Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Istituzione della Commissione di inchiesta sulle mafie e associazioni criminali, anche straniere
Riferimenti: AC N.303/XIX AC N.387/XIX AC N.692/XIX AC N.624/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 24
Data: 18/01/2023
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Istituzione della Commissione di inchiesta sulle mafie

A.C. 303, A.C. 387, A.C. 624 e A.C. 692

 

 

 

 

 

 

 

n. 24

 

 

 

18 gennaio 2023

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

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File: AC0089.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Denominazione e ambito di applicazione della Commissione di inchiesta    5

§  Compiti                                                                                                             6

§  Poteri                                                                                                             10

§  Composizione                                                                                                14

§  Audizioni e richiesta di atti e documenti                                                        18

§  Organizzazione interna                                                                                 20

§  Autorizzazione di spesa                                                                                21

§  Entrata in vigore                                                                                            21

Quadro normativo                                                                                            22

Testo a fronte

La legge 99/2018 e le proposte di legge  A.C. 303, 387, 624 e 692             27

Documentazione

Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali circoscrizionali (27 marzo 2019)                                                                                                      53

 

 


Schede di lettura

 


Denominazione e ambito di applicazione della Commissione di inchiesta

L’articolo 1 delle quattro proposte di legge reca l’istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri.

 

Per quanto riguarda la denominazione della Commissione, tutte le proposte di legge mantengono quella adottata a partire dalla XVI legislatura con la legge 132/2008 (e confermata nella XVII con la legge 87/2013 e nella XVIII 99/2018), quando per la prima volta è stato operato un mutamento nella denominazione, che rimanda alla volontà di allargare l’attività d’inchiesta parlamentare alle associazioni criminali anche straniere operanti sul territorio nazionale.

 

Per quanto riguarda l’ambito di inchiesta, infatti, A.C. 303 (art. 1, comma 7), A.C. 387 (art. 1, comma 8) e A.C. 624 (art. 1, comma 7) riprendono quanto attualmente previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 99 del 2018, prevedendo che i compiti previsti dalla legge siano attribuiti alla Commissione anche con riguardo alle altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell’art. 3 della L. 146/2006 e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso) codice penale. In entrambe le proposte di legge rispetto alla legge n. 99 del 2018 si specifica solo che si fa riferimento alle mafie straniere e transnazionali in quanto operanti sul territorio nazionale. Nella pdl A.C. 692, il riferimento alle mafie straniere in quanto operanti sul territorio nazionale è presente all’articolo 1, comma 1, senza menzionare la L. 146/2006, né l’art. 416-bis c.p.

 

La L. 146/2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – intende promuovere la cooperazione tra gli Stati per prevenire e combattere in maniera efficace il crimine organizzato transnazionale. In particolare, l’art. 3 definisce quale reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Compiti

Per quanto riguarda i compiti della Commissione indicati nell’articolo 1 delle quattro proposte di legge, in gran parte coincidono (con qualche modifica) con quelli della legge 99/2018 e cioè:

§  verificare l’attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e quelle relative al regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia (C. 303, comma 1, lettere a), b) ed e); C. 387, comma 2, lettere a), b) ed e); C. 692, comma 2, lettere a) b) e c); C. 624: comma 1, lettera a), b) ed e); le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 fanno riferimento anche al monitoraggio delle scarcerazioni, come già previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 99 del 2018;

§  accertare la congruità della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate e incisive le iniziative di Stato regioni ed enti locali contro la mafia, anche al fine di costituire uno spazio giuridico antimafia a livello europeo e internazionale, (C. 303, comma 1, lettera g); C. 387, comma 2, lettera f), C. 624, comma 1, lettere g); C. 692, lettera d); in questo ambito la proposta di legge C. 303 fa riferimento all’esigenza di accertare la congruità della normativa con riferimento “alle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette “mafie silenti” e “mafie mercatiste”, all’integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti “comitati criminal-affaristici”, sistemi criminali o “massomafie”

§  accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell’ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento, tra le altre cose, agli insediamenti stasbilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento, a processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, avendo particolare riguardo – in tale ultimo campo – al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali e nel traffico di stupefacenti e nel commercio di opere d’arte (C. 303, comma 1, lettera i); C. 387, comma 2, lettera h); C. 624, comma 1, lettera m); e C. 692, comma 2, lettera e); la proposta C. 303 e la proposta C. 624 riprendono anche quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera l), numero 4) della legge n. 99 del 2018 sull’inserimento tra i compiti della Commissione anche dell’accertamento dell’”infiltrazione all’interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato”; la proposta di legge C. 387 fa riferimento “all’infiltrazione all’interno di associazioni di carattere segreto o riservato”;

§  indagare sul rapporto tra mafia e politica anche riguardo alla sua articolazione territoriale e ai delitti e alle stragi di carattere politico-mafioso (C. 303: comma 1, lettera i); C. 387: comma 2, lettera i); C. 624, comma 1, lettera i) C. 692, comma 1, lettera f);

§  indagare sulle forme di accumulazione di patrimoni illeciti e al fenomeno del riciclaggio e accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti dai condizionamenti mafiosi (C. 303, comma 1, lettera n); C. 387, comma 2, lettera l); C. 624, comma 1, lettera o); C. 692, comma 2, lettera g) ed i); la proposta di legge C. 692 fa anche riferimento, in quest’ambito, all’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

§  esaminare l’impatto negativo derivante al sistema produttivo dalle attività delle associazioni mafiose, con particolare riferimento all’alterazione della libera concorrenza, dell’accesso ai sistemi bancario e finanziario, della trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale (C. 303, comma 1, lettera o); C. 387, comma 2, lettera n); C. 624, comma 1, lettera p); C. 692, comma 1, lettera h); la proposta di legge C. 387 fa a questo proposito riferimento anche “ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette agromafie, anche in considerazione delle frodi nell’impiego dei fondi europei per l’agricoltura”;

§  verificare l’adeguatezza delle norme patrimoniali sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci (C. 303, comma 1, lettera t); C. 387, comma 2, lettera p); C. 624, comma 1, lettera s); C. 692, comma 1, lettera l)

§  verificare l’adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio (C. 303, comma 1, lettera u); C. 387, comma 2, lettera q); C. 624, comma 1, lettera t); C. 692, comma 1, lettera m)); le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624, come già la legge n. 99 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera t) fanno riferimento, a questo proposito anche alla necessità di curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per contrastare le organizzazioni mafiose mentre la proposta di legge C. 692 fa riferimento alla consultazioni delle associazioni nazionali e locali impegnate nel contrasto delle organizzazioni mafiose;

§  svolgere un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali e proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche alla luce di una verifica dell’efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti (C. 303, comma 1, lettera z); C. 387, comma 1, lettera s); C. 624, comma 1, lettera v); C. 692, comma 1, lettera n); la proposta di legge C. 303 prevede, in quest’ambito anche il monitoraggio degli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali;

§  riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente (C. 303, comma 1, lettera bb); C. 387, comma 2, lettera t); C. 624, comma 1, lettera aa); C. 692, comma 1, lettera o).

 

A questi compiti, comuni alle tre proposte di legge in esame, se ne aggiungono altri, già presenti nella legge 99/2018, riprodotti (con diverse declinazioni) nelle pdl A.C. 303, 387 e C. 624, ma non nella pdl A.C. 692:

§  verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura (C. 303, comma 1, lettera c); C. 387, comma 2, lettera c); C. 624, comma 1, lettera c);

§  verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie (C. 303, comma 1, lettera d); C. 387, comma 2, lettera d); C. 624, comma 1, lettera d);

§  verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua applicazione in materia di organizzazione sistemi giudiziari, sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia (C. 303, comma 1, lettera f) ed h), C. 387, comma 2, lettera g); C. 624, comma 1, lettere f) ed h);

§  programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti (C. 303, comma 1, lettera p); C. 387, comma 2, lettera n); C. 624, comma 1, lettera q); la proposta di legge C. 303 fa riferiemento anche all’inflitrazione occulta negli organi di informazione (A.C. 303); anche la proposta di legge C. 387 integra quanto disposto dall’articolo 1, comma, lettera p) della legge n. 99 del 2018 in materia di intreccio tra mafia e informazione prevedendo che la Commissione non solo programmi la propria attività a monitore e valutare tale rapporto ma anche a contrastarlo. Inoltre, dovrà esaminare la molteplicità delle loro cause, “riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente”;

§  estendere l’indagine relativa al riciclaggio anche al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse (C. 303, comma 1, lettera q); C. 387, comma 2, lettera o); C. 624, comma 1, lettera r)

§  esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito (C. 303, comma 1, lettera v); C. 387, comma 2, r); C. 624, comma 1, lettera u).

 

Le sole proposte di legge C. 303 e C. 624, inseriscono inoltre, tra i compiti della Commissione, la valutazione della penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative di contrasto e l’esame della possibilità di impiego degli istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie (C. 303: articolo 1, comma 1, lettere m) e aa); C. 624, comma 1, lettere n) e z). In entrambi i casi si tratta di previsione già conenute nell’articolo 1, comma 1, della legge n. 99 del 2018, rispettivamente alle lettere m) e v).

 

Si tratta di compiti che traggono ispirazione dagli spunti emersi nel corso dei lavori della Commissione antimafia della XVII legislatura e formalizzati nella sua relazione conclusiva, dove si auspicava che in sede di discussione della nuova legge istitutiva se ne valutasse l’introduzione (Relazione conclusiva approvata dalla Commissione antimafia della XVII legislatura il 7 febbraio 2018, pag. 394).  Effettivamente, diversi di quegli spunti sono poi confluiti nella legge 99/2018, di istituzione della Commissione per la XVIII legislatura.

 

Nella XVII legislatura La Commissione aveva inoltre approvato un codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali (Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014

Tale previsione è stata inclusa nella legge 99/2018 (articolo 1, comma 1, lettera i) che ha previsto di estendere l’indagine sul rapporto tra mafia e politica anche in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia nella XVII legislatura.

Le proposte di legge A.C. 303, 387 e 624 (all’articolo 1, comma 1, lettera i) nei tre testi) hanno fatto propria tale previsione, facendo riferimento al nuovo codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione antimafia istituita nella XVIII legislatura nella seduta del 27 marzo 2019.

 

Il Codice di autoregolamentazione definito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere nel 2014 – come modificato ed integrato il 27 marzo 2019 – ha individuato una serie di fattispecie che trovano applicazione nei confronti dei partiti, formazioni politiche, movimenti e liste civiche che aderiscono alle previsioni del Codice (per il contenuto del Codice cfr. infra il paragrafo relativo alla composizione della Commissione e il testo integrale riprodotto in allegato).

 

Infine, le proposte di legge C. 303 e C. 624 prevedono ulteriori specifici compiti rispetto a quanto previsto dalla legge 99/2018.

In particolare, la proposta di legge C. 303 prevede i compiti di:

§  valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio (comma 1, lettera r);

§  monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose (comma 1, lett. s)); come già si è accennato, al PNRR fa riferimento anche la pdl A.C. 692 (articolo 1, comma 1, lettera g) che propone che la Commissione accerti le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi con particolare riferimento all’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

La proposta di legge C. 624 prevede (articolo 1, comma 1, lettera l) il compito di accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità di tipo mafioso connesse all’immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti, sociali, economici e culturali con particolare riguardo:

·        all’infiltrazione all’interno della comunità nigeriana, con attenzione allo sfruttamento di donne e minori;

·        al settore manifuttariero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;

·        all’esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro, regolari o irregolari;

 

 

Poteri

Con riferimento ai poteri della Commissione, le proposte di legge, come già la legge n. 99 del 2018, introducono limitazioni rispetto a quelli astrattamente riconosciuti alle Commissioni di inchiesta dall’articolo 82 Cost., in base al quale esse procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

 

Analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVIII legislatura (L. 99/2018), le proposte di legge prevedono che, ad eccezione dell’accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale (L. 99/2018, articolo 1, comma 2; C. 303: articolo 1, comma 2; C. 387: articolo 1, comma 3; C. 624: articolo 1, comma 2; C. 692, articolo 1, comma 2).

 

L’art. 133 c.p.p. prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

 

La legge 99/2018 ha modificato l’indirizzo della legge istitutiva della Commissione nella XVII legislatura (L. 87/2013) e dalle precedenti L. 132/2008 e L. 277/2006, che prevedevano che la Commissione non potesse adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, oltre che limitazioni della libertà personale.

La limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta, introdotta la prima volta con la L. 277/2006 (e confermata dalla L. 132/2008), ha origine da una proposta avanzata dai relatori (Sesa Amici e D’Alia) nel corso dell’esame in sede referente alla Camera del progetto di legge di istituzione della Commissione “antimafia” nella XV legislatura (A.C. 40 ed abb.). In quella sede i due relatori hanno sottolineato la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero (13 giugno 2006).

Detta innovazione è stata oggetto di numerose modifiche e affinamenti nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento.

Inizialmente, infatti, il progetto di legge approvato in prima lettura dalla Camera nel 2006 recava – all’articolo 4 – una procedura aggravata per l’adozione, da parte della Commissione d’inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite. In particolare, si richiedeva che l’adozione, da parte della Commissione, delle “deliberazioni aventi a oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti” avvenisse “a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

Il Senato, esaminando il progetto di legge approvato dalla Camera in prima lettura, aveva introdotto all’articolo 1, comma 2, il divieto per l’istituenda Commissione “antimafia” di “adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”. Il Senato aveva contestualmente soppresso il successivo articolo 4.

Il testo deliberato dalla Camera in seconda lettura riformulava il comma 2 dell’articolo 1 prevedendo che “la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni”.

Il testo approvato definitivamente era il frutto di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, che individuava il divieto con una formula più ampia di quella delle “intercettazioni delle comunicazioni”, riprendendo quella usata dall’art. 15 della Costituzione.

 

Le proposte di legge C. 303 C. 387 e C. 624 – ma non la proposta di legge C. 692 - riproducono poi con alcune lievi modifiche gli ulteriori poteri che la legge 99/2018 ha, per la prima volta, conferito alla Commissione (si vedano i commi 3-5 e 3-bis e 3-ter - questi ultimi introdotti dall'art. 38-bis, comma 9, del D.L. 77/2021 - dell’articolo 1 della legge n. 99).

 

Un primo gruppo di disposizioni riguardano le modalità di applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali e prevedono quanto segue.

 

In primo luogo, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale (L. 99/2018: articolo 1, comma 3; C. 303: articolo 1, comma 3; C. 387: articolo 1, comma 4; C. 624: articolo 1, comma 3).

 

L’art. 117 c.p.p. dispone che quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dalla legge accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

 

Le previsioni recate dalla legge 99/2018 e dalle proposte di legge in esame introducono una base normativa di rango legislativo ad una prassi già consolidata a seguito della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 5 maggio 2016. Il CSM - in risposta ad un quesito da parte del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA) e ad una nota della Presidente della Commissione antimafia - ha affermato la possibilità per il primo di trasmettere alla citata Commissione i dati relativi all'accesso ai registri e banche dati limitatamente ai dati non più coperti dal segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p. Il CSM ha argomentato che, nell'ambito dell'attività di semplificazione e collaborazione istituzionale tra il PNAA e la Commissione antimafia, ben possano essere messe a disposizione di quest'ultima dati in merito a soggetti per i quali sia stata già esercitata l'azione penale o sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. In tali casi si deroga, quindi, alla titolarità di tali dati in capo ai procuratori della Repubblica. Va osservato, conclude la delibera del CSM, che si tratta comunque di dati che sarebbero in ogni caso a disposizione della Commissione antimafia tramite i registri dei carichi pendenti cui, ai sensi dell'art. 28 del DPR 313/2012, la Commissione antimafia ha accesso.

 

Inoltre, i rappresentanti dei partiti che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione, possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie. La legge 99/2018 prevede che la trasmissione possa avvenire entro 75 giorni dallo svolgimento delle elezioni, la pdl A.C. 303 e la pdl A.C 624 fa riferimento al 75° giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni mentre la pdl A.C. 387 ai “giorni antecedenti” la scadenza del termine per la presentazione delle liste (L. 99/2018: articolo 1, comma 3-bis, C 303: articolo 1, comma 4; C. 387, articolo 1, comma 5; C. 624, articolo 1, comma 4).

 

Alla Commissione Antimafia spetta quindi la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature in base al Codice di autoregolamentazione nei casi in cui le candidature le siano così trasmesse. Viene demandata ad un regolamento interno, da adottarsi da parte della medesima Commissione, la disciplina delle modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature che stabilisca in particolare:

·        il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

·        la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

·        la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

 

Le pdl A.C. 303, 387 e 624 recano una disposizione transitoria, che si applica alle elezioni già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature. In tali casi le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore (C. 303: articolo 1, comma 5, C. 387: articolo 1, comma 6; C. 624, articolo 1, comma 5).

 

Inoltre, si attribuisce alla Commissione la facoltà di promuovere la realizzazione e di valutare l’efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, che ha individuato nel 21 marzo la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all’interno del sistema pubblico di istruzione (L. 99/2018: articolo 1, comma 4; C. 303: articolo 1, comma 6; C. 387: articolo 1, comma 7; C. 624, articolo 1, comma 6).

 

La legge n. 20/2017 ha istituito la «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie», individuata nel 21 marzo di ogni anno, in cui gli istituti scolastici sono chiamati a promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. La legge prevede altresì che al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie.

 

Infine, si prevede che i compiti previsti dall’articolo 1 delle proposte di legge sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale (si veda in proositio il paragrafo relativo alla Denominazione e ambito di applicazione della Commissione di inchiesta).

Composizione

L’articolo 2 delle proposte di legge riguarda la composizione della Commissione.

Per quanto riguarda il numero dei componenti (comma 1) mentre la pdl A.C. 303 e la pdl A.C. 624 riprendono il testo della legge n. 99/2018, istitutiva della Commissione antimafia nella XVIII legislatura, confermando il numero di 50 componenti (25 senatori e 25 deputati) le proposte di legge A.C. 387 e A.C. 692 ne riducono la composizione, rispettivamente, a 32 e a 30 componenti.

 

Si ricorda, in proposito, che la legge costituzionale n. 1 del 2020 ha introdotto la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Le elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 hanno quindi per la prima volta visto l'elezione di una Camera dei deputati composta da 400 deputati e di un Senato composto da 200 senatori elettivi.

A seguito della riforma il Senato ha approvato, nel luglio 2022, una riforma del Regolamento, che, tra le altre cose, ha ridotto a dieci il numero delle commissioni permanenti (Delibera 27 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2022, n. 182). Anche la Camera ha approvato, nella XIX legislatura, una riforma del Regolamento per adeguarlo alla riduzione del numero dei deputati (Deliberazione 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282), che però ha lasciato invariato il numero delle commissioni permanenti (14).

Nello scorcio finale della XVIII legislatura la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha inoltre esaminato la proposta di legge C. 3387 che interveniva sulle leggi istitutive delle Commissioni parlamentari bicamerali al fine di ridurne il numero dei componenti. Il provvedimento interveniva sulle norme che stabiliscono il numero di deputati e senatori componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali, istituite con norma costituzionale ma disciplinata con legge ordinaria (la legge n. 62 del 1953) e di altre Commissioni parlamentari bicamerali istituite per legge (la Commissione parlamentare di vigilanza RAI, la Commissione parlamentare per l'infanzia, la Commissione parlamentare per la semplificazione, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il Comitato Schengen, la Commissione di controllo sugli enti di previdenza, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria). La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame della proposta di legge il 24 marzo 2022 ma la proposta non è stata esaminata dall'Assemblea prima della conclusione della legislatura.

 

Come previsto nella L. 99/2018 viene stabilito da tutte le proposte di legge che i componenti sono scelti dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo; la nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

 

Analogamente a quanto stabilito dalle leggi istitutive della Commissione nella XVII e nella XVIII Legislatura – che recavano un’analoga formulazione facendo riferimento alla relazione da ultimo approvate allora, rispettivamente il 18 febbraio 2010 e il 23 settembre 2014 – i componenti la Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia con la Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX Legislatura. Tutte le proposte confermano il termine, previsto dalla legge 99/2018, di 10 giorni entro cui deve essere effettuata la comunicazione, ad eccezione della pdl A.C. 387 che non prevede alcun termine.

 

Il codice di autoregolamentazione (per il testo completo vedi in allegato al presente dossier) prevede tra le le altre cose che i partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono al codice si impegnino a non presentare e nemmeno a sostenere come candidati nelle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti è stato emesso il decreto che dispone il giudizio (il c.d. rinvio a giudizio), coloro che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado, coloro nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative ad un elenco di reati, consumati o tentati; tra questi rientrano, ad esempio, l’associazione a delinquere di tipo mafioso; l’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù; la corruzione, la concussione, loscambio elettorale politico-mafioso; la tratta di persone; l’estorsione; l’usura; il riciclaggio; l’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; la bancarotta fraudolenta; le false comunicazioni sociali; la corruzione tra privati; l’istigazione alla corruzione; la violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario; il traffico di influenze illecite.

 

Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l’obbligo di informarne immediatamente il presidente della Commissione e il Presidente delle Camere.

 

Nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura si evidenzia come non appaia “allo stato percorribile – per coerenza con i principi generali dell’ordinamento parlamentare e con gli articoli 1 e 67 della Costituzione – l’ipotesi di attribuire alle Presidenze di Camera e Senato un “potere sanzionatorio” nei confronti dei parlamentari la cui posizione risultasse in contrasto con il codice di autoregolamentazione, ma tale disciplina potrebbe essere opportunamente integrata, prevedendo la successiva comunicazione da parte del Presidente della Camera interessata anche al presidente della Commissione. In merito alla qualità di componente della Commissione, occorre infatti ricordare che durante i lavori sono occorse vicende giudiziarie che hanno lambito l’attività di singoli commissari, che hanno posto l’esigenza di una ulteriore riflessione sul tema della composizione della Commissione, che non è nella disponibilità di quest’ultima, e sullo status di componente rispetto alle generali prerogative del parlamentare”.

 

La sola proposta di legge C. 692 prevede invece il rinnovo dopo il primo biennio di tutta la Commissione (i componenti possono essere confermati; articolo 2, comma 2) come era stabilito dalla legge n. 87/2013 (articolo 2, comma 2), ma non dalla legge 99/2018.

 

In proposito si ricorda che nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura si evidenziava come nelle ultime legislature le leggi istitutive abbiano “altresì previsto il rinnovo dei componenti al termine del primo biennio, fatta salva ovviamente la loro riconferma. Tenuto conto delle particolari competenze attribuite alla Commissione e al fine di assicurare l’indispensabile continuità della sua azione, appare invece opportuno estendere la durata dell’incarico all’intera legislatura - ovvero a un periodo anche più lungo ma comunque predeterminato - e garantire analoga durata anche ai membri dell’ufficio di presidenza, come già previsto da alcune proposte di legge presentate nelle passate legislature”. Nella Relazione si evidenzia che, d’altro canto, le procedure di rinnovo, pur avviate dopo un biennio dalla costituzione della Commissione, non sono state portate a conclusione né nella XVI né nella XVII legislatura” (pag. 395).

 

Le proposte di legge in esame prevedono le medesime modalità di costituzione e di formazione dell’Ufficio di presidenza, già stabilite dalla L. 87/2013 e 99/2018 e analoghe alla composizione degli Uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. In particolare, in base a tali proposte l’Ufficio di presidenza è composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Il Presidente è eletto da parte della Commissione, a scrutinio segreto, ed è eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. È previsto inoltre il voto limitato per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari: ciascun componente della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che riportano il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l’elezione del presidente. Le medesime disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

 

La sola proposta di legge A.C. 387 prevede il rinnovo dopo il primo biennio dell’ufficio di presidenza della Commissione (i componenti possono essere confermati).

 

L’articolo 3 di tutte le proposte di legge prevedono la possibilità, analogamente a quanto stabilito dalla legge 99/2018, che la Commissione possa organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento interno.

La sola proposta A.C. 387, pur demandando anch’essa al regolamento interno la definizione delle modalità di costituzione dei comitati, ne individua alcuni compiti e poteri come segue:

·        i comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione;

·        la Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato;

·        i comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria;

·        i comitati riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività;

·        gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione;

·        la Commissione può assegnare ai comitati collaboratori per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento interno disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

Audizioni e richiesta di atti e documenti

L’articolo 4 delle tre proposte di legge disciplina le audizioni a testimonianza, in maniera analoga con quanto stabilito dalla legge n. 99 del 2018, mantenendo comunque ferme le competenze dell’autorità giudiziaria.

Si prevede, in particolare l’applicazione degli artt. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (art. 4, comma 1), nonché l’applicazione dell’art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale (art. 4, comma 4).

 

L’art 366 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 al perito, interprete, o custode di cose sottoposte a sequestro che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio e, in generale ai testimoni e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

L’art. 372 c.p. punisce la falsa testimonianza con la reclusione da due a sei anni.

L’art 203 c.p.p. prevede che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

 

In tema di segreto professionale e il segreto bancario, le proposte di legge C. 303 e C. 624, analogamente a quanto previsto dalla L. 99/2018, dispone che non possono essere opposte in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, mentre le proposte di legge C. 387 e 692 richiamano le norme vigenti in materia (articolo 4, comma 2).

In tutte le proposte di legge in esame, analogamente alla legge 99/2018, per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 207, n. 124.

 

Il segreto di Stato è disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (L. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Si ricorda che il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.).

Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (segreto professionale ex art. 200 c.p.p.).

Per quanto riguarda il segreto bancario si applicano le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali che prevedono che la comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23 del Codice della privacy, D.Lgs. 196/2003) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (art. 24 del Codice). Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. Parziali deroghe sono previste per le indagini tributarie.

 

In nessun caso, in base a tutte le proposte di legge in esame, è opponibile il segreto d’ufficio.

 

L'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura.

In particolare, si prevede che la Commissione possa acquisire (nelle materie attinenti alla finalità della legge come precisato dalle pdl in esame) copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche in deroga all’articolo 329 c.p.p. che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 1), nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 5) e copie di documenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni (comma 3).

Per quanto riguarda le richieste di documenti dell'autorità giudiziaria, questa vi provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale (comma 1). Tale ultima previsione è espunta dal comma 1 da parte della pdl 692, ma comunque il comma 3, analogamente alla altre pdl, prevede l’invio “tempestivo” della documentazione dell’autorità giudiziaria richiesta dalla Commissione.

 

Le ulteriori disposizioni dell’articolo 5, recate dalle tre pdl, riproducono il testo della L. 99/2018. In particolare è specifica che, l’autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione degli atti solo per motivi di natura istruttoria (comma 4).

La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto (comma 2) e stabilisce quali atti non devono essere divulgati (comma 6).

Organizzazione interna

L’articolo 6 delle quattro proposte di legge prevede, come già la legge n. 99 del 2018, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (art. 326 c.p.), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d’ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

Il richiamato articolo 326 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

 

Le proposte in esame (articolo 7) demandano ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione da approvare prima dell’avvio delle attività di inchiesta.

Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno (art. 7, comma 2).

La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di collaboratori interni o esterni alle p.a. Come previsto dalla L. 99/2018, le proposte di legge in esame prevedono la facoltà di assumere anche collaborazioni da parte di soggetti pubblici (quali università ed enti di ricerca) e privati. (art. 7, comma 3).

Le proposte di legge demandano, alla stregua della legge 99/2018, al regolamento interno la fissazione di un numero massimo di collaboratori.

 

Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, l'art. 7, al comma 4, prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera.

L’articolo 7, comma 6, di tutte le proposte di legge prevede infine che la Commissione disponga dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l’informatizzazione.

Autorizzazione di spesa

In tutte le proposte di legge l’articolo 7, comma 5, reca l’autorizzazione di spesa. Come di consueto le spese sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

In particolare, le proposte di legge C. 303 e C. 624 prevedono un’autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l’anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi

La proposta di legge C. 387 prevede invece una spesa di 150.000 euro per l’anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

La proposta di legge C. 692 prevede infine una spesa di 300.000 euro annui.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 5, della legge n. 99 del 2018 (promulgata il 7 agosto 2018) prevedeva un’autorizzazione di spesa di 100.000 euro annui per il 2018 e di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni successivi.

Con riferimento alle proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 si pone quindi l’esigenza di sopprimere il riferimento alla spesa per l’anno 2022, ormai trascorso.

 

Resta confermata la previsione secondo la quale i Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

 

La fissazione di un “tetto” alle spese della Commissione bicamerale è una innovazione per l’Antimafia, introdotta la prima volta con la legge 277/2006. Anche in questo caso come per la limitazione dei poteri si tratta di una modifica originata da una proposta dei relatori in sede referente alla Camera e fondata sulla considerazione dell'eccessivo volume “delle spese affrontate dalle Commissioni d'inchiesta negli ultimi tempi, che rendono perciò necessaria l'adozione di opportune misure atte a frenarne i costi per la finanza pubblica”.

Già nel corso della XV legislatura disposizioni analoghe erano già state adottate per altre commissioni di inchiesta.

Entrata in vigore

Le proposte di legge C. 303, C. 624 e C. 692 dispongono, entrambe all’articolo 8, come già la legge n. 99 del 2018, in ordine alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fissandola al giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Quadro normativo

In base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

 

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 reg. Camera e l'articolo 162 reg. Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

 

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del reg. Camera e l'articolo 25, comma 3, reg. Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

 

I poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.

 

La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione finale (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge.

 

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati, né irrogare sanzioni.

La Commissione può quindi, salvo limitazioni disposte dalla legge, disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custodi di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a 6 mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (art. 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (art. 372).

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

 

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, si vede la versione dell'art. 204 c.p.p. prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124/2007).

 

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

 

Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost., e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

 

Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231/1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.


 

Testo a fronte


La legge 99/2018 e le proposte di legge
 A.C. 303, 387, 624 e 692

La tabella che segue pone a confronto il testo delle proposte di legge A.C. 303, 387 e 692 con il testo della L. 99/2018, che ha istituito la Commissione di inchiesta sulla mafia per la XVIII legislatura. Le differenze tra le proposte di legge e la legge 99/2018 sono evidenziate in carattere neretto.

Non è confrontata la proposta di legge C. 624 perché sostanzialmente identica – salvo le limitate differenze indicate in nota al presente testo unico – alla legge n. 99 del 2018.

 

L. 99/2018

A.C. 303

A.C. 387

A.C. 692

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Art. 1
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

Art. 1
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

Art. 1.

(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

Art. 1.

(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata «Commissione».

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

 

 

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

 

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l’efficacia;

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

Identica

Identica

Identica

c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

Identica

Identica

 

d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;

Identica

Identica

 

e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;

Identica

Identica

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;

f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;

f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un'azione investigativa coordinata;

 

 

g) accertare la congruità della normativa vigente

























e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

g) accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette «mafie silenti» e «mafie mercatiste», all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti «comitati criminal-affaristici», sistemi criminali o «massomafie», aventi strutture organizzative e modalità operative che travalicano le tipizzazioni normative vigenti, e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

f) accertare la congruità della normativa vigente

























e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

d) Identica

h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

Identica

g) Identica

 

i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali,





 proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso[1];

i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali,





 proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014,
sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:

Identica

h) Identica

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;

Identico

Identico

 

2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;

Identico

Identico

 

3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;

Identico

3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o di carattere segreto o riservato;

 

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio illecito di opere d'arte;

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio illecito di opere d'arte;

 

m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;

Identica

 

 

n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;

Identica

l) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici previsti dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la realizzazione delle opere pubbliche;

g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e di riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, con particolare riferimento all’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

m) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, con particolare riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette «agromafie», anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura;

h) Identico

p) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti,















nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

p) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti nonché all'infiltrazione occulta negli organi di informazione e











                           alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

n) programmare un'attività volta a monitorare, valutare e contrastare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

 

q) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

Identica

o) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

 

r) valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio;

 

 

 

s) programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose, e valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso;

 

 

r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

t) Identica

p) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni posti nella disponibilità delle associazioni mafiose e sul loro uso sociale e produttivo e indicare eventuali misure atte a renderne più efficace l'applicazione;

l) Identica

s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

u) Identica

q) Identica

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;

v) Identica

r) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera, la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare a tale riguardo, anche attraverso forme di integrazione in tale ambito;

 

u) svolgere il monitoraggio




            sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

z) svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

s) svolgere il monitoraggio




             sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla disciplina concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni;

n) svolgere il monitoraggio




            sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

v) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;

aa) Identica

 

 

z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

bb) Identica

t) Identica

o) Identica

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Identico

3. Identico

Identico

3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature, richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

4. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature, richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

 

3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i),






                   possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni.



La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i),






                   possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

5. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), oppure il candidato sindaco o il candidato presidente di regione al quale afferiscano una o più liste possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, lo schema provvisorio delle liste dei candidati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, nei giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle liste medesime. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi contenuti negli schemi provvisori delle liste trasmessi. La Commissione adotta un regolamento interno con il quale disciplina le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

 

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

Identica

Identica

 

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

Identica

Identica

 

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati

siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature

siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sugli schemi provvisori delle liste dei candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

 

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

6. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, gli schemi provvisori delle liste dei candidati possono essere trasmessi alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

 

4. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera t), del presente articolo.

6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera v), del presente articolo.

7. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, e anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera r), del presente articolo.

 

5. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

8. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

 

 

 

 

 

Art. 2
(Composizione della Commissione)

Art. 2
(Composizione della Commissione)

Art. 2
(Composizione della Commissione)

Art. 2
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici

deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione

sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
















di cui alla relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.

 

 

 

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Identico

Identico

3. Identico

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Identico

Identico

4. Identico

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Identico

4. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Identico

Identico

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

 

6. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio; i componenti possono essere riconfermati.

 

 

 

 

 

Art. 3
(Comitati)

Art. 3
(Comitati)

Art. 3
(Comitati)

Art. 3
(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Identico

Identico

Identico

 

 

2. I comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

 

 

 

3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività.

 

 

 

4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

 

 

 

5. La Commissione può assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

 

 

 

 

 

Art. 4
(Audizioni a testimonianza)

Art. 4
(Audizioni a testimonianza)

Art. 4
(Audizioni a testimonianza)

Art. 4
(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Identico

Identico

Identico

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

Identico

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Identico

Identico

Identico

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Identico

Identico

Identico

 

 

 

 

Art. 5
(Richiesta di atti e documenti)

Art. 5
(Richiesta di atti e documenti)

Art. 5
(Richiesta di atti e documenti)

Art. 5
(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere,



anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge[2], anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

Identico

Identico

Identico

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

5. Identico

5. Identico

5. Identico

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

3. Identico

3. Identico

3. Identico

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

4. Identico

4. Identico

4. Identico

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6
(Segreto)

Art. 6
(Segreto)

Art. 6
(Segreto)

Art. 6
(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

Identico

Identico

Identico

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Identico

Identico

Identico

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Identico

Identico

Identico

 

 

 

 

Art. 7
(Organizzazione interna)

Art. 7
(Organizzazione interna)

Art. 7
(Organizzazione interna)

Art. 7
(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

Identico

Identico

Identico

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Identico

Identico

Identico

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

Identico

Identico

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4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Identico

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5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

Identico

Identico

Identico

 

 

 

 

Art. 8
(Entrata in vigore)

Art. 8
(Entrata in vigore)

 

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

 

Identico



 

Documentazione

 


SENATO DELLA REPUBBLICA                                                  CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LE GISL AT UR A

 

Doc. XXIII

n. 1

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

 

(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99)

 

(composta dai senatori: Morra, Presidente, Bellanova, Caliendo, Campagna, Corrado, Endrizzi, Faggi, Garavini, Giarrusso, Grasso, Iannone, Lannutti, Lonardo, Mangialavori, Mirabelli, Montani, Marco Pellegrini, Pepe, Saccone, Solinas, Vicepresidente, Stancanelli, Steger, Sudano, Urraro e Vitali; e dai deputati: Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Baldino, Bartolozzi, Cantalamessa, Caso, Dara, Ferro, Segretario, Lattanzio, Lupi, Miceli, Migliorino, Nesci, Orlando, Palazzotto, Paolini,  Pellicani,  Pentangelo, Pretto, Salafia, Santelli, Vicepresidente, Tonelli, Segretario, Verini e Zanettin)

 

 

Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali circoscrizionali
(27 marzo 2019)

 

Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2019

 

(Relatori: senatore MORRA e deputato NESCI)

 

 

Comunicata alle Presidenze il 16 aprile 2019

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99

 

 

 

 

TIPOGRAFIA DEL SENATO


 

XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 


XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

 


 

XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

 

 

I N D I C E

 

 

1.

Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

7

2.

Il codice e l’attivita` di controllo, secondo la legge istitutiva

 

 

 

della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

10

3.

La genesi storica del codice di autoregolamentazione e il

 

 

 

quadro normativo in tema di cause ostative alla candidabilita`   

 

10

4.

La nuova versione del codice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

12

5.

Il testo normativo su cui ha deliberato la Commissione.

»

15

 

Appendice Codice di autoregolamentazione: testo approvato il 23 settembre 2014 e testo approvato il 27 marzo 2019.   »

 


 

XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

 

RELAZIONE  IN  MATERIA  DI  FORMAZIONE  DELLE LISTE       DELLE      CANDIDATURE  PER  LE        ELEZIONI EUROPEE,   POLITICHE,   REGIONALI,   COMUNALI   E CIRCOSCRIZIONALI

 

1.   Premessa

 

La Commissione parlamentare Antimafia ha ritenuto di avviare sin dalla propria costituzione l’esame di possibili proposte modificative del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali. L’analisi e il dibattito in Commissione si sono svolti di pari passo con lo svolgimento dell’attivita` di controllo che ha riguardato le elezioni per il rinnovo dei Consigli e delle Giunte regionali in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata.

Proprio alla luce di tali esperienze che hanno visto la Commissione cimentarsi nell’attivita` di controllo, sono emerse talune evidenze che attengono al procedimento sotteso a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Oltre alle novita` di merito concernenti la proposta di autoregolamentazione che impegna i partiti politici, su cui ci si soffermera` diffusamente di seguito, occorre dunque delineare alcune sintetiche considerazioni di metodo. In primo luogo, sembra potersi affermare che il codice ha determinato una modifica della sensibilita` collettiva in merito ad alcuni presupposti minimi per la candidabilita`. Ne e` derivata, non a caso, una minore frequenza di candidature avanzate in violazione dei criteri del codice. Dunque, ancorche´ permangano incoerenze e scelte adottate in spregio delle regole sottoscritte con il codice, se ne deve trarre la conferma circa una significativa forza dissuasiva svolta dall’accordo sottoscritto dalle parti politiche nel 2014.

Il procedimento cui fa riferimento la legge istitutiva e` complesso, presupponendo esso la leale collaborazione con le Prefetture Uffici territoriali del Governo, con le procure competenti alla conservazione del casellario giudiziale, nonche´ con le Presidenze di Tribunale e di Corte d’Appello nei territori in cui si da` luogo al rinnovo degli organi rappresentativi. Si pone, peraltro, un tema che ha riguardo ai tempi necessari ad ottenere il complesso delle liste di candidati, a trasmetterle alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e infine, una volta ricevute le relazioni concernenti i nominativi per i quali e` in corso un procedimento penale rilevante ai sensi del codice o risulta una pronuncia non definitiva di condanna, ad acquisire i singoli atti giudiziari.


 

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Quest’ultima fase e` assolutamente necessaria per accertare la sussistenza di eventuali cause ostative alla candidatura.

Questa complessa sequela di atti deve trovare compimento nel termine che intercorre tra la data ultima di presentazione delle liste elettorali e quella in cui ha luogo l’apertura dei seggi. Tale termine risulta indisponibile e rende forzatamente compresse, per non dire convulse, le procedure di controllo. Nonostante cio`, la Commissione e` riuscita a compiere tutti gli atti integranti la procedura di controllo anche se, non di rado, ha concluso i lavori nei giorni immediatamente antecedenti la celebrazione delle elezioni.

Il tema si collega a quello, assai dibattuto in Commissione, del metodo con il quale vengono resi noti gli esiti dell’attivita` di scrutinio operata dalla Commissione sulle liste.

Un profilo di dubbio concerne il fatto che rendere ostensibili i nomi- nativi dei candidati, sui quali gravano condizioni ostative alla candidabilita`, rischia di essere scarsamente effettivo, quando accada in tempi ravvicinatissimi rispetto all’apertura dei seggi. Si tratta di una notazione certamente condivisibile, tanto piu` che l’esperienza di questi primi mesi di XVIII legislatura ha confermato come la comunicazione pubblica circa i nominativi sui quali gravi una causa di ostativita` alla candidatura sortisca effetti relativamente labili proprio perche´ effettuata nell’immediatezza delle elezioni.

Questa osservazione sfocia nel piu` ampio dibattito relativo alle tecni- che con cui sostenere l’effettivita` della sanzione irrogata allorquando la Commissione si imbatta in candidati inseriti nelle liste, in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione. E` chiaro che si tratta di una forza dissuasiva fondata sulla riprovazione pubblica o politica delle candidature presentate in spregio al disposto codicistico. Tuttavia quello della comunicazione e dei suoi effetti successivi all’accertamento di una violazione del codice e` un tema sul quale si puo` tornare solo per sommi capi, atteso anche che la dottrina si e` esercitata analiticamente sul delicato complesso delle cause di incandidabilita`, originarie o sopravvenute, che vanno ormai allargandosi, per la verita` in modo per lo piu` asistematico, nell’ordinamento italiano.

A questo riguardo vi e` comunque una positiva certezza, e cioe` che la Commissione, nel procedere ai controlli sulle liste, e` chiamata a evidenziare le possibili cause di incandidabilita` discendenti dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, cos`? come quelle invece direttamente derivanti dalla disciplina del codice di autoregolamentazione di cui qui si propongono l’integrazione e la modifica. Deve pertanto rimanere chiara la differenza di presupposti giuridici e di effetti delle due condizioni. Infatti, se da un lato e` richiesta dalla legge una sentenza di accertamento della responsabilita` penale, ancorche´ non definitiva, ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione puo` risultare rilevante anche solo il rinvio a giudizio.  


 

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Ai fini di questa relazione rileva del pari chiarire che tale impostazione non e` stata intaccata nella proposta di modifica avanzata dalla Commissione inquirente. Essa resta il frutto dei lavori svolti dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta antimafia, tanto che la Commissione, nell’attuale composizione, ha introdotto incisive modifiche integra- tive delle cause ostative alla candidabilita` contemplate dal codice, alla luce dei princ`?pi che seguono. In linea generale, gia` muovendo dal documento di indirizzo sulle linee guida dell’inchiesta parlamentare, approvato all’unanimita` da parte della Commissione, e` risultata condivisa l’esigenza di preservare l’aderenza delle disposizioni del codice alle scelte di politica criminale e di repressione dei fenomeni di delinquenza organizzata introdotte in sede legislativa nel corso del tempo. A questa esigenza di preservare l’adattivita` del codice di autoregolamentazione se ne aggiunge un’altra, che e` quella di elaborare norme il piu` possibile inequivoche, che non lascino margini di apprezzamento discrezionale in sede di accertamento alla Commissione. Quale ulteriore elemento di riflessione sul metodo, infine, la Commissione di inchiesta condivide l’opportunita` di analizzare a fondo il rapporto tra lo scioglimento dei collegi elettivi sul territorio e le eventuali condizioni di incandidabilita` che dovessero discendere in capo ai soggetti coinvolti, anche indirettamente, nei provvedimenti disso- lutori. Infatti, alla luce dei lavori espletati nell’ultimo quadrimestre, resta confermato che la procedura dissolutoria dei consigli comunali, provinciali e regionali, solo con molte difficolta` applicative puo` essere considerata quale causa ostativa all’inserimento nelle liste elettorali. E` per il momento opportuno lasciare quest’ultimo profilo nel novero delle questioni ancora aperte e sulle quali eventuali miglioramenti della disciplina potranno essere elaborati nel corso dei lavori dell’istituendo Comitato che sara` chiamato ad occuparsi di tale delicata questione.

Vi e` infine una linea di indirizzo per il contrasto alla criminalita` organizzata che ha ispirato queste modifiche apportate al codice. Si tratta, infatti, di aver piena consapevolezza di quanto cangiante e camaleontico e` il fenomeno malavitoso in Italia. Esso si serve di strumenti variegati e si adatta al compimento di condotte criminali sempre diverse, secondo il bisogno, la convenienza, l’opportunita` e l’esperienza. Ecco perche´ l’arcipelago dei reati sentinella che debbono sconsigliare o persino vietare la candidabilita` merita di essere completato ed esteso, proprio in riferimento a quelle condotte di frequente impiegate, quali reatimezzo per supportare, alimentare o favorire i sodalizi criminali. Si tratta, in effetti, di fattispecie incriminatrici che l’esperienza giudiziaria recente ha individuato come sicuri segnali della pericolosita` degli insediamenti mafiosi. Le associazioni criminali ricorrono sempre piu` spesso a condotte che mirano all’occultamento di ingenti patrimoni, cos`i  come tendono a condizionare l’operato delle pubbliche amministrazioni, nei modi piu` vari e striscianti. Ne deriva l’esigenza improcrastinabile di escludere dalle liste elettorali, o quanto- meno di segnalare, quei nominativi che abbiano commesso questi reati sa- telliti sui quali il legislatore e` di recente intervenuto; e cio` proprio per ste- rilizzare le liste elettorali dalla presenza di candidati raggiunti da puntuali indici di pericolosita` e di potenziale vicinanza con le compagini di criminalita` mafiose.

 


 

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2.   Il codice e l’attivita` di controllo, secondo la legge istitutiva della Commissione

 

 

 

L’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con formula chiara, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».

L’articolo 1, comma 1, lettera u), della medesima legge ha altres`? affidato alla Commissione il compito di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le inizia- tive di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministra- tori locali».

Il comma 3 del citato articolo 1 della medesima legge prevede che «ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione puo` richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale».

 

 

3.   La genesi storica del codice di autoregolamentazione e il quadro normativo in tema di cause ostative alla candidabilita`

 

La presente deliberazione si colloca in un solco di continuita` con la scelta gia` effettuata nel corso delle precedenti legislature. Vanno qui ricordate: la Relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (Doc. XXIII, n. 30, X legislatura, approvata dalla Commissione parlamen- tare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni crimi- nali similari nella seduta del 23 gennaio 1991); la Relazione  sulla designazione dei


 

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candidati alle elezioni amministrative (Doc. XXIII, n. 1, XV legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita` organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007); la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII, n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 2010) e la citata Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII, n. 3, XVII legislatura, approvata dalla Commissione il 23 settembre 2014).

E` poi stato emanato, con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita` e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale testo unico prevede cause di incandidabilita`, oltre che di sospensione e decadenza, alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per specifiche ipotesi di reato ivi indicate, che siano stati sottoposti a misure di prevenzione e all’applicazione di misure coercitive, operando una diversificazione tra le ipotesi di incandidabilita` alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento nazionale (articolo 1) e del Parlamento europeo (articolo 4), di incandidabilita` alle cariche elettive regionali (articolo 7) e di incandidabilita` alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (articolo 10).

Sono inoltre state promulgate, tra le altre, la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario»; la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante

«Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del la- voro nelle aziende sequestrate e confiscate»; e` stato altres´? emanato il decreto legislativo marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103»; da ultimo, e` entrata in vigore la legge dicembre 2018, n. 132, di con- versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche´ misure per la funzionalita` del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita` organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate». Infine e` stata promulgata la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante  «Misure  per il  contrasto dei reati contro la pubblica  amministrazione, nonche´ in materia di prescrizione del reato e in material di trasparenza dei partiti e


 

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movimenti politici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, entrata in vigore dal 31 gennaio 2019 ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), in vigore dal gennaio 2020.

Anche alla luce di tali rilevanti modifiche normative, la Commissione ha ritenuto opportuno ritornare sulla materia, proponendo che la soglia di autotutela da parte dei partiti e dei movimenti politici contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere ulteriormente elevata.

 

4.   La nuova versione del codice

 

Il codice, come risultante dalle integrazioni e modificazioni approvate, amplia pertanto il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica; conferma la necessita` di anticipare il livello di attenzione alla fase del decreto che dispone il giu- dizio o della citazione diretta a giudizio; prevede l’incandidabilita` a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, estendendo a tutte le competizioni elettorali la causa di incandidabilita` gia` prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le sole elezioni degli enti locali.

Il codice anticipa la fase di incandidabilita` all’atto dell’emanazione del decreto di applicazione della misura personale o patrimoniale; introduce come condizione ostativa alla candidabilita` la condanna in primo grado, ancorche´ non definitiva, per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva.

Viene prevista l’incandidabilita` dei soggetti destinatari di provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso ai sensi dell’articolo 663 c.p.p. o comunque di piu` sentenze o decreti penali di condanna quando le pene per delitti non colposi, consumati o tentati, cumulate fra loro superino il limite di quattro anni.

Si e` ritenuto di individuare una pena superiore a quattro anni in quanto tale e` la soglia entro la quale il condannato puo` ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali in base alla disposizione di cui all’articolo 47, comma 3-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Infatti, quando il cumulo di pena sia pari o inferiore ai quattro anni, l’esecuzione della pena puo` avvenire senza restrizioni di tipo detentivo previa ulteriore verifica del comportamento tenuto dal condannato nell’anno precedente. In ogni caso, superati i quattro anni di pene concorrenti, e` preclusa la valutazione sull’idoneita` dell’affidamento in prova ai servizi sociali ai fini della capacita` rieducativa ma soprattutto della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. La rilevanza di questo parametro e` stata ribadita di recente dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 41 del 6 febbraio 2018, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’articolo 656, comma 5, c.p.p., nella parte in cui prevede che vada disposta l’esecu-


 

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zione delle pene anche cumulate nei limiti di tre anni e non di quattro anni, per consentire al condannato di richiedere l’affidamento in prova prima di essere eventualmente sottoposto a restrizione.

Ai fini della formulazione di un codice di autoregolamentazione si e` scelta, come criterio certo e razionale, la soglia di pene inflitte al di sopra della quale il legislatore fa discendere una presunzione di pericolosita` del condannato incompatibile con misure alternative non detentive.

Per le finalita` del predetto codice non potra`, quindi, assumere rilevanza il calcolo sulla pena residua da espiare (di cui invece in sede di ese- cuzione di pena si deve tenere conto) e, di conseguenza, il calcolo com- plessivo dei quattro anni andra` effettuato sulle pene inflitte per reati non colposi, consumati o tentati, risultanti dal casellario giudiziale.

Invero, la commissione di piu` delitti comportanti, con condanne definitive, una pena complessivamente superiore a quattro anni desta particolare allarme in quanto indicativa di pericolosita` sociale concreta, rivelatrice di scelte criminali radicate e reiterate nel tempo da parte di soggetti, gia` sanzionati penalmente, recidivi o comunque adusi ad attivita` illecite, ferma restando la previsione di incandidabilita` disciplinata dalla cosiddetta «legge Severino».

Nel cumulo, tuttavia, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati: a) art. 595 c.p. (diffamazione); b) artt. 2 e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino», Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); artt. 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-ter c.p. (aggravante), introdotti dall’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l’art. 3 della legge Mancino e l’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, richiamato dalla legge Mancino).

La maggioranza in Commissione si e` orientata per l’introduzione di tali puntuali esclusioni in ragione della natura dei reati di opinione, che non si ritiene debbano sortire effetti ai fini della candidabilita`. Infatti, per quanto possano ritenersi riprovevoli le manifestazioni che istigano all’odio razziale e alla discriminazione, le si ritiene estranee alla logica di insieme che la Commissione e` chiamata a seguire ai sensi della compe- tenza attribuitale dalla legge istitutiva. Ulteriori rilievi di ordine generale militano nel senso dell’esclusione di tali fattispecie delittuose, tanto piu` che esse vengono espunte ai fini del solo computo della sanzione irrogata in seguito al cumulo di piu` illeciti penali accertati in capo allo stesso sog- getto. Non puo` essere trascurato, peraltro, che le fattispecie incriminatrici escluse ai fini del  calcolo del cumulo sono


 

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del tutto estranee alla sfera dei reati satellite, indici di una possibilie aderenza con le associazioni criminali di tipo mafioso.

Analoghe considerazioni valgono, peraltro, con riguardo all’esclusione del reato di diffamazione da quelli rilevanti ai fini del calcolo della soglia sanzionatoria cumulata; non va infatti dimenticato che, sebbene sia il delitto che presidia l’onorabilita` del singolo dagli indebiti ed illeciti attacchi portati dai terzi, la condotta diffamatoria si caratterizza pur sempre per essere il piu` classico dei limiti oggettivi penali alla manifestazione libera del proprio pensiero, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione.

Per ragioni di coerenza e completezza che risultano evidenti, in linea con il nuovo articolo 32-quater c.p., come sostituito dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che estende i casi in cui la sentenza di condanna comporta la sanzione accessoria dell’incapacita` a contrattare con la pubblica amministrazione, si prevede l’incandidabilita` altres`? dei soggetti che siano stati colpiti da tale sanzione accessoria, comportando essa una presunzione di inaffidabilita` altres`? rispetto al servizio in favore della cosa pubblica.

Si afferma, inoltre, l’incandidabilita` in ogni competizione elettorale, quanto meno per una tornata elettorale, di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. In tal senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della condanna definitiva, prevista dall’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, alla fase del decreto che dispone il giudizio, aderendo sul punto ai codici di autoregolamentazione approvati nella XVI legislatura e nella XVII legislatura.

Si estende cos`ì il novero di reati ostativi alla candidabilita` anche a fattispecie che nelle piu` recenti innovazioni legislative sono state ritenute particolarmente allarmanti o che costituiscono illecitispia di piu` complesse attivita` criminali: tra queste rilevano i reati di «caporalato», la tratta delle persone, l’autoriciclaggio, i reati di bancarotta fraudolenta, ma anche i reati di false comunicazioni sociali (come riformati dalla legge 27 maggio 2015, n. 69) e quelli di corruzione tra privati (come riformati dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), fattispecie queste per le quali, con riforme intervenute in tempi diversi, e` stata soppressa la condizione di procedibilita` a querela, cos`? formulando un giudizio di piu` elevato disvalore sociale. La politica e` cos`? chiamata ad assumere il ruolo centrale di garante anticipato della collettivita`, gia` nella fase di individuazione dei candidati, contro il rischio di infiltrazione della criminalita` organizzata in qualunque Assemblea elettiva.

Il codice di autoregolamentazione qui proposto intende impegnare i partiti e i movimenti politici affinche´ non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati consumati o tentati di criminalita` organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e in altre gravi condotte. In questo ambito la Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta, come sopra indicato, con riferimento alle piu` gravi fattispecie di reato, ferma restando, naturalmente, la previsione di incandidabilita` contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna.

 

 


 

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Il presente codice e` soggetto ad adesione volontaria e la mancata osservanza delle disposizioni o anche la semplice mancata adesione allo stesso non da` luogo a sanzioni giuridicamente suscettibili di esecutivita`; semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei movimenti, nonche´ delle liste civiche collegate che contravvengano alle disposizioni del codice.

La Commissione reputa necessario verificare la rispondenza della composizione delle liste elettorali alle prescrizioni del presente codice, nei confronti di chi vi aderisce, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva.

 

5.   Il testo normativo su cui ha deliberato la Commissione

 

La Commissione, pertanto, nel richiamare e condividere il lavoro svolto nel corso di precedenti legislature, anche in presenza di diverse maggioranze parlamentari, propone il seguente:

 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

 

ARTICOLO 1.

 

1.  I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo re- stando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politi- che, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata ne´ annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati con- dannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elet- tiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati, consumati o tentati:


 

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a)   delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale;

b)   delitti contro la pubblica amministrazione che integrano le se- guenti fattispecie: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); in- duzione indebita a dare o promettere utilita` (art. 319-quater c.p.); corru- zione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istiga- zione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all’art. 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate; violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); turbata liberta` degli incanti (art. 353 c.p.); turbata liberta` del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

c)   assistenza agli associati (art. 418 c.p.);

d)   agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restri- zioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 391-bis c.p.);

e)   scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

f)    tratta di persone (art. 601 c.p.);

g)   intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

h)   estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);

i) riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di danaro, beni o utilita` di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

l)    trasferimento fraudolento di valori (gia` art. 12-quinquies del de- creto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512-bis c.p.);

m) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ai sensi della previgente legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche´ da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale (art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646; art. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

n)   attivita` organizzate per il traffico illecito di rifiuti (gia` art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ora art. 452-quaterdecies c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita` (art. 452-sexies c.p.);

o)   bancarotta fraudolenta (art. 216 e art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267); false comunicazioni sociali, purche´ i fatti non siano di lieve entita` ai sensi dell’art. 2621-bis c.c. (art. 2621 c.c.); false comu- nicazioni sociali delle societa` quotate (art. 2622 c.c.);

p)   corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

q)   delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attivita` delle asso- ciazioni mafiose, di cui all’art. 416-bis.1 del codice penale, gia` art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.


 

XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

 

2.      I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altres`?, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi eletto- rali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a)   sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione perso- nali o patrimoniali, ancorche´ non definitive, ai sensi del decreto legislative 6 settembre 2011, n. 159, cos`I come successivamente modificato e integrato;

b)   siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c)   abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle ri- spettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorche´ il decreto di scioglimento non sia ancora definiivo;

d)   sia stato emesso provvedimento di unificazione di pene concor- renti ai sensi dell’art. 663 c.p.p., quando la pena indicata nel cumulo per delitti, consumati o tentati, non colposi sia superiore a quattro anni, o co- munque siano state emesse nei confronti dello stesso soggetto piu` condanne irrevocabili per reati, consumati o tentati, non colposi a pene che cumulate superino i quattro anni. Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

1)   diffamazione (art. 595 c.p.);

2)   manifestazione esteriore od ostentazione, in pubbliche riu- nioni, di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associa- zioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis c.p., gia` art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205); propa- ganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale et- nica e religiosa (art. 604-bis c.p., gia` art. 3 della legge 13 ottobre 1975,

n. 654), anche aggravato ai sensi dell’art. 604-ter c.p., gia` art. 3 del de- creto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) sia stata emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, che importi, quale sanzione accessoria, l’incapacita` di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

 

 

 


 

XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

 

ARTICOLO 2.

 

Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonche´ dei sindaci delle citta` metropolitane e dei comuni.

 

ARTICOLO 3.

 

I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell’art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l’adesione al presente codice di autoregolamentazione.

 

 

ARTICOLO 4.

 

La Commissione, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.

 

 

Omissis

 

 

 

 

 


 



[1] Qui la proposta di legge C. 624 inserisce la nuova lettera l): “accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all’immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti, sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio nazionale, approfondendo a questo fine la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:

•     all’infiltrazione all’interno della comunità nigeriana, con attenzione allo sfruttamento di donne e minori;

•     al settore manifuttariero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;

•     all’esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro, regolari o irregolari.”

[2] L’inciso è presente nei medesimi termini anche nella proposta di legge C. 624