Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Legge di bilancio 2023 - Profili di interesse della I Commissione Affari costituzionali |
Riferimenti: | AC N.643-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 9/0/I |
Data: | 02/12/2022 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Servizio Studi
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Dossier n. 18/0/1
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
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Progetti di legge n. 9/0/I
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
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AC0087.docx
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della I Commissione Affari costituzionali, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2023-2025 di competenza della I Commissione Affari costituzionali.
INDICE
1. La disciplina contabile della prima sezione
2. Profili di competenza della I Commissione
Articolo116 (Accoglienza profughi dall’Ucraina)
Articolo 117 (Tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 119 (Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
Articolo 120 (Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)
Articolo 121 (Misure in materia di riconoscimento della protezione internazionale)
Articolo 123 (Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
Articolo 145 (Disposizioni in materia di segretari comunali)
Articolo 153, comma 1 (Spending review dei Ministeri)
Articolo 153, comma 5 (Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio – Soppressione InvestItalia)
Articolo 153, comma 13 (Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Articolo 154 (Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)
1. La disciplina contabile della seconda sezione
La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo
La classificazione delle spese
La struttura degli stati di previsione della spesa
2. Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel disegno di legge di bilancio
2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tab. 8)
Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.
La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.
L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:
- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.
Nel presente dossier sono riportate le schede di lettura relative alle disposizioni contenute nella Sezione I del DLB di stretta competenza della I Commissione. Segue l’esame degli interventi di competenza della Commissione contenuti nella II Sezione. Per le altre disposizioni si rinvia al dossier generale n. 9, Volume I e II.
Articolo 113
(Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato )
L’articolo 113 istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.
La disposizione in esame tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell’aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l’impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali.
Nello specifico il comma 1 destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
Il comma 2 prevede che con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 saranno ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.
L’articolo 115 autorizza la spesa complessiva di 211.518.217 euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l’interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety.
In particolare, la spesa è distribuita come segue: euro 33.324.521 per l’anno 2023, euro 46.655.957 per l’anno 2024, euro 50.417.925 per l’anno 2025, euro 64.946.499 per l’anno 2026 e euro 16.173.315 per l’anno 2027.
Come indicato nella Relazione tecnica del provvedimento in esame “si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l’impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest’Amministrazione [dell’Interno], senza l’assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.
Infatti, [la disposizione] alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie – Te.T.Ra ed LTE –, consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo “NUVAL 1”, Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo “NUVAL 2”, Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all’articolo 1, commi 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo “NUVAL 4”, Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito riportato:
- 2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;
- 2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1”.
Te.T.Ra. (TErrestrial Trunked RAdio) è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione. Te.T.Ra. è uno standard dell’ETSI - European Telecommunications Standards Institute.
Uno dei primi atti relativo al programma e alla progettazione e realizzazione sul territorio nazionale di un sistema digitale per le comunicazioni radiomobili delle Forze di polizia attraverso il sistema Te.T.Ra è il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 febbraio 2003 tra il Ministero dell'Interno ed il gruppo Finmeccanica (Ministero dell’interno, Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, anno 2014, doc. XXXVIII, n. 3 Tomo I).
L'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete Te.T.Ra., considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.
Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto (una prima istituzione della Commissione era stata disposta dall’art. 33, comma 7-bis del D.L. 179/2012).
Per garantire il completamento degli interventi, successivamente l’articolo 1, comma 41, della legge di Stabilità 2014 (L n. 147/2013) ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra, di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.
Long-Term Evolution, abbreviato in LTE e noto anche come 4G, è uno standard per la comunicazione wireless a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati, basato sulle tecnologie GSM/EDGE e UMTS/HSPA.
Il LTE può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti.
L’Amministrazione dell’interno ha indetto nel 2021 una gara d'appalto per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le Forze di Polizia denominato LTE Public Safety sul territorio di 11 province, il cui impiego consente la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale dallo scenario operativo alle “Sale e Centrali Operative” della Forze di Polizia. Si veda in proposito anche l’intervento del Ministro dell’interno pro tempore in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in ordine alle garanzie di sicurezza e affidabilità del bando di gara, Camera dei deputati, seduta del 26 maggio 2021. Il 30 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto di aggiudicazione definitiva in favore di Telecom Italia S.p.A.
Articolo116
(Accoglienza profughi dall’Ucraina)
L’articolo 116 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina (comma 1). Inoltre sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (comma 2).
Da ultimo, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (comma 3).
In premessa è utile sottolineare che gli interventi previsti dalla disposizione in esame si inquadrano in una più ampia serie di misure finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi (per cui si rinvia, infra, al box dedicato in calce alla scheda).
Nel dettaglio, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018[1].
ll Codice di protezione civile reca la procedura da seguire per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché ne stabilisce i limiti temporali (art. 24, D.Lgs. n. 1 del 2018).
In base all’art. 24 del Codice di protezione civile la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile.
In base al medesimo art. 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, si procede alla proroga dello stato di emergenza direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri, che pure sarebbe stato possibile utilizzare. Al riguardo si valuti l’opportunità di un approfondimento.
La proroga in esame consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea, in base alla quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
Nel diritto dell’Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.
Tale meccanismo è disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione.
Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.
Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Secondo i dati forniti dall’UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell’Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.
La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell’Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell’UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.
In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 2).
Gli Stati membri applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Inoltre gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.
La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l’individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell’UE, tra cui Frontex, l’Agenzia dell’UE per l’asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.
Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il d.P.C.M. 28 marzo 2022, ai sensi del quale (articolo 1) la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 1);
- gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
Al contempo la disposizione in esame precisa che ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza, funzionali ad assicurare l’allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall’articolo 24 del citato D.Lgs. 1/2018, ossia con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sembra doversi desumere, entro i limiti temporali previsti dal medesimo articolo 24 (massimo 12 mesi non prorogabili per non più di 12 mesi) già sopra richiamati. La ratio della previsione sembra quindi quella di fugare ogni dubbio rispetto ad un’eventuale “legificazione” in via permanente dello stato di emergenza relativo al soccorso e all’assistenza della popolazione ucraina.
In proposito si ricorda che la durata della protezione temporanea è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranche da sei mesi l’una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.
Il comma 2 sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022.
La richiamata disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provienenti dall’Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. b) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000.
Infine, la disposizione di cui al comma 3 abilita il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c)).
In sintesi le misure a cui la disposizione fa riferimento, riguardano:
· l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett a), D.L. 115 del 2022);
· la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
· un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
Per una sintesi complessiva di tutte le misure di assistenza e accoglienza predisposte a seguito della crisi ucraina, si rinvia, infra, al box in calce alla scheda.
In particolare il Dipartimento è autorizzato a rimodulare il numero dei soggetti benedificiari dalle diverse misure, che è ora stabilito nei limiti massimi dal medesimo D.L. n. 21/2022 nonché dai decreti successivi che hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari.
Le misure non sono rifinanziate; pertanto il Dipartimento potrà operare nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla stessa disposizione, nel rispetto dei nuovi limiti temporali dello stato di emergenza. Tuttavia, autorizzando il Dipartimento a rimodulare sulla base delle effettive esigenze il numero dei soggetti coinvolti, sembrerebbe altresì disporsi la facoltà di rimodulare le risorse finanziarie stanziate per le diverse misure dalla legge.
A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a provvedere con l’usuale strumento emergenziale delle ordinanze ex art. 25 del Codice della protezione civile.
Ai sensi dell’articolo 25 del Codice le ordinanze di protezione civile possono essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Ove rechino deroghe alle leggi vigenti, le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
In proposito si ricorda che nella deliberazione dello stato di emergenza dello scorso 28 febbraio, erano previste ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai soli fini dell’“organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione” proveniente dal teatro operativo, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Nella disposizione in esame, invece, non viene indicata in particolare nessuna delle categorie di cui all’articolo 25, comma 2, Codice della protezione civile.
Si segnala che, in particolare, nella prima ordinanza adottata a seguito della deliberazione dello stato di emergenza (ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022), sono individuate le seguenti norme che è possibile derogare: in materia di contabilità (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; R.D. 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; articolo 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); in materia di vincoli alla proprietà terriera (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8); in materia di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20); in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49); in materia di appalti (numerose disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Sono successivamente intervenute le ulteriori ordinanze n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022; n. 937 del 20 ottobre 2022, che hanno previsto solo parziali integrazioni delle deroghe in materia di contratti pubblici.
La ratio della previsione in commento appare quindi quella di dare “copertura” legislativa all’esigenza che potrebbe manifestarsi, nell’ambito della gestione dell’emergenza, di rimodulare gli interventi previsti dai decreti-legge sopra richiamati.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. Contestualmente, per i primi interventi di soccorso, sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, come previsto della medesima deliberazione.
Per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza, sono successivamente intervenuti numerosi decreti-legge.
Innanzitutto, il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)[2] ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. A tal fine il decreto ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (SAI) attraverso:
· un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;
· l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali.
È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.
Con la successiva ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.
In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto misure ulteriori, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).
Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata prevista:
· l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett a), D.L. 115 del 2022);
· la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
· un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
· un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (art. 31-bis, D.L. 21 del 2022);
· un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022).
Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo delle risorse finanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui è stato contestualmente disposto un corrispondente incremento per l'anno 2022.
Il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. c-bis)) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto già disposto con il citato decreto-legge n. 16 del 2022.
Inoltre, per effetto dei citati decreti è stato disposto un incremento di ulteriori 113 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (art. 44, co. 3, D.L. 50 del 2022).
Per quanto riguarda la governance di questo sistema di accoglienza, occorre ricordare che in base all’art. 1 della ocdpc n. 872/2022, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le Regioni e le Provincie autonome assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.
Al fine di assicurare il più efficace raccordo fra i diversi livelli operativi è stato istituito un Comitato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata ordinanza, composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.
Per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall’Ucraina il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è stata nominata Commissario delegato provvedendo all’adozione il 25 marzo 2022 di un “Piano minori stranieri non accompagnati”.
A completamento delle prime indicazioni operative, il 13 aprile è stato adottato il Piano nazionale per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina. Con le indicazioni operative emanate in data 9 maggio 2022, il Piano è stato integrato con le misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale.
Articolo 117
(Tecnologia robotica
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 117 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 35 milioni nel triennio 2023-25 - per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica.
Gli articoli 117 e 118 destinano risorse ad investimenti tecnologici per potenziare la capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 117 - avverte la sua intestazione - è orientato in particolare allo sviluppo di tecnologia robotica.
L'intento è di migliorare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - mediante l'impiego di sistemi robotizzati e di sistemi a realtà aumentata, è da intendersi - in scenari emergenziali complessi, caratterizzati dalla pericolosità per gli operatori del soccorso (per l'elevata concentrazione di calore, fumi e gas tossici o per la difficile accessibilità) oppure dall'estensione dell'area in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio, risultando così decisivi la rapida ricognizione e la mappatura della aree per determinare le risorse operative necessarie.
La relazione illustrativa riporta in via esemplificativa, quali casi di possibile impiego della strumentazione robotica: incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari) o presso insediamenti industriali in cui sia da temere l'emissione di sostanze pericolose, o in edifici di interesse storico-artistico, o ambienti ipogei, subacquei e impervi, per la ricerca di persone disperse. Così come la lotta attiva agli incendi boschivi o il soccorso tecnico in ambiente acquatico potranno essere interessati dall'impiego della nuova strumentazione.
Conseguentemente la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”).
Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:
§ 3 milioni per l'anno 2023;
§ 10 milioni per l'anno 2024;
§ 22 milioni per l'anno 2025.
Queste risorse sono destinate all'acquisto - riferisce la relazione tecnica - di:
§ robot di soccorso in ambiente terrestre (diciannove sistemi robotizzati ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio nucleare biologico chimico radioattivo a rischio di esplosione, per complessivi 9,5 milioni; centodieci sistemi robotizzati leggeri per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, per complessivi 16,5 milioni);
§ robot di ricognizione aerea (tre sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo “mini” di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo, finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell’Italia Nord, Centro e Sud, per complessivo 1,5 milione; venti sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, per complessivi 600.000 euro; duecento sistemi robotizzati montati su droni multirotore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, per complessivi 400.000 euro);
§ robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo (otto ROV avanzati - l'acronimo sta per Remote Operated Vehicle, veicolo sottomarino pilotato da una postazione remota - da destinare ai quattro nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, per complessivi 3,2 milioni; ventidue ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, per complessivi 3,3 milioni).
L’articolo 118 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 10 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate.
L’articolo 118 è volto ad accrescere le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi.
A tal fine autorizza la spesa per l'acquisto di nuove dotazioni tecnologiche - per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi, si legge nella relazione illustrativa.
Siffatte dotazioni - è da intendersi - sono mirate a 'modernizzare' i sistemi di estinzione degli incendi, mediante alcune innovazioni relative all'utilizzo in forma contemporanea o alternativa di uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte), ottimizzati altresì nei consumi; alla massimizzazione delle prestazioni di impiego delle lance di erogazione; alla cura per la facilità d'uso, funzionalità, trasportabilità delle tubazioni; all'adeguatezza delle caratteristiche idrauliche dei sistemi di pompaggio rispetto ai diversi scenari.
Un miglioramento della capacità operativa è sollecitata - ancora ricorda la relazione illustrativa - dall'evoluzione della natura stessa degli incendi, alimentati sovente da materiali artificiali e sintetici o da rifiuti o da materiali edili, talché risultano caratterizzati dalla rapida propagazione della combustione nonché dall'emissione di sostanze fortemente inquinanti in aria come al suolo.
Si pone pertanto, sul piano operativo, l'esigenza di un rapido controllo della combustione, oltre che di un ottimale utilizzo (contenendone i quantitativi, posto altresì l'impatto ambientale) delle sostanze estinguenti.
Per l'acquisto di sistemi innovativi di spegnimento - utilizzabili beninteso anche in caso di incendi boschivi[3] - la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”; azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco”).
Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:
§ 3 milioni per l'anno 2023;
§ 4 milioni per l'anno 2024;
§ 3 milioni per l'anno 2025.
Le risorse sono destinate all'acquisto - riferisce la relazione tecnica - in parte di sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe (per complessivi 7 milioni), in parte di attrezzature di spegnimento a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) (per complessivi 3 milioni).
Articolo 119
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
L’articolo 119 è finalizzato a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all’installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
La disposizione in commento è volta a rifinanziare per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’autorizzazione di spesa finalizzata a potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi definiti dall’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 14 del 2017 (disposizioni urgenti sulla sicurezza urbana).
Si tratta della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
In particolare, la disposizione intende rifinanziare per il triennio 2023-2025 l’autorizzazione di spesa per gli interventi di installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per le predette finalità di sicurezza urbana, autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 2-ter del citato articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017 (comma 1)
Si ricorda che l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) ha disposto che l’installazione e l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza di cui al richiamato da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale ai sensi e per gli effetti del Codice delle comunicazioni digitali (di cui al d.lgs. n. 259 del 2003).
La disposizione appare collocarsi nel contesto dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana disciplinati dal decreto-legge n. 14 del 2017 recante disposizioni urgenti volte a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e a promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbana.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione), le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata siano adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e siano rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, attraverso lo scambio informativo, l’interconnessione delle rispettive sale operative e la regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, nonché l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. In attuazione dell’articolo 2, le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata sono state adottate con l’accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza Unificata.
In coerenza con le predette linee generali, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, possono essere poi individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano (art. 5, comma 1, DL 14/2017),
Si ricorda che tali patti devono essere adottati nel rispetto di apposite linee guida (diverse dalle predette linee generali) adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata.
In attuazione dell’articolo 5, comma 1, sono state adottate le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, con l’accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Unificata.
Nel dettaglio, i patti per la sicurezza urbana perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi (comma 2):
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
c) promozione del rispetto del decoro urbano;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.
Si ricorda infine che, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui alla lettera a) da parte dei comuni, era stata originariamente autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 2-ter).
Successivamente, con l’art. 35-quinquies del D.L. 113/2018 l’autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.
Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell’interno da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 della disposizione in esame.
La procedura riproduce quella già prevista dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 14 del 2017, in cui si dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 14 del 2017) siano definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse sulla base delle medesime richieste.
In attuazione di quanto disposto dal comma 2-quater è stato adottato il D.M. 31 gennaio 2018, che ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.
Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana l’articolo art. 11-bis, comma 19, del D.L. 135/2018 ha incrementato di 20 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2019.
La medesima procedura prevista dal comma 2 della disposizione in commento è peraltro stata riprodotta anche dal D.L. 135/2018, art. 11-bis, comma 19, in relazione alle ulteriori risorse stanziate dal D.L. 113/2018.
In attuazione di tale più recente disposizione è stato adottato per l'anno 2020, il D.M. 27 maggio 2020 e, per l'anno 2021, il D.M. 9 ottobre 2021.
Articolo 120
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)
L’articolo 120 dispone uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro per l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri irregolari.
L’articolo 120, al comma 1, autorizza il Ministero dell’interno ad ampliare la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) dove sono trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione.
Il comma 2 provvede ad incrementare le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per complessivi 42.045.939 di euro per gli anni 2023-2025. Le risorse sono destinate da un lato alla costruzione e alla ristrutturazione dei centri di trattenimento e di accoglienza (che comprendono anche i CPR) e dall’altro alla gestione dei medesimi centri.
Nella tabella che segue sono riportati nel dettaglio gli importi degli stanziamenti.
|
2023 |
2024 |
2025 |
Totale |
Costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza |
5.397.360 |
14.392.960 |
16.192.080 |
35.982.400 |
Attivazione, locazione, gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza |
260.544 |
1.730.352 |
4.072.643 |
6.063.539 |
Totale |
5.657.904 |
16.123.312 |
20.264.723 |
42.045.939 |
Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d’Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1.378 posti.
La relazione illustrativa afferma anche che l’ampliamento della rete dei CPR si rende necessaria al fine di rendere più efficace l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l’utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l’ampliamento della rete nazionale dei CPR sarà realizzata sia attraverso un ampliamento di taluni CPR già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.
L’ampliamento riguarda il CPR di Macomer (ulteriori 50 posti) e quello di Caltanissetta (ulteriori 92 posti).
Gli stanziamenti disposti dall’articolo in esame sono appostati nello stato di previsione del Ministero dell’interno:
- per la costruzione dei nuovi CPR al capitolo 7351, piano gestionale 2 Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di identificazione ed espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 26.791.070 euro per il 2023, 31.791.070 per il 2024 e 16.791.070 per il 2025. All’esito dell’intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 32.188.430 euro per il 2023, 46.184.030 per il 2024 e 32.983.150 per il 2025;
- per la gestione dei nuovi CPR al capitolo 2351, piano gestionale 2 Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri. spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 855.028.350 euro per il 2023, 900.000.000 per il 2024 e 950.000.000 per il 2025. All’esito dell’intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 855.288.894 euro per il 2023, 901.730.352 per il 2024 e 954.072.643 per il 2025.
I centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998).
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.
Il decreto-legge n. 130 del 2020 recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale ha introdotto diverse disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:
• la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
• la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
• l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
• l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.
Inoltre, si prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).
Come già si è accennato, al 18 ottobre 2022 risultano attivi 10 centri di permanenza per il rimpatrio per una capienza complessiva di 1.378 posti. Essi sono dislocati a:
Bari;
Brindisi;
Caltanissetta;
Gradisca d’Isonzo (GO);
Macomer (NU);
Milano
Palazzo San Gervasio (PZ);
Roma;
Torino;
Trapani.
Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.147 persone, di queste 2.520 sono state effettivamente rimpatriate (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2022)
Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei CPR, l’articolo 19, comma 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, ha previsto che spetta al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottare le iniziative per ampliare della rete dei CPR. La dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.
Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 113 del 2018 che consente, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei CPR, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).
Il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Articolo 121
(Misure in materia di riconoscimento
della protezione internazionale)
L’articolo 121 autorizza il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l’anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina.
I contratti della cui proroga si tratta sono individuati facendo riferimento all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, e all’articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.
Si tratta in sintesi dei contratti di prestazione di lavoro a termine, già stipulati nell’ambito del progetto EmAs.Com (Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2), finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022.
Il progetto «EmAs.Com — Empowerment asylum commission» è finalizzato allo sviluppo di un piano di assistenza, per supportare e semplificare il sistema nazionale di accoglienza attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi connessi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
Fra le specifiche azioni di intervento, è previsto il potenziamento della struttura organizzativa, con l'assunzione, tramite Agenzia di somministrazione del lavoro, di personale temporaneo da impiegare presso le questure, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Il progetto è finanziato tramite il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)”, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.
Il Regolamento UE n. 516/2014 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione (cfr. la versione consolidata).
Per approfondimenti, si rimanda inoltre alla pagina dedicata al Fami, a cura della Commissione europea.
I lavoratori interinali così assunti nel 2021 sono stati impiegati presso le Questure, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e successivamente sono stati mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e dell’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022, per garantire la funzionalità dei medesimi organismi in relazione alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, in seguito alla crisi internazionale in atto in Ucraina[4].
In particolare, l’articolo 33, co. 1, D.L. 21/2022 ha autorizzato la prima proroga per l’impiego dei citati lavoratori interinali presso gli organismi territoriali e centrale del sistema di asilo, mentre l’art. 1, della citata ordinanza CDPC ne ha esteso l’impiego anche per le esigenze delle Questure, sempre al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall’Ucraina.
Pertanto, la disposizione in esame autorizza un’ulteriore proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023.
La relazione sottolinea in proposito che la proroga si rende necessaria per assicurare la definizione delle numerose istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossimo inoltro.
La disposizione specifica che la proroga è autorizzata anche in deroga all’articolo 106 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016). Quest’ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.
Dalla relazione tecnica al provvedimento si evince che la proroga contrattuale riguarda 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1).
Il comma 2 quantifica gli oneri di spesa conseguenti alla disposizione del presente articolo, pari a circa 2,3 milioni per l’anno 2023 (euro 2.272.418,14), a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1.
In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che l’onere totale graverà a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell’interno 2255 per l’anno 2023, che riguarda le spese per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle richieste di protezione internazionale.
Articolo 122
(Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico)
L’articolo 122 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico.
Entro un novero di disposizioni dedicate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si pone (insieme con gli articoli 117 e 118) l’articolo 122. Esso è volto a potenziare ed aggiornare il sistema di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (nell'acronimo: NBCR).
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, infatti, annovera tra le sue competenze, talune in materia di difesa civile. Tra queste il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche (tale competenza era peraltro già attribuita al Ministero dell'interno ed al Corpo dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 139 del 2006).
Il soccorso in caso di pericolo NBCR è condotto dal Corpo mediante nuclei specializzati (squadre base, nuclei provinciali e nuclei regionali ordinari e avanzati).
Una programmazione relativa alle dotazioni di mezzi e materiali, sia per fronteggiarne l'invecchiamento sia per adeguarle allo sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, importa l'erogazione di risorse.
Inoltre - si legge nella relazione illustrativa - lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.
A tali fini, la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva”).
Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:
§ 5 milioni per l'anno 2023;
§ 7 milioni per l'anno 2024;
§ 8 milioni per l'anno 2025.
Le risorse sono destinate - riferisce la relazione tecnica - all'aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR regionali e provinciali (per complessivi 9 milioni) nonché della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi (3,5 milioni); all'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (2,5 milioni); acquisto di sistemi per avio-trasportabilità (2 milioni); acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi per i nuclei regionali (3 milioni).
Articolo 123
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
L’articolo 123 autorizza il Ministero dell’interno a utilizzare per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all’articolo 103 del D.L. 77/2020).
Gli articoli 42 e 43 del decreto-legge n. 73 del 2022 hanno introdotto alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, hanno ridotto da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il decreto flussi per l’anno 2023.
Parimenti, è stato ridotto da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all’estero e che hanno ottenuto il nulla osta.
Infine, hanno estenso, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all’estero, alla data del l° maggio 2022, sempreché per i quali sia stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021.
L’articolo 44 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2022, sempre al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti dai decreti flussi per il 2021 e il 2022, ha modificato la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall’articolo in commento.
Si segnala, inoltre, l’articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell’interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell’interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l’incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.
L’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità di emersione dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura, lavori domestici e cura della persona. Si tratta di due forme distinte di regolarizzazione: con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui sopra, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.
Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, sono state presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (il termine originario, 15 luglio, è stato così prorogato dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52) previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo sono presentate dal lavoratore straniero alla questura.
Inoltre, la disposizione ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.
Al 15 agosto 2020, data del termine finale per la presentazione delle istanze, il totale delle domande ricevute dal portale del Ministero dell'Interno ammonta a 207.542. Per quanto riguarda invece le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri il totale ammonta a 12.986.
La disposizione in esame deroga espressamente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 7/2010 che prevede che dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Inoltre, il Ministero dell’interno può utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106, riguardanti rispettivamente: le fasi delle procedure di affidamento, i contratti “sotto soglia” (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'art. 35 del medesimo Codice), le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Si ricorda che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente (si veda da ultimo la sentenza 227 del 2021) che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti «adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico» (sentenza n. 225 del 2010).
La relazione tecnica stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l’anno 2023 per il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione in ragione delle esigenze connesse all’attività degli Sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture e di 500 unità lavorative per l’anno 2023 per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S.
L’articolo 141 interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo n 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.
Il decreto legislativo n. 68 del 2011 (federalismo regionale) è volto, tra l'altro ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi, dando attuazione su questo versante alla riforma costituzionale del 2001, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle decisioni di spesa e di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.
L'autonomia di entrata è diretta a garantire il funzionamento degli enti in questione mediante tributi propri, nonché mediante il gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai trasferimenti per finalità perequative.
Il nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi adottati negli anni scorsi. L'ultimo di questi interventi, come ricordato anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge in esame, è stato effettuato con l’articolo 31-sexies del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha differito all’anno 2023 l'attivazione dei predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all’anno 2022, i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.
La citata relazione di accompagnamento rileva altresì che, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un’unica Milestone-UE per l’attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell’anno 2026. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria, procedendo, tra l'altro, all'individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle RSO che saranno fiscalizzati e alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard. In questo contesto la relazione ritiene che l’attuazione del federalismo regionale debba necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.
L'articolo 141 in esame, tenuto conto della complessa procedura per l’avvio del nuovo meccanismo di finanziamento delle RSO nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, rinvia, pertanto, ulteriormente l'entrata a regime dello stesso all’anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al predetto decreto legislativo n.68 del 2011. La relazione di accompagnamento evidenzia, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell’anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporta necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l’effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall’anno 2027. Si confermano quindi fino all’anno 2026 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA, come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.
Relativamente, invece, alla sostituzione, all'interno del decreto legislativo n. 68 del 2011, del riferimento ai Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie - attuata anch'essa con l'articolo 141 - la relazione di accompagnamento rileva che tale sostituzione è da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l’approvazione del citato decreto legislativo n. 68 e, pertanto, è finalizzata a rendere coerente il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale regionale.
Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sull'articolo 2, comma l, del decreto legislativo n. 68 del 2011 modificando il termine ivi previsto per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e differendolo dall'anno 2023 all'anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, nonché sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territorial con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
La successiva lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, modificando in primo luogo il comma 2 nel senso di estendere il periodo transitorio nel quale continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente fino al 2026 e di prevedere quindi che il nuovo regime di compartecipazione si applicherà a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n.68. Viene poi modificato il comma 3 dell'articolo 4 prevedendo che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n.68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità (secondo le specifiche modalità stabilite nel richiamato comma 3[5]), nonchè sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 141 interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 68, avente ad oggetto la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Viene innanzitutto modificato il comma 1 di tale articolo nel senso di prevedere che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali[6]. Viene quindi correlativamente modificato il comma 2 dell'articolo 7 fissando al 31 dicembre 2023 - in luogo del 31 luglio 2022 attualmente previsto - il termine entro il quale devono essere individuati i trasferimenti statali che verrano soppressi, nonchè sostituendo - nel medesimo comma 2 - i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con quello al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 141 interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto il tema dei livelli essenziali delle prestazioni, sostituendo, nel comma 4 dell'articolo 13 richiamato, i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il rifeirmento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Infine, la lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevedendo, al comma 1 di tale articolo, l'avvio della fase a regime del federalismo fiscale a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68, nonché correlativamente modificando il successivo comma 5 nel senso di disporre l'istituzione del fondo perequativo ivi previsto non più dall'anno 2023, ma a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68. Il comma 2 e lo stesso comma 5 vengono altresì modificati sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Da ultimo si evidenzia che la relazione tecnica del disegno di legge di bilancio rileva che l'articolo in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 143
(Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
L’articolo 143 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
A questo fine, l’articolo 143 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI.
L’articolo 143 stabilisce i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Per l’ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l’articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario.
Sono disciplinate, infine, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di DPCM volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni di cui all’articolo in esame risultano dirette ad accelerare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce la determinazione dei suddetti livelli essenziali alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
L’adozione delle disposizioni di cui all’articolo in esame viene espressamente ricondotta, al comma 1, alla completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione, concernente l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario, nonché al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni.
Premesse le suddette finalità, il comma 1 dell’articolo 143 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per il conseguimento dei seguenti obiettivi e finalità, esplicitati dalla norma:
· erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale;
· assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali;
· favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
· conseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
Il medesimo comma 1, nell’ultimo periodo, subordina l’attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del successivo comma 3, lettera c), ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni.
Si rammenta che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente (di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione) e alcune materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali: articolo 117, secondo comma, lettere l), n) ed s) – possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali. La legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la regione interessata.
Per approfondimenti sullo stato attuale del processo di attuazione dell’autonomia differenziata nell’ordinamento italiano, si rinvia allo specifico tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La disposizione in esame, dunque, instaura un collegamento finalistico diretto tra la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata, vale a dire la realizzazione del processo di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato.
A tale collegamento finalistico corrisponde l’attribuzione dei compiti della Cabina di regia per la determinazione dei LEP – istituita dall’articolo in esame, come spiegato infra – che vengono riferiti alle materie richiamate dall’articolo 116, comma 3, della Costituzione.
La menzionata delimitazione tanto del novero di materie finalisticamente ricollegate alla determinazione dei LEP, quanto del perimetro di operatività della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pare escludere dal percorso di fissazione dei LEP delineato dall’articolo in esame tanto le altre materie di competenza esclusiva dello Stato, quanto le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, che potrebbero essere idonee a incidere su prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla materia dei servizi sociali).
I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali. Tale esigenza di uniformità ha indotto, in sede di riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, ad attribuire espressamente la potestà legislativa relativamente alla loro definizione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera m) Cost.).
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito inoltre (da ultimo, con la sentenza n. 220 del 2021) che i LEP indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti (nello stesso senso anche le sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).
L’art. 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) ha stabilito che la legge statale disciplina la determinazione dei LEP. Fino a tale nuova determinazione, si considerano i LEP già fissati in base alla legislazione statale.
L’art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha delineato, inoltre, un procedimento per la definizione, il finanziamento e l’attuazione dei LEP, basato sulle seguenti fasi:
· l’indicazione, da parte della legge statale, delle modalità di determinazione dei LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la contestuale determinazione delle macroaree di intervento, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore;
· la determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e appropriatezza dei servizi offerti;
· la proposizione da parte del Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di norme volte a realizzare l’obiettivo della convergenza verso i LEP dei costi e fabbisogni standard dei diversi livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio;
· la ricognizione con DPCM, d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.
Allo stato attuale, numerose norme statali hanno individuato i LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva che potrebbero rientrare nelle intese Stato-Regione per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Alcune di queste norme sono state adottate, nel corso del tempo, anche al di fuori dell’iter delineato dall’art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:
- Norme che hanno determinato direttamente i LEP, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall’art. 29, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall’art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell’ambito del procedimento amministrativo;
- Norme che hanno rinviato ad altre fonti, in particolare a decreti legislativi, a DPCM o a decreti ministeriali. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un’individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;
- Norme che hanno previsto prestazioni non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma individuate ex post come tali in sede interpretativa. Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.
Sempre sul fronte della definizione e individuazione dei LEP, si segnala che, più recentemente, l’art. 1, comma 159, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo comma 160 ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all’art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).
I successivi commi 167 e 169 della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall’art. 22 della legge n. 328 del 2000.
Determinazione dei LEP, attuazione del federalismo fiscale, definizione dei fabbisogni e costi standard e ruolo del PNRR
Uno dei principali fattori di criticità riscontrati nel percorso attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale è stato storicamente rappresentato dall’assenza di una precisa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In proposito si è osservato che la determinazione dei LEP richiede un’assunzione di responsabilità politica – e quindi non della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (su cui, v. infra) – circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio; anche per il necessario orientamento nell’individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, a parità di obiettivo.
La Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 220 del 2021, ha richiamato il legislatore a superare il perdurante ritardo nella definizione dei LEP, che rappresentano un elemento imprescindibile dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, osservando, altresì, come tale adempimento appaia “particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
A regime, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, la spesa relativa ai LEP dovrà essere finanziata integralmente mediante compartecipazione all’IVA (art. 15 d. lgs. n. 68 del 2011) e, in caso di insufficienza del gettito tributario, attraverso l’attribuzione agli enti locali di quote di risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni.
Particolare rilievo assume, nel processo di determinazione e nel finanziamento dei LEP, la definizione dei fabbisogni e dei costi standard – vale a dire, l’ammontare di risorse necessarie all’erogazione delle prestazioni e i relativi costi. Attraverso la loro definizione, infatti, è possibile individuare l’impatto sulla finanza regionale derivante dall’erogazione dei LEP che siano già stati individuati; si accerta l’adeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni per il finanziamento dei LEP; si consente una integrazione di tali risorse, ove insufficienti, mediante il fondo perequativo statale; è possibile operare successive integrazioni delle stesse prestazioni da includere nel novero dei LEP.
In assenza di LEP, tuttavia, la definizione dei fabbisogni standard si è finora basata sostanzialmente sui livelli storici di copertura dei servizi, sebbene, per alcune funzioni, il livello storico non sempre risulti coerente con la tutela dei diritti civili e sociali. L’attività di definizione dei fabbisogni e dei costi standard è finalizzata, infatti, a superare il più semplice criterio della spesa storica, che riflettendo, inevitabilmente, i preesistenti squilibri tra le diverse Regioni, può rivelarsi meno equo in un’ottica di garanzia uniforme dei diritti civili e sociali. Allo stato attuale – come è stato recentemente sottolineato dalla Commissione tecnica sui fabbisogni standard: v. infra – i fabbisogni standard nelle materie diverse da quella sanitaria non sono stati ancora delineati, in ragione, soprattutto, delle notevoli difficoltà tecniche e pratiche legate all’attività di raccolta e analisi delle informazioni sulle prestazioni erogate e sulle spese sostenute nelle varie Regioni, oltre alla circostanza che l’attuazione del federalismo fiscale in ambito regionale si trova ancora a uno stadio iniziale.
Al fine di individuare un percorso di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard dei vari livelli di governo, la legge n. 42 del 2009 e il citato art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011 hanno tracciato un percorso di graduale avvicinamento ai LEP, con la fissazione di obiettivi intermedi, denominati obiettivi di servizio. Tale approccio attenua le tensioni sugli equilibri di bilancio inevitabilmente prodotte dalla definizione dei LEP, garantendo un assorbimento più graduale delle maggiori esigenze di spesa, laddove emergano.
Un intervento in questo senso è stato compiuto con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) che, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al fine di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo per servizi sociali e asili nido. La legge ha previsto, in particolare, l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione degli obiettivi di servizio, dando luogo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, a un superamento del vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio in materia di servizi sociali sono stati individuati con la nota metodologica della Commissione tecnica sui fabbisogni standard del 16 giugno 2021 e adottati con DPCM 1° luglio 2021.
Si ricorda, tra l'altro, al riguardo, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contempla la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per alcuni dei principali servizi alla persona, a partire dagli asili nido in modo da aumentare l'offerta delle prestazioni di educazione e cura della prima infanzia. Al riguardo nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, sono stanziati 4,6 miliardi di euro fino al 2026 per finanziare il Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
Per un approfondimento sullo stato dell’arte in materia di determinazione dei LEP e dei fabbisogni standard, nel quadro del processo di attuazione del federalismo fiscale, si rinvia all’ultima Relazione sull’attuazione della legge delega n. 42 del 2009, approvata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 15 dicembre 2021.
Si ricorda, infine, che il PNRR italiano prevede, nell’ambito della Missione 1, Componente 1, la “riforma del quadro fiscale subnazionale” (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma, da completare entro il primo trimestre del 2026 (M1C1-119), dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane. Pertanto, la determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard dovrà avvenire necessariamente entro tale termine.
Sul punto, si rinvia, per approfondimenti, al tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
Per le finalità indicate nel comma 1, il comma 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Alla Cabina di regia partecipano:
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;
- il Ministro dell’economia e delle finanze;
- i Ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o suoi delegati;
- il Presidente dell’Unione province d’Italia (UPI), o suoi delegati;
- il Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), o suoi delegati.
Il comma 3 fissa i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l’ausilio della Società Soluzioni per il sistema economico SOSE Spa., in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro inter-regionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
Il comma 4 stabilisce che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione effettuata e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette a quest’ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d) dell’articolo in esame.
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui al d. lgs. n. 2016 del 2010, è stata istituita dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 29, legge n. 208 del 2015) al fine di analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. La Commissione, formata da 12 componenti, è stata istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze con DPCM 23 febbraio 2016. Contestualmente, è stata soppressa la precedente Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.
Il comma 29-bis della legge di stabilità 2016 stabilisce che la Commissione presenti, a partire dal 2018 e con cadenza biennale, una relazione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in merito allo stato di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), con particolare riguardo alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.
L’art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province), come successivamente modificato, delinea il procedimento e le metodologie di determinazione dei fabbisogni standard. In particolare, le metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard sono predisposte con l’ausilio della SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. I dati relativi alla determinazione dei fabbisogni standard sono disponibili sul portale OpenCivitas.
Sul punto, si rileva che, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, tenutasi in data 11 maggio 2022, il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, prof. Alberto Zanardi, ha riferito che non si dispone ancora di informazioni sufficientemente affidabili in merito alle prestazioni e alle spese erogate dalle Regioni per l’attuazione delle prestazioni di loro competenza.
Il comma 5 prevede che entro sei mesi dalla conclusione delle attività individuate dal comma 3 dell’articolo in commento, la Cabina di regia predisponga uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il comma 6 specifica, sul piano procedimentale, che ciascuno dei DPCM di cui al comma 5 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita, inoltre, l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del d. lgs. n. 281 del 1997.
Il comma 7 stabilisce che qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dall’articolo in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 12 mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Il decreto di nomina definisce i compiti, i poteri e la durata in carica del Commissario, al quale non spettano, per lo svolgimento di tale attività, compensi, indennità o rimborsi di spese.
Si specifica, altresì, che sulla base dell’istruttoria condotta e delle proposte formulate dal Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l’adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, seguendo la medesima procedura di cui al comma 5.
Il comma 8 prevede che la Cabina di regia e il Commissario si avvalgano del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per il Ministero dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI. A tali rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 9 stabilisce, infine, che per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui all’articolo in esame, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
Articolo 145
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
L’articolo 145, in deroga alla disciplina vigente, autorizza ad iscrivere all’Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria (comma 1).
Per le stesse finalità e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026 le risorse del fondo del Ministero dell’interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l’attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR (comma 4).
Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico per l’abilitazione – edizione 2021 (c.d. COA 6) è autorizzato ad iscrivere all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
Segnatamente, la disposizione si applica al concorso pubblico per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021.
In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di un’approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di “leggi-provvedimento”, che l’elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all’azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”. Si valuti l’opportunità quindi di approfondire la disposizione alla luce del principio richiamato dalla Corte.
Decreto Sostegni ter
Si ricorda che l’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 (c.d. Sostegni ter), al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano ha previsto che a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano:
a) le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente;
b) il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore fascia aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;
c) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera b), siano stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi su proposta del Consiglio direttivo (v. infra), sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.
In attuazione di quanto disposto dalla lettera c) è stato adottato il D.M. 29 aprile 2022, il quale, al fine di supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5.000 abitanti.
d) per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.
Per le medesime finalità di supporto degli enti locali nell’attuazione del PNRR, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il comma 2 prevede che:
a) il corso-concorso di formazione abbia una durata di quattro mesi e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019.
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
Decreto Reclutamento PNRR
Al fine di sopperire con urgenza alla contingente carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 (c.d. Decreto Reclutamento PNRR), aveva già autorizzato le assunzioni di segretari comunali e provinciali per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
Il comma 2 prevede che l’iscrizione dei borsisti aggiuntivi all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 1 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, richiamato dalla disposizione in esame.
Il comma 3 applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 la disciplina prevista dal comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
Precedentemente ai richiamati interventi di semplificazione adottati nell’ambito del PNRR (di cui al box sopra) l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Milleproroghe 2020) aveva già ridotto (da diciotto) a sei mesi la durata del corso-concorso di formazione per i segretari comunali e provinciali, e (da sei) a due mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più Comuni che segue l’abilitazione successiva al corso concorso.
La stessa norma prevede altresì che durante il corso sia effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica da parte del Consiglio direttivo.
Si ricorda che il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali (cfr. art. 10, c. 7, DL n. 162/2019), è un organo presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI.
Tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:
a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione.
Per effetto del richiamo espressamente operato dal comma 3 della disposizione in commento al citato comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del corso-concorso dovranno quindi sostenere un tirocinio pratico di due mesi (invece che di quattro mesi, come previsto a decorrere dal 2023 dal DL 4/2022, richiamato sopra nel box).
Il comma 4 prevede infine che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto (D.P.C.M.), anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000), nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
Si stabilisce infine che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026.
Si ricorda che, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 31-bis, comma 5, DL 152/2021) .
Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
Articolo 153, comma 1
(Spending review dei Ministeri)
L’articolo 153, comma 1, prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 dell’articolo in esame concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.
Il citato D.P.C.M., sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di spending review contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica.
Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in Sezione I, disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, e per la restante parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati di Sezione II.
Il D.P.C.M. 4 novembre 2022, richiamato dalla norma in esame – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – dà attuazione, per il ciclo di bilancio 2023-2025, alla disposizione di spending review prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica, all’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, che prevede la definizione, nell’ambito del contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica, degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero riferiti al successivo triennio di programmazione – in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire – in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).
Ai fini dell’esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della legge di contabilità – come riformata nel 2016[7] – è rappresentata dall’integrazione del processo di revisione della spesa delle amministrazioni centrali nel ciclo di bilancio, nell’ottica di un rafforzamento della programmazione economico-finanziaria delle risorse e del raggiungimento di un maggior grado di strutturazione e sistematicità del processo stesso di revisione della spesa.
L’articolo 22-bis della legge n. 196/2009 prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al successivo triennio. Gli obiettivi possono essere definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, e su tale base i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, proponendo, per il conseguimento degli obiettivi di spesa, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.
La disposizione stabilisce che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi e il relativo cronoprogramma. Entro il 1° marzo dell’anno successivo ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati degli accordi in essere nell'esercizio precedente.
La procedura indicata nella legge di contabilità ha finora trovato attuazione una sola volta, nel 2017, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal DEF 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo di euro a decorrere dal 2018, in termini di indebitamento netto e ripartito tra i Ministeri con il D.P.C.M. 28 giugno 2017. Gli accordi di monitoraggio, perfezionati con appositi decreti interministeriali, sono stati pubblicati sul sito internet del MEF. La Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 è stata allegata al DEF 2019 (cfr. DEF 2019 - Allegato VI, pag. 149 e segg.).
La procedura di cui all’articolo 22-bis della legge di contabilità trova attuazione per la seconda volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2023-2025.
A tale riguardo, nel preambolo del D.P.C.M. del 4 novembre 2022, si evidenzia espressamente che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) è prevista nell’ambito della Componente 1 della Missione 1, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.
Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica 2023-2025, l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2022, presentato in aprile, stabilisce che le Amministrazioni centrali dello Stato devono realizzare, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa pari a 800 milioni di euro per l’anno 2023, 1.200 milioni per l’anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in termini di indebitamento netto.
In relazione a ciò, il D.P.C.M. del 4 novembre 2022 provvede alla ripartizione, in capo a ciascun Ministero, dell’obiettivo di riduzione di spesa in termini di indebitamento netto, indicato nel suo ammontare complessivo nel DEF 2022, come riportato nella tabella che segue, allegata al D.P.C.M.
DPCM 4 novembre 2022 – Obiettivi di riduzioni di spesa
in termini di indebitamento netto
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
Dal 2025 |
Economia e finanze di cui: Presidenza del Consiglio |
419,0 19,3 |
620,1 29,0 |
775,1 36,3 |
Sviluppo economico |
12,7 |
19,4 |
24,3 |
Lavoro e politiche sociali |
9,8 |
15,0 |
18,8 |
Giustizia |
49,0 |
77,2 |
96,5 |
Affari esteri e cooperazione internazionale |
49,2 |
76,0 |
94,9 |
Istruzione |
28,3 |
39,4 |
49,2 |
Interno |
52,8 |
85,2 |
106,5 |
Transizione ecologica |
3,8 |
5,2 |
6,5 |
Infrastrutture e mobilità sostenibili |
80,8 |
122,4 |
153,0 |
Università e ricerca |
7,2 |
10,8 |
13,5 |
Difesa |
55,6 |
85,9 |
107,3 |
Politiche agricole |
7,2 |
10,1 |
12,6 |
Cultura |
13,8 |
19,7 |
24,6 |
Salute |
7,6 |
11,2 |
14,0 |
Turismo |
3,2 |
2,5 |
3,1 |
Totale |
800,0 |
1.200,0 |
1.500,0 |
Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M., i Ministri, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025, hanno formulato proposte sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia in termini di riduzione degli stanziamenti di leggi di spesa indicati nella Sezione II.
Secondo le linee guida allegate al D.P.C.M. 4 novembre 2022, le proposte di intervento per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio potevano riguardare:
- la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo;
- la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza.
Lo stesso D.P.C.M. esclude espressamente la possibilità di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio. Le proposte, corredate da relazione tecnica, devono essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza di ciascun Ministero. Laddove le proposte formulate non consentano di raggiungere l’obiettivo di spesa, il D.P.C.M. consente, per ciascun Ministero inadempiente, riduzioni degli stanziamenti fino a concorrenza dell’obiettivo di risparmio.
Nel complesso – come riportato nella Relazione tecnica del ddl di bilancio - per il raggiungimento degli obiettivi di spending review, sono state proposte riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi:
- 883,1 milioni di euro nel 2023,
- 1.319,0 milioni nel 2024
- 1.480,4 milioni a partire dal 2025.
Tali riduzioni sono stati realizzate, per la gran parte, attraverso definanziamenti disposti Sezione II nonché con interventi normativi introdotti in Sezione I, in particolare disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, come indicato nella tabella che segue:
Riduzioni di spesa dei Ministeri
(milioni di euro)
Spending review |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno/Indebitamento |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Sezione I |
73,4 |
84,2 |
68,3 |
63,1 |
71,6 |
64,6 |
Sezione II |
809,7 |
1.234,8 |
1.412,1 |
748,6 |
1.128,7 |
1.436,0 |
TOTALE |
883,1 |
1.319,0 |
1.480,4 |
811,7 |
1.200,3 |
1.500,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Obiettivi di riduzioni di spesa |
|
|
|
800,0 |
1.200,0 |
1.500,0 |
Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10. RT di Sezione II, pag. 370.
In particolare, gli interventi normativi introdotti in Sezione I, disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, hanno determinato tagli di spesa per un totale di 73,4 milioni nel 2023, 84,3 milioni per il 2024 e 68,3 milioni per il 2025, come riepilogato dalla seguente tabella:
(milioni di euro)
Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10.
I tagli di spesa realizzati attraverso i definanziamenti di Sezione II, molto più corposi, hanno consentito risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a complessivi 809,7 milioni nel 2023, 1.234,8 milioni nel 2024 e 1.412,1 milioni per il 2025, sia in termini di spesa corrente che in conto capitlae:
(milioni di euro)
Spending review dei Ministeri |
2023 |
2024 |
Dal 2025 |
Parte corrente |
-628,4 |
-947,2 |
-1.233,8 |
Conto capitale |
-181,3 |
-287,6 |
-178,3 |
Totale |
809,7 |
1.234,8 |
1.412,1 |
Fonte: A.C. 643, Tomo I, RT di Sezione II, pag. 368.
Per un’analisi dettagliata delle misure di definanziamento effettuate in Sezione II che concorrono agli obiettivi di riduzione della spesa, distinti per singoli Ministeri, si rinvia al Volume III del presente dossier.
Nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (A.C. 643) sono riportate due tabelle riepilogative degli effetti complessivi della spending review effettuata in Sezione II per missioni e programmi, nonché per categorie economiche (Tomo I, A.C. 643, rispettivamente, pag. 370 e seguenti e pag. 374).
Per completezza, si segnala che il D.P.C.M. del 4 novembre 2022 definisce, inoltre, le procedure per la definizione degli accordi e per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati. In particolare, l’articolo 4 del D.P.C.M. prevede che entro il 1° marzo 2023 siano definiti, con appositi decreti interministeriali, gli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri Ministeri di spesa, recanti le modalità e i termini per il monitoraggio dell’effettivo conseguimento degli obiettivi.
Riguardo al monitoraggio degli obiettivi di spesa, l’articolo 5 stabilisce che il Ministro dell'economia e finanze, entro il 15 luglio 2023, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 30 giugno 2023. Entro il 1° marzo 2024 ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa del grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, che verrà allegata al DEF.
Va segnalato, infine, che l’articolo 8 del D.P.C.M. contiene un meccanismo di incentivazione per i Ministeri che conseguono gli obiettivi di spesa ad essi assegnati. In questi casi, il D.P.C.M. prevede che con il disegno di bilancio 2023-2025 si potrà disporre l’assegnazione di risorse da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. È previsto un limite massimo di tali risorse da definire nello stesso disegno di legge di bilancio e la parametrazione all’ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio riferiti ai settori di spesa.
Tale previsione ha trovato attuazione con i commi dal 15 a 17 dell’articolo 153 in esame, che stabiliscono lo stanziamento destinato a tali finalità (cfr. relativa scheda di lettura).
Articolo 153, comma 5
(Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio – Soppressione InvestItalia)
L’articolo 153 al comma 5 dispone la soppressione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata «InvestItalia», con una conseguente riduzione di spesa pari a 24 milioni a decorrere dal 2023.
L’articolo 153 al comma 5 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, un conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni.
A tal fine, vengono abrogati i commi da 179 a 183 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), con i quali veniva prevista l’istituzione di una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati denominata «InvestItalia» .
In base al comma 180 della legge di bilancio 2019, a InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
§ analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
§ valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
§ verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
§ elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
§ affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
§ individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
§ elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
§ ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La struttura di missione è stata poi istituita con D.P.C.M. 15 febbraio 2019.
Nel bilancio dello Stato le risorse destinate al funzionamento di InvestItalia sono allocate sul cap. 2107 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per poi essere trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio sul cap. 205 (Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di governo in materia di investimenti pubblici e privati).
Nel bilancio a legislazione vigente sono a tal fine stanziati 24.037.423 euro per il 2023 e anni seguenti, che in virtù del presente comma vengono azzerati.
Articolo 153, comma 13
(Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
L’articolo 153, al comma 13, dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri.
A tal fine, la disposizione in esame modifica l’articolo 5, comma 3, della legge istitutiva dell’Autorità (L. n. 112 del 2011), in base al quale le spese per l’espletamento delle competenze attribuite dalla medesima legge all’Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si tratta del capitolo 841 del bilancio della Presidenza del Consiglio nel quale sono trasferite le somme assegnate all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a valere sul capitolo 2118 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con la novella in esame, si dispone l’assegnazione diretta nel bilancio dello Stato, in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, eliminando il trasferimento a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.
La relazione tecnica sottolinea che la misura è volta a migliorare l’allocazione delle risorse.
Si ricorda che l’Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è l’organo amministrativo di supporto alle dipendenze dell'Autorità garante è posto l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La disciplina di tale Ufficio è stata di recente riformata ad opera del D.L. n. 36/2022 (art. 15-ter), prevedendo in particolare l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio dell'Autorità garante, nonché l'incremento della relativa relazione organica, in luogo del regime fino a quel momento vigente[8].
Secondo la nuova formulazione, il personale tutto sarebbe vincolato al segreto d'ufficio.
Si viene dunque a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro trenta giorni) sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio. Si specifica che il personale è vincolato al segreto d'ufficio.
Al personale si applicano (in quanto compatibili), le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - comprese quelle relative alla vigente contrattazione collettiva.
La dotazione organica è costituita da: 2 posti di livello dirigenziale non generale; 1 di livello dirigenziale generale; 20 unità di personale non dirigenziale (di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B).
Il personale è assunto per pubblico concorso. Dev'essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e all'indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.
Il D.L. 36 del 2022 ha stabilito che in fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, il quale sia in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 36/2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. Qualora dopo tale inquadramento rimangano posti della dotazione organica non coperti, ancora per la "prima attuazione" l'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato all'assunzione di personale non dirigenziale di categoria A-Fi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023. Seguono disposizioni attinenti a profili finanziari.
Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) è stata istituita dalla legge n. 112 del 2011 per la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e alla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.
Più nello specifico, l’AGIA svolge compiti di promozione dell’attuazione della Convenzione di New York del 1989 e segnala alle istituzioni tutte le iniziative opportune per assicurare la piena tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Esprime pareri sulla formazione degli atti normativi in materia di infanzia e adolescenza, sul piano nazionale di interventi per l’infanzia e sul rapporto presentato dal Governo al Comitato Onu. All’Autorità sono affidati altresì compiti di studio, ricerca, proposta e segnalazione -sia a livello nazionale che internazionale - finalizzati alla piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minorenni. I poteri di visita e accesso alle informazioni detenute da enti pubblici e privati, ove siano presenti persone di minore età, vengono attivati su segnalazione degli interessati o attraverso indagini svolte a campione, anche in considerazione della mancanza di uffici periferici e della limitata dotazione organica e finanziaria di cui dispone l’Autorità. In ogni modo le visite sono subordinate per legge a una preventiva autorizzazione. All’Autorità garante non sono attribuiti compiti sanzionatori e, in nessun caso, compiti sostitutivi rispetto ad altre amministrazioni dello Stato e degli enti locali o della magistratura, nei confronti dei quali opera nel rispetto del principio di sussidiarietà e a cui può segnalare situazione di violazioni di diritti. Il rapporto con le altre figure di garanzia presenti a livello regionale e locale è fondata sulla condivisione di intenti - da ricercare nell’ambito della Conferenza nazionale di garanzia - che prescinde da un rapporto gerarchico, di coordinamento e subordinazione.
Articolo 154
(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)
L’articolo 154 istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all’esito del monitoraggio operato dall’Agenzia, e riassegnate.
Infine, vengono incrementate di 2 milioni di euro all’anno le risorse per il funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’art. 18 del D.L. 82/2021.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame istituisce i due fondi con le finalità e le dotazioni che seguono:
§ il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, è volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell’autonomia tecnologica in ambito digitale, e all’innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024, 110 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
§ il Fondo per la gestione della cybersicurezza, è destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.
I due fondi, allocati nello stato di previsione del MEF, sono finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione.
Con il DPCM 17 maggio 2022 è stata adottata la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) e l'annesso Piano di implementazione come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 82/2021 recante l’architettura della sicurezza cibernetica nazionale.
I due documenti sono finalizzati ad affrontare il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche.
La Strategia nazionale di cybersicurezza individua tre obiettivi fondamentali: protezione, risposta, sviluppo.
La protezione degli asset strategici nazionali, attraverso un approccio orientato alla gestione e mitigazione del rischio, formato sia da un quadro normativo sia da misure, strumenti e controlli che possono abilitare una transizione digitale resiliente del Paese. Di particolare importanza è lo sviluppo di strategie e iniziative per la verifica e valutazione della sicurezza delle infrastrutture ICT, ivi inclusi gli aspetti di approvvigionamento e supply-chain a impatto nazionale.
La risposta alle minacce, agli incidenti e alle crisi cyber nazionali, attraverso l’impiego di elevate capacità nazionali di monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta e l’attivazione di processi che coinvolgano tutti gli attori facenti parte dell’ecosistema di cybersicurezza nazionale.
Lo sviluppo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, della ricerca e della competitività industriale, in grado di rispondere alle esigenze del mercato.
Il Piano di implementazione riporta, per ciascuno degli obiettivi della Strategia nazionale – protezione, risposta e sviluppo – le misure da porre in essere per il loro conseguimento per ognuna delle quali è indicato il novero degli attori responsabili per la loro attuazione. Le Amministrazioni indicate come attori responsabili, sono chiamate a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione alle corrispondenti misure, utilizzando le risorse finanziarie a disposizione, a legislazione vigente comprese quelle del PNRR, occorrenti allo scopo.
La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare la Cybersecurity è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".
All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. 620 milioni di euro di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.
L'intervento si articola in 4 aree principali:
§ rafforzamento dei presidi di front-line per la gestione degli alert e degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse nazionale;
§ consolidamento delle capacità tecniche di valutazione e audit della sicurezza dell'hardware e del software;
§ potenziamento del personale delle forze di polizia dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico;
§ implementazione degli asset e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.
Il Piano prevede, tra l'altro, l'individuazione di un nuovo organismo per la sicurezza informatica nazionale per guidare l'architettura nazionale generale della cibersicurezza: "Nell'ambito delle capacità previste, tale autorità contribuirebbe alla creazione di programmi di accelerazione per le PMI e le start-up in materia di cibersicurezza, alla direzione delle pertinenti attività di ricerca e all'individuazione del punto di contatto nazionale con le controparti europee pertinenti nell'ambito dello scudo informatico dell'UE (ad esempio, la rete e i centri di competenza in materia di cibersicurezza e i centri di condivisione e analisi delle informazioni)".
Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica cha ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.
Ai sensi del comma 2, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN è investita dei compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. In particolare, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni responsabili nell’ambito del Piano.
Una volta rilevati i fabbisogni finanziari di ciascuna amministrazione, le risorse dei due fondi sono materialmente assegnate con uno o più DPCM, adottati su proposta dell’ACN, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. In seguito al monitoraggio operato dalla ACN, le risorse assegnate alle amministrazioni possono essere eventualmente revocate sempre con DPCM adottato con le medesime procedure viste sopra, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto (comma 3).
Il comma 4, infine, incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 le risorse che il D.L. 82/2021 ha stanziato per le spese di funzionamento dell’ACN. Lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati all’ACN dall’articolo in esame.
L'articolo 18 del D.L. 82/2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo per il funzionamento dell’ACN con dotazione pari a:
§ 2 milioni per il 2021;
§ 41 milioni per il 2022;
§ 70 milioni per il 2023;
§ 84 milioni per il 2024;
§ 100 milioni per il 2025;
§ 110 milioni per il 2026;
§ 122 milioni a decorrere dall'anno 2027.
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).
Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.
Le previsioni contenute nella Sezione II:
- sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.
Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.
L’unità di voto deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Nell’ambito di ciascuna unità di voto, le spese sono classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica[9].
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del ddl).
Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:
? Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett. a);
? Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett. a) e art. 30, co. 2, lett. a);
? Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett. b);
? Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
? Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:
? la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
? per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
? un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II sezione del disegno di legge di Bilancio 2023 (C. 673-bis) di interesse della I Commissione affari costituzionali.
Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).
Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (C. 673-bis - Tab. 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi.
Nel disegno di legge di bilancio 2023-2025, il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dunque non varia rispetto allo scorso anno.
Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa.
Con riferimento all’organizzazione del Ministero dell’interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 43 obiettivi da conseguire nell’ambito delle missioni del Ministero.
I programmi di spesa rappresentano le unità di voto parlamentare.
Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.897 milioni di euro nel 2023, a 29.850 milioni di euro per il 2024 e 29.083 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue.
Spese finali del Ministero dell’interno per gli anni 2023-2025
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2022 |
Previsioni |
|||
Ddl di bilancio 2023 |
Diff. |
2024 |
2025 |
||
Spese correnti |
24.756,3 |
25.715,6 |
959,3 |
25.373,8 |
25.237,9 |
Spese in c/capitale |
6.098,3 |
5.181,3 |
-917 |
4.476,1 |
3.845,4 |
SPESE FINALI |
30.854,6 |
30.896,9 |
42,3 |
29.849,9 |
29.083,3 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
3,8 |
3,5 |
-0,3 |
3,7 |
3,6 |
Rimborso passività finanziarie |
19,3 |
20,4 |
1,1 |
21,5 |
22,7 |
SPESE COMPLESSIVE |
30.873,9 |
30.917,3 |
73,4 |
29.871,4 |
29.106,1 |
Poiché il rimborso delle passività finanziarie (ossia l’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato) ammonta a 20,4 milioni nel 2023, 21,5 milioni nel 2024 e 22,7 milioni nel 2025, gli stanziamenti complessivi per il Ministero risultano pari a 30.917,3 milioni di euro per il 2023, 29.871,4 milioni per il 2024 e 29.106,1 milioni per il 2025.
La legge di bilancio 2023-2025, in termini di competenza, espone per il Ministero dell’interno, stanziamenti analoghi, in termini assoluti, ai dati della legge di bilancio 2022. Infatti, con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2023, le spese finali risultano pari a 30.897 milioni, a fronte di 30.855 nell’esercizio precedente, in lieve aumento rispetto al 2022 in misura pari a 42,3 milioni di euro (+ 0,14%). Tale differenza positiva deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 959,3 milioni di euro, affiancato da una parallela riduzione delle spese di parte capitale pari a circa 917 milioni di euro.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’interno autorizzati dalla legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2023, in misura pari al 3,5% della spesa finale del bilancio statale, aumentando leggermente in termini percentuali nel 2024 (3,7%) e nel 2025 (3,6%). Tale percentuale era il 3,8% nell’esercizio precedente ed il 3,9 nelle previsioni assestate 2022.
In termini di cassa, le spese complessive del Ministero sono pari a 31.496,6 milioni di euro nel 2023, a 29.866,3 milioni di euro nel 2024 e a 29.111,29 milioni di euro nel 2025.
L’articolo 162 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2023, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle federazioni sportive, da regioni ed enti locali e da altri enti pubblici e private, destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito dello stato di previsione dell’entrata (voce “Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali”) sono riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2023.
Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2022 dal Fondo di cui all’art. 1, L. n. 1001/1969.
Il comma 4 autorizza per il 2023 il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. 244/2007).
Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 611 milioni di euro per il 2023, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 52,9 milioni di euro per il 2023.
Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, D.Lgs. n. 286/1998).
Il comma 6 autorizza, per il 2023, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, D.Lgs. n. 286/1998).
Il comma 7 autorizza per il 2023 il Ministro dell’economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.
Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2023 pari a 13,4 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A., ANAS S.p.A. e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, L. 181 del 1981), trova applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno il decreto adottato per il 2022.
Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie, anche in conto residui, per l’attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione e la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, previste dall’art. 1, comma 767 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).
Si ricorda, in proposito, che la richiamata legge di bilancio (comma 767) ha specificato che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione di spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, da cui si attendono complessivamente - previa estinzione dei debiti pregressi - risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle predette soglie, e annualmente accertati con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono nel finanziamento annuale in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, iscritto negli appositi capitoli di bilancio del MAECI (tale disposizione tuttavia non ha trovato applicazione nel 2022 ai sensi di quanto disposto dall’art. 5-quater, co. 8, D.L. 14/2022).
Le previsioni di competenza
Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 30.140,6 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 776,8 milioni di euro, determinata da un aumento di circa 660 milioni spesa in conto corrente e di 116 milioni di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
Spese finali del Ministero dell’interno - anno 2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2022 |
2023 |
||||
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Modifiche Sez. II |
effetti Sez. I |
DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II |
|
Spese correnti |
24.756,3 |
26.084,9 |
25.055,2 |
-30,8 |
691,2 |
25.715,6 |
Spese in c/capitale |
6.098,3 |
6.120,8 |
5.065 |
-48,3 |
164,7 |
5.181,3 |
SPESE FINALI |
30.854,6 |
32.205,6 |
30.120,2 |
-79,1 |
855,9 |
30.896,9 |
Rimb. passività fin. |
19,3 |
19,3 |
20,4 |
- |
- |
20,4 |
SPESE complessive |
30.873,9 |
32.224,9 |
30.140,6 |
-79,1 |
855,9 |
30.917,3 |
In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 79 milioni di euro, dal lato della spesa corrente (-30,8) e in conto capitale (-48,3) per definanziamenti operati sulle dotazioni a legislazione vigente.
Nell’ambito di questa riduzione in sezione II, i definanziamenti ascrivibili alle previsioni di cui all’articolo 153, comma 1 del ddl di bilancio (spending review ministeri) risultano pari a 52,8 milioni di euro.
Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di circa 856 milioni di euro, sia di parte corrente (691 milioni) che in conto capitale (165 milioni).
Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 30.897 milioni per il 2023.
Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 20,4 milioni nel 2023, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 30.917 milioni di euro.
Tali previsioni confermano per il 2023 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono l’83,2% delle spese finali del Ministero (nel 2022 erano pari all’80%; nel 2021 pari all’81,7% e nel 2020 all’88,6%).
La tabella ed il grafico che seguono mostrano l’evoluzione delle spese finali del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di incidenza sul bilancio dello Stato[10].
(in milioni di euro)
Ministero dell’interno |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Spese finali |
27.743 |
25.853 |
21.906 |
26.540 |
25.392 |
26.719 |
% su bilancio Stato |
5,1 |
4,4 |
3,6 |
4,3 |
4,3 |
4,4 |
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Spese finali |
25.798 |
27.349 |
35.883 |
35.589 |
32.206 |
30.897 |
% su bilancio Stato |
3,9 |
4,5 |
4,3 |
4,3 |
3,9 |
3,5 |
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2023 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2022.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il DDL di bilancio apporta alla legislazione vigente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’INTERNO |
|||||||||
(*) |
Missione/Programma |
2022 |
2023 |
||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variaz. |
||||||||
1 |
Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2) |
715,7 |
782,6 |
870,6 |
- |
- |
870,6 |
- |
870,6 |
1.1 |
Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2) |
715,7 |
782,6 |
870,6 |
- |
- |
870,6 |
- |
870,6 |
2 |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) |
16.541,8 |
17.133,1 |
14.647,8 |
- |
-10 |
14.637,8 |
703,1 |
15.340,9 |
2.1 |
Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) |
38,6 |
39,3 |
38,8 |
- |
- |
38,8 |
- |
38,8 |
2.2 |
Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9) |
112,8 |
115,1 |
74,9 |
- |
- |
74,9 |
- |
74,9 |
2.3 |
Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) |
16.390,3 |
16.978,7 |
14.534,1 |
- |
-10 |
14.524,1 |
703,1 |
15.227,2 |
3 |
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
8.602 |
9.007,1 |
9.498,5 |
- |
-44,3 |
9.454,2 |
121,6 |
9.575,8 |
3.1 |
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) |
7.407,9 |
7.809,3 |
8.310 |
- |
-9 |
8.301 |
73,3 |
8.374,3 |
3.2 |
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) |
469,6 |
469,6 |
492,2 |
- |
-3 |
489,2 |
- |
489,2 |
3.3 |
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10) |
724,5 |
728,2 |
696,3 |
- |
-32,3 |
664 |
48,3 |
712,3 |
4 |
Soccorso civile (8) |
2.875,5 |
3.126,5 |
2.975,5 |
- |
- |
2.975,5 |
11 |
2.986,5 |
4.1 |
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) |
6,4 |
6,5 |
6,9 |
- |
- |
6,9 |
- |
6,9 |
4.2 |
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) |
2.869,1 |
3.120 |
2.968,6 |
- |
- |
2.968,6 |
11 |
2.979,6 |
5 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
1.917,3 |
1.974,5 |
1.869,7 |
- |
-1,2 |
1.868,5 |
19,6 |
1.888,1 |
5.1 |
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) |
1.917,3 |
1.974,5 |
1.869,7 |
- |
-1,2 |
1.868,5 |
19,6 |
1.888,1 |
6 |
Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32) |
221,6 |
201,2 |
278,4 |
- |
-23,6 |
254,8 |
0,5 |
255,3 |
6.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
36,7 |
39,4 |
51,1 |
- |
-15 |
36,1 |
- |
36,1 |
6.2 |
Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3) |
185 |
161,8 |
227,3 |
- |
-8,6 |
218,7 |
0,5 |
219,2 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
30.854,6 |
32.205,6 |
30.120,2 |
- |
-79,1 |
30.041,1 |
855,9 |
30.896,9 |
|
Rimborso passività finanziarie |
19,3 |
19,3 |
20,4 |
- |
- |
20,4 |
- |
20,4 |
|
SPESE COMPLESSIVE |
30.874 |
32.225 |
30.140,6 |
- |
-79,1 |
30.061,4 |
855,9 |
30.917,3 |
(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.
La spesa complessiva del Ministero dell’interno è allocata su 6 missioni e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell’art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.
Il grafico che segue evidenzia la quota percentuale, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna missione.
Complessivamente, a livello di Ministero, gli effetti cumulati delle sezioni I e II determinano un incremento di 776,8 milioni di euro (+2,3%) rispetto al dato a legislazione vigente.
Di seguito si illustrano sinteticamente le variazioni che si registrano nelle due missioni strumentali del Ministero.
In premessa si rileva che la Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all’attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio non presenta alcuna variazione rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 870,6 milioni di euro per il 2023. Tali risorse assorbono il 2,8 per cento della spesa complessiva del dicastero, con una riduzione di circa il 22% rispetto alle previsioni iniziali del 2022.
La Missione 6 evidenzia una riduzione di 23,1 milioni di euro (-8,3%), rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2023 (278,4 milioni di euro). La variazione è determinata da definanziamenti operati direttamente in Sezione II (-23,6 mln) e da un intervento di sezione I (art. 134, co. 5), che per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della c.d. struttura di missione antimafia per il sisma 2016 (istituita e disciplinata dall’art. 30 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2023.
I definanziamenti di sezione II sono confermati anche per il 2024 (-36,5 milioni) e per il 2025 (-22,5 mln).
All’esito di tali interventi la missione presenta uno stanziamento complessivo di 255,3 milioni di euro (0,8% della spesa del Ministero), in aumento di circa il 15 per cento rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2022.
Nei paragrafi seguenti si forniscono alcuni elementi riguardanti le altre missioni di spesa del Ministero, soffermandosi in particolare sui programmi hanno presentato le variazioni più rilevanti in sede di manovra.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
La maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero, come di consueto, è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 50% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.647,8 milioni) tale missione registra un incremento complessivo di circa 693,1 milioni di euro (+4,7 per cento), che riguarda esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10). In tale programma si registra un finanziamento di 703,1 milioni di euro effettuato dalla sezione I.
Tra tali interventi di sezione I si segnalano:
§ la rideterminazione della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365) che registra un aumento complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2023, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (articolo 137);
§ un contributo di 110 milioni di euro, che viene stabilizzato a regime (cap. 1338), riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013 (articolo 140);
§ l’istituzione di un fondo (cap. 1443) con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 in favore dei comuni quale ristoro a fronte della disposizione che esenta dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia (articolo 21);
§ l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023 (cap. 1436) da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (articolo 8);
§ il rifinanziamento del contributo ai comuni per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, delle scuole e delle strade (cap. 7273), che eleva il limite delle risorse assegnabili per il triennio 2023-2025, rispettivamente da 350 a 400 milioni di euro per il 2023, e da 200 a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in relazione alle previsioni dell’articolo 88;
Agli effetti positivi così determinati per effetto dell’articolato si accompagna una riduzione degli stanziamenti del medesimo programma, operata dalla sezione II complessivamente pari a 10 milioni di euro nel 2023, a 20,1 nel 2024 e 18,5 mln nel 2015
In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione sono pari a 15.340,9 milioni di euro per il 2023.
La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che attiene ai programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 9.498,5 milioni di euro per il 2023. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della manovra) risulta pari a 9.575,8 milioni (+0,8% rispetto alle previsioni a legislazione vigente). Tali risorse assorbono il 31 per cento della spesa complessiva del dicastero e risultano in aumento rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2022 (+11,3%).
Rispetto alle dotazioni a legislazione vigente, pari a 9,498,5 milioni, si segnalano definanziamenti che comportano per il 2023 una riduzione per complessivi 44,3 milioni di euro relativi a somme destinate ad interventi riferiti a tutti i programmi.
La manovra inoltre interviene con interventi di sezione I, che determinano un incremento per complessivi 121,6 milioni di euro nel 2023, 111,7 nel 2024 e 95,4 nel 2025.
Come si evince dalla tabella di cui sopra, l’incremento operato dalla Sezione I, riguarda in maggior parte (73,3 mln) il Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8) ed è determinato:
§ dall’articolo 113 del disegno di legge che istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza (cap. 7421), con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato;
§ dall’articolo 123 che autorizza il Ministero dell’interno a utilizzare per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine al fine consentire la definizione delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all’articolo 103 del D.L. 77/2020). Gli effetti finanziari di tale disposizione si traducono in parte in un’autorizzazione di spesa pari a 23,3 milioni di euro (cap. 2699) ed in parte nell’ambito degli stanziamenti della missione 5 (si v. infra).
Per quanto riguarda il Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) si segnala:
§ il rifinanziamento pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (cap. 7416)degli interventi in materia di sicurezza urbana in relazione all’installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità (articolo 119).
§ l’autorizzazione di spesa per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l’interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety (articolo 115). In particolare, la spesa è distribuita come segue: euro 33.324.521 per l’anno 2023, euro 46.655.957 per l’anno 2024, euro 50.417.925 per l’anno 2025, euro 64.946.499 per l’anno 2026 e euro 16.173.315 per l’anno 2027.
Tuttavia, in merito si segnala che, come indicato nella Relazione tecnica “si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l’impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti all’Amministrazione dell’Interno, senza l’assegnazione di stanziamenti aggiuntivi. Infatti, i fondi stanziati vengono coperti mediante corrispondenti riduzioni di spesa operate in sezione II.
In particolare per il 2023 i definanziamenti riguardano: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.975,5 milioni di euro), all’esito della manovra, la Missione Soccorso civile registra nel complesso, per effetto di interventi di Sezioni I, un aumento di 11 milioni di euro nel 2023 (+0,4 per cento), che riguarda il Programma 4.2. “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico” (8.3).
L’incremento si mantiene pari 20,5 milioni nel 2024 e a 32,5 milioni nel 2025.
Tali incrementi sono determinati dagli articoli 117, 118 e 122 del disegno di legge di bilancio, che destinano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente:
§ 35 milioni nel triennio 2023-25 - per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica (art. 117).
§ 10 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate (art. 118)
§ 20 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico (art. 122).
I capitoli oggetto di rifinanziamento sono: il capitolo 7325 (Acquisto di impianti, automezzi, attrezzature, strumenti e materiali per le attività dei Vigili del fuoco) che registra un aumento pari a 6 mln di euro nel 2023, 14 mln nel 2024 e 25 mln nel 2025); il capitolo 7326 (Acquisto di attrezzature per i centri operativi nazionali, di impianti , apparati e strumenti per le tlc, attrezzature varie per prevenire i rischi non convenzionali) che registra un incremento pari a 5 milioni di euro nel 2023, 7 mln nel 2024 e 8 mln nel 2025.
Lo stanziamento finale risulta pari a 2.986,5 milioni di euro nel 2023, rappresenta il 9,7% del valore della spesa finale complessiva del Ministero, in aumento rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2022 (+4%).
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Rispetto alla dotazione iniziale (1.869,7 milioni di euro), all’esito della manovra, la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell’unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – registra un incremento di circa 18 milioni di euro (+1 per cento).
In particolare, attraverso interventi di sezione I, la legge di bilancio opera un rifinanziamento pari a 19,6 milioni di euro nel 2023, che riguarda:
§ le spese per l’utilizzazione di prestazioni di lavoro a termine presso gli sportelli unici dell’immigrazione, che ai sensi dell’articolo 123 del ddl di bilancio, sono rifinanziate per 13,9 milioni di euro per il 2023 (cap. 2260);
§ le spese per la costruzione e la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza per gli stranieri irregolari, che sono rifinanziate dall’articolo 120, al fine di ampliare la rete dei CPR, per complessivi 42 milioni di euro nel triennio, così distribuiti: 5,7 mln nel 2023; 16, 1 mln nel 2024 e 20,3 mln nel 2025 (cap. 2351, piano gestionale 2 e cap. 7351, piano gestionale 2).
Quanto agli interventi di Sezione II, si segnala la previsione di ridurre il Fondo per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati di 11 milioni di euro nel 2024 e di 44,3 milioni di euro nel 2025. Si ricorda, in proposito, che nel BLV la dotazione del Fondo è pari a 117,8 milioni di euro nel 2023 e 166 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.2313
All’esito di tali interventi, lo stanziamento finale nel DDL di bilancio integrato risulta pari a 1.888,1 milioni di euro nel 2023, in lieve diminuzione rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2022 (-1,5%). Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 6,1 per cento.
Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).
Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale[11].
La Missione reca uno stanziamento complessivo per il 2023 a legislazione vigente di 3.075,7 milioni di euro.
A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:
§ il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali;
§ il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all’andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||||
(*) |
Missione/Programma |
2022 |
2023 |
||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variaz. |
||||||||
17 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) |
2.932.3 |
3.194 |
3.075,7 |
- |
15 |
3.090.67 |
-18,5 |
3.072,1 |
17.1 |
Organi costituzionali (1.1) |
1.745,6 |
1.745,6 |
1.749,7 |
- |
- |
1.749,7 |
- |
1.749,7 |
17.2 |
Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3) |
1.186,8 |
1.448,4 |
1.326 |
- |
15 |
1.341 |
-18,5 |
1.322,5 |
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra un riduzione di 3,5 milioni di euro, che riguarda il programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.1, sono pari a 1.749,7 milioni di euro per il 2023, 1.753 per il 2024 e 1.759,2 per il 2025. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.
All’interno del programma 17.2 sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale. Sono compresi altresì gli interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.
Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.2, sono pari a 1.326 milioni di euro per il 2023, nonché a 1.076,2 milioni di euro nel 2024 e a 1.181,2 milioni di euro nel 2025.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra in sezione II rifinanziamenti per complessivi 15 milioni di euro, relativi agli stanziamenti da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120). A ciò si aggiunge un incremento di 0,5 mln di euro, collegato ad un intervento di sezione I.
Con ulteriori interventi di sezione I invece sono previsti, da un lato, risparmi di spesa pari a 24 milioni a decorrere dal 2023, come richiesto dall’articolo 153, co. 5 del disegno di legge (spending review) che, a tal fine, dispone la soppressione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata «InvestItalia» (cap. 2107).
Dall’altro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025 (cap. 2190) per il finanziamento delle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024 (articolo 130).
Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell’ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell’ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, si ricordano:
§ gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.256,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025[12];
§ alcuni stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
§ Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità[13]), le cui previsioni di spesa nel BLV risultano pari a circa 73 milioni per il 2023 e per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La sezione I del ddl di bilancio propone un aumento della dotazione del fondo pari a 12 milioni nel 2023 ed a 17 mln nel 2024 e nel 2025 in dipendenza delle previsioni di cui all’articolo 63 del ddl di bilancio che reca misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne ed il rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta;
§ Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a circa 0,9 mln euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,1 milioni di euro. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.
Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.
Nell’ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4) si segnala:
§ il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica[14]. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa 980 milioni di euro per il 2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
§ il capitolo 1672, relativo alle somme da assegnare all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che per effetto della sezione I del ddl (articolo 154), registra un aumento di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente. Il ddl integrato espone pertanto stanziamenti in competenza pari a 72,6 milioni nel 2023, 86,6 milioni nel 2024 e 102,6 milioni nel 2025.
Nell’ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all’interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:
§ la Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 8,9 milioni di euro nel 2023, 9 milioni nel 2024 e 6,6 milioni nel 2025. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
§ la Scuola nazionale della amministrazione - SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 21,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
§ l’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel BLV a 213,4 milioni di euro per il 2023, 211,9 mln per il 2024 e per il 2025. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
§ l’Agenzia per l’Italia digitale (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 16,1 mln di euro per ciascun anno del triennio. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.
Nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) si segnala il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), che espone a BLV una previsione di competenza di 332,4 milioni di euro per il 2023, 331,4 mln nel 2024 e 331,5 mln nel 2025. Tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio.
[1] Quelle indicate dalla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
[2] Tali disposizioni sono successivamente confluite nel decreto legge n. 14 del 2022 (articolo 5-quater) in sede di conversione con legge 5 aprile 2022, n. 28.
[3] Per tale riguardo, si ricorda che la legge 21 novembre 2000, n. 353 è la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La sua disciplina fa perno sul Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base di determinate Linee guida (d.m. 20 dicembre 2001), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza unificata. Tale Piano, approvato dalla Regione (e sottoposto a sua revisione annuale), deve individuare un novero di elementi, tra i quali, per ricordarne qui solo alcuni, le aree a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalente), le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, i periodi a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti) e gli indici di pericolosità, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico, le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco.
[4] L’articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha consentito di modificare tali contratti anche in deroga all’articolo 106 del Codice degli appalti.
[5] In particolare tale principio tiene conto del luogo in cui avviene la cessione, nel caso di beni di consumo, del luogo di ubicazione, nel caso di immobili, e del luogo del domicilio del fruitore, nel caso di prestazione di servizi.
[6] Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge n. 549 del 1995.
[7] Con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016.
[8] Secondo la disciplina fino ad allora vigente - recata dall'articolo 5 della legge n. 112 ante modifica – l’Ufficio è composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità (di cui una di livello dirigenziale non generale); ed i funzionari sono vincolati dal segreto d'ufficio.
[9] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla vecchia legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.
[10] Per gli anni 2012-2021 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2022 sono riportate le previsioni assestate e per il 2023 i dati del disegno di legge di bilancio in esame.
[11] Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (missione 17).
[12] Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.
[13] Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell’ambito di un autonomo programma Promozione e garanzia delle pari opportunità (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.
[14] L. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.