Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza 26 giugno 2024 |
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Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoE' all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati la proposta di legge A.C. 1296, già approvata dal Senato, che istituisce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza. Si segnala che l'8 dicembre costituisce già giorno festivo. Ai sensi dell'articolo 1, tale Giornata nazionale è istituita al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018, che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché di informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole (comma 1). Al comma 2 si specifica che tale Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
La
legge 260 del 1949, recante
disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'articolo 2 reca l'elenco dei
giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subìto gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:
Nell'individuare le
solennità civili, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.
All'
articolo 2 vengono disciplinate le
iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevedendosi in particolare che, in tale occasione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni, e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole (comma 1).
Al comma 2 si stabilisce poi che, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.
Secondo l'
articolo 3, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
L'
articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'
articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La tabella che segue elenca le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge.
[1] La festività, soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977, è stata successivamente ripristinata ai sensi del D.P.R. 792/1985. [2] Solennità civile ex L. 260/1949, non comporta riduzione di orario nei pubblici uffici ai sensi dell'art. 2 della L. 54/1977. [3] Con D.M. 27 gennaio 2022 è stata indetta per il giorno 12 marzo di ogni anno. [4] Il D.L. 64/2010 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Successivamente, il D.L. 5/2011 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 260/1949. [5] L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Successivamente, l'art. 1 della L. 336/2000, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno. [6] Giorno festivo per il solo comune di Roma (festività soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977 e ripristinata per il comune di Roma dall'art. 1 del D.P.R. 792/1985). [7] La L. 260/1949 considerava tra i giorni festivi il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale. La L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo, anziché il 4 novembre, la prima domenica di novembre. Da allora, il 4 novembre ha cessato di essere giorno festivo. La L. 27/2024 ha ripristinato la data del 4 novembre per la ricorrenza nazionale ma non anche gli effetti civili. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteL'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. La proposta può ascriversi, poi, alla materia di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia. Infine, con riguardo alla promozione di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema, può assumere rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione». |