Il Piano per la trasparenza, l'integrità e l'indipendenza delle attività dei membri del Parlamento europeo 21 luglio 2023 |
Indice |
|Le 14 misure del Piano|Istituzione di un organismo etico interistituzionale|Altri interventi del Parlamento europeo in merito a trasparenza, integrità e indipendenza delle istituzioni UE| |
La Presidente del Parlamento europeo (di seguito PE) Metsola ha presentato, il 12 gennaio 2023, alla
Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici della medesima istituzione un
piano per la
trasparenza delle attività dei membri del PE e per il
contrasto dei fenomeni di corruzione.
La Conferenza dei Presidenti dei gruppi, organo competente per l'organizzazione dei lavori del PE, è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici; prende decisioni per consenso o per votazione ponderata in funzione del numero membri di ogni gruppo politico.
Il piano, denominato
"
Strengthening integrity, independence and accountability – First Steps"; include una serie di misure, articolate in
14 punti, per rafforzare la
trasparenza, responsabilità e l'integrità delle
attività dei membri ed ex membri del Parlamento europeo, in risposta alle indagini sui casi di corruzione (cosiddetto "
scandalo Qatargate").
La Conferenza dei Presidenti ha indicato che le proposte del piano sono da intendersi come
primi passi e non escludono altre misure a medio e lungo termine nel quadro di un
più ampio processo di riforma da affidare alla
Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'UE, inclusa la disinformazione (INGE 2), istituita dal PE.
La
Commissione INGE 2 è stata istituita il
10 marzo 2022, con il compito di
dare seguito alla
relazione finale
della Commissione speciale INGE1 adottata dal PE il 9 marzo 2022, il cui mandato è terminato il 23 marzo 2022. Il
14 febbraio 2023 il
PE ha adottato una
decisione che modifica la
decisione del 10 marzo 2022 sulla
costituzione della Commissione INGE 2,
adeguandone la
denominazione e le sue attribuzioni (
v. infra).
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Le 14 misure del Piano |
Periodo di sospensione
I deputati appena
cessati dalla carica
non potranno esercitare attività di rappresentanza di interessi per un periodo di 6 mesi. Decorso tale periodo, potranno iscriversi al Registro per la trasparenza (v. infra).
Disposizioni in tal senso sono state adottate dall'Ufficio di Presidenza il 17 aprile e sono entrate in vigore il 1 maggio 2023.
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Sezione sull'integrità dell'attività parlamentare sulla home page del PE
Al fine di mettere a disposizione del pubblico, in un'
unica pagina di accesso, maggiori e più chiare informazioni sulle attività di ogni deputato, sulla
home page del sito web del PE è stata introdotta una
sezione dedicata alla "integrità". Essa include, in particolare, informazioni su: sanzioni; dichiarazioni di doni; partecipazioni a eventi non pagati dal PE; dichiarazioni di riunioni programmate; informazioni sul
codice di condotta dei deputati al PE in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi e sul comitato consultivo; informazioni e collegamento al Registro della trasparenza.
La nuova sezione "Trasparenza ed etica"
è stata pubblicata sul sito del PE a luglio 2023.
Il
Codice di condotta dei deputati al PE in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi
, allegato al regolamento del PE, contiene disposizioni relative ai principali doveri dei deputati, a eventuali conflitti di interesse, alla dichiarazione sugli interessi finanziari, ai doni ed altri benefici (con divieto di accettare doni di valore eccedente 150 euro) ed all'attività degli ex deputati, per la quale si prevede che, se impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione, dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza.
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Iscrizione al Registro per la trasparenza delle Istituzioni dell'UE
L
'iscrizione
al Registro per la trasparenza
condiviso tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea è divenuta
obbligatoria ai fini della
partecipazione di rappresentanti di gruppi di interesse o della società civile ad
audizioni e scambi di opinione presso le commissioni parlamentari. Il PE potrà inoltre svolgere
verifiche ad hoc ed approfondite sulle organizzazioni iscritte al registro nonché sulla accuratezza delle informazioni ivi riportate, anche con riferimento ai loro collegamenti con Paesi terzi e ai flussi di finanziamento.
Le nuove disposizioni in materia sono state adottate dall'Ufficio di Presidenza il 12 giugno 2023 e sono entrate in vigore il 12 luglio 2023.
Il
Registro comune per la trasparenza
, è volto a facilitare il reperimento di informazioni sulle attività di rappresentanza di interessi svolte presso Pe, Consiglio e Commissione. Il registro è costituito da un sito web dove i rappresentanti di interessi riportano informazioni aggiornate sulle loro attività a livello dell'UE. Il funzionamento del registro è assicurato da un
codice di condotta
, che disciplina le modalità di interazione dei rappresentanti di interessi con le istituzioni dell'UE e da un
meccanismo di denuncia
, che consente a chiunque di avviare un'indagine amministrativa su presunti casi di inosservanza del codice di condotta da parte dei rappresentanti di interessi. Il registro ha una struttura di governance a due livelli: un consiglio di amministrazione, che esercita la supervisione generale, e un segretariato responsabile della sua gestione quotidiana. Il consiglio di amministrazione è composto congiuntamente dai Segretari generali di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione; si riunisce almeno una volta all'anno. Ciascun Segretario generale esercita la presidenza per un mandato annuale. Il segretariato fornisce orientamenti ai rappresentanti di interessi in merito al processo di registrazione, monitora e verifica l'ammissibilità delle domande, effettua controlli sulla qualità delle informazioni fornite dai soggetti registrati, tratta i reclami relativi a presunte violazioni del codice di condotta da parte dei soggetti registrati.
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Pubblicità delle riunioni con terzi
Sarà
introdotto l'obbligo per tutti i deputati, i loro assistenti accreditati e i loro staff (come già previsto, per i Presidenti di commissione, i relatori e i relatori ombra) -
di rendere pubbliche
le riunioni programmate con rappresentanti diplomatici di paesi terzi e con rappresentanti di organizzazioni terze, iscritte al registro di trasparenza, relative a una relazione o risoluzione del Parlamento europeo nei quali i membri o i loro staff hanno un ruolo attivo e una immediata influenza sull'evoluzione del relativo dossier.
Tale obbligo non si applica: a) nel caso sia richiesta confidenzialità a protezione della vita o dell'integrità del singolo individuo o per ragioni di ragioni vincolanti di pubblico interesse; b) per incontri con persone che agiscono a titolo personale e non in associazione con altri; c) per incontri spontanei o di carattere meramente privato e personale.
L'elenco di tali riunioni sarà, inoltre, reso facilmente
accessibile al pubblico. A loro volta, le organizzazioni elencate nel Registro dovranno rendere pubbliche tutte le loro riunioni con i deputati, gli assistenti accreditati e il personale legate a relazioni o risoluzioni del PE.
Disposizioni in tale senso sono contenute in un
progetto di relazione
dell'onorevole Gabriele Bischoff (S&D, Germania), attualmente all'
esame
della Commissione affari costituzionali del PE e volto ad una più ampia modifica delle disposizioni del regolamento interno del PE
.
La relazione dovrebbe essere approvata in commissione a settembre 2023 e successivamente esaminata dalla plenaria del PE.
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Divieto di gruppi di amicizia con Paesi terzi, al di fuori delle attività ufficiali del PE
Saranno
vietate tutte le
attività o le riunioni di raggruppamenti non ufficiali di deputati
che potrebbero creare confusione con le attività ufficiali del Parlamento europeo, quali
, in particolare, i "
Gruppi di amicizia" con Paesi terzi nei quali altri organi del Parlamento già agiscono come interlocutori. I Paesi terzi dovrebbero interagire con il Parlamento attraverso la
Commissione per gli affari esteri, le delegazioni ufficiali del Parlamento esistenti o le altre commissioni parlamentari.
Disposizioni in tale senso sono contenute nel richiamato
progetto di relazione
all'
esame
della
Commissione affari costituzionali del PE, volto ad una più ampia modifica delle disposizioni del regolamento del PE.
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Nuovo registro di ingresso al Parlamento europeo
Si prevede la creazione di un
nuovo registro d'ingresso: tutte le persone, maggiori di 18 anni, che entrano nei locali del Parlamento europeo, compresi i rappresentanti di paesi terzi, nel momento in cui accedono negli edifici del Parlamento europeo devono fornire informazioni indicando la
data, l'ora e lo scopo della visita. Tale obbligo
non si applica ai giornalisti accreditati e alle
altre Istituzioni, organi o agenzie dell'UE, che hanno un differente regime di accesso al Parlamento.
Gli ospiti, muniti di badge di visita, dovranno essere sempre accompagnati dalla persona responsabile per il loro accesso alle sedi del Parlamento europeo.
Nuove disposizioni generali relative all'accesso alle sedi del PE sono state adottate dall'Ufficio di Presidenza l'8 maggio 2023 e sono entrate in vigore l'8 giugno 2023.
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Eliminazione dei badge di accesso permanente per gli ex deputati
I
badge di accesso permanenti
, in precedenza concessi
agli ex membri del Parlamento europeo e
agli ex assistenti o staff, sono stati
sostituiti da un apposito badge di accesso giornaliero (rilasciato da un desk dedicato e con una corsia preferenziale per l'accreditamento). Inoltre gli ex deputati e gli ex assistenti o staff non avrebbero più il diritto di concedere l'ingresso a qualunque altro soggetto.
Le nuove disposizioni relative all'accesso dei deputati cessati dalla carica alle sedi del PE sono state adottate dall' Ufficio di Presidenza il 17 aprile 2023 e sono entrate in vigore il 1 maggio 2023. Le norme relative agli assistenti o staff sono state, invece, introdotte nell'ambito della nuova disciplina generale relativa all'accesso alle sedi del PE, adottata dall' Ufficio di Presidenza l'8 maggio 2023 ed entrata in vigore l'8 giugno 2023.
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Dichiarazione sui potenziali conflitti d'interesse per i relatori e i relatori ombra
Ogni parlamentare che si accorga di avere
un conflitto di interessi dovrà adottare
immediatamente le misure necessarie per risolverlo. Sarà introdotto
l'obbligo per i
relatori e i relatori ombra in commissione di rilasciare, prima della presentazione della relazione in Commissione o in plenaria,
una dichiarazione sui potenziali conflitti d'interesse.
Ulteriori controlli e forme di sensibilizzazione saranno volti a garantire che gli
assistenti e il personale parlamentare accreditati non svolgano un
ruolo dirigenziale
di organizzazioni con un qualsiasi legame con
Paesi terzi o attive in
attività di lobby.
Disposizioni in materia sono contenute nel richiamato
progetto di relazione
all'
esame
della Commissione affari costituzionali del PE, volto ad una più ampia modifica delle disposizioni del regolamento del PE.
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Rafforzamento della dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati
Si propone di
aumentare e rendere più chiaro il livello di dettaglio richiesto nella
dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati, includendo maggiori informazioni sui
lavori collaterali e sulle attività esterne dei deputati e prevedendo
controlli per garantire la corretta applicazione delle regole.
A norma dell'allegato I del regolamento del Parlamento europeo riguardante il codice di condotta dei deputati in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi, i membri del PE sono obbligati a trasmettere al Presidente del PE entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al parlamento europeo una dichiarazione dettagliata dei loro interessi finanziari.
Anche le disposizioni in materia sono contenute nel
progetto di relazione
all'
esame
della Commissione affari costituzionali, volto ad una più ampia modifica delle disposizioni del regolamento del PE.
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Formazione obbligatoria
Il Parlamento europeo dovrà prevedere regolarmente, nel corso di ciascuna
legislatura, una
formazione in materia di per tutti i deputati in merito alle disposizioni relative alla loro
integrità e indipendenza.
La formazione sulle regole finanziarie, la conformità, la condotta e le denunce, assicurando la conoscenza di tutte le regole e dei sistemi per proteggere l'integrità dell'Istituzione, se stessi e i deputati, sarà
obbligatoria per tutti gli
assistenti parlamentari accreditati.
Sarà, inoltre, prevista una
formazione obbligatoria per tutti i funzionari del PE che potrebbero ricevere le segnalazioni di possibili violazioni o illeciti.
L'Ufficio di Presidenza dovrebbe prossimamente adottare disposizioni in tal senso.
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Rafforzamento del ruolo del Comitato consultivo del Codice di condotta
Il Piano propone che il
nuovo
organo etico per le istituzioni europee - la cui istituzione è prevista da una apposita proposta legislativa della Commissione europea (
v. infra) - si attivi su base unilaterale per
garantire che i
deputati siano obbligati a richiedere, facilmente e rapidamente, una consulenza su possibili conflitti di interesse al
Comitato consultivo del
Codice di condotta, il cui
ruolo dovrebbe essere
rinforzato.
Il Comitato consultivo, previsto dall'articolo 7 del
Codice di condotta dei deputati del PE in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse
, allegato al Regolamento del Parlamento europeo, è composto da cinque membri, designati dal Presidente del PE tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica. Il comitato fornisce, su richiesta di un deputato, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta e, su richiesta del Presidente, esamina i presunti casi di violazione del codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.
Oltre alla richiamata proposta legislativa (v. infra), disposizioni in materia sono contenute nel richiamato
progetto di relazione
all'
esame
della Commissione affari costituzionali del PE, volto ad una più ampia modifica delle disposizioni del regolamento del PE. Successivamente l'Ufficio di Presidenza del PE dovrebbe adottare misure applicative in merito.
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Proposte di risoluzioni sui diritti umani con procedura di urgenza
Sono stati resi più
stringenti i criteri per la presentazione di proposte di risoluzioni del PE in via di urgenza in materia di
violazione dei
diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto al fine di evitare indebite influenze esterne.
L'articolo 144 del regolamento del PE prevede che una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno a un ventesimo dei componenti del Parlamento possono chiedere che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.
La Conferenza dei Presidenti il 13 aprile ha concordato nuovi orientamenti in merito alla presentazione di proposte di risoluzioni del PE in via di urgenza in materia di diritti umani.
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Cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia nazionali
Il PE
rafforzerà la sua cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia nazionali degli Stati membri per garantire che l'Istituzione sia in grado di rispondere al meglio e di aiutare le vittime con qualsiasi indagine su presunte attività criminali dei deputati o del personale del PE.
Iniziative per rafforzare la cooperazione al fine di contrastate la lotta alla corruzione sono in corso di definizione da parte dell'Amministrazione del PE.
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Revisione delle attività sanzionabili
L'elenco delle attività sanzionabili dei
membri del PE,
di cui al codice di condotta, dovrà essere rivisto per favorire il rispetto degli obblighi e delle responsabilità elencati nel piano in esame.
Verrà messo in atto un sistema di avvertimenti e richiami per ricordare ai membri del Parlamento europeo le regole prima che vengano applicate le sanzioni (in caso di violazioni gravi e sistematiche).
Il codice di condotta stabilisce, oltre agli obblighi già richiamati, che nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:
Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato possa avere violato il codice di condotta, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.
Il comitato esamina le circostanze della presunta violazione e formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione.
Disposizioni in materia sono contenute nel richiamato
progetto di relazione
all'
esame
della Commissione affari costituzionali del PE, volto ad una più ampia modifica delle disposizioni del regolamento interno del PE. Inoltre l'Ufficio di Presidenza del PE dovrebbe prossimamente adottare delle disposizioni su misure applicative in merito.
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Istituzione di un organismo etico interistituzionale
Come annunciato all'inizio del mandato dalla Presidente von der Leyen e a seguito di specifiche richieste del PE e di consultazioni informali con le altre istituzioni, la Commissione europea ha presentato l'8 giugno 2023 una
proposta
per la creazione di un organismo interistituzionale per le questioni di etica che riguarderà i membri delle istituzioni e degli organi consultivi dell'UE (v. infra).
L'iniziativa si articola in una
comunicazione
ed in una
proposta
di accordo tra le istituzioni dell'UE, accompagnata dalla relativa
scheda finanziaria
relativa all'incidenza sul bilancio dell'UE.
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Obiettivo della proposta
La proposta ha l'obiettivo di stabilire, per la prima volta, norme minime comuni per la condotta etica dei membri delle Istituzioni dell'UE e un meccanismo formale per il coordinamento e lo scambio di opinioni sui requisiti di ordine etico tra le istituzioni.
Mentre i funzionari delle istituzioni ed organi dell'Ue sono già soggetti a obblighi etici comuni e dettagliati stabiliti dal titolo II del Regolamento recante lo Statuto dei funzionari dell'UE, adottato sulla base dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ciascuna istituzione prevede nei suoi regolamenti interni norme di condotta differenziate per i rispettivi membri. Per questi ultimi non esistono dunque norme etiche minime comuni né meccanismi formali che consentano l'istituzione, il coordinamento o lo scambio di opinioni tra le istituzioni in materia.
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Composizione e compiti dell'Organismo
Composizione
Secondo la proposta della Commissione, l'organismo etico sarà composto da
un membro titolare e uno supplente
per ciascuna istituzione partecipante, per garantirne il corretto e continuo funzionamento.
Ciascuna Istituzione designerebbe quale proprio rappresentante, in linea di principio, un
vicepresidente, salvo che tale funzione non esista all'interno della istituzione o organo o tale scelta non sia appropriata.
La funzione di
Presidente dell'organismo
ruoterebbe ogni anno seguendo
l'ordine delle istituzioni di cui all'articolo 13 TUE (
Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia, la Banca centrale europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni).
Nel suo operato l'organismo etico si avvarrà di
cinque esperti indipendenti, in qualità di
osservatori, nominati, secondo una procedura stabilita dalla Commissione, in base alla loro competenza, esperienza in funzioni di alto livello, indipendenza e qualità professionali nonché garantendo l'equilibrio di genere.
I membri dell'organismo saranno assistiti da una
segreteria, struttura operativa comune formalmente ospitata presso
la Commissione europea e composta dai capi unità, o equivalenti, responsabili dell'etica per i membri di ciascuna istituzione partecipante e dal rispettivo personale designato a tal fine. La persona che ricopre tale funzione presso la
Commissione fungerà da
coordinatore della segreteria, a meno che un'altra persona non sia nominata dalla Commissione d'intesa con le parti.
Compiti
Il nuovo organismo avrà
tre compiti principali:
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Quadro delle norme comuni
L'organismo dovrebbe definire un quadro di
norme comuni minime nei seguenti ambiti:
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Ambito di applicazione della proposta di accordo
La proposta di accordo riguarda, come già detto, le istituzioni e i due organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea (TUE), e quindi il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
Su richiesta, anche la Banca europea per gli investimenti o altri organi potranno aderire all'accordo dopo la sua entrata in vigore.
Come già indicato, i funzionari delle Istituzioni e organi dell'UE non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo, in quanto esistono già meccanismi li riguardano nello statuto dei funzionari. Tuttavia la Commissione europea invita tutte le istituzioni cui si applica lo statuto a esaminare la possibilità di un ulteriore allineamento delle norme relative al personale, auspicando che nei limiti dello statuto dei funzionari, le Istituzioni e gli organi dell'UE si impegnino a raggiungere un livello di standard pari a quello dell'organismo etico per quanto riguarda i direttori generali ed equivalenti. Il dialogo interistituzionale dovrebbe inoltre esaminare l'eventuale allineamento delle norme e delle prassi relative alla pubblicazione di informazioni riguardanti le riunioni dei loro alti dirigenti con le organizzazioni e i liberi professionisti su questioni relative al processo decisionale e all'attuazione delle politiche nell'Unione nell'ambito del dialogo con i portatori di interessi.
Il nuovo organismo etico non si occuperà di indagini individuali e non interferirà né limiterà in alcun modo le indagini di organismi esistenti e consolidati. Ai sensi dei trattati, tale responsabilità spetta alla Procura europea (EPPO) e alle autorità di polizia e giudiziarie nazionali, per i casi penali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), per irregolarità e violazioni degli obblighi professionali, al Mediatore europeo per i casi di cattiva amministrazione e a ciascuna istituzione in caso di violazione delle rispettive norme.
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La risoluzione del PE del 12 luglio 2023 sulla proposta di istituzione dell'organismo etico dell'UE
Il PE ha approvato il 12 luglio 2023 una
risoluzione sulla proposta della Commissione relativa alla istituzione dell'organismo etico dell'UE nella quale, in particolare:
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Altri interventi del Parlamento europeo in merito a trasparenza, integrità e indipendenza delle istituzioni UE |
Raccomandazioni del 13 luglio 2023 per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione
Il Parlamento europeo ha adottato il 13 luglio 2023 delle
raccomandazioni
per una riforma delle proprie norme in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione nelle quali, oltre a ribadire i rilievi già formulati sulla proposta di istituire un organismo etico dell'UE contenuti nella risoluzione del 12 luglio 2023 (v. supra), in particolare:
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Risoluzione del 15 dicembre 2022
Il
Parlamento europeo ha approvato, il 15 dicembre 2022, una
risoluzione sulla
sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale,
necessità di trasparenza e responsabilità nelle Istituzioni europee nella quale, oltre a chiedere, come sopra ricordato, di istituire un organismo etico indipendente, aperto alla partecipazione di tutte le istituzioni e le agenzie e di tutti gli organi dell'UE:
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Denominazione e attribuzioni della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2)
Il Parlamento europeo ha adottato il 14 febbraio 2023 anche una
decisione
che modifica la
decisione del 10 marzo 2022
sulla costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2), adeguandone la denominazione e le sue attribuzioni. In particolare, la decisione per quanto riguarda i profili relativi alla trasparenza, indipendenza e integrità dell'attività del PE:
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Risoluzione del 16 febbraio 2023
Il Parlamento europeo ha adottato il
16 febbraio 2023 una
risoluzione sul
seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle Istituzioni europee nella quale osserva che le
proposte presentate dalla
Presidente del Parlamento europeo, volte a rafforzare l'integrità, l'indipendenza e la responsabilità,
rappresentano un primo passo e non escludono l'esame di altre misure nell'ambito di un più
ampio processo di riforma. Nella risoluzione, inoltre, il PE:
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