La legge elettorale della Germania 14 febbraio 2025 |
IntroduzioneIl 23 febbraio sono state fissate dal Presidente federale (Gazzetta ufficiale federale 2024 I n. 435) le elezioni anticipate in Germania per il rinnovo del Bundestag a seguito dello scioglimento disposto dal Capo dello Stato (Gazzetta ufficiale federale 2024 I n. 434) su richiesta del Cancelliere ai sensi dell'articolo 68 della Legge fondamentale. In caso di scioglimento anticipato, il Ministro federale dell'Interno è autorizzato ad abbreviare i termini e le date specificati nella legge elettorale federale (Bundeswahlgesetz) e nel regolamento elettorale federale (Bundeswahlordnung) mediante ordinanza. Le disposizioni sull'abbreviazione dei termini (Gazzetta ufficiale federale 2024 I n. 436) sono entrate in vigore il 28 dicembre 2024.
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Il sistema elettorale del BundestagLa Legge fondamentale tedesca sancisce i principi della libertà, uguaglianza, segretezza del voto nonché il divieto di mandato imperativo, determina il limite minimo anagrafico per l'elettorato attivo e passivo (in entrambi i casi di diciotto anni) e rinvia al legislatore ordinario la disciplina del sistema elettorale. La fonte normativa di riferimento è, dunque, una legge ordinaria (legge elettorale federale - Bundeswahlgesetz) con la quale si delinea un sistema elettorale misto, noto come "proporzionale personalizzata". Si tratta di un sistema che prevede la ripartizione della totalità dei seggi su base proporzionale, mentre la selezione degli eletti è effettuata per metà all'interno di liste di partito presentate a livello di Land e per metà tra i vincitori di collegi uninominali. Altri elementi particolarmente connotanti il sistema elettorale tedesco sono, poi, la clausola di sbarramento e il c.d. doppio voto. Più nel dettaglio, l'attribuzione della totalità dei seggi parlamentari è effettuata con un sistema proporzionale a livello federale, tra le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento (Sperrklausel) fissata al 5% a tale livello o che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali (la c.d. regola dei tre mandati, v. box infra). La competizione maggioritaria è, invece, utile al solo fine di individuare i candidati eletti di ciascun partito tra i vincitori dei collegi. Possono concorrere ai seggi ripartiti proporzionalmente solo candidati collegati ad una lista, mentre nei collegi è ammessa la partecipazione di candidati indipendenti. In altri termini, l'attribuzione proporzionale è necessaria per stabilire quanti seggi spettino a ciascuna lista o coalizione mentre quella maggioritaria serve a stabilire quali siano - e per questo si parla di variante personalizzata - i candidati di ciascun partito tra i vincitori di collegio a coprire del tutto o in parte i seggi ottenuti nel primo riparto.
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Le circoscrizioni elettoraliNel territorio dei 16 Stati federati della Germania (Länder) sono attualmente costituiti 299 collegi elettorali (Wahlkreis). La composizione dei collegi è descritta nell'allegato 2 dell'articolo 1 numero 4 della ventisettesima legge del 7 marzo 2024 di modifica della legge sulle elezioni federali, entrata in vigore il 14 marzo 2024. La legge elettorale (articolo 3 paragrafo 1) stabilisce i criteri per la costituzione dei collegi e per la modifica degli stessi. Il numero dei collegi elettorali nei singoli Stati deve rispettare la proporzione della popolazione e non dovrebbe discostarsi più del 15% in eccesso o in difetto dalla popolazione media dei collegi elettorali dello Stato; quando lo scostamento è superiore al 25%, è necessario procedere ad una nuova definizione. Si precisa che a rilevare è il numero complessivo della popolazione tedesca, indipendentemente dai requisiti anagrafici e quindi dallo status di elettore. Nella definizione dei collegi i confini dei comuni, dei distretti e delle città indipendenti devono essere rispettati quanto più possibile.
La tabella seguente mostra, per ciascun Land, la popolazione residente, il numero di collegi elettorali costituiti e la popolazione media per collegio.
Fonte: elaborazione su dati pubblicati nel sito dell'Ufficio Federale delle elezioni, sezione Collegi - Dati strutturali. Per quanto riguarda il dato relativo alla popolazione, si segnala che nei dati indicati, esso è espresso in migliaia.
I seggi complessivamente spettanti a ciascun Land non sono predeterminati, se non limitatamente al numero di collegi in esso costituiti. |
La presentazione delle candidatureLa partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Bundestag è riservata non soltanto ai candidati presentati dai partiti politici ma anche a singoli candidati indipendenti. In particolare, possono partecipare alla competizione per il riparto proporzionale solo le liste presentate dai partiti. Ciascun partito può presentare candidati solo nei collegi dei Länder nei quali concorre con una propria lista. È possibile, invece, per un singolo candidato concorrere come indipendente per un collegio anche senza essere collegato ad alcuna lista o come parte di un "gruppo elettorale". In nessun caso è richiesto l'obbligo di residenza nel collegio in cui ci si candida. La candidatura può essere presentata solo dai partiti, o dalle associazioni che ne hanno ottenuto lo status, autorizzati dall'Ufficio elettorale federale su istanza da presentarsi per iscritto entro e non oltre le ore 18:00 del quarantasettesimo giorno prime delle elezioni (7 gennaio 2025). Si tratta della c.d. notifica di partecipazione, ovvero la dichiarazione scritta di un partito o di un'associazione politica con cui viene espressa l'intenzione di partecipare alle elezioni (art. 18 della legge elettorale). La Commissione elettorale federale ammette entro i 40 giorni precedenti alle elezioni (14 gennaio 2025) i partiti c.d. istituzionali, ovvero quelle forze politiche rappresentate ininterrottamente, nella cessante legislatura, nel Bundestag o in un parlamento statale da almeno cinque membri, e le associazioni riconosciute come tali, i c.d. partiti non istituzionali che non sono in possesso dei requisiti di cui sopra. Qualora un'associazione non venga riconosciuta come partito può, comunque, partecipare alla competizione nei collegi uninominali presentandosi come "gruppo elettorale" (art. 18). Nell'ambito di tale procedura la Commissione decide, su richiesta, sul riconoscimento di un'associazione come partito rappresentativo di una minoranza nazionale.
I candidati indipendenti possono, invece, presentare la loro candidatura se questa è convalidata da tre elettori del collegio certificati dall'autorità locale responsabile.
Una volta ammessi alle elezioni i partiti e i singoli devono presentare le candidature per iscritto alla commissione elettorale distrettuale o statale competente entro e non oltre le ore 18:00 del trentaquattresimo giorno prima delle elezioni (20 gennaio 2025). Solo dopo la presentazione delle candidature è possibile raccogliere le firme a sostegno. In particolare, sono richieste 200 sottoscrizioni per i candidati indipendenti e per i candidati nei collegi collegati a liste di partiti non costituiti (art. 20). Questi ultimi, inoltre, per la presentazione delle liste statali, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari almeno ad 1/1000 degli aventi diritto di voto nel rispettivo Land e fino a un massimo di 2000 (art. 27).
Fonte: dati pubblicati nel sito dell'Ufficio Federale delle elezioni, sezione Informazioni sulle candidature.
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Modalità di votoLa scheda elettorale per il rinnovo del Bundestag è caratterizzata da due sezioni, divise longitudinalmente, che permettono a ciascun elettore di esprimere contestualmente due voti (art. 30 della legge elettorale). In particolare, nella sezione di sinistra si vota scegliendo il singolo candidato del collegio (Erststimme), collegato ad una lista o indipendente, apponendo il segno nell'apposito spazio posto accanto al nome e, se del caso, della lista di riferimento. Nella sezione destra della scheda, invece, l'elettore esprime la propria preferenza per il partito (Zweitstimme o Hauptstimme). Vengono, dunque, riportate le denominazioni delle liste nel Land, affiancate dai nomi dei rispettivi primi cinque candidati (liste bloccate). Si segnala che l'ordine con cui vengono rappresentati i partiti nella colonna di destra varia in ogni Land in quanto dipende dal numero di secondi voti ottenuti nelle precedenti consultazioni elettorali federali in ciascuno Stato federato. Segueno il medesimo ordine i candidati collegati alle liste nella colonna di sinistra, mentre in un secondo riquadro sono riportati i nominativi dei candidati indipendenti (vedi la scheda elettorale riportata a seguire). In altre parole l'elettore può:
In Germania è previsto il voto per corrispondenza e può essere richiesto da chiunque senza particolari requisiti. In virtù di ciò possono votare in tale modalità anche i cittadini tedeschi temporaneamente all'estero richiedendo il certificato presso il comune di residenza al quale verrà allegata anche la scheda elettorale. La richiesta deve essere inoltrata non oltre le ore 15.00 del venerdì prima del giorno delle elezioni, ovvero il 21 febbraio 2025 (artt. 27-28 del regolamento elettorale). In particolari casi eccezionali la scheda elettorale può essere richiesta entro le ore 15:00 del giorno delle elezioni, ad esempio in caso di impossibilità a recarsi al seggio elettorale o, solo con irragionevoli difficoltà, a causa di un accertato malore (art. 28). Ad ogni modo, le schede dovranno pervenire all'autorità competente non oltre le 18.00 della domenica delle elezioni (art. 66). Per quel che concerne i tedeschi all'estero, ovvero coloro che non sono più registrati nelle liste elettorali, l'esercizio del voto è subordinato all'inoltro di una richiesta prima di ogni tornata elettorale per l'iscrizione al registro del collegio di interesse e per ricevere, altresì, la scheda elettorale (artt. 12 e ss. della legge elettorale).
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La procedura di assegnazione dei seggi
L'elezione dei 630 deputati del Bundestag avviene secondo il sistema di voto proporzionale personalizzato che combina il
primo voto
(Erststimme) espresso per un candidato nel collegio elettorale, con il
secondo voto (Zweitstimme) espresso per le liste presentate dai partiti nei Länder, sulla base del quale
tutti i seggi in palio sono ripartiti con metodo proporzionale.
Come già illustrato, partecipano alla distribuzione dei seggi le liste che hanno superato la soglia del 5 % del totale dei secondi voti espressi per le liste in tutti i
Länder o che hanno ottenuto la maggioranza dei primi voti in almeno tre collegi elettorali (secondo le disposizioni della Corte Costituzionale Federale, sentenza del 30.07.2024, I Nr. 281 - 2 BvF 1/23) o che rappresentano un partito di una minoranza nazionale.
In primo luogo, secondo quanto stabilito all'articolo 4 della
legge elettorale federale, i
630 seggi sono ripartiti tra le liste in proporzione al totale dei secondi voti ottenuti in tutti i
Länder (ripartizione federale - Oberverteilung). Dai 630 seggi da assegnare sono sottratti quei seggi che eventualmente siano stati assegnati a candidati indipendenti (presentati in un collegio senza collegamento ad alcuna lista di Länder) che abbiano ottenuto la maggioranza dei primi voti nel collegio.
Successivamente, per ciascuna lista, i seggi assegnati nella prima fase sono ripartiti nei 16 Länder (ripartizione statale - Unterverteilung), in proporzione ai secondi voti ottenuti in ciascun Land.
Le due ripartizioni, quella dei 630 seggi a livello federale e la successiva ripartizione, per ciascuna lista, dei seggi assegnati a livello federale nei Länder, sono effettuate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge elettorale federale, con il metodo dei divisori Sainte-Laguë/Schepers (o del divisore con arrotondamento standard) che, in sostanza, individua il divisore [o quoziente] che assegna esattamente il numero di seggi da ripartire.
Il risultato di queste due fasi, quindi, è il numero di seggi assegnati a ciascuna lista in ciascun Land.
La ripartizione proporzionale con il metodo Sainte-Laguë/Schepers
Si calcola il divisore (o quoziente) naturale dato dal totale dei voti considerati (ad esempio, nella prima ripartizione federale il totale dei voti di tutte le liste ammesse) diviso il numero di seggi da assegnare (nell'esempio di prima ripartizione, 630). I voti di ciascuna lista sono quindi divisi per il divisore naturale e il risultato costituisce il numero di seggi assegnato alla lista: il numero è arrotondato all'unità superiore o inferiore, se la parte decimale è maggiore o minore di 0,5; nel caso invece la parte decimale sia uguale a 0,5 si procede a sorteggio (da parte dell'Ufficio elettorale).
Qualora la somma dei seggi assegnati con il divisore naturale non corrisponde al numero di seggi da ripartire, si procede con una serie di operazioni tese ad individuare il divisore 'definitivo', quello cioè che distribuisce il numero esatto di seggi (nel caso ad esempio, 630). Per il calcolo del divisore definitivo, viene utilizzato il metodo iterativo; le operazioni sono finalizzate a calcolare una serie di divisori fino a quando sia possibile individuare un range di valori entro cui tutti i valori soddisfano il criterio dell'assegnazione del numero esatto. Si procede in sostanza ad aumentare (nel caso i seggi assegnati siano maggiori di quelli stabiliti) o a diminuire (nel caso i seggi assegnati
siano minori di quelli stabiliti) il divisore. A tal fine si diminuiscono (o si aumentano nel caso opposto) i seggi assegnati col primo divisore, inizialmente di 0,5, quindi di 1,5 e così via fino a quando sia necessario. Tra i divisori così ottenuti si individua l'intervallo di valori (Divisorpanne), compreso tra il valore maggiore del divisore più piccolo e il valore minore o uguale al secondo divisore più piccolo. All'interno di questo range, viene individuato come divisore 'definitivo' il valore più semplice possibile.
Si veda a riguardo Esempio di calcolo (Musterberechnung) - Distribuzione dei seggi secondo la legge elettorale federale (BWG)
Con la terza fase vengono
individuati i candidati che risulteranno eletti.
Per ciascuna lista viene compilata una graduatoria dei candidati che, in ciascun Land, hanno ottenuto il maggior numero di primi voti nel rispettivo collegio elettorale. La graduatoria è formata dai voti ottenuti dal candidato espressi in percentuale rispetto al totale dei primi voti del collegio.
Il numero di seggi assegnato alla lista nel Land (nelle prime due fasi) è confrontato con il numero di collegi elettorali (dello stesso Land) in cui i candidati nei collegi collegati a quella lista hanno ottenuto il maggior numero di primi voti; questi candidati risulteranno eletti solo nel limite dei seggi assegnati alla lista nel Land.
Per ciascuna lista, quindi, risulteranno eletti, nel limite dei seggi ad essa assegnati in proporzione ai secondi voti: i
candidati nei collegi, secondo la graduatoria decrescente dei primi voti ottenuti (espressi in percentuale sul totale di collegio) e, a seguire, i candidati della lista presentata nel Land secondo l'ordine della lista stessa.
E' quindi possibile - e si tratta di una novità dovuta alle recenti modifiche apportate alla legge elettorale - che un candidato che ha ottenuto la maggioranza dei primi voti nel collegio, non venga eletto. Questo può avvenire in due casi:
- nel caso in cui sia collegato ad una lista ammessa al riparto che ha ottenuto un numero di vittorie nei collegi superiore al numero di seggi ad essa spettanti sulla base del riparto proporzionale,
- nel caso in cui sia collegato ad una lista esclusa dal riparto.
Si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 4, della legge elettorale prevede una clausola residuale secondo la quale il partito che ottiene più della metà dei voti espressi per le liste ammesse al riparto, deve ottenere almeno un seggio in più rispetto alla metà di quelli totali. In caso contrario il numero complessivo dei seggi, ovvero 630, è aumentato del numero necessario affinchè la lista vincente raggiunga tale quota.
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Il finanziamento pubblicoLe modalità e l'entità dei fondi relative al finanziamento pubblico ai partiti sono materia dalla quarta sezione della legge federale sui partiti. Il principio sul quale viene regolata la distribuzione è quello del radicamento del partito all'interno della società. A norma dell'articolo 18, comma 1, infatti, i partiti ricevono fondi per finanziare parzialmente le attività loro attribuite dalla Legge fondamentale sulla base del successo ottenuto in termini di voti nelle elezioni europee, federali e statali e dell'ammontare dei contributi degli iscritti e dei rappresentanti eletti, nonché delle donazioni ricevute. Il sistema di finanziamento delineato è di tipo misto in quanto consta sia di un contributo elargito a titolo di rimborso delle spese elettorali che di una quota versata sostanzialmente in proporzione al sostegno economico ricevuto da parte dei privati. La legge stabilisce il limite massimo assoluto (absolute Obergrenze) del contributo che è aumentato annualmente della percentuale, arrotondata per difetto al decimo punto percentuale più prossimo, di cui è aumentato l'indice dei prezzi delle spese tipiche di un partito nell'anno precedente a quello in cui viene maturato il diritto al finanziamento. L'importo massimo viene pubblicato entro il 31 maggio di ogni anno dal Presidente del Bundestag. Inoltre, i partiti non possono ottenere finanziamenti pubblici in misura superiore al c.d. limite massimo relativo (relative Obergrenze) che corrisponde al totale delle proprie entrate annue autonomamente ottenute, ovvero al netto dei contributi statali. Per accedere ai rimborsi il partito deve aver ottenuto: almeno l'1% dei voti validi nelle consultazioni federali o europee; almeno lo 0,5% dei voti validi in quelle statali; almeno il 10% dei voti validi in una circoscrizione elettorale, qualora la lista del partito non sia stata ammessa a concorrere nella consultazione di turno in uno dei Länder. La legge stabilisce, altresì, che i primi 4.000.000 di voti conseguiti diano diritto ad un rimborso maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18, riporta la quota di finanziamento da distribuire per ciascun voto ottenuto e per ogni euro ottenuto a titolo contributivo (quindi i contributi degli iscritti e o le donazioni che non superino i 3.300 se versate da persona fisica). La determinazione e il pagamento dei fondi statali per l'anno di competenza ai sensi della legge devono essere richiesti per iscritto dalle parti al Presidente del Bundestag entro il 30 settembre dell'anno di competenza. La domanda deve essere presentata da un membro del comitato esecutivo del partito al quale lo statuto attribuisce la funzione di responsabile delle finanze. |