quelli depositati al Ministero dell’interno ai sensi della disposizione precedente, che come si è appena visto rimanda a sua volta alla disciplina ordinariamente prevista per tutti i partiti e gruppi politici intenzionati a presentare candidature nel resto del paese;

- in relazione alla struttura delle scheda di votazione, le nuove disposizioni introdotte dal comma in esame prevedono che essa, stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al testo unico (e sostituite dal comma 29 della proposta in commento), reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno;

- in relazione alle modalità di voto, è infine previsto che l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, e che il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo (divieto di voto disgiunto).

Come si vede, le novelle apportate al regime di voto valdostano, particolarmente innovative rispetto al quadro vigente, sono finalizzate a consentire all’elettore della Valle d’Aosta, nel momento in cui si esprime per il proprio rappresentante nel collegio uninominale locale, di esprimersi anche in favore di una delle liste (singole o coalizzate) che concorrono per la competizione politica nazionale, ed in particolare ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.

Perché questo avvenga è necessario che i voti espressi in Valle d’Aosta siano, operativamente, “sommabili” a quelli ottenuti dalle liste e dalle coalizioni nel resto del paese, e questo implica a sua volta:

- da una parte, che l’offerta politica regionale si strutturi in modo coerente, o quanto meno non contraddittorio, con quella strutturatasi a livello nazionale;

- dall’altra, che l’elettore sia messo nelle condizioni di esprimere un voto anche per le liste e coalizioni nazionali.

 

Si ricorda che ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico, come novellati dalla proposta di legge in commento, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi una serie di elementi minimi di trasparenza. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento reciproco in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno e ha effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

L’obbligo di depositare il contrassegno al Ministero dell’interno si applicherà pertanto a tutte le liste che intendono sostenere candidati nel collegio uninominale valdostano, ivi incluse quelle rappresentative delle minoranze linguistiche nelle regioni a statuto speciale che tutelano tali minoranze, quale certamente è la Valle d’Aosta, e che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18-bis, possono presentarsi anche esclusivamente in tali regioni.

In relazione all’esigenza di non contraddire l’assetto della competizione nazionale (“nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione di cui all’articolo 14-bis”), si tenga presente che essa non impedisce che le liste rappresentative delle minoranze linguistiche decidano di concorrere alla competizione senza apparentarsi con nessuno; implica solo che, nel caso in cui esse decidano di apparentarsi, lo facciano con tutte le liste che nel resto del paese risultano apparentate tra loro.  

A tali liste, peraltro, si applicano le norme di cui al comma 4-bis dell’articolo 14-bis, che consente alle liste rappresentative di tali minoranze linguistiche di sottrarsi agli obblighi in materia di presentazione del programma e di collegamento inter-camerale, nel caso in cui esse non siano coalizzate con altre liste presenti altrove nel territorio nazionale.

Quanto alla scheda di votazione, come si evince dal modello riportato in pagina (Tabelle G e H, relative alla parte interna ed esterna della scheda), essa si configura anche in questo caso come sensibilmente innovativa per il contesto locale, giacché per la prima volta è previsto che i candidati uninominali nel collegio valdostano non siano più identificati esclusivamente dal “loro contrassegno”, ma siano collegati ad uno o più contrassegni, identificativi di partiti e gruppi politici presentati eventualmente anche altrove nel paese, in coerenza con i formati coalizionali nazionali.

 

Allegato 2

(articolo 1, commi 26 e 29)

«Tabella G


(Articolo 92, primo comma, numero 4))

 

Tabella H


(Articolo 92, primo comma, numero 4))

 

 

Il comma 26 in commento interviene anche sull’articolo 93, con la lettera 0b), al fine di disciplinare le operazioni cui è tenuto l’ufficio centrale elettorale di Aosta al fine di consentire il concorso dei voti espressi e dei seggi conseguiti nella circoscrizione ai rispettivi totali nazionali.

In primo luogo, è chiarito che il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è proclamato eletto nel collegio uninominale anche se non collegato ad una lista ammessa al riparto proporzionale dei seggi effettuato su base nazionale. Si tratta di una precisazione non scontata, poiché si ricorda che i voti espressi nel collegio concorrono ai totali nazionali anche al fine del raggiungimento, da parte delle liste singole o coalizzate, della soglia di accesso a tale riparto dei seggi.

In secondo luogo, tra le operazioni che l’ufficio centrale elettorale di Aosta deve compiere dopo la proclamazione del candidato risultato eletto nel collegio uninominale, sono aggiunte le seguenti:

- la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati collegati a più liste coalizzate, attribuiti pro quota, in proporzione ai voti conseguiti da ciascuna lista nel collegio uninominale;

 

In particolare, l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio, ottenendo il quoziente di ripartizione; divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Si tratta della medesima procedura prevista dal sistema vigente, nella generalità delle circoscrizioni, per l’attribuzione alle liste coalizzate dai voti espressi in favore del solo candidato di collegio uninominale da esse sostenuto, e della medesima procedura prevista dal sistema introdotto dalla proposta di legge ora in commento, nella generalità delle circoscrizioni, per l’attribuzione alle liste coalizzate dai voti espressi in favore del solo listino circoscrizionale presentato ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.

 

- la determinazione del totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

- la comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, del totale dei voti validi della circoscrizione, per consentire il loro computo nei totali nazionali di lista e di coalizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies (superamento delle soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi, determinazione della lista o coalizione arrivata prima, superamento della soglia minima per l’accesso al premio di maggioranza) nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate, per consentire il computo del seggio nel totale dei seggi ottenuti dalla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, ai fini della verifica circa il superamento del limite massimo previsto di 220 seggi complessivi, secondo quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).

 

 

Le disposizioni concernenti la circoscrizione Trentino-Alto Adige

 

Venendo ora alla disciplina delle elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, essa è invece recata dai quattro nuovi articoli introdotti nel titolo VI dal comma ora in commento.

 

L’articolo 93-quinquies, composto da sei commi, reca le disposizioni introduttive e quelle in materia di presentazione delle candidature.

 

Il comma 1 prevede anzitutto che le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige siano disciplinate dalle disposizioni del testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al titolo VI. È subito chiarito che i candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario, mentre i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2 (su cui vedi infra).

Il comma 2 prevede che i candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis: si tratta della stessa formulazione che si è sopra descritta in relazione alla Valle d’Aosta, finalizzata, come si è visto, a garantire l’omogeneità dell’offerta politica locale con quella nazionale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

Ai sensi del comma 3, per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nomi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Ai sensi del comma 4, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale, ridotti della metà in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

Il comma 5 prevede che, per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20 del testo unico.

Ai sensi del comma 6, infine, la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

 

Alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 93-quinquies ora in commento, anche le liste, singole o coalizzate, presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, e i candidati nei collegi uninominali a tali liste o coalizioni collegati, dovranno depositare il contrassegno che le identifica presso il Ministero dell’interno, nei termini sopra riportati per la Valle d’Aosta. Anche alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche tutelate dallo statuto regionale della regione Trentino-Alto Adige è concesso di presentarsi anche esclusivamente in tale regione, ed anche per esse vale la facoltà di presentarsi senza alcun apparentamento, restando dovuto, in caso contrario, che l’apparentamento sia coerente con i formati coalizionali nazionali.

Anche a tali liste si applicano le norme di cui al comma 4-bis dell’articolo 14-bis, che sottrae le liste rappresentative di tali minoranze linguistiche agli obblighi in materia di presentazione del programma e di collegamento inter-camerale, nel caso in cui esse non siano coalizzate con altre liste presenti altrove nel territorio nazionale.

 

Quanto invece alla disciplina della presentazione delle liste di collegio plurinominale, si fa presente che quella recata dal comma 4 dell’articolo 93-quinquies ora in commento è la medesima prevista per i collegi plurinominali delle altre circoscrizioni ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del testo unico. Le altre disposizioni citate al comma 5, che possono considerarsi, in linea teorica, applicabili anche alla circoscrizione Trentino-Alto Adige, “in quanto compatibili”, sembrano essere le seguenti:

-     la norma di cui all’articolo 18-bis, comma 3, ai sensi della quale “il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale” e quella ai sensi della quale tale numero “non può essere inferiore a due né superiore a sei”; (in tal caso, il numero di candidati di lista nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sarà al massimo pari a tre);

-     la norma di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 3, ai sensi della quale, “a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere”;

-     la norma di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis, ai sensi della quale a ciascuna lista “è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile”;

-     le norme dell’articolo 19, sensi delle quali nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali e nessun candidato può presentarsi contemporaneamente all’estero e sul territorio nazionale, oppure alla Camera e al Senato; in riguardo al regime delle pluricandidature, si segnala che nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto un articolo apposito, il 93-octies, dedicato espressamente a disciplinare tale materia in relazione alle due circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

-     le norme di cui all’articolo 20 recanti la disciplina delle tempistiche e delle modalità pratiche di presentazione delle liste.

 

L’articolo 93-sexies, composto da quattro commi, reca le disposizioni in materia di aspetto della scheda elettorale e di espressione del voto.

 

Il comma 1 dispone che la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al testo unico. Ad ogni buon conto, come chiarito anche testualmente, per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

Come specificato dal comma 2, nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio, all'interno del quale i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

Come previsto dal comma 3, l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Ai sensi del comma 4, nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, e nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Il comma 5 reca la norma che vieta il cosiddetto voto disgiunto: se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Si riporta di seguito il modello di scheda da allegare al testo unico ai sensi del comma 29 dell’articolo 1 in commento (Tabelle H-bis e H-ter).


 

 

Tabella H-bis


(Articolo 93-sexies, comma 1)

 

 

 

Tabella H-ter


(Articolo 93-sexies, comma 1)

 

 

L’articolo 93-septies, composto da tre commi, reca le disposizioni in materia di procedura di assegnazione dei seggi.

 

L’intera procedura è in capo all’Ufficio centrale circoscrizionale, al quale sono demandate, ai sensi del comma 1, le seguenti operazioni:

§  ai sensi della lettera a), la determinazione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale, data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

§  ai sensi della lettera b), la proclamazione a deputato del candidato che, in ciascun collegio uninominale, abbia ottenuto il maggior numero di voti validi (ovvero, in caso di parità, del candidato più giovane di età), anche se non collegato ad una lista ammessa alla ripartizione nazionale dei seggi proporzionali;

§  ai sensi della lettera c), la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo. Tali voti sono attribuiti alla lista in proporzione ai voti ottenuti dalle liste collegate in coalizione nell’ambito del collegio uninominale;

§  ai sensi della lettera d), la determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

§  ai sensi della lettera e), la determinazione del totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

§  ai sensi della lettera f), la comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonché del totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.

 

Ai sensi del comma 2, ricevuta – da parte dell’Ufficio centrale nazionale - la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e.1), concernente l’elenco delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi e la cifra circoscrizionale dei voti delle varie coalizioni (come depurata dai voti che non concorrono ai totali nazionali perché ottenuti da liste con un consenso inferiore all’1 per cento a livello nazionale), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, effettuando le seguenti operazioni:

§  ai sensi della lettera a), divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni risultate ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

§  ai sensi della lettera b), ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

§  ai sensi della lettera b-bis), proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.

 

Ai sensi del comma 3, al termine delle operazioni di cui al comma 2, L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, commi 1, lettera f-bis), ossia della verifica circa il superamento della soglia massima prevista di 220 seggi da parte della lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità.

 

Come si vede, il riparto dei seggi proporzionali avviene sulla base dei voti espressi nella circoscrizione, ma limitatamente alle coalizioni e liste ammesse alla ripartizione dei seggi a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e) del testo unico. Si intende dunque applicabile alla regione Trentino-Alto Adige, la soglia derogatoria prevista per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche tutelate, anch’essa stabilita dell’articolo 83, comma 1, lettera e) del testo unico, pari al 20 per cento dei voti validi espressi a livello regionale.

Le coalizioni concorrono al riparto dei seggi in questione con i voti conseguiti dalle liste che hanno superato l’1 per cento dei voti a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c) del testo unico.

 

A seguito dell’esame in sede referente, risulta inserito nel Titolo VI in esame anche l’articolo 93-octies, composto da tre commi e volto a disciplinare il regime delle pluricandidature delle due circoscrizioni oggetto del Titolo in esame.

Ai sensi del comma 1, nelle due circoscrizioni, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

A norma del comma 2, il candidato in un collegio uninominale di una delle due circoscrizioni o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.

A mente del comma 3, il candidato in un collegio uninominale delle due circoscrizioni può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.


 

Articolo 1, comma 27
(Modifiche di coordinamento all’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)

 

 

L’articolo 1, comma 27, adegua la fattispecie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati al superamento della componente uninominale, sopprimendo il riferimento ivi presente alla sottoscrizione di più candidature uninominali e limitando così la sanzione dell'ammenda alla sola ipotesi di sottoscrizione di più liste di candidati.

 

L’articolo 1, comma 27, sopprime, nell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento alla sottoscrizione di più di una candidatura nel collegio uninominale, adeguando la fattispecie penale al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

La disposizione vigente punisce con l'ammenda fino a 10.000 lire l'elettore che sottoscriva la presentazione di più di una candidatura uninominale o di più di una lista di candidati. Per effetto della modifica, la sanzione è ricondotta alla sola ipotesi della sottoscrizione di più liste, venendo meno il presupposto per sanzionare la plurima sottoscrizione di candidature uninominali.

 

 


 

Articolo 1, comma 28
(Modifiche di coordinamento all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)

 

 

L’articolo 1, comma 28, espunge dall'articolo 119, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando il novero dei beneficiari del diritto all'assenza dal lavoro durante le operazioni elettorali al superamento della componente uninominale.

 

L’articolo 1, comma 28, sopprime, nell'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando la disciplina dei diritti dei lavoratori impegnati in funzioni elettorali al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

 

L'articolo 119 nella formulazione vigente disciplina il trattamento dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi. Il comma 1 riconosce a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di consultazioni nazionali, regionali o referendarie il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera durata delle operazioni, includendo tra i beneficiari i membri del seggio e i rappresentanti di lista, di gruppo o dei promotori referendari. Il comma 2 dispone che i giorni di assenza per lo svolgimento di tali funzioni siano considerati, a tutti gli effetti di legge e di contratto, come giorni di attività lavorativa, con conseguente conservazione del diritto alla retribuzione e al computo dell'anzianità.

 

 

 

 


 

Articolo 2, comma 1
(Modifiche all’articolo 1 del
decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elementi caratterizzanti il sistema elettorale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali)

 

 

L'articolo 2, comma 1, modifica in più punti l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica. Al comma 1 dell'articolo novellato è aggiornato il riferimento ai dati del censimento permanente della popolazione ai fini della ripartizione dei seggi tra le regioni; al comma 2 è previsto che le circoscrizioni regionali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti e sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 35 seggi. Al comma 2-ter sono modificate le disposizioni concernenti le ripartizioni di seggi nelle regioni e nei collegi plurinominali da effettuarsi con il decreto del Presidente della Repubblica. Al comma 3 è chiarito che ad essere costituita in un unico collegio uninominale è la sola regione Valle d'Aosta. Al comma 4 sono soppressi i riferimenti all’eventualità che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettino più dei tre seggi spettanti a ciascuna di esse per espressa disposizione costituzionale. È infine introdotto il nuovo comma 4-bis, che definisce i termini di integrazione tra le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle del resto del paese ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e della verifica del massimale di 113 seggi.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento, composto da sette lettere, modifica in altrettanti punti l’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

 

 

Lettera a), sostituzione del riferimento al censimento generale della popolazione

 

La lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell’articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente, al primo periodo, dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il secondo periodo del comma dispone che, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La novella in oggetto sostituisce il riferimento ai risultati “dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica” con il riferimento ai risultati “riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale”, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati censimento permanente introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.

Come già illustrato in relazione alla analoga modifica apportata all’articolo 3 del testo unico per l’elezione della Camera (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento), con il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, la legge di bilancio per il 2018 (legge 205 del 2017, commi 227-237), ha stabilito, inoltre, le modalità di pubblicazione dei risultati del censimento e individuato la fonte dei dati ai fini dell’applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, appunto, nel decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in cui sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.

 

Lettere b) e c), introduzione del riferimento ai collegi plurinominali vigenti e agli elementi caratterizzanti del nuovo sistema

 

La lettera b) del comma in esame sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, reca disposizioni in materia di ripartizione del territorio nazionale in collegi uninominali, prevedendo che essi corrispondano ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, ed assicurandone uno per ogni circoscrizione.

La proposta di legge in commento sopprime i collegi uninominali e, conseguentemente, sostituisce integralmente il testo appena citato, introducendovi un riferimento ai collegi plurinominali e una descrizione sintetica degli elementi caratterizzanti il sistema elettorale introdotto, complessivamente inteso.

In particolare, il comma novellato prevede, al primo periodo, che, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali vigenti, quelli cioè di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

Al secondo periodo, enuncia che l’assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. L’ultimo periodo del comma chiarisce che il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi.

Si tratta di disposizioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del testo unico per l’elezione della Camera, di cui si è dato conto in commento all’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame.

 

La totalità delle osservazioni riportate in commento alle novelle di cui all’articolo 1, comma 1, della proposta in commento, risultano riferibili anche alle novelle ora in esame, trattandosi di un sistema elettorale perfettamente analogo.

Anche in questo caso, la componente proporzionale del sistema risulta incrementata, in termini quantitativi, rispetto al sistema vigente, a causa del fatto che i seggi assegnati tramite premio sono poco più della metà di quelli oggi assegnati nei collegi uninominali che si intende sopprimere.

 

 

Anche il premio di governabilità presenta le medesime caratteristiche tecniche che si sono già descritte per la Camera dei deputati: esso è previsto in ammontare fisso (35 seggi); viene assegnato solo al ricorrere di specifici presupposti (42 per cento dei voti nazionali), che devono ricorrere in relazione ad entrambe le Camere, ed in favore dello stesso soggetto (meccanismo di coordinamento tra gli esito elettorali delle due Camere); produce un effetto distorsivo inferiore rispetto alla sua consistenza in termini di seggi sul totale dell’Assemblea; prevede un tetto massimo di seggi assegnabile (113 su 189).

Quanto alla reale decisività del premio di governabilità, cioè la sua idoneità ad attribuire effettivamente la maggioranza assoluta dei seggi, essa si configura, al Senato, come meno certa che alla Camera: infatti, ipotizzando una dispersione del voto espresso in favore di liste sotto la soglia di sbarramento pari a zero, il 42 per cento dei 154 seggi ripartiti proporzionalmente corrisponde a circa 65 seggi, i quali, sommati ai 35 seggi del premio, consentono di arrivare ad un totale di 100 seggi su 200 (non, quindi, i 101 necessari per la maggioranza assoluta). Tuttavia, da una parte, va ricordato che a tali 100 seggi andranno aggiunti quelli eventualmente ottenuti dalla lista o dalla coalizione aggiudicataria del seggio in Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e circoscrizione Estero, e dall’altra, va segnalato che prevedere quale sarà effettivamente l’esito del riparto dei 154 seggi proporzionali al Senato si configura come più complesso di quanto non sia per i 314 seggi della Camera poiché al Senato la distribuzione dei seggi non avviene a livello nazionale ma è il frutto della somma delle distribuzioni effettuate in ciascuna regione, sulla base dei voti ottenuti a livello regionale. Le distribuzioni regionali, rispetto a una distribuzione nazionale unitaria, in misura variabile a seconda della configurazione dell’offerta politica e della distribuzione del consenso elettorale tra le liste singole e le coalizioni, risultano più soggette a fenomeni di distorsione della rappresentanza proporzionale, dovuti al fatto che a livello regionale operano soglie di sbarramento sostanziali maggiori.

Come noto, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, “il Senato è eletto su base regionale”. La questione è da sottolineare con particolare attenzione, in questa sede, anche e soprattutto in relazione al fatto che la proposta di legge in esame prevede l’assegnazione di un premio di governabilità su base nazionale anche al Senato. Si ricorda che la legge n. 270 del 2005 aveva previsto che, al contrario di quanto avvenisse alla Camera, il premio di maggioranza da tale legge istituito, al Senato, fosse assegnato anch’esso su base regionale. Esso si configurava cioè come multiplo e non univocamente attribuito: poteva essere assegnato a liste e coalizioni di liste diverse a seconda della regione, con la conseguenza che i seggi-premio ottenuti da una lista o coalizione in una regione potevano essere compensati da quelli ottenuti da un’altra lista o coalizione in un’altra regione.

Ebbene, il premio di maggioranza assegnato su base regionale previsto per il Senato della Repubblica dalla legge n. 270 del 2005 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, in primo e principale luogo perché, al pari di quello della Camera, non prevedeva limiti minimi di consenso necessari per ottenerne l’attribuzione in ciascuna regione. La Corte tuttavia, in tal caso, si è espressa anche sul meccanismo di funzionamento interno del premio di maggioranza, ed in particolare sulle possibili conseguenze della sua attribuzione su base regionale. “Nella specie” – sottolinea la Corte – “il test di proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche l’inidoneità della stessa al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l’oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.” (Sentenza n. 1 del 2014, Considerato in diritto, 4).

Ciò posto, la proposta di legge in oggetto prevede che il premio, al Senato come alla Camera, sia attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere, e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio, esattamente come alla Camera, una volta individuato, su base nazionale, il soggetto aggiudicatario, consiste nell’elezione di tutti i candidati di liste a tal fine specificamente presentate a livello circoscrizionale, ossia, al Senato, a livello regionale – dato che le circoscrizioni corrispondono ivi alle regioni. La lunghezza delle liste in questione dipende dai seggi in palio in ciascuna regione, che sono a loro volta determinati in proporzione alle dimensioni demografiche delle regioni stesse. Il premio di governabilità introdotto dalla proposta di legge in oggetto al Senato si configura dunque come assegnato a livello nazionale, ma ripartito su base regionale.

Un altro aspetto nel quale il meccanismo di funzionamento del premio di governabilità del Senato si differenzia da quello della Camera è il sistema di compensazione previsto nel caso la lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio consegua, tra i seggi ottenuti nella quota proporzionale e quelli derivanti dal premio, un numero di seggi superiore a quello massimo previsto, che al Senato è 113 su 189. Ebbene, mentre alla Camera si procede, in tal caso, ad una nuova ripartizione nazionale nell’ambito della quale al vincitore e agli sconfitti vengono attribuiti “d’ufficio”, rispettivamente, il numero massimo di seggi proporzionali previsto (150 meno una cifra pari ai seggi ottenuti in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) e gli altri seggi da distribuire proporzionalmente (la restante parte dei 314 seggi da assegnare proporzionalmente), al Senato tale procedura non potrebbe essere seguita, visto che le ripartizioni proporzionali avvengono a livello regionale. Al Senato è previsto un meccanismo diverso, sulla base del quale:

- i seggi eccedenti rispetto al massimo di 113, da sottrarre a quelli ottenuti dalla lista o coalizione vincitrice, vengono ad essa sottratti, nella parte proporzionale, nelle regioni in cui essa abbia ottenuto gli ultimi seggi con i resti minori;

- una volta individuata la regione in cui sottrarre il seggio alla lista o coalizione vincitrice, tale seggio è assegnato alla lista o coalizione che, tra quelle sconfitte, presenti il maggiore resto non utilizzato nella ripartizione proporzionale effettuata in tale regione.

Per ogni dettaglio, si rinvia a quanto riportato in commento all’articolo 2, comma 9, della proposta di legge in oggetto, recante le novelle all’articolo 16-bis del testo unico per l’elezione del Senato.

 

La lettera c) del comma in esame sopprime il comma 2-bis dell’articolo 1 del testo unico, il quale nel testo vigente, recava le disposizioni concernenti la ripartizione del territorio delle circoscrizioni regionali in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. Tale disciplina era coerente con i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali che la legge n. 165 del 2017, all’articolo 3, conferiva al Governo, e che quest’ultimo ha esercitato tramite il decreto legislativo n. 177 del 2020.

Ora, come si è appena visto, il comma 2 dell’articolo qui novellato, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla lettera b) appena descritta, individua invece i collegi plurinominali in cui ripartire ciascuna circoscrizione regionale in quelli vigenti, di cui alla tabella B.2 allegata al citato decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

 

Lettera d), ripartizione dei seggi premio e determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali

 

La lettera d) del comma 1 in esame sostituisce integralmente il comma 2-ter dell’articolo 1 del testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica, al fine di determinare gli ulteriori contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi nelle regioni, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico:

§  la ripartizione nelle regioni, ad esclusione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, dei 35 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna regione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale;

§  la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna regione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Come già sopra ricordato, il comma 1 dell’articolo 1 del testo unico vigente, al secondo periodo – non modificato dalla proposta di legge in esame - stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali, i seggi da assegnare nel territorio nazionale sono ripartiti tra le regioni. La norma, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 57 della Costituzione, specifica che la determinazione dei seggi è effettuata sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale. L’articolo 57, quarto comma, della Costituzione, inoltre, fatti salvi i vincoli stabiliti al comma 3 (per i quali si veda infra, a commento delle lettere e) e f) del comma 1 in esame), stabilisce la modalità di ripartizione dei seggi, che deve essere effettuata sulla base dei quozienti interi e maggiori resti.

 

La tabella 6 sotto riportata mostra la distribuzione dei seggi nelle regioni secondo quanto disposto dall’articolo 57 della Costituzione e dall’articolo 1, comma 1 del testo unico, sulla base dei dati del censimento 2021.

 

I dati dell’ultimo censimento permanente, quello del 2021, sono determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023. Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 3.

Le ultime due colonne con sfondo grigio mostrano il numero di seggi determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 in occasione delle elezioni politiche del 2022 sulla base del censimento 2011 (ultimo censimento decennale, pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012) e la differenza di seggi tra la ripartizione effettuata in base al censimento 2021 e quella effettuata con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 2022.

 

Si ricorda anche qui, come già fatto nella scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 3, della proposta di legge in oggetto, che la tabella appena illustrata e quelle a seguire sono il frutto di una elaborazione prospettica, non essendo ancora stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi, che come detto è emanato in occasione della convocazione dei comizi. Si segnala, peraltro, che non si può escludere che entro la naturale scadenza della legislatura in corso venga emanato il decreto del Presidente della Repubblica che determina la popolazione residente sulla base del censimento al 31 dicembre 2026.

 


 


 

 

 

 

 

 

Il comma 2-ter come novellato, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento e con l’esclusione delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono inoltre determinate:

§  la distribuzione tra le regioni di 35 seggi da assegnare quale premio di governabilità, in presenza delle condizioni disciplinate all’articolo 16-bis (lettera a));

§  la distribuzione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna regione, nel caso di attribuzione del premio di governabilità, in cui seggi assegnati in ciascuna regione da ripartire nei collegi plurinominali sono quelli risultanti dalla differenza tra l’assegnazione di tutti i seggi (comma 1) e la distribuzione dei 35 seggi del premio di governabilità (lettera a), complessivamente pari a 154 (lettera b)), e nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, in cui i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono tutti i seggi ad essa assegnati (comma 1), complessivamente pari a 189 (lettera c)).

 

Le tabelle riportate a seguire mostrano l’attuazione di quanto disciplinato dal comma 2-ter come novellato.

 

La tabella 7, sotto riportata, mostra la ripartizione dei 35 seggi del premio di governabilità tra le regioni, ad eccezione delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, secondo quanto disposto dal comma 2-ter, lettera a), dell’articolo 1 del testo unico Senato.

 

In analogia a quanto disposto dalla Costituzione per la ripartizione di 196 seggi, la ripartizione dei 35 seggi è effettuata con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base del quoziente naturale, dato dal rapporto tra la popolazione delle regioni considerate (al totale nazionale è sottratta la popolazione delle regioni escluse) e i 35 seggi da ripartire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7 – Senato: ripartizione di 35 seggi tra le regioni (PDL AC 2822-T.U. art.1, co.2-ter, lett. a)) 


 

 

La tabella 8, reca il riepilogo dei seggi distribuiti nelle regioni: la ripartizione di 196 seggi tra le regioni (articolo 1, comma 1, non modificato), la ripartizione di 35 seggi tra le regioni  (articolo 1, comma 2-ter, lettera a), come novellato) e, per ciascuna regione, la determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nel caso di attribuzione di premio di governabilità pari alla differenza tra il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione e la quota parte dei 35 seggi premio.

 

 

 

Tabella 8 – Senato: riepilogo dei seggi assegnati nelle regioni (PDL AC 2822-T.U. art.1, commi 1 e 2-ter) 

 


 

 

 

La tabella 9, infine, mostra il risultato della ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna regione nei collegi plurinominali in cui è ripartita, nelle due ipotesi. I 26 collegi plurinominali, come stabilito dal novellato articolo 1, comma 2, del testo unico, sono quelli determinati con il decreto legislativo n. 177 del 2020.

 

 

 

 

 

Tabella 9 – Senato: determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali 
                     (PDL AC 2822-T.U. art.1, co.2-ter, lett. b) e c))
 

 


 


La tabella espone, per ciascuna regione: il numero di seggi complessivi attribuiti, il numero di seggi premio, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali in caso di attribuzione del premio di governabilità, nonché i collegi plurinominali in cui è ripartita. Per ciascun collegio plurinominale è esposto la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; la popolazione residente in base al censimento 2021, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023; il numero di seggi attribuiti nel collegio plurinominale in caso di attribuzione del premio di governabilità (colonna ‘riparto 154 seggi’) e nel caso, invece, in cui il premio di governabilità non venga assegnato (colonna ‘riparto 189 seggi’).

 

Lettere e), f) e g) modalità di elezione dei senatori spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige

 

La lettera e) del comma in esame sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, prevede che le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale.  

Ora, il testo del comma, come novellato dalla norma ora in commento, prevede che ad essere costituita in un unico collegio uninominale sia la regione Valle d’Aosta.

 

Si tenga presente, del resto, che l’unica regione italiana a poter eleggere un solo senatore è proprio la Valle d’Aosta, e questo per diretta previsione della Costituzione, la quale, all’articolo 57, secondo comma, secondo periodo, dispone che “Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno”.

 

La lettera f) del comma in esame sostituisce integralmente il comma 4 dell’articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, prevede che la regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. In un secondo periodo, il comma dispone che la restante quota di seggi spettanti alla regione sia attribuita con metodo del recupero proporzionale.

La novella ora in commento espunge dal testo del comma 3 la seconda parte del primo periodo e la totalità del secondo periodo, in omaggio al fatto che alla regione Trentino-Alto Adige, a maggior ragione a seguito della riduzione del numero dei parlamentari operato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, sulla base della popolazione residente non spettano seggi ulteriori rispetto ai sei che le spettano di diritto, quale minimo garantito ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, che assegna un minimo di tre senatori per ogni Regione (fatte salve Molise e Valle d’Aosta) e per ogni Provincia autonoma.

 

Anzi, effettuando una distribuzione proporzionale in ragione della popolazione residente, a ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano spetterebbero due senatori, non i tre che invece sono a tali province assegnati in applicazione della norma costituzionale di salvaguardia che si è appena citata.

 

I sei seggi spettanti alla regione corrispondono quindi ai sei collegi uninominali (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Bolzano, Bressanone e Merano) in cui essa è attualmente ripartita ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

 

Si ricorda che l’assegnazione di un numero di seggi minimo pari a tre per ciascuna provincia autonoma, così come il fatto che tali seggi siano assegnati in altrettanti collegi uninominali ai sensi della legge n. 422 del 1991, sono disposizioni volte a rendere possibile la puntuale attuazione del cosiddetto “Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine” concordato tra Italia e Austria nel 1969, ed in particolare della misura n. 111 di tale Pacchetto, ai sensi della quale, con provvedimento legislativo, si doveva procedere alla “Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi”. Si ricorda che alla luce dell’ultimo censimento linguistico provinciale la componente tedesca risulta pari al 68,61 per cento e quella italiana risulta pari al 26,98 per cento dei residenti provinciali (il restante 4,41 per cento appartiene alla componente linguistica ladina). La ripartizione in tre collegi uninominali consente effettivamente ai due principali gruppi linguistici stanziati nella Provincia di Bolzano di essere rappresentati proporzionalmente alla loro consistenza demografica: infatti, nei due collegi di Bressanone e Merano, la componente tedesca si configura come ampiamente maggioritaria, mentre in quello di Bolzano i rapporti di forza sono invertiti a favore della componente italiana.

 

La lettera g) del comma in esame introduce nell’articolo 1 del testo unico il nuovo comma 4-bis, volto a definire le modalità e i termini di integrazione tra le elezioni che svolgono nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle che si svolgono nel resto del paese.

In coerenza con quanto già disciplinato per la Camera (articolo 2, comma 1, del testo unico Camera, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge), il comma introdotto dispone che:

- i voti espressi nelle regioni citate sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1, e cioè ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità;

- i seggi attribuiti nelle medesime regioni sono conteggiati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis), circa il superamento del massimale di 113 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.

 

Dal punto di vista dell’assegnazione dei seggi invece – anche in qui in coerenza con la Camera – il meccanismo di assegnazione dei seggi nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige resta slegato dalle procedure di ripartizione che interessano il resto del paese, ed in particolare:

- i voti espressi nelle due regioni speciali non influiscono sul riparto dei seggi nelle altre regioni (si ricorda peraltro, che al Senato non potrebbe essere altrimenti, in ragione del fatto che il riparto dei seggi proporzionali è effettuato su base regionale in tutte le regioni);

- i seggi assegnati nelle due regioni in esame sono assegnati sulla base dei soli voti espressi nei rispettivi territori; tale meccanismo risulta al Senato ancora più evidente che alla Camera, in ragione del fatto che tutti e 7 i seggi in questione sono assegnati in altrettanti collegi uninominali.

 

La disciplina di dettaglio delle procedure di assegnazione dei seggi è recata dal titolo VII del testo unico per l’elezione del Senato, come novellata dai commi 12, 13, 14, 14-bis e 15 dell’articolo 2 in commento.

 


 

Articolo 2, comma 2
(Modifiche di coordinamento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993)

 

 

L’articolo 2, comma 2, modifica l’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, espungendovi il riferimento ai collegi uninominali - fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige - ed inserendovi un riferimento all’eventuale premio di governabilità di 35 seggi.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento modifica l’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Il testo vigente dell’articolo 2 citato, composto da un unico comma, dispone che il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.

Rispetto al testo vigente, la novella introdotta dalla disposizione ora in commento espunge il riferimento ai collegi uninominali, fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d’Aosta (un collegio uninominale) e Trentino-Alto Adige (sei collegi uninominali). Inoltre, aggiunge un riferimento – ulteriore rispetto a quello inserito (e già commentato) all’articolo 1, comma 2, del testo unico per l’elezione del Senato – al fatto che una porzione dei seggi, pari a 35 seggi complessivi, distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2-ter, è eventualmente attribuita, al ricorrere delle prescritte condizioni, quale premio di governabilità.

 

Per ogni approfondimento sulle novelle apportate all’articolo 1 del testo unico per l’elezione del Senato, sia in ordine al sistema di elezione dei seggi spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, che in relazione al premio di governabilità, si rinvia alla scheda di lettura all’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in commento.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 3
(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di collegamento inter-camerale ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità)

 

 

L’articolo 2, comma 3, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, introduce un meccanismo di collegamento tra partiti o gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, presentati al Senato e partiti o gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, presentati alla Camera, al fine di rendere possibile la verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione del premio di governabilità, che può essere attribuiti, ai sensi della presente proposta, solo al ricorrere di un esito elettorale omogeneo tra le due Camere.

 

L’articolo 2, comma 3, interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), introducendo il comma 1-bis in materia di collegamento inter-camerale ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.

In particolare, in perfetta simmetria con la misura di cui al comma 3-bis dell’articolo 14-bis del testo unico delle elezioni per la Camera dei deputati, introdotto dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della presente proposta di legge, il neo-introdotto comma 1-bis dispone che nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro, se intendono concorrere all’attribuzione del premio di governabilità, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione della Camera dei deputati.

 

Si tratta di un meccanismo di collegamento finalizzato a rendere possibile la verifica circa la possibilità o meno di assegnare del premio di governabilità che, come più volte ribadito, la presente proposta di legge prevede possa essere attribuito, in ciascuna Camera, solo se il soggetto assegnatario è lo stesso in entrambe le Camere e solo se il presupposto del raggiungimento della soglia minima del 42 per cento dei voti ricorre in entrambe le Camere.

 

 


 

Articolo 2, comma 4
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di presentazione delle liste)

 

 

L’articolo 2, comma 4, adegua la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato alla soppressione dei collegi uninominali, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993. Si applicano al Senato le modifiche già commentate in relazione alle novelle apportate al testo unico per l’elezione della Camera, ivi compresa la ridefinizione del limite massimo dei candidati nei collegi plurinominali da quattro a sei e l'aggiornamento dei criteri per l'equilibrio di genere. È invece espressamente preservata la facoltà di presentare liste, al Senato anche in una sola regione.

 

L’articolo 2, comma 4, reca modifiche di coordinamento all'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato al superamento del sistema misto e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

La lettera a) modifica il comma 2, sostituendo il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio e introducendo un periodo volto a tutelare espressamente la facoltà di presentare liste anche in una sola regione.

La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ad opera del rinvio in questione – non inciso dalla proposta di legge in commento – vengono dunque ad applicarsi anche al Senato le novelle a tale articolo apportate ai sensi del comma 8 dell’articolo 1, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

L’introduzione del periodo volto a tutelare espressamente, al Senato, la facoltà di presentare liste anche in una sola regione va messa in relazione al fatto che senza tale specificazione potrebbe altrimenti ritenersi applicabile anche al Senato, ad opera del rinvio della disciplina per la presentazione delle liste alle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, la norma inserita all’interno del comma 1 del citato articolo 18-bis dall’articolo 1, comma 8, della presente proposta di legge, volta a sancire l’obbligo, per ciascuna lista, di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni alla Camera, fatte salve le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige di cui all’articolo 2 come da novella.

 

La lettera b) introduce, poi, il comma 2-bis, che vieta la presentazione delle liste per il premio in caso di elezioni del solo Senato, in ragione del fatto che, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-quater, introdotto dall’articolo 2, comma 9, lettera g), della proposta di legge prevede che in caso di rinnovo di una sola Camera si proceda con il riparto integralmente proporzionale.

 

La lettera c) ridefinisce il limite numerico dei candidati nei collegi plurinominali, prevedendo che esso non possa essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione dei 189 seggi (quella di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera c)), e che, comunque, non possa essere inferiore a due e superiore a sei, in luogo del vigente limite massimo di quattro (v. scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 8).

Tabella 10 – Senato: numero di candidati per ciascuna circoscrizione 


 

 


La tabella 10 sopra riportata mostra: per ciascuna circoscrizione, il numero totale di seggi spettanti, il numero dei seggi destinati alle liste per il premio, il numero di candidati previsto per tali liste, e i collegi plurinominali in cui la circoscrizione è ripartita; per ciascun collegio plurinominale, i seggi spettanti ad esito dei due distinti riparti (154 seggi e 189 seggi) e il numero massimo di candidati previsto per le liste di collegio plurinominale presentate.

 

La lettera d), al numero 1), aggiorna i criteri per l'equilibrio di genere di cui al comma 4-bis, riferendo il calcolo del limite del 60 per cento per ciascun sesso alle candidature presentate, a livello nazionale, nelle liste circoscrizionali per il premio, in conseguenza della soppressione dei collegi uninominali sul territorio nazionale.

 

Anche in questo caso si segnala che, come già fatto in commento all’articolo 1, comma 8, della presente proposta di legge, che con riguardo alle liste circoscrizionali non sussiste un obbligo di alternanza di genere nell’ambito della medesima lista. Per le ragioni di tale assenza, si veda quanto riportato in commento al citato articolo 1, comma 8.

 

Il numero 2), intervenendo sempre sul comma 4-bis, prevede invece che l'Ufficio elettorale regionale trasmetta all'Ufficio centrale nazionale i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio. Il connesso numero 3), infine, dispone che l'Ufficio centrale nazionale comunichi l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, assicurando in tal modo anche al Senato la diffusione a livello nazionale dell'informazione sui candidati delle liste presentati ai fini dell’attribuzione del premio, specularmente a quanto previsto per la Camera dall'articolo 22, primo comma, numero 2-bis, lettera b) del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati.

 


 

Articolo 2, comma 5
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di manifesti elettorali e formato della scheda elettorale)

 

 

L’articolo 2, comma 5, adegua l'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'introduzione del premio di governabilità, estendendo il sorteggio per l'ordine dei contrassegni alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità in sostituzione dei collegi uninominali. Quanto alla struttura della scheda di votazione, sono sostituiti i relativi allegati al testo unico, richiamati dall’articolo 11 novellato.

 

L’articolo 2, comma 5 interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, adeguando le disposizioni relative alle operazioni degli uffici elettorali e alla configurazione della scheda elettorale all'introduzione del premio di governabilità.

 

L'articolo 11, disciplina infatti le operazioni degli uffici elettorali relative alla determinazione dell'ordine delle liste e alla preparazione dei materiali necessari per la votazione.

Con riferimento alle operazioni, l'Ufficio elettorale regionale, una volta scaduti i termini per i ricorsi, stabilisce mediante un unico sorteggio - effettuato alla presenza dei delegati di lista - l'ordine da assegnare sulla scheda e sui manifesti alle coalizioni, alle liste non collegate e ai contrassegni delle liste all'interno di ciascuna coalizione. Nel testo vigente, i contrassegni sono riportati sulla scheda unitamente ai nomi dei candidati nei collegi plurinominali e uninominali.

La norma contiene anche la disciplina relativa alla stampa e alla pubblicità, affidando alle prefetture il compito di provvedere alla stampa delle schede - che riproducono i colori originali dei contrassegni depositati - e alla stampa e affissione dei manifesti contenenti le liste dei candidati con i relativi numeri d'ordine, la cui affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici è curata dai sindaci entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione.

Le schede devono infine rispondere a precisi requisiti tecnici: sono di carta consistente, fornite dal Ministero dell'interno e pervengono agli uffici elettorali già debitamente piegate.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta le diciture sono riportate in doppia lingua, italiano e francese.

 

La lettera a) del comma in esame modifica la lettera a) del comma 1, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in modo che il sorteggio volto a stabilire il numero d'ordine da assegnare a coalizioni e liste sulla scheda e sui manifesti riguardi le nuove liste circoscrizionali. La disposizione impone, altresì, alla lettera b) la pubblicazione sui manifesti dei nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio presentate in tutte le circoscrizioni, comunicati dall'Ufficio centrale nazionale, in linea con la speculare previsione introdotta alla Camera.

 

Non sono apportate modifiche ai commi successivi dell’articolo 11, che per descrivere la struttura della scheda di votazione si limita a fare riferimento al modello descritto dalle tabelle A e B allegate al testo unico

A tal proposito si segnala che il comma 16 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento sostituisce, tra l’altro, proprio le citate tabelle A e B, con quelle riportate di seguito.

 


Analogamente a quanto detto per la Camera dei deputati, l’ordine di successione dei candidati della lista circoscrizionale non è numerato dal momento che, al verificarsi delle condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità, i candidati di tali liste vengono eletti nella loro totalità.

 

Per ulteriori dettagli per quel che concerne la scheda elettorale si rinvia alla speculare scheda di lettura sull’articolo 1, comma 15, relativa alla disciplina per l’elezione della Camera dei deputati.


 

Articolo 2, comma 6
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elettorato attivo)

 

 

L’articolo 2, comma 6, modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.

 

L’articolo 2, comma 6, sostituisce, all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole «il venticinquesimo anno di età» con le parole «la maggiore età», adeguando il testo unico per l'elezione del Senato alla sopravvenuta modifica del quadro costituzionale.

La modifica si rende necessaria in seguito alla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha novellato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, sopprimendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato e uniformando il corpo elettorale dei due rami del Parlamento al raggiungimento della maggiore età.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 7
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di modalità di espressione del voto)

 

 

L’articolo 2, comma 7, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato all'introduzione delle liste regionali per il premio di governabilità. In particolare, si dispone che la scheda rechi il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e quelli della lista per il premio, sopprimendo il riferimento al collegio uninominale e che il voto apposto sul rettangolo dei candidati premiali si intende riferito alla lista collegata ovvero ripartito proporzionalmente tra le liste coalizzate.

 

Le modifiche introdotte dal comma 7 dell’articolo 2 all'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ridefiniscono le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato in conseguenza dell'introduzione delle liste regionali per il premio di governabilità e del superamento della componente uninominale.

Sul piano della configurazione della scheda, la lettera a) interviene sul comma 1 stabilendo che il contrassegno della lista prescelta riporti, oltre ai nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, anche quelli dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio; è contestualmente soppresso il riferimento al voto per il candidato uninominale. Quanto all'efficacia del voto, la lettera b) sostituisce integralmente il comma 2 stabilendo che il segno apposto esclusivamente sul rettangolo dei candidati per il premio si intende validamente espresso a favore della lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito tra le liste che la compongono in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel medesimo collegio plurinominale.

Resta valido il rinvio alla disciplina contenuta nel testo unico per l’elezione della Camera per quanto non espressamente disposto.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 8
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali)

 

 

L’articolo 2, comma 8, modifica l'articolo 16 del testo unico per l’elezione del Senato, che disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi regionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dal disegno di legge in esame.

 

L’articolo 16 del testo unico per l’elezione del Senato disciplina le operazioni degli Uffici centrali regionali finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascun candidato nel collegio uninominale (e la conseguente proclamazione del vincitore) e di ciascuna lista, le cifre elettorali di collegio plurinominale e regionali di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi.

A seguito della soppressione dei collegi uninominali, prevista dal disegno di legge in esame, il comma 8 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento abroga le seguenti lettere del comma 1 del citato articolo 16:

§  la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato in valore assoluto (lettera a)) e in percentuale rispetto al totale di collegio (lettera g));

§  la proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel collegio uninominale (lettera b));

§  la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti nella regione (lettera h)).

 

La lettera c), che nel testo vigente disciplina la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, è interamente sostituita con la disciplina della determinazione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista, nel testo vigente disciplinata alla lettera d) che, conseguentemente viene soppressa.

 

Secondo quanto disposto dalla lettera c), come modificata dal comma 8 in esame, la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista nelle singole sezioni elettorali del collegio; sono inoltre conteggiati i voti espressi per i soli candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini del premio di governabilità, ripartiti pro quota tra le liste della coalizione, in analogia a quanto disciplinato nel testo vigente in relazione ai voti espressi per il solo candidato uninominale, quando collegato con una coalizione di liste.

 

Come nella disciplina vigente, la ripartizione pro quota dei suddetti voti è effettuata con metodo proporzionale sulla base del quoziente di ripartizione, dato dal rapporto tra la somma dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi per i soli candidati delle liste circoscrizionali. I voti ottenuti da ciascuna lista sono quindi divisi per il quoziente di ripartizione: la parte intera del risultato costituisce il numero di voti attribuiti alla lista, i voti che rimangono da distribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni abbiano dato i maggiori resti.

 

Rimangono invariate le norme concernenti la determinazione della cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista (lettera e)), della cifra elettorale regionale di ciascuna lista (lettera f)) e del totale dei voti validi della regione (lettera i)).

Rimangono altresì invariate le norme di cui alla lettera l) secondo cui gli Uffici elettorali regionali comunicano la cifra elettorale regionale e il totale dei voti validi espressi nella regionale all’Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati.

 

Si ricorda al riguardo che, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 165 del 2017 al testo unico per l’elezione del Senato, all’Ufficio centrale nazionale erano attribuite funzioni esclusivamente in relazione all’elezione della Camera dei deputati. L’introduzione per entrambi i rami del Parlamento del calcolo a livello nazionale delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi per le coalizioni e liste singole, disciplinato dal successivo articolo 16-bis, ha reso necessario attribuire al medesimo Ufficio centrale nazionale, funzioni anche in relazione all’elezione del Senato.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 9
(Modifiche all’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni dell’Ufficio centrale nazionale)

 

 

L’articolo 2, comma 9, modifica l'articolo 16-bis del testo unico per l’elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all’Ufficio centrale nazionale ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.

 

Si premette che le modifiche introdotte dalla proposta di legge in esame, all’articolo 16-bis rispecchiano esattamente quelle apportate all’articolo 83 del testo unico per l’elezione della Camera, pur adattandole al carattere di elezione su base regionale che contraddistingue il Senato.

 

 

Determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento

 

Il comma unico dell’articolo 16-bis vigente disciplina, alle lettere da a) a d), la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni, nonché del totale dei voti validi nazionali e, alla lettera e), la definizione del sistema delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi.

Alla lettera f), infine, è stabilito che l’Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici regionali elettorali, l’elenco delle coalizioni e delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi.

 

La determinazione a livello nazionale, delle cifre elettorali di liste e coalizioni e delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, come già ricordato, sono le funzioni attribuite all’Ufficio elettorale centrale nazionale (di cui all’articolo 12 del testo unico per l’elezione della Camera) a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 165 del 2017 al testo unico per l’elezione del Senato.

 

La prima modifica riguarda le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Come già ricordato a commento delle novelle apportate, in sede referente, all’articolo 1 del testo unico per l’elezione del Senato (articolo 2, comma 1, della proposta di legge in commento), l’elezione dei senatori in queste due regioni in cui sono costituiti solo collegi uninominali, pur continuando ad essere disciplinata separatamente, è collegata alla elezione dei senatori nella restante parte del territorio nazionale nei termini specificati dal comma 4-bis, del citato articolo 1, del testo unico per l’elezione del Senato e, in termini operazionali, per quanto concerne i voti, al comma 1-quinquies.1 a cui rinvia l’alinea dell’articolo 16-bis in commento e per quanto riguarda i seggi, al comma 1, lettera f-bis).

Il comma 1-quinquies.1 stabilisce, infatti, che i voti espressi nelle due circoscrizioni regionali sono considerati nel calcolo delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste e del totale dei voti validi nazionali, ai fini della determinazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia del 42 per cento dei voti validi per l’attribuzione del premio di governabilità.

 

Diversamente da quanto stabilito per la Camera, non vi è alcuna necessità di specificare che i voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi nella restante parte del territorio nazionale, in quanto nel sistema di elezione del Senato, i seggi sono assegnati separatamente in ciascuna regione, senza alcuna distribuzione nazionale.

 

Rimangono invariate, rispetto al testo vigente, la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (lettera a)) e del totale nazionale dei voti validi (lettera b)).

 

La lettera b) del comma 9 in esame interviene, invece, nella determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, definita dalla lettera c) dell’articolo 16-bis, comma 1.

La novella conferma l’esclusione delle liste al di sotto dell’1 per cento dei voti validi nazionali, ma con l’eccezione della lista coalizzata ammessa alla ripartizione dei seggi in qualità di lista con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse in quanto i voti ottenuti non raggiungono il 3 per cento dei voti validi nazionali, come disposto dalle successive norme dettate dalla lettera e) sulle soglie di sbarramento. La proposta di legge in esame, infatti, conferma la normativa vigente sulle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, ma aggiunge un caso, ammettendo alla ripartizione dei seggi, per ciascuna coalizione, anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse.

 

In merito alle possibili ripercussioni della scelta di mantenere la disposizione relativa al mancato computo nel totale di voti coalizionali dei consensi ottenuti dalle liste coalizzate che hanno ottenuto meno dell’1 per cento dei voti, si rinvia a quanto già argomentato in commento alla corrispondente novella apportata al testo unico per l’elezione della Camera (articolo 1, comma 22, lettera b), della proposta di legge in esame).

 

Definita la cifra elettorale nazionale di coalizione, rimane invariata la lettera d) che determina la cifra elettorale circoscrizionale di coalizione.

 

La lettera c) del comma 9 in esame interviene nella disciplina delle soglie dettata dalla lettera e) dell’articolo 16-bis, comma 1:

§  il numero 1) modifica l’alinea al fine di specificare che la successiva disciplina è riferita alle coalizioni di liste ed alle liste, coalizzate o meno;

§  il numero 4) aggiunge due numeri, al fine di determinare la disciplina delle soglie in riferimento alle liste collegate in coalizioni sopra soglia (numero 2-bis) e l’ammissione della lista collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle escluse (numero 2-ter);

§  i numeri 2) e 3), sopprimono la disciplina riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali la normativa vigente prevede come soglia alternativa al raggiungimento delle percentuali di voti validi di cui sopra, l’aver candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

 

Secondo quanto disposto dalla citata lettera e) come novellato dal comma 9, lettera c) in esame, sono ammesse alla ripartizione dei seggi:

1) le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2) le singole liste non collegate o collegate in coalizioni fuori soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2-bis) le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2-ter) per ciascuna coalizione sopra soglia è ammessa anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse, ai sensi del numero 2-bis); come già detto, nel caso la cifra elettorale di tale lista sia anche inferiore all’1 per cento dei voti validi, essa è comunque conteggiata anche ai fini del calcolo della cifra elettorale di coalizione (articolo 16, lettera c), nel nuovo testo).

 

La lettera c), numeri 2) e 3) del comma 9 in esame, sopprime (rispettivamente dal numero 1) e dal numero 2)) la previsione della soglia per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale - alternativa al conseguimento delle percentuali indicate - consistente nell’avere candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale. In tal modo viene espunto del tutto, dalla disciplina delle soglie, il riferimento alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione a statuto speciale, nella quale godano di specifiche tutele.

Rimane perciò per tutte le liste la soglia regionale del 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

 

 

Attribuzione del premio di governabilità e distribuzione dei seggi alle coalizioni e liste singole in ciascuna regione

 

Il comma 9 in esame inserisce nell’articolo 16-bis la disciplina delle operazioni dell’Ufficio centrale nazionale necessarie per l’attribuzione o meno del premio di governabilità e per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, in ciascuna regione, nelle diverse ipotesi. In particolare:

§  la lettera d) inserisce dopo la lettera e) dell’articolo 16-bis, comma 1, le lettere da e-bis) a e-sexies) che disciplinano la sequenza delle verifiche finalizzate all’eventuale attribuzione del premio di governabilità;

§  la lettera e) sostituisce la lettera f) dell’articolo 16-bis, comma 1, al fine di inserire la procedura per la distribuzione dei seggi, in ciascuna regione, alle coalizioni e liste singole;

§  la lettera f) inserisce dopo la lettera f) dell’articolo 16-bis, comma 1, le lettere f-bis), f-ter) e f-quater) che disciplinano la verifica del numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e il conseguente prosieguo delle operazioni;

§  la lettera g) inserisce dopo il comma 1 dell’articolo 16-bis, i seguenti cinque commi:

?     il comma 1-bis, che detta disposizioni, nel caso non vi siano le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità, per l’attribuzione, in ciascuna regione, di tutti i seggi spettanti con metodo proporzionale;

?     il comma 1-ter, che disciplina la procedura di assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste, in ciascuna regione, nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;

?     il comma 1-quater, che dispone il riparto proporzionale di tutti i seggi anche nel caso in cui si siano svolte le elezioni per il solo Senato;

?     il comma 1-quinquies, che disciplina il caso in cui la lista singola o coalizione cui è attribuito il premio non abbia presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni regionali come prescritto;

?     il comma 1-quinquies1, di cui si è già detto, che regola il collegamento tra le elezioni nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale;

?     il comma 1-sexies, infine, che riguarda le comunicazioni dell’Ufficio centrale nazionale agli uffici elettorali regionali, disciplinato nel testo vigente dalla lettera f) del comma 1.

 

Le operazioni da svolgere ai sensi delle lettere da e-bis) a f-quater) del comma 1 dell’articolo 16-bis, così come quelle da svolgersi ai sensi dei commi successivi al comma 1 introdotti nel medesimo articolo, inerenti la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’attribuzione del premio al primo turno, l’aggregazione dei risultati delle distribuzioni proporzionali effettuate nelle varie regioni, la conseguente verifica circa l’eventuale superamento del numero massimo di 113 seggi da assegnare alla forza politica assegnataria del premio, e le operazioni conseguenti, sono tutte configurate dal testo in commento come una procedura da svolgersi a livello centralizzato, la competenza in ordine alla quale è attribuita all’Ufficio centrale nazionale.

 

Le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale, come disciplinate dal testo in esame, sono descritte a seguire.

L’Ufficio individua la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale (lettera e-bis)) e verifica se essa abbia ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi nazionali (lettera e-ter)).

 

Nel caso in cui la suddetta percentuale di voti sia stata raggiunta, l’Ufficio procede con quanto dettato dalla lettera e-quater) al fine di verificare se la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato, sia la medesima lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale anche nelle elezioni della Camera e se, anche in quelle elezioni, ha raggiunto la soglia prescritta del 42 per cento dei voti validi.

 

Si rammenta anche qui che l’identità tra le liste o coalizioni presenti nelle elezioni per le due Camere è accertata tramite la verifica circa il collegamento previsto dall’articolo 8, comma 1-bis, del testo unico del Senato, come introdotto dall’articolo 2, comma 3, della presente proposta di legge.

 

La lettera e-quinquies) disciplina l’attribuzione del premio di governabilità nel caso entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito positivo: l’Ufficio assegna il premio di governabilità pari a 35 seggi alla suddetta lista singola o coalizione e procede alla distribuzione in ciascuna regione degli altri 154 seggi, secondo la procedura disciplinata dalla lettera f).

 

Si ricorda che i seggi da distribuire nel territorio nazionale sono pari a 196. Di questi, 7 sono attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (1 seggio) e Trentino-Alto Adige/Südtirol (6 seggi). La somma dei seggi da distribuire nelle restanti regioni è perciò pari a 189, di cui, nel caso si verifichino le condizioni, 35 sono attribuiti come premio di governabilità e 154 con metodo proporzionale, secondo le rispettive ripartizioni effettuate in rapporto alla popolazione, che stabiliscono i numeri per ciascuna regione (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame).

 

La lettera e-sexies) disciplina, invece, i casi in cui ad esito negativo delle verifiche di cui alle lettere precedenti non è possibile attribuire il premio di governabilità:

?    la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato non ha ottenuto il 42 per cento dei voti validi (esito negativo della verifica di cui alla lettera e-ter));

?    la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato ha superato la soglia di accesso al premio, ma non è la medesima lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto la soglia di accesso al premio di governabilità (esito negativo di una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater)).

In questi casi si procede all’attribuzione di tutti i 189 seggi, con metodo proporzionale ai sensi del comma 1-bis.

 

La lettera f) disciplina la ripartizione dei seggi tra le coalizioni e le liste singole con metodo proporzionale, in ciascuna regione, ad opera dell’Ufficio centrale nazionale.

La norma specifica quali sono i seggi da ripartire, individuati dall’articolo 1, comma 2-ter, lettera b) del testo novellato, vale a dire, i seggi assegnati nelle regioni del territorio nazionale (pari a 196) ad esclusione dei seggi attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta (1 seggio) e Trentino-Alto Adige (6 seggi) e detratti i 35 seggi attribuiti come premio di governabilità: i seggi da ripartire sono dunque pari complessivamente a 154 (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame).

La procedura di ripartizione proporzionale disciplinata dalla lettera f) novellata è identica a quella che, nel sistema vigente, è effettuata da ciascun ufficio elettorale regionale ed è disciplinata dall’articolo 17, comma 1, lettera a): i seggi sono assegnati in corrispondenza dei quozienti interi e dei maggiori resti sulla base del quoziente elettorale regionale.

 

Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e delle liste ammesse al riparto per i seggi da ripartire. A ciascuna coalizione di liste e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l’ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

 

L’Ufficio centrale nazionale, conclusa la distribuzione nelle singole regioni (definita provvisoria in quanto si dovrà procedere ad ulteriori verifiche), effettua due ulteriori operazioni necessarie per le successive fasi del procedimento:

§  determina il totale nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione e lista singola, dato dalla somma dei seggi assegnati a ciascuna di esse in ciascuna regione;

§  per la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale (individuata ai sensi del comma 1, lettera e-bis)) ordina i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all’attribuzione di un seggio alla medesima coalizione o lista singola, in un'unica graduatoria nazionale crescente; tale graduatoria verrà utilizzata nel caso, disciplinato al comma 1-ter, in cui sia necessario sottrarre seggi, attribuiti con metodo proporzionale nelle regioni, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

 

Ai sensi della lettera f-bis), l’Ufficio centrale nazionale, a seguito della distribuzione alle coalizioni e alle liste singole, in ciascuna regione, dei complessivi 154 seggi, verifica se il totale nazionale dei seggi assegnati nelle regioni alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità – ossia, i seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale - sia superiore a 113 seggi.

Si inserisce qui uno dei due elementi di collegamento tra le elezioni nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale. Nel totale dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità devono essere conteggiati anche i seggi che siano stati attribuiti a candidati nei collegi uninominali delle due regioni collegati alla medesima coalizione o lista singola, come risultanti dalle comunicazioni effettuate dagli Uffici regionali all’Ufficio nazionale ai sensi dell’articolo 21, comma 2-bis, lettera c).

 

Gli esiti della verifica sono regolati come segue:

§  la lettera f-ter) disciplina il caso in cui i seggi complessivamente assegnati siano in numero inferiore a 113, l’Ufficio conferma le attribuzioni effettuate in ciascuna regione e comunica il risultato agli Uffici elettorali regionali;

§  viceversa, nel caso in cui i seggi complessivamente assegnati siano in numero superiore a 113, la lettera f-quater) dispone che l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-ter nel quale è disciplinata l’intera procedura, che consiste nell’individuazione delle regioni in cui sottrarre i seggi attribuiti in eccesso alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e alla individuazione delle coalizioni o liste singole cui attribuite i suddetti seggi.

 

I commi successivi, inseriti dalla lettera g) del comma 9 in esame, disciplinano le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale nei diversi casi, a seguito degli esiti delle verifiche sopra descritte.

 

 

Attribuzione proporzionale di tutti i seggi

 

Il comma 1-bis disciplina il caso in cui si debba procedere all’attribuzione proporzionale di tutti i 189 seggi, in quanto non si sono verificate le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità.

 

Come già ricordato, non è possibile assegnare il premio nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato non ha ottenuto il 42 per cento dei voti validi, ovvero ha raggiunto la soglia prevista ma non è la medesima lista o coalizione con la maggiore cifra elettorale nelle elezioni della Camera, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto il 42 per cento dei voti validi in quella elezione.

 

Un altro caso in cui non è possibile assegnare il premio di governabilità è previsto dal comma 1-quater che stabilisce che l’Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale di tutti i seggi, anche nel caso in cui si siano svolte le elezioni del solo Senato.

 

I seggi da distribuire in ciascuna regione nel caso di riparto proporzionale di tutti seggi sono quelli determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera c), la cui somma è pari a 189: ossia, tutti i seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali, pari a 196, ad esclusione di 7 seggi attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

 

Si ricorda che il comma 2-ter dell’articolo 1, come novellato, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono ripartiti 196 seggi tra le regioni in proporzione alla popolazione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, sono inoltre determinate: a) la distribuzione tra le regioni di 35 seggi da assegnare quale premio di governabilità; b) nel caso di attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna regione da ripartire nei collegi plurinominali, complessivamente pari a 154; c) nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali complessivamente pari a 189 (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame).

 

L’Ufficio centrale nazionale procede, in ciascuna regione, al riparto dei seggi spettanti, determinati con decreto del Presidente della Repubblica come disciplinato dal comma 1, lettera f), e comunica il risultato agli Uffici elettorali regionali.

 

 

Superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria

 

Il comma 1-ter disciplina la procedura nel caso in cui alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 113.

 

Come già visto, il comma 1, alla lettera f), disciplina la distribuzione dei seggi in ciascuna regione da parte dell’Ufficio centrale nazionale; a seguito di tale operazione l’Ufficio verifica, ai sensi della lettera f-bis) del medesimo comma 1, se la somma dei seggi assegnati nelle regioni alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia superiore a 113 seggi; in caso di verifica positiva, la lettera f-quater) del medesimo comma 1 dispone che l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-ter.

Il numero complessivo di seggi assegnato alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio è dato dalla somma di:

?     35 seggi premio;

?     i seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale effettuata in ciascuna regione;

?     i seggi eventualmente attribuiti a candidati nei collegi uninominali delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, collegati con la medesima coalizione o lista singola.

 

In questo caso, come disciplinato dalla lettera a), l’Ufficio centrale nazionale sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, un numero di seggi pari alla differenza tra il totale dei seggi ad essa attribuiti nelle regioni, comprensivo dei seggi eventualmente attribuiti nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, e il numero 78 (ossia, la differenza tra 113 e 35) (lettera a)).

I seggi così calcolati, corrispondenti all’eccedenza rispetto al massimale di 113, sono sottratti nelle regioni in corrispondenza dei minori resti che hanno dato luogo all’attribuzione del seggio, secondo la graduatoria nazionale crescente che l’Ufficio ha predisposto ai sensi del comma 1, lettera f), ultimo periodo.

Successivamente, come disciplinato dalla lettera b), in ogni regione in cui è stato sottratto un seggio alla coalizione o lista singola che ha ottenuto il premio di governabilità, è assegnato un seggio, nella medesima regione, alla coalizione o lista singola diversa da quella assegnataria del premio che presenta, nell’ambito della ripartizione regionale dei seggi effettuata ai sensi della lettera f), il maggiore resto non utilizzato; nel caso non ci siano resti non utilizzati, il seggio è assegnato a quella con la maggiore cifra elettorale regionale.

 

 

Mancanza della lista circoscrizionale in alcune regioni

 

Il comma 1-quinquies, infine, disciplina il caso in cui la lista singola o coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, non abbia presentato liste circoscrizionali in tutte le regioni, come prescritto dall'articolo 9, comma 2. In tale circostanza, nelle sole regioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi del premio di governabilità (determinati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera a)) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all’articolo 86 del testo unico per la elezione della Camera dei deputati, comma 1, periodi secondo e seguenti, che disciplina le modalità di subentro per i seggi vacanti tra quelli assegnati alle liste circoscrizionali a titolo di premio di governabilità.

 

La procedura si articola secondo la diversa configurazione delle liste. Infatti, in caso di lista singola, il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti secondo l’ordine di presentazione nella medesima lista (di collegio) mentre in caso di coalizione di liste il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti della lista (di collegio) coalizzata che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata), seguendo un ordine decrescente.

È altresì stabilito che, ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante sia individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

 

 

Comunicazioni agli Uffici elettorali regionali

 

Il comma 1-sexies, riguarda le comunicazioni dell’Ufficio centrale nazionale agli uffici elettorali regionali.

L’Ufficio centrale nazionale comunica, a mezzo di estratto del verbale, agli uffici elettorali regionali:

§  l’elenco delle coalizioni e delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 1, lettera e);

§  la singola lista o coalizione di liste cui sia stato eventualmente assegnato il premio di governabilità, nei casi di cui al comma 1, lettera e-quinquies);

§  il numero di seggi assegnati, in ciascuna regione, a ciascuna coalizione e lista singola ai sensi delle distribuzioni effettuate ai sensi delle lettere e dei commi precedenti, a seconda dei diversi casi di attribuzione o meno del premio e di applicazione o meno della norma di salvaguardia volta ad evitare che siano assegnati allo stesso soggetto politico più di 113 seggi.

 


 

Articolo 2, comma 10
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni degli Uffici elettorali regionali)

 

 

L’articolo 2, comma 10, sostituisce l’intero articolo 17 del testo unico per l’elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all’eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

 

L’articolo 17, comma 1, vigente, disciplina le operazioni di ciascun Ufficio elettorale regionale finalizzate:

§  alla lettera a), all’assegnazione dei seggi alle coalizioni ed alle liste nella rispettiva regione

§  alla lettera b), alla distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi

§  alla lettera c), alla distribuzione dei seggi alle liste in ciascun collegio plurinominale, nel caso di regione il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali.

 

L’articolo 17, come novellato dal comma 10 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame è composto da 5 commi.

Il comma 1 regola la proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale, nel caso di attribuzione del premio di governabilità e la distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione nella regione, tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi.

I commi 2 e 3 specificano i riferimenti normativi sulla base dei quali sono determinati, rispettivamente, i seggi assegnati alle liste in ciascuna regione e i seggi assegnati nei collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base della popolazione.

I successivi commi disciplinano, per le regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, la distribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali:

§  il comma 4 nei casi in cui i seggi sono stati distribuiti alle coalizioni e alle liste singole nella regione, ai sensi dell’articolo 16-bis: in caso di attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter) e nel caso in cui il premio non sia stato attribuito ai sensi del comma 1-bis.

§  il comma 5 nel caso in cui i seggi siano stati assegnati nella regione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-ter, in quanto i seggi assegnati complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, avevano superato, nel primo riparto, il numero massimo consentito di 113 seggi.

 

Le operazioni dell’Ufficio elettorale regionale, come disciplinate dall’articolo 17, nel testo novellato, sono descritte a seguire.

L’Ufficio elettorale regionale, come disposto dal comma 1, lettera a), procede come prima operazione, e nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio.

 

Si ricorda, a riguardo, che il premio di governabilità di 35 seggi è assegnato mediante l’elezione contestuale dei candidati di liste distintamente presentate nelle diverse regioni, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell’assegnazione del premio, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico Senato, come novellato dal l’articolo 2, comma 4, della proposta di legge in esame.

 

L’Ufficio procede, successivamente (comma 1, lettera b)) alla ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse alla ripartizione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1 lettera e): le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nazionali o il 20 per cento dei voti regionali (numero 2-bis)) e la lista con la più alta cifra elettorale tra quelle escluse ai sensi del numero 2-bis) (numero 2-ter)).

La procedura, che non è stata modificata, è del tutto analoga a quella disciplinata dall’articolo 17, comma 1, lettera b) nel testo vigente. I seggi sono assegnati in corrispondenza dei quozienti interi e dei più alti resti sulla base del quoziente elettorale di coalizione.

 

Il comma 2 dell’articolo 17 specifica che i seggi assegnati alle liste nelle regioni sono determinati come segue:

§  l’Ufficio centrale nazionale ha determinato i seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole in ciascuna regione ed ha trasmesso i risultati agli Uffici elettorali regionali ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-sexies;

§  l’Ufficio elettorale regionale ha determinato i seggi spettanti alle liste collegate per ciascuna coalizione, ai sensi del comma 1, lettera b) del dell’articolo 17.

 

Nel caso di regioni in cui è costituito un unico collegio plurinominale, l’Ufficio non ha ulteriori operazioni da svolgere ai sensi dell’articolo 17. Le norme successive, infatti, riguardano la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali.

 

Il comma 3 dell’articolo 17, specifica quali sono i seggi assegnati nei collegi plurinominali, nei diversi casi che si possono verificare.

Nel caso in cui i seggi siano stati assegnati a seguito dell’attribuzione del premio di governabilità, i seggi da ripartire nei collegi sono determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera b), vale a dire sono complessivamente pari a 154 seggi.

Nel caso invece in cui non si siano verificate le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità, i seggi da ripartire nei collegi sono complessivamente pari a 189, come dispone l’articolo 1, comma 2-ter, lettera c).

 

Si veda a riguardo, la Tabella 9 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame, che espone, nelle ultime due colonne, entrambe le distribuzioni.

 

Il comma 4 dell’articolo 17, disciplina l’attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella regione, in tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 16-bis, comma 1-ter.

Sono in sostanza i casi in cui è possibile procedere ad una distribuzione puramente proporzionale dei seggi alle liste, nello specifico:

§  nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere f) e f-ter);

§  nel caso, invece in cui il premio di governabilità non sia stato attribuito ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-bis.

 

La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, nei casi di cui sopra, è identica a quella disciplinata, per l’elezione della Camera dei deputati dall’articolo 83-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera a), della proposta di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Il comma 5 dell’articolo 17, disciplina l’attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella regione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-ter, ossia nel caso in cui, in sede di primo riparto effettuato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera f), alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 113.

 

In tal caso, il citato comma 1-ter, prevede che l’Ufficio centrale nazionale sottragga alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio il numero di seggi in eccesso in quelle regioni in cui il seggio è stato ottenuto con il minore resto, sulla base di una graduatoria nazionale appositamente predisposta, e che riassegni il seggio sottratto, nella medesima regione, alla coalizione o lista singola (diversa da quella assegnataria del premio) che, nella ripartizione proporzionale effettuata a livello regionale, dispone del maggiore resto non utilizzato; nel caso non ci siano resti non utilizzati, il seggio è assegnato a quella con la maggiore cifra elettorale regionale.

 

La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, in questo caso, vede, prioritariamente, la distribuzione dei seggi assegnati in ciascun collegio, tra i due gruppi di liste, di maggioranza e di minoranza sulla base di due distinti quozienti elettorali circoscrizionali. Una volta attribuiti i seggi a ciascun gruppo in ciascun collegio della regione, l’Ufficio deve procedere a distribuire i seggi così assegnati tra le liste del gruppo.

Anche in questo caso la procedura è identica a quella disciplinata, per l’elezione della Camera dei deputati dall’articolo 83-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera b) della proposta di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 


 

Articolo 2, comma 11
(Modifiche di coordinamento all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993)

 

 

L’articolo 2, comma 11, sopprime, nell'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, il rinvio al sesto comma dell'articolo 84 del testo unico per l’elezione Camera, in quanto abrogato, che disciplinava il recupero dei candidati uninominali non eletti per la copertura di seggi vacanti nelle liste plurinominali, venuto meno con il superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

 

L’articolo 2, comma 11, sopprime, nell'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il riferimento al sesto comma dell'articolo 84 del testo unico per l’elezione Camera, in coordinamento con l'abrogazione di tale comma disposta dall'articolo 1, comma 23, della proposta di legge in commento. Il comma 6 dell'articolo 84 disciplina il recupero dei candidati risultati migliori perdenti nei collegi uninominali per coprire i seggi non attribuiti per mancanza di candidati nelle liste plurinominali: venuta meno la componente uninominale sul territorio nazionale, il rinvio operato dalla disciplina del Senato a tale disposizione risulta privo di oggetto.

 

L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 nella formulazione vigente disciplina la proclamazione degli eletti al Senato e la gestione delle liste incapienti. Il comma 1 stabilisce che l'Ufficio elettorale regionale proclami eletti i candidati di ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo l'ordine di presentazione, entro il limite dei seggi spettanti. Il comma 2 disciplina il caso in cui una lista abbia esaurito i propri candidati in un collegio plurinominale, rinviando all'articolo 84 del testo unico per l’elezione della Camera per le modalità di assegnazione dei seggi residui ed escludendo l'applicazione dei commi 4, 6 e 7; per effetto della modifica in esame, il riferimento al comma 6 è soppresso in quanto abrogato. Il comma 3 regola l'ipotesi di candidati eletti in più collegi, rinviando alla disciplina dell'articolo 85 del testo unico per l’elezione della Camera per la determinazione del collegio di proclamazione definitiva.

 

 


 

Articolo 2, commi 12, 13, 14, 14-bis e 15
(Modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elezioni nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige)

 

 

I commi 12, 13, 14, 14-bis e 15 dell’articolo 2 recano modifiche ai diversi articoli che compongono il titolo VII del testo unico per l’elezione del Senato, dedicato alle disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Le novelle sono in particolare volte ad integrare le elezioni svolte in tali contesti con quelle svolte nel resto del territorio nazionale, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità. A tale scopo sono introdotte modifiche in materia di presentazione delle candidature e dei contrassegni, di formato della scheda di votazione, di modalità di espressione del voto e di procedura da svolgere da parte dell’ufficio elettorale regionale nonché, tramite il comma 14-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, modifiche all'articolo 21 del testo unico in materia di proclamazione degli eletti. È infine chiarito che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l’elezione della Camera, in quanto applicabili.

 

Il titolo VII del testo unico per l’elezione del Senato di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 reca “Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol” ed è composto dagli articoli 20, 20-bis, 21 e 21-ter.

Si ricorda che l’unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d’Aosta, per diretta disposizione dell’articolo 57, secondo comma, della Costituzione.

Come si è già accennato nella scheda di lettura riferita al comma 1 dell’articolo in esame, le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige eleggono entrambe la totalità dei seggi loro spettanti, rispettivamente uno e sei, in altrettanti collegi uninominali.

 

Le vigenti disposizioni del titolo VII del testo unico prevedono, in apertura dell’articolo 20, che l'elezione nei collegi uninominali citati è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli del testo unico, in quanto applicabili, e dalle norme speciali contenute nel titolo VII.

Quanto alla disciplina speciale, l’articolo 20, comma 1, prevede che in Valle d’Aosta la candidatura uninominale debba essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio, ridotti della metà in caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione.

Il modello di scheda da utilizzare, sia per il collegio valdostano che per quelli trentino-altoatesini, è quello già individuato, per la circoscrizione Valle d’Aosta, dal testo unico della Camera, e prevede la sola presenza dei rettangoli contenenti i contrassegni dei candidati. Si ricorda infatti che, al contrario di quanto avviene per le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige per la Camera, nella regione Trentino-Alto Adige al Senato non vi sono seggi da assegnare con metodo proporzionale, e quindi i candidati di collegio non sono collegati a liste o coalizioni.

Ai sensi dell’articolo 20-bis, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Ai sensi dell’articolo 21, l'ufficio elettorale regionale (che è costituito presso il tribunale del capoluogo di regione ed è composto da tre magistrati) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni e somma i voti ottenuti da ciascun candidato, come risultano dai verbali. Al termine di tali operazioni, il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

L’articolo 21-ter reca disposizioni in materia di indizione e svolgimento delle elezioni suppletive in caso per qualsiasi causa resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale.

 

Venendo ora alle modifiche apportate dai commi in esame, esse sono finalizzate ad integrare, con particolare riferimento alla partecipazione degli elettorati nella scelta della lista o coalizione aggiudicataria del premio, le regioni in questione nel procedimento elettorale nazionale, ferma restando la procedura separata di assegnazione dei seggi loro spettanti.

 

Alcune modifiche, quelle di cui ai commi 12, 13 e 15, hanno per la verità una valenza puramente formale, essendo volte a sostituire i riferimenti rimasti alle “regioni che eleggono un solo senatore” con altrettanti riferimenti alla “regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste” che, come si è già detto, è l’unica a trovarsi in tale situazione. Ciò viene effettuato, in particolare:

§  alla rubrica del titolo VII (comma 12), che assume ora la denominazione “Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol”;

§  all’alinea del comma 1 dell’articolo 20 (comma 13, lettera a)), laddove si precisa l’elezione nei collegi uninominali delle due regioni è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli del testo unico, in quanto applicabili, salvo quanto previsto dalle norme speciali contenute nel titolo VII;

§  al comma 1 dell’articolo 21-ter (comma 15) laddove si specifica che la disciplina delle elezioni suppletive si applica a tutti i casi in cui resti vacante il seggio di senatore eletto in uno dei collegi uninominali delle due regioni.

Particolare menzione, perché di carattere meno formale, merita invece la novella di cui al comma 13, lettera b), numero 1), la quale, agendo sulla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20, sopprime - e non sostituisce - il riferimento ivi presente alle “regioni che eleggono un solo senatore”. Per effetto di tale soppressione, la disciplina sulla presentazione delle candidature da tale lettera recata, con particolare riferimento al numero di firme richieste, finora applicabile solo alla regione Valle d’Aosta, finisce con l’estendersi anche ai collegi della regione Trentino-Alto Adige.

 

Nel sistema vigente, la disciplina applicabile ai collegi della regione Trentino-Alto Adige in materia di numero di firme richieste è quella applicata alla generalità dei collegi uninominali delle altre regioni, che invece - come noto - sono soppressi dalla proposta di legge in esame.

 

Venendo alle novelle più sostanziali, il comma 13, alla lettera b), numero 2), e alle lettere da b-bis) a b-quater) reca, come anticipato, le modifiche necessarie all’integrazione delle regioni in questione nel procedimento elettorale nazionale. Si tratta di modifiche di natura analoga a quelle che si sono già commentate, per la Camera dei deputati, in relazione alla circoscrizione Valle d’Aosta.

 

La lettera b), numero 2) riformula la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 al fine di chiarire che i candidati nei collegi uninominali, al momento della presentazione, non devono più depositare anche il proprio contrassegno, ma devono indicare il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui sono collegati, ai sensi della successiva lettera a-bis).

Ai sensi di tale lettera a-bis), introdotta nel comma 1 dell’articolo 20 dalla lettera b-bis) del comma 13 in esame, i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Le due lettere in questione sono finalizzate ad assicurare l’omogeneità di offerta politica tra le elezioni nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e le elezioni nelle altre regioni, necessaria al fine di consentire di computare i voti espressi in tali regioni speciali nei calcoli da effettuare ai fini dell’eventuale assegnazione del premio di governabilità. I candidati uninominali non sono quindi più, come oggi, identificati da contrassegni autonomi, presentati presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione, ma sono collegati a contrassegni depositati dai partiti e gruppi politici al Ministero dell’interno, nel rispetto degli eventuali collegamenti in coalizione rese in occasione di tale deposito.

 

La lettera b-ter) sostituisce la lettera c) dell’articolo 20, comma 1, del testo unico, in materia di formato di scheda elettorale. In particolare, è previsto che la votazione abbia luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al testo unico. Il modello di scheda (riportato nella pagina seguente), modificato dal comma 16 dell’articolo 2 in esame, è del tutto analogo a quello che si è già commentato per la Valle d’Aosta alla Camera dei deputati (si veda la scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 26).

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno.


 

«Tabella B-bis


(Articolo 20, comma 1, lettera c))

 

«Tabella B-ter

(Articolo 20, comma 1, lettera c))


 

 

La lettera b-quater) introduce, dopo la lettera c) dell’articolo 20, comma 1, tre ulteriori lettere:

- la lettera c-bis), ai sensi della quale è previsto che l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, e che il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

- la lettera c-ter), a norma della quale, nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

- la lettera c-quater), a mente della quale se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo (divieto di voto disgiunto).

Si tratta, come si vede, di novelle finalizzate a consentire anche all’elettore delle due regioni in esame di esprimere, contestualmente al voto per il candidato di collegio, anche un voto in favore delle liste e delle coalizioni di liste presentatesi a livello nazionale, al fine di poter concorrere alla determinazione dei totali nazionali di lista e di coalizione, ai fini del raggiungimento delle soglie e della scelta della lista o coalizione assegnataria del premio.

 

Il comma 14 reca una modifica all’articolo 20-bis, consistente nell’introduzione in tale articolo di un comma premissivo rispetto all’unico dal quale è attualmente costituito l’articolo in questione.

Ai sensi del nuovo comma 01, la presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Ciò, naturalmente, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal titolo VII ora in commento.

Si tratta di un riferimento direttamente conseguente al fatto che la proposta di legge in oggetto, sopprimendo i collegi uninominali, sopprime anche le norme relative alla presentazione dei candidati in tali collegi, sia dal testo unico per l’elezione del Senato che dal testo unico per l’elezione della Camera cui il testo unico per l’elezione del Senato, all’articolo 8 e all’articolo 9, rinvia espressamente. La conseguenza di questo è che la disciplina della presentazione delle candidature nei collegi uninominali non è più coperta dalla disposizione di cui all’alinea dell’articolo 20 che, in apertura del titolo VII, rinvia, per tutto quanto non disciplinato da tale titolo, alle “disposizioni dei precedenti articoli del testo unico [quello del Senato], in quanto applicabili”.

Risulta quindi necessario operare un rinvio specifico all’unica disciplina della presentazione delle candidature nei collegi uninominali che sopravvive alle soppressioni operate dalla proposta di legge in commento, ossia quella prevista per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige della Camera, appunto recata dal titolo VI del testo unico per l’elezione della Camera.

 

Il comma 14-bis reca una serie di novelle all’articolo 21 del testo unico, concernenti la procedura di computo dei voti e di assegnazione dei seggi nelle due regioni in esame. Anche in questo caso, le novelle in questione sono simmetriche a quelle che hanno interessato la circoscrizione Valle d’Aosta per la Camera dei deputati.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 2 dell’articolo 21, al fine di precisare che il presidente dell’ufficio elettorale regionale proclama eletto, per ciascun collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi “anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)”. La precisazione è opportuna poiché, ad esito delle modifiche apportate in sede referente, le elezioni nelle due regioni in esame sono state integrate a quelle del resto del paese ai fini del computo delle soglie di sbarramento.

La lettera b), invece, inserisce, dopo il comma 2 dell’articolo 21, un nuovo comma 2-bis, finalizzato a disciplinare le operazioni che dovranno essere svolte dall’ufficio elettorale regionale dopo la proclamazione degli eletti. In particolare, l’Ufficio:

- determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, ripartiti pro quota (ossia, in ragione dei voti validi conseguiti da ciascuna lista nel collegio uninominale);

- determina il totale dei voti validi della regione, dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

- comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, il totale dei voti validi della regione, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati.

Come espressamente citato dalla norma in questione, tali operazioni sono finalizzate a consentire:

-  il concorso dei voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1, ossia ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità;

- il concorso dei seggi conseguiti dalla lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige al previsto limite massimo complessivo di 113 seggi.

 

 

 


 

Articolo 3
(Abrogazione del comma 6 dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165)

 

 

L’articolo 3 consta di un unico comma e abroga il comma 6 dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, sopprimendo il meccanismo ivi disciplinato di revisione periodica dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.

 

L'articolo 3 in commento abroga il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.

 

La legge n. 165 del 2017, come noto, ha modificato il sistema elettorale di Camera e Senato introducendo un sistema elettorale misto, basato sull'articolazione del territorio in collegi uninominali e plurinominali. L'articolo 3 della citata legge contiene la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali; sulla base di tale delega è stato adottato il decreto legislativo n. 189 del 2017, di definizione appunto dei suddetti collegi. Successivamente, l'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, a seguito della riduzione del numero di parlamentari, ha rinnovato la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali in numero coerente con la nuova composizione del Parlamento e sulla base della suddetta delega (che rinvia in gran parte all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017) è stato adottato il decreto legislativo n. 177 del 2020 con la determinazione dei vigenti collegi uninominali e plurinominali.

 Con particolare riferimento al comma 6 dell'articolo 3, esso istituisce un meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali, stabilendo che la Commissione di esperti, istituita dal comma 3 del medesimo articolo con l'incarico di supportare il Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo recante la determinazione iniziale dei collegi, e la cui composizione è aggiornata con cadenza triennale, formuli indicazioni e riferisca al Governo ai fini della revisione dei collegi, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione e secondo i criteri di delega contenuti nel medesimo articolo 3. Infine, la norma stabilisce che per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

 

Si ricorda che i sopracitati criteri di delega cui la norma fa riferimento sono contenuti precisamente nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2017, lettere b), c), d) ed e). La lettera b) stabilisce che i collegi plurinominali devono essere formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, con ciascun collegio uninominale compreso in un collegio plurinominale, e che a ciascun collegio plurinominale è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Le lettere c) e d) recano criteri comuni a collegi uninominali e plurinominali: rispettivamente, il limite demografico – la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto – e i criteri territoriali, ossia la coerenza e continuità del bacino, il rispetto delle unità amministrative e, di norma, il divieto di dividere il territorio comunale. La lettera e) prevede infine, con riguardo alla sola circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, che uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire la rappresentanza della minoranza linguistica slovena.

 

Alla procedura di aggiornamento dei confini dei collegi di cui al citato articolo 3, comma 6, non è ancora mai stata data concreta attuazione.

Essa appare strettamente connessa - almeno nella sua versione testuale vigente - alla permanenza in vigore del reticolo dei collegi istituito dalla legge n 165 del 2017, basato su due livelli: i collegi uninominali e i collegi plurinominali, quale aggregazione degli uninominali. Ad esempio, come si è appena visto, la revisione dei collegi è effettuata secondo criteri che prevedono, tra l'altro, che i collegi plurinominali debbano essere formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, e che il numero e la dimensione dei collegi plurinominali siano determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto.

Ora, come noto, la proposta di legge in esame da una parte sopprime i collegi uninominali e dall'altra stabilisce che i collegi plurinominali da applicare sono quelli oggi vigenti, determinati con il citato decreto legislativo n. 177 del 2020, mentre risultano soppresse le norme di cui al testo unico vigente ai sensi delle quali "ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto".

 


 

Articolo 4
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 10)

 

 

L’articolo 4 prevede di apportare alcune modifiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al regolamento adottato con il DPR 104/2003, di attuazione della legge sul voto degli italiani residenti all'Estero (L. 459/2001).

 

Le modifiche, secondo quanto riportato dalla disposizione, sono finalizzate a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero, nell'osservanza di determinati princìpi (comma 1).

 

I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE votano nella circoscrizione Estero, per l'elezione delle Camere e per i referendum abrogativi e costituzionali.

Due leggi di revisione costituzionale (L. Cost. 17 gennaio 2000, n. 1, e L. Cost. 23 gennaio 2001, n. 1) hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, nel numero di 12 deputati e 6 senatori; successivamente, la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel ridurre il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi ha stabilito che sono eletti nel territorio nazionale 392 deputati e 196 senatori e nella circoscrizione Estero 8 deputati e 4 senatori.

L'art. 3 della L. Cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha attuato la previsione costituzionale disciplinando l'esercizio del voto (per corrispondenza) e l'attribuzione (con sistema proporzionale) dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

La medesima legge ha stabilito inoltre che, con le medesime modalità previste per le elezioni politiche, i cittadini italiani all'estero possano esprimere il proprio voto anche nei referendum abrogativi e in quelli costituzionali previsti, rispettivamente, dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La legge 52/2015 ha introdotto la possibilità anche per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso.

 

L’articolo 26 della legge sul voto degli italiani all’estero demanda la disciplina delle modalità di attuazione della legge ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. b), della legge 400/1988 (regolamento di attuazione ed integrazione delle leggi), ossia con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta (art. 26, comma 1, L. 459/2001). Inoltre, sullo schema di regolamento devono esprime parere, entro 60 giorni dalla data di trasmissione, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare (art. 26, comma 2, L. 459/2001).

 

Il DPR 2 aprile 2003, n. 104, di attuazione della legge 459/2001, disciplina gli aspetti di dettaglio del sistema di partecipazione al voto dei cittadini residenti all’Estero: elettorato attivo, svolgimento della campagna elettorale, presentazione dei contrassegni di lista e delle candidature, invio del materiale elettorale, espressione del voto, operazioni di scrutinio, agevolazioni di viaggio.

 

Il comma 1 in esame prevede che le modifiche al regolamento di attuazione della legge sul voto degli italiani all’Estero debba osservare i seguenti princìpi:

1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;

 

2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;

 

3) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;

 

Si ricorda che le modalità per l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’Estero, principalmente di rango primario, sono contenute nella legge 450/2001. Votano per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero e per i referendum i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero.

Le liste sono predisposte sulla base dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che il Governo realizza unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), tenuti dai comuni, e quelli degli schedari consolari, anch’essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all’estero (L. 459/2001, art. 5, comma 1).

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all’estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2). La legge consente altresì agli elettori residenti all’estero di esercitare l’opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3).

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (ossia gli elettori residenti all’estero che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia e quelli temporaneamente all’estero che abbiano esercitato l’opzione per il voto all’estero), un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all’ufficio consolare non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

L’articolo 15 del regolamento di attuazione (DPR 104/2003) si limita a specificare i casi di efficacia, inefficacia e annulamento del voto nel’espresione delle preferenze.

Per quanto riguarda l’identità di chi compila le schede elettorali, il regolamento prevede che il tagliando comprovante l’esercizio di voto che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori e non vi non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore (art. 14, DPR 104/2003).

 

4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che lo schema di regolamento di cui al comma 1 sia corredato della relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

La disposizione in commento prevede quindi che si applichi l’articolo 17 comma 2 della legge n 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica). La norma richiamata prevede, per le leggi di delega legislativa, l’obbligo di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi con possibilità però, quando non sia possibile procedere in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, di effettuare la quantificazione degli stessi al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi; la norma prevede anche che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Si ricorda che per le leggi diverse dalle leggi di delega l’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 prevede invece che “ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma”.

 

Il comma 3 reca una disposizione finale secondo cui, se alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di modifica del DPR 104/2003, trovino comunque applicazione le disposizioni del DPR vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La disposizione non contempla invece l’ipotesi di indizione di referendum abrogativi (ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione) o costituzionali confermativi (ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione) per i quali pure è ammesso, come si è visto, la possibilità di voto degli italiani residenti all’estero.

 

 

 


 

Articolo 5
(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)

 

 

L'articolo 5, inserito in sede referente, reca una norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, applicabile alle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge. In deroga alla disciplina a regime come risultante dalla novella di cui alla presente proposta di legge, il requisito per l'esonero, consistente nella sussistenza di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, è verificato con riferimento alla data del 31 dicembre 2025 anziché all’inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.

 

L’articolo 5, introdotto in sede referente, reca una norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 8, lettera c-bis), della proposta di legge in esame modifica, all’articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, la disciplina a regime nel senso di prevedere che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere (anziché in entrambe, come previsto dalla normativa vigente) all’inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.

 

L’articolo 5 prevede che, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all’entrata in vigore della presente legge, in deroga alla predetta disciplina a regime, l’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica ai partiti o gruppi politici che risultino costituiti nei predetti termini alla data del 31 dicembre 2025, anziché all’inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.

 


 

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

 

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L’articolo 6 della proposta di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 


Appendice

 


La giurisprudenza costituzionale ed europea sulla legge elettorale

 

Le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 della Corte costituzionale hanno per la prima volta dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti della legislazione elettorale allora vigente. Di seguito una sintesi dei principali aspetti delle due sentenze.

Nel box in calce, invece, i principi in materia elettorale desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

Sul premio di maggioranza

 

La Corte costituzionale "ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenza n. 1 del 2014).

Con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su di un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio, il meccanismo premiale è foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenza n. 1 del 2014).".

In particolare non ha superato il vaglio di costituzionalità il premio di maggioranza previsto nel sistema elettorale proporzionale disciplinato dalla legge n. 270/2005 (c.d. legge Calderoli), le cui norme stabilivano l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti e che non avessero conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione.

Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha affermato che il premio di maggioranza ivi previsto, come disciplinato per la Camera, “è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto”.

Questo meccanismo, che nella legge n. 270/2005 si aggiungeva alle previsioni in materia di soglie per l’accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al “legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi” non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia “la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare”. L’effetto che ne deriva, prosegue la sentenza, è quello di “una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”. Questo effetto, secondo la Consulta, è incompatibile non solo con l’art. 1 Cost., ma anche con l’art. 67 Cost. che configura le Camere come “sedi esclusive della rappresentanza parlamentare” titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.

In queste valutazioni la Corte ha inserito la dirimente constatazione dell’assenza nella allora vigente legge elettorale di “una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio”: questa mancanza determina “un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto” stabilito dall’art. 48, secondo comma, Cost. Infatti, nei sistemi proporzionali, gli elettori hanno “la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare”[2].

In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore nel perseguire discrezionalmente l’obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità popolare, l’uguaglianza anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.

Secondo la Corte, anche per il Senato, l’attribuzione del premio è irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo “incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost, già richiamati per le disposizioni relative alla Camera; inoltre, l’attribuzione su base regionale realizza “l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea”. Questo effetto, che rischia di compromettere il funzionamento della forma di governo parlamentare e l’esercizio della funzione legislativa delle Camere, risulta secondo la Corte lesivo degli stessi articoli della Costituzione sopra richiamati.

 

Successivamente, la Corte è tornata a pronunciarsi, con la sentenza n. 35 del 2017, sulla legittimità del premio di maggioranza in relazione al sistema elettorale disciplinato per la Camera dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum). Tale sistema, che non ha mai trovato applicazione, prevedeva l’attribuzione di 340 seggi alla lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi si sarebbe proceduto a un turno di ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Sarebbero quindi stati attribuiti 340 seggi alla lista risultata vincitrice dopo il ballottaggio.

In questo caso, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative al premio, rilevando che il sistema elettorale prevedeva una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40 per cento e tale soglia "non appariva in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro".

Secondo la Corte sfugge "in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore […]. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale."

Sulla questione sollevata relativamente al calcolo della soglia del 40 per cento sui voti validi espressi anziché sul numero degli aventi diritto al voto, la Corte rileva che, pur non potendosi "in astratto escludere che, in periodi di forte astensione dal voto, l'attribuzione del premio avvenga a favore di una lista che dispone di un'esigua rappresentatività reale, condizionare il premio al raggiungimento di una soglia calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata (sentenza n. 173 del 2005)".

Sulla compresenza di premio di maggioranza e soglia di sbarramento, che nel caso specifico era del 3 per cento, la sentenza innanzitutto ricorda che "[l]a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione […] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità (sentenza n. 193 del 2015)" e che il cd. Italicum introduce "una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata".

La Corte non ha poi ritenuto manifestamente irragionevole che il legislatore ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi i meccanismi: "se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza.".

 

Può essere utile ricordare che uno dei giudici rimettenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata, anche nel caso in cui due liste superino, al primo turno, il 40 per cento di essi, in quanto in tal caso la lista risultata seconda vedrebbe irragionevolmente ridotto il proprio numero di deputati. La Corte ha ritenuto non fondata tale questione, in quanto "è comunque nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell'ambito di un sistema proporzionale senza correttivi. Tale logica, ovviamente, vale anche per la lista che giunge seconda.".

 

Piuttosto, la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del c.d. Italicum che prevedevano, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un turno di ballottaggio fra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla percentuale dei voti ricevuti dalle due liste.

La Corte in proposito ha rilevato la lesione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. (principi della sovranità popolare e dell’uguaglianza del voto) determinata dalle “concrete modalità dell’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio”.

Non è “il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati”, ma la concreta disciplina dettata dal legislatore.

Innanzitutto, nella citata legge n. 52 del 2015, “il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste.” Inoltre, “la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno” (rectius: dopo il ballottaggio, i seggi sono attribuiti per tutte le liste diverse da quella vincitrice del ballottaggio sulla base dei voti ottenuti al primo turno). “Il turno di ballottaggio serve dunque ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno.”

 

Il premio conseguentemente attribuito “resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilità” (infatti se la soglia minima si innalza, al secondo turno, al 50 per cento più uno dei voti, si tratta di una conseguenza obbligata del fatto che le liste ammesse al ballottaggio sono solo due), e, in quanto tale, incontra il “limite costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto.”

Nella sentenza relativa al premio di maggioranza, la Corte opera infatti una distinzione tra “premio di maggioranza”, che “consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un’assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza” e “premio di governabilità”, ossia “condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto”, ritenendo entrambi i meccanismi non incompatibili con i principi costituzionali.

Dalle argomentazioni della Corte in merito al turno di ballottaggio, sembra ricavarsi che il premio di “governabilità”, inteso come premio riconosciuto al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, risulta in sé compatibile con i principi costituzionali. Il premio di “maggioranza” è invece soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all’entità della soglia che consente di accedere al premio.

 

Il rispetto dei richiamati principi costituzionali non è “garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”. Viene così riprodotto, seppure al turno di ballottaggio, “un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente” (cd. Legge Calderoli).

Per la Corte l’obiettivo di assicurare la stabilità del Governo “non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta”.

Né vale l’obiezione che, all’esito del ballottaggio, il premio consegue pur sempre ad un voto degli elettori, in quanto “se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell’offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.”

Di conseguenza, “il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art. 48, secondo comma, Cost.”

Il turno di ballottaggio previsto dal cd. Italicum non può essere accostato alle esperienze di altri ordinamenti, ove si ricorre al ballottaggio, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni. In tali casi, trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all’obiettivo di ridurre la pluralità di candidature ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l’ampia rappresentatività nel singolo collegio.

Appartiene invece ad una logica diversa “l’assegnazione di un premio di maggioranza, innestato su una formula elettorale in prevalenza proporzionale, finalizzato a completare la composizione dell’assemblea rappresentativa, con l’obbiettivo di assicurare (e non solo di favorire) la presenza, in quest’ultima, di una maggioranza politica governante. Se utilizzato in un tale contesto, che trasforma in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale (gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell’ambito di un ramo del Parlamento nazionale, sostenere il governo del Paese), un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un’assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare”.

Per la Corte, nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, la Camera dei deputati è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), accanto al Senato della Repubblica. In posizione paritaria con quest’ultimo, essa concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico (art. 94 Cost.) e legislativa (art. 70 Cost.). “L’applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell’assetto democratico dell’intero ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività”.

 

Su altri aspetti del sistema elettorale:

 

La sentenza n. 1 del 2014 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270 del 2005 (c.d. legge Calderoli) che non contemplavano la possibilità di espressione del voto di preferenza all’interno di liste lunghe di candidati, che non consentivano l’effettiva conoscibilità dei candidati.

In quell’occasione la Corte ha argomentato che risultasse compromessa la libertà di voto dei cittadini “posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce […] Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)” (Considerato in diritto 5.1).

Sul punto, la sentenza n. 35 del 2017 ha ribadito che “lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati” (Considerato in diritto 11.2).

 

La sentenza n. 35 del 2017 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) nella parte in cui consentiva al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescegliesse. In proposito, la sentenza argomenta che “l’assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l’espressione del voto di preferenza [come è noto, la legge prevedeva capolista “bloccati” e la possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza per gli altri candidati ndr]. L’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d’elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l’effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.” (Considerato in diritto 12.2).

 

Merita infine segnalare quanto affermato sempre dalla sentenza n. 35 del 2017 al Considerato in diritto 15.2 in ordine alla circostanza che “la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.”

 

 

 

 

 

L’articolo 3, del protocollo addizionale n. 1 (1952) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo afferma che le parti contraenti “si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”.

Nella sua giurisprudenza sul punto, la Corte europea dei diritti dell’uomo[3] ricorda che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non pone quindi l’obbligo di adottare un sistema determinato, purché sia assicurata la libertà, la segretezza del voto e la ragionevole periodicità. Il sistema deve poi assicurare la tendenziale eguaglianza di tutti nel votare, nell’essere votati e nell’efficacia del voto dato, sia nel senso che quel voto venga tenuto in conto, sia in quello che l’eletto possa effettivamente esercitare il suo mandato (sentenze Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987 e Selim Sadak e altri c. Turchia, 5 aprile 2007).

 

Come si vedrà, nella sua giurisprudenza in materia la Corte europea dei diritti dell’uomo fa poi in alcuni casi riferimento al codice di condotta elettorale, atto comunque di natura non vincolante per gli Stati membri del Consiglio d’Europa, elaborato nel 2002 dalla Commissione di Venezia[4]. Tra le altre cose, il codice richiama l’importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un’aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di manipolazione legata alle convenienze congiunturali. Da questo punto di vista, il codice auspica che non siano oggetto di modifica tre tipi di regole, le modalità dell’elezione, la composizione delle commissioni elettorali e la ripartizione delle circoscrizioni.

 

Ciò premesso, per gli aspetti che qui interessano merita richiamare le seguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo:

·      la sentenza Yumak e Sadak c. Turchia dell’8 luglio 2008;

·      la sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria del 6 novembre 2012;

·      la sentenza Bakirdzi c. Ungheria del 2023

 

In particolare, nel caso affrontato dalla sentenza Yumak e Sadak c. Turchia dell’8 luglio 2008, i ricorrenti si erano candidati nelle elezioni legislative del 2002 e la loro lista aveva ottenuto nella circoscrizione di riferimento quasi il 46 per cento dei voti; tuttavia, la legge elettorale turca ammette al riparto dei seggi in Parlamento solo le liste che, su base nazionale, abbiano superato la soglia di sbarramento del 10 per cento; posto che la lista di appartenenza dei due ricorrenti aveva riportato su base nazionale solo poco più del 6 per cento, essi non furono proclamati eletti; di qui la doglianza della violazione del diritto di elettorato attivo e passivo, di cui all’art. 3 del Protocollo aggiuntivo n. 1; la Grande Chambre della Corte, nella sentenza, ha ribadito il verdetto di non violazione, ritenendo che la legislazione elettorale è, in definitiva, rimessa alla sovranità degli Stati sottoscrittori, i quali la congegnano secondo le circostanze storiche e le esigenze di volta in volta avvertite dagli organi legislativi, quale per esempio quella di garantire la stabilità delle maggioranze in contesti politici frammentati. In questo senso, la Corte ha considerato che eventuali meccanismi di filtro dell’accesso al riparto dei seggi – inseriti in sistemi elettorali proporzionali – possono legittimamente interferire con l’esigenza democratica della rappresentanza e con il diritto di elettorato attivo e passivo. Essa però ha osservato che, in via di massima, la soglia di sbarramento del 10 per cento riferita al partito singolo (e non all’eventuale coalizione) è eccessiva e solo le circostanze peculiari del contesto turco e dell’elezioni in questione inducono a ritenere non sussistente la violazione.

 

Nel caso invece della sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria del 6 novembre 2012, veniva invece in rilievo l’esclusione delle elezioni legislative bulgare del 2005 di Ekoglasnost era una formazione politica bulgara fondata a Sofia nel 1990, che aveva partecipato alle elezioni dal 1990 al 2001 riportando sempre seggi nell’Assemblea legislativa bulgara (il sistema elettorale bulgaro è di natura proporzionale). Infatti, in vista delle elezioni fissate per il 25 giugno 2005, il Parlamento bulgaro aveva approvato a maggioranza una legge che prevedeva requisiti ulteriori rispetto a quelli precedentemente in vigore per la presentazione delle liste; fino all’entrata in vigore della legge, aprile 2005, l’unico requisito per la presentazione delle liste era quello del deposito congiunto dell’elenco dei candidati, dello statuto del partito, della sottoscrizione del rappresentante del partito medesimo e del suo simbolo; la legge introduceva l’ulteriore obbligo di dotarsi di una certificazione della Corte dei conti, nonché il pagamento di una cauzione di 40.000 lev bulgari e la sottoscrizione delle liste da parte di 5000 aderenti al partito, non avendo Ekoglasnost avuto modo di porsi in conformità con tali nuovi requisiti (ed in particolare con il versamento della cauzione e la sottoscrizione dei 5000 aderenti), la commissione elettorale, con un decreto del 12 maggio 2005, escluse Ekoglasnost dalle elezioni.

 

La sentenza ricostruisce l’iter della modifica legislativa: a partire dall’aprile 2003, aveva preso avvio nel Parlamento bulgaro una proposta di legge volta a modificare i requisiti di accesso alla competizione elettorale, in particolare nel senso di esigere da quelli che intendevano presentare liste per le consultazioni elettorali un certificato rilasciato dalla Corte dei conti; l’iter legislativo in tal senso si era completato il 18 dicembre 2004 ma, il 27 dicembre 2004, il Presidente della Repubblica aveva rinviato la legge all’Assemblea nazionale appuntando i suoi rilievi sul fatto che in via transitoria i partiti già rappresentati in Parlamento sarebbero stati esonerati dal registrarsi nuovamente presso il tribunale civile; a seguito di un nuovo esame parlamentare la legge fu approvata il 23 marzo 2005 e promulgata il successivo 1° aprile; nel frattempo, a partire dal 1° febbraio 2005, si era innestato sulla materia elettorale un secondo procedimento legislativo di modifica della stessa legge che introduceva i due nuovi requisiti necessari per ottenere il certificato della Corte dei conti, cioè il pagamento di una cauzione di 40.000 lev bulgari e la sottoscrizione di 5.000 aderenti al partito; anche questa modifica fu approvata dal Parlamento, dapprima nella stessa seduta citata del 23 marzo 2005 e, quindi, nelle successive sedute del 6 e 7 aprile 2005 e indi promulgata e pubblicata in nella gazzetta ufficiale.

 

Nella sentenza viene ricordata la giurisprudenza CEDU in base alla quale una limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo è possibile sempre che vi sia uno scopo legittimo e purché i mezzi impiegati non si rivelino sproporzionati nel perseguimento di quello scopo. Ciò premesso, la Corte europea (v. n. 60 della sentenza) osserva che Ekoglasnost si è trovata nell’aprile 2005 a dover far fronte a nuovi requisiti per partecipare alle elezioni convocate per il 25 giugno di quell’anno (come già si è visto, il deposito di una onerosa cauzione e l’obbligo di raccogliere 5.000 firme). Tali oneri procedurali, secondo la Corte, costituiscono senz’altro un’interferenza con il diritto a libere elezioni di cui al predetto articolo 3, sotto l’aspetto dell’elettorato passivo. La Corte ritiene però che in sé tale interferenza sia legittima nella forma perché prevista da un atto legislativo. Essa ammette anche che, in particolare, il nuovo requisito della cauzione vada incontro alla finalità legittima di assicurare la partecipazione alle elezioni legislative di formazioni politiche affidabili, rappresentative e rispettose della trasparenza sui finanziamenti.

La sentenza ricorda poi che la Commissione di Venezia aveva anche riconosciuto nel 2011 che il requisito della raccolta di un certo numero di firme veniva incontro al giusto obiettivo di dissuadere candidature “frivole” e “poco serie”; in conclusione, la nuova legge elettorale bulgara, nel limitare il diritto di elettorato passivo, soddisfa i requisiti di legalità e di legittimità dello scopo (v. n. 64 della sentenza). Quanto viceversa alla necessità e alla proporzione di tali requisiti rispetto allo scopo sotteso alla nuova legislazione, la Corte osserva che quest’ultima è l’esito di un procedimento che ha preso avvio già nel 2003 e che ha avuto una prima conclusione nel 2004. Tuttavia essa osserva che il progetto di legge recante le specifiche misure della cauzione e della raccolta di firme è stato presentato soltanto il 1° febbraio 2005 e che esse sono entrate a far parte del testo approvato solo tra il 23 marzo e il 7 aprile 2005. La Corte osserva ulteriormente che la regola elettorale vigente impone ai partiti di depositare la documentazione relativa alle liste 46 giorni prima della data delle elezioni (cioè 46 giorni prima del 25 giugno) e che quindi Ekoglasnost aveva soltanto a disposizione poco più di 30 giorni per far fronte ai nuovi requisiti. Alla luce dei principi di diritto elettorale rivenienti sia dalle raccomandazioni della Commissione di Venezia sia dalla pregressa giurisprudenza della stessa Corte, la Corte rammenta che le regole stabili nella legislazione assumono un’importanza particolare ai fini del rispetto dell’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti, ragiona la sentenza. se uno Stato modifica troppo spesso o alla vigilia di una consultazione la normativa elettorale rischia di attentare alla libertà delle elezioni o alla pubblica fiducia in esse. La Corte quindi si deve fare carico di verificare se una misura adottata nell’ambito del diritto elettorale, da sola o combinata con le altre in vigore, possa risultare a detrimento dell’opposizione, soprattutto sotto l’aspetto dell’eventuale idoneità della misura stessa a compromettere le chances di un partito di opposizione di divenire maggioranza. La Corte prende in esame il già richiamato Codice di buona condotta in materia elettorale elaborato dalla Commissione di Venezia, il quale, come si è visto, sottolinea l’importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un’aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni. Per parte sua, la giurisprudenza della Corte ritiene di fondamentale importanza anche la legislazione sulle condizioni per partecipare alle elezioni (v. n. 69 della sentenza e la citata sentenza Yumak n. 109, v). Nei sistemi elettorali che impongono un certo numero di condizioni specifiche alle formazioni politiche al fine di partecipare ai comizi elettorali, l’introduzione di nuovi requisiti poco tempo prima delle elezioni, tali per cui il loro mancato assolvimento comporta l’esclusione dalla consultazione, è incompatibile con l’ordine democratico e con la necessaria fiducia che i cittadini devono riporre nei pubblici poteri (v. ancora il n. 69 della sentenza). In sostanza e in conclusione, mentre la Corte riconosce che lo scopo dello Stato bulgaro di assicurare l’accesso alla competizione elettorale solo a forze sostenute da una seria legittimità politica ed elettorale è meritevole di tutela, tuttavia nel caso di specie non è stato raggiunto un equilibrio legislativo legittimo ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 che pertanto risulta violato.

 

Nella più recente sentenza Bakirdzi c. Ungheria del 26 aprile 2023, è venuto in rilievo il sistema di rappresentanza delle minoranze etniche in Ungheria. In quel paese, le minoranze etniche e linguistiche hanno diritto a presentarsi come tali alle elezioni, presentando liste identificate secondo la specifica minoranza e registrate in un apposito elenco. Occorre però che quelle liste siano presentate da elettori che a loro volta si registrino come appartenenti a quella minoranza. E gli elettori di quella minoranza – così registratisi – possono votare solo per una delle liste rappresentative di minoranze etniche comprese nell’elenco registrato e non possono votare per i partiti, per così dire, “generalisti”.

Inoltre, alle liste comprese nel registro delle minoranze non è riservato un numero di seggi: esse conseguono seggi se ottengono una cifra elettorale sufficiente. Ciò che non avviene, se non molto di rado (e comunque non è avvenuto nel 2014, anno delle cui elezioni si tratta nel ricorso).

La Corte EDU ha conseguentemente ritenuto violato l’art. 3 Prot. 1 a motivo della compressione del diritto di elettorato sia attivo sia passivo (v. nn. 64-74 della sentenza).

 

Si segnala infine che risulta pendente presso la Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso avente ad oggetto l’attuale sistema elettorale italiano, come da ultimo modificato dalla legge n. 165 del 2017 (cd. Rosatellum). Oggetto del ricorso, ritenuto nel luglio 2024 ammissibile dalla Corte, sono i seguenti aspetti del sistema elettorale: 1) prima delle elezioni del 25 settembre 2022 il sistema elettorale italiano è stato interessato da tre modifiche legislative: la legge costituzionale n. 1 del 2019 che ha ridotto il numero dei componenti di Camera e Senato; il decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha conseguentemente ridisegnato i collegi elettorali; il decreto-legge n. 41 del 2022, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione (n. 84 del 30 giugno 2022), che ha esonerato alcune forze politiche in possesso di determinati requisiti dall’obbligo di raccolta firme; 2) la presunta violazione della libertà di voto costituita dal divieto di voto disgiunto tra candidati nei collegi uninominali maggioritari e candidati nei collegi plurinominali proporzionali nonché dalla previsione che, in caso di espressione del voto solo nei collegi uninominali, attribuisce automaticamente il voto anche al medesimo partito o alla medesima coalizione nei collegi plurinominali; 3) l’assenza di effettivi rimedi giurisdizionali che consentano ai singoli di impugnare le leggi elettorali con riferimento alla violazione del principio di stabilità delle leggi elettorali e del diritto al voto libero ed eguale, in violazione non solo del già richiamato articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ma anche dell’articolo 13 della Convenzione medesima (diritto a un ricorso effettivo).

La Corte ha richiesto un parere sul ricorso, come amicus curiae, alla Commissione di Venezia. Il parere della Commissione di Venezia, adottato nel dicembre 2024, afferma, tra le altre cose, che: 1) “il principio della stabilità della legislazione elettorale mira ad assicurare certezza del diritto come elemento chiave dello Stato di diritto […] Quindi sia frequenti modifiche alla legge elettorale sia modifiche approvate poco prima delle elezioni dovrebbero essere evitate. In linea di principio, gli elementi fondamentali della legislazione elettorale – incluse le regole che disciplinano il diritto di voto e la partecipazione alle elezioni, anche con riferimento alla registrazione degli elettori e dei candidati – non dovrebbero essere soggette a modifiche a meno di un anno prima delle elezioni e, una volta che le elezioni siano convocate, nessuna modifica dovrebbe essere adottata. Possibili eccezioni a queste regole necessitano di un esame caso per caso. Per esempio modifiche “tardive” adottate attraverso revisioni costituzionali possono essere accettabili in presenza di specifiche salvaguardie, quali una maggioranza di approvazione molto ampia in Parlamento ed una lunga procedura di esame attraverso una discussione pubblica con il coinvolgimento di tutti i soggetti politici coinvolti”; 2) “Gli Stati godono di ampia discrezionalità nel delineare il proprio sistema elettorale, ferma restando la necessità di garantire il rispetto degli standard internazionali in materia, in particolare i principi del suffragio universale, eguale, libero e segreto […] Nessuno standard internazionale richiede che in caso di un sistema elettorale misto si debba prevedere la possibilità di votare disgiuntamente tra parte maggioritaria e parte proporzionale o l’impossibilità di utilizzare anche per la parte proporzionale il voto dato nella parte maggioritaria. Il sistema descritto è quindi compatibile con il principio del suffragio libero ed eguale”; 3) l’articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e l’articolo 13 della Convenzione “implicano un diritto al ricorso quando si verifichi una violazione dell’articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 […] altra questione è se gli Stati debbano garantire possibilità di un ricorso effettivo non solo nei confronti di atti individuali di cattiva applicazione della legge elettorale ma anche con riferimento all’incompatibilità della legge elettorale con i principi fondamentali in materia di elezioni democratiche. Nell’opinione della Commissione di Venezia, pur in assenza di uno standard internazionale in materia, se uno Stato garantisce ai propri cittadini il diritto al ricorso contro violazioni della Convenzione da parte della legislazione nazionale, la medesima possibilità deve essere consentita anche per le leggi elettorali, senza limitazioni arbitrarie. In ogni caso agli individui deve essere riconosciuta la possibilità di ricorso effettivo in caso di presunte violazioni del loro diritti elettorali individuali come garantiti dall’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, incluso il mancato rispetto di principi di stabilità della legge elettorale e di eguaglianza del voto”. 

 

 


La forma di Governo regionale e il premio di maggioranza

 

Forma di governo nelle regioni

Le riforme costituzionali attuate con le leggi costituzionali 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario e 2 del 2001 per le regioni a statuto speciale, hanno attribuito alle regioni potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità; la potestà legislativa si esplica nei limiti dei principi e delle norme stabilite per le regioni a statuto ordinario dagli articoli 122 e 123 della Costituzione e per le regioni a statuto speciale dalle norme di ciascuno statuto speciale.

In tutte le regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le leggi elettorali dispongono la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio e, conseguentemente, la previsione che le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione (o della Provincia) eletto a suffragio universale e diretto.

Pur con qualche differenza, i sistemi elettorali adottati prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (generalmente coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L’attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale, previo superamento di soglie di sbarramento; alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile, in genere senza previsione di una soglia minima.

La Provincia autonoma di Bolzano è l’unica autonomia speciale per cui è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del Consiglio con sistema proporzionale; nella Provincia autonoma e nella regione Valle d’Aosta il Presidente dell’ente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.

 

Regioni a statuto ordinario: principi costituzionali, legge quadro, statuto e legge regionale

Le norme costituzionali modificate dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, hanno definito gli organi delle regioni a statuto ordinario (articolo 121) ed attribuito alle medesime regioni la potestà legislativa in materia elettorale, nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (articolo 122), e la potestà statutaria, tra i cui contenuti vi sono la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» (articolo 123).

L’articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale la potestà di disciplinare il sistema di elezione degli organi della regione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta. La norma stabilisce inoltre che la durata degli organi elettivi è sottratta alla competenza regionale e stabilita dalla legge della Repubblica. Sempre l’articolo 122 determina direttamente alcune delle incompatibilità fra le cariche negli organi della regione e le cariche in altri organi politici, istituzionali e della giurisdizione e rimette alla legge nazionale la definizione dei principi in materia.

In assenza di una diversa scelta statutaria, l’ultimo comma dell’articolo 122 stabilisce direttamente la forma di governo delle regioni a statuto ordinario ed alcuni degli elementi che la connotano: l’elezione diretta del Presidente della Giunta, i poteri di questi e il rapporto con la ‘sua’ Giunta, la natura del rapporto di fiducia che intercorre fra il Presidente eletto ed il Consiglio regionale.

In attuazione dell’articolo 122 della Costituzione la legge 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (art. 2), incandidabilità (art. 3) e sistema di elezione (art. 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (art. 5).

 

Per quanto concerne il sistema di elezione, la legge stabilisce i seguenti principi:

§  individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri al contempo la rappresentanza delle minoranze;

§  contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Limiti temporali stringenti nel caso la regione opti per l’elezione del Presidente da parte del Consiglio regionale.

§  divieto di mandato imperativo;

§  il principio della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (punto modificato con la legge 20 del 2016), infine, è declinato nei diversi sistemi di candidature: nel caso in cui la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale e deve essere consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (doppia preferenza di genere); nel caso invece siano previste liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l’alternanza tra candidati di sesso diverso e in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; nel caso, infine, siano previsti collegi uninominali, deve comunque essere previsto l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

 

Tutti gli statuti adottati dalle regioni a statuto ordinario a seguito della riforma del 1999, hanno confermato la forma di governo prevista dall’ultimo comma dell’art. 122 Cost., ed hanno previsto la contestuale elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Esse, inoltre, hanno adottato la normativa elettorale, da ultimo la regione Piemonte con la legge regionale n. 12 del 2023, e nessuna di esse ha modificato sostanzialmente il sistema di elezione stabilito dalle leggi nazionali 108 del 1968 e 45 del 1995.

Tutte le leggi elettorali conservano l’impianto proporzionale in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province e l’esito maggioritario in sede regionale. Inoltre, tutte recepiscono espressamente la legislazione nazionale, anche integrativa, per quanto le leggi regionali non dispongono o dispongono diversamente.

 

Regioni a statuto speciale e province autonome: statuto speciale e legge regionale ‘statutaria’

La legge costituzionale 2 del 2001 ha modificato le norme degli statuti speciali delle regioni ad autonomia differenziata Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti l'elezione degli organi e la forma di governo, nonché dettato in materia i principi fondamentali.

Analogamente a quanto fatto con la legge costituzionale 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno statuto attribuiscono alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Fonte normativa per queste discipline è la legge 'statutaria': una legge approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure[5].

Secondo le norme di ciascuno statuto modificate dalla legge costituzionale 2 del 2001 la regione definisce la forma di governo e adotta la normativa elettorale in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto. La legislazione regionale, inoltre, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Le norme statutarie stabiliscono, inoltre, il numero di componenti del Consiglio, la durata del mandato per gli organi elettivi, fissata in 5 anni e disciplinano l’indizione delle elezioni da parte del Presidente della Regione (o Provincia autonoma); sono infine elencati alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità tra le cariche elettive e altre cariche istituzionali, fermo restando la potestà legislativa in materia.

Quanto alla forma di governo, gli statuti stabiliscono il principio che, in caso di elezione diretta del Presidente della Regione (o della Provincia), le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Regione (o della Provincia). Nel caso, invece, che la normativa elettorale opti per l’elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso[6].

Così le norme statutarie delle regioni Valle d’Aosta (L. cost. 4/1948, art. 15, comma 2), Friuli Venezia Giulia (L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2) e Sardegna (L. cost. 3/1948, art. 15, comma 2). Così anche per la Provincia autonoma di Trento mentre per la Provincia autonoma di Bolzano è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale. Inoltre, per introdurre l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge elettorale deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale (art. 47, comma 3, DPR 670/1972).

Nello statuto della Regione siciliana, invece, è stata inserita la scelta della forma di governo. Le norme statutarie stabiliscono infatti che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale, nonché lo scioglimento dell’Assemblea e lo svolgimento di nuove contestuali elezioni, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione (oltre che in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte) così come in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti dell’Assemblea dimissioni (R.D.Lgt. 455/1946, articoli 3, 8-bis, 9 e 10).

Se si esclude la Provincia autonoma di Bolzano in cui, come visto, vi è il vincolo statutario del sistema proporzionale, solo la Regione Valle d’Aosta non ha optato per l’elezione diretta del Presidente della Regione. La regione, infatti, ha mantenuto l’elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale tra i suoi membri, anche se, a seguito della riforma del 2001, è venuto meno il vincolo statutario. Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale con applicazione di una soglia di sbarramento e l’attribuzione di un premio di maggioranza in misura fissa ma con soglia di accesso.

La riforma apportata dalla legge costituzionale 2 del 2001 allo statuto valdostano, ha infatti soppresso la previsione statutaria dell’elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale tra i suoi membri. Tuttavia la scelta del legislatore valdostano ha poi di nuovo confermato la suddetta disposizione, così che il Presidente della Regione continua ad essere eletto dal Consiglio regionale tra i suoi membri. La legge regionale 21 del 2007 disciplina l’elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, nonché la presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.

 

I sistemi elettorali regionali

 

La potestà legislativa in materia elettorale è stata conferita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, com’è noto, con le riforme costituzionali attuate dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, fermo restando, come si è detto, il principio dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, salvo diversa previsione dello Statuto regionale, introdotto dalla medesima legge nell’articolo 122 della Costituzione, e n. 2 del 2001 per autonomie speciali. Per la Provincia autonoma di Bolzano, a tutela delle minoranze linguistiche presenti, è stato mantenuto il vincolo statutario dell’elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (ed il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio provinciale); per le altre regioni, invece, le norme costituzionali e statutarie non hanno stabilito vincoli per le modalità di elezione del consiglio e del Presidente della Regione e, tra di esse, solo la Regione Valle d’Aosta non ha optato per l’elezione diretta del Presidente della Regione.

Tutte le regioni e la provincia autonoma di Trento, avendo previsto l’elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, hanno altresì previsto l’attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione collegata con il candidato Presidente eletto. Anche nella regione Valle d’Aosta benché il Presidente sia eletto dal Consiglio, il sistema elettorale del Consiglio della Valle contempla l’attribuzione di un premio di maggioranza.

Diversa, invece, la scelta delle regioni sulla possibilità per l’elettore di esprime un voto per un candidato Presidente e un voto “disgiunto” per una lista collegata ad un altro candidato Presidente. Sono dodici le regioni nelle quali la legislazione elettorale prevede tale possibilità, mentre nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Umbria e nella Provincia autonoma di Trento il voto disgiunto non è ammesso.

 

 

La Corte costituzionale si è espressa sull’elezione diretta del Presidente della Regione nella sentenza n. 2 del 2004, con riferimento all’articolo 33 dello Statuto della Regione Calabria. Tale disposizione prevedeva che Presidente e Vice Presidente della Giunta regionale di tale Regione venissero eletti contestualmente contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e venissero poi nominati dal Consiglio regionale nella sua seduta di insediamento; veniva stabilito inoltre che la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comportasse lo scioglimento del Consiglio. Infine, la norma statutaria, al comma 4, stabiliva che, nei casi di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, a questi sarebbe subentrato il Vice Presidente, il quale – una volta confermato dal Consiglio – avrebbe tornato a disporre del potere di provocare eventualmente lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi in cui non avesse potuto più ricoprire la carica o si fosse dimesso.

La Corte ha giudicato tale disposizione alla luce dell’articolo 122, quinto comma, e dell’articolo 126, terzo comma, della Costituzione. L’articolo 122, quinto comma, prevede che “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto” mentre l’articolo 126, terzo comma, stabilisce che “l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Alla luce di queste disposizioni, la Corte ha in primo luogo argomentato[7] che la Regione Calabria nel suo Statuto aveva compiuto la scelta dell’elezione diretta del Presidente della Regione, non avvalendosi della possibilità di derogare a tale principio pure prevista dall’articolo 122, quinto comma. In proposito la sentenza infatti argomenta che «non può non notarsi che il sistema configurato nell’articolo 33 del testo statutario appare invece caratterizzato da un meccanismo di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, del tutto analogo a quello disciplinato [nelle more dell’adozione dei nuovi statuti regionali ndr] dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, salva la diversità che preposizione alla carica consegue non alla mera proclamazione dei risultati elettorali ma alla “nomina” da parte del Consiglio regionale; questa diversità appare tuttavia essenzialmente formale se si considera che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 33, il Consiglio regionale procede “sulla base dell’investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta” e che “la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale”. Ciò porta a ritenere che il Consiglio regionale sia anche giuridicamente vincolato ad uniformarsi alla scelta compiuta dal corpo elettorale, a pena del suo stesso scioglimento”.

La sentenza osserva quindi che, a fronte di questa scelta, vi era però la riduzione del potere presidenziale di far venir meno, tramite le proprie dimissioni, la permanenza in carica dello stesso Consiglio regionale, in violazione del richiamato articolo 126, terzo comma, della Costituzione.

 

 

La soglia di accesso al premio

Sono tre le regioni in cui il premio di maggioranza è attribuito solo se la lista o coalizione vincente ha ottenuto un percentuale minima di voti. Tale percentuale è fissata al 25 per cento nella regione Sardegna (L.R.Stat. n. 1 del 2013, art. 13) e al 40 per cento nella regione Marche (L.R. n. 27 del 2004). Nella regione Valle d’Aosta (L.R. n. 3 del 1993, art. 50), il premio è attribuito qualora la lista o gruppo di liste che ottiene il maggior numero di voti, abbia raggiunto una percentuale del 42 per cento dei voti delle liste che hanno superato un quoziente naturale (dato dal totale dei voti validi espresso diviso i 35 seggi da assegnare).

 

Per l’elezione del Consiglio regionale la legge disciplina un sistema proporzionale con soglia di sbarramento (il doppio del quoziente naturale) ed eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in misura fissa (21 seggi, pari al 60 per cento di 35 consiglieri), nel caso la lista o gruppo maggioritario ha ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi, dal quale totale sono esclusi i voti delle liste che non hanno raggiunto un quoziente.

 

Nella regione Toscana pur non essendo prevista una soglia minima, è previsto tuttavia un turno di ballottaggio tra i due candidati presidenti più votati, qualora nessun candidato Presidente ottenga almeno il 40 per cento del totale dei voti espressi per tutti i candidati.

 

Consistenza del premio di maggioranza

Una prima distinzione nella disciplina della consistenza del premio di maggioranza vede da una parte le regioni che stabiliscono il premio in misura fissa, dall’altra le regioni in cui il premio è di consistenza variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuti dalle liste di maggioranza.

 

Il premio di maggioranza è stabilito in un numero determinato di seggi, che corrisponde al 60 per cento dei seggi del Consiglio, nelle regioni Umbria (L.R. n. 2 del 2010) e Molise (L.R. n. 20 del 2017), nelle quali è pari a 12 seggi su 20 consiglieri; Campania, in cui è stabilito in 30 seggi su 50 (L.R. n. 4 del 2009) e Valle d’Aosta stabilito in 21 seggi su 35 (L.R. n. 3 del 1993); nella regione Abruzzo (L.R. n. 9 del 2013), invece, i 17 seggi del premio rappresentano una percentuale pari al 55 per cento dei 30 consiglieri (il 60 se si calcola su 29, escludendo quindi anche il candidato Presidente arrivato secondo).

Ad eccezione della Valle d’Aosta, tutte le suddette regioni stabiliscono anche un numero massimo di seggi che possono essere attribuiti alle liste maggioritarie, le percentuali variano dal 65 al 70 per cento dei seggi del Consiglio.

 

In altre regioni, il premio di maggioranza è invece stabilito in misura variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuti dal candidato Presidente risultato eletto (dalle liste ad esso collegate) secondo due o tre scaglioni.

In particolare, il premio è pari al 60 o 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale in corrispondenza di una cifra elettorale di coalizione superiore o meno al 40 per cento del totale dei consensi, nelle regioni Lombardia (L.R.  n. 17 del 2012), Veneto (L.R.  n. 5 del 2012), Calabria (L.R.  n. 1 del 2005), Sardegna (L.R. Stat.  n. 1 del 2013) nella Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 4 del 2018, in cui la misura inferiore del premio è pari al 50 per cento dei consiglieri) e nella regione Friuli Venezia Giulia (L.R.  n. 1 del 2007) e in cui tuttavia la percentuale di voti discriminante è fissata al 45 per cento.

 

Altre due regioni articolano il premio in due scaglioni. Nella regione Marche (L.R.  n. 27 del 2004) il premio è pari a 19 o 18 consiglieri (63 o 60 per cento dei consiglieri) in corrispondenza ad una percentuale di voti nel primo caso superiore al 43 per cento e, nel secondo caso, tra il 43 e il 40 per cento. Nella regione Toscana (L.R.  n. 51 del 2014) il premio è pari a 24 o 23 consiglieri (60 e 57,5 per cento) nel caso la coalizione maggioritaria ha ottenuto al primo turno una percentuale di voti superiore al 45 per cento e nel secondo caso se la coalizione maggioritaria ha ottenuto al primo turno una percentuale di voti tra il 40 e il 45 per cento oppure a seguito di vittoria del ballottaggio.

Tra queste nove regioni che articolano il premio di maggioranza in due scaglioni, sono cinque quelle la cui normativa prevede un numero massimo di seggi che possono essere attribuiti alle liste maggioritarie: Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. La quota massima di seggi rappresenta una percentuale di seggi del Consiglio che va dal 60 al 70 per cento.

 

 


 

 



[1]     La proposta di legge in oggetto definisce tale premio come “premio di governabilità”. Si segnala che tale locuzione coincide con quella utilizzata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, per identificare un premio di natura diversa, ossia il premio “condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto”.

[2]     L'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza era stata oggetto di tre moniti della Corte costituzionale, in cui la Corte ha segnalato «al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi» (sentenza n. 15/2008, sulla legge elettorale della Camera, sentenza n. 16/2008, sulla legge elettorale del Senato; sentenza n. 13/2012, su entrambi i rami del Parlamento, che richiama le precedenti sentenze). Le sentenze sono state tutte emesse a conclusione di giudizi di ammissibilità dei referendum in materia elettorale, in cui erano state sollevate questioni relative alla costituzionalità della legge elettorale con riferimento all'assenza della soglia per conseguire il premio di maggioranza.

[3] Al presente box ha collaborato l’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’Avvocatura della Camera.

[4]     La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (nota anche come Commissione di Venezia) è un organo consultivo del Consiglio d’Europa. Finalità della Commissione è quella di offrire, attraverso l’adozione di pareri e di codici di condotta, un “sostegno costituzionale” agli Stati membri del Consiglio, contribuendo così alla diffusione del patrimonio costituzionale europeo.   

[5]     La legge statutaria è sottoposta a referendum popolare (e non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi) nel caso ne faccia richiesta, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori (per Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) o un quindicesimo degli elettori (Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano). Le norme degli statuti sulla legge rinforzata che disciplina Valle d’Aosta L. cost. 4/1948, art. 15, commi 3-5; Province autonome DPR 670/1972 art. 47, commi 4-6; Friuli Venezia Giulia L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2; Sardegna L. cost. 3/1948, art. 15, commi 3-5; Sicilia R.D.Lgt. 455 del 1946, artt. 9, co. 3 e 17-bis.

[6]     Le norme degli statuti riguardanti la forma di governo sono le seguenti: Friuli Venezia Giulia L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2 e art. 34, comma 2; Sardegna L. cost. 3/1948, art. 15, comma 2 e art. 35 comma 3; Province autonome DPR 670/1972 art. 47, co. 2. Valle d’Aosta L. cost. 4/1948, art. 15, comma 2. Per la Sicilia R.D. Lgt. 455 del 1946, artt. 8-bis, 9 e 10.

[7]     Considerato in diritto n. 4.