Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: La legge elettorale della Germania
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 141
Data: 14/02/2025
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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La legge elettorale della Germania

14 febbraio 2025
Schede di lettura


Indice

Introduzione|Il sistema elettorale del Bundestag|Le circoscrizioni elettorali|La presentazione delle candidature|Modalità di voto|La procedura di assegnazione dei seggi|Il finanziamento pubblico|


Introduzione

Il 23 febbraio sono state fissate dal Presidente federale (Gazzetta ufficiale federale 2024 I n. 435) le elezioni anticipate in Germania per il rinnovo del Bundestag a seguito dello scioglimento disposto dal Capo dello Stato (Gazzetta ufficiale federale 2024 I n. 434) su richiesta del Cancelliere ai sensi dell'articolo 68 della Legge fondamentale.

In caso di scioglimento anticipato, il Ministro federale dell'Interno è autorizzato ad abbreviare i termini e le date specificati nella legge elettorale federale (Bundeswahlgesetz) e nel regolamento elettorale federale (Bundeswahlordnung) mediante ordinanza. 

Le disposizioni sull'abbreviazione dei termini (Gazzetta ufficiale federale 2024 I n. 436) sono entrate in vigore il 28 dicembre 2024. 

La Forma di Governo 

La Legge fondamentale (Grundgesetz) del 1949, in vigore su tutto il territorio della Germania riunificata a partire dal 1990, delinea una forma di governo parlamentare c.d. razionalizzata prevedendo meccanismi di stabilizzazione del Governo. Si tratta, in particolare, dell'elezione parlamentare del solo vertice dell'esecutivo, il Cancelliere, e della c.d. sfiducia costruttiva. La razionalizzazione interviene, dunque, a regolare il rapporto fiduciario che nella forma di governo della Germania intercorre tra il solo Cancelliere e la sola camera bassa, il Bundestag.   

Nell'ambito del procedimento per la formazione del governo al Presidente federale, ovvero il Capo dello Stato, spetta il compito di proporre un candidato sul quale il Bundestag è chiamato a votare a scrutinio segreto e senza dibattito. 

Il Cancelliere così designato deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei deputati. In caso di esisto negativo, il Bundestag può eleggere, entro quattordici giorni e con la medesima maggioranza, un candidato alternativo se la proposta è sottoscritta da parte di un quarto dei suoi membri. Qualora entro tale termine non si sia comunque provveduto all'elezione del Cancelliere, si procede immediatamente a una terza votazione nella quale è eletto il candidato con il maggior numero dei voti. Ad ogni modo se quest'ultimo ha ottenuto la sola maggioranza relativa, è facoltà del Capo dello Stato decidere se nominarlo Cancelliere o sciogliere il Bundestag

Spetta poi al Cancelliere proporre la nomina e, altresì, la revoca dei Ministri al Presidente federale.

Nella forma di governo tedesca il Cancelliere ha il potere di determinare le direttive politiche generali (art. 65). 

Il Cancelliere può essere rimosso solo se il Bundestag, contestualmente al voto di sfiducia, sia in grado di eleggere a maggioranza assoluta un nuovo Cancelliere. Tra la presentazione della mozione di sfiducia e l'elezione devono intercorrere almeno 48 ore (art. 67). Qualora sia il Cancelliere a porre la questione fiducia, se il Bundestag la respinge, non approvandola a maggioranza assoluta, e non elegge nei 21 giorni successivi un Cancelliere alternativo, ha la facoltà di chiedere al Presidente federale lo scioglimento o la dichiarazione dello stato di emergenza legislativa tramite il quale può, per un semestre, proseguire nell'esercizio delle sue funzioni con il solo sostegno del Bundesrat, la Camera rappresentativa degli Stati federati (art. 81). Lo stato di emergenza legislativa può essere, altresì, attivato dal Presidente federale sempre su impulso governativo e con l'approvazione del Bundesrat anche quando la Camera bassa respinge un progetto di legge del quale il Governo aveva dichiarato l'urgenza.

La forma di governo tedesca è basata su un parlamento bicamerale formato dal Bundestag e dal Bundesrat (art. 50 ss). I due rami del parlamento non godono delle medesime prerogative e non sono posti in una posizione paritaria evidenziandosi una netta prevalenza del Bundestag.

Infatti, come anticipato, il Bundestag, eletto direttamente dal popolo ogni quattro anni, è l'unica Camera ad essere titolare del rapporto fiduciario con il Cancelliere. Inoltre, per quel che concerne il procedimento legislativo, tranne per alcuni provvedimenti relativi a materie di particolare interesse dei Länder, il Bundestag gode di una posizione prevalente in quanto il Bundesrat può solo esercitare una sorta di veto sospensivo (Einspruch) sui progetti di legge trasmessi, superabile con una seconda votazione del Bundestag. Più nel dettaglio, il Bundesrat può, entro tre settimane dalla prima deliberazione del Bundestag, chiedere la convocazione di una commissione di conciliazione formata da 16 rappresentanti di ciascuna delle due assemblee con la funzione di esaminare i progetti di legge controversi e di elaborare proposte da sottoporre alle due camere (art.. 77, co. 2). Tuttavia se il conflitto permane, il Bundestag può definitivamente approvare il provvedimento votandolo con la medesima maggioranza, assoluta o qualificata, con la quale il progetto di legge è stato respinto dal Bundesrat

Con riferimento alla composizione del Bundestag, il numero dei deputati non è stabilito dalla Legge fondamentale ma dall'articolo 1, primo comma, della Legge elettorale che lo fissa a 630 deputati (v. box infra).

Il Bundesrat è, invece, la sede della rappresentanza degli Stati federati ed è, in virtù di ciò, composta dai delegati degli esecutivi dei Länder in numero rapportato alla popolazione per un totale di 69 membri. In particolare, ogni Stato federato dispone di almeno 3 voti, quelli con più di due milioni di abitanti hanno diritto a 4, quelli con più di sei milioni a 5 e quelli con più di sette milioni a 6 (art. 51). La sua composizione varia ogni qual volta un nuovo governo del Land, dopo aver prestato giuramento dinnanzi al proprio parlamento, nomina i suoi delegati. La peculiarità del Bundesrat risiede, dunque, nell'essere composto da rappresentanti soggetti a vincoli di mandato in quanto tutti i delegati dello stesso Land sono chiamati a votare unitariamente. 

Il Capo dello Stato è il Presidente federale ed è eletto per cinque anni, rinnovabili una sola volta, dall'Assemblea federale formata dai membri del Bundestag e da altrettanti delegati delle Assemblee legislative dei Länder (art. 54 e ss). Tra le competenze di cui è titolare il Presidente si ricordano, in particolare: lo scioglimento del Bundestag, la promulgazione delle leggi e la proclamazione dello stato di emergenza legislativa. Si segnala, altresì, che l'atto di nomina del Cancelliere non è controfirmato. Ciò non implica, tuttavia, che il Capo dello Stato goda di qualche margine di discrezionalità nel caso in cui il Cancelliere sia eletto dalla maggioranza assoluta. Nel caso in cui il Cancelliere sia, invece, eletto a seguito della terza votazione la scelta è limitata all'opzione tra nomina e scioglimento. 

Per quel che concerne la distribuzione territoriale del potere, come anticipato, la Germania è una Repubblica federale composta da 16 Länder. Il principio federale è più volte richiamato nel testo della Legge fondamentale (artt. 20 e 23) e si esprime delineando un sistema a prevalenza del diritto federale su quello dei Länder  e, in virtù di ciò, in caso di conflitto, è sempre il primo a prevalere (art. 31). Con riguardo al riparto delle competenze il sistema federale tedesco è caratterizzato da una distribuzione più favorevole ai Länder in quanto la Legge fondamentale enumera le materie di competenza federale e quelle di natura concorrente riservando agli Stati federati le residuali (artt. 72 e ss).

Il sistema elettorale del Bundestag

La Legge fondamentale tedesca sancisce i principi della libertà, uguaglianza, segretezza del voto nonché il divieto di mandato imperativo, determina il limite minimo anagrafico per l'elettorato attivo e passivo (in entrambi i casi di diciotto anni) e rinvia al legislatore ordinario la disciplina del sistema elettorale. 

La fonte normativa di riferimento è, dunque, una legge ordinaria (legge elettorale federaleBundeswahlgesetz) con la quale si delinea un sistema elettorale misto, noto come "proporzionale personalizzata". Si tratta di un sistema che prevede la ripartizione della totalità dei seggi su base proporzionale, mentre la selezione degli eletti è effettuata per metà all'interno di liste di partito presentate a livello di Land e per metà tra i vincitori di collegi uninominali. Altri elementi particolarmente connotanti il sistema elettorale tedesco sono, poi, la clausola di sbarramento e il c.d. doppio voto. 

Più nel dettaglio, l'attribuzione della totalità dei seggi parlamentari è effettuata con un sistema proporzionale a livello federale, tra le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento (Sperrklausel) fissata al 5% a tale livello o che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali (la c.d. regola dei tre mandati, v. box infra). La competizione maggioritaria è, invece, utile al solo fine di individuare i candidati eletti di ciascun partito tra i vincitori dei collegi. 

Possono concorrere ai seggi ripartiti proporzionalmente solo candidati collegati ad una lista, mentre nei collegi è ammessa la partecipazione di candidati indipendenti.

In altri termini, l'attribuzione proporzionale è necessaria per stabilire quanti seggi spettino a ciascuna lista o coalizione mentre quella maggioritaria serve a stabilire quali siano - e per questo si parla di variante personalizzata - i candidati di ciascun partito tra i vincitori di collegio a coprire del tutto o in parte i seggi ottenuti nel primo riparto. 

Le più importanti riforme elettorali in Germania

Il primo Bundestag è stato eletto (nel 1949) nel rispetto di una legge elettorale che prevedeva un sistema c.d. misto. In particolare, il 60% degli allora 400 deputati doveva essere eletto all'interno di collegi uninominali attraverso la formula maggioritaria a turno unico nota come  first-past-the-post, o plurality, a norma del quale era proclamato vincitore il candidato che avesse ottenuto la maggioranza relativa; il restante 40% era riservato alla competizione proporzionale, con metodo  D'Hondt, tra liste di partito bloccate. L'elettore poteva esprimere un solo voto a favore del candidato del collegio che veniva, però, attribuito anche alla lista ad esso collegata nel Land di riferimento. Il meccanismo di assegnazione dei seggi prevedeva una prima ripartizione proporzionale tra tutte le liste che avessero superato la soglia del 5%, o avessero vinto in almeno un collegio uninominale ( Alternativklausel). Nel rispetto di tale proporzione, venivano proclamati eletti i candidati di ciascun partito che fossero risultati vincitori nei collegi. Qualora una lista avesse ottenuto più seggi nei collegi rispetto a quanti gliene sarebbero spettati proporzionalmente, la legge ne prevedeva la conservazione: si tratta dei c.d. mandati in eccedenza ( Uberhangmandate).
In occasione della seconda tornata elettorale, nel 1953, venne approvata una nuova legge elettorale con quale fu introdotto, in particolare, il sistema del doppio voto. In altre parole, l'elettore tedesco, disponendo di due voti, poteva esprimere una preferenza per il candidato di collegio e separatamente per la lista del Land, con possibilità di voto disgiunto. Inoltre, veniva riequilibrata la proporzione tra quota maggioritaria e proporzionale fissandola al 50% per entrambe. Ciò che rileva, in particolare, con la riforma del 1953 è la previsione della clausola di sbarramento al 5% non più a livello di Land ma federale, pur restando in vigore l' Alternativklausel
Nel 1956 è stata approvata una nuova legge elettorale che ha costituito, sostanzialmente, la struttura del sistema elettorale tuttora vigente in Germania.
Le modifiche alla precedente legge riguardano essenzialmente il trasferimento della ripartizione proporzionale, che prima veniva effettuata all'interno di ciascun Land, nell'ambito dell'intero territorio federale. Ad ogni modo, dopo una prima attribuzione nazionale era comunque prevista l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista sulla base dei risultati registrati nei singoli  Länder. Le modifiche sono intervenute, altresì, sull' Alternatiklausel innalzandola a tre mandati uninominali. 
Si segnala, inoltre, che nel 1985 il metodo D'Hondt è stato sostituito dal  Hare-Niemeyer al fine di garantire il rispetto di una maggiore proporzionalità. 
Si ricorda, altresì, che per le sole elezioni del 1990, a seguito della riunificazione tedesca, il sistema elettorale è stato provvisoriamente modificato a seguito di alcune segnalazioni del Tribunale Costituzionale rivolte al legislatore al fine di garantire l'uguaglianza del voto, compromessa evidentemente dalla disparità nella competizione tra i partiti "occidentali" e "orientali". A titolo di esempio si richiama la modifica alla clausola di sbarramento applicata provvisoriamente non più sull'intero territorio nazionale ma separatamente nell'ex Repubblica federale, compresa Berlino Ovest, e nell'ex DDR comprensiva di Berlino Est.

Il sistema elettorale tedesco è stato, negli ultimi anni, oggetto di diverse riforme e modifiche operate da una parte dal legislatore e dall'altra dall'intervento del Tribunale Costituzionale. Tra le più significative riforme elettorali si ricorda quella del 2013 con la quale sono stati introdotti i c.d. mandati compensativi (Ausgleichsmandate) da attribuire alle liste non beneficiarie dei mandati eccedentari al fine di ristabilire la proporzionalità. Tale intervento normativo è stato sollecitato dal Tribunale costituzionale che in più occasioni aveva richiamato il legislatore imponendo un intervento per ovviare al problema della disproporzione che si verificava inevitabilmente con l'attribuzione dei seggi in eccedenza. Inoltre, nel 2020 il legislatore aveva approvato un'ulteriore riforma, sottoposta anch'essa al vaglio di costituzionalità, con la quale si era tentato di ridurre l'impatto dei mandati eccedentari e compensativi limitandoli numericamente.

Successivamente, alcune delle disposizioni entrate in vigore il 14 giugno 2023 sono state dichiarate incostituzionali dal Tribunale Costituzionale nella sentenza del 30 luglio 2024.

La riforma costituzionale del 2023 è intervenuta in primo luogo nel fissare il numero dei deputati del Bundestag a 630. Precedentemente, la legge stabiliva il solo limite minimo, ovvero 598, che però negli anni era stato largamente superato dai sopracitati Uberhangmandate arrivando all'assegnazione di oltre 730 seggi nelle ultime elezioni. In tal modo viene abrogata la previsione dei c.d. mandati in eccedenza e, di conseguenza, dei c.d. mandati compensativi (v. infra). 

In tal senso, il sistema elettorale così delineato si incentra maggiormente sulla ripartizione proporzionale. 

In termini formali la riforma è stata recepita definendo il voto proporzionale, fino ad ora identificato come secondo voto (Zweitstimme), anche come il voto principale (Hauptstimme). 

Sostanzialmente ciò si traduce, invece, nella possibilità che un candidato, pur risultando vincitore di collegio, non venga eletto. Tale condizione si verifica proprio nel caso in cui una lista abbia vinto in più collegi rispetto al numero di seggi ad essa spettanti sulla base del riparto proporzionale. La proclamazione degli eletti, infatti, avviene, sulla base della graduatoria decrescente delle percentuali di voti ottenuti da ciascun candidato del partito nei collegi del Land, nel limite dei seggi ad esso attribuiti.

Diversamente, nel caso in cui il collegio sia vinto da un candidato indipendente quest'ultimo è ad ogni modo proclamato eletto. 

La riforma ha, inoltre, modificato i criteri di accesso al riparto proporzionale eliminando la possibilità di accesso per i partiti che hanno ottenuto tre mandati nei collegi uninominali in alternativa al superamento della clausola del 5%. 

Il combinato disposto di tali disposizioni implica il rischio che un candidato vincitore di collegio non venga proclamato eletto se collegato ad una lista i cui voti complessivi non superano la soglia prevista. 

Il Tribunale costituzionale ha ridimensionato la portata delle modifiche ritenendo legittima la ridefinizione dei rapporti tra voto uninominale e proporzionale (ovvero il metodo c.d. della copertura del secondo voto, Zweitstimmendeckung) ma incostituzionale l'abrogazione dell'Alternativeklausel per violazione degli articoli 38 e 21 della Legge fondamentale in quanto non necessaria a garantire la funzionalità del Bundestag. Accederanno, pertanto, al riparto proporzionale anche le liste che abbiano candidati vincitori in almeno 3 collegi.

Si ricorda, infine, che a partire dalle elezioni federali del 2009 il metodo Hare-Niemeyer è stato sostituito dal Sainte-Laguë. 


Le circoscrizioni elettorali

Nel territorio dei 16 Stati federati della Germania (Ländersono attualmente costituiti 299 collegi elettorali (Wahlkreis). La composizione dei collegi è descritta nell'allegato 2 dell'articolo 1 numero 4 della ventisettesima legge del 7 marzo 2024 di modifica della legge sulle elezioni federali, entrata in vigore il 14 marzo 2024

La legge elettorale (articolo 3 paragrafo 1) stabilisce i criteri per la costituzione dei collegi e per la modifica degli stessi. Il numero dei collegi elettorali nei singoli Stati deve rispettare la proporzione della popolazione e non dovrebbe discostarsi più del 15% in eccesso o in difetto dalla popolazione media dei collegi elettorali dello Stato; quando lo scostamento è superiore al 25%, è necessario procedere ad una nuova definizione. Si precisa che a rilevare è il numero complessivo della popolazione tedesca, indipendentemente dai requisiti anagrafici e quindi dallo status di elettore. Nella definizione dei collegi i confini dei comuni, dei distretti e delle città indipendenti devono essere rispettati quanto più possibile.

La tabella seguente mostra, per ciascun Land, la popolazione residente, il numero di collegi elettorali costituiti e la popolazione media per collegio.

 

Fonte: elaborazione su dati pubblicati nel sito dell'Ufficio Federale delle elezioni, sezione Collegi - Dati strutturali. Per quanto riguarda il dato relativo alla popolazione, si segnala che nei dati indicati, esso è espresso in migliaia.

I seggi complessivamente spettanti a ciascun Land non sono predeterminati, se non limitatamente al numero di collegi in esso costituiti. 


La presentazione delle candidature

La partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Bundestag è riservata non soltanto ai candidati presentati dai partiti politici ma anche a singoli candidati indipendenti. In particolare, possono partecipare alla competizione per il riparto proporzionale solo le liste presentate dai partiti. Ciascun partito può presentare candidati solo nei collegi dei Länder nei quali concorre con una propria lista. 

È possibile, invece, per un singolo candidato concorrere come indipendente per un collegio anche senza essere collegato ad alcuna lista o come parte di un "gruppo elettorale".

In nessun caso è richiesto l'obbligo di residenza nel collegio in cui ci si candida.

La candidatura può essere presentata solo dai partiti, o dalle associazioni che ne hanno ottenuto lo status, autorizzati dall'Ufficio elettorale federale su istanza da presentarsi per iscritto entro e non oltre le ore 18:00 del quarantasettesimo giorno prime delle elezioni (7 gennaio 2025). Si tratta della c.d. notifica di partecipazione, ovvero la dichiarazione scritta di un partito o di un'associazione politica con cui viene espressa l'intenzione di partecipare alle elezioni (art. 18 della legge elettorale).  

La Commissione elettorale federale ammette entro i 40 giorni precedenti alle elezioni (14 gennaio 2025) i partiti c.d. istituzionali, ovvero quelle forze politiche rappresentate ininterrottamente, nella cessante legislatura, nel Bundestag o in un parlamento statale da almeno cinque membri, e le associazioni riconosciute come tali, i c.d. partiti non istituzionali che non sono in possesso dei requisiti di cui sopra. Qualora un'associazione non venga riconosciuta come partito può, comunque, partecipare alla competizione nei collegi uninominali presentandosi come "gruppo elettorale" (art. 18).

Nell'ambito di tale procedura la Commissione decide, su richiesta, sul riconoscimento di un'associazione come partito rappresentativo di una minoranza nazionale.

 

I candidati indipendenti possono, invece, presentare la loro candidatura se questa è convalidata da tre elettori del collegio certificati dall'autorità locale responsabile.

 

Una volta ammessi alle elezioni i partiti e i singoli devono presentare le candidature per iscritto alla commissione elettorale distrettuale o statale competente entro e non oltre le ore 18:00 del trentaquattresimo giorno prima delle elezioni (20 gennaio 2025).

Solo dopo la presentazione delle candidature è possibile raccogliere le firme a sostegno.

In particolare, sono richieste 200 sottoscrizioni per i candidati indipendenti e per i candidati nei collegi collegati a liste di partiti non costituiti (art. 20). Questi ultimi, inoltre, per la presentazione delle liste statali, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari almeno ad 1/1000 degli aventi diritto di voto nel rispettivo Land e fino a un massimo di 2000 (art. 27). 

 

                                                                                                                                                                                                            

Fonte: dati pubblicati nel sito dell'Ufficio Federale delle elezioni, sezione Informazioni sulle candidature.

Modalità di voto

La scheda elettorale per il rinnovo del Bundestag  è caratterizzata da due sezioni, divise longitudinalmente, che permettono a ciascun elettore di esprimere contestualmente due voti (art. 30 della legge elettorale). In particolare, nella sezione di sinistra si vota scegliendo il singolo candidato del collegio (Erststimme), collegato ad una lista o indipendente, apponendo il segno nell'apposito spazio posto accanto al nome e, se del caso, della lista di riferimento.

Nella sezione destra della scheda, invece, l'elettore esprime la propria preferenza per il partito (Zweitstimme o Hauptstimme). Vengono, dunque, riportate le denominazioni delle liste nel Land, affiancate dai nomi dei rispettivi primi cinque candidati (liste bloccate). Si segnala che l'ordine con cui vengono rappresentati i partiti nella colonna di destra varia in ogni Land in quanto dipende dal numero di secondi voti ottenuti nelle precedenti consultazioni elettorali federali in ciascuno Stato federato. Segueno il medesimo ordine i candidati collegati alle liste nella colonna di sinistra, mentre in un secondo riquadro sono riportati i nominativi dei candidati indipendenti (vedi la scheda elettorale riportata a seguire). 

In altre parole l'elettore può:

  • votare per un candidato del collegio e per la lista del partito a cui esso è collegato;
  • votare per il solo candidato del collegio, collegato ad una lista o indipendente, e non esprimere il c.d. secondo voto per i partiti;
  • votare per un candidato del collegio ed esprimere un secondo voto per una lista diversa (voto disgiunto);
  • votare solo per la lista non esprimendo, dunque, il primo voto.

In Germania è previsto il voto per corrispondenza e può essere richiesto da chiunque senza particolari requisiti. In virtù di ciò possono votare in tale modalità anche i cittadini tedeschi temporaneamente all'estero richiedendo il certificato presso il comune di residenza al quale verrà allegata anche la scheda elettorale. La richiesta deve essere inoltrata non oltre le ore 15.00 del venerdì prima del giorno delle elezioni, ovvero il 21 febbraio 2025 (artt. 27-28 del regolamento elettorale). In particolari casi eccezionali la scheda elettorale può essere richiesta entro le ore 15:00 del giorno delle elezioni, ad esempio in caso di impossibilità a recarsi al seggio elettorale o, solo con irragionevoli difficoltà, a causa di un accertato malore (art. 28). Ad ogni modo, le schede dovranno pervenire all'autorità competente non oltre le 18.00 della domenica delle elezioni (art. 66).

Per quel che concerne i tedeschi all'estero, ovvero coloro che non sono più registrati nelle liste elettorali, l'esercizio del voto è subordinato all'inoltro di una richiesta prima di ogni tornata elettorale per l'iscrizione al registro del collegio di interesse e per ricevere, altresì, la scheda elettorale (artt. 12 e ss. della legge elettorale).

  


La procedura di assegnazione dei seggi

L'elezione dei 630 deputati del Bundestag avviene secondo il sistema di voto proporzionale personalizzato che combina il primo voto  (Erststimme) espresso per un candidato nel collegio elettorale, con il secondo voto (Zweitstimme) espresso per le liste presentate dai partiti nei Länder, sulla base del quale tutti i seggi in palio sono ripartiti con metodo proporzionale. 
Come già illustrato, partecipano alla distribuzione dei seggi le liste che hanno superato la soglia del 5 % del totale dei secondi voti espressi per le liste in tutti i Länder o che hanno ottenuto la maggioranza dei primi voti in almeno tre collegi elettorali (secondo le disposizioni della Corte Costituzionale Federale, sentenza del 30.07.2024, I Nr. 281 - 2 BvF 1/23) o che rappresentano un partito di una minoranza nazionale.
In primo luogo, secondo quanto stabilito all'articolo 4 della legge elettorale federale, i 630 seggi sono ripartiti tra le liste in proporzione al totale dei secondi voti ottenuti in tutti i  Länder (ripartizione federale - Oberverteilung). Dai 630 seggi da assegnare sono sottratti quei seggi che eventualmente siano stati assegnati a candidati indipendenti (presentati in un collegio senza collegamento ad alcuna lista di Länder) che abbiano ottenuto la maggioranza dei primi voti nel collegio. 
Successivamente, per ciascuna lista, i seggi assegnati nella prima fase sono ripartiti nei 16 Länder (ripartizione statale - Unterverteilung), in proporzione ai secondi voti ottenuti in ciascun Land.
Le due ripartizioni, quella dei 630 seggi a livello federale e la successiva ripartizione, per ciascuna lista, dei seggi assegnati a livello federale nei Länder, sono effettuate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge elettorale federale, con il metodo dei divisori Sainte-Laguë/Schepers (o del divisore con arrotondamento standard) che, in sostanza, individua il divisore [o quoziente] che assegna esattamente il numero di seggi da ripartire.
Il risultato di queste due fasi, quindi, è il numero di seggi assegnati a ciascuna lista in ciascun Land.
La ripartizione proporzionale con il metodo Sainte-Laguë/Schepers
Si calcola il divisore (o quoziente) naturale dato dal totale dei voti considerati (ad esempio, nella prima ripartizione federale il totale dei voti di tutte le liste ammesse) diviso il numero di seggi da assegnare (nell'esempio di prima ripartizione, 630). I voti di ciascuna lista sono quindi divisi per il divisore naturale e il risultato costituisce il numero di seggi assegnato alla lista: il numero è arrotondato all'unità superiore o inferiore, se la parte decimale è maggiore o minore di 0,5; nel caso invece la parte decimale sia uguale a 0,5 si procede a sorteggio (da parte dell'Ufficio elettorale).
Qualora la somma dei seggi assegnati con il divisore naturale non corrisponde al numero di seggi da ripartire, si procede con una serie di operazioni tese ad individuare il divisore 'definitivo', quello cioè che distribuisce il numero esatto di seggi (nel caso ad esempio, 630). Per il calcolo del divisore definitivo, viene utilizzato il metodo iterativo; le operazioni sono finalizzate a calcolare una serie di divisori fino a quando sia possibile individuare un range di valori entro cui tutti i valori soddisfano il criterio dell'assegnazione del numero esatto. Si procede in sostanza ad aumentare (nel caso i seggi assegnati siano maggiori di quelli stabiliti) o a diminuire (nel caso i seggi assegnati siano minori di quelli stabiliti) il divisore. A tal fine si diminuiscono (o si aumentano nel caso opposto) i seggi assegnati col primo divisore, inizialmente di 0,5, quindi di 1,5 e così via fino a quando sia necessario. Tra i divisori così ottenuti si individua l'intervallo di valori (Divisorpanne), compreso tra il valore maggiore del divisore più piccolo e il valore minore o uguale al secondo divisore più piccolo. All'interno di questo range, viene individuato come divisore 'definitivo' il valore più semplice possibile.
Si veda a riguardo Esempio di calcolo (Musterberechnung) - Distribuzione dei seggi secondo la legge elettorale federale (BWG) 
Con la terza fase vengono individuati i candidati che risulteranno eletti.
Per ciascuna lista viene compilata una graduatoria dei candidati che, in ciascun Land, hanno ottenuto il maggior numero di primi voti nel rispettivo collegio elettorale. La graduatoria è formata dai voti ottenuti dal candidato espressi in percentuale rispetto al totale dei primi voti del collegio. 
Il numero di seggi assegnato alla lista nel Land (nelle prime due fasi) è confrontato con il numero di collegi elettorali (dello stesso Land) in cui i candidati nei collegi collegati a quella lista hanno ottenuto il maggior numero di primi voti; questi candidati risulteranno eletti solo nel limite dei seggi assegnati alla lista nel Land.
Per ciascuna lista, quindi, risulteranno eletti, nel limite dei seggi ad essa assegnati in proporzione ai secondi voti: i candidati nei collegi, secondo la graduatoria decrescente dei primi voti ottenuti (espressi in percentuale sul totale di collegio) e, a seguire, i candidati della lista presentata nel Land secondo l'ordine della lista stessa.
E' quindi possibile - e si tratta di una novità dovuta alle recenti modifiche apportate alla legge elettorale - che un candidato che ha ottenuto la maggioranza dei primi voti nel collegio, non venga eletto. Questo può avvenire in due casi:
- nel caso in cui sia collegato ad una lista ammessa al riparto che ha ottenuto un numero di vittorie nei collegi superiore al numero di seggi ad essa spettanti sulla base del riparto proporzionale,
- nel caso in cui sia collegato ad una lista esclusa dal riparto.
Si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 4, della legge elettorale prevede una clausola residuale secondo la quale il partito che ottiene più della metà dei voti espressi per le liste ammesse al riparto, deve ottenere almeno un seggio in più rispetto alla metà di quelli totali. In caso contrario il numero complessivo dei seggi, ovvero 630, è aumentato del numero necessario affinchè la lista vincente raggiunga tale quota. 

Il finanziamento pubblico

Le modalità e l'entità dei fondi relative al finanziamento pubblico ai partiti sono materia dalla quarta sezione della legge federale sui partiti.

Il principio sul quale viene regolata la distribuzione è quello del radicamento del partito all'interno della società.

A norma dell'articolo 18, comma 1, infatti, i partiti ricevono fondi per finanziare parzialmente le attività loro attribuite dalla Legge fondamentale sulla base del successo ottenuto in termini di voti nelle elezioni europee, federali e statali e dell'ammontare dei contributi degli iscritti e dei rappresentanti eletti, nonché delle donazioni ricevute.

Il sistema di finanziamento delineato è di tipo misto in quanto consta sia di un contributo elargito a titolo di rimborso delle spese elettorali che di una quota versata sostanzialmente in proporzione al sostegno economico ricevuto da parte dei privati.

La legge stabilisce il limite massimo assoluto (absolute Obergrenze) del contributo che è aumentato annualmente della percentuale, arrotondata per difetto al decimo punto percentuale più prossimo, di cui è aumentato l'indice dei prezzi delle spese tipiche di un partito nell'anno precedente a quello in cui viene maturato il diritto al finanziamento. L'importo massimo viene pubblicato entro il 31 maggio di ogni anno dal Presidente del Bundestag. Inoltre, i partiti non possono ottenere finanziamenti pubblici in misura superiore al c.d. limite massimo relativo (relative Obergrenze) che corrisponde al totale delle proprie entrate annue autonomamente ottenute, ovvero al netto dei contributi statali. 

Per accedere ai rimborsi il partito deve aver ottenuto: almeno l'1% dei voti validi nelle consultazioni federali o europee; almeno lo 0,5% dei voti validi in quelle statali; almeno il 10% dei voti validi in una circoscrizione elettorale, qualora la lista del partito non sia stata ammessa a concorrere nella consultazione di turno in uno dei Länder. La legge stabilisce, altresì, che i primi 4.000.000 di voti conseguiti diano diritto ad un rimborso maggiorato.

Il comma 3 dell'articolo 18, riporta la quota di finanziamento da distribuire per ciascun voto ottenuto e per ogni euro ottenuto a titolo contributivo (quindi i contributi degli iscritti e o le donazioni che non superino i 3.300 se versate da persona fisica).

La determinazione e il pagamento dei fondi statali per l'anno di competenza ai sensi della legge devono essere richiesti per iscritto dalle parti al Presidente del Bundestag entro il 30 settembre dell'anno di competenza. La domanda deve essere presentata da un membro del comitato esecutivo del partito al quale lo statuto attribuisce la funzione di responsabile delle finanze.