| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
| Titolo: | Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Volume I |
| Riferimenti: | AC N.2822/XIX AC N.157/XIX AC N.302/XIX AC N.1023/XIX AC N.1912/XIX AC N.2236/XIX AC N.2533/XIX |
| Serie: | Progetti di legge Numero: 591/Volume 1 |
| Data: | 30/03/2026 |
| Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Volume I
AA.C. 157, 302, 1023, 1912, 2236, 2533 e 2822
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Servizio Studi
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Dossier n. 666 Vol. I
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Dipartimento Istituzioni
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Progetti di legge n. 591 - Volume I
Il presente dossier è articolato in due volumi:
§ Volume I – Schede di lettura;
§ Volume II – Testo a fronte dell’A.C. 2822;
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0469_vol1
I N D I C E
§ Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)
§ Articolo 2 (Tessera elettorale digitale)
§ Articolo 3, 4, 5 e 6 (Voto anticipato)
§ Articolo 7 (Abolizione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori)
§ Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)
§ Articolo 2 (Princìpi e criteri direttivi)
§ Articolo 3 (Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)
§ Articolo 1 (Indicazioni di genere nelle liste elettorali)
§ Articolo 1 (Semplificazioni in materia elettorale)
§ Articolo 2 (Digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali)
§ Articolo 4 (Disposizioni per la disciplina della propaganda elettorale)
§ Articolo 5 (Disciplina per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)
§ Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)
§ Articolo 2 (Piattaforma digitale per la votazione e autenticazione dell’elettore)
§ Articolo 3 (Modalità di esercizio del sistema elettronico)
§ Articoli 4 e 5 (Garanzie, trasparenza e controlli)
§ Articolo 6 (Realizzazione del sistema elettronico)
§ Articolo 7 (Sottoscrizione elettronica delle liste elettorali)
§ Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)
§ La giurisprudenza costituzionale ed europea sulla legge elettorale
§ La forma di Governo regionale e il premio di maggioranza
La I Commissione Affari costituzionali della Camera avvia l’esame di sette proposte di legge di modifica del sistema elettorale.
Nel presente dossier sarà in primo luogo illustrato il contenuto della proposta di legge che prefigura una riforma complessiva del sistema, vale a dire la proposta di legge C. 2822 (Bignami ed altri).
Successivamente saranno oggetto di illustrazione le ulteriori proposte di legge che affrontano aspetti specifici del sistema elettorale:
§ C. 157 (Magi) in materia di raccolta digitale delle firme per la sottoscrizione delle liste;
§ C. 302 (Baldino ed altri) in materia di individuazione della data per lo svolgimento di elezioni e referendum e semplificazione del procedimento elettorale;
§ C. 1023 (Di Giuseppe) in materia di revisione della disciplina per il voto dei cittadini italiani all’estero;
§ C. 1912 (Paolo Emilio Russo ed altri) in materia di soppressione della distinzione per sesso nelle liste elettorali;
§ C. 2236 (Pavanelli ed altri) in materia di semplificazione del procedimento elettorale, digitalizzazione delle liste elettorali ed esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini “fuori sede”;
§ C. 2533 (Tucci ed altri) in materia di introduzione di un sistema elettronico per l’espressione del voto per via telematica.
Nell’appendice sono offerti approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia elettorale, nonché sulle leggi elettorali regionali.
Il testo a fronte tra la legislazione vigente e le modifiche della proposta di legge C. 2822 è consultabile nel secondo tomo del presente dossier.
A.C. 2822
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
La proposta di legge AC 2822 reca modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, contenenti rispettivamente le norme per l’elezione della Camera dei deputati e quelle per l’elezione del Senato della Repubblica.
Le modifiche agiscono sui due testi unici vigenti, superando, in relazione a molteplici aspetti, il sistema elettorale attualmente vigente per l’elezione delle due Camere, per come risultante dall’ultimo intervento organico effettuato in materia, risalente alla legge n. 165 del 2017.
Il meccanismo di funzionamento del nuovo sistema elettorale delineato dalla proposta di legge in commento sarà dettagliatamente spiegato nelle singole schede riferite alle diverse novelle apportate ai testi unici. Obiettivo della presente introduzione è quello di procedere ad una ricostruzione sintetica del complesso delle norme introdotte, in modo da fornire una visione d’insieme del nuovo sistema elettorale proposto.
Il sistema elettorale proposto dall’AC 2822
Il sistema elettorale proposto, così come quello vigente, è un sistema elettorale di tipo misto, che combina al suo interno elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria. Ciò premesso, i due sistemi divergono significativamente tra di loro.
Infatti, il sistema vigente assegna i 5/8 dei seggi su base proporzionale e i restanti 3/8 dei seggi con metodo “maggioritario plurality”, ossia in collegi uninominali all’interno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Il sistema introdotto dall’AC 2822 è un sistema a base proporzionale, “corretto” dalla previsione di un premio in seggi[1] da assegnare alla forza politica che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti.
Rispetto al sistema vigente, sono soppressi i collegi uninominali ed i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono. I collegi plurinominali, così come le circoscrizioni, restano quelli oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020.
I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano, come avviene nel sistema vigente, liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominale, eventualmente coalizzate tra loro. Inoltre, ai fini dell’eventuale attribuzione del premio, presentano liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.
Ferma restando la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, di cui si dirà dopo, nonché quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato), tra le liste presentate a livello di collegio plurinominale. Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinominale (alla Camera) e dal livello regionale a quello di collegio plurinominale (al Senato) resta quello previsto dal sistema vigente.
Le soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione.
La lista singola o la coalizione di liste che sia stata destinataria di almeno il 40% dei voti validi a livello nazionale è assegnataria di un premio, pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato, che vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente, e che vengono assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale.
Nel caso non siano soddisfatti i requisiti per l’assegnazione del premio al primo turno, se le singole liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto le prime due cifre elettorali nazionali hanno ottenuto entrambe almeno il 35% dei voti validi a livello nazionale, è previsto lo svolgimento di un turno di ballottaggio tra le due liste o coalizioni in questione per l’aggiudicazione del premio. Non è prevista la possibilità di apparentamenti tra il primo turno ed il ballottaggio.
In assenza dei presupposti anche per lo svolgimento del ballottaggio, anche i seggi del premio vengono ripartiti nell’ambito della distribuzione proporzionale generale e nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali viene eletto.
Per una disamina più dettagliata delle caratteristiche tecniche del premio previsto dall’AC 2822, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1.
Sinteticamente, si fa qui presente che il premio in esame consiste in un ammontare fisso di seggi (70 e 35), che si sommano a quelli che la lista o coalizione che se lo aggiudica ha ottenuto nella quota proporzionale. Il premio ha natura eventuale, nel senso che scatta, al primo turno, solo al ricorrere della percentuale di consenso minima prevista, oppure previo esperimento di un turno di ballottaggio a due, per l’accesso al quale sono parimenti previste soglie di consenso minime da raggiungere. Non si tratta, in senso tecnico, di un premio di maggioranza, nel senso che chi se lo aggiudica non acquisisce con certezza la maggioranza assoluta dei seggi in palio (a maggior ragione, nel caso in cui il premio sia attribuito ad esito del ballottaggio).
Un elemento da sottolineare è che il premio in esame è assegnato in modo del tutto separato tra Camera e Senato: l’assegnazione in ciascuna Camera avviene, cioè, a prescindere dal fatto che vi siano i requisiti per l’assegnazione anche nell’altra. Ciò significa che non è esclusa la possibilità che si verifichino esiti diversi tra le due Camere.
Qualora, a seguito dell’assegnazione del premio, la lista che se lo è aggiudicato ottenga, sommando i seggi conseguiti nel riparto proporzionale e quelli del premio, un totale di seggi superiore a 230 (alla Camera) o a 114 (al Senato), è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le sono sottratti nella parte proporzionale. Si specifica sin d’ora che da tale massimale sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nelle circoscrizioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero.
L’elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale. Non è prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste.
Sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l’assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. In caso di plurielezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso di plurielezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale (come nel sistema vigente).
Per quanto concerne le cosiddette “quote di genere”, resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l’obbligo di alternanza e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. In riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l’attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l’obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono eletti, nel caso, tutti e 70 “in blocco”.
Si prevede che le forze politiche indichino, nel programma elettorale che depositano, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono sulla scheda elettorale.
Rispetto all’impianto sopra descritto, fanno, infine, eccezione le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, che sembrano configurarsi come del tutto separate dalla competizione elettorale nazionale, salvo che per la partecipazione degli elettori delle citate circoscrizioni all’eventuale turno di ballottaggio per l’aggiudicazione del premio (per ogni approfondimento, si rinvia alla scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 2).
Articolo 1, comma 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elementi caratterizzanti del sistema elettorale)
L’articolo 1, comma 1, sostituisce integralmente l’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati. In particolare: al comma 1 dell’articolo novellato è inserito il riferimento all’eventualità del turno di ballottaggio; al comma 2 è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali oggi vigenti, mentre sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali; al comma 3 è previsto che le circoscrizioni siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti; al comma 4 sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall’eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, al primo turno o al ballottaggio, di un premio di governabilità pari a 70 seggi.
Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento sostituisce integralmente l’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportando modifiche a ciascuno dei quattro commi che lo compongono.
Il comma 1 dell’articolo 1 del testo unico, nel testo vigente, enuncia che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
La novella in commento modifica il comma appena citato sopprimendo il riferimento ad un turno elettorale “unico” ed inserendovi il riferimento alla possibilità che, ove necessario, si dia luogo anche ad un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, comprese le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.
Come già accennato nell’introduzione, e come più diffusamente descritto in commento alle novelle all’articolo 83 del testo unico, la proposta di legge in commento introduce la possibilità che, nel caso non vi siano i requisiti per l’assegnazione del premio di governabilità al primo turno, tale premio, al ricorrere di altri requisiti, venga attribuito ad esito di un turno di ballottaggio.
In particolare, il turno di ballottaggio si svolge nel caso la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto, al primo turno, almeno il 40 per cento dei voti validi e qualora sia la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale sia la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la seconda maggiore cifra elettorale nazionale abbiano ottenuto entrambe, al primo turno, almeno il 35 per cento dei voti validi.
La lista o coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti al turno di ballottaggio, si vede attribuita la totalità del premio di governabilità pari a 70 seggi. Un sistema del tutto analogo è previsto in relazione al Senato, ove il premio di governabilità ammonta ad un totale di 35 seggi.
Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di ballottaggio ai fini dell’attribuzione del premio, si rinvia a quanto riportato in calce alla presente scheda.
Appare rilevante segnalare che il testo novellato in commento specifica che l’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Si tratta di una specificazione necessaria in quanto, come risulterà chiaro dalla lettura del commento all’articolo 2 del testo unico, la proposta di legge in commento prevede che le elezioni in tali circoscrizioni si svolgano in un ambito del tutto separato da quelle che si svolgono nelle altre, secondo una disciplina speciale ed apposita, quella di cui al Titolo VI del testo unico.
Per ogni approfondimento sulle elezioni dei deputati spettanti alle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, sul fatto che esse siano configurate come del tutto separate dal resto del paese, e sulla specifica questione della scelta, di senso contrario, di coinvolgere invece gli elettori di tali territori al ballottaggio, si rinvia a quanto più diffusamente argomentato in commento al comma 2 e al comma 27 dell’articolo 1 della proposta di legge in esame.
Venendo alle modifiche apportate dalla novella in commento al comma 2 dell’articolo 1 del testo unico, si ricorda che esso, nel testo vigente, dispone, al primo periodo, che il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al testo unico. Tale periodo è confermato anche nel testo novellato.
La tabella A è però sostituita dal comma 30 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento. La nuova Tabella reca la lista delle medesime 28 circoscrizioni attualmente vigenti. A confronto con la tabella vigente, è soppressa la seconda colonna, nella quale le circoscrizioni erano precisamente individuate dal punto di vista territoriale, sulla base dei corrispondenti collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica per il sistema allora vigente (la cosiddetta “legge Mattarella”).
Se l’intento è di confermare le circoscrizioni vigenti, si valuti l’opportunità di non sostituire la Tabella A allegata al testo unico, lasciando quindi in vigore il riferimento ai collegi uninominali del Senato del 1993, in modo da consentire la perimetrazione territoriale delle circoscrizioni in questione.
Per la lista delle circoscrizioni in questione, nonché per la distribuzione dei seggi tra di esse sulla base della popolazione residente, si rinvia alla scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 3, della proposta di legge in commento.
Rispetto al testo vigente del comma 2 dell’articolo 1 del testo unico, sono invece soppressi i periodi successivi al primo, ai sensi dei quali è previsto che, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2 in relazione alla circoscrizione Valle d’Aosta, le circoscrizioni sopra citate vengano suddivise in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere, con arrotondamento all’unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige è prevista una disciplina derogatoria, tale per cui essa era invece ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all’unità pari superiore.
Le disposizioni in esame vengono espunte dalla novella in commento poiché, da una parte, la proposta di legge intende sopprimere i collegi uninominali per la generalità delle circoscrizioni, e dall’altra, per la circoscrizione Trentino-Alto Adige, essa conferma la disciplina vigente, ma rinviandone la trattazione all’articolo 2, al fine di trattarla congiuntamente con la disciplina concernente la circoscrizione Valle d’Aosta.
Il comma in esame modifica sensibilmente anche il comma 3 dell’articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente prevede che per l’assegnazione degli altri seggi (quelli cioè ulteriori rispetto a quelli assegnati nei collegi uninominali) ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
Ora, la disposizione in commento sostituisce integralmente il comma citato, prevedendo che le circoscrizioni siano ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
Come si vede, il comma 3, nel testo vigente, introdotto dalla legge n. 165 del 2017, fornisce dei criteri generali in ordine a come devono essere determinati i collegi plurinominali: nella sostanza, esso va letto in combinato disposto con le disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2017, che conferiva contestualmente una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali – delega attuata con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
Al contrario, il testo novellato del comma 3 individua direttamente i collegi plurinominali da utilizzare in quelli vigenti, determinati ai sensi del citato decreto legislativo.
Come si è appena visto, la proposta di legge in oggetto individua espressamente e specificamente i collegi plurinominali da applicare, a regime, in quelli definiti dalla specifica tabella A.2 allegata al decreto legislativo n 177 del 2020.
Si segnala che l’articolo 3, comma 6, della legge n. 165 del 2017, invece, delinea una procedura di revisione periodica dei collegi (uninominali e plurinominali), a norma della quale il Governo presenta un disegno di legge alle Camere, sulla base di quanto riferito, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, e alla luce dei criteri previsti dal medesimo articolo 3, ivi compresi i principi e criteri direttivi della delega, dall’apposita commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da dieci esperti in materia, istituita dal comma 3 del medesimo articolo 3.
Si valuti l’opportunità di prevedere un coordinamento tra le due disposizioni citate.
Resta invece ferma, ovviamente, la procedura di ripartizione dei seggi tra circoscrizioni e collegi operata, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
Per la lista dei collegi plurinominali in questione, nonché per la distribuzione dei seggi tra di essi sulla base della popolazione residente, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 3, della proposta di legge in commento.
Venendo infine al comma 4 dell’articolo 1 del testo unico, esso è volto, nel testo vigente come in quello novellato, a fornire un quadro di sintesi complessivo degli elementi caratterizzanti il sistema elettorale.
Esso, nel testo novellato, afferma che, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell’articolo 2 (nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige), i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale (ai sensi degli articoli 83 e 83-bis), con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 83, a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale e che abbia conseguito almeno il 40 per cento di voti validi nel primo turno di votazione, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio, ai sensi dell’articolo 83, comma 1-bis.
La disamina della disposizione appena citata costituisce l’occasione per dare conto in maniera più approfondita delle principali caratteristiche del sistema, cercando di analizzarle complessivamente.
Come il comma 4 novellato chiarisce da subito, il sistema elettorale in questione è un sistema a base proporzionale. In particolare, e come risulterà chiaro dalle schede di lettura dei commi novellanti gli articoli 3, 83 e 83-bis del testo unico, i seggi ripartiti proporzionalmente sono:
§ 384, ovvero tutti tranne quelli assegnati alla circoscrizione Estero (8), Trentino-Alto Adige (7) e Valle d’Aosta (1), nel caso non vi siano i presupposti per l’assegnazione del premio di governabilità;
§ 314, ovvero quelli di cui al punto precedente al netto dei 70 seggi del premio di governabilità, nel caso vi siano i presupposti per l’assegnazione di tale premio.
In termini quantitativi, la consistenza del premio di governabilità è pari a circa la metà dei collegi uninominali soppressi. Alla luce di ciò, come mostra la tabella di seguito riportata, anche in caso di assegnazione del premio, la quota di seggi distribuiti con metodo proporzionale, rispetto al sistema vigente, aumenta.

Tuttavia, l’elemento caratterizzante il sistema introdotto dalla proposta in oggetto è costituito dal premio di governabilità che, al contrario dei collegi uninominali, che possono essere vinti da soggetti diversi a seconda dei diversi livelli di consenso che le forze politiche registrano nei diversi territori, è assegnato nella sua interezza all’unico soggetto che, a livello nazionale, presenti i requisiti per aggiudicarselo.
Il premio di governabilità introdotto dalla proposta di legge in esame presenta le seguenti caratteristiche formali:
A) è previsto in ammontare fisso, pari a 70 seggi, che, al ricorrere dei presupposti, vengono assegnati nella loro totalità; al contrario, in assenza dei presupposti, non vengono assegnati in alcuna misura;
Come si è già detto in premessa, nel caso in cui non sia assegnato il premio, ad essere ripartiti proporzionalmente non sono 314 seggi, ma 384. Tali seggi sono assegnati alle liste presentate dai partiti a livello di collegio plurinominale, mentre non risulterà eletto nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.
B) ha natura eventuale, ossia scatta solo al ricorrere del raggiungimento di una quota minima di consenso, pari al 40 per cento dei voti al primo turno, oppure previo esperimento di un ballottaggio a due, ma anche in tal caso solo se le due liste o coalizioni in questione hanno ottenuto, entrambe, almeno il 35 per cento dei voti al primo turno ciascuna; in assenza dei presupposti anche per il ballottaggio, la distribuzione dei seggi è integralmente proporzionale;
Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha giudicato incostituzionale il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 270 del 2005, in ragione del fatto che non era prevista una soglia di consenso minima al di sotto della quale il premio non potesse essere attribuito, e dunque rendeva possibili effetti eccessivamente distorsivi della rappresentanza popolare. Nella sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha invece dichiarato costituzionalmente legittimo un premio di maggioranza, quello della legge n. 52 del 2015, che veniva attribuito – al primo turno - ad una lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei consensi, proprio in ragione dell’introduzione di tale soglia minima di consenso.
C) è assegnato separatamente tra Camera e Senato; l’assegnazione in ciascuna Camera avviene, cioè, a prescindere dal fatto che vi siano i requisiti per l’assegnazione anche nell’altra, ed eventualmente, anche a soggetti diversi;
Il testo proposto non prevede cioè forme di coordinamento tra i due rami del Parlamento, volti a verificare:
- che i requisiti previsti per l’attribuzione del premio di governabilità o per lo svolgimento del turno di ballottaggio ricorrano contemporaneamente in entrambe le Camere;
- che, nelle due Camere, il soggetto arrivato primo sia il medesimo.
Come noto, le elezioni per le due Camere sono, da un punto di vista formale, totalmente separate. L’elettore vota su due schede diverse, ed è pertanto libero di differenziare il proprio voto tra i due rami. Inoltre, anche dal punto di vista dell’offerta politica, i partiti e gruppi politici sono liberi di articolare diversamente la propria partecipazione alle elezioni e la composizione delle coalizioni, tra Camera e Senato. Ciò significa che i risultati complessivi delle elezioni nelle due Camere possono divergere. In un contesto in cui il sistema elettorale assegna conseguenze molto significative al fatto che una lista o coalizione di liste ottenga anche solo pochi voti in più di un’altra (assegnazione del premio al primo turno o al ballottaggio) o al fatto che una lista o coalizione di lista superi o meno, anche solo di pochi voti, una determinata soglia di consenso (quella prevista per l’aggiudicazione del premio al primo turno, o per l’accesso al ballottaggio), differenze anche solo minime in termini quantitativi che dovessero riscontrarsi nei risultati elettorali delle due Camere possono, in linea teorica, consentire il verificarsi, in particolare, di uno dei seguenti scenari:
- assegnazione del premio di governabilità, sia al primo turno che a seguito di ballottaggio, a due liste o coalizioni diverse nei due rami del Parlamento;
- assegnazione del premio di governabilità al primo turno solo in un ramo del Parlamento, con necessità di svolgere il ballottaggio per l’attribuzione del premio nel secondo ramo;
- assegnazione del premio di governabilità al primo turno solo in un ramo del Parlamento, con riparto proporzionale nel secondo ramo;
- svolgimento del ballottaggio in un solo ramo del Parlamento, con riparto proporzionale nell’altro;
- svolgimento di un ballottaggio tra due coppie di coalizioni diverse nei due rami del Parlamento.
Si tratta di scenari ipotetici, che invero non si configurano come probabili, anche in considerazione del fatto che l’elettorato attivo per le elezioni del Senato è stato equiparato a quello per le elezioni della Camera, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, ma che, per le ragioni che si sono sopra dette, non possono essere del tutto esclusi.
Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza al Senato previsto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, in ragione del fatto che, essendo tale premio attribuito su base regionale – sulla base di quanto disposto dall’articolo 57, primo comma, della Costituzione - produceva una situazione nella quale la maggioranza dei seggi al Senato si configurava come un risultato sostanzialmente casuale, non necessariamente connesso alla distribuzione del consenso su base nazionale.
La Corte osservava che tale irrazionalità, oltre a contraddire la ragion d’essere stessa del premio, incideva sul corretto funzionamento della forma di governo parlamentare in quanto poteva favorire la formazione di maggioranze non coincidenti nei due rami del Parlamento risultando, dunque, tale sistema idoneo a compromettere la stabilità del Governo, che deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere, e a ostacolare il regolare esercizio della funzione legislativa.
Anche con la sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha ribadito che, pur non sussistendo un obbligo costituzionale di identità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato, le discipline devono tuttavia garantire coerenza con la struttura del sistema parlamentare e non devono ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.
A) l’effetto disproporzionale direttamente addebitabile al premio appare inferiore alla sua consistenza percentuale sul totale dell’Assemblea (17,5 per cento), poiché, essendo assegnato in ammontare fisso, andrà a sommarsi ad una base di seggi, quella ottenuta dal vincitore nella quota proporzionale, che è percentualmente inferiore rispetto a quella che egli avrebbe ottenuto sulla base di una ripartizione integralmente proporzionale;
A tal proposito, si ricorda preliminarmente che, in relazione alla verifica circa la possibile eccessività del premio, secondo la giurisprudenza della Corte, ciò che rileva è la “divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, […] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto”, ossia la differenza tra la percentuale di voti conseguiti e quella dei seggi ottenuti. Applicando tale “test di proporzionalità”, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha giudicato ammissibile un sistema elettorale, quello della legge n. 52 del 2015, che attribuiva un premio di maggioranza dotato di un effetto distorsivo pari, nel caso maggiore, a 15 punti percentuali (dal 40 per cento dei voti al 55 per cento dei seggi).
Per applicare il test di proporzionalità ad un premio come quello ora in esame, cioè previsto in ammontare fisso, può risultare utile calcolare il valore effettivo del premio stesso, ossia un valore che tenga conto anche dei seggi che il vincitore non ottiene, e che invece otterrebbe ove la distribuzione fosse integralmente proporzionale. A tal fine, si osservi la tabella riportata a seguire: la consistenza effettiva del premio (colonna F) è pari al valore formale di esso (70 seggi, colonna E) meno un valore (colonna D) pari alla differenza tra i seggi che il vincitore avrebbe ottenuto in un contesto ipotetico in cui i seggi da distribuire proporzionalmente fossero 384 (colonna B) e quelli che invece ottiene nella distribuzione dei soli 314 seggi in palio in caso di assegnazione del premio (colonna C). Si precisa che i seggi riportati nelle colonne B e C sono calcolati – semplicemente - applicando la percentuale del consenso al totale dei seggi in palio, al solo fine di mostrare il funzionamento del meccanismo in parola.
Come si può notare, il premio effettivo presenta un valore decrescente mano a mano che il livello di consenso di chi se lo aggiudica aumenta, e si azzera in corrispondenza del 60 per cento dei voti. Il valore effettivo massimo che il premio presenta è pari a 46 seggi, registrato in corrispondenza del 35 per cento dei voti, il minimo al di sotto del quale non è possibile assegnare il premio. Tale valore è pari al 12 per cento di 384 e all’11,5 per cento della composizione integrale dell’Assemblea.
Si sottolinea che la tabella è finalizzata a quantificare il solo effetto disproporzionale sostanziale derivante dal premio, ed a tal fine ipotizza una totale assenza di dispersione del voto in favore di partiti sotto la soglia di sbarramento. L’eventuale presenza di tale dispersione, dovuta ai risultati elettorali, produrrebbe un effetto disproporzionale ulteriore, in favore di tutti i partiti che hanno avuto accesso ai seggi e ripartito tra essi in ragione proporzionale ai voti di ciascuno. La percentuale di tale ulteriore effetto disproporzionale a favore del soggetto aggiudicatario del premio andrebbe dunque ad aggiungersi all’effetto derivante dal premio stesso.

* Tra i seggi ottenuti dal soggetto aggiudicatario del premio, sia nella colonna A che nella colonna B, non sono calcolati quelli eventualmente ottenuti nelle circoscrizioni Estero, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Tali seggi, del resto, non sono addebitabili al premio, essendo assegnati, sulla base dei voti ottenuti nei territori in questione, ad esito di procedure autonome.
B) non si tratta, in senso tecnico, di un premio di maggioranza, nel senso che chi se lo aggiudica non acquisisce con certezza la maggioranza assoluta dei seggi in palio, perché i seggi del premio si sommano, in ammontare fisso, a quelli che il soggetto aggiudicatario ha ottenuto al proporzionale; in un contesto in cui basta il 40 per cento dei voti per aggiudicarsi il premio, ed a maggior ragione, in caso di attribuzione del premio al ballottaggio, non è detto che i seggi ottenuti al proporzionale, sommati ai 70 del premio, consentano di ottenere 201 seggi;
Infatti, assumendo che il vincitore del premio ottenga il 40 per cento dei voti, e che non vi sia dispersione del consenso sotto la soglia di sbarramento, tale 40 per cento di voti corrisponderà a circa il 40 per cento dei 314 seggi distribuiti proporzionalmente, ossia a 126 seggi, che sommati ai 70 del premio, non raggiungono la maggioranza assoluta dei 400 seggi dell’Assemblea. Questa situazione si potrebbe verificare, a maggior ragione, in caso di ballottaggio, ovvero in un contesto in cui chi si aggiudica il premio lo fa avendo ottenuto meno del 40 per cento dei voti.
Si tenga presente che da tali calcoli restano del tutto esclusi i seggi eventualmente ottenuti dalla lista aggiudicataria del premio nelle circoscrizioni Estero, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.
C) non è possibile superare la cifra limite di 230 seggi su 384; nel caso in cui la lista singola o la coalizione di liste aggiudicataria del premio ottenga, tra i seggi del riparto proporzionale e quelli del premio, un totale di seggi superiore a 230, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite, le sono sottratti nella parte proporzionale; il premio, cioè, scatta nella sua interezza, ma, per la quota eccedente al massimale di seggi previsto, esso va a scapito dei seggi ottenuti nella parte proporzionale dalla lista o coalizione che se lo è aggiudicato.
Si consideri che la lista o coalizione di lista aggiudicataria dei 70 seggi di premio potrà raggiungere la cifra complessiva di 230 seggi solo nel caso riesca ad ottenerne 160 seggi nella parte proporzionale (ossia, 230-70), pari al 50,9 per cento dei 314 seggi ripartiti in tale ambito.
La cifra massima di 230 seggi è pari al 59,9 per cento di 384, e al 57,5 per cento di 400. Si tenga presente che ai 230 seggi in questione, dovranno essere aggiunti i seggi eventualmente ottenuti dalla lista aggiudicataria del premio nelle circoscrizioni Estero, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.
Si ricorda che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, nel concentrarsi sul concetto di “eccessività” del premio di maggioranza, non l’hai mai ricondotta alla necessità di non superare un valore (assoluto o percentuale) massimo da calcolarsi sul totale della composizione assembleare, definendola piuttosto, come già si è detto, quale possibile “eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, […] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto”.
Il rimedio suggerito dalla Corte per evitare che la divaricazione divenga “eccessiva”, consiste nell’introduzione di una soglia di consenso minima per l’attribuzione del premio. In coerenza con tale giudicato, la Corta ha infatti considerato ammissibile il premio attribuito – al primo turno – dalla legge n. 52 del 2015, che tale soglia minima inseriva, nella misura del 40 per cento dei voti validi.
Quanto al limite massimo, la Corte, come si è detto, non ne ha finora fatto cenno espressamente nella sua giurisprudenza, limitandosi a sottolineare, nella sentenza n. 1 del 2014, che “una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare” (quale sarebbe – nelle argomentazioni della Corte - quella di un premio assegnato senza soglia minima di accesso) è “incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, […] fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost) […]”.
Le funzioni di cui all’articolo citato – tra parentesi – dalla Corte, sono quelle di revisione costituzionale, nell’ambito delle quali, si ricorda, è previsto che la modifica della Carta senza la possibilità di previo esperimento del referendum confermativo sia possibile solo nel caso in cui la legge costituzionale di modifica sia stata approvata, nella seconda votazione da ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Quanto all’ipotesi del ballottaggio, come si è detto essa si verifica nel caso in cui la lista o coalizione di liste arrivata prima non abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti e nel caso le prime due liste e coalizioni di liste abbiano ottenuto almeno il 35 per cento dei voti. Il ballottaggio è quindi necessariamente tra le due liste arrivate prime e non è contemplata la possibilità di procedere ad apparentamenti tra le liste ammesse al ballottaggio e quelle che ne sono rimaste escluse. La lista che ottiene il maggior numero di voti al ballottaggio, ottiene il premio di 70 seggi nella sua interezza.
Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2017 ha giudicato incostituzionale il ballottaggio previsto dalla legge n. 52 del 2015 in ragione del fatto che esso attribuiva un “premio di maggioranza” in assenza di soglie minime per accedere al secondo turno di votazione, e in assenza della possibilità di apparentamenti tra le liste ammesse al ballottaggio e quelle rimaste escluse. In sostanza, secondo la Corte, il ballottaggio previsto dalla legge n. 52 del 2015, che si configurava sostanzialmente come una prosecuzione del primo turno, finiva con il presentare i medesimi vizi di costituzionalità sulla base dei quali era stato dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, il premio di maggioranza attribuito in un turno unico ai sensi della legge n. 270 del 2005, risultando potenzialmente idoneo a “comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto”.
A tal proposito, si segnala che la proposta di legge in commento:
- prevede una soglia minima di accesso al ballottaggio, tale per cui le due liste ammesse a competervi rappresentano complessivamente una quota di consenso oscillante tra il 70 e l’80 per cento dei voti validi espressi al primo turno;
- assegna, tramite il ballottaggio, un premio che, come si è detto, non è necessariamente tale da assicurare il raggiungimento della maggioranza assoluta dei seggi in palio.
L’articolo 1, comma 2, sostituisce il comma 1 dell’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, prevedendo che le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come separate da quelle che si svolgono nel resto del Paese. La circoscrizione Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico.
Il comma 2 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento sostituisce integralmente l’unico comma vigente dell’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Il testo vigente del comma novellato dispone che l’elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, sia regolata dalle norme contenute nel titolo VI del testo unico.
La novella ora in commento estende l’ambito materiale la cui regolamentazione è rinviata al titolo VI del testo unico – attualmente limitata alla disciplina dell’elezione nella circoscrizione Valle d’Aosta - alla disciplina dell’elezione nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, anticipandone al contempo i lineamenti fondamentali.
Le norme relative alle elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per come delineate dalla presente proposta di legge, si configurano come “isolate” dalla disciplina che regola le elezioni nel resto del Paese, e sono coerentemente collocate all’interno di un titolo apposito, il Titolo VI, che viene significativamente modificato (anche nella rubrica) dal comma 27 dell’articolo in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni dettaglio), mediante l’inserimento di tre nuovi articoli, recanti la disciplina delle elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige.
Quanto alla determinazione del numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni in questione, si anticipa (rinviando ogni dettaglio alla scheda di lettura riferita al comma 3 dell’articolo 1) che queste ultime rientrano nella lista delle circoscrizioni elettorali contenute nella Tabella A allegata al testo unico, e rientrano in quelle tra le quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), sono assegnati i seggi sulla base della popolazione residente.
Le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono invece espressamente escluse dall’insieme di quelle tra le quali sono ripartiti i 70 seggi da attribuire quale premio di governabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), e dall’insieme di quelle nell’ambito delle quali ripartire i seggi tra i collegi plurinominali nelle due distinte ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2 (i casi, rispettivamente, di avvenuta o di mancata attribuzione de premio di governabilità).
Quanto al meccanismo di assegnazione dei seggi tra le forze politiche all’interno delle due circoscrizioni in esame, esso è disciplinato, nei suoi lineamenti fondamentali, dall’articolo 2, come novellato dal comma in esame, e, nella normativa di dettaglio, dai diversi articoli del Titolo VI.
Le disposizioni di cui al novellato articolo 2 sono già di per sé sufficienti a tratteggiare il funzionamento del distinto agone elettorale che caratterizza le due circoscrizioni in esame.
La circoscrizione Valle d’Aosta è - e resta - costituita da un unico collegio uninominale.
La circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei collegi uninominali in cui essa risulta suddivisa ai sensi della tabella A.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177: si tratta dei quattro vigenti collegi di Trento, Rovereto, Bolzano e Bressanone.
Per quanto riguarda gli ulteriori seggi che le spettano sulla base del riparto dei seggi in ragione proporzionale alla popolazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)) - nella misura di quelli eccedenti il numero di quattro, e cioè, allo stato attuale tre seggi - essi sono ripartiti con metodo proporzionale, in un unico collegio plurinominale, ai sensi dell’articolo 93-septies, comma 2, ossia, come si vedrà meglio in commento al titolo VI, tramite una ripartizione proporzionale effettuata sulla base dei soli voti espressi a livello circoscrizionale, e con una soglia di sbarramento appositamente congegnata, per le liste singole o per le coalizioni di liste, e pari al 20 per cento dei voti espressi nella sola circoscrizione in questione.
Come si vede, tutti i seggi spettanti alle circoscrizioni in questione, sia quelli assegnati in collegi uninominali che quelli assegnati con metodo proporzionale, sono assegnati sulla base dei soli voti espressi sul territorio in questione. Da questo punto di vista, ed in coerenza con la scelta di spostarne l’esame di dettaglio nel Titolo VI, la circoscrizione Trentino-Alto Adige risulta del tutto equiparata, nella sua situazione di isolamento rispetto al resto del Paese, alla circoscrizione Valle d’Aosta. Si tratta di una novità rispetto al sistema vigente, poiché, al contrario, oggi, relativamente ai seggi eletti con metodo proporzionale, tale isolamento non sussiste.
Anche dal punto di vista procedurale, come si vedrà anche in questo caso in commento al titolo VI, il meccanismo di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in questione è integralmente racchiuso entro i confini dei rispettivi territori. Non sono previste comunicazioni tramite cui gli Uffici centrali circoscrizionali rendono noti all’Ufficio centrale nazionale le cifre elettorali di lista o di collegio, né a quali schieramenti appartengano i candidati risultati eletti. I candidati vengono proclamati eletti direttamente dagli Uffici centrali circoscrizionali. Da questo si desume che:
§ i voti espressi al primo turno nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige non sono comunicati all’Ufficio centrale nazionale, e conseguentemente non concorrono ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nemmeno ai fini del raggiungimento delle soglie percentuali previste per l’accesso al premio, per l’accesso al ballottaggio e per l’accesso ai seggi;
§ i seggi assegnati nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige non concorrono al massimale di 230 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.
Si segnala peraltro che la novella di cui al comma 22 dell’articolo 1 in commento sopprime la parola “tutti” dall’alinea dell’articolo 83 del testo unico per l’elezione della Camera, in relazione agli “Uffici centrali circoscrizionali” i cui verbali devono essere ricevuti dall’Ufficio centrale nazionale prima che quest’ultimo dia il via alle sue operazioni.
Il fatto che i voti espressi al primo turno nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige non concorrano ai totali nazionali nemmeno ai fini del raggiungimento delle soglie, non è – a ben vedere - enunciato in modo espresso, ma si configura come una interpretazione sostanzialmente obbligata, in assenza di un dettato testuale che disponga in senso contrario, perché l’unica coerente, da una parte, con il fatto che le due circoscrizioni in questione non concorrono al premio di governabilità nemmeno in termini di seggi, e dall’altra, con il fatto che tutti i seggi spettanti a tali circoscrizioni sono assegnati esclusivamente sulla base dei voti espressi sul piano locale.
Si sottolinea che ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, come novellato dalla proposta di legge in commento, gli elettori delle circoscrizioni in questione concorrono, invece, al turno di ballottaggio per l’assegnazione del premio.
Alla luce della rilevanza della questione, si valuti l’opportunità di chiarire in modo esplicito se i voti espressi in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta concorrano o meno ai totali nazionali dei voti delle liste e delle coalizioni, anche ai fini del raggiungimento delle soglie previste per l’accesso ai seggi, per l’aggiudicazione del premio di governabilità e per l’accesso al ballottaggio.
Sotto questo profilo, infatti, un chiarimento della scelta del legislatore consentirebbe di rendere esplicita la modalità con la quale si intende, presumibilmente, bilanciare le esigenze di rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute con quelle di partecipazione, da parte dei cittadini delle due circoscrizioni in questione, alla determinazione della lista o coalizione con maggiori consensi a livello nazionale.
La legge n. 270 del 2005, l’unica che sia mai stata recentemente applicata che contenesse, alla Camera, un premio di maggioranza assegnato su base nazionale, affrontava il medesimo problema nei seguenti termini: la Valle d’Aosta era del tutto esclusa dai meccanismi di assegnazione del premio; il Trentino-Alto Adige vi era completamente incluso. Al Senato il problema non si poneva perché i sistemi peculiari previsti nelle due regioni in questione si collocavano in un contesto in cui anche nelle altre regioni si svolgevano competizioni completamente separate tra loro, anche in relazione all’attribuzione dei diversi premi di maggioranza regionali che tale legge prevedeva.
Si sottolinea che sulla legittimità costituzionale della posizione di isolamento prevista per la Valle d’Aosta dalla legge n. 270 del 2005, così come sulla legittimità costituzionale della differenza tra tale posizione e quella, opposta, prevista per il Trentino-Alto Adige, la Corte costituzionale non è mai stata chiamata ad esprimersi.
Sotto il diverso e ulteriore profilo del ballottaggio, si ricorda che la sentenza n. 35 del 2017 la Corte costituzionale lo ha interpretato non come una tornata elettorale autonoma, ma come la prosecuzione del primo turno. Nell’assetto proposto, per gli elettori delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, il ballottaggio potrebbe configurarsi invece come una elezione del tutto nuova, nella quale – però – ad essi sarebbe sottoposta una rosa di opzioni diversa da quella inizialmente proposta agli altri elettori.
L’articolo 1, comma 3, sostituisce l’articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che disciplina la determinazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dei seggi da assegnare alle circoscrizioni e nei collegi plurinominali sulla base della popolazione risultante dall’ultimo censimento. La novella inserisce la disciplina delle ulteriori determinazioni da effettuare con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica necessarie al sistema proposto: la ripartizione dei 70 seggi da attribuire come premio di governabilità, e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.
Il comma 3 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento sostituisce integralmente l’articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di determinare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico:
§ l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni di cui alla Tabella A (che rimane invariato)
§ la ripartizione nelle circoscrizioni dei 70 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna circoscrizione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale;
§ la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.
Il comma 1 dell’articolo 3 del testo unico vigente, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali sono assegnati i seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A. La norma, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 56, quarto comma della Costituzione, specifica che la determinazione dei seggi è effettuata sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, come risulta dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica.
La novella riscrive il comma 1 al fine di aggiungere all’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni - che viene confermata integralmente - la ripartizione nelle medesime circoscrizioni, dei 70 seggi da attribuire come premio di governabilità, nel caso si verifichino le condizioni previste dall’articolo 83.
Infatti, il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l’elezione dei candidati di liste presentate a livello circoscrizionale, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell’assegnazione del premio, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2-bis, del testo unico, come novellato dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della proposta di legge in esame. Coerentemente, a norma del citato comma 2-bis, le liste singole e le coalizioni che presentano candidature di collegio plurinominale in tutte le circoscrizioni devono presentare le liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, e il numero dei candidati di tali liste, pena l’inammissibilità, deve corrispondere ai seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, lettera b), ora in commento.
Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 3, come novellato, con il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali e sulla base della popolazione come risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, sono determinati:
a) i seggi da assegnare alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al testo unico;
b) la distribuzione di 70 seggi da assegnare quale premio di governabilità tra le circoscrizioni di cui alla Tabella A, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Nel testo vigente, la tabella A allegata al testo unico, contiene la lista delle 28 circoscrizioni. Esse corrispondono al territorio dell’intera regione, ad eccezione di sei regioni il cui territorio è ripartito in due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) e in quattro circoscrizioni (Lombardia).
Le circoscrizioni sono state definite con la legge 165 del 2017 come aggregazione di più collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 535 del 1993, in attuazione della legge 276 del 1993 (cosiddetta legge Mattarella). Esse corrispondono al territorio delle province (o città metropolitane) per le circoscrizioni Piemonte 1 (Torino), Piemonte 2 (restante territorio regionale), Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno), Veneto 2 (Rovigo, Padova, Vicenza e Verona), Campania 1 (Napoli), Campania 2 (restante territorio regionale), Sicilia 1 (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, ad eccezione di un comune) e Sicilia 2 (Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa e il comune della provincia di Caltanissetta escluso da Sicilia 1).
Nel caso delle regioni Lombardia e Lazio, invece, le circoscrizioni sono così articolate: Lombardia 1 (città metropolitana di Milano, ad eccezione di 11 comuni, e provincia di Monza e della Brianza), Lombardia 2 (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo), Lombardia 3 (provincia di Bergamo, ad eccezione di 35 comuni inseriti in Lombardia 2 e provincia di Brescia, ad eccezione di 10 comuni inseriti in Lombardia 4), Lombardia 4 (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia), Lazio 1 (che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale), Lazio 2 (36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale e province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone).
Come già rilevato in commento all’articolo 1, comma 1 della proposta in esame, se, come sembra, l’intento della proposta di legge è confermare le attuali circoscrizioni, non risulta del tutto coerente sostituire la tabella A, come invece avviene ai sensi del comma 30 dell’articolo 1 della presente proposta di legge, in quanto nel testo vigente tale tabella reca una precisa e dettagliata ricostruzione dell’articolazione territoriale delle circoscrizioni; viceversa se la proposta intende modificare le attuali circoscrizioni, sarebbe opportuno sostituire la tabella A, ma in tal caso riportandovi una nuova, ed altrettanto dettagliata, definizione territoriale delle circoscrizioni.
L’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, come prescrive l’articolo 56 della Costituzione, è effettuata in proporzione alla popolazione sulla base dei dati dell’ultimo censimento con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti.
Sul censimento permanente e sull’utilizzo dei relativi dati, dispone la legge di bilancio per il 2018 (legge 205 del 2017, commi 227-237) che ha introdotto il censimento permanente, in luogo del censimento decennale e, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 7 del 2024, ne ha disciplinato la pubblicazione dei risultati. Per quanto qui rileva, la legge (comma 236-bis) stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, la fonte è il decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in cui sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale. In fase di prima applicazione, inoltre, dispone il comma 236-ter che la popolazione, ai fini delle norme in materia elettorale e referendaria, è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i risultati del censimento permanente riferito all’anno 2021; il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali dovrà essere determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.
La tabella 1, esposta a seguire, mostra la ripartizione di 392 seggi tra le 28 circoscrizioni, per come essa risulterebbe sulla base della popolazione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023), ad esito del censimento del 2021.

Le ultime due colonne con sfondo grigio mostrano il numero di seggi determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 in occasione delle elezioni politiche del 2022 sulla base del censimento 2011 (ultimo censimento decennale, pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012) e la differenza di seggi tra la ripartizione effettuata in base al censimento 2021 e quella effettuata con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 2022.
Si rimarca che la tabella appena illustrata, così come le altre che seguono nella presente scheda e le omologhe riferite al Senato (si veda la scheda di lettura riferita all’articolo 2, comma 1 della proposta di legge in oggetto), sono il frutto di una elaborazione prospettica, non essendo ancora stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi, che come detto è emanato in occasione della convocazione dei comizi. Si segnala, peraltro, che non si può escludere che entro la naturale scadenza della legislatura in corso venga emanato il decreto del Presidente della Repubblica che determina la popolazione residente sulla base del censimento al 31 dicembre 2026.
Di seguito sono esposte due tabelle che riportano la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni, come disciplinato dalle norme novellate in esame.
La tabella 2 mostra la ripartizione dei 70 seggi del premio di governabilità tra le circoscrizioni, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a), dell’articolo 3 del testo unico Camera, come novellato dalla proposta in esame.
In analogia a quanto disposto dalla Costituzione per la ripartizione di 392 seggi, la ripartizione dei 70 seggi è effettuata con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base del quoziente naturale, dato dal rapporto tra la popolazione delle circoscrizioni considerate (al totale nazionale è sottratta la popolazione delle circoscrizioni escluse) e i 70 seggi da ripartire.
La successiva tabella 3, reca il riepilogo dei seggi distribuiti nelle circoscrizioni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, come novellato: la ripartizione di 392 seggi tra le 28 circoscrizioni (lettera a)), la ripartizione di 70 seggi tra 26 circoscrizioni (lettera b)) e, per ciascuna circoscrizione, la determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nel caso di attribuzione di premio di governabilità pari alla differenza tra il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione e la quota parte dei 70 seggi premio.
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Il comma 2 dell’articolo 3 del testo unico vigente, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, e sempre sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, nei collegi plurinominali, compresi i seggi da attribuire nei collegi uninominali.
La novella riscrive il comma 2, in conseguenza della soppressione dei collegi uninominali e della necessità di determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.
Come si è detto anche in premessa e in commento al comma 1, infatti, nel caso di attribuzione del premio, i seggi distribuiti nei collegi plurinominali sono 314, ossia il totale di seggi spettanti alle circoscrizioni ordinarie al netto dei 70 seggi che costituiscono il premio; in caso di mancata attribuzione del premio, i seggi distribuiti nei collegi plurinominali sono tutti e 384 i seggi spettanti alle circoscrizioni ordinarie. Il decreto del Presidente della Repubblica si fa dunque carico di disciplinare entrambe le ipotesi.
Il comma 2 dell’articolo 3, come novellato, stabilisce infatti che con il decreto di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione ad esclusione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol e ancora sulla base della popolazione come risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, sono determinati i seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione, secondo le due ipotesi:
a) nel caso di attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono quelli risultanti dalla differenza tra l’assegnazione di tutti i seggi (comma 1, lettera a)) e la distribuzione dei 70 seggi del premio di governabilità (comma 1, lettera b), complessivamente pari a 314; il calcolo è quello riportato nella sopra esposta tabella 3, ultima colonna;
b) nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono, invece, tutti i seggi ad essa assegnati (comma 1, lettera a)), complessivamente pari a 384.
La tabella 4, esposta a seguire, mostra il risultato della ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali in cui è ripartita, nelle due ipotesi. I 49 collegi plurinominali, come stabilito dal novellato articolo 1, comma 3, del testo unico, sono quelli determinati con il decreto legislativo n. 177 del 2020.
La tabella 4 espone per ciascuna circoscrizione: il numero di seggi complessivi attribuiti, il numero di seggi premio, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali in caso di attribuzione del premio di governabilità, nonché i collegi plurinominali in cui è ripartita. Per ciascun collegio plurinominale è esposto la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; la popolazione residente in base al censimento 2021, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, la sigla della o delle provincie e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio; il numero di seggi attribuiti nel collegio plurinominale in caso di attribuzione del premio di governabilità (colonna ‘riparto 314 seggi’) e nel caso, invece, in cui il premio di governabilità non venga assegnato (colonna ‘riparto 384 seggi’).
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L’articolo 1, comma 4, modifica l’articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che recano la disciplina generale in materia di formato della scheda elettorale e di modalità di espressione del voto da parte dell’elettore. Si prevede che l’elettore disponga di un voto da esprimere su un’unica scheda elettorale recante il contrassegno di ciascuna lista corredato dai nominativi dei candidati del collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità.
L’articolo 1, comma 4, interviene sull’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ridefinendo sia il formato della scheda elettorale, sia la modalità di espressione del voto da parte dell’elettore. Il comma novellato reca, per la verità, solo la disciplina generale delle materie citate: la normativa di dettaglio è recata dagli articoli 31(formato della scheda) e 58 (modalità di espressione del voto) del testo unico, per le novelle ai quali si rinvia, rispettivamente, alle schede di lettura riferite ai commi 16 e 17 dell’articolo 1 in commento.
Le novelle sono volte ad adeguare la normativa in questione al nuovo sistema elettorale delineato dalla proposta di legge in esame, che, si ricorda, rispetto al vigente, prevede l’abolizione dei collegi uninominali e l’introduzione di un premio di governabilità.
Il comma 2, nel testo novellato, oltre a vedere espunti i riferimenti al nome del candidato nel collegio uninominale, prevede che ciascun elettore disponga di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dai nomi dei candidati nel collegio plurinominale nonché da quelli dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.
L’articolo 1, comma 5, integra l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati prevedendo che il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisca anche la data per lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio, da tenersi nella seconda domenica successiva a quella della prima votazione.
L’articolo 1, comma 5, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, contenente la disciplina relativa al decreto del Presidente della Repubblica, adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono convocati i comizi elettorali ed è fissato il giorno della prima riunione della Camera dei deputati, nei limiti dell’articolo 61 della Costituzione (che, si ricorda, dispone che la prima riunione abbia luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni).
In particolare, la norma in commento prevede che tale decreto stabilisca altresì la data dell’eventuale turno di ballottaggio, introdotto dalla proposta di legge in commento, da tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.
Si ricorda che il turno di ballottaggio, finalizzato all’assegnazione del premio di governabilità è eventuale perché si tiene solo nel caso in cui la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi e se la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale che la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la seconda maggiore cifra elettorale nazionale hanno ottenuto entrambe almeno il 35 per cento dei voti validi.
Si valuti l’opportunità di prevedere che il decreto del Presidente della Repubblica, nel fissare il giorno della prima riunione della Camera dei deputati, individui due distinte ipotesi, in ragione delle due diverse eventualità che si svolga o meno il turno di ballottaggio.
Si ricorda che il sopra citato decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e che i Sindaci di tutti i Comuni hanno l’obbligo di darne notizia al pubblico con speciali avvisi.
Tale obbligo ha natura giuridica di funzione statale delegata, svolta dal Sindaco quale ufficiale di governo ex articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
A tal riguardo si segnala, infine, che l'introduzione dell'obbligo di indicare nel decreto anche la data del ballottaggio dovrebbe comportare conseguentemente un ampliamento del contenuto degli avvisi che i Sindaci devono portare a conoscenza del pubblico. In particolare, gli avvisi dovranno indicare la data del primo turno nonché quella dell’eventuale ballottaggio nonostante il carattere condizionato.
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L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 definisce le coordinate procedurali per l'indizione dei comizi, configurando il relativo decreto come l'atto presupposto che avvia formalmente l'intero procedimento elettorale. Dal punto di vista formale, si tratta, dunque, di una disposizione di carattere procedimentale.
Sotto il profilo giuridico il decreto di convocazione è un atto formalmente presidenziale, adottato ex articolo 87, comma 3, della Costituzione, che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di indire le elezioni delle nuove Camere e di fissarne la prima riunione ma sostanzialmente governativo in quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri è atto necessario. Il decreto ex articolo 11 costituisce dunque lo strumento attuativo di tale potere presidenziale ed è soggetto a controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 89 della Costituzione.
Si tratta inoltre di un atto a contenuto parzialmente vincolato considerando l’obbligo costituzionale, dettato dall’articolo 61, primo comma, di fissare il giorno delle elezioni delle nuove Camere entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
L’articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 14, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, al fine di sopprimervi i riferimenti ai collegi uninominali.
L’articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, sopprimendovi i riferimenti ai collegi uninominali.
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, disciplina il deposito del contrassegno e gli obblighi di trasparenza dei soggetti politici che intendono presentare liste per l'elezione della Camera dei deputati.
I partiti o gruppi politici organizzati sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale intendono distinguere le proprie liste; i partiti che facciano uso notorio di un determinato simbolo sono obbligati a riprodurlo fedelmente. All'atto del deposito, il soggetto politico deve presentare il proprio statuto, ove iscritto nel registro nazionale, ovvero una dichiarazione di trasparenza sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata, recante l'indicazione del titolare del contrassegno, della sede legale in Italia, degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni.
La legge vieta il deposito di contrassegni identici o confondibili con altri già presentati o tradizionalmente utilizzati da altri partiti, nonché di simboli che riproducano immagini religiose o che siano depositati al solo scopo di precluderne l'uso ad altri soggetti politici.
La novella si rende necessaria per coordinare il testo vigente con l'eliminazione della componente uninominale dal sistema elettorale. Nella disciplina attuale, infatti, l'articolo 14 prescrive che i partiti o i gruppi politici organizzati depositino il proprio contrassegno tanto per i collegi plurinominali quanto per quelli uninominali. Per effetto della modifica, il deposito è riferito esclusivamente alle liste nei collegi plurinominali.
Per quanto riguarda le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, si vedano invece le disposizioni richiamate nel Titolo VI così come da novella operata dal comma 27 dell’articolo in commento.
L’articolo 1, comma 7, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l’articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo l’obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome.
L’articolo 1, comma 7, interviene sulla disciplina dei collegamenti tra liste e coalizioni apportando modifiche all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ai sensi del quale i partiti o gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. La norma prevede altresì che tali dichiarazioni siano reciproche ed effettuate contestualmente al deposito del contrassegno.
La lettera a) prevede l’abrogazione del terzo periodo del comma 2 che, nel testo vigente, disciplina la facoltà dei partiti rappresentativi di minoranze linguistiche, all’interno di circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione ne prevedono la tutela, di dichiarare in quali collegi uninominali presentano un candidato comune con la coalizione.
La lettera b) modifica, invece, il comma 3 dell'articolo 14-bis, sostituendo la locuzione «capo della forza politica» con quella «persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri» per quel che concerne il nome da dichiarare all’interno del programma elettorale da depositare contestualmente al contrassegno.
La disposizione introduce altresì l'obbligo, per le liste tra loro collegate in coalizione, di indicare il medesimo nominativo, stabilendo che la relativa dichiarazione sia sottoscritta dai presidenti o segretari dei partiti o movimenti politici interessati.
Resta, comunque, fermo il carattere non vincolante della designazione rispetto alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92, secondo comma, della Costituzione).
Articolo 1, comma 8
(Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste)
L’articolo 1, comma 8, modifica l'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati elezione Camera, in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste, aggiornando il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
L’articolo 1, comma 8, modifica l'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sostituendo il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità.
La disposizione vigente prescrive che, all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti designino per ciascuna circoscrizione i rappresentanti incaricati di effettuare il deposito delle liste e dei relativi documenti presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale. Per effetto della modifica, tale incarico è riferito al deposito delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.
L’articolo 1, comma 9, interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle liste di cui all’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati su cinque profili: sopprime i riferimenti alla quota uninominale; introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali; disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie per i partiti presenti in tutte le circoscrizioni, con numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione; eleva il limite massimo di candidati delle liste di collegio plurinominale da quattro a sei candidati; estende alle liste circoscrizionali le norme sull'equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l’alternanza di genere.
L’articolo 1, comma 9, della proposta di legge in esame apporta modifiche all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, rideterminando i requisiti e le modalità di presentazione delle liste elettorali in funzione del sistema di riparto proporzionale e dell'introduzione del premio di governabilità.
Si ricorda che l’articolo 18-bis reca la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati. In particolare, la norma dispone che, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. A legislazione vigente, il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere in ogni caso inferiore a due né superiore a quattro.
È, inoltre, stabilito che ciascuna lista presenti candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.
La lista deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.
Sono previste, poi, specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, è altresì previsto che nella totalità delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.
Gli interventi apportati dalla novella si articolano come segue:
§ soppressione della componente uninominale: le lettere a) e c) espungono i riferimenti ai candidati nei collegi uninominali e abrogano il comma 1-bis, relativo ai collegamenti tra liste nelle coalizioni per la quota maggioritaria, coerentemente con il superamento dei collegi uninominali;
§ requisiti di presentazione su base nazionale: la lettera b) introduce l’obbligo per ciascuna lista di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni, fatte salve le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige di cui all’articolo 2 come da novella. Vale a dire, in almeno 9 circoscrizioni su 26;
Si segnala che la proposta di legge in commento non interviene, invece, sulla norma di cui al periodo successivo del medesimo comma 1 inciso dalla lettera b) in commento, ai sensi della quale ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione.
§ liste per il premio di governabilità: la lettera d) sostituisce il comma 2-bis disciplinando la presentazione delle liste circoscrizionali per l’attribuzione del premio di governabilità. Tale adempimento è configurato come obbligatorio per i partiti che concorrono in tutte le circoscrizioni ordinarie ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; in caso di coalizione le liste circoscrizionali per il premio devono essere le medesime per l'intera coalizione e devono essere presentate congiuntamente da tutte le liste collegate ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1. Il numero dei candidati deve corrispondere ai seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, lettera b), pena l’inammissibilità. La norma prevede altresì che per ogni candidato della lista per il premio devono essere indicati i dati anagrafici completi e il codice fiscale; la candidatura è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto di accettazione;
La disposizione che impone la presentazione di liste circoscrizionali ai partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di collegio plurinominale in tutte le circoscrizioni– così come quella che impone che il numero di candidati corrisponda alla totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio - è da mettere in relazione al fatto che, trattandosi di liste presentate appositamente per l’aggiudicazione del premio, esse, in caso di assegnazione di questo, vengono elette in blocco, relativamente a tutti e 70 i candidati presentati nelle varie circoscrizioni.
Da quanto disposto dalla norma in commento deriva il corrispondente divieto, per i partiti o gruppi politici che non hanno presentato liste di collegio in tutte le circoscrizioni, di presentare liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio. La sussistenza di tale divieto risulta confermata anche alla luce di quanto previsto dal comma 1-quinquies dell’articolo 83 del testo unico, come novellato dalla proposta di legge in oggetto, ai sensi del quale, qualora ad aggiudicarsi il premio sia una lista singola o coalizione che non ha presentato liste di collegio in tutte le circoscrizioni, la ripartizione dei seggi avviene in modo integralmente proporzionale. Liste circoscrizionali presentate da tali partiti o gruppi concorrenti solo in alcune delle circoscrizioni sarebbero pertanto destinate a risultare totalmente inutilizzate.
Si segnala che l’articolo 1, comma 13, della proposta di legge in commento, tra le novelle apportate all’articolo 22 del testo unico per l’elezione della Camera, non introduce forme di controllo specifiche, da parte degli Uffici centrali circoscrizionali o, come sarebbe in questo caso necessario, da parte dell’Ufficio centrale nazionale, sul rispetto dell’obbligo e del divieto in questione né indica le conseguenze del mancato rispetto.
Si valuti l’opportunità di un approfondimento in merito.
Si segnala, peraltro, che l’obbligo di presentare liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni è con tutta evidenza da considerarsi privo di effetti in relazione alle circoscrizioni che dovessero risultare assegnatarie di zero seggi nell’ambito della ripartizione dei seggi del premio, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del testo unico, come novellato dalla proposta di legge in oggetto.
§ composizione delle liste nei collegi plurinominali: la lettera e) ridefinisce il numero dei candidati nelle liste plurinominali, prevede che esso non possa essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione dei 384 seggi (quella di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b)), e che, comunque, non possa essere inferiore a due e superiore a sei, in luogo del vigente limite massimo di quattro;
A tal riguardo è opportuno ricordare che la Corte costituzionale si è già espressa in merito alla formazione delle liste. In particolare, nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte ha rilevato che liste presentate in circoscrizioni molto ampie con un «numero assai elevato di candidati» risultano «difficilmente conoscibili dall’elettore stesso». «Simili condizioni di voto», prosegue la Corte, «che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)». Tale meccanismo, ad avviso della Corte, trasforma il suffragio in un «voto sostanzialmente "indiretto"», poiché la selezione dei parlamentari è «sostanzialmente decisa dai partiti» attraverso l'ordine di presentazione in lista, una circostanza che «ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione».
Con la successiva sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha invece ritenuto legittimo il ricorso alle cosiddette «liste corte»: la libertà del voto è preservata se il numero dei candidati da eleggere è «talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto».
A tal proposito, si evidenzia che il sistema vigente prevede liste di collegio plurinominale di lunghezza pari al massimo a quattro candidati, laddove il sistema introdotto dalla proposta di legge in commento prevede liste di collegio plurinominale di lunghezza massima pari a sei candidati. In entrambi i casi, ai sensi dell’articolo 31 del testo unico, è previsto che la totalità dei candidati in questione sia riportata sulla scheda elettorale, a fianco al contrassegno della relativa lista.
Si segnala che il numero massimo di candidati delle liste di collegio plurinominale, fatti salvi i valori minimo di due e massimo di sei, è parametrato sul numero di seggi spettanti al collegio ad esito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), che ripartisce tutti i seggi (384), anche quelli che in caso di assegnazione del premio sarebbero assegnati ai candidati delle liste circoscrizionali. Si ricorda infatti che in caso di mancata assegnazione del premio, la totalità degli eletti proverrà dalle liste di collegio.
§ equilibrio di genere e supplenze: le lettere f) e g) estendono alle liste per il premio di governabilità le norme in materia di equilibrio di genere, che prevedono un limite massimo del 60 per cento per ciascun sesso sul totale dei candidati a livello nazionale, e l’obbligo di indicazione di quattro candidati supplenti di cui due di sesso maschile e due di sesso femminile.
L’articolo 1, comma 10, interviene sull’articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di candidature plurime. In particolare: è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità; è soppresso il divieto di candidatura in più collegi uninominali per il venir meno della componente maggioritaria del sistema elettorale; la facoltà di pluricandidarsi è ridefinita consentendo al candidato nella lista circoscrizionale di concorrere nel numero massimo di cinque collegi plurinominali con il medesimo contrassegno; è introdotta l'incompatibilità espressa tra la candidatura nella circoscrizione Estero e le liste per il riparto proporzionale e per il premio.
L’articolo 1, comma 10, della proposta di legge modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiornando la disciplina delle candidature plurime in coerenza con il superamento dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
A tal fine, la lettera a) estende il divieto di presentarsi con contrassegni diversi - già previsto per i collegi plurinominali - alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, a pena di nullità.
La lettera b) abroga invece il comma 3, che vieta la candidatura in più di un collegio uninominale, in via consequenziale all'eliminazione della componente uninominale dall'impianto del sistema elettorale, fatte salve le disposizioni speciali per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige.
La lettera c) ridefinisce, poi, la facoltà delle pluricandidature, stabilendo che il candidato inserito in una lista circoscrizionale per il premio può concorrere, con il medesimo contrassegno, in liste di collegi plurinominali fino a un massimo di cinque, in sostituzione della previgente previsione che ancorava il cumulo alla candidatura nel collegio uninominale.
La lettera d), infine, sostituisce il comma 5 escludendo la possibilità per il candidato nella circoscrizione Estero di figurare nelle liste per il riparto proporzionale e in quelle per il premio previste dal novellato articolo 18-bis mentre precedentemente il divieto era riferito alle liste per il riparto proporzionale e maggioritario.
Si fa presente che nel testo risultante dalle novelle apportate dalla proposta di legge in commento non si rintraccia una norma che vieti espressamente che la medesima persona si candidi in più di una delle liste circoscrizionali per il premio (presentate dalle medesime liste singole o coalizioni). Una interpretazione che consideri ammissibile tale tipo di pluricandidatura sembra porsi in netto contrasto con le disposizioni che si sono commentate nella scheda di lettura riferita al comma 9 dell’articolo 1, tutte volte ad assicurare che le liste circoscrizionali si rivelino effettivamente idonee a consentire l’elezione effettiva di 70 candidati: tuttavia, potrebbe essere ritenuta utile una menzione espressa del divieto citato.
Si valuti l’opportunità di un approfondimento in merito.
L’articolo 1, comma 11, adegua la disciplina della presentazione delle candidature di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sopprimendo il riferimento ai collegi uninominali e prescrivendo il deposito contestuale delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità unitamente alle liste plurinominali, con estensione dei relativi adempimenti documentali alle nuove liste circoscrizionali.
Con una modifica di coordinamento procedurale, l’articolo 1, comma 11, interviene sull'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando la disciplina della presentazione delle candidature al superamento della componente uninominale e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
L'articolo 20 del testo unico disciplina infatti le procedure e i termini per la presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati prevedendo che le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere depositati presso la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra le ore 8:00 del trentacinquesimo giorno e le ore 20:00 del trentaquattresimo giorno antecedente la votazione. Inoltre, unitamente alle liste, devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta dal numero di elettori prescritto dalla legge.
Le firme degli elettori devono essere apposte su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista e i dati anagrafici dei candidati e autenticate da un soggetto a ciò abilitato; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. I sindaci sono tenuti a rilasciare i certificati di iscrizione dei sottoscrittori entro ventiquattro ore dalla richiesta.
La dichiarazione di presentazione deve indicare il contrassegno con cui la lista intende distinguersi - previamente depositato presso il Ministero dell'interno - nonché due delegati effettivi e due supplenti autorizzati a effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista. Il Ministero dell'interno è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i modelli dei moduli per il deposito entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione.
La novella sopprime il riferimento ai candidati nei collegi uninominali e prescrive che, unitamente alle liste per i collegi plurinominali, siano depositate le liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al novellato articolo 18-bis, comma 2-bis. Il deposito si effettua presso la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la votazione. Restano fermi gli adempimenti relativi agli atti di accettazione, ai certificati di iscrizione e alle sottoscrizioni, ora estesi esplicitamente alle nuove liste circoscrizionali.
L’articolo 1, comma 12, aggiorna la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature di cui all'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente maggioritaria uninominale.
L’articolo 1, comma 12, sostituisce, nell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità, adeguando la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature al superamento della componente uninominale.
La disposizione vigente prescrive che la Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, al momento della ricezione degli atti, rediga un verbale di ricevuta indicando, tra gli altri elementi, le liste per i collegi plurinominali, i nomi dei candidati nei collegi uninominali e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista. Per effetto della modifica, il verbale registra la presentazione delle liste circoscrizionali per il premio in luogo dei soppressi candidati uninominali.
L’articolo 1, comma 13, modifica l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo i riferimenti ai candidati nei collegi uninominali con quelli alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità nelle verifiche dell'Ufficio centrale circoscrizionale sulla regolarità delle accettazioni, sui requisiti documentali e sulle comunicazioni all'Ufficio centrale nazionale, e abrogando il comma 4, relativo alla validità residua della lista in caso di annullamento di una candidatura uninominale.
L’articolo 1, comma 13, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando le funzioni di controllo dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
L'articolo 22 nella formulazione vigente affida all'Ufficio centrale circoscrizionale il compito di verificare la regolarità delle liste entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione. Le operazioni di controllo comprendono la ricusazione delle liste presentate da soggetti non autorizzati o da partiti privi di statuto, dichiarazione di trasparenza o programma elettorale; la verifica della regolarità del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno; il controllo dei termini di presentazione, del numero delle sottoscrizioni e del rispetto dei limiti numerici e dell'alternanza di genere, con conseguente riduzione o declaratoria di invalidità delle liste non conformi; la declaratoria di invalidità delle singole candidature per difetto di accettazione, mancanza del requisito di età o assenza della documentazione anagrafica; la cancellazione dei candidati già presenti in altre liste della medesima circoscrizione; il coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica delle quote di genere e dei limiti alle pluricandidature a livello nazionale, con eventuale sostituzione dei candidati con i supplenti.
Il comma 2 riconosce ai delegati di lista il diritto di prendere visione, nella medesima giornata, delle contestazioni o delle modifiche apportate dall'Ufficio. Il comma 3 prevede una nuova riunione il giorno successivo, alle ore 12:00, per l'audizione dei delegati, la ricezione di nuovi documenti o correzioni formali e l'adozione delle decisioni definitive.
Le lettere a), b) e c) della novella sostituiscono i riferimenti ai candidati nei collegi uninominali con quelli ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio nell'ambito delle verifiche sulla regolarità dell'accettazione, sul possesso dei requisiti anagrafici e documentali e sulla comunicazione dei nominativi all'Ufficio centrale nazionale.
Con riguardo alle novelle di cui alle lettere a) e b), si valuti l’opportunità di riformularle al fine di chiarire meglio che la normativa in questione, in materia di dichiarazione di non validità delle candidature e di conseguente cancellazione dalla lista, si applica in relazione sia ai candidati delle liste circoscrizionali che ai candidati delle liste di collegio plurinominale.
La lettera d) abroga il quarto comma, che disciplina la validità residua della lista in caso di annullamento di una candidatura uninominale.
L’articolo 1, comma 14, aggiorna il numero 2) dell'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste per il premio di governabilità, in modo che il sorteggio per l'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature.
L’articolo 1, comma 14, sostituisce, nell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, assicurando che il sorteggio per la determinazione dell'ordine con cui le coalizioni e liste compariranno sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature.
L'articolo 24 dispone che l'Ufficio centrale circoscrizionale compia una serie di operazioni non appena scaduti i termini per i ricorsi o ricevuta la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale. Il numero 2) prescrive l'effettuazione di un unico sorteggio, alla presenza dei delegati di lista, per stabilire il numero d'ordine da assegnare a coalizioni, liste non collegate e relativi contrassegni, disponendo che contrassegni e nominativi dei candidati siano riportati su schede e manifesti secondo l'ordine progressivo risultante dal sorteggio. Il numero 3) impone la comunicazione ai delegati delle determinazioni definitive in merito all'ammissione e all'ordine delle candidature. Il numero 4) prevede la trasmissione delle liste ammesse e dei relativi contrassegni alla Prefettura del capoluogo di regione per la stampa delle schede, con riproduzione dei simboli nei colori originali depositati presso il Ministero dell'interno. Il numero 5) affida alla Prefettura la stampa dei manifesti elettorali e la loro trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio e in luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, con obbligo di consegna di tre copie ai presidenti di sezione per l'affissione nei seggi.
L’articolo 1, comma 15, aggiorna il numero 4) dell'articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, affinché il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio rifletta il nuovo assetto delle candidature.
L’articolo 1, comma 15, sostituisce, nell'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, assicurando che il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio riporti la nuova offerta politica in luogo dei soppressi candidati maggioritari.
L'articolo 30 elenca i materiali e i documenti che il sindaco è tenuto a consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni. La consegna comprende il plico sigillato contenente il bollo ufficiale della sezione; l'esemplare della lista degli elettori autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e un estratto per l'affissione nella sala; l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti; tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali, di cui una resta all'ufficio e due sono destinate all'affissione; i verbali relativi alla nomina degli scrutatori; gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti dai delegati; i pacchi delle schede di votazione trasmessi sigillati dalla Prefettura con l'indicazione esterna del numero di schede contenute; l'urna elettorale; una cassetta o scatola per la conservazione delle schede già autenticate da consegnare agli elettori; un congruo numero di matite copiative per l'espressione del suffragio.
L’articolo 1, comma 16, ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati intervenendo sull’articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. La rinnovata scheda reca, all’interno del medesimo rettangolo, il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e, al di sotto, in un rettangolo a parte, i candidati della lista circoscrizionale per il premio; in caso di coalizione i rettangoli contenenti le liste per il premio sono raccolti in un riquadro comune che contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate. È inoltre disciplinata la scheda per l'eventuale ballottaggio secondo i modelli allegati alla proposta.
Le modifiche recate dall’articolo 1, comma 16, all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ridefiniscono la struttura e i contenuti della scheda elettorale per la Camera dei deputati in coerenza con l'eliminazione dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
L'articolo 31 del testo unico disciplina infatti le caratteristiche tecniche e il contenuto della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.
A norma del comma 1, le schede sono di carta consistente, fornite dal Ministero dell'interno secondo i modelli di cui alle tabelle allegate al testo unico. La scheda riproduce i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, ciascuno con un diametro di tre centimetri. Il comma 2 stabilisce che accanto a ogni contrassegno sono riportati i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, mentre i nomi dei candidati nei collegi uninominali sono inseriti in un riquadro dedicato posizionato al di sopra dei contrassegni delle liste a essi collegate. La grandezza del rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto a quella dei rettangoli contenenti il contrassegno e quello contenente i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine di esposizione sulla scheda delle coalizioni, delle liste non collegate e dei contrassegni all'interno delle coalizioni è invece stabilito mediante un unico sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alla presenza dei delegati di lista, come disposto dal comma 4.
A norma del comma 5, nella parte esterna della scheda un apposito rettangolo riporta le istruzioni di voto, precisando che il segno apposto sul contrassegno si estende al candidato uninominale collegato e che, viceversa, il segno sul nome del candidato uninominale vale anche per la lista ovvero è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Ogni scheda è infine dotata, ex comma 6, di un tagliando antifrode recante un codice progressivo alfanumerico, rimosso dal presidente di seggio dopo la riconsegna della scheda votata e la verifica della corrispondenza del codice con quello annotato prima della consegna, a garanzia dell'integrità del suffragio.
Con riferimento alle modifiche in commento, la lettera a) apporta modifiche alla struttura della scheda. In particolare viene integralmente sostituito il comma 2 stabilendo che la scheda rechi, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale e, al di sotto, un ulteriore rettangolo contenente i nomi dei candidati della lista circoscrizionale per il premio di governabilità.
Si segnala inoltre, quanto all'ordine di esposizione, che è confermato il ricorso a un unico sorteggio per stabilire il numero d'ordine di coalizioni e liste ai sensi del novellato articolo 24, primo comma, numero 2). Tale sorteggio è effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alla presenza dei delegati di lista, non appena scaduti i termini per i ricorsi o ricevuta la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 14).
I nomi e i cognomi dei candidati nei collegi plurinominali sono invece riportati nell’ordine numerico di presentazione. Al contrario, l’elenco contenente i nominativi dei candidati nelle liste circoscrizionali non è numerato in virtù del fatto che tali candidati vengono eletti tutti “in blocco” qualora si verifichino le condizioni per l’assegnazione del premio di governabilità.
Le lettere b) e c) disciplinano invece la configurazione della scheda in caso di coalizioni, modificando in due distinti punti il comma 3 dell’articolo 31, e prevedendo che i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio siano raccolti in un riquadro comune, con i contrassegni di lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale collocati sopra il rettangolo dei candidati circoscrizionali su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
La lettera d), sostituisce il riferimento al rettangolo contenente il candidato del collegio uninominale con quello al rettangolo contenente i candidati della lista per il premio all’interno del comma 4 dell’articolo 31, il quale è volto a disporre che la larghezza di tale rettangolo è doppia rispetto a quella dei rettangoli contenenti il contrassegno e i candidati delle liste di collegio plurinominale (che infatti, come appena detto, sono collocati in righe ripartite in due rettangoli ciascuna, in caso di coalizione).
Le lettere e) e f) modificano invece il comma 5, che disciplina i contenuti della dicitura riportata nella parte esterna della scheda e recante le istruzioni per il voto. All’interno di tale dicitura, sono sostituiti i riferimenti al candidato uninominale con quelli ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio ed è precisato che il voto apposto sul rettangolo di tali candidati si intende riferito alla lista (di collegio) ovvero, in caso di coalizione, ripartito pro-quota tra le liste (di collegio) collegate, analogamente a quanto previsto per i voti espressi per i soli candidati uninominali a legislazione vigente (v. supra).
Di seguito si riportano le tabelle A-bis e A-ter allegate alla proposta di legge contenenti rispettivamente il modello della parte interna e della parte esterna della scheda elettorale.
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La lettera g), infine, introduce il comma 6-bis, che disciplina la scheda per l'eventuale turno di ballottaggio, la quale reca due rettangoli, disposti secondo sorteggio, contenenti i contrassegni delle liste o coalizioni ammesse al secondo turno, secondo i modelli di cui alle tabelle A-quater e A-quinquies allegate alla proposta di legge e di seguito riportate.
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Articolo 1, comma 17
(Modifiche all’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di modalità di espressione del voto)
L’articolo 1, comma 17, a fini di coordinamento con il nuovo impianto del sistema elettorale, espunge dall’articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati i riferimenti ai voti espressi in favore del candidato nel collegio uninominale e prevede che il voto, se apposto sul rettangolo dei candidati della lista per il premio, si intende riferito alla lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito proporzionalmente tra le liste collegate.
In materia di espressione e computo del voto, l’articolo 1, comma 17 della proposta di legge in esame, novella l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a fini di coordinamento con il sistema elettorale previsto dalla proposta di legge in esame, basato sull'eliminazione dei collegi uninominali e sull'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
Il vigente articolo 58 prevede che il voto sia espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Si ricorda, inoltre che le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.
La lettera a) elimina dal secondo comma il riferimento alle finalità di elezione del candidato nel collegio uninominale. Ai sensi del testo novellato, perciò, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale ed è valido a favore della lista.
La lettera b) sostituisce, invece, integralmente il terzo comma disciplinando l'efficacia del voto apposto sul rettangolo dei candidati della lista circoscrizionale per il premio: tale voto si intende validamente espresso a favore della lista collegata ovvero, qualora la lista circoscrizionale per il premio sia collegata a più liste coalizzate, ripartito tra queste ultime in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel medesimo collegio plurinominale.
L’articolo 1, comma 18, interviene sull’articolo 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di validità del voto stabilendo che quest’ultimo, nell’ambito del sistema elettorale così come risultante dalle modifiche della proposta di legge in esame, è valido qualora apposto su riquadri distinti ma riferibili alla medesima lista ed è nullo se disgiunto tra lista proporzionale e lista circoscrizionale.
L’articolo 1, comma 18, adegua la disciplina della validità e della nullità del voto alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità modificando l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
La lettera a) sostituisce il comma 1, stabilendo che il voto è comunque valido a favore della lista qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul rettangolo dei candidati della lista circoscrizionale per il premio sia su quello della lista nel collegio plurinominale, salvaguardando la volontà dell'elettore in presenza di segni apposti su riquadri distinti ma riferibili alla medesima offerta politica.
La lettera b) espunge dal comma 2 il riferimento alle finalità di elezione del candidato nel collegio uninominale.
La lettera c) estende poi la sanzione della nullità ai sensi del comma 3 al caso in cui l'elettore apponga un segno sui candidati di una lista per il premio e un altro sul contrassegno di una lista non collegata (divieto del voto disgiunto).
Si ricorda inoltre, che l’articolo 59-bis, al comma 6, specifica che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58, secondo comma (v. per ulteriori dettagli la scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 17), e di cui al medesimo articolo 59-bis, ne determina la nullità nel caso sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.
L’articolo 1, comma 19, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sopprimendo gli obblighi di enunciazione, proclamazione e registrazione del candidato uninominale durante le operazioni di scrutinio e sostituendo la registrazione dei voti espressi in favore dei candidati dei collegi uninominali con l'annotazione dei voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità collegati a più liste.
L’articolo 1, comma 19, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando le operazioni di spoglio e scrutinio presso i seggi al superamento della componente uninominale e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
In particolare, le lettere a), b) e d) sopprimono la disposizione per la quale il presidente e il segretario sono tenuti ad enunciare, proclamare e registrare il cognome del candidato nel collegio uninominale durante le operazioni di scrutinio.
La lettera c) sostituisce la registrazione dei voti per i candidati nei collegi uninominali con l'obbligo di annotare i voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio, qualora questi siano collegati a più liste.
Si ricorda che l'articolo 68 nella formulazione vigente disciplina le operazioni materiali di spoglio e scrutinio. I commi 1 e 2 risultano abrogati. Il comma 3 disciplina la procedura di conteggio: uno scrutatore estrae le schede dall'urna e le consegna al presidente, che enuncia a voce alta il contrassegno della lista e il candidato uninominale votato, mentre un altro scrutatore e il segretario annotano i voti. Il comma 3-bis affida al segretario la proclamazione dei voti di lista e uninominali, disponendo che le schede spogliate siano riposte nella cassetta e che quelle bianche siano immediatamente timbrate sul retro. Il comma 4 vieta l'estrazione di una nuova scheda prima che quella precedente sia stata riposta nella cassetta. Il comma 6 riserva ai soli componenti del seggio la facoltà di maneggiare le schede. Il comma 7 impone al presidente di verificare la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti, nonché la congruità dei dati tra voti validi, nulli, bianchi e contestati, dandone pubblica lettura. Il comma 8 prescrive che tutte le operazioni siano eseguite nell'ordine stabilito dalla legge e che ogni risultato sia menzionato nel verbale. Il comma 8-bis assegna al presidente la vigilanza sulle operazioni per prevenire un uso improprio di penne o matite sulle schede, riconoscendo ai rappresentanti di lista il diritto di far annotare a verbale eventuali irregolarità.
L’articolo 1, comma 20, espunge dall'articolo 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, i riferimenti ai candidati uninominali, sopprimendo l'obbligo di dare atto dei voti contestati a essi riferiti nella dichiarazione del risultato dello scrutinio e il corrispondente criterio di raggruppamento delle schede contestate.
L’articolo 1, comma 20, coordina l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con il superamento della componente uninominale, intervenendo sulla disciplina della decisione e verbalizzazione dei voti contestati presso i seggi.
L'articolo 71 nella formulazione vigente definisce il quadro decisionale dell'ufficio elettorale di sezione, stabilendo che il presidente assuma le proprie decisioni udito il parere degli scrutatori.
In particolare, il numero 1) attribuisce al presidente il potere di decidere in via provvisoria su reclami, anche orali, sugli incidenti relativi alle operazioni di sezione e sulla nullità dei voti, con obbligo di far risultare tali decisioni dal verbale. Il numero 2) disciplina la gestione dei voti contestati, imponendo che il verbale indichi distintamente il numero di voti di lista e di candidati uninominali contestati assegnati o meno, ai fini del successivo riesame da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il secondo comma prescrive che le schede contestate siano raggruppate per liste e per candidati uninominali con descrizione dettagliata dei motivi della contestazione, e che tutte le schede nulle, contestate e le carte relative ai reclami siano immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
La lettera a) sopprime l'obbligo per il presidente di seggio di dare atto del numero dei voti contestati riferiti ai singoli candidati uninominali nel dichiarare il risultato dello scrutinio.
La lettera b), invece, elimina il riferimento ai candidati uninominali nell'obbligo di raggruppamento delle schede contestate a seconda dei motivi di contestazione.
L’articolo 1, comma 21, apporta modifiche all’articolo 77 del testo unico per l’elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi circoscrizionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dalla proposta di legge in esame.
L’articolo 77 del testo unico per l’elezione della Camera disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascun candidato nel collegio uninominale (e la conseguente proclamazione del vincitore) e di ciascuna lista, le cifre elettorali di collegio plurinominale e circoscrizionali di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi.
A seguito della soppressione dei collegi uninominali, prevista dalla proposta di legge in esame, il comma 21 dell’articolo 1 in commento abroga le seguenti disposizioni:
§ la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato in valore assoluto, lettera a) e in percentuale rispetto al totale di collegio, lettera g);
§ la proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel collegio uninominale, lettera b);
§ la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti nella circoscrizione, lettera h).
La lettera c), che nel testo vigente disciplina la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, è interamente sostituita con la disciplina della determinazione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista, nel testo vigente disciplinata alla lettera d) che, conseguentemente viene soppressa.
Secondo quanto disposto dalla lettera c), come modificata dal comma 21 in esame, la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista nelle singole sezioni elettorali del collegio; sono inoltre conteggiati i voti espressi per i soli candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini del premio di governabilità, ripartiti pro quota tra le liste della coalizione, in analogia a quanto disciplinato nel testo vigente in relazione ai voti espressi per il solo candidato uninominale, quando collegato con una coalizione di liste.
Come nella disciplina vigente, la ripartizione pro quota dei suddetti voti è effettuata con metodo proporzionale sulla base del quoziente di ripartizione, dato dal rapporto tra la somma dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi per i soli candidati delle liste circoscrizionali. I voti ottenuti da ciascuna lista sono quindi divisi per il quoziente di ripartizione: la parte intera del risultato costituisce il numero di voti attribuiti alla lista, i voti che rimangono da distribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni abbiano dato i maggiori resti.
Rimangono invariate le norme concernenti la determinazione della cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista (lettera e)), della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista (lettera f)), del totale dei voti validi della circoscrizione (lettera i)), nonché le norme che disciplinano le comunicazioni all’Ufficio centrale nazionale (lettera l)).
L’articolo 1, comma 22, apporta modifiche all’articolo 83 del testo unico per l’elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale finalizzate: alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità e all’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, nonché all’eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste.
Determinazione delle cifre elettorali nazionali e applicazione delle soglie di sbarramento
L’articolo 83, comma 1, alle lettere da a) a d) disciplina la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni; nonché del totale dei voti validi nazionali; nella lettera e) è stabilito il sistema delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi.
Una modifica a questa prima parte dell’articolo 83 riguarda, indirettamente, le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol. Come già ricordato a commento dell’articolo 1, comma 2, della proposta in oggetto (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento in merito), l’elezione dei deputati in queste due circoscrizioni è disciplinata separatamente e, in assenza di una disposizione espressa in senso contrario, i voti espressi nelle due circoscrizioni non sono considerati ai fini del calcolo del totale nazionale dei voti validi, delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, né ai fini della ripartizione dei seggi nel restante territorio nazionale.
La lettera a) del comma 22 in esame sopprime, all’alinea, la parola ‘tutti’ in riferimento agli Uffici centrali circoscrizioni che trasmettono all’Ufficio centrale nazionale gli estratti dei verbali con le operazioni da essi compiute, in quanto gli Uffici centrali delle suddette circoscrizioni non sono tenuti alla trasmissione.
Rispetto al testo vigente, rimangono invariate la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (lettera a)) e del totale nazionale dei voti validi (lettera b)).
La lettera b) del comma 22 in esame interviene invece nella determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, definita dalla lettera c) dell’articolo 83, comma 1.
La novella conferma l’esclusione dal concorso della cifra elettorale nazionale di coalizione dei voti conseguiti dalle liste al di sotto dell’1 per cento dei voti validi nazionali, ma con l’eccezione della lista coalizzata con meno dell’1 per cento dei voti che risulti al contempo quella ammessa alla ripartizione dei seggi in qualità di lista con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse in quanto ha ottenuto un numero di voti inferiori al 3 per cento dei voti validi nazionali, come disposto dalle successive norme dettate dalla lettera e) sulle soglie di sbarramento. La proposta di legge in esame, infatti, conferma la normativa vigente sulle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, ma aggiunge un caso, ammettendo alla ripartizione dei seggi, per ciascuna coalizione, anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse (si veda infra, per ogni ulteriore dettaglio).
Tale scelta potrebbe, peraltro, aumentare la portata delle possibili conseguenze derivanti dall’assenza di forme di coordinamento tra l’assegnazione del premio alla Camera e al Senato, di cui si è già dato conto in commento al comma 1 dell’articolo 1. Le possibili divergenze tra i risultati registrati dalle medesime coalizioni nei due rami potrebbero cioè risultare accresciute dalle eventuali differenze di performance, anche minime, che si dovessero registrare nei due rami dalle liste coalizzate oscillanti attorno alla soglia dell’1 per cento dei voti.
Definita la cifra elettorale nazionale di coalizione, rimane invariata la lettera d) che determina la cifra elettorale circoscrizionale di coalizione.
§ il numero 1) modifica l’alinea al fine di specificare che la successiva disciplina è riferita alle coalizioni di liste ed alle liste, coalizzate o meno;
§ il numero 4) aggiunge due numeri, al fine di determinare la disciplina delle soglie in riferimento alle liste collegate in coalizioni sopra soglia (numero 2-bis) e l’ammissione della lista collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle escluse (numero 2-ter);
§ i numeri 2) e 3), nell’ambito della disciplina riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, sopprimono, il riferimento ai collegi uninominali.
1) le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2) le singole liste non collegate o collegate in coalizioni fuori soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la singola lista non collegata o collegata in coalizioni fuori soglia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2-bis) le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione sopra soglia è ammessa anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse, ai sensi del numero 2-bis); come si è visto poco supra, nel caso la cifra elettorale della lista in tal modo “ripescata” sia inferiore all’1 per cento dei voti validi, essa è comunque conteggiata anche ai fini del calcolo della cifra elettorale di coalizione (articolo 83, lettera c), nel nuovo testo).
Nel testo unico vigente, le disposizioni recanti le soglie di sbarramento per le liste collegate sono inserite all’interno della procedura di ripartizione dei seggi assegnati alla coalizione tra le liste collegate, dettata dall’articolo 83, comma 1, lettera g). Il testo novellato in esame, infatti, raggruppa l’intera disciplina delle soglie di sbarramento all’interno della medesima partizione di testo.
In conseguenza del fatto che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, unica circoscrizione in cui sono costituiti collegi uninominali assieme alla circoscrizione Valle d’Aosta, risulta esclusa dalle disposizioni dettate dall’articolo 83, la lettera c), numeri 2) e 3) del comma 22 in esame, sopprime la previsione della soglia specificamente prevista per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale - alternativa al conseguimento del 20 per cento dei voti validi regionali - consistente nell’aver candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.
Viene invece mantenuta la disciplina vigente riguardo alla soglia del 20 per cento dei voti regionali, riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione a statuto speciale. Tale soglia tuttavia, per le ragioni sopra citate, non può applicarsi alle minoranze linguistiche presenti in Trentino-Alto Adige: essa pare dunque applicabile ad altre minoranze linguistiche riconosciute, quali la minoranza linguistica slovena nella regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
Si tenga presente, peraltro, che per la ripartizione dei seggi da distribuire in ragione proporzionale all’interno della circoscrizione Trentino-Alto Adige, è prevista una soglia di sbarramento apposita, pari anche in quel caso al 20 per cento di voti circoscrizionali, ed applicata non alle liste coalizzate, ma alle liste singole o alle coalizioni di liste, a prescindere dal fatto che siano o meno rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
In senso a prima vista contrario a quanto qui ricostruito, la proposta di legge in esame, all’articolo 16-bis del testo unico per l’elezione del Senato, sopprime, invece, dalla disciplina delle soglie tutti i riferimenti alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Tuttavia, tale diverso orientamento è dovuto al fatto che, nella disciplina dell’accesso ai seggi al Senato, è prevista in via generalizzata una soglia pari al 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, da applicarsi a tutte le liste, in alternativa a quella del 3 per cento dei voti espressi a livello nazionale.
Pertanto, a scopo riepilogativo, la soglia del 20 per cento regionale si applica:
- quale unica soglia prevista, a tutte le liste singole o alle coalizioni presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige alla Camera per il riparto dei seggi proporzionali ad essa spettanti; per le liste coalizzate, non esiste una soglia di sbarramento legale; ciò ai sensi dell’articolo 93-septies, comma 1, lettera f), del testo unico Camera, come novellato dall’articolo 1, comma 27, della proposta di legge in oggetto;
- in alternativa alla soglia del 3 per cento dei voti conseguiti sul piano nazionale, a tutte le liste, singole o coalizzate, presentate nelle circoscrizioni regionali del Senato; ciò ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico Senato, come confermato dalla proposta di legge in oggetto;
- in alternativa alla soglia del 3 per cento dei voti conseguiti sul piano nazionale, alle liste, singole o coalizzate, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, diversa dal Trentino-Alto Adige, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche; ciò ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del testo unico Camera, come novellato dalla disposizione qui in commento.
Attribuzione del premio di governabilità, distribuzione dei seggi a livello nazionale e nelle circoscrizioni
Il vigente articolo 83, comma 1, disciplina:
§ la distribuzione nazionale dei seggi alle coalizioni e liste singole (lettera f)) e, per ciascuna coalizione, la distribuzione dei seggi tra le liste collegate sopra soglia (lettera g));
§ la distribuzione dei seggi assegnati a livello nazionale nelle circoscrizioni, prima tra coalizioni e liste singole (lettera h)), quindi, per ciascuna coalizione, tra le liste collegate (lettera i)).
Il comma 22 in esame inserisce nella suddetta procedura la disciplina delle operazioni dell’Ufficio centrale nazionale necessarie per l’attribuzione o meno del premio di governabilità, per l’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio e per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste, nelle diverse ipotesi, a livello nazionale e nelle circoscrizioni. In particolare:
§ la lettera d) inserisce dopo la lettera e) dell’articolo 83, comma 1, le lettere da e-bis) a e-sexies) che disciplinano la sequenza delle verifiche finalizzate alla decisione in ordine all’eventuale attribuzione del premio di governabilità e all’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio;
§ la lettera e) modifica la lettera f) dell’articolo 83, comma 1, che reca la procedura per la distribuzione nazionale dei seggi alle coalizioni e liste singole;
§ la lettera f) inserisce dopo la lettera f) dell’articolo 83, comma 1, le lettere f-bis) e f-ter) che disciplinano la verifica circa il superamento del numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;
§ la lettera g) modifica la lettera g) dell’articolo 83, comma 1, che reca la distribuzione, a livello nazionale, dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate;
§ la lettera h) modifica la lettera h) dell’articolo 83, comma 1, che disciplina le operazioni per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni e liste singole;
§ la lettera i) modifica la lettera i) dell’articolo 83, comma 1, che disciplina la distribuzione, nelle circoscrizioni, dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate;
§ la lettera l) inserisce dopo il comma 1 dell’articolo 83, comma 1, i successivi quattro commi:
- il comma 1-bis, che disciplina lo svolgimento del turno di ballottaggio;
- il comma 1-ter, che detta disposizioni per l’attribuzione con metodo proporzionale di tutti i seggi spettanti nelle circoscrizioni nel caso non vi siano le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità;
- il comma 1-quater, che disciplina la procedura di assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste, a livello nazionale e la distribuzione degli stessi nelle circoscrizioni, nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;
- il comma 1-quinquies, che considera un altro caso in cui non è possibile attribuire il premio di governabilità.
Le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale, come novellate dal testo in esame, sono descritte a seguire.
Nel caso in cui la suddetta verifica (quella di cui alla lettera e-ter)) sia positiva - come stabilisce la lettera e-quater) -l’Ufficio assegna il premio di governabilità pari a 70 seggi alla suddetta lista singola o coalizione e procede alla distribuzione nazionale degli altri 314 seggi, come disciplinato dalla successiva lettera f).
Gli esiti della verifica sono regolati dalla lettera e-sexies):
§ in caso di verifica positiva - vale a dire nel caso in cui le due coalizioni o liste singole con la prima e la seconda cifra elettorale nazionale più alta hanno ottenuto, ciascuna, almeno il 35 per cento dei voti validi nazionali - si procede al ballottaggio ai sensi del comma 1-bis;
§ in caso di verifica negativa, l’Ufficio distribuisce tutti i 384 seggi con metodo proporzionale ai sensi del comma 1-ter.
Alla disciplina vigente, che non viene modificata, è aggiunto, all’inizio, un periodo che specifica quali sono i seggi da ripartire, individuati dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del testo novellato, vale a dire, i seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale (pari a 392) ad esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (1 seggio) e Trentino-Alto Adige/Südtirol (7 seggi) e detratti i 70 seggi attribuiti come premio di governabilità: essi sono dunque pari a 314 (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell’articolo 1, comma 3 della proposta di legge in esame).
La ripartizione è definita provvisoria in quanto, come si è sopra anticipato e come si dirà subito infra, a valle di essa si dovrà procedere ad una ulteriore verifica (quella di cui alla lettera f-bis)).
Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto per i seggi da ripartire. A ciascuna coalizione e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni e liste singole secondo l’ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.
Gli esiti della verifica sono regolati dalla lettera f-ter):
§ qualora i seggi complessivamente assegnati siano in numero inferiore a 230, l’Ufficio conferma la distribuzione nazionale e procede alle ulteriori assegnazioni come disciplinato dalla lettera g) per la distribuzione nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate e dalle lettere h) ed i) per la distribuzione nelle circoscrizioni, prima tra coalizioni e liste singole, poi tra le liste collegate per ciascuna coalizione;
§ qualora, invece, i seggi assegnati siano in numero superiore a 230, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-quater nel quale è disciplinata l’intera procedura, dalla sottrazione dei seggi in eccesso, alla nuova distribuzione dei seggi prima nazionale poi nelle circoscrizioni.
Si segnala che la verifica di cui alla lettera f-bis), in ordine al possibile superamento del massimale previsto di 230 seggi complessivi da parte della coalizione o della lista singola assegnataria del premio, con tutte le conseguenze che essa comporta, deve essere esperita sia in caso di assegnazione del premio al primo turno sia nel caso di assegnazione del premio a seguito di ballottaggio. Anche in questo caso infatti, normato dall’articolo 83, comma 1-bis, lettera b), come novellato dal comma in commento, a seguito dell’attribuzione del premio, “l'Ufficio centrale nazionale prosegue ai sensi del comma 1, lettere f) e seguenti”.
La lettera g) disciplina la distribuzione nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e) numeri 2-bis) e 2-ter) - ovvero le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale e, per ciascuna coalizione, la lista con la più alta cifra elettorale tra quelle escluse perché hanno ottenuto un numero di voti inferiore a tale soglia. La procedura di ripartizione non viene modificata rispetto a quella vigente. La novella sostituisce il periodo con la specificazione di quali sono le liste ammesse con il riferimento normativo di cui sopra.
La ripartizione fra le liste dei seggi assegnati a ciascuna coalizione è proporzionale, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente è determinato dividendo per il numero di seggi assegnati alla coalizione la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle liste secondo l’ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.
La lettera h) regola la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole a livello nazionale.
La novella (comma 22 in esame, lettera h)) specifica che i seggi da ripartire sono quelli assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi della lettera f) e che i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione sono quelli determinati con il decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), vale a dire la ripartizione di 314 seggi tra le circoscrizioni sulla base della popolazione residente come determinata dal censimento.
Anche in questo caso, non viene modificata la procedura di ripartizione vigente, effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, in proporzione al numero di seggi assegnato in sede nazionale e ai voti ottenuti nella circoscrizione, sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale. Il sistema è volto a far sì che ciascuna coalizione o lista singola ottenga – dalla somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla assegnazione effettuata in ambito nazionale e, nello stesso tempo, tende a far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine – come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione censita.
Ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste singole e le coalizioni, l’Ufficio centrale nazionale, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale, senza tener conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
Sono escluse dall’attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le coalizioni di liste e le singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a livello nazionale.
Terminate queste operazioni l’Ufficio verifica che a ciascuna coalizione e lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra coalizioni e liste singole cosiddette ‘eccedentarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste singole cosiddette ‘deficitarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).
La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista ‘eccedentaria’ cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie.
La lettera i) disciplina la ripartizione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna coalizione, tra le liste collegate ammesse al riparto.
La procedura, che non è stata modificata, è del tutto analoga a quella sopra descritta per la ripartizione dei seggi tra coalizioni e liste singole. I seggi sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione e in rapporto sia ai seggi spettanti alle liste collegate determinati a livello nazionale con le operazioni di cui alla lettera g), sia ai seggi assegnati alla coalizione in ciascuna circoscrizione con le operazioni di cui alla lettera h).
Le novelle riguardano la sostituzione del riferimento normativo ai fini dell’individuazione delle liste ammesse alla ripartizione e la sostituzione della parte della procedura che disciplina la compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie, con il rinvio a quanto disciplinato alla lettera h), periodi dal nono e seguenti.
I commi successivi, inseriti dalla lettera l) del comma 22 in esame, disciplinano le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale nei diversi casi, a seguito degli esiti delle verifiche sopra descritte.
Procedura a seguito di ballottaggio
Il comma 1-bis regola il caso in cui si procede al turno di ballottaggio tra le due coalizioni o liste singole con le due più alte cifre elettorali, individuate ai sensi del comma 1, lettera e-bis).
Si ricorda infatti che, a seguito della verificata impossibilità di assegnare il premio di governabilità alla coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, in quanto essa non raggiunge il 40 per cento dei voti validi nazionali (verifica negativa di cui al comma 1, lettera e-ter)), secondo quanto disposto dalla lettera e-quinquies) del comma 1, l’Ufficio verifica se le due coalizioni o liste singole con la prima e la seconda cifra elettorale nazionale più alta abbiano ottenuto, ciascuna, almeno il 35 per cento dei voti validi nazionali (verifica di cui al comma 1, lettera e-quinquies)). Come disposto dal comma 1, lettera e-sexies), in caso l’esito di quest’ultima verifica sia positiva, si procede appunto al ballottaggio ai sensi del comma 1-bis.
A seguito del turno di ballottaggio, l’Ufficio:
§ lettera a): attribuisce il premio di governabilità, pari a 70 seggi, alla coalizione o lista singola che ha ottenuto il maggior numero di voti;
§ lettera b) procede all’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 314 seggi alle coalizioni e liste singole ed alle liste collegate, a livello nazionale, come disciplinato dalle lettere f), e g) del comma 1 e li distribuisce nelle circoscrizioni, come disciplinato dalle lettere h) e i) del medesimo comma 1; nella procedura è compresa la verifica, di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del medesimo comma 1, sul numero complessivo di seggi ottenuto dalla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
Attribuzione proporzionale di tutti i seggi
Il comma 1-ter disciplina il caso in cui si deve procedere all’attribuzione proporzionale di tutti i 384 seggi, in quanto non si sono verificate le condizioni né per l’attribuzione del premio di governabilità al primo turno, né per l’esperimento del turno di ballottaggio.
Non si procede all’attribuzione del premio di governabilità, nel caso in cui la coalizione o lista singola con la più alta cifra elettorale nazionale non raggiunge il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale (verifica di cui al comma 1, lettera e-ter) negativa) e non si sono verificate le condizioni per procedere al turno di ballottaggio: le due coalizioni o liste singole con la prima e la seconda cifra elettorale nazionale più alta non hanno raggiunto il 35 per cento dei voti validi nazionali (verifica di cui al comma 1, lettera e-quinquies) negativa).
I seggi da distribuire nel caso di riparto proporzionale di tutti seggi sono quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b): tutti i seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali, pari a 392, ad esclusione degli 8 seggi complessivamente assegnati alle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.
I seggi spettanti in ciascuna circoscrizione, così come i seggi da attribuire nei collegi plurinominali, sono determinati sulla base della popolazione residente, dal decreto del Presidente della Repubblica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, nello specifico, dal comma 1, lettera a) per i seggi da assegnare alle circoscrizioni e dal comma 2, lettera b) per i seggi da assegnare ai collegi plurinominali, nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, vale a dire nel caso in cui tutti i seggi assegnati alle circoscrizioni devono essere ripartiti nei collegi plurinominali (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell’articolo 1, comma 3 della proposta di legge in esame).
Per la distribuzione dei seggi, la norma rinvia alla procedura già vista disciplinata al comma 1:
§ lettera f), per la ripartizione nazionale tra coalizioni e liste singole
§ lettera g), per l’assegnazione, a livello nazionale, alle liste collegate dei seggi assegnati a ciascuna coalizione;
§ lettera h), per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste singole;
§ lettera i), per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate.
Il comma 1-quinquies prevede un altro caso in cui l’Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale di tutti i seggi, in quanto non è possibile attribuire il premio di governabilità. Ciò si verifica qualora la coalizione o lista singola cui dovrebbe essere attribuito il premio di governabilità nei due casi previsti: in quanto ha ottenuto un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi nazionali (comma 1) ovvero a seguito del turno di ballottaggio (comma 1-bis) sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18-bis.
Si ricorda infatti che l’articolo 18-bis, comma 2-bis, introdotto dal comma 9 dell’articolo 1 in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia), impone la presentazione, in tutte le circoscrizioni, di liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità a tutti i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di collegio plurinominale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18-bis, in tutte le circoscrizioni elettorali, ad eccezione di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Ciò al fine di garantire che le liste che si candidano ad ottenere il premio di governabilità possano disporre di un numero di candidati pari ai 70 seggi da cui è costituito il premio.
Si noti che la conseguenza costituita dal riparto proporzionale di tutti i 384 seggi deriva dalla mancata presentazione di liste di collegio plurinominale in tutte le circoscrizioni (articolo 18-bis, comma 1) e non dalla mancata presentazione di liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni (articolo 18-bis, comma 2-bis). Si ricorda che, ai sensi del medesimo comma 1 dell’articolo 18-bis, la presentazione delle liste in una circoscrizione è possibile, a pena di inammissibilità, a patto che ciascuna lista presenti candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione.
Superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria
Il comma 1-quater disciplina la procedura da seguire nel caso in cui alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 230 (dato dai 70 seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale).
In questo caso occorre ridefinire il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale: per la coalizione o liste singola cui è stato attribuito il premio di governabilità il numero di seggi deve essere pari a 160 (risultato della sottrazione dei 70 seggi premio dal numero massimo di seggi stabilito pari a 230), mentre i restanti 154 seggi devono essere ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole.
Per la ripartizione nazionale dei seggi e la successiva distribuzione nelle circoscrizioni, la procedura è simile a quella già vista per gli altri casi, con una correzione necessaria al fine di compensare l’alterazione del riparto proporzionale conseguente alla sottrazione di seggi alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità. In sostanza la distribuzione dei seggi deve essere basata su due distinti quozienti elettorali: uno di ‘maggioranza’ e uno di ‘minoranza’, utilizzati per il calcolo di indici circoscrizionali ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni.
L’Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione dei seggi a livello nazionale come segue:
§ attribuisce 160 seggi alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e calcola il quoziente elettorale di maggioranza, come rapporto tra la sua cifra elettorale nazionale e i 160 seggi (lettera a));
§ ripartisce 154 seggi tra le altre coalizioni e liste singole sulla base del quoziente elettorale di minoranza, dato dal rapporto tra la somma delle rispettive cifre elettorali nazionali e i 154 seggi (lettera b)); in analogia a quanto disposto dalla lettera f) del comma 1, i seggi sono assegnati sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti;
§ per ciascuna coalizione procede alla distribuzione dei seggi ad essa assegnati tra le liste collegate ai sensi della lettera g) del comma 1 (lettera c)).
La lettera d) del comma 1-quater disciplina la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c).
La procedura di distribuzione è analoga a quella disciplinata dalla lettera h) del comma 1. Per ciascuna circoscrizione i seggi spettanti alla circoscrizione in base alla popolazione, sono assegnati a coalizioni e liste singole prima sulla base dei quozienti interi di attribuzione e, per i seggi che rimangono da attribuire, sulla base delle più alte parti decimali. A seguire, si verifica se la somma dei seggi attribuiti in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione e lista singola, corrisponde al numero di seggi ad essa attribuito a livello nazionale. In caso negativo si procede alla compensazione tra coalizioni e liste singole ‘eccedentarie’ e coalizioni e liste singole cosiddette ‘deficitarie’ seguendo la stessa procedura di cui alla lettera l) del comma 1, periodi nono e seguenti.
Il quoziente elettorale naturale, alla base della procedura di cui alla citata lettera l), calcolato come rapporto tra il totale dei voti circoscrizionali delle coalizioni e delle liste singole sopra soglia e i seggi assegnati alla circoscrizione stessa, deve essere sostituito da indici che tengano conto della diversa distribuzione proporzionale dei due gruppi, di maggioranza e di minoranza, causata, in questo caso, dall’aver modificato il numero di seggi attribuito con metodo proporzionale alla coalizione o lista maggioritaria.
Per ciascuna coalizione o lista singola si calcola l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione pari al rapporto tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale e il quoziente elettorale di maggioranza per la coalizione o lista singola maggioritaria e il quoziente elettorale di minoranza per le altre coalizioni e liste singole. Si sommano quindi tutti gli indici così calcolati. Per ciascuna coalizione o liste singola il quoziente di attribuzione circoscrizionale è dato dal rapporto tra il prodotto dell’indice per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e la somma di tutti gli indici. Il quoziente di attribuzione così calcolato sostituisce il quoziente di attribuzione calcolato sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla citata lettera l) del comma 1.
Si segnala a riguardo che la procedura disciplinata dalla lettera d) del comma 1-quater è analoga a quella introdotta nel testo unico per l’elezione della Camera dalla legge n. 270 del 2005, di riforma del sistema elettorale, in vigore dal 31 dicembre 2005 al 15 gennaio 2014.
Il sistema prevedeva l’attribuzione di un premio di maggioranza pari a 340 seggi e per la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni l’articolo 83 disciplinava la procedura basata sui due differenti quozienti nazionali di maggioranza e di minoranza, alla base del calcolo degli indici circoscrizionali e quindi dei quozienti di attribuzione.
La lettera e) del comma 1-quater, infine, in relazione alla ripartizione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna coalizione, tra le liste collegate ammesse al riparto, rinvia alla procedura stabilita al comma 1, lettera i).
Comunicazioni agli Uffici centrali circoscrizionali e verbale delle operazioni
Il comma 22, lettera m), in esame, infine, modifica il comma 2 dell’articolo 83, concernente le comunicazioni dell’Ufficio centrale nazionale agli Uffici centrali circoscrizionali. La novella aggiunge alla comunicazione del numero di seggi assegnato a ciascuna lista, la comunicazione della singola lista o coalizione di liste cui sia stato eventualmente assegnato il premio di governabilità.
Il comma 3 dell’articolo 83, non modificato, riguarda la redazione del verbale delle operazioni redatto dall’Ufficio, che deve essere trasmesso alla Segreteria della Camera dei deputati e depositato presso la Corte di Cassazione.
L’articolo 1, comma 23, apporta modifiche all’articolo 83-bis del testo unico per l’elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all’eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
L’articolo 83-bis, nel testo vigente, disciplina al comma 1, le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate, per le circoscrizioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, alla distribuzione nei collegi stessi dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni dall’Ufficio centrale nazionale a seguito delle operazioni disciplinate all’articolo 83.
Il comma 2 dell’articolo 83-bis, a cui non sono apportate modifiche, riguarda la redazione del verbale delle operazioni redatto da parte di ciascun Ufficio, che deve essere trasmesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati e depositato presso la Corte di Cassazione.
La lettera a) del comma 23 in esame apporta modifiche al comma 1 dell’articolo 83-bis che in sostanza riscrivono l’intero comma. Tranne il riferimento iniziale alle comunicazioni ricevute dall’Ufficio centrale nazionale, infatti, il testo è interamente sostituito.
Gli uffici centrali circoscrizionali, si rammenta, ricevono dall’Ufficio centrale nazionale, come prescritto dall’articolo 83, comma 2, le seguenti comunicazioni:
§ il numero di seggi attribuito a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione;
§ la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
L’articolo 83-bis, comma 1, come novellato, dispone, alla lettera a), che l’Ufficio procede, come prima operazione, e nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio.
Si ricorda, a riguardo, che il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l’elezione dei candidati di liste presentate a livello circoscrizionale, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell’assegnazione del premio, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2-bis, del testo unico, come novellato dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della proposta di legge in esame.
La lettera b) del comma 1 novellato disciplina, nel caso in cui la circoscrizione sia ripartita in più collegi plurinominali, l’attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella circoscrizione dall’Ufficio centrale nazionale, in tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 83, comma 1-quater.
Sono in sostanza i casi in cui è possibile procedere alla distribuzione proporzionale dei seggi alle liste, nello specifico:
§ nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, i seggi da attribuire nei collegi plurinominali sono quelli (complessivamente pari a 314) stabiliti da decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), assegnati alle liste nelle circoscrizioni ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettere f), g), h) ed i);
§ nel caso, invece in cui il premio di governabilità non sia stato attribuito i seggi da attribuire nei collegi plurinominali sono quelli (complessivamente pari a 384) stabiliti da decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), assegnati alle liste nelle circoscrizioni ai sensi dell’articolo 83, comma 1-ter.
In relazione alla determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi, secondo quanto disposto dal novellato articolo 3, comma 2, del testo unico per l’elezione della Camera, si veda la scheda a commento dell’articolo 1, comma 3 della proposta di legge in esame e la Tabella 4 in essa riportata.
La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, nei casi di cui sopra, è analoga a quella disciplinata dall’articolo 83-bis, comma 1, vigente, salvo due limitati interventi.
Per la distribuzione dei seggi nei collegi plurinominali si applica lo stesso metodo proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basato, in questo caso, sul quoziente elettorale di collegio. Per ciascun collegio plurinominale, quindi, i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti interi e, per i restanti seggi, sulla base delle maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione non corrisponda al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’.
La procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali – diversa da quella prevista per le circoscrizioni elettorali - è basata sul principio secondo cui la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale non utilizzata (vale a dire la maggiore tra quelle che non hanno dato luogo all’assegnazione di un seggio) e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominale può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione.
La prima modifica rispetto al sistema vigente riguarda il calcolo del quoziente elettorale di collegio che nel testo vigente è calcolato sommando i voti di tutte le liste ammesse alla ripartizione, mentre nel testo novellato sono considerate le sole liste cui sono stati assegnati seggi nella circoscrizione; il calcolo risulta in tal modo, da un punto di vista matematico, pienamente proporzionale.
La seconda modifica riguarda la procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ dalla quale sono stati espunti i passaggi che dal punto di vista aritmetico si configurano come non necessari, quali l’ordine delle operazioni e l’ordine delle liste da cui iniziare, nel caso vi siano più liste eccedentarie. Tali passaggi sono necessari nella procedura di compensazione attuata nell’attribuzione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni in quanto in quella sede l’obiettivo è cercare di garantire il più possibile che in ciascuna circoscrizione vengano attribuiti seggi in numero uguale a quello ad essa assegnato in proporzione alla popolazione: perciò il seggio è sottratto alla lista nella circoscrizione in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale ma anche, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle deficitarie. Nella distribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, invece, il legislatore ha scelto di favorire la rappresentanza politica, e dunque le compensazioni dei seggi assegnati in eccesso o in difetto non sono tra di esse collegate: in ogni caso, come visto sopra, la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale.
Nel dettaglio, l’Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi del novellato comma 1, lettera b) procede come segue:
1) divide la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste alle quali sono assegnati seggi nella circoscrizione, per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio, senza tener conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
2) divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Sono escluse dall’attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione;
3) terminate queste operazioni, l’Ufficio verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascun collegio plurinominale) il numero di seggi attribuito a livello circoscrizionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra liste cosiddette ‘eccedentarie’ e liste cosiddette ‘deficitarie’: i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione, viceversa alle liste cui sono stati attribuiti seggi in numero inferiore a quello assegnato nella circoscrizione, i seggi sono attribuiti nei collegi in cui ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione tra quelle che non hanno dato luogo all’attribuzione di un seggio.
La lettera b) del comma 23 in esame aggiunge all’articolo 83-bis, dopo il comma 1, il comma 1-bis che disciplina l’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nella circoscrizione dall’Ufficio centrale nazionale ai sensi dall’articolo 83, comma 1-quater, ossia nel caso in cui, ad esito del primo riparto proporzionale di cui alla lettera f) dell’articolo 83, comma 1, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 230.
Nel caso citato, infatti, il comma 1-quater dell’articolo 83 prevede che, in sintesi, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sono assegnati 160 seggi e i restanti 154 seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole. Sulla base di tale ripartizione vengono calcolati due distinti quozienti elettorali nazionali, di maggioranza e di minoranza, utilizzati per il calcolo di indici circoscrizionali ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni.
Come nella distribuzione nelle circoscrizioni, anche nella procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali è necessario inserire una correzione al fine di compensare l’alterazione del riparto proporzionale conseguente alla sottrazione di seggi alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
Le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale descritte dal comma 1-bis, si articolano in due fasi.
La prima fase, disciplinata dalle lettere a), b) e c), consiste nel distribuire i seggi assegnati in ciascun collegio in proporzione alla popolazione, tra i due gruppi di liste: il gruppo di liste di maggioranza costituito dalla lista singola o dalle liste collegate della coalizione cui è stato attribuito il premio e il gruppo di liste di minoranza costituito dalle altre liste ammesse cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione. Per ciascun gruppo si calcola il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal rapporto tra la somma dei voti circoscrizionali delle liste del gruppo e i seggi assegnati alle stesse nella circoscrizione (lettera a)).
In ciascun collegio, quindi, l’Ufficio calcola l’indice di ripartizione di collegio plurinominale di ciascun gruppo, dato dal rapporto tra la cifra elettorale di collegio del gruppo e il rispettivo quoziente elettorale circoscrizionale (di maggioranza o di minoranza); successivamente, l’ufficio calcola il quoziente di attribuzione dato dal rapporto tra il prodotto dell’indice di ripartizione per il numero di seggi assegnati al collegio e la somma di tutti gli indici; sulla base del suddetto quoziente di attribuzione i seggi sono distribuiti tra i due gruppi in corrispondenza dei quozienti interi prima e, per i seggi che residuano, in corrispondenza delle maggiori parti decimali (lettera b)). L’Ufficio verifica, quindi se il numero di seggi assegnato corrisponda a quello determinato dall’Ufficio centrale nazionale e, in caso negativo procede con le compensazioni (lettera c)).
La lettera d) del comma 1-bis disciplina la seconda fase: una volta stabilito il numero di seggi assegnato a ciascun gruppo in ciascun collegio della circoscrizione, l’Ufficio deve procedere a distribuire i seggi così assegnati tra le liste del gruppo. A tal fine la norma rinvia alla procedura disciplinata dettata per la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali in tutti i casi diversi da quello in esame, dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3).
L’articolo 1, comma 24, intervenendo sull’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l’eventualità del subentro dei c.d. “migliori perdenti” dei collegi uninominali.
L’articolo 1, comma 24 interviene sull'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recando modifiche di coordinamento, derivanti dal superamento della componente maggioritaria uninominale, alle procedure di proclamazione degli eletti e ai meccanismi di individuazione dell’eletto in caso di insufficienza di candidati nelle liste.
Sul versante abrogativo, le lettere a) e c) sopprimono i commi 3 e 6 che disciplinano l’attribuzione dei seggi che residuino ancora da assegnare mediante il subentro dei c.d. “migliori perdenti” nei collegi uninominali, rispettivamente, nella circoscrizione ove è collocato il seggio non assegnato e nelle altre circoscrizioni.
La disciplina vigente prevede che al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. In caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (comma 2) e successivamente, esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i migliori perdenti (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinominale, e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione (comma 3).
Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (comma 4). In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (comma 5).
Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni (comma 6) e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (comma 7).
In ogni caso, i seggi che residuano sono assegnati sulla base delle maggiori parti decimali del quoziente non utilizzate procedendo secondo l’ordine decrescente. Qualora non vi sia la possibilità di assegnare il seggio sulla base di tale graduatoria si procede sulla base delle maggiori parti decimali già utilizzate. In caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio (comma 8).
In risposta ad esigenze di coordinamento interno, le lettere b) e d) aggiornano invece i rinvii normativi, riferiti ai commi di cui si propone la soppressione, presenti nei commi residui. In particolare, il comma 4 è modificato sostituendo il riferimento al comma 3 (soppresso dalla lettera a)) con quello al comma 2, relativo alla proclamazione nei collegi plurinominali sulla base della graduatoria delle cifre decimali; il comma 7 è modificato invece sostituendo il riferimento al comma 6 (soppresso dalla lettera c)) con quello al comma 5, relativo all'attribuzione dei seggi residui alle liste della medesima coalizione.
Per effetto delle modifiche introdotte, quindi, qualora una lista risulti incapiente in un collegio plurinominale, i seggi residui sono assegnati ai candidati della medesima lista presentati in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione secondo la graduatoria prima delle parti decimali delle liste coalizzate non utilizzate e successivamente, in caso di ulteriore incapienza, di quelle utilizzate.
Nell'ipotesi in cui l'esaurimento dei candidati interessi l'intera circoscrizione, si procede a individuare la circoscrizione in cui la lista presenta la maggiore parte decimale non utilizzata, applicando i medesimi criteri di scorrimento tra i collegi sopra descritti.
Qualora la lista risulti incapiente anche a livello nazionale, i seggi residui sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione sulla base delle maggiori parti decimali e seguendo la medesima procedura di cui sopra, iniziando dal collegio plurinominale originario e, in subordine, proseguendo negli altri collegi della circoscrizione. Infine, ove permanga l'incapienza, il seggio è attribuito alle liste della medesima coalizione nelle altre circoscrizioni, secondo i criteri di coordinamento stabiliti dai commi 4 e 5.
L’articolo 1, comma 25, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di elezione plurima, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.
L’articolo 1, comma 25 sostituisce integralmente il comma 1-bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ridefinendo i criteri di risoluzione dei conflitti in caso di elezione plurima del medesimo candidato alla Camera dei deputati.
La disposizione stabilisce che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista per il premio. Il criterio sostituisce la previgente disciplina che accordava la precedenza all'elezione nel collegio uninominale, e si coordina con l'eliminazione della componente uninominale e con la predeterminazione dei settanta seggi attribuiti a titolo di premio.
Si ricorda, inoltre, che a norma del comma 1 dell’articolo 85 il deputato che invece risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio in cui la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio.
Si segnala infine, sotto il profilo della legittimità costituzionale, che l'introduzione di un criterio oggettivo e automatico di attribuzione del seggio risponde all'orientamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 35 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che consentivano scelte discrezionali agli eletti in più collegi, in quanto lesive della volontà degli elettori e del principio di personalità del voto. In particolare, la Corte ha ricordato che «[l]’assenza [...] di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore» in quanto «[l]’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare [...] di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale» e che la libera scelta del candidato «potrebbe semmai essere invocata da un capolista che in quel collegio abbia guadagnato l’elezione con le preferenze».
L’articolo 1, comma 26, interviene sull’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di vacanza dei seggi, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità: il seggio tra questi che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominale collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata).
L’articolo 1, comma 26 modifica l’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiornando la disciplina relativa alla vacanza dei seggi e alle procedure di surroga, con specifico riferimento ai seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità.
A legislazione vigente, nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta, si prevede che venga attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione.
Nel caso in cui la lista abbia esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84 (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 24).
Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.
In particolare, la lettera a) integra il comma 1 dell'articolo 86, definendo le modalità di subentro per i seggi vacanti tra quelli assegnati alle liste circoscrizionali nell'ambito del premio. La procedura si articola secondo la diversa configurazione delle liste. Infatti, in caso di lista singola, il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti secondo l’ordine di presentazione nella medesima lista (di collegio) mentre in caso di coalizione di liste il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti della lista (di collegio) coalizzata che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata), seguendo un ordine decrescente.
È altresì stabilito che, ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante sia individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.
La lettera b) reca invece una modifica di coordinamento al comma 2, sopprimendo il riferimento al comma 3 dell'articolo 84 in conseguenza dell'eliminazione dei meccanismi di recupero legati ai collegi uninominali. Pertanto, anche nel caso di vacanza di un seggio attribuito a titolo di premo, ove le liste cui attribuire tale seggio ai sensi delle procedure sopra descritte abbiano esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84 (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 24).
L’articolo 1, comma 27, integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi tre nuovi articoli volti a disciplinare l’elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige. L’articolo 93-quinquies reca le disposizioni introduttive e quelle inerenti la presentazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste di collegio plurinominale; l’articolo 93-sexies reca le disposizioni concernenti l’aspetto della scheda elettorale e le modalità di espressione del voto; l’articolo 93-septies reca le procedure di assegnazione dei seggi nei quattro collegi uninominali in cui la circoscrizione è ripartita e dei seggi da distribuire in ragione proporzionale alle liste presentate nel collegio plurinominale, sulla base dei voti espressi in esso. È prevista una soglia di sbarramento, per le liste singole e le coalizioni, pari al 20 per cento dei voti circoscrizionali.
Il comma 27 dell’articolo 1 della proposta di legge in commento modifica il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserendovi, in fine, gli articoli 93-quinquies, 93-sexies e 93-septies, recanti la disciplina delle elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige.
Conseguentemente, la rubrica del titolo, che attualmente recita “Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste” è modificata in “Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol”.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 del testo unico, come novellato dall’articolo 1, comma 2, della proposta di legge in commento:
§ la circoscrizione Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio uninominale;
§ la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali in cui essa risulta ripartita ai sensi della tabella A.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi nella circoscrizione.
La normativa di dettaglio del regime differenziato in questione è demandata al titolo VI del testo unico, che è appunto quello novellato dal comma ora in commento.
Per quanto riguarda la disciplina delle elezioni nel collegio uninominale della Valle d’Aosta, essa resta quella recata dagli articoli 92 e 93 del titolo VI, non incisi dalla proposta di legge in commento.
Ai sensi dell’articolo 92, alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato. La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio, ridotti della metà in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. La dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta. L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Ai sensi dell’articolo 93, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.
Venendo alla disciplina delle elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, essa è invece recata dai tre articoli introdotti nel titolo VI dal comma ora in commento.
L’articolo 93-quinquies, composto da sei commi, reca le disposizioni introduttive e quelle in materia di presentazione delle candidature.
Il comma 1 prevede anzitutto che le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige siano disciplinate dalle disposizioni del testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al titolo VI. È subito chiarito che i candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario, mentre i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2 (su cui vedi infra).
Il comma 2 prevede che la presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale.
Ai sensi del comma 3, per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nomi di due delegati effettivi e di due supplenti.
Ai sensi del comma 4, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale, ridotti della metà in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
Il comma 5 prevede che, per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20 del testo unico.
Ai sensi del comma 6, infine, la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Si ricorda che ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico, come novellati dalla proposta di legge in commento, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi una serie di elementi minimi di trasparenza. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento reciproco in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno e ha effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
Alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 93-quinquies ora in commento, anche le liste, singole o coalizzate, presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, e i candidati nei collegi uninominali a tali liste o coalizioni collegati, dovranno depositare il contrassegno che le identifica presso il Ministero dell’interno. Tuttavia, a ben vedere, non è previsto che il contrassegno in questione debba essere necessariamente il medesimo che identifica le liste presentate nelle altre circoscrizioni dal medesimo partito o gruppo politico, né che i collegamenti in coalizione debbano essere gli stessi che si verificano nelle altre circoscrizioni.
Come si è già argomentato in commento al comma 2 dell’articolo 1, e come ribadito al termine della presente scheda di lettura, in assenza di una specificazione espressa in senso contrario, i voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige non concorrono ai totali nazionali, né ai fini della distribuzione dei seggi proporzionali a livello nazionale, né ai fini del raggiungimento delle soglie previste per l’accesso al premio di governabilità, per l’accesso al ballottaggio, o per l’accesso alla ripartizione dei seggi. Le liste presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono presentate al solo fine di concorrere alla ripartizione dei seggi proporzionali distribuiti in tale circoscrizione – ripartizione che avviene sulla base dei soli voti espressi in tale circoscrizione. Coerentemente con tale impianto, per le liste singole o coalizioni di liste che si presentano nella circoscrizione, è prevista una soglia di sbarramento del 20 per cento dei voti espressi a livello circoscrizionale, che non è legata in nessun modo alla soglia di sbarramento prevista per l’accesso al riparto dei seggi a livello nazionale.
Se i voti espressi in Trentino-Alto Adige non devono essere sommati a quelli espressi nel resto del Paese, non è necessario che vi sia identità tra la configurazione dell’offerta politica regionale e quella del resto del Paese.
Quanto alla disciplina della presentazione delle liste di collegio plurinominale, si fa presente che quella recata dal comma 4 dell’articolo 93-quinquies ora in commento è la medesima prevista per i collegi plurinominali delle altre circoscrizioni ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del testo unico. Le altre disposizioni citate al comma 5, che possono considerarsi, in linea teorica, applicabili anche alla circoscrizione Trentino-Alto Adige, “in quanto compatibili”, sembrano essere le seguenti:
- la norma di cui all’articolo 18-bis, comma 3, ai sensi della quale “il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale” e quella ai sensi della quale tale numero “non può essere inferiore a due né superiore a sei”; (in tal caso, il numero di candidati di lista nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sarà al massimo pari a tre);
- la norma di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 3, ai sensi della quale, “a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere”;
- la norma di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis, ai sensi della quale a ciascuna lista “è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile”;
- le norme dell’articolo 19, sensi delle quali nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali e nessun candidato può presentarsi contemporaneamente all’estero e sul territorio nazionale, oppure alla Camera e al Senato;
- le norme di cui all’articolo 20 recanti la disciplina delle tempistiche e delle modalità pratiche di presentazione delle liste.
Si valuti l’opportunità di chiarire:
- se la stessa persona può candidarsi, con il medesimo contrassegno, in uno dei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige e nel collegio uninominale della circoscrizione Valle d’Aosta;
- se la stessa persona può candidarsi, oltreché in un collegio uninominale delle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, anche nei collegi plurinominali del Trentino-Alto Adige o delle altre circoscrizioni;
- se il collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige rientri o meno tra i collegi plurinominali nei quali, nel numero massimo di cinque, la stessa persona può pluricandidarsi;
- se la stessa persona può candidarsi, oltreché in un collegio uninominale delle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, anche nei listini circoscrizionali presentati, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.
L’articolo 93-sexies, composto da quattro commi, reca le disposizioni in materia di aspetto della scheda elettorale e di espressione del voto.
Il comma 1 dispone che la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al testo unico. Ad ogni buon conto, come chiarito anche testualmente, per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.
Come specificato dal comma 2, nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio, all'interno del quale i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
Come previsto dal comma 3, l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Ai sensi del comma 4, nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, e nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Si riportano di seguito i modello riportati nelle tabelle H-bis e H-ter, da allegare al testo unico ai sensi del comma 30 dell’articolo 1 in commento.
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Come si può notare, si tratta di una scheda di aspetto sostanzialmente analogo a quella prevista nel sistema oggi vigente per la generalità delle circoscrizioni, per le quali – come noto – sono previsti i collegi uninominali.
Si segnala tuttavia che, rispetto al modello vigente, risultano omessi i numeri che contraddistinguono i candidati delle liste per l’elezione dei candidati proporzionali.
Si segnala altresì che, contrariamente a quanto sembra doversi desumere in ragione del rinvio normativo di cui all’articolo 93-quinquies, comma 5, e cioè che il numero di candidati nelle liste di collegio plurinominale nella circoscrizione Trentino-Alto Adige debba essere al massimo pari a tre, nel formato di scheda di cui alla tabella H-bis i candidati di lista compaiono invece nel numero di quattro.
Si valuti l’opportunità di un approfondimento in merito.
L’articolo 93-septies, composto da tre commi, reca le disposizioni in materia di procedura di assegnazione dei seggi.
L’intera procedura è in capo all’Ufficio centrale circoscrizionale, al quale sono demandate, ai sensi del comma 1, le seguenti operazioni:
§ ai sensi della lettera a), la determinazione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale, data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
§ ai sensi della lettera b), la proclamazione a deputato del candidato che, in ciascun collegio uninominale, abbia ottenuto il maggior numero di voti validi (ovvero, in caso di parità, del candidato più giovane di età);
§ ai sensi della lettera c), la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo. Tali voti sono attribuiti alla lista in proporzione ai voti ottenuti dalle liste collegate in coalizione nell’ambito del collegio uninominale;
In particolare, l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione; divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Si tratta della medesima procedura prevista dal sistema vigente, nella generalità delle circoscrizioni, per l’attribuzione alle liste coalizzate dai voti espressi in favore del solo candidato di collegio uninominale da esse sostenuto, e della medesima procedura prevista dal sistema introdotto dalla proposta di legge ora in commento, nella generalità delle circoscrizioni, per l’attribuzione alle liste coalizzate dai voti espressi in favore del solo listino circoscrizionale presentato ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.
§ ai sensi della lettera d), la determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
§ ai sensi della lettera e), la determinazione del totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
§ ai sensi della lettera f), l’individuazione delle liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.
Si segnala che la soglia di sbarramento del 20 per cento dei voti circoscrizionali è applicata:
- alle liste singole e alle coalizioni di liste, non alle liste coalizzate; è quindi possibile che, se fa parte di una coalizione con più del 20 per cento dei voti, ad aggiudicarsi il seggio sia una lista coalizzata con una cifra elettorale inferiore a tale percentuale;
- a tutte le liste singole e alle coalizioni che concorrono per i seggi assegnati con metodo proporzionale nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, a prescindere dal fatto che esse siano rappresentative o meno di una minoranza linguistica riconosciuta e protetta ai sensi dello Statuto speciale.
Ai sensi del comma 2, il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni, effettuando le seguenti operazioni:
§ ai sensi della lettera a), divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
§ ai sensi della lettera b), ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Ai sensi del comma 3, al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.
Come si è evidenziato già in commento al comma 2 dell’articolo in esame, e in apertura della presente scheda di lettura, l’intera procedura di attribuzione dei seggi operata sulla base delle disposizioni dell’articolo 93-septies appena descritto è effettuata dall’Ufficio centrale circoscrizionale, sulla base dei soli voti espressi nella circoscrizione. Si tratta di una procedura auto-conclusa – esattamente come quella prevista per la circoscrizione Valle d’Aosta - sia in relazione all’attribuzione dei seggi nei collegi uninominali che in relazione all’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Non sono previste procedure tramite cui l’Ufficio centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale le cifre elettorali di lista, o l’appartenenza politica dei candidati risultati eletti. Anzi, la novella di cui al comma 22 dell’articolo 1 in commento sopprime la parola “tutti” dall’alinea dell’articolo 83 del testo unico, in relazione agli Uffici centrali circoscrizionali i cui verbali devono essere ricevuti dall’Ufficio centrale nazionale prima che quest’ultimo dia il via alle sue operazioni. Ciò conferma che, secondo una interpretazione sostanzialmente obbligata e in assenza di disposizioni che disciplinino espressamente in senso contrario:
- i voti espressi in Trentino Alto Adige non concorrono ai totali nazionali, né ai fini della distribuzione dei seggi proporzionali a livello nazionale, né ai fini del raggiungimento delle soglie previste per l’accesso al premio di governabilità, per l’accesso al ballottaggio, o per l’accesso alla ripartizione dei seggi;
- che i seggi assegnati nella circoscrizione Trentino-Alto Adige non concorrono al massimale di 230 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia;
- conseguentemente, sulla base di quanto si è argomentato supra, in commento all’articolo 93-quinquies, che non esiste un obbligo che vincoli le liste presentate in Trentino-Alto Adige ad una uniformità con quelle presentate nelle altre circoscrizioni, sia in termini di contrassegni che in termini di collegamento in coalizione.
L’articolo 1, comma 28, adegua la fattispecie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati al superamento della componente uninominale, sopprimendo il riferimento ivi presente alla sottoscrizione di più candidature uninominali e limitando così la sanzione dell'ammenda alla sola ipotesi di sottoscrizione di più liste di candidati.
L’articolo 1, comma 28, sopprime, nell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento alla sottoscrizione di più di una candidatura nel collegio uninominale, adeguando la fattispecie penale al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.
La disposizione vigente punisce con l'ammenda fino a 10.000 lire l'elettore che sottoscriva la presentazione di più di una candidatura uninominale o di più di una lista di candidati. Per effetto della modifica, la sanzione è ricondotta alla sola ipotesi della sottoscrizione di più liste, venendo meno il presupposto per sanzionare la plurima sottoscrizione di candidature uninominali.
L’articolo 1, comma 29, espunge dall'articolo 119, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando il novero dei beneficiari del diritto all'assenza dal lavoro durante le operazioni elettorali al superamento della componente uninominale.
L’articolo 1, comma 29, sopprime, nell'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando la disciplina dei diritti dei lavoratori impegnati in funzioni elettorali al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.
L'articolo 119 nella formulazione vigente disciplina il trattamento dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi. Il comma 1 riconosce a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di consultazioni nazionali, regionali o referendarie il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera durata delle operazioni, includendo tra i beneficiari i membri del seggio e i rappresentanti di lista, di gruppo o dei promotori referendari. Il comma 2 dispone che i giorni di assenza per lo svolgimento di tali funzioni siano considerati, a tutti gli effetti di legge e di contratto, come giorni di attività lavorativa, con conseguente conservazione del diritto alla retribuzione e al computo dell'anzianità.
Articolo 2, comma 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elementi caratterizzanti il sistema elettorale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali)
L’articolo 2, comma 1, modifica in più punti l’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica. Al comma 1 dell’articolo novellato è inserito il riferimento all’eventualità del turno di ballottaggio; al comma 2 è previsto che le circoscrizioni regionali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti e sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall’eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, al primo turno o al ballottaggio, di un premio di governabilità pari a 35 seggi. Al comma 2-ter sono modificate le disposizioni concernenti le ripartizioni di seggi nelle regioni e nei collegi plurinominali da effettuarsi con il decreto del presidente della Repubblica. Al comma 3 è chiarito che ad essere costituita da un solo collegio uninominale è la sola regione Valle d’Aosta. Al comma 4 è soppresso un periodo concernente il recupero proporzionale dell’eventuale seggio dispari che ecceda quelli assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento, composto da sei lettere, modifica in altrettanti punti l’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
Lettera a), introduzione del riferimento all’eventuale turno di ballottaggio
La lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell’articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente, al primo periodo, dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.
La novella ora in commento introduce, in fine al periodo appena ricordato, un riferimento al fatto che il Senato è eletto “in un turno elettorale nonché, se necessario, in un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le regioni del territorio nazionale, comprese le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige”.
Non è novellato il secondo periodo del comma in esame, ai sensi del quale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Il meccanismo di funzionamento del ballottaggio introdotto al Senato è esattamente il medesimo di quello introdotto alla Camera. In particolare, il turno di ballottaggio si svolge nel caso la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi e qualora sia la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale che la lista o coalizione di liste che ha ottenuto la seconda maggiore cifra elettorale nazionale abbiano ottenuto entrambe almeno il 35 per cento dei voti validi.
La lista o coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti al turno di ballottaggio, si vede attribuita la totalità del premio di governabilità, che al Senato è pari a 35 seggi
Anche in questo caso, come alla Camera, si evidenzia la scelta di coinvolgere gli elettori di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige nella competizione nazionale per aggiudicarsi il premio di governabilità solo al ballottaggio, laddove invece al primo turno tale coinvolgimento non è previsto. Anche qui, infatti, come alla Camera, la competizione elettorale nelle due regioni in questione è disciplinata in modo del tutto slegato dal resto del territorio nazionale, essendo tutti i seggi in palio (come disposto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1, sui quali si rinvia a quanto detto infra) assegnati in collegi uninominali.
Lettere b) e c), introduzione del riferimento ai collegi plurinominali vigenti e agli elementi caratterizzanti del nuovo sistema
La lettera b) del comma in esame sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, reca disposizioni in materia di ripartizione del territorio nazionale in collegi uninominali, prevedendo che essi corrispondano ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, ed assicurandone uno per ogni circoscrizione.
La proposta di legge in commento sopprime i collegi uninominali e, conseguentemente, sostituisce integralmente il testo appena citato, introducendovi un riferimento ai collegi plurinominali e una descrizione sintetica degli elementi caratterizzanti il sistema elettorale introdotto, complessivamente inteso.
In particolare, il comma novellato prevede, al primo periodo, che, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali vigenti, quelli cioè di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
Al secondo periodo, enuncia che l’assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 35 seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis, a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi, purché pari almeno al 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio, ai sensi dell’articolo 16-bis.
Si tratta di disposizioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del testo unico per l’elezione della Camera, di cui si è dato conto in commento all’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame.
La totalità delle osservazioni riportate in commento alle novelle di cui all’articolo 1, comma 1, della proposta in commento, risultano riferibili anche alle novelle ora in esame, trattandosi di un sistema elettorale perfettamente analogo.
Anche in questo caso, la componente proporzionale del sistema risulta incrementata, in termini quantitativi, rispetto al sistema vigente, a causa del fatto che i seggi assegnati tramite premio sono poco più della metà di quelli oggi assegnati nei collegi uninominali che si intende sopprimere.

Anche il premio di governabilità presenta le medesime caratteristiche tecniche che si sono già descritte per la Camera dei deputati: esso è previsto in ammontare fisso (35 seggi); viene assegnato solo al ricorrere di specifici presupposti; produce un effetto distorsivo inferiore rispetto alla sua consistenza in termini di seggi sul totale dell’Assemblea; non assegna necessariamente la maggioranza assoluta dei seggi; prevede un massimo di seggi assegnabile (114 su 189). Si ribadisce anche qui che non sono previsti meccanismi di coordinamento tra l’esito della competizione elettorale nei due diversi rami del Parlamento.
In generale, la differenza principale che si riscontra tra il sistema elettorale della Camera e quello del Senato è che mentre alla Camera la ripartizione proporzionale dei seggi avviene a livello nazionale, sulla base dei voti ottenuti dalle liste e dalle coalizioni a tale livello, al Senato la distribuzione avviene in ciascuna regione, sulla base dei voti ottenuti a livello regionale. Questo, per rispettare il vincolo di cui all’articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale “il Senato è eletto su base regionale”.
La questione dell’elezione del Senato su base regionale appare rilevante da approfondire, in questa sede, anche e soprattutto in relazione al fatto che la proposta di legge in esame prevede l’assegnazione di un premio di governabilità su base nazionale anche al Senato. Si ricorda che la legge n. 270 del 2005 aveva previsto che, al contrario di quanto avvenisse alla Camera, il premio di maggioranza da tale legge istituito, al Senato, fosse assegnato anch’esso su base regionale. Esso si configurava cioè come multiplo e non univocamente attribuito: poteva essere assegnato a liste e coalizioni di liste diverse a seconda della regione, con la conseguenza che i seggi-premio ottenuti da una lista o coalizione in una regione potevano essere compensati da quelli ottenuti da un’altra lista o coalizione in un’altra regione.
Ebbene, il premio di maggioranza regionale previsto per il Senato della Repubblica dalla legge n. 270 del 2005 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, perché, al pari di quello della Camera, non prevedeva limiti minimi di consenso necessari per ottenerne l’attribuzione in ciascuna regione. La Corte tuttavia, in tal caso, si è espressa anche sul meccanismo di funzionamento interno del premio di maggioranza, ed in particolare sulle possibili conseguenze della sua attribuzione su base regionale. “Nella specie” – sottolinea la Corte – “il test di proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche l’inidoneità della stessa al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l’oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.” (Sentenza n. 1 del 2014, Considerato in diritto, 4).
Ciò posto, la proposta di legge in oggetto prevede che il premio, al Senato come alla Camera, sia attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale, purché pari almeno al 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio cui accedono le due liste o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale, purché entrambi pari almeno al 35 per cento dei voti validi a livello nazionale. Il premio, esattamente come alla Camera, una volta individuato il soggetto aggiudicatario, consiste nell’elezione di tutti i candidati di liste a tal fine specificamente presentate a livello circoscrizionale, ossia, al Senato, a livello regionale – dato che le circoscrizioni corrispondono ivi alle regioni. La lunghezza delle liste in questione dipende dai seggi in palio in ciascuna regione, che sono a loro volta determinati in proporzione alle dimensioni demografiche delle regioni stesse. Il premio di governabilità introdotto dalla proposta di legge in oggetto al Senato è dunque assegnato su base nazionale, ma ripartito su base regionale.
Un altro aspetto nel quale il meccanismo di funzionamento del premio di governabilità del Senato si differenzia da quello della Camera è il sistema di compensazione previsto nel caso la lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio consegua, tra i seggi ottenuti nella quota proporzionale e quelli derivanti dal premio, un numero di seggi superiore a quello massimo previsto, che al Senato è 114 su 189. Ebbene, mentre alla Camera si procede, in tal caso, ad una nuova ripartizione nazionale nell’ambito della quale al vincitore e agli sconfitti vengono attribuiti “d’ufficio”, rispettivamente, il numero massimo di seggi proporzionali previsto (160) e gli altri seggi da distribuire proporzionalmente (154), al Senato tale procedura non potrebbe essere seguita, visto che le ripartizioni proporzionali avvengono a livello regionale. Al Senato è previsto un meccanismo diverso, sulla base del quale:
- i seggi eccedenti rispetto al massimo di 114, da sottrarre a quelli ottenuti dalla lista o coalizione vincitrice, vengono ad essa sottratti, nella parte proporzionale, nelle regioni in cui essa abbia ottenuto gli ultimi seggi con i resti minori;
- una volta individuata la regione in cui sottrarre il seggio alla lista o coalizione vincitrice, tale seggio è assegnato alla lista o coalizione che, tra quelle sconfitte, presenti il maggiore resto non utilizzato nella ripartizione proporzionale effettuata in tale regione.
Per ogni dettaglio, si rinvia a quanto riportato in commento all’articolo 2, comma 9, della proposta di legge in oggetto, recante le novelle all’articolo 16-bis del testo unico per l’elezione del Senato.
La lettera c) del comma in esame sopprime il comma 2-bis dell’articolo 1 del testo unico, il quale nel testo vigente, recava le disposizioni concernenti la ripartizione del territorio delle circoscrizioni regionali in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. Tale disciplina era coerente con i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali che la legge n. 165 del 2017, all’articolo 3, conferiva al Governo, e che quest’ultimo ha esercitato tramite il decreto legislativo n. 177 del 2020.
Ora, come si è appena visto, il comma 2 dell’articolo qui novellato, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla lettera b) appena descritta, individua invece i collegi plurinominali in cui ripartire ciascuna circoscrizione regionale in quelli vigenti, di cui alla tabella B.2 allegata al citato decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
Lettera d), ripartizione dei seggi premio e determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali
La lettera d) del comma 1 in esame sostituisce integralmente il comma 2-ter dell’articolo 1 del testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica, al fine di determinare gli ulteriori contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi nelle regioni, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico:
§ la ripartizione nelle regioni, ad esclusione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, dei 35 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna regione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale;
§ la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna regione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.
Come già sopra ricordato, il comma 1 dell’articolo 1 del testo unico vigente, al secondo periodo – non modificato dalla proposta di legge in esame - stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali, i seggi da assegnare nel territorio nazionale sono ripartiti tra le regioni. La norma, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 57 della Costituzione, specifica che la determinazione dei seggi è effettuata sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, come risulta dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica. L’articolo 57, quarto comma, della Costituzione, inoltre, fatti salvi i vincoli stabiliti al comma 3 (per i quali si veda infra, a commento delle lettere e) e f) del comma 1 in esame), stabilisce la modalità di ripartizione dei seggi, che deve essere effettuata sulla base dei quozienti interi e maggiori resti.
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La tabella 6 sopra riportata mostra la distribuzione dei seggi nelle regioni secondo quanto disposto dall’articolo 57 della Costituzione e dall’articolo 1, comma 1 del testo unico, sulla base dei dati del censimento 2021.
I dati dell’ultimo censimento permanente, quello del 2021, sono determinati con il decreto de Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023. Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 3.
Le ultime due colonne con sfondo grigio mostrano il numero di seggi determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 in occasione delle elezioni politiche del 2022 sulla base del censimento 2011 (ultimo censimento decennale, pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012) e la differenza di seggi tra la ripartizione effettuata in base al censimento 2021 e quella effettuata con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 2022.
Si ricorda anche qui, come già fatto nella scheda di lettura riferita all’articolo 1, comma 3, della proposta di legge in oggetto, che la tabella appena illustrata e quelle a seguire sono il frutto di una elaborazione prospettica, non essendo ancora stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi, che come detto è emanato in occasione della convocazione dei comizi. Si segnala, peraltro, che non si può escludere che entro la naturale scadenza della legislatura in corso venga emanato il decreto del Presidente della Repubblica che determina la popolazione residente sulla base del censimento al 31 dicembre 2026.
Il comma 2-ter come novellato, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento e con l’esclusione delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono inoltre determinate:
§ la distribuzione tra le regioni di 35 seggi da assegnare quale premio di governabilità, in presenza delle condizioni disciplinate all’articolo 16-bis (lettera a));
§ la distribuzione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna regione, secondo le due ipotesi:
- nel caso di attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna regione da ripartire nei collegi plurinominali sono quelli risultanti dalla differenza tra l’assegnazione di tutti i seggi (comma 1) e la distribuzione dei 35 seggi del premio di governabilità (lettera a), complessivamente pari a 154 (lettera b));
- nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono tutti i seggi ad essa assegnati (comma 1), complessivamente pari a 189 (lettera c)).
Le tabelle riportate a seguire mostrano l’attuazione di quanto disciplinato dal comma 2-ter come novellato.

La tabella 7 mostra la ripartizione dei 35 seggi del premio di governabilità tra le regioni, ad eccezione delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto disposto dal comma 2-ter, lettera a), dell’articolo 1 del testo unico Senato.
In analogia a quanto disposto dalla Costituzione per la ripartizione di 196 seggi, la ripartizione dei 35 seggi è effettuata con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base del quoziente naturale, dato dal rapporto tra la popolazione delle regioni considerate (al totale nazionale è sottratta la popolazione delle regioni escluse) e i 35 seggi da ripartire.

La tabella 8, reca il riepilogo dei seggi distribuiti nelle regioni: la ripartizione di 196 seggi tra le regioni (articolo 1, comma 1, non modificato), la ripartizione di 35 seggi tra le regioni (articolo 1, comma 2-ter, lettera a), come novellato) e, per ciascuna regione, la determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nel caso di attribuzione di premio di governabilità pari alla differenza tra il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione e la quota parte dei 35 seggi premio.
La tabella 9, infine, mostra il risultato della ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna regione nei collegi plurinominali in cui è ripartita, nelle due ipotesi. I 26 collegi plurinominali, come stabilito dal novellato articolo 1, comma 2, del testo unico, sono quelli determinati con il decreto legislativo n. 177 del 2020.
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La tabella espone, per ciascuna regione: il numero di seggi complessivi attribuiti, il numero di seggi premio, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali in caso di attribuzione del premio di governabilità, nonché i collegi plurinominali in cui è ripartita. Per ciascun collegio plurinominale è esposto la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; la popolazione residente in base al censimento 2021, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023; il numero di seggi attribuiti nel collegio plurinominale in caso di attribuzione del premio di governabilità (colonna ‘riparto 154 seggi’) e nel caso, invece, in cui il premio di governabilità non venga assegnato (colonna ‘riparto 189 seggi’).
Lettere e) e f), modalità di elezione dei senatori spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige
La lettera e) del comma in esame sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, prevede che le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale.
Ora, il testo del comma, come novellato dalla norma ora in commento, prevede che ad essere costituita in un unico collegio uninominale sia la regione Valle d’Aosta.
Si tenga presente, del resto, che l’unica regione italiana a poter eleggere un solo senatore è proprio la Valle d’Aosta, e questo per diretta previsione della Costituzione, la quale, all’articolo 57, secondo comma, secondo periodo, dispone che “Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno”.
Infine, la lettera f) del comma in esame sostituisce integralmente il comma 4 dell’articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, prevede che la regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. In un secondo periodo, il comma dispone che la restante quota di seggi spettanti alla regione sia attribuita con metodo del recupero proporzionale.
La novella ora in commento espunge dal testo del comma 3 tale secondo periodo, in omaggio al fatto che alla regione Trentino-Alto Adige, a maggior ragione a seguito della riduzione del numero dei parlamentari operato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, sulla base della popolazione residente non spettano seggi ulteriori rispetto ai sei che le spettano di diritto, quale minimo garantito ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, che assegna un minimo di tre senatori per ogni Regione (fatte salve Molise e Valle d’Aosta) e per ogni Provincia autonoma. Anzi, effettuando una distribuzione proporzionale in ragione della popolazione residente, a ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano spetterebbero due senatori, non i tre che invece sono a tali province assegnati in applicazione della norma costituzionale di salvaguardia che si è appena citata.
I sei seggi spettanti alla regione corrispondono quindi ai sei collegi uninominali (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Bolzano, Bressanone e Merano) in cui essa è attualmente ripartita ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
Si segnala tuttavia che il periodo soppresso dalla lettera f) in esame appare strettamente connesso all’ultima parte del periodo precedente. Entrambe le citate partizioni di testo, infatti, sono finalizzate a disciplinare l’eventualità che alla regione spettino, in futuro, sulla base della popolazione residente, un numero di senatori superiore a sei: l’ultima parte del primo periodo disciplina l’eventualità che il numero eccedente a sei sia pari; il secondo periodo disciplina l’eventualità che il numero eccedente a sei sia dispari, prevedendo il recupero proporzionale, appunto, dell’eventuale “seggio dispari” eccedente. Si tratta di una eventualità piuttosto remota, dati gli attuali rapporti di forza demografici e l’attuale numero complessivo di senatori - come si è detto, sulla base della popolazione residente al Trentino-Alto Adige spetterebbero quattro seggi in totale - ma che il legislatore ha fin d’ora ritenuto, in ogni caso, di disciplinare.
Se si ritiene di sopprimere il periodo sul recupero proporzionale del “seggio dispari”, andrebbero conseguentemente espunte, dal primo periodo del comma, anche le parole “ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione”. Viceversa, se si ritiene di voler lasciare normata anche tale improbabile fattispecie, andrebbe riconsiderata la scelta di sopprimere il secondo periodo. Il testo risultante dalla soppressione del solo secondo periodo risulta infatti incompleto, poiché ammette l’eventualità che i seggi da ripartire siano più di sei, ma non consente di capire come debba essere assegnato l’eventuale seggio dispari che, tra i seggi eventualmente eccedenti i sei, risulti non assegnato tramite collegio uninominale.
Si valuti l’opportunità di un approfondimento in merito.
Si ricorda che l’assegnazione di un numero di seggi minimo pari a tre per ciascuna provincia autonoma, così come il fatto che tali seggi siano assegnati in altrettanti collegi uninominali ai sensi della legge n. 422 del 1991, sono disposizioni volte a rendere possibile la puntuale attuazione del cosiddetto “Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine” concordato tra Italia e Austria nel 1969, ed in particolare della misura n. 111 di tale Pacchetto, ai sensi della quale, con provvedimento legislativo, si doveva procedere alla “Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi”. Si ricorda che alla luce dell’ultimo censimento linguistico provinciale la componente tedesca risulta pari al 68,61 per cento e quella italiana risulta pari al 26,98 per cento dei residenti provinciali (il restante 4,41 per cento appartiene alla componente linguistica ladina). La ripartizione in tre collegi uninominali consente effettivamente ai due principali gruppi linguistici stanziati nella Provincia di Bolzano di essere rappresentati proporzionalmente alla loro consistenza demografica: infatti, nei due collegi di Bressanone e Merano, la componente tedesca si configura come ampiamente maggioritaria, mentre in quello di Bolzano i rapporti di forza sono invertiti a favore della componente italiana.
Al Senato, come alla Camera, i seggi spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono assegnati in modo del tutto slegato dalle procedure di ripartizione che interessano il resto del paese. Al Senato tale separazione risulta ancora più evidente che alla Camera, in ragione del fatto che tutti e 7 i seggi in questione sono assegnati in altrettanti collegi uninominali, esattamente come avviene nel sistema vigente. La disciplina di dettaglio delle procedure di assegnazione dei seggi è recata dal titolo VII del testo unico per l’elezione del Senato, per una più compiuta analisi della quale si rinvia alle schede di lettura riferite ai commi 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 2 in commento.
L’articolo 2, comma 2, modifica l’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, espungendovi il riferimento ai collegi uninominali - fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige - ed inserendovi un riferimento all’eventuale premio di governabilità di 35 seggi.
Il comma 2 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento modifica l’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
Il testo vigente dell’articolo 2 citato, composto da un unico comma, dispone che il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.
Rispetto al testo vigente, la novella introdotta dalla disposizione ora in commento espunge il riferimento ai collegi uninominali, fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d’Aosta (un collegio uninominale) e Trentino-Alto Adige (sei collegi uninominali). Inoltre, aggiunge un riferimento – ulteriore rispetto a quello inserito (e già commentato) all’articolo 1, comma 2, del testo unico per l’elezione del Senato – al fatto che una porzione dei seggi, pari a 35 seggi complessivi, distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2-ter, è eventualmente attribuita, al ricorrere delle prescritte condizioni, quale premio di governabilità.
Per ogni approfondimento sulle novelle apportate all’articolo 1 del testo unico per l’elezione del Senato, sia in ordine al sistema di elezione dei seggi spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, che in relazione al premio di governabilità, si rinvia alla scheda di lettura all’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in commento.
L’articolo 2, comma 3, prevede, aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 4 del decreto legislativo n. 533 del 1993, che il decreto di convocazione dei comizi elettorali, fissi la data dell’eventuale turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione.
L’articolo 2, comma 3, interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), introducendo il comma 2-bis in materia di convocazione fissazione della data per lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio.
La modifica è finalizzata al coordinamento con il sistema elettorale delineato dalla proposta di legge in esame, che contempla l'ipotesi di un secondo turno di votazione per l'assegnazione del premio di maggioranza, al ricorrere dei previsti presupposti.
La disposizione stabilisce, in particolare, che il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi indichi anche la data dell'eventuale turno di ballottaggio, fissandola alla seconda domenica successiva a quella stabilita per la prima votazione.
La norma risulta coordinata con la modifica speculare apportata all'ordinamento della Camera dei deputati dall'articolo 1, comma 5, del medesimo disegno di legge alla cui relativa scheda di lettura si rinvia per ulteriori dettagli.
L’articolo 2, comma 4, adegua la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato alla soppressione dei collegi uninominali, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993. Si applicano al Senato le modifiche già commentate in relazione alle novelle apportate al testo unico per l’elezione della Camera, ivi compresa la ridefinizione del limite massimo dei candidati nei collegi plurinominali da quattro a sei e l'aggiornamento dei criteri per l'equilibrio di genere. È invece espressamente preservata la facoltà di presentare liste, al Senato anche in una sola regione.
L’articolo 2, comma 4, reca modifiche di coordinamento all'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato al superamento del sistema misto e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
La lettera a) modifica il comma 2, sostituendo il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio e introducendo un periodo volto a tutelare espressamente la facoltà di presentare liste anche in una sola regione.
La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ad opera del rinvio in questione – non inciso dalla proposta di legge in commento – vengono dunque ad applicarsi anche al Senato le novelle a tale articolo apportate ai sensi del comma 9 dell’articolo 1, alla cui scheda di lettura si rinvia.
L’introduzione del periodo volto a tutelare espressamente, al Senato, la facoltà di presentare liste anche in una sola regione va messa in relazione al fatto che senza tale specificazione potrebbe altrimenti ritenersi applicabile anche al Senato, ad opera del rinvio della disciplina per la presentazione delle liste alle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, la norma inserita all’interno del comma 1 del citato articolo 18-bis dall’articolo 1, comma 9, della presente proposta di legge, volta a sancire l’obbligo, per ciascuna lista, di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni alla Camera, fatte salve le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige di cui all’articolo 2 come da novella.
La lettera b) ridefinisce il limite numerico dei candidati nei collegi plurinominali, prevedendo che esso non possa essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione dei 189 seggi (quella di cui all’articolo 1, comma 2-bis, lettera c)), e che, comunque, non possa essere inferiore a due e superiore a sei, in luogo del vigente limite massimo di quattro, nel rispetto del canone delle liste corte enunciato dalla Corte costituzionale a garanzia della effettiva conoscibilità dei candidati e della libertà del voto (v. scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 9).
La tabella 10 sopra riportata mostra: per ciascuna circoscrizione, il numero totale di seggi spettanti, il numero dei seggi destinati alle liste per il premio, il numero di candidati previsto per tali liste, e i collegi plurinominali in cui la circoscrizione è ripartita; per ciascun collegio plurinominale, i seggi spettanti ad esito dei due distinti riparti (154 seggi e 189 seggi) e il numero massimo di candidati previsto per le liste di collegio plurinominale presentate.
La lettera c) aggiorna i criteri per l'equilibrio di genere di cui al comma 4-bis, riferendo il calcolo del limite del 60 per cento per ciascun sesso alle candidature presentate, a livello nazionale, nelle liste circoscrizionali per il premio, in conseguenza della soppressione dei collegi uninominali sul territorio nazionale.
Anche in questo caso si segnala che, come già fatto in commento all’articolo 1, comma 9, della presente proposta di legge, che con riguardo alle liste circoscrizionali non sussiste un obbligo di alternanza di genere nell’ambito della medesima lista. Per le ragioni di tale assenza, si veda quanto riportato in commento al citato articolo 1, comma 9.
L’articolo 2, comma 5, adegua l'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'introduzione del premio di governabilità e del ballottaggio, estendendo il sorteggio per l'ordine dei contrassegni alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità in sostituzione dei collegi uninominali e disciplinando la scheda per il secondo turno, recante i contrassegni delle liste o coalizioni ammesse secondo i modelli di cui alle nuove tabelle allegate al testo unico.
L’articolo 2, comma 5 interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, adeguando le disposizioni relative alle operazioni degli uffici elettorali e alla configurazione della scheda elettorale all'introduzione del premio di governabilità e dell'eventuale turno di ballottaggio.
L'articolo 11, disciplina infatti le operazioni degli uffici elettorali relative alla determinazione dell'ordine delle liste e alla preparazione dei materiali necessari per la votazione.
Con riferimento alle operazioni, l'Ufficio elettorale regionale, una volta scaduti i termini per i ricorsi, stabilisce mediante un unico sorteggio - effettuato alla presenza dei delegati di lista - l'ordine da assegnare sulla scheda e sui manifesti alle coalizioni, alle liste non collegate e ai contrassegni delle liste all'interno di ciascuna coalizione. Nel testo vigente, i contrassegni sono riportati sulla scheda unitamente ai nomi dei candidati nei collegi plurinominali e uninominali.
La norma contiene anche la disciplina relativa alla stampa e alla pubblicità, affidando alle prefetture il compito di provvedere alla stampa delle schede - che riproducono i colori originali dei contrassegni depositati - e alla stampa e affissione dei manifesti contenenti le liste dei candidati con i relativi numeri d'ordine, la cui affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici è curata dai sindaci entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione.
Le schede devono infine rispondere a precisi requisiti tecnici: sono di carta consistente, fornite dal Ministero dell'interno e pervengono agli uffici elettorali già debitamente piegate.
Nella circoscrizione della Valle d'Aosta le diciture sono riportate in doppia lingua, italiano e francese.
La lettera a) del comma in commento modifica la lettera a) del comma 1, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in modo che il sorteggio volto a stabilire il numero d'ordine da assegnare a coalizioni e liste sulla scheda e sui manifesti riguardi le nuove liste circoscrizionali.
Si segnala inoltre che il comma 16 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento sostituisce, tra l’altro, anche le tabelle A e B contenenti i modelli della parte interna ed esterna della scheda per l’elezione del Senato che si riportano subito di seguito.
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Analogamente a quanto detto per la Camera dei deputati, l’ordine di successione dei candidati della lista circoscrizionale non è numerato dal momento che, al verificarsi delle condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità, i candidati di tali liste vengono eletti nella loro totalità.
La lettera b), invece, inserisce il comma 3-bis, disciplinando la struttura della scheda per l'eventuale secondo turno. In particolare, tale scheda reca due rettangoli contenenti i contrassegni delle liste o coalizioni ammesse al ballottaggio, disposti secondo l'ordine stabilito da un sorteggio dell'Ufficio centrale nazionale, secondo i modelli di cui alle nuove tabelle B-bis e B-ter allegate al testo unico e di seguito riportate.
Per ulteriori dettagli per quel che concerne la scheda elettorale si rinvia alla speculare scheda di lettura sull’articolo 1, comma 16, relativa alla disciplina per l’elezione della Camera dei deputati.
L’articolo 2, comma 6, modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.
L’articolo 2, comma 6, sostituisce, all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole «il venticinquesimo anno di età» con le parole «la maggiore età», adeguando il testo unico per l'elezione del Senato alla sopravvenuta modifica del quadro costituzionale.
La modifica si rende necessaria in seguito alla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha novellato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, sopprimendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato e uniformando il corpo elettorale dei due rami del Parlamento al raggiungimento della maggiore età.
L’articolo 2, comma 7, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato all'introduzione delle liste regionali per il premio di governabilità. In particolare, si dispone che la scheda rechi il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e quelli della lista per il premio, sopprimendo il riferimento al collegio uninominale e che il voto apposto sul rettangolo dei candidati premiali si intende riferito alla lista collegata ovvero ripartito proporzionalmente tra le liste coalizzate.
Le modifiche introdotte dal comma 7 dell’articolo 2 all'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ridefiniscono le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato in conseguenza dell'introduzione delle liste regionali per il premio di governabilità e del superamento della componente uninominale.
Sul piano della configurazione della scheda, la lettera a) interviene sul comma 1 stabilendo che il contrassegno della lista prescelta riporti, oltre ai nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, anche quelli dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio; è contestualmente soppresso il riferimento al voto per il candidato uninominale. Quanto all'efficacia del voto, la lettera b) sostituisce integralmente il comma 2 stabilendo che il segno apposto esclusivamente sul rettangolo dei candidati per il premio si intende validamente espresso a favore della lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito tra le liste che la compongono in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel medesimo collegio plurinominale.
Resta valido il rinvio alla disciplina contenuta nel testo unico per l’elezione della Camera per quanto non espressamente disposto.
L’articolo 2, comma 8, modifica l'articolo 16 del testo unico per l’elezione del Senato, che disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi regionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dal disegno di legge in esame.
L’articolo 16 del testo unico per l’elezione del Senato disciplina le operazioni degli Uffici centrali regionali finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascun candidato nel collegio uninominale (e la conseguente proclamazione del vincitore) e di ciascuna lista, le cifre elettorali di collegio plurinominale e regionali di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi.
A seguito della soppressione dei collegi uninominali, prevista dal disegno di legge in esame, il comma 8 dell’articolo 2 della proposta di legge in commento abroga le seguenti lettere del comma 1 del citato articolo 16:
§ la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato in valore assoluto (lettera a)) e in percentuale rispetto al totale di collegio (lettera g));
§ la proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel collegio uninominale (lettera b));
§ la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti nella regione (lettera h)).
La lettera c), che nel testo vigente disciplina la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, è interamente sostituita con la disciplina della determinazione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista, nel testo vigente disciplinata alla lettera d) che, conseguentemente viene soppressa.
Secondo quanto disposto dalla lettera c), come modificata dal comma 8 in esame, la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista nelle singole sezioni elettorali del collegio; sono inoltre conteggiati i voti espressi per i soli candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini del premio di governabilità, ripartiti pro quota tra le liste della coalizione, in analogia a quanto disciplinato nel testo vigente in relazione ai voti espressi per il solo candidato uninominale, quando collegato con una coalizione di liste.
Come nella disciplina vigente, la ripartizione pro quota dei suddetti voti è effettuata con metodo proporzionale sulla base del quoziente di ripartizione, dato dal rapporto tra la somma dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi per i soli candidati delle liste circoscrizionali. I voti ottenuti da ciascuna lista sono quindi divisi per il quoziente di ripartizione: la parte intera del risultato costituisce il numero di voti attribuiti alla lista, i voti che rimangono da distribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni abbiano dato i maggiori resti.
Rimangono invariate le norme concernenti la determinazione della cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista (lettera e)), della cifra elettorale regionale di ciascuna lista (lettera f)) e del totale dei voti validi della regione (lettera i)).
Rimangono altresì invariate le norme di cui alla lettera l) secondo cui gli Uffici elettorali regionali comunicano la cifra elettorale regionale e il totale dei voti validi espressi nella regionale all’Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati.
Si ricorda al riguardo che, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 165 del 2017 al testo unico per l’elezione del Senato, all’Ufficio centrale nazionale erano attribuite funzioni esclusivamente in relazione all’elezione della Camera dei deputati. L’introduzione per entrambi i rami del Parlamento del calcolo a livello nazionale delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi per le coalizioni e liste singole, disciplinato dal successivo articolo 16-bis, ha reso necessario attribuire al medesimo Ufficio centrale nazionale, funzioni anche in relazione all’elezione del Senato.
L’articolo 2, comma 9, modifica l'articolo 16-bis del testo unico per l’elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all’Ufficio centrale nazionale ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità e all’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.
Si premette che le modifiche introdotte dalla proposta di legge in esame, all’articolo 16-bis rispecchiano esattamente quelle apportate all’articolo 83 del testo unico per l’elezione della Camera, pur adattandole al carattere di elezione su base regionale che contraddistingue il Senato.
Determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento
Il comma unico dell’articolo 16-bis vigente disciplina, alle lettere da a) a d) la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni, nonché del totale dei voti validi nazionali e, alla lettera e), la definizione del sistema delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi.
Alla lettera f), infine, è stabilito che l’Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici regionali elettorali, l’elenco delle coalizioni e delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi.
La determinazione a livello nazionale, delle cifre elettorali di liste e coalizioni e delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, come già ricordato, sono le funzioni attribuite all’Ufficio elettorale centrale nazionale (di cui all’articolo 12 del testo unico per l’elezione della Camera) a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 165 del 2017 al testo unico per l’elezione del Senato.
La prima modifica riguarda, indirettamente, le regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol. Come già ricordato a commento delle novelle apportate all’articolo 1 del testo unico per l’elezione del Senato (articolo 2, comma 1, della proposta di legge in commento), l’elezione dei senatori in queste due regioni è disciplinata separatamente e i voti espressi nelle due regioni non sono considerati ai fini del calcolo del totale nazionale dei voti validi e delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi.
La lettera a) del comma 9 in esame sopprime, all’alinea, la parola ‘tutti’ in riferimento agli Uffici elettorali regionali che trasmettono all’Ufficio centrale nazionale gli estratti dei verbali con le operazioni da essi compiute, in quanto gli Uffici elettorali delle suddette regioni non sono tenuti alla trasmissione.
Rimangono invariate, rispetto al testo vigente, la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (lettera a)) e del totale nazionale dei voti validi (lettera b)).
La lettera b) del comma 9 in esame interviene invece nella determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, definita dalla lettera c) dell’articolo 16-bis, comma 1.
La novella conferma l’esclusione delle liste al di sotto dell’1 per cento dei voti validi nazionali, ma con l’eccezione della lista coalizzata ammessa alla ripartizione dei seggi in qualità di lista con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse in quanto i voti ottenuti non raggiungono il 3 per cento dei voti validi nazionali, come disposto dalle successive norme dettate dalla lettera e) sulle soglie di sbarramento. La proposta di legge in esame, infatti, conferma la normativa vigente sulle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, ma aggiunge un caso, ammettendo alla ripartizione dei seggi, per ciascuna coalizione, anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse.
In merito alle possibili ripercussioni della scelta di mantenere la disposizione relativa al mancato computo nel totale di voti coalizionali dei consensi ottenuti dalle liste coalizzate che hanno ottenuto meno dell’1 per cento dei voti, si rinvia a quanto già argomentato in commento alla corrispondente novella apportata al testo unico per l’elezione della Camera (articolo 1, comma 22, lettera b), della proposta di legge in esame).
Definita la cifra elettorale nazionale di coalizione, rimane invariata la lettera d) che determina la cifra elettorale circoscrizionale di coalizione.
La lettera c) del comma 9 in esame interviene nella disciplina delle soglie dettata dalla lettera e) dell’articolo 16-bis, comma 1:
§ il numero 1) modifica l’alinea al fine di specificare che la successiva disciplina è riferita alle coalizioni di liste ed alle liste, coalizzate o meno;
§ il numero 4) aggiunge due numeri, al fine di determinare la disciplina delle soglie in riferimento alle liste collegate in coalizioni sopra soglia (numero 2-bis) e l’ammissione della lista collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle escluse (numero 2-ter);
§ i numeri 2) e 3), sopprimono la disciplina riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali la normativa vigente prevede come soglia alternativa al raggiungimento delle percentuali di voti validi di cui sopra, l’aver candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale.
Secondo quanto disposto dalla citata lettera e) come novellato dal comma 9, lettera c) in esame, sono ammesse alla ripartizione dei seggi:
1) le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
2) le singole liste non collegate o collegate in coalizioni fuori soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
2-bis) le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
2-ter) per ciascuna coalizione sopra soglia è ammessa anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse, ai sensi del numero 2-bis); come già detto, nel caso la cifra elettorale di tale lista sia anche inferiore all’1 per cento dei voti validi, essa è comunque conteggiata anche ai fini del calcolo della cifra elettorale di coalizione (articolo 16, lettera c), nel nuovo testo).
In conseguenza del fatto che la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, unica regione in cui sono costituiti collegi uninominali (assieme alla Valle d’Aosta), è esclusa dalle disposizioni dettate dall’articolo 16-bis, la lettera c), numeri 2) e 3) del comma 9 in esame, sopprime (rispettivamente dal numero 1) e dal numero 2)) la previsione della soglia per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale - alternativa al conseguimento delle percentuali indicate - consistente nell’avere candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale. In tal modo viene espunto del tutto, dalla disciplina delle soglie, il riferimento alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione a statuto speciale, nella quale godano di specifiche tutele.
Si segnala che, come già sottolineato in commento alla corrispondente novella apportata al testo unico per l’elezione della Camera, in tale testo viene invece mantenuto il riferimento ad una soglia specifica – alternativa a quella calcolata sul totale dei voti nazionali - per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute (diverse da quelle che si presentano in Trentino-Alto Adige), nello specifico pari al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione. Al Senato una norma di identico tenore non ha ragione d’essere in quanto la soglia alternativa del 20 per cento dei voti validi espressi nella regione è prevista in via generale per tutte le liste.
Attribuzione del premio di governabilità e distribuzione dei seggi alle coalizioni e liste singole in ciascuna regione
Il comma 9 in esame inserisce nell’articolo 16-bis la disciplina delle operazioni dell’Ufficio centrale nazionale necessarie per l’attribuzione o meno del premio di governabilità, per l’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio e per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, in ciascuna regione, nelle diverse ipotesi. In particolare:
§ la lettera d) inserisce dopo la lettera e) dell’articolo 16-bis, comma 1, le lettere da e-bis) a e-sexies) che disciplinano la sequenza delle verifiche finalizzate all’eventuale attribuzione del premio di governabilità e all’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio;
§ la lettera e) sostituisce la lettera f) dell’articolo 16-bis, comma 1, al fine di inserire la procedura per la distribuzione dei seggi, in ciascuna regione, alle coalizioni e liste singole;
§ la lettera f) inserisce dopo la lettera f) dell’articolo 16-bis, comma 1, le lettere f-bis), f-ter) e f-quater) che disciplinano la verifica del numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e il conseguente prosieguo delle operazioni;
§ la lettera g) inserisce dopo il comma 1 dell’articolo 16-bis, i seguenti cinque commi:
- il comma 1-bis, che disciplina lo svolgimento del turno di ballottaggio;
- il comma 1-ter, che detta disposizioni, nel caso non vi siano le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità, per l’attribuzione, in ciascuna regione, di tutti i seggi spettanti con metodo proporzionale;
- il comma 1-quater, che disciplina la procedura di assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste, in ciascuna regione, nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;
- il comma 1-quinquies, che considera un altro caso in cui non è possibile attribuire il premio di governabilità;
- il comma 1-sexies, infine, che riguarda le comunicazioni dell’Ufficio centrale nazionale agli uffici elettorali regionali, disciplinato nel testo vigente dalla lettera f) del comma 1.
Le operazioni da svolgere ai sensi delle lettere da e-bis) a f-quater) del comma 1 dell’articolo 16-bis, così come quelle da svolgersi ai sensi dei commi successivi al comma 1 introdotti nel medesimo articolo, inerenti la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’attribuzione del premio al primo turno e per lo svolgimento del ballottaggio, l’aggregazione dei risultati delle distribuzioni proporzionali effettuate nelle varie regioni, la conseguente verifica circa l’eventuale superamento del numero massimo di 114 seggi da assegnare alla forza politica assegnataria del premio, e le operazioni conseguenti, sono tutte configurate dal testo in commento come una procedura da svolgersi a livello centralizzato, la competenza in ordine alla quale è attribuita all’Ufficio centrale nazionale.
Le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale, come disciplinate dal testo in esame, sono descritte a seguire.
L’Ufficio individua le due coalizioni o liste singole con la prima e la seconda cifra elettorale nazionale più alta (lettera e-bis)) e verifica se la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi nazionali (lettera e-ter)).
Nel caso in cui la verifica di cui alla lettera e-ter) dia esito positivo - stabilisce la lettera e-quater) - l’Ufficio assegna il premio di governabilità pari a 35 seggi alla suddetta lista singola o coalizione e procede alla distribuzione in ciascuna regione degli altri 154 seggi, secondo la procedura disciplinata dalla lettera f).
Si ricorda che i seggi da distribuire nel territorio nazionale sono pari a 196. Di questi, 7 sono attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (1 seggio) e Trentino-Alto Adige/Südtirol (6 seggi). La somma dei seggi da distribuire nelle restanti regioni è perciò pari a 189, di cui, nel caso si verifichino le condizioni, 35 sono attribuiti come premio di governabilità e 154 con metodo proporzionale, secondo le rispettive ripartizioni effettuate in rapporto alla popolazione, che stabiliscono i numeri per ciascuna regione (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame).
La lettera e-quinquies) disciplina, invece, il caso in cui la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, vale a dire nel caso la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale non raggiunga il 40 per cento dei voti validi. In questo caso l’Ufficio procede al fine di verificare se vi siano o meno le condizioni per lo svolgimento del turno di ballottaggio: e dunque verifica se le due coalizioni o liste singole con le due maggiori cifre elettorali nazionali, individuate ai sensi della lettera e-bis), abbiano ottenuto, ciascuna, almeno il 35 per cento del totale nazionale dei voti validi.
Gli esiti della verifica sono regolati dalla lettera e-sexies):
§ in caso di verifica positiva, vale a dire se le due coalizioni o liste singole con la prima e la seconda cifra elettorale nazionale più alta hanno ottenuto, ciascuna, almeno il 35 per cento dei voti validi nazionali, si procede al ballottaggio ai sensi del comma 1-bis;
§ in caso di verifica negativa, l’Ufficio distribuisce, in ciascuna regione tutti i seggi con metodo proporzionale (la somma è pari a 189 seggi) ai sensi del comma 1-ter.
La lettera f) disciplina la ripartizione dei seggi tra le coalizioni e le liste singole con metodo proporzionale, in ciascuna regione, ad opera dell’Ufficio centrale nazionale.
La norma specifica quali sono i seggi da ripartire, individuati dall’articolo 1, comma 2-ter, lettera b) del testo novellato, vale a dire, i seggi assegnati nelle regioni del territorio nazionale (pari a 196) ad esclusione dei seggi attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (1 seggio) e Trentino-Alto Adige/Südtirol (6 seggi) e detratti i 35 seggi attribuiti come premio di governabilità: i saggi da ripartire sono dunque pari complessivamente a 154 (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame).
La procedura di ripartizione proporzionale disciplinata dalla lettera f) novellata è identica a quella che, nel sistema vigente, è effettuata da ciascun ufficio elettorale regionale ed è disciplinata dall’articolo 17, comma 1, lettera a): i seggi sono assegnati in corrispondenza dei quozienti interi e dei maggiori resti sulla base del quoziente elettorale regionale.
Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e delle liste ammesse al riparto per i seggi da ripartire. A ciascuna coalizione di liste e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l’ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.
L’Ufficio centrale nazionale, conclusa la distribuzione nelle singole regioni (definita provvisoria in quanto si dovrà procedere ad ulteriori verifiche), effettua due ulteriori operazioni necessarie per le successive fasi del procedimento:
§ determina il totale nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione e lista singola, dato dalla somma dei seggi a ciascuna di esse assegnati in ciascuna regione;
§ per ciascuna delle due coalizioni o liste singole con le due maggiori cifre elettorali nazionali (individuate ai sensi del comma 1, lettera e-bis)) ordina i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all’attribuzione di un seggio alla medesima coalizione o lista singola, in un'unica graduatoria nazionale crescente; tale graduatoria verrà utilizzata nel caso, disciplinato al comma 1-quater, in cui sia necessario sottrarre seggi, attribuiti con metodo proporzionale nelle regioni, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
Si segnala che le graduatorie nazionali sono due, una ciascuna per le due coalizioni o liste singole arrivate prima e seconda. Questo perché è possibile che ad aggiudicarsi il premio sia, ad esito dell’eventuale turno di ballottaggio, la lista che al primo turno ha ottenuto la seconda cifra elettorale nazionale.
Ai sensi della lettera f-bis), l’Ufficio centrale nazionale, a seguito della distribuzione alle coalizioni e alle liste singole, in ciascuna regione, dei complessivi 154 seggi, verifica se il totale nazionale dei seggi assegnati nelle regioni alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità – ossia, i seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale - sia superiore a 114 seggi.
Gli esiti della verifica sono regolati come segue:
§ la lettera f-ter) disciplina il caso in cui i seggi complessivamente assegnati siano in numero inferiore a 114, l’Ufficio conferma le attribuzioni effettuate in ciascuna regione e comunica il risultato agli Uffici elettorali regionali;
§ viceversa, nel caso in cui i seggi complessivamente assegnati siano in numero superiore a 114, la lettera f-quater) dispone che l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-quater nel quale è disciplinata l’intera procedura, che consiste nell’individuazione delle regioni in cui sottrarre i seggi attribuiti in eccesso alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e alla individuazione delle coalizioni o liste singole cui attribuite i suddetti seggi.
I commi successivi, inseriti dalla lettera g) del comma 9 in esame, disciplinano le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale nei diversi casi, a seguito degli esiti delle verifiche sopra descritte.
Procedura a seguito di ballottaggio
Il comma 1-bis regola il caso in cui si procede al turno di ballottaggio tra le due coalizioni o liste singole con le due più alte cifre elettorali, individuate ai sensi del comma 1, lettera e-bis).
A seguito dell’accertata impossibilità di assegnare il premio di governabilità alla coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, in quanto essa non raggiunge il 40 per cento dei voti validi nazionali (verifica negativa di cui al comma 1, lettera e-ter)), secondo quanto disposto dalla lettera e-quinquies) del comma 1, l’Ufficio verifica se le due coalizioni o liste singole con la prima e la seconda cifra elettorale nazionale più alta abbiano ottenuto, ciascuna, almeno il 35 per cento dei voti validi nazionali (verifica di cui al comma 1, lettera e-quinquies)). Come disposto dal comma 1, lettera e-sexies, in caso l’esito di quest’ultima verifica sia positiva, si procede al turno di ballottaggio, come disposto dal comma 1-bis.
A seguito del turno di ballottaggio, l’Ufficio:
§ lettera a): attribuisce il premio di governabilità, pari a 35 seggi, alla coalizione o lista singola che ha ottenuto il maggior numero di voti;
§ lettera b) procede all’attribuzione dei seggi tra le coalizioni e le liste singole con metodo proporzionale, in ciascuna regione, di complessivi 154 seggi, come disciplinato dal comma 1, lettera f).
Attribuzione proporzionale di tutti i seggi
Il comma 1-ter disciplina invece il caso in cui si debba procedere all’attribuzione proporzionale di tutti i 189 seggi, in quanto non si sono verificate le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità.
Non si procede all’attribuzione del premio di governabilità, nel caso in cui la coalizione o lista singola con la più alta cifra elettorale nazionale non raggiunge il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale (verifica di cui al comma 1, lettera e-ter) negativa) e non si sono verificate le condizioni per procedere al turno di ballottaggio: le due coalizioni o liste singole con la prima e la seconda cifra elettorale nazionale più alta non hanno raggiunto il 35 per cento dei voti validi nazionali (verifica di cui al comma 1, lettera e-quinquies) negativa).
I seggi da distribuire in ciascuna regione nel caso di riparto proporzionale di tutti seggi sono quelli determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera c), la cui somma è pari a 189: ossia, tutti i seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali, pari a 196, ad esclusione di 7 seggi attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Si ricorda che il comma 2-ter dell’articolo 1, come novellato, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono ripartiti 196 seggi tra le regioni in proporzione alla popolazione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, sono inoltre determinate: a) la distribuzione tra le regioni di 35 seggi da assegnare quale premio di governabilità; b) nel caso di attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna regione da ripartire nei collegi plurinominali, complessivamente pari a 154; c) nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali complessivamente pari a 189 (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame).
L’Ufficio centrale nazionale procede, in ciascuna regione, al riparto dei seggi spettanti, determinati con decreto del Presidente della Repubblica come disciplinato dal comma 1, lettera f), e comunica il risultato agli Uffici elettorali regionali.
Il comma 1-quinquies prevede un altro caso in cui l’Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale dei seggi in ciascuna regione, ai sensi del comma 1-ter come sopra illustrato, in quanto non è possibile attribuire il premio di governabilità. Ciò si verifica qualora la coalizione o lista singola cui dovrebbe essere attribuito il premio di governabilità nei due casi previsti - in quanto ha ottenuto un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi nazionali (comma 1) ovvero a seguito del turno di ballottaggio (comma 1-bis) - sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste in tutte le circoscrizioni, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico per l’elezione del Senato.
Si rinvia, sul punto, a quanto già argomentato in commento alla corrispondente novella al testo unico per l’elezione della Camera, in relazione alla disposizione di cui all’articolo 18-bis, comma 2-bis, del citato testo unico, che impone la presentazione, in tutte le circoscrizioni, di liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità a tutti i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di collegio plurinominale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18-bis, in tutte le circoscrizioni elettorali.
Si segnala tuttavia che la norma che, all’interno del testo unico per l’elezione del Senato, rinvia alla normativa del testo unico per l’elezione della Camera concernente la presentazione delle liste non è l’articolo 8 (che rinvia alla disciplina del deposito dei contrassegni) ma l’articolo 9, comma 2.
Si valuti l’opportunità di modificare il riferimento normativo citato.
Superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria
Il comma 1-quater disciplina la procedura nel caso in cui alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 114 (dato dai 35 seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale effettuata in ciascuna regione).
Come già visto, il comma 1, alla lettera f), disciplina la distribuzione dei seggi in ciascuna regione da parte dell’Ufficio centrale nazionale; a seguito di tale operazione l’Ufficio verifica, ai sensi della lettera f-bis) del medesimo comma 1, se la somma dei seggi assegnati nelle regioni alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia superiore a 114 seggi; in caso di verifica positiva, la lettera f-quater) del medesimo comma 1 dispone che l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-quater.
In questo caso, come disciplinato dalla lettera a), l’Ufficio centrale nazionale sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, un numero di seggi pari alla differenza tra il totale nazionale dei seggi ad essa attribuiti nelle regioni, ai sensi del comma 1, lettera f), e il numero 79 (lettera a)). I seggi in questione, corrispondenti all’eccedenza rispetto al massimale di 114, sono sottratti nelle regioni in corrispondenza dei minori resti che hanno dato luogo all’attribuzione del seggio, secondo la graduatoria nazionale crescente che l’Ufficio ha predisposto ai sensi del comma 1, lettera f), ultimo periodo.
Successivamente, come disciplinato dalla lettera b), in ogni regione in cui è stato sottratto un seggio alla coalizione o lista singola che ha ottenuto il premio di governabilità, è assegnato un seggio, nella medesima regione, alla coalizione o lista singola diversa da quella assegnataria del premio che presenta, nell’ambito della ripartizione regionale dei seggi effettuata ai sensi della lettera f), il maggiore resto non utilizzato; nel caso non ci siano resti non utilizzati, il seggio è assegnato a quella con la maggiore cifra elettorale regionale.
Comunicazioni agli Uffici elettorali regionali
Il comma 1-sexies, riguarda le comunicazioni dell’Ufficio centrale nazionale agli uffici elettorali regionali.
L’Ufficio centrale nazionale comunica, a mezzo di estratto del verbale, agli uffici elettorali regionali:
§ l’elenco delle coalizioni e delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 1, lettera e);
§ la singola lista o coalizione di liste cui sia stato eventualmente assegnato il premio di governabilità, nei casi di cui al comma 1, lettera e-quater) ovvero a seguito di ballottaggio ai sensi del comma 1-bis, lettera a);
§ il numero di seggi assegnati, in ciascuna regione, a ciascuna coalizione e lista singola ai sensi delle distribuzioni effettuate ai sensi delle lettere e dei commi precedenti, a seconda dei diversi casi di attribuzione o meno del premio e di applicazione o meno della norma di salvaguardia volta ad evitare che siano assegnati allo stesso soggetto politico più di 114 seggi.
L’articolo 2, comma 10, sostituisce l’intero articolo 17 del testo unico per l’elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all’eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
L’articolo 17, comma 1, del testo unico per l’elezione del Senato, vigente, disciplina le operazioni di ciascun Ufficio elettorale regionale finalizzate:
§ alla lettera a), all’assegnazione dei seggi alle coalizioni ed alle liste nella rispettiva regione
§ alla lettera b), alla distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi
§ alla lettera c), alla distribuzione dei seggi alle liste in ciascun collegio plurinominale, nel caso di regione il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali.
L’articolo 17, come novellato dal comma 10 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame è composto da 5 commi.
Il comma 1 regola la proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale, nel caso di attribuzione del premio di governabilità e la distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione nella regione, tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi.
I commi 2 e 3 specificano i riferimenti normativi sulla base dei quali sono determinati, rispettivamente, i seggi assegnati alle liste in ciascuna regione e i seggi assegnati nei collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base della popolazione.
I successivi commi disciplinano, per le regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, la distribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali:
§ il comma 4 nei casi in cui i seggi sono stati distribuiti alle coalizioni e alle liste singole nella regione ai sensi dell’articolo 16-bis: in caso di attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter) e nel caso in cui il premio non sia stato attribuito ai sensi del comma 1-ter.
§ il comma 5 nel caso in cui i seggi siano stati assegnati nella regione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-quater, in quanto i seggi assegnati complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, avevano superato, nel primo riparto, il numero massimo consentito di 114 seggi.
Le operazioni dell’Ufficio elettorale regionale, come disciplinate dall’articolo 17, nel testo novellato, sono descritte a seguire.
L’Ufficio elettorale regionale, come disposto dal comma 1, lettera a), procede come prima operazione, e nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio.
Si ricorda, a riguardo, che il premio di governabilità di 35 seggi è assegnato mediante l’elezione dei candidati di liste presentate a livello circoscrizionale, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell’assegnazione del premio, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico Senato, come novellato dal l’articolo 2, comma 4, della proposta di legge in esame.
L’Ufficio procede, successivamente (comma 1, lettera b)) alla ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse alla ripartizione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1 lettera e): le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nazionali o il 20 per cento dei voti regionali (numero 2-bis)) e la lista con la più alta cifra elettorale tra quelle escluse ai sensi del numero 2-bis) (numero 2-ter)).
La procedura, che non è stata modificata, è del tutto analoga a quella disciplinata dall’articolo 17, comma 1, lettera b) nel testo vigente. I seggi sono assegnati in corrispondenza dei quozienti interi e dei più alti resti sulla base del quoziente elettorale di coalizione.
Il comma 2 dell’articolo 17 specifica che i seggi assegnati alle liste nelle regioni sono determinati come segue:
§ l’Ufficio centrale nazionale ha determinato i seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole in ciascuna regione ed ha trasmesso i risultati agli Uffici elettorali regionali ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-sexies;
§ l’Ufficio elettorale regionale ha determinato i seggi spettanti alle liste collegate per ciascuna coalizione, ai sensi del comma 1, lettera b) del dell’articolo 17.
Nel caso di regioni in cui è costituito un unico collegio plurinominale, l’Ufficio non ha ulteriori operazioni da svolgere ai sensi dell’articolo 17. Le norme successive, infatti, riguardano la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali.
Il comma 3 dell’articolo 17, specifica quali sono i seggi assegnati nei collegi plurinominali, nei diversi casi che si possono verificare.
Nel caso in cui i seggi siano stati assegnati a seguito dell’attribuzione del premio di governabilità, i seggi da ripartire nei collegi sono determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera b), vale a dire sono complessivamente pari a 154 seggi.
Nel caso invece in cui non si siano verificate le condizioni per l’attribuzione del premio di governabilità, i seggi da ripartire nei collegi sono complessivamente pari a 189, come dispone l’articolo 1, comma 2-ter, lettera c).
Si veda a riguardo, la Tabella 9 riportata nella scheda a commento dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame, che espone, nelle ultime due colonne, entrambe le distribuzioni.
Il comma 4 dell’articolo 17, disciplina l’attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella regione, in tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 16-bis, comma 1-quater.
Sono in sostanza i casi in cui è possibile procedere ad una distribuzione puramente proporzionale dei seggi alle liste, nello specifico:
§ nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere f) e f-ter);
§ nel caso, invece in cui il premio di governabilità non sia stato attribuito ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-ter.
La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, nei casi di cui sopra, è identica a quella disciplinata, per l’elezione della Camera dei deputati dall’articolo 83-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall’articolo 1, comma 23, lettera a), della proposta di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Il comma 5 dell’articolo 17, disciplina l’attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella regione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-quater, ossia nel caso in cui, in sede di primo riparto effettuato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera f), alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, sia stato assegnato un numero complessivo di seggi superiore a 114.
In tal caso, il citato comma 1-quater, prevede che l’Ufficio centrale nazionale sottragga alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio il numero di seggi in eccesso in quelle regioni in cui il seggio è stato ottenuto con il minore resto, sulla base di una graduatoria nazionale appositamente predisposta, e che riassegni il seggio sottratto, nella medesima regione, alla coalizione o lista singola (diversa da quella assegnataria del premio) che, nella ripartizione proporzionale effettuata a livello regionale, dispone del maggiore resto non utilizzato; nel caso non ci siano resti non utilizzati, il seggio è assegnato a quella con la maggiore cifra elettorale regionale.
La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, in questo caso, vede, prioritariamente, la distribuzione dei seggi assegnati in ciascun collegio, tra i due gruppi di liste, di maggioranza e di minoranza sulla base di due distinti quozienti elettorali circoscrizionali. Una volta attribuiti i seggi a ciascun gruppo in ciascun collegio della regione, l’Ufficio deve procedere a distribuire i seggi così assegnati tra le liste del gruppo.
Anche in questo caso la procedura è identica a quella disciplinata, per l’elezione della Camera dei deputati dall’articolo 83-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall’articolo 1, comma 23, lettera b) della proposta di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.
L’articolo 2, comma 11, sopprime, nell'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, il rinvio al sesto comma dell'articolo 84 del testo unico per l’elezione Camera, in quanto abrogato, che disciplinava il recupero dei candidati uninominali non eletti per la copertura di seggi vacanti nelle liste plurinominali, venuto meno con il superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.
L’articolo 2, comma 11, sopprime, nell'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il riferimento al sesto comma dell'articolo 84 del testo unico per l’elezione Camera, in coordinamento con l'abrogazione di tale comma disposta dall'articolo 1, comma 24, della proposta di legge in commento. Il comma 6 dell'articolo 84 disciplina il recupero dei candidati risultati migliori perdenti nei collegi uninominali per coprire i seggi non attribuiti per mancanza di candidati nelle liste plurinominali: venuta meno la componente uninominale sul territorio nazionale, il rinvio operato dalla disciplina del Senato a tale disposizione risulta privo di oggetto.
L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 nella formulazione vigente disciplina la proclamazione degli eletti al Senato e la gestione delle liste incapienti. Il comma 1 stabilisce che l'Ufficio elettorale regionale proclami eletti i candidati di ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo l'ordine di presentazione, entro il limite dei seggi spettanti. Il comma 2 disciplina il caso in cui una lista abbia esaurito i propri candidati in un collegio plurinominale, rinviando all'articolo 84 del testo unico per l’elezione della Camera per le modalità di assegnazione dei seggi residui ed escludendo l'applicazione dei commi 4, 6 e 7; per effetto della modifica in esame, il riferimento al comma 6 è soppresso in quanto abrogato. Il comma 3 regola l'ipotesi di candidati eletti in più collegi, rinviando alla disciplina dell'articolo 85 del testo unico per l’elezione della Camera per la determinazione del collegio di proclamazione definitiva.
I commi da 12 a 15 dell’articolo 2 recano modifiche ai diversi articoli che compongono il titolo VII del testo unico per l’elezione del Senato, dedicato alle disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Le novelle sono in particolare volte a chiarire che l’unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d’Aosta e che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l’elezione della Camera, in quanto applicabili.
Il titolo VII del testo unico per l’elezione del Senato di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 reca “Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol” ed è composto dagli articoli 20, 20-bis, 21 e 21-ter.
Si ricorda che l’unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d’Aosta, per diretta disposizione dell’articolo 57, secondo comma, della Costituzione.
Come si è già accennato nella scheda di lettura riferita al comma 1 dell’articolo in esame, le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige eleggono entrambe la totalità dei seggi loro spettanti, rispettivamente uno e sei, in altrettanti collegi uninominali.
Le vigenti disposizioni del titolo VII del testo unico prevedono, in apertura dell’articolo 20, che l'elezione nei collegi uninominali citati è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli del testo unico, in quanto applicabili, e dalle norme speciali contenute nel titolo VII.
Quanto alla disciplina speciale, l’articolo 20, comma 1, prevede che in Valle d’Aosta la candidatura uninominale debba essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio, ridotti della metà in caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione.
Il modello di scheda da utilizzare, sia per il collegio valdostano che per quelli trentino-tirolesi, è quello già individuato, per la circoscrizione Valle d’Aosta, dal testo unico della Camera, e prevede la sola presenza dei rettangoli contenenti i contrassegni dei candidati. Si ricorda infatti che, al contrario di quanto avviene per le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige per la Camera, nella regione Trentino-Alto Adige al Senato non vi sono seggi da assegnare con metodo proporzionale, e quindi i candidati di collegio non sono collegati a liste o coalizioni.
Ai sensi dell’articolo 20-bis, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
Ai sensi dell’articolo 21, l'ufficio elettorale regionale (che è costituito presso il tribunale del capoluogo di regione ed è composto da tre magistrati) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni e somma i voti ottenuti da ciascun candidato, come risultano dai verbali. Al termine di tali operazioni, il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
L’articolo 21-ter reca disposizioni in materia di indizione e svolgimento delle elezioni suppletive in caso per qualsiasi causa resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale.
Venendo ora alle modifiche apportate dai commi in esame, quelle di cui ai commi 12, 13 e 15, in coerenza con quella già apportata al comma 3 dell’articolo 1 del testo unico dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della proposta di legge in esame, sono tutte volte a sostituire i riferimenti rimasti alle “regioni che eleggono un solo senatore” con altrettanti riferimenti alla “regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste” che, come si è già detto, è l’unica a potersi trovare in tale situazione. Ciò viene effettuato, in particolare:
§ - alla rubrica del titolo VII (comma 12), che assume ora la denominazione “Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Ddige/Südtirol”;
§ - all’alinea del comma 1 dell’articolo 20 (comma 13, lettera a)), laddove si precisa l’elezione nei collegi uninominali delle due regioni è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli del testo unico, in quanto applicabili, salvo quanto previsto dalle norme speciali contenute nel titolo VII;
§ - al comma 1 dell’articolo 21-ter, laddove si specifica che la disciplina delle elezioni suppletive si applica a tutti i casi in cui resti vacante il seggio di senatore eletto in uno dei collegi uninominali delle due regioni.
Particolare menzione, perché di carattere meno formale, merita la novella di cui al comma 13, lettera b), la quale, agendo sulla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20, sopprime - e non sostituisce - il riferimento ivi presente alle “regioni che eleggono un solo senatore”. Per effetto di tale soppressione, la disciplina sulla presentazione delle candidature da tale lettera recata, con particolare riferimento al numero di firme richieste, finora applicabile solo alla regione Valle d’Aosta, finisce con l’estendersi anche ai collegi della regione Trentino-Alto Adige.
Nel sistema vigente, la disciplina applicabile ai collegi della regione Trentino-Alto Adige in materia di numero di firme richieste è quella applicata alla generalità dei collegi uninominali delle altre regioni, che invece - come noto - sono soppressi dalla proposta di legge in esame.
Infine, il comma 14 reca una modifica all’articolo 20-bis, consistente nell’introduzione in tale articolo di un comma premissivo rispetto all’unico dal quale è attualmente costituito l’articolo in questione.
Ai sensi del nuovo comma 01, la presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Ciò ovviamente per tutto quanto non espressamente disciplinato dal titolo VII ora in commento.
Si tratta di un riferimento direttamente conseguente al fatto che la proposta di legge in oggetto, sopprimendo i collegi uninominali, sopprime anche le norme relative alla presentazione dei candidati in tali collegi, sia dal testo unico per l’elezione del Senato che dal testo unico per l’elezione della Camera cui il testo unico per l’elezione del Senato, all’articolo 8 e all’articolo 9, rinvia espressamente. La conseguenza di questo è che la disciplina della presentazione delle candidature nei collegi uninominali non è più coperta dalla disposizione di cui all’alinea dell’articolo 20 che, in apertura del titolo VII, rinvia, per tutto quanto non disciplinato da tale titolo, alle “disposizioni dei precedenti articoli del testo unico [quello del Senato], in quanto applicabili”.
Risulta quindi necessario operare un rinvio specifico all’unica disciplina della presentazione delle candidature nei collegi uninominali che sopravvive alle soppressioni operate dalla proposta di legge in commento, ossia quella prevista per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige della Camera, appunto recata dal titolo VI del testo unico per l’elezione della Camera.
Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 3 della proposta di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A.C. 157
Modifica all’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature
L’articolo 1, novellando il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introduce la raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature.
L’articolo 1 modifica il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361/1957). In particolare, all’articolo 18-bis viene introdotto il nuovo comma 1.1, in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature.
In linea generale, l’ordinamento impone la presentazione di un certo numero di sottoscrizioni a corredo delle liste di candidati alle elezioni (vi sono, tuttavia, diversi casi di esonero da tale obbligo).
La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare come si tratti di un principio generalizzato quello secondo il quale “in ogni tipo di elezione diretta le candidature debbano essere munite di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso attestata dalla sottoscrizione di un determinato numero di elettori” (sentenza n. 83/1992). Proseguendo nel ragionamento, l’obbligo anzidetto è giustificato dalla “duplice esigenza di garantire da un lato una certa consistenza numerica di base ad una compagine che mira ad assumere elettoralmente un ruolo di rappresentanza politico-amministrativa della comunità e di assicurare, dall’altro, a tale compagine un minimo di credibilità ed affidabilità” (principio richiamato anche dalla sentenza n. 48/2021). Si può inoltre richiamare la sentenza n. 394/2006, secondo la quale tale obbligo “risponde ad una esigenza di tutela dell’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato”.
La raccolta delle sottoscrizioni è disciplinata per le elezioni politiche dall’art. 18-bis del testo unico per le elezioni della Camera (d.P.R. n. 361/1957).
In base all’articolo 18-bis la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.
Sia per la Camera, sia per il Senato, in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale[2], il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.
La raccolta delle firme deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (d.P.R. 361/1957, articolo 20).
La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (legge n. 53/1990, articolo 14, comma 3).
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.
Per effetto della novella in esame, le sottoscrizioni degli elettori possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.
Per documento informatico si intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (articolo 1, lettera p), decreto legislativo n. 82/2005). La firma elettronica qualificata è una firma elettronica avanzata[3] creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche[4] (articolo 3, numero 12, Regolamento UE n. 910/2014).
La disposizione in commento prevede inoltre che i presentatori della lista predispongano un documento informatico che rechi le specifiche indicazioni previste dalle istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature pubblicate dal Ministero dell’interno e consenta l’acquisizione:
§ del nome;
§ del cognome;
§ del luogo e della data di nascita del sottoscrittore;
§ il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all’autenticazione prevista dal testo vigente della legge.
La norma prevede, altresì, che le sottoscrizioni raccolte elettronicamente siano depositate con invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dalla Corte d’appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate dell’apposito contrassegno a stampa.
Si ricorda che, secondo quanto previsto articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto legislativo n. 82/2005 per duplicato informatico si intende il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis dello stesso decreto, sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Tale contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.
La disposizione in commento, infine, impone al Ministero dell’interno di inviare ai presentatori della lista, entro 72 ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l’indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.
Il formato XML è un linguaggio di marcatura flessibile basato su tag per strutturare, archiviare e scambiare dati in modo leggibile sia dagli esseri umani che dalle macchine. Il formato JSON è un formato di testo leggero, per lo scambio di dati, progettato per essere facilmente leggibile e scrivibile dagli esseri umani e facilmente generabile e analizzabile dalle macchine.
Si segnala che a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 27/2025, l’elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico, o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, può sottoscrivere le liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale. In particolare, è previsto che il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale sia consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
È opportuno ricordare che la sottoscrizione elettronica delle liste elettorali era già stata ipotizzata dal legislatore nel contesto della modifica della legge elettorale per elezioni politiche. In particolare, l’articolo 3, comma 7, della legge n. 165/2017, al fine di consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata, aveva previsto la definizione delle relative modalità con decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi. Tale decreto, tuttavia, non è stato mai emanato e, pertanto, la norma è rimasta inattuata.
A.C. 302
Disposizioni e delega al Governo in materia di determinazione della data delle elezioni e dei referendum e di semplificazione del procedimento elettorale, per agevolare la partecipazione degli elettori
L’articolo 1 sostituisce l’attuale disciplina dell’election day con l’introduzione di due appuntamenti elettorali all’anno, uno in primavera l’altro in autunno, per le elezioni amministrative e per i referendum costituzionali in modo da favorire lo svolgimento di queste con le altre tipologie di elezione eventualmente previste in tali periodi.
Il cosiddetto election day è previsto in via generale all'articolo 7 del decreto-legge n. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011). La disposizione prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano in un'unica data nell'arco dell'anno, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti (si noti che nell'assetto attuale gli organi delle Province non hanno più una legittimazione popolare diretta). Tale previsione non si applica, quindi, ai referendum. Ai sensi del comma 2, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni anzidette si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. Si segnala inoltre che, nel caso in cui nel medesimo anno debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori deve avvenire per tutti i referendum abrogativi nella medesima data (comma 2-bis, articolo 7, D.L. 98/2011).
Si ricorda che è all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati la proposta di legge costituzionale A.C. 2143, che introduce l'articolo 133-bis in Costituzione, concernente lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum.
Il 22 dicembre 2021 con decreto del Ministro dei rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali è stata istituita la Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, presieduta dal prof. Franco Bassanini.
Il 14 aprile 2022 la Commissione ha presentato la relazione finale Per la partecipazione dei cittadini Come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto. Tra le proposte avanzate dalla relazione, alcune delle quali riprese dalla proposta di legge in esame, merita segnalare:
§ la digitalizzazione della tessera e delle liste elettorali (election pass);
§ la concentrazione delle scadenze elettorali in due soli appuntamenti annuali (election day);
§ il voto anticipato presidiato, che consentirebbe all'elettore che ha difficoltà a recarsi al seggio nei giorni previsti per la votazione di potere esercitare il suo diritto di voto nei giorni precedenti l'elezione in qualunque parte del territorio nazionale, con le garanzie proprie del tradizionale procedimento elettorale;
§ il voto, nel giorno delle elezioni, in seggi diversi dal proprio, ma collocati nella stessa circoscrizione o collegio elettorale;
§ l'introduzione di misure di informazione e comunicazione;
§ l'individuazione di sedi alternative agli edifici scolastici al fine di ospitare i seggi elettorali.
Il comma 1 dell’articolo 1 in esame modifica la disciplina relativa alla l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale al fine di rendere flessibile la data del voto e facilitare l’abbinamento con le altre consultazioni elettorali e referendarie.
Per quanto riguarda la data di svolgimento delle elezioni comunali, l'art. 1 della legge 182/1991 stabilisce che le elezioni dei consigli comunali si svolgano in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell'anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato dell'organo elettivo interessato scade nel secondo semestre. Quanto alle elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, l'art. 2 dispone che esse si svolgano nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (art. 3). Il prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello, fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l'affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
La lettera a) del comma 1, introduce 4 ulteriori articoli dopo l’articolo 54 del testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000).
Il nuovo articolo 54-bis, comma 1, introduce un secondo turno ordinario annuale (autunnale) per le elezioni comunali in aggiunta a quello primaverile previsto dalla normativa vigente. Si stabilisce infatti che l’elezione del consiglio comunale si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell’anno (come già previsto dall’articolo 1 della L. 182/1991), mentre se scade nel secondo semestre dell’anno in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre (l’articolo 1 della L. 182/1991 prevede invece che se il mandato scade nel secondo semestre, le elezioni sono rimandata al turno ordinario primaverile dell’anno successivo).
Un ulteriore elemento di flessibilità è introdotto dal comma 2 dell’art. 54-bis che proroga il turno primaverile fino alla data delle elezioni europee se queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.
Infine, il comma 3 precisa che in ogni caso il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
L’articolo 54-ter compia una analoga modifica per il rinnovo dei consigli comunale dovuti a motivi diversi dalla scadenza del mandato.
Si prevede che le elezioni si svolgono nel turno ordinario primaverile se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell’anno precedente e prima del 24 febbraio, ovvero nel nuovo turno autunnale, introdotto dal provvedimento in commento, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.
Le elezioni dei consigli comunali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata del turno ordinario del medesimo anno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 24 febbraio, altrimenti se si verificano successivamente l’anno dopo (L. 182/1991, art. 2).
L’atto che certifica il verificarsi delle condizioni che rendono necessario il rinnovo è il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale adottato con decreto del Presidente della Repubblica (Cons. Stato, I Sez., parere 13 marzo 2002, n. 762/2002).
L’articolo 54-quater, riproduce testualmente l’articolo 3 della citata legge 182/1991 (che non viene abrogato) il quale prevede che il Ministro dell'interno fissi la data per lo svolgimento delle elezioni comunali non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione e comunichi ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
L’articolo 54-quinquies stabilisce che qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni europee, le elezioni politiche, referendum o elezioni regionali, l’elezione per il rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettuano nella data stabilita per elezioni di cui sopra, anche al di fuori dei turni ordinari.
Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l’elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame abroga la disposizione (art. 141, comma 4, Tuel) che prevede che il rinnovo del consiglio deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge nelle ipotesi di scioglimento anticipato con decreto del Presidente della Repubblica, ossia
§ quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
§ quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi in determinati casi (impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco; dimissioni del sindaco; cessazione dalla carica per dimissioni della maggioranza dei consiglieri; riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
§ quando non sia approvato nei termini il bilancio;
§ nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame abroga la disposizione (art. 143, comma 10, 2°, 3° e 4° periodo, Tuel) che disciplina le elezioni in un turn o straordinario annuale (15 ottobre – dicembre) dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, il cui scioglimento scada nel secondo semestre dell’anno.
Il comma 2, dell’articolo in esame interviene in materia di elezioni regionali ampliando la fascia temporale i cui possono svolgersi.
Per quanto concerne le regioni a statuto ordinario, si ricorda che l'art. 122 Cost. stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
La legge n. 165/2004 ha dato attuazione all'art. 122, primo comma, Cost., stabilendo in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. L'art. 5 prevede che gli organi elettivi delle Regioni durino in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell'elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
La lettera a) del comma 2 sopprime la possibilità di indire le elezioni regionali in una domenica compresa nei sei giorni successivi ai sessanta giorni dopo il termine dei cinque anni di legislatura (novella all’art. 5 della legge 165/2004).
La soppressione è collegata all’inserimento, ad opera della successiva lettera b) che introduce un comma 1-bis al citato art. 5 della legge 165/2004.
Tale comma 1-bis concerne la possibilità che nel termine di indizione delle elezioni regionali (entro i sessanta giorni dalla conclusione della legislatura), ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, siano convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ovvero per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352. In tali casi il termine di indizione delle elezioni può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.
Inoltre, con un ulteriore nuovo comma 1-ter all’art. 5 della legge 165/2004, si pone prevede che, allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell’interno verifichi tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale.
Il comma 3 dell’articolo in esame modifica il comma 3-bis dell’articolo 21-ter della legge elettorale del Senato (D.Lgs. 533/1993) che disciplina le elezioni suppletive del Senato e della Camera.
Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter), che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (D.P.R. n. 361/1957).
Tale disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter, comma 2).
Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3).
Se il termine di 90 giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni. Qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4).
Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, L. 145/2018).
Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
Nel dettaglio, il comma 3 prevede che se nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature.
Il comma 4 modifica la legge sui referendum (L. 352/1970) per quanto riguarda i termini di fissazione della data della convocazione dei comizi elettorali.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 15 della legge sui referendum abrogando sia la previsione che il referendum di revisione costituzionale (ex art. 138 Cost.) sia indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, sia l’obbligo di fissare la data del referendum in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno dopo l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione.
Tale disciplina è sostituita dall’introduzione di due turni in data fissa per lo svolgimento dei referendum costituzionali in una domenica compresa tra:
§ il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;
§ il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.
Tuttavia, se in un turno elettorale siano indette le elezioni politiche o le elezioni europee, il referendum costituzionale si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.
Inoltre, nel caso in cui dopo l’indizione delle consultazioni referendarie sia intervenuta la pubblicazione di un altro testo di legge costituzionale per la quale può essere presentata richiesta di referendum confermativo, il Presidente della Repubblica può rinviare il voto al turno successivo in modo da svolgere i due referendum contestualmente.
La lettera b) modifica l’articolo 34 della legge sui referendum prevedendo che il referendum abrogativo (ex art. 75 Cost.) si svolga nella data stabilita per le elezioni europee qualora queste vengano indette nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno, ossia nella finestra temporale previsto attualmente per il voto dei referendum abrogativi ai sensi del medesimo articolo 34.
L'articolo 75 della Costituzione disciplina il referendum abrogativo e prevede che, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, esso sia indetto per decidere sull'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La proposta abrogativa è approvata se, cumulativamente:
§ la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione
§ è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.
L'articolo 138 della Costituzione dispone in merito al procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il procedimento prevede l'adozione di tali atti da parte di ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere nella seconda votazione. Il secondo comma dell'articolo 138 disciplina l'istituto del referendum costituzionale, richiamato dal primo comma del nuovo articolo 133-bis in commento. È previsto, in particolare, che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano "sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi". Differentemente da quanto previsto per il referendum abrogativo, non è richiesto, ai fini della validità, che la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipi alla votazione. Il terzo comma dell'articolo 138 prevede che non si faccia luogo a referendum nel caso in cui la legge sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Le modalità di attuazione dei referendum sono disciplinate dalla legge n. 352/1970. Si segnala che, per effetto degli articoli 31 e 34 di tale legge, è previsto che i referendum abrogativi non possano svolgersi nello stesso anno delle elezioni politiche.
Il comma 5 dell’articolo 1 abroga l’articolo 7 dell’decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 che ha introdotto l’election day.
Articolo 2
(Tessera elettorale digitale)
L’articolo 2 prevede l’introduzione di un certificato elettorale digitale per tutti i cittadini quale documento che consente l’esercizio del diritto di voto di in sostituzione della tessera elettorale cartacea.
A tal fine, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che sostituisce la tessera elettorale (disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo 13) con un certificato digitale.
In propositi, si segnala che il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (decreto PNRR) prevede che la tessera elettorale possa essere rilasciata in modalità digitale, sulla base dei dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 6, comma 3). A tal fine, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata la definizione, entro un anno, delle caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale e l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
Con la prima iscrizione nelle liste elettorali del comune ad ogni elettore viene consegnata la tessera elettorale che è necessario esibire, unitamente ad un documento di riconoscimento, per essere ammessi a votare presso la sezione elettorale di appartenenza.
La tessera elettorale è stata istituita, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge 120/1999 (art. 13, comma 1), con il decreto del Presidente della Repubblica 299/2000, ed ha sostituito e svolge le medesime funzioni del precedente certificato elettorale che veniva recapitato all’elettore in occasione di ogni consultazione elettorale.
La tessera elettorale, contrassegnata da una serie e da un numero progressivo identificativi, riporta l'indicazione delle generalità dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della circoscrizione, o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. La tessera elettorale è un documento personale a carattere permanente, è gratuito ed è valido per 18 consultazioni.
La tessera elettorale è consegnata, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare.
La citata legge 120/1999 (art. 13, comma 3) prevede altresì la possibilità di adottare, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità.
In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione del parere sullo schema di regolamento sulla tessera elettorale, poi adottato con il citato DPR 120/1999, ha espresso “la preoccupazione che il modello ipotizzato di tessera cartacea (sebbene previsto per una fase transitoria in attesa dell´utilizzo di supporti informatici) possa portare ad una eccessiva conoscibilità di dati sul comportamento elettorale dei cittadini, con un effetto che non sarebbe conforme alla legge sulla privacy e al rispetto di fondamentali diritti costituzionali”, mentre “l´introduzione della tessera elettorale su supporto informatico permetterebbe […] di adottare misure tecniche che consentano l´accesso alla certificazione dell´avvenuta partecipazione al voto solo alle sezioni elettorali (e, eventualmente, all´ufficio elettorale comunale) e in relazione a singole consultazioni, escludendo ogni conoscenza dei passati comportamenti elettorali” (Comunicato del 22 novembre 1999). Il Garante ha ribadito tali riserve anche successivamente (Comunicato del 24 aprile 2001).
Il nuovo certificato digitale previsto dall’articolo in esame è interoperabile con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali, la cui realizzazione è affidata a SOGEI. ANPR è un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Nel 2022 tutti i comuni italiani sono confluiti nell’ANPR e i cittadini italiani, compresi i residenti all’estero, possono verificare e chiedere l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online. Inoltre, sul portale dell'Anagrafe nazionale è possibile scaricare diverse tipologie di certificati digitali, dalla nascita al matrimonio, in maniera autonoma e gratuita accedendo con la propria identità digitale.
Il certificato di cui all’articolo in esame è consultabile dall’elettore tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il quale le pubbliche amministrazioni rendono fruibili i propri servizi, (piattaforma App Io, di cui all’articolo 64-bis del codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005), ed è utilizzabile per una sola volta nel periodo delle consultazioni elettorali.
Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell’interno, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, realizza una apposita applicazione informatica.
Le modalità tecniche sono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Articolo 3, 4, 5 e 6
(Voto anticipato)
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 introducono e disciplinano il diritto di voto anticipato rispetto alla data di convocazione dei comizi elettorali, da esercitarsi presso gli uffici postali individuati dal Ministero dell’interno. Inoltre, reca una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per la disciplina delle operazioni di voto anticipato e del relativo scrutinio.
Nel dettaglio, gli elettori, attraverso l’esibizione della tessera elettorale digitale (introdotta dall’articolo 2 della presente proposta di legge) in tutte le consultazioni elettorali compresi i referendum, possono scegliere di esercitare il proprio diritto di voto anticipatamente, rispetto alla data stabilita per l’elezione, in tutto territorio nazionale. Il voto anticipato si svolge nei giorni compresi tra il lunedì e il mercoledì della seconda settimana antecedente la data stabilita per l’elezione o il referendum, presso gli uffici delle sedi abilitate (articolo 3).
Le sedi abilitate all’esercizio del voto anticipato sono gli uffici postali. A tale fine il Ministero dell’interno e la società Poste Spa stipulano un’apposita convenzione.
Inoltre, l’articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge:
§ l’individuazione degli uffici postali sede del voto;
§ la definizione del numero, requisiti, caratteristiche e risorse strumentali e umane degli uffici postali abilitati
§ la scelta delle modalità per assicurare la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
Il decreto dovrà inoltre assicurare le seguenti condizioni:
§ l’allestimento di una o più cabine elettorali per impedire che l’elettore possa essere osservato mentre esprime il voto;
§ l’accessibilità alle persone con disabilità;
§ la possibilità di accedere attraverso un totem digitale al portale informativo del Ministero dell’interno e di consultare le liste dei candidati di tutti i collegi e circoscrizioni elettorali;
§ la comunicazione agli elettori dell’ubicazione degli uffici postali abilitati allo svolgimento del voto anticipato attraverso i siti internet istituzionali dei comuni e delle prefetture-Uffici territoriali del Governo, e con ogni altro mezzo utile, entro 30 giorni antecedenti la data delle elezioni.
L’articolo 4 individua il direttore dell’ufficio postale abilitato quale responsabile delle operazioni elettorali. Costui può nominare due funzionari dipendenti della società Poste Spa per lo svolgimento delle attività inerenti la raccolta del voto e la spedizione delle buste contenenti le schede elettorali consegnate dall’elettore dopo il voto. I componenti del presidio elettorale presso l’ufficio postale (il direttore e i due funzionari) sono considerati pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni. È assicurata la possibilità di seguire le operazioni elettorali al rappresentante di lista dei candidati.
L’articolo 5 disciplina la consegna del materiale elettorale da parte del sindaco, al mattino del giorno che precede le elezioni, al responsabile delle operazioni elettorali presso ogni ufficio postale, Detto materiale, che deve essere adeguatamente custodito consiste in:
§ un pacco contenente un congruo numero di buste A e di buste B;
§ un congruo numero di matite copiative per l’espressione del voto;
§ una cassetta o scatola per la conservazione delle schede eventualmente annullate per errore dall’elettore;
§ una cassetta o scatola per la conservazione dei tagliandi antifrode in caso di elezioni politiche;
§ un registro dove annotare i nominativi degli elettori e i relativi documenti di identificazione.
Infine l’articolo 6 reca una delega al Governo per la disciplina delle operazioni di voto anticipato e del relativo scrutinio, da esercitarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
§ definire modalità di identificazione dell’elettore sulla base di un’apposita applicazione informatica che consenta di verificare la validità della tessera elettorale digitale, assicurando l’unicità del voto;
§ prevedere la stampa delle schede elettorali associate alla tessera elettorale digitale di ciascun elettore, anche modificandone le caratteristiche essenziali e il formato, garantendo la non riproducibilità e l’irriconoscibilità delle stesse;
§ prevedere modalità di espressione del voto che assicurino il rispetto dei princìpi di libertà, segretezza e personalità;
§ disciplinare le modalità di custodia e consegna dei plichi contenenti le schede elettorali votate al seggio nelle cui liste è iscritto l’elettore entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto, con ogni garanzia di sicurezza e integrità dei plichi stessi;
§ prevedere lo scrutinio delle schede votate anticipatamente insieme a quelle votate nel seggio di destinazione in modo da garantire che esse non siano riconoscibili.
Articolo 7
(Abolizione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori)
L’articolo 7 abroga le agevolazioni di viaggio previste per gli elettori che si recano nel luogo di residenza per esercitare il diritto di voto alle elezioni politiche, regionali e comunali.
A tal fine, vengono abrogati gli articoli 116 e 117 della legge elettorale (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e la legge 26 maggio 1969, n. 241.
Le agevolazioni di viaggio previste dall’articolo 117 della legge elettorale, che prevede la gratuità del trasporto ferroviario degli emigrati per motivi di lavoro che rimpatriassero per le elezioni politiche, sono state abolite dall’art. 20 della legge 459/2001.
Diverse disposizioni di legge prevedono agevolazioni tariffarie per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni.
Per quanto riguarda le elezioni di Camera e Senato, è applicata una tariffa ridotta sui viaggi ferroviari a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno (DPR 361/1957, art. 116).
Tali disposizioni sono state estese dalla legge 241/1969 anche alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali e si applicano anche ai viaggi via mare con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale. La medesima legge 241 prevede che per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno.
Anche gli elettori residenti all’estero, che non votano per corrispondenza, hanno diritto ad alcune condizioni a tariffe scontate (L. 459/2001, art. 20).
In occasione di ogni consultazione elettorale il Ministero dell’interno riepiloga l’entità e le modalità di applicazione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza. Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 si vedano le circolari n. 99/2022 e n. 100/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.
Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 8 autorizza la spesa di 1 milione di euro affinché il Ministero dell’interno possa stipulare accordi per avvalersi delle strutture e delle piattaforme tecnologiche della società Poste s.pa. al fine di garantire l’esercizio del diritto di voto degli elettori “fuori sede”, ossia degli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di cura sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (comma 1).
Inoltre, reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della proposta di legge cui si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla abolizione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori disposta dall’articolo 7 di cui sopra (comma 2).
A.C. 1023
Delega al Governo per la revisione della disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
L’articolo 1 reca la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina concernente la modalità di voto per i cittadini italiani residenti all’estero, prevedendo il sistema di voto elettronico per le consultazioni elettorali e referendarie.
Il comma 1 delega al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della revisione organica della disciplina riguardante le modalità di voto per i cittadini italiani residenti all’estero, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla proposta di legge in esame. In particolare, si prevede, come unica modalità di consultazione elettorale e referendaria, il voto elettronico e il voto presso un apposito seggio consolare per l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero e per le consultazioni referendarie sempre nella circoscrizione estero. Tali decreti possono essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.
Il comma 2 stabilisce che i succitati decreti provvedono a definire, in conformità ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dal successivo articolo 2, in particolare, la disciplina e la regolamentazione delle modalità di voto dei cittadini per:
§ l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero;
§ le consultazioni referendarie nella circoscrizione estero.
Il comma 3 specifica che i decreti legislativi vengono adottati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti, per quanto di competenza, gli altri Ministri interessati.
Il comma 4 prevede che agli schemi dei decreti legislativi siano allegati la relazione tecnica e il parere del Consiglio generale degli italiani all’estero, da rendere entra trenta giorni dalla loro comunicazione. Si prevede, altresì, che i decreti medesimi siano trasmessi alle Camere ai fini dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.
Infine, il comma 5 consente al Governo l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi generali, attraverso la stessa procedura di cui sopra, decreti integrativi e correttivi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Articolo 2
(Princìpi e criteri direttivi)
L’articolo 2 individua i principi e i criteri direttivi cui devono conformarsi i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo in materia di modalità di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
La disposizione in esame reca i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla presente proposta di legge.
Segnatamente, il Governo deve:
§ prevedere l’espressione del voto elettronico nello Stato estero di residenza;
§ garantire l’anonimato, l’unicità, la riservatezza dei dati sensibili e la sicurezza elettronica;
§ prevedere idonei programmi e procedure per garantire la sicurezza, la semplificazione e lo svolgimento di ogni operazione elettorale, compresa la trasmissione dei dati;
§ stabilire le modalità di controllo della sussistenza in vita degli elettori e le modalità di sospensione dalle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero che risultino irreperibili o che non abbiano partecipato a nessuna consultazione elettorale per un periodo prestabilito, nonché le modalità di reintegro nelle liste stesse;
§ predisporre un idoneo programma di informazione sulle modalità di esercizio del diritto di voto all’estero;
§ prevedere la possibilità di esprimere il voto elettronico presso un apposito seggio individuato dall’autorità consolare.
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e consente di destinare alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste dai decreti legislativi attuativi della delega in materia di diritto di voto all’estero risorse aggiuntive di quelle stanziate a legislazione vigente.
Il comma 1 prevede la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 stabilisce che, al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente proposta di legge, nell’ambito della legge di bilancio annuale possono essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero, da destinare all’attuazione dei medesimi decreti.
Il comma 3 prevede che le disposizioni della presente proposta di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
A.C. 1912
Modifiche all’articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernenti la soppressione della distinzione per sesso e dell’indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove nella compilazione delle liste elettorali
Articolo 1
(Indicazioni di genere nelle liste elettorali)
L’articolo unico della proposta di legge in esame abolisce la distinzione delle liste elettorali per uomini e donne ed elimina l’indicazione nelle medesime liste elettorali del cognome del marito per l’elettrice eventualmente coniugata o vedova.
A tal fine, viene modificata la legge 7 ottobre 1947, n. 1058 recante Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali ed in particolare l’articolo 4 che reca tali previsioni.
La citata legge 1058/1947 è interamente confluita nel Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con il DPR 20 marzo 1967, n. 223.
Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge del 1947 (oggetto di modifica della pdl in esame) sono state riprodotte testualmente nell’articolo 5 del testo unico.
Quest’ultimo è stato oggetto di intervento da parte del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 che, nell’ambito di altre disposizioni urgenti per le elezioni del 2025, ha già provveduto ad espungere la distinzione delle liste elettorali per uomini e donne e l’indicazione nelle medesime liste elettorali del cognome del marito.
L’articolo in esame provvede ad eliminare tali disposizioni anche dalla legge 1058/1947 che, seppur confluita nel nuovo testo unico e di fatto da esso superata, non è stata abrogata formalmente, anzi: il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (recante un elenco di disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si è ritenuto indispensabile la permanenza in vigore), ne ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, limitatamente ad alcuni articoli, tra cui figura anche l’art. 4 oggetto di modifica dalla pdl in esame.
A.C. 2236
Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza
Articolo 1
(Semplificazioni in materia elettorale)
L’articolo 1 dispone la fruibilità su supporto informatico della tessera elettorale e interviene sulla composizione degli uffici elettorali di sezione sia per le elezioni della Camera dei deputati e degli organi comunali sia per i referendum. Vengono, inoltre, modificate le cause di incompatibilità per le funzioni di presidente, scrutatore e segretario dei predetti Uffici.
Infine, si amplia la possibilità di individuare soggetti idonei alla carica di presidente di seggio, attribuendo al sindaco una facoltà integrativa, e si consente la cancellazione dall’albo degli scrutatori anche dei soggetti non reperibili con modalità telematiche.
Il comma 1 rende fruibile su supporto informatico la tessera elettorale.
Si ricorda che la tessera elettorale è stata istituita, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 13 della legge n. 120 del 1999, con decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000.
La tessera elettorale, contrassegnata da una serie e da un numero progressivo identificativi, riporta l’indicazione delle generalità dell’elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della circoscrizione, o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. La tessera elettorale è un documento personale a carattere permanente, è gratuito ed è valido per diciotto consultazioni.
La tessera elettorale è consegnata, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare.
Si evidenzia che l’A.C. 302, all’articolo 2 (si rinvia alla relativa scheda), consente la sostituzione della tessera elettorale con un certificato digitale, interoperabile con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Il comma 2 demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità per l’attuazione di quanto disposto dal predetto comma, nonché per l’attestazione, mediante supporto informatico, dell’avvenuta partecipazione al voto. Tale regolamento deve essere emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (regolamento di delegificazione), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge
I commi 3 e 4 recano novelle ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e 570 del 1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
Specificamente:
§ viene ridotto da quattro a tre il numero di scrutatori che, unitamente al presidente e al segretario, compone l’ufficio elettorale di sezione (sia per l’elezione della Camera dei deputati sia per l’elezione degli organi comunali);
§ viene rimossa l’incompatibilità con le funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti;
A tale proposito, si evidenzia che i vigenti articoli 38 e 23 rispettivamente dei già citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 361 del 1957 e 570 del 1960 annoverano tra i soggetti esclusi dalle suddette funzioni, oltre ai dipendenti dei sopra citati dicasteri, anche:
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ei i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
§ viene inclusa tra le cause di incompatibilità con i predetti incarichi anche la qualifica di dipendente del Ministero dell’interno, addetto o comandato a prestare servizio presso gli Uffici elettorali;
§ sono abrogate le disposizioni in materia di elezioni degli organi comunali, le quali prevedono che il presidente di Ufficio elettorale sia designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all’ufficio e che l’enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implichi ordine di precedenza per la designazione (articolo 20, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960).
Il comma 5 riduce da tre a due il numero di scrutatori che compone, insieme al presidente e a un segretario, l’Ufficio di sezione per il referendum confermativo di cui all’articolo 138 della Costituzione (articolo 19, comma 1, della legge n. 352 del 1970).
L’articolo 138 della Costituzione dispone in merito al procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il procedimento prevede l’adozione di tali atti da parte di ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere nella seconda votazione. Il secondo comma dell’articolo 138 disciplina l’istituto del referendum costituzionale. È previsto, in particolare, che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano "sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi". Differentemente da quanto previsto per il referendum abrogativo, non è richiesto, ai fini della validità, che la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipi alla votazione. Il terzo comma dell’articolo 138 prevede che non si faccia luogo a referendum nel caso in cui la legge sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Le modalità di attuazione dei referendum sono disciplinate dalla sopra richiamata legge n. 352 del 1970, la quale, all’articolo 19, prevede che l'Ufficio di sezione per il referendum si componga di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.
Il comma 6 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’articolo 1 della legge 53 del 1990, recante disposizioni sull’albo delle persone idonee alla carica di presidente di seggio elettorale. Tale nuova disposizione, al fine di garantire l’adeguata consistenza dell’albo, riconosce al sindaco la facoltà di individuare ulteriori soggetti idonei, designandoli tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Conseguentemente, per finalità di coordinamento normativo, tali soggetti vengono inseriti tra coloro rispetto ai quali devono essere accertati dal sindaco, sentita la commissione elettorale comunale (ora da intendersi l’Ufficiale elettorale), i requisiti di idoneità e l’assenza delle cause di incompatibilità sopra esposte, ai fini della comunicazione dei rispettivi nominativi alla cancelleria della Corte d’appello.
Albo delle persone idonee alla carica di presidente di seggio elettorale
Presso ogni Corte d’appello è istituito l’albo delle persone idonee a svolgere l’incarico di presidente di seggio elettorale. La prima iscrizione è effettuata d’ufficio dal presidente della Corte d’appello, inserendo i nominativi previsti dalla normativa elettorale. Per essere iscritti è richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ogni anno, nel mese di gennaio, il presidente della Corte d’appello provvede alla cancellazione dall’albo di chi non possiede più i requisiti, di chi ha rifiutato senza giustificato motivo l’incarico, di chi ha presieduto seggi con operazioni annullate, di chi ha riportato condanne per reati elettorali o si è reso responsabile di gravi inadempienze. Le cancellazioni vengono comunicate ai sindaci e agli ordini professionali che avevano segnalato quei nominativi, affinché propongano nuove persone idonee, in numero doppio rispetto ai depennati. Deve trattarsi di elettori o professionisti non compresi nelle categorie escluse dalla legge e, nei casi previsti, disponibili ad assumere l’incarico. Inoltre, i cittadini iscritti nelle liste elettorali e in possesso dei requisiti possono chiedere entro ottobre di essere inseriti nell’albo, presentando domanda al sindaco. Dopo le verifiche del comune, i nominativi sono trasmessi alla corte d’appello, che decide l’iscrizione dando priorità a chi ha espresso disponibilità o presentato domanda.
Infine, il comma 7 introduce il comma 3-bis nell’articolo 5 della legge n. 95 del 1989 concernente l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, nonché la cancellazione dei soggetti divenuti inidonei.
Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
In ogni Comune è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che hanno fatto richiesta di essere inseriti. L’inclusione nell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
§ essere elettore del comune;
§ avere assolto gli obblighi scolastici.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco invita gli elettori interessati a essere inseriti nell’albo degli scrutatori a presentare domanda. L’invito avviene tramite un manifesto affisso nell’albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici, mentre la richiesta deve essere presentata entro il mese di novembre. Le domande vengono poi esaminate dalla commissione elettorale comunale (Ufficiale elettorale), che verifica il possesso dei predetti requisiti in capo ai richiedenti e che non ricorrano le condizioni ostative, ovvero le cause di incompatibilità con le funzioni di componente dell’Ufficio elettorale di sezione, indicate dalle norme richiamate. Una volta conclusi questi controlli, la commissione provvede all’inserimento nell’albo. Restano però esclusi sia coloro che, convocati in passato per svolgere le funzioni di scrutatore, non si siano presentati senza giustificato motivo, sia coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati espressamente previsti dalle disposizioni citate.
L’albo, inoltre, viene aggiornato periodicamente. A tal fine, la commissione elettorale comunale (l’Ufficiale elettorale), nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall’albo di coloro in capo ai quali siano venuti meno i suddetti requisiti e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, si siano assentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati in materia elettorale previsti e disciplinati dall’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e dell’articolo 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sono, altresì, cancellati dall’albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale (l’Ufficiale elettorale), di essere eliminati dall’albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
Nello specifico, il nuovo comma conferisce alla commissione elettorale comunale (ora da intendersi l’Ufficiale elettorale) la facoltà di eliminare dall’albo anche i soggetti non reperibili attraverso modalità telematiche.
Articolo 2
(Digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali)
L’articolo 2 introduce novità normative per garantire la digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali. In particolare, le liste e gli elenchi previsti per le revisioni semestrali sono formati e trasmessi in formato digitale, superando la redazione in doppio esemplare, mentre autenticazioni e sottoscrizioni sono effettuate con firma digitale. Sono, inoltre, digitalizzati i verbali e gli atti relativi alle operazioni dell’Ufficiale elettorale e della Commissione elettorale comunale, con conseguente eliminazione di obblighi di conservazione cartacea.
La disposizione in esame reca modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, concernente la disciplina dell’elettorato attivo, nonché la tenuta e la revisione delle liste elettorali, con la finalità di realizzare la digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali.
Liste elettorali: iscrizione, aggiornamento e controllo
Il sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 reca disposizioni in materia di elettorato attivo e di liste elettorali.
Le liste elettorali comprendono, d’ufficio, i cittadini che hanno i requisiti per essere elettori, non hanno perso il diritto di voto in modo definitivo o temporaneo e risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del comune oppure nell’AIRE. La tenuta e l’aggiornamento delle liste spettano all’Ufficio elettorale; in ciascun comune, l’Ufficiale elettorale è individuato nella Commissione elettorale comunale, con possibilità di delega, nei comuni sotto i 15 mila abitanti, al segretario comunale o a un funzionario, previa approvazione del prefetto.
Le liste sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare, e riportano per ogni iscritto: cognome e nome, luogo e data di nascita, estremi dell’atto di nascita e abitazione. Devono essere autenticate mediante sottoscrizione. Presso ogni comune è, inoltre, istituito lo schedario elettorale, articolato in una parte principale e in due compartimenti: uno per chi deve essere cancellato e uno per chi deve essere iscritto.
L’aggiornamento delle liste si realizza mediante due revisioni semestrali. Esse riguardano, in particolare, i cittadini che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e che si trovano nelle condizioni previste dalla legge. Il sindaco, entro febbraio ed entro agosto, compila gli elenchi dei cittadini che compiranno la maggiore età nei due semestri dell’anno, sulla base delle anagrafi e dello schedario elettorale; gli elenchi vengono poi trasmessi agli uffici del casellario giudiziale per le verifiche relative a eventuali cause ostative e sono integrati anche con le comunicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza sulle misure che comportano perdita della capacità elettorale.
Per i cittadini residenti all’estero, il testo prevede la possibilità di chiedere in qualsiasi momento l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita.
La Commissione elettorale comunale è eletta dal consiglio comunale nella prima seduta successiva all’elezione del sindaco e della giunta. È composta dal sindaco e da membri effettivi e supplenti in numero diverso a seconda della consistenza del consiglio comunale.
Entro il 10 aprile e il 10 ottobre la Commissione forma due elenchi per la revisione semestrale: uno dei cittadini da iscrivere perché in possesso dei requisiti, e uno di quelli da cancellare perché eliminati dalle anagrafi per irreperibilità. Di tutte le operazioni è redatto verbale. Successivamente il sindaco dà pubblicità agli elenchi mediante manifesto; un esemplare resta depositato presso l’ufficio comunale, insieme ai documenti, e ogni cittadino può prenderne visione.
Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione elettorale circondariale approva gli elenchi e dispone le variazioni da apportare alle liste. Nei dieci giorni successivi l’Ufficiale elettorale aggiorna le liste generali e quelle di sezione.
Fuori dalle revisioni semestrali, le liste possono essere variate solo in caso di morte, perdita della cittadinanza italiana, perdita del diritto elettorale per decisione dell’autorità giudiziaria, trasferimento di residenza, acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cause diverse dal compimento della maggiore età. Le variazioni sono apportate dall’Ufficiale elettorale anche sulle liste di sezione, con trasmissione dei verbali agli organi competenti.
Una disciplina particolare riguarda l’ammissione al voto su domanda dell’interessato quando l’acquisto o il riacquisto del diritto elettorale intervenga oltre il termine ordinario previsto prima delle elezioni: in tal caso la Commissione elettorale circondariale può disporre l’ammissione, e il sindaco rilascia un’attestazione valida in luogo del certificato elettorale. In senso opposto, se dopo la convocazione dei comizi elettorali emerge un provvedimento che comporta perdita del diritto elettorale, il sindaco notifica all’elettore che non è ammesso al voto e dispone il ritiro del certificato elettorale.
Infine, entro dieci giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione comunale compila l’elenco dei cittadini che, pur iscritti nelle liste, non avranno compiuto la maggiore età nel primo giorno fissato per le elezioni; i loro nominativi vengono depennati dalle liste sezionali destinate alla votazione.
Infine, viene dedicato un titolo alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali. Ogni comune è diviso in sezioni, formate indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile. Di regola, ogni sezione deve avere non più di 1.200 iscritti e non meno di 500. I criteri di ripartizione del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto del Ministro dell’interno.
In primo luogo, si interviene sull’articolo 5 del predetto decreto, stabilendo che la compilazione delle liste elettorali avvenga in ordine alfabetico in formato digitale e non più in doppio esemplare. Si prevede, altresì, che l’autenticazione da parte dell’Ufficiale elettorale o dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale comunale sia effettuata mediante firma digitale e non più tramite sottoscrizione.
Viene modificato l’articolo 8, prevedendo la compilazione in formato digitale dell’elenco dei cittadini iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), i quali, possedendo i requisiti per essere elettori, compiono la maggiore età dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo.
Sono, inoltre, apportate modifiche all’articolo 16, prevedendo il formato digitale, in luogo della duplice copia, per gli elenchi distinti per uomini e donne che la Commissione elettorale comunale (ora da intendersi l’Ufficiale elettorale) deve formare, in ordine alfabetico, ogni anno entro il 10 aprile e il 10 ottobre ai fini della revisione semestrale delle liste.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 27 del 2025 (per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier), il quale, in generale, ha soppresso la distinzione delle liste elettorali per genere, è venuta meno la distinzione per genere dei suddetti elenchi formati per la revisione semestrale delle liste.
Conseguentemente, viene modificato anche l’articolo 28, stabilendo che tali elenchi debbano essere trasmessi dal sindaco al presidente della Commissione elettorale circondariale in formato digitale, così come i verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale che, attualmente, vengono trasmessi in copia conforme. Viene, inoltre, abrogato il secondo comma dell’articolo 28, ai sensi del quale l’altro esemplare degli elenchi rimane conservato nella segreteria del Comune.
Viene reso digitale, mediante la sostituzione dell’articolo 17, il verbale recante le operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali. È, altresì, digitalizzata la sottoscrizione che il segretario e i membri della Commissione elettorale comunale devono apporre sul verbale medesimo nel caso in cui l’Ufficiale elettorale sia tale Commissione.
Con una modifica all’articolo 18, secondo comma, viene stabilito che l’Ufficiale elettorale debba firmare digitalmente l’elenco depositato nell’ufficio comunale insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente.
Viene, inoltre, novellato l’articolo 30, primo comma, elidendo il termine esemplare con riferimento alle liste generali depositate presso la Commissione elettorale circondariale su cui tale Commissione è tenuta a provvedere alle variazioni degli elenchi.
Sono rese digitali, mediante la sostituzione del secondo e del terzo comma dell’articolo 31, anche la ricompilazione delle liste generali, in caso di difficile consultazione, nonché le nuove liste unificate da trasmettere alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l’autenticazione.
Infine, con una novella all’articolo 34, secondo comma, vengono incrementati sia il numero minimo sia quello massimo degli iscritti che deve risultare a seguito della divisione in sezioni elettorali, presso ogni Comune, fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile. Nello specifico, si passa rispettivamente da 500 a 800 e da 1200 a 1500.
L’articolo 3 innalza del 50 per cento gli onorari fissi forfetari del presidente e dei componenti del seggio speciale previsto per le sezioni elettorali in cui si trovano ospedali e case di cura con un determinato numero di posti letto. Tale aumento non si applica alla maggiorazione degli onorari fissi forfetari prevista per i componenti degli uffici elettorali di sezione.
Il comma 1 incrementa del 50 per cento gli importi degli onorari fissi forfetari spettanti al presidente e ai componenti del seggio speciale di cui all’articolo 9 della legge n. 136 del 1976, rispettivamente pari a 90 e a 61 euro, previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 70 del 1980.
Si ricorda, al riguardo, che il sopra citato articolo 9 prevede che per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
Il comma 2 esclude tale aumento con riferimento alla maggiorazione prevista, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, concernente gli onorari fissi forfetari riconosciuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1980, ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
A tale proposito, si rammenta che il sopra citato articolo 1, ai commi 1 e 2, riconosce, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, al presidente dell’ufficio elettorale di sezione e a ciascuno degli scrutatori e al segretario, un onorario fisso forfettario rispettivamente di 150 e 120 euro. La maggiorazione di cui al comma 3 è pari rispettivamente a 37 e a 25 euro.
Articolo 4
(Disposizioni per la disciplina della propaganda elettorale)
L’articolo 4 limita l’affissione dei manifesti di propaganda agli appositi spazi comunali, includendo tra i manifesti anche gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee elettorali, e conferma alcuni divieti, tra cui le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
È, inoltre, previsto che i Comuni, nei centri abitati con più di 150 abitanti, individuino o installino tabelloni elettronici destinati esclusivamente alla pubblicazione digitale dei manifesti.
Si prevede, altresì, che la giunta comunale provveda anche all’individuazione del numero di liste o candidature ammesse.
Infine, vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per alcune forme vietate di propaganda elettorale, per il danneggiamento dei tabelloni elettronici e per lo svolgimento di propaganda nei giorni immediatamente precedenti o durante le votazioni.
La disposizione in esame riproduce, con innovazioni, le disposizioni di cui alla legge n. 212 del 1956 in materia di propaganda elettorale, che vengono conseguentemente abrogate.
L’attuale disciplina della propaganda elettorale
La legge n. 212 del 1956 regola in modo puntuale le forme e i luoghi della propaganda elettorale, concentrandosi soprattutto sull’affissione dei materiali e sui divieti posti nel periodo che precede e accompagna le votazioni. La propaganda mediante stampati, giornali murali, manifesti e altri mezzi analoghi, quando proviene da partiti, gruppi politici o candidati che partecipano alla competizione elettorale, può essere effettuata soltanto negli spazi appositamente destinati in ciascun Comune. Nella nozione di tali materiali rientrano espressamente anche gli avvisi relativi a comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. Restano, invece, fuori da questi divieti le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche collocate in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Sono vietate, inoltre, le iscrizioni murali, così come quelle apposte su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
La predisposizione materiale degli spazi è affidata alla giunta municipale, che tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente le elezioni deve individuare, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti residenti, appositi spazi da destinare esclusivamente all’affissione della propaganda elettorale. Tali spazi devono essere scelti nelle località più frequentate e distribuiti in modo equo nell’abitato. Il numero degli spazi varia in base alla popolazione residente del centro abitato. Nelle elezioni a sistema uninominale, se il Comune è ripartito tra più collegi, la distribuzione degli spazi deve avvenire in proporzione alla quota di popolazione appartenente a ciascun collegio. Se vi è coincidenza di elezioni, la giunta deve delimitare distintamente gli spazi per ciascuna consultazione. Qualora la giunta non adempia entro i termini, interviene il prefetto con la nomina di un commissario; per le elezioni suppletive, inoltre, il testo consente che gli spazi assegnati ai candidati siano aumentati, purché nell’ambito delle stesse disponibilità complessive.
Una volta individuati gli spazi, la giunta municipale deve procedere alla loro delimitazione e ripartizione. Gli spazi previsti devono essere suddivisi in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. L’assegnazione segue l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature e deve svilupparsi su un’unica linea orizzontale, a partire dal lato sinistro verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. Se entro il trentaquattresimo giorno precedente le elezioni non siano ancora state comunicate le liste o le candidature ammesse, gli adempimenti devono essere compiuti entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione.
Accanto alla regolazione degli spazi, la legge detta una serie di divieti sulle modalità della propaganda.
A partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, con l’eccezione delle insegne che indicano le sedi dei partiti. È, inoltre, vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, così come ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Sono, altresì, vietati anche i comportamenti che incidono sui materiali di propaganda o sugli spazi loro riservati. Viene, infatti, punito chi sottrae o distrugge stampati, giornali murali o manifesti elettorali destinati all’affissione o alla diffusione, chi ne impedisce l’affissione o la diffusione, chi stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati, nonché chi, senza averne titolo, affigge materiali negli stessi spazi. È poi sanzionata anche l’affissione di propaganda fuori dagli appositi spazi, così come la violazione del divieto di iscrizioni murali e simili.
Infine, la legge disciplina il periodo immediatamente precedente e coincidente con la votazione, imponendo un regime di particolare contenimento della propaganda. Nel giorno precedente e nei giorni stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la nuova affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è, inoltre, vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Resta però consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dalla stessa legge.
Quanto al profilo sanzionatorio, la legge riporta in più punti pene originariamente formulate come sanzioni penali le quali, tuttavia, con modifiche apportate dall’articolo 15 della legge n. 515 del 1993, sono state sostituite dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1032 euro.
In particolare, il comma 1 circoscrive agli appositi spazi adibiti dal Comune lo svolgimento dell’attività di diffusione di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono.
Il comma 2 ricomprende nella definizione di manifesti di propaganda anche quelli contenenti avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
Il comma 3 stabilisce che i divieti sanciti dall’articolo in esame non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Il comma 4 sancisce il divieto delle iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Il comma 5 attribuisce alla giunta comunale di ciascun Comune il compito di individuare o promuovere la nuova installazione, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, di appositi tabelloni elettronici, anche alimentati con energia da fonti rinnovabili, da destinare, a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, esclusivamente alla pubblicazione in formato digitale dei citati manifesti di propaganda, scegliendoli nelle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l’abitato.
Il comma 6 prevede che il numero dei tabelloni elettronici sia stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente. Nello specifico:
§ da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
§ da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 8;
§ da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 8 e non più di 15;
§ da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia anche aventi popolazione inferiore: almeno 15 e non più di 40;
§ da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 40 e non più di 60;
§ da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 60 e non più di 150;
§ oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 150 e non più di 300.
Il comma 7 conferisce al prefetto il potere di nominare un commissario ad acta che tenga luogo della giunta comunale, laddove questa non provveda, nei termini previsti, agli adempimenti prescritti dall’articolo in esame.
Il comma 8 prevede che la giunta comunale individui, entro trenta giorni prima della data delle elezioni, il numero di liste o delle candidature uninominali ammesse. La giunta effettua l’individuazione entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse qualora, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data delle elezioni, tale comunicazione non sia pervenuta.
Il comma 9 demanda a un decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, la definizione delle modalità di esposizione, mediante turnazione, dei manifesti elettorali nei tabelloni elettronici sopra citati, tenendo in considerazione eventuali coincidenze di elezioni, le differenti tipologie di consultazioni e l’articolazione dei Comuni ripartiti tra più collegi. La disposizione prevede, altresì, una distribuzione del tempo di esposizione tra i vari collegi proporzionale all’aliquota della popolazione dei Comuni appartenente a ciascun collegio.
Ai sensi dei commi 10, 11 e 12, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro per coloro che:
§ a partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, svolgano ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lancino o gettino volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed effettuino ogni forma di propaganda luminosa mobile (comma 10);
Si ricorda che il testo vigente dell’articolo 6 della legge n. 212 del 1956, come modificato dall’articolo 15, comma 17, della legge n. 515 del 1993, sanziona queste condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1032 euro.
§ deturpino i tabelloni elettronici, qualora il fatto non costituisca reato (comma 11);
§ tengano, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, comizi o riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero esercitino, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (comma 12).
Si evidenzia che il vigente articolo 9 della legge n. 212 del 1956, come modificato dall’articolo 15, comma 17, della legge n. 515 del 1993, sanziona queste condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1032 euro.
Infine, il comma 13 abroga, come anticipato in precedenza, la legge n. 212 del 1956.
Articolo 5
(Disciplina per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)
L’articolo 5 disciplina il voto degli elettori “fuori sede”, ovvero quelli temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale per motivi di studio, lavoro o salute, in occasione di referendum, elezioni politiche ed elezioni europee, definendo, in particolare, le modalità di presentazione e di eventuale revoca della relativa istanza, nonché di rilascio dell’attestazione di ammissione al voto.
Sono disciplinate, inoltre, l’istituzione e il funzionamento di sezioni ordinarie, temporanee o speciali, la formazione delle liste elettorali sezionali, le modalità di voto e scrutinio, nonché specifiche disposizioni per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Il comma 1 riconosce agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o salute, si trovino temporaneamente domiciliati per almeno tre mesi, comprendenti anche la data della consultazione elettorale, in un comune italiano appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, il diritto di votare nel comune di temporaneo domicilio, secondo le modalità stabilite dall’articolo in esame. Questa possibilità è riconosciuta in occasione dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La sperimentazione del voto degli elettori “fuori sede” nel 2024 e nel 2025
Il decreto-legge n. 7 del 2024 (si rinvia al dossier), all’articolo 1-ter, ha introdotto, in via sperimentale e limitatamente alle elezioni europee del 2024, una disciplina volta a consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori che si trovino temporaneamente fuori dal Comune di iscrizione nelle liste elettorali per motivi di studio. La previsione si applica agli studenti domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi comprendente la data della consultazione, in un Comune situato in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale.
La disciplina distingue due ipotesi in relazione alla collocazione territoriale del domicilio temporaneo rispetto alla circoscrizione elettorale di appartenenza. Qualora il Comune di temporaneo domicilio ricada nella medesima circoscrizione elettorale, il voto può essere esercitato direttamente in tale Comune. Diversamente, qualora il domicilio sia situato in una circoscrizione differente, il voto è esercitato nel Comune capoluogo della Regione in cui si trova il domicilio temporaneo, presso apposite sezioni elettorali speciali, votando comunque per le liste e i candidati della circoscrizione di origine.
L’esercizio del voto fuori sede è subordinato alla presentazione di una domanda al Comune di iscrizione elettorale, secondo modalità che possono essere personali, tramite delega o mediante strumenti telematici, entro termini prestabiliti antecedenti alla consultazione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la condizione di studente, nonché gli ulteriori elementi identificativi richiesti. La presentazione dell’istanza attiva una serie di adempimenti amministrativi: il Comune di residenza verifica il diritto di elettorato attivo e comunica le informazioni al Comune competente per l’esercizio del voto, annotando altresì nelle liste elettorali l’avvenuto esercizio del voto in altro Comune. Il Comune ricevente rilascia all’elettore un’attestazione di ammissione al voto, recante l’indicazione della sezione elettorale assegnata.
Particolare rilievo assumono le sezioni elettorali speciali, istituite presso i Comuni capoluogo di Regione per gli elettori domiciliati in circoscrizioni diverse da quella di iscrizione. Tali sezioni sono costituite in numero proporzionato agli elettori ammessi e organizzate secondo criteri che tengono conto, ove possibile, della circoscrizione di appartenenza. La composizione degli organi di seggio segue le regole generali, con possibilità di attingere, ove necessario, anche tra gli studenti che hanno presentato domanda di voto fuori sede. Presso ciascuna sezione sono predisposte urne distinte per circoscrizione elettorale.
Le operazioni di voto si svolgono contestualmente a quelle ordinarie e prevedono la consegna all’elettore della scheda relativa alla circoscrizione di iscrizione, predisposta dal Ministero dell’interno. Le operazioni di scrutinio sono effettuate immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, con successivo invio degli atti all’Ufficio elettorale provinciale competente, che provvede, ove necessario, al completamento delle operazioni, al riesame delle schede contestate e alla trasmissione dei risultati agli uffici circoscrizionali. Sono inoltre disciplinate specifiche modalità per il trattamento delle schede in numero esiguo.
Inoltre, si ricorda che l’esercizio del diritto di voto “fuori sede” è stato introdotto, sempre in via sperimentale, anche per le consultazioni referendarie del 2025. In particolare, il decreto-legge n. 27 del 2025, all’articolo 2 (si rinvia al dossier), ha previsto tale modalità di esercizio del diritto di voto per coloro che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Il tema del voto degli elettori fuori sede si inserisce in un più ampio dibattito parlamentare già sviluppatosi nelle precedenti e nell’attuale legislatura. Si rinvia, pertanto, alla Nota breve n. 46 del Servizio Studi del Senato: Voto degli elettori ‘fuori sede’.
Il comma 2 stabilisce che, per esercitare il diritto di voto con tali modalità, l’interessato debba presentare apposita domanda al comune di temporaneo domicilio tra il quarantacinquesimo e il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni. La domanda può essere revocata, con le stesse modalità di presentazione, entro il trentesimo giorno antecedente la consultazione. La presentazione può avvenire di persona, tramite delegato oppure con strumenti telematici.
Il comma 3 richiede che nella domanda siano indicati l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell’interessato. Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
§ la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera elettorale personale;
§ la certificazione o altra documentazione che attesti l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa, oppure il contratto di lavoro o altra documentazione che provi lo svolgimento dell’attività lavorativa presso una sede situata nel comune di temporaneo domicilio, oppure il certificato rilasciato dalla struttura pubblica presso la quale sono in corso cure sanitarie.
Il comma 4 prevede che il comune di temporaneo domicilio, ricevuta la domanda, accerti, entro il quindicesimo giorno antecedente la consultazione, il possesso del diritto di elettorato attivo in capo al richiedente. Successivamente, il comune di residenza viene informato dal comune di temporaneo domicilio, ai fini dell’annotazione nella lista elettorale sezionale, che l’elettore voterà, limitatamente a quella consultazione, in un comune diverso.
Il comma 5 demanda al comune di temporaneo domicilio il rilascio, in via telematica, all’elettore fuori sede, entro il decimo giorno precedente la consultazione, un’attestazione di ammissione al voto, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui egli dovrà votare.
Il comma 6 prevede che, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dal presente articolo con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i comuni di temporaneo domicilio, per consentire il voto degli elettori “fuori sede”, possano utilizzare sezioni ordinarie oppure istituire sezioni elettorali temporanee, in numero di una ogni mille elettori ammessi al voto o frazione di mille.
Il comma 7 prevede che i nominativi degli elettori ammessi al voto in ciascuna sezione siano riportati in un’apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
Il comma 8 stabilisce che, per quanto riguarda composizione, costituzione e funzionamento delle sezioni elettorali temporanee, si applicano, salvo diversa previsione dell’articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Le sezioni elettorali ordinarie
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 reca norme per l’elezione della Camera dei deputati.
In particolare, viene previsto che in ciascuna sezione elettorale sia costituito un ufficio elettorale (ufficio elettorale di sezione) composto da un presidente, quattro scrutatori e un segretario; uno degli scrutatori, scelto dal presidente, svolge le funzioni di vicepresidente. Presso ogni sezione possono, inoltre, essere designati i rappresentanti di lista, che hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di far verbalizzare eventuali dichiarazioni.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, scrutatore e segretario:
§ coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;
§ i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti;
§ gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
§ i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
§ i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati presso gli uffici elettorali comunali;
§ i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
§ i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d’appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie sopra elencate. La sezione elettorale si costituisce il giorno precedente la votazione, quando il presidente insedia l’ufficio chiamando scrutatori e segretario e invitando i rappresentanti di lista ad assistere alle operazioni preliminari. In caso di assenza degli scrutatori designati, il presidente provvede alla loro sostituzione tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e per i quali non ricorrano cause di esclusione.
La sala della votazione deve essere organizzata in modo da assicurare ordine, pubblicità delle operazioni e segretezza del voto.
Prima dell’apertura della votazione, le schede sono autenticate dagli scrutatori e dal presidente mediante firma e bollo della sezione. Il presidente verifica la regolarità della scheda restituita e la inserisce nell’urna dopo il controllo del tagliando antifrode.
Conclusa la votazione, il presidente dichiara chiuse le operazioni e procede allo scrutinio, che avviene pubblicamente e senza interruzione secondo una sequenza rigidamente definita.
Lo stesso comma disciplina anche la nomina dei componenti della sezione elettorale temporanea:
§ il presidente è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d’appello;
§ gli altri componenti sono nominati dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio, compresi nella graduatoria predisposta dall’Ufficiale elettorale per la sostituzione degli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento;
§ il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.
Lo stesso comma specifica, inoltre, che, in caso di necessità, il sindaco può nominare il presidente e gli altri componenti del seggio anche tra gli elettori che hanno presentato l’istanza di voto fuori sede.
Il comma 9 dispone che gli elettori “fuori sede” votino previa esibizione di un documento di riconoscimento e dell’attestazione di ammissione al voto rilasciata dal comune di temporaneo domicilio.
Il comma 10 stabilisce la simultaneità delle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee e delle corrispondenti operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
Si prevede, inoltre, che, al termine delle operazioni di voto e scrutinio, la sezione elettorale temporanea formi i plichi contenenti gli atti relativi e li trasmetta al competente ufficio elettorale. Una volta concluse le operazioni di propria competenza e redatto il verbale, l’ufficio elettorale forma anche un estratto del verbale stesso con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ciascuna circoscrizione elettorale.
Il comma 11 prevede che l’ufficio elettorale, se necessario, completi in via sostitutiva le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea non abbia potuto concludere per cause di forza maggiore. Esso riesamina, inoltre, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione temporanea, procedendo poi al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
Il comma 12 dispone che, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono sezioni elettorali speciali, nel numero di una per ogni mille elettori ammessi al voto, o frazione di mille, riunendo nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori appartenenti alla medesima circoscrizione elettorale. Prevede, inoltre, che in ogni sezione elettorale speciale sia predisposta un’urna per ciascuna circoscrizione elettorale di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati a quella sezione.
Il medesimo comma attribuisce al presidente della sezione elettorale speciale il compito di consegnare all’elettore la scheda, predisposta dal Ministero dell’interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto. Eseguita la votazione, la scheda è restituita al presidente, che la inserisce nell’urna corrispondente alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell’elettore. Le operazioni di scrutinio nelle sezioni elettorali speciali si svolgono immediatamente dopo la chiusura della votazione e dopo l’accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione, seguendo l’ordine numerico delle circoscrizioni indicato nella tabella A allegata alla legge n. 18 del 1979.
Il territorio nazionale è, ai fini delle elezioni europee, suddiviso in cinque circoscrizioni, ciascuna delle quali raggruppa più Regioni: la circoscrizione Italia nord-occidentale (che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia con capoluogo Milano); la circoscrizione Italia nord-orientale (che comprende Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna con capoluogo Venezia); la circoscrizione Italia centrale (che comprende Toscana, Umbria, Marche e Lazio con capoluogo Roma); la circoscrizione Italia meridionale (che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con capoluogo Napoli); la circoscrizione Italia insulare (che comprende Sicilia e Sardegna con capoluogo Palermo). Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico nazionale.
L’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è disciplinata dalla legge n. 18 del 1979, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale l’elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento europeo.
L’articolo 2 della legge n. 18 del 1979 istituisce le sopra ricordate circoscrizioni elettorali (stabilite in composizione, numero e relativi capoluoghi dalla tabella A allegata alla legge). I seggi sono assegnati alle singole circoscrizioni (sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Viene, altresì, stabilito che, concluse le operazioni di voto e scrutinio, la sezione elettorale speciale forma i plichi contenenti i relativi atti e li trasmette all’ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale del comune capoluogo di regione. Dopo le operazioni di competenza e la verbalizzazione, l’ufficio elettorale provinciale redige anche un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ciascuna circoscrizione elettorale. Tale estratto è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale. Alle sezioni elettorali speciali si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nei commi da 7 a 11 dell’articolo in esame.
Infine, il comma 13 dispone che, per quanto non espressamente regolato dall’articolo, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e della legge n. 18 del 1979.
Articolo 6
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 6 reca le disposizioni finanziarie con riferimento ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni finalizzate all’adeguamento degli onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali di sezione e alla disciplina della propaganda elettorale, nonché quelle riguardanti il diritto di voto per i cittadini “fuori sede”.
Il comma 1 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni volte all’adeguamento degli onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali di sezione e alla disciplina della propaganda elettorale si provvede con le minori spese conseguenti all’attuazione delle semplificazioni in materia elettorale di cui all’articolo 1.
Il comma 2 prevede che ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la disciplina per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
A.C. 2533
Disposizioni e delega al Governo in materia di introduzione di un sistema elettronico per l’espressione del voto per via telematica
L’articolo 1 introduce dal 2028 un sistema elettronico per l’espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie (comma 1). L’utilizzazione del sistema elettronico deve essere preceduta da una simulazione condotta in ambiti territoriali circoscritti al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema (comma 2). Tale simulazione deve essere condotta coinvolgendo un campione significativo di elettori e le relative modalità vengono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 3). Gli elettori devono essere informati in merito allo svolgimento della simulazione e all’assenza di valore legale dei relativi risultati (comma 4). Il sistema elettronico può essere poi utilizzato solo all’esito della simulazione e previa positiva valutazione dello stesso (comma 5).
Il comma 1 introduce, a partire dal 2028, un sistema elettronico per l’espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio. Tale misura, che si inserisce nel solco di una digitalizzazione di alcune fasi del procedimento elettorale (su cui v. box), si applica per le votazioni relative all’elezione:
§ del Senato della Repubblica;
§ della Camera dei deputati;
§ dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
§ dei consigli regionali;
§ dei consigli provinciali;
§ dei consigli comunali;
§ dei consigli circoscrizionali;
§ ai referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione[5];
§ ai referendum di cui all’articolo 138 della Costituzione[6].
Si ricorda che le province insieme alle città metropolitane, secondo quanto previsto dalla legge n. 56/2014, non sono costituite da organi aventi una legittimazione popolare diretta. Sono organi delle province il Presidente della provincia (eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci della provincia), il Consiglio provinciale (composto dal Presidente della provincia e dai consiglieri provinciali eletti da e tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della provincia) e l’Assemblea dei sindaci (formata dai sindaci dei comuni facenti parte del territorio della provincia). Con riferimento alle città metropolitane, invece, esse sono costituite dal Sindaco metropolitano (è di diritto il Sindaco del comune capoluogo), dal Consiglio metropolitano (formato dal Sindaco metropolitano e dai consiglieri eletti da e tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni facenti parte della città metropolitana) e dalla Conferenza metropolitana (composta dal Sindaco metropolitano e dagli altri sindaci dei comuni della città metropolitana).
La disposizione in esame, escludendo che l’ambito di applicazione del nuovo sistema elettronico comprenda anche l’elezione degli organi monocratici (le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle regioni e dei presidenti delle province non sono infatti richiamate dalla norma, nonostante le prime due avvengano contestualmente ai rispettivi organi assembleari e con la medesima scheda), esclude altresì che il sistema elettronico si applichi all’elezione dei consigli metropolitani (nonostante venga invece previsto per l’elezione dei consigli provinciali). Si valuti l’opportunità di un approfondimento.
Il comma 2 impone che l’utilizzazione del sistema elettronico, in fase di prima applicazione sia preceduta per ciascuna tipologia di consultazione, da una simulazione condotta in ambiti territoriali circoscritti, individuati con decreto del Ministro dell’interno sulla base delle specifiche capacità tecnico-organizzative dei comuni e, comunque, nei limiti dello stanziamento del Fondo per il voto elettronico, di cui all’articolo 1, comma 627, della legge n. 160/2019. Ciò al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema.
Si ricorda che con la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 627-628, legge n. 160/2019) è stato istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020. Il Fondo è finalizzato all’introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum in favore degli italiani all’estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Con l’articolo 38-bis, comma 10, del decreto-legge n. 77/2021, la sperimentazione è stata estesa anche alle elezioni regionali e amministrative. In seguito, il decreto-legge n. 41/2022, all’articolo 6, comma 3, ha rinviato la sperimentazione dal 2022 al 2023 e, contestualmente, ha disposto il rifinanziamento del Fondo per un milione di euro per il 2023. La sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: italiani all’estero; elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Tale provvedimento è stato adottato con il decreto del Ministro dell’interno del 9 luglio 2021, con il quale sono state approvate le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale (si rinvia, per approfondimenti, al box contenuto nella scheda di documentazione relativa all’A.C. 2388). Il 21 ottobre 2021 è stato emanato un nuovo decreto ministeriale, integrativo del precedente, volto a dettare le modalità applicative della sperimentazione alle elezioni regionali e amministrative, come previsto dal decreto-legge n. 77/2021.
Si segnala che nei giorni 13 e 14 dicembre 2023 è stata realizzata la prima simulazione di voto online per consultazioni elettorali. All’iniziativa, non collegata ad alcun evento elettorale reale, hanno partecipato gli italiani residenti all’estero nelle circoscrizioni consolari di Londra, Monaco di Baviera, Stoccolma e Charleroi, chiamati a simulare una elezione politica nella Circoscrizione Estero. A tale simulazione hanno potuto partecipare sia gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che i cittadini italiani temporaneamente presenti (per motivi di lavoro, studio o cure mediche) nei quattro ambiti consolari.
Il comma 3 dispone che la simulazione riproduca tutte le fasi e le operazioni della consultazione elettorale. Essa deve essere condotta coinvolgendo un campione significativo di elettori. Le modalità vengono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 4 precisa che i risultati della simulazione sono privi di valore legale. Viene posto l’obbligo di informare gli elettori, attraverso una apposita campagna mirata e multicanale, in merito allo svolgimento di una simulazione e all’assenza di valore legale dei relativi risultati. Secondo quanto stabilito al comma 5, si può procedere all’utilizzazione del sistema elettronico nell’ambito di una consultazione elettorale o referendaria ufficiale solo all’esito della simulazione e previa positiva valutazione effettuata con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 5 del presente provvedimento (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti).
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Il codice dell’amministrazione digitale, al comma 1 dell’articolo 2, prevede che “lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Il comma 6 dello stesso articolo elenca i settori ai quali non si applicano le disposizioni del codice. Tra tali settori rientrano le “consultazioni elettorali”.
Ciò non ha impedito al legislatore, attraverso disposizioni speciali, di prevedere qualche forma di informatizzazione anche in questo campo.
Si può richiamare l’articolo 3, comma 7, della legge n. 165/2017, a norma del quale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sarebbero dovute essere definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Il decreto, tuttavia, non è stato mai emanato, risultando quindi la norma senza attuazione.
Si può, inoltre, ricordare che la legge di bilancio 2021 (legge n 178/2020, articolo 1, comma da 341 a 344) ha previsto l’introduzione di una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale – anche mediante SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi – delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138, secondo comma, Cost.), nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (articolo 71, secondo comma, Cost.). L’articolo 38-quater del decreto-legge n. 77/2021 ha consentito, nelle more dell’istituzione della piattaforma anzidetta, che la raccolta potesse avvenire anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui fosse associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. La piattaforma è comunque divenuta operativa per via del d.P.C.m. 18 luglio 2024 (“Attestazione dell’operatività della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell’ambito dei referendum, di cui all’articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”).
Il già richiamato decreto-legge n. 77/2021, all’articolo 38-bis, ha inoltre previsto altre forme di informatizzazione dei procedimenti elettorali, disponendo, tra le altre innovazioni, che:
§ il deposito del contrassegno da parte dei partiti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni debba avvenire a mano anche su supporto digitale;
§ l’atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere presentato anche mediante posta elettronica certificata;
§ le autenticazioni degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista non siano necessarie quando gli atti di designazione siano firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta elettronica certificata;
§ il certificato di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari, possa essere richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata;
§ i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle liste competitrici in elezioni amministrative in comuni con almeno 15.000 abitanti possano fare richiesta anche tramite posta elettronica certificata dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per i propri candidati, ai fini dell’ottemperanza per i partiti dell’obbligo di pubblicare sul sito internet il certificato del casellario giudiziale dei candidati.
Più di recente, sotto altro profilo, l’articolo 4 del decreto-legge n. 27/2025 consente all’elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico – o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare – di sottoscrivere le liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale.
Da ultimo, col comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 19/2026, è stato previsto che la tessera elettorale possa essere rilasciata in modalità digitale, sulla base dei dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), rinviando a uno o più decreti del Ministro dell’interno la definizione delle caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l’eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet), le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell’elettore.
Articolo 2
(Piattaforma digitale per la votazione e autenticazione dell’elettore)
L’articolo 2 prevede che il voto elettronico si svolga tramite un’unica applicazione online valida in tutto il territorio nazionale, accessibile sia da dispositivi personali sia da postazioni elettroniche nei seggi. Gli elettori vengono identificati digitalmente e ricevono telematicamente il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il sistema è collegato al Sistema informativo elettorale del Ministero dell’interno anche ai fini della pubblicazione dei risultati.
Il comma 1 stabilisce che il voto elettronico per via telematica sia espresso mediante un’applicazione informatica operante tramite internet, unica per l’intero territorio nazionale e per tutte le consultazioni elettorali e referendarie. Si prevede che l’elettore acceda a una piattaforma digitale unica a lui riferibile in cui è presente una sezione relativa alle consultazioni elettorali. Tale accesso è possibile mediante due possibilità:
§ con qualsiasi dispositivo digitale collegato alla rete internet;
§ mediante l’utilizzazione di apposite postazioni elettroniche ubicate nei locali adibiti a ufficio elettorale di sezione.
Il comma 2 precisa che gli elettori ai quali è riconosciuto il diritto di voto sono identificati dal sistema elettronico mediante l’identità digitale prevista dall’articolo 64, comma 2-quater, del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).
Si ricorda che il comma 2-quater dell’articolo 64 prevede che l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica.
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID, secondo quanto previsto al comma 2-ter dello stesso articolo, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l’accesso ai servizi in rete.
La carta di identità elettronica è per definizione normativa (articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82/2005) il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare.
Secondo quanto precisato al comma 3, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati per via telematica agli elettori nella forma di un documento informatico.
Per documento informatico si intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 82/2005).
Al comma 4 è prevista, infine, anche per consentire la pubblicazione dei risultati, l’integrazione del sistema elettronico con il Sistema informativo del servizio elettorale di acquisizione e diffusione dei dati del Ministero dell’interno.
Il Sistema Informativo Elettorale (SIEL) raccoglie e diffonde i dati elettorali a fini divulgativi per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative e referendarie. Mediante l’infrastruttura tecnologica del SIEL, il Ministero dell’interno procede alla raccolta dei dati elettorali ufficiosi e la successiva diffusione, in particolare attraverso il sito internet Eligendo e le relative applicazioni.
Articolo 3
(Modalità di esercizio del sistema elettronico)
L’articolo 3 prevede che il sistema di voto elettronico garantisca informazioni chiare e trasparenti e consenta agli elettori di consultare i programmi dei partiti e dei movimenti politici. Prevede inoltre che anche le persone con disabilità o con esigenze speciali possano votare in modo autonomo. Stabilisce che il voto debba essere libero, non influenzato dal sistema, e confermato dall’elettore prima della registrazione definitiva. Assicura l’anonimato del voto, la separazione tra dati personali e voti espressi, e l’impossibilità di votare più di una volta. Dispone che ogni elettore possa accedere solo alle schede relative alle consultazioni cui ha diritto e scegliere se partecipare a una o più di esse. Prevede che il voto sigillato elettronicamente, crittografato e protetto da alterazioni fino allo scrutinio. Infine, stabilisce che lo scrutinio e la comunicazione dei risultati avvengano con modalità idonee a salvaguardare la segretezza del voto.
Il comma 1 stabilisce che il sistema elettronico debba mettere a disposizione informazioni chiare e trasparenti, presentate in modo sostanzialmente equivalente a quello previsto per le altre forme di voto, e prevede che ogni elettore possa accedere per consultare, per ciascuna elezione, i programmi dei partiti o dei movimenti politici.
Il comma 2 consente alle persone con disabilità o con altre esigenze speciali di esprimere il proprio voto in maniera indipendente, tenuto conto delle specifiche condizioni individuali.
Al comma 3 è previsto l’intenzione dell’elettore non debba essere influenzata in alcun modo dal sistema elettronico e che le procedure che guidano gli elettori durante le operazioni di votazione assicurino la libera e corretta espressione del voto, prevedendo, a seguito della sua visualizzazione, la conferma della scelta effettuata e del corretto completamento della procedura di votazione.
Si segnala che l’esigenza che l’elettore non debba essere influenzato nella scelta dal sistema è un principio enunciato anche dalle Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale del Ministero dell’interno (si rinvia al box contenuto nella scheda di documentazione dell’A.C. 2388). In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 documento anzidetto prevede che sistema debba essere di agevole comprensione e utilizzo da parte di tutti gli elettori, con informazioni chiare e trasparenti, che vengano presentate in modo sostanzialmente equivalente rispetto alle altre modalità di votazione. In particolare, l’interfaccia utente del sistema di voto elettronico non dovrebbe contenere più informazioni rispetto a quelle presenti nelle schede cartacee e nei manifesti con i nominativi dei candidati ammessi. Ancora più esplicitamente, il comma 3 dello stesso articolo precisa che l’intenzione dell’elettore non deve essere influenzata nemmeno indirettamente dal sistema.
Secondo quanto stabilito al comma 4, il sistema elettronico garantisce che il voto espresso sia anonimo e non sia riconducibile all’elettore. Il sistema garantisce inoltre che le informazioni sui votanti siano tenute separate da quelle sui voti espressi.
Il comma 5 dispone che ogni elettore possa votare una sola volta per ciascuna consultazione e che sia esclusa la possibilità di esprimere più volte validamente il proprio voto per la stessa consultazione. La sessione di voto di ciascun elettore, a partire dal momento in cui lo stesso si identifica fino al momento in cui si esprime e conferma il proprio voto, ha una durata temporale limitata, che è indicata all’elettore stesso in modo chiaro, prima dell’avvio della sessione di votazione.
Il comma 6 prevede che l’elettore acceda soltanto alle schede relative alle consultazioni cui ha diritto di partecipare e, in caso di svolgimento congiunto di più consultazioni, possa scegliere a quale o quali di esse intende partecipare.
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Ai sensi del comma 7, per ogni scheda è ammessa l’espressione di un solo voto valido ovvero l’esercizio della facoltà di astenersi dalla scelta. Non è possibile l’espressione di un voto nullo ai sensi delle norme vigenti.
L’impossibilità dell’espressione del voto nullo è prevista anche dalle Linee guida già richiamate, là dove all’articolo 4, comma 7, prevedono che per ogni scheda sia ammesso un solo voto valido o l’esercizio della facoltà di astenersi dalla scelta (cd. “scheda bianca”) e che la procedura non debba consentire espressioni di voto nullo.
Il comma 8 prevede che l’elettore sia posto nella condizione di verificare, tramite lo schermo del dispositivo utilizzato per la votazione, che il voto espresso è corrispondente alla volontà dallo stesso manifestata. A seguito della conferma definitiva da parte dell’elettore, il sistema elettronico acquisisce il voto e, con idonee modalità tecnico-informatiche, applica ad esso un sigillo elettronico per garantirne l’origine e l’integrità e lo inserisce nell’urna elettronica senza alterazioni. L’elettore riceve una conferma che il voto è stato registrato e che la procedura di votazione è stata completata e, in ogni caso, è posto nelle condizioni di verificare che il voto è stato inserito nell’urna elettronica. La tecnologia utilizzata consente di rilevare, in ogni fase della procedura di votazione, eventuali tentativi di alterazioni e influenze indebite.
Al comma 9 è previsto che il sistema utilizzato per accedere al voto elettronico per via telematica non tenga traccia dei dati trattati nella fase di votazione.
Il comma 10 prevede che i sigilli elettronici applicati ai voti siano mantenuti fino all’apertura dello scrutinio. Prima di procedere alla rimozione dei sigilli elettronici, i voti, privi di ogni tracciatura relativa al momento in cui ciascun voto è stato espresso, sono mescolati. I voti e le informazioni sulla partecipazione al voto, in ogni caso, sono crittografati.
Secondo il comma 11 il conteggio dei voti è attivato solo dopo la chiusura di tutte le operazioni di votazione. Per le attività di scrutinio sono utilizzate tecnologie in grado di rilevare eventuali alterazioni nel rispetto della segretezza del voto.
Al comma 12 è previsto che i risultati delle operazioni di scrutinio dei voti espressi mediante il sistema elettronico siano comunicati agli organi preposti dalla legge alla proclamazione dei risultati delle consultazioni con modalità idonee a garantire la segretezza del voto. I medesimi organi, in sede di stesura degli appositi verbali, procedono alla sommatoria dei voti espressi utilizzando procedure di aggregazione dei voti espressi in formato elettronico e in maniera tradizionale in grado di preservare la segretezza del voto.
Articoli 4 e 5
(Garanzie, trasparenza e controlli)
Gli articolo 4 e 5 definiscono garanzie, trasparenza e controlli del voto elettronico. Il sistema deve essere sicuro, interoperabile, con codice sorgente pubblico e senza violare la segretezza del voto. La gestione è affidata a personale autorizzato, con controlli automatici contro rischi informatici. Sono previste procedure per interruzioni e segnalazioni di incidenti. Il funzionamento è verificato prima di ogni elezione da organismi competenti.
L’articolo 4 è rubricato “Garanzie del sistema elettronico”. Tali garanzie prevedono:
§ lo sviluppo del sistema elettronico sulla base di criteri aperti, così da consentire la completa interoperabilità dei dati, garantendo che ciascun voto sia stato inserito correttamente nell’urna elettronica corrispondente a ciascuna consultazione;
§ la pubblicazione del codice sorgente del sistema elettronico nel sito internet del Ministero dell’interno;
§ che non sia rilasciata all’elettore, dopo la conferma del voto, alcuna prova circa il contenuto del voto espresso, assicurando la segretezza sia del voto medesimo sia delle operazioni propedeutiche alla votazione, impedendo, al contempo, la perdita o l’alterazione dei voti espressi;
§ la necessaria informazione in favore dell’elettore nel caso di eventuale interruzione del funzionamento del sistema elettronico, cosicché costui sia posto nelle condizioni di riprendere la procedura di votazione, non appena possibile, dal punto in cui la stessa è stata interrotta, previa nuova identificazione;
§ il rispetto delle linee guida per lo sviluppo del software sicuro elaborate dall’Agenzia per l’Italia Digitale e delle disposizioni in materia di sicurezza cibernetica.
L’articolo 5 disciplina la trasparenza e i controlli. In particolare, è previsto che la gestione dell’infrastruttura centrale per il sistema elettronico sia svolta esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell’interno, individuato con provvedimento pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero. In ogni caso, i controlli sono automatici, limitando al massimo gli interventi a distanza e prevenendo, in ogni caso, attraverso uno specifico controllo di intervento, i rischi di:
§ intrusione;
§ errore umano;
§ sabotaggio.
Viene precisato che il Ministero dell’interno sia informato immediatamente dal personale responsabile del funzionamento del sistema elettronico in caso di incidente in grado di compromettere l’integrità del sistema medesimo.
È inoltre previsto che il Ministero dell’interno verifichi il corretto funzionamento dell’infrastruttura centrale attraverso la collaborazione tra un organismo indipendente appositamente nominato, l’Agenzia per l’Italia Digitale e le autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale. Ciò deve avvenire prima della messa in funzione del sistema elettronico e, in ogni caso, prima di ciascuna tornata elettorale in cui il medesimo sistema elettronico è utilizzato.
La verifica:
§ riguarda la valutazione della corretta funzionalità di ogni componente del sistema;
§ assicura il rispetto dei criteri di processo e di sistema;
§ assicura i livelli essenziali delle prestazioni.
Si segnala che la garanzia, la trasparenza e i controlli sono temi affrontati anche dalle Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale del Ministero dell’interno (si rinvia al box contenuto nella scheda di documentazione dell’A.C. 2388).
In particolare, l’articolo 5 delle Linee guida (“Garanzie del sistema”) prevede che il sistema di voto elettronico debba essere sviluppato nel rispetto delle linee guida AgID per lo sviluppo di software sicuro e debba essere in linea con la legislazione in materia di sicurezza cibernetica. Il codice sorgente del sistema di voto elettronico dovrebbe essere pubblicato per consentire un’ampia verifica mediante mezzi indipendenti dal sistema stesso, anche al fine di garantire la massima confidenza nel sistema. Sotto il profilo della trasparenza e dei controlli, le linee guida prevedono, all’articolo 6, tra l’altro, che si proceda ad una campagna informativa sul nuovo sistema di voto e scrutinio elettronico e che l’amministrazione elettorale sia responsabile della disponibilità, affidabilità, sicurezza e utilizzabilità effettiva del sistema di voto elettronico, il quale dovrebbe essere soggetto a verifica anche attraverso un processo operativo di analisi e valutazione della sicurezza.
Articolo 6
(Realizzazione del sistema elettronico)
L’articolo 6 stabilisce che il sistema elettronico per il voto sia realizzato dal Ministero dell’interno con il supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale e di soggetti pubblici. Prevede che un decreto del Ministro definisca fattibilità e requisiti tecnici, in collaborazione con le autorità competenti. È inoltre previsto che il Ministero sia il titolare del trattamento dei dati personali, mentre altri soggetti operano come responsabili secondo la normativa europea.
Il comma 1 prevede che il sistema elettronico per il voto sia realizzato dal Ministero dell’interno in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale. Il Ministero, a tal fine, si avvale di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici[7].
Secondo quanto disposto al comma 2, il Ministro dell’interno con proprio decreto, stabilisce:
§ lo studio di fattibilità;
§ i requisiti tecnici del sistema elettronico.
Il decreto è adottato dal Ministro dell’interno d’intesa con:
§ il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
§ l’Agenzia per l’Italia digitale;
§ le autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale.
Il comma 3 designa il Ministero dell’interno quale titolare del trattamento dei dati personali.
Si ricorda che, secondo quando disposto all’articolo 4, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679, è “titolare del trattamento” la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
La disposizione mantiene ferme, tuttavia, le responsabilità in capo ai soggetti pubblici o a partecipazione pubblica di cui sopra – individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici – rinviando all’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 in materia di responsabile del trattamento.
Ai sensi dell’articolo 4, numero 8), del Regolamento, è “responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Articolo 7
(Sottoscrizione elettronica delle liste elettorali)
L’articolo 7 introduce la possibilità di sottoscrivere liste elettorali e candidature in formato elettronico tramite firma digitale, prevedendo che la certificazione elettorale avvenga tramite scambio telematico di documenti informatici tra uffici pubblici e che i moduli siano depositati online al Ministero dell’interno e resi disponibili agli elettori per la firma digitale.
Il comma 1 introduce la sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature in formato elettronico mediante l’apposizione della firma digitale.
Nel rinviare alla scheda relativa all’articolo 1 per approfondimenti, le consultazioni interessate dall’innovazione in parola sono quelle relative all’elezione:
§ del Senato della Repubblica;
§ della Camera dei deputati;
§ dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
§ dei consigli regionali;
§ dei consigli provinciali;
§ dei consigli comunali;
§ dei consigli circoscrizionali;
§ nonché quelle relative ai referendum abrogativi e ai referendum costituzionali.
Si ricorda che l’ordinamento impone la presentazione di un certo numero di sottoscrizioni a corredo delle liste di candidati alle elezioni (vi sono, tuttavia, diversi casi di esonero da tale obbligo).
La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare come si tratti di un principio generalizzato quello secondo il quale “in ogni tipo di elezione diretta le candidature debbano essere munite di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso attestata dalla sottoscrizione di un determinato numero di elettori” (sentenza n. 83/1992). Proseguendo nel ragionamento, l’obbligo anzidetto è giustificato dalla “duplice esigenza di garantire da un lato una certa consistenza numerica di base ad una compagine che mira ad assumere elettoralmente un ruolo di rappresentanza politico-amministrativa della comunità e di assicurare, dall’altro, a tale compagine un minimo di credibilità ed affidabilità” (principio richiamato anche dalla sentenza n. 48/2021). Si può inoltre richiamare la sentenza n. 394/2006, secondo la quale tale obbligo “risponde ad una esigenza di tutela dell’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato”.
Si segnala che il decreto-legge n. 27/2025, all’articolo 4, ha previsto che l’elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico, o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, possa sottoscrivere le liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale. In particolare, è previsto che il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale sia consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Il comma 2 prevede che la certificazione elettorale degli atti sopra richiamati si svolga mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati, rinviando all’articolo 15, comma 2, della legge n. 59/1997. Tale disposizione prevede che gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Dal punto di vista procedimentale, il comma 3 prevede che i promotori delle liste, delle candidature o dei referendum depositino, per via telematica, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero dell’interno. Il Ministero ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti. Secondo quanto precisato al comma 4, gli uffici competenti, nei termini previsti a legislazione vigente, mettono a disposizione i moduli ai cittadini elettori, in modo da renderne possibile la sottoscrizione a mezzo di firma digitale e telematica.
Si segnala che la sottoscrizione elettronica delle liste elettorali era già stata ipotizzata dal legislatore nel contesto della modifica della legge elettorale per elezioni politiche. In particolare, l’articolo 3, comma 7, della legge n. 165/2017, al fine di consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata, aveva previsto la definizione delle relative modalità con decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi. Tale decreto, tuttavia, non è stato mai emanato e, pertanto, la norma è rimasta inattuata.
Sotto altro profilo, si può inoltre ricordare che la legge di bilancio 2021 (legge n 178/2020, articolo 1, comma da 341 a 344) ha previsto l’introduzione di una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale – anche mediante SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi – delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138, secondo comma, Cost.), nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (articolo 71, secondo comma, Cost.). L’articolo 38-quater del decreto-legge n. 77/2021 ha consentito, nelle more dell’istituzione della piattaforma anzidetta, che la raccolta potesse avvenire anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui fosse associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. La piattaforma è comunque divenuta operativa per via del d.P.C.m. 18 luglio 2024 (“Attestazione dell’operatività della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell’ambito dei referendum, di cui all’articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”).
L’articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, decreti legislativi per adeguare e coordinare la normativa elettorale all’introduzione del voto elettronico e della sottoscrizione digitale delle liste, definendone princìpi, criteri direttivi e procedimento di adozione.
L’articolo 8 delega il governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per:
§ la modifica delle disposizioni vigenti in materia di procedimento elettorale che si renda eventualmente necessaria in seguito all’introduzione del sistema elettronico per l’espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio, nonché della sottoscrizione elettronica delle liste;
§ per il coordinamento normativo delle disposizioni:
- del presente provvedimento;
- del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361/1957);
- del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533/1993);
- della legge n. 18/1979 disciplinante l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
- della legge n. 352/1970 recante le norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
- della legge n. 459/2001 in materia di norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero.
I princìpi e i criteri direttivi sono i seguenti:
§ tutelare la segretezza del voto elettronico espresso per via telematica;
§ garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema elettronico al fine di consentirne l’utilizzo a tutti i cittadini elettori;
§ assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata e telematica, senza alcun ricorso a supporti cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l’annullamento delle indicazioni di voto o di parte della documentazione elettorale;
§ garantire l’accesso a distanza al sistema elettronico per tutti gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al di fuori del territorio nazionale o del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
§ assicurare la conformità del sistema elettronico alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sugli standard relativi al voto elettronico (CM/Rec(2017)5 del 14 giugno 2017) nonché alle linee guida ivi allegate[8];
§ garantire l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità, agli strumenti informatici, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016[9];
§ introdurre una disciplina di dettaglio per la simulazione di cui all’articolo 1 del presente provvedimento (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti), da realizzare in fase di prima applicazione della legge.
Sotto il profilo procedimentale si prevede la seguente scansione:
§ gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
§ tali pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti;
§ decorso il termine di trenta giorni, i decreti legislativi possono comunque essere adottati;
§ il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione;
§ i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione;
§ decorso il termine di dieci giorni, i decreti legislativi possono comunque essere adottati;
§ entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi esposti come sopra e con la procedura appena richiamata, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
Articolo 9
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 9 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento e individua le relative coperture prevedendo, a tal fine, che vengano individuati i sussidi ambientalmente dannosi da rimodulare ed eliminare così da conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate.
L’articolo 9 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento in euro 516.457.000, provvedendo a valere sulle risorse del Fondo per il voto elettronico[10] (articolo 1, comma 627, della legge n. 160/2019). Tale risorse sono incrementate, a decorrere dall’anno 2026, con le risorse derivanti dai risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all’articolo 68 della legge n. 221/2015, n. 221.
Si ricorda che l’articolo 68 della legge n. 221/2015 ha previsto, a sostegno dell’attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» e in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell’Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente del ‘Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli’, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione prevede che, per la redazione del Catalogo il Ministero dell’ambiente si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall’Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d’Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente. In base al comma 2 di tale articolo 68, il Catalogo è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. È previsto l’invio alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 15 luglio di ogni anno, di una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica.
La disposizione in commento prevede che, fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individui i sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 516.457.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell’Unione europea.
La giurisprudenza costituzionale ed europea sulla legge elettorale
Le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 della Corte costituzionale hanno per la prima volta dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti della legislazione elettorale allora vigente. Di seguito una sintesi dei principali aspetti delle due sentenze.
Nel box in calce, invece, i principi in materia elettorale desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Sul premio di maggioranza
La Corte costituzionale "ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenza n. 1 del 2014).
Con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su di un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio, il meccanismo premiale è foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenza n. 1 del 2014).".
In particolare non ha superato il vaglio di costituzionalità il premio di maggioranza previsto nel sistema elettorale proporzionale disciplinato dalla legge n. 270/2005 (c.d. legge Calderoli), le cui norme stabilivano l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti e che non avessero conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione.
Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha affermato che il premio di maggioranza ivi previsto, come disciplinato per la Camera, “è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto”.
Questo meccanismo, che nella legge n. 270/2005 si aggiungeva alle previsioni in materia di soglie per l’accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al “legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi” non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia “la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare”. L’effetto che ne deriva, prosegue la sentenza, è quello di “una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”. Questo effetto, secondo la Consulta, è incompatibile non solo con l’art. 1 Cost., ma anche con l’art. 67 Cost. che configura le Camere come “sedi esclusive della rappresentanza parlamentare” titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.
In queste valutazioni la Corte ha inserito la dirimente constatazione dell’assenza nella allora vigente legge elettorale di “una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio”: questa mancanza determina “un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto” stabilito dall’art. 48, secondo comma, Cost. Infatti, nei sistemi proporzionali, gli elettori hanno “la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare”[11].
In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore nel perseguire discrezionalmente l’obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità popolare, l’uguaglianza anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.
Secondo la Corte, anche per il Senato, l’attribuzione del premio è irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo “incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost, già richiamati per le disposizioni relative alla Camera; inoltre, l’attribuzione su base regionale realizza “l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea”. Questo effetto, che rischia di compromettere il funzionamento della forma di governo parlamentare e l’esercizio della funzione legislativa delle Camere, risulta secondo la Corte lesivo degli stessi articoli della Costituzione sopra richiamati.
Successivamente, la Corte è tornata a pronunciarsi, con la sentenza n. 35 del 2017, sulla legittimità del premio di maggioranza in relazione al sistema elettorale disciplinato per la Camera dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum). Tale sistema, che non ha mai trovato applicazione, prevedeva l’attribuzione di 340 seggi alla lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi si sarebbe proceduto a un turno di ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Sarebbero quindi stati attribuiti 340 seggi alla lista risultata vincitrice dopo il ballottaggio.
In questo caso, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative al premio, rilevando che il sistema elettorale prevedeva una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40 per cento e tale soglia "non appariva in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro".
Secondo la Corte sfugge "in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore […]. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale."
Sulla questione sollevata relativamente al calcolo della soglia del 40 per cento sui voti validi espressi anziché sul numero degli aventi diritto al voto, la Corte rileva che, pur non potendosi "in astratto escludere che, in periodi di forte astensione dal voto, l'attribuzione del premio avvenga a favore di una lista che dispone di un'esigua rappresentatività reale, condizionare il premio al raggiungimento di una soglia calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata (sentenza n. 173 del 2005)".
Sulla compresenza di premio di maggioranza e soglia di sbarramento, che nel caso specifico era del 3 per cento, la sentenza innanzitutto ricorda che "[l]a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione […] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità (sentenza n. 193 del 2015)" e che il cd. Italicum introduce "una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata".
La Corte non ha poi ritenuto manifestamente irragionevole che il legislatore ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi i meccanismi: "se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza.".
Può essere utile ricordare che uno dei giudici rimettenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata, anche nel caso in cui due liste superino, al primo turno, il 40 per cento di essi, in quanto in tal caso la lista risultata seconda vedrebbe irragionevolmente ridotto il proprio numero di deputati. La Corte ha ritenuto non fondata tale questione, in quanto "è comunque nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell'ambito di un sistema proporzionale senza correttivi. Tale logica, ovviamente, vale anche per la lista che giunge seconda.".
Piuttosto, la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del c.d. Italicum che prevedevano, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un turno di ballottaggio fra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla percentuale dei voti ricevuti dalle due liste.
La Corte in proposito ha rilevato la lesione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. (principi della sovranità popolare e dell’uguaglianza del voto) determinata dalle “concrete modalità dell’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio”.
Non è “il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati”, ma la concreta disciplina dettata dal legislatore.
Innanzitutto, nella citata legge n. 52 del 2015, “il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste.” Inoltre, “la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno” (rectius: dopo il ballottaggio, i seggi sono attribuiti per tutte le liste diverse da quella vincitrice del ballottaggio sulla base dei voti ottenuti al primo turno). “Il turno di ballottaggio serve dunque ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno.”
Il premio conseguentemente attribuito “resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilità” (infatti se la soglia minima si innalza, al secondo turno, al 50 per cento più uno dei voti, si tratta di una conseguenza obbligata del fatto che le liste ammesse al ballottaggio sono solo due), e, in quanto tale, incontra il “limite costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto.”
Nella sentenza relativa al premio di maggioranza, la Corte opera infatti una distinzione tra “premio di maggioranza”, che “consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un’assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza” e “premio di governabilità”, ossia “condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto”, ritenendo entrambi i meccanismi non incompatibili con i principi costituzionali.
Dalle argomentazioni della Corte in merito al turno di ballottaggio, sembra ricavarsi che il premio di “governabilità”, inteso come premio riconosciuto al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, risulta in sé compatibile con i principi costituzionali. Il premio di “maggioranza” è invece soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all’entità della soglia che consente di accedere al premio.
Il rispetto dei richiamati principi costituzionali non è “garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”. Viene così riprodotto, seppure al turno di ballottaggio, “un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente” (cd. Legge Calderoli).
Per la Corte l’obiettivo di assicurare la stabilità del Governo “non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta”.
Né vale l’obiezione che, all’esito del ballottaggio, il premio consegue pur sempre ad un voto degli elettori, in quanto “se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell’offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.”
Di conseguenza, “il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art. 48, secondo comma, Cost.”
Il turno di ballottaggio previsto dal cd. Italicum non può essere accostato alle esperienze di altri ordinamenti, ove si ricorre al ballottaggio, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni. In tali casi, trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all’obiettivo di ridurre la pluralità di candidature ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l’ampia rappresentatività nel singolo collegio.
Appartiene invece ad una logica diversa “l’assegnazione di un premio di maggioranza, innestato su una formula elettorale in prevalenza proporzionale, finalizzato a completare la composizione dell’assemblea rappresentativa, con l’obbiettivo di assicurare (e non solo di favorire) la presenza, in quest’ultima, di una maggioranza politica governante. Se utilizzato in un tale contesto, che trasforma in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale (gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell’ambito di un ramo del Parlamento nazionale, sostenere il governo del Paese), un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un’assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare”.
Per la Corte, nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, la Camera dei deputati è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), accanto al Senato della Repubblica. In posizione paritaria con quest’ultimo, essa concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico (art. 94 Cost.) e legislativa (art. 70 Cost.). “L’applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell’assetto democratico dell’intero ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività”.
Su altri aspetti del sistema elettorale:
La sentenza n. 1 del 2014 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270 del 2005 (c.d. legge Calderoli) che non contemplavano la possibilità di espressione del voto di preferenza all’interno di liste lunghe di candidati, che non consentivano l’effettiva conoscibilità dei candidati.
In quell’occasione la Corte ha argomentato che risultasse compromessa la libertà di voto dei cittadini “posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce […] Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)” (Considerato in diritto 5.1).
Sul punto, la sentenza n. 35 del 2017 ha ribadito che “lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati” (Considerato in diritto 11.2).
La sentenza n. 35 del 2017 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) nella parte in cui consentiva al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescegliesse. In proposito, la sentenza argomenta che “l’assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l’espressione del voto di preferenza [come è noto, la legge prevedeva capolista “bloccati” e la possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza per gli altri candidati ndr]. L’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d’elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l’effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.” (Considerato in diritto 12.2).
Merita infine segnalare quanto affermato sempre dalla sentenza n. 35 del 2017 al Considerato in diritto 15.2 in ordine alla circostanza che “la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.”
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L’articolo 3, del protocollo addizionale n. 1 (1952) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo afferma che le parti contraenti “si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”.
Nella sua giurisprudenza sul punto, la Corte europea dei diritti dell’uomo[12] ricorda che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non pone quindi l’obbligo di adottare un sistema determinato, purché sia assicurata la libertà, la segretezza del voto e la ragionevole periodicità. Il sistema deve poi assicurare la tendenziale eguaglianza di tutti nel votare, nell’essere votati e nell’efficacia del voto dato, sia nel senso che quel voto venga tenuto in conto, sia in quello che l’eletto possa effettivamente esercitare il suo mandato (sentenze Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987 e Selim Sadak e altri c. Turchia, 5 aprile 2007).
Come si vedrà, nella sua giurisprudenza in materia la Corte europea dei diritti dell’uomo fa poi in alcuni casi riferimento al codice di condotta elettorale, atto comunque di natura non vincolante per gli Stati membri del Consiglio d’Europa, elaborato nel 2002 dalla Commissione di Venezia[13]. Tra le altre cose, il codice richiama l’importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un’aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di manipolazione legata alle convenienze congiunturali. Da questo punto di vista, il codice auspica che non siano oggetto di modifica tre tipi di regole, le modalità dell’elezione, la composizione delle commissioni elettorali e la ripartizione delle circoscrizioni.
Ciò premesso, per gli aspetti che qui interessano merita richiamare le seguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo:
· la sentenza Yumak e Sadak c. Turchia dell’8 luglio 2008;
· la sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria del 6 novembre 2012;
· la sentenza Bakirdzi c. Ungheria del 2023
In particolare, nel caso affrontato dalla sentenza Yumak e Sadak c. Turchia dell’8 luglio 2008, i ricorrenti si erano candidati nelle elezioni legislative del 2002 e la loro lista aveva ottenuto nella circoscrizione di riferimento quasi il 46 per cento dei voti; tuttavia, la legge elettorale turca ammette al riparto dei seggi in Parlamento solo le liste che, su base nazionale, abbiano superato la soglia di sbarramento del 10 per cento; posto che la lista di appartenenza dei due ricorrenti aveva riportato su base nazionale solo poco più del 6 per cento, essi non furono proclamati eletti; di qui la doglianza della violazione del diritto di elettorato attivo e passivo, di cui all’art. 3 del Protocollo aggiuntivo n. 1; la Grande Chambre della Corte, nella sentenza, ha ribadito il verdetto di non violazione, ritenendo che la legislazione elettorale è, in definitiva, rimessa alla sovranità degli Stati sottoscrittori, i quali la congegnano secondo le circostanze storiche e le esigenze di volta in volta avvertite dagli organi legislativi, quale per esempio quella di garantire la stabilità delle maggioranze in contesti politici frammentati. In questo senso, la Corte ha considerato che eventuali meccanismi di filtro dell’accesso al riparto dei seggi – inseriti in sistemi elettorali proporzionali – possono legittimamente interferire con l’esigenza democratica della rappresentanza e con il diritto di elettorato attivo e passivo. Essa però ha osservato che, in via di massima, la soglia di sbarramento del 10 per cento riferita al partito singolo (e non all’eventuale coalizione) è eccessiva e solo le circostanze peculiari del contesto turco e dell’elezioni in questione inducono a ritenere non sussistente la violazione.
Nel caso invece della sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria del 6 novembre 2012, veniva invece in rilievo l’esclusione delle elezioni legislative bulgare del 2005 di Ekoglasnost era una formazione politica bulgara fondata a Sofia nel 1990, che aveva partecipato alle elezioni dal 1990 al 2001 riportando sempre seggi nell’Assemblea legislativa bulgara (il sistema elettorale bulgaro è di natura proporzionale). Infatti, in vista delle elezioni fissate per il 25 giugno 2005, il Parlamento bulgaro aveva approvato a maggioranza una legge che prevedeva requisiti ulteriori rispetto a quelli precedentemente in vigore per la presentazione delle liste; fino all’entrata in vigore della legge, aprile 2005, l’unico requisito per la presentazione delle liste era quello del deposito congiunto dell’elenco dei candidati, dello statuto del partito, della sottoscrizione del rappresentante del partito medesimo e del suo simbolo; la legge introduceva l’ulteriore obbligo di dotarsi di una certificazione della Corte dei conti, nonché il pagamento di una cauzione di 40.000 lev bulgari e la sottoscrizione delle liste da parte di 5000 aderenti al partito, non avendo Ekoglasnost avuto modo di porsi in conformità con tali nuovi requisiti (ed in particolare con il versamento della cauzione e la sottoscrizione dei 5000 aderenti), la commissione elettorale, con un decreto del 12 maggio 2005, escluse Ekoglasnost dalle elezioni.
La sentenza ricostruisce l’iter della modifica legislativa: a partire dall’aprile 2003, aveva preso avvio nel Parlamento bulgaro una proposta di legge volta a modificare i requisiti di accesso alla competizione elettorale, in particolare nel senso di esigere da quelli che intendevano presentare liste per le consultazioni elettorali un certificato rilasciato dalla Corte dei conti; l’iter legislativo in tal senso si era completato il 18 dicembre 2004 ma, il 27 dicembre 2004, il Presidente della Repubblica aveva rinviato la legge all’Assemblea nazionale appuntando i suoi rilievi sul fatto che in via transitoria i partiti già rappresentati in Parlamento sarebbero stati esonerati dal registrarsi nuovamente presso il tribunale civile; a seguito di un nuovo esame parlamentare la legge fu approvata il 23 marzo 2005 e promulgata il successivo 1° aprile; nel frattempo, a partire dal 1° febbraio 2005, si era innestato sulla materia elettorale un secondo procedimento legislativo di modifica della stessa legge che introduceva i due nuovi requisiti necessari per ottenere il certificato della Corte dei conti, cioè il pagamento di una cauzione di 40.000 lev bulgari e la sottoscrizione di 5.000 aderenti al partito; anche questa modifica fu approvata dal Parlamento, dapprima nella stessa seduta citata del 23 marzo 2005 e, quindi, nelle successive sedute del 6 e 7 aprile 2005 e indi promulgata e pubblicata in nella gazzetta ufficiale.
Nella sentenza viene ricordata la giurisprudenza CEDU in base alla quale una limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo è possibile sempre che vi sia uno scopo legittimo e purché i mezzi impiegati non si rivelino sproporzionati nel perseguimento di quello scopo. Ciò premesso, la Corte europea (v. n. 60 della sentenza) osserva che Ekoglasnost si è trovata nell’aprile 2005 a dover far fronte a nuovi requisiti per partecipare alle elezioni convocate per il 25 giugno di quell’anno (come già si è visto, il deposito di una onerosa cauzione e l’obbligo di raccogliere 5.000 firme). Tali oneri procedurali, secondo la Corte, costituiscono senz’altro un’interferenza con il diritto a libere elezioni di cui al predetto articolo 3, sotto l’aspetto dell’elettorato passivo. La Corte ritiene però che in sé tale interferenza sia legittima nella forma perché prevista da un atto legislativo. Essa ammette anche che, in particolare, il nuovo requisito della cauzione vada incontro alla finalità legittima di assicurare la partecipazione alle elezioni legislative di formazioni politiche affidabili, rappresentative e rispettose della trasparenza sui finanziamenti.
La sentenza ricorda poi che la Commissione di Venezia aveva anche riconosciuto nel 2011 che il requisito della raccolta di un certo numero di firme veniva incontro al giusto obiettivo di dissuadere candidature “frivole” e “poco serie”; in conclusione, la nuova legge elettorale bulgara, nel limitare il diritto di elettorato passivo, soddisfa i requisiti di legalità e di legittimità dello scopo (v. n. 64 della sentenza). Quanto viceversa alla necessità e alla proporzione di tali requisiti rispetto allo scopo sotteso alla nuova legislazione, la Corte osserva che quest’ultima è l’esito di un procedimento che ha preso avvio già nel 2003 e che ha avuto una prima conclusione nel 2004. Tuttavia essa osserva che il progetto di legge recante le specifiche misure della cauzione e della raccolta di firme è stato presentato soltanto il 1° febbraio 2005 e che esse sono entrate a far parte del testo approvato solo tra il 23 marzo e il 7 aprile 2005. La Corte osserva ulteriormente che la regola elettorale vigente impone ai partiti di depositare la documentazione relativa alle liste 46 giorni prima della data delle elezioni (cioè 46 giorni prima del 25 giugno) e che quindi Ekoglasnost aveva soltanto a disposizione poco più di 30 giorni per far fronte ai nuovi requisiti. Alla luce dei principi di diritto elettorale rivenienti sia dalle raccomandazioni della Commissione di Venezia sia dalla pregressa giurisprudenza della stessa Corte, la Corte rammenta che le regole stabili nella legislazione assumono un’importanza particolare ai fini del rispetto dell’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti, ragiona la sentenza. se uno Stato modifica troppo spesso o alla vigilia di una consultazione la normativa elettorale rischia di attentare alla libertà delle elezioni o alla pubblica fiducia in esse. La Corte quindi si deve fare carico di verificare se una misura adottata nell’ambito del diritto elettorale, da sola o combinata con le altre in vigore, possa risultare a detrimento dell’opposizione, soprattutto sotto l’aspetto dell’eventuale idoneità della misura stessa a compromettere le chances di un partito di opposizione di divenire maggioranza. La Corte prende in esame il già richiamato Codice di buona condotta in materia elettorale elaborato dalla Commissione di Venezia, il quale, come si è visto, sottolinea l’importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un’aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni. Per parte sua, la giurisprudenza della Corte ritiene di fondamentale importanza anche la legislazione sulle condizioni per partecipare alle elezioni (v. n. 69 della sentenza e la citata sentenza Yumak n. 109, v). Nei sistemi elettorali che impongono un certo numero di condizioni specifiche alle formazioni politiche al fine di partecipare ai comizi elettorali, l’introduzione di nuovi requisiti poco tempo prima delle elezioni, tali per cui il loro mancato assolvimento comporta l’esclusione dalla consultazione, è incompatibile con l’ordine democratico e con la necessaria fiducia che i cittadini devono riporre nei pubblici poteri (v. ancora il n. 69 della sentenza). In sostanza e in conclusione, mentre la Corte riconosce che lo scopo dello Stato bulgaro di assicurare l’accesso alla competizione elettorale solo a forze sostenute da una seria legittimità politica ed elettorale è meritevole di tutela, tuttavia nel caso di specie non è stato raggiunto un equilibrio legislativo legittimo ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 che pertanto risulta violato.
Nella più recente sentenza Bakirdzi c. Ungheria del 26 aprile 2023, è venuto in rilievo il sistema di rappresentanza delle minoranze etniche in Ungheria. In quel paese, le minoranze etniche e linguistiche hanno diritto a presentarsi come tali alle elezioni, presentando liste identificate secondo la specifica minoranza e registrate in un apposito elenco. Occorre però che quelle liste siano presentate da elettori che a loro volta si registrino come appartenenti a quella minoranza. E gli elettori di quella minoranza – così registratisi – possono votare solo per una delle liste rappresentative di minoranze etniche comprese nell’elenco registrato e non possono votare per i partiti, per così dire, “generalisti”.
Inoltre, alle liste comprese nel registro delle minoranze non è riservato un numero di seggi: esse conseguono seggi se ottengono una cifra elettorale sufficiente. Ciò che non avviene, se non molto di rado (e comunque non è avvenuto nel 2014, anno delle cui elezioni si tratta nel ricorso).
La Corte EDU ha conseguentemente ritenuto violato l’art. 3 Prot. 1 a motivo della compressione del diritto di elettorato sia attivo sia passivo (v. nn. 64-74 della sentenza).
Si segnala infine che risulta pendente presso la Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso avente ad oggetto l’attuale sistema elettorale italiano, come da ultimo modificato dalla legge n. 165 del 2017 (cd. Rosatellum). Oggetto del ricorso, ritenuto nel luglio 2024 ammissibile dalla Corte, sono i seguenti aspetti del sistema elettorale: 1) prima delle elezioni del 25 settembre 2022 il sistema elettorale italiano è stato interessato da tre modifiche legislative: la legge costituzionale n. 1 del 2019 che ha ridotto il numero dei componenti di Camera e Senato; il decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha conseguentemente ridisegnato i collegi elettorali; il decreto-legge n. 41 del 2022, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione (n. 84 del 30 giugno 2022), che ha esonerato alcune forze politiche in possesso di determinati requisiti dall’obbligo di raccolta firme; 2) la presunta violazione della libertà di voto costituita dal divieto di voto disgiunto tra candidati nei collegi uninominali maggioritari e candidati nei collegi plurinominali proporzionali nonché dalla previsione che, in caso di espressione del voto solo nei collegi uninominali, attribuisce automaticamente il voto anche al medesimo partito o alla medesima coalizione nei collegi plurinominali; 3) l’assenza di effettivi rimedi giurisdizionali che consentano ai singoli di impugnare le leggi elettorali con riferimento alla violazione del principio di stabilità delle leggi elettorali e del diritto al voto libero ed eguale, in violazione non solo del già richiamato articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ma anche dell’articolo 13 della Convenzione medesima (diritto a un ricorso effettivo).
La Corte ha richiesto un parere sul ricorso, come amicus curiae, alla Commissione di Venezia. Il parere della Commissione di Venezia, adottato nel dicembre 2024, afferma, tra le altre cose, che: 1) “il principio della stabilità della legislazione elettorale mira ad assicurare certezza del diritto come elemento chiave dello Stato di diritto […] Quindi sia frequenti modifiche alla legge elettorale sia modifiche approvate poco prima delle elezioni dovrebbero essere evitate. In linea di principio, gli elementi fondamentali della legislazione elettorale – incluse le regole che disciplinano il diritto di voto e la partecipazione alle elezioni, anche con riferimento alla registrazione degli elettori e dei candidati – non dovrebbero essere soggette a modifiche a meno di un anno prima delle elezioni e, una volta che le elezioni siano convocate, nessuna modifica dovrebbe essere adottata. Possibili eccezioni a queste regole necessitano di un esame caso per caso. Per esempio modifiche “tardive” adottate attraverso revisioni costituzionali possono essere accettabili in presenza di specifiche salvaguardie, quali una maggioranza di approvazione molto ampia in Parlamento ed una lunga procedura di esame attraverso una discussione pubblica con il coinvolgimento di tutti i soggetti politici coinvolti”; 2) “Gli Stati godono di ampia discrezionalità nel delineare il proprio sistema elettorale, ferma restando la necessità di garantire il rispetto degli standard internazionali in materia, in particolare i principi del suffragio universale, eguale, libero e segreto […] Nessuno standard internazionale richiede che in caso di un sistema elettorale misto si debba prevedere la possibilità di votare disgiuntamente tra parte maggioritaria e parte proporzionale o l’impossibilità di utilizzare anche per la parte proporzionale il voto dato nella parte maggioritaria. Il sistema descritto è quindi compatibile con il principio del suffragio libero ed eguale”; 3) l’articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e l’articolo 13 della Convenzione “implicano un diritto al ricorso quando si verifichi una violazione dell’articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 […] altra questione è se gli Stati debbano garantire possibilità di un ricorso effettivo non solo nei confronti di atti individuali di cattiva applicazione della legge elettorale ma anche con riferimento all’incompatibilità della legge elettorale con i principi fondamentali in materia di elezioni democratiche. Nell’opinione della Commissione di Venezia, pur in assenza di uno standard internazionale in materia, se uno Stato garantisce ai propri cittadini il diritto al ricorso contro violazioni della Convenzione da parte della legislazione nazionale, la medesima possibilità deve essere consentita anche per le leggi elettorali, senza limitazioni arbitrarie. In ogni caso agli individui deve essere riconosciuta la possibilità di ricorso effettivo in caso di presunte violazioni del loro diritti elettorali individuali come garantiti dall’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, incluso il mancato rispetto di principi di stabilità della legge elettorale e di eguaglianza del voto”.
La forma di Governo regionale e il premio di maggioranza
Forma di governo nelle regioni
Le riforme costituzionali attuate con le leggi costituzionali 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario e 2 del 2001 per le regioni a statuto speciale, hanno attribuito alle regioni potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità; la potestà legislativa si esplica nei limiti dei principi e delle norme stabilite per le regioni a statuto ordinario dagli articoli 122 e 123 della Costituzione e per le regioni a statuto speciale dalle norme di ciascuno statuto speciale.
In tutte le regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le leggi elettorali dispongono la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio e, conseguentemente, la previsione che le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione (o della Provincia) eletto a suffragio universale e diretto.
Pur con qualche differenza, i sistemi elettorali adottati prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (generalmente coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L’attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale, previo superamento di soglie di sbarramento; alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile, in genere senza previsione di una soglia minima.
La Provincia autonoma di Bolzano è l’unica autonomia speciale per cui è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del Consiglio con sistema proporzionale; nella Provincia autonoma e nella regione Valle d’Aosta il Presidente dell’ente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.
Le norme costituzionali modificate dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, hanno definito gli organi delle regioni a statuto ordinario (articolo 121) ed attribuito alle medesime regioni la potestà legislativa in materia elettorale, nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (articolo 122), e la potestà statutaria, tra i cui contenuti vi sono la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» (articolo 123).
L’articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale la potestà di disciplinare il sistema di elezione degli organi della regione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta. La norma stabilisce inoltre che la durata degli organi elettivi è sottratta alla competenza regionale e stabilita dalla legge della Repubblica. Sempre l’articolo 122 determina direttamente alcune delle incompatibilità fra le cariche negli organi della regione e le cariche in altri organi politici, istituzionali e della giurisdizione e rimette alla legge nazionale la definizione dei principi in materia.
In assenza di una diversa scelta statutaria, l’ultimo comma dell’articolo 122 stabilisce direttamente la forma di governo delle regioni a statuto ordinario ed alcuni degli elementi che la connotano: l’elezione diretta del Presidente della Giunta, i poteri di questi e il rapporto con la ‘sua’ Giunta, la natura del rapporto di fiducia che intercorre fra il Presidente eletto ed il Consiglio regionale.
In attuazione dell’articolo 122 della Costituzione la legge 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (art. 2), incandidabilità (art. 3) e sistema di elezione (art. 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (art. 5).
Per quanto concerne il sistema di elezione, la legge stabilisce i seguenti principi:
§ individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri al contempo la rappresentanza delle minoranze;
§ contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Limiti temporali stringenti nel caso la regione opti per l’elezione del Presidente da parte del Consiglio regionale.
§ divieto di mandato imperativo;
§ il principio della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (punto modificato con la legge 20 del 2016), infine, è declinato nei diversi sistemi di candidature: nel caso in cui la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale e deve essere consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (doppia preferenza di genere); nel caso invece siano previste liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l’alternanza tra candidati di sesso diverso e in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; nel caso, infine, siano previsti collegi uninominali, deve comunque essere previsto l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
Tutti gli statuti adottati dalle regioni a statuto ordinario a seguito della riforma del 1999, hanno confermato la forma di governo prevista dall’ultimo comma dell’art. 122 Cost., ed hanno previsto la contestuale elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Esse, inoltre, hanno adottato la normativa elettorale, da ultimo la regione Piemonte con la legge regionale n. 12 del 2023, e nessuna di esse ha modificato sostanzialmente il sistema di elezione stabilito dalle leggi nazionali 108 del 1968 e 45 del 1995.
Tutte le leggi elettorali conservano l’impianto proporzionale in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province e l’esito maggioritario in sede regionale. Inoltre, tutte recepiscono espressamente la legislazione nazionale, anche integrativa, per quanto le leggi regionali non dispongono o dispongono diversamente.
La legge costituzionale 2 del 2001 ha modificato le norme degli statuti speciali delle regioni ad autonomia differenziata Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti l'elezione degli organi e la forma di governo, nonché dettato in materia i principi fondamentali.
Analogamente a quanto fatto con la legge costituzionale 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno statuto attribuiscono alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Fonte normativa per queste discipline è la legge 'statutaria': una legge approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure[14].
Secondo le norme di ciascuno statuto modificate dalla legge costituzionale 2 del 2001 la regione definisce la forma di governo e adotta la normativa elettorale in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto. La legislazione regionale, inoltre, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
Le norme statutarie stabiliscono, inoltre, il numero di componenti del Consiglio, la durata del mandato per gli organi elettivi, fissata in 5 anni e disciplinano l’indizione delle elezioni da parte del Presidente della Regione (o Provincia autonoma); sono infine elencati alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità tra le cariche elettive e altre cariche istituzionali, fermo restando la potestà legislativa in materia.
Quanto alla forma di governo, gli statuti stabiliscono il principio che, in caso di elezione diretta del Presidente della Regione (o della Provincia), le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Regione (o della Provincia). Nel caso, invece, che la normativa elettorale opti per l’elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso[15].
Così le norme statutarie delle regioni Valle d’Aosta (L. cost. 4/1948, art. 15, comma 2), Friuli Venezia Giulia (L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2) e Sardegna (L. cost. 3/1948, art. 15, comma 2). Così anche per la Provincia autonoma di Trento mentre per la Provincia autonoma di Bolzano è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale. Inoltre, per introdurre l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge elettorale deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale (art. 47, comma 3, DPR 670/1972).
Nello statuto della Regione siciliana, invece, è stata inserita la scelta della forma di governo. Le norme statutarie stabiliscono infatti che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale, nonché lo scioglimento dell’Assemblea e lo svolgimento di nuove contestuali elezioni, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione (oltre che in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte) così come in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti dell’Assemblea dimissioni (R.D.Lgt. 455/1946, articoli 3, 8-bis, 9 e 10).
Se si esclude la Provincia autonoma di Bolzano in cui, come visto, vi è il vincolo statutario del sistema proporzionale, solo la Regione Valle d’Aosta non ha optato per l’elezione diretta del Presidente della Regione. La regione, infatti, ha mantenuto l’elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale tra i suoi membri, anche se, a seguito della riforma del 2001, è venuto meno il vincolo statutario. Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale con applicazione di una soglia di sbarramento e l’attribuzione di un premio di maggioranza in misura fissa ma con soglia di accesso.
La riforma apportata dalla legge costituzionale 2 del 2001 allo statuto valdostano, ha infatti soppresso la previsione statutaria dell’elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale tra i suoi membri. Tuttavia la scelta del legislatore valdostano ha poi di nuovo confermato la suddetta disposizione, così che il Presidente della Regione continua ad essere eletto dal Consiglio regionale tra i suoi membri. La legge regionale 21 del 2007 disciplina l’elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, nonché la presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.
I sistemi elettorali regionali
La potestà legislativa in materia elettorale è stata conferita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, com’è noto, con le riforme costituzionali attuate dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, fermo restando, come si è detto, il principio dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, salvo diversa previsione dello Statuto regionale, introdotto dalla medesima legge nell’articolo 122 della Costituzione, e n. 2 del 2001 per autonomie speciali. Per la Provincia autonoma di Bolzano, a tutela delle minoranze linguistiche presenti, è stato mantenuto il vincolo statutario dell’elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (ed il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio provinciale); per le altre regioni, invece, le norme costituzionali e statutarie non hanno stabilito vincoli per le modalità di elezione del consiglio e del Presidente della Regione e, tra di esse, solo la Regione Valle d’Aosta non ha optato per l’elezione diretta del Presidente della Regione.
Tutte le regioni e la provincia autonoma di Trento, avendo previsto l’elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, hanno altresì previsto l’attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione collegata con il candidato Presidente eletto. Anche nella regione Valle d’Aosta benché il Presidente sia eletto dal Consiglio, il sistema elettorale del Consiglio della Valle contempla l’attribuzione di un premio di maggioranza.
Diversa, invece, la scelta delle regioni sulla possibilità per l’elettore di esprime un voto per un candidato Presidente e un voto “disgiunto” per una lista collegata ad un altro candidato Presidente. Sono dodici le regioni nelle quali la legislazione elettorale prevede tale possibilità, mentre nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Umbria e nella Provincia autonoma di Trento il voto disgiunto non è ammesso.

La Corte costituzionale si è espressa sull’elezione diretta del Presidente della Regione nella sentenza n. 2 del 2004, con riferimento all’articolo 33 dello Statuto della Regione Calabria. Tale disposizione prevedeva che Presidente e Vice Presidente della Giunta regionale di tale Regione venissero eletti contestualmente contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e venissero poi nominati dal Consiglio regionale nella sua seduta di insediamento; veniva stabilito inoltre che la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comportasse lo scioglimento del Consiglio. Infine, la norma statutaria, al comma 4, stabiliva che, nei casi di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, a questi sarebbe subentrato il Vice Presidente, il quale – una volta confermato dal Consiglio – avrebbe tornato a disporre del potere di provocare eventualmente lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi in cui non avesse potuto più ricoprire la carica o si fosse dimesso.
La Corte ha giudicato tale disposizione alla luce dell’articolo 122, quinto comma, e dell’articolo 126, terzo comma, della Costituzione. L’articolo 122, quinto comma, prevede che “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto” mentre l’articolo 126, terzo comma, stabilisce che “l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Alla luce di queste disposizioni, la Corte ha in primo luogo argomentato[16] che la Regione Calabria nel suo Statuto aveva compiuto la scelta dell’elezione diretta del Presidente della Regione, non avvalendosi della possibilità di derogare a tale principio pure prevista dall’articolo 122, quinto comma. In proposito la sentenza infatti argomenta che «non può non notarsi che il sistema configurato nell’articolo 33 del testo statutario appare invece caratterizzato da un meccanismo di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, del tutto analogo a quello disciplinato [nelle more dell’adozione dei nuovi statuti regionali ndr] dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, salva la diversità che preposizione alla carica consegue non alla mera proclamazione dei risultati elettorali ma alla “nomina” da parte del Consiglio regionale; questa diversità appare tuttavia essenzialmente formale se si considera che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 33, il Consiglio regionale procede “sulla base dell’investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta” e che “la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale”. Ciò porta a ritenere che il Consiglio regionale sia anche giuridicamente vincolato ad uniformarsi alla scelta compiuta dal corpo elettorale, a pena del suo stesso scioglimento”.
La sentenza osserva quindi che, a fronte di questa scelta, vi era però la riduzione del potere presidenziale di far venir meno, tramite le proprie dimissioni, la permanenza in carica dello stesso Consiglio regionale, in violazione del richiamato articolo 126, terzo comma, della Costituzione.
Sono tre le regioni in cui il premio di maggioranza è attribuito solo se la lista o coalizione vincente ha ottenuto un percentuale minima di voti. Tale percentuale è fissata al 25 per cento nella regione Sardegna (L.R.Stat. n. 1 del 2013, art. 13) e al 40 per cento nella regione Marche (L.R. n. 27 del 2004). Nella regione Valle d’Aosta (L.R. n. 3 del 1993, art. 50), il premio è attribuito qualora la lista o gruppo di liste che ottiene il maggior numero di voti, abbia raggiunto una percentuale del 42 per cento dei voti delle liste che hanno superato un quoziente naturale (dato dal totale dei voti validi espresso diviso i 35 seggi da assegnare).
Per l’elezione del Consiglio regionale la legge disciplina un sistema proporzionale con soglia di sbarramento (il doppio del quoziente naturale) ed eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in misura fissa (21 seggi, pari al 60 per cento di 35 consiglieri), nel caso la lista o gruppo maggioritario ha ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi, dal quale totale sono esclusi i voti delle liste che non hanno raggiunto un quoziente.
Nella regione Toscana pur non essendo prevista una soglia minima, è previsto tuttavia un turno di ballottaggio tra i due candidati presidenti più votati, qualora nessun candidato Presidente ottenga almeno il 40 per cento del totale dei voti espressi per tutti i candidati.
Una prima distinzione nella disciplina della consistenza del premio di maggioranza vede da una parte le regioni che stabiliscono il premio in misura fissa, dall’altra le regioni in cui il premio è di consistenza variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuti dalle liste di maggioranza.
Il premio di maggioranza è stabilito in un numero determinato di seggi, che corrisponde al 60 per cento dei seggi del Consiglio, nelle regioni Umbria (L.R. n. 2 del 2010) e Molise (L.R. n. 20 del 2017), nelle quali è pari a 12 seggi su 20 consiglieri; Campania, in cui è stabilito in 30 seggi su 50 (L.R. n. 4 del 2009) e Valle d’Aosta stabilito in 21 seggi su 35 (L.R. n. 3 del 1993); nella regione Abruzzo (L.R. n. 9 del 2013), invece, i 17 seggi del premio rappresentano una percentuale pari al 55 per cento dei 30 consiglieri (il 60 se si calcola su 29, escludendo quindi anche il candidato Presidente arrivato secondo).
Ad eccezione della Valle d’Aosta, tutte le suddette regioni stabiliscono anche un numero massimo di seggi che possono essere attribuiti alle liste maggioritarie, le percentuali variano dal 65 al 70 per cento dei seggi del Consiglio.
In altre regioni, il premio di maggioranza è invece stabilito in misura variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuti dal candidato Presidente risultato eletto (dalle liste ad esso collegate) secondo due o tre scaglioni.
In particolare, il premio è pari al 60 o 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale in corrispondenza di una cifra elettorale di coalizione superiore o meno al 40 per cento del totale dei consensi, nelle regioni Lombardia (L.R. n. 17 del 2012), Veneto (L.R. n. 5 del 2012), Calabria (L.R. n. 1 del 2005), Sardegna (L.R. Stat. n. 1 del 2013) nella Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 4 del 2018, in cui la misura inferiore del premio è pari al 50 per cento dei consiglieri) e nella regione Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 1 del 2007) e in cui tuttavia la percentuale di voti discriminante è fissata al 45 per cento.
Altre due regioni articolano il premio in due scaglioni. Nella regione Marche (L.R. n. 27 del 2004) il premio è pari a 19 o 18 consiglieri (63 o 60 per cento dei consiglieri) in corrispondenza ad una percentuale di voti nel primo caso superiore al 43 per cento e, nel secondo caso, tra il 43 e il 40 per cento. Nella regione Toscana (L.R. n. 51 del 2014) il premio è pari a 24 o 23 consiglieri (60 e 57,5 per cento) nel caso la coalizione maggioritaria ha ottenuto al primo turno una percentuale di voti superiore al 45 per cento e nel secondo caso se la coalizione maggioritaria ha ottenuto al primo turno una percentuale di voti tra il 40 e il 45 per cento oppure a seguito di vittoria del ballottaggio.
Tra queste nove regioni che articolano il premio di maggioranza in due scaglioni, sono cinque quelle la cui normativa prevede un numero massimo di seggi che possono essere attribuiti alle liste maggioritarie: Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. La quota massima di seggi rappresenta una percentuale di seggi del Consiglio che va dal 60 al 70 per cento.
[1] La proposta di legge in oggetto definisce tale premio come “premio di governabilità”. Si segnala che tale locuzione coincide con quella utilizzata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, per identificare un premio di natura diversa, ossia il premio “condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto”.
[2] I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (d.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma).
[3] Una firma elettronica avanzata è tale se soddisfa i seguenti requisiti: è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati (articoli 3, numero 12, e 26 del Regolamento UE n. 910/2014).
[4] Un certificato qualificato per firme elettroniche è un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona. Il certificato è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme a determinati requisiti (articolo 3, numeri 14 e 15, Regolamento UE n. 910/2014).
[5] L’articolo 75 della Costituzione disciplina il referendum abrogativo e prevede che, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, esso sia indetto per decidere sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La proposta abrogativa è approvata se la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione e se, contestualmente, viene raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.
[6] L’articolo 138 della Costituzione dispone in merito al procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il procedimento prevede l’adozione di tali atti da parte di ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere nella seconda votazione. Il secondo comma dell’articolo 138 disciplina l’istituto del referendum costituzionale. È previsto, in particolare, che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano "sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi". Differentemente da quanto previsto per il referendum abrogativo, non è richiesto, ai fini della validità, che la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipi alla votazione. Il terzo comma dell’articolo 138 prevede che non si faccia luogo a referendum nel caso in cui la legge sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
[7] Si tratta del decreto legislativo n. 36/2023.
[8] La Raccomandazione CM/Rec(2017)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 14 giugno 2017, mira a implementazione il voto elettronico negli Stati membri. Le relative linee guida ad essa allegate forniscono dettagli tecnici e specifici. In particolare, sono previste prescrizione in materia di trasparenza, sperimentazione graduale, valutazione dei rischi.
[9] La direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, reca disposizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
[10] Per approfondimenti sul Fondo per il voto elettronico si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1.
[11] L'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza era stata oggetto di tre moniti della Corte costituzionale, in cui la Corte ha segnalato «al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi» (sentenza n. 15/2008, sulla legge elettorale della Camera, sentenza n. 16/2008, sulla legge elettorale del Senato; sentenza n. 13/2012, su entrambi i rami del Parlamento, che richiama le precedenti sentenze). Le sentenze sono state tutte emesse a conclusione di giudizi di ammissibilità dei referendum in materia elettorale, in cui erano state sollevate questioni relative alla costituzionalità della legge elettorale con riferimento all'assenza della soglia per conseguire il premio di maggioranza.
[12] Al presente box ha collaborato l’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’Avvocatura della Camera.
[13] La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (nota anche come Commissione di Venezia) è un organo consultivo del Consiglio d’Europa. Finalità della Commissione è quella di offrire, attraverso l’adozione di pareri e di codici di condotta, un “sostegno costituzionale” agli Stati membri del Consiglio, contribuendo così alla diffusione del patrimonio costituzionale europeo.
[14] La legge statutaria è sottoposta a referendum popolare (e non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi) nel caso ne faccia richiesta, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori (per Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) o un quindicesimo degli elettori (Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano). Le norme degli statuti sulla legge rinforzata che disciplina Valle d’Aosta L. cost. 4/1948, art. 15, commi 3-5; Province autonome DPR 670/1972 art. 47, commi 4-6; Friuli Venezia Giulia L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2; Sardegna L. cost. 3/1948, art. 15, commi 3-5; Sicilia R.D.Lgt. 455 del 1946, artt. 9, co. 3 e 17-bis.
[15] Le norme degli statuti riguardanti la forma di governo sono le seguenti: Friuli Venezia Giulia L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2 e art. 34, comma 2; Sardegna L. cost. 3/1948, art. 15, comma 2 e art. 35 comma 3; Province autonome DPR 670/1972 art. 47, co. 2. Valle d’Aosta L. cost. 4/1948, art. 15, comma 2. Per la Sicilia R.D. Lgt. 455 del 1946, artt. 8-bis, 9 e 10.
[16] Considerato in diritto n. 4.