Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
Riferimenti: AC N.1937/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 318
Data: 03/07/2024
Organi della Camera: VIII Ambiente

3 luglio 2024

 

 

 

Disposizioni urgenti per le

infrastrutture e gli

investimenti di interesse

strategico, per il processo

penale e in materia di sport

 

 

 

D.L. 89/2024 – A.C. 1937

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 307

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

Schede di lettura

Capo I – Infrastrutture di interesse strategico

§  Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali) 5

§  Articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158). 7

§  Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)  11

§  Articolo 4, commi 1-3 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Autorità per la laguna di Venezia). 20

§  Articolo 4, comma 4 (Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)  23

§  Articolo 5, commi 1, 2 e 4 (Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali). 26

§  Articolo 5, comma 3 (Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali). 30

§  Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)  32

§  Articolo 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani). 35

§  Articolo 8 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2)  40

§  Articolo 9  (Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della Regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli). 46

Capo II – Investimenti di interesse strategico

§  Articolo 10 (Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane)  49

Capo III – Misure urgenti per l’efficienza del procedimento penale

§  Articolo 11 (Modifiche al codice di procedura penale). 60

Capo IV – Misure urgenti in materia di sport

§  Articolo 12 (Decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti)  66

§  Articolo 13 (Entrata in vigore). 68

 

 


Schede di lettura

 


Capo IInfrastrutture di interesse strategico

Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

 

 

L’articolo 1 introduce, al comma 1, una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie autostradali con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell’anno 2024.

Il comma 2, invece, prevede alcune modifiche normative volte a ridurre i tempi di realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi.

 

In particolare il comma 1 prevede che le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nel corso dell’anno 2024, siano tenute a presentare entro il 31 luglio 2024 le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere dall’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Il comma 2, invece, introduce modifiche normative al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi.

A tale riguardo si ricorda che l’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione,  ha previsto l’autorizzazione dell’acquisto, da parte della società ANAS Spa, dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.  Tale norma ha, altresì, previsto che per dette finalità, la medesima società ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonché all’entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo.

Il successivo comma 2-quater del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha individuato la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma 10 dell’articolo 8 del decreto-legge ha modificato il comma 1-ter del citato articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 al fine di precisare che, in ogni caso, la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica, alla data del 31 ottobre 2028.

Tanto premesso, il comma 2, dell’articolo in commento, alla lettera a), modifica il citato articolo 2, comma 2-ter del decreto-legge n. 121 del 2021, al fine di prevedere che l’acquisto da parte di ANAS SPA dei progetti dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, avvenga sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa.

In considerazione delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma 2, alla lettera b) si esclude l’obbligo preesistente, in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, di procedere alla quantificazione del corrispettivo riconoscibile alla società SAT per la cessione ad ANAS della documentazione progettuale sviluppata e relativa alla tratta stradale esclusa dall’oggetto della concessione SAT.

 

 


 

Articolo 2
(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

 

 

L’articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto). Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a: chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; esplicitare che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente; chiarire alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi; prevedere che la quantificazione dell’importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale; precisare che l’approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal MIT, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di VIA, del progetto definitivo e di altri documenti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024; specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

 

In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), numero 1.1) è volta a chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con Stretto di Messina S.p.A.

A tale riguardo, infatti, è utile ricordare come l’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2023, rinvia alla procedura di cui all’articolo 1,  della legge n. 1158 del 1971, che disciplina l’iter di adozione della convenzione di concessione rinviando al decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE, con cui viene assentita la concessione.

Tale riferimento - applicato alla procedura di aggiornamento della convenzione di concessione - appare tuttavia implicitamente superato dell’avvenuta abrogazione – operata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 2003 - dell’articolo 1, quinto comma, della legge n. 1158 del 1971, che estendeva le modalità di approvazione della convenzione di concessione anche alle eventuali successive modifiche della stessa.

Il riferimento corretto, che l’attuale disposizione intende definire, è quindi la previsione che la convenzione di concessione sia approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria. Al mero fine di un allineamento formale delle disposizioni vigenti, con la norma in esame si intende quindi recepire tale procedura nell’iter funzionale all’approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione.

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1.2) è volta ad aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, specificando, come avviene per analoghe opere complesse, che la medesima può avvenire anche per fasi costruttive.

A tale riguardo al fine di ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto, la norma in commento prevede la realizzazione dell’opera per fasi costruttive progressive.

Il comma 1, lettera a), numero 2), è volto ad esplicitare che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell’intervento.

Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), numeri 3.1) e 3.2) sono volte a chiarire che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell’indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell’anno.

La disposizione in esame intende, quindi, chiarire che il confronto dell’incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell’incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore e che sono associate a “nuovi” prezzi, non parametrati ai tariffari vigenti.

Tale chiarimento si rende necessario per evitare l’effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell’indice di riequilibrio contrattuale, applicando al Ponte sullo Stretto dinamiche di incremento dei prezzi non riferibili ai prezziari 2021-2023, ma riferibili appunto a prezzi speciali appositamente definiti per altre opere che, in quanto tali:

Ø  non sono soggetti agli aggiornamenti annuali ordinariamente previsti per i tariffari, e quindi non sono idonei a rappresentare i valori correnti di mercato;

Ø  non sono comunque rilevanti per l’opera, perché in larga misura riguardano lavorazioni non riscontrabili nel progetto del Ponte sullo Stretto.

Al comma 1, lettera a), numero 4), si prevede, per finalità di trasparenza, che la quantificazione dell’importo aggiornato del contratto con il contraente generale, determinato secondo i criteri di aggiornamento contrattuale fissati dal decreto-legge n. 35 del 2023, nel rispetto dei limiti alle modifiche dei contratti previste dalla disciplina euro-unitaria, sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. L’individuazione del soggetto asseveratore è affidata, in qualità di concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è anche attribuita la copertura degli oneri derivanti dall’affidamento dell’incarico.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) precisano che l’approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo e la relazione con la relativa relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024.

Da ultimo la modifica di cui al comma 1, lettera c) è volta a specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fino a un contingente massimo elevato a centocinquanta unità, anche ai fini dello svolgimento dell’attività di direzione lavori da parte della medesima Stretto di Messina S.p.A.


 

Articolo 3
(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

 

 

L’articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo (al comma 1) l’adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 nonché a quelli individuati nell’Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 disciplina i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, l’individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, la revoca dei commissari nominati tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e la nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell’azione amministrativa dei commissari straordinari. Vengono dettate disposizioni in materia di modifiche al D.P.C.M. di cui al comma 1 (comma 3) e invarianza finanziaria (comma 4). Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, il compito di individuare le opere relative ai progetti di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2023, attuativo della direttiva (UE) 2021/1187 (realizzazione delle opere della rete TEN-T) per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, e dispone che tali commissari straordinari sono individuati nell’ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. I commi 6, 7 e 8 prevedono l’istituzione presso il MIT e la disciplina dell’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

 

Il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari:

§  nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019;

La relazione illustrativa segnala che in relazione a tali commissari “all’attualità sono stati nominati 43 commissari, per 117 interventi, distinti in macrocategorie di interventi e segnatamente: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale”.

§  nonché a quelli individuati nell’Allegato I, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

L’Allegato I al decreto-legge in esame elenca i seguenti commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore:

1)  Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;

2)  Commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 43/2013;

3)  Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'art. 4, comma 6-bis, del D.L. n. 32/2019;

4)  Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 1, del D.L. n. 32/2019;

5)  Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento denominato “Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano”, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.L. n. 13/2023;

6)  Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania ai sensi dell'art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 35/2023;

7)  Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell’art. 33, comma 5-quater, del D.L. n. 13/2023;

8)  Commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020;

9)  Commissario straordinario per l’esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2023;

10)    Commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'art. 4, comma 12-octies, del D.L. n. 32/2019;

11)    Commissario straordinario per l’area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell’art. 4, comma 11, del D.L. n. 145/2013;

12)    Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 109/2018.

 

Il comma 2 disciplina i seguenti criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge:

a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'art, 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, tenuto conto:

§  dell’omogeneità del settore di intervento;

§  dell’ambito territoriale di riferimento;

§  della rilevanza economica degli interventi;

§  e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto:

§  dello stato di avanzamento dell’opera;

§  e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

c) revoca dei commissari nominati, nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell’azione amministrativa dei commissari straordinari.

Secondo la relazione illustrativa, tale criterio mira a “valorizzare la performance e l’adeguatezza delle strutture commissariali”.

Con riferimento a tale ultimo criterio, in coerenza con la previsione di cui all’art. 4, comma 1, quarto periodo, del D.L. 32/2019, si valuti l’opportunità di prevedere che nel piano di razionalizzazione sia espressamente indicata la necessità che in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i DPCM di nomina di nuovi commissari siano adottati, ai soli fini dell'individuazione degli interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

 

Il comma 3 dispone che qualora si rendano necessarie modifiche al D.P.C.M. di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui all’articolo in esame, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

 

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per l’attuazione dei commi 1, 2 e 3.

 

Il comma 5, primo periodo, demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare le opere relative ai progetti di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2023, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti.

Il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 101/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)) - adottato in attuazione della legge 4 agosto 2022 n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021” - prevede che il medesimo decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di: a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato 1 al presente decreto che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) n. 2021/1187; b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro.

La relazione illustrativa sottolinea al riguardo che “La rete transeuropea dei trasporti comprende una struttura a due livelli che si articola in una rete globale (rete Comprehensive) e in una rete centrale (rete Core); quest'ultima, costituita sulla base della rete globale, assume valore strategico per lo sviluppo delle reti. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 stabilisce l’obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050, conferendo, in particolare, priorità ai collegamenti transfrontalieri, migliorando l’interoperabilità e contribuendo all’integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell’Unione europea” La medesima relazione illustrativa ricorda che “l’articolo 1 del decreto legislativo n. 101 del 2023 descrive l’ambito di applicazione del decreto legislativo, prevedendo che lo stesso si applichi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di progetti che:

-          rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti che ricadono nel territorio nazionale (come individuate nell’allegato 1 al decreto); e

-          di altri progetti sui corridoi della rete centrale (individuati ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013) il cui costo totale superi i 300.000.000 di euro”.

 

Viene inoltre previsto, al secondo periodo del comma in esame, che ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 32/2019, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto.

Il comma 5 dispone, poi, al terzo periodo, che i commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo:

§  sono individuati nell’ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli stessi non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto;

§  possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sempre ai sensi del comma 5, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all’individuazione delle opere, inclusa l’estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al comma in esame anche oltre i termini di cui al primo periodo.

Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del D.L. n. 32/2019.

Al riguardo, la relazione illustrativa segnala che, con riferimento alle predette disposizioni dell’articolo 4 del DL 32/2019, esse riguardano: comma 1 (quarto, quinto, sesto periodo), le ulteriori modalità di nomina e di eventuale sostituzione degli stessi; comma 2 (ad esclusione del quinto periodo), i poteri dei commissari; comma 2-bis, specifiche disposizioni relative alle infrastrutture ferroviarie; comma 3, specifiche deroghe; comma 3-bis, disposizioni relative all’apertura di contabilità speciali; e comma 4 (primo periodo), gli obblighi di rendicontazione al CIPESS.

Viene inoltre specificato che i commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo del comma in esame sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all’opera siano sufficienti alla sua realizzazione.

 

I commi 6, 7 e 8 prevedono l’istituzione e la disciplina dell’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

 

Nel dettaglio, il comma 6 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali al fine di coordinare l’attività dei Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1.

 

Il comma 7, al primo periodo, demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la definizione;

§  della composizione dell’Osservatorio;

§  delle relative modalità di funzionamento;

§  della nomina dei componenti;

§  e degli eventuali compensi.

Ai sensi del secondo periodo del comma 7, l’Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

Il terzo periodo autorizza la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l’anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025 per le finalità di cui al comma 7.

 

Infine, il comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l’anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

 

L'art. 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri), come modificato dall'art. 9 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), disciplina una procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

 

L'individuazione degli interventi e la nomina dei commissari

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 32/2019 prevede che l'individuazione degli interventi citati avvenga con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 31 dicembre 2020) e che con i medesimi decreti si provvede alla nomina dei commissari.

Il terzo periodo dello stesso comma consente altresì l'emanazione di ulteriori D.P.C.M., con le stesse modalità testé richiamate ed entro il 31 dicembre 2021 (termine fissato dall'art. 52, comma 1, lett. a-bis), del D.L. 77/2021), con cui il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Relativamente all'identificazione degli interventi, il comma 1 dispone altresì che questa avviene con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.

Il primo periodo del comma 5, inoltre, prevede che con i D.P.C.M. in questione sono altresì stabiliti:

- i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera;

- nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.

 

L'iter per l'emanazione dei D.P.C.M.

Relativamente all'iter per l'emanazione dei D.P.C.M. citati, il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 32/2019 dispone che gli stessi siano adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il successivo periodo stabilisce che il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro 20 giorni dalla richiesta e che decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.

In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i D.P.C.M. in questione sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

 

Poteri e attribuzioni dei Commissari

I poteri e le attribuzioni dei Commissari sono disciplinati dai commi 2-5 dell'art. 4 del D.L. 32/2019.

In base al comma 2, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.

Il comma 3 prevede, tra l'altro, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni che vengono richiamati dalla norma.

È altresì autorizzata, dal comma 3-bis, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari nominati, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante.

Lo stesso comma 3-bis dispone che il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

Il comma 4 dispone che i Commissari straordinari trasmettono al CIPE (ora al CIPESS, a seguito della ridenominazione operata dall'art. 1-bis del D.L. 111/2019), per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Il comma 5 disciplina, tra l'altro, i compensi dei Commissari ed indica i soggetti di cui tali Commissari possono avvalersi per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. È inoltre disciplinata l'eventuale nomina, da parte del Commissario, di un sub-commissario e il relativo compenso.

Si ricorda infine anche l'ultimo periodo del comma 1, in base al quale il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, provvede alla convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

Al 31 agosto 2023 secondo i dati riportati nell’ultimo Rapporto annuale sulle infrastrutture strategiche e prioritarie del 2023 risultavano commissariate 125 opere e nominati 46 commissari straordinari dei quali 121 opere e 42 commissari ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019. Alla data odierna, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, risultano nominati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 32/2019, 43 commissari per 117 interventi. Ulteriori informazioni sono desumibili nel portale “OsservaCantieri” del sito web del MIT.

 

 


 

Articolo 4, commi 1-3
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Autorità per la laguna di Venezia)

 

 

L’articolo 4 consente al Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell’Autorità per la laguna di Venezia. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame autorizza il Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia, in fase di prima applicazione:

§  a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale, previsti dall’art. 95, comma 10, del D.L. 104/2020 (vedi infra), anche in deroga alle percentuali previste per gli incarichi di funzioni dirigenziali dall’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego);

Tali incarichi, infatti, secondo quanto prevede il richiamato art. 19, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro i limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione: 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; 8% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, elevabile da ciascuna amministrazione al 10% ex art. 1, comma 6, del d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2020). Il medesimo articolo 19, co. 6, stabilisce la durata complessiva in tre anni per gli incarichi “apicali” o di funzione dirigenziale di livello generale e in cinque anni per quelli di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

§  a stipulare un numero massimo di 8 contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo non superiore a euro 40.000,00 per ciascun incarico, al lordo dei contributi previdenziali;

§  e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall’insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

L’intervento in esame è finalizzato all’avvio delle attività prodromiche all’operatività dell’Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l’art. 95 del D.L. 104/2020, e alla predisposizione degli atti necessari al funzionamento della stessa Autorità.

Secondo la norma in esame, resta fermo quanto indicato dall’art. 95, comma 15, del richiamato D.L. 104/2020, che stabilisce che, nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa Autorità, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

Si ricorda che l’art. 95 del D.L. 104/2020, modificato dall’art. 4, comma 4 del D.L. 68/2022, ha istituito l’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, attribuendo all’Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale. L’Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre individuate le funzioni e le competenze attribuite all’Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell’Autorità stessa, le relative funzioni e attribuzioni, e le modalità di nomina.

Il comma 10 dell’art. 95 del D.L. 104/2020 prevede tra l’altro l’assegnazione all’Autorità di un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale.

 

Il comma 2 consente, per le medesime finalità indicate al comma 1, al Presidente dell’Autorità di avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria previste dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a cui può partecipare il personale delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, consente di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti pubblici, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. 

Quanto stabilito dal comma 2 è finalizzato all’inserimento del medesimo personale nei propri ruoli, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente, pari a 100 unità, previsto all’art. 95, comma 10, del D.L. 104/2020 (vedi supra).

 

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, a valere sulle risorse autorizzate dall’art. 95, comma 16, del D.L. 104/2020, pari a 1,5 milioni per l’anno 2020 e 5 milioni a decorrere dall’anno 2021, come rifinanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

L’articolo 95, comma 16 del D.L. n. 104 del 2020 ha quantificato gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 - ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della società da essa interamente partecipata per lo svolgimento di attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE (comma 2, lettera d) - in 1,5 milioni di euro per il 2020 e in 5 milioni a decorrere dall'anno 2021. La legge di bilancio per il 2021 ha disposto in Sezione Seconda un rifinanziamento delle risorse destinate all’Organismo pubblico per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare (cioè alla società partecipata dall’Autorità) per 3 milioni a regime dal 2021 e di 23 milioni a decorrere dal 2022 delle "attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Mose" (co. 17), entrambi a valere sui relativi piani di gestione del cap. 1264/MIT.

Riassumendo, le spese per il funzionamento dell’Autorità sono – a regime - pari a 5 milioni di euro annui (P.G. n. 1 e 2) e a 3 milioni annui per la Società partecipata dell’Autorità per lo svolgimento di attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE (P.G. n. 4).

 


 

Articolo 4, comma 4
(Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

 

 

L’articolo 4, comma 4, prevede un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

 

In particolare, il comma 4, al primo periodo, dispone, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento.

 

Quanto alle finalità dell’intervento legislativo, la relazione illustrativa e la relazione tecnica precisano che tale contributo è correlato al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico.

Si ricorda, in particolare, che è in corso di definizione il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, di cui è stata siglata in data 30 novembre 2023 un’ipotesi di accordo tra l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche (ANFOLS) e le organizzazioni sindacali del comparto lirico-sinfonico (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) (qui il comunicato dal Ministero della cultura).

La relazione illustrativa e la relazione tecnica evidenziano che “anche all’esito di interlocuzioni con le Istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione in argomento, è emersa l’esigenza – pur in presenza di un importante aumento del contributo FNSV (ndr ossia del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo) destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e pur in presenza di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche – di individuare risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà rappresentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari”.

Pertanto – chiosano le relazioni – “nelle more della revisione dal 2025 del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del CCNL di settore, è stata ravvisata l’effettiva necessità di assegnare alla stessa un contributo straordinario quantificato in euro 750.000”.

 

Si rammenta che la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è un ente istituito con la legge n. 310 del 2003. Essa, come indicato nel proprio Statuto, ha lo scopo, senza fine di lucro, di dotare Bari, la città Metropolitana di Bari, nonché la Regione Puglia, di una struttura essenziale per lo sviluppo dell'attività lirico-sinfonica. Più in particolare, la Fondazione persegue, tra l’altro, la diffusione dell'arte lirico-musicale in tutte le forme in cui essa può esprimersi, realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di teatro musicale, di danza e di concerti.

La Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari rientra nel novero delle fondazioni lirico-sinfoniche, le quali sono state inizialmente disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”, la quale, tra l’altro, ha dichiarato il rilevante interesse generale dell'attività lirica e concertistica (articolo 1).

Successivamente, con il decreto legislativo n. 367 del 1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato (articolo 1). Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il decreto-legge n. 345 del 2000, (che reca disposizioni in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), che ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998 (articolo 1, comma 1).

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel decreto-legge n. 64 del 2010 (articoli 2 e 3), la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2011, ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale per quanto di competenza dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Per un ulteriore approfondimento sulle fondazioni lirico-sinfoniche, si rinvia all’apposito tema presente nel Portale della documentazione.

 

Il secondo periodo del comma 4 in esame precisa che, ai predetti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022.

 

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui sopra.

Il predetto fondo è stato ridotto, per finalità di copertura, di 15.751.500 euro, per l'anno 2023, dall’articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022 e di 1 milione di euro, per il 2024, dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023; mentre è stato rifinanziato, di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dall’articolo 1, comma 341 della legge n. 213 del 2023.

 

 

 


 

Articolo 5, commi 1, 2 e 4
(Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)

 

 

L’articolo 5 autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone (comma 1) e una spesa di 150 milioni per l’anno 2024, per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (comma 2). Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po (comma 4).

 

 

Collegamento autostradale Cisterna-Valmontone (comma 1)

Il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, autorizza una spesa complessiva pari a 393 milioni di euro per il periodo 2024-2034, così ripartiti:

§  155 milioni di euro per l’anno 2024;

§  20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031;

§  22 milioni di euro per l’anno 2032;

§  38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Tali importi sono riversati sulla contabilità speciale del Commissario straordinario nominato per la realizzazione dell’opera, prevista all’articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022).

 

I commi 473–476 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 disciplinano la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina (delibera CIPE n. 26/2020), stabilendo, inoltre, a tale scopo l’assegnazione di 20 milioni di euro. Nello specifico, con il D.P.C.M. 23 aprile 2023, l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL S.p.A., è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (sulla disciplina sulla nomina e sui poteri dei Commissari straordinari, prevista dall’art. 4 del D.L. 32/2019, si rinvia alla scheda sull’art. 3 del presente dossier), Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma Tor de’ Cenci-Latina nord Borgo Piave, con un costo previsto pari a circa 1,4 miliardi (per ulteriori approfondimenti, si rinvia all’ultimo Rapporto annuale sulle infrastrutture strategiche e prioritarie del 2023 (dati al 31 agosto 2023).

Per quanto riguarda la Collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, con il DPCM del 16 aprile 2021 l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL S.p.A., è stato nominato, Commissario straordinario dell'intervento “Collegamento autostradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse”.

La relazione illustrativa al decreto in esame evidenzia che il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, e può essere suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna – Valmontone; opere complementari.

Nello specifico, la relazione tecnica segnala che il costo aggiornato del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone è stimato in un importo pari a circa 850 milioni di euro, già parzialmente coperto per un importo pari a 400 milioni di euro. Pertanto, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di assicurare una dotazione finanziaria adeguata a garantire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, la disposizione in esame prevede un’apposita autorizzazione di spesa per un importo complessivo pari a 393 milioni di euro.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda n. 51 (Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone ) del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).

 

Il comma 1 prevede che alla copertura degli oneri indicati per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone si provvede:

§  quanto a 153 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, istituito dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 2021, n. 73 (cap. 7006/MIT);

Tale fondo, che in origine aveva una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, è stato successivamente incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023 dall’art. 26, comma 5, lett. b), del D.L. 50/2022.

§  quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l’anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, previste originariamente dall’articolo 4, comma 176, della legge finanziaria 2004 (L. n. 350 del 2003), e poi rifinanziate per 210 milioni (periodo 2021-2034) dalla Sezione Seconda della legge di stabilità del 2021 (L. n. 178 del 2020). Le risorse sono allocate sul cap. 7065, p.g. 2/MIT)

 

Sistema idrico del Peschiera (comma 2)

Il comma 2 autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera come previsto dall’art. 1, comma 519, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sui residui del Fondo previsto dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021 (vedi supra).

La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 519)  ha previsto uno stanziamento complessivo di 700 milioni per il periodo 2023-2030 per il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, indicato all’allegato IV, n. 8, annesso al D.L. 77/2021 (Governance del PNNR), concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.

Il D.L. 39/2023 ha previsto, con riguardo al sistema acquedottistico del Peschiera, l'apertura di una specifica contabilità speciale per il relativo Commissario straordinario (art. 3, comma 7-bis), l'ing. Massimo Sessa, nominato con il D.P.C.M. 16 aprile 2021, ai sensi dell'art. 4 del c.d. D.L. "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019, su cui si veda in proposito la scheda sull’art. 3 del presente dossier), del costo complessivo stimato di 2,3 miliardi.

Con il D.M. 517/2021, recante "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", in attuazione di quanto previsto dal PNRR, sono state ripartite e assegnate ai soggetti attuatori le risorse destinate alla misura M2C4-I4.1.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda n. 247 (Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera ) del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).

 

Messa in sicurezza e realizzazione di ponti sul Po (comma 4)

Il comma 4 proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, finanziati con le risorse indicate all'art. 1, comma 891, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).

All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Il medesimo decreto ministeriale disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

L'art. 10, comma 11-sexiesdecies, del D.L. 198/2022 ha fissato al 30 giugno 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con le risorse dell'art. 1, comma 891, della legge di bilancio 2019, al 30 giugno 2024.

Il comma 891 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, al fine della messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Con il D.M. 3 gennaio 2020 sono state assegnate le risorse previste, sulla base di un piano allegato al decreto che classifica i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

 


 

Articolo 5, comma 3
(Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)

 

 

L’articolo 5, al comma 3 prevede l’apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ed una autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024 finalizzata alla realizzazione dell’intervento “Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)”, CUP D51B21004330001.

Al finanziamento della spesa si provvede mediante residui del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il Ministro delle infrastrutture.

 

Il comma 3 prevede l’autorizzazione all’apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario. Questa apertura di contabilità è prevista – dal richiamato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55nel caso in cui il Commissario straordinario assuma direttamente la funzione di stazione appaltante per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi.

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nella parte finale il comma 3 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2024 necessaria per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, da attuare per fasi funzionali fino al collaudo, per la realizzazione dell’intervento “Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)”, CUP D51B21004330001.

Al finanziamento della spesa appena citata si provvede mediante utilizzo dei residui del Fondo per l’adeguamento dei prezzi – di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006/piano gestionale 1).

 

 

 

 

 

 

Dati presenti in SILOS (Sistema Informativo Legge opere Strategiche) relativamente all’intervento di edilizia pubblica “Presidi di pubblica sicurezza - Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)” SCHEDA N. 293

 

Anno 2019

L’articolo  4, comma 1, del DL 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi.


Maggio 2022

Le competenti Commissioni di Senato e Camera, nelle sedute del 5 aprile 2022, approvano pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, sullo schema di DPCM recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto del Governo n. 373). L’intervento “Livorno - Realizzazione della nuova sede dei reparti di eccellenza dell’Arma dei carabinieri I° Lotto” è inserito nell’elenco opere commissariabili ex art 4 DL 32/2019 – Nuove opere – III fase - Edilizia statale, con un costo stimato di 72.500.000,00 euro e un ammontare di finanziamenti disponibili di 5.000.000,00 euro. Il Commissario straordinario - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 - è Massimo Sessa, Presidente CSLLPP.

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda presente in SILOS.

 


 

Articolo 6
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 6 prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l’erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.

 

L’articolo 6 si compone di due commi e attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) la facoltà di autorizzare l’erogazione delle somme residue dei mutui concessi per il potenziamento delle ferrovie ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche oltre la loro scadenza, previa verifica della sussistenza di determinate condizioni.

Il comma 1 stabilisce che allo scopo di garantire il completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui concessi dalla CDP per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il MIT può disporre che le somme residue relative a tali mutui vengano erogate anche successivamente alla scadenza del loro ammortamento.

Per approfondimento in materia di traporto pubblico locale si veda il tema pubblicato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

In questo modo i soggetti mutuatari avranno la possibilità di ottenere l’erogazione delle suddette somme da impiegare per il completamento delle opere finanziate.

Si tratta dei mutui trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in attuazione dell’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, concessi dalla CDP per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all’articolo 2, comma 3 della legge n. 910 del 1986, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge n. 211 del 1992.

Si ricorda che con il decreto-legge n. 269 del 2003 è stata disposta la privatizzazione della CDP, con conseguente sua trasformazione in società per azioni. Tale operazione ha comportato il trasferimento di parte dei mutui concessi da CDP in capo al MEF.

 

L’autorizzazione del MIT può essere rilasciata solo al ricorrere di determinate circostanze, e precisamente che:

§  il piano di rimborso dei mutui sia scaduto entro il 31 dicembre 2023;

§  al 31 dicembre 2023 risultino somme residue non utilizzate dai soggetti mutuatari (in questo consiste – pertanto – il residuo cui la disposizione si riferisce);

§  l’erogazione delle somme oltre il termine di scadenza sia funzionale al completamento dell’opera finanziata.

È previsto altresì che i soggetti mutuatari possono trasmettere al MIT, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

 

Il comma 2 disciplina la procedura per il rilascio dell’autorizzazione da parte del MIT, stabilendo che essa è concessa all’esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, i soggetti mutuatari potranno chiedere alla CDP S.p.a. l’erogazione delle somme residue di cui al comma 1.

 

In pratica e in conclusione, i soggetti protagonisti della fattispecie qui disciplinata sono tre:

i)                   il soggetto mutuatario (essenzialmente: enti locali e società a partecipazione pubblica di TPL), che ha necessità di completare l’opera pubblica;

ii)                 il MIT, quale soggetto che autorizza la proroga del mutuo oltre il termine originariamente previsto;

iii)              la CDP, quale soggetto mutuante.

 

L’erogazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2028.

 

Nella Relazione illustrativa viene riportata una tabella riepilogativa dei potenziali enti beneficiari, gli importi nominali dei mutui concessi e i relativi importi non erogati.

 

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Articolo 7
(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani)

 

 

L’articolo 7 reca diverse misure dirette ad accelerare l’attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani. In particolare si prevede la nomina di un commissario straordinario, che subentra in tutti i rapporti al prefetto di Genova, dotato di speciali poteri derogatori e di personale, al fine di attuare una serie di interventi, da prevedersi in uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell’ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

 

Il Sito di Interesse Nazionale in questione si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano). In particolare, l’area industriale vera e propria, originariamente di proprietà della Società Stoppani S.p.a. e oggi della Immobiliare Val Lerone S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita in data 15 giugno 2007, ha una superficie di circa 221.000 mq, già sede di impianti e strutture destinati alla produzione di bicromato di sodio e altri derivati della lavorazione del cromo.

L’attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto, secondo quanto emerge anche dalla relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento, una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall’illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini.

Le attività di bonifica finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio. 

Da un punto di vista normativo, inoltre, si segnala che l’articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 ha introdotto misure urgenti volte a superare l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, l’articolo 12 del suddetto decreto-legge ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un provvedimento del Ministero medesimo l’individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006.

 

Passando quindi all’illustrazione delle novità normative in questione, si segnala che al comma 1 si prevede la nomina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di un Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, allo scopo di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito in questione. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2, invece, disciplina il subentro del Commissario straordinario in tutte le attività del prefetto di Genova, al fine di dare continuità all’azione posta in essere dal Commissario delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e dal Prefetto di Genova.

La disposizione in questione, pertanto, prevede il subentro del Commissario nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova.

Per quanto concerne il subentro negli atti negoziali, è utile richiamare l’accordo di programma, sottoscritto in data 8 aprile 2021, tra la regione Liguria, il Ministero della transizione ecologia ed il Prefetto di Genova, “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale di Cogoleto Stoppani”.

L’Accordo prevede interventi per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto.

 

Il comma 3 attribuisce al Commissario straordinario i poteri derogatori sul c.d. “modello Genova” del decreto-legge n. 27 del 2019, prevedendo in particolare che detto Commissario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e fermo restando il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea

Il comma 4 prevede la possibilità di nomina di un sub-commissario che può essere individuato dal Commissario straordinario, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria. L’ambito di attività del sub-commissario attiene a specifici settori di intervento individuati con l’atto di nomina. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50% del compenso del commissario straordinario.

Il comma 5 disciplina lo strumento organizzativo dell’avvalimento, sia di enti pubblici che del personale. In particolare, è previsto che per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell’avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (fatta eccezione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato) utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione disciplina, altresì, il personale di cui può avvalersi il Commissario straordinario. Quest’ultimo è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro-capite effettivamente reso. 

Il comma 6 stabilisce che l’approvazione dei progetti per le finalità di cui all’articolo in commento, da parte del Commissario Straordinario, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Il comma 7 prevede uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell’ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. I soggetti interessati sono il Commissario straordinario, al quale è affidato un ruolo d’impulso, la regione Liguria e gli enti locali, i quali possono sottoscrivere un accordo di programma avente ad oggetto:

Ø  l’individuazione della destinazione d’uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale;

Ø  il progetto di valorizzazione dell’area;

Ø  gli interventi da effettuare e i relativi interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree;

Ø  il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie;

Ø  gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore;

Ø  le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.

L’accordo di programma individua, altresì, il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell’area. A tal fine, il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente 120 giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per le attività e gli interventi sinora eseguiti, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

Il comma 8 prevede che, al fine di evitare l’interruzione delle attività in corso, pregiudizievole per l’ambiente, è previsto che, nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1, continua ad operare il prefetto di Genova.

Il comma 9 provvede ad assicurare le risorse finanziarie per le attività previste dalla norma in commento. È previsto, pertanto, che al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sia autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

Da ultimo, in base a quanto previsto dal comma 10, agli oneri di personale previsti ai commi 1, 3 4 e 5 si provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale del commissario.


 

Articolo 8
(Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2)

 

 

L’articolo 8 provvede a modificare l’assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall’acronimo dell’inglese Carbon Capture and Storage) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

 

 

Comma 1, lettera a) - Istituzione del Comitato CCS e della Segreteria tecnica CCS (art. 4, co. 1, alinea, e co. 5, primo periodo, D.Lgs. 162/2011)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame riscrive l’articolo 4 del D.Lgs. 162/2011 (recante “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio…”) che, nel testo previgente, disponeva che per l'adempimento dei compiti previsti dal medesimo decreto, i competenti Ministeri (vale a dire i Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico, poi ristrutturati e ridenominati con il D.L. 173/2022) si avvalessero come organo tecnico del Comitato ETS (Emissions Trading System) e provvedeva, a tal fine, ad integrare il Comitato medesimo con l’aggiunta di tre componenti nel suo Consiglio direttivo nonché ad istituire (nell’ambito del medesimo Comitato) la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2.

Si ricorda che il Comitato ETS è, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 47/2020 (che reca la disciplina nazionale in materia di scambio di quote di emissione di gas serra), l’autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE istitutiva dell’European Union Emissions Trading System (EU ETS).

Si fa altresì notare che l’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020 è oggetto di modifica da parte dello schema di decreto legislativo di recepimento delle nuove direttive europee in materia di ETS (2023/958/UE e 2023/959/UE). Le modifiche previste da tale schema (atto del Governo n. 161, attualmente all’esame, per il parere al Governo, della VIII Commissione) non incidono però sugli aspetti relativi alla disciplina della cattura e dello stoccaggio di CO2.

 

La principale differenza prevista dalla riscrittura in esame consiste nella previsione, in luogo delle strutture attualmente esistenti (poc’anzi illustrate):

§  di un nuovo Comitato, denominato Comitato CCS (dall’acronimo dell’inglese Carbon Capture and Storage), autonomo e distinto dal Comitato ETS, che viene istituito presso il MASE, in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, per l’adempimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 162/2011 (comma 1, alinea, dell’art. 4 del D.Lgs. 162/2011;

§  di una Segreteria tecnica CCS che viene istituita, nell’ambito del Comitato CCS, ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato stesso (comma 5, primo periodo, dell’art. 4 del D.Lgs. 162/2011).

 

La relazione illustrativa motiva la riorganizzazione testé commentata evidenziando che “la crescente complessità della disciplina ETS (…) richiede un sistema di governance ad hoc, autonomo e distinto rispetto a quello che concerne la materia dello stoccaggio geologico di CO2; ciò anche al fine di evitare che il Comitato ETS venga ‘distolto’ dalle funzioni a questo spettanti ai sensi del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 o che si trascuri la rilevanza assunta dalla materia dello stoccaggio geologico di CO2 in un’ottica di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, finanche comportando lo stallo di procedure per l’avvio e l’esercizio di progetti nazionali in materia di carbon capture and storage (CCS) attualmente in essere”.

 

Comma 1, lettera a) - I compiti attributi al Comitato CCS (art. 4, co. 1, lettere a)-o), D.Lgs. 162/2011)

In base al nuovo testo del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 162/2011, al Comitato CCS sono attribuiti i compiti seguenti: gestione e aggiornamento del Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2; individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2; elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle aree idonee o meno allo stoccaggio; valutazione della capacità di stoccaggio disponibile; esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di esplorazione e relative modifiche e integrazioni; esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2; approvazione del piano di monitoraggio del sito di stoccaggio; prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica; esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio; esame della relazione di chiusura del sito; promozione del tentativo di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni (v. lettere a)-n)).

Tali compiti corrispondono, nella sostanza, a quelli già previsti dal testo previgente in capo al Comitato ETS.

In aggiunta a tali compiti, il testo in esame (lettera o) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 162/2011) attribuisce al Comitato CCS anche ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

 

Comma 1, lettera a) - Composizione del Comitato CCS (art. 4, co. 2-4, D.Lgs. 162/2011)

Il nuovo testo del comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 162/2011 dispone che il Comitato CCS è un organo collegiale composto da 5 membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata.

Si fa notare che il testo previgente prevedeva un’integrazione del Comitato ETS, per lo svolgimento dei compiti citati nel paragrafo precedente, con l’aggiunta di tre componenti, “uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata”.

Sostanzialmente quindi, questi membri aggiuntivi vengono separati dal Comitato ETS e vanno a costituire, con l’aggiunta di altri due membri, il nuovo Comitato CCS.

 

Il successivo comma 3 prevede che i membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto.

Lo stesso comma precisa che i membri del Comitato CCS:

§  non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite;

§  dichiarano la insussistenza di tale conflitto all’atto dell’accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al MASE ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede all’individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Lo stesso comma precisa inoltre che resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 (recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”).

 

Il comma 4 dispone inoltre che il Comitato CCS inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato è rinnovabile una sola volta.

 

Si fa notare che le disposizioni recate dai nuovi commi 3 e 4 non trovano corrispondenza nel testo previgente. Si tratta di disposizioni che riproducono quelle pressoché identiche previste dalla disciplina del Comitato ETS (v. art. 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47/2020).

 

Comma 1, lettera a) - Composizione della Segreteria tecnica CCS (art. 4, co. 5, secondo periodo, D.Lgs. 162/2011)

Il secondo periodo del comma 5 del nuovo testo dell’art. 4 del D.Lgs. 162/2011 dispone che la Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di 11 membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

a)   quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal MASE, di cui due in servizio presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);

b)   due sono designati dall’ISPRA;

c)   uno è designato dal Ministero dell’università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;

d)   uno è designato dall’Istituto superiore di sanità (ISS);

e)   uno è designato dal Ministero dell’interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  

f)    uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;

g)   uno è designato dalla Conferenza unificata.

 

Tale designazioni corrispondono grosso modo, con limitate differenze, a quelle previste dal testo previgente.

Si fa altresì notare che la Segreteria tecnica prevista dal testo previgente “è composta da 13 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto”.

Il nuovo testo, invece, non indica alcun criterio per la nomina dei membri della Segreteria CSS. Si valuti l’opportunità di reintrodurre nel nuovo testo il requisito della comprovata esperienza o requisiti di altro tipo, al fine di restringere entro limiti determinati la discrezionalità del potere di nomina.

 

Comma 1, lettera a) - Funzionamento e compensi del Comitato CCS e della Segreteria tecnica CCS (art. 4, co. 6-8, D.Lgs. 162/2011)

Il comma 6 del nuovo testo dell’art. 4 del D.Lgs. 162/2011 dispone che, in casi eccezionali, la Segreteria tecnica CCS si avvale di enti, istituti e organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

Si tratta di una disposizione pressoché identica a quella recata dal testo previgente del comma 3 del medesimo art. 4.

 

Il successivo comma 7 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota dei proventi delle aste di CO2 (previste nell’ambito del sistema EU ETS) assegnata al MASE (ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. 47/2020) e destinata a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.

Si ricorda che l’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 47/2020, prevede che una quota dei proventi delle aste di CO2 è assegnata ai Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico (il testo fa ancora riferimento alle denominazioni precedenti la riorganizzazione operata con il D.L. 173/2022) per essere destinata ad una serie di attività, tra le quali l’incentivazione della “cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2” (lettera h) del comma 7).

 

Comma 1, lettere b) e c) – Modifiche di coordinamento

Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo in esame recano modifiche agli articoli 21 e 27 del D.Lgs. 47/2020 aventi finalità di coordinamento del testo vigente di tali articoli con la riscrittura dell’articolo 4.

La lettera b) si limita ad aggiornare i riferimenti normativi interni.

La lettera c) modifica l’articolo 27, volto a disciplinare la copertura degli oneri derivanti dal D.Lgs. 162/2011, eliminando il riferimento agli oneri connessi alle attività dell’articolo 4. Tale eliminazione è infatti conseguente alla disposizione recata dal comma 8 del nuovo testo dell’art. 4 che pone i compensi dei membri del Comitato CCS e della Segreteria tecnica CCS a valere sulle risorse derivanti dai proventi della messa all’asta delle quote di CO2.

 

Comma 2 – Disposizioni transitorie

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che, nelle more dell’effettiva implementazione della riorganizzazione delle strutture prevista dal comma 1, lettera a):

§  le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS;

§  e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall’Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione transitoria in esame ha la finalità “di garantire la continuità amministrativa delle procedure volte al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di progetti in corso in materia di CCS”.

 


 

Articolo 9
(Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della Regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)

 

 

L’articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027 per il completamento da parte dell’Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della Regione Liguria.

 

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 25 milioni di euro per l’anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 per il finanziamento dei seguenti interventi:

a)   quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026 e 15 milioni di euro per l’anno 2027 al completamento da parte dell’Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

b)   quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della Regione Liguria.

 

Si segnala che né la norma, né le relazioni illustrativa e tecnica, specificano in cosa consistano gli interventi infrastrutturali della Regione Liguria finanziati dalla lettera b) del comma 1 della disposizione in esame, né se essi siano o meno connessi all’intervento di cui alla lettera a).

  

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 25 milioni di euro per l’anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

a)   quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell’allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);

 

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 277 della legge di bilancio 2024 prevede che, per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V annesso a tale legge (Interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari) è autorizzata la spesa complessiva di 210.265.400 euro per l'anno 2024, di 154 milioni di euro per l'anno 2025, di 176 milioni di euro per l'anno 2026, di 70 milioni di euro per l'anno 2027, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.

 Per quanto riguarda le risorse relative al terzo intervento presente nel suddetto allegato V della legge di bilancio 2024, si ricorda che esse consistono in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e che le stesse sono destinate al Completamento del Progetto Bandiera @Erzelli – “Strutture sanitarie per la ricerca traslazionale”, di cui Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022.

Per un approfondimento sulla predetta disposizione della legge di bilancio 2024, si rinvia alla relativa scheda di lettura presente sul Portale della documentazione.

 

b)   quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2025, 10 milioni di euro per l’anno 2026 e 5 milioni di euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio  2017.

 

Si rammenta che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) istituisce il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032. Tale Fondo è stato rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033.

Il menzionato Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I settori di spesa previsti dalla legge di bilancio per il 2017 sono: 

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; 

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; 

c) ricerca; 

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; 

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; 

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; 

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; 

h) prevenzione del rischio sismico; 

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

La prima ripartizione del Fondo è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, che ha destinato alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 sono state ripartite gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro). Il decreto contiene la tabella (Allegato 1) che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

 

 


 

Capo II – Investimenti di interesse strategico

Articolo 10
(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

 

 

L’articolo 10, ai commi da 1 a 4, introduce un nuovo strumento finanziario, nell’ambito del fondo rotativo di cui alla legge 394/1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa.

Per tale nuovo strumento è previsto l’impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni, a valere però sulle risorse già presenti nel fondo rotativo.    

Sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10% dei finanziamenti concessi (fino al 20 % per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno).

Il comma 5 riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell’ambito del Piano Mattei.

Il comma 6 dispone che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 5 sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni di euro per l’anno 2024, in misura pari all’80% per singolo intervento.

L’istruttoria, ai fini dell’ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti Spa che, in caso di esito favorevole, approva l’intervento e dà comunicazione a un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della Struttura di missione del Piano Mattei (comma 7). Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico Cassa depositi e prestiti Spa, può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario (comma 8). Cassa depositi e prestiti Spa deve riferire al Comitato tecnico e al l’effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento e relazionare annualmente sull’andamento di ciascuno di tali interventi ammessi alla garanzia dello Stato (comma 9).

Il comma 10 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 6.

Tramite un DPCM, da adottarsi di concerto con il MAECI, la determinazione dell’orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei (comma 11). Infine, il comma 12 rifinanzia per euro 50 milioni per l’anno 2024 del Fondo rotativo per operazioni di venture capital.

 

Il comma 1 istituisce questo fondo speciale, dotato di 200 milioni di euro, nell’ambito delle risorse già presenti nel fondo rotativo. I fondi sono destinati alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti nel continente africano e a quelle che sono stabilmente loro fornitrici, al fine di sostenere investimenti per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali.  La riserva di 200 milioni non è riferita a una specifica annualità, ma opera fino a esaurimento.

 

Come si legge nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la misura non presenta condizioni maggiormente agevolative rispetto alle ordinarie condizioni di finanziamento del fondo ex legge 394/81. La specialità deriva esclusivamente dalla definizione di uno specifico strumento ad hoc, diverso da quelli già esistenti, per supportare le imprese italiane sui mercati africani.

 

Il comma 2 precisa che l’intervento in esame è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (Regolamento (UE) 2023/2831).  I finanziamenti sono concessi secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che definisce, altresì, la quota parte delle risorse del Fondo 394/81 da destinare a tale intervento, nel limite massimo di 200 milioni di euro.

 

Il comma 3 individua i requisiti delle imprese che possono beneficiare dell’intervento.

In particolare, tali imprese devono, in alternativa:

a)   configurarsi come imprese esportatrici, caratterizzate da un fatturato estero non inferiore ad una quota minima (stabilita con successiva delibera del Comitato Agevolazioni) che sono stabilmente presenti sul mercato africano, o   hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato Agevolazioni;

b)   oppure essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato (in misura non inferiore ad una quota minima stabilita dal Comitato Agevolazioni) derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure che hanno realizzato esportazioni verso o importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni.

 

Il comma 4 stabilisce che alle imprese, che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti, e che sono localizzate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna possono essere concessi cofinanziamenti a fondo perduto fino al limite del 20% (in luogo del limite del 10% per le imprese del resto d’Italia).

 

Il comma 5 riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell’ambito del Piano Mattei.

 

Con il decreto-legge n. 161 del 2023 il Governo ha adottato misure urgenti per definire la governance del cosiddetto “Piano Mattei”, ovvero “un piano strategico” per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati Africani, le cui differenti ramificazioni dovranno essere delineate in maniera dettagliata con successivi provvedimenti attuativi.

L’articolo 1 del decreto legge prevede, in particolare, che il Piano venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

In estrema sintesi si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 161 del 2023 la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente. Il medesimo articolo individua gli ambiti di intervento e priorità di azione del Piano (cfr. infra) e prevede, come sopra rilevato, che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari (quest'ultima previsione è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente al Senato). A sua volta l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3. Al fine di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone la composizione e le funzioni alla stessa attribuite. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 5 entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti. L'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'art.4, pari a euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura.

Qui l'iter al Senato del decreto legge n. 161 del 2024. Qui l'iter alla Camera.

 

Dal punto di vista operativo, si tratta di un piano complesso che interessa, in particolare, nove Paesi africani coinvolti in progetti pilota: Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya, Repubblica democratica del Congo e Mozambico.  I pilastri principali sono quelli dell’Istruzione, dell’Agricoltura, della Salute, dell’Energia e dell’Acqua, mentre la guida del progetto è affidata ad una apposita cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, da tutti i ministri coinvolti nei progetti e dai dirigenti delle aziende pubbliche e delle istituzioni che collaborano al progetto.

 

Si  segnala che lo scorso 15 marzo ha avuto, invece luogo la prima riunione della Cabina di regia per il Piano Mattei: qui l’intervento di apertura della Presidente del Consiglio.

Le line generali del Piano Mattei erano state in precedenza presentate nel corso della prima iniziativa della Presidenza italiana del G7, ovvero il “Vertice Italia-Africa che ha avuto luogo lo scorso 29 gennaio. Qui l’intervento di apertura del Vertice Italia – Africa, della Presidente del Consiglio Meloni (Senato, 29 gennaio 2024). Qui, l’intervento del Presidente della Repubblica in occasione del Vertice Italia –Africa (Palazzo del Quirinale, 28 gennaio 2024).

 

In particolare, il comma 5 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2024, sotto qualsiasi forma, anche mediante strumenti di debito subordinato e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi nei settori richiamati (infrastrutture; tutela dell’ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero) ed in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei.

 

Si ricorda che Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo.

Una convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014.

Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano) e, in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale.

 

Al riguardo si ricorda che l’Italia fornisce ai Paesi in Via di Sviluppo prestiti agevolati a condizioni concessionali come strumento di cooperazione internazionale allo sviluppo. Questi vengono finanziati tramite il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L’approvazione dei prestiti è responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), mentre la progettualità e l’implementazione nei paesi riceventi sono di competenza dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Per approfondimenti si veda qui

 

CDP è stata autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

 

 

Il comma 6 dispone che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 5 siano assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni per l’anno 2024, in misura pari all’80% per singolo intervento. La garanzia dello Stato è riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti, anche nell’eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni. Tale garanzia è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta e rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali (inferiori ai tassi di mercato) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato ove applicabile. Tale garanzia si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

 

Il comma 7 stabilisce che, ai fini dell’ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolga l’istruttoria e, in caso di esito favorevole, approvi l’intervento e ne dia comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale ne delibera la procedibilità, previa verifica della coerenza con le finalità del Piano Mattei e i settori richiamati dal comma 5.

Il citato Comitato tecnico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è composto da:

§  quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente,

§  un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI),

§  un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF),

§  un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il comma 8 autorizza Cassa depositi e prestiti Spa, una volta acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico, a sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario degli stessi.

 

Il comma 9 introduce un obbligo di comunicazione in capo a Cassa depositi e prestiti Spa, che entro 30 giorni deve riferire

§  al Comitato tecnico e

§  al MEF

l’effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, inoltre, deve presentare al Comitato tecnico e al MEF una relazione sull’andamento di ciascuno di tali interventi ammessi alla garanzia dello Stato, relativo all’esercizio precedente.

 

Il comma 10 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 6. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La legge n. 266 del 2005 al comma 343 ha istituito, a decorrere dal 2006, un fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il fondo è alimentato all'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario (comma 345), nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vite prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi (commi 345-ter, 345-quater 345-quinquies).

 

Il comma 11 demanda a un DPCM, da adottarsi di concerto con il MAECI, la determinazione dell’orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare – anche in parte – a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.

In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima sono svolte dal Comitato tecnico.

 

 

I commi da 488 a 497 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) hanno istituito un fondo rotativo, denominato “Fondo italiano per il clima” (FIC), con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027.

Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Oltre a quanto richiamato, il comma 488 dispone inoltre, tra l’altro, che con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

In attuazione di tale disposizione, la disciplina di dettaglio del FIC è stata emanata con il D.M. 21 ottobre 2022.

Il comma 488-bis (inserito dall'art. 45, comma 2-bis, del D.L. 13/2023) prevede che le risorse del FIC sono impignorabili, mentre il successivo comma 489 dispone che, per le finalità individuate dal comma 488, il FIC può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

Il comma 493 dispone invece che il FIC è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica (ora dell’ambiente e della sicurezza energetica, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).

In base al comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

Per assicurare la governance del FIC sono istituiti (dal comma 496) due organi interministeriali: il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo.

La disciplina di tali organi è stata emanata con il D.M. 21 ottobre 2022, come modificato dal D.M. 15 giugno 2023.

L'articolo 13 del D.L. 181/2023, ha rifinanziato il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

Con la sezione II della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) è stata operata una riprogrammazione delle risorse del Fondo, che determina una riduzione di 280 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026.

L'articolo 15, comma 4, del D.L. 60/2024, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

 

 

Il comma 12 rifinanzia per euro 50 milioni per l’anno 2024 del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) (di seguito “FVC”).

 

Si ricorda che la legge finanziaria 2007 ha unificato in un unico Fondo rotativo per operazioni di venture capital tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest s.p.a. destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (venture capital) in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il Fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di venture capital in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 84/2001.

Il Fondo unico di venture capital, ha cominciato ad operare nel 2007, al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l’operatività dei diversi Fondi anche alla luce dell’intervento dei Fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

 

Tale rifinanziamento del FVC è disposto mediante preliminare versamento all’entrata da parte di Simest s.p.a. (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e successiva riassegnazione da parte del MEF (con decreto, da adottare entro 30 giorni dal versamento) al FVC delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044 intestato a Simest s.p.a., a valere sulle risorse ivi confluite in base all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234/2021 ha incrementato la dotazione del Fondo per la promozione integrata (di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

La relazione illustrativa precisa che il FVC è gestito da Simest s.p.a. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Simest è società del Gruppo CDP e la sua mission è il sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. L’intervento del FVC si sostanzia in investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, aggiuntivi alla partecipazione diretta di Simtest s.p.a. (ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e s.m.i.), o di Finest s.p.a. (ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 91), in società costituite da imprese nazionali all’estero. A partire dalla sua costituzione, il FVC ha assunto gradualmente un ruolo strategico di supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie estere e nei principali settori del Made in Italy (es. automazione, agroalimentare) e recentemente nei settori innovativi (es. energie rinnovabili).

Oggi il FVC è uno strumento centrale nel sostegno alle imprese, nel contesto delle attuali difficoltà di accesso al credito, per lo sviluppo di progetti di investimento all’estero, supportando operazioni strategiche (es. operazioni di M&A o investimenti con benefici per le filiere produttive) e progettualità sostenibili e a elevato contenuto innovativo.

L’operatività del FVC, disciplinata dall’articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è stata ampliata ai sensi dell’articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per interventi anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e in PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest s.p.a. o Finest s.p.a.

Da ultimo, sulla disciplina del FVC, il 13 aprile 2022 è intervenuto il decreto ministeriale del MAECI che detta le condizioni e modalità di intervento di tale fondo, aggiornandone l’operatività alla luce delle modifiche normative succedutesi nel tempo.

Dalla relazione illustrativa si evince che alla data del 29 febbraio 2024 il FVC aveva disponibilità residue, al netto degli impegni già assunti e della riserva stabilita per gli interventi in start-up, pari a circa 15 milioni di euro. Tale rifinanziamento si rende pertanto necessario per garantire la continuità operativa del FVC e per sostenere l’incremento degli interventi attesi del FVC, in considerazione dell’importanza assunta dallo strumento a supporto delle piccole e medie imprese italiane, che necessitano di sostegno finanziario per i loro processi di internazionalizzazione. Al 1° gennaio 2024 sono state individuate potenziali operazioni per circa 50 milioni, anche in considerazione dell’intensificazione delle azioni promozionali portate avanti da Simest.

 

 

L’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (L. n. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata” tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 251/1981.

Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo, prima dell’intervento qui in commento, con la legge di bilancio 2021. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; 

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; 

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul citato Fondo di cui alla legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a 150 milioni di euro per il 2020, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come appena visto, più volte implementata per l’anno 2020, in primis, dal decreto-legge n. 34/2020 (articolo 48), di 250 milioni. Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo ex legge 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato:

dal decreto-legge n. 104/2020 di 63 milioni di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) 2;

dal decreto-legge n. 137/2020 di 200 milioni di euro per il 2020 (art. 6, co. 2);

dal decreto-legge n. 157/2020 di ulteriori 100 milioni di euro (il decreto-legge n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell’art. 6bis, comma 14 del decreto-legge n. 137/2020 (l. n. 176/2020));

con la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

con l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (l. n. 106 del 2021);

dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

 

 

 

 


 

Capo III – Misure urgenti per l’efficienza del procedimento penale

Articolo 11
(Modifiche al codice di procedura penale)

 

 

L’articolo 11 reca alcune modifiche agli artt. 610 e 611 c.p.p. in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso.

 

L’articolo in commento interviene sugli artt. 610 e 611 c.p.p., collocati nel Libro IX (Impugnazioni), Titolo III (Ricorso per cassazione), Capo II (Procedimento) del codice di rito.

Come riportato nella relazione illustrativa, le modifiche sono legate all’applicazione della nuova disciplina del procedimento in Cassazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha previsto il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024[1].

 

L’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia”) è intervenuto sulla forma del giudizio di legittimità, stabilendo che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avviene, in via ordinaria, in camera di consiglio, con contraddittorio scritto e senza l’intervento delle parti (art. 611 comma 1), salva la facoltà del procuratore generale e dei difensori, di richiedere la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

Più nel dettaglio, il comma 1-bis dell’art. 611 c.p.p. stabilisce che il procuratore generale e i difensori possano richiedere la trattazione in pubblica udienza dei ricorsi contro le sentenze pronunciate in dibattimento o nel giudizio abbreviato e la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (c.d. “camera di consiglio partecipata”) dei ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. o dei ricorsi avverso le sentenze di appello pronunciate con il rito camerale non partecipato ex art. 598-bis[2] (salvo in quest’ultimo caso che l’appello abbia avuto per oggetto esclusivamente la specie o la misura della pena, anche con riferimento alla comparazione fra circostanze, l’applicabilità delle attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione condizionale o della non menzione).

 

Il comma 1 modifica l’art. 610 c.p.p. (Atti preliminari), comma 5, al fine di coordinare la disciplina recata dalla citata riforma del procedimento in cassazione con le disposizioni che regolano i contenuti ed i tempi dell’avviso di fissazione dell’udienza.

In particolare, viene previsto che:

§  l’avviso al procuratore generale e ai difensori, cui la cancelleria deve provvedere almeno trenta giorni prima dell’udienza, contenga l’avvertimento che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo quanto previsto dall’art. 611 (lett. a));

§  nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p., ovverosia in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, il termine per l’avviso è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza. (lett. b))

 

Il comma 2 modifica l’art. 611 c.p. (Procedimento in camera di consiglio).

 

In particolare, la lett. a) interviene sul comma 1 dell’art. 611 c.p.p., differenziando i termini del procedimento a seconda che la trattazione avvenga in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ovvero con la partecipazione di queste ex art. 127 c.p.p..

 

Nel caso di trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti rimane ferma la disciplina previgente, in forza della quale fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Per il caso di camera di consiglio partecipata ex art. 127 c.p.p., invece, la novella in esame prevede che il termine per la presentazione di motivi nuovi e memorie sia ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni.

 

La lett. b) modifica il comma 1-ter dell’art. 611 in materia di termine per la presentazione, da parte del procuratore generale e dei difensori, della richiesta di trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti ex art. 127 c.p.p..

 

Il termine previgente, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza, è sostituito dal termine perentorio di almeno 25 giorni liberi prima dell’udienza ovvero 15 giorni liberi nel caso di udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti ex art. 127 c.p.p..

 

La lett. c), infine, abroga il comma 1-quinquies, in quanto le previsioni in esso contenute risultano assorbite dalle modifiche introdotte.

 

Il comma 3 reca una disposizione transitoria a norma della quale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

 

 

Codice di procedura penale

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 11 del D.L. 89/2024

Art. 610
(Atti preliminari)

Art. 610
(Atti preliminari)

Commi da 1 a 4   Omissis

Identici

 

[Art. 11, comma 1]

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.

Art. 611
(Procedimento)

Art. 611
(Procedimento)

 

[Art. 11, comma 2, lett. a)]

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.

1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Identico

 

[Art. 11, comma 2, lett. b)]

1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

1-ter. Le richieste di cui al comma I-bis

sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza

Identico

 

[Art. 11, comma 2, lett. c)]

1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

Abrogato

1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.

Identico

 

 


 

Capo IV – Misure urgenti in materia di sport

Articolo 12
(Decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti)

 

 

L’articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo).

 

Il suddetto differimento è operato dal presente articolo 12 mediante novelle dell’articolo 31 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni; il precedente termine del 1° luglio 2024 derivava anch’esso da un differimento posto in forma di novella[3].

Si ricorda che, per gli atleti non rientranti nella suddetta fattispecie di tesseramento già in atto o rinnovato senza soluzione di continuità, il vincolo sportivo è stato abolito (ai sensi del medesimo articolo 31) con decorrenza dal 1° luglio 2023.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge[4] osserva che l’ulteriore differimento, disposto dall’articolo 12, appare necessario al fine di consentire la verifica dell’impatto derivante dal completamento dell’eliminazione del vincolo sportivo, tenuto conto dell’esigenza di tutelare i vivai giovanili e gli investimenti, ad essi relativi, operati dalle associazioni e società sportive.

Si ricorda che, ai sensi del suddetto articolo 31 del D.Lgs. n. 36 del 2021, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, anche paralimpiche, disciplinano con proprio regolamento – nell'ambito del proprio ordinamento interno e in conformità ai criteri posti dal medesimo articolo 31 – un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica[5] o dilettantistica) che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta[6]; nel caso di mancata adozione di tale regolamento interno, da parte della singola Federazione o Disciplina sportiva associata, entro il 31 dicembre 2023, la regolamentazione in esame, per il corrispondente ordinamento sportivo, è adottata con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

 


 

Articolo 13
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 13 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 giugno 2024.

 

L’articolo 13 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, intervenuta il 29 giugno 2024.

Pertanto, il decreto-legge è entrato in vigore il 30 giugno 2024.

 

 


 



[1]     Tale termine, originariamente previsto per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, è stato da ultimo differito ad opera del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

[2]     L’art. 598-bis c.p.p. è stato introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. c) del d. lgs. 150/2022 e prevede che l’appello si decida in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti con contraddittorio esclusivamente scritto, salvo che parti chiedano di partecipare all’udienza o che la corte ne disponga la partecipazione per la rilevanza delle questioni o perché ritiene necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

[3]     Quest’ultima era stata posta dall’articolo 16, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 1, e completata dall’articolo 1, comma 24, del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[4]     La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 1937.

[5]     Nell'area del professionismo, l’articolo 13 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni, consente esclusivamente le tipologie societarie (e non anche quelle associative).

[6]     Riguardo al lavoro sportivo, cfr., in particolare, gli articoli da 25 a 30 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.