Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: La legge elettorale dell'Austria
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 122
Data: 26/09/2024
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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La legge elettorale dell'Austria

26 settembre 2024
Schede di lettura


Indice

Introduzione|Il sistema elettorale del Nationalrat|Le circoscrizioni elettorali|Procedura di assegnazione dei seggi|Presentazione delle liste dei candidati|Modalità di voto|


Introduzione

Il Data delle elezioni29 settembre 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio federale della Repubblica d'Austria, sulla base del  provvedimento del Governo federale pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2024.

La forma di governo della Repubblica d'Austria

La costituzione austriaca prevede il rapporto fiduciario tra il Consiglio nazionale (Nationalrat), ossia la Camera bassa del Parlamento, e il Governo federale presieduto dal Cancelliere federale. Il Cancelliere federale e, su sua raccomandazione, gli altri membri del Governo federale sono nominati dal Presidente federale, eletto direttamente dai cittadini.

Nonostanze la formale rispondenza del sistema al modello semipresidenziale classico (identificabile, nella prassi, con l'esperienza della V Repubblica francese), in realtà l'evoluzione dell'assetto costituzionale austriaco ha portato il paese a essere qualificato, a seconda delle interpretazioni, come una repubblica parlamentare a tendenza presidenziale ovvero come una repubblica parlamentare pura ovvero, ancora, come una repubblica semipresidenziale a tendenza parlamentare.  Infatti, nonostante l'elezione diretta del Presidente federale, il fulcro del sistema, così come inteso dagli attori istituzionali e politici, è rappresentato dal rapporto intercorrente tra il Nationalrat e il Governo federale.  
Come anticipato, il  Elezione e mandato del PresidentePresidente federale è eletto direttamente dai cittadini (articolo 60, comma 1, Costituzione). Ai fini dell'elezione è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi. In difetto si procede con un secondo turno elettorale cui accedono i due candidati più votati al primo turno (articolo 60, comma 2). Il mandato del Presidente ha una durata di sei anni, con la possibilità di una rielezione immediatamente successiva (articolo 60, comma 5).  Prima della scadenza del mandato il Presidente federale può essere destituito con referendum popolare, il quale deve essere indetto se l'Assemblea federale lo richiede, secondo la procedura prevista al comma 6 dell'articolo 60.
Tra le Le attribuzioni del Presidenteattribuzioni del Presidente federale occorre ricordare:
  • il potere di nomina e di revoca del Cancelliere, nonché, su proposta di quest'ultimo, degli altri membri del Governo federale (articolo 70);
  • il potere di scioglimento del Consiglio nazionale, ma non più di una volta per lo stesso motivo (articolo 29);
  • il potere di certificare le leggi (articolo 47) e di indire il referendum (articolo 46);
  • il comando generale dell'esercito (articolo 80).

Qualora la Costituzione non preveda diversamente, tutti gli atti presidenziali sono controfirmati dal Cancelliere federale o dal Ministro federale competente (art. 67).

 
Il  Nationalrat e Bundesrat Parlamento austriaco si compone di due Camere: il Consiglio nazionale ( Nationalrat) e il Consiglio federale ( Bundesrat).
Il Nationalrat, composto da 183 deputati, è eletto direttamente dal popolo (articolo 26) e la sua legislatura ha una durata di cinque anni (articolo 27).
I Länder  sono invece rappresentati nel Bundesrat da membri eletti dalle singole Diete (Landtage, le assemblee legislative degli stati federati) proporzionalmente alla popolazione di ciascun Land (con un massino di dodici e un minimo di tre rappresentanti), ex articolo 34. La durata del mandato dei membri del Bundesrat coincide con quella della legislatura della singola Dieta che li ha eletti: la scadenza della legislatura di una Dieta o il suo scioglimento implica il rinnovo dei membri eletti da quest'ultima (articolo 35).
Le due Camere si riuniscono in seduta comune in Assemblea federale per il giuramento del Presidente federale e per la dichiarazione dello stato di guerra (articolo 38).
Il ruolo del Nationalrat nel procedimento legislativo (disciplinato dagli articoli 41 e seguenti) è prevalente rispetto a quello del Bundesrat. In particolare, dopo l'approvazione della proposta legislativa da parte del primo, essa è trasmessa al secondo, il quale può opporsi entro otto settimane, diversamente la proposta è approvata. In caso di opposizione, se il Nationalrat riafferma la sua delibera originaria alla presenza di almeno la metà dei membri (art. 42), essa deve essere pubblicata. Il Bundesrat, comunque, non ha competenza legislativa generale, non partecipando, tra gli altri, ai procedimenti legislativi in materia di bilancio.
Il Governo e Cancelliere federaliGoverno federale è presieduto dal Cancelliere federale ed è composto da quest'ultimo, dal Vicecancelliere e dagli altri ministri federali. I membri del Governo federale prestano giuramento davanti al Presidente federale (articolo 72). Non è presente l'istituto della fiducia iniziale e ai fini dell'approvazione di una mozione di sfiducia è necessaria la presenza della metà dei membri del Nationalrat (articolo 74).

Il sistema elettorale del Nationalrat

Il Nationalrat è il ramo del parlamento direttamente rappresentativo del popolo. I suoi 183 membri vengono eletti con un sistema proporzionale, articolato in tre livelli, mediante liste collegate a livello federale, del Land e regionale. Possono competere a livello del Land e federale solo i partiti che abbiano ottenuto almeno un mandato nella circoscrizione regionale oppure che abbiano ottenuto su tutto il territorio federale almeno il 4% dei voti validi espressi.

L'attuale sistema è disciplinato dalla La legge elettoralelegge elettorale del 1992 che ha modificato la precedente legge elettorale del 1970 con la quale era stato aumentato il numero dei deputati del Nationalrat da 165 a 183, ridotte le circoscrizioni del primo livello - da 25 a 9 corrispondenti appunto al numero dei Länder e introdotte le preferenze di lista.

 

Negli anni la legge elettorale è stata più volte modificata ed integrata. A tal proposito si segnala, in particolare, la Riforma del 2007novella approvata nel 2007 innovativa nei seguenti elementi:

  • prolungamento della durata della legislatura da 4 a 5 anni:
  • abbassamento dell'età minima prevista per l'elettorato attivo passata da 18 - come previsto dalla precedente riforma del 1992 - a 16 anni;
Si segnala che l'Austria è stato il primo paese dell'Unione Europea nel quale l'età minima per esprimere il proprio voto è stata portata a 16 anni. In particolare, tale età rappresenta un requisito per poter eleggere: i deputati del Consiglio Nazionale, il Presidente della Repubblica, i membri delle Diete dei Länder, i sindaci e i membri dei Consigli comunali, e per poter partecipare ai referendum deliberativi e consultivi e alle petizioni popolari;
  • abbassamento dell'età minima prevista per l'elettorato passivo da 19 a 18 anni;
  • estensione del voto per corrispondenza, già previsto per gli aventi diritto residenti all'estero, all'interno del territorio nazionale;
Si segnala che il voto per corrispondenza per gli austriaci residenti all'estero è stato introdotto da una legge del 1990 a seguito di una pronuncia del  Verfassungsgerichtshof del 1989. 

Le circoscrizioni elettorali

Secondo quanto disciplinato all'articolo 2 della legge elettorale, la Repubblica d'Austria è suddivisa in 9 circoscrizioni elettorali statali. Ogni Land costituisce una circoscrizione elettorale statale. Quest'ultima porta il nome del Land di riferimento.

 

Il territorio austriaco è poi suddiviso in 39 circoscrizioni elettorali regionali. Esse sono elencate all'articolo 3 della legge elettorale e costituiscono un'articolazione elettorale territorialmente più piccola rispetto alle circoscrizioni elettorali statali.

 

A norma dell'articolo 5 il numero dei mandati assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale deve essere Determinazione dei seggideterminato dal Ministro federale degli Interni immediatamente dopo la determinazione finale dei risultati dell'ultimo censimento e annunciato nella Gazzetta ufficiale federale.

Si veda, in proposito, la comunicazione del Ministro degli interni pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 13 giugno 2023.


Procedura di assegnazione dei seggi

Il sistema elettorale austriaco consta di tre livelli di assegnazione dei seggi (regionale, circoscrizionale, ovvero di Land, e federale) la cui procedura è disciplinata nel dettaglio dalla legge elettorale del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Nella Prima assegnazioneprima fase vengono calcolati, a livello delle 39 circoscrizioni regionali, i seggi spettanti a ciascun partito con il metodo dei quozienti interi (art. 97). Si procede, dunque, determinando la cifra elettorale di ciascuna lista a livello di circoscrizione regionale. Si calcola, poi, il quoziente regionale dato dal rapporto tra la somma delle cifre elettorali di ciascuna lista e il numero dei seggi da assegnare all'interno di ciascuna circoscrizione regionale. Vengono conferiti ad ogni lista tanti mandati quante volte il quoziente regionale risulta contenuto nella cifra elettorale di riferimento trascurando la parte decimale. I seggi che risultano ancora da assegnare al termine di queste operazioni verranno attribuiti al livello di Land nella seconda fase.    

All'interno di ciascuna lista, il mandato viene attribuito a tutti i candidati che hanno ottenuto voti di preferenza pari ad almeno il 14% dei voti validi espressi per il proprio partito nella circoscrizione regionale secondo una graduatoria decrescente sulla base dei voti ottenuti da ciascun candidato a livello regionale. In caso di parità tra candidati è determinante la posizione all'interno della lista regionale.

I seggi residuati devono essere attribuiti ai candidati regionali nell'ordine in cui compaiono nella lista regionale senza prendere in considerazione i candidati regionali a cui è già stato assegnato un seggio in base al voto di preferenza (art. 98).

Alla Seconda assegnazioneseconda assegnazione sono ammessi tutti i partiti che abbiano ottenuto un seggio in almeno una delle circoscrizioni elettorali regionali o che abbiano superato la soglia del 4% dei voti validi espressi nell'intero territorio federale (art. 100).

Il numero dei seggi che spetta a ciascun partito è dato sottraendo al numero di mandati ottenuti a livello di Land quelli attribuiti in prima assegnazione.

I seggi vengono attribuiti alle liste con il metodo dei quozienti interi con un procedimento analogo a quello previsto per l'assegnazione a livello regionale. Si calcola, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista a livello di Land e il quoziente di Land, ovvero il risultato del rapporto tra la somma dei voti di tutte le liste e il numero di seggi da attribuire a livello di Land. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quante volte tale quoziente risulta contenuto nella propria cifra elettorale, senza considerare la parte decimale, meno quelli già assegnati a livello regionale.Gli ulteriori seggi che risultano ancora da assegnare al termine di queste operazioni verranno attribuiti a livello federale nell'ultima fase.  

All'interno delle liste, viene attribuito un mandato a ciascun candidato le cui preferenze abbiano fatto ottenere almeno un seggio al proprio partito a livello di Land oppure siano pari ad almeno il 10% dei voti validi espressi per il loro partito.

I seggi vengono distribuiti secondo una graduatoria decrescente di voti per ciascun candidato regionale. In caso di parità rileva la posizione nella lista in questo caso presentata a livello di Land (artt. 101-102).

I seggi residuati devono essere attribuiti ai candidati nell'ordine in cui compaiono nella lista del Land senza prendere in considerazione i candidati regionali a cui è già stato assegnato un seggio in base al voto di preferenza (art. 102).

Terminate le prime due fasi, le 9 autorità elettorali di ciascun Land trasmettono i risultati all'Autorità Elettorale Federale la quale verifica la correttezza dei dati ricevuti e procede con l'attribuzione dei seggi vacanti.

La Terza assegnazioneterza assegnazione interessa tutti i partiti che hanno ottenuto almeno un seggio in una circoscrizione elettorale regionale o il 4% dei voti validi espressi all'interno di tutto il territorio federale e che abbiano presentato candidature a livello federale al più tardi il quarantottesimo giorno prima della data delle elezioni (art. 106).

In questa fase vengono attribuiti tutti i seggi non assegnati nella prima e nella seconda fase ai partiti ammessi al riparto con il metodo proporzionale D'Hondt (art. 107). Nel caso di parità tra due o più partiti si procede tramite sorteggio.

A tal fine, si procede ad una ripartizione nazionale di tutti i 183 seggi in palio e ne si confrontano gli esiti con il quadro risultante dalle assegnazioni effettuate nelle due fasi precedenti.  Qualora il numero totale dei seggi per un partito fosse inferiore alla somma dei mandati conferitigli nella prima e nella seconda fase esso viene escluso dal procedimento che deve essere, di conseguenza, nuovamente effettuato senza includere tale partito. Se, invece, il numero totale dei seggi spettanti ad un partito supera la somma di quelli conferitigli nella prima e nella seconda assegnazione, gli verranno conferiti i mandati utili a coprire tale differenza.

Una volta calcolato il numero di seggi spettanti a ciascun partito, si procede con l'assegnazione dei mandati ai singoli candidati.

In particolare, i seggi vengono distribuiti tra i candidati che hanno ottenuto un numero di preferenze nel territorio federale pari ad almeno il 7% dei voti validi espressi per il loro partito e vengono assegnati nell'ordine della graduatoria decrescente sulla base del numero dei voti ottenuti. In caso di parità è determinante la graduatoria dei candidati nella lista federale (art. 108).

 

Nell'ipotesi in cui un candidato viene eletto in più di un livello circoscrizionale deve dichiarare per iscritto presso l'Autorità Elettorale Federale quale nomina ha scelto entro 48 ore dall'ultima comunicazione dei risultati elettorali. Se entro il termine sopra indicato non perviene tale dichiarazione, l'Autorità Elettorale Federale deciderà in suo nome (art. 109).


Presentazione delle liste dei candidati

La legge elettorale disciplina le misure necessarie per la presentazione delle liste al fine di partecipare alle elezioni a livello regionale, di Land e federale.

In particolare, i partiti che vogliono concorrere alle elezioni a Livello regionale e di Landlivello regionale e di Land devono, pena l'esclusione, presentare una lista di candidati corredata dalla firma di tre membri del Nationalrat all'autorità elettorale del Land entro le ore 17.00 del cinquantottesimo giorno antecedente la data delle elezioni. I partiti possono, alternativamente, allegare alla lista un numero di firme di elettori che varia da circoscrizione in circoscrizione sulla base delle indicazioni riportate dall'articolo 42, comma 2, della legge elettorale del 1992.

Nella lista devono essere indicati la denominazione per esteso del partito, l'eventuale sigla e l'elenco dei candidati il cui numero non deve essere superiore al doppio dei seggi da assegnare a livello di Land e non deve superare il numero di 12 a livello regionale nel caso i seggi assegnati siano meno di 6, in caso contrario si applicano i limiti validi per il livello dei Länder.

La legge elettorale (art. 43) impone anche l'elargizione di un contributo di 435 euro da versare al governo federale di compartecipazione alle spese di produzione della scheda elettorale.

Per quel che concerne la competizione elettorale aLivello federale livello federale, possono presentare le proprie liste tutti i partiti che siano stati ammessi a concorrere all'assegnazione dei seggi in almeno una circoscrizione a livello di Land. In questo caso le liste devono essere presentate all'Autorità Elettorale Federale entro venti giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni.

Nella lista federale possono essere compresi candidati presenti anche nelle liste a livello di Land del medesimo partito.


Modalità di voto

Gli elettori possono votare sia personalmente presentandosi al seggio elettorale di riferimento nell'orario di apertura e sulla base delle indicazioni dell'autorità comunale, a cui compete l'intera organizzazione del voto ai sensi degli articoli 52 e ss. della legge elettorale, oppure per corrispondenza.

Gli elettori esprimono il voto per mezzo di un'unica scheda elettorale (il cui modello si riporta in calce).

Ad ogni partito è garantito uno spazio di uguale dimensione e l'ordine di disposizione è quello della presentazione delle liste.

Più nel dettaglio, Struttura della scheda elettoralela scheda è divisa in tante colonne quanti sono i partiti che si sono presentati più una, contenente le informazioni utili all'elettore, e in sette righe contenenti: i numeri assegnati a ciascun partito, la loro denominazione per esteso, la loro sigla, lo spazio per esprimere il voto e tre spazi riservati alle preferenze.

In particolare, nel primo dei tre, a sfondo bianco, l'elettore scrive il nominativo del candidato a cui intende dare la preferenza per il livello federale e, analogamente, nel secondo indica il nome per collegio circoscrizionale a livello di Land. Il terzo spazio, invece, è suddiviso in tante sezioni quanti sono i candidati che i partiti possono presentare nel collegio regionale e che l'elettore può scegliere apponendo il segno nel riquadro contenente il nominativo del candidato che intende votare. Non è consentito il voto disgiunto come espressamente disciplinato dall'articolo 79, comma 5.

La riforma del 2007 ha esteso il voto per corrispondenza, già previsto per gli aventi diritto residenti all'estero, a tutti gli elettori residenti nel territorio nazionale che non possano recarsi alle urne il giorno delle elezioni per "assenza, malattia o soggiorno all'estero" (art. 38, secondo comma).

A tal fine l'elettore può richiedere la scheda elettorale per iscritto entro il mercoledì prima del giorno delle elezioni, nel caso specifico entro il 25 settembre 2024 oppure personalmente entro venerdì 27 settembre 2024 non oltre le ore 12.00 o, altresì, digitalmente tramite una piattaforma che utilizza la firma digitale.

La scheda elettorale compilata deve, poi, essere inserita nella busta elettorale allegando una dichiarazione giurata e sottoscritta di aver espresso il voto personalmente, inosservato e senza alcuna influenza.

La scheda elettorale contenuta nella busta elettorale deve pervenire o in un seggio elettorale durante l'orario di apertura o presso un'autorità elettorale distrettuale entro le ore 17.00 del giorno delle elezioni.

Si segnala che, a norma dell'articolo 60 è possibile esprimere il voto subito dopo aver ricevuto la scheda elettorale (c.d. voto anticipato).

L'elettore che non può recarsi al proprio seggio elettorale il giorno delle elezioni ha la possibilità di richiedere una scheda elettorale per esprimere il proprio voto anche presso un altro seggio elettorale o visitando una commissione elettorale.