| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
| Titolo: | Legge di bilancio 2025 - Profili di interesse della I Commissione Affari costituzionali |
| Riferimenti: | AC N.2112-bis/XIX |
| Serie: | Progetti di legge Numero: 370/0/I |
| Data: | 31/10/2024 |
| Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
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Progetti di legge n. 370/0/XIII
AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un’analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.
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AC0284.docx
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione.
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.
I N D I C E
Schede di lettura - Prima Sezione
§ Articolo 18, comma 1 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
§ Articolo 36 (Formazione delle donne vittime di violenza)
§ Articolo 90 (Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027)
§ Articolo 102 (Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)
§ Articolo 111 (Misure in materia di organi amministrativi di enti)
§ Articolo 119 (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)
§ Articolo 123 (Fondo per l’immigrazione)
§ Articolo 132 (Stato di previsione del Ministero dell’interno)
§ Ministero dell’interno (tab. 8)
§ Ministero dell’economia (tab. 2) – stanziamenti di interesse
Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.
La nuova governance economica europea modifica i principii e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell’ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell’aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarietà con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.
Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell’approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell’UE.
Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.
In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge “rinforzata” n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova governance economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della governance economica europea. Un’ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l’articolo 103 che reca l’abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l’articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.
Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-bis), che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall’articolo 125 all’articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L’ultimo articolo (articolo 144) reca infine la disposizione sull’entrata in vigore della legge.
In relazione agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.
Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle “partite finanziarie”. Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell’esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.
L’articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.
Le principali aree di spesa del bilancio dello Stato, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in 34 missioni e 178 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.
Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).
Per quanto attiene alle maggiori entrate, si stimano i seguenti effetti derivanti da:
§ la revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate “DTA” (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, si veda, in particolare, l’art. 3);
§ la modifica della disciplina del versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 11);
§ la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 5);
§ la lotta all’evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, si veda, in particolare, l’art. 9);
§ gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2 per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I, pag. 351).
In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:
§ la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi, lotta all’evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);
Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.
§ il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);
Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te”, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
§ interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull’indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);
Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.
§ misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità “Bonus nuove nascite”, disposizioni sull’Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);
Per fronteggiare il divario nell’occupazione e favorire lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l’altro, un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l’esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell’accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l’aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 “Quota 103” e l’“Ape sociale” con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l’ammissione al beneficio “Opzione donna”.
§ interventi in materia di disabilità e non autosufficienza (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze (si segnalano, in particolare, l’istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l’istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e sport (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);
§ disposizioni sulle politiche della sanità con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l’indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l’incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l’indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);
Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.
§ misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti (interventi in materia di premi di produttività, welfare aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta “Nuova Sabatini”, banda ultra larga, credito d’imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);
Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l’attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della “Nuova Sabatini”.
§ disposizioni in materia di agricoltura per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);
§ interventi in materia di istruzione, università, ricerca e cultura, come le nuove disposizioni sulla “Carta del docente”, sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);
§ politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO Innovation Fund, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);
§ misure in materia di calamità naturali ed emergenze (si segnala, in particolare l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);
Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.
§ disposizioni concernenti i rapporti finanziari con gli enti territoriali, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell’addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all’istituzione di un Fondo per l’assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all’abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);
È previsto l’incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.
§ disposizioni finanziarie di revisione della spesa con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di stock option, dell’efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di Tax credit cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR “spending review”, di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l’immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);
Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).
In estrema sintesi, le principali voci di spesa del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:
§ politiche di previdenza, assistenza e ad altre forme di sostegno: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;
§ politiche relative alla salute e all’istruzione: 160,1 miliardi (17,9 per cento);
§ affari economici: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l’altro al rinnovo contratti di Stato;
§ servizi istituzionali e generali: 125,9 miliardi (14,1 per cento);
§ servizi pubblici generali: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);
§ spesa per interessi: 106,3 miliardi (11,9 per cento);
§ Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica: 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);
§ cultura, ambiente e qualità della vita: circa 7 miliardi (0,8 per cento).
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La prima sezione della legge di bilancio
Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.
La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.
L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:
- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.
La seconda sezione della legge di bilancio
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).
La parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un contenuto sostanziale potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.
Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.
Le previsioni contenute nella Sezione II:
- sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.
Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) le missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) i programmi, che costituiscono le unità di voto parlamentare, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
c) le unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in piani di gestione.
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Nell’ambito di ciascuna unità di voto (programma), le spese sono classificate a seconda della natura autorizzatoria di spesa sottostante in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo
La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
La struttura degli stati di previsione della spesa
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del disegno di legge).
Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:
? Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
? Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
? Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
? Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
? Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
Ogni stato di previsione della spesa presenta la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Articolo 18, comma 1
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio
dei dipendenti pubblici)
L’articolo 18, comma 1, prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024.
La Relazione tecnica ascrive alla presente disposizione una maggiore spesa pari a 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla presente norma anche effetti di maggiori entrate in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 54,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Il suddetto incremento è ammesso:
§ per i dipendenti statali, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui;
§ per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci.
Preliminarmente, occorre ricordare che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Come detto, la disposizione in commento prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001[1], l’individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024.
Si ricorda che analoga previsione era contenuta nel comma 604 della L. 234/2021 che consentiva un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. In tale caso la norma prevedeva, per il personale non rientrante nell’ambito di contratti collettivi, che l’incremento fosse stabilito dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi. Alla luce di quanto detto, si valuti l’opportunità di specificare se l’incremento di cui alla disposizione in esame riguardi anche il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi[2].
Per le amministrazioni statali l’incremento in oggetto è ammesso nel limite di spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo istituito presso il MEF e pari a 112,1 milioni di euro annui dal 2025.
Per le amministrazioni diverse da quelle statali, l’incremento è ammesso a valere sui propri bilanci e secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore[3] (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale.
Si ricorda infine che la disposizione in commento è posta al fine di dare attuazione all’articolo 3, comma 2, del D.L 80/2021 che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.
Articolo 18, comma 2
(Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)
L’articolo 18, comma 2, dispone in merito alle risorse da destinare per l’incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025.
La relazione tecnica sull’articolo 18, comma 2, non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto il finanziamento è disposto a valere sulle risorse stanziate dal comma 1 dell’articolo 18 del provvedimento in esame, per complessivi 112,1 milioni di euro.
L’articolo 18, comma 2, interviene in materia di finanziamento dei trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tale intervento costituisce l’attuazione in favore del personale citato di quanto disposto al comma 1 dello stesso articolo 18.
Il comma 1 prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (così come individuate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[4]) possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021. Tale percentuale è da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l’incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui è pari a 0,22%. Nella relazione tecnica viene altresì precisato che tale calcolo è effettuato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021, desunte dal conto annuale 2021.
Quanto fin qui esposto viene realizzato mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di importo pari a 112,1 milioni di euro.
Si ricorda che, per effetto del comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017, il limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche è pari al corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Secondo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 80/2021, tale limite relativo al trattamento accessorio può essere superato, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. Il comma 1 dell’articolo 18 del presente provvedimento attua questo superamento attraverso l’incremento già richiamato.
Per approfondimenti in merito al comma 1 dell’articolo 18 si rinvia alla relativa scheda di lettura.
Il comma 2 dell’articolo 18 oggetto del presente commento prevede l’applicazione del meccanismo appena richiamato al personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. In particolare, è previsto che una somma pari a 55,3 milioni di euro del fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze sia destinata, nell’ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all’incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Come riportato nella relazione tecnica, la norma individua la quota parte dell’importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate.
Nello specifico, la somma di 55,3 milioni di euro è così ripartita:
§ 16,67 milioni di euro per le Forze armate;
§ 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato;
§ 13,91 milioni di euro per l’Arma dei carabinieri;
§ 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza;
§ 4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria.
Articolo 36
(Formazione delle donne vittime di violenza)
L’articolo 36 dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di favorire l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza.
L’articolo 36 incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Tale incremento è specificamente finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, al fine di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica.
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lo scorso anno le risorse assegnate dalla legge di bilancio al sostegno delle politiche per le pari opportunità sono state pari a euro 105.414.810. In particolare è stato rafforzato il c.d. “reddito di libertà” - una misura introdotta dell’art. 105-bis del decreto-legge 34/2020, per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà - attraverso un incremento del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Una parte del Fondo (60.500.000 euro) è destinata al finanziamento di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne ed in particolare all’attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle suddette risorse viene annualmente ripartita tra le regioni, attraverso un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (da ultimo v. decreto 16 novembre 2023). Più nel dettaglio si tratta di:
§ 40 milioni da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali già esistenti in ogni regione (nello specifico, 20 milioni a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati e 20 milioni a favore delle case-rifugio pubbliche e private);
§ 6 milioni per l’attuazione degli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» e, in particolare, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere il percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo;
§ 9 milioni per la realizzazione di ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile, secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della volenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR.
Articolo 90
(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027)
L’articolo 90 proroga fino al 2027 l’impiego di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate nell’operazione “Strade sicure”, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sempre fino al 2027 è anche prorogato l’impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione “Stazioni sicure”).
L’articolo 90 prevede interventi pari a un importo, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 238.882.384.
Il comma 1 stabilisce, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi previsti dall’operazione Strade sicure, prorogando l’impiego nell’operazione di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate. Il personale è impiegato nell’operazione limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).
Ai sensi del decreto legge n.92 del 2008 (richiamato nella disposizione in esame) il personale militare personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri
Il comma 2 autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale (ai sensi, rispettivamente, del commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, richiamato nella disposizione in esame).
Il comma 3 incrementa di ulteriori 800 unità di personale il contingente di Forze armate di cui al comma 1, al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese (operazione “Stazioni sicure”). Tale personale ha lo stesso status e le stesse funzioni esposte in riferimento al comma 1.
Il comma 4 autorizza, per il personale di cui al comma precedente, la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di euro 37.970.985 per il personale delle Forze armate e per il funzionamento, e di euro 2.518.500 per il personale delle Forze di polizia.
Il comma 5 chiarisce che le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla normativa vigente.
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“Strade sicure”, avviata nell’agosto del 2008, rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso degli anni, l’operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a specifici eventi (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici G7 e G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune specifiche aree del territorio nazionale, ad esempio nella cosiddetta “terra dei fuochi” A seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 i militari impegnati nell'operazione - come noto – sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.
Articolo 102
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)
L’articolo 102 prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030.
Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.
L’incremento complessivo dei fondi previsto dall’articolo 102 è pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.
Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 784, legge n. 178 del 2020) per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, iscritto sui due appositi Fondi del Ministero dell’interno.
Il comma 2 stabilisce che le risorse relative al triennio 2025-2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, su proposta della Commissione medesima, con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 marzo 2025, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
La disposizione citata, di cui al comma 784 della legge n. 178/2020 – poi riformulata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234 del 2021) – prevede l’attribuzione di un contributo statale di 80 milioni di euro nell’anno 2022, gradualmente crescente di anno in anno fino all’importo di 600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031, destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. Tale contributo - unitamente al contributo alla finanza pubblica ancora a carico di province e città metropolitane - viene ripartito tra province e città metropolitane, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscale.
Il comma 783 della medesima legge n. 178/2020 ha previsto, a tal fine, l’istituzione di due fondi unici separati per i due comparti (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire anche tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti. I due Fondi sono iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, Sezione II), l’incremento di 50 milioni di euro annui risulta così ripartito tra i due Fondi destinati alle province e alle città metropolitane:
§ Fondo a favore delle province (cap. 1441): +36,7 milioni;
§ Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442): +13,3 milioni.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le risorse incrementali sono ripartite tra province e città metropolitane con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse già vigenti, sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L’attuale peso - approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022, relativamente al triennio 2022-2024 - è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane. I corrispondenti importi (36.745.000 euro e 13.255.000 euro) sono stati iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442.
La Relazione riporta che è in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025-2027 che determinerà la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse.
A seguito del rifinanziamento disposto dall’articolo in esame, nel disegno di legge di bilancio 2025-2027, i due Fondi presentano le seguenti dotazioni: il Fondo a favore delle province (cap. 1441) presenta uno stanziamento di 1.209,6 milioni per il 2025, 1.247,0 milioni per il 2026 e di 1.283,0 milioni per il 2027; il Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442) presenta una dotazione di 324,7 milioni per il 2025, 338,0 milioni per il 2026 e di 351,3 milioni per il 2027.
Articolo 106
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)
L’articolo 106 provvede ad incrementare la misura del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica la disposizione è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 1 modifica l’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato.
In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 1-sexies, in forza del quale viene previsto che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro.
È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni vigenti, le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana sono regolate, ai sensi dell’art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», per i procedimenti semplificati di cognizione è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tuttavia, la disposizione da ultimo richiamata prevede per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, che la misura del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa è di 518 euro.
L’entità dell’importo non subisce variazioni in ragione del numero di richiedenti.
Articolo 110, comma 4, lettera a)
(Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei
Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 110, comma 4, lettera a) prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco.
L’articolo 110, comma 4, lettera a), comporta nel 2025, secondo la relazione tecnica, un effetto di risparmio pari a 89.684.131 euro.
La disposizione in commento modifica il comma 9-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo una limitazione alle percentuali di assunzioni ivi stabilite.
In particolare, il sopracitato comma 9-bis prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Tale norma fa riferimento al reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) disposte tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell’ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzate con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 110 al comma 4, lettera a), prevede sostanzialmente una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l’anno 2025. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2024 e del 75 per cento per l’anno 2025 e, nuovamente, del 100 per cento dal 2026.
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Il turn over consiste nel ricambio generazionale del personale, ovvero nella successione fra coloro che escono dal mondo del lavoro e coloro che vi fanno ingresso.
Possono essere previste, per quel che concerne il pubblico impiego, limitazioni alle assunzioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica.
Di norma, tale regolazione veniva predisposta annualmente dalla legge finanziaria. A partire dal 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, il blocco del turn over ha riguardato, invece, un periodo di tre anni.
La legge finanziaria del 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha provveduto a rideterminare la programmazione triennale relativa ai blocchi delle assunzioni. In particolare, il comma 523 dell’articolo 1, ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici. In particolare, tali soggetti avrebbero potuto procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 112 del 2008 che, per l'anno 2012, ha modificato tale limite ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, prevedendo che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non potesse comunque eccedere il 50 per cento di quelle cessate nell'anno precedente.
La legge finanziaria del 2009, legge 23 dicembre 2008, n. 191, ha introdotto una deroga a tale blocco. In particolare, l’articolo 2, comma 208, introducendo l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale comma è stato successivamente modificato dall'articolo 9, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che inquadrava il periodo di riferimento come quello a decorrere dal 2010.
In ultimo, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e, successivamente, l'articolo 1, comma 2, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno introdotto una proroga al turn over nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per il 2015.
Con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il settore della sicurezza sono state autorizzate ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la sola Polizia di Stato, purché nei limiti del 55 percento del turn over complessivo.
Si segnala, infine, che le assunzioni di unità di personale dei Corpi di polizia ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state autorizzate in ultimo dal d.P.C.m. 19 giugno 2024, nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
| Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (D.L 25 giugno 2008, n. 112) |
|
| Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 110, comma 4, lettera a), dell’AC 2112 |
| Art. 66, comma 9-bis |
Art. 66, comma 9-bis |
| Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. |
Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2024, del settantacinque per cento per l’anno 2025, e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026. |
Articolo 111
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
L’articolo 111 introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti.
Secondo la relazione tecnica, l’intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.
In primo luogo, l’articolo 111 introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica (comma 1).
Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 111 prevede che i compensi degli organi amministrativi di vertice i) degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ii) nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi del successivo articolo 112, al comma 1, non possono superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall’articolo 1, comma 68, della legge di bilancio per il 2022.
Il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione ammonta ad euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).
Si ricorda che la legislazione vigente già introduce dei limiti alle retribuzioni pubbliche. Per la ricostruzione della disciplina in materia si rinvia al box di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura.
Rispetto alla prima categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico), si prevede che la loro individuazione avvenga mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo la ricognizione dal medesimo ente operata annualmente con proprio provvedimento, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (articolo 1, comma 2, legge n. 196 del 2009). Queste ultime sono costituite da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del D.lgs. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.
Con lo stesso d.P.C.m. deve essere stabilita anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi (stabiliti dal d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022, allegato I, tabella C) dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società).
Il d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022 è stato adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge di bilancio per il 2020, secondo cui i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società, sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio.
Rispetto alla seconda categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica), l’articolo 111 circoscrive l’intervento agli enti, agli organismi e alle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con d.P.C.m., da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell’importo di 100.000 euro annui (art. 112 del disegno di legge in commento, alla cui scheda di lettura si rimanda per ulteriori dettagli).
Il comma 2 reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
Ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze pubbliche sono stabiliti dal successivo comma 3.
Al primo periodo, il comma 3 si rivolge ai soggetti che sono legati da un rapporto di servizio con una amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell’amministrazione di propria appartenenza. Laddove essi risultino altresì titolari di cariche negli organi di vertice degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 1, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi dai medesimi ricoperti presso gli enti menzionati non possono percepire compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in loro godimento.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, menziona anche le autorità amministrative indipendenti, le quali sono invece escluse dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo.
Al secondo periodo, il comma 3 si rivolge, invece, a coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell’ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale:
- negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1;
- o negli organi di amministrazione delle società di cui alla sezione Amministrazioni centrali dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT[5];
- o negli organi di amministrazione delle società interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate.
Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi ricoperti in società partecipate o enti strumentali (v. infra), non possono percepire compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quelli ad essi spettanti per l’incarico svolto in via principale.
In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, si dispone che i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
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Le società partecipate da soggetti pubblici costituiscono un fenomeno di rilievo nel panorama economico italiano. Le amministrazioni pubbliche possono, invero, avvalersi di strutture societarie per lo svolgimento di attività economiche, attraverso la disponibilità di partecipazioni dirette e indirette.
Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stato nel corso degli ultimi anni oggetto di numerosi interventi, rivolti principalmente al comparto delle amministrazioni locali, finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa. Il complessivo quadro normativo delle partecipate è stato compiutamente ridefinito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che, fermo restando il rinvio al codice civile per quanto non disciplinato dal medesimo testo unico, ha ricomposto e stabilizzato in una disciplina organica la materia.
Con l'entrata in vigore del TUSP, il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo nuovo, sia nel caso di acquisizione o mantenimento di partecipazioni in organismi esistenti, deve essere motivato da preminenti ragioni di interesse pubblico.
La riforma ha avuto lo scopo di garantire un'efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni pubbliche e la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, anche attraverso l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria finalizzate a ridurre il numero delle società partecipate, specie quelle degli enti locali.
L'obiettivo sotteso all'intervento legislativo è stato quello di evitare un utilizzo distorto ed eccessivo della forma giuridica privatistica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali, mediante l'utilizzo della veste giuridica societaria, hanno potuto in passato sottrarsi a limiti e regole pubblicistiche proprie delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l'osservanza dei vincoli di bilancio o delle norme sulle assunzioni e sugli appalti pubblici.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione, le norme del TUSP hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
Alle società quotate, nonché alle società da esse controllate, le disposizioni del testo unico si applicano solo se espressamente previsto.
La partecipazione pubblica è ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
Le società a controllo pubblico
Nell’ambito della categoria delle società partecipate rientrano le società a controllo pubblico.
La nozione di società a controllo pubblico risulta dall'esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 175/2017.
In particolare: la lett. b) definisce il "controllo" come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, secondo cui sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La lettera b) aggiunge, poi, che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
La lett. m) stabilisce, invece, che sono società a controllo pubblico le "società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".
Come precisato in un orientamento della Struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, la lettura combinata delle citate lettere induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del "controllo", prevedendo che:
a) il controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).
Secondo quanto riportato nel predetto orientamento, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili dunque anche le ipotesi nelle
quali le fattispecie di cui all'articolo 2359 del Codice civile si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del codice civile faccia capo a una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente.
La galassia delle società partecipate pubbliche
Il panorama economico italiano risulta caratterizzato da una presenza numericamente ampia ed economicamente rilevante di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali.
A tal proposito, si segnala che il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 rammenta come le società partecipate direttamente dal MEF contribuiscano per circa il 12 per cento al PIL italiano, a cui si aggiunge il contributo indiretto, attraverso la crescita di settori correlati, grazie alla loro funzione essenziale di catalizzatori dello sviluppo, incluso il settore della c.d. economia verde.
Un quadro della galassia delle partecipazioni pubbliche è offerto dall'ISTAT. Nell'ultimo Rapporto, pubblicato il 19 febbraio 2024, l'Istituto evidenzia come negli ultimi anni continuino a diminuire le partecipate pubbliche, mentre crescono gli occupati e il valore aggiunto.
L'Istituto evidenzia in primo luogo come nel 2021 le unità economiche partecipate dal settore pubblico siano pari a 7.808, il 2 per cento in meno rispetto al 2020, e impieghino 924.892 addetti.
Rispetto al 2020 si registra un aumento degli addetti dell'1,8 per cento, che riguarda in particolare le imprese con partecipazioni minoritarie (quote fino al 20%), che hanno in parte recuperato le perdite subite nel periodo precedente (+3,9 per cento rispetto al 2020 e -7,8 per cento rispetto al 2019).
La produttività media del lavoro (valore aggiunto per addetto) delle controllate pubbliche aumenta del 13,2 per cento e risulta pari a 107.417 euro contro i 52.600 euro del totale nazionale del settore industria e servizi, anche in considerazione della loro maggiore dimensione media.
Il MEF si conferma l'ente più rilevante, controllando oltre il 52,2 per cento del totale degli addetti delle imprese a controllo pubblico.
Più nel dettaglio, l'Istituto rileva che delle 7.808 unità economiche a partecipazione pubblica, 5.697 sono imprese attive operanti nel settore dell'industria e dei servizi, sulle quali si concentrano le analisi del Rapporto. Queste unità assorbono il 95,8 per cento degli addetti delle unità partecipate che rispetto al 2020 aumentano del 2 per cento.
Viene inoltre evidenziato come il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si sia ridotto notevolmente, con una flessione del 24,9 per cento rispetto al 2012. Tuttavia, in controtendenza, tra il 2020 e il 2021 si è registrato un incremento dell'1,3 per cento, con variazioni che oscillano al livello di ripartizione territoriale tra il -2,1 per cento del Sud e il +4,3 per cento del Nord-Ovest.
L'Istituto evidenzia poi come si riducano le partecipazioni degli enti locali, ma aumentino gli addetti. In particolare, su 5.697 imprese attive partecipate, 3.735 sono partecipate direttamente da almeno un'amministrazione pubblica regionale o locale oppure sono appartenenti a gruppi che hanno al proprio vertice un ente territoriale (partecipate locali). Esse impiegano 422.559 addetti, corrispondenti al 47,7 per cento del totale di riferimento. Rispetto al 2020 si registra un calo del 1,5 per cento nel numero delle partecipate da enti locali e un aumento del 2,9 per cento degli addetti.
Se si restringe l'analisi alle sole imprese controllate, si individuano 3.517 imprese attive a controllo pubblico per un totale di 586.574 addetti. Tra queste, 2.297 appartengono a gruppi che hanno al vertice un'unica amministrazione pubblica. Le rimanenti 1.220 fanno invece riferimento a gruppi con al vertice una pluralità di amministrazioni pubbliche, che esercitano il controllo in modo congiunto oppure attraverso singole unità (non appartenenti a gruppi) il cui capitale è controllato in modo congiunto da più amministrazioni pubbliche.
Nel 2021 il numero di imprese a controllo pubblico cresce del 2 per cento rispetto al 2020 e gli addetti crescono dello 0,7 per cento. L'ISTAT rileva come questa inversione di rotta, rispetto agli anni passati, sia da attribuire in termini di imprese alla crescita delle controllate dai ministeri. Il numero di imprese controllate dal MEF cresce infatti del 14,9 per cento, da attribuirsi alle acquisizioni di un grosso gruppo multinazionale, ma continua a ridursi la loro dimensione media (794 addetti contro i 920 del 2020). Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato sui grandi gruppi, il MEF rimane il soggetto controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 52,2 per cento di addetti delle controllate pubbliche.
Le province, le città metropolitane e i comuni controllano in totale 1.456 imprese (41,4 per cento delle controllate pubbliche) e occupano 130.555 addetti (con un'incidenza pari al 22,3 per cento del totale). Rispetto agli addetti impiegati, le controllate pubbliche dei ministeri e altre amministrazioni centrali svolgono in prevalenza attività nei settori del trasporto e magazzinaggio e manifatturiero, mentre le controllate pubbliche delle amministrazioni locali operano nei settori del trasporto e magazzinaggio e della fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento.
Infine, l'Istat evidenzia come torni a crescere il valore aggiunto delle controllate pubbliche.
Nel 2021, complessivamente, al netto delle attività finanziarie e assicurative, le imprese a controllo pubblico generano oltre 60 miliardi di valore aggiunto (l'8,3 per cento di quello prodotto dal settore dell'industria e dei servizi), con una crescita del 14,1 per cento rispetto al 2020. Il valore aggiunto per addetto sale a 107.417 euro (94.916 nel 2020 e 104.681 nel 2019), valore fortemente influenzato dal settore estrattivo e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, in cui si concentrano le grandi aziende di Stato. Al netto di tali settori, la produttività delle controllate pubbliche diminuisce fino a 71.598 euro. Rispetto al totale complessivo delle società di capitali, nelle società a controllo pubblico il costo del lavoro rappresenta il 7,5 per cento (con un valore medio per dipendente di 55.212 euro) e la retribuzione lorda rappresenta il 7,4 per cento (valore medio per dipendente pari a 38.897 euro). Il costo del lavoro e la retribuzione lorda presentano valori medi più elevati nelle imprese a controllo pubblico con oltre 500 addetti (rispettivamente 56.722 e 39.843 euro). Il valore aggiunto per addetto presenta valori sopra la media nelle imprese con 0-19 addetti (218.461 euro), nelle imprese 20-49 (124.320 euro) e nelle grandi imprese (110.397 euro).
Si rammenta che il citato PSB 2025-2029 ricorda in particolare come molte aziende pubbliche svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo di energie rinnovabili e nei progetti di decarbonizzazione, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio del Paese e a promuovere la sostenibilità ambientale. È questo il caso di ENI, che nel 2023 ha investito in attività di ricerca e sviluppo 166 milioni, di cui 135 milioni incentrati sulla decarbonizzazione. Inoltre, attraverso le sue partecipate nel settore bancario e finanziario come Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Invitalia, lo Stato gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia verde con la concessione di finanziamenti agevolati per progetti legati alla green economy, sostenendo iniziative che mirano alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il documento ricorda inoltre come nel solo 2023, CDP abbia supportato progetti di transizione energetica per 1,9 miliardi, e progetti di economia circolare per 0,32 miliardi, mentre, nello stesso periodo, Invitalia ha concesso agevolazioni per sostenere processi di trasformazione e innovazione sostenibile per 0,37 miliardi. Questi finanziamenti, continua il PSB, sono essenziali per stimolare investimenti privati in tutti i settori economici del Paese e per accelerare l'adozione di tecnologie innovative, rafforzando ulteriormente l'economia e contribuendo alla crescita e alla sostenibilità.
Informazioni utili in ordine al fenomeno delle partecipazioni pubbliche sono contenute anche nel Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, finito di elaborare nel mese di gennaio 2024, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.
Per quanto riguarda le amministrazioni centrali si segnala infine come, negli ultimi anni, situazioni di crisi aziendale o fattori contingenti tra cui l'esigenza di attuazione delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), abbiano inciso sul settore dando luogo alla creazione di nuove società per azioni, quali, ad esempio: ITA-Italia Trasporto Aereo; la Holding Reti Autostradali; il PSN-Polo Strategico Nazionale per la transizione digitale della PA; DRI d'Italia (Direct Reduced Iron) identificata quale soggetto attuatore del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano; Green.It, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Renovit, per promuovere l'efficienza energetica; Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026; "Giubileo 2025", per la realizzazione delle opere e degli interventi in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica. Da ultimo si rammenta: la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in una nuova società per azioni di diritto singolare denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale"; la costituzione di una nuova società in house, "ENIT S.p.A.", e la contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo; la trasformazione di ANPAL Servizi S.p.A. in Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.; la costituzione della nuova società “Acque del Sud S.p.A.”, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e della nuova società “Autostrade dello Stato S.p.A.”.
Secondo il comma 4, le disposizioni di cui all’articolo 111 non si applicano:
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;
Secondo l'articolo l'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 (a cui l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto rinvia), si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono, invece, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 specifica che le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 200, sono organismi strumentali.
b) agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994[6] e al decreto legislativo n. 103 del 1996[7], all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali[8] di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo[9].
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Il limite alle retribuzioni pubbliche costituisce una misura di contenimento della spesa pubblica introdotta dapprima dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 593) e ora disciplinata dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007, art. 3, commi 44-52-bis), così come successivamente modificata e integrata.
Ammontare del limite
La legge finanziaria del 2008 prevede che l’ammontare del trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, è parametrato su quello del primo presidente della Corte di cassazione. A tal fine sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno (L. 244/2007, art. 3, comma 44).
Poco dopo l’approvazione della legge finanziaria 2008 è intervenuto il decreto-legge 97/2008 (recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”) che, all’articolo 4-quater, comma 52-bis, ha disposto che la disciplina trovasse applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988. Tale comma ha introdotto i seguenti principi per l’adozione del regolamento:
- esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;
- non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile; quest’ultima disposizione si riferisce alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;
- obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;
- obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
- individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.
Il regolamento è stato adottato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 195, nel cui campo di applicazione rientrano le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate (c.d. “soggetti conferenti”).
Sono configurate come soggetti destinatari, invece, le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti conferenti.
Ribadendo che il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, il regolamento (all’articolo 4, comma 1) ha previsto che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichi al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare di tale trattamento.
In conformità ai principi di delegificazione, il regolamento ha stabilito, inoltre, che ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale; né è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno (articolo 4, comma 2).
All’articolo 7 si prevede, infine, che le disposizioni del regolamento (oltre a quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge finanziaria del 2008) si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore.
Poco prima dell’adozione del DPR 195/2010, il D.L. 78/2010 ha previsto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione esclude dal suo ambito di applicazione i seguenti soggetti: gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (ministeri e agenzie) e dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (pubbliche amministrazioni), e comunque università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, camere di commercio, enti del Servizio sanitario nazionale, enti indicati nella tabella C della legge finanziaria (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, Presidenza del consiglio, ministeri), enti previdenziali ed assistenziali nazionali, ONLUS, associazioni di promozione sociale, enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.
Successivamente, l’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") ha demandato la determinazione puntuale del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo – parametrato rispetto al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione – di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: il D.P.C.M. del 23 marzo 2012 ha quantificato in 293.658,95 euro tale limite.
L’art. 23-ter è stato successivamente modificato dall’art. 13 del D.L. 66/2014 (recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) che, a decorrere dal 1° maggio 2014, ha fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Il suddetto limite retributivo, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2022, a decorrere dallo stesso 2022 è rideterminato sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT (L. 234/2021, art. 1, comma 68).
L’articolo 43, comma 1, del D.L. 48/2023 ha disposto che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici.
Ambito di applicazione
Il limite retributivo, in un primo momento riferito alle amministrazioni statali (articolo 3, comma 44, legge finanziaria del 2008), ha via via visto espandersi il suo ambito di applicazione.
Anzitutto, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), all’articolo 1, comma 471, ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni in materia di trattamenti economici di cui all'articolo 23-ter del DL 201/2011, si applichino a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti non solo con le pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001 (cosi? come previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012), ma anche a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le altre amministrazioni pubbliche non riconducibili all'ambito statale ma comunque ricomprese nell'articolo 1, comma 2, del citato d.lgs 165/2001, con le autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici.
Al comma 472, l’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha assoggettato al tetto retributivo di cui al menzionato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle medesime amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti (in tale fattispecie rientrano a titolo esemplificativo gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici), nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, al personale dipendente di cui al comma 471.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472, il comma 473 stabilisce che siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.
Al comma 475 si dispone, poi, che le regioni adeguino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti, quale adempimento necessario da assolvere ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 (rubricato “Riduzione dei costi della politica nelle regioni”) del DL 174/2012.
Infine, la legge 198/2016 (articolo 9, commi 1-ter e 1-quater) ha esteso il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
Per quanto riguarda gli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP, D.Lgs. 175/2016), all’articolo 11, comma 6, ne disciplina le modalità di determinazione dei compensi, con l'obiettivo di assicurare il contenimento dei relativi costi.
Esso, in particolare, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (o previa intesa della Conferenza unificata, laddove si tratti di società controllate dalle regioni o dagli enti locali), la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la relativa classificazione.
Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.
La disposizione non si applica alle società quotate (art. 1, comma 5, TUSP).
Il decreto ministeriale in parola, ad oggi, non è ancora stato adottato. Trova, pertanto, applicazione la norma transitoria di cui al comma 7 dell’art. 11 TUSP, in base al quale fino all'emanazione del nuovo decreto restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 – secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013 – e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, ossia il regolamento concernente la classificazione in tre fasce di complessità delle società non quotate controllate dal MEF.
Qui si prevede, con riferimento agli emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari funzioni (ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile), che per le società non quotate direttamente controllate dal Ministero, il limite massimo al compenso da poter riconoscere agli amministratori con deleghe da parte del consiglio di amministrazione è quantificato applicando all'importo di 240.000 euro annui lordi un coefficiente di proporzionalità pari, rispettivamente, al 100 per cento, all'80 per cento e al 50 per cento, a seconda della fascia di complessità di appartenenza della singola società.
Tali limiti retributivi sono riferiti, come specificato nel decreto del 2013, al compenso spettante all'Amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora quest'ultimo sia l'unico componente del Consiglio di Amministrazione al quale sono attribuite deleghe. Qualora, invece, pur in presenza dell'Amministratore delegato, al Presidente siano conferite deleghe operative, l'emolumento in questo caso deliberato non potrà essere superiore al 30 per cento del compenso previsto per l'Amministratore delegato (articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale).
Esclusioni
Ai sensi della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, articolo 4, comma 44), il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Tali contratti non possono però essere stipulati con chi ad altro titolo percepisca emolumenti o retribuzioni in relazione ai quali si applica il limite.
Il tetto alle retribuzioni in misura fissa pari a 240.00 euro annui non si applica automaticamente alla Banca d’Italia: è quanto stabilito dal DL. 66/2014 (art. 13, comma 5), che ha previsto che la Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegui il proprio ordinamento ai principi fissati dal medesimo DL 66/2014.
Altre deroghe hanno riguardato singole società, quali l’ANAS Concessioni autostradali SPA (DL 121/2012, art. 2, comma 2-septies).
Giurisprudenza costituzionale
Con la sentenza n. 27 del 28 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 23-ter, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e all’art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevedono un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, poiché – in un contesto di risorse economiche limitate – la soglia retributiva fissata, commisurata alla retribuzione, e, quindi, alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, qual è il primo presidente della Corte di cassazione, è da considerare adeguata.
Articolo 119
(Misure di revisione della spesa e attuazione della
riforma 1.13 del PNRR)
L’articolo 119 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti. Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede la possibilità di modificare con D.M. del Ministro dell’Economia e delle finanze la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento degli importi definiti.
L’articolo 119, comma 1, tramite il rinvio all’allegato III, prevede una riduzione di spesa, in termini di risparmi delle amministrazioni centrali, pari a 2.640.265.000 euro per il 2025, 2.600.000.000 euro per il 2026 e 2.535.759.000 euro a decorrere dal 2027.
Il comma 1 dispone una riduzione per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall’anno 2027 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Tali obiettivi programmatici sono espressi nella Tavola II.2.4 di pag. 74 di detto Piano. In particolare, essa riporta gli obiettivi di saldo primario strutturale per il periodo 2025-2029, a cui viene fatta corrispondere la traiettoria di spesa netta primaria finanziata a livello nazionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1263/2024 (cd. “braccio preventivo”); inoltre, la Tavola riporta anche il livello di indebitamento netto programmatico. Si rileva che non sono invece presenti informazioni programmatiche sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziarie, e che le citate informazioni sull’indebitamento netto, sul saldo primario strutturale e sugli obiettivi di spesa netta sono espressi in percentuale al PIL e non in valori assoluti. Le informazioni sul saldo netto da finanziare e sul livello massimo di ricorso al mercato per gli anni 2025, 2026 e 2027, in valori assoluti, sono poi state espresse nell’Allegato I al presente disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, Tomo II, pag. 199).
Il comma 1 dettaglia dunque le riduzioni previste, per Ministero, Missione e Programma, tramite rimando all’allegato III annesso al disegno di legge in esame (C. 2112, Tomo II, pag. 201 e ss.). Il taglio complessivo ammonta a 2,6 miliardi di euro per il 2025, a 2,6 miliardi di euro per il 2026 e a 2,5 miliardi a decorrere dal 2027.
Di seguito si riporta una tabella con le riduzioni complessive delle dotazioni di spesa per Ministero.
Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025-2027 (allegato III)
(migliaia di euro)
| MINISTERO |
2025 |
2026 |
dal 2027 |
| Economia e finanze |
782.172 |
743.851 |
666.978 |
| Imprese e made in Italy |
366.090 |
375.977 |
388.583 |
| Lavoro e politiche sociali |
34.579 |
34.224 |
34.234 |
| Giustizia |
85.110 |
107.387 |
110.272 |
| Esteri |
69.386 |
70.479 |
60.681 |
| Istruzione e merito |
41.038 |
39.447 |
40.584 |
| Interno |
217.865 |
178.028 |
213.097 |
| Ambiente |
125.192 |
165.242 |
211.660 |
| Infrastrutture e trasporti |
293.693 |
294.476 |
236.593 |
| Università e ricerca |
246.922 |
238.590 |
216.275 |
| Difesa |
56.978 |
55.094 |
52.725 |
| Agricoltura |
63.106 |
32.327 |
29.720 |
| Cultura |
147.630 |
178.111 |
204.089 |
| Salute |
41.111 |
40.758 |
29.886 |
| Turismo |
69.394 |
46.435 |
40.383 |
| TOTALE |
2.640.265 |
2.600.427 |
2.535.759 |
Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato III, p. 201 ss. NOTA: eventuali imprecisioni sono dovute all’arrotondamento al migliaio di euro.
Si prevede, inoltre, che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riporta il prospetto degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’articolo 119, comma 1, i quali ammontano, in termini di minore spesa corrente e minore spesa in conto capitale, alle cifre esposte nella tabella che segue.
dati in milioni di euro
| art. 119, comma 1 |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno/Indebitamento netto |
||||
| 2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
| Riduzione spesa Ministeri - Parte corrente |
-697,2 |
-689,7 |
-639,4 |
-697,2 |
-698,7 |
-639,4 |
| Riduzione spesa Ministeri - Conto capitale |
-1.943,1 |
-1.910,7 |
-1.896,3 |
-1.258,9 |
-1.873,4 |
-1.698,5 |
L’allegato III evidenzia, inoltre, che una parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.
dati in milioni di euro
| art. 119, comma 1 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
| Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
|
| Totale |
2.640.265 |
1.891.052 |
2.600.427 |
1.895.340 |
2.535.759 |
1.884.173 |
L’allegato III, peraltro, nell’articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, ripartisce le riduzioni medesime a livello di Missioni e Programmi, non specificando, tuttavia, quali siano le leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati dalle predette riduzioni.
Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla riduzione delle dotazioni delle spese dei Ministeri dall’articolo 119, comma 1.
Si ricorda che una riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 10, comma 1, lettera i)) per un importo complessivo di 1.441,9 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, indicati nell’Allegato 2 al citato decreto-legge.
Il comma 2 definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 nell’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. Tali obiettivi sono funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR (c.d. riforma della spending review). I suddetti obiettivi sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’allegato IV del disegno di legge, i cui importi sono riportati di seguito.
Obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri (spending review)
Triennio 2025-2027 (allegato IV)
(migliaia di euro)
| MINISTERO |
2025 |
2026 |
dal 2027 |
| Economia e finanze |
98,2 |
147,3 |
168,5 |
| di cui Presidenza del Consiglio dei ministri |
32,4 |
43,6 |
53,4 |
| Imprese e made in Italy |
53,2 |
76,7 |
113,0 |
| Lavoro e politiche sociali |
5,3 |
6,7 |
10,2 |
| Giustizia |
5,9 |
19,6 |
32,3 |
| Esteri |
9,5 |
13,9 |
18,7 |
| Istruzione e merito |
5,2 |
7,8 |
12,2 |
| Interno |
22,1 |
41,8 |
62,3 |
| Ambiente |
11,1 |
23,7 |
40,6 |
| Infrastrutture e trasporti |
22,9 |
50,4 |
80,4 |
| Università e ricerca |
34,7 |
49,0 |
63,3 |
| Difesa |
6,1 |
13,1 |
16,6 |
| Agricoltura |
7,1 |
8,2 |
9,3 |
| Cultura |
10,0 |
23,6 |
51,2 |
| Salute |
6,2 |
7,9 |
8,9 |
| Turismo |
2,4 |
10,2 |
12,4 |
| TOTALE |
300,0 |
500,0 |
700,0 |
Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato IV, p. 218 ss. NOTA: gli importi sono in termini di indebitamento netto. Si segnala che la somma dei totali ammonta rispettivamente a 299,9 milioni, 499,9 milioni e 699,9 milioni.
Secondo quanto previsto dall’articolo 22-bis della legge di contabilità, gli obiettivi di risparmio fissati per le amministrazioni centrali, in termini di indebitamento netto, dovrebbero essere fissati nei documenti di programmazione (DEF) rinviando ad un successivo D.P.C.M. la ripartizione degli stessi obiettivi per i singoli Ministeri.
Dalla formulazione letterale del comma 2 non risulta chiaro se gli obiettivi di risparmio di spesa disposti dalla presente legge per i singoli Ministeri siano già acquisiti a bilancio per effetto delle disposizioni della presente legge che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti, posto che il Prospetto degli effetti finanziari non riporta, con riferimento al comma 2, alcun effetto finanziario. In particolare, andrebbe chiarito se le riduzioni di stanziamenti dei Ministeri siano state conseguite solo attraverso le disposizioni della prima Sezione o anche mediante i definanziamenti effettuati in seconda Sezione.
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La riforma intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa (spending review) all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In questo ambito si prevede il rafforzamento delle strutture esistenti e la costituzione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze. L'obiettivo è di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il "bilancio di genere" e potenziare ulteriormente il green budgeting, così da poter avere un più ampio e significativo insieme informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.
In attuazione del primo traguardo (M1C1-100) della Riforma è stato istituito, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. A tale Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto alla definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero (decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, articolo 9, commi 8 e 9). Il Comitato ha prodotto il 16 novembre 2023 un documento recante "Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa" che riporta il quadro normativo e istituzionale, nonché la procedura, il contenuto, e i metodi di valutazione dei progetti di analisi e valutazione della spesa da parte dei Ministeri. Essi devono redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio.
Il DEF 2022 ha stabilito che le amministrazioni centrali dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023-2025: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. La ripartizione tra i Ministeri e le aree di intervento sono state definite con il D.P.C.M. 4 novembre 2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 22-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tal modo è stato raggiunto il secondo traguardo che richiedeva la definizione degli obiettivi di risparmio per la spending review relativi agli anni 2023-2025 (M1C1-104). La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha realizzato gli obiettivi di spending review determinando minori spese per il bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi 883,1 milioni di euro nel 2023, 1.319,0 milioni nel 2024, 1.480,4 milioni dal 2025, in gran parte mediante riduzioni degli stanziamenti di leggi di spesa operati in Sezione II.
Il DEF 2023 ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire in termini di indebitamento netto pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri. Tali riduzioni di spesa si aggiungono a quanto già previsto con la legge di bilancio 2023, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026. Nella NADEF 2023 il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal D.P.C.M. 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di spending review. La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, commi 523-526, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.
In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri e linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa". La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le "Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato".
In attuazione dell'obiettivo in scadenza a fine 2023(M1C1-110), l'art. 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto la presentazione nel disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2023 il documento concernente le spese del bilancio secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il documento le spese ambientali del bilancio dello Stato e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, allegati al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51-bis.
I successivi traguardi della riforma riguardano l'adozione delle Relazioni annuali da parte del MEF che certifichino il completamento del processo e il conseguimento degli obiettivi di spending review per gli anni dal 2023 al 2025 (M1C1-111, 115 e 122).
Il comma 3 stabilisce la facoltà di modificare sia la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri come indicati al comma 2, relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, sia le misure che consentono il raggiungimento di tali obiettivi. La norma specifica, tuttavia, che tale modifica debba consentire in ogni caso il raggiungimento degli importi di risparmio indicati dal comma 2, e che in caso di modifica delle misure dedicate al perseguimento di tali intenti, queste debbano essere conformi a quanto indicato dal traguardo M1C1-122.
La norma dispone che tale facoltà di modifica debba attuarsi tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Il comma 4 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze possa, tramite appositi decreti ministeriali, apportare le variazioni di bilancio necessarie in attuazione dei risparmi di spesa stabiliti dal comma 1, e delle eventuali modifiche di obiettivi e misure attuate ai sensi del comma 3. La norma dispone altresì che tali decreti siano comunicati alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Il comma 5 dispone infine che, ai fini di consentire il continuo controllo degli obiettivi di risparmio relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, di cui al comma 2, e delle eventuali modifiche di cui al comma 3, i Ministeri forniscano gli elementi necessari al monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, la norma assegna al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai Ministeri sia relativamente agli elementi trasmessi che in merito alla rendicontazione dei risparmi.
La norma dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle misure di cui ai commi 2 e 3 sulla base delle linee guida adottate dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini del conseguimento del traguardo M1C1-122 del PNRR. Tali linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto nel 2016 e recante l’istituzione di uno specifico ciclo annuale di definizione della revisione della spesa.
Le fasi essenziali di tale ciclo sono riassunte di seguito:
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Articolo 123
(Fondo per l’immigrazione)
L’articolo 123 prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.
L’articolo 123 comporta maggiori spese pari a 200 milioni di euro per il 2025.
La finalità dell’incremento della disponibilità finanziaria di bilancio per il 2025 è, secondo il dettato della disposizione, di assicurare l’accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale.
L’intervento di rifinanziamento annuale riguarda in particolare le risorse iscritte sul capitolo 2351/piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che a legislazione vigente, reca uno stanziamento pari a circa 1.022 milioni di euro per il 2025 e a 995 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il capitolo 2351 p.g. 2 “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione” è destinato al finanziamento dei centri governativi e dei c.d. C.A.S.- centri di accoglienza straordinari. Dell’utilizzo delle relative risorse si dà conto anche nella Relazione annuale del Governo al Parlamento sul funzionamento del sistema di accoglienza (si v. l’ultima disponibile, riferita all’anno 2021, DOC. LI, n. 2).
Il rifinanziamento per il 2025 segna un aumento di circa il 19,6 per cento dello stanziamento.
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Il sistema di accoglienza dei migranti entrati irregolarmente nel territorio italiano si articola in diverse fasi. La prima fase consiste nel soccorso e identificazione, nonché nella prima assistenza dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco.
Le procedure di soccorso e identificazione si svolgono presso i c.d. punti di crisi (hotspot), allestiti nei luoghi dello sbarco per consentire assistenza, screening sanitario, identificazione e fornire informazioni circa le modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation (D.Lgs. 286/1998, testo unico immigrazione, art. 10-ter).
Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi di prima accoglienza, dove avvengono anche l’identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l’avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l’accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità.
Innanzitutto, le funzioni dei centri governativi sono svolte dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA) - denominazioni oggi superate dall’inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. L’invio del richiedente in queste strutture è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno (D.Lgs. 142/2015 c.d. decreto accoglienza, art. 9).
In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee denominate CAS - Centri di accoglienza straordinaria (D.Lgs. 142/2015 art. 11). L’individuazione di queste strutture è effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. I dati degli ultimi anni relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza evidenziano come la maggior parte dei rifugiati sia ospitata proprio nei CAS, poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.
I centri di permanenza per il rimpatrio - CPR sono invece i luoghi di trattenimento del cittadino straniero, istituiti ex art.14 D.Lgs. n. 286/1998 per consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.
La fase di seconda accoglienza è garantita dai progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002 dalla legge n. 189 del 2002 (c.d. legge Martelli, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989), da ultimo ridenominato Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare il Sistema è il Servizio centrale, attivato dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge n. 189 del 2002 modificativa del decreto legge n. 416 del 1989, nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati. Le risorse stanziate sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 2352) risultano pari a 705,6 milioni di euro per il 2025.
Articolo 132
(Stato di previsione del Ministero dell’interno)
L’articolo 132 contiene, al comma 1, l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8). I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.
Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).
La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 280,5 milioni di euro nel 2025, 305 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.
L’articolo 132 contiene disposizioni afferenti allo stato di previsione del Ministero dell’interno nonché altre disposizioni di natura contabile e gestionale.
Il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Si riportano nella tabella a seguire le spese del Ministero per gli anni 2025-2027 così come determinate dal disegno di legge in esame, affiancate ai dati riferiti alla precedente legge di bilancio e al relativo assestamento.
Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
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|
2024 |
Previsioni 2025-2027 |
||||
| Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
bilancio integrato 2025 |
Diff. |
bilancio integrato 2026 |
bilancio integrato 2027 |
|
| SPESE FINALI |
30.557 |
31.977 |
30.976 |
419 |
29.700 |
30.129 |
| % sulle spese finali STATO |
3,5 |
3,5 |
3,4 |
|
3,3 |
3,4 |
| Rimborso passività finanziarie |
21,5 |
21,5 |
22,7 |
1,2 |
23,9 |
23,7 |
| SPESE COMPLESSIVE |
30.579 |
31.999 |
30.999 |
420 |
29.724 |
30.152 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
Il comma 2 prevede che le somme versate all’entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2025 dal Fondo di cui all’art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: cfr. cap. 2676, che reca nella legge di bilancio 11,8 milioni per il 2025, con una riduzione di 619.465 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).
Il comma 4 autorizza, per il 2025, il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).
Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 62,07 milioni per il 2025, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 93,4 milioni per il 2025.
Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).
L’articolo 5, comma 2-ter, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all’obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un’esenzione dal pagamento del contributo.
Per il medesimo anno, il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, del TU in materia di immigrazione).
Il comma 7 autorizza per il 2025 il Ministro dell’economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni compensative di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.
Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, il decreto adottato per il 2024.
Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l’attuazione per l’esercizio finanziario 2025 dell’articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell’interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l’accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all’attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).
Il comma 11 autorizza il Ministro dell’interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività di vigilanza di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall’articolo 12 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.
Si ricorda in proposito che il D.Lgs. n. 626/1994, che dettava le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro in attuazione di direttive UE, è stato abrogato ad opera del nuovo D.Lgs. n. 81/2008 che ora detta la disciplina in materia. Al comma 11 andrebbero pertanto aggiornati i relativi riferimenti normativi citati.
Il comma 12 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», relativo alla somme per l’assegno di lungo servizio all’esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all’estero (che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 4,7 milioni)
Il trasferimento delle risorse è funzionale all’attuazione dell’articolo 1808, co. 1, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all’estero mensile e un’indennità speciale per il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.
Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese minori spese per 280,5 milioni di euro nel 2025, 305,0 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.
| Manovra di sezione II - Ministero dell’interno |
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|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
| RIFINANZIAMENTI |
|||||
| DL n. 152 del 2021 art. 31-bis c. 5 "Assunzioni delle professionalità necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" - (Cap-pg: 1435/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
| Rif. |
10,0 |
- |
- |
- |
|
| DEFINANZIAMENTI |
|||||
| L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del Numero Unico Emergenze - NUE" - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
3,6 |
5,4 |
- |
| Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
| DL n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A "Risorse in favore della Polizia di Stato per acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il settore motorizzazione, armamento e manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25 - 7456/14 - 7456/15 - 7456/17 - 7490/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
57,5 |
29,2 |
31,7 |
44,7 |
| Def. |
-17,5 |
-3,9 |
-3,4 |
-5,5 |
|
| DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,8 |
- |
- |
- |
| Def. |
-0,8 |
- |
- |
- |
|
| DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A "Potenziamento di apparati tecnico logistici della Polizia di Stato" - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
42,4 |
22,1 |
24,7 |
7,0 |
| Def. |
-18,5 |
-21,8 |
- |
-7,0 |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/13 - 7411/14) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
57,6 |
33,4 |
40,3 |
0,2 |
| Def. |
-13,0 |
-18,4 |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/16) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
| Def. |
-0,2 |
-0,2 |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7417/5 - 7456/13) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,8 |
5,5 |
- |
- |
| Def. |
-1,4 |
-1,0 |
- |
- |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
13,2 |
10,5 |
11,7 |
30,2 |
| Def. |
-3,8 |
-1,1 |
-3,5 |
- |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
| Def. |
-1,0 |
-1,0 |
-0,5 |
-0,5 |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/23) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,5 |
- |
- |
- |
| Def. |
-0,5 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 660 "Fondo per gli interventi infrastrutturali per la Polizia di Stato " - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
27,0 |
27,0 |
77,0 |
135,0 |
| Def. |
- |
- |
-50,0 |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/9 - 7411/10) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
31,8 |
49,7 |
48,3 |
50,6 |
| Def. |
-15,6 |
-48,8 |
- |
-10,0 |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
41,7 |
5,1 |
40,4 |
103,5 |
| Def. |
-0,7 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/11 - 7411/12) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
23,8 |
22,4 |
- |
- |
| Def. |
-23,8 |
-22,4 |
- |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione del Fondo investimenti 'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
65,0 |
26,3 |
145,7 |
112,5 |
| Def. |
-54,0 |
-12,0 |
-45,0 |
-36,9 |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
92,9 |
101,3 |
57,1 |
135,5 |
| Def. |
-75,7 |
-96,4 |
- |
-51,5 |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies " Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/4 - 7411/5) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
11,7 |
10,6 |
10,6 |
- |
| Def. |
-11,7 |
-10,6 |
-10,6 |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7458/1 - 7460/1 - 7490/2) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
48,4 |
50,7 |
43,4 |
130,2 |
| Def. |
-4,1 |
-4,9 |
- |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7410/2) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
23,6 |
11,8 |
8,5 |
4,7 |
| Def. |
-5,1 |
-7,8 |
-4,9 |
-4,7 |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
0,4 |
2,6 |
37,4 |
367,9 |
| Def. |
- |
- |
- |
-18,2 |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
- |
- |
22,1 |
109,5 |
| Def. |
- |
- |
- |
20,0 |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7457/3 - 7457/4) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
10,9 |
20,0 |
- |
- |
| Def. |
- |
-20,0 |
- |
- |
|
| LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "Spese per il servizio di telecomunicazione TETRA" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
69,6 |
72,9 |
16,2 |
- |
| Def. |
-1,9 |
- |
- |
- |
|
| DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
3,3 |
- |
- |
- |
| Def. |
-3,3 |
- |
- |
- |
|
| L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del NUE" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,7 |
- |
- |
- |
| Def. |
-1,7 |
- |
- |
- |
|
| DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco." - (Cap-pg: 7311/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
5,2 |
- |
- |
- |
| Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7311/7) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
11,3 |
8,9 |
6,2 |
58,9 |
| Def. |
-4,5 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7313/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,7 |
26,1 |
6,3 |
- |
| Def. |
- |
15,2 |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/24) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
10,7 |
7,3 |
7,7 |
43,7 |
| Def. |
-4,7 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali VVF" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,3 |
- |
- |
- |
| Def. |
-2,3 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
13,5 |
8,3 |
9,0 |
- |
| Def. |
- |
-4,7 |
- |
- |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7311/8 - 7324/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,7 |
1,1 |
0,6 |
3,1 |
| Def. |
-1,6 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 672 p. 1 "Spese per lo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con uso di nuove tecnologie " - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
9,0 |
8,0 |
6,0 |
- |
| Def. |
- |
-2,0 |
- |
- |
|
| LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 673 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,7 |
2,1 |
- |
- |
| Def. |
- |
2,1 |
- |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
9,5 |
3,6 |
2,7 |
- |
| Def. |
-5,0 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/21) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
6,0 |
| Def. |
-0,0 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7313/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
30,5 |
18,0 |
- |
- |
| Def. |
-15,8 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7351/6) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
1,8 |
2,0 |
- |
- |
| Def. |
-1,8 |
-2,0 |
- |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7613/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,9 |
- |
- |
- |
| Def. |
-1,9 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7628/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
14,5 |
6,8 |
- |
- |
| Def. |
- |
-6,8 |
- |
- |
|
Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II sezione del disegno di legge di Bilancio 2025 di interesse della I Commissione affari costituzionali.
Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).
Ministero dell’interno (tab. 8)
Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (C. 2112 - Tab. 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi.
Nel disegno di legge di bilancio 2025-2027, il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dunque non varia rispetto allo scorso anno.
Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa.
Con riferimento all’organizzazione del Ministero dell’interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 43 obiettivi da conseguire nell’ambito delle missioni del Ministero.
I programmi di spesa rappresentano le unità di voto parlamentare.
I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.
1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027
Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.976 milioni di euro nel 2025, a 29.700 milioni di euro per il 2026 e 30.129 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.
Spese del Ministero dell’interno per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
2024 |
Previsioni 2025-2027 |
||||
| Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
bilancio integrato 2025 |
Diff. |
bilancio integrato 2026 |
bilancio integrato 2027 |
|
| Spese correnti |
26.039 |
27.380 |
26.834 |
795 |
26.307 |
27.049 |
| Spese in c/capitale |
4.518 |
4.597 |
4.142 |
-376 |
3.393 |
3.079 |
| SPESE FINALI |
30.557 |
31.977 |
30.976 |
419 |
29.700 |
30.129 |
| % sulle spese finali STATO |
3,5 |
3,5 |
3,4 |
|
3,3 |
3,4 |
| Rimborso passività finanziarie |
21,5 |
21,5 |
22,7 |
1,2 |
23,9 |
23,7 |
| SPESE COMPLESSIVE |
30.579 |
31.999 |
30.999 |
420 |
29.724 |
30.152 |
Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero dell’interno un lieve incremento nel 2025 (in termini assoluti pari a 419 milioni di euro; + 1,4%).
Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 795 milioni nelle spese correnti che si mantengono pressoché costanti negli esercizi 2026 e 2027 successivi. Le spese in conto capitale invece decrescono per complessivi 376 milioni di euro nel 2025 e ancora più sensibilmente negli esercizi 2026 e 2027.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari al 3,4% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era il 3,5% nell’esercizio precedente.
Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie (ossia l’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato), che ammontano a 22,7 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 30.999 milioni di euro.
2. L’impatto della manovra sulle spese finali per l’anno 2025
Per l’anno 2025, lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella n. 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 31.399 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 - attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un decremento delle spese finali di circa 423 milioni di euro (- 1,3 %), come evidenziato nella tabella che segue:
Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell’interno- anno 2025
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
2024 |
2025 |
|||||
| Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Modifiche Sez. II |
Ddl bilancio Sez II |
effetti Sez. I |
DDL Bilancio integrato sez I+Sez II |
|
| Spese correnti |
26.039 |
27.380 |
26.448 |
10,7 |
26.548 |
375,6 |
26.834 |
| Spese in c/capitale |
4.518 |
4.597 |
4.951 |
-351,5 |
4.600 |
-457,5 |
4.142 |
| SPESE FINALI |
30.557 |
31.977 |
31.399 |
-340,8 |
31.081 |
-81,9 |
30.976 |
Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 341 milioni di euro, che è l’effetto combinato di aumenti dal lato della spesa corrente (+10,7 milioni) e riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (-351,5 milioni).
Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano, invece, nel complesso un effetto negativo di circa 82 milioni di euro, che è il risultato di un aumento delle spese di parte corrente, pari a 375,6 milioni di euro, e di un decremento delle spese in conto capitale, pari a 457,5 milioni di euro.
Appare opportuno evidenziare in proposito che lo stato di previsione del Ministero dell’interno – come tutti gli altri stati di previsione del bilancio statale – è interessato dagli effetti delle riduzioni alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Dicasteri, disposte dall’articolo 119, comma 1 del disegno di legge e dettagliate nell’allegato III. Tali riduzioni ammontano, complessivamente, per il Ministero dell’interno, a 217,9 milioni per il 2025, a 178 milioni per il 2026, a 213 milioni nel 2027.
Il DDL di bilancio 2025, come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 30.976 milioni per il 2025.
In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano l’86,6% del totale delle spese finali (nel 2024 erano l’84,7%; nel 2023 erano pari all’83,2%, nel 2022 erano pari all’80%, nel 2021 pari all’81,7% e nel 2020 all’88,6%).
La tabella ed il grafico che seguono mostrano l’evoluzione delle spese finali del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di incidenza sul bilancio dello Stato[10].
(in milioni di euro)
| Ministero dell’interno |
||||||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Spese finali |
21.906 |
26.540 |
25.392 |
26.719 |
25.798 |
27.349 |
| % su bilancio Stato |
3,6 |
4,3 |
4,3 |
4,4 |
3,9 |
4,5 |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Spese finali |
35.883 |
35.589 |
34.694 |
31.984 |
31.977 |
30.976 |
| % su bilancio Stato |
4,3 |
4,3 |
4,1 |
3,7 |
3,5 |
3,4 |
1. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l’anno 2025
La tabella seguente espone le previsioni del ddl di bilancio integrato per il 2025 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio precedente.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione nonché di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge di contabilità) sono riportati negli appositi allegati allo stato di previsione in esame.
(Dati di competenza, valori in milioni di euro)
| MINISTERO DELL’INTERNO |
|||||||||
| (*) |
Missione/Programma |
2024 |
2025 |
||||||
| Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
| Rimodul. |
Variaz. |
||||||||
| 1 |
Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2) |
882,0 |
942,7 |
944,7 |
- |
- |
944,7 |
-6,9 |
937,8 |
| 1.1 |
Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2) |
882,0 |
942,7 |
944,7 |
- |
- |
944,7 |
-6,9 |
937,8 |
| 2 |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) |
15.127,4 |
15.497,5 |
15.457 |
-42,5 |
10 |
15.424,5 |
-77,6 |
15.347 |
| 2.1 |
Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) |
38,9 |
39,7 |
39,6 |
- |
- |
39,6 |
-0,2 |
39,4 |
| 2.2 |
Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9) |
76,9 |
260,5 |
122,8 |
-42,5 |
- |
80,3 |
-1,4 |
78,9 |
| 2.3 |
Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) |
15.011,5 |
15.197,3 |
15.294,6 |
- |
10 |
15.304,6 |
-76 |
15.228,7 |
| 3 |
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
9.110,1 |
9.550,9 |
9.325,7 |
-5,8 |
-247,6 |
9.072,3 |
-76,5 |
8.995,8 |
| 3.1 |
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) |
7.994,7 |
8.380,9 |
8.056,3 |
-5,8 |
-242,5 |
7.808 |
-55 |
7.752,9 |
| 3.2 |
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) |
468,9 |
487,1 |
510,8 |
- |
-5,1 |
505,7 |
-15,6 |
490,1 |
| 3.3 |
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10) |
646,4 |
682,9 |
758,7 |
- |
- |
758,7 |
-5,9 |
752,8 |
| 4 |
Soccorso civile (8) |
3.040,5 |
3.405,3 |
3.113,9 |
-12 |
-39,2 |
3.062,6 |
-77 |
2.985,6 |
| 4.1 |
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) |
8,3 |
8,4 |
11,4 |
- |
-3,3 |
8,1 |
-0,6 |
7,6 |
| 4.2 |
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) |
3.032,2 |
3.396,9 |
3.102,4 |
-12 |
-35,9 |
3.054,5 |
-76,5 |
2.978 |
| 5 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
2.139,9 |
2.330,6 |
2.156,1 |
- |
-1,8 |
2.154,4 |
172,4 |
2.326,8 |
| 5.1 |
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) |
2.139,9 |
2.330,6 |
2.156,1 |
- |
-1,8 |
2.154,4 |
172,4 |
2.326,8 |
| 6 |
Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32) |
278,8 |
271,9 |
424,4 |
- |
-1,9 |
422,5 |
-16,2 |
406,3 |
| 6.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
79,5 |
80,7 |
99,9 |
- |
- |
99,9 |
-4,8 |
95 |
| 6.2 |
Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3) |
199,3 |
191,2 |
324,6 |
- |
-1,9 |
322,7 |
-11,4 |
311,3 |
|
|
SPESE FINALI MINISTERO |
30.557 |
31.977 |
31.399 |
-60,3 |
-280,5 |
31.081 |
-81,9 |
30.976 |
|
|
Rimborso passività finanziarie |
21,5 |
21,5 |
22,7 |
- |
- |
22,7 |
- |
22,7 |
|
|
SPESE COMPLESSIVE |
30.578,7 |
31.999 |
31.421,9 |
-60,3 |
-280,5 |
31.081,1 |
-81,9 |
30.999 |
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
La spesa complessiva del Ministero dell’interno è allocata su 6 missioni e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell’art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.
Il grafico che segue evidenzia la quota percentuale, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna missione.

Di seguito si illustrano sinteticamente le variazioni che si registrano nelle due missioni strumentali del Ministero.
In premessa si rileva che la Missione 1 (Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio) dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all’attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio, presenta una riduzione di 6,9 milioni (-0,7%) rispetto alle previsioni a legislazione vigente, determinata dagli interventi di spending review dei Ministeri (art. 119, co. 1 e alle. III, si v. supra). Le risorse della Missione assorbono il 3 per cento della spesa complessiva del dicastero.
La Missione 6 (Servizi istituzionali e generali) evidenzia un decremento di circa 18 milioni di euro (- 4,3%), rispetto al dato a legislazione vigente per il 2025 (pari a 424,4 milioni di euro), dovuti a interventi di sezione I riconducibili esclusivamente alle misure di spending review ex art. 119, co. 1, e all. 3, che determinano una riduzione di 16,2 milioni di euro per il 2025. Il restante intervento negativo, pari a 1,9 milioni di euro, è determinato dai definanziamenti di leggi di spesa in sezione II.
All’esito della manovra la missione presenta uno stanziamento complessivo di 406,3 milioni di euro (1,3% della spesa del Ministero), in aumento di circa il 45 per cento rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2024.
Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nelle missioni di maggior peso del Ministero.
Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”
La maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero, come di consueto, è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 50% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.
Lo stanziamento complessivo della missione fa segnare, per l’anno 2025, una variazione molto contenuta rispetto al dato a legislazione vigente: l’effetto cumulato delle modifiche operate dalle Sezioni I e II determina, infatti, un decremento di 110 milioni (pari allo 0,7% del dato a legislazione vigente).
Tale variazione è in primo luogo determinata da interventi di sezione I, che comportano un decremento di 77,6 milioni di euro, in massima parte riguardanti il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10). Incide sulla missione anche una riduzione di spesa per la spending review dei ministeri, di complessivi 2,8 mln per il 2025, ai sensi dell’art. 119, co. 1, del ddl.
Tra tali interventi di sezione I sul programma 3.10 si segnalano:
§ la riduzione di 115 milioni di euro, a decorrere dal 2025, del contributo ai comuni (cap. 7262) per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché la riduzione di 200 milioni di euro, a decorrere dal 2025, del contributo ai comuni (cap. 7273) per le spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale (articolo 104, co. 15);
§ la rideterminazione della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365) che registra un aumento complessivo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, destinato ad esigenze di correzione del riparto tra i comuni (articolo 100, co. 2);
§ un trasferimento di 17,2 milioni di euro (cap. 1382) a favore dei comuni per compensare i minori introiti a titolo di imposte, tasse e canoni comunali conseguenti alla sospensione dei versamenti tributari nei comuni colpiti da calamità naturali;
§ un contributo di 16,5 milioni di euro a favore del Comune di Roma Capitale (cap. 1385) per le spese connesse allo svolgimento del Giubileo (articolo 78);
§ un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province (cap. 1441) e delle città metropolitane (cap. 1442), per gli anni dal 2025 al 2030, rispettivamente di 36,7 e 13,3, milioni di euro (articolo 102);
§ l’istituzione di un fondo (cap. 1451) con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori allontanati dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 101).
Agli effetti così determinati per effetto dell’articolato si accompagna una riduzione degli stanziamenti, operata dalla sezione II, complessivamente pari a 32,5 milioni di euro nel 2025, derivanti dall’effetto congiunto di:
§ una rimodulazione compensativa delle spese per la produzione, emissione e rilascio della carta d’identità elettronica (cap. 7014, il cui stanziamento è ridotto di 42,5 milioni di euro nel 2025 e incremento di 30 e 10 mln, rispettivamente nel 2026 e nel 2027);
§ il rifinanziamento di 10 milioni di euro del fondo per il concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste per l'attuazione del PNRR (che a legislazione vigente espone stanziamenti per 30 milioni di euro).
In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione sono pari a circa 15.347 milioni di euro per il 2025, 15.079,4 milioni per il 2026 e 15.167,6 per il 2027.
Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”
La Missione Ordine pubblico e sicurezza reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 9.325,7 milioni di euro.
Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 8.995,8 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 329,9 milioni.
Tale variazione è dovuta agli effetti congiunti della Sezione I (-76,5 milioni) e della Sezione II (-253,4 milioni) e risulta concentrato, principalmente, sul programma 3.1. Contrasto al crimine, tutale dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8).
Più in dettaglio, la manovra opera con interventi di sezione I, che determinano un decremento per complessivi 76,5 milioni di euro nel 2025, derivante principalmente dagli effetti finanziari delle misure di revisione della spesa pubblica previste dall’articolo 119, co. 1, del DLB (pari a 87,3 milioni di euro nel 2025, 70,5 nel 2026 e 87,5 nel 2027).
Tale riduzione riguarda tutti i programmi, nella misura di:
§ 59,5 milioni per il programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8);
§ 16,5 milioni per il programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)
§ 11,2 milioni per il programma 3.3. Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10).
Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono in riduzione degli stanziamenti della missione, per complessivi 247,6 milioni, che derivano dai seguenti definanziamenti di leggi di spesa, riguardanti tutti e tre i programmi della missione, come esposte nella tavola che segue (vedi allegato allo stato di previsione (TOMO III).
| Ministero dell’interno |
|||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
| DEFINANZIAMENTI |
|||||
| 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica |
|
|
|
|
|
| L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del Numero Unico Emergenze - NUE" - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
3,6 |
5,4 |
- |
| Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
| DL n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A "Risorse in favore della Polizia di Stato per acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il settore motorizzazione, armamento e manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25 - 7456/14 - 7456/15 - 7456/17 - 7490/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
57,5 |
29,2 |
31,7 |
44,7 |
| Def. |
-17,5 |
-3,9 |
-3,4 |
-5,5 |
|
| DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,8 |
- |
- |
- |
| Def. |
-0,8 |
- |
- |
- |
|
| DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A "Potenziamento di apparati tecnico logistici della Polizia di Stato" - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
42,4 |
22,1 |
24,7 |
7,0 |
| Def. |
-18,5 |
-21,8 |
- |
-7,0 |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/13 - 7411/14) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
57,6 |
33,4 |
40,3 |
0,2 |
| Def. |
-13,0 |
-18,4 |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/16) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
| Def. |
-0,2 |
-0,2 |
- |
- |
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7417/5 - 7456/13) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,8 |
5,5 |
- |
- |
| Def. |
-1,4 |
-1,0 |
- |
- |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
13,2 |
10,5 |
11,7 |
30,2 |
| Def. |
-3,8 |
-1,1 |
-3,5 |
- |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
| Def. |
-1,0 |
-1,0 |
-0,5 |
-0,5 |
|
| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/23) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,5 |
- |
- |
- |
| Def. |
-0,5 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 660 "Fondo per gli interventi infrastrutturali per la Polizia di Stato " - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
27,0 |
27,0 |
77,0 |
135,0 |
| Def. |
- |
- |
-50,0 |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/9 - 7411/10) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
31,8 |
49,7 |
48,3 |
50,6 |
| Def. |
-15,6 |
-48,8 |
- |
-10,0 |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
41,7 |
5,1 |
40,4 |
103,5 |
| Def. |
-0,7 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/11 - 7411/12) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
23,8 |
22,4 |
- |
- |
| Def. |
-23,8 |
-22,4 |
- |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione del Fondo investimenti 'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
65,0 |
26,3 |
145,7 |
112,5 |
| Def. |
-54,0 |
-12,0 |
-45,0 |
-36,9 |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
92,9 |
101,3 |
57,1 |
135,5 |
| Def. |
-75,7 |
-96,4 |
- |
-51,5 |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies " Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/4 - 7411/5) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
11,7 |
10,6 |
10,6 |
- |
| Def. |
-11,7 |
-10,6 |
-10,6 |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7458/1 - 7460/1 - 7490/2) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
48,4 |
50,7 |
43,4 |
130,2 |
| Def. |
-4,1 |
-4,9 |
- |
- |
|
| 3.2. Servizio permanente dell’Arma dei Carbinieri per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.9) |
|
|
|
|
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7410/2) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
23,6 |
11,8 |
8,5 |
4,7 |
| Def. |
-5,1 |
-7,8 |
-4,9 |
-4,7 |
|
| 3.3. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) |
|
|
|
|
|
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
0,4 |
2,6 |
37,4 |
367,9 |
| Def. |
- |
- |
- |
-18,2 |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
- |
- |
22,1 |
109,5 |
| Def. |
- |
- |
- |
20,0 |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7457/3 - 7457/4) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
10,9 |
20,0 |
- |
- |
| Def. |
- |
-20,0 |
- |
- |
|
| LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "Spese per il servizio di telecomunicazione TETRA" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
69,6 |
72,9 |
16,2 |
- |
| Def. |
-1,9 |
- |
- |
- |
|
Un’ulteriore riduzione, pari 5,8 milioni di euro, deriva da rimodulazioni compensative orizzontali nell’ambito del programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (per il dettaglio, si v. allegato 3).
In relazione al personale delle Forze di polizia, si ricorda, inoltre, che:
- l’articolo 18, co. 2, dispone in merito alle risorse da destinare per l’incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025, di cui 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato;
- l’articolo 110, co. 4, lett. a), prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco, che determina un effetto di risparmio di spesa pari a 89.684.131 euro.
La missione, articolata in due programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2025 di circa 3.114 milioni di euro, in leggero aumento rispetto alla legge di Bilancio 2024, che recava uno stanziamento di 3.040 milioni circa.
Lo stanziamento 2025 viene ridotto di 77 milioni nel 2025 a seguito delle variazioni legislative introdotte dalla Sezione I, in particolare per effetto dell’intervento di spending review dei ministeri, ai sensi dell’art. 119, co. 1 del ddl.
Con la Sezione II vengono invece operati definanziamenti per complessivi 39,2 milioni.
I definanziamenti, che riguardano prevalentemente il Programma 4.2. “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico” (8.3), sono riportati nella tabella seguente.
| Ministero dell’interno |
|||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
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| DEFINANZIAMENTI |
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| 4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile |
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| DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
3,3 |
- |
- |
- |
| Def. |
-3,3 |
- |
- |
- |
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| 4.2. Prevenzione del rischio e soccorso pubblico |
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| L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del NUE" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,7 |
- |
- |
- |
| Def. |
-1,7 |
- |
- |
- |
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| DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco." - (Cap-pg: 7311/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
5,2 |
- |
- |
- |
| Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
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| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7311/7) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
11,3 |
8,9 |
6,2 |
58,9 |
| Def. |
-4,5 |
- |
- |
- |
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| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7313/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,7 |
26,1 |
6,3 |
- |
| Def. |
- |
15,2 |
- |
- |
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| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/24) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
10,7 |
7,3 |
7,7 |
43,7 |
| Def. |
-4,7 |
- |
- |
- |
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| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali VVF" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,3 |
- |
- |
- |
| Def. |
-2,3 |
- |
- |
- |
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| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
13,5 |
8,3 |
9,0 |
- |
| Def. |
- |
-4,7 |
- |
- |
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| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7311/8 - 7324/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,7 |
1,1 |
0,6 |
3,1 |
| Def. |
-1,6 |
- |
- |
- |
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| LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 672 p. 1 "Spese per lo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con uso di nuove tecnologie " - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
9,0 |
8,0 |
6,0 |
- |
| Def. |
- |
-2,0 |
- |
- |
|
| LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 673 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,7 |
2,1 |
- |
- |
| Def. |
- |
2,1 |
- |
- |
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| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
9,5 |
3,6 |
2,7 |
- |
| Def. |
-5,0 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/21) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
6,0 |
| Def. |
-0,0 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7313/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
30,5 |
18,0 |
- |
- |
| Def. |
-15,8 |
- |
- |
- |
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| LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7351/6) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
1,8 |
2,0 |
- |
- |
| Def. |
-1,8 |
-2,0 |
- |
- |
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| LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7613/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,9 |
- |
- |
- |
| Def. |
-1,9 |
- |
- |
- |
|
| LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7628/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
14,5 |
6,8 |
- |
- |
| Def. |
- |
-6,8 |
- |
- |
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Incide sulla missione anche la rimodulazione della spesa destinata allo sviluppo di tecnologia robotica per la capacità operativa delle squadre di intervento del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene ridotta di 12 milioni di euro per il 2025 (cap. 7325 – p.g. 41).
Lo stanziamento finale nel DDL di bilancio integrato risulta pari a 2.985,6 milioni di euro nel 2025, rappresentando il 9,6% del valore della spesa finale complessiva del Ministero, in diminuzione rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2024 (- 1,8%).
Missione 5 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”
Rispetto alla dotazione iniziale (2.156 milioni di euro), all’esito della manovra, la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell’unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – registra, per l’effetto cumulato delle modifiche operate dalle Sezioni I e II, un incremento di circa 170 milioni di euro (pari al 7,9% del dato a legislazione vigente).
Lo stanziamento 2025 viene aumentato di 172,4 milioni a seguito delle variazioni legislative introdotte dalla Sezione I.
Le variazioni sono ascrivibili, essenzialmente, all’incremento di 200 milioni di euro disposto dall’art. 123 del ddl di bilancio, che ha disposto un rifinanziamento, per l’esercizio 2025, delle spese per la costruzione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per gli stranieri irregolari (cap. 2351, piano gestionale 2).
Incide sul programma anche una riduzione di spesa per la spending review dei ministeri, di complessivi 27,6 milioni di euro per il 2025, ai sensi dell’art. 119 del ddl.
La modifica operata dalla sezione II consiste in un definanziamento di 1,8 milioni di euro nel 2025 delle somme per la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione dei centri di permanenza per il rimpatrio (cap. 7351-p.g. 16)
All’esito di tali interventi, lo stanziamento finale nel DDL di bilancio integrato risulta pari a 2.326,8 milioni di euro nel 2025, in aumento rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2024 (+ 8,7%). Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 7,5 per cento.
Per gli anni successivi del triennio si registra una progressiva flessione con stanziamenti complessivi pari a 1.995,9 milioni per il 2026 e 1.806 milioni per il 2027.
Ministero dell’economia (tab. 2) – stanziamenti di interesse
Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF (Tabella 2).
Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale[11]. A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:
§ il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali;
§ il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Missione reca, a bilancio a legislazione vigente, uno stanziamento in competenza pari a 3 miliardi e 560 milioni di euro.
Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a tre miliardi e 615 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un aumento di 53,9 milioni in Sezione I.
In particolare, si rileva che la manovra incide esclusivamente sul Programma 1.3 (17.2-MEF) “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e solamente per mezzo di variazioni di Sezione I.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
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Missione/Programma |
2024 |
2025 |
||||||
| Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
| Rimodul. |
Variazioni |
||||||||
| 17 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) |
3.054,6 |
3.302,9 |
3.560,6 |
- |
- |
3.560,6 |
53,9 |
3.614,6 |
| 17.1 |
Organi costituzionali (1.1) |
|
|
1.762,8 |
- |
- |
1.762,8 |
- |
1.762,8 |
| 17.2 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) |
1.301,1 |
1.549,3 |
1.797,8 |
- |
- |
1.797,8 |
53,9 |
1.851,7 |
Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.1, sono pari a 1.762,8 milioni di euro per il 2025, 1.770,2 per il 2026 e 1.770,7 per il 2027. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.
All’interno del programma 17.2 sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale. Sono compresi altresì gli interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.
Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.2, sono pari a 1.797,8 milioni di euro per il 2025, nonché a 1.264,9 milioni di euro nel 2026 e a 904,2 milioni di euro nel 2027.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra un incremento di complessivi 53,9 milioni di euro, collegato ad interventi di sezione I, che concernono in particolare finanziamenti e definanziamenti.
Tra i definanziamenti, si segnala:
§ un definanziamento di 3,6 milioni di euro per il capitolo 2120/MEF “Somma da assegnare alla presidenza del consiglio dei ministri”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 119 comma 1 in termini di revisione della spesa di cui all’allegato III; un definanziamento di 4,5 milioni di euro per il capitolo 2127/MEF “Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate al pagamento delle spese derivanti dai contenziosi”;
§ un definanziamento di 9,5 milioni al capitolo di nuova istituzione 7318/MEF “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il potenziamento di infrastrutture per l'offerta di servizi sociali di comunità nelle aree interne del Paese”.
Tra i finanziamenti, si segnalano invece.
§ un finanziamento pari a 34,5 milioni per il capitolo 2164/MEF “Somma da destinare agli interventi per l’accoglienza dei pellegrini per il Giubileo 2025”, ai sensi dell’articolo 78 comma 1 lettera c);
§ un finanziamento di 37 milioni al capitolo 2165/MEF “Somme da trasferire alla società “Giubileo 2025” per il coordinamento operativo e per i servizi ai partecipanti all’evento Giubileo 2025”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 78 comma 1 lettera a);
§ un finanziamento di 7 milioni al capitolo 7454/MEF “somme da trasferire alla società "Giubileo 2025" per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025”, ai sensi dell’articolo 78 comma 2.
Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell’ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell’ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, si ricordano:
§ gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.174,9 milioni di euro per il 2025[12];
§ alcuni stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
§ Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità[13]), le cui previsioni di spesa nel BLV risultano pari a circa 115,2 milioni per il 2025 e per il 2026, nonché 108,2 milioni per il 2027. La sezione I del ddl di bilancio propone una riduzione della dotazione del fondo pari a 2,8 milioni per ciascuno dei due anni 2025 e 2026, nonchè a 2,4 mln nel 2027. L’effetto negativo è il risultato congiunto del rifinanziamento del fondo per 3 milioni di euro annui dal 2025 stabilito dall’articolo 36 e le previsioni di spending review dei ministeri di cui all’articolo 119, co. 1. del ddl di bilancio. All’esito della manovra lo stanziamento del Fondo risulta pari a 112,5 milioni di euro per il 2025;
§ Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a circa 0,9 mln euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2 milioni di euro. La sezione I del bilancio riduce di complessivi 144 mila euro in dipendenza delle misure di spending review.
Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.
Nell’ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4) si segnala:
§ il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica[14]. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa 1.203,3 milioni di euro per il 2025. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
§ il capitolo 1672, relativo alle somme da assegnare all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che per effetto della sezione I del ddl (articolo 119), registra un decremento di circa 1,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente. Il ddl integrato espone pertanto stanziamenti in competenza pari a 117,7 milioni nel 2025, 131,1 milioni nel 2026 e 127,8 milioni nel 2027.
Nell’ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all’interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:
§ la Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 9,1 milioni di euro nel 2025, 9,3 milioni nel 2026 e 7,5 milioni nel 2027. La sezione I del ddl (articolo 119) riduce lo stanziamento circa 107 mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
§ la Scuola nazionale della amministrazione - SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 21,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 20,4 per il 2027. La sezione I del ddl (articolo 119) riduce lo stanziamento circa 124 mila euro per ciascuno degli anni del triennio;
§ l’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel BLV a 213,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027. La sezione I del ddl (articolo 119) riduce lo stanziamento circa 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio;
§ l’Agenzia per l’Italia digitale (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 16,4 mln di euro per ciascun anno del triennio. La sezione I del ddl (articolo 119) riduce lo stanziamento circa 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
Nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) si segnala il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a BLV una previsione di competenza di 369 milioni di euro per il 2025, 334,8 mln nel 2026 e 342,1 mln nel 2027. La sezione I del ddl (articolo 119) riduce lo stanziamento di circa 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché di circa 3,2 milioni di euro per il 2027.
[1] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[2] Quest'ultimo (il cosiddetto personale in regime di diritto pubblico) è individuato dall'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.
[3] La norma in esame richiama l'articolo 47, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il quale, a sua volta, fa riferimento ai comitati di settore previsti dall'articolo 41, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni; questi ultimi sono: un comitato di settore costituito nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento alle regioni, ai relativi enti dipendenti e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; un comitato di settore costituito nell'ambito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento ai dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei segretari comunali e provinciali.
Si ricorda che gli atti di indirizzo definiti da ciascuno dei suddetti tre comitati sono sottoposti (ai sensi del citato articolo 47, comma 2) al Governo, il quale, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni, relative alla compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine, l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
[4] Ai sensi del quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Lo stesso comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) prevede che le disposizioni di tale decreto si applichino anche al CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore.
[5] Si ricorda, in proposito, che l’ISTAT ha effettuato l’ultimo aggiornamento del predetto elenco alla data del 30 settembre 2024.
[6] Le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 509/1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:
× Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
× Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;
× Cassa nazionale del notariato;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
× Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
× Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
× Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
× Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
[7] Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della L. 335/1995 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 103/1996, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.
In attuazione del D.Lgs. 103/1996 risultano istituiti i seguenti enti privatizzati:
× Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
[8] Originariamente, l’articolo 57 del D.Lgs. 300/1999 istituiva quattro agenzie fiscali: l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia del Demanio. Nel 2012 (DL 95/2012), tuttavia, l’agenzia del territorio è stata accorpata all’agenzia delle entrate. Nel 2017 è stato, invece, istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, strumentale dell’Agenzia delle Entrate, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale (DL 193/2016).
[9] In virtù di quanto disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono sottratte alla privatizzazione del lavoro pubblico alcune categorie di personale che, in virtù delle peculiarità delle funzioni esercitate, vengono mantenute in regime di diritto pubblico e rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di pubblici dipendenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e valutaria, di vigilanza sulle società e la borsa e di tutela della concorrenza e del mercato, il personale (anche di livello dirigenziale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 362/2000, e il personale volontario di leva), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato).
[10] Per gli anni 2014-2023 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2024 sono riportate le previsioni assestate e per il 2025 i dati del disegno di legge di bilancio in esame.
[11] Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (missione 17).
[12] Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.
[13] Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell’ambito di un autonomo programma Promozione e garanzia delle pari opportunità (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.
[14] L. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.