Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati |
Riferimenti: | SCH.DEC N.53/XIX |
Serie: | Atti del Governo Numero: 53 |
Data: | 31/07/2023 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, XIV Unione Europea |
Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
A.G. 53
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Atti del Governo n. 53
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AC0152.docx
I N D I C E
Contenuto dello schema di decreto legislativo
Contenuto della direttiva (UE) 2021/1883
Testo a fronte tra la normativa vigente e l’A.G. 53
Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 53) recepisce la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
La suddetta direttiva 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023. Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all’articolo 1 e all’allegato A della L. 4 agosto 2022, n. 127. Per il medesimo esercizio della delega la citata L. n. 127 non pone princìpi e criteri direttivi specifici; resta ferma l’applicazione, ove inerenti, dei princìpi e criteri direttivi generali posti dall’articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234.
La direttiva sostituisce la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE.
Tale disciplina prevede che i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite possono fare ingresso e soggiornare, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali stabilite dai c.d. decreti flussi.
Il decreto flussi è lo strumento con cui il Governo stabilisce ogni anno le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro. Il decreto è adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato il decreto flussi per l’anno 2022 con il DPCM 29 dicembre 2022. Esso ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 82.705 unità.
Per il solo triennio 2023-2025, il decreto flussi sarà adottato in deroga alla disciplina ordinaria sopra descritta. In primo luogo, il decreto sarà triennale e non annuale, ossia indicherà le quote massime di lavoratori ammessi per ciascuno dei tre anni di riferimento. Inoltre, oltre alle quote, indicherà anche i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso (si veda il D.L. 20/2023, art. 1, che ha introdotto tale disposizione transitoria).
L’esercizio dell’attività lavorativa specializzata è subordinata al rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione e alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
Al lavoratore straniero così autorizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa viene rilasciato dal questore competente uno speciale permesso di soggiorno denominato Carta blu UE.
La nuova direttiva amplia i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.
Contenuto dello schema di decreto legislativo
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di due articoli. L’articolo 1 apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (TUIM, D.Lgs. 286/1998).
L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In particolare il comma 1, dell’articolo 1, modifica in diversi punti l’articolo 27-quater del TUIM, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. 108/2012 che ha attuato la prima direttiva sui lavoratori stranieri altamente qualificati, ossia la direttiva 2009/50/CE.
Il comma 2 reca una puntuale modifica all’articolo 22 del TUIM, in materia di perdita del posto di lavoro del lavoratore straniero che riguarda tutti i lavoratori stranieri e non solamente gli altamente specializzati.
La lettera a) del comma 1, modifica i requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE., previsti all’articolo 27-quater, comma 1, TUIM.
In primo luogo, in base alle nuove disposizioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati, alternativamente (come specificato nello schema in esame) in possesso del titolo di istruzione superiore di livello terziario (la specificazione del livello non è presente nella formulazione vigente) rilasciato da autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale (attualmente è prevista la durata almeno triennale) o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Al riguardo, si segnala che l’articolo 2, primo paragrafo, numero 8 della direttiva 2021/883/UE, nel recare la definizione di “titoli di istruzione superiore” rilevante ai fini della direttiva, fa invece riferimento a un percorso di studi almeno triennale.
Viene confermato, tra le condizioni di accesso, il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.
Vengono, inoltre, introdotti due nuove forme di accesso:
§ il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
§ il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25).
§
Si ricorda che per istruzione terziaria si intende quel sistema di istruzione che segue i percorsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado (costituiti dai licei e dagli istituti tecnici e professionali). Il riferimento quindi è:
- in relazione alle università, alle lauree (triennali), alle lauree magistrali (biennali o a ciclo unico di 5 o 6 anni), ai dottorati di ricerca, ai master universitari di 1° e di 2° livello post laurea e post laurea magistrale, alle scuole di specializzazione post lauream;
- in relazione alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in particolare, ai percorsi di istruzione terziaria del 1° ciclo (triennali), del 2° ciclo (biennali) e del 3° ciclo (corrispondenti ai dottorati di ricerca svolti presso le università);
- in relazione agli istituti tecnologici superiori (cosiddetti ITS Academy), previsti dalla recente legge n. 99 del 2022 - approvata in attuazione di una delle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4-C1-R.1.2) - percorsi di formazione terziaria finalizzati alla specializzazione di natura tecnica, di durata biennale (di 5° livello secondo lo European qualification Framework - EQF o Quadro europeo delle qualificazioni), o triennale (di 6° livello secondo il medesimo EQF).
Si rinvia anche, in sintesi, al Quadro italiano dell'istruzione superiore.
Per quanto concerne, poi, il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto ministeriale "ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del Quadro europeo delle qualifiche".
Si ricorda poi che, in base alla tabella A facente parte dell'allegato I del medesimo decreto ministeriale (che non indica espressamente i titoli di studio relativi a ciascun livello di qualificazione), le conoscenze proprie del citato livello 5 sono "integrate, complete, approfondite e specializzate, con consapevolezza degli ambiti di conoscenza". Le abilità del medesimo livello 5 consistono nell'"utilizzare, anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni un'ampia gamma di metodi, prassi, protocolli e strumenti, in modo consapevole e selettivo anche al fine di modificarli, attivando un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che consentono di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali. Tipicamente: analisi e valutazione, comunicazione efficace rispetto all'ambito tecnico e gestione delle criticità". L'autonomia e la responsabilità di tale livello consistono nel "garantire la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo, identificando le decisioni e concorrendo al processo attuativo, in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e imprevisti".
In relazione al corrispondente testo vigente dell'art. 27-quater, lettera a) del testo unico sull'immigrazione, in cui si fa riferimento ai "livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia", si ricorda che: il livello 1 di tale classificazione è quello relativo a "Legislatori, imprenditori e alta dirigenza"; il livello 2 è quello relativo a "Professioni intellettuali, scientifiche e di alta specializzazione", mentre il livello 3 è quello relativo alle "Professioni tecniche".
Le lettere b), c) e d) del comma 1 ampliano la platea dei soggetti che possono richiedere il rilascio della Carta blu UE.
In particolare, viene modificato il comma 3 dell’articolo 27-quater TUIM che individua alcune categorie di stranieri esclusi dall’ambito di applicazione della Carta blu UE. Per effetto delle novelle apportate dalla disposizione in esame ne possono fare richiesta anche i seguenti soggetti., prima esclusi:
§ i beneficiari di protezione internazionale (rimangono esclusi coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale);
§ i lavoratori stagionali;
§ coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27-quinquies TUIM;
§ i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Si ricorda, inoltre, in relazione al nuovo testo dell'art. 27-quater, comma 1, lettera d), che viene richiesto, quale titolo alternativo per l'ingresso e il soggiorno in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati, il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25). A tale proposito, si ricorda che la classificazione ISCO-08 consiste in uno dei tre pilastri - quello riguardante le professioni (occupations) - del sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Nell'ESCO, ogni professione è abbinata in modo univoco ad un codice ISCO-08. L'ISCO-08 può quindi essere utilizzato come struttura gerarchica per il pilastro delle professioni. Se si entra all'interno di tale classificazione, nella categoria 1 (dirigenti) si trova - tra le altre - la sottocategoria 13 (dirigenti nei servizi di produzione e specializzati), al cui interno - tra le altre - si trova l'ulteriore sottocategoria 133 relativa ai "Dirigenti nei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (citata dalla disposizione in commento). Analogamente, all'interno della categoria 2 (professioni intellettuali e scientifiche), si trova la sottocategoria 25 (anch'essa citata dalla disposizione in commento) che fa riferimento agli "Specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Le lettere da e) a l) del comma 1 riguardano la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell’immigrazione e di rilascio dello stesso, disciplinato dai commi da 4 a 10 dell’articolo 27-quater TUIM.
Le lettere e), f) e g) innovano il comma 5 dell’articolo 27-quater TUIM, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro.
In particolare, si prevede che il datore di lavoro debba indicare unitamente alla domanda:
§ la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (in luogo della durata di un anno come prevede la formulazione vigente) per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui sopra (titolo di istruzione o qualifica professionale);
§ i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero (attualmente si prevede che siano allegati solo il titolo di istruzione o la qualifica professionale superiore);
Si tratta dei requisiti recati dal D.Lgs. 206/2007 che, in attuazione della direttiva 2005/36/CE, disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente
§ l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT (attualmente l’importo non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria). La retribuzione media annua lorda per dipendente in Italia risultava nel 2021 pari a quasi 27 mila euro nel 2021 (Rapporto annuale ISTAT, p. 25);
La lettera h) aggiunge due nuovi commi, il comma 5-bis e il comma 5-ter all’articolo 27-quater TUIM che concernono la particolare situazione, non regolamentata attualmente, del cittadino di un Paese terzo, titolare di altro titolo di soggiorno rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, che presenta una nuova domanda di Carta blu UE.
In tal caso non è necessario dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l’esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso (comma 5-bis).
Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, (comma 5-ter).
La lettera i) reca una disposizione di coordinamento formale in quanto abroga il comma 7, dell’articolo 27-quater TUIM contenente un rinvio all’articolo 22, comma 4, TUIM già abrogato dall’articolo 9, comma 7, lettera b), del D.L. 76/2003.
La lettera l) modifica il comma 8, che disciplina l’ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro.
In particolare, la novella prevede che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di 30 giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino alla eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo della Carta blu (come previsto in generale per tutti i lavoratori in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 9-bis, TUIM).
Il comma 11 dell’articolo 27-quater TUIM prevede che al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno recante la dicitura "Carta blu UE".
La lettera m) del provvedimento in esame aggiunge i commi 11-bis e 11-ter al citato art. 27-quater, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle annotazioni della Carta blu UE al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale (che come si è detto sopra sono stati inclusi tra coloro che possono chiedere la Carta blu), sia coloro in possesso delle competenze professionali non elencate nell’allegato I della direttiva 2021/1883.
L’articolo 2, § 9, della direttiva 2021/1883 reca la definizione di “competenze professionali superiori” indicando due tipologie:
- per quanto riguarda le professioni elencate nell’allegato I, le conoscenze, capacità e competenze attestate da un’esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, che sono pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro, e che sono state acquisite nel corso del periodo stabilito all’allegato I per ciascuna professione pertinente;
- per quanto riguarda le altre professioni, solo se previsto dal diritto nazionale o dalle procedure nazionali, le conoscenze, capacità e competenze attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante di lavoro.
Le professioni indicate nell’allegato I sono quelle per le quali le conoscenze, le capacità e le competenze attestate da un determinato numero di anni di esperienza professionale pertinente richiesto sono considerate equivalenti alle conoscenze, capacità e competenze attestate da titoli d’istruzione superiore, ai fini della domanda di Carta blu UE, sono elencate nell’allegato I.
La lettera n) aggiunge un’ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, delle condizioni previste al comma 5, lettere b) e c) (ossia del titolo di istruzione e della retribuzione minima), o di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato.
Nel caso di mancanza di risorse sufficienti per mantenere se stesso senza ricorrere all’assistenza sociale, alla lettera o), si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità.
La lettera p) riduce da 2 anni a 12 mesi il termine previsto dal comma 13 dell’articolo 27-quater TUIM il periodo entro il quale il lavoratore altamente qualificato può esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciato il titolo di soggiorno. Parimenti si riduce da due anni a 12 mesi il termine entro il quale il cambiamento del datore di lavoro è soggetto all’autorizzazione della Direzione territoriale competente.
La lettera q), con i nuovi commi 13-bis e 13-ter, dell’articolo 27-quater TUIM, introduce due deroghe ai divieti di cui sopra, prevedendo che il titolare di Carta blu UE:
§ è autorizzato, durante il periodo di disoccupazione, a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE;
§ può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo.
La lettera r) riduce da 2 anni a 12 mesi il termine, di cui al comma 15, dell’articolo 24-quater TUIM che limita l’accesso al mercato del lavoro dei titolari di Carta blu UE.
La lettera s) aggiunge al comma 16 dell’articolo 24-quater TUIM la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato nei confronti dei familiari di un titolare di Carta blu UE per i quali sia stato richiesto il ricongiungimento, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti, nonché la possibilità del rilascio contestuale del titolo di soggiorno al lavoratore altamente qualificato e ai suoi familiari.
La lettera t), che sostituisce il comma 17 dell’articolo 27-quater TUIM, introduce la possibilità per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità di fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7 (che prevede l’obbligo per gli stranieri muniti del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea di dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di 8 giorni), ad eccezione del terzo periodo (che prevede ai contravventori a tale obbligo l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103 a 309 euro).
Dopo 12 mesi (anziché 18 come attualmente previsto) di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare una attività lavorativa specializzata. A questa previsione la disposizione in commento aggiunge che l’interessato può esercitare l’attività lavorativa per un periodo superiore a 90 giorni, previo rilascio del nulla osta. Inoltre, nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro per poter fare ingresso in Italia senza visto è ridotto a 6 mesi.
Secondo la disposizione in esame poi, il datore di lavoro, nel presentare la domanda di nulla osta al lavoro, deve indicare, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5 (proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, titolo di istruzione e qualifica professionale, importo retribuzione):
§ gli estremi della Carta blu Ue valida rilasciata dal primo Stato membro;
§ gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta deve essere comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine può essere prorogato di 30 giorni, informandone il richiedente non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano
§ l’articolo 5, comma 9-bis, TUIM, che prevede che in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine ordinario di 60 giorni entro cui deve essere rilasciato, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa;
§ l’articolo 27-sexies, comma 5, TUIM che prevede che nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.
Il permesso di soggiorno ICT è uno speciale permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cui disciplina è stata introdotta dalla direttiva 2014/66/UE, la cosiddetta direttiva ICT (Intercorporate transfers), recepita con l’introduzione dell’articolo 27-sexies nel TUIM.
Fermo restando che la domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro, la disposizione in esame prevede che entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara, allo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta, la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo d’intesa il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro alle medesime condizioni previste dal comma 8 come modificato dalla lettera l) del provvedimento in esame (v. supra).
La disposizione in commento prevede anche a specificare che le cause di rifiuto o revoca del rilascio del permesso di soggiorno previste per il lavoratore altamente specializzato (recate dai commi 9, 10 e 12 dell’articolo 27-quater) si applicano anche al lavoratore in possesso di Carta blu rilasciato da altro Stato membro (per tali cause si veda il testo a fronte allegato).
Inoltre, si prevede esplicitamente che anche per i lavoratori altamente specializzati si applicano le speciali sanzioni previste in via generale nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, TUIM). Si applica anche la disciplina relativa al rilascio del permesso di soggiorno speciale in favore dello straniero che denunci il datore di lavoro per sfruttamento lavorativo (art. 22, commi 12-quater e 12-quinquies TUIM).
Infine, viene specificato che il permesso di soggiorno per i familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (attualmente non è specificato un termine per il rilascio di tale permesso di soggiorno).
La lettera u) introduce tre ulteriori commi all’articolo 27-quater TUIM.
Il comma 18-bis prevede che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere la Carta blu UE siano pubblicate sui siti istituzionali del Ministero del lavoro, del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri.
In base al nuovo comma 18-ter, il Ministero del lavoro ha il compito di comunicare ogni anno alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni le seguenti informazioni:
§ il fattore per determinare l’importo della soglia di retribuzione annuale;
§ l’elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa;
§ un elenco delle attività professionali consentite;
§ le informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.
Ogni due anni, il Ministero del lavoro effettua una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell’elenco delle professioni contenute nell’allegato I, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri, una relazione avente ad oggetto l’applicazione della direttiva (UE) 2021/1883, recepita dal provvedimento in esame. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all’importo della soglia di retribuzione annuale.
Infine, il nuovo articolo 18-quater prevede che il Ministero dell’interno, e precisamente il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è il punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente provvedimento.
Il comma 2, dell’articolo 1, che modifica l’articolo 22, comma 11, TUIM, reca un aggiornamento tecnico – in relazione a norme sopravvenute – nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente che si applica a tutti i lavoratori stranieri e non solamente agli altamente specializzati.
In particolare, nella formulazione vigente la disposizione sopra citata prevede che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.
Con la disposizione in esame l’iscrizione nelle liste di collocamento è stata sostituita dalla dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il comma 2 dell’articolo 1 appare quindi intervenire su aspetti ulteriori rispetto ai contenuti della direttiva oggetto di recepimento. Al riguardo, si valuti l’opportunità di un approfondimento.
L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede che, dall’attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano all’attuazione del medesimo decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Contenuto della direttiva (UE) 2021/1883
La direttiva (UE) 2021/1883 concerne i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea e i diritti dei relativi familiari (art. 1); si definiscono le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, con la possibilità di riconoscimento di uno specifico permesso di soggiorno, denominato Carta blu UE, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la suddetta Carta blu UE. La direttiva, in relazione alla disciplina ivi posta, ha abrogato la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
L'art. 2 della direttiva in esame specifica che per "lavoro altamente qualificato" si intende il lavoro retribuito di una persona che, nello Stato membro interessato, sia tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona e che possieda le "qualifiche professionali superiori necessarie", ossia qualifiche attestate da titoli d’istruzione superiore o competenze professionali superiori.
Per Carta blu UE si intende il permesso di soggiorno (recante il termine "Carta blu UE") che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva in titolo.
La direttiva trova applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che chiedono di essere ammessi, o che sono stati ammessi, nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato (art. 3).
D'altra parte, la direttiva non trova applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che:
- abbiano chiesto protezione internazionale e siano in attesa di una decisione sul loro status ovvero siano beneficiari[1] di protezione temporanea;
- abbiano chiesto protezione in conformità del diritto nazionale, di obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro e siano in attesa di una decisione sul loro status, ovvero siano beneficiari della suddetta protezione;
- chiedano di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori, ai sensi della direttiva 2016/801/CE, al fine di svolgere un progetto di ricerca;
- beneficino dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, ed esercitino il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un'attività economica subordinata o autonoma;
- entrino in uno Stato membro in virtù di accordi internazionali che, in relazione al commercio e agli investimenti, agevolino l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone (ferma restando l'autonoma disciplina, ai sensi della direttiva 2014/66/UE, dei trasferimenti intra-societari);
- abbiano avuto un provvedimento di espulsione e quest'ultima sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
- rientrino nell’ambito della direttiva 96/71/CE, con riferimento alla durata del distacco sul territorio dello Stato membro interessato;
- godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, in virtù di accordi conclusi fra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi.
La direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE ai fini dello svolgimento di lavori altamente qualificati; tali permessi non danno tuttavia diritto di soggiornare negli altri Stati membri. La direttiva fa inoltre salvi: le disposizioni più favorevoli del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali fra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più Paesi terzi, dall’altra; gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi fra uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi.
L’art. 5 stabilisce i criteri che il richiedente deve soddisfare al fine dell'ammissione quale titolare di Carta blu UE. Questi comprendono:
- un contratto di lavoro valido, o un’offerta vincolante di lavoro, avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;
- per le professioni non regolamentate, documenti attestanti le qualifiche professionali superiori, pertinenti in relazione al lavoro da svolgere;
- per le professioni regolamentate, documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata in questione;
- un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale, e, se richiesto, una domanda di visto, un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;
- la dimostrazione di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di aver fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi contro i quali siano normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non disponga di una copertura assicurativa di questo tipo o di prestazioni corrispondenti, connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.
Gli Stati membri devono richiedere che siano soddisfatte le condizioni relative al diritto nazionale pertinente, ai contratti collettivi o a pratiche consolidate.
Inoltre, la retribuzione annuale lorda, specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro, deve essere almeno pari al valore appositamente stabilito dallo Stato membro (quest'ultimo valore non può essere inferiore a 1,0 volte né superiore a 1,6 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato medesimo). Lo Stato membro può applicare una soglia di retribuzione inferiore rispetto al suddetto valore e corrispondente almeno all'80 per cento di esso per professioni che necessitino particolarmente di lavoratori cittadini di Paesi terzi e appartenenti ai gruppi principali ISCO 1 e 2 (che comprendono rispettivamente i dirigenti e i professionisti), nonché per i soggetti che abbiano conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE.
L'art. 6 precisa che la direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di Paesi terzi (conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, del TFUE).
Gli artt. 7 e 8 stabiliscono i motivi di rifiuto, revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE - motivi sui quali, a seconda dei casi, deve oppure può basarsi lo Stato membro in sede di esame della domanda -.
Gli Stati membri devono rifiutare le candidature qualora:
- i criteri di ammissione non siano rispettati;
- i documenti presentati siano falsi;
- il candidato sia considerato una minaccia per l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici;
- lo scopo principale dell’azienda del datore di lavoro sia fare entrare cittadini di Paesi terzi.
Gli Stati membri possono rifiutare le candidature qualora:
- il posto vacante possa essere assegnato a un cittadino dello Stato membro, a un cittadino dell’Unione o a un cittadino di un Paese terzo che vive legalmente nell’Unione;
- il datore di lavoro non abbia adempiuto a obblighi fiscali o legali, sia in bancarotta, corra il rischio di insolvenza o abbia assunto illegalmente cittadini di Paesi terzi;
- il Paese di origine del candidato soffra di una carenza di lavoratori qualificati in merito alla professione in questione.
Gli Stati membri devono revocare o rifiutare il rinnovo di una Carta blu UE qualora:
- la Carta o i documenti siano falsi;
- un cittadino di Paese terzo non detenga più un contratto di lavoro valido o le qualifiche necessarie, o non soddisfi più la soglia salariale.
Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo di una Carta blu UE qualora:
- l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici siano a rischio;
- il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi legali;
- il titolare della Carta blu non rispetti i requisiti di dotazione finanziaria personale, residenza e altri requisiti della direttiva.
Gli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 definiscono la disciplina della Carta blu UE e delle procedure ad essa inerenti.
In base a tali articoli, i richiedenti nei confronti dei quali lo Stato membro interessato abbia preso una decisione positiva otterranno un permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE", che autorizza il titolare a entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato, e a godere dei diritti riconosciuti dalla direttiva stessa. Il periodo standard di validità della Carta blu UE deve essere di almeno 24 mesi. Se il contratto di lavoro copre un periodo più breve, la Carta blu UE deve essere rilasciata almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. Tuttavia, se il periodo di validità del documento di viaggio del titolare di Carta blu UE è inferiore al periodo di validità della Carta blu UE, questa è valida almeno per il periodo di validità del documento di viaggio.
Le domande di ammissione sono prese in considerazione sia quando il cittadino di un Paese terzo soggiorni al di fuori dello Stato membro in cui chieda di essere ammesso sia quando già soggiorni nel territorio di tale Stato membro, in quanto titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi; lo Stato membro può prendere in considerazione anche le domande presentate durante altre fattispecie di soggiorno legittimo sul proprio territorio.
La decisione sulla domanda di Carta blu UE deve essere notificata "quanto prima", comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui sia stata presentata la domanda completa.
Gli Stati membri possono decidere di imporre tasse per il trattamento delle domande; tali tasse non possono essere sproporzionate o eccessive.
La direttiva ha inoltre introdotto un sistema - facoltativo per lo Stato membro - di "datori di lavoro riconosciuti", ai fini dell'applicazione di procedure semplificate per l'ottenimento di una Carta blu UE. In tal caso, la procedura di riconoscimento deve essere disciplinata a livello nazionale, con l'obbligo, tuttavia, di fornire informazioni chiare e trasparenti e senza spese od oneri amministrativi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro.
In base all'art. 15, durante i primi 12 mesi di occupazione legale del titolare della Carta blu UE, gli Stati membri possono subordinare ogni eventuale mutamento del datore di lavoro a una verifica della situazione del mercato del lavoro.
Ai sensi del medesimo articolo, durante un periodo di disoccupazione il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e conseguire un impiego.
Si disciplinano inoltre le possibilità, per gli Stati membri, di ammettere l'esercizio di un’attività autonoma in parallelo all’attività indicata nella Carta blu UE.
Le disposizioni sulla parità di trattamento fra i titolari della Carta blu UE e i cittadini dello Stato membro interessato concernono (art. 16):
- le condizioni di impiego, compresa l’età minima di ammissione al lavoro, e le condizioni di lavoro, fra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- l’istruzione e la formazione professionale;
- il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, secondo le procedure nazionali applicabili;
- i settori della sicurezza sociale di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;
- l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, comprese le procedure per l’ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d’informazione e consulenza forniti dai centri per l’impiego.
L'art. 17 prevede deroghe alla direttiva 2003/86/CE, con l'intento di agevolare il ricongiungimento familiare dei lavoratori altamente specializzati. I permessi di soggiorno per i familiari sono concessi contemporaneamente alla Carta blu UE. Inoltre, gli Stati membri non possono applicare limitazioni all’accesso dei familiari al mercato del lavoro, fatte salve quelle di cui all'art. 15, paragrafo 8 (in base a quest'ultimo, uno Stato membro può limitare l’accesso al lavoro, conformemente al diritto nazionale o dell’Unione vigente, qualora tali attività lavorative comportino, anche in via occasionale, una partecipazione all’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell’interesse generale dello Stato o qualora tali attività lavorative siano riservate ai cittadini di tale Stato membro, ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE).
Per quanto concerne lo status di soggiornante di lungo periodo nell’UE, gli artt. 18 e 19 prevedono per i titolari della Carta blu UE deroghe alla direttiva 2003/109/CE, consentendo ad essi un accesso agevolato al suddetto status.
Gli artt. da 20 a 23 della direttiva disciplinano la mobilità fra Stati membri: i titolari della Carta blu UE possono, dopo avere vissuto legalmente per 12 mesi nello Stato membro che ha rilasciato loro la Carta blu, spostarsi, vivere e lavorare con la propria famiglia in un altro Stato membro.
L’art. 24 disciplina, in primo luogo, l'accesso alle informazioni da parte dei richiedenti la Carta blu UE. Gli Stati membri hanno l'obbligo di rendere facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi (necessari per la domanda) e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva; tali elementi riguardano una serie di aspetti, quali le soglie di retribuzione annuale e le tasse applicabili, le procedure, i casi in cui gli Stati membri si avvalgono della clausola di assunzione etica, le attività professionali consentite nel loro territorio.
L'art. 24 prevede inoltre alcuni obblighi, per gli Stati membri, di comunicazione di informazioni alla Commissione europea.
L’art. 25 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione - entro il 18 novembre 2025 e in seguito ogni anno - statistiche sul numero di Carte blu UE rilasciate, respinte, rinnovate, revocate, nonché sul rilascio dei permessi di soggiorno ai familiari. Tali statistiche devono essere comunicate secondo i criteri di disaggregazione stabiliti dal medesimo articolo.
Ai sensi degli artt. 26 e 27, la Commissione europea deve presentare:
- una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 novembre 2026 e successivamente ogni due anni in merito alla valutazione dell'elenco delle professioni altamente qualificate di cui all’allegato I (la valutazione è intesa a tener conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro);
- una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 novembre 2026 e successivamente ogni quattro anni sull’applicazione della direttiva in esame, anche al fine di proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie (la valutazione deve concernere in particolare l’impatto degli artt. 5 e 13 e del capo V).
L’art. 28, infine, impone agli Stati membri di designare punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni per l'attuazione degli artt. 18 (status di soggiornante di lungo periodo), 20 (mobilità di breve durata), 21 (mobilità di lunga durata) e 24 (accesso alle informazioni e monitoraggio).
La direttiva dovrà essere recepita entro il 18 novembre 2023.
La direttiva trae origine dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016) 378).
Sulla proposta il Senato italiano si era espresso, in data 3 agosto 2016, con risoluzione della 1a Commissione permanente, la quale, tenuto conto dei pareri delle Commissioni 11a e 14a, si era pronunciata in senso favorevole (Doc. XVIII n. 145). La Commissione europea ha risposto con comunicazione del 9 dicembre 2016 (C(2016) 7904).
Testo a fronte tra la normativa vigente e l’A.G. 53
Testo unico immigrazione (D.Lgs.286/1998) |
|
Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’AG 53 |
Art. 27-quater |
Art. 27-quater |
1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso: |
1. L’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso: |
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; |
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato da autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; |
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate. |
Identica |
|
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante; |
|
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25). |
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: |
Identico |
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; |
|
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; |
|
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. |
|
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri: |
Identica |
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; |
Identica |
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; |
b) che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; |
c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; |
Identica |
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; |
Abrogata |
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato; |
Identica |
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; |
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27-quinquies; |
g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali; |
Abrogata |
h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g) ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; |
Identica |
i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; |
Identica |
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. |
Identica |
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo. |
Identico |
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda: |
Identica |
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a); |
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1; |
b) il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; |
b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero; |
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. |
c) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT. |
|
5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso; |
|
5-ter. In deroga all’articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato. |
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. |
|
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4. |
Abrogato |
8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. |
8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di 30 giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l’articolo 5, comma 9-bis. |
9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici |
Identico |
10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
Identico |
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; |
|
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; |
|
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. |
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11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi. |
Identico |
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11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo “annotazioni”, la dicitura “Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data).” Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell’aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11. |
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11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell’allegato I della direttiva (EU) 2021/1883, reca, nel campo “annotazioni”, la dicitura “Professione non elencata nell’allegato I |
12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi: |
Identica |
a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto; |
Identica |
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; |
Identica |
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b-bis) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato. |
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13; |
Identica |
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. |
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità. |
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. |
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi dodici mesi di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-ter. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. |
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13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo. |
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13-ter. Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo. Si applica l’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. |
Identico |
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13. |
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi, come previsto al comma 13. |
16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. |
16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE. |
17. |
17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare l’attività lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalità di cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5: |
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili. |
Identico |
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18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
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18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni: a) il fattore per determinare l’importo della soglia di retribuzione annuale; b) l’elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa; c) un elenco delle attività professionali consentite; d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell’elenco delle professioni contenute nell’allegato I, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l’applicazione della direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all’importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro. |
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18-quater. Il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell’interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell’attività del punto di contatto. |
[1] In conformità della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.