Riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2023 20 novembre 2023 |
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Presupposti normativi|Contenuto| |
Il Ministro dell'interno ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale (Atto del Governo n. 92) concernente il riparto degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2023 e destinati all'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal medesimo Ministero. Si tratta di uno stanziamento di importo pari a 1.956.197 euro.
Le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 28 novembre 2023.
Presupposti normativiIl riparto di contributi a favore di enti e associazioni di interesse del Ministero dell'internoA partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 1 della L. 549/1995 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella. Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42). Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'art. 32, comma 2, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della L. 549/1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato art. 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, "intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". Viene confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio). I contributi in favore delle associazioni combattentisticheNello schema di decreto trasmesso alle Camere si evidenzia che lo stanziamento previsto sul capitolo 2309, Piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2023 è pari ad euro 1.956.197. Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sono stati approvati negli anni diversi provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.
In particolare, la L. 93/1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la L. 205/1998 ha autorizzato (art. 2) l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla L. 549/1995. L'art. 2 della L. 61/2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Successivamente è intervenuta la L. 92/2006, il cui art. 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla L. 549/1995.
L'art. 2, co. 250, della L. 191/2009 (Finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale, compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 19 marzo 2010. L'art. 2, punto 11 di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'art. 2 della citata L. 92/2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla L. 549/1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il piano gestionale 2 per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ex L. 549/1995 (piano gestionale 1 "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi") e uno per la ripartizione delle risorse ex L. 191/2009 (piano gestionale 2 "Associazioni combattentistiche"). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, a partire dal 2013 è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive. Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche) e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'art. 11-quaterdecies, comma 10, del D.L. 203/2005 (conv. dalla L. 248/2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel cap. 2310 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La legge di bilancio 2020 ha autorizzato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno (L. 160/2019, art. 1, comma 884). Successivamente, anche la legge di bilancio 2022 ha previsto un contributo di 200.000 euro (sia per il 2022 sia per il 2023) per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno (L. 234/2021, art. 1, comma 1012), contributo esteso al 2024 dal D.L. 228/2021 (art. 2, comma 6-quater) e al 2025 dal D.L. 198/2022 (art. 2, commi 9-ter e 9-quater). |
ContenutoLo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate (articolo 1). Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge 93/1994:
Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi: l'ANED il 21 febbraio 2023, l'ANPPIA il 26 maggio 2023 e l'ANVCG il 9 giugno 2023. Per il corrente anno finanziario, con riferimento al cap. 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a 1.956.197 euro. La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla L. 93/1994. Secondo tale proporzione, il 10% del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12% all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Si ricorda che, nel corso dell'
iter della L. 92/2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 (Cossiga), con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla L. 93/1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.
Nella tabella che segue viene posto a confronto il riparto dei contributi tra le associazioni vigilate per il 2023 con quello degli anni 2012-2022. L'erogazione del contributo, come chiarito dall'articolo 2 dello schema, grava sul capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso. L'articolo 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (art. 1, comma 40, L. 549/1995). Le tre associazioni, secondo quanto risulta dalla premessa di atto in esame, hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio come previsto dall'art. 1, comma 42 della medesima L. 549/1995) i rendiconti relativi all'attività svolta nel 2021:
I rendiconti sono allegati allo schema di decreto trasmesso alla Camera con lettera in data 7 novembre 2023. L'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (D.P.R. 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e conta 25.012 associati (dati al 31 dicembre 2022 fonte: Relazione di missione al rendiconto chiuso al 31.12.2022). L'Associazione è iscritta, dal 17 ottobre 2022, al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
L'ANVCG, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:
(Fonte:
Statuto 2020 e regolamento 2017).
Pubblica la rivista "Pace e Solidarietà".
L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione dotata di personalità giuridica con il D.P.R. 27 ottobre 1975, n. 987. Secondo gli ultimi dati disponibili risultano iscritti 3.023 soci (fonte: Relazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2023).
Gli scopi dell'associazione, come indicati nello statuto, sono quelli di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani, di agire per la realizzazione delle loro rivendicazioni materiali e morali, di combattere forme di rinascente fascismo e di divulgare i valori della Costituzione repubblicana. Tra i principali compiti dell'ANPPIA si ricordano i seguenti:
L'associazione pubblica il periodico "'l'antifascista".
L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con D.P.R. 5 novembre 1968. Dal 4 gennaio 2023 l'associazione è iscritta al Registro Unico del Terzo Settore. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Secondo gli ultimi dati disponibili i soci ANED risultano essere 2.503 (fonte: lettera di richiesta dei contributi 2023).
Tra gli scopi dell'ANED, recati dallo statuto, si ricordano i seguenti:
L'associazione inoltre "considera suo dovere far conoscere la storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è affidata la difesa della libertà e della democrazia".
L'associazione pubblica un giornale "Triangolo Rosso"; cura la pubblicazione di studi e ricerche sulla deportazione e aggiorna periodicamente l'edizione di alcune mostre fotografiche. I soci sono disponibili per incontri e testimonianze nelle scuole e ovunque la loro presenza sia richiesta.
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