Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Il finanziamento dei partiti politici - Disciplina nazionale e profili comparati
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 116
Data: 15/07/2024
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

Il finanziamento dei partiti politici

Disciplina nazionale e profili comparati

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 116

 

 

 

17 luglio 2024

 


Servizio responsabile:

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 * st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni

 

 

Ha partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Biblioteca – Ufficio legislazione straniera

( 066760-2027/3047 – * LS_segreteria@camera.it

 

 

 

 

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File: AC0250.docx

 


INDICE

 

Il finanziamento dei partiti politici in Italia  3

Introduzione  3

§  Base normativa  3

§  Il registro nazionale dei partiti politici 3

§  Statuto dei partiti 4

§  Ammissione ai benefici economici 5

Destinazione del 2 per mille IRPEF  6

Finanziamento privato  9

§  Disciplina generale  9

§  Finanziamento privato in regime fiscale agevolato  9

§  Trasparenza  10

Rendiconti dei partiti e dei candidati alle elezioni 13

§  Rendiconti dei partiti 13

§  Rendiconti degli eletti 16

Le spese per la campagna elettorale  19

§  I limiti alle spese per la campagna elettorale  19

§  La raccolta dei fondi per la campagna elettorale. Il mandatario  19

Focus. L’evoluzione della disciplina del finanziamento della politica (1974-2019) 20

Il finanziamento dei partiti politici europei 23

§  Base normativa  23

§  I contributi ai partiti 23

§  Requisiti per l’accesso ai contributi 24

§  La richiesta di finanziamento  25

§  Obblighi di rendicontazione  25

§  Fondazioni politiche europee  26

Il finanziamento dei partiti politici. profili comparati 29

Francia  29

§  Disciplina del finanziamento privato  31

§  Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria  33

Germania  35

§  Contributi ai gruppi parlamentari 38

§  Disciplina del finanziamento privato  38

§  Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria  40

§  Le Fondazioni politiche  41

§  Fondazioni e partiti politici 43

§  Natura dei contributi pubblici 46

§  La Legge sul finanziamento pubblico delle fondazioni politiche  47

Regno Unito  50

§  Finanziamento indiretto ai partiti politici: l’offerta di servizi 53

§  Disciplina del finanziamento privato  54

§  Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria  57

§  Prospettive di riforma  58

Spagna  61

§  Contributi ai gruppi parlamentari 68

§  Disciplina del finanziamento privato  69

§  Le Fondazioni partitiche  70

§  Disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria  71

 

 

 


Il finanziamento dei partiti politici in Italia

Introduzione

La legge prevede principalmente due tipi di benefici economici per i partiti e i movimenti politici:

·        detrazioni fiscali sulle donazioni liberali in favore dei partiti;

·        destinazione volontaria del 2 per mille Irpef.

 

Il D.L. 149/2013 ha abolito il finanziamento diretto ai partiti politici, sostituendolo con la possibilità di detrarre dalle imposte, entro determinati limiti, le donazioni liberali ai partiti e di destinare loro volontariamente una quota dell’imposta su reddito.

Per usufruire di tali benefici economici i partiti devono innanzitutto dotarsi di uno statuto che rispetti una serie elementi di democrazia interna indicati dalla legge.

Lo statuto viene presentato alla Commissione di garanzia degli statuti dei partiti che, previa verifica della presenza degli elementi di cui sopra, provvede all’iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, tenuto dalla medesima Commissione.

Una volta iscritto nel registro, il partito interessato può fare richiesta di accesso ad uno o ad entrambi i benefici previsti dalla legge presentando apposita istanza alla medesima Commissione che verifica la sussistenza di ulteriori elementi che attestino la presenza del partito nelle istituzioni e la partecipazione alle competizioni elettorali.

Base normativa

La disciplina dei benefici in favore dei partiti politici è contenuta principalmente nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, che ha abolito il finanziamento diretto ai partiti politici, sostituendolo con la detrazione dalle imposte delle donazioni liberali e con la destinazione del 2 per mille, e nella legge 6 luglio 2012, n. 96 che ha introdotto alcune misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti, anche attraverso l’istituzione della Commissione di garanzia degli statuti dei partiti.

Il registro nazionale dei partiti politici

Il registro è formato da due parti: la parte prima contiene l’elenco dei partiti i cui statuti sono stati riconosciuti dalla Commissione conformi alla legge; la parte seconda, i partiti ammessi ai benefici (D.L. 149/2013, art. 4).

A sua volta la parte seconda è divisa in due sezioni, l’una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (sezione A), l’altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse rinvenienti dalla destinazione da parte dei contribuenti del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (sezione B).

Statuto dei partiti

Per l’iscrizione al registro (parte prima), i partiti politici sono tenuti a trasmettere preventivamente copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 149/2013) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall’art. 9, comma 2, della L. 96/2012) [1] . La Commissione procede all’iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi di democrazia interna e trasparenza indicati nell’articolo 3, comma 2 del D.L. 149/2013. Nel dettaglio lo statuto deve riportare i seguenti elementi necessari:

§  l’indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

§  l’indicazione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo (numero, composizione, attribuzioni, modalità di elezione, durata degli incarichi);

§  l’organo investito della rappresentanza legale;

§  la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

§  le procedure deliberative;

§  le procedure per lo scioglimento e per le altre cause che incidano sull’attività delle eventuali articolazioni territoriali del partito, nonché i criteri con i quali assicurare a queste le risorse;

§  le misure e i procedimenti disciplinari;

§  le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali;

§  le procedure per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione;

§  l’indicazione del responsabile della gestione economico–finanziaria e patrimoniale e dell’organo deputato ad approvare il rendiconto di esercizio;

§  le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria del partito, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

 

L’indicazione di tali elementi costituisce una condizione di democrazia interna del partito o movimento politico, così come la predeterminazione di ulteriori elementi di garanzia, quali:

§  l’indicazione dei diritti e i doveri degli iscritti con i relativi istituti ed organi di garanzia;

§  le modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del partito;

§  la promozione delle minoranze interne, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;

§  le modalità per promuovere la parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

 

Una volta approvato lo statuto, il rappresentante legale del partito politico deve inviarne una copia autentica alla Commissione di garanzia. Entro un mese dalla data di iscrizione nel registro, gli statuti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura della Commissione (D.L. 149/2013, art. 4).

Ammissione ai benefici economici

I commi 1 e 2 dell’articolo 10 del D.L. 149/2013 definiscono i criteri per l’accesso dei partiti iscritti nel registro alla contribuzione volontaria in regime fiscale agevolato e al beneficio del 2 per mille.

Per l’accesso dei partiti iscritti nel registro al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (comma 1, lett. a) è richiesto che:

·        abbiano ottenuto nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome;

·        in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee.

Al beneficio del 2 per mille (comma 1, lett. b) sono ammessi i partiti iscritti nel registro che hanno almeno un candidato eletto con il proprio simbolo alle ultime elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo; sono invece escluse le elezioni regionali e non è sufficiente la semplice presentazione di candidati.

Sono esclusi dall’ammissione alla contribuzione agevolata e al 2 per mille i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento (così l’alinea del comma 1) [2] .

Inoltre (comma 2), possono essere ammessi ad entrambi i benefici anche i partiti politici iscritti al registro:

·        cui dichiari di fare riferimento un Gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;

·        che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni alle elezioni del Senato, della Camera o del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro prima del deposito del contrassegno elettorale.


 

Destinazione del 2 per mille IRPEF

Come anticipato sopra, possono beneficiare delle detrazioni e del contributo del 2 per mille i partiti, che ne fanno richiesta, iscritti nel registro nazionale dei partiti politici tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (art. 4, D.L. 149/2013).

Per l’iscrizione al registro ciascun partito deve dotarsi di uno statuto redatto nella forma dell’atto pubblico e recante alcuni elementi necessari stabiliti dalla legge, tra cui una serie di regole minime di democrazia interna (art. 2, DL 149/2013).

I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina le richieste entro 30 giorni dalla loro presentazione e, in caso di sussistenza dei requisiti, iscrive i partiti nella seconda parte del registro nella sezione B (partiti che usufruiscono del 2 per mille) (art. 10, comma 3, D.L. 149/2013).

Oltre all’iscrizione al registro, per poter accedere al 2 per mille, come accennato, è necessario avere almeno un candidato eletto con il proprio simbolo alle ultime elezioni politiche o del Parlamento europeo; sono invece escluse le elezioni regionali e non è sufficiente la semplice presentazione di candidati (art. 10, co. 1, lett. b).

Sono ammessi anche i partiti, iscritti al registro, che dichiarino di fare riferimento ad un gruppo parlamentare, o ad una componente del gruppo misto, costituito in almeno una Camera; oppure che abbiano partecipato in forma aggregata con altri partiti ad una elezione per il rinnovo della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, mediante presentazione congiunta di un contrassegno elettorale, conseguendo almeno un candidato eletto (art. 10, co. 2, D.L. 149/2013).

L’elenco dei partiti aventi diritto al beneficio è trasmesso all'Agenzia delle entrate dalla Commissione di garanzia.

Le destinazioni del 2 per mille sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. La scelta da parte del contribuente deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari ed è effettuata al momento della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante l’indicazione del partito prescelto su una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto (art. 12, comma 2, D.L. 149/2013).

Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse dai contribuenti sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte le risorse a saldo. La somma complessivamente corrisposta ai partiti non può in ogni caso superare il tetto di spesa di 25,1 milioni di euro. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto dell’abrogazione del finanziamento diretto ai partiti. In ogni caso, le somme non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato (art. 12, commi 4, 5 e 6 D.L. 149/2013). È previsto poi un meccanismo di compensazione tra le due forme di agevolazione ossia le detrazioni per le erogazioni liberali e la destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF. Esso prevede il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate delle minori entrate dovute alle detrazioni per le erogazioni liberali. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo per il 2 per mille, mediante corrispondente rideterminazione della quota del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici. Viceversa, se dal monitoraggio dell’Agenzia delle entrate risulti un onere inferiore a quello previsto dalla legge (15,65 milioni di euro all’anno), le risorse per il 2 per mille sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere previsto e quello effettivamente sostenuto (L. 96/2012, art. 7, comma 3; D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 9-11).

Con il DPCM del 28 maggio 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2014, n. 162) sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai partiti.

 

Nel grafico che segue è evidenziata l’evoluzione del gettito complessivo derivante dalla destinazione dei contribuenti del 2 per mille dell’Irpef dal 2015 al 2023. I valori dell'anno finanziario 2014, anno di istituzione del due per mille, non sono confrontabili con quelli degli anni successivi, in quanto per il 2014 la scelta richiedeva una procedura meno diretta e più complessa per i contribuenti: doveva essere effettuata attraverso un'apposita scheda che non era allegata all'ordinaria modulistica fiscale ma doveva essere prelevata dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I dati si riferiscono all’anno della dichiarazione e riguardano i redditi dell’anno precedente.

 

€ Milioni

 

Elaborazione del Servizio Studi della Camera dei deputati su dati del Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze

 

 

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione del gettito del 2 per 1000 tra i partiti e movimenti politici relativa alle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni del 2022.

 

Ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell'IRPEF

Dichiarazioni 2023 - redditi 2022

Partiti politici

Scelte valide

Totale 2‰

spettante

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista

39.560

519.700

Azione

39.349

1.039.313

Centro Democratico

9.118

114.696

Coraggio Italia

2.170

19.700

Democrazia Solidale - DemoS

3.242

42.762

Europa Verde-Verdi

80.188

869.008

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

347.978

4.807.551

Italia al Centro

1.338

13.090

Italia dei Valori

3.553

46.940

Italia Viva

57.573

1.135.044

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania

38.300

439.151

Lega per Salvini Premier

91.716

1.106.828

Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE

5.178

51.238

Movimento Cinque Stelle

174.487

1.853.949

Movimento politico Forza Italia

34.689

618.377

Noi con l'Italia

6.926

74.127

Partito Autonomista Trentino Tirolese

4.489

45.439

Partito Democratico

531.336

8.118.192

Partito Socialista Italiano

16.873

178.422

Più Europa

54.393

717.111

Possibile

23.634

246.874

Radicali Italiani

23.650

348.490

Sinistra Italiana

72.123

816.244

Stella Alpina

4.665

44.444

Sud chiama Nord

38.638

204.532

Sudtiroler Volkspartei

19.194

375.565

UDC - Unione di centro

2.216

32.164

Unione Sudamericana Emigrati Italiani

12.911

114.773

Union Valdotaine

5.426

64.444

TOTALE

1.744.913

24.058.168

Per memoria: Totale contribuenti (1)

41.497.318

 

Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.

Importi in euro

(1) Dato provvisorio riferito all'anno di imposta 2021

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze

 


 

Finanziamento privato

Disciplina generale

Possono versare contributi ai partiti, ai candidati ed agli eletti le persone fisiche, gli enti e le associazioni e le società.

I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (art. 7, secondo comma, della L. 195/1974 [3] ).

Per gli stessi soggetti (partiti, eletti e candidati), sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 195/1974, art. 7, primo comma, come modificato dalla L. 3/2019).

Inoltre, ai partiti è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Così come è vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti (L. 3/2019, art. 1, comma 12).

Finanziamento privato in regime fiscale agevolato

I contributi versati dalle persone fisiche e dalle società ai partiti, sempre che siano iscritti al registro nazionale, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento del contributo versato, dall’imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

 

Come accennato sopra, accedono al finanziamento privato in regime fiscale agevolato i partiti:

·        che abbiano ottenuto nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome;

·        che in mancanza di eletti, abbiano presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee.

·        cui dichiari di fare riferimento un Gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;

·        che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni alle elezioni del Senato, della Camera o del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro prima del deposito del contrassegno elettorale.

 

Sono esclusi dall’agevolazione (D.L. 149/2013, art. 11, comma 6):

·        società ed enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;

·        società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;

·        società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identificabilità dell’autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (D.L. 149/2013, art. 11, comma 7).

In ogni caso, sono vietati i finanziamenti ai partiti superiori ai 100.000 euro nell’arco dell’anno, sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche. Il divieto non si applica ai lasciti mortis causa e ai trasferimenti in denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti (D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 8).

Come per l’accesso al 2 per mille, i partiti politici che intendono usufruire delle donazioni liberali a regime fiscale agevolato sono tenuti a presentare apposita istanza alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina le richieste entro 30 giorni dalla loro presentazione e, in caso di sussistenza dei requisiti, iscrive i partiti nella seconda parte del registro nella sezione A (detrazioni fiscali) (art. 10, comma 3, D.L. 149/2013).

Per la compensazione tra le due forme di beneficio si veda sopra il paragrafo Destinazione del 2 per mille IRPEF.

Trasparenza

I partiti politici, gli eletti e i candidati alle elezioni hanno l’obbligo di comunicare alla Presidenza della Camera i singoli contributi privati ricevuti nell’arco dell’anno quando questi superano, da parte di una singola fonte, la somma di 3.000 euro. In particolare, il soggetto che eroga tali contributi e quello che li riceve devono effettuare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, la dichiarazione può essere resa anche tramite autocertificazione, ma solo da parte dei candidati alle elezioni. Per la determinazione dell’ammontare del contributo che fa sorgere l’obbligo alla comunicazione si tiene conto anche dei servizi messi a disposizione. La dichiarazione deve essere resa entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento, mentre nel caso di più contributi erogati dallo stesso soggetto che nella somma annuale superano i 3.000 euro, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo (L. 659/1981 [4] , art. 4).

L’obbligo si applica a:

·        partiti e loro articolazioni politico-organizzative;

·        gruppi parlamentari;

·        membri del Parlamento nazionale;

·        membri italiani del Parlamento europeo;

·        consiglieri regionali, provinciali e comunali;

·        candidati alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative;

·        raggruppamenti interni dei partiti politici

·        coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

 

Inoltre, i partiti politici sono tenuti ad annotare – entro il mese solare successivo a quello della percezione – per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell’anno a 500 euro, in un registro, numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede del partito, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo e la data dell’erogazione. In caso di contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, l’annotazione deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché nel mese successivo. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni.

Con l’elargizione s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul sito internet del partito. È vietato ai partiti ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che si dichiarano contrari alla pubblicità dei relativi dati. Fanno eccezione le attività di sostegno volontario alle iniziative del partito, per i quali resta fermo l’obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice è conservata al fine del computo complessivo dei contributi in favore del partito (L. 3/2019, art. 1, comma 11; D.L. 149/2013, art. 5, commi 3 e 4, e art. 18).

L’obbligo si applica a:

·        i partiti che abbiano presentato candidati, sotto il proprio simbolo, alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);

·        i partiti iscritti al registro nazionale dei partiti politici – di cui all’articolo 4 del D.L. 149/2013 – e ammessi ai benefici fiscali e alla destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF;

·        le fondazioni politiche.

 

Per fondazioni politiche, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. 149/2013, si intendono:

·        le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

·        le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

·        le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.

 

Inoltre, i partiti iscritti al registro nazionale e le fondazioni politiche sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l’elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell’anno, a 500 euro, entro il mese solare successivo a quello di percezione [5] . In caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, la trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito internet del partito, come allegati ai rendiconti, anche nel sito ufficiale del Parlamento. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l’ammontare non dichiarato. Mentre l’elenco dei soggetti che hanno erogato i contributi sono trasmessi alla Camera, la relativa documentazione contabile è trasmessa alla Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019, dal D.L. 34/2019 e dalla L. 234/2021, art. 1, comma 618).

Anche per i rendiconti dei partiti e per le dichiarazioni dei contributi ricevuti dagli eletti vige l’obbligo di pubblicazione (si veda in proposito il paragrafo successivo).


 

Rendiconti dei partiti e dei candidati alle elezioni

Per i partiti politici vige un doppio obbligo di rendicontazione: ogni anno devono redigere un rendiconto di esercizio, da trasmettere al Presidente della Camera, e, in occasione delle campagne elettorali, devono presentare alla Corte dei conti un consuntivo delle spese sostenute e delle fonti di finanziamento.

I membri di Camera, Senato e Parlamento europeo sono tenuti a trasmettere alle Camere e al collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto relativo ai finanziamenti ricevuti in campagna elettorale.

Rendiconti dei partiti

Rendiconto di esercizio

I legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni della Camera, o hanno un rappresentante eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o di provincia autonoma, devono trasmettere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Nella relazione devono essere indicate, tra le altre, le spese sostenute per le campagne elettorali e l’eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti. Il controllo sui rendiconti di esercizio dei partiti sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 8, comma 1; L. 96/2012, art. 9, comma 4; L. 2/1997, [6] art. 8 e allegati A e B). Dopo il controllo di regolarità effettuato dalla Commissione il rendiconto deve essere pubblicato sul sito internet del partito entro il 15 luglio di ciascun anno; di tale pubblicazione viene resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza anche nel sito internet del Parlamento italiano (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2).

La legge 3/2019 ha stabilito che anche i partiti e movimenti politici di cui all’articolo 1, comma 11 della medesima legge (ossia quelli che hanno presentato candidati e quelli iscritti al registro nazionale) sono tenuti a trasmettere i rendiconti alla Commissione di cui sopra (L. 3/2019, art. 1, comma 16).

Consuntivo della campagna elettorale

I rappresentanti dei partiti, movimenti e liste di candidati che concorrono per le elezioni politiche ed europee devono presentare alla Corte dei conti, entro 45 giorni dall’insediamento delle nuove Camere o del Parlamento europeo, un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (L. 515/1993, art. 12, e L. 96/2012, art. 14, comma 2).

Il periodo di campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-bis, introdotto dalla L. 96/2012).

I controlli sui rendiconti sono effettuati dalla Corte dei conti attraverso un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito (L. 515/1993, art. 12, comma 2).

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni in materia di rendicontazione sopra indicate sono previste sanzioni pecuniarie amministrative.

 

Il Collegio della Corte dei conti è competente all’applicazione delle sanzioni per le seguenti violazioni:

§  mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.646 a 516.457 euro (L. 515/93, art. 15, comma 14);

§  accertato superamento dei limiti di spesa, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, comma 16);

§  mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro (L. 515/93, art. 15, comma 15).

 

Inoltre, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

 

Un primo gruppo di sanzioni concerne le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio dei partiti iscritti al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 8). In particolare, i partiti che abbiano omesso dati o riportato dati difformi dalle risultanze contabili nel rendiconto di esercizio o abbiano omesso in tutto o in parte di riportare in allegato ai rendiconti le informazioni dovute (tra cui, come si è detto sopra, quelle relative alle spese sostenute per le campagne elettorali) oppure le abbiano riportate in forma non corretta o falsa, sono puniti fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF (D.L. 149/2013, art. 8, commi 4 e 5). Nel caso di mancata presentazione del rendiconto o di mancata certificazione esterna dello stesso, il partito politico è cancellato per un anno dal registro dei partiti politici perdendo così completamente la possibilità di usufruire dei benefici previsti (D.L. 149/2013, art. 8, comma 2) e gli viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 12 mila a 120 mila euro (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, in caso di superamento del limite di 100.000 euro delle donazioni, la Commissione di garanzia applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni in eccedenza e se il partito non ottempera viene escluso per tre anni dall’accesso alla ripartizione del 2 per mille (D.L. 149/2013, art. 10, comma 12).

 

Un secondo gruppo di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia è stato introdotto dalla legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti (art. 1, commi 21 e 22). È prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

·        acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti che si dichiarano contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell’art. 1, comma 11, secondo periodo);

·        divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell’art. 1, comma 12).

 

Quest’ultima sanzione è irrogata solo se i soggetti obbligati non hanno provveduto al versamento dell’importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:

·        entro 3 mesi dal ricevimento, nell’ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato,

·        entro 3 mesi dalla “piena” conoscenza delle condizioni ostative consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

 

È prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi non annotati o non versati nel caso di mancata annotazione nel registro o nel rendiconto o di mancata pubblicazione sul sito del partito dei contributi superiori a 500 euro (in violazione dell’art. 10, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo). In questi casi se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

 

Per i partiti sono previste, inoltre, sanzioni per le seguenti violazioni:

§  dichiarazione omessa o inferiore al vero o tardiva dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 3.000 euro punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l’ammontare non dichiarato [7] (L. 659/81, art. 4, sesto comma);

§  finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall’organo sociale e non iscritti in bilancio punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate. La sanzione si applica sia a chi corrisponde, sia a chi riceve i finanziamenti (L. 195/1974, art. 7, terzo comma).

Rendiconti degli eletti

I membri delle Camere e del Parlamento europeo, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a presentare al competente collegio regionale di garanzia elettorale, istituito a tale scopo presso la corte d'appello o il tribunale di ciascuna regione [8] , e all’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Senato, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982 [9] , art. 2, primo comma; L. 515/1993, art. 7, comma 6; L. 96/2012, art. 14, comma 2). I candidati non eletti sono tenuti soltanto a presentare la dichiarazione al collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute dai candidati, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 3.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate dai parlamentari al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti – anche al di fuori della campagna elettorale – che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 3.000 euro (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, L. 659/1981, art. 4, terzo comma, come modificato dalla L. 3/2019).

Inoltre, le dichiarazioni devono essere corredate con l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati di sostegno, a titolo di liberalità, per ogni importo superiore a 500 euro l’anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet del Parlamento [10] (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2-bis, come modificato dalla L. 3/2019).

 

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati (compresi i candidati non eletti) è verificata dal competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 13).

Il collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti - che sono liberamente consultabili presso gli uffici del collegio - e ne verifica la regolarità. Entro 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Se il collegio non ne contesta la regolarità all’interessato entro 180 giorni dalla ricezione, i documenti presentati si considerano approvati. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il collegio le contesta all’interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

Sanzioni

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è commisurato all’entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica.

Le sanzioni irrogabili dal collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515/1993 sono le seguenti:

§  il mancato deposito al collegio della dichiarazione delle spese elettorali comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 5);

§  le irregolarità nelle dichiarazioni al collegio delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);

§  in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali dei singoli candidati, il collegio applica una sanzione non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);

§  la mancata presentazione al collegio nei termini della dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale prevista dalla L. 441/1982, previa diffida ad adempiere, o il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro vista sopra, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, commi 8 e 9).

 

Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo di tali violazioni al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (L. 515/1993, art. 15, comma 10).

 

Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione alla Presidenza della Camera o del Senato ex L. 441/1982, in caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell’inadempimento, previa diffida, da parte del Presidente del Senato o della Camera all’Assemblea (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, art. 7 e art. 10, primo comma).

Inoltre, le violazioni all’obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell’anno la cifra di 3.000 euro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l’ammontare non dichiarato [11] (L. 659/1981, art. 4, terzo e sesto comma).

 

Come già accennato, l’articolo 7 della L. 195/1974, come integrato dalla L. 659/1981 (art. 4, primo comma), vieta qualsiasi finanziamento ai candidati e ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7, sesto comma).


 

Le spese per la campagna elettorale

Oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti, l’ordinamento prevede ulteriori disposizioni applicabili alla campagna elettorale.

I limiti alle spese per la campagna elettorale

Per quanto riguarda le spese elettorali dei singoli candidati, si prevede che esse non possano superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1).

Le spese per la propaganda, anche se riferibili a un candidato (o gruppo di candidati) vanno imputate – ai fini del computo del tetto di spesa – esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

 

Le spese elettorali dei partiti e movimenti politici che partecipano alle elezioni politiche non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui il partito presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/1993, art. 10).

Le spese dei partiti che partecipano alle elezioni europee non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati (L. 96/2012, art. 14).

La raccolta dei fondi per la campagna elettorale. Il mandatario

Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3).

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario (ed eventualmente anche in un unico conto corrente postale), nell’intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4). Nessun candidato può designare per la raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.


Focus. L’evoluzione della disciplina del finanziamento della politica (1974-2019)

Il contributo pubblico a favore di partiti o movimenti politici venne introdotto per la prima volta dalla legge 2 maggio 1974, n. 195. Si tratta della prima legge generale sul finanziamento dei partiti: la parte relativa al finanziamento statale è stata successivamente abrogata, mentre sono rimaste in vigore solamente poche disposizioni relative ai contributi dei privati.

 

La legge 195/1974 è stata in seguito modificata e integrata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e da altri provvedimenti (art. 1 della legge 8 agosto 1980, n. 422; art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413). In base a tali leggi, si prevedeva:

§  una forma di contributo statale per il funzionamento ordinario dei partiti;

§  una ulteriore forma di contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali da questi sostenute per le elezioni politiche, europee e regionali.

 

Con il referendum popolare del 18 aprile 1993, è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni di legge che erogavano finanziamenti per il funzionamento ordinario dei partiti politici. Pertanto, l’unica forma di contributo da parte dello Stato che ha continuato a sussistere è stata quella relativa al rimborso delle spese elettorali.

 

Questa disciplina venne parzialmente modificata con la legge 96/2012, che, al sistema dei rimborsi elettorali, affiancava un cofinanziamento da parte dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti. Venne ridotto l’ammontare dei contributi e modificato il sistema di contribuzione pubblica alla politica: il 70% degli stanziamenti a favore dei partiti veniva erogato, oltre che a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni, anche come contributo per il finanziamento delle attività politiche dei partiti, il restante 30% era legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti. A questo fine si consideravano solamente i partiti che avessero raggiunto un risultato elettorale minimo stabilito dalla legge.

Inoltre, la legge 96/2012 prevedeva una serie di disposizione in materia di trasparenza, tra cui l’obbligo per i partiti, conforme ai principi di democrazia interna, per accedere ai contributi, di dotarsi di uno statuto, e di un atto costitutivo. La legge 96/2012 ha istituito quindi la Commissione per la trasparenza e il rendiconto dei partiti e movimenti politici cui sono state attribuite le funzioni di controllo e sanzionatorie nel caso di violazione alle disposizioni di legge ed alla quale sono trasmessi gli statuti dei partiti e movimenti politici. Si poneva anche obbligo di pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito internet del partito o del movimento e in apposita sezione del sito della Camera.

 

Infine, il D.L. 149/2013, che costituisce il nucleo della disciplina vigente, ha abolito il finanziamento diretto ai partiti politici, sostituendolo con la possibilità di detrarre dalle imposte, entro determinati limiti, le donazioni liberali ai partiti e di destinare loro volontariamente una quota dell’imposta su reddito.

Della legge 96/2012 è stata mantenuta la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci, come pure il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefici, ivi introdotta per la prima volta.

 

Per quanto riguarda le nuove forme di contribuzione alternative disciplinate dal decreto-legge 149/2013, di fatto si tratta del potenziamento di un istituto già previsto dall’ordinamento (la detraibilità fiscale dei finanziamenti privati) e di un meccanismo (quello del 2 per mille) sperimentato in forma diversa per un breve periodo nel 1997 (L. 2/1997) e, in gran parte, abrogato dalla L. 157/1999. Si prevedeva, infatti, la possibilità per i contribuenti di destinare il quattro per mille non al finanziamento di specifici partiti a loro scelta, ma in generale al finanziamento della politica.

 

 


Il finanziamento dei partiti politici europei

I partiti rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o da deputati ai parlamenti nazionali o regionali o da membri delle assemblee regionali possono costituirsi in partito politico europeo e registrarsi presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione (art. 10, paragrafo 4, Trattato sull'Unione europea) [12] .

Base normativa

§  Regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014 (versione consolidata)

§  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, 1° luglio 2019

§  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (Regolamento finanziario dell’UE. Titolo XI Contributi ai partiti politici europei)

I contributi ai partiti

I partiti politici europei possono ricevere finanziamenti sotto forma di contributi diretti a carico del bilancio generale dell’Unione europea. Le norme relative a tale forma di finanziamento sono disciplinate dal titolo XI del Regolamento finanziario dell’UE. Il finanziamento copre fino al 90% delle spese rimborsabili di un partito, mentre il resto è coperto da risorse proprie, quali le quote associative e le donazioni (Decisione dell’UP del PE, 1° luglio 2019, art. 8 § 6).

Il contributo può essere utilizzato per far fronte alle spese direttamente collegate agli obiettivi statutari del partito, vale a dire le cosiddette spese rimborsabili quali:

§  spese per riunioni e di rappresentanza;

§  spese per pubblicazioni;

§  spese amministrative, spese per il personale e spese di viaggio;

§  spese relative alle campagne per le elezioni europee.

Il contributo non può essere utilizzato, inoltre, per far fronte a spese quali:

§  spese per campagne referendarie ed elettorali (salvo per le elezioni europee);

§  finanziamento diretto o indiretto di partiti nazionali, candidati alle elezioni;

§  oneri per il servizio del debito.

 

Le norme relative al finanziamento sono stabilite da un regolamento adottato con la Decisione dell’UP del PE, 1° luglio 2019 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sul sito del Parlamento europeo è disponibile l’elenco dei partiti politici europei con l'indicazione dell'importo del finanziamento ricevuto anno per anno a valere sul bilancio dell’Unione europea. Nella tabella che segue sono riportati i finanziamenti relativi al 2021, tratti dal medesimo elenco.

Partito politico europeo

Finanziamento ()

Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

5.302.504

European Christian Political Movement

732.817

European Conservatives and Reformists Party

1.958.597

European Democratic Party

914.400

European Free Alliance

928.957

European Green Party

4.347.644

European People's Party

10.720.235

Identity and Democracy Party

1.191.906

Party of European Socialists

7.204.815

Party of the European Left

1.836.000

Requisiti per l’accesso ai contributi

Per beneficiare di un contributo del Parlamento, un partito deve soddisfare determinate condizioni:

§  deve essere registrato dall'Autorità;

§  deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno 1 deputato;

§  deve essere sottoposto ad audit da parte di un revisore esterno incaricato dal Parlamento europeo;

§  non deve essere oggetto di sanzioni imposte dall'Autorità.

 

Ai fini della registrazione da parte dell’Autorità, il partito deve rispettare le condizioni di registrazione:

§  deve aver sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

§  i suoi partiti affiliati devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo o da deputati ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure esso o i suoi partiti affiliati devono aver ottenuto, in almeno un quarto degli Stati membri, come minimo il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri alle ultime elezioni europee;

§  i suoi partiti affiliati non devono essere membri di un altro partito politico europeo;

§  deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

 

I partiti o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo, e non devono perseguire scopi di lucro.

La richiesta di finanziamento

Ogni partito che soddisfi le condizioni summenzionate può presentare una richiesta di finanziamento per un dato esercizio, inviando al Parlamento la sua domanda e il bilancio di previsione entro il 30 settembre dell'esercizio finanziario precedente.

 

Una volta valutate e approvate le domande, i fondi disponibili nel bilancio del Parlamento sono distribuiti ai partiti come segue:

§  il 10 % è ripartito in parti uguali,

§  l'90 % è ripartito in proporzione al numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito.

 

Ciò costituisce un contributo provvisorio, che è versato all'inizio di ogni anno (prefinanziamento). L'importo del contributo provvisorio non deve superare l'importo richiesto nella domanda di finanziamento, né il 90% delle spese rimborsabili iscritte nel bilancio di previsione.

L'importo del contributo finale è calcolato previa approvazione delle relazioni annuali dei partiti da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. L'importo del contributo finale non deve superare quello del contributo provvisorio né l'90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

Obblighi di rendicontazione

I partiti devono dichiarare tutte le entrate e tutte le spese nelle loro relazioni annuali. Tali relazioni annuali sono costituite essenzialmente da:

§  una relazione di audit, compresi i rendiconti finanziari,

§  un rendiconto finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione,

§  il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività,

§  un elenco delle donazioni,

§  una relazione di attività.

 

Fondazioni politiche europee

Le fondazioni politiche europee sono organizzazioni collegate formalmente ad un partito politico europeo e registrate presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (Regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014, art. 2, n. 4) [13] .

Una fondazione politica europea, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo i seguenti compiti:

·        osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;

·        svolgimento di attività legate a questioni di politica pubblica europea (seminari, azioni di formazione, conferenze e studi);

·        cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;

·        promozione della collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati.

 

Una fondazione politica europea può richiedere a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni previste dal Parlamento europeo in un invito a presentare proposte (Regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014, art. 17, § 2). Per accedere al finanziamento la fondazione deve rispettare le seguenti condizioni:

·        essere collegata ad un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento;

·        essere registrata presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;

·        non trovarsi in una delle situazioni di esclusione (stato di fallimento, sentenza definitiva per gravi illeciti ecc.) di cui all’articolo 136, § 1 del regolamento finanziario.

 

Il finanziamento è erogato sotto forma di sovvenzione di funzionamento, definita come una sovvenzione per finanziarie il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene. La sovvenzione assume la forma di contributo finanziario al programma di lavoro della fondazione. Le norme relative a questo tipo di finanziamento sono disciplinate dal Titolo VIII del regolamento finanziario (artt. 180 e seguenti).

La sovvenzione può coprire fino all'95 % delle spese ammissibili della fondazione, (Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, 1° luglio 2019, art. 8, § 6). Il resto deve essere coperto da risorse proprie provenienti dalle quote di adesione e da donazioni.

Le sovvenzioni sono finalizzate a coprire spese direttamente collegate alle attività stabilite nel programma di attività della fondazione (le cosiddette spese ammissibili) quali:

·           spese per riunioni e conferenze;

·           spese per pubblicazioni e studi;

·           spese amministrative, spese per il personale e spese di viaggio.

 

Le sovvenzioni non possono essere usate per far fronte a spese quali:

·           spese per campagne referendarie ed elettorali;

·           finanziamento diretto o indiretto ai partiti nazionali, ai candidati alle elezioni e alle fondazioni politiche nazionali;

·           oneri per il servizio del debito.

 

Nella tabella che segue sono riportati i finanziamenti alle fondazioni politiche europee relativi al 2022.

Fondazione

Partito di riferimento

Finanziamento ()

Coppieters Foundation

European Free Alliance

561.149

European Liberal Forum

Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

2.636.977

Foundation for European Progressive Studies

Party of European Socialists

4.959.360

Green European Foundation

European Green Party

2.088.792

Identity and Democracy Foundation

Identity and Democracy Party

577.027

Institute of European Democrats

European Democratic Party

502.109

New Direction - Foundation for European Reform

European Conservatives and Reformists Party

2.052.425

Sallux

European Christian Political Movement

401.927

Transform Europe

Party of the European Left

191.366

Wilfried Martens Centre for European Studies

European People's Party

5.958.057

Fonte: Parlamento europeo

 

Per beneficiare di una sovvenzione, le fondazioni devono essere registrate presso l'Autorità ed essere affiliate a un partito politico europeo a sua volta registrato e che sia ammesso a beneficiare dei finanziamenti a valere sul bilancio del Parlamento europeo.

 

Le fondazioni che soddisfino le condizioni di cui sopra posso presentare richiesta di finanziamento per un dato esercizio, inviando al Parlamento apposita domanda corredata dal bilancio di previsione e dal programma di lavoro entro il 30 settembre dell'esercizio precedente.

 

Una volta valutate e approvate le domande, i fondi sono distribuiti alle fondazioni come segue:

·           il 10% è ripartito in parti uguali,

·           l'90% è ripartito in proporzione al numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito al quale è affiliata la fondazione.

 

Ciò costituisce una sovvenzione provvisoria che in linea di principio è versata alla fine del primo trimestre di ogni anno (prefinanziamento). L'importo della sovvenzione provvisoria non deve superare l'importo richiesto nella domanda di finanziamento né l'95% delle spese rimborsabili iscritte nel bilancio di previsione.

L'importo della sovvenzione finale è calcolato l'anno successivo, previa approvazione delle relazioni annuali delle fondazioni da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. L'importo finale della sovvenzione non può superare l'importo del contributo provvisorio.

 

Le fondazioni devono dichiarare tutte le entrate e tutte le spese nelle loro relazioni annuali. Tali relazioni annuali sono costituite essenzialmente da:

·           una relazione di audit, compresi i rendiconti finanziari;

·           un rendiconto finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione;

·           il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività;

·           un elenco delle donazioni ricevute;

·           una relazione delle attività svolte.

 

 

 

 


Il finanziamento dei partiti politici. profili comparati

(a cura del Servizio Biblioteca)

Francia

Il sistema di finanziamento dei partiti politici, disciplinato per la prima volta sul finire degli anni ’80 con la Loi n. 88-227 du 11 mars 1988 relative à la trasparence financière de la vie politique, è stato riformato più volte (da ultimo nel 2019) e può essere definito un sistema misto, basato sia sul finanziamento pubblico sia su quello privato.

Il finanziamento pubblico è a carico del bilancio dello Stato e l’entità massima dell’erogazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria. Sull’importo di tale finanziamento gli Uffici di Presidenza dell’Assemblea nazionale e del Senato possono formulare congiuntamente proposte al Governo (Loi n. 88-227, art. 8).

L’ammontare degli stanziamenti di pagamento (crédits de paiement), individuato dalla legge finanziaria, è ripartito in due frazioni eguali:

§  la prima frazione è destinata ai partiti politici in funzione dei voti ottenuti in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Requisito per l’accesso al contributo è che il partito abbia presentato candidati in almeno 50 circoscrizioni, i quali abbiano ottenuto almeno l’1% dei voti espressi (Loi n. 88-227, art. 9) [14] ; in tal caso il finanziamento viene erogato in proporzione ai voti ottenuti al primo turno di queste elezioni [15] . Il requisito della presentazione di candidature in 50 circoscrizioni non si applica ai partiti che abbiano presentato candidati solo in uno o più dipartimenti d’oltremare, ai sensi degli artt. 73 e 74 della Costituzione, o nella Nuova Caledonia;

§  la seconda frazione è destinata ai partiti politici in funzione della loro rappresentanza parlamentare. Accedono alla ripartizione della seconda frazione i partiti - aventi i requisiti previsti per la ripartizione della prima frazione - che sono riusciti ad ottenere degli eletti all’Assemblea nazionale o al Senato. A tal fine, ogni parlamentare, all’inizio della sessione ordinaria, comunica all’Ufficio di Presidenza della propria assemblea a quale partito o gruppo politico è collegato. Egli può peraltro dichiarare di non essere collegato ad alcun partito o gruppo poltico e il contributo corrispondente viene detratto, di conseguenza, dall’importo spettante come seconda frazione. Inoltre, un membro del Parlamento, eletto all’interno di una circoscrizione non compresa in uno dei territori d’oltremare, non può iscriversi né collegarsi a un partito o ad un gruppo politico che hanno presentato candidati solo nei territori d’oltremare.

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Uffici di Presidenza delle Assemblee legislative comunicano al Primo ministro la ripartizione dei parlamentari tra i gruppi dei partiti politici, come risulta dalle dichiarazioni dei membri del Parlamento pubblicate sul Journal Officiel (Loi n. 88-227, art. 9).

Con riferimento alla prima frazione, è possibile che un partito riceva alcune sanzioni finanziarie se non assicura, tra i suoi candidati, un’adeguata rappresentatività femminile. Con la Loi n. 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, che ha recato modifiche alla Legge n. 88-227 e al Code électoral, è stato infatti stabilito che siano applicabili decurtazioni sulla prima frazione di finanziamento per i partiti nei quali lo scarto tra il numero di candidati di ciascun sesso, per le elezioni legislative, sia superiore al 2% del numero complessivo dei candidati (Loi n. 88-227, art. 9-1) [16] .

I contributi dello Stato ai partiti politici sono definiti e versati a seguito: della verifica dei resoconti delle spese sostenute dai diversi candidati per le elezioni; del controllo del rispetto delle norme relative alla presentazione delle candidature e allo svolgimento delle elezioni; dell’esame degli eventuali ricorsi presentati in materia. Tali verifiche sono compiute dalla Commissione nazionale dei conti della campagna elettorale e dei finanziamenti politici (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques – CNCCFP), autorità amministrativa indipendente [17] .

Si ricorda infine che il Décret n. 2024-77 du 2 février 2024 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique prevede uno stanziamento complessivo di circa 66,44 milioni di euro per i partiti e i gruppi politici.

Per quanto concerne il rimborso delle spese elettorali, il Codice elettorale francese prevede (Capitolo V bis, Financement et plafonnement des dépenses électorales, artt. L.  52-3-1 – L. 52-17) un contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni legislative nazionali ed europee, nonché alle elezioni nei municipi con almeno 9.000 abitanti. Tale disposizione non si applica, invece, né all’elezione dei consiglieri municipali nei comuni con meno di 9.000 abitanti, né all’elezione dei membri dell’assemblea territoriale di Wallis-et-Futuna e del consiglio territoriale di Saint Pierre-et-Miquelon (art. L. 52-4).

I candidati a dette elezioni sono soggetti al rispetto di limiti di spesa (plafond des dépenses électorales). La determinazione del limite di spesa è effettuata in funzione del numero di abitanti della circoscrizione d’elezione. Per le elezioni dei componenti dell’Assemblea nazionale, il limite di spesa è fissato a 38.000 euro a candidato, cifra da maggiorare di 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale (art. L. 52-11). Inoltre, a partire dalle elezioni del 2012, il limite viene ulteriormente maggiorato di un coefficiente moltiplicatore (attualmente fissato a 1,23) [18] .

Una volta individuato il limite di spesa, ha inizio la procedura per l’assegnazione dei rimborsi elettorali. Ogni candidato è tenuto a presentare il proprio compte des campagne presso la Commissione nazionale dei conti della campagna elettorale e dei finanziamenti politici, che ne verifica la regolarità. A seguito di tale esame, per alcuni candidati che rispondono a determinati requisiti è previsto un “rimborso forfettario delle spese di campagna elettorale (intesa quest’ultima nella sua generalità). Tale rimborso spetta ai soli candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei suffragi nel primo turno elettorale e siano in regola con le disposizioni di legge in materia di dichiarazione delle spese elettorali. Il rimborso è pari al 47,5% del limite di spesa fissato per ciascun candidato, ma non può, in ogni caso, superare l’ammontare delle effettive spese sostenute dal candidato secondo quanto riportato nella dichiarazione da questi presentata (art. L. 52-11-1).

Per quanto riguarda l’elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica, l’art. 3 della Loi n. 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (modificato da ultimo dalla legge organica n. 2021-1381) fissa il limite delle spese elettorali in 13,7 milioni di euro per i candidati presenti soltanto al primo turno e in 18,3 milioni di euro per i candidati partecipanti anche al ballottaggio. A seguito della pubblicazione delle liste dei candidati alla presidenza, il Ministero dell’interno versa a ciascuno di essi 200.000 euro a titolo di acconto sul futuro rimborso delle spese per la campagna elettorale. Il Presidente della Repubblica eletto ha diritto ad un rimborso forfettario da parte dello Stato per le spese sostenute in campagna elettorale. Tale rimborso è assegnato dopo le necessarie verifiche sui conti delle campagne elettorali dei candidati effettuate dalla Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, che alla fine decide se approvarli, respingerli o riformarli. La Commissione stabilisce l’importo del rimborso forfettario, pronunciandosi entro sei mesi dal deposito dei conti delle campagne elettorali. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso dinanzi al  al Consiglio costituzionale.

 

Disciplina del finanziamento privato

Le modalità e i limiti entro i quali è ammesso il finanziamento privato dei partiti politici sono stabiliti dagli artt. 11 e ss. della legge del 1988, modificati da ultimo dalla Loi n. 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. La legge dispone anzitutto che i partiti, i raggruppamenti politici, nonché le loro organizzazioni territoriali o specializzate a ciò designate, possano raccogliere fondi e contributi per il finanziamento delle loro attività esclusivamente per il tramite di un mandatario, che può essere sia una associazione di finanziamento, sia una persona fisica (art. 11, Loi n. 88-227).

Le associazioni finanziatrici devono ricevere l’approvazione della Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques, che è subordinata alla condizione che l’associazione abbia quale unico scopo sociale quello del reperimento dei fondi necessari per il finanziamento di un partito politico e che nel suo statuto sia definita la circoscrizione territoriale all’interno della quale essa intende svolgere la propria attività. Per raccogliere fondi, l’associazione finanziatrice può avvalersi dei prestatori di servizi di pagamento definiti nell’art. L. 521-1 del Codice monetario e finanziario. Un decreto del Consiglio di Stato determina le condizioni dei trasferimenti finanziari, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Il mandatario finanziario, sia esso un’associazione o una persona fisica, è tenuto ad aprire un conto bancario o postale unico, sul quale deve depositare tutti i fondi ricevuti ai fini del finanziamento di un partito politico. La legge fissa, inoltre, ulteriori limiti per il finanziamento privato, stabilendo ad esempio che le donazioni a partiti politici e a candidati possano essere effettuate solo da persone fisiche.

In base a quanto previsto dall’art. 11-3-1, introdotto dalla legge n. 2017-1339, le persone fisiche sono autorizzate a concedere prestiti ai partiti o ai raggruppamenti politici purché tali prestiti, la cui durata non può eccedere i 5 anni, non siano a titolo abituale. Il partito o il raggruppamento politico deve peraltro fornire al mutuante informazioni concernenti le caratteristiche del prestito in questione, in particolare riguardo il tasso d’interesse applicabile, il valore complessivo del prestito, la durata, le modalità e le condizioni del rimborso. Il mutuante viene anche informato delle conseguenze del fallimento del partito politico. Quest’ultimo fornisce, infine, alla CNCCFP una dichiarazione di rimborso del prestito consentito oltre che una copia del relativo contratto.

A partire dal 1995 sono stati vietati i finanziamenti da parte delle persone giuridiche, i finanziamenti che provengono da enti di diritto pubblico, da enti privati con maggioranza del capitale appartenente ad enti pubblici, da casinò e case da gioco, nonché da Stati esteri. A seguito di una modifica introdotta dalla legge n. 2017-1339, tuttavia, gli istituti di credito bancari con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o facenti parti dello Spazio economico europeo hanno la possibilità di offrire prestiti o garanzie ai partiti o ai raggruppamenti politici. La legge ha dispoosto infatti, per quanto concerne il finanziamento della vita politica, sia il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei partiti politici, sia il divieto di prestiti provenienti da persone giuridiche diverse da banche europee o partiti, nonché il controllo e la limitazione di donazioni e prestiti effettuati da persone fisiche. È stata inoltre prevista l’istituzione di un mediatore creditizio competente a sostenere il finanziamento legale e trasparente della vita politica, favorendo il dialogo tra candidati e istituti di credito. Con l’adozione di una serie di emendamenti approvati in prima lettura al Senato, è stato poi stabilito il divieto ai cittadini privi della cittadinanza francese e non residenti in Francia di partecipare al finanziamento della vita politica.

Le donazioni delle persone fisiche a favore di uno stesso partito politico non possono eccedere la cifra di 7.500 euro all’anno e le donazioni superiori a 150 euro devono essere effettuate tramite assegno, bonifico, prelievo automatico o carta di credito. Il mandatario rilascia una ricevuta al donatore per ciascun contributo versato. Il partito o gruppo politico è inoltre tenuto a comunicare annualmente alla Commissione nazionale la lista dei contributori. La violazione di queste disposizioni comporta, come sanzione, tre anni di reclusione e un’ammenda di 45.000 euro.

Le donazioni effettuate a beneficio dei partiti e delle formazioni politiche, al pari delle quote di iscrizione agli stessi, sono fiscalmente deducibili per una percentuale del loro importo totale (Code général des impôts, art. 200, co. 3).

 

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

I partiti e i movimenti politici beneficiari del finanziamento pubblico non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. Lo afferma - derogando così ad una norma generale - l’art. 10 della legge n. 88-227. In ogni caso, la legge obbliga i partiti e movimenti che beneficiano di finanziamenti, sia pubblici che privati, a tenere una contabilità, nella quale devono essere esposti sia il rendiconto del partito, sia i rendiconti degli enti e delle società dei quali il partito detiene la metà del capitale, o nei quali abbia dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione o comunque eserciti un potere preponderante di decisione o di gestione. La contabilità deve inoltre includere i conti delle organizzazioni territoriali del partito o del gruppo politico (art. 11-7, Loi n. 88-227). Tali rendiconti devono essere certificati da due revisori dei conti, qualora le risorse annuali del partito o del raggruppamento politico superino i 230.000 euro all’anno, o in caso contrario da un commissario addetto ai conti, e devono essere depositati entro il primo semestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio presso la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, che li rende pubblici assicurandone la pubblicazione sul Journal officiel della Repubblica francese.

Qualora la Commissione accerti la violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge, il partito perde il diritto ad ottenere il finanziamento pubblico per la durata massima di tre anni ed il beneficio fiscale previsto dall’art. 200 del codice generale delle imposte (art. 11-7, Loi n. 88-227). Ulteriori controlli, e relative sanzioni, sono previsti in ordine alle campagne elettorali e concernono sia la contabilità tenuta dai candidati sia il rispetto dei limiti di spesa. Ad esempio, in caso di superamento dei limiti di spesa, il candidato è tenuto a versare al Tesoro una somma pari all’ammontare per il quale ha superato il limite (art. L52-15 del Code électoral). Oltre alla sanzione pecuniaria possono essere applicate sanzioni civili e penali. La sanzione dell’ineleggibilità del candidato per una durata massima di tre anni può essere comminata dal Consiglio costituzionale (art. 128 e art. LO 136-1 del Code électoral), mentre l’autorità giudiziaria può infliggere tre anni di reclusione e un’ammenda di 45.000 euro. Tali pene possono essere disposte a carico del candidato nella circoscrizione uninominale o del capolista, in caso di sistema proporzionale, che abbia raccolto o accettato fondi in violazione della legge, che abbia superato i limiti di spesa o violato le disposizioni sulla contabilità elettorale (art. L113-1 del Code électoral).

Infine, per conoscere il volume delle entrate dei partiti politici per il 2022, è possibile consultare la Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2022, curata dalla Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


 

Germania

Il sistema tedesco di finanziamento pubblico dei partiti [19] è il frutto del serrato confronto che si è sviluppato in oltre 50 anni tra legislatore e giudice costituzionale e che ha portato, alla fine, alla nuova formulazione della normativa sui partiti politici del 31 gennaio 1994. Con una prima pronuncia nel 1966 (BVerfG, 19.07.1966 - 2 BvF 1/65) la Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) dichiarò l’incostituzionalità di qualsiasi forma di sovvenzione pubblica delle organizzazioni partitiche, ammettendo soltanto il rimborso delle spese elettorali (Wahlkampfkostenerstattung). Il legislatore dette seguito alla sentenza approvando, anche in attuazione dell’art. 21 della Legge fondamentale (Grundgesetz – GG), un’apposita Legge sui partiti politici (Gesetz über die politischen Parteien – Parteiengesetz, PartG del 24 luglio 1967), che disciplinava compiutamente i rimborsi elettorali.

I costi della politica crebbero pesantemente costringendo la Corte costituzionale, a distanza di alcuni anni (BVerfG, Urteil vom 09.04.1992 - 2 BvE 2/89), ad intervenire nuovamente, dichiarando l’incostituzionalità di importanti profili della normativa. In particolare, la Corte sanzionò:

 

-        il fatto che il contributo pubblico continuasse ad essere presentato come “rimborso delle spese elettorali”, pur essendo di fatto divenuto un finanziamento in via continuativa delle formazioni politiche;

-        le forti deduzioni fiscali ammesse dalla legge per le donazioni ai partiti;

-        le disposizioni che ripartivano tra le formazioni politiche una parte del contributo pubblico, indipendentemente dal loro effettivo seguito elettorale.

La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente con la sentenza 2BvE 1/02 e 2 BvE 2/02 del 26 ottobre 2004, accogliendo il ricorso di due piccoli partiti che lamentavano l’incostituzionalità del c.d. Drei-Länder-Quorum, in base al quale se un partito non fosse riuscito a ottenere almeno lo 0,5% dei voti validamente espressi nelle elezioni per il rinnovo del Bundestag o del Parlamento europeo, avrebbe potuto accedere al contributo statale calcolato sulla quota di autofinanziamento (somme versate da persone fisiche, come i contributi degli iscritti, dei deputati o altre donazioni di privati), soltanto riportando almeno l’1% dei voti nelle tre più recenti elezioni regionali, o in alternativa, almeno il 5% dei voti in una sola di esse. La Corte costituzionale federale ha considerato tale previsione legislativa in contrasto con l’obbligo di imparzialità a cui deve rispondere il legislatore nei confronti della competizione politica, ritenendo che la norma fosse discriminante per le forze politiche minori.

La Legge sui partiti politici, da ultimo modificata nel febbraio 2024 (undicesima legge di modifica della Parteiengesetz), prevede che alle formazioni politiche venga annualmente corrisposto, a carico del bilancio dello Stato (§ 18, comma 3 PartG):

-        un contributo proporzionale ai voti ricevuti, pari a 1 euro per ogni voto valido, fino a 4 milioni di voti e a 0,83 euro per ogni voto ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle ultime elezioni per il Bundestag, per il Parlamento europeo e per i Parlamenti dei Länder;

-        un contributo calcolato sulla quota dei contributi versati da privati (Zuwendungsanteil), pari a 0,45 euro per ogni euro che il singolo partito abbia ricevuto come donazione o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica (si tiene conto soltanto delle sovvenzioni che non superano i 3.300 euro), oppure le somme devolute al partito dagli stessi parlamentari.

Per accedere ai suddetti contributi è necessario il raggiungimento di determinati risultati elettorali minimi. In particolare, ottengono tali finanziamenti le formazioni politiche che hanno conseguito una percentuale di voti di lista validi pari allo 0,5% del totale dei voti validi (per le elezioni europee e del Bundestag) o all’1% dei voti validi (per le elezioni dei Parlamenti dei Länder). Queste forme di sovvenzione rispondono ai principi enunciati dalla Corte costituzionale federale, secondo cui la ripartizione delle disponibilità complessive tra i partiti deve corrispondere, in parte, al risultato elettorale effettivamente conseguito, in parte, al loro “radicamento nella società”, misurabile proprio in base all’ammontare del finanziamento ottenuto mediante forme lecite. La nona modifica della legge sui partiti del 22 dicembre 2004 ha poi accolto la sentenza della Corte costituzionale sopra menzionata, abrogando l’art. 3 dell’ottava legge di modifica della legge sui partiti relativo al Drei-Länder-Quorum, e ha introdotto ulteriori norme sulla documentazione contabile dei partiti.

La legge stabilisce un limite assoluto ai contributi annuali federali (absolute Obergrenze): l’importo del finanziamento pubblico ammonta a 184.793.822 milioni di euro per il 2018, ma il limite assoluto viene aumentato annualmente in base all’incremento del costo della vita e all’aumento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e agli impiegati degli enti locali (§ 18, comma 2 PartG) [20] .

Un ulteriore limite, relativo (relative Obergrenze) riguarda inoltre la quota di finanziamento pubblico da destinare al singolo partito: tale quota non potrà eccedere l’importo delle entrate proprie conseguite in un anno dal partito stesso tramite i contributi d’iscrizione, le donazioni spontanee di sostenitori ed iscritti, i proventi derivanti da attività imprenditoriali e partecipazioni, nonché quelli derivanti da beni patrimoniali. Sulla base dei rendiconti presentati dai partiti politici con riferimento all’anno 2023, così come indicato nella tabella sottostante, le entrate proprie dei partiti politici, al netto dei contributi pubblici, ammontano a 340.293.712 euro.

 


Prospetto del finanziamento pubblico ai maggiori partiti politici per l’anno 2023 (in euro)                                                  (Fonte: Deutscher Bundestag)*

Partito

Voti

Contributi da privati (persone fisiche)

Finanziamento pubblico

Limite relativo (entrate proprie)(3)

Finanziamento pubblico calcolato(4)

Limite assoluto (importo finale erogato) (5)

Ripartizione della somma erogata tra federazioni regionali e nazionali dei partiti

 

Quota in base ai voti(1)

Quota correlata ai contributi da privati(2)

Totale

(Land)

(Bund)

 

CDU

26.427.550

64.368.116

25.377.622

28.965.652

54.343.274

90.927.093

54.343.274

52.420.788

4.606.552

47.814.236

 

SPD

25.342.338

77.938.016

24.368.375

35.072.107

59.440.482

111.134.750

59.440.482

57.337.674

3.735.011

53.602.663

 

GRÜNE

20.808.138

39.217.247

20.151.568

17.647.761

37.799.329

51.359.181

37.799.329

36.462.114

3.139.431

33.322.683

 

AfD

13.641.317

7.976.584

13.486.425

3.589.463

17.075.888

10.685.503

10.685.503

10.307.485

2.366.481

7.941.004

 

FDP

9.460.835

17.331.804

9.598.577

7.799.312

17.397.889

24.219.301

17.397.889

16.782.409

1.056.145

15.726.264

 

CSU

7.287.680

15.616.616

7.577.542

7.027.477

14.605.019

23.564.914

14.605.019

14.088.342

1.264.893

12.823.449

 

Die Linke

6.213.613

14.451.038

6.578.660

6.502.967

13.081.627

17.791.465

13.081.627

12.618.842

943.329

11.675.513

 

Freie Wähler

3.488.471

1.853.180

3.941.973

833.931

4.775.904

2.485.106

2.485.105

2.397.190

776.992

1.620.198

 

Die PARTEI

1.600.416

355.560

1.808.470

160.002

1.968.472

564.853

564.853

544.870

119.883

424.987

 

Altri partiti

 

 

Totale complessivo

118.043.371

245.796.070

117.152.715

110.608.232

227.760.947

340.293.712

217.290.171

209.603.161

18.375.519

191.227.642

 

* Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2023 (Determinazione dei contributi statali per l’anno 2023): (pag. 6, dati aggiornati al 15 marzo 2024). I dati del prospetto originale sono stati arrotondati.

Note:

1) In base al § 18, comma 3, n. 1 e secondo periodo PartG, spettano ai partiti, per ogni voto attribuito, 1 euro per i primi 4 milioni di voti e 0,83 euro per gli ulteriori voti.

2) In base al § 18, comma 3, n. 3 PartG, spettano ai partiti, 0,45 euro per ogni euro ricevuto quale contributo da persone fisiche (contributo d'iscrizione, contributo di titolare di un mandato parlamentare o donazioni ricevute legalmente); in tale contesto vengono presi in considerazione solo i contributi di importo non superiore a 3.300 euro per ogni persona fisica.

3) Il limite relativo del finanziamento pubblico è rappresentato dalle entrate proprie che risultano dalla rendicontazione dell’anno precedente. In base al § 18, comma 5 PartG, l’entità del finanziamento pubblico a favore di un partito non può superare la somma complessiva delle entrate proprie da esso conseguite in un anno.

4) Calcolo dell’importo del finanziamento pubblico (che, come si è detto, non può superare la somma delle entrate autonome di un partito) in assenza del limite assoluto stabilito per legge. Tale importo è costituito dalla cifra più bassa tra il totale del finanziamento pubblico spettante ai partiti sulla base dei voti e dei contributi ricevuti da privati, e la somma complessiva delle entrate autonome.

5) Sempre secondo il § 18, comma 5 PartG, l’importo del finanziamento di tutti i partiti non può superare il limite massimo assoluto stabilito al comma 2 del medesimo articolo. Il limite assoluto - cioè il contributo pubblico che potrà essere erogato ai partiti politici aventi diritto al finanziamento) viene aumentato annualmente in base all’incremento del costo della vita e dell’aumento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e ai dipendenti degli enti locali.


Contributi ai gruppi parlamentari

Il § 58 della Legge tedesca sullo status giuridico dei parlamentari (Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages - Abgeordnetengesetz, AbgG del 18 febbraio 1977), da ultimo modificata dal § 1 della legge dell’8 ottobre 2021 sul miglioramento delle regole di trasparenza per i membri del Bundestag (Gesetz zur Verbesserung der Transparenzregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages und zur Anhebung des Strafrahmens des § 108e des Strafgesetzbuches), prevede l’erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari (Geldleistungen an die Fraktionen des Deutschen Bundestages), il cui importo è stabilito dal Bundestag di anno in anno. A tal fine, il Presidente, d’intesa con il Consiglio degli anziani (Ältestenrat), presenta al Bundestag, entro il 30 settembre, una relazione [21] sull’adeguatezza degli importi e del supplemento per l’opposizione e, al contempo, una proposta di adeguamento degli stessi. Tali contributi, che devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali, consistono in un importo di base per ogni gruppo, un importo per ciascun membro e un ulteriore supplemento per i gruppi che non sostengono il Governo (c.d. supplemento all’opposizione, Oppositionszuschlag). Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio, nello stato di previsione 02 relativo al Bundestag, la somma destinata ai gruppi ammonta, per il 2024, a 139.852.000 euro [22] , con un aumento di circa 14 milioni di euro rispetto ai due anni precedenti.

 

Disciplina del finanziamento privato

Le modalità del finanziamento privato, ovvero delle donazioni (Spenden) ai partiti politici, sono disciplinate dai §§ 25 e ss. della legge sui partiti politici.

Fino ad una somma di 1.000 euro, la donazione può essere corrisposta sotto forma di denaro contante. Viceversa, le donazioni in favore di un partito o delle sue articolazioni interne (associazioni territoriali), il cui controvalore complessivo nel corso di un anno solare risulti superiore a 10.000 euro, devono essere registrate nella rendicontazione contabile con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del donatore, oppure di altre informazioni che consentano di identificarlo. Le donazioni che superino la cifra di 35.000 euro nel singolo caso devono essere invece immediatamente annunciate al Presidente del Bundestag, che ha cura di renderle pubbliche unitamente all’indicazione del donatore pubblicandole sotto forma di atti parlamentari.

La legge, pur affermando il diritto dei partiti di accettare donazioni da privati, introduce alcuni divieti.

Sono vietate le donazioni:

-        effettuate da organismi di diritto pubblico o imprese che abbiano una componente azionaria (a partire dal 25%) di origine pubblica, gruppi e comitati parlamentari, nonché gruppi o comitati di rappresentanze comunali;

-        effettuate da fondazioni politiche, enti, associazioni di persone e fondazioni che, in base al rispettivo atto costitutivo, perseguano esclusivamente e direttamente fini non lucrativi, caritatevoli o ecclesiastici;

-        provenienti da associazioni di categoria che le abbiano a loro volta ricevute a condizione di trasmetterle ad un partito politico;

-        che superino 500 euro quando non sia noto il donatore;

-        che perseguano lo scopo di ottenere vantaggi economici o politici;

-        che provengano dall’estero.

Tutte le donazioni devono essere comunicate al Presidente del Bundestag, che ha cura di renderle note tramite la pubblicazione della Rendicontazione (Rechenschaftsbericht).

 

Le donazioni provenienti dall’estero sono lecite soltanto se:

-        provengono dal patrimonio di un cittadino tedesco o dell’Unione europea ovvero da un’impresa a prevalente proprietà (più del 50%) tedesca;

-        sono destinate a partiti che rappresentano minoranze nazionali nella regione di origine e provengono da Stati confinanti con la Repubblica federale di Germania nei quali vivono persone aventi quella stessa origine etnica (ad esempio, gli altoatesini);

-        il donatore è straniero, ma la donazione non supera i 1.000 euro.

Il § 31c PartG determina le sanzioni applicabili in caso di donazioni ottenute illegalmente o non pubblicate. Qualora un partito abbia ottenuto donazioni vietate e non le abbia di conseguenza trasferite al Presidente del Bundestag, perde il diritto a una somma pari all’ammontare di tre volte gli importi ottenuti illegalmente. In caso di donazioni non pubblicate nella rendicontazione, il partito perde invece il diritto a godere di una somma pari all’ammontare doppio delle somme non pubblicate.

I privati che partecipano al finanziamento dei partiti godono di alcune agevolazioni fiscali. Anzitutto, le somme versate ai partiti a titolo di donazione o di versamento di quote sociali possono essere dedotte dal reddito imponibile sino ad un massimo di 3.300 euro, elevabile a 6.600 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi. A tale agevolazione fiscale la legge ne aggiunge una seconda (§ 34g della Legge sull’imposta sul reddito, Einkommensteuergesetz – EstG), introdotta in seguito alle decisioni della Corte costituzionale federale che aveva giudicato eccessivamente penalizzante nei confronti dei cittadini meno abbienti il sistema delle deduzioni dall’imponibile per il finanziamento dei partiti: chi effettua una donazione ad un partito può infatti optare, anziché per la deduzione dell’imponibile, per uno sconto sull’imposta dovuta, pari ad un massimo di 825 euro, elevabili a 1.650 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi. Possono beneficiare di tale agevolazione anche i cittadini che versano delle somme a movimenti ed associazioni non costituiti in partiti politici, come definiti dall’art. 2 del Parteiengesetz, purché tali enti partecipino alle elezioni politiche con propri candidati e non siano stati esclusi dal finanziamento pubblico parziale ai sensi del § 18, comma 7 PartG.

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

Punto di partenza del controllo pubblico sulle finanze dei partiti tedeschi è l’art. 21, comma 1 della Legge fondamentale, in forza del quale i partiti “devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell’uso delle loro risorse finanziarie come pure del loro patrimonio”. La legge sui partiti politici stabilisce, quindi, al § 23 un obbligo di rendicontazione (Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung). La presidenza di ciascun partito è tenuta a rendere conto pubblicamente, attraverso la rendicontazione, della provenienza e dell’uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso dell’anno, così come della consistenza del patrimonio del partito. Il rendiconto consta pertanto del conteggio delle entrate e delle uscite e del conto patrimoniale, articolati secondo le voci individuate nel dettaglio dal § 24 PartG, nonché di una parte illustrativa. Nella rendicontazione deve essere altresì indicato il numero degli iscritti al partito soggetti al pagamento della quota d’iscrizione. La legge sui partiti politici dispone inoltre che siano applicate tutte le norme di diritto commerciale sulla rendicontazione nella misura in cui non sia indicato diversamente.

Prima della presentazione al Presidente del Bundestag, la rendicontazione deve essere deliberata dalla presidenza del partito. Essa si forma sulla base delle rendicontazioni fornite dalle direzioni regionali e dalle sezioni territoriali, ognuna responsabile della propria rendicontazione. A tal fine la legge indica i responsabili per la firma di attestazione nei vari gradi di formazione del rapporto contabile. La rendicontazione deve essere poi preventivamente verificata da un revisore dei conti o da una società di revisione contabile. A quanto sopra descritto derogano soltanto i partiti che non dispongono, per l’anno di riferimento, né di entrate né di un patrimonio superiore ai 5.000 euro. In tal caso il partito può inviare al Presidente del Bundestag una rendicontazione non verificata, che però dovrà essere esaminata in occasione del successivo congresso federale del partito.

Il revisore può chiedere al presidente del partito, o alle persone da questo delegate, qualsiasi chiarimento o prova che ritenga necessario. Egli può altresì controllare i documenti giustificativi del rendiconto, i registri e gli atti, nonché la consistenza della cassa e del patrimonio. Una nota di verifica dà atto del risultato e deve essere consegnata alla presidenza del partito. Il rendiconto e la relativa nota di verifica sono quindi trasmessi, entro il 30 settembre dell’anno seguente all’esercizio finanziario cui si riferiscono, al Presidente del Bundestag, il quale può prorogare il termine fino a un massimo di tre mesi, scaduti i quali cessa per il partito il diritto a godere della parte dei contributi statali per l’anno di interesse. Il Presidente del Bundestag verifica quindi la regolarità formale della rendicontazione, riferendo annualmente all’Assemblea sullo stato delle finanze dei partiti e sui loro rendiconti e fornendo ogni due anni un rapporto circa l’evoluzione delle finanze dei partiti con riferimento alle rendicontazioni fornite dagli stessi. Qualora il Presidente del Bundestag abbia dei dubbi circa la correttezza della rendicontazione, concede al partito l’opportunità di esprimersi al riguardo o può incaricare un revisore o una società a sua scelta, al fine di verificarne la conformità al disposto della legge.

A conclusione del procedimento il Presidente rilascia una notifica (Bescheid) in cui si rilevano le eventuali inesattezze e viene fornito l’ammontare della somma corrispondente ai dati inesatti. I dati acquisiti nel corso del procedimento che non siano stati indicati nella documentazione contabile del partito non possono essere resi pubblici. Contestualmente il partito perde il diritto a godere di una somma di un ammontare pari a due volte le somme riportate in modo inesatto. Nel caso in cui le inesattezze riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10% dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera inesatta. Rispetto alle donazioni o ai dati inesatti, un partito non è soggetto alle conseguenze giuridiche sopra illustrate nel caso in cui sia esso stesso a darne notizia per primo al Presidente del Bundestag, apportando contestualmente le necessarie correzioni.

I rendiconti dei partiti e le relative note di verifica sono pubblicati come atti del Bundestag. Spetterà poi alla Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof) il compito di verificare che il Presidente del Bundestag, nella sua qualità di amministratore dei fondi erogati dallo Stato, abbia provveduto al rimborso delle spese elettorali.

Il § 31d PartG prevede, infine, sanzioni penali per coloro che occultino l’origine o l’uso delle risorse finanziarie o patrimoniali del partito o eludano la pubblica rendicontazione (pena detentiva fino a tre anni o ammenda in denaro). Le stesse sanzioni sono previste anche per chi, come revisore dei conti o collaboratore di questo, accerti l’esito della verifica in modo inesatto. Nel caso in cui il reo agisca dietro compenso o con l’intenzione di favorire o danneggiare un terzo soggetto, la pena corrisponde a una ammenda in denaro o a una pena detentiva fino a cinque anni.

 

Le Fondazioni politiche

Un tratto caratteristico del sostegno pubblico alla formazione in ambito politico-sociale e alla cooperazione internazionale è costituito dalla destinazione di ingenti risorse del bilancio statale alle fondazioni culturali collegate ai partiti politici, definite come “fondazioni vicine ai partiti” (parteinahe Stiftungen) o fondazioni politiche” (politische Stiftungen). L’istituzione di fondazioni culturali da parte dei maggiori partiti tedeschi risale agli anni ’50 del secolo scorso e si inserisce nell’ambito delle iniziative avviate in più sedi, anche con l’aiuto delle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale, per sensibilizzare la società civile nei confronti dei valori democratici. La SPD (Partito socialdemocratico) e la CDU (Unione Cristiano-democratica) diedero per prime vita a fondazioni culturali, quali enti provvisti di distinta personalità giuridica. La più antica delle fondazioni politiche è la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), fondata nel 1925 [23] con l’obiettivo di educare i giovani di diverse classi sociali ai valori fondamentali della socialdemocrazia: libertà, giustizia e solidarietà. Sarà bandita nel 1933 e poi rifondata nel 1947. La Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), vicina ai cristiano-democratici della CDU, nasce nel 1964 riunendo due istituti che esistevano dal 1955 e dal 1962. È particolarmente impegnata nella formazione politica e nelle questioni che riguardano l’Unione europea. Nel 1958 i liberali della FDP fondano la Friedrich-Naumann-Stiftung, che si pone l’obiettivo di contribuire all’affermazione dei principi di libertà e di dignità umana, mentre dall’ala bavarese dei conservatori (CSU) viene istituita la Hanns-Seidel-Stiftung nel 1967. Seguono poi la Heinrich-Böll-Stiftung vicina ai Verdi (Bündnis 90/Die Grünen), fondata nel 1997 a partire da tre organizzazioni esistenti dal 1989, che si focalizza su temi come l’ecologia, la giustizia di genere e la tutela dei diritti umani, e la Rosa-Luxemburg-Stiftung, vicina al partito di sinistra Die Linke, ufficialmente riconosciuta come tale nel 1999, che sostiene la promozione dell’educazione politica, della scienza, dell’arte e della cultura, nonché della cooperazione internazionale. A queste sei fondazioni si è aggiunta, infine, la Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES), istituita nel 2015 a Lubecca, vicina al Partito di estrema destra “Alternativa per la Germania” (Alternative für Deutschland - AfD) [24] .

In un primo tempo, l’attività delle fondazioni era prevalentemente concentrata nell’organizzazione di incontri seminariali e di corsi di formazione, nel finanziamento di borse di studio e nello svolgimento di ricerche sociopolitiche. Per la realizzazione di iniziative specifiche, già a partire dai primi anni ’60, le fondazioni divennero beneficiarie di modesti contributi pubblici. Il salto di qualità avvenne nel 1962, quando il Bundestag decise di inserire nello stato di previsione del neoistituito Ministero federale per lo sviluppo un contributo di 130.000 marchi a favore delle fondazioni vicine ai partiti per la realizzazione di progetti di educazione politica nei paesi in via di sviluppo. Tale contributo fu notevolmente incrementato negli anni seguenti, sino a raggiungere nel 1970 la somma di 45 milioni di marchi. Si inaugurò così la prassi di disporre il finanziamento pubblico a favore di questo tipo di fondazioni unicamente sulla base dell’inserimento di finalizzazioni di spesa “ad hoc” nei capitoli della legge di bilancio, prescindendo da qualsiasi forma di disciplina legislativa “sostanziale” della materia. La medesima procedura venne adottata nel 1966, quando, all’indomani della prima sentenza con cui la Corte costituzionale federale ebbe a dichiarare illegittimo il finanziamento pubblico dell’attività generale dei partiti, il Bundestag inserì nella legge di bilancio per il 1967, nei capitoli del Ministero federale dell’interno, un finanziamento globale a favore delle fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag.

Beneficiarie dei finanziamenti sono, come si è detto, le fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag. Si tratta delle seguenti (sei) fondazioni [25] :

·        Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD);

·        Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU);

·        Hanns-Seidel-Stiftung (CSU);

·        Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen)

·        Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FDP);

·        Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS)

 

Fondazioni e partiti politici

Per quanto concerne i rapporti con i partiti di riferimento, le fondazioni hanno una distinta personalità giuridica, fanno assegnamento su risorse proprie e perseguono finalità specifiche ed estranee al diretto confronto politico. Dal punto di vista della forma giuridica, l’unica vera “fondazione” in senso proprio è la Friedrich-Naumann-Stiftung, tutte le altre sono associazioni registrate (eingetragene Vereine) senza scopo di lucro. Il ruolo assegnato alle fondazioni politiche dai loro Statuti, condiviso e in seguito sostenuto finanziariamente dallo Stato federale e dai Länder, diviene tanto più comprensibile se inserito nei compiti individuali e collettivi che fanno capo all’idea cardine della formazione (Bildung), un tratto caratteristico della cultura tedesca fin dal Settecento. Partendo da tale presupposto, appare evidente come per lungo tempo abbiano potuto operare, in assenza di una specifica disciplina normativa, sulla base di una prassi consolidatasi nel corso degli anni. La composizione degli organi interni di una fondazione dipende in gran parte dal partito politico di riferimento: sono molto presenti deputati, membri o ex-membri del Governo ed ex-responsabili del partito. Tuttavia, i membri attivi del partito politico di riferimento non possono ricoprire posizioni dirigenziali all’interno della fondazione.

Le fondazioni politiche sono particolarmente attive in Germania, dove hanno la loro sede centrale e numerosi uffici regionali, ma sono presenti anche in tutto il mondo. La Konrad-Adenauer-Stiftung e la Friedrich-Ebert-Stiftung hanno infatti più di 100 uffici ciascuna all’estero. La Friedrich-Naumann-Stiftung ha più di 60 uffici, la Heinrich-Böll-Stiftung più di 30, la Rosa-Luxemburg-Stiftung ne ha 20 e la Hanns-Seidel-Stiftung solo 5. In questi uffici l’attenzione è rivolta alla cooperazione internazionale e al sostegno delle organizzazioni non governative.

a)     La sentenza della Corte costituzionale federale del 14 luglio 1986

Il primo importante fondamento giuridico in materia di fondazioni politiche è individuabile nella giurisprudenza della Corte costituzionale federale, che con la sentenza del 14 luglio 1986 [26] ha riconosciuto la rispondenza al principio costituzionale dell’adeguatezza del finanziamento statale, e più precisamente la rispondenza dei finanziamenti globali fissati dalle leggi di bilancio annuali.

La Corte costituzionale ha stabilito l’esistenza e definito le finalità formative delle fondazioni politiche, specificando che esse devono essere, da un punto di vista non solo normativo, ma anche oggettivo, istituzioni indipendenti in grado di compiere con senso di responsabilità le azioni formative rispondenti agli scopi dichiarati nei loro Statuti, dimostrando al tempo stesso una certa autonomia e distanza dai partiti ai cui principi il loro operato deve però ispirarsi. Tale distinzione rispetto ai partiti deve risultare evidente anche dai criteri che guidano la scelta di coloro che occupano le posizioni ai vertici delle fondazioni [27] . Esse eleggono infatti i loro organi di vigilanza e rappresentanza, nonché i dirigenti amministrativi, in piena autonomia: il presidente e il portavoce del direttivo, i dirigenti amministrativi e il tesoriere di una fondazione non possono però svolgere alcuna funzione comparabile all’interno del partito ai cui ideali e alla cui storia la fondazione si riferisce.

La sentenza enumera anche le attività che una fondazione non può svolgere, in quanto troppo attigue o identificabili con le attività proprie del partito di riferimento. Fra queste, in primo luogo, le attività di sostegno ed aiuto durante il periodo elettorale, riportate dalla sentenza in maniera dettagliata: acquistare e distribuire pubblicistica del partito o riferibile ai suoi membri; produrre o diffondere materiale elettorale; finanziare annunci; utilizzare personale della fondazione fra i volontari o il personale attivo durante la campagna elettorale; tenere corsi finalizzati alla formazione di personale da utilizzare durante il periodo elettorale.

I giudici costituzionali evidenziano infine l’inopportunità di trasferimenti di donazioni dalla fondazione al partito, onde evitare che le agevolazioni fiscali previste per queste vengano usufruite dai partiti politici di riferimento [28] .

b)     La Gemeinsame Erklärung

Ugualmente rilevanti in tal senso appaiono i riferimenti alle fondazioni contenuti nelle Raccomandazioni della Commissione di esperti indipendenti sul finanziamento dei partiti politici (Empfehlungen der Kommission unabhängiger Sachverständiger zur Parteifinanzierung) [29] . La Commissione venne istituita dal Presidente federale von Weizsäcker, a seguito della sentenza del 9 aprile 1992 della Corte costituzionale federale che dichiarava incostituzionali alcuni profili della legge sui partiti politici.

Nel 1998 molte delle indicazioni contenute nel rapporto della Commissione sono state raccolte e sistematizzate in una Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul finanziamento statale (Gemeinsame Erklärung zur staatlichen Finanzierung der politischen Stiftungen), che ne costituisce una sorta di codice di autoregolamentazione.

La Dichiarazione comune, sottoscritta inizialmente da cinque delle fondazioni politiche (la Rosa-Luxemburg-Stiftung vi ha poi aderito nel 2003), fornisce, a partire dalla Legge fondamentale, un quadro normativo generale di riferimento.

Partendo dal presupposto che le fondazioni sono associazioni di diritto privato, che forniscono in modo del tutto indipendente servizi di pubblico interesse che non possono essere prestati dallo Stato, il loro operato trova il proprio fondamento costituzionale negli articoli. 5 (Libertà di espressione), 9, comma 1 (Libertà di associazione) e 12, comma 1 (Libertà della professione) della Legge Fondamentale. L’attività delle fondazioni risulta quindi estranea a quanto stabilito dall’art. 21 (Partiti politici) della Legge fondamentale, relativamente al ruolo e all’importanza dei partiti nella determinazione della volontà politica collettiva attraverso il voto.

 

Natura dei contributi pubblici

La prima formale ricognizione del sostegno pubblico alle fondazioni politiche risale al 1986, quando al Governo federale fu richiesto dal gruppo parlamentare dei Verdi (Grünen) di documentare e quantificare le singole voci del finanziamento statale alle fondazioni politiche.

Fino all’approvazione, alla fine del 2023, di una specifica normativa sul finanziamento pubblico delle fondazioni politiche, queste ultime sono state destinatarie di finanziamenti globali (Globalzuschüsse) erogati dal Ministero federale degli interni (Bundesministerium des Innern) e di finanziamenti a progetto (Projektförderungen) erogati per la maggior parte dal Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Gli stanziamenti, determinati dalla Commissione bilancio del Bundestag, sono sempre stati approvati con la Legge annuale di bilancio (Haushaltsgesetz) all’interno degli stati di previsione (Einzelpläne) 6 (per il Ministero federale dell’interno) e 23 (per il Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica). La suddivisione di entrambe le fattispecie di trasferimenti era determinata sulla base della rappresentanza dei partiti espressa all’interno del Bundestag. I finanziamenti erano assegnati in base a criteri consolidatisi nel corso degli anni all’interno della prassi parlamentare, considerando la ripetuta presenza di un gruppo parlamentare all’interno del Bundestag e la sua consistenza numerica.

I finanziamenti globali facenti capo al Ministero federale dell’interno, rappresentavano la premessa indispensabile per la pianificazione dell’attività ordinaria delle fondazioni politiche, perché prevalentemente utilizzati per finanziare:

-        congressi, seminari e incontri di formazione politica;

-        pubblicazioni e mostre;

-        progetti di ricerca e documentazione nonché tenuta degli archivi sulla storia dei movimenti e dei partiti di riferimento;

-        uscite amministrative relative al personale, alle strutture e agli investimenti.

Nel 2021 i finanziamenti globali sono stati pari a 140.959.000 euro, mentre sia per il 2022 sia per il 2023 è stata stanziata la somma di 148.000.000 euro [30] . Alla Friedrich-Ebert-Stiftung è stato destinato il 27% dello stanziamento, alla Konrad Adenauer Stiftung il 30,3%, alla Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit e alla Heinrich-Böll-Stiftung rispettivamente l’11,9% e il 12,3%, mentre alla Hanns-Seidel-Stiftung e alla Rosa-Luxemburg-Stiftung sono stati assegnati, rispettivamente, l’8,1% e il 10,4% delle sovvenzioni previste nella legge di bilancio.

I finanziamenti a progetto, che rappresentano circa i due terzi dei finanziamenti ricevuti dalle fondazioni, si basano su quanto disposto dal Regolamento federale sul bilancio (Bundeshaushaltsordnung - BHO) e sulle Disposizioni accessorie riguardanti la promozione a progetto (Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P). Attraverso lo stato di previsione 23 della legge annuale di bilancio, il Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica finanzia e coordina la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi partner, nonché il sostegno alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni non governative, dell’associazionismo confessionale e delle numerose tipologie di fondazioni, tra cui quelle politiche, presenti in Germania. Nel 2022 in questo settore, per il lavoro all’estero delle fondazioni, sono stati destinati 340.000.000 euro e la stessa somma è stata stanziata con riferimento al 2023 [31] . I finanziamenti assegnati, finalizzati al sostegno dello sviluppo ecologico, sostenibile e socialmente accettabile dei paesi in via di sviluppo e trasformazione, vengono elargiti a paesi partner con orientamenti compatibili a quelli del Governo federale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, primi fra tutti la costruzione e il rafforzamento delle strutture democratiche, della comprensione regionale e internazionale e della cooperazione pacifica.

 

La Legge sul finanziamento pubblico delle fondazioni politiche

Nella legislatura in corso i gruppi di maggioranza (socialdemocratici, liberali e verdi) hanno presentato, congiuntamente al gruppo dei cristiano-democratici, un progetto di legge sul finanziamento pubblico delle fondazioni politiche (stampato BT n. 20/8726 del 10 ottobre 2023) per regolamentare, come richiesto dalla Corte costituzionale federale nella già citata sentenza del 22 febbraio 2023 (vedi nota n. 12), le condizioni e i requisiti in base ai quali le fondazioni politiche possono ricevere finanziamenti e per definire i criteri per l’assegnazione dei fondi pubblici. La legge (Gesetz zur Finanzierung politischer Stiftungen aus dem Bundeshaushalt - Stiftungsfinanzierungsgesetz - StiftFinG), promulgata il 19 dicembre 2023 [32] , è entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale federale (23 dicembre 2023).

Rientrano nel campo di applicazione della legge le fondazioni politiche – che sono libere scegliere la propria forma giuridica – riconosciute dal partito al quale sono affiliate. Il riconoscimento da parte di un partito può essere concesso a una sola fondazione politica. Come precisa il § 1, comma 2 StiftFinG le fondazioni politiche sono giuridicamente e di fatto indipendenti dai rispettivi partiti affiliati. Esse agiscono in modo autonomo, sotto la propria responsabilità, mantenendo la necessaria distanza dai rispettivi partiti affiliati.

Una fondazione politica così definita può ricevere finanziamenti pubblici soltanto se soddisfa i requisiti previsti dal § 2 della legge: i membri del partito di riferimento devono essere stati eletti al Bundestag per almeno tre legislature consecutive; il partito affiliato che ha riconosciuto la fondazione non deve essere stato escluso dal finanziamento pubblico; la fondazione politica deve offrire la garanzia di sostenere attivamente l’ordinamento fondamentale libero e democratico e di favorire l’intesa tra i popoli; la fondazione non è orientata ad eliminare o scavalcare i principi costituzionali elencati nel § 4, comma 2 della Legge sulla tutela costituzionale (Bundesverfassungsschutzgesetz), come il diritto di voto e alla rappresentanza politica, il diritto a costituire un’opposizione parlamentare, l’indipendenza dei tribunali, l’esclusione di forme di violenza e di arbitrio, il rispetto dei diritti umani sanciti dalla Legge fondamentale.

Il § 3 StiftFinG stabilisce che le fondazioni politiche sono finanziate su richiesta (auf Antrag) in conformità con le disposizioni previste dalla nuova disciplina. L’importo dei finanziamenti disponibili ogni anno è determinato dalla Legge federale di bilancio, mentre restano inalterate le regole stabilite dal Regolamento federale sul bilancio [33] . Nel caso in cui la richiesta venga respinta, perché non risultano soddisfatti i requisiti di legge, il finanziamento della fondazione politica in questione è escluso per tutta la durata della legislatura in corso.

I fondi da destinare alle fondazioni politiche saranno di norma distribuiti, a partire dall’esercizio finanziario successivo alle elezioni legislative, in base alla media dei risultati conseguiti dal partito di riferimento nelle ultime quattro tornate elettorali (§ 3, comma 3). Tale disposizione si applica, in particolare, alle già menzionate sovvenzioni globali (c.d. Globalzuschüsse) per le attività educative e di formazione sociopolitica e democratica, a condizione che tutte le fondazioni aventi diritto ricevano ciascuna l’1% dell’importo totale come finanziamento di base (Sockelförderung). Dalla formula di ripartizione stabilita dal § 3, comma 3 possono discostarsi i finanziamenti destinati all’edilizia (se vi sono ragioni oggettive per farlo) e, in circostanze particolari, per la promozione degli studenti di talento la ripartizione dei finanziamenti può variare fino a tre punti percentuali per ciascuna fondazione politica.

La legge prevede che il finanziamento abbia termine, al più tardi alla fine dell’esercizio finanziario in corso, se i requisiti di legge non sono più applicabili o non sono più soddisfatti [34] . Il finanziamento cessa anche nel caso in cui venga  emesso un divieto di associazione esecutivo (vollziehbares Vereinsverbot) nei confronti della fondazione politica ai sensi del § 3 della Legge sulla regolamentazione delle associazioni pubbliche (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts), oppure qualora la fondazione politica venga soppressa in conformità al § 87a del Codice civile, perché costituisce un pericolo o una minaccia per il bene comune.

La legge impone alle fondazioni politiche la presentazione di una Relazione annuale pubblica (öffentlicher Jahresbericht), che contiene anche i nomi dei componenti degli organi statutari. La gestione finanziaria delle fondazioni deve essere verificata da una società di revisione indipendente e il risultato della verifica deve essere trasmesso all’Ufficio presso il quale è stata presentata la richiesta di finanziamento. Le donazioni che singolarmente o cumulativamente superano l’importo di 10.000 euro nel corso di un anno devono essere pubblicate nella relazione annuale della fondazione insieme al nome del donatore.

Il § 9 della Stiftungsfinanzierungsgesetz prevede, infine, il riconoscimento (Anerkennung) delle sei fondazioni politiche che, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, risultano destinatarie di fondi del bilancio dello Stato.

Regno Unito

 

Nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo marginale, con riguardo sia alle forme dei conferimenti, sia al loro volume, di entità modesta se paragonato a quello che può riscontrarsi in altri Paesi europei. Tali caratteristiche del finanziamento pubblico derivano dalla natura giuridica dei partiti politici, privi di personalità giuridica e considerati al pari di organizzazioni volontarie, e da una disciplina la cui prevalente ragione d’essere è il sostegno assicurato ai partiti medesimi in funzione del ruolo svolto all’interno di un sistema essenzialmente bipartitico. Se si escludono, infatti, le forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti (nella forma dei cosiddetti policy development grants [35] ) e di accesso a taluni servizi e facilitazioni, a partire dal 1975 i conferimenti in denaro sono riservati ai partiti di opposizione, nel presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi - non solo economici - che il partito di maggioranza trae dall’avere la disponibilità dell’apparato di Governo.

Alla House of Commons, il finanziamento riservato ai partiti di opposizione, noto come Short Money [36] , assume tre diverse forme in cui si sostanzia la finalità di sostegno finanziario (financial assistance) che ne motivò l’introduzione nel 1975 mediante risoluzione parlamentare. Esso è corrisposto a titolo (a) di contributo generale per lo svolgimento dell’attività parlamentare (parliamentary business [37] ), (b) di dotazione riservata all’ufficio del Leader dell’opposizione e (c) di contributo per le spese di viaggio sostenute dai membri dei gruppi parlamentari di opposizione. Come previsto dalla risoluzione della Camera dei Comuni (Short Money Resolution [38] ) che disciplina i criteri di assegnazione dei fondi, i partiti di opposizione possono accedervi purché alle ultime elezioni abbiano ottenuto almeno due seggi alla Camera oppure un seggio e almeno 150.000 voti [39] .

Nel periodo finanziario 2023-2024, tale finanziamento, determinato in relazione a ciascuna delle tre componenti sopra richiamate (il cui ammontare è aggiornato ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo), è stato erogato - in ratei mensili - nella misura di:

a)     21.438 sterline per ogni seggio conseguito alle ultime elezioni, a cui si aggiunge il contributo di circa 42 sterline ogni duecento voti ottenuti dal partito;

b)     una quota dello stanziamento complessivo per la copertura delle spese di viaggio (pari a circa 235.511 sterline), introdotta nel 1975 e ripartita tra i gruppi di opposizione in base al medesimo criterio allocativo;

c)     una dotazione di circa 998.817 sterline destinata (dal 1999) alla copertura delle spese dell’ufficio del Leader dell’Opposizione, in considerazione del rilievo costituzionale del ruolo ricoperto [40] .

Inoltre, alcune figure esponenziali dei gruppi di opposizione (tra cui lo stesso Leader of the Opposition, assieme all’Opposition Chief Whip e a due suoi vice) ricevono, in ragione del ruolo ricoperto, un’indennità specifica che si aggiunge a quella ordinaria.

Il finanziamento è erogato anche ai partiti di opposizione “minori”, la cui rappresentanza parlamentare non supera i cinque seggi. In questo caso, il contributo è determinato in misura variabile, e quantificato in modo proporzionale avendo riguardo ad una soglia minima del 50% ed una massima del 150% dell’importo stabilito dall’IPSA (Independent Parliamentary Standards Authority) in relazione alle spese (staffing budget) sostenute dai membri residenti fuori dell’area metropolitana londinese. Per il periodo 2023-2024, le soglie predette sono state determinate nella misura rispettivamente di 118.085 e 354.255 sterline; entro questi limiti i relativi contributi sono stati erogati (nella legislatura terminata per l’anticipato scioglimento del 30 maggio 2024) al partito ecologista (Green Party), al partito gallese (Playd Cymru) e al partito social-democratico irlandese (Social Democratic and Labour Party - SDLP) [41] .

Secondo i dati disponibili più recenti (riferiti all’esercizio finanziario 2023-2024), la ripartizione dello Short Money tra i gruppi parlamentari dei partiti di opposizione ha dato luogo ai conferimenti indicati nella seguente tabella [42] :

 

Gruppo parlamentare

Spese generali

Spese di viaggio

Leader of Opposition

Totale

Democratic Unionist Party

223.747

5.550

 

229.297

Green Party

206.763

5.129

 

211.892

Labour Party

6.529.135

161.971

998.817

7.689.924

Plaid Cymru

118.553

2.941

 

121.494

SDLP

118.085

2.929

 

121.014

Scottish National Party

1.270.045

31.506

 

1.301.552

 

In relazione all’utilizzazione dei fondi, la Short Money Resolution (par. 6) richiede ai gruppi parlamentari che ne beneficiano di certificare presso l’Ufficio parlamentare competente (Accounting Officer of the House of Commons), avvalendosi di revisori indipendenti, l’esclusiva destinazione di essi alla copertura delle spese sostenute per l’attività parlamentare [43] . La mancata certificazione, nelle forme prescritte ed entro il mese di maggio successivo all’anno a cui si riferisce il finanziamento, comporta la sospensione di ulteriori erogazioni; nella prassi applicativa è stato più volte tema di dibattito la precisa individuazione dell’ambito dell’attività parlamentare a cui ricondurre l’assistenza finanziaria, che non può intendersi estesa a spese di altra natura, ancorché di carattere politico, affrontate dal partito beneficiario. Il rimborso delle spese di viaggio è invece oggetto di richieste inoltrate dai singoli membri all’Ufficio parlamentare competente.

La conformità ai requisiti di trasparenza comporta inoltra che i gruppi debbano rendere nota l’identità dei soggetti la cui remunerazione, per almeno la metà del suo ammontare, sia corrisposta dai gruppi parlamentari utilizzando lo Short Money di cui beneficiano (il principale partito di opposizione è tenuto al medesimo adempimento anche in relazione a quanti del suo staff ricevano una remunerazione annua di almeno 70.000 sterline). 

Una disciplina peculiare è quella applicata al gruppo parlamentare rappresentativo del partito indipendentista dell’Irlanda del Nord - Sinn Fein -, i cui membri non prestano giuramento [44] e al cui gruppo alla Camera dei Comuni, secondo un’interpretazione rigorosa della summenzionata Risoluzione, non potrebbero dunque essere erogati finanziamenti, stante la destinazione di questi ultimi all’attività parlamentare di membri regolarmente proclamati ed insediati. Con una mozione approvata dalla Camera nel 2006, è stato tuttavia introdotto uno specifico schema di assistenza finanziaria per il partito di opposizione “rappresentato da membri i quali hanno scelto di non insediarsi nei loro seggi”, erogato, con criteri analoghi a quelli vigenti per lo Short Money, unicamente al membro designato come “portavoce” di quel gruppo in relazione esclusiva alle spese da questo sostenute per l’attività svolta in nome e in rappresentanza del partito medesimo (Representative Money) [45] .

Analogamente alla Camera dei Comuni, nel 1996 la House of Lords ha introdotto un contributo per i partiti di opposizione (c.d. Cranborne Money, dal nome dell’allora Leader della Camera Alta). Il relativo schema è più semplice rispetto a quello applicato nell’altro ramo del Parlamento, in quanto una somma prefissata è destinata al maggior partito di opposizione (Official Opposition), mentre somme inferiori spettano ai partiti minori e, dal 1999, ai Lords indipendenti (Cross Bench Peers) [46] . Come previsto alla Camera bassa, indennità aggiuntive sono inoltre attribuite ai maggiori esponenti dell’opposizione (ossia il Leader of the Opposition e l’Opposition Chief Whip).

L’ammontare complessivo del finanziamento pubblico erogato ai partiti politici nelle diverse forme è stato, nel primo quadrimestre del 2024, di circa 3.326.000 sterline, a fronte di oltre 19 milioni di sterline provenienti da donazioni private nel medesimo arco di tempo [47] .

 

Finanziamento indiretto ai partiti politici: l’offerta di servizi

Le leggi in materia elettorale succedutesi nel tempo (a partire dal Representation of the People Act 1983) ed alcuni altri testi normativi prevedono una serie di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche.

Esempio più rilevante (prevista dal Communications Act 2003 [48] ) è indubbiamente la concessione, sotto la vigilanza dell’autorità di settore (Ofcom) e sulla base dei criteri da questa stabiliti, di spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura (party political broadcasts) che durante la campagna elettorale (party election broadcasts) [49] . Si tratta di un sussidio pubblico indiretto (il cui valore economico può essere stimato in relazione ai costi ordinariamente sostenuti dagli inserzionisti pubblicitari)  la cui concessione, riservata ai partiti politici che abbiano adempiuto all’onere di registrazione [50] , si accompagna al divieto di acquistare ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità.

Ulteriori agevolazioni riservate ai partiti politici sono riferite ad ambiti diversi. Tra questi si segnalano (a) la registrazione degli elettori, attività alquanto onerosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati o dei partiti rispettivi; (b) i servizi postali, concessi gratuitamente per la propaganda elettorale; (c) gli spazi in edifici pubblici per lo svolgimento di riunioni e incontri, messi a disposizione dei candidati nel corso delle campagne elettorali per le elezioni nazionali e locali.

 

Disciplina del finanziamento privato

Il finanziamento di fonte privata ai partiti politici è oggetto di regole adottate, soprattutto nel corso dell’ultimo decennio, al fine di garantire la trasparenza dei conferimenti e di promuovere la parità di condizioni nella competizione politico-elettorale. Nel 2000 il legislatore è intervenuto con il Political Parties, Elections and Referendum Act 2000 [51] per istituire l’autorità indipendente di vigilanza – la Electoral Commission – ed introdurre oneri di registrazione dei partiti politici. Sono stati, inoltre, posti obblighi contabili sui partiti, prevedendo la obbligatoria designazione al loro interno di un responsabile amministrativo, ed istituiti controlli sulle donazioni ai partiti e ai loro singoli membri (sponsorship), nonché sulle spese da questi sostenute nelle campagne elettorali (campaign expenditure).

Una più organica disciplina del finanziamento dei partiti, introdotta nel quadro di programmi diretti a razionalizzare i cosiddetti “costi della politica” e a sottoporli a stringenti criteri di trasparenza [52] , si è avuta successivamente con il Political Parties and Elections Act 2009 [53] . La legge, che ha anche modificato la disciplina delle indennità parlamentari, ha in parte innovato la normativa sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. Nell’intento di incrementare il rigore e, ad un tempo, l’efficacia sostanziale dell’attuale regime dei finanziamenti politici, essa ha rafforzato, innanzitutto, il ruolo della Electoral Commission per quanto attiene ai suoi poteri relativi all’accertamento e alla sanzione delle infrazioni alle norme vigenti.

Attenendosi a canoni di flessibilità e di proporzionalità, la Commissione esercita tali poteri in forme variabili, potendo essa irrogare pene pecuniarie, emanare atti di tipo ingiuntivo o inibitorio (compliance notice) senza immediatamente deferire i casi all’autorità giudiziaria, oppure, nei casi di finanziamenti non conformi alla legge, sottoporre a confisca le relative somme. D’altra parte l’organismo, benché indipendente, non è posto dal legislatore in condizione di assoluto distacco dagli enti destinatari dei suoi provvedimenti, dal momento che il suo collegio è integrato con quattro membri nominati dai partiti politici, rappresentativi della categoria dei destinatari dei suoi provvedimenti. È significativo, inoltre, che la legge del 2009 abbia ridotto il periodo obbligatorio di astensione dall’attività politica previsto per i componenti del collegio e, rispettivamente, per il personale della Commissione (da dieci a cinque anni per i primi, da dieci anni a un anno per i secondi), così rivelando il proposito - evidentemente improntato ad una visione pragmatica della regolazione in questo ambito - di valorizzare la “political expertise” per un efficace espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione medesima.

Quanto alle regole sostanziali, la legge del 2009 ha introdotto nuovi limiti di spesa applicabili agli esborsi di ciascun candidato per la propria campagna elettorale, e ha fissato nuove soglie per l’obbligatoria dichiarazione dei contributi ricevuti a titolo di donazione.

Finanziamenti privati possono essere erogati, a titolo di donazione, da parte di individui (previamente iscritti in un registro elettorale) nei confronti dei soggetti individuati dalla legge come regulated donees [54] , ossia nei confronti di membri di partiti i quali abbiano adempiuto agli oneri di registrazione, di titolari di cariche elettive e di componenti di associazioni collegate ai partiti. Donazioni possono essere conferite anche ai partiti politici registrati, entro limiti massimi variabili a seconda che gli enti beneficiati siano articolazioni locali (costituite nell’ambito di un collegio elettorale) oppure l’organizzazione nazionale (la soglia massima, recentemente elevata nell’importo, è 11.180 sterline [55] ). Tali conferimenti sono soggetti ad un regime di pubblicità, essendone prevista l’iscrizione in un pubblico registro mantenuto ed aggiornato dalla Electoral Commission [56] .

Le donazioni effettuate ai partiti da parte di società, imprese ed organizzazioni sindacali (cosiddetti third parties in quanto differenziati dai partiti e dai singoli candidati) sono soggette al medesimo regime di pubblicità e di notifica alla Commissione; tale obbligo si aggiunge, pertanto, a quelli previsti dal diritto societario relativamente all’indicazione nel bilancio delle imprese dei contributi erogati ai partiti [57] , e alla normativa che impone ai sindacati di indicare in bilancio tutte le spese sostenute per scopi politici. Inoltre, gli enti senza personalità giuridica (unincorporated) che effettuino versamenti in favore di regulated donees per un importo superiore a 25.000 sterline l’anno sono a loro volta tenuti a dichiarare alla Commissione le donazioni da essi ricevute: la regola intende evidentemente prevenire le covert donations, ossia i conferimenti effettuati mediante interposizioni soggettive idonee a celare l’effettiva identità del donatore. L’obbligo di notifica alla Commissione vige, infatti, anche nei riguardi dei soggetti donatori, i quali devono adempiervi qualora i versamenti effettuati, ciascuno di almeno 200 sterline, superino nel loro ammontare complessivo, nell’arco di un anno, la soglia di 1.000 oppure di 5.000 sterline, a seconda che a ricevere tali somme siano, rispettivamente, un membro di partito o un’associazione collegata a un partito politico. L’onere di rendere note all’autorità di controllo i conferimenti non eccedenti le 200 sterline grava sul soggetto che li riceve.

Un trattamento analogo a quello delle donazioni è riservato dalla legge a prestiti e mutui accesi in favore dei partiti politici, che devono essere notificati alla Commissione con riguardo al loro ammontare, alle condizioni praticate e all’identità del mutuatario [58] .

La disciplina delle donazioni, sotto questi profili, si interseca con quella concernente il lobbying e la deontologia parlamentare, che ha fonte, principalmente, nel Parliamentary Standards Act 2009 e nel codice di condotta per i membri della Camera dei Comuni [59] .

È infine utile segnalare, in proposito, che secondo la recente rilevazione della Electoral Commission relativa al 2023 l’ammontare complessivo delle donazioni pervenute ai partiti politici durante è stato pari a circa 92,4 milioni di sterline, nel primo quadrimestre del 2024 (anno elettorale), tale importo è stato di circa 23 milioni di sterline [60] .

 

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

I profili concernenti i controlli sulla gestione finanziaria dei partiti politici sono disciplinati dal già menzionato Political Parties, Elections and Referendum Act 2000, che pone obblighi di rendiconto e di regolarità contabile, i quali trovano applicazione sia nella fase elettorale che durante la vita del partito. Sull’ottemperanza a tali obblighi è preposta a vigilare la Electoral Commission.

Un regime specifico, il cui nucleo originario è assai risalente nel tempo ma sottoposto a costanti aggiornamenti nel corso degli anni [61] , vige relativamente ai limiti di spesa applicabili alle campagne elettorali e riferibili ai partiti nazionali e ai singoli candidati al Parlamento. La legge individua, a questo riguardo, le spese riconducibili all’attività elettorale [62] e delimita il periodo rilevante durante il quale esse ricadono nelle sue previsioni. Per quel che concerne i relativi limiti, essi sono differenziati dalla legge con riferimento non soltanto al singolo candidato e al partito politico, ma anche in base alla durata complessiva della campagna elettorale (cosiddetto “regulated period”). Le soglie massime di spesa sono variabili, inoltre, a seconda che la campagna riguardi l’elezione del Parlamento di Westminster o di una delle assemblee legislative regionali istituite a seguito del processo di devolution (in Scozia, Galles e Irlanda del Nord). In applicazione di queste regole composite, il limite imposto ai partiti nazionali per le elezioni del Parlamento centrale (spending limit)  è di circa 34 milioni di sterline nei 365 giorni precedenti alla consultazione [63] . Tali spese devono essere rendicontate alla Electoral Commission entro il termine di tre o di sei mesi, a seconda che il volume di spesa sia inferiore oppure superi la soglia di 250.000 sterline.

Specifici limiti di spesa sono imposti ai candidati, in misura variabile a seconda che le spese siano sostenute nel più lungo arco di tempo precedente al formale inizio della campagna elettorale oppure nel più breve periodo successivo allo scioglimento del Parlamento. Nella prima fase (detta “long” campaign), intercorrente tra il mese di gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni e la data dello scioglimento, il limite è stabilito nella misura di 25.000 sterline, a cui si aggiunge un importo commisurato al numero degli elettori (9 o 6 pences per ciascun elettore a seconda che il voto sia stato espresso nel collegio di un’area urbana o rurale), computato separatamente rispetto ai limiti di spesa applicabili ai partiti, entrambi oggetto di distinte rendicontazioni. Nella seconda fase, intercorrente tra la data dello scioglimento e le elezioni (“short” campaign), il limite è di 8.700 sterline più l’importo risultante dalla consistenza numerica dell’elettorato [64] . I limiti suddetti non trovano applicazione quando il candidato si presenti in liste di partiti concorrenti all’elezione del Parlamento scozzese e dell’Assemblea Nazionale del Galles; in questi casi, infatti, e limitatamente ai seggi assegnati con criterio proporzionale, tali spese ricadono nella disciplina dettata per i partiti e non per i singoli candidati.

Le disposizioni vigenti pongono obblighi alquanto stringenti relativamente al controllo e alla trasparenza dei rendiconti presentati dai candidati, i quali sono tenuti a designare un agente elettorale responsabile per tutti gli aspetti finanziari, su cui grava l’obbligo, tra l’altro, di depositare il rendiconto alla Electoral Commission entro 35 giorni dalla proclamazione del risultato.

 

Prospettive di riforma

Il sistema britannico di finanziamento dei partiti politici si distingue in ambito europeo per la sua peculiarità, in quanto esso tende ad attribuire un ruolo preminente alle donazioni private e ai contributi volontari degli iscritti e a relegare in secondo piano il finanziamento pubblico. 

In tema di finanziamenti privati ai partiti politici o a beneficio di candidati elettorali si è tuttavia sviluppato un dibattito a partire da linee di riforma prospettate dal Committee on Standards in Public Life nello scorso decennio. Nella relazione presentata al Parlamento nel novembre 2011, dedicata alla Political party finance [65] , la Commissione ha compiuto un’analisi della disciplina vigente e dei suoi profili applicativi, per giungere a formulare alcune raccomandazioni orientate nel complesso a rafforzare i principi di integrità e di trasparenza a cui avrebbe dovuto conformarsi la vita politica, e ad introdurre, a questo scopo, limiti più stringenti ai finanziamenti effettuati dai soggetti privati. In particolare, nella prospettiva di evitare i condizionamenti sulla vita politica riconducibili agli apporti finanziari di soggetti economici in grado di mobilitare grandi risorse (proposito reso evidente nel sottotitolo della relazione: Ending the big donor culture), la Commissione ha suggerito l’introduzione di una soglia massima di 10.000 sterline l’anno per le donazioni effettuate da enti o individui nei confronti di partiti con più di due membri eletti in Parlamento o nelle devolved legislature; essa ha altresì raccomandato una riduzione (nella misura del 15%) degli attuali limiti di spesa riferiti alle campagne elettorali. Accanto alle forme di sostegno pubblico all’attività politica previste dalla legislazione vigente, la Commissione prospettava l’introduzione di ulteriori finanziamenti pubblici ai partiti, da rapportare al numero dei loro membri eletti (nella misura, rispettivamente, di 3 e di 1,5 sterline per ogni eletto a Westminster e nelle assemblee legislative regionali o, all’epoca, al Parlamento europeo), nonché di forme di deducibilità fiscale delle donazioni individuali fino a 1.000 sterline e dei costi di iscrizione a partiti politici.

L’incremento del sostegno pubblico alla vita politica, nell’opinione della Commissione, avrebbe determinato per la spesa pubblica un aggravio di circa 23 milioni di sterline l’anno. Un simile impegno finanziario avrebbe tuttavia avuto giustificazione nella necessità di sostenere la vita democratica nazionale e non sarebbe stato, sotto questo profilo, più oneroso di altre spese (considerando, ad esempio, che lo svolgimento delle elezioni politiche richiede lo stanziamento di circa 90 milioni di sterline). Il costo unitario per cittadino di un finanziamento pubblico così ridefinito sarebbe stato, nelle stime della Commissione, di 50 pence l’anno [66] .

Nondimeno, il tema del finanziamento ai partiti ha da questi ricevuto un’attenzione discontinua, né si è finora formato un consenso sufficiente circa le soluzioni da adottare. D’altra parte, le iniziative riformatrici annunciate nelle piattaforme elettorali presentate nel corso degli anni non si sono radicate nell’agenda politica, e nemmeno hanno avuto seguito gli approfondimenti compiuti dalla stessa Electoral Commission e, in ambito parlamentare, da un’apposita Commissione costituita nel 2016 presso la Camera dei Lord [67] .

Di recente, un ritorno di interesse verso i profili della trasparenza dei finanziamenti privati [68] e del possibile condizionamento che da tali contributi può derivare per la formazione dell’opinione pubblica si è avuto dapprima in occasione della campagna referendaria sulla Brexit e della rilevazione, da parte della Electoral Commission, di violazioni dei prescritti limiti di spesa da parte di un’organizzazione sostenitrice dell’uscita dall’Unione Europea [69] ; in tempi più recenti, il tema è tornato in auge in relazione all’esigenza più generale di assicurare la trasparenza della vita politica scongiurando interferenze straniere, tali da mettere a rischio la sicurezza nazionale (ma non è stato contemplato dalla legislazione finora adottata in materia, di cui si segnala il National Security Act 2023).

Spagna

I partiti politici spagnoli sono destinatari di finanziamenti a carico sia dello Stato sia delle Comunità autonome. Dopo la Legge organica 3/1987, la normativa generale vigente in materia di finanziamento pubblico dei partiti [70] , è costituita dalla Legge organica del 4 luglio 2007, n. 8 (Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos), modificata successivamente in alcuni punti. La legge individua, all’art. 2, cinque forme di finanziamento pubblico a partiti politici, federazioni, coalizioni o gruppi di elettori:

-       le sovvenzioni pubbliche conferite a titolo di rimborso delle spese elettorali, nei termini previsti dalla Legge organica del 19 giugno 1985, n. 5 (Ley organica del Régimen Electoral general) a livello statale, e dalle leggi regionali sui procedimenti elettorali delle singole Comunità autonome;

-       le sovvenzioni statali annuali per le spese generali di funzionamento;

-       le sovvenzioni annuali stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento nel proprio ambito territoriale;

-       le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di referendum;

-       gli apporti che i partiti politici, se del caso, possono ricevere dai gruppi parlamentari delle Camere, delle Assemblee legislative delle Comunità autonome e dai gruppi di rappresentanza negli organi degli enti locali.

Il finanziamento pubblico attribuito ai partiti politici, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute in occasione delle campagne elettorali, è rimasto inalterato con l’approvazione della legge del 2007. Preliminarmente occorre rilevare che le spese sostenute per la campagna elettorale non possono superare il limite fissato dal legislatore [71] . Tale limite di spesa viene calcolato moltiplicando una cifra data per il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorre.

Per le spese di propaganda vengono fissati due ulteriori limiti [72] :

-       non si può spendere più del 20% della somma limite per pubblicità c.d. esterna (es. manifesti);

-       non si può spendere più del 20% della somma limite per propaganda su mezzi di comunicazione privati.

Nel rispetto dei limiti di spesa prefissati, lo Stato concede il contributo per le spese elettorali, che viene calcolato in base ai risultati ottenuti. Infatti, requisito per l’accesso al rimborso è che almeno uno dei candidati del partito sia stato eletto. L’entità del contributo - che dipende dal tipo di elezione - è stata prefissata dall’art. 175 della Legge organica 5/1985; ciò nonostante, entro i cinque giorni successivi all’indizione delle elezioni, la cifra è aggiornata da un’ordinanza (orden) del Ministero dell’economia e delle finanze sempre ai sensi dell’art. 175 della L.O. 5/1985.

Per le elezioni politiche del 23 luglio 2023 le somme ammontano a [73] :

-       21.167,64 euro per ciascun seggio ottenuto al Congresso dei Deputati o al Senato;

-       0,81 euro per ciascun voto ottenuto da ogni candidato al Congresso, nelle circoscrizioni nelle quali il partito abbia conseguito almeno un eletto al Congresso;

-       0,32 euro per ciascun voto ottenuto dai candidati che siano risultati eletti al Senato.

Il limite di spesa sopra menzionato si ottiene moltiplicando per 0,37 euro il numero di abitanti della circoscrizione nella quale concorre la formazione politica. È stato previsto un ulteriore finanziamento di valore pari a 0,23 euro per elettore, a titolo di contributo per le spese di invio al domicilio degli elettori di materiale propagandistico, purché il partito riesca ad ottenere il numero di seggi o di voti sufficienti a formare un gruppo parlamentare [74] .

La legislazione spagnola prevede la possibilità che, ai partiti che hanno ottenuto eletti nella precedente tornata elettorale, siano corrisposti degli acconti sui contributi elettorali, fino ad un massimo del 30% della somma totale percepita nella tornata precedente [75] . La parte restante è corrisposta dopo le elezioni, una prima quota sempre a titolo di anticipo, la quota restante dopo il riscontro di regolarità della Corte dei conti (Tribunal de Cuentas) [76] .

Per il 2021 e il 2022 risultavano iscritti a bilancio 6.200.000 per ciascun anno e per il 2023 56.063.390 euro quale sovvenzione alle spese elettorali dei partiti politici (Legge organica 5/1985) [77] . Quest’ultimo importo resta confermato per l’anno 2024, essendo stato prorogato il bilancio dello Stato 2023 all’anno successivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, della Costituzione [78] .

L’art. 3 della L.O. 8/2007 disciplina gli stanziamenti inseriti nei bilanci dello Stato e delle singole Comunità autonome e stabilisce, in primo luogo, che ogni anno nel bilancio generale dello Stato (Presupuestos Generales del Estado) debba essere stanziata una somma destinata a finanziare le spese di funzionamento dei partiti politici rappresentati al Congresso dei Deputati; infatti, in base al sistema delineato dal legislatore spagnolo, i partiti rappresentati nel solo Senato non possono accedere al finanziamento pubblico statale.

La L.O. 8/2007 ha confermato una novità già introdotta a partire dal 2004 (a seguito dell’approvazione della Legge organica 1/2003, modificativa della Legge organica 3/1987), che prevede, in aggiunta alle spese generali di funzionamento, una “assegnazione annuale per provvedere alle spese per la sicurezza nelle quali incorrano i partiti politici per svolgere la loro attività politica e istituzionale”. Tali contributi si dividono fra i partiti in proporzione al numero dei seggi e dei voti ottenuti nell’ultima elezione politica. A tal fine 1/3 del finanziamento stanziato viene ripartito in proporzione al numero dei seggi ottenuti al Congresso dei Deputati; 2/3 sono attribuiti ai partiti in ragione dei voti ottenuti [79] .

 

 

Entità delle sovvenzioni statali per il finanziamento ai partiti politici
anni 2002-2023
((in Euro) [80]

 

 

 

Tasso di    variazione

2002

57.264.430

-

2003

 57.264.430

+ 0%

2004

57.264.430

+ 0%

2005

58.409.720

+ 2%

2006

60.746.110

+ 4%

2007

65.071.000

+ 7%

2008

     78.100.000

+ 20%

2009

     81.380.200

+4%

2010

81.217.440

- 0,2%

2011

 82.354.480

+ 5%

2012

65.880.170

- 20%

2013

52.704.140

- 20%

2014

52.704.140

+ 0%

2015

52.704.140

+ 0%

2016

52.704.140

+ 0%

2017

52.704.140

+ 0%

2018

52.704.140

+ 0%

2019

52.704.140

+ 0%

2020

52.704.140

+ 0%

2021

52.704.140

+ 0%

2022

52.704.140

+ 0%

2023

52.704.140

+ 0%

 

Per l’anno 2024 il finanziamento è stato così ripartito tra le diverse formazioni politiche [81] :

 

FORMAZIONI POLITICHE

FINANZIAMENTO (in Euro)

Partito Popular

18.883.685,48

Partido Socialista Obrero Español

14.830.982,82

Vox

6.154.183,90

Sumar

6.036.133,58

Partit dels Socialistes de Catalunya

2.750.645,73

Esquerra Repubblicana de Catalunya

1.037.016,76

Junts

933.156,13

Euskal Herria Bildu

794.242,24

Partido Nacionalista Vasco

658.947,77

Bloque Nacionalista Galego

276.767,46

Coalicion Canaria

221.399,45

Union del Pueblo Navarro

126.978,70

Totale

52.704.140,00

 

 

 

 

 

Entità delle sovvenzioni statali per le spese di sicurezza dei partiti politici

anni 2004-2019 (in Euro) [82]

 

 

Tasso di variazione

2004

3.000.000

-

2005

3.060.000

+ 2%

2006

3.121.200

+ 2%

2007

3.340.000

+ 7%

2008

4.010.000

+ 20%

2009

4.178.420

+ 4%

2010

4.170.060

- 0,2%

              2011

4.228.440

+ 1%

2012

3.382.750

- 20%

2013

2.706.200

- 20%

2014

2.706.200

+ 0%

2015

2.706.200

+ 0%

2016

2.706.200

+ 0%

2017

2.706.200

+ 0%

2018

2.706.200

+ 0%

2019

2.706.200

+ 0%

2020

2.706.200

+ 0%

2021

2.706.200

+ 0%

2022

2.706.200

+ 0%

2023

2.706.200

+ 0%

 

Il meccanismo di distribuzione del contributo destinato alla sicurezza è il medesimo stabilito per il finanziamento ordinario (1/3 in proporzione al numero dei seggi e 2/3 attribuiti in base ai voti ottenuti); per l’anno 2023 il contributo per la sicurezza è stato così ripartito tra le diverse formazioni politiche rappresentate all’interno del Congresso dei Deputati [83] :

 

FORMAZIONI POLITICHE [84]

FINANZIAMENTO

(in Euro)

Partido Popular

762.801,74

Partido Socialista Obrero Español

748.603,95

Vox

371.401,92

Unidas Podemos: Podemos

135.078,63

Partit dels Socialistes de Catalunya

113.518,53

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

85.621,16

Esquerra Repubblicana de Catalunya

79.868,86

Izquierda Unida

62.288,59

Partit Demòcrata Europeu Català (JUNTS)

55435,67

En Comú Podem-Guanyem el Canvi: Catalunya En Comú

48.422,70

Coalición Sumar: Movimiento Sumar

46.201,17

Partido Nacionalista Vasco

39.851,48

Euskal Herria Bildu

37.077,15

Más País (Más País Equo)

17.136,38

Candidatura d’Unitat Popular

13.542,32

Bloque Nacionalista Galego

12.867,55

Coalición Canaria

10.737,22

Podemos

  9803,00

Més Compromís: Compromís Bloc-Iniciativa-Verds

8.460,52

Unión del Pueblo Navarro (Navarra Suma)

7.167,01

Compromis

6790,30

En Común-Unidas Podemos

6716,18

Partido Regionalista de Cantabria

4.415,09

Izquierda Unida

4.294,01

Partido Popular- Foro:Partido Popular

4.248,84

Foro Asturias

4.248,84

Agrupación de electores Teruel existe

2.299,88

Más País

    587,75

Totale

2.699.486,44

 

Una delle novità introdotte dalla L.O. 8/2007 riguarda le sovvenzioni annuali che possono essere stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento dei partiti politici nel proprio ambito territoriale. L’art. 3.3 della legge precisa che gli stanziamenti, a carico dei bilanci annuali delle Comunità autonome, sono destinati ai partiti che siano rappresentati nelle rispettive assemblee legislative regionali. La distribuzione dei finanziamenti deve avvenire in funzione del numero dei seggi e dei voti ottenuti da ciascun partito nelle ultime elezioni regionali, secondo criteri proporzionali che sono specificati in dettaglio da apposite leggi approvate dalle singole Comunità autonome. Tutti gli stanziamenti a carico dei bilanci delle Comunità autonome, così come quelli inseriti nel bilancio generale dello Stato, sono incompatibili con qualunque altro aiuto economico o finanziario presente nel medesimo bilancio e destinato al funzionamento dei partiti, al di fuori delle altre forme di finanziamento pubblico ammesse dalla legge.

Un’ulteriore voce aggiunta dalla legge organica del 2007 riguarda le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di referendum. La L.O. 8/2007 non contiene altre indicazioni, rinviando a future modifiche della legge organica che disciplina le diverse modalità di referendum esistenti in Spagna [85] .

Una serie di attività di propaganda possono inoltre essere svolte dai partiti - nel corso della campagna elettorale - attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici. Tra queste forme di finanziamento indiretto ai partiti si ricordano:

-       la cessione di spazi per propaganda elettorale: i comuni devono individuare dei siti ove le formazioni politiche possano collocare manifesti (la ripartizione dei posti è effettuata tenendo conto del risultato conseguito dalla formazione nella precedente tornata elettorale);

-       la cessione di locali e di suolo pubblico per manifestazioni politiche;

-       tariffe postali agevolate per l’invio di propaganda elettorale;

-       spazi gratuiti sui mezzi di comunicazione pubblici [86] .

Contributi ai gruppi parlamentari

La L.O. 8/2007 si limita a prevedere la possibilità di versamenti ai partiti politici da parte dei gruppi parlamentari del Congresso dei Deputati e del Senato e di quelli delle assemblee delle Comunità autonome, come già previsto nella previgente normativa, aggiungendo la possibilità di ulteriori apporti da parte dei gruppi di rappresentanza presenti negli organi degli enti locali.

Con riferimento alla disciplina esistente a livello statale, i gruppi parlamentari del Congresso e del Senato ricevono un contributo annuo, a carico del bilancio interno della Camera di appartenenza. L’entità e le modalità di versamento dei contributi sono fissati autonomamente da ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento [87] . Il criterio di ripartizione adottato prevede il conferimento di una somma eguale a tutti i gruppi e di una somma variabile in funzione del numero dei membri di ciascun gruppo.

In applicazione dell’art. 28 del Regolamento, il Congresso dei Deputati ha stabilito [88] una sovvenzione fissa per ciascun gruppo parlamentare di 30.346,72 euro al mese  e una sovvenzione variabile in funzione del numero di deputati di ciascun gruppo di 1.746,16 euro al mese per ogni deputato.

In applicazione dell’art. 34 del Regolamento, il Senato ha stabilito [89] un finanziamento per i gruppi parlamentari così composto:

-       una parte fissa per ogni gruppo pari a 15.732 euro al mese;

-       una parte variabile pari a 1.966,50 euro al mese per ogni senatore appartenente al gruppo.

 

Disciplina del finanziamento privato

Premesso che la maggior parte delle entrate dei partiti politici è il frutto del finanziamento pubblico, le altre fonti di finanziamento sono individuate dall’art. 2.2 della L.O. n. 8/2007. Si tratta di cinque forme di finanziamento privato:

-       quote associative e sottoscrizioni da parte degli iscritti;

-       utili derivanti da attività proprie dei partiti e rendite ricavate dalla gestione del proprio patrimonio, ricavi derivanti da attività promozionali e da servizi prestati in relazione con i propri fini costitutivi;

-       donazioni in denaro o in natura, percepite nei termini e nelle condizioni previste dalla legge stessa;

-       fondi derivanti da prestiti o da crediti concordati;

-       eredità o lasciti ricevuti.

Gli artt. 4-8 della L.O. 8/2007 contengono poi ulteriori disposizioni di dettaglio relative ad alcune delle forme indicate di finanziamento privato.

Per quanto attiene alle quote associative la legge rinvia alle disposizioni presenti negli statuti dei singoli partiti (art. 4.1), limitandosi a prescrivere l’adozione di conti correnti bancari, intestati ai partiti, destinati a ricevere solo ed esclusivamente tale tipologia di versamenti (art. 8.1). Con riferimento ad altri utili, rendite patrimoniali e ricavi di natura promozionale, la legge, oltre a porre il divieto generale di svolgimento di qualunque altra attività di carattere commerciale da parte dei partiti politici, richiede l’identificazione di chiunque versi contributi in patrimonio a un partito per importi uguali o superiori a 300 euro (art. 6).

Più dettagliate sono invece le disposizioni relative alle donazioni private, in denaro o in natura, che possono essere ricevute (dal 2015) soltanto da persone fisiche, mentre in precedenza potevano essere destinate anche a persone giuridiche (art. 4.2).

I partiti non possono accettare:

-       donazioni anonime, finalizzate o revocabili;

-       donazioni provenienti da una stessa persona superiori a 50.000 euro annuali, salvo il caso in generale di beni immobili;

-       donazioni provenienti da persone giuridiche ed enti senza personalità giuridica.

Le donazioni superiori a 25.000 euro e quelle di beni immobili devono essere oggetto di notifica alla Corte dei conti (art. 5).

I partiti politici possono concludere degli accordi con gli enti creditizi, relativamente alle condizioni del debito nei loro confronti, in conformità alla legge. Di tali accordi devono essere informati la Corte dei conti e il Banco di Spagna (art. 4.4). È inoltre confermato il divieto per i partiti di ottenere finanziamenti da governi, enti o imprese pubbliche stranieri (art. 7.2).

Anche le donazioni private devono essere effettuate su conti correnti destinati esclusivamente a tale fine; per tutte le donazioni in denaro o in natura deve essere rilasciato al donatore un documento contenente i suoi dati fiscali, la data del versamento e l’indicazione dell’importo in denaro o del bene donato.

 

Le Fondazioni partitiche

Anche in Spagna è accaduto che, seppur in misura minore rispetto alla Germania, i partiti politici percepissero finanziamenti in via indiretta, attraverso fondazioni a loro strettamente legate. Prima dell’approvazione della Legge organica 8/2007 non vi era una specifica disciplina legislativa in materia, che è stata invece introdotta con la settima disposizione aggiuntiva della medesima legge, intitolata “Fondazioni e associazioni legate ai partiti politici” e concernente le donazioni che tali enti, vincolati in maniera organica a partiti rappresentati in Parlamento, ricevono da persone fisiche o giuridiche. La legge sottopone i contributi ricevuti da tali organi ai medesimi controlli riguardanti le altre forme di finanziamento previste per i partiti politici, in quanto applicabili [90] .

Le donazioni da parte di persone giuridiche richiedono sempre un accordo adottato nella debita forma dall’organismo o dal rappresentante competente a tale scopo, dichiarando espressamente il rispetto delle disposizioni di legge. Quando queste donazioni sono di importo superiore a 120.000 euro, devono essere formalizzate in un documento pubblico. Le fondazioni e gli enti correlati non possono accettare o ricevere direttamente o indirettamente donazioni da organizzazioni, enti o società pubbliche. A tale scopo non sono considerate donazioni le entrate monetarie o patrimoniali effettuate da una persona fisica o giuridica per finanziare una specifica attività o progetto della fondazione o ente, se tale attività o progetto è realizzato a seguito di un interesse comune personale o derivato dalle attività proprie dell’oggetto societario o statutario di entrambe.

Le fondazioni e le associazioni regolamentate da tale disposizione aggiuntiva devono redigere e approvare i loro conti come previsto dalle norme vigenti ed effettuare una verifica dei loro conti annuali, con controllo della Corte dei conti. Esse sono tenute a riferire annualmente al Ministero delle Finanze e della Pubblica Amministrazione delle donazioni e dei contributi ricevuti; le donazioni provenienti da persone giuridiche sono soggette a notifica alla Corte dei conti, da effettuarsi entro tre mesi.

Le fondazioni e associazioni che fanno capo a partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale possono ricevere finanziamenti pubblici per lo svolgimento delle loro attività di studio e sviluppo del pensiero politico, sociale e culturale e per attività di formazione, consolidamento e diffusione del sistema democratico.

Il Partito popolare spagnolo (PP) fino al 2002 poteva contare su sei diverse fondazioni [91] . Nel 2002 cinque di esse sono state accorpate nella Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) [92] .

Il Partito socialista (PSOE) disponeva di diverse fondazioni che promuovevano in particolare la conoscenza delle scienze sociali e del pensiero socialista [93] . Anche per queste fondazioni è stato attuato, a partire dal 2008, un progetto di riorganizzazione, che ha dato vita alla Fundación Ideas para el Progreso, operante fino al gennaio 2014. Attualmente il PSOE ha come punto di riferimento la Fundación Pablo Iglesias costituita nel 1977 con l’obiettivo di creare un’istituzione culturale in onore del fondatore del PSOE e dell’Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.

 

Disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria

Una disposizione di carattere generale (art. 3.5 L.O. 8/2007), riguardante le voci di finanziamento pubblico dei partiti di cui all’art. 2 L.O. 8/2007, prevede la possibile sospensione cautelare dei finanziamenti quando sia stato avviato il procedimento per la dichiarazione di illegalità di un partito politico, in base a quanto previsto dall’art. 11.2 della Legge organica n. 6/2002, sui partiti politici [94] . Il provvedimento di sospensione è emesso dall’autorità giudiziaria, su proposta del Ministro dell’Interno.

I partiti politici devono tenere dei registri contabili dettagliati, che permettano in ogni momento di conoscere la loro situazione finanziaria e patrimoniale (art. 14 L.O. 8/2007). Inoltre essi, una volta pubblicata dalla Corte dei conti la relazione di controllo per un determinato esercizio, sono tenuti a rendere pubblici, preferibilmente attraverso il loro sito web, il bilancio e il conto economico e, in particolare, l’importo dei crediti che sono stati concessi, il tipo di ente concedente, le sovvenzioni, donazioni ed eredità ricevute di importo superiore a 25.000 euro (art. 14.8).

I partiti che ricevono qualunque tipo di sovvenzione pubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro il 30 giugno successivo all’anno finanziario di riferimento, rendiconti annuali riferiti a ciascun esercizio economico, contenenti la descrizione dettagliata e documentata di tutte le entrate e le spese, comprensiva di una memoria esplicativa, riguardante sia le sovvenzioni pubbliche sia le donazioni private ricevute; la documentazione deve essere accompagnata da una relazione effettuata in sede di controllo interno. La Corte dei conti, a sua volta, in sede di controllo esterno, presenta entro sei mesi una propria relazione sulla regolarità o meno della documentazione ricevuta, indicando espressamente le infrazioni o le pratiche irregolari osservate (art. 16 L.O. 8/2007). Tale relazione è sottoposta all’approvazione del Parlamento e d è successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale dello Stato.

Quanto ai rimborsi elettorali, dopo lo svolgimento delle elezioni i partiti sono tenuti a presentare alla Corte dei conti un dettagliato rapporto sulla gestione contabile dei fondi utilizzati per la campagna elettorale. La Corte si pronuncia sulla regolarità della gestione e tale pronuncia è condizione per l’erogazione dei contributi pubblici alle spese elettorali [95] .

L’ultima parte della L.O. 8/2007 (artt. 17-19) contiene infine le disposizioni sulle possibili infrazioni alla legge e sui corrispondenti procedimenti sanzionatori.

La Corte dei conti può irrogare sanzioni al partito politico che abbia commesso le infrazioni “molto gravi” previste dalla legge (art. 17), quali:

-       accettare donazioni in violazione alle limitazioni e ai requisiti stabiliti dalla legge, comminando una multa fino a un importo quintuplo della somma eccedente il limite consentito;

-       superare i limiti fissati alle spese elettorali, nel qual caso la Corte dei conti può comminare una multa dal doppio al quintuplo del superamento del limite di spesa;

-       non presentare, senza valida giustificazione, i conti corrispondenti a due esercizi consecutivi o a tre esercizi alternati, ovvero presentarli incompleti, nel qual caso la Corte può imporre una sanzione variabile tra 50.000 e 100.000 euro.

I partiti politici sono obbligati a consegnare documenti, dati e giustificazioni richiesti dalla Corte dei conti per l’esercizio delle sue funzioni (art. 19).

La Legge organica 3/2015 (Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas), sul controllo dell’attività economico-finanziaria dei partiti politici, ha modificato la L.O. 8/2007. Essa ha introdotto innovazioni relative al regime di finanziamento dei partiti volte a perfezionare la regolamentazione in materia di donazioni, a incrementare la trasparenza nella gestione economica e contabile dei partiti, stabilendo la regolazione della figura del responsabile della gestione economico-finanziaria (art. 14 bis della L.O. 8/2007) e l’obbligatorietà per i partiti di approvare un regolamento interno in materia di contrattazione.

Essa ha modificato anche la legge organica sui partiti politici, per quanto concerne la costituzione dei partiti, il sistema di prevenzione e supervisione e il regime giuridico degli iscritti. Infine, ha introdotto alcune modifiche relative alla legislazione sulla Corte dei conti rafforzando la sua azione di controllo. Tale azione deve essere rivolta a verificare che l’attività economico-finanziaria del settore pubblico rispetti i principi di trasparenza, sostenibilità ambientale e uguaglianza di genere. È contemplata la possibilità di instaurare forme di collaborazione con determinati organismi pubblici ed enti creditizi, al fine di ottenere le informazioni necessarie per operare un controllo corretto sui conti dei partiti politici, delle fondazioni e degli enti.

 



[1]    La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate come sopra, con atto congiunto dei Presidenti del Senato e della Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta (L. 96/2012, art. 9, comma 3).

[2]    In ragione di tale disposizione, la Commissione di garanzia ha respinto le richieste di accesso ai benefici presentate dai partiti privi di una rappresentanza in Parlamento (Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, Deliberazione 20 marzo 2014, n. 4).

[3]    Legge 2 maggio 1974, n. 195, Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

[4]    Legge 18 novembre 1981 n. 659, Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

[5]     Le modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi sono definite dal Decreto del Presidente della Camera dei deputati del 28 marzo 2023, pubblicato nella G.U. 3 aprile 2023, n. 79.

[6]    Legge 2 gennaio 1997, n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria i movimenti o ai partiti politici.

[7]    La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa (L. 689/1981, art. 32; Cass. sez. I, sent. 5715/2002).

[8]    L’obbligo di presentare al collegio di garanzia elettorale la dichiarazione prevista dall’art. 2, primo comma, della L. 441/81, è stato introdotto dall’art. 7, co. 6, della L. 515/93.

[9]    Legge 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

[10]   Competente per l’applicazione di tali previsioni è il Senato della Repubblica (L. 441/1982, art. 10).

[11] La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa (L. 689/1981; Cass. sez. I, sent. 5715/2002).

[12]   La presente scheda è una rielaborazione a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati sulla base delle informazioni contenute dalla pagina Partiti politici europei del sito del Parlamento europeo.

[13]   La presente scheda è una rielaborazione a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati sulla base delle informazioni contenute dalla pagina Fondazioni politiche europee del sito del Parlamento europeo

[14]   Per consentire l’applicazione della disposizione i candidati devono - all’atto della presentazione della candidatura - indicare il partito politico o il gruppo politico al quale si collegano (art. 9, L. 88-227). Se un candidato si è dichiarato appartenente a un partito politico o a un gruppo che non l’ha presentato, egli è considerato come non appartenente ad alcun partito ai fini della ripartizione.

[15]   Nel 1990 era prevista una soglia del 5% dei suffragi ma il Consiglio costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale percentuale ritenendola troppo elevata in ordine alla necessità di far accedere al finanziamento anche realtà politiche emergenti o minoritarie.

[16]    L’art. 9-1, come modificato da ultimo dall’art. 60 della Loi n. 2014-873, dispone quanto segue:“Quando, per un partito o gruppo politico, la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso collegato a questo partito o a questo gruppo, in occasione delle ultime elezioni legislative, conformemente al comma 5 dell’articolo 9, supera il 2% del numero totale di candidati, l’ammontare della prima frazione, accordatagli ai sensi degli articoli 8 e 9, è diminuito di una percentuale uguale al 150% di questo scarto, in rapporto al numero totale dei candidati, senza che questa diminuzione possa eccedere l’importo totale della prima frazione di finanziamento. Tale riduzione non è applicabile ai partiti o ai gruppi politici che abbiano presentato candidati esclusivamente nei territori d’oltremare, qualora lo scarto tra i candidati di ciascun sesso non sia superiore a 1”.

[17] La CNCCFP è composta da nove membri: tre membri del Consiglio di Stato, tre magistrati della Corte di Cassazione e tre magistrati della Corte dei conti, nominati, su proposta, rispettivamente, del Vicepresidente del Consiglio di Stato, del primo Presidente della Corte di Cassazione e del primo Presidente della Corte dei Conti, per un periodo di 5 anni (cfr. art. L52-14 Code électoral).

[18]   Cfr. il Décret n. 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales (art.1). Si rileva inoltre che il Décret n. 2008-1300 du 10 décembre 2008 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l’élection des députés prescrive che “l’ammontare del plafond delle spese elettorali per l’elezione dei deputati nei dipartimenti e nella collettività territoriale di Saint-Perre-et-Miquelon è moltiplicato per il coefficiente 1,26” (art. 1).

[19]    I primi contributi ai partiti politici tedeschi furono previsti nella legge di bilancio per l’anno 1959. Nello stanziamento del Ministero federale dell’interno – tabella 2 (Einzelplan 2), capitolo 2, titolo 620 furono stanziati, su proposta della Commissione bilancio del Bundestag, 5 milioni di marchi per promuovere l’attività di formazione politica dei partiti.

[20]   Come si vedrà nella successiva tabella, a seguito dell’undicesima legge di modifica della normativa sui partiti politici, il limite massimo assoluto relativo al 2018 è stato ricalcolato sulla base dell’aumento retroattivo e degli adeguamenti di legge per gli anni successivi, risultando così pari a 209.603.161 euro per il 2023.

[21]    L’ultima relazione, presentata dalla Presidente del Bundestag ai sensi del § 58 AbgG il 28 settembre 2023, è stata pubblicata il 1° novembre 2023 (stampato BT n. 20/9050).

[22]   Legge di bilancio 2024 (Haushaltsgesetz 2024) del 12 febbraio 2024, stato di previsione 2 (Einzelplan 2) relativo al Bundestag, cap. 684 01-011, pag. 16.

[23]   Nel suo testamento, il socialdemocratico e Presidente del Reich, Friedrich Ebert, desiderava che fosse istituita una fondazione politica a suo nome e finanziata con il suo patrimonio. Ad oggi, la FES conta circa 670 dipendenti nelle filiali di Bonn e Berlino, negli uffici statali e regionali e in più di 100 sedi estere, compreso l’Ufficio di Roma, sito in Piazza Capranica 95. La fondazione sostiene ben 2.800 studenti con borse di studio.

[24]   Secondo le dichiarazioni di Erika Steinbach, ex politica della CDU unitasi poi all’AfD, divenuta Presidente della fondazione nel marzo 2018, la DES è impegnata nel consolidamento e nel rinnovamento della democrazia attraverso una partecipazione più diretta dei cittadini e un minore controllo da parte dell’Unione Europea.

[25] L’AfD, il partito di estrema destra fondato nel febbraio 2013 ed eletto per la prima volta al Bundestag nel settembre 2017, è ricorso al giudizio della Corte costituzionale federale per l’esclusione dai finanziamenti pubblici della fondazione ad esso affiliata, la Desiderius-Erasmus-Stiftung. Nella sentenza del 22 febbraio 2023 (2 BvE 3/19) la Corte costituzionale ha stabilito che il Bundestag, con l’approvazione della Legge di bilancio 2019, aveva violato il diritto alle pari opportunità nella competizione politica e nella partecipazione paritaria al processo decisionale politico del partito Alternative für Deutschland, nella misura in cui consentiva l’erogazione di sovvenzioni globali per attività educative socio-politiche e democratiche alle fondazioni politiche, senza che ciò fosse basato su una legge separata approvata dal Parlamento per regolare il finanziamento statale delle fondazioni politiche. Nell’esercizio finanziario 2019, l’AfD era membro del Bundestag e rappresentava il terzo gruppo parlamentare più numeroso. Allo stesso tempo, era rappresentato in tutti i parlamenti dei Länder e aveva ottenuto il 7,1% dei voti alle elezioni europee del 2014 e l’11% alle elezioni europee del 2019. Pur riconoscendo il fatto che l’esclusione dai finanziamenti pubblici della fondazione ad esso affiliata aveva modificato la situazione concorrenziale esistente tra i partiti politici a scapito dell’AfD, i giudici costituzionali hanno colto l’occasione per sollecitare, ancora una volta, l’approvazione di una legge ad hoc per determinare i requisiti di ammissibilità e i criteri di distribuzione dei finanziamenti alle fondazioni politiche, tenendo conto del principio di pari opportunità.

[26]   Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom 14 Juli 1986 (Politische Stiftungen) (BVerfGE 2 BvE 5/83).

[27]   Ad esempio, dal 1° gennaio 2018, Norbert Lammert (CDU), Presidente del Bundestag dal 2005 al 2017, è diventato Presidente della Konrad-Adenauer-Stiftung dopo aver cessato di appartenere al Bundestag.

[28]   Il divieto è stato poi ripreso dal § 25, comma 2, della Legge sui partiti politici.

[29]   Tali raccomandazioni sono pubblicate in un documento del Bundestag della 12ª Legislatura, stampato BT n. 12/4425, del 19 febbraio 1993.

[30]   Legge di bilancio per l’anno 2023 del 19 dicembre 2022, Einzelplan 06, Kapitel 0601, 685 12-144 “Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit” (Contributi globali per il lavoro di formazione sociopolitica e democratica).

[31]   Legge di bilancio per l’anno 2023 del 19 dicembre 2022, Einzelplan 23, Kapitel 2302, 687 04 “Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen” (Promozione di progetti di cooperazione allo sviluppo delle fondazioni politiche).

[32]   Il progetto di legge dei gruppi della coalizione di Governo e della CDU/CSU è stato approvato in terza lettura dal Bundestag nella seduta del 10 novembre 2023 con 548 voti favorevoli, 75 voti contrari e due astensioni. Contestualmente è stata respinta la proposta di legge di iniziativa del gruppo parlamentare AfD sullo status giuridico e il finanziamento delle fondazioni vicine ai partiti (Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsstellung und die Finanzierung parteinaher Stiftungen, stampato BT n. 20/8737). Il gruppo Afd aveva presentato un’analoga proposta di legge anche nella legislatura precedente (stampato BT 19/8505 del 19 marzo 2019).

[33]   Si tratta, in particolare, dei §§ 23 e 44 del Bundeshaushaltsordnung Il § 23 (Elargizioni – Zuwendungen) stabilisce infatti che “uscite e stanziamenti d’impegno per prestazioni finalizzate (elargizioni) da effettuare a organismi posti al di fuori dell’Amministrazione federale, possono essere preventivati solo nel caso in cui la Federazione abbia un interesse rilevante all’esecuzione della prestazione tramite tali organismi, e solo nel caso in cui senza le elargizioni tale interesse non possa, in tutto o necessariamente, essere soddisfatto”. Il § 44 (Elargizioni, amministrazione di mezzi o elementi patrimoniali – Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen), partendo dalle premesse illustrate all’art. 23, indica nella Corte dei conti federale l’organo competente al controllo della rispondenza e correttezza dell’uso delle elargizioni. Lo stesso articolo stabilisce che organismi giuridici di diritto privato possono assumersi compiti amministrativi discendenti da elargizioni, solo nel caso in cui forniscano le garanzie necessarie affinché i servizi siano prestati in maniera rispondente al diritto interno e nel pubblico interesse. Il conferimento e la sospensione competono al Ministero competente, che per il conferimento dovrà agire di concerto con il Ministero delle finanze.

[34]   Venuti meno i requisiti stabiliti dalla legge, la fondazione politica non potrà ottenere un nuovo finanziamento per tutta la durata della legislatura.

[35]   I Policy Development Grants (PDG), istituiti dal Political Parties, Election and Referendum Act 2000 (art. 12) e conferiti dalla Electoral Commission, sono finanziamenti erogati in corrispondenza di iniziative di politica generale adottate dai partiti ed enunciate nei relativi programmi elettorali per le elezioni alle assemblee legislative nazionali e “regionali” (UK Parliament, Scottish Parliament, National Assembly for Wales, Northern Ireland Assembly) L’ammontare complessivo dei fondi stanziati a tale scopo è attualmente pari a 2.000.000 di sterline l’anno; in base ai vigenti criteri di distribuzione dei PDG (disciplinati dall’Elections (Policy Development Grants Scheme) Order 2006), metà dello stanziamento globale è ripartito in misura eguale tra i partiti politici (purché registrati e con almeno due seggi alla Camera dei Comuni); l’altra metà è suddivisa in misura proporzionale al corpo elettorale delle circoscrizioni in cui i partiti concorrono alle elezioni con propri candidati. In tema (e sugli importi erogati alle singole formazioni politiche nell’esercizio finanziario 2023-2024), può consultarsi la sezione “Public funding for political parties” sul sito della Commissione (Policy development grants: allocation and expenditure under the agreed scheme 2023-2024).

[36]   Dal nome del Leader della House of Commons, Edward Short, al momento dell’introduzione di questa forma di finanziamento (20 marzo 1975).

[37]   Ai fini delle regole sul finanziamento, nell’ampia nozione di parliamentary business rientrano i compiti correlati all’esercizio del mandato parlamentare, la definizione e la comunicazione di indirizzi politici alternativi a quelli del Governo in carica e le attività di controllo (shadowing) sull’iniziativa parlamentare del Governo; per contro, non vi sono ricompresi i costi delle campagne elettorali o di attività dei partiti politici. 

[38]   La risoluzione, adottata il 26 maggio 1999, è attualmente in vigore nella versione aggiornata nel 2016 e da ultimo consolidata il 27 febbraio 2023 dal Members Estimate Committee.

[39]   I requisiti suddetti precludono che il finanziamento possa essere erogato ad un nuovo gruppo parlamentare formatosi dopo le elezioni, o nell’ipotesi in cui il numero minimo di due membri venga meno nel corso della legislatura, oppure venga raggiunto a seguito di elezioni suppletive.

[40]   Dati aggiornati al giugno 2023 (fonte: House of Commons Library, Short Money, Besearch Briefing. N. 1663, 8 June 2023).

[41]    Per comprendere i meccanismi applicativi della contribuzione in discorso può richiamarsi ad esempio la situazione particolare determinatasi con le elezioni del 2017, i cui risultati non avevano assegnato al Partito Conservatore la maggioranza parlamentare. Esso dunque concludeva accordi con il Democratic Unionist Party (DUP) per avvalersi del suo sostegno “esterno” riferito a singoli punti programmatici (“confidence and supply arrangement”) di questo partito, il quale, non essendo entrato a far parte della maggioranza, poteva come partito di opposizione ricevere il finanziamento dello Short Money.

[42]   Fonte: House of Commons Library, Short Money, Besearch Briefing. N. 1663, 8 June 2023.

[43]   Le informazioni sui soggetti destinatari del finanziamento e sui relativi importi sono rese pubbliche attraverso il sito della Camera dei Comuni, nella sezione dedicata alla Financial Assistance to Opposition Parties.

[44]   Si tratta dello oath of allegiance previsto dal Parliamentary Oath Act 1866.

[45]   Nell’anno finanziario 2023/24 il contributo erogato al Sinn Fein è pari a 188.991 sterline a titolo di contributo generale e a 4.688 sterline per rimborsi delle spese di viaggio (Fonte: House of Commons, Financial Assistance to Opposition Parties. Short Money Allocations - 2023/2024).

[46]   I finanziamenti erogati ai partiti di opposizione rappresentati alla Camera dei Lord nel periodo 2023-2024 hanno avuto un ammontare di 824.934 sterline per il Labour; 411.882 sterline per i Liberal Democrats; 125.282 sterline per l’Ufficio del Convenor of the Crossbench Peers (Fonte: House of Lords, Financial Assistance for Opposition Parties).

[47]   Nel 2023 l’importo totale del finanziamento pubblico è stato di circa 14,7 milioni di sterline, rispetto a 71,2 milioni di sterline proveniente da donazioni. Fonte: Electoral Commission, Public funds received by political parties.

[48]   Communications Act 2003, sec. 303 (Party political broadcasts).

[49]   Il regolamento sulle trasmissioni radiotelevisive promosse dai partiti politici è costituito dalla sezione intitolata “Elections and Referendums” dei Broadcast Standard aggiornati nel 2017 dall’Autorità di viglianza sui servizi radiotelevisivi (Ofcom).

[50]   In mancanza di tale requisito, l’emittente che effettua il servizio pubblico radiotelevisivo non può diffondere il party political broadcast, come disposto dal Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, sec. 37.

[51]   Political Parties, Elections and Referendum Act 2000 (successivamente modificato dall’Electoral Administration Act 2006).

[52]   Risale al 2007 la relazione conclusiva dell’indagine, affidata dal Governo a Sir Phillips, intitolata Strenghtening Democracy: Fair and Sustainable Funding of Political Parties.

[53]   Political Parties and Elections Act 2009.

[54]   Cfr. lo Schedule n. 7 del Political Parties, Elections and Referendum Act 2000.

[55]    La soglia massima per le donazioni individuali, precedentemente fissata a 7.500 sterline, è stata incrementata dal governo con il Representation of the People (Variation of Election Expenses, Expenditure Limits and Donation etc. Thresholds) Order 2023.

[56]   Dati sulle donazioni private ai partiti politici sono resi disponibili dalla Electoral Commission sul proprio sito. Può osservarsi che, nell’ambito del monitoraggio relativo al periodo che ha preceduto le  elezioni politiche svoltesi il 4 luglio 2024, e con riferimento alla terza settimana della campagna elettorale, la Electoral Commission ha rilevato un flusso di donazioni private ai partiti politici pari complessivamente a 4 milioni di sterline.

[57]   A tal fine il Companies Act 1985 è stato modificato dal Political parties, Elections and Referendum Act 2000, prevedendosi che le donazioni effettuate nei confronti di partiti politici, e superiori nel loro ammontare alle 5.000 sterline, siano soggette alla preventiva autorizzazione degli azionisti.

[58]   Sull’applicazione della disciplina concernente le donazioni ai partiti politici sono utili le guide predisposte in materia (Donation and loans to political parties) dalla Electoral Commission e consultabili presso sul suo sito. Deve altresì segnalarsi la modifica della disciplina generale intervenuta nel 2018 per la parte relativa alle elezioni del Parlamento Europeo, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

[59]   Parliamentary Standards Act 2009; House of Commons Code of Conduct and Guide to the Rules (aggiornato nel 2023).

[60]   Sul sito della Electoral Commission sono riportate le donazioni ricevute dai singoli partiti durante ciascun trimestre degli ultimi anni.

[61]   La legislazione risale al 1883, segnatamente al Corrupt and Illegal Practices Act; in materia sono intervenute, tuttavia, le disposizioni della già richiamata legge del 2000.

[62]   Ai fini dell’applicazione dei previsti limiti di spesa, sono considerati gli esborsi effettuati durante la campagna elettorale riferiti alle spese per comunicati, spedizioni postali, affissioni, messaggi radiotelevisivi, trasporti, ricerche e sondaggi statistici.

[63]   Il limite di spesa previsto per i partiti politici è attualmente determinato nella misura di 54.010 sterline per ogni singola circoscrizione in cui il partito presenti un proprio candidato, e nella misura complessiva di circa 34,1 milioni di sterline per il partito che compete in tutte le 632 circoscrizioni elettorali nazionali (importo complessivo risultante dai limiti di spesa fissati separatamente per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles). Fonte: Electoral Commission, The spending limit.

[64]   Electoral Commission, UK Parliamentary general election 2017 Great Britain - Guidance for candidates and agents (Part 3: Spending and donations).

[65]   Committee on Standards in Public Life, Political party finance. Ending the big donor culture, November 2011.

[66]   Sulla prima fase dell’evoluzione del dibattito v. la nota di documentazione della House of Commons Library, Political party funding: controversies and reform since 1997, Briefing paper n. 7152, 24 marzo 2016.

[67]   Trade Union Political Fundsand Political Party Committee, le cui raccomandazioni, espresse nella relazione finale, non hanno avuto seguito.

[68]   Utile documentazione è diffusa in materia dalla Electoral Reform Society, organizzazione indipendente impegnata nel campo della trasparenza della vita politica (sul cui sito è consultabile la sezione Money in Politics).

[69]   V. il comunicato stampa della Electoral Commission del 17 luglio 2018.

[70] In materia di finanziamento ai partiti politici esiste un’ampia pubblicistica. Tra i contributi disponibili in rete, si segnalano: Joan Lluís Pérez Francesch, La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio (2009), Enrique García Viñuela, Regulación al servicio de los reguladores: la ley de financiación de los partidos políticos de 2007 (2010), Novedades introducidas por la Ley 5/2012 sobre financiación de Partidos (2013), Víctor Alvar Pariente, La financiación de los partidos políticos en España (2017). Ulteriore documentazione è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, all’apposita pagina dedicata al finanziamento dei partiti politici.

[71] Cfr. art. 131 e art. 175 L.O. 5/1985, del régimen electoral general.

[72] Cfr. art. 55 e art. 58, L.O. 5/1985.

[73]   I dati sono contenuti nell’Orden HFP/546/2023, de 30 de mayo, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 23 de julio de 2023.

[74]   Le spese sostenute per l’invio postale di propaganda elettorale non vengono computate al fine del rispetto del limite generale di spesa.

[75]   Cfr. art. 127 bis, L.O. 5/1985.

[76]   Cfr. art. 133, L.O. 5/1985.

[77]   I dati sono tratti dalla rispettiva Seccion: 16 Ministerio del Interior – Programa 924M: Elecciones y Partidos Políticos, all’interno del Bilancio dello Stato (Presupuestos generales del Estado) per il 2021, per il 2022 e per il 2023.

[78] Art. 134 (…) 4. Ove la Legge di bilancio non venga approvata anteriormente al primo giorno del corrispondente esercizio economico, si considererà automaticamente prorogato il bilancio dell’esercizio precedente fino all’approvazione del nuovo”.

[79]   La legge del 2007 ha abrogato la precedente norma che escludeva dal conteggio i voti conseguiti nelle circoscrizioni in cui il partito non avesse raggiunto la soglia minima del 3% dei voti validi espressi.

[80]   Gli stanziamenti, tratti ogni anno dalla Seccion: 16 Ministerio del Interior – Programa 924M: Elecciones y Partidos Políticos (per quelli relativi al 2020, al 2021, al 2022 e al 2023, vedi i link già segnalati), sono riportati al netto dei rimborsi delle spese elettorali.

[81]    La concessione delle sovvenzioni statali ai partiti politici per l’anno 2024 è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 202.

[82]   Per i dati relativi al 2020, 2021, 2022 e 2023, vedi i link precedenti.

[83]   I dati relativi al 2023 sono riportati nell’apposita pagina del sito del Ministero dell’interno in forma disaggregata per trimestre, i totali riportati sono frutto di un calcolo redazionale.

[84]   Le ripetizioni di alcune formazioni politiche sono dovute al fatto che in qualche caso esse facevano parte di coalizioni elettorali in determinate circoscrizioni.

[85]   Si tratta della Legge organica del 18 gennaio 1980, n. 2, di regolamentazione delle diverse modalità di referendum, contenente disposizioni relative allo svolgimento delle campagne di propaganda (artt. 14-15). Si tenga peraltro presente che dopo l’approvazione della legge del 1980 si sono svolti solo due referendum nazionali: nel 1986, sulla permanenza della Spagna nella NATO, e nel 2005, sulla Costituzione europea.

[86]   La ripartizione degli spazi è effettuata dalla Junta Electoral Central. Si ricorda che in Spagna le formazioni politiche non possono acquistare spazi pubblicitari televisivi (né sulle televisioni pubbliche, né su quelle private).

[87]   Cfr. Reglamento del Congreso de los Diputados, art. 28; Reglamento del Senado, art. 34.

[88]   Congreso de los Diputados, Régimen económico y ayudas de los miembros de la Cámara, par. IV  Subvenciones a Grupos Parlamentarios.

[89]   Senado, Subvenciones a Grupos Parlamentarios.

[90]   Si veda il paragrafo “La disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria”.

[91]   Le fondazioni legate al Partito popolare erano: Cánovas del Castillo, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Fundación Popular Iberoamericana, Fundación de Estudios Europeos, Humanismo y Democracia, Instituto de Formación Política.

[92]   La fusione ha escluso solo la Fundación Humanismo y Democracia.

[93]   Le fondazioni del PSOE erano: Fundación Sistema, Fundación Jaime Vera e Fundación Ramón Rubial.

[94]   La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos disciplina all’art. 11 il procedimento per la dichiarazione di illegalità di un partito politico, che è deliberata dal Tribunale supremo, su istanza del Governo o del Procuratore generale dello Stato. Un partito può essere messo fuori legge quando agisca in senso contrario ai principi democratici, soprattutto nel caso in cui si ponga come obiettivo la distruzione del sistema delle libertà costituzionali.

[95]   Disposizioni dettagliate sul procedimento di controllo delle spese elettorali sono contenute nella L.O. 5/1985 sul regime elettorale generale, artt. 132-134.