Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto 26 luglio 2024 |
Indice |
Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoLa Istituzione della Commissioneproposta di inchiesta parlamentare in esame (doc. XXII, n. 23-A), così come modificata in sede referente dalle Commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati, prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 82 Cost. e per tutta la durata della XIX legislatura, di una Commissione monocamerale di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (articolo 1, comma1). |
CompitiIn particolare, la Compitiproposta (articolo 1, comma 2) affida alla Commissione il compito di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
RelazioniAlla fine dei propri lavori, la Commissione deve riferire alla Camera circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche redigendo - come previsto a seguito dell'esame in sede referente - un documento di sintesi sulla situazione demografica del Paese e i processi di cambiamento che lo interessano (articolo 1, comma 3).
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ComposizioneLa Venti componentiproposta prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo (articolo 2, comma 1). Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la sua costituzione (articolo 2, comma 2). Nella sua Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretariprima seduta, la Commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, secondo quanto disposto all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. Nella elezione del Presidente, dunque, qualora nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto (o entra in ballottaggio) il deputato più anziano di elezione e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età (articolo 20, comma 2, Reg. Camera). Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2 (articolo 20, comma 3, Reg. Camera). Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive (articolo 20, comma 4, Reg. Camera). |
Poteri e limitiL'articolo 3 della proposta richiama quanto già previsto dall'art. 82, secondo comma, Cost. in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come di consueto, la proposta stabilisce Limitazioni all'attività della Commissioneulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (articolo 3, commi 1 e 2).
L'art. 133 c.p.p. prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
Limitatamente alle finalità dell'inchiesta, la Commissione ha Facoltà della Commissionefacoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti - derogando, pertanto, all'articolo 329 c.p.p., che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari -, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (articolo 3, comma 3). Il testo prevede la Atti coperti da segretoclausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti così trasmessi fino a quando siano coperti dal segreto (articolo 3, comma 4). Si precisa, inoltre, che per il segreto di Stato e per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti e che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (articolo 3, comma 5).
l
segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (L. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
Il
segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). Tale disposizione non si applica nei confronti del personale non dirigenziale (D.Lgs. 165/2001, allegato
A).
Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria ex art. 200 c.p.p., ad esempio in qualità di periti (
segreto professionale).
Per quanto riguarda il
segreto bancario, si applicano i principi in materia di trattamento dei dati personali, ora contenuti nel Regolamento UE 2016/679; l'art. 6 del Regolamento afferma che il trattamento dei dati personali (che comprende anche la loro comunicazione a terzi) è lecito in presenza del consenso dell'interessato, nonché quando è «necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte», come nel caso dei contratti bancari. In questa ultima ipotesi, gli istituti di credito possono comunicare a terzi i dati personali trattati purché abbiano preventivamente informato il cliente - al momento della conclusione del contratto - circa le categorie di possibili destinatari della comunicazione (artt. 13 e 14 del Regolamento). I dati non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti diversi da quelli indicati nell'informativa.
L'articolo 4 della proposta di inchiesta prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti all'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6. |
Organizzazione interna e copertura delle speseL'attività e il Regolamento internofunzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, rispetto alle cui disposizioni ciascun componente può proporre modifiche (articolo 5, comma 1). Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la medesima deliberi di riunirsi in seduta segreta (articolo 5, comma 2). La Commissione può Collaborazioniorganizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati (articolo 5, comma 3) e può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria, oltre che di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie (articolo 5, comma 4). Essa può inoltre richiedere e avvalersi di dati, analisi e documenti prodotti da esperti della materia, da università, da enti di ricerca, dall'Istituto nazionale di statistica e da organismi nazionali e internazionali che si occupano di questioni attinenti alle sfide demografiche (articolo 5, comma 5). Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (articolo 5, comma 6). Le Spese di funzionamentospese per suo il funzionamento, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera (articolo 5, comma 7). |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLa Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole. La Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea. |