Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
Riferimenti: AC N.1306/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 188
Data: 17/10/2023
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

17 ottobre 2023
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge A.C. 1306, già approvata all'unanimità dal Senato, all'articolo 1, comma 1, istituisce il 4 novembre di ogni anno quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

 Attualmente tale ricorrenza è celebrata, invece, come "giorno dell'unità nazionale" ogni prima domenica di novembre (si veda infra).

La festività è volta a ricordare e celebrare l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 -, che sancì la resa dell'Impero austro-ungarico e la conclusione, con esito vittorioso per l'Italia, della prima guerra mondiale. Con riferimento alla modifica della denominazione della ricorrenza, la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge originario specifica che il ricongiungimento dell a festa dell'Unità nazionale alla giornata delle Forze armate è volto a ribadire «quel collegamento ideale tra la Nazione e le Forze armate, sancito all'articolo 52 della Costituzione repubblicana che proclama la difesa della patria "sacro dovere del cittadino"».

 

Il comma 2 chiarisce che questa giornata non determina gli effetti civili di cui alla L. 260/1949.

 

Tale legge, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'articolo 2 contiene l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.
Nel corso degli anni tale elenco è stato modificato da una serie di successivi interventi normativi, attraverso i quali anche il 4 novembre - inseritovi, come si è detto, con la denominazione di "giorno dell'unità nazionale" - ha cessato di essere qualificato come giorno festivo per essere considerato, invece, una "ricorrenza mobile", le cui celebrazioni hanno luogo la prima domenica di novembre (L. 54/1977, art. 1). Tale ultima disposizione risulta, dunque, tacitamente modificata dall'intervento normativo in esame.
All'articolo 3, invece, la L. 260/1949 individua le solennità civili, facendo discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. La L. 54/1977 ha tuttavia disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

 

La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non costituisce, pertanto, festività nazionale.

  

L'articolo 2 disciplina le iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Al comma 1 si prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.

Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività, il comma 2 stabilisce che le iniziative degli istituti scolastici devono essere volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo oltre che di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

 

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono a darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

L'articolo 4 dispone che l'entrata in vigore della legge abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L' art. 1, istitutivo della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

La proposta può ascriversi, poi, alla materia di competenza concorrente «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Le iniziative celebrative previste dall'art. 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.  

Infine, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione».

 

La tabella che segue elenca le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge.
Data
Ricorrenza
Giorno festivo
Legge

1 gennaio

Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio

X

L. 260/1949

6 gennaio

Epifania del Signore

X

L. 260/1949 [1]

7 gennaio

Giornata nazionale della bandiera

 

L. 671/1996

26 gennaio

Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

 

L. 44/2022

27 gennaio

Giorno della Memoria (in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti)

 

L. 211/2000

1 febbraio

Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

 

L. 9/2017

10 febbraio

Giorno del ricordo (in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale)

 

L. 92/2004

11 febbraio

Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede

 

L. 260/1949 [2]

16 febbraio

Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

 

Art. 19-bis, D.L. 17/2022 (L. 34/2022)

20 febbraio

Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

 

L. 155/2020

21 febbraio

Giornata nazionale del Braille

 

L. 126/2007

6 marzo

Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità

 

L. 212/2018

12 marzo

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori  sanitari e socio-sanitari
Celebrata annualmente in data stabilita con  DM salute [3]

 

L. 113/2020

17 marzo 2011

150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia

X

D.L. 64/2010 (L. 100/2010)

D.L. 5/2011 (L. 47/2011) [4]

17 marzo

Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera

 

L. 222/2012

18 marzo

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

 

L. 35/2021

21 marzo

Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie

 

L. 20/2017

[variabile]

Lunedì dopo Pasqua

X

L. 260/1949

6 aprile

Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia

 

D.L. 225/2010

11 aprile

Giornata del mare

 

D.Lgs/ 229/2017, art/ 52

25 aprile

Anniversario della Liberazione

X

L. 260/1949

1 maggio

Festa del lavoro

X

L. 260/1949

5 maggio

Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

 

L. 41/2009

9 maggio

Giorno della memoria (dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

 

L. 56/2007

20 maggio

Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

 

L. 194/2015

2 giugno

Festa nazionale della Repubblica

X

L. 260/1949 [5]

29 giugno

Santi Pietro e Paolo

     X [6]

L. 260/1949

15 agosto

Assunzione della Beata Vergine Maria

X

L. 260/1949

9 settembre

Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

 

L. 186/2002

L. 204/2012

28 settembre

Insurrezione di Napoli

 

L. 260/1949 [2]

2 ottobre

Festa nazionale dei nonni

 

L. 159/2005

3 ottobre

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

 

L. 45/2016

4 ottobre

Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena

 

L. 132/1958

L. 24/2005

4 ottobre

Giorno del dono

 

L. 110/2015

8 ottobre

Giornata nazionale «Per non dimenticare» (sicurezza dei trasporti). In memoria del disastro aereo di Linate

 

D.L. 121/2021, art. 7-bis  (L. 156/2021)

9 ottobre

Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo

 

L. 101/2011

24 ottobre

Giornata nazionale dello spettacolo

 

L. 164/2021

1 novembre

Tutti i Santi

X

L. 260/1949

1ª domenica di novembre

Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle Forze armate

 

L. 260/1949 [7]

9 novembre

Giorno della libertà (in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino)

 

L. 61/2005

12 novembre

Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

 

L. 162/2009

3ª domenica di novembre

Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada

 

L. 227/2017

20 novembre

Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

 

L. 451/1997

21 novembre

Giornata nazionale degli alberi

 

L. 10/2013

8 dicembre

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

X

L. 260/1949

25 dicembre

Natale del Signore

X

L. 260/1949

26 dicembre

Giorno successivo al Natale

X

L. 260/1949


[1]        La festività, soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977, è stata successivamente ripristinata ai sensi del D.P.R. 792/1985.

[2]     Solennità civile ex L. 260/1949, non comporta riduzione di orario nei pubblici uffici ai sensi dell'art. 2 della L. 54/1977.

[3]     Con D.M. 27 gennaio 2022 è stata indetta per il giorno 12 marzo di ogni anno.

[4]     Il D.L. 64/2010 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Successivamente, il D.L. 5/2011 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 260/1949.

[5]     L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Successivamente, l'art. 1 della L. 336/2000, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.

[6]     Giorno festivo per il solo comune di Roma (festività soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977 e ripristinata per il comune di Roma dall'art. 1 del D.P.R. 792/1985).

[7]     L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo, anziché il 4 novembre, la prima domenica di novembre. Da allora, il 4 novembre ha cessato di essere giorno festivo.