Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Manuale elettorale - Norme per le elezioni europee 2024
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 101
Data: 17/04/2024
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

 

 

 

manuale elettorale

Le norme per le elezioni europee
8-9 giugno 2024

 

 

Camera dei deputati

Servizio Studi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 9788892004382

Copyright © Camera dei deputati

Roma, Aprile 2024

 


 

Avvertenza

 

 

Il Manuale elettorale raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

La prima parte del volume è dedicata ad una esposizione degli elementi essenziali del sistema di elezione e della disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati. Conclude la sezione un calendario dei principali adempimenti del procedimento elettorale.

Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume.

La versione on-line del Manuale è disponibile nel Portale della documentazione del sito della Camera dei deputati: temi.camera.it.

 


INDICE

Parte I – Il sistema elettorale

I - Il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia  3

§  1. Caratteristiche del sistema  3

§  2. Le circoscrizioni elettorali 8

§  3. Elettorato attivo e passivo  9

§  4. Procedimento elettorale preparatorio  20

§  5. Modalità di espressione del voto, operazioni di voto e di scrutinio  31

§  6. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 32

II – La campagna elettorale  39

§  1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali 39

§  2. La campagna elettorale nei mezzi di informazione  51

§  3. Altre forme di propaganda elettorale: manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms e di posta elettronica, chiamate telefoniche, social network  60

§  4. Utilizzazione di dati personali 63

§  5. Agevolazioni fiscali 65

§  6. Adempimenti dei comuni 66

Calendario dei principali adempimenti elettorali 69

Parte II – Riferimenti normativi

§  Norme fondamentali sulle elezioni europee  83

§  Legge 24 gennaio 1979, n. 18 Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia  84

§  D.L. 24 giugno 1994, n. 408 (conv. con mod. in L. 3 agosto 1994, n. 483) Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo  117

§  Legge 22 aprile 2014, n. 65 Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014  127

§  Altre disposizioni concernenti le elezioni europee  129

§  D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 14, 15, 16, 20, 23, 25, 45, 46, 83) 131

§  Legge 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (artt. 1-6) 141

§  Legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (artt. 1, 2, 5, 9, 14, 19) 146

§  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 248) 151

§  D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (art. 129) 153

§  D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69  (art. 23) 155

§  D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (artt. 1, 4, 5, 13, 15) 156

§  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (art. 1, comma 399) 159

§  Legge 3 novembre 2017, n. 165 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (art. 4) 160

§  Legge 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (art. 1, commi 11-28-ter) 161

§  Ministro dell’interno. Decreto 20 marzo 2019 Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche. 167

§  Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere  Codice di autoregolamentazione, 27 marzo 2019  173

§  Legge 17 giugno 2022, n. 71 Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura(1). (artt. 15 e 18) 176

§  Legge 2 marzo 2023, n. 22 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (1). (art. 1) 178

§  D.L. 29 gennaio 2024, n. 7. (conv, con mod., Legge 25 marzo 2024, n. 38) Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (artt. 1,1-ter, 2-bis, 4-bis, 4-septies) 180

§  Disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati 187

§  Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale  189

§  Legge 2 maggio 1974, n. 195 Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 7) 194

§  Legge 18 novembre 1981, n. 659 Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 4) 195

§  Legge 5 luglio 1982, n. 441 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 2, 7 e 10) 199

§  D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (conv., con mod., Legge 4 febbraio 1985, n. 10 Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (art. 9-bis) 201

§  Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  202

§  Legge 2 gennaio 1997, n. 2 Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (art. 2 e all. B) 218

§  Legge 3 giugno 1999, n. 157 Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (art. 5) 220

§  Legge 22 febbraio 2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica  221

§  Legge 6 novembre 2003, n. 313 Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (art. 3) 236

§  Ministro delle comunicazioni. Decreto 8 aprile 2004 Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313  237

§  D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (art. 135) 242

§  Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Delibera 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa  243

§  Legge 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali 254

§  D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (conv, con mod., Legge 21 febbraio 2014, n. 13). Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore  273

§  Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica 18 aprile 2019  295

§  D.L. 31 maggio 2021, n. 77. (conv, con mod., Legge 29 luglio 2021, n. 108) Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (art. 38-bis, commi 3-6) 309

§  Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Provvedimento 9 aprile 2024, n. 6. Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024  311

§  Normativa comunitaria  355

§  Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto Decisione del Consiglio 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom   357

§  Allegati 365

§  D.P.R. 10 aprile 2024. Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia(1). 367

§  D.P.R. 10 aprile 2024. Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia(1) 368

 

 


Parte I – Il sistema elettorale

 


I - Il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

1. Caratteristiche del sistema

1.1. Il sistema elettorale in sintesi

Le elezioni europee 2024 sono state fissate per l’8 e 9 giugno.

La disciplina del sistema per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è contenuta nella L. 18/1979 [1] , modificata e integrata da provvedimenti legislativi successivi, tra cui la L. 10/2009 [2] , che ha introdotto una soglia di sbarramento, e la L. 65/2014 [3] , sulla rappresentanza di genere.

In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni territoriali aventi dimensione sovraregionale nelle quali è diviso il territorio nazionale.

Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l’età minima è di 25 anni.

Le candidature si presentano nell'ambito delle 5 circoscrizioni e un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. In ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà e i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 (per le sole elezioni del 2024 il numero delle sottoscrizioni minime è stato ridotto della metà) e non più di 35.000 elettori. In ogni regione della circoscrizione devono essere raccolte almeno il 10 per cento delle firme totali. Sono esonerati dall’obbligo di sottoscrizione i partiti politici o gruppi politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo - e che risultano affiliati ad un partito politico europeo - o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio contrassegno, e i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali. Sono, inoltre, esonerate le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito esente dall’onere di sottoscrizione delle candidature.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

I seggi sono attribuiti alle liste proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale, con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi assegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

1.2. Base normativa

L’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150), ha sancito l’elezione diretta del Parlamento europeo.

L’Atto fissa alcuni princìpi comuni sulla durata del mandato, lo status, alcune incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

 

L’Atto dispone in particolare che:

·       in tutti gli Stati membri l’elezione deve avere luogo durante un medesimo periodo, con inizio il giovedì mattina e termine la domenica successiva;

·       i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni;

·       la carica di rappresentante al Parlamento europeo è incompatibile con alcune cariche sia nell’ambito dell’Unione europea, sia in ambito nazionale. Ulteriori cause di incompatibilità sono disposte dai singoli Stati membri.

 

L’Atto di Bruxelles è stato modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002.

Le principali innovazioni introdotte da tale decisione ai princìpi comuni per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo sono le seguenti:

·       elezione di tipo proporzionale [4] ;

·       possibilità di fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi);

·       possibilità di fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale;

·       incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale (a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004);

·       disciplina della vacanza dei seggi.

 

Successivamente, è intervenuta la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018 che ha modificato ulteriormente l’Atto di Bruxelles. La decisione, che non si è applicata alle elezioni europee del 2019 [5] , prevede tra l’altro, una soglia minima tra il 2% e il 5% per le circoscrizioni con più di 35 seggi, l’adozione di misure necessarie per sanzionare il doppio voto (cioè il voto sia per l'elezione dei membri spettanti all'Italia, sia per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro dell’UE), la designazione di un’autorità di contatto per lo scambio di dati sui candidati ed elettori. Il Governo italiano, nel trasmettere il testo della decisione alle Camere, ha allegato una nota del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell’interno con cui si evidenziava che la decisione in questione non necessita di interventi normativi di adeguamento dell’ordinamento italiano, essendo tali previsioni già rinvenibili nella vigente normativa italiana. In tal senso si sono espresse anche le competenti Commissioni parlamentari che hanno esaminato la decisione 2018/994 [6] .

 

Fatte salve le disposizioni contenute nell’Atto di Bruxelles, la procedura elettorale è disciplinata in ciascun Stato membro dalle disposizioni nazionali, che nel tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

In Italia il sistema elettorale è stato definito dalla L. 18/1979 e integrato dal D.L. 408/1994 [7] , che contiene norme attuative della direttiva del 6 dicembre 1993 (direttiva 93/109/CE) relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità.

La L. 78/2004 [8] ha recepito, inoltre, le norme precettive [9] della decisione 2002/772 non presenti nel nostro ordinamento ed ha introdotto, in particolare, l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Parlamento nazionale. Inoltre, la L. 90/2004 [10] , novellando anch’essa la L. 18/1979, ha innovato in diverse parti la disciplina dell’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, individuando ulteriori incompatibilità tra il mandato europeo e alcune cariche elettive territoriali (consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e modificando le norme per la sottoscrizione delle liste di candidati e per l’espressione delle preferenze.

Successivamente, la L. 10/2009 ha introdotto una soglia di sbarramento pari al 4% per concorrere all’assegnazione dei seggi e la L. 65/2014 ha previsto norme per la rappresentanza di genere.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 51 della L. 18/1979, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge elettorale per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957 [11] ).

1.3. Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha fissato la composizione del Parlamento europeo. L’articolo 14, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, dispone che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell’Unione in numero non superiore a 750, più il Presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo “degressivamente proporzionale [12] ” con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La distribuzione dei seggi tra gli Stati non è fissata dal Trattato, ma è rimessa a una decisione del Consiglio europeo adottata all’unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione.

Il Consiglio dell’UE ha adottato il 28 giugno 2018 la decisione (UE) 2018/937 che ha stabilito l’attribuzione dei seggi al Parlamento europeo, in vista del recesso del Regno Unito dall’UE. In base a tale decisione il numero dei seggi spettanti all’Italia a partire dalla legislatura 2019-2024 è 76 (rispetto ai 73 seggi precedenti).

Il 22 settembre 2023 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2023/2061 sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029, aumentando da 705 a 720 il numero di seggi del Parlamento europeo alla luce dei cambiamenti demografici negli Stati membri dell'UE. Resta invariato il numero di seggi spettanti all’Italia pari a 76.

Nella tabella che segue è riportato il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti ad ogni Stato membro.

Stato

Seggi

Stato

Seggi

Germania

96

Bulgaria

17

Francia

81

Danimarca

15

Italia

76

Finlandia

15

Spagna

61

Slovacchia

15

Polonia

53

Irlanda

14

Romania

33

Croazia

12

Paesi Bassi

31

Lituania

11

Belgio

22

Slovenia

9

Grecia

21

Lettonia

9

Repubblica Ceca

21

Estonia

7

Svezia

21

Cipro

6

Portogallo

21

Lussemburgo

6

Ungheria

21

Malta

6

Austria

20

 

Totale  720

2. Le circoscrizioni elettorali

I membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale. A tale scopo, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (indicate nella Tabella A della L. 18/1979 [13] ).

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata – ai sensi dell’articolo 2 della L. 18/1979 – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’ISTAT, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi viene effettuata dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 aprile 2024 [14] , i seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno 2024 sono stati assegnati secondo la seguente ripartizione:

Circoscrizione

Popolazione 2021

Quozienti interi

Resti

Seggi assegnati

I. ITALIA NORD OCCIDENTALE:

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia

15.831.941

20

297.701

20

II. ITALIA NORD-ORIENTALE:

Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

11.541.332

14

667.364*

15

III. ITALIA CENTRALE:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio

11.724.035

15

73.355

15

IV. ITALIA MERIDIONALE:

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

13.512.083

17

307.979*

18

V. ITALIA INSULARE:

Sardegna, Sicilia

6.420.742

8

207.046

8

Totali

59.030.133

74

 

76

Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

 

A seguito della pubblicazione del D.P.R. 20 gennaio 2023 (G.U. 3 marzo 2023, n. 53) la popolazione legale della Repubblica è determinata in base alle risultanze del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 2021. Nonostante il calo della popolazione, specialmente nelle regioni meridionali e insulari, la ripartizione dei seggi tra le 5 circoscrizioni è rimasta invariata rispetto alle precedenti elezioni europee.

3. Elettorato attivo e passivo

3.1. Elettorato attivo

Il diritto di voto può essere esercitato dai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni nel territorio nazionale e risultino iscritti nelle liste elettorali (L. 18/1979, art. 3, primo comma).

Possono inoltre votare per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni (entro l’11 marzo 2024), una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l’iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta del comune italiano di residenza (L. 18/1979, art. 3, secondo comma).

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l’altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l’assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo (D.L. 408/1994, art. 2, comma 2).

 

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (D.L. 408/1994, art. 3, commi 1 e 2).

Quest’ultima facoltà è prevista anche per gli elettori italiani (e per i loro familiari conviventi) non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all’estero entro l’80° giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell’interno (D.L. 408/1994, art. 3, comma 3).

Coloro che, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipano al voto sia per l'elezione dei membri spettanti all'Italia, sia per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro dell’UE, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 52 a 258 euro (L. 18/1979, art. 49).

 

Con esclusivo riferimento alle elezioni europee del 2024 è stata introdotta, in via sperimentale, la possibilità da parte degli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio. La disposizione riguarda gli elettori che sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella di residenza. Se il comune di domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza gli studenti possono chiedere di votare nel comune di temporaneo domicilio. Se invece si trova in una circoscrizione diversa possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. In questo ultimo caso il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore ed è esercitato presso sezioni elettorali speciali appositamente istituite. Gli interessati devono presentare domanda al comune di iscrizione elettorale almeno 35 giorni prima della data delle elezioni (D.L. 7/2024, art. 1-ter).

3.2. Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono eleggibili alla stessa carica anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e dalle rispettive disposizioni nazionali (L. 18/1979, art. 4, primo e secondo comma, quest’ultimo come modificato dal D.Lgs. 11/2014 [15] ).

I candidati dei Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia devono presentare alla corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell’Unione e che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine (D.L. 408/1994, art. 2, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 11/2014).

 

Il D.Lgs. 11/2014, che recepisce la direttiva n. 2013/1/UE, ha semplificato la procedura per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine, sostituendo la certificazione dello Stato di origine da produrre a carico del candidato con una semplice dichiarazione dello stesso, affidando allo Stato di residenza la verifica sull'eleggibilità nel paese di origine.

3.3. Cause di ineleggibilità

La L. 18/1979 non prevede altre cause di ineleggibilità al mandato europeo, oltre l’assenza dei requisiti necessari per godere dell’elettorato passivo.

 

Le cause di ineleggibilità impediscono l'elezione ma ordinariamente possono essere rimosse entro un termine predefinito dalla legge e pertanto il diritto di elettorato passivo del soggetto interessato non è perso ma non può essere validamente esercitato fino a quando non siano rimosse. La Corte costituzionale ha più volte affermato che la previsione della ineleggibilità tende a prevenire che il candidato ponga in essere, in ragione della carica ricoperta o delle funzioni svolte, indebite pressioni sugli elettori (sentenza n. 217 del 2006), così da alterare la par condicio tra i candidati.

 

Una particolare ipotesi di ineleggibilità è prevista a carico dei magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari – se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale (L. 71/2022, art. 15, comma 1).

Sono esclusi i magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio da meno di tre anni si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento (L. 71/2022, art. 15, comma 2).

Anche ai magistrati fuori ruolo si applicano le suddette previsioni in materia di ineleggibilità; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo (L. 71/2022, art. 15, comma 3).

In ogni caso i magistrati per essere eleggibili devono trovarsi in aspettativa senza assegni all'atto dell'accettazione della candidatura (L. 71/2022, art. 15, comma 4).

Inoltre, sono ineleggibili se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti (L. 71/2022, art. 15, comma 5).

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono, per un periodo di tre anni, essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura (L. 71/2022, art. 18, comma 1). Sempre per un periodo di tre anni i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie (L. 71/2022, art. 18, comma 2).

3.4. Cause di incandidabilità

L’ordinamento prevede alcune cause di incandidabilità alle cariche elettive.

 

La Corte costituzionale ha evidenziato che le cause di incandidabilità costituiscono una specie delle cause di ineleggibilità (sent. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

 

La gran parte delle cause di incandidabilità sono recate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

 

Il testo unico prevede che non possa essere candidato alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, e che, comunque non possa ricoprire la carica di deputato, di senatore (e di parlamentare europeo), chi è stato condannato, in via definitiva, ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per un delitto, consumato o tentato, ricompreso in una delle categorie di seguito riportate.

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del testo unico l’incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”)

 

La prima categoria riguarda i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. a).

 

Il comma 3-bis, richiama i seguenti delitti a carattere associativo:

·        art. 416, sesto comma, c.p. (associazione per delinquere diretta a commettere delitti di tratta o di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi, nonché ipotesi aggravate del delitto di traffico di immigrati clandestini);

·        art. 416, settimo comma, c.p. (associazione per delinquere diretta a commettere delitti di prostituzione minorile e pornografia minorile ovvero diretta a compiere delitti di violenza sessuale in danno di minori, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo in danno di minori, adescamento di minorenne);

·        art. 416 c.p. (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. (contraffazione e di commercializzazione di prodotti con segni falsi);

·        art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

·        art. 74 TU stupefacenti (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);

·        art. 291-quater TU dogane (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

A tali delitti il comma 3-bis aggiunge inoltre quelli di tratta di esseri umani, di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Il comma 3-quater riguarda i delitti, non elencati dal codice, aventi finalità di terrorismo. La formula normativa comprende sia le fattispecie associative tipiche (es. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, ex art. 270-bis c.p.) sia ogni delitto comune aggravato dalla finalità di terrorismo, definita dall’art. 270-sexies c.p.

 

La seconda categoria è costituita dai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, agli articoli da 314 a 335 (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. b).

 

Non è candidabile chi abbia riportato una condanna definitiva alla reclusione superiore a 2 anni per uno dei seguenti delitti:

·        art. 314 (peculato);

·        art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

·        art. 316-bis (malversazione di erogazioni pubbliche);

·        art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni pubbliche);

·        art. 317 (concussione);

·        art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione);

·        art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

·        art. 319-ter (corruzione in atti giudiziari);

·        art. 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità);

·        art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

·        art. 322 (istigazione alla corruzione);

·        art. 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione europea e o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri);

·        art. 323 (abuso d'ufficio);

·        art. 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio);

·        art. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);

·        art. 328 (rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);

·        art. 329 (rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica);

·        art. 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);

·        art. 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa);

·        art. 335 (violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

 

Peraltro, in relazione ad alcuni di questi delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 346-bis), si ricorda che in base all’art. 317-bis del codice penale, come modificato dalla legge n. 3 del 2019, quando la pena inflitta supera i due anni la condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; solo se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis, primo comma, c.p.), la pena accessoria dell’interdizione non è perpetua ma temporanea (da 5 a 7 anni). In caso di cooperazione con le autorità (art. 323-bis, secondo comma, c.p.), la pena accessoria sarà ulteriormente ridotta (da 1 a 5 anni). Si ricorda che l’interdizione dai pubblici uffici priva il condannato, tra l’altro, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico (art. 28 c.p.).

 

La terza categoria riguarda i delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, come determinata, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. c).

 

Da tale disposizione del codice di rito si ricava che la pena è quella stabilita dalla legge per ciascun delitto non tenendo conto:

-        della continuazione;

-        della recidiva;

-        in generale, delle circostanze del reato.

Le uniche circostanze del reato di cui si deve tener conto nella determinazione della pena sono le seguenti:

-      l’aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 c.p., ovvero «l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;

-      l’attenuante prevista al n. 4 dell’art. 62 c.p., ovvero l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

-      le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

-      le circostanze ad effetto speciale, ovvero quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

 

Il codice penale non fornisce un elenco esaustivo di tali delitti in quanto sono numerosissime le leggi speciali che prevedono fattispecie penali.

 

L'accertamento dell'incandidabilità al Parlamento europeo comporta la cancellazione dalla lista dei candidati (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 1).

Tale accertamento è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 [16] in materia di documentazione amministrativa. Lo stesso ufficio accerta la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 2).

Contro le decisioni relative all’accertamento dell’incandidabilità, è possibile il ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale competente (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 3).

Sono immediatamente impugnabili innanzi al TAR (entro 3 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione degli atti impugnati) esclusivamente i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, ad esempio l’esclusione di un candidato dalle liste a seguito di accertamento di incandidabilità, mentre gli altri atti diversi, ad esempio l’accettazione della candidatura di un soggetto non candidabile, possono essere impugnati, dopo le elezioni, alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione (D.Lgs. 104/2010 [17] , art. 129).

In caso di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alla fase di controllo sulla presentazione delle liste, l’ufficio elettorale circoscrizionale o l’Ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 4).

Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia comunque accertata dopo la proclamazione, l’incandidabilità viene rilevata dall’Ufficio elettorale nazionale che delibera la decadenza della carica, di cui dà immediata comunicazione al Parlamento europeo. A tal fine le sentenze definitive di condanna che comportano l’incandidabilità, emesse nei confronti di parlamentari in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice competente per l’esecuzione (art. 665 c.p.p.), all’Ufficio elettorale nazionale (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 5 e 6).

Quanto alla durata dell’incandidabilità, essa decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l’incandidabilità ha una durata minima di sei anni (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 1). La durata dell’incandidabilità aumenta di un terzo se il delitto che determina l’incandidabilità sia commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 3).

La sentenza di riabilitazione del condannato costituisce causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità mentre l’eventuale revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo (D.Lgs. 235/2012, art. 15, comma 3).

 

Una ulteriore causa di incandidabilità riguarda i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell’ente locale: costoro non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali (D.Lgs. 267/2000, art. 248, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 149/2011, art. 6, comma 1, e dal D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012, art. 3, comma 1, lett. s).

 

Per quanto riguarda i presidenti di regione, la Corte costituzionale (sent. 219/2013) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva che il presidente di regione rimosso a seguito di grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario fosse incandidabile alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni (D.Lgs. 149/2011, art. 2, comma 3).

 

Inoltre, gli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa non possono essere candidati alle elezioni per la Camera, per il Senato e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo (D.Lgs. 267/2000, art. 143, comma 11, come modificato dal D.L. 113/2018 [18] , art. 28, comma 1-bis).

3.5. Cause di incompatibilità

Le incompatibilità con la carica di parlamentare europeo sono in primo luogo fissate, per tutti gli Stati membri, dall’Atto di Bruxelles del 1976 (art. 7) e recepite negli artt. 5 e 5-bis [19] della L. 18/1979.

 

Le cause di incompatibilità presuppongono “la posizione di un divieto di cumulo di due uffici” (Corte cost. sent. 60/1966), al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interessi nel quale venga a trovarsi il soggetto che sia stato eletto (Corte cost. sent. 217/2006). Pertanto, l’incompatibilità può essere rimossa attraverso l’esercizio dell’opzione per una delle due cariche da parte dell’interessato.

 

Una prima serie di disposizioni (L. 18/1979, art. 5-bis) sancisce le seguenti incompatibilità in ambito nazionale, tra la carica di parlamentare europeo e quella di:

·       deputato o senatore;

·       componente del Governo di uno Stato membro.

 

Nell’ambito delle istituzioni dell’Unione europea (L.18/1979, art. 5) sussiste incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quelle di:

·       membro della Commissione europea;

·       membro della Corte di giustizia dell’Unione europea o del Tribunale di primo grado;

·       membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea e funzionario o agente, in attività di servizio, dello stesso organo;

·       membro della Corte dei conti europea;

·       Mediatore europeo;

·       membro del Comitato economico e sociale europeo e della Comunità europea dell’energia atomica;

·       membro del Comitato europeo delle regioni;

·       membro di comitati od altri organismi dell’Unione, con compiti di gestione amministrativa, istituiti in applicazione dei trattati;

·       membro o dipendente della Banca europea per gli investimenti;

·       funzionario o agente, in servizio, delle istituzioni dell’Unione o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

 

Inoltre, l’Atto di Bruxelles (art. 7, comma 3) fa salva la facoltà di ogni Stato membro di stabilire ulteriori cause di incompatibilità.

Tale facoltà è stata esercitata dal legislatore italiano che ha introdotto (L. 18/1979, art. 6, come modificato dalla L. 90/2004) le seguenti incompatibilità sussistenti, nell’ambito degli organi degli enti territoriali, tra il mandato parlamentare europeo e le cariche di:

·       presidente di giunta regionale;

·       assessore regionale;

·       consigliere regionale;

·       presidente di provincia;

·       sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

Tale ultima disposizione è stata poi assorbita dal decreto-legge 138/2011 [20] che ha stabilito l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo (oltre a quella di deputato, senatore e membro del governo) con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni, popolazione superiore a 15.000 abitanti [21] (D.L. 138/2011, art. 13, comma 3).

 

Alcune delle cause di incompatibilità sopra citate sono contenute anche in altre disposizioni: la legge costituzionale 1/1999 [22] , sostituendo l’articolo 122, secondo comma, della Costituzione, ha stabilito che “nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale […] e al Parlamento europeo”. La legge costituzionale 2/2001 [23] , modificando gli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ha introdotto nei singoli statuti l’incompatibilità tra l’ufficio di consigliere regionale e quello di membro del Parlamento europeo. Gli statuti delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna [24] prevedono anche l’incompatibilità del presidente della regione e dei membri della giunta con qualsiasi altro ufficio pubblico.

 

Altre incompatibilità con la carica di parlamentare europeo sono poi fissate da leggi specifiche.

 

Si ricordano, a titolo esemplificativo, le seguenti incompatibilità con la carica di parlamentare europeo previste espressamente da disposizioni di legge:

-       presidente e componente del CNEL (L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, art. 8, comma 2);

-       dipendenti, collaboratori e consulenti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei servizi di informazione per la sicurezza (L. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, art. 21, comma 11).

Per alcune cariche, la legge prevede in via generale l’incompatibilità con altri uffici pubblici di qualsiasi natura ovvero con cariche pubbliche di carattere elettivo (è il caso dei giudici della Corte costituzionale e dei membri delle autorità indipendenti).

Si segnala, infine, che ai candidati alle elezioni europee non possono essere conferiti per 5 anni gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 8, comma 1).

4. Procedimento elettorale preparatorio

4.1. Convocazione dei comizi elettorali

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell’ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (art. 10 dell’Atto di Bruxelles).

L’Atto di Bruxelles prevede che le elezioni abbiano luogo nell’ultimo anno della legislatura nello stesso periodo delle prime elezioni del 1979, ossia tra il 7 e il 10 giugno (art. 11 dell’Atto di Bruxelles), fatti salvi gli adattamenti volti a garantire che le elezioni si svolgano entro un periodo compreso tra un giovedì e una domenica. Per le elezioni 2024 è stato individuato il periodo compreso tra il 6 e il 9 giugno 2024 (Nota del Segretariato generale del Consiglio UE, 12 maggio 2023 (8239/23)

La legge italiana stabilisce, in via ordinaria, che le elezioni europee si svolgano in una sola giornata, la domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (D.P.R. 361/1957, art. 45 e 46; L. 147/2013, art. 1, comma 399). Esclusivamente per le elezioni europee del 2024, è stato previsto che le operazioni di voto si svolgano anche nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23 (D.L. 7/2024, art. 1, comma 2). Ai fini del computo dei procedimenti elettorali, si considera la domenica quale giorno di votazione (D.L. 7/2024, art. 1, comma 3, lett. b).

I comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione (L. 18/1979, art. 7, primo e secondo comma).

I comizi per le elezioni europee in Italia sono stati convocati per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 (D.P.R. 10 aprile 2024 [25] ).

4.2. Deposito del contrassegno e dello statuto

Tra le ore 8 del 49° giorno (21 aprile 2024) e le ore 16 del 48° giorno (22 aprile 2024) antecedenti quello della votazione, i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni, depositano presso il Ministero dell’interno il contrassegno con cui dichiarano di voler contraddistinguere le liste dei candidati (L. 18/1979, art. 11; D.P.R. 361/1957, art. 14).

La legge vieta il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l’uso ad altri. Per i partiti vige l’obbligo di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea. (D.P.R. 361/1957, artt. 14, 15 e 16 richiamati dall’art. 11 della L. 18/1979).

La registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni delle liste di candidati e di propaganda elettorale (D.L. 7/2024, art. 2-bis).

 

Si ricorda che la Commissione europea ha invitato gli Stati membri e i partiti politici che partecipano alle elezioni europee di informare i cittadini sull’”affiliazione” dei partiti nazionali ai partiti europei [26] anche indicando tali affiliazioni sulle schede elettorali (Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 (2013/142/UE) e Raccomandazione della Commissione europea del 14 febbraio 2018 (2018/234/UE). In particolare, si dà facoltà agli Stati membri di consentire e incoraggiare l’indicazione dell’affiliazione sul materiale usato nella campagna elettorale, nei siti web dei partiti e, ove possibile, sulle schede elettorali.

 

L’articolo 3-ter dell’Atto elettorale di Bruxelles prevede che gli Stati membri possono consentire l’apposizione, sulle schede elettorali, del nome e del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato (Decisione (UE/Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018).

 

All’atto del deposito del contrassegno deve essere depositato anche lo statuto del partito o del movimento politico, qualora questo sia iscritto al registro nazionale dei partiti politici di cui all’articolo 4 del D.L. 149/2013 [27] , o in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza quali il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni (D.P.R. 361/1957, art. 14, primo comma, così modificato dalla L. 165/2017).

 

I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei benefici previsti dalla legge (detrazioni per le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche e delle società e destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF) devono dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico (D.L. 149/2013, art. 3, comma 1).

Lo statuto deve riportare i seguenti elementi necessari (D.L. 149/2013, art. 3, comma 2):

-       l’indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

-       l’indicazione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo (numero, composizione, attribuzioni, modalità di elezione, durata degli incarichi);

-       l’organo investito della rappresentanza legale;

-       la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

-       le procedure deliberative;

-       le procedure per lo scioglimento e per le altre cause che incidano sull’attività delle eventuali articolazioni territoriali del partito, nonché i criteri con i quali assicurare a queste le risorse;

-       le misure e i procedimenti disciplinari;

-       le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali;

-       le procedure per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione;

-       l’indicazione del responsabile della gestione economico–finanziaria e patrimoniale e dell’organo deputato ad approvare il rendiconto di esercizio;

-       le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria del partito, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

L’indicazione di tali elementi costituisce una condizione di democrazia interna del partito o movimento politico, così come la predeterminazione di ulteriori elementi, quali:

-       l’indicazione dei diritti e i doveri degli iscritti con i relativi istituti ed organi di garanzia;

-       le modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del partito;

-       la promozione delle minoranza interne, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;

-       le modalità per promuovere la parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Una volta approvato lo statuto, il rappresentante legale del partito o del movimento politico deve inviarne una copia autentica alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici istituita presso la Camera dei deputati [28] che verifica la presenza degli elementi necessari sopra indicati e che provvede ad iscrivere il partito al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 4). Entro un mese dalla data di iscrizione nel registro, gli statuti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura della Commissione.

 

Il deposito del contrassegno e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza è effettuato, per ciascun partito o gruppo politico organizzato, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato (D.P.R. 361/1957, art. 15), il quale provvede, inoltre, a nominare, con atto autenticato da un notaio, un rappresentante (e un supplente) per ogni circoscrizione che provvederà a depositare la lista dei candidati presso l’ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/1979, art. 11, quarto comma).

Il deposito del contrassegno di lista e la nomina del rappresentante incaricato di depositare la lista dei candidati sono condizioni necessarie per la presentazione delle liste.

In caso di mancata presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, la legge prevede la ricusazione delle liste da parte degli uffici elettorali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 22, 1° comma, lett. 1-bis).

 

In occasione del deposito del contrassegno, il depositante rilascia una dichiarazione che indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione al Ministero dell’interno, per ciascun candidato, del curriculum vitae e del certificato penale (vedi oltre il paragrafo 4.3 Presentazione delle candidature), con l’indicazione della relativa casella di posta elettronica certificata o ordinaria (L. 3/2019, art. 1, comma 15; decreto del Ministro dell’interno 20 marzo 2019, art. 1, comma 3).

 

Entro 10 giorni dal termine per il deposito dei contrassegni, il Ministero dell’interno pubblica, in una apposita sezione del proprio sito internet denominata Elezioni trasparenti, per ciascun partito: il contrassegno depositato (con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito) e lo statuto, o in mancanza, la dichiarazione di trasparenza (L. 165/2017, art. 4, comma 1).

4.3. Presentazione delle candidature

Il Ministero dell’interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione (entro il 25 aprile 2024), mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti per la presentazione delle candidature (D.P.R. 361/1957, art. 20, 9° comma).

 

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata, per ogni circoscrizione, fra le ore 8 del 40° giorno (30 aprile 2024) e le ore 20 del 39° giorno (1° maggio 2024) antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della corte d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/1979 art. 12, primo comma).

Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione (L. 18/1979, art. 12, ottavo comma, primo periodo).

Inoltre, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all’unità, e i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso (L. 18/1979, art. 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo).

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (L. 18/1979, art. 12, settimo comma).

Nessun candidato può comunque essere compreso in liste aventi contrassegni diversi (L. 18/1979, art. 12, sesto comma).

Per i partiti o gruppi politici espressione delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, è prevista la possibilità di collegarsi con altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico che risulti presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (L. 18/1979, art. 12, nono comma). La disposizione rileva ai fini della eventuale assegnazione dei seggi alle liste delle minoranze linguistiche (vedi oltre il paragrafo 6: Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

 

I rappresentanti dei partiti possono trasmettere alla Commissione antimafia istituita per la XIX legislatura le liste delle candidature "provvisorie" entro 75 giorni dalle elezioni, per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura ai sensi del Codice di regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali approvato nel 2019 dalla Commissione antimafia istituita nella XVIII. La trasmissione avviene previo consenso dell'interessato (L. 22/2023, art. 1, comma 4).

 

Ciascuna lista deve essere presentata dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, allo scopo designati all’atto del deposito del contrassegno di lista, con una apposita dichiarazione sottoscritta, per ogni circoscrizione, da almeno 30.000 (per le elezioni del 2024 il numero delle sottoscrizioni minime è stato ridotto a 15.000) e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno il 10 per cento devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ciascuna delle regioni della circoscrizione (L. 18/1979, art. 12, secondo e terzo comma; D.L. 7/2024, art. 4-septies). Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20, sesto comma).

Le sottoscrizioni non sono richieste (L. 18/1979 art. 12, quarto comma, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 7/2024) per:

·       i partiti e i gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere;

·       i partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere;

·       i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti per il Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno un seggio e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali; l’affiliazione è certificata attraverso una dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un’autorità diplomatica o consolare italiana;

·       le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall’onere di sottoscrizione delle candidature.

 

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della L. 53/1990 [29] :

·       notai;

·       giudici di pace;

·       cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;

·       segretari delle procure della Repubblica;

·       membri del Parlamento;

·       consiglieri regionali;

·       presidenti delle province;

·       sindaci metropolitani;

·       sindaci;

·       assessori comunali e provinciali;

·       componenti della conferenza metropolitana;

·       presidenti dei consigli comunali e provinciali;

·       presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;

·       consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali;

·       segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;

·       avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet dell’ordine.

 

La raccolta delle firme deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 20, commi 3 e 5).

 

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, può essere richiesto anche in formato digitale tramite posta elettronica certificata, dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

I soggetti sopra ricordati possono altresì delegare a soggetti da loro designati la richiesta. In tal caso - ove la richiesta sia avanzata tramite posta elettronica certificata - deve essere allegata la delega, firmata digitalmente.

Anche in caso di richiesta del certificato tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale rilascia il certificato richiesto in formato digitale tramite posta elettronica improrogabilmente entro 48 ore dalla domanda.

La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche è attestata dal soggetto richiedente (o suo delegato), con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica. Sono competenti a eseguire le autenticazioni i medesimi soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature (D.L. 77/2021, art. 38-bis, commi 3-6).

 

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (entro il 3 novembre 2023); non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990, art. 14, comma 3).

 

Entro il 36° giorno antecedente le elezioni (4 maggio 2024) l’ufficio elettorale circoscrizionale decide in ordine all’ammissione delle candidature e delle dichiarazioni di collegamento. Entro i medesimi termini, l’ufficio elettorale circoscrizionale compie le opportune verifiche al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull’equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l’ufficio elettorale circoscrizionale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovra rappresentato, partendo dall’ultimo, fino ad assicurare l’equilibrio richiesto. Se, all’esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ricusata e non può conseguentemente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull’alternanza di genere tra i primi due candidati, l’ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso (L. 18/1979, art. 13, primo comma).

 

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio elettorale nazionale (L. 18/1979, art. 13, secondo comma). Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’ufficio elettorale circoscrizionale. Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio elettorale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L’Ufficio elettorale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 23).

Entro i medesimi termini, l’ufficio elettorale circoscrizionale compie le opportune verifiche al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull’equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l’ufficio elettorale circoscrizionale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall’ultimo, fino ad assicurare l’equilibrio richiesto. Se, all’esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ricusata e non può conseguentemente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull’alternanza di genere tra i primi due candidati, l’ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso (L. 18/1979, art. 13).

 

Entro 10 giorni dal termine per il deposito delle liste (entro l’11 maggio 2024), il Ministero dell’interno pubblica – nella stessa sezione del proprio sito internet, denominata Elezioni trasparenti, nella quale pubblica i contrassegni, e gli statuti (vedi sopra paragrafo 4.2: Deposito del contrassegno e dello statuto) – le liste dei candidati presentate in ogni circoscrizione (L. 165/2017, art. 4, comma 2).

 

Entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni (entro il 26 maggio 2024) i partiti e i movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

§   il curriculum vitae fornito dai loro candidati;

§   il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. A tal fine, deve essere resa contestualmente una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura. I rappresentanti legali dei partiti possono fare richiesta anche tramite posta elettronica certificata dei certificati per i propri candidati. Questo, previo consenso dell'interessato e su sua delega da sottoscrivere all'atto di accettazione della candidatura. La richiesta del certificato tramite PEC può essere avanzata dai rappresentati legali anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate. Pertanto, mentre il curriculum vitae di ciascun candidato deve essere fornito dal candidato medesimo, il relativo certificato del casellario giudiziale può essere richiesto anche con le modalità di cui sopra. Il Tribunale rende disponibile al richiedente i certificati entro 5 giorni dalla richiesta (L. 3/2019 [30] , art. 1, comma 14, come modificato dal D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, art. 38-bis, comma 7).

La sanzione amministrativa pecuniaria per il partito o movimento politico che viola tali obblighi va da euro 12.000 a euro 120.000 ed è applicata dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, ciascun partito o movimento politico è tenuto a comunicare il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei propri candidati, già pubblicati nel sito internet del partito, al Ministero dell’interno che, a sua volta, entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione (entro il 2 giugno 2024) li pubblica nella sezione Elezioni trasparenti, del proprio sito internet, in maniera facilmente accessibile. La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato (L. 3/2019, art. 1, comma 15). A tal fine, entro il 20° giorno antecedente la votazione (entro il 20 maggio 2024), il Ministero dell’interno invia agli indirizzi di posta elettronica dei soggetti incaricati di effettuare la comunicazione, le credenziali necessarie per l’accesso alla apposita piattaforma informatica (decreto del Ministro dell’interno 20 marzo 2019).

 

Il certificato del casellario giudiziale è il certificato che l’interessato può chiedere all’ufficio locale del casellario, sito presso ogni procura della Repubblica, che contiene indicazioni sui provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa: i provvedimenti penali di condanna definitivi e relativi all’esecuzione penale, alla capacità della persona: interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno, relativi ai fallimenti, di espulsione e i ricorsi avverso questi (D.P.R. n. 313 del 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, art. 24).

A partire dal 26 ottobre 2019, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume i precedenti certificati penale e civile e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione sulla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

A partire dal 31 luglio 2021, con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, per il principio di trasparenza nell’ambito dei procedimenti elettorali, i rappresentati legali dei partiti o movimenti politici o persone da loro delegate possono richiedere il certificato del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell’interessato, per la pubblicazione sui propri siti web insieme al curriculum vitæ. La richiesta è inviata via PEC previo accordo con l’Ufficio locale del Casellario Giudiziale o può essere utilizzato il servizio di prenotazione online in qualità di delegati.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

5. Modalità di espressione del voto, operazioni di voto e di scrutinio

L’elettore ha a disposizione una sola scheda, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse. L’ordine dei contrassegni è quello stabilito mediante sorteggio dall’ufficio elettorale circoscrizionale. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri ed accanto al contrassegno sono tracciate le linee orizzontali per l’espressione delle preferenza (L. 18/1979, art. 15).

Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono indicare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza. Per i candidati di una lista di minoranza linguistica collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni (ai sensi dell’art. 12, nono comma) può essere espressa una sola preferenza (L. 18/1979, art. 14).

 

Gli elettori possono votare nella giornata di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno.

Si ricorda che in via ordinaria, le elezioni europee si svolgono in una sola giornata, la domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (D.P.R. 361/1957, art. 45 e 46; L. 147/2013, art. 1, comma 399) [31] . La possibilità di votare anche nella giornata di sabato è stata prevista, esclusivamente per le elezioni europee del 2024, dal D.L. 7/2024, art. 1, comma 2.

 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio (L. 18/1979, art. 16, terzo comma).

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni europee con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e dei consigli comunali, si procede innanzitutto allo spoglio delle schede per le elezioni europee e lo scrutinio per le elezioni regionali e comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione (D.L. 300/1994, art. 1, comma 2; D.L. 7/2024, art. 1, comma 2, lett. d).

 

In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione di osservatori internazionali dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa - OSCE (L. 205/2017, art. 1, comma 1124).

6. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

6.1. Ripartizione dei seggi

La ripartizione dei 76 seggi è effettuata in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti, tra le liste che hanno superato la soglia del 4 per cento dei voti espressi per tutte le liste. Il procedimento è disciplinato dalla legge n. 18 del 1979, articolo 21, numeri 1), 1-bis) e 2).

 

A seguito della determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista, si escludono dalle operazioni di attribuzione dei seggi, le liste che non hanno ottenuto almeno il 4 per cento del totale dei voti espressi per tutte le liste.

Si calcola quindi il quoziente elettorale nazionale, di cui si considera la sola parte intera, dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi, diviso per il numero di seggi da assegnare, pari a 76. Si procede, per ciascuna lista, a dividere la cifra elettorale nazionale della stessa per il quoziente elettorale nazionale, la parte intera di tale rapporto costituisce il numero di seggi assegnati alla lista.

I seggi non attribuiti con i quozienti interi sono assegnati alle liste sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuali o resti, calcolati sottraendo dalla cifra elettorale nazionale della lista il prodotto del quoziente per il numero di seggi attribuiti; se alla lista non sia stato attribuito alcun seggio, il resto è pari all’intera cifra elettorale. In caso di parità di resti, prevale la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio.

 

I seggi conseguiti da ciascuna lista a livello nazionale sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse e tenendo anche conto dei seggi spettanti nelle circoscrizioni sulla base della popolazione. Per questa fase della procedura si applica la disciplina prevista dal Testo Unico per l’elezione della Camera, per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni (D.P.R. n. 361 del 1957, art. 83, comma 1, lettera h), anziché la legge n. 18 del 1979 (articolo 21, numero 3), in quanto ritenuta maggiormente in grado di contemperare il principio di rappresentanza politica con quello della rappresentanza territoriale.

 

A partire dalle elezioni europee del 2014, infatti, su indicazione del Consiglio di Stato (parere n. 4747/2013), che rispondeva ad un specifica richiesta del Ministero dell’interno, è stata applicata la normativa prevista dal Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 9, nel testo allora vigente). Nel parere del Consiglio di Stato è stata seguita “la soluzione, applicata dal giudice amministrativo con la sentenza n. 2886 del 2011, che ha risolto il rapporto tra le norme considerate”, tenuto conto che la disciplina della distribuzione dei seggi, nella parte prevista dall’art. 21, primo comma, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 non risulta più applicabile in quanto – non prevedendo meccanismi che “chiudono” il riparto del seggi nell’ambito della circoscrizione di relativa assegnazione – risulta incompatibile con le disposizioni introdotte successivamente, con cui è stato previsto un numero predeterminato di seggi da assegnare ad ogni circoscrizione in base alla popolazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto quindi, rifacendosi peraltro alla pronuncia in tal senso della Corte costituzionale n. 271 del 2010, che la disciplina prevista per la Camera dei deputati è in grado di ridurre l’effetto di slittamento dei seggi da una circoscrizione all’altra ed è, pertanto, in virtù del generale rinvio al testo unico per le elezioni alla Camera espresso nell'art. 51 della legge n. 18 del 1979, applicabile anche alle elezioni dei membri del Parlamento europeo assegnati all’Italia.

L’attribuzione effettiva dei seggi in occasione delle elezioni del 2014 e del 2019 attraverso la procedura di cui sopra, ha portato all’assegnazione, in ciascuna delle 5 circoscrizioni, del numero di seggi spettanti determinato in base alla popolazione.

 

Tale procedura è basata sul calcolo di un quoziente circoscrizionale che tiene conto sia dei voti di ogni lista nella circoscrizione, sia del numero di seggi da attribuire nella stessa.

In particolare, il quoziente circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste ammesse al riparto dei seggi e il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. A ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi sono prioritariamente assegnati, in ciascuna circoscrizione, un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste secondo l’ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità di parti decimali, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Terminate queste operazioni si verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, si procede alla compensazione tra liste cosiddette “eccedentarie” (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e liste cosiddette “deficitarie” (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista “eccedentaria” cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste deficitarie.

6.2. Proclamazione degli eletti

Sono proclamati eletti, nell’ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l’ordine di presentazione nella lista (L. 18/1979, art. 22, primo comma e art. 20, n. 4).

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge, come già accennato, prevede che le liste di candidati presentate da partiti o movimenti politici o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un’altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (L. 18/1979, art. 12, nono comma).

Per l’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell’ambito del gruppo costituito dalla lista ‘nazionale’ e dalla lista di minoranza linguistica collegata, a disporre in un’unica graduatoria i candidati di entrambe le liste. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l’ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (L. 18/1979, art. 22, secondo e terzo comma).

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell’Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata (L. 18/1979, art. 41, primo comma).

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall’Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto (L. 18/1979, art. 41, secondo comma).

6.3. Verifica dei poteri e contenzioso elettorale

L’articolo 12 dell’Atto di Bruxelles attribuisce al Parlamento europeo la competenza in materia di verifica dei poteri dei propri componenti, sulla base dei risultati proclamati in sede nazionale dai singoli Stati membri.

A tal fine, gli uffici elettorali circoscrizionali, costituiti presso la corte d’appello nella cui giurisdizione ricade il capoluogo della circoscrizione elettorale, ai quali spetta la proclamazione dei candidati eletti, trasmettono al Parlamento europeo i verbali delle operazioni elettorali da essi svolte (L. 18/1979, art. 23, secondo comma).

Il Parlamento europeo, ai sensi del citato articolo 12, decide sulle contestazioni presentate con riferimento ai casi di incompatibilità stabiliti dall’articolo 7 dell’Atto di Bruxelles [32] , mantenendo la competenza degli organi degli Stati membri per gli ulteriori casi di incompatibilità fissati dalle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro e per le altre questioni relative al procedimento elettorale.

Infatti, quando si verifichi una delle ulteriori incompatibilità previste dalla normativa interna (ossia quelle fissate dall’art. 6, primo comma, della L. 18/1979) il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, all’Ufficio elettorale nazionale la carica prescelta, altrimenti decade ed è sostituito dal candidato primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione (L. 18/1979, art. 6, secondo e terzo comma).

Entro la data di insediamento del Parlamento europeo (fissata per il 16 luglio 2024), il parlamentare eletto appartenente ad una Camera del Parlamento nazionale deve dichiarare per quale carica opta, pena la decadenza da parlamentare europeo.

 

Con riguardo all’incompatibilità tra le cariche di parlamentare europeo e di deputato o senatore, va peraltro ricordato l’esplicito richiamo dell’articolo 44 della legge 18/1979 (come modificata dalla L. 78/2004, che ha introdotto tale ipotesi di incompatibilità) a quanto disposto dall’articolo 66 della Costituzione, ai sensi del quale “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità”.

 

Quanto al contenzioso, la L. 18/1979 fa rinvio al codice del processo amministrativo per i ricorsi contro gli atti di proclamazione degli eletti per motivi inerenti alle operazioni elettorali (L. 18/1979, art. 42). L’organo competente a decidere in primo grado su tali ricorsi è il tribunale amministrativo regionale, con la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato (D.Lgs. 104/2010, art. 129).

Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità è competente, in primo grado, la corte d’appello nella quale è stato costituito l’ufficio elettorale che ha proclamato l’elezione o la surrogazione e, in secondo grado, la Corte di cassazione (L. 18/1979, art. 44 e D.Lgs. 150/2011 [33] , art. 23). Il ricorso contro la dichiarazione di decadenza effettuata dall’Ufficio elettorale nazionale in relazione alle incompatibilità di cui all’articolo 6 della L. 18/1979, cui si è fatto cenno sopra, può essere proposto avanti la Corte di appello di Roma entro 20 giorni (L. 18/1979, art. 6, quarto comma).

 

La giurisdizione sul contenzioso elettorale amministrativo è distribuita tra giudice ordinario e amministrativo. Spettano al primo le questioni che, sebbene insorte nel procedimento elettorale preparatorio, riguardano l’eleggibilità, e al secondo quelle che riguardano le operazioni elettorali, nell’ambito delle quali è ricompreso il provvedimento col quale i competenti uffici decidono in ordine all’ammissione o ricusazione delle liste dei candidati (Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 gennaio 2002 n. 717).

 

Le decisioni relative all’incandidabilità sono impugnabili davanti al tribunale amministrativo regionale (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 3, ma si veda in dettaglio il paragafo 3.4: Cause di incandidabilità).

 

L’articolo 3 del Regolamento del Parlamento europeo dispone che esso procede alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato dei propri membri e in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell’Atto di Bruxelles, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

L’articolo 4 di detto Regolamento prevede che il Parlamento europeo inviti gli Stati membri ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante a causa di incompatibilità prevista dalla legislazione nazionale o a causa della decadenza dal mandato, notificate al Parlamento stesso.


II – La campagna elettorale

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali

1.1 Limiti alle spese elettorali

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, si prevede che esse non possano superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1).

Le spese per la propaganda, anche se riferibili a un candidato (o gruppo di candidati) vanno imputate – ai fini del computo del tetto di spesa – esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

 

Le spese elettorali dei partiti e movimenti politici che partecipano alla elezioni europee non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati (L. 96/2012, art. 14) [34] .

1.2. Il mandatario elettorale

Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni europee coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3).

 

Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche (L. 515/1993, art. 13).

 

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario (ed eventualmente anche in un unico conto corrente postale), nell’intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4). Nessun candidato può designare per la raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato [35] .

1.3. Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti

Possono versare contributi ai candidati e ai partiti le persone fisiche, gli enti e le associazioni e le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (art. 7, secondo comma, della L. 195/1974 [36] ).

Per gli stessi soggetti (candidati e partiti), sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 195/1974, art. 7, primo comma, come modificato dalla L. 3/2019).

Inoltre, ai partiti è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Così come è vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti (L. 3/2019, art. 1, comma 12).

 

I candidati alle elezioni, comprese quelle per il Parlamento europeo, e i partiti che concorrono alle medesime elezioni hanno l’obbligo di comunicare alla Presidenza della Camera i singoli contributi privati ricevuti – anche al di fuori del periodo della campagna elettorale – quando questi superano, da parte di una singola fonte, la somma di 3.000 euro. In particolare, il soggetto che eroga tali contributi e quello che li riceve devono effettuare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, la dichiarazione può essere resa anche tramite autocertificazione, ma solo da parte dei candidati. Per la determinazione dell’ammontare del contributo che fa sorgere l’obbligo alla comunicazione si tiene conto anche dei servizi messi a disposizione. La dichiarazione deve essere resa entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento, mentre nel caso di più contributi erogati dallo stesso soggetto che nella somma annuale superano i 3.000 euro, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo (L. 659/1981 [37] , art. 4).

Inoltre, i partiti e movimenti politici sono tenuti ad annotare – entro il mese solare successivo a quello della percezione – per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell’anno a 500 euro, in un registro, numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede del partito, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo e la data dell’erogazione. In caso di contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, l’annotazione deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché nel mese successivo. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni.

L’obbligo si applica a:

·       i partiti che abbiano presentato candidati, sotto il proprio simbolo, alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);

·       i partiti iscritti al registro nazionale dei partiti politici – di cui all’articolo 4 del D.L. 149/2013 – e ammessi ai benefici fiscali e alla destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF;

·       le fondazioni politiche.

Con l’elargizione s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul sito internet del partito. È vietato ai partiti ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che si dichiarano contrari alla pubblicità dei relativi dati. Fanno eccezione le attività di sostegno volontario alle iniziative del partito, per i quali resta fermo l’obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice è conservata al fine del computo complessivo dei contributi in favore del partito (L. 3/2019, art. 1, comma 11; D.L. 149/2013, art. 5, commi 3 e 4, e art. 18).

 

L’articolo 4 del D.L. 149/2013 ha istituito il registro nazionale dei partiti politici cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti dalla legge (detrazioni di imposta per le donazioni private e destinazione volontaria del due per mille IRPEF da parte dei contribuenti). Nel registro sono evidenziate due sezioni, l’una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, l’altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse rinvenienti dalla destinazione da parte dei contribuenti del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l’iscrizione al registro, i partiti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 96/2012) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall’art. 9, comma 2, della L. 96/2012). La Commissione procede all’iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi di democrazia interna e trasparenza indicati nell’articolo 3 del D.L. 149/2013 (si veda in proposito il paragrafo 4.2: Presentazione dei contrassegni).

I commi 1 e 2 dell’articolo 10 definiscono i criteri per l’accesso dei partiti iscritti nel registro alla contribuzione volontaria in regime fiscale agevolato e al beneficio del 2 per mille.

Per l’accesso dei partiti iscritti nel registro al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (comma 1, lett. a) è richiesto che:

-    abbiano ottenuto nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome;

-    in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee.

Al beneficio del 2 per mille (comma 1, lett. b) sono ammessi solo i partiti iscritti nel registro che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo; sono invece escluse le elezioni regionali e non è sufficiente la semplice presentazione di candidati.

Sono esclusi dall’ammissione alla contribuzione agevolata e al 2 per mille i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento (così l’alinea del comma 1) [38] .

Inoltre (comma 2), possono essere ammessi ad entrambi i benefici i partiti politici iscritti al registro:

-    cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;

-    che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni alle elezioni del Senato, della Camera o del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro prima del deposito del contrassegno.

 

I partiti iscritti al registro nazionale e le fondazioni politiche sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l’elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell’anno, a 500 euro, entro il mese solare successivo a quello di percezione [39] . In caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, la trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito internet del partito, come allegati ai rendiconti, anche nel sito internet ufficiale del Parlamento. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981. Mentre l’elenco dei soggetti che hanno erogato i contributi sono trasmessi alla Camera, la relativa documentazione contabile è trasmessa alla Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019, dal D.L. 34/2019 e dalla L. 234/2021, art. 1, comma 618).

 

I contributi versati dalle persone fisiche e dalle società ai partiti, sempre che siano iscritti al registro nazionale, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento del contributo versato, dall’imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

Sono esclusi dall’agevolazione (D.L. 149/2013, art. 11, comma 6):

§  società ed enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;

§  società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;

§  società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identificabilità dell’autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (D.L. 149/2013, art. 11, comma 7).

In ogni caso, sono vietati i finanziamenti ai partiti superiori ai 100.000 euro nell’arco dell’anno, sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche. Il divieto non si applica ai lasciti mortis causa e ai trasferimenti in denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti (D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 8).

1.4. Tipologia delle spese elettorali

L’articolo 11 della L. 515/1993 definisce la tipologia delle spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Sono spese elettorali quelle relative a:

§   produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione, nei cinema e nei teatri);

§   organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

§   tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste (stampa, distribuzione e raccolta moduli, autentificazione delle firme, ecc.);

§   personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale.

1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati, controlli e sanzioni

La L. 96/2012 ha esteso anche ai candidati alle elezioni europee gli obblighi di rendicontazione dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute previsti per i candidati alle elezioni politiche.

I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati [40] , e al competente collegio regionale di garanzia elettorale [41] , una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982 [42] , art. 2, primo comma; L. 515/1993, art. 7, comma 6; L. 96/2012, art. 14, comma 2). I candidati non eletti sono tenuti soltanto a presentare la dichiarazione al collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate dagli eurodeputati al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti – anche al di fuori della campagna elettorale – che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 3.000 euro (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, L. 659/1981, art. 4, terzo comma, come modificato dalla L. 3/2019; vedi sopra il paragrafo 1.3: Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute dai candidati, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 3.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6).

Inoltre, le dichiarazioni devono essere corredate con l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati di sostegno, a titolo di liberalità, per ogni importo superiore a 500 euro l’anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet del Parlamento [43] (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2-bis, come modificato dalla L. 3/2019).

 

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati (compresi i candidati non eletti) è verificata dal competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 13).

Il collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Entro 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Se il collegio non ne contesta la regolarità all’interessato entro 180 giorni dalla ricezione, i documenti presentati si considerano approvati. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il collegio le contesta all’interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

 

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è commisurato all’entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica.

Le sanzioni irrogabili dal collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515/1993 sono le seguenti:

§  il mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 5);

§  le irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);

§  in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali dei singoli candidati, il collegio applica una sanzione non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);

§  la mancata presentazione nei termini della dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale prevista dalla L. 441/1982, previa diffida ad adempiere, o il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro vista sopra, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, comma 8, 9 e 10).

 

In caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali prevista dalla L. 441/1982 per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell’inadempimento, previa diffida, da parte del Presidente del Senato all’Assemblea (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, art. 7 e art. 10, primo comma).

Inoltre, le violazioni all’obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell’anno la cifra di 3.000 euro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l’ammontare non dichiarato [44] (L. 659/1981, art. 4, terzo e sesto comma).

Come già accennato, l’articolo 7 della L. 195/1974, come integrato dalla L. 659/1981 (art. 4, primo comma), vieta qualsiasi finanziamento ai candidati e ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7, sesto comma).

1.6. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, controlli e sanzioni

I rappresentanti dei partiti, movimenti e liste di candidati che concorrono per le elezioni europee devono presentare alla Corte dei conti, entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento, un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (L. 515/1993, art. 12, e L. 96/2012, art. 14, comma 2).

 

Il periodo di campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-bis, introdotto dalla L. 96/2012).

I controlli sui rendiconti sono effettuati dalla Corte dei conti attraverso un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito (L. 515/1993, art. 12, comma 2).

 

Si ricorda, inoltre, che i legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni della Camera, o hanno un rappresentante eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in consiglio regionale, devono trasmettere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Nella relazione devono essere indicate, tra le altre, le spese sostenute per le campagne elettorali e l’eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti. Il controllo sui rendiconti di esercizio dei partiti sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 8, comma 1; L. 96/2012, art. 9, comma 4; L. 2/1997, [45] art. 8 e allegati A e B). Dopo il controllo di regolarità effettuato dalla Commissione il rendiconto deve essere pubblicato sul sito internet del partito entro il 15 luglio; di tale pubblicazione viene resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza anche nel sito internet del Parlamento italiano (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2).

La legge 3/2019 ha stabilito che anche i partiti e movimenti politici di cui all’articolo 1, comma 11 della medesima legge (ossia quelli che hanno presentato candidati e quelli iscritti al registro, per i quali si veda paragrafo 1.3: Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti) sono tenuti a trasmettere i rendiconti alla Commissione di cui sopra (L. 3/2019, art. 1, comma 16).

 

In caso di violazione delle disposizioni in materia di rendicontazione sopra indicate sono previste sanzioni pecuniarie amministrative.

 

Il Collegio della Corte dei conti è competente all’applicazione delle sanzioni per le seguenti violazioni:

§  mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.646 a 516.457 euro (L. 515/93, art. 15, comma 14);

§  accertato superamento dei limiti di spesa, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, comma 16);

§  mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro (L. 515/93, art. 15, comma 15).

 

Inoltre, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Un primo gruppo di sanzioni concerne le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio dei partiti iscritti al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 8). In particolare, i partiti che abbiano omesso dati o riportato dati difformi dalle risultanze contabili nel rendiconto di esercizio o abbiano omesso in tutto o in parte di riportare in allegato ai rendiconti le informazioni dovute (tra cui, come si è detto sopra, quelle relative alle spese sostenute per le campagne elettorali) oppure le abbiano riportate in forma non corretta o falsa, sono puniti fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF (D.L. 149/2013, art. 8, commi 4 e 5). Nel caso di mancata presentazione del rendiconto o di mancata certificazione esterna dello stesso, il partito politico è cancellato per un anno dal registro dei partiti politici perdendo così completamente la possibilità di usufruire dei benefici previsti (D.L. 149/2013, art. 8, comma 2) e gli viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 12 mila a 120 mila euro (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, in caso di superamento del limite di 100.000 euro delle donazioni, la Commissione di garanzia applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni in eccedenza e se il partito non ottempera viene escluso per tre anni dall’accesso alla ripartizione del 2 per mille (D.L. 149/2013, art. 10, comma 12).

 

Un secondo gruppo di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia è stato introdotto dalla legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti (art. 1, commi 21 e 22). E’ prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

·       acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell’art. 1, comma 11, secondo periodo);

·       divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell’art. 1, comma 12).

 

Quest’ultima sanzione è irrogata solo se i soggetti obbligati non hanno provveduto al versamento dell’importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:

·       entro 3 mesi dal ricevimento, nell’ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato,

·       entro 3 mesi dalla “piena” conoscenza delle condizioni ostative consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

 

E’ prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi non annotati o non versati nel caso di mancata annotazione nel registro o nel rendiconto o di mancata pubblicazione sul sito del partito dei contributi superiori a 500 euro (in violazione dell’art. 10, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo). In questi casi se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

 

Per i partiti sono previste, inoltre, sanzioni per le seguenti violazioni:

§  dichiarazione omessa o inferiore al vero o tardiva dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 3.000 euro punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l’ammontare non dichiarato [46] (L. 659/81, art. 4, sesto comma);

§  finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall’organo sociale e non iscritti in bilancio punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate. La sanzione si applica sia a chi corrisponde, sia a chi riceve i finanziamenti (L. 195/1974, art. 7, terzo comma).

2. La campagna elettorale nei mezzi di informazione

2.1. Termini di applicazione e principi della disciplina

L’arco temporale di regolamentazione della propaganda per i periodi elettorali ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (L. 28/2000, art. 4).

A partire da questa data, la trasmissione di programmi che trattino contenuti di carattere politico o che prevedano la partecipazione di esponenti politici è ammessa solo in una delle seguenti forme:

·       trasmissioni di comunicazione politica che consentono il confronto, a parità di condizioni, tra diversi candidati e posizioni politiche;

·       programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

 

Per le emittenti locali vige una disciplina diversa, illustrata al paragrafo 2.5 Emittenti locali, in ordine ai messaggi politici autogestiti (che tali emittenti possono trasmettere anche a pagamento) e alla presenza di soggetti politici e di candidati in trasmissioni diverse da quelle menzionate (che è ammessa).

 

Le imprese radiofoniche e gli organi ufficiali di stampa dei partiti politici sono assoggettati ad una disciplina specifica (vedi paragrafo 2.7 Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa di partito).

 

La legge n. 28 del 2000 non indica espressamente quale sia il termine di chiusura della campagna elettorale nei mezzi di informazione. Sono peraltro presenti nell’ordinamento alcune disposizioni, che di seguito si richiamano, le quali fanno riferimento a tale termine in relazione a diverse forme o strumenti di propaganda elettorale, fissandolo nelle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (L. 212/1956 [47] , art. 9, comma 1).

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (D.L. 807/1984 [48] , art. 9-bis). Il divieto si applica anche alle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell’estensione ad esse, operata in via di prassi, della previsione di cui all’articolo 9, comma 1, della L. 212/1956. Tale estensione è confermata dai provvedimenti della Commissione di vigilanza RAI adottati per regolare la propaganda elettorale nelle emittenti pubbliche in prossimità delle elezioni [49] .

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro (L. 28/2000, art. 7, comma 1).

Nello stesso periodo (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale) le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, approvato con il D.M. 8 aprile 2004 [50] , art. 6, comma 2).

Ai fini della presentazione alla Corte di conti del consuntivo delle spese elettorali e delle relative fonti di finanziamento sostenute dai partiti che partecipano alle elezioni, il periodo di campagna elettorale è quello compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-bis [51] ).

2.2. Comunicazione politica radiotelevisiva

La legge definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti “opinioni e valutazioni politiche”, ad esclusione della diffusione di notizie nei programmi di informazione (L. 28/2000, art. 2, comma 2).

 

A partire dall’indizione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi soltanto in forme predefinite: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi elettorali, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione (L. 28/2000, art. 4, comma 1). L’offerta di trasmissioni di comunicazione politica è obbligatoria per le emittenti radiotelevisive nazionali. La partecipazione a tali trasmissioni è in ogni caso gratuita (L. 28/2000, art. 2, comma 4).

Il riparto degli spazi è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’àmbito della propria competenza, ossia, rispettivamente, per il concessionario pubblico e per le emittenti private (L. 28/2000, art. 4).

La legge distingue, a tal fine, due periodi (L. 28/2000, art. 4, comma 2):

·       dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature, con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nel Parlamento europeo, nonché tra quelli non presenti nel Parlamento UE ma rappresentati nel Parlamento nazionale;

·       dalla data di presentazione delle candidature alla data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono invece ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in circoscrizioni nei quali siano compresi almeno il 25% degli elettori interessati alla consultazione elettorale, garantendo l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute e tendendo conto del sistema elettorale da applicare.

 

Per le elezioni europee del 2024, la Commissione per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato il 9 aprile 2024 un provvedimento volto a disciplinare la propaganda elettorale nelle emittenti del servizio pubblico. In modo analogo e con riferimento alle televisioni e alle radio private, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proceduto approvando il provvedimento del 12 aprile 2024.

 

I due provvedimenti, riportati integralmente tra i riferimenti normativi della Parte II del presente manuale, individuano criteri specifici ai quali debbono conformarsi la RAI e le emittenti radiotelevisive private alle disposizioni di cui alla legge 28/2000 e definiscono le modalità di monitoraggio, ai fini dei provvedimenti e delle sanzioni.

In particolare, vengono introdotti nuovi criteri per garantire la parità di trattamento nell’informazione televisiva: per valutare la presenza equilibrata delle diverse forze si terrà conto non solo della quantità di tempo fruita dai soggetti politici nella programmazione, ma anche delle fasce orarie in cui l’esposizione dei soggetti avviene, sulla base di specifichi indicatori (art. 4 provvedimento Commissione di vigilanza; art. 9 delibera Agcom)

Sia per quanto riguarda i programmi di informazione, sia per quelli di approfondimento della RAI dovrà essere garantita la più ampia possibilità di espressione, facendo salvo il principio e la necessità di garantire anche una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative (art. 4, commi 2 e 7 provvedimento Commissione di vigilanza).

Per quanto concerne le emittenti private, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione (art. 7 provvedimento Agcom).

L’Agcom interverrà in caso di squilibri applicando per la RAI e per le emittenti private le regole fissate dalla legge e richiamate dalla delibera della Commissione di vigilanza quanto dal regolamento Agcom.

I due provvedimenti disciplinano anche la tutela del pluralismo sulle piattaforme on-line (art. 14 delibera Commissione vigilanza e art. 30 provvedimento Agcom).

 

 

2.3. Messaggi politici autogestiti

Nel secondo periodo della campagna elettorale (decorrente dalla data di presentazione delle candidature), oltre ai programmi di comunicazione politica, possono essere trasmessi messaggi autogestiti da parte delle emittenti private nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall’Autorità sulla base dei principi fissati dalla legge (L. 28/2000, art. 4, comma 3). L’offerta di spazi per messaggi autogestiti deve essere in ogni caso gratuita. Per la concessionaria del servizio pubblico sussiste l’obbligo di trasmettere tali messaggi e di rendere disponibili le strutture tecniche per la loro realizzazione (L. 28/2000, art. 4, comma 4).

Mentre le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, le emittenti locali possono diffondere anche messaggi politici a pagamento (per queste emittenti, si veda il paragrafo 2.5 Emittenti locali).

I messaggi sono organizzati in modo autogestito e sono volti alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. Gli spazi per i messaggi devono essere offerti in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici. I messaggi devono essere inseriti in appositi contenitori – separati dalla restante programmazione – e recare l’indicazione “messaggio autogestito” e il nome del soggetto committente. Possono essere previsti fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione.

I messaggi devono avere una durata sufficiente per la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica. La durata deve essere comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

2.4. Programmi di informazione e altre trasmissioni

A partire dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica è ammessa solo nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. La presenza dei soggetti sopra menzionati nelle altre trasmissioni è invece vietata (L. 515/1993, art. 1, comma 5). Il divieto in questione non sussiste per le trasmissioni messe in onda dalle emittenti locali (L. 313/2003 [52] , art. 3, comma 1).

La Commissione di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazione stabiliscono i criteri generali per la realizzazione dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi durante il periodo elettorale. Tali criteri devono essere informati agli obiettivi della parità di trattamento, dell’obiettività, della completezza dell’informazione. È espressamente previsto il divieto di fornire indicazioni di voto, anche in forma indiretta, dalla data di convocazione dei comizi alla chiusura delle operazioni di voto (L. 28/2000, art. 5).

2.5. Emittenti locali

La L. 313 del 2003 ha novellato in misura rilevante la L. 28/2000 prevedendo, con l’introduzione del nuovo capo II (artt. Da 11-bis a 11-septies), una specifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali ed escludendo per queste ultime l’applicazione delle disposizioni dettate dal capo I della legge n. 28 (artt. Da 1 a 11), che rimangono efficaci soltanto per le emittenti radiotelevisive nazionali, ad eccezione di quelle relative alla trasmissione di messaggi politici autogestiti (art. 4, commi 3 e 5) e alla diffusione dei sondaggi (art. 8).

Le emittenti locali devono garantire nella trasmissione, sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, i princìpi fondamentali del pluralismo – che deve esplicarsi attraverso la parità di trattamento – dell’obiettività, dell’imparzialità e dell’equità (L. 28/2000, art. 11-quater) [53] .

Sono programmi d’informazione: il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. Sono considerati programmi di comunicazione politica quelli in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (L. 28/2000, art. 11-ter).

Per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, in attuazione dell’articolo 11-quater della L. 28/2000. Il Codice ha efficacia erga omnes, nei confronti cioè di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali, aderiscano o meno alle organizzazioni rappresentative che l’hanno sottoscritto.

Dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti, sia a pagamento, sia a titolo gratuito (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, artt. 5-6).

Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, con cui informano i soggetti politici dell’avvenuto deposito, presso la propria sede, di un documento recante le modalità di prenotazione degli spazi e le relative tariffe (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali art. 6).

Alle emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito si applica la disciplina di cui all’articolo 4, commi 3 e 5, della L. 28/2000 (si veda, in proposito, il paragrafo 2.3 Messaggi politici autogestiti).

Le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico (L. 28/2000, art. 4, comma 5).

Le emittenti locali devono attenersi alla disciplina in materia di sondaggi dettata dall’articolo 8 della L. 28 del 2000, per la quale si rinvia al paragrafo 2.8 Sondaggi politici ed elettorali.

La legge stabilisce l’inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3).

2.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la diffusione della comunicazione politica elettorale su quotidiani e periodici (ad eccezione degli organi ufficiali dei partiti, si veda il paragrafo successivo) è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, presentazione di programmi elettorali, confronto fra più candidati. Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso, mediante comunicazione degli spazi disponibili, secondo modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 28/2000, art. 7).

2.7. Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa dei partiti

Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento non si applicano le disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e per la comunicazione politica contenute negli articoli da 1 a 5 della L. 28/2000. Esse non possono cedere, né gratuitamente, né a pagamento, spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti (L. 28/2000, art. 6).

Gli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni sulla diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi (L. 28/2000, art. 7, comma 3).

Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della L. 47/1948 [54] , ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 12 aprile 2024, art. 26, comma 2).

2.8. Sondaggi politici ed elettorali

Nei quindici giorni precedenti il voto, è vietata la pubblicazione e diffusione – con qualsiasi mezzo – dei sondaggi sull’esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori; il divieto sussiste anche per la pubblicazione di sondaggi effettuati in periodi precedenti. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [55] (L. 28/2000, art. 8, commi 1 e 2).

Anche i sondaggi effettuati al di fuori del periodo elettorale sono assoggettati ad una specifica normativa: essi possono essere diffusi soltanto se recano precise indicazioni (autore del sondaggio, committente e acquirente, criteri seguiti per la formazione del campione, metodo di raccolta dei dati, numero di persone interpellate, domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto, data del sondaggio) e se sono pubblicati contestualmente su un apposito sito informatico, curato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio (L. 28/2000, art. 8, comma 3).

2.9. Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all’attività istituzionale dell’ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi (L. 28/2000, art. 9).

2.10. Sanzioni

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la competenza ad intervenire per le violazioni alla disciplina introdotta dalla L. 28/2000 e dalle altre disposizioni emanate dalla stessa Autorità o dalla Commissione di indirizzo e vigilanza. L’Autorità inizia il procedimento d’ufficio, ovvero su denuncia dell’interessato (L. 28/2000, art. 10, comma 1).

L’Autorità procede, dopo un’istruttoria sommaria, alla contestazione dei fatti, in merito ai quali possono essere presentate, entro 24 ore, le relative controdeduzioni, e provvede, entro 48 ore dall’accertamento della violazione o dalla presentazione della denuncia, all’emanazione della sanzione. Le sanzioni sono individuate in relazione alle varie fattispecie e consistono, tra l’altro, nell’obbligo di trasmettere programmi con prevalente partecipazione dei soggetti che siano stati danneggiati; nella sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge; nella messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi autogestiti in favore dei soggetti politici danneggiati o esclusi; nell’eventuale ripristino dell’equilibrio fra spazi destinati ai messaggi e spazi destinato alla comunicazione gratuita (L. 28/2000, art. 10, commi 3 – 8).

I provvedimenti emessi dall’Autorità possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio (D.Lgs. 104/2010, art. 135, comma 1, lett. b).

 

Per quanto riguarda le emittenti locali, la L. 28/2000 prevede uno specifico apparato sanzionatorio: spettano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di vigilanza sul rispetto dei princìpi indicati nel capo II della L. 28/2000 e disposizioni del codice di autoregolamentazione, nonché delle norme regolamentari o attuative emanate dalla stessa Autorità (L. 28/2000, art. 11-quinquies).

Qualora, d’ufficio o su denuncia di soggetti politici interessati o del Consiglio nazionale degli utenti, siano accertate infrazioni, l’Autorità adotta ogni provvedimento, anche in via di urgenza, idoneo ad eliminarne gli effetti anche ordinando, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo o, se ciò non fosse possibile, disponendo la sospensione delle trasmissioni per un massimo di trenta giorni.

In sede di verifica dell’ottemperanza ai propri provvedimenti, l’Autorità, in caso di riscontro negativo, può irrogare nei confronti dell’emittente locale responsabile della violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro.

Anche per i provvedimenti dell’Autorità adottati nei confronti di emittenti locali, in caso di ricorsi, la competenza di primo grado è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

3. Altre forme di propaganda elettorale: manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms e di posta elettronica, chiamate telefoniche, social network

Per quanto riguarda le forme tradizionali di propaganda attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo di megafoni ecc., si richiama in primo luogo la L. n. 212 del 1956 che vieta, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, particolari forme di propaganda (propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile), regola l’affissione di materiale propagandistico, punisce chi impedisce l’affissione dei manifesti o danneggia quelli già affissi, e vieta i comizi, le riunioni elettorali e le altre forme di propaganda nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni (L. 212/1956, artt. 6, 8 e 9) (vedi oltre).

In caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,3 a 1.033 euro, (L. 515/1993, art. 15, comma 17).

 

Al fine di permettere la chiara individuazione dei responsabili della produzione del materiale di propaganda e della copertura delle relative spese, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a stampa o con diffusione radiotelevisiva debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radiotelevisive e chiunque altro produca materiale propagandistico debbono inoltre accertarsi che i relativi ordini siano effettuati dai segretari amministrativi dei partiti o da loro delegati o direttamente dai candidati o dai loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Gli strumenti di propaganda relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. La legge stabilisce il principio secondo cui i costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati tra le spese sostenute dai candidati ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge (L. 515/1993, art. 3, commi 2-4).

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nella forma di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (L. 515/1993, art. 15, commi 3 e 19).

L’articolo 6 della legge n. 212 del 1956 determina solo il termine iniziale dei divieti relativi alle forma di propaganda da esso disciplinate (propaganda luminosa o figurativa fissa in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile) ma non specifica quando essi vengono a cessare. In base alla circolare (ancora vigente) n. 1943/V dell’8 aprile 1980, emanata dal Servizio elettorale del Ministero dell’interno, “deve ritenersi che il termine finale [dei divieti in questione] coincide con la chiusura delle operazioni di votazione”.

 

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio in relazione alle diverse forme di propaganda:

·     propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile: dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate tali forme di propaganda (L. 212/1956, art. 6). “Al contrario – in base alla circolare sopra citata –, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili”. Per quanto riguarda il lancio di volantini, la medesima circolare precisa che “dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio dei volantini, mentre ne è consentita la distribuzione”;

·     comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: possono avere luogo a partire dal 30°giorno antecedente la data delle elezioni (L. 130/1975 [56] , art. 7, primo comma) e sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Sono qualificate “come elettorali, agli effetti dell’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 18 del R.D. 773/1931 [57] delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall’obbligo di darne avviso al questore almeno con tre giorni di anticipo”. Durante questo periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive (L. 130/1975, art. 7 e Ministero dell’interno, Servizio elettorale, circolare n. 1943/V, 8 aprile 1980);

·     nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda: sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Nei giorni destinati alla votazione è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2);

·     propaganda elettorale tramite chiamate telefoniche, messaggi Sms, messaggi di posta elettronica, social network: chi utilizza queste modalità di comunicazione per la propaganda elettorale ha l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli interessati (vedi oltre il paragrafo 4).

4. Utilizzazione di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sulle modalità con cui partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare, rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, dati personali dei cittadini per iniziative di propaganda elettorale (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di trattamento di propaganda elettorale e comunicazione politica, 18 aprile 2019). Il provvedimento si sofferma, in particolare, sull’uso di messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network (come Facebook e Linkedin) o su altre piattaforme di messaggistica (come Skype, Whatsapp, Messenger), ribadendo che tale uso deve rispettare le norme in materia di protezione dei dati.

 

Si ricorda che il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) prevede che se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate (considerando n. 56).

 

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (es. elenco dei cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

 

Dati utilizzabili solo con il previo consenso. È necessario il consenso informato invece per poter utilizzare:

·       recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail.

·       dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (web scraping); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative;

·       dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa o nell’ambito della professione sanitaria.

·       dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

 

Chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette “consensate” (dati raccolti previa informativa e consenso), è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

 

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l’anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall’Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell’albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell’esercizio del loro mandato elettivo o dell’attività istituzionale.

 

Informativa a cittadini. Gli elettori devono essere sempre informati sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l’informativa va data all’atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall’informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.

5. Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 4% i seguenti beni e servizi, utilizzati per la campagna elettorale, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati (L. 515/1993, art. 18):

·       il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati;

·       l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici e siti web;

·       l’affitto dei locali e gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni.

 

Sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA gli addebiti, effettuati in qualunque forma dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati alla raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tali campagne sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (D.L. 149/2013, art. 13).

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019) ha istituito il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 ha sostituito una serie di entrate locali di diversa natura, tra cui l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. La medesima legge prevede margini di manovrabilità del canone da parte degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare. Al riguardo, l'affissione di manifesti elettorali non è esplicitamente contemplata tra le ipotesi esenti ex lege dal canone (individuate dal comma 833), ma la disciplina del canone unico affida ai regolamenti degli enti locali il compito di individuare (comma 821, lettera f) ulteriori esenzioni o riduzioni, rispetto a quelle disciplinate dalla normativa nazionale. In  particolare, il comma 832 consente gli enti di prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Coerentemente all'introduzione del canone unico, la legge di bilancio 2020 ha abrogato (comma 847) la previgente disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993 e ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme. Il medesimo comma 847 ha mantenuto tuttavia ferme le disposizioni inerenti la propaganda elettorale”.

 

Come già ricordato (paragrafo 1.3), i contributi versati ai partiti, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro da parte delle persone fisiche o delle società possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento per cento del contributo versato, dall’imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

6. Adempimenti dei comuni

Alcune disposizioni della legge n. 212 del 1956 disciplinano la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare ai mezzi di propaganda tradizionale, quali affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda e la loro ripartizione fra coloro che partecipano alla competizione elettorale

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti (L. 212/1956, artt. 2, 3 e 5 [58] ).

 

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (L. 515/1993, artt. 19, comma 1 e 20, comma 1).

 

Si ricorda, inoltre, che i partiti che hanno propri rappresentanti eletti al Parlamento nazionale o europeo, nei consigli regionali o locali, hanno diritto alle agevolazioni previste dai regolamenti comunali sulle entrate per l’occupazione temporanea (non superiore a 30 giorni) di suolo pubblico per lo svolgimento delle proprie attività e possono utilizzare a titolo gratuito strutture comunali o provinciali per le medesime attività (L. 157/1999, art. 5, commi 5, 6 e 7).

Inoltre, gli enti locali, previa disciplina con apposito regolamento, possono mettere a disposizione di tutti i partiti, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, locali per lo svolgimento di iniziative politiche, dietro rimborso spese (L. 96/2012, art. 8).


Calendario dei principali adempimenti elettorali

Europee 2024

 

 

Il calendario che segue elenca le scadenze relative ai principali adempimenti previsti dal procedimento per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, tenuto conto che il decreto di indizione è stato adottato il 10 aprile 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2024) e che la data di svolgimento delle elezioni è stata fissata per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Poiché la data dell’indizione dei comizi elettorali non coincide con quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto, il computo dei termini stabiliti con riferimento all’indizione dei comizi elettorali è stato effettuato sulla base della data di pubblicazione dello stesso decreto. Inoltre, al fine del computo dei termini con riferimento alla data delle elezioni, si considera giorno di votazione quello di domenica (D.L. 7/2024, Articolo 1, comma 3, lett. b).

 

 

 

Termine

Adempimento

Riferimento
normativo

Non oltre l’11 marzo

Presentazione della richiesta di voto in Italia dei cittadini UE: i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione europea residenti in Italia possono presentare formale richiesta per votare nel comune di residenza per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni

Art. 3, 2° co., L. 18/1979

Dall’11 marzo all’8 giugno

Applicazione dell’aliquota IVA agevolata per l’acquisto di beni e servizi per la campagna elettorale: si applica l’aliquota IVA ridotta al 4% ai seguenti beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati:

§  materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati;

§  acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani, periodici e siti web;

§  affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni

Art. 18,
L. 515/1993

Entro il 21 marzo

Presentazione della domanda di voto in altro Paese UE dei cittadini italiani ivi presenti: gli elettori italiani non iscritti nell’elenco degli elettori residenti in altri Paesi dell’UE e che vi si trovano per motivi di lavoro o studio possono presentare apposita domanda al sindaco del comune di residenza per votare per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali istituite in tali Paesi.

Entro l’80° giorno precedente l’ultimo giorno del periodo elettorale fissato dal Consiglio dell’Unione

Art. 3, co. 3, D.L. 408/1994

Entro il 26 marzo

Trasmissione alla Commissione antimafia delle liste provvisorie dei candidati: i rappresentanti dei partiti, che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia al fine di verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del codice di autoregolamentazione.

Entro il 75° giorno antecedente la data delle elezioni

Dall’11 aprile all’8 giugno

Periodo di campagna elettorale ai fini delle comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni devono presentare alla Corte dei conti un conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.

Fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione

Art. 12, co. 1 e 1-bis,
L. 515/1993

Dall’11 aprile al 7 giugno

Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti nazionali in campagna elettorale: la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità e comunicazione politica è consentita solo nelle forme previste dalla L. 28/2000.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale (fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione)

Art. 4, co. 1 e 9, L. 28/2000

Dall’11 aprile al 7 giugno

Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti locali in campagna elettorale: le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso da trasmettere per tre giorni consecutivi.

Per le emittenti locali vige una disciplina diversa da quella prevista per le emittenti nazionali in ordine ai messaggi politici autogestiti che le emittenti locali possono trasmettere anche a pagamento nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale. La legge stabilisce l’inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (art. 3, co. 1, L. 313/2003).

 

 

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale

 

Art. 5 e art. 6, co. 2, Codice di autoregola­mentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)

Dall’11 aprile al 7 giugno

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici: su quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste dalla L. 28/2000. La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni

Art. 7,
L. 28/2000

Dall’11 aprile al 9 giugno

Limitazioni alla comunicazione istituzionale: è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle svolte in forma impersonale indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

Art. 9,
L. 28/2000

Dall’11 aprile al 9 giugno

Presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli degli enti territoriali nelle trasmissioni informative: nelle trasmissioni informative delle emittenti nazionali riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. A decorrere dalla medesima data, tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. Tali disposizioni non si applicano alle emittenti locali (L. 313/2003, art. 3, co. 1).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

Art. 1, co. 5, e art. 20,
L. 515/1993

Dall’11 aprile al 9 giugno

Divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto nelle trasmissioni radiotelevisive: in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

Art. 5, co. 2 e 3, L. 28/2000; art. 4, co. 3, D.M. 8 aprile 2004

Dall’11 aprile

Predisposizione da parte dei comuni di locali da adibire ad attività di propaganda elettorale: i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

 

Dal giorno di indizione dei comizi elettorali

Art. 19,
L. 515/1993

Dal 12 aprile

Finanziamento della campagna elettorale: coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Ciascun candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (istituito ai sensi dell’art. 13 della L. 515/1993) competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario designato.

Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni

Art. 7, co. 3,
L. 515/1993

Entro il 14 aprile

Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso la Corte di cassazione, l’Ufficio elettorale nazionale.

Entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

Art. 8
 L. 18/1979

Entro il 16 aprile

Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso la corte d’appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione l’Ufficio elettorale circoscrizionale.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

Art. 9
L. 18/1979

Non oltre il 16 aprile

Definizione degli indirizzi per il servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private in materia di propaganda e formazione elettorale: la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire idonei spazi di propaganda nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l’accesso a tali spazi, in condizioni di parità tra loro, alle liste e ai candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. Entro il medesimo termine la Commissione parlamentare e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’àmbito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione.

 

 

 

 

Non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali

Art. 1, co. 1, e art. 20,
L. 515/1993;



Art. 5, co. 1,
L. 28/2000

Tra le ore 8 del 21 aprile e le ore 16 del 22 aprile

Deposito del contrassegno e dello statuto: devono essere depositati presso il Ministero dell’interno i contrassegni di lista. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. All’atto del deposito del contrassegno deve essere presentata la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico, incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale. In occasione del deposito del contrassegno, il depositante indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione al Ministero dell’interno, per ciascun candidato, del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato con l’indicazione della relativa casella di posta elettronica certificata o ordinaria.

Tra le ore 8 del 49° e le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione

Art. 11, co. 1,
L. 18/1979;

Art. 14, 1° co., DPR 361/1957;












Art. 1, co. 4,     D.M. 20 marzo 2019

23 e 24 aprile

Verifica della regolarità dei contrassegni: il Ministero dell’interno nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito verifica la regolarità dei contrassegni. Qualora ravvisi che un contrassegno non sia conforme alle norme di cui all’art. 14, D.P.R. 361/1957 invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell’avviso. Qualora la dichiarazione di trasparenza sia incompleta, il Ministero dell’interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell’avviso. Il depositante il contrassegno può presentare opposizione contro l’invito a regolarizzare il contrassegno entro il termine di 48 ore, sul quale decide, nelle successive 48 ore, l’Ufficio elettorale nazionale. I depositanti altro contrassegno possono presentare opposizione contro la decisione del Ministero dell’interno di accettazione di un contrassegno che ritengano facilmente confondibile con il proprio; sulla opposizione, che deve essere presentata nel termine di 48 ore dalla decisione, delibera l’Ufficio elettorale nazionale. Sono altresì sottoposte all’Ufficio elettorale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l’invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza.

 

Nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni

Art. 11, co. 1,
L. 18/1979;

Art. 16, DPR 361/1957

Entro il 25 aprile

Pubblicazione dei moduli elettorali: il Ministero dell’interno mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste di candidati e gli altri documenti relativi.

Entro il 45° giorno antecedente quello della votazione

Art. 20, 9° co., DPR 361/1957

Entro il 29 aprile

Comunicazione del Ministero dell’interno agli uffici elettorali dei nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature: il Ministero dell’interno comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell’effettuazione del deposito delle candidature.

Entro il 41° giorno antecedente quello della votazione

Art. 11,
L. 18/1979

Tra le ore 8 del 30 aprile e le ore 20 del 1° maggio

Presentazione delle candidature: le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale. Insieme alle liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, e le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Queste ultime dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. Per i partiti che non sono esentati le liste di candidati devono essere sottoscritte da almeno 15.000 e da non più di 35.000 elettori della circoscrizione dei quali almeno il 10%devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ciascuna delle regioni della circoscrizione. Ciascuna dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve contenere l’indicazione di un delegato effettivo e uno supplente, autorizzati a designare il rappresentante di lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale.

Tra le ore 8 del 40° giorno e le ore 20 del 39° giorno antecedente quello della votazione

 

Art. 12,
L. 18/1979;

Art. 4-septies, D.L. 7/2024

Dal 1° maggio al 7 giugno

Trasmissione di messaggi politici autogestiti: le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Dalla data di presentazione delle candidature fino al penultimo giorno antecedente quello di votazione Art. 3 e art. 4, co. 3 e 5,
L. 28/2000

Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

Art. 3, co. 7,
L. 28/2000

La trasmissione di messaggi politici gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica.

Art. 4, co. 4,
L. 28/2000

Le emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito possono diffondere anche messaggi politici a pagamento.

Art. 5, co. 1 e art. 6, D.M. 8 aprile 2004

Entro il 2 maggio

Pubblicazione dei contrassegni depositati: il Ministero dell’interno pubblica, nella sezione Elezioni trasparenti del proprio sito internet, per ciascun partito: il contrassegno depositato (con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito) e lo statuto o, in mancanza, la dichiarazione di trasparenza.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni

Art. 4, co. 1,
L. 165/2017

Entro il 4 maggio

Verifica della regolarità delle candidature: l’ufficio elettorale circoscrizionale decide in ordine all’ammissione delle liste dei candidati. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. Entro 24 ore dalla comunicazione della decisione i delegati delle liste possono ricorrere all’Ufficio elettorale nazionale.

Il ricorso è depositato alla cancelleria dell’ufficio elettorale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata, ed è dal predetto ufficio trasmesso, corredato dalle proprie deduzioni, all’Ufficio elettorale nazionale nella stessa giornata. L’Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali.

Entro il 36° giorno antecedente quello della votazione

Art. 13,
L. 18/1979

Art. 23, DPR 361/1957

Entro il 5 maggio

Presentazione della domanda del voto fuori sede: gli elettori fuori sede che intendono votare per le elezioni europee 2024 nel luogo di temporaneo domicilio presentano apposita domanda al comune di residenza

Almeno 35 giorni prima delle elezioni

Art. 1-ter, co. 4, D.L. 7/2024

Tra il 7 e il 10 maggio

Allestimento degli spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale: in ogni comune la giunta municipale è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda dei partiti che partecipano alla competizione elettorale.

Tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni

Art. 2,
L. 212/1956

Entro il 10 maggio

Nomina dei presidenti di seggio: i presidenti di seggio sono nominati dal presidente della corte d’appello competente per territorio, tra coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge.

 

 

 

 

Entro il 30° giorno precedente la votazione

Artt. 35 e 38, DPR 361/1957; Art. 1
L. 53/1990

Dal 10 maggio fino alle ore 24 del 7 giugno

Comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: possono aver luogo soltanto nel periodo indicato, durante il quale i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall’obbligo di darne avviso al questore almeno con tre giorni di anticipo.

Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione Art. 7, L. 130/1975

Dal 10 maggio al 7 giugno

Propaganda elettorale a mezzo di manifesti e giornali murali: la propaganda elettorale per il voto a liste o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune).

Nei 30 giorni precedenti la data delle votazioni

Art. 3,
L. 515/1993

Dal 10 maggio

Altre forme tradizionali di propaganda: sono vietate la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda luminosa mobile. Deve invece ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni

Art. 6,
L. 212/1956

Entro l’11 maggio

Pubblicazione delle liste dei candidati: il Ministero dell’interno pubblica, nella sezione Elezioni trasparenti del proprio sito internet, per ciascun partito le liste dei candidati presentate per ciascuna circoscrizione.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per presentazione delle liste di candidati

Art. 4, co. 2,
L. 165/2017

Tra il 15 e il 20 maggio

Designazione degli scrutatori: gli scrutatori sono designati per ciascuna sezione dalla commissione elettorale comunale, tra coloro che sono iscritti all’apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, nonché dall’art. 38, DPR 361/1957.

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni

Art. 6, L. 95/1989; art. 38, DPR 361/1957

Entro il 20 maggio

Credenziali per l’accesso alla piattaforma Trasparenza: il Ministero dell’interno invia le credenziali per l’accesso alla piattaforma per comunicare il  curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato.

Entro il 20° giorno antecedente la data di votazione

Art. 1, co. 3,
D.M. 20 marzo 2019

Entro il 20 maggio

Verifica del possesso del diritto di elettorato attivo dell’elettore fuori sede: il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo dandone notizia al comune di temporaneo domicilio (elezioni 2024)

Entro il 20° giorno antecedente la data di votazione

Art. 1-ter, co. 6, DL 7/2024

Dal 25 maggio

Divieto di pubblicazione o diffusione di sondaggi: è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del rilievo. Tale divieto si applica anche alle emittenti locali.

Dal 15° giorno precedente la data delle elezioni

Artt. 8 e 11-septies,
L. 28/2000

Entro il 26 maggio

Pubblicazione da parte dei partiti del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati: i partiti e movimenti politici pubblicano nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima delle elezioni (25 febbraio 2019).

Entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni

Art. 1, co. 14,
L. 3/2019

Entro il 30 maggio

Comunicazione al Ministero dell’interno del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati: i soggetti incaricati dai partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell’interno il curriculum vitae e il relativo certificato penale dei candidati

Entro il 10° giorno antecedente la data di votazione

Art. 1, co. 4,
D.M. 20 marzo 2019

Tra il 30 maggio  e il 4 giugno

Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia, l’ufficio elettorale provinciale.

Non prima del 10° e non oltre il 5° giorno antecedente la data della votazione

Art. 10
L. 18/1979

Entro il 1° giugno

Pubblicazione del manifesto elettorale: il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi è pubblicato nell’albo pretorio ed in altri uffici pubblici.

Entro l’8° giorno antecedente la data della votazione

Art. 13, 4° co., L. 18/1979

Entro il 2 giugno

Pubblicazione da parte del Ministero dell’interno del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati: il Ministero dell’interno pubblica nel proprio sito internet il curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato, già pubblicati nel sito internet dei partiti politici.

Entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione elettorale

Art. 1, co. 15,
L. 3/2019

Entro il 4 giugno

Rilascio dell’attestazione di ammissione al voto dell’elettore fuori sede: il comune di temporaneo domicilio o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare (elezioni 2024)

 

 

Entro il 5 giorno antecedente la data di votazione

Art. 1-ter, co. 7, DL 7/2024

Entro il 6 giugno

Designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione: l’atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione è presentato al segretario comunale, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali.

Entro il giovedì precedente l’elezione

Art. 25, 1° co., DPR 361/1957

Dalle ore 24 del 7 giugno

Divieto di qualsiasi forma di propaganda elettorale: è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e mezzi radiotelevisivi.

Dal giorno di chiusura della campagna elettorale (dalle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni)

Art. 9,
L. 212/1956; art. 9-bis, D.L. 807/1984
(
L. 10/1985 [59] );
art. 7, co. 1,

L. 28/2000

8 e 9 giugno

Divieto di svolgere comizi e riunioni di propaganda elettorale e di affiggere manifesti: sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nel giorno di votazione, inoltre, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni

Art. 9, co. 1° e 2°, L. 212/1956

Alle ore 9 dell’8 giugno

Costituzione degli uffici elettorali di sezione: gli uffici elettorali di sezione sono costituiti dai rispettivi presidenti, che ne chiamano a far parte quattro scrutatori ed un segretario.

Alle ore 9 del sabato di inizio delle operazioni di votazione

Art. 1, co. 3, D.L. 7/2024; Artt. 41 e 34, DPR 361/1957

Il segretario viene scelto dal presidente, prima dell’insediamento dell’ufficio, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2, L. 53/1990

Gli scrutatori sono designati per ciascuna elezione dalla commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni, tra coloro che sono iscritti all’apposito albo.

 

 

Art. 6, L. 95/1989; art. 38, DPR 361/1957

Entro le ore 12 del 9 giugno

Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali circoscrizionali: l’atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale è presentato alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale circoscrizionale.

Entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione

Art. 25, co. 3°, DPR 361/1957

Dalle ore 15 alle ore  23 dell’8 giugno e dalle ore 7 alle ore 23 del 9 giugno

Operazioni di votazione: il presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione dichiara aperta la votazione, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori che sono ammessi a votare in soprannumero nella sezione ai sensi dell’art. 50, DPR 361/1957. Le operazioni di voto si concludono alle ore 23 di sabato 8 giugno per riprendere alle ore di domenica 9 giugno, fino alle ore 23.

Art. 1, co. 2, D.L. 7/2024

Artt. 46 e 64, DPR 361/1957
Art. 1, co. 399,
L. 147/2013; Art. 16, 2° co.,
L. 18/1979

Dopo le ore 23 del 9 giugno

Operazioni di scrutinio: le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, compiute le operazioni di cui all’articolo 67, DPR 361/1957. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzione e sono ultimate entro 12 ore dal loro inizio.

Subito dopo la chiusura della votazione

Art. 16, 3° co., L. 18/1979

Entro il 9 luglio

Comunicazioni inerenti la propaganda elettorale: i titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere ed al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

Entro 30 giorni dalla consultazione elettorale

Artt. 11 e 11-septies,
L. 28/2000

Entro il 30 agosto

Comunicazioni dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni devono presentare alla Corte dei conti il conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. A tali fini, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. La Corte dei conti riferisce al Presidente della Camera sui risultati del controllo eseguito.

Entro 45 giorni dall’insediamento del Parlamento europeo (fissato per il 16 luglio)

Art. 12, co. 1 e 1-bis, L. 515/1993; art. 14, co. 2, L. 96/2012

 

Comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai candidati: i candidati alle elezioni devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, al Presidente della Camera, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, cui deve essere allegato un rendiconto relativo ai servizi ed ai contributi ricevuti. Per i candidati non eletti l’obbligo di comunicazione va assolto entro tre mesi dalla data dell’ultima proclamazione.

Entro 3 mesi dalla proclamazione

Art. 7, co. 6 e 7, L. 515/1993; art. 14, co. 2, L. 96/2012

 

In caso di mancato deposito nel termine previsto dalla legge delle dichiarazioni di spesa e dei relativi rendiconti il Collegio regionale diffida il candidato ad adempiere entro i successivi 15 giorni; in caso di ulteriore inadempimento si applicano le sanzioni previste dall’art. 15, co. 8, della legge 515/1993.

 

Entro il 7 ottobre

Controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati: qualsiasi elettore può presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale esposti sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa e sui rendiconti presentati dai candidati ai sensi dell’art. 7 della L. 515/93. Le dichiarazioni ed i rendiconti si intendono approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all’interessato entro 180 giorni dalla ricezione. Il Collegio, qualora riscontri delle irregolarità, le contesta all’interessato, che ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i successivi 15 giorni.

Entro 120 giorni dalla data delle elezioni

Art. 14, L. 515/1993; art. 14, co. 2, L. 96/2012

 

Controllo da parte delle Corte dei conti sui consuntivi delle spese elettorali dei partiti: la Corte dei conti deve concludere i controlli sui conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione degli stessi, salva la possibilità di proroga di tre mesi. La Corte dei conti deve riferire direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.

Entro 6 mesi dalla data di presentazione dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati

Art. 12, co. 3, L. 515/1993; art. 14, co. 2, L. 96/2012

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                           


Parte II – Riferimenti normativi

 


 

 

 

 

 

Norme fondamentali sulle elezioni europee


Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.

(2) Titolo così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti (3).

L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

 

(3) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (4) (5).

 

(4) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(5) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 9 aprile 1984, n. 61.


 

TITOLO II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

 

Art. 3

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18 anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (6).

 

(6) Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 4

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale (7) (8).

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale (9).

 

(7) Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(8) L'art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) ha così disposto:

«Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

 

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1989, n. 18), poi sostituito dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408 e, infine, così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

 

Art. 5

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

e) mediatore delle Comunità europee;

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica;

g) membro del Comitato delle Regioni;

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea (10).

 

(10) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

Art. 5-bis

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l’ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro (11).

 

(11) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78. Vedi, anche, l’art. 4 della stessa legge.

 

 

Art. 6

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia è incompatibile con quella di (12):

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale;

b-bis) consigliere regionale (13);

b-ter) presidente di provincia (14);

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (15).

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all’ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie (16).

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l’ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto (17).

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell’ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione (18).

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell’articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l’elezione al Parlamento europeo (19).

 

(12) Alinea così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(13) Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l’articolo 2 della stessa legge.

(14) Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l’articolo 2 della stessa legge.

(15) Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l’articolo 2 della stessa legge.

(16) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(17) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(18) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(19) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 e poi così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

TITOLO III

Procedimento elettorale

 

Art. 7

I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri (20) (21).

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l’orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l’orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell’interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell’avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

 

(20) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(21) L’art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 ha così disposto: «Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

 

 

Art. 8

Presso la Corte di cassazione è costituito l’Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ufficio.

L’Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo (22).

 

(22) Comma così modificato dall’art. 2, L. 9 aprile 1984, n. 61.

 

 

Art. 9

Presso la corte d’appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l’ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d’appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d’appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ufficio.

 

 

Art. 10

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l’ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ufficio.

Art. 11

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell’interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell’articolo 166 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l’Ufficio elettorale nazionale respinga l’opposizione avverso l’invito del Ministero dell’interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall’articolo 31.

Il Ministero dell’interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell’avvenuta designazione.

 

 

Art. 12

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere (23).

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all’uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’articolo precedente, sempre che, nell’atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all’atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura (24).

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All’atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all’unità. Nell’ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso (25).

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

 

(23)Comma prima integrato dall’art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 e successivamente modificato dall’art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni, che ha altresì aggiunto l’ultimo periodo, e da ultimo modificato dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7. Sulla materia si veda anche la decisione dell’Ufficio elettorale nazionale del 18 aprile 2014 con cui, accogliendo il ricorso ed ammettendo la lista Federazione dei Verdi-Green Italia a partecipare alle elezioni del 25 maggio 2014, l’Ufficio ha rilevato che deve essere considerato esente dall’onere di allegazione delle sottoscrizioni delle proprie liste qualsiasi partito politico nazionale per il quale sia dimostrato da una serie di elementi, a partire dalla chiara evidenziazione nel contrassegno, il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato al Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.

(24) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(25) Comma prima sostituito dall’art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78, e poi così modificato dall’art. 1, comma 2, L. 22 aprile 2014, n. 65. Per le elezioni europee 2014 continua ad applicarsi il comma nella formulazione previgente: “Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione”.

 

 

Art. 13

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. (26)

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni (27).

 

(26) Comma prima modificato dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così modificato dall’art. 1,comma 2, L. 22 aprile 2014, n. 65.

(27) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

 

 

TITOLO IV

Votazione

 

Art. 14

L’elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. (28).

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell’articolo 12.

 

(28) Comma prima sostituito dall’art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90 e poi così modificato dall’art. 1, comma 2, L. 22 aprile 2014, n. 65.

 

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall’ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (29).

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

 

(29) Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 1-bis, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 16

Compiute le operazioni previste dall’articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell’articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all’articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

 

TITOLO V

Scrutinio

 

Art. 17

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell’articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all’ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell’articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l’urna, i plichi e gli altri documenti di cui all’articolo 73 del citato testo unico.

 

 

Art. 18

L’ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell’ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all’ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell’articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

 

Art. 19

L’ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell’articolo 30, compie le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell’articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo ufficio della circoscrizione consolare nella quale e compresa la relativa sezione.

 

 

Art. 20

L’ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all’articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell’articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell’articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell’articolo 30;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

 

 

Art. 21

L’Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell’articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi(30);

2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale (31);

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L’ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l’altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

 

(30) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a) della L. 20 febbraio 2009, n. 10.

(31) Numero così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1, L. 20 febbraio 2009, n. 10.

 

Art. 22

L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell’articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell’articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l’ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un’unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l’ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L’ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti (32).

 

(32) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

 

 

Art. 23

Di tutte le operazioni dell’ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all’ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale.

 

 

Art. 24

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell’Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

TITOLO VI

Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea

 

Art. 25

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità (33).

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessuno pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (34).

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

 

(33) Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1989 e il D.M. 26 maggio 1999. Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, con Comunicato 3 giugno 2004 (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, n. 128), con Comunicato 28 maggio 2009 (Gazz. Uff. 28 maggio 2009, n. 122) e con Comunicato 20 maggio 2014, (Gazz. Uff. 20 maggio 2014, n. 115), ha reso noto che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell'Unione europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto ai cittadini italiani ivi residenti.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2004, il D.M. 28 maggio 2009, il D.M. 19 maggio 2014 e il DM 15 maggio 2019.

 

 

Art. 26

[Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali.

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 7.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere confermati ad opera del consolato.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50] (35).

 

(35) Articolo abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 27

Gli elettori di cui all’articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 

 

Art. 28

[Entro il ventesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonché della località della votazione.

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.

Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma] (36).

 

(36) Articolo abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 29

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l’espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1ª categoria, i consolati di 1ª categoria, i vice consolati di 1ª categoria e le agenzie consolari di 1ª categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1ª categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate (37).

 

(37) Così modificato dall’art. 6, L. 9 aprile 1984, n. 61.

 

 

Art. 30

[Il Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976].

[Sulla base dei dati ricevuti, il capo d'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 200. L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue].

[Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco].

[Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale].

[Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare].

[Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare]. (38)

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell’articolo 31, il capo dell’ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti (39).

 

(38) I commi dal 1° al 6° sono stati abrogati dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

(39) Comma così sostituito dall’art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61.

 

 

Art. 31

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all’articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell’ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l’azione da lui svolta in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 25 (40);

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l’ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all’articolo 11, ultimo comma, lettera b).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l’ufficiale diplomatico o consolare, nell’autenticare la firma, danno atto dell’esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell’interno all’atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell’ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell’articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell’inizio della votazione.

 

(40) Numero così modificato dall’art. 8, L. 9 aprile 1984, n. 61.

 

 

Art. 32

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell’articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d’appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all’ufficio (41).

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L’elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d’appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell’interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (42).

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell’ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (43).

 

(41) Comma così modificato dall’art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(42) Comma così modificato dall’art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(43) Con D.M. 18 aprile 1984 (Gazz. Uff. 20 aprile 1984, n. 111) sono state fissate le modalità per la nomina a presidente di seggio nelle sezioni elettorali istituite nei Paesi C.E.E. per le elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.

 

 

Art. 33

Tra il quindicesimo e l’ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell’ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito (44).

Nel caso in cui il segretario non sia presente all’atto dell’insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (45).

 

(44) Comma così modificato prima dall’art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61 e poi dall’art. 12, L. 30 aprile 1999, n. 120. Le norme per la formazione dell’elenco degli elettori sono state approvate con D.M. 16 aprile 1999.

(45) Comma così sostituito dall’art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61.

 

 

Art. 34

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall’articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 

 

Art. 35

Prima dell’insediamento del seggio il capo dell’ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario (46);

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell’articolo 31, ultimo comma;

4) un’urna per la votazione;

5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

6) un esemplare dell’elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell’articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell’articolo 28 (47).

Inoltre, il capo dell’ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

2) il pacco delle schede sigillate, con l’indicazione, sull’involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

 

(46) Numero così sostituito dall’art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(47) Numero così sostituito dall’art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61.

 

 

Art. 36

[Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell’interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sessioni istituite a norma dell’articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l’attestazione di cui al primo comma dell’articolo 28 ovvero la certificazione di cui al terzo comma dello stesso articolo (48).

Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell’attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori (49).

Gli elettori di cui al comma precedente, all’atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all’elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale (50).

Uno dei componenti del seggio accerta che l’elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell’elettore, nell’elenco di cui al n. 6) del primo comma dell’articolo 35.

Le schede votate sono immesse nell’unica urna di cui il seggio è dotato.

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell’articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all’estero ai sensi del presente titolo.

I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all’estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale (51).

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell’articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all’articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell’ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell’interno, in relazione all’attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9 dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell’ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l’ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste, sigillate con il timbro della sezione.

Se, per causa di forza maggiore, l’ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall’inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell’articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

L’estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del dodicesimo comma del presente articolo (52).

Di tali circostanze viene fatta menzione nell’estratto.] (53).

 

(48) Comma così modificato dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(49) Comma aggiunto dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(50) Comma aggiunto dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(51) Comma così sostituito dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(52) Comma così modificato dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

(53) Articolo abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

 

Art. 37

[I plichi formati a norma dell’articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell’ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell’ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonché i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

Il plico contenente l’elenco degli elettori e quello contenente l’esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla corte d’appello di Roma.

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell’ufficio consolare, perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Ogni ufficio di sezione deve infine, provvedere a restituire l’urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell’ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.] (54).

 

(54) Articolo abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

 

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell’articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell’ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell’elettore, nelle liste della sezione.

 

 

Art. 39

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell’articolo 30 è corrisposto dal capo dell’ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d’appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita (55).

 

(55) Così modificato dall’art. 13, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per l’aggiornamento degli onorari di cui al presente articolo vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, il D.P.R. 8 marzo 1994, e il D.P.R. 10 marzo 1997.

 

 

Art. 40

Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano (56).

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese, della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell’articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell’interno, previe intese con quello degli affari esteri.

 

(56) Comma prima sostituito dall’art. 14, L. 9 aprile 1984, n. 61 e poi così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

TITOLO VII

Surrogazione e contenzioso

 

Art. 41

Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell’Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata (57).

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall’Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto.

 

(57) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

 

 

Art. 42

La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo (58).

 

(58) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

 

 

Art. 43

[Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034] (59).

 

(59) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

 

Art. 44

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (60).

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore (61).

[Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo].

[La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione].

[I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza].

[All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente].

[Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà].

[Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione](62).

 

(60) Comma prima modificato dagli artt. 2 e 3, L. 27 marzo 2004, n. 78 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(61) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(62) Commi abrogati dalla lettera c) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

 

 

Art. 45

[Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale](63).

 

(63) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

 

 

Art. 46

L’Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

[L’Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo](64).

 

(64) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

 

 

Art. 47

[Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale (65) secondo le norme generali.

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall’obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria] (66).

 

(65) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

(66) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

 

TITOLO VIII

Disposizioni penali

 

Art. 48

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

 

 

Art. 49

Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l’elezione dei membri spettanti all’Italia e per l’elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000 (67).

 

(67) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

TITOLO IX

Disposizioni finali

 

Art. 50

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l’indicazione della data della votazione, l’avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell’articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

 

 

Art. 51

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (68).

 

(68) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

Art. 52

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l’elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retributiva fino al giorno della votazione (69).

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell’articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (70).

 

(69) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(70) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

Art. 53

1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell’Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale (71).

 

(71) Così sostituito prima dal primo comma dell’art. 15, L. 9 aprile 1984, n. 61 e poi dal primo comma dell’art. 7, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

 

Art. 54

[Il trattamento economico spettante, a norma dell’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge] (72).

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell’ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell’interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 maggio al 15 luglio dell’anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione (73).

 

(72) Comma abrogato dall’art. 4, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(73) Così sostituito dall’art. 16, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

 

Art. 55

Tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sono a carico dello Stato (74).

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell’articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all’articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell’interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest’ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all’articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati (75).

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge (76).

 

(74) Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(75) Comma così sostituito dall’art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61. L’art. 18 della stessa legge ha, inoltre, disposto che per le elezioni del Parlamento europeo dell’anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonché tutte le altre spese per l’attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento. Ha disposto, altresì, che per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.

(76) Comma aggiunto dall’art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 56

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A (77) 

Circoscrizioni elettorali

 

Circoscrizioni

Capoluogo della circoscrizione

I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)

Venezia

III - Italia centrale (Toscana – Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna).

Palermo

 

(77) Tabella così sostituita dalla Tabella A allegata alla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Con D.P.R. 17 aprile 1984, n. 76 (Gazz. Uff. 18 aprile 1984, n. 108) è stato assegnato il numero dei seggi alle relative circoscrizioni. Con D.P.R. 9 aprile 1994 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 85), con D.P.R. 10 aprile 1999 (Gazz. Uff. 13 aprile 1999, n. 85) e con D.P.R. 10 aprile 2004 (Gazz. Uff. 10 aprile 2004, n. 85), entrati in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione, è stata disposta l’assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni di cui alla presente Tabella A.

 

(omissis)

 

 


Tabella B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

mm 20

1

 

mm 20

5

 

mm 20

 9

 

 

 
Ovale: Ovale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm 20

2

 

 

 

 

 
Ovale:

mm 20

6

 

 

 

 

 

mm 20

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm 20

3

 

mm 20

7

 

mm 20

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm 20

4

 

mm 20

8

 

mm 20

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l’ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall’alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


Tabella C

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.L. 24 giugno 1994, n. 408
(conv. con mod. in L. 3 agosto 1994, n. 483)
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1994, n. 148, e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 1994, n. 483 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 febbraio 1994, n. 128, del D.L. 19 marzo 1994, n. 188, e del D.L. 26 aprile 1994, n. 251.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell’Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1 febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1 febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’interno e per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Attuazione di direttiva del Consiglio dell’Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

 

 

Art. 2

Modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

b) la cittadinanza;

c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine (2);

e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo (3).

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia (4);

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale (5).

7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione (5).

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale (6).

9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile (6).

9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri (6).

 

(2) Lettera così modificata dall’art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.

(3) Lettera così sostituita dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

(4) Lettera aggiunta dalla lett. b) del comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

(5) Comma così sostituito dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

(6) L’originario comma 9 è stato così sostituito, con gli attuali commi 9, 9- e 9-ter, dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

 

 

Art. 3

Voto degli italiani nei Paesi dell’Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge (7).

 

(7) Vedi, anche, il D.M. 14 aprile 2004 e il D.M. 8 aprile 2009.

 

 

Art. 4

Adempimenti preliminari

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 5.000 e non inferiore a 200 (8).

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

 

(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 782, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Vedi anche, per le elezioni 2009, l'art. 2, comma 17-bis, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3.

 

 

Art. 5

Operazioni di voto

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

 

 

Art. 6

Operazioni di scrutinio

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

 

 

Art. 7

Assunzione di personale a contratto per l’espletamento delle operazioni elettorali all’estero

1. (9).

2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

 

(9) Sostituisce l’art. 53, L. 24 gennaio 1979, n. 18.

 

 

Art. 8

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. (10).

 

(10) Aggiunge un comma all’art. 3, sostituisce il comma 2 dell’art. 4 e abroga l’art. 26, l’art. 28, i primi sei commi dell’art. 30, l’art. 36 e l’art. 37, L. 24 gennaio 1979, n. 18.

 

 

Art. 9

Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (11)

1. È approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo (11) è elevato da ottantuno a ottantasette.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (12).

 

(11) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia», ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 1994, n. 483.

 

 

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994, all’uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 


Legge 22 aprile 2014, n. 65
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95.

 

Art. 1

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere, e relative norme transitorie

1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;

b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;

c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1.

 

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

 

 

 

Altre disposizioni concernenti le elezioni europee

 


D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(artt. 14, 15, 16, 20, 23, 25, 45, 46, 83)

 

(omissis)

 

Art. 14

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

 

 

Art. 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea (1)

 

(1) Comma sostituito dall’art. 38-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

 

 

Art. 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

(omissis)

Art. 20

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto  al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

(omissis)

Art. 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

(omissis)

 

 

Art. 25

 

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione(2).

Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata(3).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

 

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6, comma 10, lett. a), L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005, e, successivamente, dall'art. 38-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(3) Comma inserito dall'art. 38-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 10, lett. b), L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

Per la semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021, vedi l'art. 1-bis, comma 1, D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 maggio 2021, n. 58.

 

(omissis)

 

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

[Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] (5).

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

 

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi abrogato dal comma 16 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

(omissis)

 

Art. 46

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

 

 

(omissis)

 

Art. 83(6)

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore; (7)

f) procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; (8)

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; (9)

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

 

(6) Articolo sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 e sostituito dall'art. 1, comma 12, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005. Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 6 maggio 2015, n. 52, che ha sostituito l'articolo 83 con gli articoli 83 e 83-bis; tale ultima disposizione si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 35 della medesima L. 52/2015. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 26, L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima L. 165/2017.

(7) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), L. 27 maggio 2019, n. 51.

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), L. 27 maggio 2019, n. 51.

(9) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), L. 27 maggio 2019, n. 51.

(omissis)

 


Legge 8 marzo 1989, n. 95
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(artt. 1-6)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1989, n. 64.

(2) Il titolo è stato così modificato dall'art. 3, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici (3).

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

 

 

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4).

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione (5).

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale (6).

 

(4) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(5) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(6) Articolo prima modificato dall'art. 4, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio (7).

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco (8).

 

(7) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente (9).

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (10).

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi (11).

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia (12).

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo (13).

 

(9) Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(10) Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(11) Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(12) Comma prima modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(13) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 5-bis

[1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'art. 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo (14).

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli artt. 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5] (15).

 

(14) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(15) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi abrogato dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede (16):

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (17).

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (18).

 

(16) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(17) Comma così modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Articolo così sostituito prima dall'art. 7, L. 21 marzo 1990, n. 53, poi dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120 ed infine dal comma 4 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(omissis)

 


Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
(artt. 1, 2, 5, 9, 14, 19)

 

 

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello (1).

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

 

(1) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(omissis)


 

Art. 5

1. ... (2).

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inscritti nell'albo (3).

 

(2) Modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95.

(3) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

Art. 9

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000 (4).

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 

(4) Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991.

 

(omissis)

Art. 14 (7)

In vigore dal 31 luglio 2021

 

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.(6)

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (8)

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

 

(6) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L. 30 aprile 1999, n. 120 e dall'art. 1, comma 61-bis, L. 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 6, comma 6, lett. a) e b), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 della medesima L. 165/2017, e dall'art. 16-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Infine, il presente comma è stato sostituito dall'art. 38-bis, comma 8, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38.

(7) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 28 aprile 1998, n. 130.

(8) Comma così sostituito dall'art. 38-bis, comma 8, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

 (omissis)

Art. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

(omissis)

 


D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 248)

 

(omissis)

 

Art. 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione(1).

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione(2).

 

(1) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

 

(omissis)

 

 


D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
(art. 129)

 

(omissis)

 

Capo II

Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

 

Art. 129(1)
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. (2)

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti. (2)

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. (3)

4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione. (4)

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. (5)

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

 

(1) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

(4) Comma così modificato dall'art. 20, co. 1-bis, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'efficacia delle modifiche introdotte dal citato art. 20, vedi l'art. 7, co. 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 3), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

 

 

(omissis)

 

 


D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(art. 23)

 

Art. 23

Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo (1).

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione (1).

6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale (1).

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

(1) Commi così modificati dall'art. 15, comma 3, lett. q), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(omissis)

 


D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

(artt. 1, 4, 5, 13, 15)

 

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e
 del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3- e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

 

(omissis)

 

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

 

 

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

 

(omissis)

 

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

 

(omissis)

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

(omissis)

 


Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
(art. 1, comma 399)

 

Art. 1

(omissis)

 

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì»(1).

 

(1) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1-bis, comma 1, D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, l'art. 3, comma 1, D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, l'art. 1, comma 1, D.L. 12 dicembre 2022, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2023, n. 7, e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38.

(omissis)

 


Legge 3 novembre 2017, n. 165
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
(art. 4)

 

Art. 4

1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

c) (omissis)

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

(omissis)

 


Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
(art. 1, commi 11-28-ter)

 

Art. 1.

 

(omissis)

 

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico(1).

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E' fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.(4)

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.(5)

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;

4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13. In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.(1)

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni.(2)

27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.(1)

28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.(2) (3)

28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.(2)

 

(omissis)

 

(1) Commi così modificati dall'art. 43, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

(2) Comma inserito dall'art. 43, comma 3, lett. d), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

(3) Sull'applicabilità dei termini di cui al primo periodo del presente comma vedi l'art. 43, comma 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

(4) Comma modificato dall'art. 43, comma 3, lett. a-bis), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, così sostituito dall'art. 38-bis, comma 7, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(5) Comma così modificato dall'art. 38-bis, comma 7, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 marzo 2019.

 


Ministro dell’interno.
Decreto 20 marzo 2019
Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2019, n. 78.

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

VISTO l’articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante “Attuazione della direttiva (UE)2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” ed in particolare l’articolo 4 che prevede una apposita sezione, all’interno del sito internet del Ministero dell’interno, denominata “Elezioni Trasparenti”;

VISTA la direttiva (UE)2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 dicembre 2016, L 327/1;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 20 marzo 2013, recante “Modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli  strumenti informatici»”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l’articolo 9 che prevede delle modifiche in ambito di accessibilità dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici” ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75

 

D E C R E T A

Art. 1
Destinatari e procedimento di pubblicazione

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all’interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet del Ministero dell’interno istituita dall’articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il curriculum vitae ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all’apposita piattaforma informatica denominata “Trasparenza” i documenti di cui al comma 1.3.

3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell’interno, in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, colui che deposita il contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell’interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica “Trasparenza”.

4. Il soggetto incaricato, con le modalità tecniche ed operative indicate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma “Trasparenza” i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.

5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformità di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l’accessibilità secondo la normativa vigente.

 

Art. 2
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui all’Allegato A sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l’ottavo giorno antecedente la votazione.

Art. 3
Finalità

1. Il sito internet del Ministero dell’interno, nella sezione “Elezioni trasparenti”, consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonché per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.

 

Art. 4
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Il Ministero dell’interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro Salvini


 

Allegato A

SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA AL MINISTERO DELL’INTERNO DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

2.1. Caratteristiche dei files contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

3. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA

4.1. “ServizioWeb”

5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

 

1. INTRODUZIONE

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il curriculum vitae e il certificato penale di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché le modalità idonee a garantire l’accesso alla piattaforma informatica “Trasparenza”, di seguito “piattaforma”.

I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto, di seguito “soggetto incaricato”.

La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata “Elezioni trasparenti” del sito internet del Ministero dell’interno.

A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalità tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.

 

2.MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

I documenti informatici contenenti il curriculum vitae e il certificato penale sono rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 20 marzo 2013 (“Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici»”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16 settembre 2013, n. 217.

 

2.1.Caratteristiche dei files contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito “file PDF/A” - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts) Allegato A2 utilizzati per la composizione del documento – privi sia di “macroistruzioni” ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti “ocr” (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La piattaforma accetta esclusivamente file con formato PDF/A.

 

3.MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell’interno in occasione del deposito del contrassegno:

a)le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo (“username”) ed un codice alfanumerico (“password”);

b) l’indirizzo web con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in internet (browser).

Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.

Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, è responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.

 

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI  INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA

La  comunicazione dei files PDF/A è effettuata unicamente attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito “ServizioWeb”.

4.1. “ServizioWeb”

Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell’indirizzo web, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio browser.

La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l’accesso (username e password) e consente la visibilità dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato. Quest’ultimo, per ogni candidato, comunica i files PDF/A relativi al curriculum vitae ed al certificato penale, attestando, per ogni file PDF/A comunicato, la conformità a quello già pubblicato sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Le funzionalità minime sono:

a) nuovo file PDF/A da comunicare;

b) sostituzione del file PDF/A;

c) cancellazione del file PDF/A;

d) monitoraggio dei files PDF/A comunicati alla piattaforma;

e)modifica della password per l’accesso alla piattaforma;

f)richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso. Le credenziali sono trasmesse all’indirizzo di posta elettronica già indicato al Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del presente decreto;

g) stampa della notifica dei files PDF/A comunicati, con l’indicazione del relativo candidato nonché della data ed ora della relativa comunicazione.

5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

La piattaforma, per ogni file PDF/A comunicato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

a) la verifica del file nel formato PDF/A;

b) l’integrità del file PDF/A;

c) l’assenza di password per la lettura;

d) l’assenza di virus informatici o malware;

e) l’assenza di link esterni;

f) la presenza della attestazione di conformità.

Il file PDF/A che non supera le predette verifiche è automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l’ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4, i files PDF/A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Nessuna verifica da parte della piattaforma è effettuata sul contenuto dei files PDF/A comunicati e sulla loro conformità rispetto a quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

 


Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Codice di autoregolamentazione, 27 marzo 2019

Articolo 1

1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata ne´ annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e3-quinquies, del codice di procedura penale;

b) delitti contro la pubblica amministrazione che integrano le seguenti fattispecie: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all’art. 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate; violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

c) assistenza agli associati (art. 418 c.p.);

d) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 391-bis c.p.);

e) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

f) tratta di persone (art. 601 c.p.);

g) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

h) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);

i) riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

l) trasferimento fraudolento di valori (già art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512-bis c.p.);

m) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ai sensi della previgente legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale (art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646; art. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

n) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ora art. 452-quaterdecies c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

o) bancarotta fraudolenta (art. 216 e art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267); false comunicazioni sociali, purché i fatti non siano di lieve entità ai sensi dell’art. 2621-bis c.c. (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);

p) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

q) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all’art. 416-bis.1 del codice penale, già art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

 

2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cos?` come successivamente modificato e integrato;

b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo;

d) sia stato emesso provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 c.p.p., quando la pena indicata nel cumulo per delitti, consumati o tentati, non colposi sia superiore a quattro anni, o comunque siano state emesse nei confronti dello stesso soggetto più condanne irrevocabili per reati, consumati o tentati, non colposi a pene che cumulate superino i quattro anni. Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

1) diffamazione (art. 595 c.p.);

2) manifestazione esteriore od ostentazione, in pubbliche riunioni, di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis c.p., già art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p., già art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654), anche aggravato ai sensi dell’art. 604-ter c.p., già art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) sia stata emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, che importi, quale sanzione accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

Articolo 2

Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.

 

Articolo 3

I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell’art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l’adesione al presente codice di autoregolamentazione.

 

Articolo 4

La Commissione, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.

 

 


Legge 17 giugno 2022, n. 71
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura(1).
(artt. 15 e 18)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 giugno 2022, n. 142.

(omissis)

Art. 15
Eleggibilità dei magistrati

1.I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

4.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5.I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

(omissis)

Art. 18
Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti

1.I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2.I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

3.Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

4.I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 


Legge 2 marzo 2023, n. 22
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (1).
(art. 1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2023, n. 62.

Art. 1
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

1.E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

(omissis)

i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

(omissis)

 

4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di codice autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. La Commissione, con un regolamento interno da essa adottato, disciplina le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie delle candidature;

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

 


D.L. 29 gennaio 2024, n. 7.
(conv, con mod., Legge 25 marzo 2024, n. 38)
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
(artt. 1,1-ter, 2-bis, 4-bis, 4-septies)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2024, n. 74.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 25 marzo 2024, n. 38.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 48 della Costituzione;

Visto l’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all’anno 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell’anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della « popolazione legale », introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

 

 

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1
Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.
2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23(4);

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

 

(omissis)

 

Art. 1-ter
Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

Art. 2-bis
Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale.

 

 

Art. 4-bis
Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18

1.All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

 

 

Art. 4-septies
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024

1.Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è ridotto della metà.

 

 (omissis)

 


 

 

 

 

 

 

Disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati

 

 


Legge 4 aprile 1956, n. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale


 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1956, n. 87.

(2) Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(3) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

 

 

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia] (4).

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (5).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

 

(4) Comma abrogato dal n. 1) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato (6).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000 (7).

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (8).

 

(6) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(7) Per la riduzione del numero di spazi previsti dal presente comma vedi il n. 2) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 3

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (9).

 

(9) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 4

[La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni] (10).

[Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande] (11).

[Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata] (12).

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (13).

 

     (10) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

     (11) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

     (12) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

     (13) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (14).

 

(14) Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

 

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (15).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (16).

 

(15) Così sostituito dall'art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(16) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 7

7. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (17).

 

 

(17) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall'art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (18). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 (19).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (20).

(18) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(19) Così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

(20) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (21).

 

(21) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.


Legge 2 maggio 1974, n. 195
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici
(art. 7)

 

(omissis)

 

Art. 7

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (1).

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

 

(1) Comma così modificato, prima dal comma 28 dell’art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, successivamente, dall'art. 1, comma 19, L. 9 gennaio 2019, n. 3.

 

(omissis)

 


Legge 18 novembre 1981, n. 659
Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici
(art. 4)

 

(omissis)

 

Art. 4

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (1).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 , e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (2).

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica] (3).

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20% del contributo dello Stato] (4).

[La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale] (5).

[Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo] (6).

[Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito] (7).

[Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere, contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali (8). Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito (9). In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate] (10).

[Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori di conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito (11). I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio] (12).

[Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 30 aprile successivo, al Presidente della Camera dei deputati] (13).

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine un rapporto] (14).

[In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'art. 4, L. 2 maggio 1974, n. 195] (15).

[Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza] (16).

[I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica] (17).

L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato (18).

 

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30).

(2) Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515, poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 1 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, infine, dall'art. 1, comma 18, L. 9 gennaio 2019, n. 3. La somma di L. 5.000.000, originariamente prevista dal presente comma, era stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 10.175.000 dal D.M. 1° marzo 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54) e poi rivalutata in L. 11.653.427,500 dall'art. 1, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Ulteriori rivalutazioni sono state disposte, per l'anno 1997, in lire 12.104.415,144, dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) per l'anno 2000, in lire 12.806.471,222, dall'art. 1, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

(3) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(7) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(8) Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

(9) Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

(10) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(11) Periodo così sostituito dall'art. 1, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(12) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(13) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(14) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(15) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(16) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(17) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(18) L'art. 2, L. 27 gennaio 1982, n. 22 ha così disposto: «Art. 2. L'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982. Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della L. 2 maggio 1974, n. 195». Successivamente con D.P.C.D. 28 luglio 1982 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 212), modificato dal decreto del Presidente della Camera 31 luglio 1991 (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179), è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici.

 

(omissis)

 

 


Legge 5 luglio 1982, n. 441
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
(artt. 2, 7 e 10)

 

(omissis)

 

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (1);

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (2);

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono (3).

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina (4).

 

(1) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(2) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(3) Comma così modificato dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(4) Vedi, anche, il comma 2- dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

(omissis)

 

Art. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

 

(omissis)

 

Art. 10

Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica (5).

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

 

(5) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

 

(omissis)

 

 


D.L. 6 dicembre 1984, n. 807
(conv., con mod., Legge 4 febbraio 1985, n. 10
Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
(art. 9-bis)

 

(omissis)

 

Art. 9-bis

Divieto di propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

 

(omissis)

 

 


Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

 

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale] (2).

3. [Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale] (3).

4. [I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo] (4).

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (5).

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (6).

 

(2) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(3) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(4) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

 

 

Art. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

[1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale] (7).

(7) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

 

Art. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

 

Art. 5

Divieto di propaganda istituzionale

[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche] (8).

(8) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

 

Art. 6

Divieto di sondaggi

[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati] (9).

 

(9) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

Art. 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati (10).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (11).

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (12) (13).

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire (14)] (15).

5. ... (16).

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (17).

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (18).

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

 

(10) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453 in virtù del disposto dell'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896, dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585, dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

(12) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Vedi, anche, la lettera a) del comma 6 dell’art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(14) L'importo previsto dall'ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462,200 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

(15) Periodo soppresso dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16) Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.

(17) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672 e poi dal comma 2 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 13 della stessa L. n. 96 del 2012.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

 

 

Art. 8

Obblighi di comunicazione

[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti] (19).

 

(19) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

Art. 9

Contributo per le spese elettorali

[1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale (20).

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti (21).

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto (22)] (23).

 

(20) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(21) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(22) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell'art. 39- del suddetto decreto-legge n. 223 del 2006.

(23) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

 

 

Art. 9-bis

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

[1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)] (24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174) e poi abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. L'art. 2 della citata legge n. 309/1995 aveva disposto che le norme di cui al presente articolo si applicassero per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.


 

Art. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (25).

 

(25) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3-quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.

 

 

Art. 11

Tipologia delle spese elettorali (26)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

 

(26) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

 

Art. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati (27)

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (28).

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (29).

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni (30).

3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3 (31).

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

 

(27) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(28) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. Vedi, anche, la lettera c) del comma 6 dell’art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(29) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(30) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(31) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

 

 

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge (33).

 

(33) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

 

 

Art. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni].

 

 

Art. 15

Sanzioni (39)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (40).

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (41).

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (42). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (43) (44).

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (45) (46).

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (47).

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. [In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo] (48).

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo (49).

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (50).

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (51).

18. ... (52).

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (53). [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente] (54).

 

(39) Vedi, anche, la lettera f) del comma 6 dell’art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(40) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

(41) Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

(42) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.

(43) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

(45) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(46) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

(47) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(48) Comma abrogato dalla lett. c) del co.ma 4 dell’art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(49) Comma così modificato dalla lett. c) del co. 4 dell’art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(50) Comma così modificato dalla lett. c) del co. 4 dell’art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

(52) Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.

(53) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(54) Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi soppresso dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

[1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (55) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12] (56).

 

(55) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(56) Articolo abrogato dalla lettera c) del co. 4 dell’art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

 

 

Art. 17

Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (57).

 

(57) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

 

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (58).

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

 

(58) Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90 e poi dal comma 5 dell'art. 7, L. 6 luglio 2012, n. 96. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


 

Art. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (59).

 

(59) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

 

 

Art. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (60) e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato (61).

 

(60) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(61) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

 

Art. 20-bis

Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge (62).

 

(62) Aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448.

 

 


Legge 2 gennaio 1997, n. 2
Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
(art. 2 e all. B)

(omissis)

 

Art. 2

Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1

[1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157. Vedi, però, quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge.

 

Allegato B

 

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;

2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;

3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;

4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;

5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;

7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

 

 


Legge 3 giugno 1999, n. 157
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
(art. 5)

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.

(2) Vedi, anche, il comma 275 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

Art. 5

Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1. ... (3).

2. ... (4).

3. ... (5).

4. ... (6).

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

 

(3) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

(4) Aggiunge l'art. 27-ter all'allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

(5) Aggiunge l'art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(6) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

(omissis)

 


Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica


 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

(2) Sulla parità di accesso, ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie sono stati emanati il D.L. 20 marzo 1995, n. 83, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69, il D.L. 19 maggio 1995, n. 182, il D.L. 18 luglio 1995, n. 289, il D.L. 18 settembre 1995, n. 386, il D.L. 18 novembre 1995, n. 488, il D.L. 16 gennaio 1996, n. 19, il D.L. 19 marzo 1996, n. 129 e il D.L. 17 maggio 1996, n. 266, tutti non convertiti in legge.

 

Capo I
Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
(3)

 

Art. 1

Finalità e àmbito di applicazione (4)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum (5).

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (6).

 

(3) L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'art. 11-septies della presente legge inserito dal citato articolo 1.

(4) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

(6) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215.


 

Art. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (7) (8) (9).

 

(7) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(8) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

 

 

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati «messaggi» (10).

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'àmbito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'àmbito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente] (11).

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e] l'indicazione del soggetto committente (12).

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie] (13).

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'àmbito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (14) (15) (16).

 

(10) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(11) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(12) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(13) Periodo soppresso dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(14) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(15) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv.Comm.Vig.Rai 18 dicembre 2002.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

 

 

Art. 4(17)

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'àmbito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (18).

6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi] (19).

7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'àmbito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito] (20).

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo (21).

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono l'àmbito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale (22).

 

(17) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 1-bis, comma 2, D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 2020, n. 59.

(18) Alla ripartizione dei contributi alle emittenti locali si è provveduto con D.M. 22 marzo 2000 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118), con D.M. 5 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85), con D.M. 3 aprile 2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105), con D.M. 6 maggio 2003 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110), con D.M. 7 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124), con D.M. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 aprile 2005, n. 81), con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.M. 23 luglio 2007 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 294).

(19) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(20) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(21) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(22) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

 

Art. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» (23).

 

(23) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

 

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti (25).

 

(25) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

 

Art. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1 (26).

 

(26) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

 

Art. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio (28).

 

(28) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

 

Art. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali (29).

 

(29) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

 

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (30):

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche (31);

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato] (32) (33).

 

(30) Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(31) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(32) Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

(33) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (34).

 

(34) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

 

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali (35)

 

Art. 11-bis

Àmbito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in àmbito nazionale.

 

(35) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11- a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.


 

Art. 11-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

 

 

Art. 11-quater

Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni(39).

 

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile 2004.

 

 

Art. 11-quinquies

Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma] (40).

 

(40) Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

 

 

Art. 11-sexies

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

 

 

Art. 11-septies

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

 

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

 

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Legge 6 novembre 2003, n. 313
Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
(art. 3)

 

(omissis)

 

Articolo 3

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

 

(omissis)

 

 

 


Ministro delle comunicazioni.
Decreto 8 aprile 2004
Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88.

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

 

(omissis)

Con il presente atto

Emana

ai sensi dell'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo così come deliberato dalla Del.Aut.gar.com. 30 marzo 2004, n. 43/04/CSP e sottoscritto in data 8 aprile 2004 dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, di cui all'allegato A del presente decreto.

 

Allegato A

 

Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 313

 

Articolo 1

Finalità

1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei princìpi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.


 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende:

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

d) per «messaggio politico autogestito a pagamento», ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;

e) per «periodo elettorale o referendario», il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.

 

 

Articolo 3

Programmi di comunicazione politica

1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.

3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.

 

 

Articolo 4

Programmi di informazione

1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f), della DelAut.gar.com. 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i princìpi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

 

 

Articolo 5

Messaggi politici autogestiti

1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo art. 6.

2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

 

 

Articolo 6

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario

1. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

3. Nell'avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

8. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

 

Articolo 7

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario

1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.

2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

 

 

Articolo 8

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

 

 

Articolo 9

Sanzioni

1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell'art. 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

 


D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
(art. 135)

 

(omissis)

 

Art. 135(1)

Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

 

(omissis)

 

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

 

(omissis)

 

h-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;(2)

 

(omissis)

 

o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI, dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;(3)

 

(omissis)

 

q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.(4)

 

(1) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(2) Lettera inserita dall'art. 16, comma 11, D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.

(3) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 11, D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 2, lett. c), D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

 


Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Delibera 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP
Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2010, n. 301.

 

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 9 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante «Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 2002, così come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, n. 285;

Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante «Corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali», pubblicata nel sito web dell'Autorità in pari data;

Vista la delibera n. 101/10/CSP con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In linea generale, gli istituti di ricerca, le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, le associazioni di editori e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per l'intenzione dell'Autorità di procedere all'aggiornamento della delibera n. 153/02/CSP a quasi dieci anni dalla sua adozione e, soprattutto, di voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica. Tali soggetti hanno partecipato costruttivamente, avanzando, altresì, osservazioni e proposte di modifica del testo come di seguito indicato articolo per articolo:

(omissis)

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di Regolamento posto in consultazione;

Vista la proposta formulata dalla direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'autorità adotta il regolamento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

 

Allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010

Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «Autorità»: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;

b. «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

c. «sondaggio d’opinione»: rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, generalmente strutturato, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti;

d. «sondaggio politico ed elettorale»: rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati;

e. «manifestazione di opinioni»: modalità di raccolta di opinioni senza valore scientifico, basata su quesiti rivolti in modo sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite differenti mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o posta elettronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche di carattere politico o elettorale, il cui risultato non può essere generalizzato;

f. «popolazione di riferimento»: insieme definito di unità elementari/individui di cui si vogliono analizzare una o più caratteristiche;

g. «campione probabilistico»: parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento basate su un criterio casuale di scelta tale da garantire, per tutte le unità costitutive della popolazione di riferimento, la stessa probabilità di entrare a farne parte;

h. «campione non probabilistico»: parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento che prescindono dai criteri di casualità nella scelta delle unità campionarie, che vengono quindi scelte sulla base di variabili considerate rilevanti ai fini della ricerca;

i. «panel»: un gruppo di individui intervistati ripetutamente nel quadro della stessa ricerca e con lo stesso questionario la cui formazione può avvenire tramite diverse tecniche di campionamento;

l. «rappresentatività del campione»: capacità di un campione di riprodurre in piccolo le distribuzioni semplici e/o congiunte che una o più proprietà hanno nella popolazione da cui il campione è stato estratto;

m. «margine di errore»: una stima di quanto nei campioni probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l’intera popolazione;

n. «ponderazione»: attribuzione di valore maggiore o minore ad un elemento del campione, con il fine di ripristinare le proporzioni di determinate variabili delle quali già si conosce la distribuzione nella popolazione di riferimento;

o. «metodo di raccolta delle informazioni»: insieme delle tecniche utilizzate per la somministrazione dei questionari;

p. «committente»: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

q. «acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

r. «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato, somministrato o realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di terzi;

s. «mezzo di comunicazione di massa»: qualsiasi mezzo destinato al grande pubblico attraverso cui è possibile la pubblicazione o la diffusione di contenuti ad una pluralità indeterminata di destinatari, in particolare, nell’ambito di:

- un «servizio di media audiovisivo o radiofonico», cioè un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, compresa internet, ad eccezione dei servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;

- «edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici»: cioè prodotti realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinati direttamente o indirettamente alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, comprese le agenzie di stampa, ad esclusione dei prodotti discografici, cinematografici e librari;

t. «nota informativa»: descrizione o informazione sintetica in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico, diffusa dal responsabile del mezzo di comunicazione di massa che pubblica il sondaggio e riportata sullo stesso, contenente tutte le indicazioni di cui all’articolo 4;

u. «documento»: ogni descrizione o informazione realizzata in formato elettronico, testuale e/o grafico, che racchiuda i dati fondamentali per la realizzazione del sondaggio contenente tutte le indicazioni di cui all’articolo 5;

v. «ufficio competente»: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali o il Servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse dell’Autorità.

 

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai sondaggi d’opinione e ai sondaggi politici ed elettorali pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell’ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera s).

2. Le manifestazioni di opinione, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), non possono essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di «sondaggi» e devono recare l’informazione circa il valore non scientifico delle medesime.

3. In caso di pubblicazione, diffusione o divulgazione dei risultati dei sondaggi da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet o in occasione di convegni o conferenze stampa non si applicano gli articoli 4 e 5, fermi restando tali obblighi in caso di successiva diffusione su altri mezzi di comunicazione di massa.

 

Articolo 3

Modalità di pubblicazione o diffusione

1. I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell’ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, unicamente se accompagnati dalla nota informativa di cui all’articolo 4 e se contestualmente resi disponibili nella loro integralità attraverso il documento di cui all’articolo 5.

2. Il mezzo di comunicazione di massa informa il soggetto realizzatore in merito alla data in cui intende effettuare la pubblicazione o la diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio medesimo nonché di eventuali mutamenti rispetto alla data indicata al fine di consentire al soggetto realizzatore di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 5. La nota informativa di cui all’articolo 4, ovvero gli elementi indispensabili alla sua compilazione, sono prontamente comunicati dal soggetto realizzatore al mezzo di comunicazione di massa, ai fini della sua pubblicazione o diffusione, unitamente ai risultati del sondaggio.

3. Il soggetto realizzatore, contestualmente e comunque non oltre 48 ore dall’avviso di pubblicazione notificatogli in forma scritta dal mezzo di comunicazione di massa, trasmette il documento di cui all’articolo 5:

- per i sondaggi di opinione, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della pubblicazione sul sito www.agcom.it;

- per i sondaggi politici ed elettorali, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

4. Dell’effettiva osservanza, nella realizzazione del sondaggio, delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge e dal presente regolamento risponde il soggetto che ha realizzato il sondaggio.

 

 

Articolo 4

Nota informativa

1. La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell’acquirente;

c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);

d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all’articolo 5.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui servizi di media audiovisivi la nota informativa è trasmessa completa di tutti i suoi elementi e per una durata e con una grafica tali da consentirne una chiara lettura da parte del pubblico.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la nota informativa, completa di tutti i suoi elementi, è letta al pubblico.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi tramite lanci di agenzia, in luogo della nota informativa sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.

6. Qualunque sia la forma di pubblicazione o diffusione dei sondaggi, le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

7. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come disciplinata ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

 

 

Articolo 5

Documento

1. Il documento completo relativo al sondaggio, pubblicato o diffuso, redatto dal soggetto realizzatore, reca le seguenti informazioni:

a) titolo del sondaggio;

b) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

c) soggetto committente;

d) soggetto acquirente;

e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio

f) mezzo/i di comunicazione di massa sul quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio;

g) data di pubblicazione o diffusione;

h) temi/fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.);

i) popolazione di riferimento;

l) estensione territoriale del sondaggio;

m) metodo di campionamento, inclusa l’indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e l’eventuale ponderazione;

n) rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore;

o) metodo di raccolta delle informazioni;

p) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

q) testo integrale di tutte le domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio, su richiesta dell’Autorità competente, fornisce le eventuali informazioni aggiuntive al fine di consentire ulteriori verifiche.

 

Capo II

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

 

Articolo 6

Disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. I risultati dei sondaggi politici ed elettorali, al di fuori dei periodi di divieto di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, possono essere pubblicati o diffusi unicamente secondo quanto previsto dal Capo I e dal seguente comma.

2. Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.

 

 

Articolo 7

Divieto di pubblicazione o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.

2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1.

3. Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse.

4. È fatta salva la permanenza sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’editoria e l’informazione - dei risultati dei sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello del divieto, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5.

 

Capo III

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONATORIA

 

Articolo 8

Attività di vigilanza

1. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la completezza e la correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati o diffusi, in tutto o in parte, i risultati, nonché la contestualità alla pubblicazione o alla diffusione, dell’invio del documento di cui all’articolo 5. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono perseguite, d’ufficio o su istanza di parte, dall’Autorità.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa di tutte le indicazioni previste all’articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l’ufficio competente comunica a tale soggetto l’avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. Qualora il documento relativo a un sondaggio pubblicato o diffuso sia incompleto dei requisiti indicati dal precedente articolo 5, o non venga inviato all’Autorità contestualmente e comunque non oltre 48 ore dalla pubblicazione o diffusione su un mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l’ufficio competente comunica al soggetto realizzatore e al mezzo di comunicazione di massa l’avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati l’oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 9, l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonché, per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, l’avviso circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di cui al presente regolamento, ai sensi del successivo articolo 10.

 

 

Articolo 9

Termini del procedimento

1. Il termine per l’adozione del provvedimento finale di cui all’articolo 11, comma 2, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento.

2. Il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento può trasmettere all’ufficio competente le proprie memorie giustificative, o richiedere di essere sentito, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d’avvio.

3. Nell’ipotesi di sondaggi politici ed elettorali diffusi nel periodo di campagna elettorale si applicano i termini di cui all’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

Articolo 10

Adeguamento spontaneo

1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa, destinatario della contestazione di cui all’articolo 8, comma 2, provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, nel termine all’uopo prefissato nella comunicazione di avvio, ne dà tempestiva comunicazione all’ufficio competente, allegando idonea documentazione da cui risulti l’avvenuto adeguamento.

2. L’ufficio competente, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, se ritiene che l’intervenuto adeguamento sia idoneo a far venire meno le conseguenze dell’illecito, dispone l’archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo.

3. L’ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

 

 

Articolo 11

Conclusione dell’istruttoria e comunicazione dei provvedimenti

1. L’ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti la proposta per l’adozione del provvedimento finale, unitamente alla dettagliata relazione relativa all’istruttoria.

2. La Commissione per i servizi e i prodotti, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento finale, ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

4. L’ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti, ai sensi del precedente comma 3, con le forme di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax con conferma di ricevimento o posta elettronica certificata i provvedimenti di archiviazione.

 

 

Articolo 12

Sanzioni

1. Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all’articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l’Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all’articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l’integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all’ordine dell’Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Al soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda ad inviare all’Autorità, contestualmente alla pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio, il documento di cui all’articolo 5 del presente regolamento, o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Al soggetto realizzatore del sondaggio che rifiuti di fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente regolamento, o fornisca informazioni incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.

 

 

 


Legge 6 luglio 2012, n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 2012, n. 158.

 

 

Art. 1

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici (2)

[1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.]

 

(2) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 2

Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici (3)

[1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.

5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

6. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.]

(3) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 3

Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica (4)

[1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La richiesta si intende effettuata alla data:

a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;

b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;

c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente: «2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».]

 

(4) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 4

Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni (5)

[1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.]

 

(5) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 5

Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici (6)

[1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante. ]

 

(6) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 6

Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali (7)

[1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».]

 

(7) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 7

Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge è rideterminato in funzione dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.

4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».

5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».

 

 

Art. 8

Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

 

 

Art. 9

Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (9), di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (12) (17) (16)

3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera.(8)

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno (14), i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000. (15)

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. (11) (13)

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.

[8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9. (10) ]

[9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (10) ]

[10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge. (10) ]

[11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (10) ]

[12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. (10) ]

[13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (10) ]

[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (10) ]

[15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. (10) ]

[16. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare. (10) ]

[17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo. (10) ]

[18. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno. (10) ]

[19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. (10) ]

[20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. (10) ]

[21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo. (10) ]

22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».

29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

 

(8) Comma inserito dall'art. 1, comma 617, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(9) A norma dell'art. 4, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, la presente Commissione assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».

(10) Comma abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

(11) Per la proroga dei termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici per l'esercizio 2013, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), L. 27 ottobre 2015, n. 175, a decorrere dal 1° novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 175/2015.

(13) Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma vedi l'art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 2015, n. 175.

(14) Per la proroga del presente termine, relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014, vedi l'art. 4, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, relativamente agli esercizi 2013, 2014 e 2015, vedi l'art. 5, comma 11-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(15) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 3 dicembre 2012 e la Determinazione 29 gennaio 2015.

(17) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L. 27 ottobre 2015, n. 175.

 

 

 

 

 

Art. 10

Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti (18)

[1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.]

 

(18) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 11

Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce:

«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

 

 

Art. 12

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe (19)

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.

 

(19) Articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; (21) 

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni. (20)

 

(20) Comma così modificato dall'art. 14-bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

(21) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

 

 

Art. 14

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;

c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

 

 

Art. 15

Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. (22)

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

 

(22) Per la riduzione delle risorse del Fondo di cui al presente comma, vedi l’art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

 

 

Art. 16

Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009. (23)

1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (24)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

(23) Comma inserito dall'art. 23, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 ottobre 2012.

 


D.L. 28 dicembre 2013, n. 149
(conv, con mod., Legge 21 febbraio 2014, n. 13).
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2013, n. 303.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 13.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;

Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerità del sistema politico;

Considerata altresì l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalità

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

 

Capo II

Democrazia interna, trasparenza e controlli

 

Art. 2

Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

 

 

Art. 3

Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente. (3)

2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica: (4)

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato; (5) 

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; (6) 

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi; (6) 

f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; (6) 

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali (7).

3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali. (3)

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(4) Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(5) Lettera premessa dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(6) Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(7) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

 

 

 

Art. 4

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». (8)

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. (8)

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni. (9)

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. (10)

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. (8)

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10 (11)

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10. (8)

 

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(9) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(10) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall'art. 1, comma 4, L. 27 ottobre 2015, n. 175, a decorrere dal 1° novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 175/2015. Sull'applicabilità delle disposizioni del secondo periodo del presente comma vedi l'art. 1, comma 4, della stessa L. n. 175/2015.

 

 

Art. 5

Norme per la trasparenza e la semplificazione

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. (12)

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. (13)

2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento. (14)

3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati.(16)

4.Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.(15)

4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese(17).

 

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(13) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(14) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(15) Comma sostituito dall'art. 1, comma 20, L. 9 gennaio 2019, n. 3. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 43, comma 1, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, dall'art. 1, comma 17, lett. b), nn. da 1) a 6), L. 9 gennaio 2019, n. 3, dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 1, comma 618, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1°gennaio 2022.

(17) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, lett. d), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Vedi, anche, l'art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

 

 

Art. 6

Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. A decorrere dall'esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici. (18)

 

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 7

Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. (18)

2. A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96. (19)

 

(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 8

Controllo dei rendiconti dei partiti

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4. (20)

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

 

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 9

Parità di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12. (21)

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente. (20)

 

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Capo III

Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta

 

Art. 10

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata,
nonché limiti alla contribuzione volontaria

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta: (27)

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; (22) 

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno (21).

3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2. (23)

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui. (20)

7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (24)

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici. (25)

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione. (26) ]

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

 

(22) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(23) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(24) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(26) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(27) Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 11

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici (32)

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. (28)

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. (28)

[3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona. (29) ]

[4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati. (29) ]

4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (30)

[5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo. (29) ]

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione. (31)

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (31)

[8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto. (29) ]

9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

(28) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(29) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(30) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 141, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(32) Per la proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

(33) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre - 24 novembre 2017, n. 244 (Gazz. Uff. 29 novembre 2017, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

 

 

Art. 11-bis

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU (34)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222».

 

(34) Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 12

Destinazione volontaria del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(40)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4. (35)

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille. (35)

2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4. (36)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti. (35) (43)

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille. (36) (42)

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. (41)

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato. (37)

6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. (38) (39)

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. (38)

 

(35) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, che ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

(36) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, che ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

(37) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(39) Per la soppressione della tariffa postale agevolata di cui al presente comma, vedi l'art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(40) Per la proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

(41) Comma così modificato dall'art. 1, comma 602, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 3 aprile 2014.

(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 maggio 2014.

 

 

Art. 13

Raccolte telefoniche di fondi

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 

 

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 13-bis

Giurisdizione su controversie (44)

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

 

(44) Articolo premesso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 14

Norme transitorie e abrogazioni

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

Art. 14-bis

Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali (45)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere».

2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: «la sezione regionale di controllo» sono premesse le seguenti: «il collegio istituito presso».

 

(45) Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 15

Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia. (46) 

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.»

 

(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 16

Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. (47)

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2. (48)

 

(47) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(48) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 giugno 2014, n. 82762.

 

 

Art. 17

Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. (49)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

 

(49) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 17-bis

Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici
(50)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

(50) Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 18

Disposizioni finali

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (51)

 

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

 

 

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica 18 aprile 2019

 

 

1. Finalità del provvedimento

Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o referendarie o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).

Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in tale contesto, è pertanto essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini e garantire il regolare svolgimento in tutte le fasi delle consultazioni elettorali.

Anche per tali ragioni, in considerazione dei potenziali rischi che l'uso illecito dei dati personali può comportare per i processi elettorali e la democrazia, lo stesso legislatore europeo ha di recente previsto “sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo” (v. Regolamento UE, Euratom n. 1141/2014, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come modificato dal Regolamento UE, Euratom 2019/493 del 25 marzo 2019).

Pertanto, in vista delle prossime consultazioni, anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento e dal Codice, il Garante invita tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel contesto delle elezioni e delle campagne politiche, alla puntuale osservanza dei principi vigenti in materia di protezione dei dati ed evidenzia la necessità di garantire agli interessati l’esercizio dei propri diritti (artt. 5; 15-22, Regolamento).

Inoltre, il Garante richiama l’attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori nonché singoli candidati, possono utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative di propaganda nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati (art. 1, par. 2, Regolamento). Di seguito sono evidenziati, distintamente ai paragrafi 2 e 3, i presupposti di liceità del trattamento dei dati nell’ambito dell’attività elettorale (consenso, legittimo interesse e altri presupposti).

 

2. Presupposti di liceità del trattamento: dati utilizzabili con il consenso

In linea generale, il trattamento dei dati nell’ambito sopra descritto può essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del consenso di quest’ultimi, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile (artt. 6, par. 1, lett. a) e 7, Regolamento), nonché esplicito ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati (art. 9, par. 2, lett. a), Regolamento).

 

Il consenso pertanto deve essere richiesto con formulazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali finalità del trattamento, quali, ad esempio, quelle di marketing; di profilazione; di comunicazione a terzi per le loro finalità promozionali oppure di profilazione di tali distinti soggetti. Lo stesso inoltre deve essere documentabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale), ossia il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati (v. artt. 5, par. 2 e 7, par. 1, Regolamento).

Di seguito sono evidenziati i casi in cui è possibile trattare i dati degli interessati, con il consenso di cui sopra:

 

A) Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico

Enti, associazioni ed organismi (ad es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.) che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica – in qualità di titolari del trattamento – soltanto qualora acquisiscano il consenso dell’interessato, e previa indicazione in modo chiaro nell’informativa dell´intenzione di utilizzare i dati personali degli aderenti al predetto scopo (artt. 6, par. 1, lett. a); 9, par. 2, lett. a) e 13 Regolamento).

In ragione di quanto sopra, l´informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli aderenti la possibilità di fornire o meno, in piena libertà e consapevolezza, consensi specifici, autonomi e differenziati rispetto alle ordinarie finalità perseguite dal titolare, volti a permettere l´utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, o anche alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalità.

Al riguardo, si ribadisce, l’illiceità della prassi seguita da parte di soggetti appartenenti ad associazioni, o addirittura da parte di soggetti estranei ad esse, che si candidano a elezioni politiche o amministrative, di acquisire e utilizzare –in assenza di uno specifico ed informato consenso degli interessati- gli indirizzari in possesso dell´associazione, per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

Enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. artt. 6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. d) Regolamento) e a condizione che tali finalità, e le modalità di contatto utilizzabili (ad es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell´atto costitutivo e siano rese note agli interessati all´atto dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Regolamento (in relazione a tale presupposto di liceità, v., più diffusamente, infra par. 3).

 

B) Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori.

I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché da singoli candidati, in occasione di specifiche iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso esplicito degli interessati e a condizione che nell´informativa rilasciata all´atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le ulteriori finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica perseguite (art. 9, par. 2, lett. a), Regolamento).

Il consenso al trattamento, invece, non è richiesto (art. 9, par. 2, lett. d), Regolamento) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di "adesione" al soggetto politico e al suo programma, tale per cui, in base allo statuto, all´atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, l’interessato potrà essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (ad es. di comunicazione politica o propaganda elettorale, art. 5, par. 1, lett. b) Regolamento). Tali circostanze dovranno essere adeguatamente evidenziate a mezzo dell’informativa.

 

3. Legittimo interesse e altri presupposti di liceità del trattamento

Possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali il cui trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento).

Rientrano in tali ipotesi di bilanciamento alcune disposizioni della previgente disciplina che non sono state espressamente richiamate dal d.lg. n. 101/2018, in quanto assorbite dalle norme introdotte dal Regolamento europeo.

Si fa in particolare riferimento a quelle che individuavano tra i presupposti di legittimità i trattamenti di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, comma 1, lett. c), d.lg. n. 196/2003, v. nel dettaglio infra punto A), nonché quelli effettuati da associazioni, enti, organismi senza scopo di lucro in riferimento agli aderenti e ai soggetti che hanno con essi contatti regolari nell’ambito delle legittime finalità come individuate nello statuto o nell’atto costitutivo (art. 24, comma 1, lett. h), d.lg. n. 196/2003, v. infra punto B)(1) .

Inoltre, come già puntualizzato, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali lo stesso è consentito se effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro ove persegua finalità politiche nell'ambito delle sue legittime attività o qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, a condizione che riguardi gli aderenti o le persone che hanno con esse regolari contatti, siano previste adeguate garanzie, e che i dati personali non siano comunicati all'esterno (art. 9, par. 2, lett. d) Regolamento).

Il trattamento di categorie particolari di dati personali può altresì ritenersi consentito ove riguardi informazioni personali rese manifestamente pubbliche dall’interessato (art. 9, par. 2, lett. e), Regolamento), purché, come puntualizzato dal Comitato europeo per la protezione dei dati, “al pari di altre deroghe riferite alle categorie particolari di dati personali, anche in questo caso l’interpretazione [sia] restrittiva, in quanto la deroga non può essere utilizzata per legittimare il trattamento di dati derivati”(c.d. inferred data) (cfr. Dichiarazione 2/2019 sull’uso di dati personali nel corso di campagne politiche, p. 2).

Tanto premesso, di seguito si indicano i principali casi, ancorché non esaustivi, in cui il trattamento dei dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica è consentito sulla base dei presupposti di liceità sopra individuati.

 

1) Fonti pubbliche

I dati personali estratti da fonti "pubbliche" - vale a dire le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento- possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento), nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle (per es. l’obbligo di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia, se l´accesso è consentito solo in determinati periodi; artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 2, lett. b), Regolamento e artt. 2-ter, comma 3, e 61, comma 1, Codice). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:

• liste elettorali detenute presso i comuni, che "possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo" (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);

• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 1, l. 459 del 27 dicembre 2001; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);

• elenco degli elettori italiani che votano all´estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);

• liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell´Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali (artt. 1 e ss. d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197);

• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto per l´elezione del Comitato degli italiani all´estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104; art. 11, d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395).

 

2) Aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso - sulla base dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento - i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell’atto costitutivo o nello statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 9, par. 2, lett. d), Regolamento).

 

4. Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti politici

Di frequente l’attività in esame comporta la partecipazione di soggetti terzi che mettono a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli candidati, dati personali per il perseguimento delle finalità menzionate o che, comunque, svolgono, per conto di quest’ultimi, servizi di comunicazione politica. Tale partecipazione nelle attività di trattamento rende opportuno richiamare, in particolare, l’attenzione sugli adempimenti previsti per il titolare in base al principio di accountability (artt. 5, par. 2 e 24, Regolamento). In merito, si riportano di seguito alcune delle ipotesi più ricorrenti.

 

I. Dati raccolti tramite le c.d. “liste consensate”

Talvolta, nella prassi è emersa l’acquisizione di dati personali da terzi cedenti che mettono a disposizione - solitamente dietro corrispettivo - informazioni relative a numeri di telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail o postali “consensati”, per i quali cioè tali cedenti assicurano la corretta raccolta (in base ad un’informativa asseritamente adeguata e a consensi ritenuti coerenti con le finalità del trattamento). In tale ipotesi, partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli candidati, in quanto titolari del trattamento, non sono esentati dal dover verificare l’effettivo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.

La verifica, a seconda dei casi, dovrà riguardare, ove si tratti di banche dati di modeste dimensioni (nella quantità di poche centinaia o migliaia di anagrafiche) tutti gli interessati o, quando si tratti di banche dati più consistenti, perlomeno, un campione oggettivamente congruo rispetto alla quantità degli stessi, e dovrà concernere anche la qualità, con riferimento all’esattezza, correttezza ed aggiornamento dei dati trattati(2).

In particolare, il cessionario dovrà verificare che:

- il cedente abbia rilasciato all’interessato l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, anche riguardo alla finalità di comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi appartenenti al settore politico e/o propagandistico;

- lo stesso soggetto abbia acquisito dall’interessato un consenso specifico per la comunicazione a terzi per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (artt. 6, par. 1, lett. a) e 7, Regolamento). Non è necessario, invece, acquisire un consenso specifico per le singole modalità (e-mail; sms; telefonate con operatore; fax; posta cartacea) utilizzate per perseguire tali finalità (3). Il consenso deve risultare manifestato chiaramente e liberamente, e, a tal fine, formulato in termini differenziati, rispetto alle diverse altre finalità perseguibili (ad esempio, quella di invio di materiale pubblicitario/vendita diretta/di ricerche di mercato; quella di profilazione; quella di comunicazione a terzi per le loro finalità promozionali o di profilazione).

 

 

II. Servizi di propaganda elettorale e di comunicazione politica curati da terzi

Quando i servizi in questione sono curati da soggetti terzi, questi ultimi, nei casi concreti, possono essere contitolari del trattamento oppure meri responsabili.

È ravvisabile la contitolarità quando il terzo, oltre a provvedere direttamente all’invio delle comunicazioni, utilizzi basi di dati in suo possesso e/o comunque quando lo stesso abbia, congiuntamente ai titolari di cui sopra, potere decisionale sulle finalità e i mezzi del relativo trattamento (per una concezione sostanziale e non formalistica dei ruoli in materia di protezione dei dati, v. art. 28, par. 10, Regolamento)

In tal caso partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, sono comunque tenuti ad effettuare le verifiche di cui sopra anche in presenza dell’attestazione, da parte dei terzi in questione, riguardo all’esatto adempimento degli obblighi vigenti in materia (in particolare, quelli relativi all’informativa e al consenso).

Invece, quando il terzo effettua il trattamento per conto del titolare, non avendo alcun potere decisionale sulle finalità e sui mezzi del trattamento, agisce in qualità di responsabile. In tal caso è necessario che il responsabile tratti i dati sulla base di precise e documentate istruzioni del titolare, anche per quanto riguarda la sicurezza, e che i relativi trattamenti siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento.

Il responsabile può richiedere, in nome e per conto del titolare, copia delle liste elettorali ed effettuare, in tale veste, le specifiche operazioni di trattamento per il periodo di tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta delle liste elettorali presso i comuni, utilizzazione dei dati per stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni politiche). I dati personali così acquisiti e detenuti dal terzo responsabile non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.

 

5. Dati non utilizzabili

Non sono utilizzabili:

 

A) dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali

Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore. Ciò, per esempio, in relazione:

• all’anagrafe della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). In base alla disciplina di settore, gli elenchi degli iscritti all’anagrafe possono essere rilasciati solo “alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità […] in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (art. 34 d.P.R. n. 223/1989);

• agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);

  agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71);

• alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570);

• ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell´elettore;

• ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;

• agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);

• agli indirizzi di posta elettronica tratti dall´Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-bis e 6-quater nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

• dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza o pubblicità dell’azione amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lg. 14 marzo 2013, n. 33; l. 18 giugno 2009, n. 69), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all´albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica. Ciò, in quanto la circostanza che dati personali siano resi conoscibili on line sui siti istituzionali per le predette finalità non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

 

B) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all´esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell´ente. Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all´espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresì, l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali. Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all´esercizio del mandato elettivo; tale finalizzazione esclusiva costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l´accesso e che ne limita la portata. Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili al mandato elettivo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici dell´amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di comunicazione politica.

Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l´utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell´ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

 

C) Dati raccolti nell´esercizio di attività professionali, di impresa e di cura

I dati personali raccolti nell´esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell´ambito dell´attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti (art. 5, par. 1, lettere a) e b), Regolamento), salvo che il titolare acquisisca uno specifico e informato consenso dell’interessato (art. 9, par. 1. lett a); cfr. per quanto riguarda l’ambito sanitario il provvedimento 7 marzo 2019, doc. web n. 9091942).

 

D) Dati contenuti negli elenchi telefonici

I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in difetto di una previa adeguata informativa, chiara e trasparente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e di un espresso consenso libero, specifico e documentato o, quanto meno, documentabile in modo certo (artt. 6 e 7; v. anche artt.: 5, comma 2 e 24, Regolamento riguardo al principio di “accountability”).

L´art. 129 del Codice, in attuazione della direttiva 2002/58/CE, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamento dei dati inseriti nei predetti elenchi, se effettuato per fini ulteriori e diversi da quelli di comunicazione interpersonale è lecito solo se è effettuato previa acquisizione del consenso specifico ed espresso degli interessati (c.d. “opt-in”).

Si ricorda che la deroga al siffatto obbligo del consenso (c.d. “opt-out”), introdotta all´art. 130 del Codice (v. art. 20-bis, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dall´art. 1, comma 1, l. 20 novembre 2009), con l´istituzione del "Registro pubblico delle opposizioni" (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178), è limitata alle finalità promozionali e non consente pertanto l´utilizzo dei dati personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica(4). Ciò, in ragione anche dell’evidente specificità della finalità “politica” che esclude una sua automatica sovrapposizione - in termini di compatibilità (v. art. 5, par. 1, lett. b, Regolamento) - con la finalità di marketing.

 

E) Dati reperiti sul web

L'agevole reperibilità di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non comporta la libera disponibilità degli stessi né autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi finalità, ma - in osservanza ai principi di correttezza e finalità (v. art. 5, par. 1, lett. a) e b), Regolamento) - soltanto per gli scopi sottesi alla loro pubblicazione (5).

Quindi, anche per quanto riguarda la propaganda politica on line, deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo a tal fine dei dati reperiti sul web, senza uno specifico consenso informato alla suddetta finalità (v. artt: 6, 7 e 13, Regolamento).

Si ritiene quindi illecita l´attività d’invio di messaggi politici/elettorali effettuata trattando dati di contatto reperiti in Rete in assenza di tali presupposti (indirizzo e-mail; numero di telefonia fissa; numero di telefonia mobile), a prescindere dalle modalità impiegate: automatizzate (e-mail; sms; fax; telefonate preregistrate; mms) o non automatizzate (telefonate con operatore; posta cartacea).

Ciò in particolare può riguardare, ad esempio:

• dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software (v. c.d. web or data scraping);

• liste di abbonati ad un provider;

• dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa;

• dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio;

• dati pubblicati dagli interessati sui social network.

Riguardo a quest’ultima ipotesi, come hanno evidenziato casi recenti, sussistono seri rischi di utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini per sofisticate attività di profilazione su larga scala e di invio massivo di comunicazioni o ancora per indirizzare campagne personalizzate (il c.d. micro-targeting) volte a influenzare l’orientamento politico e/o la scelta di voto degli interessati, sulla base degli interessi personali, dei valori, delle abitudini e dello stile di vita dei singoli. In vista delle elezioni europee è pertanto fondamentale garantire la corretta applicazione delle norme sulla protezione dei dati soprattutto on line, anche al fine di proteggere il processo elettorale da interferenze e turbative esterne.

In tale quadro, va ribadito che i messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti di social network (come Facebook o Linkedin), in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati (artt. 5, 6, 7, 13, 24, 25 del Regolamento). La medesima disciplina è altresì applicabile ai messaggi inviati utilizzando altre piattaforme, come Skype, WhatsApp, Viber, Messanger.

In merito, si rappresenta che il suindicato rischio risulta ancor più elevato in considerazione delle peculiari condizioni di servizio imposte unilateralmente agli utenti sia dalle piattaforme di comunicazione e social networking, sia nei dispositivi mobili utilizzati. Infatti tali condizioni, in alcuni casi, prevedono la condivisione indifferenziata (e senza il necessario consenso specifico) di tutti o gran parte dei dati personali presenti negli smartphone e nei tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della navigazione internet) o l´accesso del fornitore alla lista dei contatti o alla rubrica presente sul dispositivo mobile.

Ad ogni modo, ove i titolari procedano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, al trattamento di dati personali presenti sui social (o altrove reperiti), nel rispetto dei principi e dei presupposti di liceità sopra individuati (artt. 5, 6, 13 e ss., Regolamento), si ribadisce la necessità di evitare comunicazioni massive e insistenti, nonché condotte non corrette quali:

- contatti mediante telefonate o sms in orario notturno;

- comunicazioni che mirino ad acquisire informazioni personali degli interessati eccedenti e non pertinenti con la finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Coerentemente con i principi sopra ribaditi, ove -nei social network, come anche in blog e forum utilizzati dalla comunità degli iscritti ai servizi social- risultino visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, i suindicati titolari, che intendano inviare messaggi finalizzati alla comunicazione politica/elettorale, dovranno aver previamente acquisito, per ciascun di tali "contatti”, un preventivo consenso libero, specifico, documentato ed informato per la finalità in questione oppure basarsi su un altro eventuale presupposto di liceità.

 

6. Accountability ed obbligo di informativa

Come già detto, in caso di raccolta dei dati presso l´interessato, quest´ultimo deve essere informato in merito alle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, Regolamento).

Quando invece i dati non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa va fornita entro un termine ragionevole dall’acquisizione degli stessi –che non può superare la durata di un mese-, o comunque al momento della prima comunicazione all’interessato o ad altro destinatario qualora prevista (art. 14, paragrafi 1, 2 e 3, Regolamento).

Il titolare può esimersi dal rendere l’informativa nel caso in cui rilasciarla risulti “impossibile” o implichi “uno sforzo sproporzionato” (art. 14, par. 4, lett. b), Regolamento). In tali ipotesi, il titolare è comunque tenuto ad adottare “misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni” (art. 14, par. 5, lett. b), Regolamento). Dunque, in base a tale previsione -espressione del principio di “accountability”- è rimessa anche in questa circostanza al titolare, a fronte di minori adempimenti amministrativi e in un’ottica di maggiore responsabilizzazione del medesimo, l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento venga effettuato in conformità alla legislazione vigente (artt. 5, par. 2 e 24, Regolamento).

Ai fini dell’applicazione dei principi sopra indicati, il titolare può tener conto dei provvedimenti in materia di esonero dall’informativa adottati dal Garante, in vigenza della previgente normativa (ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003), per valutare il ricorrere dei presupposti di applicabilità dell’art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento ed adottare le misure appropriate(6). Nei provvedimenti menzionati, il Garante ha ritenuto proporzionato rispetto ai diritti degli interessati, esonerare dall´obbligo di rendere l'informativa i soggetti politici che utilizzano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dati personali estratti dalle liste elettorali durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, oppure nel caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile fornire un’idonea informativa sulla base di specifiche condizioni (v. par. 5.1, provv. gen. 6 marzo 2014, doc. web n. 3013267).

In altri provvedimenti, anch’essi resi ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003, il titolare è stato esonerato dall’obbligo di rendere l’informativa individualmente, a condizione che la stessa, completa di tutti i suoi elementi, fosse comunque fornita mediante pubblicazione sul proprio sito web e tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale(7).

Tanto premesso, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate. Anche alla luce di quanto già stabilito dal Garante nei provvedimenti sopra citati(8), le misure appropriate potrebbero essere quelle già individuate in passato. In base a queste ultime, potrebbero dunque prescindere dall’obbligo di rendere l’informativa individuale, a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell´eventuale ballottaggio), a condizione che:

- nel materiale inviato sia indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l´interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento; e

- l’informativa recante tutti gli elementi di cui all’art. 14, paragrafi 1 e 2 del Regolamento sia resa mediante pubblicazione della stessa sui propri siti web di riferimento o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale (a seconda della consultazione).

 

7.  Esercizio dei diritti dell´interessato e obblighi dei titolari

L´interessato, rivolgendosi al titolare del trattamento, può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento.

Con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato a fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l´interessato può in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale (cfr. art. 21, Regolamento), anche nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consenso informato. L’interessato può, inoltre, revocare in ogni momento il proprio consenso. In tale ipotesi, il titolare è tenuto a non inviare più all´interessato ulteriori messaggi in occasione di successive campagne elettorali o referendarie.

Ciò vale anche nel caso in cui i dati personali sono estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede espressamente il relativo utilizzo per le finalità considerate (art. 51 d.P.R. n. 223/1967, cit.). Tale richiesta potrà, tuttavia, essere accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle liste già raccolte, e non anche in relazione alle attività di comunicazione politica effettuate tramite l´utilizzo di liste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro.

Le richieste di cui sopra obbligano il titolare del trattamento a fornire all’interessato le informazioni relative alla corrispondente azione intrapresa, al più tardi, entro il termine di un mese dal ricevimento della richiesta, eventualmente prorogabile di altri due mesi in ragione della complessità e del numero di istanze pervenute (art. 12, par. 3, Regolamento); qualora non venga fornito un riscontro idoneo, l´interessato può rivolgersi all´autorità giudiziaria ovvero presentare un reclamo al Garante (art. 77, Regolamento e art. 141 del Codice).

Con il presente provvedimento, si evidenzia la necessità che i titolari del trattamento (partiti; movimenti politici; comitati; singoli candidati), alla luce dei nuovi principi di accountability e privacy by design, predispongano misure organizzative e tecniche adeguate, anche in base allo stato delle nuove tecnologie e dei nuovi crescenti rischi per gli interessati, tali da garantire l’esercizio effettivo, puntuale e tempestivo dei predetti diritti. É altresì necessario che tali titolari siano in grado di comprovare con idonea documentazione le misure previste ed adottate, nonché il procedimento valutativo per la loro individuazione, inclusa la valutazione dei rischi.

 

8. Le sanzioni

Si ritiene utile evidenziare che, in caso di violazione della disciplina sopra più volte richiamata, trova applicazione il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 83 del Regolamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro.

Inoltre, in ragione delle modifiche introdotte dal legislatore europeo, al Regolamento UE, sopra richiamato sullo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (v. sub par. 1), possono trovare applicazione sanzioni pecuniarie aggiuntive. In base alle dette modifiche, infatti, se l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo sulla protezione dei dati da cui sia possibile evincere che la violazione delle norme applicabili in materia sia connessa ad attività volte ad influenzare deliberatamente o tentare di influenzare l’esito delle elezioni europee “è tenuta ad avviare un’apposita procedura di verifica – anche coordinandosi con l'autorità nazionale di controllo interessata – all’esito della quale possono essere applicate le sanzioni previste nei confronti dei partiti europei o delle fondazioni politiche europee che abbiano utilizzato a proprio vantaggio tale violazione. Le sanzioni potrebbero ammontare al 5 % del bilancio annuale del partito o della fondazione interessati. Inoltre, i partiti e e le fondazioni che risulteranno aver commesso una violazione non potranno chiedere finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea nell'anno in cui la sanzione è imposta.

(1) Tale interpretazione -già espressa nel parere reso il 9 aprile 2014 dal Gruppo di lavoro ex Art. 29 sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE (v. WP 217, p. 60-61)- trova conferma anche nella Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo n. 101/2018, ove è stato precisato che i trattamenti in questione rientrano “certamente nei presupposti di legittimità del trattamento previsti dall’articolo 6 del regolamento e in particolare nell’esercizio del «legittimo interesse» cui il regolamento accorda ampio spazio” (v. Relazione illustrativa, cit., p. 4).

(2) Nel senso di una verifica rigorosa si esprimono testualmente le indicazioni date dal provv. generale 29 maggio 2003, “Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche”, doc. web n. 29840, proprio rispetto a liste acquistate da soggetti terzi).

(3) V. in tal senso già: Linee Guida 4 luglio 2013, in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, doc. web n. 2542348)

(4) V provv. gen. 19 gennaio 2011 ”Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni”, doc. web n. 1784528)

(5) V., fra i più recenti, provv.ti 1° febbraio 2018; 21 settembre 2017, citt., e, ancor prima, provv. 11 gennaio 2001, doc. web n. 40823; provv. gen. 29 maggio 2003 e Linee Guida 4 luglio 2013, par. 2.5, citt.; v. altresì provv. ti 6 ottobre 2016, n. 390, doc. web n. 5834805 e 30 novembre 2017, doc. web n. 7522090.

(6) V. provv. gen. 6 marzo 2014, doc. web n. 3013267; provv.ti gen.li 12 febbraio 2004, doc. web n. 634369, 7 settembre 2005, doc. web n. 1165613; 24 aprile 2013, doc. web n. 2404305.

(7) V. provv. del 5 luglio 2017, doc. web n. 6845231; provv. del 9 novembre 2017, doc. web n. 7489156, provv. dell’11 giugno 2015, doc. web n. 4169456.

 

 


D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
(conv, con mod., Legge 29 luglio 2021, n. 108)
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
(art. 38-bis, commi 3-6)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di definire la strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti;

RITENUTA, in particolare, l'urgenza di introdurre misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, della cultura e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

 

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

 

(omissis)

 

Art. 38-bis
Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni

 

(omissis)

 

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

 

 


Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Provvedimento 9 aprile 2024, n. 6.
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024

 

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

 

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2024, di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

visto, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia" e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

 

DISPONE

 

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

 

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

 

Art. 2

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente delibera, relativi alle elezioni europee.

 

Art. 3

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208.

 

Art. 4

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza equilibrata anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4.Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-ter.Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerate distinte dalle edizioni dei TG della testata.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience).

5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione ai diversi soggetti politici, facendo in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

7-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

 

Art. 5

Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

3-bis. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2, sono altresì indicate le informazioni per l'esercizio del diritto al voto degli studenti fuori sede.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 e i canali Rai i cui programmi sono diffusi all'estero, nonché le piattaforme di condivisione video e social network della Rai, assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini italiani residenti all'estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

6-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

 

Art. 6

Tribune elettorali: confronti

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70% in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e per il 30% tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito nella medesima disposizione.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

11-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

 

Art. 7

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito web della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Art. 8

Interviste dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. Le interviste sono trasmesse tra le ore 21:00 e le ore 23:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Art. 9

Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della Rai; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

 

Art. 10

Programmi dell’Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

 

Art. 11

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

 

Art. 12

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-bis. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

 

 

 

Art. 13

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'Amministratore Delegato della Rai

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

Art. 14

Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai

1.Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

 

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 9 aprile 2024


Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Delibera 12 aprile 2024, n. 90/24/CONS.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024

 

L’AUTORITÀ

 

NELLA riunione di Consiglio del 12 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi”, di seguito denominato Testo Unico;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO “The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022” adottato nell’ambito del piano d’azione per la democrazia europea, promosso dalla Commissione europea, e i relativi impegni rafforzati siglati dalle piattaforme aderenti al fine di contrastare la disinformazione; VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE («Regolamento sui servizi digitali» - DSA);

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e in particolare l’articolo 15;

VISTA la legge 25 marzo 2024, n. 38 con la quale è stato convertito il decreto - legge 29 gennaio 2024, n. 38, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, la quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano “nella giornata di sabato, (dalle ore 15 alle ore 23), e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23”, derogando a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativamente al voto “nella sola giornata di domenica”;

VISTI gli “Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali” adottati dalla Commissione europea in data 26 marzo 2024;

VISTO il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO l’Atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 e da ultimo dalla Decisione del Consiglio 2018/994;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante “Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo”, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” e dalla legge 22 aprile 2014, n. 65, recante “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014”, nonché da ultimo dalla citata legge 25 marzo 2024, n. 38 di conversione del decreto - legge 29 gennaio 2024, n. 38;

VISTO che il Consiglio dell’Unione europea, conformemente all’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, ha preso atto, come da comunicato diffuso in data 22 maggio 2023, che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 6 e il 9 giugno 2024;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione europea del 12 dicembre 2023 relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell’Unione e al rafforzamento della natura europea e dell’efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2023/8627 della Commissione europea del 12 dicembre 2023 sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche;

VISTA la Decisione 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029;

CONSIDERATO quanto segue:

- la “visibilità” dei soggetti politici, ai fini dell’applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative, deve essere valutata non solo in riferimento ai telegiornali ma anche, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 545/2023, 547/2023), con riguardo ai programmi informativi complessivamente offerti;

- tali valutazioni, inoltre, non devono essere effettuate, come avviene per la comunicazione politica, alla luce e in applicazione di criteri esclusivamente matematici di ripartizione paritaria degli spazi assegnati, suscettibili

effettivamente di consentire un accertamento oggettivo attraverso semplici rilievi automatizzati, ma devono essere condotte in ossequio ai principi di riconoscimento dell’autonomia editoriale e della garanzia della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori, nell’ottica di garantire “il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico”;

- pertanto, la rilevazione del tempo attribuito ai soggetti politici non assume rilievo di per sé “dirimente per i programmi di informazione”, essendo necessario valutare il caso concreto, e tenere conto degli elementi istruttori eventualmente forniti dall’emittente, al fine di verificare se la (contestata) presenza dei soggetti politici e dei membri del Governo sia o meno “funzionale a garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione ovvero se vi sia stato un ingiustificato trattamento differenziato tra i vari schieramenti politici o un’eccessiva esposizione degli esponenti governativi”;

- con riferimento alle modalità di valutazione delle possibili violazioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative, in relazione al monitoraggio dei programmi di informazione, coerentemente con i principi espressi nelle pronunce giurisprudenziali richiamate, appare pertanto necessario utilizzare, accanto a criteri meramente quantitativi come il c.d. “tempo di parola”, che rivestono carattere prevalente ma non esclusivo, anche criteri qualitativi che diano una misura più rispondente ai principi espressi dalle richiamate pronunce della presenza dei soggetti politici nei vari programmi informativi delle singole emittenti;

- in situazioni particolari, come ad esempio nel caso di segnalazioni relative a episodi in singole trasmissioni, la valutazione degli spazi attribuiti ai soggetti politici nei programmi di informazione è recata all’art. 9, comma 8, del regolamento, in base al quale, ai fini della decisione, occorre tenere conto di criteri qualitativi quali, a titolo esemplificativo, il format della trasmissione, le modalità di realizzazione del contraddittorio, gli argomenti trattati in relazione all’agenda e il tipo di intervento. Tali tipi di indicatori risultano invece inidonei ai fini della valutazione degli spazi attribuiti complessivamente alle singole forze politiche nell'ambito della programmazione della singola testata, poiché, dovendo in questo caso essere espresso un giudizio di insieme ed esteso a una pluralità di trasmissioni fra loro eterogenee, non offrirebbero criteri sufficientemente attendibili e verificabili;

- in questo senso, ai fini del monitoraggio degli spazi complessivamente attribuiti, la verifica dell’Autorità non può prescindere dall’individuazione di parametri di riferimento che, per quanto arricchiti da elementi qualitativi, rimangano sostanzialmente oggettivi;

- a tal fine, pertanto, l’Autorità ritiene opportuno introdurre il criterio degli indici di ascolto come criterio integrativo di valutazione di natura qualitativa, per il diverso valore che la presenza di un soggetto politico può avere a seconda della fascia oraria in cui gli venga riconosciuto uno spazio, anche in considerazione del fatto che l’Autorità svolge la propria attività di vigilanza attraverso il monitoraggio di ciascuna testata e in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto;

- il riferimento agli indici di ascolto consente di tener conto, nella valutazione, del rapporto tra il tempo di parola fruito dai soggetti politici rispetto alla fascia oraria di trasmissione nella quale viene rilevata la presenza dei soggetti, che registra un certo numero di ascolti;

- al fine di verificare l’effettiva esistenza di una violazione dei principi a tutela del pluralismo, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nell’ambito dei programmi informativi, l’Autorità utilizzerà il parametro del tempo e degli indici di ascolto, quale indicatore presuntivo, per poi operare una valutazione del caso concreto, tenuto anche conto degli elementi forniti dall'emittente;

CONSIDERATO altresì che, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10569/2022, appare necessario, rispetto all’attività di monitoraggio e di eventuale adozione di un ordine ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, definire una disciplina procedurale che, ancorché connotata da necessaria speditezza – stante la rapidità con la quale le emittenti devono provvedere a sanare eventuali disequilibri nell’ottica di salvaguardare la par condicio elettorale – preveda la contestazione degli addebiti e garantisca il contraddittorio procedimentale;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del’11 aprile 2024, è stata definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Presidente;

 

DELIBERA

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1.Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia prevista per i giorni 8 e 9 giugno 2024 e si applicano nei confronti dell’emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.

2.In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3.Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

 

 

 

Articolo 2

(Soggetti politici)

1.Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all’Autorità entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Autorità. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l’appartenenza a più di una forza politica;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) il Gruppo Misto della Camera dei Deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti a), b), c) che di volta in volta rappresentano i due Gruppi.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici:

a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

 

TITOLO II

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

 

CAPO I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA NAZIONALE

 

Articolo 3

(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per il settanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), in proporzione alla loro consistenza parlamentare;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi delle consultazioni elettorali non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso delle trasmissioni medesime, alcun riferimento.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Testo Unico.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

 

Articolo 4

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2.Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, fra i soggetti politici di cui all’art. 2 quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti

televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

Articolo 5

(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

1.Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che è reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo posta elettronica certificata, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni, salvi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b). A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.

 

Articolo 6

(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Articolo 7

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i notiziari, i giornali radio, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line soggetti al campo di applicazione dell’articolo 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line soggetti al campo di applicazione dell’articolo 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.

4. In ossequio al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione.

5. Qualora il format della trasmissione preveda interventi a sostegno di una tesi rilevante ai fini dell’agenda politica, è necessario garantire uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di punti di vista alternativi sugli stessi temi, allo scopo di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico - così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’art. 2 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

9. L’emittente che trasmette la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

10. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l’obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

11. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

 

Articolo 8

(Attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio)

1. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l’Autorità effettua la vigilanza sulle reti nazionali attraverso il monitoraggio della programmazione.

3. L’accertamento del rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all’art. 7 e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche avviene attraverso la verifica dei tempi di parola fruiti da ogni soggetto politico nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna emittente in base ai criteri dell’art.9. Nella prima fase della campagna, fino alla pubblicazione delle candidature, la verifica è svolta su base quattordicinale, nella seconda fase è svolta su base settimanale. Ai fini della decisione, l’Autorità valuta quale criterio sussidiario anche il tempo di antenna fruito da ciascun soggetto politico tenendo anche conto dell’agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici. L’Autorità può valutare altresì il format e la periodicità di determinati programmi.

4. I tempi vengono valutati tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in proporzione al numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature.

5. Ogni settimana, di lunedì, l’Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica a un punto di contatto appositamente individuato dall’emittente, i dati del monitoraggio del pluralismo, segnalando altresì l’evidenza di eventuali criticità riscontrate, con l’indicazione delle norme che risultano violate, e invitando le emittenti a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni in merito. I dati sono ripartiti tra:

b i programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza quotidiana o trasmessi più di una volta alla settimana;

c i programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza settimanale.

6. Le emittenti possono comunicare entro 24 ore dal ricevimento dei dati, ai sensi dell’art.10 della legge 28/00, le informazioni e documenti utili alla valutazione delle criticità segnalate. L’Autorità valuta le osservazioni trasmesse dalle emittenti ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.

7. Per la fase di campagna elettorale che precede la pubblicazione delle liste delle candidature, i dati relativi alla prima settimana di ogni ciclo quattordicinale recano l’evidenza di eventuali criticità riscontrate al fine di consentire entro la seconda settimana del ciclo quattordicinale il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra i soggetti politici.

8. I dati trasmessi alle emittenti relativi alla seconda settimana del ciclo quattordicinale recano anche il conteggio complessivo del ciclo quattordicinale con l’evidenza di eventuali disparità di trattamento dei soggetti politici verificatesi in tale periodo di monitoraggio, con la contestazione delle norme che risultano violate.

9. L’Autorità, nel caso di accertamento degli scostamenti, ordina il ripristino dei tempi, nella medesima tipologia di programma, secondo la ripartizione di cui al comma 5 tra notiziari, programmi informativi a cadenza quotidiana o trasmessi più di una volta alla settimana e programmi informativi a cadenza settimanale.

10. Per la seconda fase di campagna elettorale, a seguito della pubblicazione delle liste, i dati trasmessi alle emittenti recano l’evidenza di eventuali criticità riscontrate nella settimana precedente, oggetto di valutazione autonoma, dovute alla disparità di trattamento dei soggetti politici, con la contestazione delle norme che risultano violate.

11. Nel corso dell’ultima settimana di campagna elettorale, soggetta a verifica autonoma, l’Autorità potrà adottare un apposito ordine di ripristino e i dati saranno resi disponibili quotidianamente.

12. L’Autorità, nel caso di accertamento degli scostamenti, ordina il ripristino dei tempi da effettuarsi entro la stessa settimana di ricezione del provvedimento.

13. L’equilibrio dei dati dovrà essere ripristinato considerando la percentuale di tempo in difetto o in eccesso registrata nel ciclo di monitoraggio rispetto agli scostamenti minimi e massimi dai valori di riferimento consentiti per i soggetti politici, di cui all’art.9, comma 6. In particolare:

a il soggetto politico che risulta sottorappresentato dovrà fruire di un tempo percentuale pari allo scostamento in difetto rilevato, in aggiunta alla percentuale dei tempi del valore medio di riferimento di cui all’art.8, comma 4;

b il soggetto politico che risulta sovrappresentato dovrà fruire di un tempo percentuale pari allo scostamento in eccesso rilevato in meno rispetto al valore medio di riferimento di cui all’art.8, comma 4;

14. Il ripristino dei tempi è effettuato possibilmente nel medesimo programma in cui si è determinato lo squilibrio.

15. Il direttore di testata deve assicurare l’alternanza e la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica complessivamente per ciascuna fascia oraria e per ciascun programma nell’intero periodo elettorale.

16. Nel caso dei canali “all news”, dato che l’informazione, nel loro caso, rappresenta un unicum insuscettibile di essere scomposto e, dunque, separatamente valutato sulla base di una distinzione tra tipologie di programmi, la valutazione sarà effettuata considerando l’informazione complessivamente, senza la suddivisione dei tempi tra notiziari e programmi.

17. Nel caso di canali differenti dagli “all news”, la cui programmazione sia costituita in prevalenza da programmi di informazione ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica, la valutazione complessiva è effettuata tenendo conto della specifica tipologia del palinsesto e in particolare, anche dei tempi di parola totali registrati dai soggetti politici sia nei notiziari che nei programmi.

18. Nel caso dei programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line la valutazione del rispetto del pluralismo è effettuata tenendo conto della specifica tipologia del servizio.

19. I dati di monitoraggio sono resi pubblici sul sito internet dell’Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata secondo le scadenze di cui ai commi precedenti.

 

 

 

Articolo 9

(Criteri di valutazione)

1. La contemperazione tra la libertà di informazione e i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, imparzialità pluralità dei punti di vista e parità di trattamento è conseguibile avendo riguardo all’offerta dei programmi informativi, notiziari e programmi di approfondimento informativo.

2. La verifica del rispetto del pluralismo è effettuata secondo le modalità descritte all’articolo 8.

3. La settimana di monitoraggio inizia la domenica alle ore 00:00:00 e termina il sabato alle 23:59:59.

4. Per quanto riguarda le emittenti televisive la verifica è effettuata considerando per ciascuna emittente i tempi di parola riparametrati come specificato al comma 5 e, come criterio sussidiario, per i notiziari i tempi di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) dei soggetti politici, per i programmi di approfondimento informativo sotto la responsabilità di una testata giornalistica le presenze e i tempi di parola riparametrati. I tempi dei soggetti sono valutati considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l’esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall’Auditel. Le fasce orarie e i corrispondenti orari sono:

i. Premattutina - mattutina 7.00-11.59;

ii. Meridiana e pomeridiana 12.00-17.59;

iii. Preserale - prime time – seconda serata 18.00-01.59;

iv. Notturna 02.00-06.59.

5. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di marzo 2024 per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell’intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all’indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato.

6. In considerazione della libertà editoriale delle testate e della variabile dell’attualità della cronaca, incluse le iniziative rilevanti promosse dagli stessi soggetti, ai fini dell’individuazione del valore presuntivo si considerano congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito gli scostamenti minimi e massimi in valore percentuale con una soglia di tolleranza non superiore al 15% rispetto ai valori di riferimento, calcolati ai sensi dell’art.8, comma 4 e ritenuti fisiologici per ciascun soggetto politico. In ogni caso la soglia di tolleranza non può essere superiore al 10% nell’arco di due periodi di misurazione. L’Autorità trasmette alle emittenti una apposita tabella, contestualmente alla pubblicazione del presente regolamento, contenente:

a i valori di riferimento con i margini di scostamento dei soggetti politici della prima fase di campagna. I valori relativi ai soggetti della seconda fase di campagna elettorale (liste candidate ammesse) saranno trasmessi appena disponibili;

b gli indicatori delle fasce orarie utilizzati per riparametrare i tempi dei soggetti come descritto nei commi 4 e 5.

7. L’analisi dei dati tiene inoltre conto:

a. dei tempi registrati in valori assoluti dai singoli soggetti politici, per valutare la gravità di eventuali squilibri. In caso di tempi complessivi dei programmi informativi particolarmente esigui, la valutazione tiene conto anche del valore assoluto;

b. della eventuale dimensione ridotta del valore di riferimento dei soggetti politici, calcolato ai sensi dell’art. 8, comma 4, come nel caso di forze politiche con percentuali di riferimento inferiori al 2% o nuove forze politiche.

8. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento, l’Autorità tiene conto di eventuali rifiuti dei soggetti politici a partecipare ai programmi, laddove documentati dall’emittente.

9. Qualora tutte le verifiche sopra descritte e in particolare nel caso di superamento delle soglie minima e massima dei tempi, secondo il parametro descritto nei commi precedenti, evidenzino squilibri nei tempi fruiti dai soggetti politici si avvia il procedimento con la richiesta di controdeduzioni che devono pervenire all’Autorità entro 24 ore dalla ricezione. Gli Uffici provvedono a formulare la proposta al Consiglio relativa all’accertamento della violazione con conseguente provvedimento di riequilibrio, da notificare entro il mercoledì della settimana in cui deve essere garantito il riequilibrio, ovvero all’archiviazione, così come stabilito dall’art. 29 del Regolamento.

10. Le eventuali misure afflittive saranno applicate secondo i criteri di proporzionalità e gradualità che implicano la necessità che siano commisurabili alla gravità del fatto nonché alla durata e all’eventuale reiterazione delle violazioni.

 

Articolo 10

(Valutazione delle condotte nelle singole trasmissioni)

1. Nel caso di segnalazioni che riguardino singole trasmissioni, suscettibili di determinare uno squilibrio, l’Autorità può tener conto, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, anche dei seguenti criteri di valutazione:

i. il tipo di intervento a seconda se la partecipazione del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico;

ii. il tipo di programma e la sua periodicità;

iii. il format, in particolare delle modalità di realizzazione del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la presenza di esponenti di forze politiche distinte, oppure un’intervista singola;

iv. le modalità di confezionamento dell’informazione e la condotta dei giornalisti;

v. l’apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche;

vi. le opportunità di ascolto degli aventi diritto nell’ambito della programmazione.

2. Le eventuali misure afflittive saranno applicate secondo le modalità previste dall’articolo 29 e secondo criteri di proporzionalità e gradualità che implicano la necessità che siano commisurabili alla gravità del fatto nonché alla durata e all’eventuale reiterazione delle violazioni.

 

Articolo 11

(Programmi diffusi all’estero)

1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all’estero assicurano con particolare cura un’informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale.

2. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all’estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

 

Articolo 12

(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano, in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

 

 

CAPO II

 

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA LOCALE

 

Articolo 13

(Programmi di comunicazione politica)

I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

1. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

 

Articolo 14

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 2;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

 

 

Articolo 15

(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EE resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EE resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione e nella quale le emittenti sono autorizzate a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul sito web dell’Autorità.

 

Articolo 16

(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1.Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l’Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (D.P.R. n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell’emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG/3/EE, di cui al precedente art. 4, secondo comma.

 

Articolo 17

(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1.La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2.La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

 

 

Articolo 18

(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l’indirizzo fisico, il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e/o di fax, è depositato un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, nonché dal Comitato regionale competente, e reso disponibile, se possibile, anche sul sito web, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

Articolo 19

(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del Titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

 

Articolo 20

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1.Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2.Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 3, comma 1, lett. r), del Testo Unico, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

3.In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Articolo 21

(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 3, comma 1, lett. bb), del Testo Unico.

3.Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

 

Articolo 22

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

 

Articolo 23

(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.

 

TITOLO III

 

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

 

Articolo 24

(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Articolo 25

(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1.I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Articolo 26

(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di liste e candidati.

 

TITOLO IV

 

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

 

Articolo 27

(Sondaggi politici ed elettorali)

1.Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

2.In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.

3.L’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una verifica campionaria in merito all’effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:

a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unità campionarie;

b) la rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.

Qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:

a) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;

b) il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;

c) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.

4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell’Autorità.

 

TITOLO V

 

VIGILANZA E SANZIONI

 

Articolo 28

(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000.

 

Articolo 29

(Procedimenti sanzionatori)

1.Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite dall’Autorità sia d’ufficio, sia a seguito delle segnalazioni pervenute entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto da parte di ciascun soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima legge.

2.Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3.La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. In particolare, per quel che concerne l’emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l’Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore.

4.La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5.La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6.Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti l’emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla segnalazione. L’adeguamento spontaneo, da parte delle emittenti televisive e degli editori, comunicato tempestivamente all’Autorità, agli obblighi di legge o alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 o di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché di quelle dettate con il presente provvedimento, determina l’archiviazione del procedimento. L’Autorità procede all’archiviazione in base alle concrete modalità e tempistiche di realizzazione, in relazione al tipo di violazione, e qualora lo stesso adeguamento sia idoneo a far venir meno gli effetti lesivi.

8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all’Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L’Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Nel caso di provvedimenti relativi all’attività di monitoraggio, l’Autorità, applica la procedura specifica prevista dall’articolo 8, comma 5.

14. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell’Autorità riguardi il divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9 della legge n. 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione è necessaria anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.

16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta. Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. z), del Testo Unico, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l’Autorità procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

 

TITOLO VI

 

PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO E SOCIAL NETWORK

 

Articolo 30

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online)

1.Le piattaforme online sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell’imparzialità, indipendenza e obiettività dell’informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti nell’ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 e alle previsioni recate negli Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali adottati dalla Commissione europea il 26 marzo 2024.

2. Nell’ambito di tali orientamenti, le piattaforme online e i motori di ricerca designati assicurano la previsione di attività di fact-checking da parte di organizzazioni indipendenti, la trasparenza e la riconoscibilità dei profili o account social provenienti direttamente o indirettamente da Paesi terzi, la chiara identificazione dei messaggi politici a pagamento, l’adozione di strumenti di mitigazione relativi ai contenuti disinformativi prodotti dall’intelligenza artificiale generativa. Le piattaforme assicurano l’accesso a informazioni ufficiali sul processo elettorale, promuovono iniziative di educazione ai media e garantiscono la moderazione dei contenuti che minacciano l’integrità del processo elettorale.

3. Nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme online è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l’adozione condivisa e coordinata di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online, fermi restando gli impegni assunti nell’ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 di cui al comma 1.

4. Le piattaforme online assicurano il rispetto delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge n. 28/2000 e dell’articolo 27 del presente regolamento.

 

La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità.

.

Roma, 12 aprile 2024

 

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

                IL SEGRETARIO GENERALE

                             Giulietta Gamba

 


 

 

 

 

 

 

Normativa comunitaria

 


Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto
Decisione del Consiglio 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 ottobre 1976, n. L 278.

(2) Entrato in vigore il 1° luglio 1978.

(3) Modificato da: Decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976; Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002; Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati; Atto Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati; Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (97/C 340/01); Decisione (UE/Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018. Rettificato da: Rettifica. GU L 326 del 25.11.1976, pag. 32 (76/787/CECA)

 

Art. 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.

2. Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

 

Art. 2

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

 

Art. 3

1. Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.

2. Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio(4).

 

(4) Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1)

 

Art. 3-bis

Qualora le disposizioni nazionali prevedano una data limite per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale data limite è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.

 

Art. 3-ter

Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.

 

Art. 4

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

 

Art. 4-bis

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

 

Art. 5

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

2. Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1.

 

Art. 6

1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.  

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

 

Art. 7

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

— membro del governo di uno Stato membro;

— membro della Commissione delle Comunità europee;

— giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado;

— membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

— membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

— mediatore delle Comunità europee;

— membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

— membro del Comitato delle regioni;

— membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

— membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

— funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

— i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,

— i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.

3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all' articolo 8.

4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

 

Art. 8

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

 

Art. 9

1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Art. 9-bis

Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

 

Art. 9-ter

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio(5) riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

 

(5) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).

 

Art.10

1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

 

Art. 11

1. Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 229 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea(6) e l'articolo 106a del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica(7), il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo.

 

(6) Nota redazionale: Il testo originale faceva riferimento all'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea, che corrisponde attualmente all'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(7) Nota redazionale: Il testo originale faceva riferimento all'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che corrisponde attualmente all'articolo 106 bis di tale trattato.

 

Art. 12

1. Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

 

Art. 13

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

 

Art. 14

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.

 

Art. 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.

 

Art. 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.


 

Allegato I

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

 

Allegato II

Dichiarazione ad articolo 14

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975(8).

 

(8) GU n. C 89 del 22.4.1975, pag. 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Allegati

 


D.P.R. 10 aprile 2024.
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia(1).

 

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2024.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

    Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

    Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

    Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

    Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, che dispone il prolungamento delle operazioni di votazione in  occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'anno 2024;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Emana

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

    I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Dato a Roma, addì 10 aprile 2024

 

MATTARELLA

 

                                Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri

 


D.P.R. 10 aprile 2024.
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
(1)

 

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2024.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

    Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024;

    Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

    Vista la decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/114 del 27 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

    Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

    Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, che stabilisce modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento della popolazione da prendere in considerazione per l'applicazione della normativa in materia di procedimenti elettorali e referendari;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni alla data del 31 dicembre 2021;

    Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

Emana

il seguente decreto:

 

Art. 1

    Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

    Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Dato a Roma, addi' 10 aprile 2024

 

MATTARELLA

                                        Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno

 

Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni
per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia

 

Circoscrizioni

Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento permanente alla data del 31 dicembre 2021

Quoziente: 776.712

Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione

Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione

Resti di ogni circoscrizione

l. - Italia nord-occidentale

(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

15.831.941

20

297.701

20

II. - Italia nord-orientale

(Veneto - Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)

11.541.332

14

667.364 (*)

15

III. - Italia centrale

(Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

11.724.035

15

73.355

15

IV. - Italia meridionale

(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

13.512.083

17

307.979 (*)

18

V. - Italia insulare

(Sicilia - Sardegna)

6.420.742

8

207.046

8

Totali

59.030.133

74

 

76

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.



[1]    Legge 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[2]    Legge 20 febbraio 2009, n. 10, Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

[3]    Legge 22 aprile 2014, n. 65, Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

[4]    La norma europea prevede la possibilità di utilizzare due sistemi proporzionali: lo scrutinio di lista, il più diffuso e adottato anche in Italia, e il sistema uninominale preferenziale con riparto di voti proporzionale o sistema del voto singolo trasferibile, quale quello adottato dall’Irlanda.

[5]    Lettera del Presidente del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

[6]    Camera dei deputati, Commissioni Riunite (I e XIV), seduta del 14 febbraio 2019. Senato della Repubblica, Commissioni 1ª e 14ª riunite, seduta del 13 febbraio 2019.

[7]    Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

[8]    Legge 27 marzo 2004, n. 78, Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

[9]    Le altre disposizioni contenute nella decisione (tutte non precettive) non sono state recepite da questa legge in quanto ritenute già presenti nel nostro ordinamento ovvero in quanto aventi un contenuto meramente programmatico o facoltizzante nei confronti degli Stati membri.

[10] Legge 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004.

[11] Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

[12]   La rappresentanza degressivamente proporzionale è finalizzata a soddisfare due requisiti: 1) nessuno Stato più piccolo può ottenere più seggi di uno più grande, e 2) il rapporto tra popolazione e seggi aumenta con l'aumentare della popolazione. Pertanto, il numero totale dei seggi è ripartito in base alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma gli Stati membri più popolosi accettano di essere sottorappresentati al fine di favorire una maggiore rappresentanza dei paesi meno popolati: quanto più esteso è il paese, tanto minore è il numero di seggi in proporzione al numero di abitanti.

[13] Come sostituita dalla L. 9 aprile 1984, n. 61, Disposizioni tecniche concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[14] Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella G.U. 11 aprile 2024, n. 85.

[15] Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

[16] Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[17] Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

[18] Decreto legge. 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, conv. Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

[19] In attuazione della decisione citata, la prima delle due disposizioni della Legge n. 18 del 1979 è stata sostituita, la seconda aggiunta, dall’art. 3 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[20]   Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni Legge 14 settembre 2011, n. 148, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

[21]   Tale soglia demografica, originariamente fissata a 5.000 abitanti, è stata così aumentata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni.

[22] Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni.

[23] Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[24] Nella regione Trentino Alto Adige, i componenti della Giunta regionale, essendo eletti all’interno del Consiglio regionale, si trovano nelle medesime condizioni di incompatibilità previste per i consiglieri.

[25] Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella G.U. 11 aprile 2024, n. 85.

[26]   I partiti rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o da deputati ai parlamenti nazionali o regionali o da membri delle assemblee regionali possono costituirsi in partito politico europeo e registrarsi presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione (art. 10, paragrafo 4, Trattato sull'Unione europea).

[27] Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, conv. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

[28] La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate come sopra, con atto congiunto dei Presidenti del Senato e della Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta (L. 96/2012, art. 9, comma 3).

[29] Legge 21 marzo 1990, n. 53, Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[30] Legge 9 gennaio 2019, n. 3, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

[31] L’art. 1, comma 399 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ha stabilito che le operazioni di votazione di tutte le elezioni e consultazioni referendarie si svolgano in una unica giornata, dalle ore 7 alle ore 23 di domenica.

[32] Si tratta dell’incompatibilità con la carica di membro del Governo o del Parlamento di uno Stato membro e di quelle sussistenti nell’ambito delle istituzioni dell’Unione europea (per le quali si veda il paragrafo 3.5: Cause di incompatibilità).

[33] Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

[34] Si ricorda che le spese elettorali dei partiti che partecipano alla elezioni politiche non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui il partito presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/1993, art. 10).

[35] Ministero dell’interno, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 8-9 giugno 2024. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, pag. 99.

[36] Legge 2 maggio 1974, n. 195, Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

[37] Legge 18 novembre 1981 n. 659, Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

[38] In ragione di tale disposizione, la Commissione di garanzia ha respinto le richieste di accesso ai benefici presentate dai partiti privi di una rappresentanza in Parlamento (Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, Deliberazione 20 marzo 2014, n. 4).

[39]   Le modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi sono definite dal Decreto del Presidente della Camera dei deputati del 28 marzo 2023, pubblicato nella G.U. 3 aprile 2023, n. 79.

[40] La presentazione alla Presidenza della Camera è prevista dall’art. 14, co. 2, L. 96/2012. L’obbligo deve ritenersi tuttavia assolto anche nel caso di presentazione della dichiarazione alla Presidenza del Senato in quanto l’art. 10 della L. 441/1982, come modificato dalla stessa L. 96/2012 (art. 14, co. 2, lett. b), prevede che per i parlamentari europei è competente per l’applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazioni il Senato della Repubblica.

[41] Istituito a tale scopo presso la corte d'appello o il tribunale di ciascuna regione. L’obbligo di presentare anche al collegio di garanzia elettorale la dichiarazione prevista dall’art. 2, primo comma, della L. 441/81, è stato introdotto dall’art. 7, co. 6, della L. 515/93.

[42] Legge 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

[43]   Competente per l’applicazione di tali previsioni è il Senato della Repubblica (L. 441/1982, art. 10).

[44] La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa (L. 689/1981; Cass. sez. I, sent. 5715/2002).

[45] Legge 2 gennaio 1997, n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria i movimenti o ai partiti politici.

[46] La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa (L. 689/1981, art. 32; Cass. sez. I, sent. 5715/2002).

[47] Legge 4 aprile 1956, n. 212, Norme per la disciplina della propaganda elettorale. La legge pone un ulteriore e più stringente divieto nei giorni della votazione, nei quali è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

[48] Decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, conv. dalla Legge 4 febbraio 1985, n. 10, Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

[49] Si veda il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, adottato il 9 aprile 2024 per le elezioni europee, in cui si fa riferimento (art. 3, comma 3).

[50] Decreto Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

[51]    Comma introdotto dalla L. 96/2012, art. 11, co. 3.

[52] Legge 6 novembre 2003, n. 313, Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

[53] Si vedano gli artt. 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali dell’8 aprile 2004.

[54] Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa.

[55] Si veda Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP, Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, che definisce anche le modalità di pubblicazione dei sondaggi.

[56] Legge 24 aprile 1975, n. 130, Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

[57] Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[58]   La legge 147/2013 (art. 1, co. 400, lett. h), ha soppresso la previsione (L. 212/1956, art. 1, co. 2 e art. 4) secondo la quale i comuni allestiscono appositi spazi destinati ai soggetti che, pur non partecipando alla competizione elettorale, intendono affiggere materiale inerente alla campagna elettorale.

[59] Il divieto, riferito “anche alle emittenti radiotelevisive private”, è applicato al servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell’estensione ad esso del divieto di cui all’art. 9, primo comma, della L. 212/1956, operata in via di prassi e confermata dall’orientamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.