Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi |
Serie: | Progetti di legge Numero: 15 |
Data: | 10/01/2023 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, V Bilancio |
Servizio Studi
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Dossier n. 35
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
Dipartimento Bilancio
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Progetti di legge n. 15
Articolo 1, comma 2, lettera a) (Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
Articolo 1, comma 3 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato)
Articolo 1, comma 4, lettera c) (Assunzioni presso il Ministero dell’economia e delle finanze)
Articolo 1, comma 8 (Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 1, comma 11 (Assunzioni Arsenale militare di Taranto)
Articolo 1, comma 12 (Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR)
Articolo 1, comma 14 (Uffici MEF giustizia tributaria)
Articolo 1, comma 19 (Stabilizzazione degli assistenti sociali)
Articolo 2, comma 2, lettera b) (Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)
Articolo 2, comma 4 (Proroga revisione norme tecniche per costruzioni)
Articolo 2, commi 5 e 6 (Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)
Articolo 3, comma 1 (Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per il 2021)
Articolo 3, comma 2 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
Articolo 3, comma 5 (Gare affidamento servizi mensa)
Articolo 3, comma 6 (Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria)
Articolo 3, comma 9 (Riduzione del capitale delle società in perdita)
Articolo 4, comma 1 (Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
Articolo 4, comma 2 (Proroga relativa all’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana )
Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)
Articolo 4, comma 6 (Proroga di disposizioni in tema di ricetta elettronica)
Articolo 5, comma 1 (Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici)
Articolo 5, comma 4 (Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy)
Articolo 6, comma 1 (Assegni di ricerca)
Articolo 6, comma 4 (Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)
Articolo 6, comma 5 (Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)
Articolo 6, comma 7 (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR)
Articolo 6, comma 8 (Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023)
Articolo 7, comma 2 (Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche)
Articolo 7, comma 5 (Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
Articolo 7, commi 6 e 7 (Grande Progetto Pompei)
Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)
Articolo 8, commi 8 e 9 (Proroghe in materia di giustizia civile)
Articolo 8, commi 10 e 11 (Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia)
Articolo 9, comma 1 (Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)
Articolo 9, comma 4 (Disposizioni in materia dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF)
Articolo 10, commi 2 e 3 (Affidamento della concessione relativa all’autostrada A22 Brennero-Modena)
Articolo 10, comma 6 (Trasporti eccezionali)
Articolo 10, comma 11 (Servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como)
Articolo 11, commi 2 e 3 (Assunzioni presso Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica)
Articolo 11, comma 4 (Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)
Articolo 11, comma 5 (Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)
Articolo 11, comma 7 (Proroga termini Polo industriale di Piombino)
Articolo 12 comma 1 (Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.)
Articolo 12, comma 2 (Contratto nazionale di servizio RAI)
Articolo 12, comma 3 (Contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica)
Articolo 12, comma 4 (Riorganizzazione sistema camerale Regione Sicilia)
Articolo 13, comma 4 (Tecnopolo di Bologna)
Articolo 13, comma 5 (Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi)
Articolo 14, comma 1 (Rinnovo del Consiglio della magistratura militare)
Articolo 15, comma 1 (Proroga di termini in materia di prodotti ortofrutticoli)
Articolo 16, comma 3 (Proroga del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo)
Articolo 18, comma 1 (Polo ospedaliero della città di Siracusa)
Articolo 18, comma 2 (Commissario risanamento baraccopoli di Messina)
Articolo 20 (Proroga di termini in materia di politiche del mare)
Articoli 23 e 24 (Disposizioni finanziarie. Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b)
(Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
La disposizione reca una duplice proroga - al 31 dicembre 2023 - in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La proroga qui disposta - al 31 dicembre 2023 - concerne le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, le quali sono state prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2022.
Più in dettaglio, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.
In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, poi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 183 del 2020, infine al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 228 del 2021.
Il comma 2, lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
Quest'ultima disposizione ha prorogato (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).
Il suddetto comma 464 ha disposto, a sua volta, l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).
La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.
Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 162 del 2019, indi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, infine dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 228 del 2021.
Articolo 1, comma 2, lettera a)
(Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
La lettera a) dell’articolo 1, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2013-2021. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista) [1] .
Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).
Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità:
-
di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
[2]
, in relazione alle cessazioni dall’impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse
[3]
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2013; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018-2021. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l’articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l’articolo 20, comma 3, di quest’ultimo decreto legislativo ha abrogato l’articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l’articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);
-
di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga
[4]
. Riguardo alle proroghe di autorizzazioni alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il comma 1, il comma 2, lettera b), e il comma 8 del presente articolo 1 (oltre che il comma 3, avente un ambito più generale);
-
di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
[5]
, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse
[6]
- fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)
[7]
- nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015; all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2021.
Articolo 1, comma 3
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)
L’articolo 1, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con il Fondo istituito all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, per sovvenzionare vicende contrattuali e, per l’appunto, nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.
Con D.P.C.M. 27 febbraio è stata operata una prima ripartizione del suddetto fondo, destinando 153,24 milioni di euro l’anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tali risorse sono state successivamente integrate con disposizioni di legge (si veda, in particolare, la Tabella 2 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205/2017).
In attuazione della lettera b) dello stesso comma 365, sono state quindi autorizzate assunzioni con i seguenti provvedimenti:
- il decreto ministeriale del 4 agosto 2017, per l’assunzione di 60 unità di personale appartenente all'area III-F1 da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per oneri complessivi, a regime, pari a 2,3 milioni di euro l’anno;
- il decreto ministeriale, sempre datato 4 agosto 2017, per l’assunzione di 859 carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, 758 agenti della Polizia di Stato, 113 marescialli e 304 finanzieri della Guardia di Finanza, 305 agenti di Polizia Penitenziaria, 400 Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 348 unità di personale dell’area III-F1 e 40 unità di personale dell’area II F1 del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché 20 unità di personale dell’area III F1 dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per oneri complessivi, a regime, pari a 132,1 milioni di euro l’anno;
- il decreto ministeriale del 24 aprile 2018 per l’assunzione di personale da parte dell’Avvocatura dello Stato e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della salute, nonché dell’INPS e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per oneri complessivi, a regime, pari a 50 milioni di euro l’anno.
Il termine, già oggetto di proroga da parte dell’art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017 (su cui interviene la disposizione in esame) è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, co. 4, del D.L. 228/2021.
Il richiamato Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016. Il Fondo – le cui risorse sono state ripartite con il DPCM 27 febbraio 2017 e rideterminate da provvedimenti successivi - presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365).
In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto ministeriale (vedi supra), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.
Articolo 1, comma 4, lettera a)
(Proroga del termine per l’assunzione di centodue unità da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy)
L’articolo 1, comma 4, lettera a), rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine entro il quale è autorizzata, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello delle Imprese e del made in Italy di 102 unità di personale.
L’articolo 1, comma 4, lettera a) rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine di validità dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 303 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che consente, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy di un contingente di complessive 102 unità di personale. Tali assunzioni sono comunque previste nei limiti della dotazione organica e sono finalizzate all’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell’attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico.
Il contingente è così composto:
- 2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero discipline equipollenti;
- 80 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui
o 50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni e
o 30 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti;
- 20 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.
La relazione illustrativa allegata al testo del decreto-legge precisa che le procedure di reclutamento del personale di cui sopra sono già state avviate, ma, stante la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, hanno subito forti rallentamenti.
Ai sensi del citato articolo 1, comma 303 della legge di bilancio 2019, alla copertura dei relativi oneri (pari a 3.863.000,00 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.
Come disposto dal successivo comma 304, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 303 e per il solo personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quello scolastico), in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, secondo cui, nei predetti casi, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
Articolo 1, comma 4, lettera b)
(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali
di personale del Ministero dell’interno)
L’articolo 1, comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzate dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).
A tal fine viene modificato il termine previsto dall’articolo 1, comma 313, della legge 145/2018, con il quale il Ministero dell’interno è stato autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito dell’attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.
Il termine di cui sopra era stato già prorogato una prima volta al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge di proroga termini del 2021 (art. 1, comma 5, lett. a), D.L. 228/2021).
La suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:
§ 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
§ 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;
§ 250 unità nell’Area III posizione economica F1;
§ 450 unità nell’Area II posizione economica F2.
In base alla disposizione originaria alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro a decorrere dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.
Tali risorse, come riportato nella relazione illustrativa, sono state impegnate in parte e precisamente:
- n. 50 unità per l’indizione del concorso a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (bando di concorso n. 2715 del 22 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 103 del 28 dicembre 2021). Il concorso risulta in via di svolgimento;
- n. 4 unità per l’indizione dell’VIII Corso concorso SNA per l’assunzione di 210 dirigenti di seconda fascia di cui n. 21 destinati all’Amministrazione civile dell’interno. Il concorso è in via di svolgimento;
- n. 245 unità per l’indizione del concorso unico a 1.229 posti nell’Area II, posizione F2, riservato al Ministero dell’interno, bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 104 del 31 dicembre 2021.
Si ricorda che nel decreto-legge di proroga termini del 2020 (D.L. n. 183 del 2020, articolo 1, comma 7) era stata disposta la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.C.M. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata al medesimo D.P.C.M. La proroga è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. 228/2021 insieme con le ulteriori procedure concorsuali autorizzate per il triennio 2019-2021 per l’assunzione di personale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.C.M. 20 agosto 2019 (pubblicato in G.U. n. 234 del 5 ottobre 2019) per il personale indicato alla Tabella 13 allegata.
Si ricorda infine che con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 885) è stata autorizzata la spesa di 850.000 euro per l’anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Articolo 1, comma 4, lettera c)
(Assunzioni presso il Ministero dell’economia e delle finanze)
L’articolo 1, comma 4, lettera c), stabilisce al 31 dicembre 2023 il termine per l’espletamento delle procedure concorsuali e per l’assunzione di un contingente di personale fino a 20 unità, a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente di seconda fascia, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
La disposizione in esame novella l’art. 1, comma 349, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).
I commi 348-349 dell’art. 1, della citata legge di bilancio per il 2019, dispongono l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze di 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici e di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica (comma 348). Per l'attuazione della suddetta disposizione è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Per le finalità richiamate il Ministero è quindi è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia (comma 349).
La norma in esame stabilisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento delle procedure concorsuali e per l’assunzione del personale in parola.
Per quanto concerne la procedura concorsuale, si veda il bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2021 (“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma”).
Si veda, in particolare, quanto stabilito dal bando per i 20 posti del “profilo A”.
Nel bando, in premessa, sono richiamati i citati commi 348 e 349 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019, nonché il comma 367 del medesimo articolo.
Si rammenta che l’art. 1, comma 367, della legge n. 145 del 2018, prevede che i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.
Riguardo all’espletamento del concorso medesimo si veda qui, sul sito del MEF.
Riguardo alla dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze, si veda d.P.C.m. 26 giugno 2019, n. 103 (“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”), art. 19 e Tabella A, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 1, comma 5
(Proroga del termine per l’assunzione da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy di trenta unità per l’attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d’impresa)
L’articolo 1, comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero delle Imprese e del made in Italy può assumere a tempo indeterminato trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall’attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d’impresa.
L’articolo 1, comma 5 estende di un anno, a tutto il 2023, la validità dell’autorizzazione prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 15/2019 a favore del Ministero delle Imprese e del made in Italy ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, selezionate attraverso concorso pubblico.
Gli assunti dovranno essere in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. L’autorizzazione, infatti, è stata prevista all’articolo 36 del D.lgs. n. 15/2019, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, per svolgere i nuovi adempimenti derivanti dalla medesima direttiva.
Originariamente, l’autorizzazione era stata prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 15/2019 per il triennio 2019-2021. Successivamente, l’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 228/2021 ha esteso la durata dell’autorizzazione all’intero quadriennio 2019-2022. In virtù della disposizione in commento, l’autorizzazione è valida per il quinquennio 2019-2023.
La relazione illustrativa dell'Atto del Governo n. 55 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario" ha specificato che la suddetta autorizzazione è finalizzata all'assunzione, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, di personale con competenze specifiche, soprattutto in tema di proprietà industriale, che consentano lo svolgimento dei nuovi compiti operativi derivanti dall'introduzione dei procedimenti amministrativi di nullità e decadenza del marchio a seguito del recepimento della Direttiva richiamata.
Il comma 2 dell'articolo 36 in esame autorizza l'effettuazione delle assunzioni in deroga agli obblighi per le amministrazioni:
- di attivare le procedure di mobilità volontaria prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti (provenienti da altre amministrazioni) in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (tale obbligo è previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001);
- di adottare le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento (autorizzato con apposito DPCM) sulla base del piano triennale dei fabbisogni (in base all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001);
- di avviare l'espletamento delle procedure concorsuali successivamente alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (in base all'articolo 4, comma 3, D.L. 101/2013 - L. 125/2013);
- di procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche che si svolge mediante concorsi pubblici unici (in base all'articolo 4, comma 3-quinquies, D.L. 101/2013).
Il comma 3 ha quantificato i relativi oneri in 0,3 milioni di euro per il 2019 e in 1,2 milioni di euro dal 2020, a cui si provvede:
- per il 2019 e 2020, mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 1, comma 851, della L. 296/2006 (ossia i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa);
- dal 2021 mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della L. 234/2012).
Il comma 4 ha introdotto l'obbligo per il MIMIT di comunicare ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.
Articolo 1, comma 6
(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili
o di pubblica utilità e Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili)
Il comma 6 dell’articolo 1 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), il differimento dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.
Riguardo alla proroga di cui alla suddetta lettera a) [8] , si ricorda che le convenzioni ivi interessate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione [9] ) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La proroga di cui alla lettera b) [10] concerne le possibilità di assunzione a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 1, comma 496, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - risorse, pari a 59 milioni di euro annui, stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -. La suddetta proroga riguarda procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
Articolo 1, comma 7
(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca)
L’art. 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali in essere che il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), sono stati autorizzati a bandire dall’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale.
La disposizione in commento – come anticipato – proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che l’allora Ministero dell'istruzione, oggi Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), sono stati autorizzati a bandire dall’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo era stato già autorizzato, a suo tempo, in favore del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), che proprio il D.L. 1/2020 ha proceduto a scorporare. Tali facoltà assunzionali sono state riferite, rispettivamente, al MI e al MUR in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis dello stesso art. 3, come riportate nella Tabella A del medesimo D.L. (consultabile a questo link, p. 26).
Si ricorda che il termine in questione, originariamente individuato dal testo dell’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020 al 31 dicembre 2020, è stato prorogato prima al 31 dicembre 2021 dall’art. 5, comma 2, del D.L. 183/2020, poi al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 7, del D.L. 228/2021, come peraltro ribadito anche dall'art. 1, comma 769, della L. 234/2021.
La relazione illustrativa motiva la nuova proroga alla luce «sia dello stadio di avanzamento delle suddette procedure concorsuali, considerato che è in corso la calendarizzazione della prova orale del profilo 02 (Funzionario per la comunicazione e per l’informazione) del concorso pubblico bandito con decreto dirigenziale prot. n. 1886 dell’8 ottobre 2021 e atteso l’elevato numero di candidati per il profilo 01 (Funzionario giuridico-amministrativo), sia della pregressa situazione emergenziale».
La relazione tecnica precisa che la disposizione non importa nuovi o maggiori oneri, trattandosi di impegni assunzionali già previsti e coperti.
Articolo 1, comma 8
(Assunzioni nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 1, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.
Il comma 8 incide sull'articolo 259, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale ha previsto (originariamente fino al 31 dicembre 2021) un termine per assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Quell'originario termine è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2022 (dall'articolo 1, comma 8, lettera a), n. 2) della legge n. 228 del 2021), ed insieme riferito ad un maggior lasso temporale, in cui fossero intervenute le cessazioni dal servizio a fronte delle quali procedere con le nuove assunzioni, od in cui ricadessero autorizzazioni pluriennali ad assunzioni aggiuntive.
Su quella medesima falsariga si pone la presente disposizione, che reca dunque un novero di novelle.
La diposizione, come qui novellata, risulta prevedere che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, dalle seguenti disposizioni:
§ per l'anno 2020, l'anno 2021 e, secondo la novella, l'anno 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, nell'anno 2020 e, secondo la novella, nell'anno 2021: sono le assunzioni per turn over (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);
§ l'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.112 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale), di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ articolo 1, comma 287, lettera d), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ articolo 1, comma 287, lettera e) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame - della legge n. 205 del 2017: ossia 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (sempre entro il citato più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale per il periodo 2018-2022);
§ articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.320 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
§ articolo 1, comma 381, lettera c) della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria (sempre entro il citato più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale);
§ articolo 1, comma 381, lettera d) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame - della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
§
articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 28 nel Corpo della polizia penitenziaria;
§
articolo 19, comma 1, lettera b) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame - del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo di polizia penitenziaria;
§
articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020 (delle quali 25 unità destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare);
§
articolo 1, comma 984, lettera a), della legge n. 178 del 2020: ossia 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria (nell'ambito di un più ampio contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa stabilito dal comma 985 del medesimo art. 1 della legge n. 178 del 2020);
§
articolo 1, comma 984, lettera b) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame - della legge n. 178 del 2020: ossia 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.
Seguono ulteriori richiami normativi, tutti introdotti dalla novella in esame:
§
articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per l'Arma dei carabinieri, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un numero di unità di personale ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°
§ articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per la Guardia di finanza, in aggiunta alle facoltà assunzionali, 45 unità del ruolo ispettori (onde concorrere al monitoraggio e gestione del contenzioso, in ordine al servizio sanitario della regione Calabria);
§
articolo 1, comma 961-bis, della legge n. 234 del 2021, lì introdotto (al pari dei commi che si richiameranno immediatamente infra) dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale ha rideterminato gli organici delle Forze di polizia - Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di polizia penitenziaria - e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed al contempo ha autorizzato loro assunzioni straordinarie, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Il comma 961-bis ridetermina gli organici della Polizia di Stato, andando a sostituire le Tabelle A allegate ai d.P.R. n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982 (che recano l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta, rispettivamente, funzioni di polizia, ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica, o dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato);
§
articolo 1, comma 961-ter, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici dell'Arma dei carabinieri (incluso il contingente per la tutela dell'ambiente, e per la tutela agro-alimentare), mediante la modifica di alcuni articoli (800, 823, 828, 828-bis, 2211-bis) del Codice dell'ordinamento militare (recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010):
§
articolo 1, comma 961-quater, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici della Guardia di finanza, incidendo su tabelle allegate ai decreti legislativi n. 172 del 2019 (per il ruolo normale), n. 69 del 2001 (per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo) e n. 199 del 1995 (per il ruolo appuntati e finanzieri);
§ articolo 1, comma 961-quinquies, della legge n. 234 del 2021: ridetermina la dotazione organica del Corpo della polizia penitenziaria, mediante l'integrale sostituzione della Tabella A annessa al decreto legislativo n. 443 del 1992 ("Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria");
§ articolo 1, comma 961-sexies, della legge n. 234 del 2021: autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e non prima del 1° settembre di ciascun anno). Per il 2022, le assunzioni lì previste sono: 38 unità per l'Arma dei carabinieri (ripartite tra i vari ruoli lì indicati), 60 unità per la Guardia di finanza, 20 unità per il Corpo di polizia penitenziaria;
§
articolo 1, comma 961-septies, della legge n. 234 del 2021: autorizza assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali vigenti, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un contingente massimo di 95 unità (65 per le funzioni specialistiche, 30 per le funzioni tecnico-professionali). Per il 2022, si tratta di 9 unità per l'anno 2022, nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali.
Articolo 1, comma 9
(Differimento di termini per assunzioni di personale per arsenali
e stabilimenti militari)
L’articolo 1, comma 9, differisce al triennio 2022-2024 il termine per l’assunzione, da parte del Ministero della Difesa, di un contingente di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all’area III, posizione economica F1, e all’area II, posizione economica F2, per arsenali e stabilimenti militari.
Tale termine era riferito originariamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio per l’anno 2021), al triennio 2019-2021.
In particolare, l’articolo 1, comma 305, della richiamata legge dispone che, al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale.
Il medesimo comma 305 prevede un articolato cronoprogramma in base al quale procedere alle predette assunzioni, ripartito sulla base delle seguenti modalità:
a) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;
b) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;
c) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.
A tale riguardo, essendo il cronoprogramma delle assunzioni riferito agli anni 2019, 2020 e 2021, si rileva la necessità, in ragione dell’intervenuto differimento del termine, di rimodulare lo stesso con riferimento al triennio 2022-2024.
La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a finalizzare una procedura di assunzione riguardante il personale civile del Ministero della difesa già avviata nell’anno in corso e che, con il differimento del termine operato dalla norma, si intende esclusivamente posticipare il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l’assunzione in servizio dei vincitori della predetta procedura selettiva. La medesima relazione segnala che la necessità degli interventi di cui ai commi 9, 10 e 11 deriva dalla situazione di forte carenza di personale civile, soprattutto nei settori tecnici e produttivi dell’Amministrazione, maggiormente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l’efficienza stessa dello strumento militare.
Si rammenta, inoltre, che l’autorizzazione a nuove assunzioni di cui al comma 305 è disposta in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8.
L’articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare definisce, per il 1° gennaio 2025, l’obiettivo della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità. Il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Quanto agli oneri derivanti dall’autorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal comma 305, si ricorda che il comma 306 del medesimo articolo 1 reca le relative coperture.
La relazione tecnica precisa che la disposizione si limita a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1, comma 10
(Proroga per assunzioni di personale civile
da parte del Ministero della difesa)
L’articolo 1, comma 10, proroga per il triennio 2022-2024, l’autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della Difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021.
La disposizione in commento, nel modificare l’articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, proroga, per il triennio 2022-2024, l’autorizzazione per il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tale autorizzazione, nella formulazione previgente all’intervenuta proroga, era relativa al triennio 2021-2023.
In particolare, il richiamato comma 917 autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato, di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.
Il medesimo comma 917 prevede uno specifico cronoprogramma per procedere al reclutamento del predetto personale, ripartito sulla base delle seguenti modalità:
1. per l’anno 2021, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2021;
2. per l’anno 2022, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2022;
3. per l’anno 2023, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2023.
A tale riguardo, essendo il cronoprogramma delle assunzioni riferito agli anni 2021, 2022 e 2023, si rileva la necessità di rimodulare lo stesso con riferimento al triennio 2022-2024.
La relazione illustrativa segnala che i commi 10 e 11 prorogano le procedure di reclutamento - alcune delle quali già prossime alla conclusione – riguardanti il personale civile del Ministero della difesa. Secondo la relazione tecnica tali disposizioni, limitandosi a prorogare il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si rammenta che, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 918, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni hanno luogo ai sensi del dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. La medesima disposizione precisa, inoltre, che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In relazione al richiamato articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) si ricorda altresì che tale disposizione concerne la graduale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, al fine ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025. Nello specifico il comma 1 dell’articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.
Articolo 1, comma 11
(Assunzioni Arsenale militare di Taranto)
L’articolo 1, comma 11 proroga al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale (già autorizzate e finanziate dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto.
Si ricorda che il decreto legge n. 104 del 2020, aveva autorizzato l'assunzione di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico (Area seconda, posizione economica F2), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni.
Il citato decreto prevede il seguente cronoprogramma in base al quale procedere alle predette assunzioni:
a) 105 unità per l'anno 2020;
b) 105 unità per l'anno 2021;
c) 105 unità per l'anno 2022.
A tale riguardo, essendo il cronoprogramma delle assunzioni riferito agli anni 2020, 2021 e 2021, si rileva la necessità, in ragione dell’intervenuta proroga, di rimodulare lo stesso con riferimento al triennio 2022-2024.
Le assunzioni avvengono mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei limiti della dotazione organica del personale civile della difesa.
La misura è volta ad assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città, nonché a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell’area tarantina.
Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità tra dipendenti di pubbliche amministrazioni previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tali assunzioni sono in linea con l’articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare, che definisce per il 1° gennaio 2025 l’obiettivo della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità. Il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Articolo 1, comma 12
(Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR)
L'articolo 1, comma 12, proroga all'anno 2023 il termine, attualmente fissato per l'anno 2022, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare, l'articolo 1, comma 12, in esame modifica il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, prorogando all'anno 2023 il termine per il reclutamento di personale per il MEF.
Si rammenta che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 autorizza il MEF, per l’anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto Funzioni centrali, di cui:
- 50 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)
- 30 unità al Dipartimento del tesoro
- 30 unità al Dipartimento delle finanze
- 35 unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
e un contingente di 75 unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della RGS.
La finalità delle assunzioni viene indicata nella necessità di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso.
La suddetta autorizzazione al MEF era già stata prorogata dal 2021 al 2022 dall'articolo 1, comma 12, lett. b), nn. 1) e 2), del decreto-legge n. 228 del 2021 (c.d. "Proroga termini"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.
Articolo 1, comma 13
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato)
L’articolo 1, comma 13 proroga al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione per il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.
La norma, inoltre, estende al 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).
In particolare, la disposizione modifica l’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale, al primo periodo, al fine di rafforzare le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa (istituita dal precedente comma 9) e i nuclei di valutazione della spesa previsti dalla legge di contabilità (art. 39 della legge 196/2009), nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, per il biennio 2021-2022 (esteso dalla norma in esame al triennio 2021-2023), a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ma nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.864.375 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il reclutamento del personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
L’ultimo periodo dell’articolo 9, comma 10, del D.L. n. 152 del 2021, modificando il comma 884 della legge di bilancio per il 2021, estende al 2022 (al 2023 per effetto della norma in esame) il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale.
Si ricorda che i commi 884-885 della legge n. 178 del 2020 hanno autorizzato il MEF a bandire, nell’anno 2021, concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).
Articolo 1, comma 14
(Uffici MEF giustizia tributaria)
L'articolo 1, comma 14, proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
In particolare, l'articolo 1, comma 14, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici specificati di seguito.
Si rammenta che, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni in materia di giustizia tributaria, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, l'articolo 1, comma 11, della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, istituisce a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze:
- due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria,
- nonché 18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria.
Il comma autorizza inoltre il MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:
a) per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
b) per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze–Direzione della giustizia tributaria e 25 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Nella relazione illustrativa della medesima legge n. 130, il Governo chiariva che le assunzioni previste dalle lettere a) e b) sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall’intervento normativo medesimo, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituti presso l’organo di autogoverno della giustizia tributaria.
Si rammenta altresì che nel PNRR il Governo si propone l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Il Piano muove infatti dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della Cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47% dei casi nel 2020). L'obiettivo sarà perseguito:
- assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;
- introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione;
- rafforzando le dotazioni di personale e intervenendo, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.
I Ministri della giustizia e dell'economia hanno insediato una commissione di studio chiamata a proporre al Governo un disegno di riforma della giustizia tributaria (Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, c.d. Commissione Della Cananea). La Commissione ha presentato la propria relazione finale il 30 giugno 2021.
Il PNRR individua per l'attuazione della riforma il termine del quarto trimestre del 2022. In particolare, la riforma 1.7 (“Riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado”), in relazione al traguardo M1C1-35, si propone di conseguire, entro il suddetto termine, la riforma del quadro giuridico con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.
La suddetta legge n. 130 del 2022, recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributari, è stata quindi approvata in attuazione di tali obiettivi del PNRR.
Articolo 1, comma 15
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell’interno)
L’articolo 1, comma 15 consente l’espletamento fino al 31 dicembre 2023 di alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno
In particolare, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 il termine per lo svolgimento delle procedure concorsuali autorizzate con tre distinti provvedimenti, di seguito descritti.
Il d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) autorizza, all’articolo 5, per il triennio 2018-2020, il Ministero dell’interno ad indire procedure concorsuali per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 5 allegata al medesimo decreto. Il termine per l’espletamento di tali procedure era già stato prorogato dapprima fino 31 dicembre 2021 dall’articolo 1, comma 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 e in seguito fino al 31 dicembre 2022, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021.
La tabella richiamata riguarda in particolare le procedure relative a:
§ 70 consiglieri;
§ 10 unità dirigenziali di seconda fascia;
§ 200 unità dell’area funzionale III, posizione economica F1;
§ 150 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.
Il d.P.C.m. 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, all’articolo 13 autorizza il Ministero dell’interno ad indire, nel triennio 2019-2021, ad indire procedure di reclutamento per unità di personale indicate Tabella 13 allegata. Il termine per l’espletamento di tali procedure è già stato prorogato al 31 dicembre 2022, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021.
La citata autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 209-2021 riguarda in particolare 800 posti di Area funzionale II posizione economica F2 e 130 posti di Prefetto.
Infine, il d.P.C.m. 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022 autorizza, all’articolo 4, comma 1, il Ministero dell’interno ad indire procedure di reclutamento ed ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 5 e 6 allegate al medesimo decreto.
La tabella 5 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2020:
-
159 vice prefetti aggiunti (concorso a 200 posti indetto con DM 8 novembre 2019)
-
10 unità dirigenziali di II Fascia;
-
735 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.
La tabella 6 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2021:
-
15 consiglieri;
-
16 unità dirigenziali di seconda fascia;
-
913 unità dell’area funzionale III, posizione economica F1;
-
280 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2;
-
65 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2 (vincitori del bando autorizzato con d.P.C.M 20 agosto 2019).
Al successivo comma 2, autorizza il medesimo Ministero ad indire nel triennio 2021-2023 procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata al medesimo decreto.
La tabella 7, in particolare, autorizza a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021, 2022 e 2023 per l’assunzione di 377 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.
La relazione illustrativa precisa che la proroga consentirà il completamento delle procedure per l’assunzione di:
- 16 unità di personale dirigente, appartenente alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022;
- 36 unità di personale dirigenziale contrattualizzato di seconda fascia, di cui
o 10 unità ai sensi del d.P.C.M. 24 aprile 2018,
o 26 unità ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022;
- 1151 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area funzionale terza, posizione economica F1, di cui
o 199 unità ai sensi del d.P.C.M 24 aprile 2018,
o 39 unità ai sensi del d.P.C.M 20 agosto 2019,
o 913 unità ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022;
- 295 unità di personale non dirigenziale, appartenente all’area funzionale seconda, posizione economica F2, di cui
o 15 unità ai sensi del d.P.C.M 24 aprile 2018,
o 280 unità ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022.
Per tali assunzioni, l’Amministrazione dell’interno è in attesa – si legge nella relazione illustrativa – che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quinquies del D.L. n. 101/2013.
In virtù della disposizione in esame, le relative procedure potranno essere espletate entro il 31 dicembre 2023.
Articolo 1, commi 16 e17
(Proroghe relative al Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste)
L’articolo 1, comma 16, posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In particolare, il comma 16 dell'articolo 1 consente di effettuare le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), anche nell'anno 2023.
Il comma 873 dell'unico articolo della legge di bilancio 2021 ha autorizzato il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n. 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.
Il successivo comma 17 consente di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'articolo 6 del D.P.C.M. ha autorizzato il MASAF ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul budget derivante dal cumulo delle risorse da cessazione degli anni 2016, 2017 e 2018 - budget 2017, 2018 e 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata al provvedimento (pari a 44 unità di personale).
L'articolo 7 del medesimo decreto ha autorizzato il MASAF, con specifico riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul budget derivante dal cumulo delle risorse da cessazione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - budget 2016, 2017, 2018 e 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata al provvedimento (pari a 32 unità di personale).
Articolo 1, comma 18
(Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura)
L’articolo 1, comma 18, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché fino al 10%.
In particolare, la disposizione in commento, modificando l’art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 104/2020, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui il MIC, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 del medesimo articolo, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché nel limite generale del 10% previsto dall’art. 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019. Peraltro, a norma dell'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 80/2021, la misura massima del 15% può essere incrementata fino a 1/3, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR (cfr. l’apposito dossier per approfondimenti).
Si ricorda che l’art. 24, comma 3, del D.L. 104/2020 pone dei limiti alle modalità d’esercizio di tale facoltà:
1) gli incarichi dirigenziali non generali in questione possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001. Quest’ultimo consente il conferimento d’incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
2) i contratti relativi a detti incarichi devono prevedere una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIC, dei vincitori del concorso per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 del medesimo art. 24 del D.L. 104/2020;
3) l’utilizzo della quota eccedente la soglia generale del 10% previsto dall’art. 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019, è comunque subordinato alla previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, a valere sulle facoltà assunzionali del MIC.
Per approfondimenti, cfr. il dossier predisposto dal Servizio Studi.
Come anticipato, l’esercizio della facoltà qui oggetto di proroga può avvenire solo nelle more delle procedure per il reclutamento dei dirigenti della professionalità tecnica di cui all’art. 24, comma 5, del D.L. 104/2020, il quale disciplina un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso (in argomento, cfr. il relativo dossier).
Nella relazione illustrativa, a motivazione della proroga, si rileva che «l’iter procedurale in questione risulta in itinere. Non essendo, dunque, verosimile che il reclutamento in questione si concluda entro la data del 31 dicembre 2022, la disposizione prevede la proroga del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento di cui all’articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 al 31 dicembre 2023. La necessità di disporre la proroga sin d’ora è determinata dalla esigenza di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi in tempo utile a garantire la continuità del l’azione amministrativa».
La relazione tecnica evidenzia come la proroga non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzioni del MIC già maturate alla data del 31 dicembre 2022 e disponibili a legislazione vigente.
Articolo 1, comma 19
(Stabilizzazione degli assistenti sociali)
Il comma 19 dell’articolo 1 proroga, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato, al fine della possibilità di stabilizzazione presso la relativa pubblica amministrazione, deve aver maturato o maturare, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Il comma in esame pone una modifica specifica, relativa esclusivamente al personale con profilo di assistente sociale, di un termine rientrante in una disciplina transitoria valida per la generalità delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni [11] ).
Tale disciplina, di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede - fino al termine del 31 dicembre 2023 - la facoltà, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione (ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati);
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);
- abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale). Il suddetto termine, come detto, è oggetto di proroga al 31 dicembre 2023, da parte del presente comma 19, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale.
Si ricorda altresì che, in base al suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2024, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
-
sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile
[12]
presso l'amministrazione che bandisca il concorso;
-
abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso
[13]
. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2024.
Fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, potevano elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse era ammessa a condizione che le medesime amministrazioni fossero in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedessero nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.
Si ricorda che dall'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali
[14]
; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica
[15]
.
Si ricorda altresì che:
-
alcuni criteri e modalità specifici per l’applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca
[16]
;
-
ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
- le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.
Si ricorda che per la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale del ruolo sanitario e sociosanitario avente (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (ivi compresi i soggetti che non siano più in servizio) è applicabile anche un'altra disciplina transitoria, posta dall'articolo 1, comma 268, lettera b), e comma 271, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
La modifica di cui al presente comma 19 è posta al fine esplicito di garantire la continuità dei servizi sociali, ivi compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale.
Articolo 1, comma 20
(Inconferibilità di incarichi a componenti
di organi politici di livello regionale e locale)
L’articolo 1, comma 20, stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l’inconferibilità di incarichi di livello regionale (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti. L’inconferibilità che non trova applicazione riguarda l’assunzione nella medesima regione, nell’anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Si tratta della proroga di una disposizione, inizialmente limitata al 31 dicembre 2022, introdotta dall’articolo 13-ter del D.L. 4/2022 e finalizzata, in base al testo della norma, a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19 (comma 1).
Il medesimo articolo 13-ter (comma 2) dispone che gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 conservino validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 39 del 2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
In particolare, l'articolo 7, recante disciplina della inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, al comma 1, richiamato nella disposizione in esame, prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui sopra non possano essere conferiti:
§ gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
§ gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
§ gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
§ gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
La disposizione in esame prevede, dunque che tali incarichi possano essere conferiti, fino al 2023, a coloro che nell’anno precedente il conferimento dell’incarico abbiano ricoperto la carica di amministratore di un comune, o di una forma associativa di comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, situato nella medesima regione. Il divieto permane, invece, per gli amministratori regionali.
Permangono inoltre i divieti recati dal comma 2 che dispone l’inconferibilità degli incarichi di vertice nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti a coloro che abbiano svolto un mandato di amministratore provinciale o comunale nell’ente locale che conferisce l’incarico o situato nella stessa regione dell’ente locale che conferisce l’incarico.
Articolo 1, comma 21
(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del PNRR)
L’articolo 1, comma 21, estende all’anno 2023 un’autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno.
Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi ai progetti previsti dal PNRR.
La norma in esame modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022 (come convertito dalla legge n. 79 del 2022).
Tale comma 1 specifica che le assunzioni di 30 unità di personale in oggetto siano autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'interno, nonché, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.
Le suddette unità di personale sono da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.
La disposizione, inoltre, stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato avranno durata complessiva anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata necessaria all'attuazione dei progetti citati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Con la novella in esame, l’autorizzazione ad assumere - prevista per il solo anno 2022 nel testo previgente - è estesa al biennio 2022-2023.
Come noto, il PNRR italiano è articolato in traguardi ed obiettivi, con differenti scadenze, da realizzare entro il 30 giugno 2026. Al riguardo, si rammenta che il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce, all'art. 18, par. 4, lettera i), che i piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri rechino "i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026".
Il totale delle risorse riconducibili alla responsabilità del Ministero dell’interno nell'ambito del PNRR ammonta a circa 12,49 miliardi di euro. Le relative misure sono articolate in 5 investimenti e 12 tra traguardi e obiettivi.
La gran parte di tali risorse (12,07 miliardi) sono destinate a progetti che coinvolgono gli enti locali. Si tratta delle seguenti misure:
§
M2C4 - Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6.000 milioni);
§
M5C2 - Investimento 2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3.300 milioni);
§
M5C2 - Investimento 2.2. Piani urbani integrati – progetti generali (2.493,8 milioni);
§
M5C2 - Investimento 2.2. Piani urbani integrati - Fondo dei fondi della BEI (272 milioni).
Per un approfondimento, si veda la pagina "PNRR e Enti locali" sul sito del Ministero dell'interno.
Per quanto concerne le risorse destinate agli investimenti destinati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si rammenta l’investimento 4.4.3 per l’ammodernamento del parco automezzi, collocato nell’ambito della Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, concernente energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Per ulteriori informazioni su tale investimento, si veda la pagina M2C2 Investimento 4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco, sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
Per quanto riguarda gli oneri, il comma 2 del citato articolo 16 prevede che all'onere, pari, a 653.132 euro per il 2022 e a 1.036.264 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno..
La relazione illustrativa al medesimo decreto-legge n. 36 del 2022 evidenzia che le suddette risorse "sono relative a circa 60.000 opere e 8.000 comuni con i quali sarà necessario rapportarsi per la gestione dei finanziamenti volti alla realizzazione delle rispettive opere". La medesima relazione osserva, inoltre, come alcune linee di finanziamento, previste da norme vigenti prima dell'approvazione del PNRR, siano confluite nel Piano medesimo, con conseguenti ulteriori attività "finalizzate a garantire la conformità della spesa rispetto ai parametri stabiliti dalle disposizioni europee".
Articolo 1, comma 22
(Contratti di collaborazione per tutoraggio
presso la Scuola nazionale dell'amministrazione)
L’articolo 1, comma 22 posticipa al 31 marzo 2023 il termine dell'autorizzazione per la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio.
Il comma 22 incide sull'articolo 11, comma 1-bis (introdotto dalla legge di bilancio 2020) del decreto legislativo n. 178 del 2009, recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione" (denominazione che è stata poi mutata in "Scuola nazionale dell'amministrazione", dall'articolo 1 del d.P.R. n. 70 del 2013, recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012).
Quella disposizione, che qui si viene a novellare, ha autorizzato la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio, per un contingente massimo di 30 unità, previo espletamento di selezioni pubbliche comparative (agli oneri di spesa - di 990.000 euro annui - la Scuola provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato, disponibile a legislazione vigente).
Si tratta di un’autorizzazione temporanea, in quanto la Scuola è autorizzata dalla disposizione vigente a stipulare tali contratti fino al 31 dicembre 2022.
Tale termine è ora prorogato di tre mesi, al 31 marzo 2023.
Può valere ricordare come ancora l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009 autorizzi (al comma 2-bis) la Presidenza del Consiglio dei ministri a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale), ventotto unità di personale non dirigenziale, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere “prioritariamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio”, sopra ricordati.
La proroga ora disposta per i contratti di collaborazione a fini di tutoraggio si connette a questa disposizione del decreto legislativo n. 178 da ultimo ricordata.
Si legge infatti nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che la proroga si deve all'impossibilità di esaurire entro il 2022 la procedura di selezione delle ventotto unità, la quale è stata avviata con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 74 del 16 settembre 2022).
La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
Istituita nel 1957, la Scuola è oggetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 178 del 2009. Di questo, l'articolo 11 prevede che la Scuola possa avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca. L'articolo 10 prevede invece che i docenti a tempo pieno della Scuola (nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione) siano in numero non superiore a trenta, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile, durante il quale sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza; e che la Scuola si avvalga, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e possa conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
Articolo 2, comma 1
(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini
dei Paesi non appartenenti all’UE)
L’articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013.
Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Tale ultima disposizione, che fa salve le norme speciali, è stata interpretata nel senso che debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998) o nel relativo regolamento di attuazione (DPR 394/1999), quali, ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99) (Circolare Ministero dell’interno 24 gennaio 2012).
La modifica apportata dal DL 5/2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione, in materia di autocertificazione, di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del citato Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.
Tale termine è stato prorogato più volte:
al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013;
al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014;
al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014;
al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015;
al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016;
al 31 dicembre 2018, dalla L. 205/2017;
al 31 dicembre 2019, dalla L. 145/2018;
al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019;
al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020;
al 30 giugno 2022 dal D.L. 228/2021;
al 31 dicembre 2022 dal D.L. 36/2022
Il comma 4-quinquies, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame, ribadendo quanto affermato in occasione di precedenti decreti-legge di proroga del termine, chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. In particolare: "Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi in formatici e delle relative banche dati. Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico- tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.”
Articolo 2, comma 2, lettera a)
(Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il personale volontario)
L’articolo 2, comma 2, lettera a) proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione specifica che la disposizione in esame si rende necessaria “al fine di consentire, anche nell'anno 2023, di esercitare le facoltà assunzionali straordinarie di personale previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dovranno effettuarsi nel corso dell'anno 2023”.
Più in particolare, il richiamato decreto ministeriale n. 310 - di cui si dà notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2019 (serie Concorsi ed esami) - contiene la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dell’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si ricorda in proposito che il comma 287 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha autorizzato l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Al contempo il comma 289 della medesima legge ha incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale.
Ai sensi del comma 295, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.
Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).
Successivamente l’articolo 1, comma 136, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha incrementato di ulteriori complessive 500 unità - delle quali 100 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 - la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo.
Anche per tali assunzioni, una quota parte è dunque riservata al personale volontario.
La graduatoria pubblicata nel 2019 aveva originariamente validità triennale (secondo la generale previsione posta dall'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge n. 160 del 2019), dunque fino al 30 giugno 2022.
Indi è seguita una proroga per un ulteriore semestre (articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021).
Si aggiunge ora una nuova proroga, a tutto il 2023.
Si legge nella relazione illustrativa che dalla graduatoria pubblicata nel 2019 “negli anni dal 2022 al 2025 devono essere attinte, a legislazione vigente, un numero complessivo di assunzioni straordinarie pari a 235 unità”.
Articolo 2, comma 2, lettera b)
(Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)
L’articolo 2, comma 2, lettera b) abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito.
In dettaglio, la lettera b) del comma 2 – nel prorogare il termine già prorogato dal decreto legge n. 228 del 2021 - deroga all'articolo 135, comma l, del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, disponendo che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (v. il relativo dossier), possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2023.
Il richiamato articolo 135, comma 1 del Codice della Strada, a cui qui si deroga, prevede viceversa che i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità. Decorso tale anno sarebbe pertanto necessario ottenere la patente di guida italiana.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto legge in commento, l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit) è stato "accompagnato" da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020, successivamente al quale ai cittadini del Regno Unito si applicano le disposizioni relative ai Paesi Extra UE.
Il MIMS ha reso un'interpretazione (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2021) secondo cui il sopracitato termine di un anno decorre dalla fine del periodo di transizione della "Brexit", cioè dal 31 dicembre 2020, con cessazione pertanto al 31 dicembre 2021, nelle more della conclusione di uno specifico accordo sul riconoscimento e la conversione delle patenti, che non è stato ancora perfezionato. In tal senso, con Circolare del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2021, era già stato specificato che i soggetti residenti in Italia potessero continuare ad utilizzare le patenti britanniche fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 2, comma 2, lettera c) e comma 9
(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate,
deceduto per attività di servizio anti-COVID-19)
L’articolo 2, comma 2, lettera c) estende all'anno 2023 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure sopra indicate.
La lettera c) estende al 2023 l'autorizzazione ad impiegare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
Le risorse di cui si tratta sono state previste dall'articolo 74-bis - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e dall'articolo 74-ter - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 2021.
Le medesime disposizioni hanno previsto che con decreto ministeriale (rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, in ambedue i casi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) fossero individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa (pari a 1,5 milioni, per ciascuno dei due Ministeri interessati,).
Per l'adozione di tali decreti ministeriali, era previsto un termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73.
Invero, al 31 dicembre 2021 non risultava perfezionato l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati.
Di qui una disposizione posticipatoria al 2022, onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo. Quella proroga è stata disposta dal decreto-legge n. 228 del 2021 (all'articolo 2, comma 4).
Con la disposizione in esame, altra proroga si aggiunge, a tutto il 2023.
Infatti - si legge nella relazione illustrativa - con decreto del Ministro dell’interno (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 19 gennaio 2022 sono state individuate le misure per l’attribuzione del contributo economico ai soggetti beneficiari (determinato in 25.000 euro da corrispondere in un’unica soluzione ai familiari delle vittime, secondo un ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2021, salva nuova autorizzazione di spesa).
Nel corso dell’anno 2022 è stato erogato un importo pari a 300.000 euro, in favore dei soggetti la cui istanza sia stata accolta. “La proroga al 2023 consente la conclusione, in via applicativa, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto” - prosegue la relazione - a fronte delle istanze presentate complessivamente dai familiari del personale deceduto, appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Secondo la relazione tecnica, in tal modo si mantengono a bilancio risorse per 600.000 euro, per la corresponsione del contributo ai beneficiari per i quali si sia in attesa della conclusione del procedimento amministrativo.
Analogamente, per i familiari del personale delle Forze armate è intervenuto il decreto del Ministro della difesa del 29 dicembre 2021, di individuazione dei soggetti beneficiari e di determinazione del contributo.
Per tale riguardo, la proroga ora disposta consente il mantenimento delle risorse non utilizzate nel 2022 per 500.000 euro, in favore dei soggetti beneficiari che abbiano presentato istanza ancora non liquidata.
Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, lettera c) pari a, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 1.100.000 euro per l’anno 2023. Il comma indica quindi le seguenti fonti di copertura finanziaria:
-
quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e per 500.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero della difesa
-
e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.
Articolo 2, comma 3
(Proroga della graduatoria di un concorso pubblico
per la qualifica di vigile del fuoco)
L’articolo 2, comma 3 proroga fino al 30 giugno 2023 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.
La disposizione proroga fino al 30 giugno 2023 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.
Il concorso era stato bandito con il decreto dipartimentale 18 ottobre 2016, n. 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15 novembre 2016.
Una proroga - al 31 dicembre 2022 - già è stata disposta con l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 120 del 2021.
È, questa, la disposizione ora novellata, onde ulteriormente posticipare a metà anno 2023 il termine di validità di quella graduatoria.
Tale graduatoria - si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - presenta 1.622 idonei. Essa costituisce il 'luogo' concorsuale cui attingere per assicurare le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, in attesa dell'espletamento del nuovo concorso pubblico per l'accesso alla citata qualifica, che si ritiene possa concludersi nei primi mesi del 2023 (indetto con decreto dipartimentale 21 febbraio 2022, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 16 del 25 febbraio 2022: concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Di qui la proroga ora disposta - per la sola prima metà del 2023, affinché nel secondo semestre non si determini l'eventuale vigenza di due distinte graduatorie per accedere alla medesima qualifica.
Si ricorda che le disposizioni di carattere generale concernenti l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco mediante concorso pubblico sono dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").
Articolo 2, comma 4
(Proroga revisione norme tecniche per costruzioni)
L’articolo 2, comma 4 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
La norma in esame interviene sull'art. 20, comma 5, del decreto-legge n. 248 del 2007, che stabilisce che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2022 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
Il termine in esame, già interessato da diverse disposizioni a partire dall’art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, che ha prorogato la prevista scadenza dal 31 dicembre 2010 fino al 31 marzo 2011, è stato da ultimo oggetto di modifica da parte dell’art. 6, comma 5-decies del decreto-legge n. 162 del 2019, che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2022, novellando in tal caso direttamente l’art. 20, comma 5 del decreto-legge n. 248 del 2007.
In base all’art. 2, comma 3 della citata ordinanza 3274/2003 è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche avrebbero dovuto essere effettuate entro cinque anni dalla data della citata ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
Articolo 2, commi 5 e 6
(Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)
L’articolo 2, commi 5 e 6, proroga fino al 31 dicembre 2023 l’esonero per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.
Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).
A tale fine, il comma 6 dell’articolo in esame posticipa il termine dell’articolo 5, comma 5, del D.L. 107/2011, fissato originariamente al 31 dicembre 2012. Tale termine è stato più volte prorogato da diversi provvedimenti, tra cui il D.L. 105/2021 che lo ha prorogato al 31 marzo 2022. L’ultima proroga (precedente a quella in esame) è contenuta nell’articolo 2 del D.L. 228/2021 che ha modificato sia la norma originaria (D.L. 107/2011) con il comma 6-ter, sia la norma di proroga precedente (D.L. 105/2021) con il comma 6-bis. Pertanto, il comma 5 interviene anche a modificare l’articolo 10, comma 1, del D.L. 105/2021.
In dettaglio, il decreto-legge n. 107 del 2011, su cui interviene il comma 6 per prorogarne il termine, ha stabilito (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.
Il successivo decreto-legge n. 215 del 2011 (art. 6, comma 1, lett. a) che ha aggiunto un periodo, il secondo, all’art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011) ha inoltre previsto la possibilità, in via transitoria, di impiegare anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale possibilità era originariamente consentita dal decreto-legge n. 215 del 2011 fino al 31 dicembre 2012.
Tale termine è stato oggetto di successive proroghe fino al 31 dicembre 2022 (si veda da ultimo il D.L. 228/2021, art. 2, comma 6-ter).
La disposizione di cui al comma 6 differisce ulteriormente tale termine al 31 dicembre 2023.
Contestualmente, con la modifica di cui al comma 5 è disposta la proroga al medesimo termine del 31 dicembre 2023 per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. In tal caso è modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che ha previsto che - in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - fino al 31 marzo 2022 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2022 dall’articolo 2, comma 6-bis del D.L. 228/2021) non è richiesto il suddetto corso (previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107) per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria applicandosi l’illustrato regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.
Articolo 2, commi 7 e 8
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina)
L’articolo 2, commi 7 e 8, consente di utilizzare anche per l’anno 2023 lo stanziamento, autorizzato dall’articolo 13-bis del D.L. 21/2022 per il solo anno 2022, finalizzato ad erogare un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.
Il contributo introdotto dall’articolo 31-bis D.L. 21/2022, oggetto di proroga da parte della disposizione in esame, si inquadra nell’ambito delle misure assistenziali in favore dei cittadini ucraini rifugiati in Italia. Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 (si veda in proposito la ricostruzione della normativa in materia nel dossier realizzato in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio 2023, p. 106). Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato la durata dello stato di emergenza in questione fino al 3 marzo 2023 (art. 1, co. 669-671, L. n. 197/2022).
In particolare, il contributo (comma 1 del citato art. 31-bis) è finalizzato a coprire i costi sostenuti dai comuni per:
§ l’accoglienza dei minori nelle strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali a gestione pubblica o del terzo settore (L. 328/2000, art. 8, comma 3, lett. f);
§ il sostegno degli oneri connessi all’affidamento familiare dei minori; si ricorda che l’istituto dell’affidamento familiare è regolato principalmente dagli artt. 4 e 5 della L. 184/1983, in particolare ai sensi dell’art. 5, comma 4 della legge gli enti locali, insieme allo Stato e alle regioni, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
Il contributo è riconosciuto dal Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto. Il Commissario, Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, è stata nominata con l’ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 13 marzo 2022, n. 876 (articolo 2). Per l’erogazione del contributo, il Commissario si avvale di una struttura di supporto nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per l’anno 2022.
Per l’attuazione delle misure di cui sopra il medesimo articolo 31-bis del D.L. 21/2022 ha incrementato di 58.568.190 euro a valere sull’esercizio finanziario 2022 il Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, art. 44).
In proposito si ricorda che il Commissario delegato per il coordinamento delle misure finalizzate all’assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, ha adottato uno specifico Piano minori stranieri non accompagnati che definisce le attività svolte dagli enti istituzionali coinvolti a vario titolo nella gestione omogenea dell'accoglienza sul territorio nazionale.
In particolare, il Piano fornisce linee guida in riferimento all'identificazione e al censimento dei minori non accompagnati sul territorio italiano, al sistema di accoglienza, al monitoraggio delle strutture ospitanti e alle modalità di affido temporaneo.
Il Piano contiene, inoltre, un Addendum che stabilisce le procedure idonee a ottimizzare i flussi comunicativi per assicurare l’accoglienza in caso di trasferimenti di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina nel nostro Paese.
Il comma 7 dell’articolo in esame, in primo luogo, estende anche al 2023 la possibilità di utilizzare la struttura di supporto di cui il Commissario si avvale per l’erogazione del contributo.
In secondo luogo, prevede che l’incremento di 58.568.190 euro di cui sopra possa essere utilizzato anche nell’esercizio finanziario 2023.
Al riguardo, la Relazione tecnica precisa che le risorse finanziarie di cui sopra sono tali da assicurare, per il periodo 1.01.2023-3.03.2023, sia il rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina in strutture autorizzate o accreditate o destinatari della misura dell’affidamento famigliare, sia la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato.
L’ammontare di risorse necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni del Commissario delegato per il periodo 1.01.2023-03.03.2023 è stimato in circa 10.212.304,08 euro ed è assicurato dalle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 7, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008).
Si ricorda, infine, che l’articolo 31-bis, comma 2, del D.L. 21/2022, provvedeva alla copertura degli oneri per l’anno 2022 mediante l’utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell’art. 1, comma 767, della L. 145/2018.
L'articolo 1, comma 767, della L. n. 145/2018 demanda al Ministero dell'interno il compito di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. E dispone che dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021. I risparmi determinati dagli interventi di razionalizzazione sono connessi alla "attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari".
L’art. 5-quater del D.L. 14/2022 ha sospende l'efficacia del secondo periodo del citato comma 767, ai sensi del quale eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle soglie indicate, e accertati annualmente con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno.
Per tali risparmi è previsto un apposito fondo nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero medesimo.
Il medesimo comma 8 dispone inoltre che al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Con l'espressione "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).
Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull' accoglienza dei minori non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), con cui nel corso della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo.
Con riferimento particolare ai minori non accompagnati " richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. 251/2007 (art. 28).
La legge n. 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.
Tra i principi, la legge, da un lato, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).
Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.
In tema di accoglienza, la legge n. 47/2017 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 142 del 2015.
Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 6).
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la legge tra l’altro assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7).
Articolo 3, comma 1
(Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per il 2021)
L’articolo 3, comma 1, proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta.
A tale scopo viene modificato l’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022 che aveva differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021.
La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto “il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 - Enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) approvato con decreto del Direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022”.
I termini di presentazione della dichiarazione IMU erano stati fissati dall’articolo 1, comma 769 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al 30 giugno.
L’articolo 1, comma 769 della citata legge di bilancio 2020 dispone in particolare che i soggetti passivi - ad eccezione degli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g) - devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Il comma 770 prevede inoltre che gli enti non commerciali (più in dettaglio, gli enti di cui al comma 759, lettera g) della medesima legge di bilancio 2020 ossia: enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, giusto rinvio all’articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) siano tenuti a presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Quindi le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022 costituiscono una deroga agli ordinari termini di presentazione della dichiarazione IMU.
Articolo 3, comma 2
(Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
L’articolo 3, comma 2, proroga, anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
L'articolo 3, comma 2, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2023 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata")
Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).
Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il d.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fissate le "specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014".
Articolo 3, comma 3
(Proroga dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria)
L’articolo 3, comma 3, proroga al 1°gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Viene a tale scopo modificato l'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che, a seguito delle modifiche, da ultimo introdotte dall’articolo 5, comma 12-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021 aveva stabilito al 1° gennaio 2023 la decorrenza di tale obbligo.
Si ricorda altresì che la data, a partire dalla quale la possibilità di trasmissione telematica dei dati diviene un obbligo, è stata più volte prorogata nel tempo.
La relazione illustrativa precisa a questo proposito che la disposizione consente agli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, ecc.) di continuare a gestire i flussi informativi verso il Sistema tessera sanitaria con le stesse modalità utilizzate dal 2014 ad oggi, evitando onerosi interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.
L’articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone in particolare che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (ossia l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri), mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A decorrere dal 1 gennaio 2023 (ora prorogato al !° gennaio 2024), i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3, che prevede che la registrazione, sia effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Quanto ai soggetti tenuti alla trasmissione di tali dati si segnala che in base all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Successivamente i decreti ministeriali 1° settembre 2016, 22 marzo 2019, 22 novembre 2019 e 16 luglio 2021 hanno individuato ulteriori soggetti (iscritti agli albi professionali dei veterinari, esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, strutture sanitarie militari, nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali) tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.
L’Agenzia delle entrate nella Circolare 14/E-Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica del 17 giugno 2019 ha chiarito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI (sistema di interscambio) come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
Articolo 3, comma 4
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)
L’articolo 3, comma 4, proroga per l’anno 2023 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
L'articolo 3, comma 4, estende anche all’anno 2023 l’ambito di operatività dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, aveva previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2022, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 192 del 2014, 210 del 2015, 244 del 2016, 205 del 2017, 145 del 2018, 162 del 2019, 183 del 2020 e 228 del 2021.
In materia di patrimonio immobiliare pubblico si segnala altresì che, secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici (pubblicato dal MEF nel 2021 ma riferendosi ai dati del 2018), il patrimonio immobiliare pubblico censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali (circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni). Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2018 è stimato in 297 miliardi di euro.
Articolo 3, comma 5
(Gare affidamento servizi mensa)
L’articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
A tale proposito giova ricordare che l'articolo 26-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, aveva previsto che per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge (ossia dopo il 16 luglio 2022), nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla predetta data, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applichi l'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, il predetto termine del 31 dicembre 2022 viene sostituito dalla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023.
Articolo 3, comma 6
(Proroghe degli incarichi dei componenti
delle Corti di giustizia tributaria)
L’articolo 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell’incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028. La disposizione prevede di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di un anno, la graduale riduzione dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell'incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni.
In particolare, il comma 6 dell'articolo 3 dispone che i termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-35), ha previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 130 ha modificato, in particolare, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, stabilendo, tra le altre, che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) debbano cessare dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età.
Come evidenzia la relazione illustrativa, l'articolo 8, comma 1, ha previsto un sistema di gradualità per il prossimo quinquennio nell'abbassamento dell'età pensionabile per i giudici tributari dai 75 anni (attualmente previsti) ai 70 anni previsti a regime a decorrere dal 1 gennaio 2027. Più nel dettaglio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessavano dall'incarico, in ogni caso:
§
il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023;
§
il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024;
§
il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;
§
il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.
Il decreto legge in conversione proroga di un anno tutti i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022. Conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto legge, quindi, fino al 31 dicembre 2027, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni diviene a regime dal 1° gennaio 2028) i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
§
il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2024;
§
il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;
§
il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;
§
il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2027.
Tale proroga - come precisa la relazione illustrativa - si rende necessaria unicamente nei confronti dei giudici tributari, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della relativa funzione giurisdizionale, in attesa del completamento della procedura di interpello (occorre ricordare che il piano piano assunzionale dettato dalla riforma prevede: l’assunzione di 100 magistrati provenienti da altre giurisdizioni nell’anno 2023, all’esito della procedura di interpello indetta dal CPGT per l’esercizio dell’opzione per il transito definitivo alla giurisdizione tributaria; l’assunzione di 68 magistrati reclutati per concorso per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030), avviata dal Consiglio di presidenza, per il transito definitivo nella magistratura tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni che abbiano esercitato l'opzione prevista dalla citata legge n. 130 del 2022. A ben vedere, ricorda sempre la relazione, "il termine per la presentazione delle domande per il passaggio definitivo nella giurisdizione tributaria scade 90 giorni successivi alla data del 16 novembre 2022, giorno di pubblicazione del citato interpello". Inoltre, la proroga si rende necessaria anche tenuto conto che, nel corso del 2022, le domande di accesso anticipato al trattamento pensionistico da parte dei giudici tributari in servizio sono state ben più elevate rispetto a quanto previsto nell'ambito della legge n. 130 del 2022.
Articolo 3, comma 7
(Proroga dell’operatività della Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori)
L’articolo 3, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, prevedendo l’apposita copertura finanziaria.
Il primo periodo del comma 1 della disposizione in commento modifica a tale scopo l'articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), con il quale era stato disposto che la Commissione nominata ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 rimanesse in carica sino al 31 luglio 2022, termine successivamente differito al 31 dicembre 2022 dall’articolo 35 comma 5-ter del decreto-legge n. 73 del 2022, per assicurare il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori.
La relazione illustrativa ricorda che la norma dispone tale proroga al fine di evitare che l’esame di alcune pratiche non sia completato. Viene ricordato inoltre che gli ultimi dati acquisiti da Consap hanno evidenziato che la Commissione ha valutato circa il 95% delle domande pervenute.
Il secondo periodo del comma 1 prevede un onere pari a 175.000 euro per l'anno 2023 coperto a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il comma 63 della legge di bilancio 2022 aveva autorizzato una spesa di 350.000 euro per l'anno 2022 mentre il comma 501 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che rimandava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (decreto 10 maggio 2019) per la determinazione degli emolumenti da attribuire ai componenti, aveva fissato un limite massimo di spesa pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Le funzioni della Commissione tecnica del FIR
Il comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto, tra l’altro, l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Per accelerare l'attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori, l'articoli 1-quater del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto la possibilità di incrementare la consistenza numerica della commissione tecnica, mediante la nomina di nuovi componenti, fino a un massimo di 5 (per un totale di 14 commissari).
Il decreto attuativo che istituisce e disciplina la Commissione tecnica, individua, secondo quanto previsto dal citato comma 501, le seguenti attribuzioni: esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del FIR; verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto; verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori; erogare l’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.
In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il D.M. 10 maggio 2019, recante modalità di accesso alle prestazioni del FIR e sono stati nominati i membri della Commissione tecnica e stabiliti i relativi compensi con D.M. 4 luglio 2019. Il successivo 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2019, che ha disciplinato la presentazione delle istanze di indennizzo, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.
Per agevolare l'attività istruttoria della Commissione tecnica, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 236 che ha introdotto inserito nella legge di bilancio 2019 il comma 501.1) ha previsto che, su richiesta dei risparmiatori, la stessa Commissione debba acquisire le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande. Il comma 501-bis, ha stabilito che le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti princìpi dell'ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Ad integrazione di tali disposizioni, con le modifiche approvate in sede di conversione del decreto n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") è stato specificato che la Commissione tecnica, attraverso la suddetta società di supporto, può effettuare, anche successivamente all'erogazione degli indennizzi, i riscontri necessari a verificare la sussistenza del requisito relativo alla consistenza del patrimonio mobiliare (il cui valore deve risultare inferiore a 100.000 euro), dichiarato dal risparmiatore nella domanda di accesso alla procedura di indennizzo forfettario. A tal fine, la Commissione può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del decreto legge n. 201 del 2011. L'individuazione delle tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, è stata demandata a un provvedimento adottato dal MEF su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 2 marzo 2021).
Oltre alla procedura standard disciplinata ai sensi del comma 501 della legge di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto banche poste in liquidazione, il comma 502-bis della legge di bilancio 2019, inserito dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto Crescita), istituisce una procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497. A tal fine, le lettere g) e h) definiscono una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR (comma 502). Il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi devono essere accertati dalla citata Commissione tecnica.
Articolo 3, comma 8
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
L’articolo 3, comma 8, estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Il comma 8 reca novella all’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 (come convertito dalla legge n. 126 del 2020).
Per effetto delle modifiche in esame, come già detto, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, viene estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
L’articolo 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, ai commi da 7-bis a 7-quinquies, consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La norma, nella sua formulazione originaria, consentiva di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. I beneficiari dell’agevolazione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevedeva, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni potesse essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L’articolo 1, comma 711 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in luogo di disporre l’estensione temporale della misura con decreto ministeriale, in relazione all’evoluzione della situazione economica connessa all’emergenza pandemica, ha esteso tale facoltà ex lege all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Da ultimo, l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 (come convertito dalla legge n. 25 del 2022) ha esteso la sospensione dell’ammortamento in oggetto estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e quello in corso al 31 dicembre 2022 sopprimendo, al contempo, la condizione che subordina l’estensione di tale beneficio al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.
I princìpi contabili internazionali, denominati “IAS/IFRS”, sono princìpi contabili approvati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati (ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002) dal regolamento della Commissione n. 1725/2003 del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento della Commissione n. 1126/2008 del 3 novembre 2008. Essi sono stati introdotti allo scopo di migliorare la confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l'efficienza e l'integrazione dei mercati finanziari europei.
Articolo 3, comma 9
(Riduzione del capitale delle società in perdita)
L’articolo 3, comma 9, proroga l’estensione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
Il comma 9 dell’articolo 3 interviene, più in dettaglio, sull’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, novellato per effetto dell’articolo 1, comma 266 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
In sintesi l’articolo 6, nella sua formulazione vigente, disapplica alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali (cd. sterilizzazione), in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
La norma dispone che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Per effetto dell’articolo 3, comma 9, in esame, la disapplicazione dei predetti obblighi si estende anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.
Più in dettaglio, l’articolo 6, comma 1 dispone in primo luogo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche introdotte, anche quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022) sia disapplicata la disciplina del codice civile sullo scioglimento della società prevista, rispettivamente, per le società per azioni (articoli 2446 e 2447 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis e ter c.c.).
In particolare non si applicano alle società per azioni:
le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (commi secondo e terzo dell’articolo 2446 c.c., i quali prevedono che se entro l'esercizio successivo la perdita - di oltre un terzo del capitale - non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, provvede il tribunale);
le disposizioni del codice civile relative all’obbligo per l’assemblea - in caso la perdita riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale (50.000 euro per le S.p.A.) - di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo (articolo 2447 c.c.).
Analogamente, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (ora anche a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022) non si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 2482-bis c.c.).
Non si applica, per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (nonché a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022), l’obbligo per le S.r.l. di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (10.000 euro), disposto dall’articolo 2482-ter c.c.
Ancora con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (e, a seguito delle modifiche introdotte, anche a quelle emerse al 31 dicembre 2022), non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 4) c.c.) e delle cooperative per perdita di capitale sociale (articolo 2545-duodecies c.c.).
Si ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 stabilisce il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in deroga agli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del c.c.) posticipandolo al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Il comma 3 stabilisce che, nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (articoli 2447 o 2482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (vedi supra).
Il comma 4 prevede infine che le perdite emerse negli esercizi in corso debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Articolo 3, comma 10
(Differimento dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alla Fondazione Enea Tech e Biomedical)
L’articolo 1, comma 10 differisce al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.
La finalità della disposizione in commento è quella di assicurare l’efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall’amministrazione vigilante alla Fondazione Enea Tech e Biomedical di cui all’articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34/2020.
L’articolo 3, comma 10, in particolare, differisce al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione.
La norma non precisa nel dettaglio quali siano le disposizioni di cui si differisce l’applicazione. Si valuti, pertanto, l’opportunità di indicarle puntualmente.
Inoltre, la disposizione indica quali proprie finalità l’efficace svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità attribuite alla Fondazione Enea Tech e Biomedical; da ciò si evince che il differimento dell’applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica riguardi solo la Fondazione. Si valuti l’opportunità di precisarlo espressamente.
Si prevede, in ogni caso, l’applicazione dei limiti alle retribuzioni, emolumenti o compensi stabiliti dalla normativa vigente e delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
L’articolo 42, comma 5 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’articolo 31 del D.L. n. 73/2021, ha autorizzato l'ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech e Biomedical, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
La costituzione della fondazione è finalizzata al sostegno e all’accelerazione dei processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, attraverso il rafforzamento dei legami e delle sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Attraverso la fondazione, si intende realizzare programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.
Il vigente statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è stato approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 novembre 2021. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione, il D.L. n. 34/2020 ha autorizzato la spesa di 12 milioni di euro per il 2020.
Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato, ai sensi del comma 6 del citato articolo 42 del D.L. n. 34/2020 da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
Sono organi necessari della Fondazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio (articolo 42, commi 6-bis e 6-ter del D.L. n. 34/2020):
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo, formato, oltre che dal Presidente, da due membri nominati su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, un membro nominato dal ministro della salute e un membro nominato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca;
- il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
La Fondazione Enea Tech e Biomedical fornisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy supporto per l’attuazione degli interventi del “Fondo per il trasferimento tecnologico”, istituito dall’articolo 42, comma 1 del D.L. n. 34/2020, con una dotazione di 500 milioni di euro. In particolare, in base all’articolo 3 dello Statuto della Fondazione promuove sul territorio nazionale:
- investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle start-up innovative, con particolare riferimento alla filiera dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep tech;
- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali per fronteggiare in ambito nazionale le emergenti esigenze del settore, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, anche in partecipazione con altre istituzioni e società private, anche estere, collegando la ricerca accademica, di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale con la finalità di rafforzare la risposta ad emergenze sanitarie, la sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti, incluse le malattie genetiche, cronico-degenerative e neoplastiche e favorire lo sviluppo di un’industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio nazionale.
A tal fine, la fondazione può:
- partecipare, concorrere e investire anche in start-up e PMI ad alto potenziale innovativo e spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo per offrire soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, ovvero per rafforzare le attività di ricerca, consulenza e formazione;
- favorire la partecipazione e la contribuzione, anche finanziaria, in favore dei predetti soggetti da parte di imprese, fondi istituzionali o privati nonché organismi ed enti pubblici, inclusi gli enti territoriali, anche mediante la costituzione con gli stessi soggetti di partenariati in qualsiasi forma societaria nonché l’utilizzo di risorse dell’Unione Europea;
- promuovere e sostenere processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche collaborando con altre fondazioni, enti pubblici, IRCCS e imprese private, anche costituendo apposite partecipazioni societarie al fine di favorire la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico e condividere con esse il rischio economico di sostegno a fasi dello sviluppo di un farmaco innovativo precedente all’investimento industriale;
- promuovere e accelerare la transizione del sistema imprenditoriale nazionale verso assetti ad alto contenuto tecnologico
- ricevere donazioni.
Articolo 4, comma 1
(Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
L’articolo 4, comma 1, estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio.
Il comma 1 dell’articolo 4 in esame si rende necessario considerata la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare diverse modalità di ripartizione delle forme premiali calcolate sul finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale ai fini dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le regioni cd. “virtuose” (v. box).
Si sottolinea al riguardo che a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 23, del DL. n. 95/2012 [17] (L. n. 135/2012) la percentuale della quota premiale per le regioni definite per l’accesso alla stessa è stata fissata allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN, mentre, limitatamente all'anno 2021, tale percentuale è stata elevata allo 0,32 per cento ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DL. 73/2021 [18] (L. n. 106/2021) ed è stata ripartita con DM Salute 11 agosto 2021. A tal fine, si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di €390.591.469 a valere sule risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per l'anno 2021.
In proposito si segnala che la legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022), art. 1, comma 544, ha previsto l’ulteriore innalzamento allo 0,40 per cento della quota premiale per il solo anno 2022 [19] .
In assenza di ulteriori specifiche relative agli incrementi già operati a legislazione vigente, l’estensione al 2023 della quota premiale deve intendersi riferita alla percentuale dello 0,25% prevista dalla disciplina transitoria.
Si rileva che la norma non produce effetti per la finanza pubblica in quanto determina esclusivamente uno spostamento di risorse ad incremento della quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in questione, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011 che detta la disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.
L'art. 2, comma 67- bis della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), come successivamente modificato con ulteriori interventi legislativi, ha previsto, a decorrere dal 2012, forme premiali per le regioni cd. “virtuose” in cui, tra le altre cose, fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D.Lgs 502 del 1992, all'articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento, vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Tale norma è stata estesa agli anni 2015 e 2016 [20] , 2017 [21] , 2018 [22] , 2019 [23] , 2020 [24] e, da ultimo, 2021 [25] . Tutte le proroghe si sono rese necessarie in attesa dell’adozione del decreto di cui al primo periodo del già citato art. 2, comma 67-bis, della legge 191/2009, vale a dire il decreto interministeriale Economia/Salute (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011 previa intesa con la Conferenza permanente Stato- regioni), volto a stabilire specificamente tali forme premiali.
Articolo 4, comma 2
(Proroga relativa all’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana )
L’articolo 4, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, organi deputati alla liquidazione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri).
L’intervento legislativo è attuato modificando l’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa [26] , il quale prevede che, a far data dal 1° gennaio 2018, gli organi liquidatori dell’Esacri (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza) restino in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre i tre anni dall’incarico e possano essere prorogati per motivate esigenze, per ulteriori due anni (in scadenza pertanto il 1° gennaio 2023). L’articolo in commento estende la proroga al 31 dicembre 2024.
Dal punto di vista finanziario, come peraltro chiarito dalla RT al provvedimento, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i compensi annuali, determinati con decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018, rispettivamente in euro 170.000 per il Commissario liquidatore, euro 25.000 per il Presidente ed euro 21.000 per i componenti del Comitato di sorveglianza, gravano sulle spese prededucibili della procedura di liquidazione.
L’Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione) è disciplinata dal D. Lgs. n. 178 del 2012 (Decreto di riordino), che ne ha previsto la costituzione, qualificandola come persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 1 del Decreto di riordino ha trasferito alla costituenda Associazione le funzioni precedentemente esercitate dall’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), la quale ha assunto la nuova denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana” (Esacri), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. Ai sensi dell’art. 8 del citato D. Lgs. n. 178 del 2012, l’Esacri è stato posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018. L’Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, opera con contingente di personale dipendente pubblico, i cui oneri sono a carico del Fondo sanitario nazionale, e ha il compito di concorrere temporaneamente allo sviluppo della nuova Associazione della Croce Rossa italiana. L’art 8, co. 2, del Decreto di riordino, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 16 del decreto legge n. 148 del 2017
[27]
ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2018 l' Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo V del Regio decreto n. 267 del 1942, (Legge Fallimentare)”. Gli organi deputati alla liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere c) e b) del Decreto di riordino sono individuati nell’Amministratore dell'ente, con compiti di rappresentanza legale e di gestione e nel Collegio dei revisori dei conti nominato, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con Decreto del 28 dicembre 2017, il Ministro della Salute, al fine di garantire il compimento delle funzioni riconducibili alla fase liquidatoria dell’Esacri, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 2, del Decreto di riordino, ha nominato l’Amministratore dell’Ente “Commissario liquidatore”, e disposto, tra l’altro, che il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza. Entrambi gli organi supra citati restano in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre i tre anni dall’incarico e possono essere prorogati per motivate esigenze, per ulteriori due anni. Per approfondimenti si rinvia alla Delibera 104/2022 della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione croce rossa italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2020.
Articolo 4, comma 3
(Proroga della possibilità di reclutamento a tempo determinato di personale medico)
L’articolo 4, al comma 3, stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l’emergenza pandemica. Tale peculiare possibilità di reclutamento, prevista dall’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [28] , era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 2 -bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Le predette disposizioni oggetto di proroga specificano che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [29] , e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [30] , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si ricorda che il summenzionato articolo 7 del d. lgs. 165/2001 dispone in ordine alla gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, mentre il succitato articolo 6 del d.l. 78/2010 reca norme sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
Secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la proroga in questione è stata disposta "al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del SSN di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali - che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti - nonché dell’accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da Covid-19".
In sede di relazione tecnica sul presente decreto-legge, il Governo osserva che dalle disposizioni di cui al comma in esame, relative al possibile conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia da parte degli enti del servizio sanitario, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia limitazioni alla spesa di personale per il Servizio sanitario nazionale recata dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 [31] , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Si ricorda che il summenzionato articolo 11, comma 1, del decreto-legge 35/2019 ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 2019 la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali anzidette, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.
Articolo 4, commi 4 e 9
(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro flessibile presso AIFA)
L’articolo 4, al comma 4, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità (la norma previgente prevedeva che i succitati contratti potessero essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022).
Alla lettera b) del comma 4 e al successivo comma 9 si dispone, rispettivamente, in ordine all'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, ai fini dei rinnovi e/o delle proroghe in questione, e alla relativa copertura finanziaria.
Il comma 4 dell'articolo 4, alla lettera a), apportando una modifica testuale all’articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 [32] , stabilisce che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022 e i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data, sottoscritti dall'AIFA, possano essere rinnovati o prorogati dalla stessa Agenzia fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022, come stabilito dalla previgente disposizione).
La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che la ratio della misura è quella, da una parte, di consentire all'AIFA, nelle more della sua prevista riorganizzazione, di continuare a contare sull’elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita dal personale precario che da tempo ne supporta gli Uffici; dall'altra, di porre la base normativa per superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dalle risorse umane in questione. A tale ultimo riguardo, nella relazione anzidetta si fa riferimento all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 [33] , ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti (essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; avere maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.).
Si ricorda che un recente intervento legislativo ha innovato la governance dell'AIFA, prevedendo la soppressione della figura del Direttore generale, introducendo il nuovo organo denominato "Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco" e assegnando a un unico organo collegiale di nuova istituzione le funzioni già attribuite alle commissioni consultive della stessa Agenzia (v. art. 3 del d.l. 169/2022
[34]
, come convertito).
La lettera b) del comma 4 in esame, apportando una ulteriore modifica testuale al citato articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 73/2022, autorizza - per i rinnovi e/o le proroghe contrattuali in questione - la spesa di 1.395.561 euro per l’anno 2023.
Il successivo comma 9 dell'articolo 4 dispone in merito alla copertura dell'onere finanziario derivante dal comma 4, pari per l'appunto a 1.395.561 euro per l’anno 2023. Si stabilisce doversi provvedere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Articolo 4, comma 5
(Crediti formativi per la formazione continua in medicina)
Il comma 5 dell’articolo 4 in esame, estende al quadriennio 2020-2023 la disciplina transitoria che prevedeva la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022. Detti crediti pertanto si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19.
Il comma 5 in esame, mediante una modifica testuale all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34
[35]
(L. n. 77/2020) estende di un anno – e pertanto al quadriennio 2020-2023 - il periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n. 3/2018 (la legge che riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia, v. box) che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19.
Si ricorda che, ai sensi della disciplina prevista all’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.
Nell’ordinamento vigente l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quateri del sopra citato D.Lgs. 502/1992):
-
la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
-
i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
-
per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 5-bis del DL. 34/2020 (L. 77/2020) approvato durante l’emergenza pandemica per COVID-19 ha riconosciuto che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di attività ECM siano già maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rispetto alla disposizione transitoria previgente [36] , sostanzialmente assorbita dalla nuova norma, si è esteso l'ambito di applicazione del riconoscimento ai professionisti sanitari diversi dai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti e, per tutte le figure professionali considerate, facendo ora riferimento anche ai rapporti di lavoro con strutture sanitarie private non accreditate.
Si fa riferimento, infatti, alle professioni sanitarie già regolamentate in albi professionali degli ordini [37] (come i medici-chirurghi e degli odontoiatri; veterinari; farmacisti; biologi; fisici e chimici; psicologi) ai quali si aggiungono gli albi delle professioni infermieristiche e della professione di ostetricia. Inoltre presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituti con DM. 13 marzo 2018, i seguenti albi delle professioni sanitarie (fino ad allora regolamentate e non ordinate): albo delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Rimane il completamento dell’istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico (v. anche infra art. 6, comma 5, del decreto in commento).
Articolo 4, comma 6
(Proroga di disposizioni in tema di ricetta elettronica)
L’articolo 4, comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica di cui agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
La disposizione in commento proroga al 31 dicembre 2023 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica di cui agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile [38] , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022.
Le predette modalità di utilizzo, in base all'ordinanza succitata, erano valevoli fino al 31 dicembre 2022.
Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, in riferimento al presente comma, il Governo osserva che le modalità di utilizzo oggetto di proroga sono necessarie per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base e consolidare il sistema già sperimentato nel corso dell’emergenza pandemica.
Quanto ai predetti strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, si ricorda che, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato (tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria) ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica (tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica).
Riguardo alle succitate modalità di utilizzo del promemoria non cartaceo della ricetta elettronica, si ricorda che l'assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica [39] , ad sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini [40] , oppure a mera comunicazione alla farmacia [41] .
Si ricorda che le sopra descritte modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica, oggetto di proroga, sono aggiuntive rispetto alle modalità previste a regime dall'articolo 3 [42] del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 [43] .
Articolo 4, commi 7 e 8
(Finanziamento indirizzato a specifiche strutture con attività prevalente in trapianti di tipo allogenico e adroterapia)
L’articolo 4, commi 7 e 8, estende a ciascun anno del biennio 2023-2024 l’accantonamento di risorse, pari a 38,5 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario nazionale, in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell’ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA. I finanziamenti concernono: prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e l'adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.
La disposizione in commento è posta in termini identici a quelli stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella [44] ) per gli anni 2019-2022 e parzialmente analoghi a quelli posti per il 2017 e per il 2018. Per gli anni precedenti, le risorse a tal fine stanziate erano pari a 32,5 milioni di euro.
Più precisamente, il combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’articolo 4 in esame estende il finanziamento, pari a 38,5 milioni di euro annuali, a ciascun anno del biennio 2023-2024. Le risorse, assegnate in favore di specifiche strutture sanitarie, sono accantonate come quote vincolate del Fondo sanitario nazionale previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato-regioni, dell’Intesa sul riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2023 e 2024
[45]
.
La somma stanziata dalla norma in commento è ripartita, ai sensi dell’art. 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto legge n. 34 del 2019, tra le sole finalità indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 148 del 2017, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, il nuovo stanziamento per ciascun anno del biennio 2023-2024, così come quelli già previsti per gli anni 2019-2022, concerne:
· strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (inciso inserito dalla norma in commento), a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, alle quali sono attribuiti 12 milioni di euro (in precedenza 9 milioni);
· strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni (inserito dalla norma in commento), alle quali sono attribuiti 15,5 milioni di euro (precedentemente 12,5 milioni);
· strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico 11 milioni di euro in favore delle
Si ricorda che i precedenti stanziamenti per il 2017 ed il 2018 concernevano altresì le strutture, in ultimo citate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, che non sono state ricomprese, dal 2019 nei riparti delle somme stanziate ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 148 del 2017.
Si ricorda inoltre che, ai fini del riparto delle risorse e dell'individuazione delle strutture beneficiarie, si prevede che sia emanato un decreto del Ministro della salute previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni.
A questo proposito, si rammenta che, in base al riparto relativo agli anni 2019 e 2020 (Intesa del 9 luglio 2020) e a quello relativo al 2021 (Intesa del 28 aprile 2022), sono stati attribuiti per ciascuno anno del triennio 2019-2021: 16,25 milioni di euro in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 16,25 milioni di euro in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica.
Articolo 5, comma 1
(Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici)
L’art. 5, comma 1, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all’art. 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.
Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 58, comma 5-septies del D.L. 69/2013, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili, a beneficio di coloro che non abbiano potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.
Si ricorda che l’art. 58, comma 5-septies del D.L. 69/2013 è stato introdotto dall'art. 1, comma 965, della L. 178/2020 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 960, della L. 234/2021.
In base a esso, nell’ambito degli 11.263 posti di cui al comma 5-ter del medesimo articolo, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad avviare una (terza) procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito della seconda procedura selettiva, graduando i candidati con le stesse modalità previste per quest’ultima, secondo il D.I. 13 maggio 2021 n. 156. La (terza) procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022 (ora, con la proroga, in commento, dal 1° settembre 2023), il personale in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla seconda procedura selettiva che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. Inoltre, con riferimento agli stessi posti eventualmente residuati all’esito della seconda procedura selettiva, si dispone che essi sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all’esito della terza procedura selettiva sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell’ordine della stessa graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie della seconda procedura selettiva. Si dispone, poi, che i requisiti di ammissione e le cause di esclusione – si intenderebbe, alla terza procedura selettiva – sono gli stessi previsti per la seconda procedura selettiva, «ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura». Al contempo si prevede – in analogia con quanto disposto per le precedenti procedure selettive - che i requisiti per la partecipazione, unitamente alle modalità di svolgimento della stessa e ai termini per la presentazione delle domande, devono essere determinati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Rimane fermo che: • le assunzioni da effettuare secondo le nuove modalità sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse stabili e certe; • le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del nuovo comma 5-septies sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies del citato art. 58 del D.L. 69/2013. Si replica, inoltre, quanto previsto con riferimento alla seconda procedura selettiva, ossia che: • nelle more dell’avvio della terza procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito della stessa seconda procedura selettiva sono coperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle graduatorie vigenti; • il personale immesso in ruolo non ha diritto, né a fini giuridici, né a fini economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.
Nella relazione illustrativa, a motivo del differimento temporale, si evidenzia come «l’iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rende necessario prevedere la proroga del termine […] dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023».
La relazione tecnica precisa che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Articolo 5, comma 2
(Proroga del termine per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal PNRR)
L’art. 5, comma 2, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1.
Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 24, comma 6-bis, del D.L. 152/2021, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».
Si ricorda che, all’interno del PNRR, il Piano asili nido della Missione 4 mira a innalzare il tasso di presa in carico dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia prevedendo €4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse PNRR specifica che 1,6 miliardi sono per progetti in essere, 2 miliardi per nuovi progetti e 1 miliardo del FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Lo stesso decreto individua, per l’intervento in parola, le seguenti scadenze:
-
30 giugno 2023 – milestone: aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia;
-
31 dicembre 2025 – target: attivazione di oltre 264.000 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).
Come rilevato nello stesso PNRR e nella seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano presentata dal Governo alle Camere il 6 ottobre 2022 (p. 151, da cui è tratta la citazione), «attualmente, l’offerta di asili nido e scuole per l’infanzia in Italia copre circa 1/4 della popolazione nella fascia di età interessata (0-6), collocandosi al di sotto della media europea (35% circa) e dell’obiettivo di copertura minimo individuato dall’UE (33%). La scarsità di tali servizi alimenta alcuni dei fattori che indeboliscono il potenziale di crescita del nostro paese, quali la denatalità e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Con questa linea di investimento si intende aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare la gestione familiare e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. L’obiettivo della misura è la creazione di strutture in grado di offrire oltre 260 mila nuovi posti (oltre i due terzi dei quali destinati alla fascia 0-3), per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di copertura europeo relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all’educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d’età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi. Tale misura affianca il fondo “Asili nido e scuole dell'infanzia”, istituito presso il Ministero dell’Interno dalla legge di bilancio 2020 e con risorse per 2,5 miliardi nel 2021-2034 complessivi, di cui 700 milioni nel quinquennio 2021-2025».
L’art. 24 (rubricato «Progettazione di scuole innovative») del D.L. 152/2021, al comma 6-bis, dispone che il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 (ora, in forza della novella in commento, non oltre il 31 maggio 2023) al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano
In sede attuativa, è stato adottato il decreto del Ministero dell’istruzione n. 343 del 2.12.2021, che ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e le modalità di individuazione degli interventi.
A esso ha fatto poi seguito l'Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021, finalizzato a consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale (cfr. art. 1). La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari ad € 3 miliardi, di cui € 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600 milioni al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni (art. 2, comma 1). Il 55,29% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni sono destinati a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 3).
La scadenza dei termini per le candidature era fissata dall’Avviso pubblico al 28 febbraio. Successivamente sono state poi disposte due proroghe "settoriali": 1) i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la «realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera», sono stati differiti al 31 marzo 2022; 2) i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera”, per i comuni delle Regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia sono, stati differiti al 31 maggio 2022.
Per approfondimenti, cfr. la pagina dedicata del Ministero dell’istruzione e del merito.
La relazione illustrativa precisa come «nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023, la norma concede ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR», senza compromettere il relativo cronoprogramma.
In base alla relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5, comma 3
(Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)
L’art. 5, comma 3, proroga dall’anno 2022 all’anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24.
Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019, proroga dall’anno 2022 all’anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito (allora MIUR) è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 (in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 oggi previsti), ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della L. 449/1997 (legate alle determinazioni annuali del Consiglio dei Ministri, che stabilisce il numero massimo complessivo delle assunzioni nelle amministrazioni).
Si ricorda che l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019 è stato più volte modificato nel corso del tempo, in relazione ai termini e agli anni scolastici, e precisamente: dall’art. 5, comma 1, del D.L. 183/2020, dall’art. 5, comma 3, del D.L. 228/2021 e in ultimo, prima della novella in commento, dall’art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. 36/2022 (cfr. per approfondimenti il dossier predisposto dal Servizio Studi).
La relazione illustrativa motiva la proroga riferendo che «l’iter della procedura di autorizzazione è stato avviato ma non ancora ultimato, per questo motivo si rende necessario prevedere l’ulteriore proroga dei termini».
La relazione tecnica – alla quale si rinvia per una disamina più dettagliata e per le tabelle a corredo – si diffonde sulle modalità di definizione dei posti da bandire e sulla distribuzione regionale, evidenziando, in sintesi, che «la stima porta a prevedere un totale di 6.442 posti da bandire e si ottiene dall’analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ottenuti come risultato del confronto tra la consistenza della dotazione organica (corrispondente al 70% dei posti complessivamente funzionanti) e il numero degli insegnanti di religione cattolica attesi, a livello regionale e distintamente per ciclo di istruzione, nell’intervallo di tempo in esame». Secondo la stessa relazione – stando alla quale la disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti - i posti vacanti e disponibili per il periodo considerato sono pari a 3.089 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e a 3.353 per la scuola secondaria di I e II grado.
Articolo 5, comma 4
(Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy)
L’art. 5, comma 4, estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.
Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 14, comma 5, della L. 99/2022 (recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore») estende anche al 2023, oltreché al già contemplato 2022, il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy, dettato per la fase transitoria e di attuazione dallo stesso art. 14, comma 5.
In particolare, l’art. 14, comma 5, prevede che per il 2022, e in virtù della novella in commento anche per il 2023, tale ripartizione sia effettuata sulla base delle previsioni dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'art. 1, commi 465, 466 e 467, della L. 145/2018. Si dispone, inoltre, la riserva di una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 1, comma 875, della L. 296/2006, destinandola alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione, come previsto dall'art.12, comma 5, del DPCM del 25 gennaio 2008.
Per approfondimenti sia sull’art. 14, comma 5, che sul Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero dell'istruzione con la finalità di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per il potenziamento dell'alta formazione professionale e la valorizzazione della filiera tecnico-scientifica) cfr. il dossier predisposto dal Servizio Studi.
La relazione illustrativa, a motivo della proroga, richiama il dilungarsi delle vicende legate all’approvazione della legge di riforma degli ITS e all’adozione dei decreti con le occorrenti variazioni di bilancio, la complessità procedimentale dell’ordinario modello di riparto del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore nonché la ritenuta opportunità di attendere la completa definizione della destinazione dei finanziamenti previsti dal PNRR, pari a 1 miliardo e 500 milioni.
La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sul budget totale che corrisponde a 48.355.436 euro ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L. 99/2022.
Articolo 5, commi 5 e 6
(Proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio
di scuole e asili)
L’art. 5, comma 5, proroga il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido.
L’art. 5, comma 6, dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite, da un lato, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, dall’altro lato, scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Come anticipato, il comma 5 dell’art. 5, modificando i commi 2 e 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016, proroga il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido.
Il comma 6 dell’art. 5, invece, intervenendo sull’art. 4-bis, comma 3, del D.L. 59/2019 (a sua volta rubricato «Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico»), sopprime il termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite sia idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, sia scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Si ricorda che i termini previsti sia dal comma 2 che dal comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016, inizialmente fissati al 31 dicembre 2017, sono stati già oggetto di varie proroghe nel corso del tempo a opera dell'art. 6, comma 3-ter, del D.L. 91/2018, dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 59/2019 e dell'art. 2, comma 4-septies, lett. b), del D.L. 183/2020 (cfr., per approfondimenti, il dossier predisposto dal Servizio Studi).
Per quanto qui interessa, la principale fonte di disciplina antincendio per l’edilizia scolastica è rappresentata dal decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 («Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»). Fra i provvedimenti più recenti, con D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
Con riferimento alle risorse stanziate per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, si rammenta che con D.M. 13 febbraio 2019, n. 101 l'ex MIUR ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 114,160 milioni di euro, per le annualità dal 2019 al 2022. Successivamente, sempre al fine dell'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, un ulteriore riparto di risorse si è avuto con D.M. 29 novembre 2019, n. 1111, che ha ripartito tra le regioni, per il triennio 2019- 2021, 98 milioni di euro (di cui 25 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni di euro per il 2021), sulla base dei criteri stabiliti nell'Accordo quadro definito nella seduta della Conferenza unificata del 6 settembre 2018. Tale D.M. ha dato attuazione all'art. 4-bis, comma 1, del D.L. 59/2019, che ha previsto la definizione, con decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata al Piano antincendio sul sito ministeriale.
La relazione illustrativa non riporta elementi in ordine alle ragioni della proroga.
Quanto alla relazione tecnica, essa precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la sola proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici da parte degli enti locali e a sopprimere un termine, ormai spirato, per l’adozione del decreto ministeriale.
Articolo 5, comma 7
(Progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative)
Il comma 7 dell’articolo 5 reca una norma di proroga, per l’anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, dell’applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione; tale disciplina transitoria [46] è stata posta, per il triennio 2020-2022, per la generalità delle pubbliche amministrazioni ed è stata integrata, con riferimento al profilo professionale suddetto, da una norma specifica [47] , relativa a soggetti già svolgenti le funzioni superiori, ovvero al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.
Come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [48] , la norma di proroga in esame è intesa a permettere lo svolgimento delle procedure selettive disciplinate con decreto ministeriale del 5 agosto 2022, prot. n. 216.
La norma di proroga, pur essendo posta in forma di novella della suddetta disciplina transitoria generale, fa quindi riferimento, in via principale, alla norma transitoria integrativa posta per i summenzionati assistenti amministrativi, già svolgenti le funzioni superiori in oggetto, norma di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni.
Il citato decreto ministeriale prevede che le procedure selettive siano indette su base regionale, nel limite (limite identico a quello stabilito dalle norme transitorie in oggetto) del trenta per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni (consentite per il profilo dei DSGA). Resta ferma - in conformità alle norme transitorie summenzionate - la condizione del possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
Articolo 5, comma 8
(Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
L’art. 5, comma 8, proroga all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
Come anticipato, l’art. 5, comma 8, modificando l’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 22/2020, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, estende anche all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del D.LGS. 65/2017, a condizione che si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei – come dispone lo stesso art. 2-ter, comma 1, del D.L. 22/2020 – non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Si ricorda che l’art. 2-ter del D.L. 22/2020 è stato introdotto in sede di conversione del decreto in questione e, ferma la medesima disciplina, si riferiva inizialmente all’anno scolastico 2020-2021. Sono successivamente intervenute diverse proroghe, disposte, in ordine di tempo, dall'art. 58, comma 2, lettera c), del D.L. 73/2021, dall'art. 10-ter, comma 1, del D.L. 44/2021, dall'art. 5, comma 3-quater, del D.L. 228/2021. Occorre peraltro segnalare che analoga possibilità era stata ancor prima consentita, in via transitoria, per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 1-sexies del D.L. 126/2019.
Quanto all’ambito di applicazione, ai sensi dell’art. 2 del D.LGS. 65/2017 il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini della fascia 0-6 anni si articola in servizi educativi per l’infanzia (entro cui, a loro volta, sono compresi asili nidi e micronidi per i bambini da 3 a 36 mesi e sezioni primavera per i bambini con un’età compresa tra 24 e 36 mesi) e scuole dell’infanzia per i bambini da 36 a 72 mesi.
Con riferimento al titolo di accesso, l’art. 14, comma 3, del D.LGS. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo. Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il D.M. 378 del 9 maggio 2018.
La relazione illustrativa da conto del fatto che «si ripropone una previsione già attivata nei due decorsi anni scolastici e nell’anno scolastico corrente, finalizzata ad ovviare temporaneamente alla difficoltà di reperire personale abilitato per le scuole dell’infanzia paritarie nelle more dell’adozione di una soluzione di carattere strutturale».
Dal canto suo, la relazione tecnica precisa come la disposizione «non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie il cui personale è a carico dell’ente gestore».
Articolo 5, comma 9
(Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici)
L’art. 5, comma 9, proroga all’anno scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall’anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
Come anticipato, l’art. 5, comma 9, modificando l’art. 18-bis, comma 1 (e, in modo conseguente, la rubrica dell’articolo), del D.L. 189/2016, estende all’anno scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall’anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.
L’art. 5, comma 9, introduce poi ulteriori modifiche all’art. 18-bis, strettamente connesse a quella sopra illustrata:
- al comma 1, lettera a), si estende anche all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della L. 107/2015 (relativo al contingente aggiuntivo per il caso di rilevazione di inderogabili necessità), nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
- al comma 2, funzionalmente alle iniziative assunte nell’ambito delle disposizioni in commento, si autorizza la spesa massima di euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024; dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
- al comma 5, relativo alle coperture, si aggiunge una nuova lettera b-septies), secondo cui agli oneri pari a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (cioè, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
Si ricorda che l’art. 18-bis è stato introdotto in sede di conversione del D.L. 189/2016, con applicazione originariamente limitata all’anno scolastico 2016/2017 e ai soli territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Sono successivamente intervenute diverse novelle, apportate dall’art. 11-bis, comma 1, del D.L. 91/2017, dall’art. 9, comma 2-ter, del D.L. 91/2018, dall'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 32/2019, e dall'art. 9-decies, comma 1, del D.L. 123/2019.
La relazione illustrativa non si sofferma sulle ragioni alla base della proroga.
La relazione tecnica – alla quale si rinvia per l’analisi di dettaglio e le tabelle a corredo – afferma che «dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l’anno scolastico 2021/22 […] sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di 51 unità. Quanto invece al personale ATA, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per un totale di 109 unità […] Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55) […] Per l’anno scolastico 2023/2024: • euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023) • euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)».
Il numero minimo e massimo di alunni per classe in base al DPR 81/2009:
focus
Scuola dell'infanzia
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.
Scuola primaria
Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.
Scuola secondaria di I grado
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni.
Scuola secondaria superiore
Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.
Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
Articolo 5, comma 10
(Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)
L’art. 5, comma 10, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.
Come anticipato, l’art. 5, comma 10, modificando l’art. 3, comma 1, del D.L. 22/2020, porta al 31 dicembre 2023, introducendo al contempo la finalizzazione di dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR («Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università»), l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.
La previsione in questione rappresenta una deroga rispetto al termine generale previsto dall’art. 3, comma 5, del D.LGS. 233/1999, come già modificato dall’art. 3, comma 2-ter, lett. a) e b) del D.L. 22/2020, in base al quale i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni; decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
Prima della novella in commento, il termine della deroga era fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e in ultimo fino alla proroga al 31 dicembre 2022, in forza di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24/2022.
Si ricorda che, a norma dell’art. 2 del D.LGS. 233/1999, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo del settore.
Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro dell’istruzione e del merito, in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.
Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
Il Consiglio superiore è integrato, inoltre, da un rappresentante della Provincia di Bolzano o di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.
Nella relazione illustrativa, si rappresenta che la proroga è necessaria in quanto il termine attualmente previsto per la resa del parere «non risulta compatibile […] con le tempistiche del PNRR».
La relazione tecnica precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5, comma 11
(Proroga della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato del secondo ciclo)
L’art. 5, comma 11, ripropone e proroga all’anno scolastico 2022/2023, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione, la previsione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020. Si tratta, invero, di una proroga “selettiva” e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanzia nella proroga anche al nuovo anno scolastico della sola deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.
Come anticipato, l’art. 5, comma 11, ripropone e proroga all’anno scolastico 2022/2023, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione, la previsione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020. Si tratta, invero, di una proroga “selettiva” e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanziano nella proroga anche al nuovo anno scolastico della deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.
Occorre ricordare come l’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020 dispone che «limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62»
La disposizione in commento stabilisce invece che ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del D.LGS 62/2017, è prorogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all’art. 17, comma 9, del D.LGS. 62/2017, il quale – si ricorda – ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.
In via di sintesi, i requisiti dal cui possesso gli studenti possono prescindere sono solo, rispetto all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020:
• quelli stabiliti dall’art. 13, comma 2, lett. c) del D.LGS. 62/2017 (relativo all’ammissione agli esami di candidati interni), ove si richiede il requisito dello «svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo»;
• quelli stabiliti dall’art. 14, comma 3, ultimo periodo, del D.LGS. 62/2017 (relativo all’ammissione agli esami di candidati esterni), ove si precisa che «l'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Il tema dei requisiti per l’accesso all’esame di Stato è stato oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del tempo.
Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, già con l’art. 6 del D.L. 91/2018 era stato disposto il differimento dell’entrata in vigore di tale requisito di accesso all’esame di Stato al 1° settembre 2019. In seguito, la diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i suoi conseguenti effetti negativi sugli apprendimenti e sulla didattica hanno determinato la necessità di disciplinare gli esami di Stato dell’anno scolastico 2019/2020 con ordinanze specifiche del (allora) Ministro dell’istruzione volte a rispondere in modo più efficace e puntuale alle esigenze della comunità scolastica, come previsto dal D.L. 22/2020. In particolare, l’art. 1, comma 6, di tale decreto ha stabilito espressamente che, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, si prescinda dal possesso di specifici requisiti previsti dal D.LGS. 62/2017, tra gli altri, all’art. 13, comma 2, lettera c). Il perdurare della pandemia ha reso necessario ricorrere a tale meccanismo derogatorio anche per gli anni scolastici 2020/2021 (art. 1, comma 504, L. 178/2020) e 2021/2022 (art. 1, comma 956, della L. 234/2021).
La relazione tecnica da conto del fatto che «la disposizione, limitandosi a prorogare il regime derogatorio per i requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in relazione allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Articolo 6, comma 1
(Assegni di ricerca)
L’articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale:
- le università;
- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;
- gli enti pubblici di ricerca
possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).
A tal fine, esso novella l'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).
Secondo quanto si evince dalla RI, l'importo del contratto di ricerca deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In attesa di definizione del nuovo CCNL, e dunque della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca, si assicura la possibilità di attivare posizioni all’interno del c.d. pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca [49] . In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario, e, dall’altra, di dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli Atenei e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati.
Il documento conclusivo (Doc. XVII, 5) dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7a Commissione del Senato, con riferimento agli assegnisti di ricerca, ha posto in evidenza come essi abbiano rappresentato, negli anni recenti, la figura "non strutturata" e assistita da scarse garanzie sotto i profili del diritto del lavoro alla quale le università statali hanno fatto maggiormente ricorso, anche ai fini dell'espletamento delle attività didattiche, nonostante che la normativa vigente indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca (pag. 63). A fronte di tale situazione, una minima percentuale di essi è destinata a strutturarsi nel sistema universitario (pag. 78).
È stata pertanto auspicata la soppressione dell’assegno di ricerca come disciplinato dal (pre)vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010 e la concomitante introduzione di un’unica figura post-dottorale che semplifichi l’intricato quadro delle figure post doc (pag. 79). Tale figura, destinata ad espletare esclusivamente attività di ricerca, rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e i contratti di ricerca in tenure track.
I titolari di contratti di ricerca tenure track, a loro volta, sarebbero destinati a essere immessi nel ruolo della docenza universitaria di II fascia a condizione che nel corso del contratto conseguano l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010.
Si rammenta dunque che l'articolo 14, comma 6-septies, del D.L. 36/2022, ha sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
Per ulteriori ragguagli si veda il dossier n. 569/2 del 23 giugno 2022, predisposto in occasione dell'esame dell'A.C. 3656/XVIII.
Nella previgente formulazione, l'articolo 14, comma 6-quaterdecies, D.L. 36/2022, prevedeva che, per i 180 giorni successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 36/2022), limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980 [50] , e gli enti pubblici di ricerca [51] potessero indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).
Fino all’adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-bis, del D.L. 36/2022, i contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 240 nel nuovo testo introdotto dall'articolo 14, comma 6-septies, del medesimo D.L., sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).
In attuazione dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali. L'allegato A al decreto reca l'elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali nonché delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari; l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali.
Nel dettaglio, si ricorda che gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 [52] -costituiscono oggetto di disciplina dell’articolo 22 della legge n. 240 del 2010.
L'art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 2010, nel testo in vigore prima della nuova disciplina introdotta dall'articolo 14, comma 6-septies, D.L. 36/2022, prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
I suddetti soggetti disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante due procedure definite dalla legge: i) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; ii) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.
I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.
Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.
I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione dell'area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.
Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.
L’importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante [53] . La determinazione dell’importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore (ex articolo 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010), con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.
Articolo 6, comma 2
(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)
L’articolo 6, comma 2, differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.
A tal fine, esso novella l'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).
L'art. 1, comma 1145, della L. 205/2017, ha introdotto una specifica disciplina per le somme residue relative ai mutui concessi da CDP, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’art. 1, comma 1, del D.L. 67/1997 e sulle risorse volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione ai sensi dell’art. 54, comma 1 della L. 488/1999.
Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
Originariamente, l’erogazione delle somme avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR.
Tale termine è stato già prorogato in tre occasioni: inizialmente al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, comma 1, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), dall'art.6, comma 7, del D.L. 183/2020 (L. n. 21/2021) e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022).
Già in occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione (A.C. 2325) si faceva presente che per tre università (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 183/2020 (A.C. 2845) a sua volta ha precisato che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) rimanevano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Gli atenei, con nota congiunta, avevano informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, motivandoli, in tale occasione, con l'emergenza epidemiologica in corso.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 228/2021 (A.C. 3431), ha osservato che, allo stato, per alcune delle università interessate dalla norma, in particolare per le università di Cassino e di Napoli «Parthenope», restano ancora da erogare complessivamente euro 5.353.324,66. I suddetti atenei hanno rappresentato, con nota congiunta, che, in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subìto notevoli rallentamenti. Gli stessi hanno pertanto manifestato l'esigenza di un ulteriore differimento del termine previsto dalla legge vigente.
La relazione illustrativa del disegno di legge in esame informa che per le Università interessate (Università degli studi di Cassino e Università degli studi Napoli «Parthenope») restano ancora da erogare complessivamente € 3.890.295,53. Tali Università hanno rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi, proponendo, pertanto, un differimento di 12 mesi.
La RT allegata al provvedimento in esame fa presente che la proroga di cui al comma 2 (dell'articolo 6) in materia di mutui per l’edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.
Si rammenta infine che, con comunicato stampa del 27 dicembre 2022, è stata data notizia della pubblicazione sul sito del Ministero dell'università e della ricerca la graduatoria delle università statali che hanno avuto accesso alla prima tranche di contributi del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, istituito per promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli enti di ricerca. Questa linea di interventi, la prima del Fondo, vede impegnati 537 milioni di euro su oltre 1 miliardo e 400 milioni complessivi in esso confluiti e riguarda lavori di edilizia da avviare entro il prossimo 30 giugno.
Articolo 6, comma 3
(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
L’articolo 6, comma 3, estende dall'a.a. 2022-2023 all’anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM [54] , alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette “143”.
A tal fine, novella l’art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
Nel testo previgente, la disposizione novellata prevedeva:
- la trasformazione in graduatorie nazionali a esaurimento (GNE) delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004);
- che tali graduatorie fossero utili, inizialmente per il solo anno accademico 2013-2014, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. In seguito una serie di disposizioni legislative ha esteso la validità di tali graduatorie anche per i successivi anni accademici; l'ultima di tali disposizioni, l'articolo 6, comma 1, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022), ne ha esteso la validità fino all'a.a. 2022-2023.
Le graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) comprendevano i docenti precari che avessero avuto un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. In origine, l'inserimento di tali nominativi, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, era effettuato per l’attribuzione dei soli incarichi di insegnamento a tempo determinato (la procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con DM 16 giugno 2005).
L'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato ai soggetti inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) è subordinata:
- al rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), in base al quale l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (GNE), a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999 (i termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con DM 19 marzo 2001, come rettificato con DM 19 aprile 2001);
- al ricorso in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET) e alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), previste dall'articolo 2, comma 6, della L. n. 508/1999,
- e al rispetto del regime autorizzatorio per le assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997.
La RI specifica che con l’intervento normativo in parola le graduatorie ex lege 143/04 vedrebbero prorogata la loro validità all’anno accademico 2023/2024, diventando così de facto graduatorie a esaurimento, al pari di ogni altra graduatoria del comparto AFAM.
Per ulteriori ragguagli si veda il dossier 492/4 volume I del 23 febbraio 2022, predisposto in occasione dell'esame dell'AS n. 2536.
Secondo il Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2021-2022 predisposto dal MUR, nell’anno accademico 2021/2022 nelle istituzioni del sistema AFAM sono impegnate a vario titolo oltre 20 mila persone, di cui 16.946 docenti e 3.555 non docenti.
Con riferimento al Personale Docente dai dati emerge un maggiore ricorso da parte delle Istituzioni non statali a docenti con contratto di collaborazione, che costituiscono circa l’84% dei docenti complessivi; nelle Istituzioni statali invece la maggioranza dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (circa il 78%): su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nell’intero sistema AFAM i docenti a contratto rappresentano quasi la metà del personale docente (Grafico 11).
Negli ultimi anni l'andamento dei docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato non presenta variazioni di rilevo, a fronte invece di un trend di segno nettamente crescente dei docenti con contratto di collaborazione per insegnamento (Grafico 12).
Articolo 6, comma 4
(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)
L’articolo 6, comma 4, lettera a), proroga (dall’a.a. 2023/2024) all’a.a. 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall’anno accademico 2023/2024) all’anno accademico 2024/2025 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento.
A tal fine, è novellato l’art. 3-quater, commi 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
L’articolo 6, comma 4, lettera a), prevede, testualmente, che all'articolo 3-quater, comma 1, del D.L. n. 1/2020 (L. n. 12/2020), le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» siano sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
In primo luogo, nella previgente formulazione, la disposizione novellata recava la dizione «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» e non «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025».
In secondo luogo, dalla formulazione testuale dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del provvedimento in esame, non si desume l'intenzione normativa di disporre la proroga all’a.a. 2024/2025 dell'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per il reclutamento del personale del comparto AFAM. Tale intento è espresso soltanto nella relazione illustrativa.
Alla luce di tali osservazioni, occorrerebbe pertanto valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in questione sulla falsariga dell'articolo 6, comma 2, del D.L. 228/2021.
La RI osserva infatti che il comma 4 rinvia all’anno accademico 2024/2025 l’attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il d.P.R. 143/2019. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento.
Secondo quanto evidenziato nella medesima RI, il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 93 del 1° settembre 2022, con avvio dell’iter di acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento.
Al riguardo, si ricorda che con DPR 143/2019 è stata introdotta la disciplina del reclutamento del personale presso le istituzioni del comparto AFAM. In base all’art. 8, co. 3, dello stesso DPR, le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall’a.a. 2020/2021.
Tale termine era poi stato differito:
- all’anno accademico 2021/2022 dall’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il 31 dicembre 2020;
- all’a.a. 2022/2023 dall'art. 6, co. 2, lett. a), del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) (nonché dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 - L. di bilancio 2021) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2021 il termine per la programmazione del reclutamento del personale;
- all'a.a. 2023/2024 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2022 il termine per la programmazione del reclutamento del personale.
Inoltre, l’art. 64-bis, comma 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che le disposizioni recate dall’art. 8, comma 5, del DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano (a differenza di tutte le altre disposizioni del medesimo regolamento) a decorrere dall’a.a. 2021/2022.
La lettera b) novella l’art. 3-quater, comma 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), differendo (dall’anno accademico 2023/2024) all’anno accademico 2024/2025 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, comma 4, dello stesso DPR 143/2019.
Si rileva che il suddetto art. 8, comma 4 del DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) l'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 ( legge n. 128 del 2013);
Si ricorda che il suddetto art. 19, comma 3-bis, prevede – in relazione all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997.
b) l'art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006);
Si ricorda che il suddetto art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del d.l. 250/2005, in materia di personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevede modalità di reclutamento del personale.
c) l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (in materia di accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza) e l'art. 3 della legge 124 del 1999 (relativo alla stessa materia) fatte salve talune graduatorie;
d) l'art. 4 del decreto-legge n. 357 del 1989 (legge n. 417 del 1989), relativo alla medesima materia di cui sopra, fatte salve talune graduatorie.
Articolo 6, comma 5
(Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)
L’articolo 6, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023 il termine per l’emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
L’intervento legislativo è attuato modificando l’art. 7, co. 2, secondo periodo, della legge n.3 del 2018 [55] , il quale demanda a un decreto interministeriale cultura/salute, da adottare entro il 31 dicembre 2022 [56] , acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
Relativamente alla necessità della proroga, la RI al provvedimento ricorda che, presso il Ministero della salute, si è provveduto alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro, che ha prodotto una bozza di decreto, sulla quale insistono tuttavia talune criticità, che, sia il tavolo di lavoro che i Ministeri interessati (Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute) hanno ritenuto dover approfondire per addivenire alla definizione di una norma che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un’adeguata formazione in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente).
Si ricorda infine, che, oltre al decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché degli eventuali percorsi formativi integrativi (la cui emanazione è oggetto della proroga di cui alla disposizione in commento), per l’operatività della professione sanitaria di osteopata, manca ad oggi l’accordo della Conferenza Stato-regioni sui criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.
Si ricorda che la legge n. 3 del 2018, all'art. 7, co. 1, individua, nell'ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell'osteopata e del chiropratico; il successivo co. 2, primo periodo, prevede che, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti ambito di attività e funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
Il D.P.R. 7 luglio 2021, n. 131 ha successivamente provveduto al recepimento dell'Accordo Stato-regioni - sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020 - concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata. Il provvedimento individua l’osteopata quale professionista, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, effettua la valutazione osteopatica tramite l’osservazione, la palpazione precettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico. Per quanto riguarda il contesto operativo, l’osteopata potrà svolgere l'attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale. La definizione della valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli viene demandata a un successivo Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, in cui verranno individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico.
Articolo 6, comma 6
(Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario )
L’articolo 6, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all’attivazione e al funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell’università e della ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario).
L'articolo 6, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 i "termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 [57] ". Detti termini, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, concernono autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all’attivazione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario [58] .
Si ricorda che il summenzionato articolo 19-quinquies del d.l. 4/2022 ha ridefinito l'inquadramento ed i compiti della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali [59] . La tecnostruttura in questione è stata inquadrata nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca come struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Di quest'ultima dotazione è stato dunque previsto l'incremento, nei termini di cui al comma 3 [60] e secondo le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dello stesso articolo 19-quinquies. L'autorizzazione alle assunzioni connesse al suddetto incremento della dotazione organica e la definizione delle relative modalità sono recate dal comma 3, il quale contempla, nell'anno 2022, sia la possibilità di avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche sia la possibilità di ricorso a graduatorie concorsuali vigenti del medesimo Ministero dell'università e della ricerca ("scorrimento"). Il successivo comma 4, per l'attuazione del comma 3, autorizza per l'anno 2022 una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.
Pertanto, alla luce della citata relazione illustrativa, sembra doversi intendere che, nell'intenzione del Governo, le predette attività di reclutamento e le correlate autorizzazioni di spesa, riferite all'anno 2022 dalla normativa previgente sopra descritta, siano ora, per effetto del comma in esame, rispettivamente espletabili e utilizzabili fino al 31 dicembre 2023.
Si valuti l'opportunità di adottare una formulazione più chiara per il comma in esame, che permetta di individuare in maniera univoca i termini oggetto di proroga.
Articolo 6, comma 7
(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR)
L’articolo 6, comma 7, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.
Come evidenzia la RT, la proroga riguarda anche le corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all’attivazione e al funzionamento, tra le altre, della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Esse non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché perseguono lo scopo di consentire l’utilizzazione, anche per il 2023, delle risorse per le assunzioni riferite all’anno precedente, non utilizzate nei tempi previsti a causa della recente costituzione della struttura tecnica, anche evitando che le stesse vadano in economia. Le proroghe limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale, fermi restando gli oneri e le unità da assumere, non producono effetti a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che si tratta di spese già autorizzate per l’anno 2022 e che le assunzioni possono essere realizzate nei limiti del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 2-bis, lett. b), del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha introdotto nella L. 240/2010 il nuovo art. 21-bis, che istituisce e disciplina la Struttura tecnica.
I commi 1 e 2 dell’art. 21-bis individuano le funzioni dell’organo:
· promozione del coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e di istituzioni AFAM verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, oltreché, più in generale, agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese;
·
valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità,
· nomina dei componenti dei comitati di valutazione nell’ambito degli elenchi che, secondo la stessa novella, dovranno essere predisposti dal CNVR;
· supporto alle funzioni esercitate dal CNVR, che opera tramite l’avvalimento della Struttura tecnica;
· se previsto dai rispettivi bandi e ove non vi provveda il CNVR, provvedere allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi.
Il comma 2-ter dell’art. 28 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha invece per oggetto i profili organizzativi e finanziari relativi alla Struttura tecnica. Si prevede, in particolare, che essa, in aggiunta alla dotazione organica del MUR, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale, e trentasei unità appartenenti alla terza area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il MUR è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale qui previsto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, commi 937 e seguenti, della L. 178/2020 (dedicati alla dotazione organica e assunzioni del MUR: cfr. il relativo dossier). Per l’attuazione di tali disposizioni, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari a euro 541.000 per il funzionamento della Struttura tecnica. Per l'assunzione delle previste unità di personale è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 774.434 per l'anno 2022 e a euro 2.323.301 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri in parola, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'art. 64 del D.L. 77/2021, afferenti al Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. Con decreto di natura non regolamentare del MUR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 50, sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica.
Articolo 6, comma 8
(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale
per la tornata 2021-2023)
L’articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.
Il DD n. 251/2021, richiamato nel comma, ha disposto l'avvio della procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del D.M. 30 ottobre 2015, prot. n. 855. Le Commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque Commissari.
Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al DPR 95/2016, all'art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del (ora) Ministero dell'università e della ricerca, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno. L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni.
Il D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6-bis), ha altresì previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto sopra e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.
La procedura per il conseguimento dell'ASN per la nuova tornata è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 che, in particolare, ha disposto che le domande di partecipazione devono essere presentate, sempre telematicamente, nei seguenti termini:
a) I quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro le ore 15.00 del 30 settembre 2021;
b) II quadrimestre: a decorrere dal 1 ottobre 2021 ed entro le ore 15.00 del 1 febbraio 2022;
c) III quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 15.00 del 3 giugno 2022;
d) IV quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro le ore 15.00 del 4 ottobre 2022;
e) V quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro le ore 15.00 del 6 febbraio 2023.
Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con D.D. 589 del 5 marzo 2021. Qui il testo coordinato.
A sua volta il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-bis).
La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata .
Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che:
· la durata dell'ASN è di 9 anni. In particolare, il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 1), nell'elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore;
· le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari;
· le domande di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono presentate senza scadenze prefissate;
· per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;
· della commissione nazionale non può far parte più di un commissario della stessa università; i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;
· la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;
· l'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;
· in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.
Il comma 6-bis dell’articolo 14 del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha infine innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'art. 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari. Il nuovo art. 15 della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-bis), che ha assunto la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":
·
al comma 1, ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
· al comma 2, ha fornito specificazioni relative alla utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, prevedendo che: i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. a)); ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. b)); iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. d)). Il medesimo comma prevede che i gruppi scientifico-disciplinari possano essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997103 e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. c));
· al comma 3, ha disposto che il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non oltrepassasse quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (i settori concorsuali sono attualmente 190);
· al comma 4, ha individuato ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1: i) nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari; ii) nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;
· al comma 5, ha disposto in ordine all'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.
Rispetto alla normativa previgente, le principali differenze sono le seguenti:
- in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti gruppi scientifico-disciplinari, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;
- la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il previgente art. 15 faceva riferimento esclusivamente a criteri di affinità;
- il CUN, anziché esprimere un parere, acquista potere di proposta in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;
- circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
Di conseguenza, l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha disposto che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto). Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015. Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. Fino all’adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto).
A fronte di tale quadro normativo, la RI evidenzia che la modifica, di cui al comma 8, si rende necessaria alla luce della recente riforma introdotta con il novellato articolo 15 della legge n. 240 del 2010, relativa ai gruppi scientifico-disciplinari (GSP) in sostituzione dei macrosettori e dei settori concorsuali, disciplinati con D.M. n. 855/2015 e attualmente utilizzati per le procedure per il conseguimento dell’ASN in corso.
In particolare, la presente disposizione mira ad istituire, nell’ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), confermando le Commissioni già nominate e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione in continuità alle procedure ad oggi in essere, senza dover attendere la tempistica di definizione dei GSD, facendo peraltro ricorso ad una soluzione già adottata nel 2020 (cfr. articolo 7-bis del decreto-legge n. 22 del 2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, stante la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che impediva una soluzione alternativa.
La tornata ASN 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 e a febbraio 2023 si prevede l’apertura dell’ultima finestra di operatività delle attuali commissioni, con esiti che saranno pubblicati entro il mese di maggio 2023.
Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – e, segnatamente, l’art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che non rendono possibile, allo stato, l’avvio della tornata ASN 2023-2025. Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i GSD e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) “secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale”.
In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l’applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).
Il termine previsto per l’adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, originariamente fissato a 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, rischia di non essere rispettato in ragione del ritardo della proposta del CUN, che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre p.v.
Il ritardo nella individuazione dei GSD rende, pertanto, impossibile l’entrata a regime della tornata ASN 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che, tuttavia, non possono essere svolti non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei GSD, ma anche a prima della disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché alla disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi.
Articolo 7, comma 1
(Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)
L’articolo 7, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023.
A tal fine, è novellato l'articolo 1, comma 592, primo periodo, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).
Al riguardo, si ricorda che la disposizione qui novellata aveva già prorogato le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che li avessero già presentati, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati.
L’incarico avrebbe dovuto essere conferito con le modalità di cui all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in base al quale il Commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra persone che abbiano comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Con il medesimo decreto è stabilita la durata dell'incarico nonché il compenso, nel limite massimo nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011), inizialmente a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento. Attualmente il compenso del commissario straordinario è posto a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (art. 1, comma 800, L. n. 234/2021 - legge di bilancio per il 2022).
Il comma 592 ha, altresì, disposto che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura può conferire incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti, ovvero nella pianificazione strategica della loro attività. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite di spesa complessivo di € 100.000 annui, per la durata massima di 24 mesi, e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi nel caso in cui le funzioni del Commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.
Su questa base, con D.I. 17 gennaio 2014 era stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L'incarico era poi stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015.
Successivamente, l’art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva differito le funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.
Su questa base, con D.I. 42 del 22 gennaio 2016 era stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l'avv. Gianluca Sole.
L’incarico all'avv. Sole è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, prima, con D.I. 180 del 14 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2017, poi con D.I. 104 del 15 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2018.
Successivamente, a seguito della ulteriore proroga delle funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2020 prevista dall’art. 1, co. 602, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), l’incarico all’avv. Sole era stato confermato fino alla stessa data con D.I. 143 del 12 marzo 2019.
Con DI n. 33 del 12 gennaio 2021 il dott. Marco Aldo Amoruso è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, per la durata di un anno a decorrere dal 12 gennaio 2021. Si prevedeva altresì che l'incarico potesse essere rinnovato. Con successivo DI 47 del 3 febbraio 2022, il dott. Marco Aldo Amoruso è stato nuovamente nominato, con decorrenza dalla data del DI, Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche. L’incarico è stato conferito per la durata di un anno.
Come risulta dalla seconda relazione semestrale (anno 2022) sul monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, delle quattrodici fondazioni che compongono il sistema delle FLS italiane, dieci hanno avuto accesso alle procedure di risanamento previste dalla L. 112/2013 e s.m.i.: i) Petruzzelli e Teatri di Bari, ii) Teatro Massimo di Palermo, iii) Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, iv) Teatro di San Carlo in Napoli, v) Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, vi) Teatro dell’Opera di Roma, vii) Teatro Comunale di Bologna, viii) Teatro Carlo Felice di Genova, ix) Arena di Verona, x) Teatro Regio di Torino.
Secondo quanto si evince dalla medesima relazione, con la legge di bilancio per l’anno 2022, in particolare con l’art.1, comma 359, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, è stato istituito un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro per il 2023, per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, riservandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali (comma 360). La restante quota del fondo è invece riservata alle FLS che, non versando nelle suddette situazioni di difficoltà, intendano effettuare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo (comma 361). L’articolo 1, comma 362, prevede poi che il Commissario straordinario svolga l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali con i quali sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione del fondo, nonché le modalità di impiego e la relativa rendicontazione e provveda alla verifica del rispetto da parte delle fondazioni lirico- L’articolo 1, comma 362, prevede poi che il Commissario straordinario svolga l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali con i quali sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione del fondo, nonché le modalità di impiego e la relativa rendicontazione e provveda alla verifica del rispetto da parte delle fondazioni lirico- sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti in relazione alle modalità di impiego delle risorse assegnate e alla relativa rendicontazione.
La RI precisa che La proroga in questione si rende necessaria dal momento che l’articolo 1, comma 592, della legge n.178 del 2020 consente l’esercizio da parte del commissario straordinario di governo delle attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche solo fino al 31 dicembre 2022. Tenuto conto, tuttavia, che l’articolo 1, comma 359 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un ulteriore fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per l’anno 2023, per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che per due fondazioni risulta ancora in corso l’iter di approvazione delle proposte di dotazione organica, si rende necessaria una proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del commissario straordinario, affinché questi possa proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche.
Articolo 7, comma 2
(Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche)
L’articolo 7, comma 2, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.
A tal fine, è novellato l'articolo 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367/1996.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 801, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), aveva già posticipato tale termine dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
Si rammenta inoltre che la disposizione qui novellata è stata introdotta dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59/2019 (L. n. 81/2019).
In particolare, l'articolo 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367/1996 come originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2019 ha disciplinato la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche. Per quanto qui di interesse, il decreto-legge disponeva originariamente che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni potevano procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestassero servizio presso la stessa fondazione, o lo avessero prestato fino ad un anno prima del 13 agosto 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 81/2019, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019), sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato:
- per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico;
- per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.
Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni potevano altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.
Tutte le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata. Tali limiti finanziari possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere (articolo 22, comma 2-nonies, del d.lgs. 367/1996).
Le modalità di espletamento delle procedure selettive, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Come ricordato prima, per espressa previsione, l'articolo 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367/1996 deroga all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013). La disposizione oggetto di deroga prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del d.lgs. n. 367/1996. Tale disposizione stabilisce il principio per cui le fondazioni lirico-sinfoniche procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. I provvedimenti recanti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.
Come evidenzia la seconda relazione semestrale (anno 2022), dopo aver ricevuto dalle fondazioni lirico-sinfoniche, nel corso del 2021, le proposte di approvazione delle nuove dotazioni organiche - ai sensi del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 – durante il primo semestre 2022, al termine dell’istruttoria e ai sensi dell’art. 22, comma 2-quater, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il Commissario ha provveduto al rilascio del parere di competenza al Ministro della Cultura e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il quadro attuale completo viene rappresentato nella Tabella 2.1 di seguito.
La RI rappresenta al riguardo che per la quasi totalità delle fondazioni lirico-sinfoniche l’iter di approvazione delle dotazioni organiche si è concluso soltanto nel corso dell’anno 2022, mentre con riferimento a due fondazioni l’iter è ancora in corso. Conseguentemente, la proroga in questione si rende necessaria per consentire la stabilizzazione del personale che già presta servizio presso le fondazioni a tempo determinato, attraverso procedure riservate sulla base dei posti disponibili all’esito delle dotazioni organiche recentemente approvate.
Articolo 7, commi 3 e 4
(Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)
L’articolo 7, comma 3, lettera a) posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera b) introduce una specifica disposizione che autorizza, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Per i predetti fini, è novellato l'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).
Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 804, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), prevede che la Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
Il comma 806 qui novellato ha istituito, per le predette finalità, presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805 (il quale ha autorizzato la spesa complessiva di 1 milione di euro per il 2022). Al termine delle celebrazioni il Comitato, che originariamente sarebbe dovuto rimanere in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.
Con D.M. n. 51 del 7 febbraio 2022 si è proceduto alla nomina del Comitato promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è così composto: Ilaria Borletti Buitoni, con funzioni di Presidente; Marina Imperato, designata dal Ministero dell’istruzione; Cristina Galassi, designata dal Ministero dell’università e della ricerca; Sabrina Licciardo, designata dal Ministero del turismo; Marina Balsamo, designata dalla Regione Umbria; il sindaco del Comune di Perugia; il sindaco del Comune di Città della Pieve; il direttore della Galleria nazionale dell’Umbria pro tempore; Caterina Bon di Valsassina e Madrisio; Francesco Federico Mancini; Laura Teza. Il successivo D.M. n. 179 del 21 aprile 2022 ha quindi apportato alcune variazioni alla composizione del Comitato. Per effetto di siffatte modifiche, possono partecipare alle attività e alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, un rappresentante della diocesi di Perugia Città della Pieve, i Direttori dei Musei che conservano opere del Perugino e i Direttori generali del Ministero della cultura competenti nelle materie di volta in volta trattate, nonché i rappresentanti degli enti territoriali e locali e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati alle iniziative elaborate dal Comitato.
Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza della figura e l’opera del Perugino mediante un adeguato programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive, nonché mediante l’organizzazione di manifestazioni culturali. Il Comitato, in particolare, ha il compito di: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell’opera del Perugino, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell’alta formazione artistica, dell’università e della ricerca e del turismo, e il relativo piano economico sulla base delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5, nonché tenendo conto degli ulteriori contributi eventualmente conferiti da soggetti pubblici e privati; elaborare il relativo programma volto a promuovere le attività indicate nel piano, da realizzare mediante il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza e capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica, anche al fine di favorire processi di sviluppo turistico e di promozione commerciale in ambito culturale, connessi alle celebrazioni.
Il Comitato sottopone all’approvazione del Ministero della cultura i predetti piani entro il 30 aprile 2022. Al termine dei lavori, il Comitato predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere.
Al Comitato è assegnato un contributo complessivo pari a euro 1.000.000 per l’anno 2022 ed esso può ricevere ulteriori contributi dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali e locali e da altri soggetti pubblici e privati.
Il Comitato è sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, alla quale esso presenta, entro il 31 dicembre 2022, il bilancio consuntivo delle spese, corredato di una dettagliata relazione sull’attività svolta, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla medesima Direzione generale nell’esercizio delle proprie attività di vigilanza. Con decreto del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali è designato il revisore dei conti del Comitato. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e l’eventuale compenso riconosciuto al revisore graveranno sulle risorse assegnate al Comitato. Il revisore dei conti riferisce periodicamente della propria attività alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e alla Direzione generale Bilancio del Ministero della cultura.
Con avviso pubblico del Comitato si è dato seguito alla deliberazione assunta nella seduta del 28 aprile 2022 nel senso di procedere alla pubblicazione del presente avviso avente la finalità di raccogliere e selezionare i progetti necessari per l’elaborazione del previsto piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell’opera di Perugino, da realizzare tramite un programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive e, più in generale ,con l’organizzazione di manifestazioni culturali.
Con apposito comunicato sono stati pubblicati i risultati del bando per l’organizzazione d’iniziative culturali per le celebrazioni del v centenario della morte del pittore Pietro Vannucci detto “Il Perugino“.
La RI precisa che la proroga della durata del Comitato al 31 dicembre 2023, si rende necessaria per un verso in considerazione del fatto che la ricorrenza del quinto centenario dalla morte del pittore cade nell’anno 2023. Conseguentemente, le celebrazioni sono previste tutte per l’anno 2023. In assenza della proroga in questione, pertanto, il Comitato si troverebbe nell’impossibilità di realizzare i progetti già presentati a seguito di apposito avviso pubblico e, dunque, di completare le attività di erogazione dei fondi già impegnati nell’anno 2022. Per altro verso, la proroga richiesta al 31 dicembre 2023 si giustifica dal momento che il Comitato è tenuto a predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura ai fini del successivo inoltro alle Camere.
Articolo 7, comma 5
(Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
L’articolo 7, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
A tal fine è modificato l’articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 90/2016.
La RI precisa che la disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e, con essi, il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.
Si fa presente in via preliminare che l’articolo 109 dell'AC n. 643 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che recava una disposizione parzialmente analoga, è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio. Lo stralcio è stato comunicato nella seduta n. 17 del 1° dicembre 2022 della Camera dei deputati.
La disposizione qui novellata, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha disposto il mantenimento in essere, a seguito di successive proroghe, fino al 31 dicembre 2022, delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilità speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalità previste dal DPCM dell'8 febbraio 2017 (Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria), pubblicato nella GU n. 91 del 19 aprile 2017 (su cui si veda più avanti), le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero (ora) della cultura. Il Ministero dà conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilità speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato ai fini della riconduzione delle gestioni speciali al regime di contabilità ordinaria (articolo 1, comma 4, del citato DPCM).
Il termine di durata delle contabilità speciali in questione era stato originariamente fissato al 31 dicembre 2019. Una prima proroga al 31 dicembre 2020 è intervenuta con l'art. 7, comma 5, del D.L. n. 169 del 2019 (L. n. 8 del 2020). L'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 183 del 2020 (L. n. 21 del 2021), ha quindi prorogato il loro mantenimento in essere fino al 31 dicembre 2021. L’articolo 7, comma 4, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/20229) ha previsto una ulteriore proroga al 31 dicembre 2022.
Il medesimo articolo 11-bis, comma 2, dispone che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero della cultura, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Si ricorda che, in base al DPCM n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [61] , con sede a Rieti, rientra tra gli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (ovvero scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile).
Il mantenimento in essere di talune contabilità speciali del Ministero della cultura, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a interventi connessi ad eventi sismici, è stato oggetto di chiarificazione da parte della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 novembre 2018. In particolare, al paragrafo 7 della circolare, si specifica che l’art. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dal DPCM dell'8 febbraio 2017 ("Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria"), al fine di tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Come precisato nella circolare, si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si ricorda, infine, che, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate dal sisma del 2016, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza medesima (art. 4, comma 2).
Con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, con riferimento alle attività del Ministero dei beni e delle attività culturali connesse all'evento sismico del 24 agosto 2016, i Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati autorizzati a utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate, sulle quali sono confluite anche le risorse destinate alle predette attività (con separata contabilizzazione e rendicontazione).
Articolo 7, commi 6 e 7
(Grande Progetto Pompei)
L’articolo 7, comma 6, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della relativa struttura di supporto, estendendo al 2023 anche il limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi, precedentemente previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. La lettera b) estende al 2023 l'autorizzazione di spesa per far fronte all'integrazione del contingente di esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, precedentemente prevista nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere delle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Il comma 7 dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Le lettere a) e b) del comma 6 modificano nei termini predetti l'articolo 2, commi 5-ter e 5-quater del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014).
Al riguardo, si ricorda che il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, commi 4 e 4-bis) – novellando il D.L. 83/2014 (L. 106/2014: art. 2) – aveva già prorogato fino al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, nel limite massimo di € 900.000 lordi annui fino al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Inoltre, aveva integrato la composizione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto aggiungendo ai 5 esperti già previsti, un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali.
In sintesi, si rammenta altresì che il D.L. 34/2011 (L. 75/2011: art. 2) aveva disposto l'adozione, da parte dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della allora Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.
Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, aveva finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn)". In particolare, il progetto era stato finanziato con € 74,2 mln di fondi UE e € 29,8 mln di fondi nazionali.
Successivamente, con decisione C(2016) 1497 final del 10 marzo 2016 – che ha modificato la decisione C(2012) 2154 –, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia, la Commissione europea ha deciso che lo stesso era articolato in due fasi:
- la fase I, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"-FESR 2007-2013;
- la fase II, a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020.
La data prevista per il completamento era il 31 dicembre 2018.
Il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 1, co. da 1 a 7), al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto (composta da un contingente di personale in posizione di comando, non superiore a 20 unità, proveniente dai ruoli del personale del (allora) MIBACT o di altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché – in base alla norma costitutiva – da 5 esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale), e di un Vice Direttore generale vicario. Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, da svolgere in stretto raccordo con la allora Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, della quale lo stesso D.L. aveva previsto la costituzione e della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.
Ha previsto, altresì, la costituzione dell' Unità "Grande Pompei " – cui è stato preposto il medesimo Direttore generale di progetto, che ne ha assunto la rappresentanza legale –, dotandola di autonomia amministrativa e contabile, al fine di consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".
La struttura di supporto e l'Unità "Grande Pompei" sono state costituite con DPCM 12 febbraio 2014 . Per la regolamentazione dell'autonomia amministrativa e contabile dell'Unità "Grande Pompei" è intervenuto il DPCM 13 febbraio 2014 .
Successivamente, il D.L. 83/2014 ( L. 106/2014: art. 2, co. 5- ter) – come modificato, in particolare, dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 308 ) – aveva stabilito che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, erano prorogate fino al 31 dicembre 2019, stabilendo che, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto dovevano rientrare nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei (che ha sostituito la allora Soprintendenza speciale Pompei, nuova denominazione, in base al l'art. 16, co. 1-bis del D.L. 78/2015 - L. 125/2015, della precedente Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia ).
Inoltre, ha previsto l'attivazione, da parte del Direttore generale di progetto, di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione Unesco sopra indicato.
A sua volta, al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, lo stesso D.L. 83/2014 (art. 2, comma 5, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, co. 1, D.L. 244/2016- L. 19/2017) ha costituito presso la Soprintendenza speciale una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la durata massima di 36 mesi.
Qui le Relazioni al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei.
Qui la relazione sul Grande Progetto Pompei della Corte dei conti n. 8/2021.
I commi da 1 a 4 dell’articolo 8 prevedono una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.
In particolare sono prorogati al 31 dicembre 2023:
- la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1);
- la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2);
- la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3);
- il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4).
In particolare, il comma 1 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
La disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.
L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018), dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019, dal decreto-legge n. 162 del 2019 (fino al 31 dicembre 2020), dal decreto-legge n. 183 del 2020 (fino al 31 dicembre 2021) e, da ultimo, dal decreto legge n. 228 del 2021 (fino al 31 dicembre 2022).
Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
Il comma 2, in particolare, interviene sull’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
L’articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, modificando le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015) per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Con decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019, emanato ai sensi del medesimo comma 311, si è provveduto ad individuare i 7 istituti penali per i minorenni da classificare come uffici di livello dirigenziale non generale. Si tratta degli istituti di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (Napoli), Milano, Roma e Torino, scelti, secondo quanto riportato nelle premesse del medesimo decreto, in considerazione delle dimensioni e della complessità gestionale, della significativa presenza di detenuti minorenni per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata nonché dell’esigenza di elaborare adeguati percorsi trattamentali di riabilitazione e di reinserimento sociale dei giovani detenuti.
Il comma 311 ha quindi conseguentemente autorizzato il Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali nel triennio 2019-2021 e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale.
Nel 2020 è stato bandito il concorso per l'assunzione di cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, di cui modalità e criteri di svolgimento sono fissati dal decreto del Ministro della giustizia del 25 maggio 2020. Il bando è stato emanato con decreto del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 28 agosto 2020.
La disposizione è stata già oggetto di proroga da parte del decreto legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 (fino al 31 dicembre 2021), e del decreto legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.
Il comma 3 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015).
In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2023) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore [62] .
La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).
Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.
La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2023, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.
Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.
In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale previsione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici.
L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), ha modificato la suddetta disposizione, prolungandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, e aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
Gli effetti della disposizione sono stati quindi prorogati fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 21 del 2021, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 8, comma 4, del decreto legge. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, n. 15.
L’articolo 8, commi 5 e 6, prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio. Il comma 7 reca la copertura finanziaria.
Più nel dettaglio il comma 5 interviene sui commi 2 e 3 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) che dispongono fino al 31 dicembre 2022 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria.
Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata in attuazione della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha provveduto alla completa abolizione dell’istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.
Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, – nell’ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi. n. 155 e 156 del 2012 – è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.
Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga da ultimo ad opera dell'articolo 8, comma 6-septies - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Con specifico riguardo alla sezione distaccata di Ischia, l’articolo 4, comma 1, del D.L. 3 dicembre 2022, n. 186 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino di tale sezione insulare.
Si ricorda che in tali uffici distaccati sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica quando la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Diversamente, salva specifica deroga assunta con DM Giustizia, sono trattate nella sola sede principale del tribunale le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di GIP e GUP.
Il termine di temporaneo ripristino degli uffici giudiziari viene prorogato per tutte e due le sezioni distaccate di tribunale al 31 dicembre 2023.
Per coordinamento, al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014, è prorogato dal 1°gennaio 2023 al 1°gennaio 2024 il termine dal quale il temporaneo ripristino delle due sezioni distaccate insulari cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (comma 6).
Il comma 7 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio.
Articolo 8, commi 8 e 9
(Proroghe in materia di giustizia civile)
L’articolo 8, comma 8, reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell’ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d’ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. Il comma 9 proroga sino al 28 febbraio 2023 l’obbligo di pagamento con sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia.
Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui:
§ all'art. 221, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020 (conv. legge n. 77 del 2020), in base al quale il consulente tecnico d’ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica;
§ all' art. 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del D.L. n. 137 del 2020 che disciplina il c.d. giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas nel rispetto di specifiche scansioni temporali;
§
all'art. 23, comma 9-bis del D.L. n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.
Il comma 9-bis dell'art. 23 è stato soppresso dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
continuano ad applicarsi rispettivamente alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023.
Le disposizioni del D.L. 34/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, sono state prima prorogate dall’art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020 e, infine, fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 23 del D.L. n. 137/2020 (che l’ha contestualmente soppresso il n. 33-bis dell’allegato relativo alle proroghe Covid). In sede di conversione del D.L. 137/2020 il termine di vigenza è stato spostato alla fine dell’emergenza (30 aprile 2021); tale termine è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente il termine è stato prorogato dall’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 fino al 31 dicembre 2021 e dall'art. 16, comma 1, D.L. n. 228 del 2021, fino al 31 dicembre 2022.
La norma fa salva la disciplina transitoria dettata dall'art. 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia).
È opportuno ricordare che l'art. 1, comma 380 della legge di bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 187) ha previsto rilevanti modifiche alla disciplina transitoria della riforma della giustizia civile (c.d. riforma Cartabia), di cui al d.lgs. n. 149/2022. In particolare, ha disposto - riscrivendo l'art. 35 del D.Lgs. n. 149, l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti.
Il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le disposizioni di cui all'art. 221, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020, nella parte in cui prevede che con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento, continuano ad applicarsi fino al 28 febbraio 2023 limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dal TU in materia di spese di giustizia, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina transitoria dettata dal già citato decreto legislativo n. 149 del 2022.
Articolo 8, commi 10 e 11
(Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia)
Il comma 10 dell’articolo 8 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato previsti dall’art. 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell’arretrato.
Il comma 11 provvede a stanziare la necessaria copertura finanziaria.
La proroga al 28 febbraio 2023 stabilita dall’articolo 8, comma 10, riguarda i contratti di cui all’art. 1, comma 925, della legge 3 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ovvero contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, stipulati dal Ministero della giustizia allo scopo di portare a termine un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici, per lo smaltimento dell’arretrato, in particolare quello relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, e per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Si tratta di contratti già prorogati al 31 dicembre 2022 dall’art. 17-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Più nel dettaglio, il citato comma 925 autorizzava il Ministero della giustizia, anche in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, scaglionato secondo le seguenti tempistiche:
-
290 unità a partire dal 1° giugno 2021;
-
240 unità a partire dal 1° novembre 2021;
-
550 unità a partire dal 1° gennaio 2022.
Il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001) [63] , doveva avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 aprile 2021.
Il comma 10 motiva la proroga con esigenze di rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e di garanzia della funzionalità degli uffici giudiziari, assicurando l’apporto di personale che possa fare fronte alle gravi scoperture di organico nei ruoli del Ministero.
Si ricorda che l’art. 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto la stabilizzazione di un contingente di 1.200 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area funzionale II, posizione economica F1, trasformando i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per quegli operatori giudiziari in possesso di determinati requisiti, enucleati al comma 1 dell’art. 17-ter.
In particolare, possono essere stabilizzati coloro che:
·
risultino in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
·
siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;
·
abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria - precisa la disposizione - sono equiparati a tale servizio i periodi:
o
di perfezionamento del tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del d.l. 98/2011 (n. 1);
o
di perfezionamento presso l’ufficio per il processo (n. 2);
o
di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 3)
o
di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 4);
o
di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti (n. 5).
Secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame, sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, gli operatori attualmente in servizio privi dei requisiti necessari per la stabilizzazione risultano essere 357. Tra questi, vi sono i 189 operatori giudiziari, assunti con contratti a tempo determinato in scadenza tra il 31 dicembre 2022 e il 30 gennaio 2023, che sono interessati dalla proroga fino al 28 febbraio 2023 disposta dal comma 10.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti, il comma 11 autorizza la spesa di 1.143.499 € per l’anno 2023, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 9, comma 1
(Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)
L’articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018 (lettera a)) e proroga fino al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (lettera b)).
La disposizione riguarda le gestioni previdenziali esclusive e i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si applicano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, del medesimo art. 3 [64] , della L. 335/1995, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
In sostanza, la norma in esame proroga al 31 dicembre 2023, per le gestioni previdenziali esclusive, alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e tra cui rientrano anche i Fondi ex INADEL ed ex ENPAS, amministrati dall'INPS, relativi alle indennità di fine servizio (TFS/TFR), la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, differendo contemporaneamente al 31 dicembre 2018 il riferimento ai periodi di competenza delle contribuzioni stesse.
Inoltre, si prevede il differimento fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati (dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi) sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta alla Gestione separata.
L’articolo 9, comma 1, lettera a), in particolare, estende ai periodi di competenza fino al 2018 la sospensione dei termini di prescrizione, a tutto il 31/12/2023, degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, che considerava, in precedenza, i periodi fino al 31/12/2015 e da ultimo (ex art. 9, comma 3, del DL 228/2021) fino al 31/12/2017.
L’articolo 9, comma 1, lettera b), invece, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10 del medesimo art. 3 della l. 335/1995, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023 (e non più quindi fino al 31 dicembre 2022, come previsto dalla normativa precedente), agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [65] , in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La Relazione tecnica sottolinea che la disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, ad oggi le posizioni interessate dagli omessi adempimenti hanno comportato numerose criticità conseguenti all’assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in capo ai prestatori che lamentano tale situazione e ricorrono sistematicamente alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la propria posizione previdenziale.
La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il relativo aggiornamento dell’estratto conto. In tal modo l’Istituto è legittimato ad acquisire il versamento e ad aggiornare la posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa, in assenza di tale intervento, la possibilità per l’Inps di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione ordinaria.
In merito all’annullamento degli avvisi di addebito riferiti alla Gestione Dipendenti Pubblici emessi dal 31 dicembre 2021 nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, relativi a periodi fino al 31 dicembre 2017, si segnala il messaggio INPS n. 2238 del 30 maggio 2022.
Articolo 9, comma 2
(Semplificazione delle procedure di verifica della osservanza dei presupposti contrattuali per l’assunzione di lavoratori stranieri )
L’articolo 9, comma 2, proroga per il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti (decreti flussi).
Preliminarmente, va ricordato che l’articolo 44 del D.L. 73/2022, su cui incide la disposizione in esame, prevede una semplificazione della procedura per la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri e concernenti l’osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999
[66]
. Tale verifica, generalmente rimessa all’Ispettorato nazionale del lavoro, viene affidata dal richiamato articolo 44 del D.L. 73/2022 in via esclusiva a professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nonché alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, sulla base di linee guida emanate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 3 del 2022.
La disposizione in commento proroga tale procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, anche per il 2023.
Si ricorda che l’asseverazione che viene rilasciata in caso di esito positivo delle suddette verifiche, e che il datore di lavoro presenta unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, in base alla normativa vigente è espressamente esclusa:
§ in caso di istanze da parte delle organizzazioni datoriali volte a stipulare Protocolli d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
§ nell’ipotesi prevista dall’articolo 30-bis, comma 8, ultima parte, del D.P.R. 394/1999, in base al quale la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica in caso di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. In considerazione del fatto che tale ultima ipotesi di esclusione dell’asseverazione è espressamente prevista dall’art. 44, co. 4, del D.L. 73/2022 per i soli anni 2021 e 2022 e che la disposizione in commento modifica il solo comma 1 del medesimo art. 44, si valuti, al fine di coordinare il comma 4 con il novellato comma 1, l’opportunità di specificare se l’esclusione in oggetto operi anche per il 2023.
Articolo 9, comma 3
(Adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei fondi territoriali intersettoriali delle province autonome)
Il comma 3 dell’articolo 9 modifica alcuni termini temporali concernenti l’adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano [67] .
La disciplina oggetto delle novelle parziali [68] di cui alle lettere da a) a d) del presente comma 3 prevede che i fondi in oggetto garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele - mediante assegni di integrazione salariale - corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti (e per un importo almeno pari a quello dei medesimi); per i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, il termine per il relativo adeguamento viene differito - da parte delle novelle suddette - dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; di conseguenza, per il caso di mancato adeguamento, si differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine a decorrere dal quale i datori di lavoro, interessati da tale mancanza, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori medesimi per gli assegni di integrazione salariale (si ricorda che in quest’ultimo Fondo sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo).
La novella di cui alla lettera e) abroga una norma, in quanto assorbita dalle precedenti novelle di cui alle lettere da a) a d); si ricorda infatti che la norma oggetto di abrogazione ha già previsto i suddetti termini più ampi (del 30 giugno 2023 e del 1° luglio 2023) per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021.
Si ricorda che le norme oggetto delle novelle parziali in esame riguardano sia i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia i due fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi [69] (non gestiti dall’INPS), nonché i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano e gestiti dall’INPS.
Una ricognizione dello stato di adeguamento dei fondi - aggiornata alla data del 23 novembre 2022 - è riportata nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [70] .
Articolo 9, comma 4
(Disposizioni in materia dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF)
Il comma 4 dell’articolo 9 è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.
La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo in cui tali organizzazioni continuano dunque ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.
A tal fine, il comma modifica l’articolo 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 2021 (D.L. proroga termini), che era già intervenuto lo scorso anno a prolungare il periodo di transitorietà del cinque per mille per le ONLUS, in ragione della complessità dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per tali enti, estendendolo fino al secondo anno successivo a quello di avvio del registro medesimo.
Il richiamato comma 6 dell’articolo 9 del D.L. n. 228/2021, come modificato dalla disposizione in esame, dispone che per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che recano l’individuazione degli enti del terzo settore che possono essere beneficiari dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF, hanno effetto a decorrere dal secondo (ora terzo) anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.
Tali organizzazioni continuano, pertanto, fino al 31 dicembre 2022 (ora 31 dicembre 2023) ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 111/2017, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
La proroga di un ulteriore anno del regime transitorio per le ONLUS, disposta dal comma in esame, sarebbe funzionale a garantire – si legge nella Relazione illustrativa – il coordinamento delle disposizioni attualmente vigenti, che regolano l'istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad evitare “che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2023 rimanere esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà no profit”.
Al riguardo si rammenta che in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al relativo D.P.C.M. del 23 luglio 2020 di attuazione, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, i destinatari del contributo del cinque per mille saranno gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, in sostituzione della categoria "enti del volontariato” prevista dalla normativa previgente (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) che risultano beneficiari del 5 per mille in via transitoria, fino all'operatività del Registro.
Infatti, proprio in ragione della complessità dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha precisato l’applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno successivo a quello di operatività del Registro.
Fino a tale data, il contributo del 5 per mille continua pertanto ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all’articolo 2, comma 4-novies, del D.L. n. 40/2010, vale a dire: ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) e associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 (quali, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).
Il prolungamento di un ulteriore anno dell’applicabilità delle vecchie disposizioni sul cinque per mille - cioè fino al terzo anno successivo a quello di operatività del Registro – è disposto con riferimento alle sole ONLUS iscritte all'anagrafe alla data del 22 novembre 2021, perché solo per queste è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS.
Come sottolineato nella relazione illustrativa, per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso la procedura di “trasmigrazione” automatica “ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS”. Tuttavia, per tali associazioni senza scopo di lucro, la possibilità di iscrizione al RUNTS è subordinata, dall'articolo 34 del D.M. n. 106 del 2020, al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
L’articolo 34 del Decreto del Ministero del lavoro del 15 settembre 2020, n. 106 - che reca la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore - ha rinviato ad un apposito provvedimento l’individuazione del termine entro cui l'Agenzia delle entrate deve comunicare al Registro unico i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 (codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del rappresentante legale). Tale termine è stato fissato al 23 novembre 2021 dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. L'elenco degli enti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.
Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, una volta pubblicato l'elenco, le ONLUS sono tenute a presentare apposita istanza all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, successivamente all'autorizzazione della Commissione europea.
L’autorizzazione della Commissione europea, richiesta nel corso dell’anno 2022, laddove avvenisse nel 2023 avrebbe efficacia per il periodo di imposta successivo, vale a dire il 2024. Ciò determinerebbe per le ONLUS la necessità di rimanere iscritte alla relativa Anagrafe in attesa dell’iscrizione al RUNTS, perdendo a legislazione vigente, in assenza di proroga del regime transitorio, i requisiti per l’accesso al cinque per mille.
Nella Relazione illustrativa si precisa che essendo il processo di notifica alla Commissione UE delle disposizioni fiscali sottoposte al regime autorizzatorio è stato intrapreso nell’anno 2022 con le disposizioni correttive al Titolo X del Codice del Terzo settore apportate con l’art. 26 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (L. n. 122/2022), è da ritenere verosimile che l'autorizzazione della medesima Commissione possa intervenire nel corso 2023 con la conseguenza che il termine entro il quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS sarebbe - per quanto sopra evidenziato - il 31 marzo 2024 (periodo di imposta successivo all'autorizzazione). In proposito, con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 settembre 2022 è stato assicurato l’avvio ufficiale dell'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata all'invio della notifica delle norme fiscali soggette ad autorizzazione.
Riguardo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, si rammenta l’interrogazione al Parlamento europeo dell’8 giugno 2021 (P-003011/2021) per chiarire i tempi per il rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea dall’art. 101, comma 10, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per la piena applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice stesso, a cui la Commissione stessa aveva risposto per iscritto che non è stata in grado di commentare tale misura in quanto non investita ancora a quella data (giugno 2021) di alcuna notifica.
L’istituto del 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l’anno 2006, dai commi 337-340 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.
L’istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, fino all’anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall’esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 154, legge n. 194/2014), che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. Attualmente, le risorse autorizzate per il 5 per mille sono stabilite in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
La legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la disciplina, ai sensi dell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 e del relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010).
Nel 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore) è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato ad introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore nonché al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all’introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate. Esso ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF.
La disciplina dà facoltà al contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.
I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 111/2017, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Tale definizione ha sostituito quella precedente, che faceva riferimento alle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell’assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. La nuova formulazione risulta peraltro coerente con il nuovo assetto normativo delineato dalla legge n. 106/2016, di riforma del Terzo settore, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[71]
.
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- dal 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011) [72] ;
- dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter, D.L. n. 148/2017) [73] .
La normativa prevede obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, i quali hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice.
Le risorse per il 5 per mille
A differenza di quanto disposto per il primo anno di applicazione (2006, in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate “sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato”), negli anni successivi è stata introdotta una specifica autorizzazione legislativa di spesa, intesa quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/Ministero dell’economia e delle finanze).
L’articolo 1, comma 720 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un incremento delle risorse per il 5 per mille IRPEF, nell’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF a 510 milioni per l’anno 2020, in 520 milioni per l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Si segnala che la normativa vigente prevede che le somme iscritte sul capitolo, non impegnate alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell’esercizio successivo. La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell’esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell’arco di due anni, in considerazione sia dei tempi necessari per l’esame dei soggetti ammissibili al contributo sia anche i relativi ricorsi che questi possono presentare.
Per quel che concerne le risorse, si rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque per mille dell’IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.
Articolo 9, comma 5
(Domande CIGS aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)
L’articolo 9, comma 5, prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023; inoltre, la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere rimborsata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
L’articolo 9, comma 5, prevede la proroga dei termini previsti per la concessione dell’integrazione a carico del Fondo trasporto aereo e sistema aeroportuale.
La proroga dei termini è consentita esclusivamente alle domande trasmesse entro il 30 settembre 2022, ma pervenute successivamente a detto termine.
Nel dettaglio, la disposizione fa riferimento alla aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale disciplinato dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, precedentemente denominato Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
Il richiamato decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, all’art.7, comma 8, stabilisce che le domande di accesso alle prestazioni integrative della Cassa integrazione guadagni straordinaria e dei trattamenti derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà siano subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale e debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.
Con la disposizione in esame, si prevede che le suddette domande, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre tale termine di decadenza.
Il secondo periodo della disposizione in commento prevede che, in deroga all’articolo 5, comma 8, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016 – che prevede che, al fine del monitoraggio della spesa, le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 siano erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS - la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria de qua, oltreché erogata ai lavoratori direttamente dall'INPS, può essere anche rimborsata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L’ultimo periodo della disposizione in commento stabilisce che la disposizione si applichi entro il limite massimo di spesa pari a 39,1 milioni di euro per l’anno 2023 e che a tali oneri si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l’anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che il Fondo sociale per occupazione e formazione (a cui l'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate) è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.
Come rileva la Relazione illustrativa, la disposizione interessa una platea di circa 7.000 lavoratori.
La disposizione in commento si iscrive nel solco di una legislazione volta a garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Va ricordato in proposito l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, che prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi “un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
L’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022), ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tali programmi formativi possono essere cofinanziati dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
I commi da 131 a 133 dell’articolo 1 della stessa legge di bilancio per il 2022, inoltre, prorogano di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale precedentemente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. In relazione agli oneri delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, la legge di bilancio per il 2022 ha altresì previsto un finanziamento di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023 in favore di tale Fondo, a carico del quale vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Sempre in tema di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per un approfondimento delle modalità di accesso ai finanziamenti di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande vedasi la circolare INPS n. 138 del 28 dicembre 2022.
Articolo 10, comma 1
(Proroga divieto circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico)
L’articolo 10, al comma 1 interviene modificando l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
A tale riguardo è utile ricordare che il sopracitato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, aveva previsto che in tutto il territorio nazionale fosse vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.
L'intervento normativo in questione, pertanto, proroga al 1° gennaio del 2024 l'operatività del divieto di circolazione per i veicoli a motore euro 2 dei mezzi di categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico.
Per quanto riguarda le caratteristiche di tali veicoli si segnala che i mezzi classificati M2 sono i veicoli aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che non supera le 5 t. I veicoli della categoria M2 possono avere uno spazio per i passeggeri in piedi oltre ai posti a sedere.
I mezzi di trasporto M3, invece, sono i veicoli aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che supera le 5 t.
Secondo quanto emerge dai dati contenuti nella relazione illustrativa, al 30 settembre 2022, i mezzi in questione Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 28% dell’intero parco autobus circolante, ovvero circa 12 mila mezzi, di cui oltre 3.100 Euro 2 e quasi 8.800 Euro 3.
La necessità di tale proroga, sempre secondo quanto si ricava dalla relazione di accompagnamento del provvedimento d'urgenza, si è resa necessaria dalle difficoltà di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi particolarmente ristretti, anche in considerazione del fatto che le procedure di acquisto dei mezzi per la sostituzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale sono particolarmente lunghe e complesse.
Articolo 10, commi 2 e 3
(Affidamento della concessione
relativa all’autostrada A22 Brennero-Modena)
L’articolo 10, comma 2, proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per la conclusione delle procedure di finanza di progetto previste per l’affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Contestualmente viene previsto, e disciplinato, anche per il 2022 il versamento di un acconto degli importi dovuti in relazione al subentro del nuovo concessionario.
Il comma 3 disciplina la copertura degli oneri conseguenti.
La norma recata dal comma 2 interviene sul testo dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.
Proroga del termine per la conclusione della procedura di finanza di progetto (comma 2, lettera a))
La lettera a) del comma in esame proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023, il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 121/2021.
Il comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. 121/2021 dispone che – in deroga alla disciplina relativa all’affidamento della concessione dell’autostrada A22 del Brennero, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – tale affidamento può avvenire anche facendo ricorso alle procedure di project financing previste dall'art. 183 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), da concludere entro il 31 dicembre 2022. Tale termine viene prorogato di un anno dal comma in esame.
Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la proroga in esame “è necessaria, tenuto conto dei tempi richiesti per l’ottenimento di tutti i pareri obbligatori da rendere sugli atti di proposta, prima della procedura della gara di affidamento della concessione” e viene evidenziato che, dopo la valutazione favorevole della fattibilità della proposta, “sono da tenere in debito conto i tempi necessari per il dibattito pubblico, avviato in data 21 settembre 2022, per il quale si prevedono da quattro a sei mesi”, nonché “i tempi per l’ottenimento degli ulteriori pareri obbligatori, riguardanti il controllo del progetto … ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che possono essere sovrapponibili a quelli del dibattito pubblico. Inoltre, si ritiene opportuno richiedere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti … in quanto solo all’esito di tale perfezionamento sarà possibile avere un profilo economico consolidato della proposta. Ai fini del parere dell’Autorità, si stimano presumibilmente ulteriori 30-60 giorni di tempo. Al termine delle sopracitate procedure, andrà effettuata la procedura di gara per un periodo stimabile di ulteriori 60- 90 giorni”.
Versamento dell’acconto per il 2022 per il subentro del nuovo concessionario (comma 2, lettere b) e c))
La lettera b) estende di un anno, in modo da comprendervi anche il 2022, l’arco temporale (che nel testo previgente andava dal 2018 al 2021) nel quale – in caso di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione e nelle more del suo svolgimento – la società Autobrennero Spa, provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 a titolo di acconto delle somme dovute in relazione al subentro.
Tale estensione comporta il versamento, nel 2022, di un importo pari a 70 milioni di euro (v. infra).
La lettera c) introduce, dopo il secondo periodo del citato comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. 121/2021, ulteriori periodi volti a disciplinare il versamento relativo all’anno 2022.
Nel dettaglio, viene previsto che:
- il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2023;
- il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 1-bis in questione e determina l’avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una procedura aperta (disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento della concessione.
L’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) dispone che “nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara” e disciplina, in particolare, il termine per la ricezione delle offerte.
Copertura degli oneri (comma 3)
Il comma 3 dispone che, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022 (v. infra), si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 34-ter, comma 5, della legge 196/2009;
Si ricorda che tale comma prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004;
c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili” di cui all’art. 1, comma 200, della legge 190/2014;
d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili” di cui all’art. 1, comma 199, della legge 190/2014.
Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.
Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.
Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite.
Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura è effettuato per il 50% entro il 21 dicembre 2021 e per il restante 50% entro il 30 aprile 2022.
Occorre inoltre ricordare che il comma 3 dell’art. 13-bis dispone che, a partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.
Su tale disciplina si è innestata, tra le altre, la disposizione recata dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 121/2021 che ha previsto, al primo periodo, che “al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture”, l'affidamento della concessione relativa alla tratta autostradale A22 può avvenire, in deroga alla disciplina recata dal citato art. 13-bis, “anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022” (su tale termine opera la proroga disposta dal comma in esame).
Il secondo periodo di tale comma 1-bis dispone che, in caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero S.p.A. provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 13-bis (illustrati in precedenza), di una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018-2021 (su tale arco temporale interviene la norma in esame, che lo estende al 2022), a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera CIPE 1° agosto 2019 (relativa alle modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione dell’A22 e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario).
In relazione alla procedura di affidamento, nel bilancio 2021 di Autostrada del Brennero S.p.A. si legge che il Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2022 ha deliberato di approvare la proposta di finanza di progetto denominata «Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero-Modena» e che tale proposta di finanza di progetto è stata consegnata al Concedente in data 11 maggio 2022.
Nel comunicato web del MIT del 6 dicembre 2022 è stato reso noto che il Ministero ha espresso parere favorevole su tale proposta.
Articolo 10, comma 4
(Differimento del termine per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali)
L’articolo 10, comma 4, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).
Il comma 4, intervenendo in novella all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del D.L. n. 162/2019, differisce dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).
L’art. 13, comma 3, del D.L. n. 162/2019 prevede che per i concessionari autostradali, per i quali sia scaduto il periodo regolatorio quinquennale e che quindi sono tenuti ad adeguare le tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e le tariffe relative agli anni compresi nel nuovo periodo regolatorio, il termine per l’adeguamento è differito sino a che non sia definito il procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari da predisporre in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti.
Il termine assegnato ai concessionari per presentare al concedente (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (proposte che, per espressa previsione normativa, annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento) è stato fissato al 30 marzo 2020, con la precisazione che il perfezionamento di tale aggiornamento è possibile entro il 31 dicembre 2021.
Come detto, tale scadenza, da ultimo differita al 31 ottobre 2022 dal comma 10-bis dell’art. 24 del D.L. n. 4/20222 (c.d. decreto Sostegni-ter), in forza della modifica apportata dalla disposizione in argomento è ora ulteriormente differita al 31 dicembre 2023.
La relazione illustrativa al decreto in esame segnala che i concessionari, pur rispettando formalmente il termine del 30 marzo 2020, “hanno presentato delle proposte di piano economico – finanziario che, in ragione della loro incompletezza ovvero non piena corrispondenza ai requisiti definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti, hanno reso necessario lo svolgimento di un’attività di acquisizione ed integrazione documentale ed informativa particolarmente complessa e che non ha consentito di pervenire ad una conclusione dei relativi termini di approvazione entro il 31 ottobre 2022”. La stessa relazione illustrativa fa presente che il differimento al 31 dicembre 2023 si rende necessario “in ragione del dilatamento delle tempistiche delle procedure di aggiornamento dei piani economici finanziari alla luce della situazione di incertezze nella determinazione della dinamica dei transiti sulla rete autostradale a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che non ha consentito la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili. Tali circostanze di natura straordinaria verificatesi dal 2019 e, in seguito, l’anomalo incremento dei prezzi delle materie prime rappresentano, inoltre, un ulteriore elemento di indeterminatezza nella predisposizione di dati previsionali attendibili ai fini della predisposizione dei piani economico – finanziari”.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame ha natura ordinamentale e che pertanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Elementi di informazione sull’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali e sulla quantificazione degli effetti economici sul settore autostradale derivanti dall’emergenza Covid-19 possono essere reperiti nella relazione annuale 2022 al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (in particolare alle pagine 44-46).
Articolo 10, comma 5
(Personale Ministero infrastrutture e trasporti per attività di vigilanza su concessionari e per monitoraggio opere pubbliche)
L’articolo 10, comma 5, proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche.
A tale proposito si ricorda che, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale e di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 158, aveva innalzato al 12 per cento la percentuale dell’8 per cento stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel triennio 2020-2022.
La disposizione in questione, come evidenziato in premessa, proroga quindi questa possibilità fino al 31 dicembre 2025.
Articolo 10, comma 6
(Trasporti eccezionali)
L’articolo 10, comma 6, inerisce ai trasporti eccezionali e differisce al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto MIT 28 luglio 2022 n. 242.
In estrema sintesi: la materia dei trasporti eccezionali è stata oggetto di plurimi e complicati interventi legislativi recenti.
Fino alla conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2021, era consentito il trasporto su strada fino a 108 tonnellate, su otto assi.
Con una modifica in sede di conversione, questa possibilità fu eliminata.
Senonché, con il decreto-legge n. 146 del 2021 (art. 7-bis) essa fu ripristinata con due cautele: un provvedimento autorizzativo espresso e il rispetto di linee guida da emanarsi, per tutti i trasporti eccezionali, con decreto ministeriale. Per ulteriori ragguagli sull’art. 7-bis v. il relativo dossier della XVIII legislatura.
Più nello specifico, l'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede in materia di trasporti eccezionali l’emanazione di linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità:
§
della classificazione e gestione del rischio;
§
della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
In particolare, tali linee guida riguardano:
a)
le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova);
b)
le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1.
le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ente proprietario o concessionario (per le autostrade, strade statali e militari) e le regioni (per la rimanente rete viaria, v. comma 6) sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell’autorizzazione;
2.
le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
3.
le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
4.
le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.
Le linee guida sono state adottate con decreto MIMS (oggi MIT) n. 242 del 2022 ed era previsto che entrassero in vigore all’atto della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Tuttavia, proprio l’art. 7-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 aveva previsto che la loro efficacia restasse sospesa fino 31 dicembre 2022 per le verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
Inoltre, tale disposizione prevedeva che fino a tutto il 2022 valesse la vecchia disciplina per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi.
Poi ancora: l’art. 7-bis stabiliva che conservassero altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale citato.
La nuova disposizione differisce i predetti termini al 31 dicembre 2023.
Articolo 10, comma 7
(Attività di formazione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico)
L’articolo 10, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.
In dettaglio, il comma 7 modifica l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), prorogando:
- dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, l’entrata in vigore del decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206. Si tratta del regolamento che detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate;
- dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011
Il significato della proroga di questo termine consiste nel differimento dell’entrata in vigore del predetto decreto MIT n. 206 del 2016).
Si tratta di un termine già prorogato più volte nel corso degli anni, a partire dal 2017:
- dall'art. 1, comma 1136, lett. a), della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2018 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 73 del 2019 (a decorrere dal 3 agosto 2019);
- dall'art. 13, comma 5-ter del decreto legge n. 162 del 2019 (proroga termini 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- dall’art. 10, comma 3-quinquies del decreto legge n. 228 del 2021 (proroga termini 2021). In occasione di quest’ultima proroga il Ministro era stato altresì autorizzato ad apportare al citato decreto MIT n. 206 del 2016 modifiche di semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.
Articolo 10, comma 8
(Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia)
L’articolo 10, comma 8, proroga l’applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020, estendendo la relativa normativa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID–19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.
A tale proposito si ricorda che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate.
La disposizione in esame, pertanto, proroga dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2023, la disciplina sopra descritta.
Articolo 10, commi 9 e 10
(Disposizioni concernenti la sospensione di versamenti tributari e contributivi. Comune di Lampedusa e Linosa)
L’articolo 10, comma 9, fissa il termine dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, alle seguenti date:
§ 30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
§ 30 novembre 2023 per il restante 50 per cento dell’importo.
Il comma 10 prevede che i versamenti non comportino l’applicazione di sanzioni o interessi e detta modalità (eventuali) di rateizzazione del versamento dei predetti importi.
Le norme in esame fanno riferimento alle agevolazioni previste dall’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 (come convertito dalla legge n. 126 del 2020).
L'articolo 42-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 ha fissato al 21 dicembre 2020 la scadenza di tutti i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo, ovvero scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
Per quanto riguarda gli ulteriori contenuti dell’articolo 42-bis, v. infra.
Il predetto termine del 21 dicembre 2020 è quindi prorogato, dal comma 9 in esame, al 30 giugno 2023, per un importo pari alla metà di quanto dovuto, e al 30 novembre 2023, per la restante metà.
Il comma 10, oltre a prevedere che i versamenti in oggetto non comportino l’applicazione di sanzioni o interessi, stabilisce che i relativi importi possano essere versati:
§ in unica soluzione, entro i suddetti termini del 30 giugno e del 30 novembre 2023,
oppure
§ mediante rate di pari importo, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili per le somme in scadenza al 30 giugno 2023, e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili per le somme in scadenza al 30 novembre 2023.
Si demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative delle norme in esame, in particolare i termini e il modello per la comunicazione dei versamenti prorogati. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
L’articolo 42-bis, comma 1, consente, inoltre, di effettuare tali versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (che dovranno essere effettuati per l'intero importo).
Il comma 1-bis del medesimo articolo 42-bis stabilisce una serie di condizioni per poter accedere alla riduzione del 40% dell'importo dovuto prevista dal comma 1 di cui sopra.
In particolare, si prevede che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti:
§ del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,
§ del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e
§ del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare una apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stati definiti, in attuazione della disposizione in commento, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del primo dicembre 2020.
Articolo 10, comma 11
(Servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como)
L’articolo 10, comma 11, differisce al 31 gennaio 2023 l’obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione all’entrata dello Stato.
Più nel dettaglio, la disposizione si riferisce alla gestione diretta dei servizi di trasporto pubblico lacuale da parte del Ministero dei trasporti sui maggiori laghi dell’Italia settentrionale.
La legge n. 614 del 1957 stabilisce, all’art. 1, che essa deve svolgersi a mezzo di apposito gestore, che il Ministero nomina scegliendolo fra i soli funzionari dello Stato in servizio (non più, quindi, anche fra i funzionari in quiescenza, a seguito della modifica apportata in tal senso dal decreto-legge n. 121 del 2021).
Il gestore esercita l’attività di amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato e sotto la diretta vigilanza del predetto Ministero, cui compete, tra l'altro, l'approvazione preventiva degli atti relativi alle spese di carattere straordinario o, comunque, di carattere pluriennale. È previsto, infine, che sullo stato di previsione della spesa del Ministero vengano stanziati annualmente i fondi per coprire eventuali disavanzi di gestione.
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 614 del 1957, il consuntivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello al quale il coto si riferisce e gli utili di gestione risultanti dal conto economico devono essere versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.
La relazione illustrativa del Governo specifica che a oggi la “Gestione Navigazione Laghi, ha una dotazione di 98 navi (tra battelli, motonavi, traghetti autoveicoli, aliscafi, catamarani ecc.) e ha garantito nel periodo pre-pandemico il trasporto di oltre 9 milioni e 600 mila passeggeri e circa 700 mila veicoli”.
La disposizione proroga il termine di versamento degli utili dell’anno 2022 al 31 dicembre 2023.
La relazione illustrativa chiarisce altresì che la disposizione intende consentire il costante ammodernamento della flotta della Gestione Governativa Navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como, finalizzato a garantire i servizi pubblici di linea sui medesimi laghi, anche in relazione al miglioramento della loro sicurezza.
La relazione tecnica, a sua volta, quantifica l’onere per la finanza pubblica sul 2023 in 890 milioni e la copertura è operata sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 199, della legge finanziaria per il 2015 (n. 190 del 2014).
Per ulteriori ragguagli della materia si v. il dossier sull’a. C. 650 della XVIII legislatura.
Articolo 11, comma 1
(Contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico)
L’articolo 11, comma 1 differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l’anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.
Nello specifico, il comma 1 differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l’anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, come disposto dall’art. 17-octies, comma 3, del D.L. 80/2021.
In materia, il comma 2 dell’art. 17-octies, del D.L. 80/2021, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, prevede presso ogni Commissario, fino al 31 dicembre 2026, l’istituzione di un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità. Lo stesso comma 2 precisa che resta fermo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 80/2021, che disciplina le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il previgente comma 3 dell’articolo 17-octies, del D.L. 80/2021, ai fini dell’attuazione del comma 2, dispone che l’ex MITE (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) è autorizzato per l’anno 2021 al reclutamento di un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali, da assegnare funzionalmente ai suddetti Commissari, sulla base della tabella 1 dell’Allegato IV-bis del D.L. 80/2021.
Si dispone, in particolare, che il reclutamento avvenga secondo le modalità semplificate previste dall’art. 10 del D.L. 44/2021, ed anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026.
Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
Nel corso della XVIII legislatura si sono registrati numerosi interventi normativi in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, a partire da una riorganizzazione della governance del settore. È stato inoltre approvato, con il D.P.C.M. 20 febbraio 2019, il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, a cui è stato destinato un volume di risorse disponibili pari a circa 14,3 miliardi di euro. Ulteriori risorse sono state finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio con una serie di provvedimenti (in particolare con le leggi di bilancio) nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per approfondire si rinvia al tema web “Dissesto idrogeologico” sul sito della Camera dei deputati.
Articolo 11, commi 2 e 3
(Assunzioni presso Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica)
L’articolo 11, comma 2 reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all’area II, posizione economica F2 presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 3, invece, prevede una proroga in materia di assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica presso il medesimo Ministero.
In merito a quanto previsto dal comma 2 è utile ricordare preliminarmente che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica era stato autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Si prevedeva, contestualmente, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero.
A seguito della nuova articolazione del Ministero, l’art. 5 del decreto-legge n. 104 del 2019 ha previsto l’incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di 5 unità con integrale riassorbimento della spesa.
Con le disposizioni di cui all’art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 è stato disposto il differimento del termine per l’assunzione di 50 unità appartenenti all’Area II, al triennio 2020-2022.
In considerazione del fatto che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, le procedure concorsuali non sono state perfezionate, è necessario un ulteriore differimento del termine al triennio 2022-2024.
Con riferimento, invece, alle procedure di reclutamento avviate per un numero di 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2019, sono state inquadrate nei ruoli del Ministero n. 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso.
L’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha disposto il differimento al 2021-2023 del termine per l’assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all’area III posizione economica F1.
Con riferimento invece alle procedure di reclutamento per le posizioni dirigenziali non generali si segnala che è stata avviata una procedura per 10 unità con corso concorso SNA pubblicato in GU 50 del 30 giugno 2020, di cui 7 posizioni autorizzate dall’articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, dovendosi completare il reclutamento delle unità di personale dirigenziale previste dall’articolo, 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, risulta necessario utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell’arco temporale 2019-2021 e avere, pertanto, uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2022-2024 anche per le posizioni dirigenziali di livello non generale previste dalla medesima disposizione.
Come rilevato in precedenza, il comma 3 dell'articolo 11 reca disposizioni di proroga in materia di assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale.
La medesima disposizione prevede inoltre una riserva di posti del 50% a favore di soggetti che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.
In considerazione del mancato perfezionamento delle procedure di assunzione, per le medesime ragioni che hanno motivato la proroga delle altre assunzioni presso il Mase, di cui al presente articolo, vi è la necessità, come emerge anche dalla relazione illustrativa, di un differimento del termine al triennio 2022-2024.
Articolo 11, comma 4
(Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)
L’articolo 11, comma 4, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati, in relazione a tale emergenza, sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
Il termine finora vigente del 31 dicembre 2022 era stato già prorogato dal decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021), indi dall'art. 13, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 228 del 2021 (convertito dalla legge n. 15 del 2022).
La disposizione reca novelle all'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 27 del 2019 (convertito dalla legge n. 44 del 2019).
Tale articolo 12 disciplina le misure volte al completamento degli interventi urgenti e necessari per lo stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale – SIN, per le procedure di bonifica ambientale.
Per un inquadramento sulla bonifica dello stabilimento Stoppani, v. box in calce alla presente scheda.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 12 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di seguito "Ministero") ed i poteri del Prefetto di Genova. Vi si prevede che il Ministero individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza n. 3554, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero, d’intesa con il Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, realizza le previste attività entro il 31 dicembre 2023 (secondo la novella in esame).
Il comma 5 dell'articolo 12, anch'esso qui novellato, prevede l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti per la bonifica dello Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta di risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza della medesima ordinanza. Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza, finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse applicabile per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti.
Il medesimo comma 5 prevede che gli atti adottati sulla base della ordinanza n. 3554 del 2006 continuino ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023 (secondo la novella in esame).
Si ricorda che l'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999 consente al Ministero di avvalersi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall’ordinamento statale.
In base al D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 ("Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300"), sono disciplinati, tra l’altro, le attribuzioni, i compiti e i poteri sostitutivi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. In particolare, i Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere, qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi.
Si ricorda, inoltre, l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019, ha attribuito al Prefetto di Genova, in relazione all'emergenza nello stabilimento Stoppani, i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi da 4 a 4-quater, del D.L. n. 67/1997 (cd. sblocca cantieri, convertito dalla legge n. 135 del 1997), ossia:
§
l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione;
§
l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.
Il medesimo comma 1 dell'art. 12 attribuisce, altresì, al Prefetto di Genova le seguenti facoltà:
§
procedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;
§
adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all’interno del perimetro del SIN stesso;
§
avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi;
§
avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un’indennità mensile omnicomprensiva non superiore 2.500 euro lordi, ad eccezione del trattamento di missione.
Oltre all'individuazione dei compiti del Ministero e dei poteri del Prefetto di Genova, l'articolo 12 dispone, tra l'altro, circa i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, l’assegnazione delle risorse e le deroghe normative.
Per un approfondimento sui contenuti dell'articolo 12 non trattati nella presente scheda, si rinvia, per brevità, al dossier di documentazione sull'A.S. n. 1249 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019) dei Servizi studi di Camera e Senato.
La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.
Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.
Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone S.p.A. - nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani S.p.A. nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento.
Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.
Lo stato di emergenza e la gestione commissariale, che inizialmente dovevano terminare il 31 dicembre 2007, sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017)e , da ultimo, il citato articolo 12 del D.L. 27/2019 ha ridefinito la gestione degli interventi e indicato, al comma 1, il termine del 31 dicembre 2021 per gli stessi.
Per approfondire le vicende giudiziarie e ambientali del sito Cogoleto-Stoppani, si veda anche il relativo capitolo dedicato alla vicenda nell’ambito della Relazione territoriale sulla regione Liguria presentato nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Più di recente, il documento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (richiamato anche nella relazione illustrativa alla disposizione) indica il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione, indicando - con riferimento al Settore Bonifiche aree inquinate- per la regione Liguria, 14,8 milioni di euro per il SIN di Cogoleto Stoppani.
Il Sito di interesse Nazionale di Cogoleto Stoppani è stato perimetrato con decreto del Ministero Ambiente del 8 luglio 2002.
L’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale di Cogoleto Stoppani” tra il Ministero della Transizione Ecologica, il Prefetto di Genova ex decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni con la legge 21 maggio 2019, n. 44 e la Regione Liguria è stato sottoscritto in data 8 aprile 2021 per un importo pari a € 14.844.288,75 (fonte: scheda SIN Cogoleto – Stoppani sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).
Articolo 11, comma 5
(Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)
L’articolo 11, comma 5, proroga di un anno il termine, previsto dall’art. 17-bis del D.L. 152/2021, per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale.
L’articolo 17-bis del D.L. 152/2021 ha previsto l’adozione – entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati – di uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) con cui sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (v. infra).
Il comma in esame proroga di un anno il termine citato. Poiché la legge di conversione del D.L. 152/2021 (legge 29 dicembre 2021, n. 233) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 [74] , il termine per l’adozione dei citati decreti ministeriali risultante dalla proroga in esame è fissato al 1° gennaio 2024.
La relazione illustrativa sottolinea che la proroga si rende necessaria in quanto l’attività di riperimetrazione in questione, “particolarmente complessa per il numero dei SIN (42) da esaminare e per la specificità di ciascun SIN, pur essendo stata avviata nel 2022 …, necessita di una proroga di un anno per completare le attività”. La stessa relazione fornisce una descrizione dettagliata delle attività svolte nel corso del 2022.
La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.
In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.
In particolare l’art. 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN). Il comma 2 di tale articolo dispone che all'individuazione dei SIN si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.
Si ricorda altresì che il comma 2-bis dispone che sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.
I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42.
La relazione illustrativa ricorda che “ad oggi risultano individuati 42 Siti di interesse nazionale (SIN), per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) è disponibile una pagina dedicata all’anagrafica dei Siti di interesse nazionale (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/) dalla quale è possibile accedere, per ciascun sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita”.
In merito all’attività di perimetrazione, la medesima relazione sottolinea che “la perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, n. 6843)”.
Articolo 11, comma 6
(Piani di azione e informazioni di sintesi per la gestione del rumore ambientale)
L’articolo 11, comma 6, proroga una serie di termini fissati dal d.lgs. 194/2005 e relativi all’elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall’UE.
Ai fini della comprensione delle proroghe in esame è opportuno richiamare il quadro normativo vigente.
Con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, si è provveduto al recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Come evidenziato nell’art. 1 del medesimo decreto, le disposizioni in esso recate sono volte a:
§ evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale (quindi non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari);
§ definire le competenze e le procedure per:
- l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
- l'elaborazione e l'adozione di piani di azione, basati sui risultati della citata mappatura, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
In accordo con la direttiva il decreto legislativo n. 194 ha previsto una prima fase di elaborazione dei piani di azione da realizzare nel 2008 e successivi aggiornamenti quinquennali. In particolare, in relazione alle scadenze nell’anno in corso o prossime venture l’articolo 4 del decreto prevede l’elaborazione e la trasmissione, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data dei piani di azione e delle sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati nonché per gli assi stradali e ferroviari principali (v. infra).
Il Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE, ha modificato la direttiva, in relazione all’elaborazione dei citati piani, stabilendo che le rielaborazioni dei piani che “dovrebbero essere effettuati nel 2023, sono posticipati e il nuovo termine sarà il 18 luglio 2024” (art. 8, paragrafo 5). Lo stesso Regolamento ha riscritto il paragrafo 2 dell’art. 10 della direttiva, che ora dispone, tra l’altro, che gli Stati membri provvedono affinché le sintesi dei piani di azione di cui all'allegato VI (recepito dall’allegato 6 del d.lgs. 194/2005) devono essere trasmessi alla Commissione europea entro sei mesi dalla data indicata dall’art. 8 (quindi entro il 18 gennaio 2025).
Si ricorda in proposito che l’allegato 6 reca un lungo elenco di informazioni da trasmettere alla Commissione europea per gli agglomerati nonché per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali. Tale elenco include, in particolare, le sintesi dei piani di azione adottati per la gestione del rumore delle zone e delle infrastrutture citati.
Occorre inoltre richiamare le definizioni recate dall’art. 2 del d.lgs. 194/2005, secondo cui si intende per:
- «agglomerato»: un’area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;
- «aeroporto principale», un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
- «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferroviaria su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;
- «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli.
La relazione illustrativa evidenzia che le proroghe recate dal comma in esame sono consequenziali a quelle stabilite dal Regolamento 2019/1010/UE e si rendono necessarie per adeguare i termini riportati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Di seguito si illustra il dettaglio delle diverse proroghe disposte dal comma in esame.
La lettera a), numero 1), del comma in esame, proroga di un anno, vale a dire dal 18 aprile 2023 al 18 aprile 2024, il termine previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 194/2005, entro il quale:
- l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche, elabora e provvede alla trasmissione alla regione od alla provincia autonoma competente dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico, nonché delle informazioni sintetiche previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo per gli agglomerati;
- le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica, elaborano e provvedono alla trasmissione alla regione o alla provincia autonoma competente dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico e delle sintesi previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo per gli assi stradali e ferroviari principali.
Tale proroga è compatibile con il nuovo termine, addirittura successivo (18 luglio 2024), previsto dal Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE.
La lettera a), numero 2), proroga di un anno, vale a dire dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il termine previsto dall’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. 194/2005, entro il quale le società e gli enti gestori delle infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, provvedono alla trasmissione al Ministero dell'ambiente dei piani d'azione per la gestione dell’inquinamento acustico e delle sintesi previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo per tali infrastrutture.
Tale proroga è perfettamente in linea con l’identico termine previsto dal Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE.
La lettera a), numero 3), differisce dal 18 ottobre 2022 al 18 giugno 2023, il termine previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. 194/2005, entro il quale, nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti in agglomerati, devono essere trasmessi i piani d'azione per la gestione dell’inquinamento acustico e le sintesi previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo.
La lettera b), proroga di un anno, dal 18 gennaio 2024 al 18 gennaio 2025, il termine previsto dall’art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005, entro il quale il Ministero dell’ambiente deve comunicare alla Commissione europea:
- i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6;
- nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
Tale proroga è perfettamente in linea con l’identico termine previsto dal Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE (v. supra).
Si fa notare che tutti i termini illustrati in precedenza fanno riferimento ad adempimenti periodici che, in base al disposto del d.lgs. 194/2005, devono essere ottemperati ogni 5 anni. Di conseguenza le proroghe recate dal comma in esame investono anche le successive scadenze quinquennali, che di conseguenza slittano tutte di un anno.
Articolo 11, comma 7
(Proroga termini Polo industriale di Piombino)
L’articolo 11, al comma 7, in riferimento agli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, proroga al 30 giugno 2024 il termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, al fine di escluderne il definanziamento.
Il comma 7 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine previsto dall’articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per i soli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014, che ha destinato 50 milioni di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.
Tale proroga di un anno è finalizzata ad escludere il definanziamento degli interventi qualora vi sia, entro la suddetta data, l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
La delibera CIPE n. 47 del 2014 aveva assegnato alla Regione Toscana 50 milioni di euro per l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione – ciclo di programmazione 2014-2020 per interventi di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, nell’ambito dell’Accordo di Programma del 24 aprile 2014, concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale relativamente all’Asse I, azione 2 per la messa in sicurezza operativa della falda e del suolo.
Trattandosi di interventi a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), sono assoggettati alla normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo stesso.
Nello specifico, l’art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 ha introdotto disposizioni di semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal FSC, attraverso la creazione dei Piani di sviluppo e coesione (PSC) a titolarità delle singole amministrazioni centrali, regionali e delle città metropolitane, in sostituzione dei precedenti strumenti di intervento (patti, contratti, piani operativi, ecc.) previsti dal ciclo di programmazione FSC 2014-2020, nonché dai precedenti cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.
Nei singoli PSC sarebbero confluite tutte le risorse di tali cicli, relative:
· agli interventi dotati di progettualità esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario (co. 7, lett. a);
·
agli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione e con gli obiettivi strategici del ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022
[75]
(lettera b).
Il Piano sviluppo e coesione della Regione Toscana è stato approvato con delibera CIPESS n. 26 del 29 aprile 2021 (G.U. n. 196 del 17 agosto 2021).
Sulla materia è intervenuto, successivamente, l’articolo 56, comma 3, del D.L. n. 50 del 2022, che ha aggiunto all’articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019, i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.
Nello specifico, il comma 7-bis prevede che, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) e dall’Agenzia per la coesione territoriale, anche sulla base dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, il CIPESS, con apposita delibera da adottare entro il 30 novembre 2022, individui gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni che al 30 giugno 2022 risultino privi dell’obbligazione giuridicamente vincolante precisata al punto 2.3 della delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018. Per tali interventi il CIPESS individua con la medesima delibera gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale.
Il secondo periodo del comma 7-bis stabilisce che il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi.
Il terzo periodo precisa che il definanziamento non viene tuttavia disposto qualora siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Per quanto riguarda il concetto di “obbligazione giuridicamente vincolante – (OGV)” il punto 2.3 della delibera n. 26/2018 (richiamato nel primo periodo del comma 7-bis dell’art, 44 del D.L. n. 39/2019) stabilisce che l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).
Tuttavia il quarto periodo del comma 7-bis reca una nuova interpretazione, intendendosi per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.L. 77/2021.
In sostanza, al 30 giugno 2023, l’obbligazione giuridicamente vincolante che, in caso di mancato rispetto del cronoprogramma, impedisce il definanziamento degli interventi in questione, non può più considerarsi validamente assunta solo con l’approvazione della proposta di aggiudicazione (ex punto 2.3. della delibera CIPE n. 26/2018), ma è richiesta la stipulazione del contratto.
Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni, per i quali il cronoprogramma procedurale dettato dal CIPESS prevede il ricorso a plurime procedure di affidamento dei lavori, l’ultimo periodo del comma 7-bis dispone che i termini previsti per l’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell’intero intervento.
Inoltre il comma 7-ter dell’art. 44 dispone che con la medesima delibera CIPESS di novembre 2022, prevista al comma 7-bis, siano altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e a quelli sottoposti a regime di commissariamento governativo
[76]
, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b), cioè il termine del 31 dicembre 2022 ai fini dell'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Infine il comma 7-quater conferma il definanziamento di tutti gli interventi diversi da quelli considerati ai commi 7-bis e 7-ter, che non generino obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022 indicato dal comma 7, lettera b).
Si segnala (Comunicato stampa) che nella seduta del 27 dicembre 2022 il CIPESS, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 56, comma 3, del D.L. n. 50 del 2022, ha approvato la ricognizione degli interventi privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) aventi valore finanziario superiore a 25 milioni, corredati dai relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali. Sono stati altresì indicati gli interventi infrastrutturali sotto posti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS).
Articolo 11, comma 8
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)
L’articolo 11, comma 8 proroga fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Precisa, inoltre, che tale sospensione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza.
L’articolo 11, comma 8 proroga di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il periodo durante il quale è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
Detta sospensione è stata disposta a decorrere dal 10 agosto 2022 dall’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022, modificato dalla disposizione in commento. Il successivo comma 2 prevede l’inefficacia anche dei preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate alla medesima data.
Tale disposizione, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è coerente con la finalità di garantire una protezione rafforzata dei clienti finali a fronte del perdurare della situazione di instabilità dei mercati energetici (che, secondo le valutazioni più accreditate, basate su una stima dei prezzi forward, – si legge – è destinata a prolungarsi per i primi sei mesi del 2023).
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 5 del d.lgs. n. 210/2021 [77] prevede, al comma 5, che i clienti finali [78] abbiano il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresì informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. Il comma 6 prevede che, nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.
L'articolo 10 della direttiva UE 2019/944 prevede, al paragrafo 4, che i clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.
L'articolo 13 (Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche) del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in vigore dal 1° luglio 2022, approvato dall'ARERA, prevede che, qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dia comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore (co. 1). In base al co. 2, la comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Il comma 3 stabilisce che la comunicazione di cui al comma 1 contiene l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e, per ciascuna delle modifiche proposte, deve recare un insieme di informazioni dettagliate nel comma in esame.
Il secondo periodo dell’articolo 11, comma 8, integra il testo dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022 prevedendo che la sospensione non si applichi alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse. Ciò deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
La disposizione, secondo la relazione illustrativa, intende fornire un chiarimento sull’ambito di applicazione della sospensione disposta dal D.L. n. 115/2022, così da contemperare le esigenze di tutela dei consumatori con il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica. Tale chiarimento è reputato necessario per tener conto del riverbero della crisi internazionale dei prezzi delle commodity energetiche anche sulle imprese fornitrici, le quali hanno subito, nel 2022, un aumento dei prezzi dell’energia elettrica di oltre sei volte rispetto alla media degli ultimi anni e un aumento dei prezzi del gas naturale di quasi sette volte rispetto alla media degli ultimi anni. In assenza di un simile intervento chiarificatore del legislatore, secondo la relazione illustrativa, le imprese fornitrici finirebbero per essere costrette ex lege a vendere energia, per i prossimi mesi, a un prezzo (spesso definito in un periodo ante crisi) significativamente inferiore a quello di acquisto. La relazione chiarisce poi che la sospensione disposta dal D.L. n. 115/2022 non intende compiere un “congelamento” dei prezzi al cliente finale, quanto un intervento di tutela contrattuale volto a garantire una protezione rafforzata della parte più debole (resa più vulnerabile dalla situazione di instabilità in atto) del rapporto dinnanzi a modifiche unilaterali dell’impresa.
La relazione illustrativa, dunque, descrive la disposizione di cui all’articolo 11, comma 8, secondo periodo del D.L. n. 198/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, alla stregua di una norma di interpretazione autentica, chiarificatrice dell’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022 e dunque con efficacia retroattiva. Si valuti, a tal proposito, l’opportunità di precisare l’efficacia retroattiva della disposizione in commento.
Articolo 12 comma 1
(Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.)
L’articolo 12, comma 1, consente, fino al 31 dicembre 2023, di scomputare i costi di completamento della liquidazione di Alitalia S.p.A. dai proventi dell’attività di liquidazione svolta dall’amministrazione straordinaria, i quali ultimi sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
In dettaglio, il comma 1 modifica l’articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 (c.d. sostegni bis, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), che ha disciplinato alcuni aspetti dell’attività di liquidazione di Alitalia S.p.A., in particolare consentendo fino al 31 dicembre 2023, anziché fino al 31 dicembre 2022, di calcolare i proventi dell’attività liquidatoria di Alitalia al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria (ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 11-quater). La ratio della norma è consentire ai commissari liquidatori di poter far fronte ai costi e agli oneri dell’attività di liquidazione.
Si ricorda che il richiamato articolo 11-quater, oltre a differire i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto a beneficio del gruppo Alitalia SAI, aveva disposto la prosecuzione dell’attività delle società interessate, nelle more della decisione della Commissione europea sul piano industriale della nuova società ITA S.p.A. In questo ambito, il comma 8, che viene qui modificato, ha individuato i presupposti per far dichiarare la cessazione dell’esercizio dell’impresa delle società del gruppo Alitalia SAI e disposto che a far data dal decreto di revoca dell’attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegua, con finalità esclusivamente liquidatoria ed i relativi proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
Si ricorda altresì che il comma 9 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo volto a garantire un indennizzo pari al valore del biglietto per i titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali.
Articolo 12, comma 2
(Contratto nazionale di servizio RAI)
L’articolo 12, comma 2 posticipa al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto nazionale di servizio della RAI con il Ministero competente.
Quale premessa normativa, può ricordarsi come il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (recato dal decreto legislativo n. 177 del 2005) preveda all'articolo 45, comma 1 (come modificato dall'articolo 1 della legge n. 220 del 2015) che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia affidato per concessione ad una società per azioni, la quale lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico (secondo l'intestazione di allora), previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali (e provinciali, per le province autonome di Trento e di Bolzano), con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni, nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
Il D.P.C.M. 28 aprile 2017 ha disposto la concessione in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'annesso schema di convenzione, per una durata decennale (a decorrere dalla data del 30 aprile 2017).
Il conseguente contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. - riferito al quinquennio 2018-2022 - è stato approvato con il comunicato di quel Ministero del 7 marzo 2018, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale, con decorrenza della prevista durata quinquennale dal giorno successivo (8 marzo).
Siffatto contratto di servizio ha per oggetto l'attività che la società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (l'offerta attraverso le diverse piattaforme; la realizzazione dei contenuti editoriali; l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale; la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio).
Dunque a marzo 2023 è previsto cessare il contratto riferito al quinquennio 2018-2022.
È su tale scadenza che agisce la disposizione in esame, posticipandola al 30 settembre 2023.
Entro tale termine, dovrà concludersi il procedimento di approvazione del nuovo contratto nazionale di servizio, per il quinquennio 2023-2027.
L'esigenza di posporre la cessazione degli effetti del contratto in scadenza si intende sulla scorta degli adempimenti in ordine alla stipulazione del nuovo contratto, previsti dalla legge n. 220 del 2015 (recante “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”).
Di quella legge, l'articolo 5, comma 6 - espressamente richiamato dalla disposizione in esame - prevede infatti che il Ministero (dello sviluppo economico, lì è scritto: l'intestazione è stata mutata in “Ministero delle imprese e del made in Italy ” dall'articolo 2 del decreto-legge n. 173 del 2022) trasmetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. La Commissione parlamentare rende indi il prescritto parere sullo schema di contratto.
Per consentire alla Commissione parlamentare lo svolgimento delle sue attività, è disposta una posticipazione - al 30 settembre 2023 - degli effetti del contratto nazionale di servizio fin qui vigente.
Articolo 12, comma 3
(Contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica)
L’articolo 12, comma 3 estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. ecobonus)
In dettaglio, il comma 3, primo periodo, dispone che la misura di cui all’articolo 2, comma 1, lett. f-bis) del DPCM 6 aprile 2022, sia estesa alle annualità 2023 e 2024: si tratta del contributo, concesso per il 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici. Il contributo previsto è pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente, innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Si ricorda che la citata lett. f-bis) è stata introdotta dal DPCM 4 agosto 2022 (adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 e che ha modificato in tal senso il precedente DPCM del 6 aprile) ed il DPCM stesso ha stanziato a tal fine, per l’anno 2022, risorse per 40 milioni di euro.
Inoltre, base al secondo periodo del comma 3, le risorse già assegnate dal DPCM 6 agosto 2022, per gli anni 2023 e 2024, alla concessione di contributi c.d. ecobonus per gli acquisti dei soli autoveicoli elettrici nuovi vengono conseguentemente ridotte di 40 milioni di € per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in modo da consentire la copertura finanziaria della disposizione del primo periodo in commento. La riduzione delle risorse opera solo per quelle relative ai contributi per gli autoveicoli elettrici (di cui alla lett. a) dell’art. 2, comma 1 del DPCM) e non per quelle relative alle successive lett. b) e c), che riguardano rispettivamente gli autoveicoli ibridi e gli autoveicoli a motore tradizionale con emissioni fino a 135 gr/KM di CO2, né per quelle relative ai motoveicoli [lett. d) ed e)] ed ai veicoli commerciali (lett. f).
Si ricorda che l’individuazione ed il riparto delle risorse del Fondo per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, è disciplinata dall’art. 3 del DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni, che fissa le risorse complessivamente stanziate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, alla cui assegnazione prevede il Ministero dello sviluppo economico, che provvede all'erogazione. I limiti massimi complessivi annui di spesa, sono così destinati:
- Per l’anno 2023: 230 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 150 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f). Per l’anno 2024
- Per l’anno 2024: 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 120 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f)
Per i contributi c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, l’assegnazione concreta per il 2022 è stata di 630 mln € (per la ripartizione si può consultare l’apposita tabella sul sito del Ministero).
Si ricorda che il fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive, in attuazione del quale sono stati emanati i due DPCM sopra richiamati, è stato istituito dall’art. 22, co. 1 del D.L. n. 17/2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.
Il D.p.c.m. 6 aprile 2022 “Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti” ha disciplinato infatti la concessione dei contributi, c.d. ecobunus, per gli anni 2022-2024, assegnando i relativi fondi. I contributi sono previsti per l'acquisto di autovetture (categoria M1), motocicli e ciclomotori (categoria L), veicoli commerciali (categorie N1 e N2). Il decreto è stato successivamente modificato dal DPCM 4 agosto 2022, che, oltre ad introdurre la lett. f-bis) richiamata dalla norma in commento, ha innalzato del 50 per cento i contributi per l'acquisto di veicoli fino a 60 g/km CO2, nel caso in cui l'acquirente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e li ha estesi (con importi diversi) alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi.
Per ulteriori approfondimenti sull'entità dei contributi ecobonus si rinvia al relativo paragrafo “Mobilità sostenibile”, pubblicato sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 12, comma 4
(Riorganizzazione sistema camerale Regione Sicilia)
L’articolo 12, comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Sicilia può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.
Nel dettaglio, l’articolo 12, comma 4 novella l’articolo 54-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2022), il quale dispone che la Regione Sicilia, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, possa provvedere a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e assicurando alle camere di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
Il termine entro il quale provvedere alla riorganizzazione del sistema camerale - inizialmente fissato dalla norma al 31 dicembre 2021 - è stato già prorogato al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 228/2021, cd. D.L. “milleproroghe”.
La norma qui in esame proroga dunque di un ulteriore anno detto termine.
Nelle more del riordino, l’articolo 54-ter comma 2 del D.L. n. 73/2021, qui non modificato, ha disposto l’istituzione, entro il 24 agosto 2021 [79] , delle circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Ciò, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dalla disciplina del sistema camerale (art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 219/2016 [80] ).
Il comma 2 – come successivamente modificato dall’articolo 28, comma 3-bis del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021) ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), da adottare d’intesa con il presidente della regione siciliana, la nomina di un commissario (non più ad acta, come invece previsto nel testo originario) per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale, e ha disposto che gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei suddetti commissari.
In attuazione, con D.M. 30 marzo 2022 [81] sono stati nominati - quali commissari della camera di commercio di Catania e della camera di Commercio di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani - rispettivamente, i dott. Giuseppe Giuffrida e Massimo Conigliaro. Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n.1438 del 28 aprile 2022 ha accolto il ricorso per l’annullamento del decreto ministeriale.
Articolo 12, commi 5 e 6
(Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione
televisiva e sonora)
L’articolo 12, ai commi 5 e 6, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall’Accordo con la Santa Sede del 2010.
Nel dettaglio, il comma 5 prevede l’indizione di una gara per dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010.
A tal fine, è disposto che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB (Digital Audio Broadcasting), che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.
La disposizione è direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica ed esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato e degli accordi ad essi complementari stipulati nel 1929 (legge n. 810 del 1929), delle modifiche ad essi apportate nel 1985 (legge n. 121 del 1985) e dei successivi accordi complementari ed integrativi, tra i quali l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di note verbali del 14 e 15 giugno 2010.
Lo scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede del 14 e 15 giugno 2010 riguarda l’utilizzo delle frequenze di radiodiffusione televisiva e sonora, nel quadro delle assegnazioni delle frequenze adottato dalla Conferenza regionale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 (GE-06).
Il punto D) dell’Accordo, in particolare, prevede, in cambio della concessione all’Italia di alcuni canali televisivi sull’area delle province di Roma e limitrofe e di risorse frequenziali di radiodioffusione sonora, assegnate dal piano di GE-06 allo Stato della Città del Vaticano, l’impegno dello Stato italiano a mettere a disposizione del Vaticano, fino al 2032 e senza oneri per quest’ultimo, una capacità trasmissiva di almeno 4 Mbit/sec su un multiplex televisivo con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale, ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale.
Per dare attuazione all’Accordo, la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 2015, articolo 1, comma 167) ha previsto l’indizione di una procedura di gara, con offerte economiche al ribasso, per mettere a disposizione del Vaticano un multiplex televisivo, autorizzando la spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016. La gara è stata indetta nel 2016 dal MISE e aggiudicata con determina direttoriale del 23 giugno 2016 alla società PERSIDERA S.p.A.
Nel 2017 la frequenza FM 93,30 MHz della radio Vaticana è stata ceduta ed è stata consentita la diffusione della Radio Vaticana sul digitale terrestre (canale 733). L’operatore EuroDAB Italia, autorizzato dal Ministero alla diffusione dei segnali radiofonici in tecnologia DAB+ (la tecnologia che utilizza uno schema di compressione audio ancora più efficiente, obbligatoria dal 1° giugno 2019 per tutti i nuovi ricevitori radio e dal 1° gennaio 2020 anche per la vendita di apparecchi su qualsiasi piattaforma commerciale), ha stipulato accordi con molte emittenti radiofoniche nazionali, tra cui Radio Vaticana, per trasmettere attraverso il suo multiplex in tecnologia DAB+.
Si ricorda, altresì, che, con delibera n. 455/19/CONS, l’AGCOM ha modificato il “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” (c.d. Regolamento DAB), che disciplina in dettaglio le attività connesse alle trasmissioni radiofoniche digitali.
Il comma 6, al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile la capacità trasmissiva ai sensi del comma 5, reca un’autorizzazione di spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente (tabella A) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 13, comma 1
(Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
L’articolo 13, comma 1, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero, proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2024, del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la proroga relativa a tutti i servizi in rete del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale rivolti ai cittadini all’estero, “consentirà di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati per l’impossibilità per gli utenti di identificarsi e accedere ai servizi online”.
A tal riguardo il Governo fa presente che “le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli “Identity Provider” abilitati risultano poco incentivanti per chi risiede all’estero. In particolare, si precisa che “i connazionali sono obbligati a ricorrere a forme di riconoscimento a distanza, che sono spesso a pagamento o risultano troppo complicate per un’utenza anche anziana. Inoltre, le modalità di riconoscimento da remoto online, nella quasi totalità, prevedono che il cittadino sia in possesso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o della firma digitale, strumenti, anch’essi, ancora poco diffusi all’estero”.
Nello specifico, la disposizione in esame novella l’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al fine di:
1.
sostituite il riferimento ivi presente agli “uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” con quello relativo ai “servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero”;
2.
prorogare dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per il rilascio delle sopra citate credenziali di identificazione, già previsto dell’art. 24 del decreto legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020). È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2024, del termine ultimo per l’utilizzo delle credenziali già rilasciate e non ancora scadute per l’accesso ai servizi in rete del MAECI
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quella stesso termine (28 febbraio 2021) è stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Articolo 13, commi 2 e 3
(Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino - Fondo legge n. 394/1981)
L’articolo 13, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine di operatività delle misure di intervento straordinario del Fondo Legge n. 394/1981 a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino.
L’intervento in esame, evidenzia la relazione illustrativa, trova motivazione nell’avvenuta estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 - 2022/C 426/01). Il Quadro costituisce la base legittimante delle misure di aiuto straordinario, attraverso il Fondo Legge 394/1981, qui prorogate (per una descrizione analitica del Quadro, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare).
Segnatamente, l’articolo 13, comma 2, novella il comma 3 dell’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 (L. n. 28/2022), rubricato “Misure a favore di imprese esportatrici o che hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia”, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 le seguenti misure:
· l’applicazione alle richieste di finanziamento del Fondo per operazioni di patrimonializzazione, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell’importo del finanziamento stesso. Questa misura, qui prorogata di un anno, opera a favore delle imprese il cui fatturato medio, secondo gli ultimi tre bilanci depositati, è derivante, per almeno il 20 percento, da esportazioni dirette verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia;
· la possibilità di una sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi). La misura, qui prorogata di un anno, opera a favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.
Si valuti, al fine del coordinamento tra i commi 2 e 3 dell’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e di chiarire il contenuto della novella, l’opportunità di modificare anche il citato comma 2, laddove consente la sospensione fino a dodici mesi del pagamento delle rate in scadenza nel corso del 2022, per far riferimento anche alle rate in scadenza nel corso del 2023.
L'articolo 5-ter del D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022, convertito, con modificazioni in Legge n. 28 del 5 aprile 2022 ha introdotto misure a sostegno delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia. Si tratta, essenzialmente, di condizioni agevolate di intervento del Fondo Legge n. 394/1981, il quale supporta le imprese italiane operanti sui mercati esteri.
In particolare, il comma 1, lett. a) e b) dell’articolo 5-ter ha previsto che, per le domande di finanziamento volte a sostenere operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che hanno realizzato - negli ultimi tre bilanci depositati - un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina, la Federazione Russa e/o la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato medio aziendale totale:
a)
si applichi una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto
b)
la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto non debba essere superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno.
Le previsioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell’articolo 5-ter – qui prorogate fino al 31 dicembre 2023 - costituiscono una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, la quale invece vieta il cofinanziamento a fondo perduto per le operazioni di patrimonializzazione (cfr. art. 11, comma 2 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021) e, relativamente alle operazioni ammesse a cofinanziamento, prevede una percentuale dello stesso più bassa, pari al 10 percento dei finanziamenti concessi (cfr. art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).
Lo stesso articolo 5-ter, al comma 2, per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo legge n. 394/1981, in favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia consente la possibilità di sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi), con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
L’articolo 5-ter, al comma 3, ha disposto che le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 trovino applicazione fino al 31 dicembre 2022 – termine qui prorogato di un anno – e ha demandato le modalità attuative della disciplina ad una o più delibere del Comitato agevolazioni del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate, cfr. Delibera 28 aprile 2022, come modificata il 28 luglio 2022.
L'efficacia dell'articolo è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. La delibera del Comitato agevolazioni richiama il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (“Temporary Crisis Framework”), Sezione 2.1 (Aiuti di importo limitato), per cui si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.
L’articolo 13, comma 3, novella l’articolo 29, comma 2, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), rubricato “Misure a favore di imprese esportatrici”, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2023, l’operatività della norma (articolo 29, comma 1 del medesimo D.L.) che consente, in via generale, l’utilizzo delle disponibilità del Fondo legge 394/1981 per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.
L’articolo 29 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 91/2022, ha disposto, al comma 1, che le disponibilità del Fondo Legge n. 394/1981 possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. In tali casi, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. Tale previsione costituisce una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, la quale invece prevede una percentuale di cofinanziamento più bassa, pari al 10 percento dei finanziamenti concessi (cfr. art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, nella formulazione precedente alla novella in esame, quanto disposto dal comma 1 doveva applicarsi fino al 31 dicembre 2022. Il comma, quanto alle condizioni e modalità della misura, ha rinviato ad una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia della misura è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Il Comitato agevolazioni, il 16 giugno 2022, in attuazione dell’articolo 29, ha adottato la delibera quadro, successivamente modificata il 28 luglio 2022.E’ stata altresì adottata la circolare operativa 2/394/2022. Si rinvia più diffusamente al sito istituzionale di SIMEST.
La relazione tecnica, i commi 2 e 3 dell’articolo 13 segnala che gli interventi sul Fondo 394/81 per le imprese esportatrici, di contrasto agli effetti della crisi ucraina, risultano dotati delle risorse finanziarie allocate con la citata Delibera del 16 giugno 2022, fino a 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime de minimis, e fino a 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto.
Su tali risorse, riporta sempre la relazione tecnica, sono state deliberate operazioni per circa 52 milioni complessivi (di cui circa 33 milioni a valere sul Fondo 394 e circa 19 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per circa 50 milioni (di cui orientativamente circa 35 milioni a valere sul fondo 394 e circa 15 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata). I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano ampiamente capienti rispetto alla proroga della misura fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili, che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del fondo 394/81, Per una analisi in dettaglio del Fondo, si rinvia infra, al box ricostruttivo.
Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.
SIMEST è una società per azioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).
Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari.
Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.
Nel contesto pandemico, il Fondo 394/1981 è stato più volte rifinanziato e, contestualmente, potenziato, anche con l’istituzione del Fondo per la promozione integrata, ai sensi dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020, le cui risorse (anch’esse via via implementate da ulteriori interventi successivi) sono destinate, tra l’altro, alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, in misura inizialmente non superiore al 50% dei finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese concessi ai sensi della legge 394/81 (articolo 72, comma 1, lett. d)). Con il D.L n. 73/2021 (L. n. 106/2021) tale misura è stata poi ridotta al 10% e sono state escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione (articolo 11).
Fondo 394/1981 e PNRR
Il PNRR, con l’investimento M1.C2. I5 “Rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” si è prefisso di rifinanziare e innovare l’operatività dei finanziamenti per l’internazionalizzazione e aiutare le PMI, in particolare quelle del Mezzogiorno, che godono di maggiori agevolazioni (quota di fondo perduto del 40 per cento, rispetto al 25 per cento ordinario). A tale fine, ha previsto 1.200 milioni di risorse PNRR, per permettere l’accesso di almeno 4.000 PMI al sostegno del Fondo.
Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11), ha dato attuazione all’investimento, rifinanziando, con le risorse PNRR, il Fondo 394 con la costituzione della “Sezione Prestiti” (800 milioni per l’anno 2021 per finanziamenti a tasso agevolato) e la “Sezione Contributi” per le finalità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria (400 milioni per l’anno 2021) per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti. La Delibera quadro del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del 30 settembre 2021 ha stabilito i criteri della politica di investimento. Dal 28 ottobre 2021 è stato reso operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di finanziamento.
Il 29 dicembre 2021, il comitato interministeriale che amministra il Fondo ha deliberato la concessione di finanziamenti a 5.224 PMI, per un valore complessivo di circa 753 milioni di euro, consentendo il raggiungimento dell’obiettivo PNRR entro il termine previsto. L’obiettivo dell’investimento è stato raggiunto. Con delibera del Comitato agevolazioni del 31 marzo 2022, ha esteso al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione delle domande a valere sulle risorse residuate PNRR (circa 447 milioni). Secondo quanto indicato nel portale SIMEST, alla data del 30 giugno 2022, le risorse messe a disposizione sulla misura PNRR - Fondo 394 risultavano già tutte interamente impegnate.
L’articolo 40, comma 1-bis, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla citata linea progettuale del PNRR, eccedenti il limite di spesa autorizzato (dall’articolo 11 del D.L. n. 121/2022), si provveda nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di stato “de minimis”, a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare fino a 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.
Ulteriori rifinanziamenti
Si rammenta che la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), art. 1, comma 49, lett. a) ha dotato il Fondo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La dotazione per l’anno 2022 è stata poi ridotta di 200 milioni dall’articolo 39, comma 1, del D.L. 17/2022, a copertura degli oneri recati dalla citata disposizione (potenziamento del fondo di venture capital).
Si rinvia anche alla Relazione della Corte dei Conti – approvata con deliberazione 14 luglio 2022 n. 29/2022/G - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da Simest.
Articolo 13, comma 4
(Tecnopolo di Bologna)
L’articolo 13, comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche.
La relazione illustrativa evidenzia che la finalità della proroga è ultimare le opere, finanziate dal MAECI a valere sui fondi stanziati dall’articolo 48, comma 5, del DL n. 34/2020 (su cui si rinvia subito infra), e in corso di realizzazione nell’ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali. Le opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell’Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica.
Segnatamente, l’articolo 13, comma 4 novella l’articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020). Tale norma, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, ha autorizzato la regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, ad operare sino al 31 dicembre 2022 con i poteri e con le modalità consentite dall’articolo 4, commi 2 e 3 del D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”), che disciplina le modalità di nomina e i poteri dei Commissari straordinari per le opere pubbliche. A tale fine, il citato articolo 48 del D.L n. 34/2020 ha autorizzato la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022.
La norma qui in esame proroga il termine del 31 dicembre 2022 di un anno, sino al 31 dicembre 2023.
I poteri e le attribuzioni dei Commissari straordinari sono disciplinati dai commi 2-5 dell’art. 4 del D.L. 32/2019. In base al comma 2, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.
Il comma 3 prevede, tra l’altro, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni che vengono richiamati dalla norma.
È altresì autorizzata, dal comma 3-bis, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari nominati, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Lo stesso comma 3-bis dispone che il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.
Il comma 4 dispone che i Commissari straordinari trasmettono al CIPE, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
Il comma 5 disciplina, tra l’altro, i compensi dei Commissari ed indica i soggetti di cui tali Commissari possono avvalersi per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. È inoltre disciplinata l’eventuale nomina, da parte del Commissario, di un sub-commissario e il relativo compenso.
Articolo 13, comma 5
(Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari
in aree di crisi)
La disposizione proroga per tutto il 2023 la previsione (contenuta nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 349), che rialloca al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le somme (non ancora spese) che il nostro Paese aveva versato fino al per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, finalità non più attuale dopo la conclusione della presenza internazionale.
Le somme, versate alla NATO e al Programma Onu per lo sviluppo (UNDP) in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, sono riassegnate al Maeci per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d’interventi umanitari in aree di crisi.
Si segnala in proposito che, dal 2014 al 2021, i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali hanno stanziato un importo annuo di 120 milioni di euro a favore dei due fondi internazionali costituiti per il supporto rispettivamente alle forze armate (fondo ANATF, gestito dalla Nato) e alle forze di sicurezza afghane (fondo LOTFA, gestito da UNDP).
Il provvedimento riguarda ovviamente le somme non ancora spese dalle due organizzazioni internazionali.
Gli interventi contemplati dalla disposizione in commento comprendono, oltre ad attività di assistenza per la popolazione afghana (compreso il sostegno alla ricollocazione di rifugiati in altri Paesi e la promozione di programmi internazionali di gestione e di mitigazione degli effetti dei flussi migratori nella regione a seguito della crisi afghana), anche interventi a favore di altre aree di crisi, a cominciare dall’Ucraina. Parte dei fondi è invece destinata al potenziamento della rete diplomatica e consolare.
Articolo 14, comma 1
(Rinnovo del Consiglio della magistratura militare)
La disposizione proroga al 30 settembre 2023 il termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge17 giugno 2022, n. 71.
Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede (art. 69, co. 4), che le elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare siano indette con decreto del suo presidente, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Tale termine, per il 2023, è prorogato al 30 settembre.
La riforma del Consiglio della magistratura militare è prevista dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".
L'art. 40 della legge, infatti, reca una delega per il riassetto delle norme dell’ordinamento giudiziario militare, indicando i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi, nonché il procedimento per l’emanazione dei decreti delegati. L'obiettivo dell'intervento è adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, la disciplina dell’ordinamento giudiziario militare alla riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario.
Per quanto riguarda il tema qui di interesse, la lettera e) dell'art.40 stabilisce l’applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e delega il Governo ad aumentare a 4 il numero dei componenti eletti (attualmente sono 2), al fine di garantire la maggioranza della componente elettiva.
Lo stesso articolo 40 prevede che sugli schemi di decreti legislativi sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in assenza dei pareri parlamentari. Ai fini dell’adozione dei decreti legislativi in esame dovrà essere, inoltre, sentito il Consiglio stesso, chiamato ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi.
Quadro normativo
Il Consiglio della magistratura militare è l’organo di autogoverno della magistratura militare, competente a deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge. In particolare, delibera sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia militare; fornisce inoltre pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della Difesa può avanzare proposte, proporre osservazioni e può intervenire alle adunanze del Consiglio.
In base all’art. 60 del Codice dell'ordinamento militare, il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:
a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) due componenti eletti dai magistrati militari;
d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio.
L'ordinamento giudiziario militare.
L’articolo 103, terzo comma, della Costituzione afferma che «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».
La Costituzione, dunque, limita la giurisdizione militare sia dal punto di vista oggettivo (può giudicare solo dei reati militari) che soggettivo (può giudicare solo gli appartenenti alle forze armate). La definizione di reato militare e la nozione di appartenente alle Forze armate sono state peraltro ulteriormente circoscritte sia dal legislatore (legge n. 167 del 19561, per quanto riguarda il reato militare) che dalla Corte costituzionale (sento. n. 429 del 1992, per quanto riguarda le Forze armate).
Alla giustizia militare il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) dedica gli articoli da 52 a 86, contenuti nel Capo VI del Libro I, a sua volta suddiviso nelle Sezioni dedicate all’“Ordinamento giudiziario militare”, al “Consiglio della Magistratura Militare”, alla “Disciplina del concorso in magistratura militare” e, l’ultimo, all’ “Ordinamento penitenziario militare”.
A seguito del riassetto normativo, avvenuto con l’emanazione del citato Codice dell’ordinamento militare, sono pertanto confluite nel codice le disposizioni originariamente contenute nella legge n.180 del 1981, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, nella legge n. 561 del 1988, relativa all'istituzione del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per effetto delle quali:
· tribunali e procure militari sono stati ridotti da 9 a 3: Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna); Roma (competente per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna); Napoli (competente per Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). Sono soppressi i tribunali militari e le procure di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo;
·
sono state soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d'appello e i relativi uffici della Procura generale militare della Repubblica;
· il ruolo organico dei magistrati militari è stato fissato in 58 unità.
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice dell’ordinamento militare «I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari».
Il Tribunale militare giudica con l’intervento del presidente del medesimo o del presidente di sezione, di un magistrato militare con funzioni di giudice e di un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: gli ufficiali che svolgono incarichi di ministro o sottosegretario di Stato; il Capo di stato maggiore della difesa; il Segretario generale della difesa; i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; il Direttore generale per il personale militare.
Articolo 15, comma 1
(Proroga di termini in materia di prodotti ortofrutticoli)
L’articolo 15, comma 1, proroga di un anno ossia fino al 31 dicembre 2023, il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo privi di elementi inquinanti o nocivi.
Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame novella il comma 1-bis, dell’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77 - recante “Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma” - prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la misura che estende ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi le disposizioni descritte al comma 1 dello stesso articolo 4 per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Si ricorda che il predetto comma 1-bis è stato introdotto dal D. L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, pubblicato nella G.U. 22 marzo 2021, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. L’art. 39, comma 1-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, è infatti, intervento sull’allora vigente articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, inserendo il comma 1-bis che prevedeva che fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. Il successivo comma 1-ter aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.
Come osservato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, la modifica al comma 1-bis dell’articolo 4 interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, introducendo una proroga del termine originariamente previsto dalla norma, ed estendendo fino al 31 dicembre 2023 l’applicabilità delle disposizioni previste dal comma 1, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, le quali si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. Il richiamato comma 1 dell’art. 4 della legge 77 del 2011 indica le Autorità, tra le quali il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che definiscono di concerto i parametri chimico- fisici e igienico - sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste), di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome, definisca, con proprio decreto, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore. Si fa presente, in proposito, che in attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.M. 20 giugno 2014 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Si ricorda che l'art. 2 della citata L. 77 del 2011 definisce prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
Articolo 15, comma 2 e 4
(Proroga di termini in materia di procedure inerenti la liquidazione dell’EIPLI)
L’articolo 15, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente. Il comma 4 quantifica gli oneri previsti dal comma 2.
Nel dettaglio, il comma 2, lettera a) della disposizione in commento interviene sul comma 11 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) prorogando, in particolare, dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale le funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania), con le relative risorse umane e strumentali, sono trasferite ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico, costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si ricorda, in proposito, che il citato art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede la soppressione di alcuni Enti ed organismi, tra i quali l’EIPLI. Tale Ente è in liquidazione dal 2011, per effetto di quanto previsto dal comma 10 del sopra menzionato art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha dichiarato la soppressione, e messa in liquidazione.
Il comma 11 dell’articolo 21, dispone come ora specificato, che le funzioni del soppresso EIPLI con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero delle infrastrutture. Alla nuova società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. È inoltre stabilito che lo statuto della società prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati. È poi previsto che il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste che lo approva con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
La disposizione in commento, con la lett. b) del comma 2, modifica inoltre, l’ultimo periodo del citato comma 10 dell’art. 21 stabilendo che il Commissario liquidatore - nei successivi sessanta giorni dalla predetta data del 31 dicembre - predispone la situazione patrimoniale del soppresso Ente (riferita alla stessa data del 31 dicembre 2023) nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza.
Il sopra richiamato comma 10 dell’art. 21, come prima esposto, prevede la soppressione e la messa in liquidazione dell’EIPLI a far data dall’entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011 allo scopo di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Si dispone, inoltre, che, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, il Commissario liquidatore è autorizzato, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le suddette transazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2023.
Come indicato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame “la ratio sottesa al suddetto intervento è quella di completare il processo di liquidazione dell’EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell’ente nella società pubblica”.
Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 e reca la relativa copertura finanziaria.
Articolo 15, comma 3
(Proroga di termini in materia di potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste)
L’articolo 15, comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica.
Nel dettaglio, il comma 3 della disposizione in commento, novella il comma 2 dell’articolo 19-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, stabilendo un diverso termine (un anno, anziché sessanta giorni) entro il quale il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica secondo determinate modalità al fine di potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico.
Il comma 2 dell’art. 19-bis del sopra citato decreto-legge 4 del 2022, prima della modifica operata dalla disposizione in commento, disponeva che al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico lo stesso dicastero modifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra richiamato decreto-legge e secondo le modalità delineate nel comma 1 dello stesso art. 19-bis, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Il comma 1 dell’art. 19-bis, stabilisce che i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del dicastero in questione, come definita dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
Articolo 16, commi 1 e 2
(Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo)
Il comma 1 dell’articolo 16 differisce (lettere a) e c)) dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo e, di conseguenza, opera (lettera b)) un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto. Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale); la novella, da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1° luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti in atto entro il 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo); resta fermo che, nell’ambito dei limiti temporali così ridefiniti, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva (dunque anticipata) della durata massima del vincolo.
Il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, operato dalla novella di cui al comma 1, lettera a), concerne il termine iniziale di applicazione di molte norme poste dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale opera una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, sia in materia di lavoro sportivo; il differimento non concerne le norme di cui agli articoli 10, 39 e 40 e al titolo VI del citato D.Lgs. n. 36, le quali trovano già applicazione dal 1° gennaio 2022 [82] .
La lettera b) dello stesso comma 1 opera un identico differimento (al 1° luglio 2023) della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto.
La successiva lettera c) reca una novella di coordinamento con quella di cui alla suddetta lettera a), al fine di esplicitare che il differimento al 1° luglio 2023 concerne anche la decorrenza dell’applicazione di una novella operata nel testo unico delle imposte sui redditi [83] ; quest’ultima prevede la soppressione della qualificazione fiscale come redditi diversi di emolumenti ed indennità nell'area del dilettantismo (soppressione correlata alla nuova disciplina fiscale di cui all’articolo 36 del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni).
Considerato che il differimento di cui alla lettera c) appare formalmente già compreso nel differimento di cui alla lettera a), si consideri l’opportunità di valutare se l’intervento di cui alla lettera c) sia superfluo o se invece si intenda che le altre novelle poste dagli articoli 51 e 52 del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni, siano già operanti e non comprese nel differimento al 1° luglio 2023.
Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale); la novella, da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1° luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti in atto entro il 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo); resta fermo che, nell’ambito dei limiti temporali così ridefiniti, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva (dunque anticipata) della durata massima del vincolo.
Riguardo all’individuazione - da parte di varie novelle di cui ai commi 1 e 2 in esame - del termine iniziale del 1° luglio 2023, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [84] osserva che, in molti ordinamenti interni sportivi, la data del 1° luglio costituisce il termine iniziale di una nuova stagione sportiva.
Articolo 16, comma 3
(Proroga del mandato degli organi
dell’Istituto per il credito sportivo)
L’articolo 16, comma 3, proroga il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 30 giugno 2023.
A tale scopo viene modificato l’articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva disposto la proroga dei citati organi fino al 31 dicembre 2022.
In base allo statuto dell’Istituto per il credito sportivo (articolo 14, comma 1, dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci, elencati dall’articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta.
Il primo mandato dell’attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 con il decreto-legge n. 228 del 2021. Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articoli 13, 16, 22). Si prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) e la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.
Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il Credito Sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della prorogatio, che (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza.
Posto che, in caso di mancato rinnovo degli organi dell’ente alla scadenza del citato termine, secondo la procedura sopra indicata, sussiste il rischio di commissariamento/amministrazione straordinaria ope legis (come già avvenuto nel dicembre 2011) del medesimo istituto, la proroga in argomento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, scongiurerebbe soluzioni di continuità nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell’Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.
Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI; b) dal fondo patrimoniale; c) dalle riserve.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza. In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato: a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva; b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.
Qui il link al bilancio 2021 dell’Istituto per il credito sportivo.
Articolo 16, comma 4
(Concessioni degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche)
L’articolo 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.
In dettaglio, il comma 4 dispone che le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni: la disposizione ha la finalità di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.
Si ricorda che nell’ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l’art. 3 aveva già prorogato l’efficacia delle concessioni in essere , fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive.
Il comma 4 prevede inoltre che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali: si tratta delle disposizioni che hanno disposto, tra l’altro:
- l’affidamento e il rinnovo delle concessioni marittime lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive mediante procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (art. 3, co. 2);
- la non abusività dell’occupazione fino alla conclusione delle procedure di affidamento (art. 3, co. 3);
- la delega (art. 4) ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, definendone i principi e criteri direttivi.
Per approfondimenti sui contenuti della legge annuale sulla concorrenza 2021, relativi al riordino della disciplina delle concessioni demaniali si può consultare il dossier di documentazione a suo tempo predisposto.
Articolo 16, comma 5
(Trattenimento da parte della società Sport e salute S.p.A. delle somme per il pagamento dell'indennità per i collaboratori sportivi)
L’articolo 16, comma 5, autorizza la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per il pagamento di un’indennità connessa all’emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi, alle seguenti condizioni:
- che tali somme non siano state ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
- che esse non siano state utilizzate;
- che siano risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario pari a 220 milioni di euro per il 2021.
Il trattenimento di tali somme è autorizzato in deroga ad alcune disposizioni legislative espressamente richiamate dal comma in esame:
- a quella che ha previsto che le predette somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. e non utilizzate dovessero essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021 (articolo 44, comma 13, del D.L. n. 73/2021 - L. n. 106/2021);
- a quella che ha stabilito che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento della suddetta indennità, ma non utilizzate, dovessero essere riversate, entro il 15 ottobre 2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base (articolo 6, comma 1, del D.L. n. 127/2021 - L. n. 165/2021).
Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni si provvede, quanto a euro 14.522.582 per il 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Relativamente alla società Sport e salute S.p.A., precedentemente denominata Coni servizi S.p.A. si veda la determinazione della Corte dei conti del 12 luglio 2022, n. 89 (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e Salute S.p.A. - 2020).
La sua finalità è di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia, nei confronti della quale si pone come organismo in house [85] . Infatti, agisce quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. Almeno l’ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, ferma restando la competenza del Mef in ordine alle determinazioni circa la destinazione di eventuali utili e ricavi derivanti dall’attività di mercato.
Si ricorda che l'articolo 44, commi da 1 a 6, del D.L. n. 73/2021 - L. n. 106/2021 ha previsto in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è stato subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto. Il comma 4 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati. L’indennità doveva essere corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell’indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono stati definiti dal comma 1. Il comma 6 ha disposto in relazione alla copertura dell’onere finanziario.
I commi da 7 a 12 hanno disciplinato la procedura di pagamento per i soggetti che avessero fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per alcune delle precedenti indennità temporanee in esame sia all'INPS per le indennità temporanee (incompatibili con quelle summenzionate) previste in favore di altre categorie di lavoratori da parte delle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La procedura in oggetto concerne i casi in cui l'INPS abbia riconosciuto il diritto alle indennità di propria competenza ed è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 35,8 milioni di euro per il 2021.
Come ricordato sopra, il comma 13 ha previsto che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non utilizzate fossero riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier n. 393/2 Vol. II del 19 luglio 2021, predisposto in occasione dell'esame dell' A.S. 2320/XVIII.
Inoltre, come sopra ricordato, l'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 127/2021 - L. n. 165/2021 ha stabilito che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza da COVID-19, ma non utilizzate, fossero riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base.
In particolare, le predette somme, a seguito di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 ottobre 2021, dovevano essere riassegnate:
- per il cinquanta per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
- per il restante cinquanta per cento al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.178 del 2020).
Per ulteriori ragguagli, si veda il dossier n. 479/2 dell'11 novembre 2021, predisposto in occasione dell'esame dell'A.C. 3363/XVIII.
Articolo 17, commi 1-5
(Disposizioni relative all’acquisizione dalle agenzie di stampa
di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni)
L’articolo 17 reca proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (comma 1).
Reca, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (commi da 2 a 5).
Prevede, per questo riguardo, l’istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale; ed autorizza le amministrazioni pubbliche ad acquistare servizi dalle medesime agenzie, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
A tal fine stabilisce che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti nonché, su richiesta espressa, per gli organi costituzionali.
Dispone inoltre sulla formazione del predetto elenco delle agenzie.
Autorizza, infine, lo svolgimento di procedure di acquisto, mediante procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando ovvero mediante procedura aperta, per talune tipologie di servizi da agenzie che non siano ricomprese nell’elenco.
Il comma 1 reca novella all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, prorogando fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al 31 dicembre 2022) la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2021, di conversione del medesimo decreto-legge n. 162 del 2019).
Si tratta dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge n. 237 del 1954 e dell'articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997 (v. infra).
Il comma in esame dispone, inoltre, che all’attuazione di quanto previsto si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Sulla norma qui novellata era già intervenuto l’art. 194, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (come convertito dalla legge n. 77 del 2020) disponendo la proroga dei contratti dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Quindi l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 228 del 2021 (“proroga termini”, come convertito dalla legge n. 15 del 2022) ha disposto l’ulteriore proroga del termine fino al 31 dicembre 2022.
Per intendere la disposizione, vale richiamare il retrostante ordito normativo.
L’articolo 2 della legge n. 237 del 1954 ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, comma 1, della legge n. 198 del 2016) - sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 – ossia, servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero - in concorso con il Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.
Successivamente, l’articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997 ha previsto che il citato articolo 2 della legge n. 237 del 1954 va interpretato nel senso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 2, della legge n. 198 del 2016, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni – siano autorizzati ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Questo, al fine di un più razionale uso delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una più completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti.
Ha, altresì, previsto che tali prestazioni rientrino nei servizi che possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 157 del 1995 [86] .
L’acquisizione centralizzata, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato era stata effettuata, fino al 2016, prima a trattativa privata, poi a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.
A seguito della riforma del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), l’acquisto è stato effettuato, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione, attraverso procedure competitive aperte di rilevanza europea.
Come ricordato dalla relazione illustrativa al presente decreto-legge, i contratti in essere sono stati stipulati in esito alle procedure di gara esperite nel 2017.
Secondo quanto riferiva l’audizione del Sottosegretario per l’informazione e l’editoria del 27 luglio 2018 presso la VII Commissione della Camera, all’esito di tali gare, svoltesi nel 2017, sono stati stipulati 15 contratti di importo diverso, di cui 10 per i servizi destinati alle Amministrazioni dello Stato e 5 per i servizi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
L’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante tale procedura, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Al riguardo, v. qui di seguito il riquadro dedicato alla deliberazione ANAC n. 853 del 2016.
Con Delibera n. 853 del 20 luglio 2016 l’ANAC – ricordato che l’art. 63, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto che l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è utilizzabile “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” e che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto - ha fatto presente che:
- l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara non può operare quando sussista comunque anche un minimo spazio per poter utilmente esperire una procedura comparativa;
- data la necessità di un affidamento a più operatori economici, occorre valutare la possibilità di individuare lotti di gara distinti ed utilizzare lo strumento dell’accordo quadro con più operatori economici.
Il comma 2 autorizza le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ad acquistare “notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati”.
Si prevede che:
§
i suddetti servizi siano acquistati dalle agenzie di stampa iscritte in apposito elenco tenuto presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
§
tali acquisti siano effettuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, disciplinata dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (v. supra).
Tali disposizioni sono poste con la finalità dichiarata di garantire la più ampia pluralità delle fonti, assicurando la completezza delle informazioni.
Per quanto concerne, invece, i servizi di carattere internazionale, specialistico o settoriale, si veda infra il comma 5.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato (comprese le relative articolazioni periferiche), gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali (comma 3).
La «centrale di committenza» (art. 3, comma 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici) è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono:
§
attività di centralizzazione delle committenze, ossia le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti (art. 3, comma 1, lett. l) del Codice medesimo);
§
se del caso, attività di committenza ausiliarie, ossia le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata (art. 3, comma 1, lett. m) del Codice medesimo).
Il comma 4 stabilisce che nell’elenco possano essere iscritte le agenzie di stampa di rilevanza nazionale.
L’individuazione di tali agenzie è demandata ad un decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (30 dicembre 2022).
Il decreto è emanato sulla base degli elementi informativi forniti da un apposito Comitato, entro 60 giorni dalla propria costituzione.
Tale Comitato è chiamato a fornire una proposta recante, tra l’altro, specifici criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e dei corrispettivi dei servizi acquisiti con la suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Il Comitato, costituito “tempestivamente” (recita la disposizione), è composto da non oltre cinque componenti, scelti tra:
§
magistrati ordinari o amministrativi,
§
professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche
§
avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale
§
giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale.
Si segnala che la norma prevede che il decreto di individuazione delle agenzie di stampa debba essere emanato entro sessanta giorni dell’entrata in vigore del decreto-legge e che il Comitato formuli la correlativa proposta entro sessanta giorni dalla propria costituzione.
Si valuti l’opportunità di un coordinamento tra i due termini temporali.
Il comma 5 prevede che le medesime amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) possano acquistare “servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale”, anche di carattere video fotografico, da agenzie diverse dalle agenzie di rilevanza nazionale iscritte nell’elenco disciplinato dal comma 4.
Tale facoltà è condizionata all’esperimento di una procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o di una procedura aperta (rispettivamente disciplinate dagli articoli 62 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici).
Tale comma 5, quindi, prevede per i citati servizi (internazionali, specialistici, settoriali), la possibilità di acquisto presso agenzie non iscritte nell’elenco nazionale, purché attraverso procedure che prevedano l’avviso di indizione di gara e la pubblicazione del bando.
L’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici dispone circa la procedura aperta. In tale procedura, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Specifiche disposizioni sono dettate in caso di avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara.
Nella procedura competitiva con negoziazione, disciplinato dall’articolo 62 del Codice, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni indicate in norma, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Anche in questo caso si prevede una specifica disciplina in caso di utilizzo di un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare e le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
Nel corso dell’audizione tenutasi il 29 novembre 2022 presso la VII Commissione (cultura) della Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria segnalava l’opportunità di concedere una proroga per gli affidamenti in essere, al fine di aprire un dialogo con gli stakeholders, ricordando come l'ultima gara si sia svolta nel 2017 “in un contesto di mercato, e quindi anche di esigenze, totalmente diversi”.
Si rammenta, infine, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 2021, oltre a disporre, al comma 2, la proroga al 31 dicembre 2022 dei contratti in essere, ha istituito (comma 1) una Commissione per individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione di tali servizi.
Tale Commissione, ricorda la relazione illustrativa al presente decreto-legge, è stata effettivamente costituita con d.P.C.m. del 7 febbraio 2022 ed ha concluso i suoi lavori il 27 giugno 2022, in prossimità del termine della precedente legislatura, inviando alle Autorità politiche la propria relazione conclusiva, nella quale si riportano gli esiti dell’istruttoria e delle audizioni svolte e si delineano alcune proposte normative. “Di conseguenza, la proroga disposta con l’articolo in oggetto si è resa necessaria al fine di consentire al nuovo esecutivo la dovuta consapevolezza per assumere decisioni complesse su un tema di rilevanza costituzionale, in riferimento al quale sono emersi orientamenti non unanimi nell’individuazione di un punto di equilibrio fra i diversi aspetti rilevanti”.
Articolo 18, comma 1
(Polo ospedaliero della città di Siracusa)
Il comma 1 dell’articolo 18 in esame, introduce alcune modifiche alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a: a) prorogare - da due - a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 23/2020, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; b) estendere a due anni – invece che uno - la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della predetta realizzazione.
Più in dettaglio, l’articolo 18 in esame, al comma 1, non essendo la realizzazione di tale complesso ospedaliero ancora terminata [87] , introduce una novella all’art. 42-bis del DL. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), con la duplice finalità di:
a) definire una proroga di tre anni, invece di due, dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 40 (7 giugno 2020), per la realizzazione del complesso ospedaliero in argomento;
Al riguardo la relazione illustrativa afferma che risultano avviate le procedure espropriative ed è stato completato l’affidamento dell’incarico di redigere il Progetto definitivo.
b) estendere a due anni, invece di uno, la prorogabilità della nomina del Commissario straordinario, avvenuta con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
Tale nomina all’incarico, esclusivamente a titolo gratuito, è avvenuta per la prima volta con DPCM 22 settembre 2020 (qui il comunicato)
[88]
. Successivamente, con DPCM del 23 novembre 2021, l’incarico è stato prorogato di un ulteriore anno senza soluzione di continuità. L’incarico pertanto risulterebbe cessata il 22 settembre 2022, senza possibilità di rinnovo della nomina.
Il comma 502, articolo 1, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto, da ultimo, modifiche all’articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità, L. 40/2020) che aveva introdotto talune misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. In particolare, è stata prevista l’aggiunta del comma 5-bis al predetto articolo 42-bis diretto a prevedere una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
Il completamento della struttura è stabilito entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 23/2020 (7 giugno 2020).
La struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di 5 unità di personale [89] , di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale e 4 unità di personale non dirigenziale.
Tra queste ultime unità del contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti e consulenti, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza - in base ai presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabiliti all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 -, il cui compenso è definito dal Commissario straordinario, e non può comunque superare i 48.000 euro annui. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, con obbligo di rendicontazione, mentre le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, analogamente corrisposte previa presentazione di documentazione e con obbligo di rendicontazione, con oneri cui è chiamato a provvedere direttamente il Commissario nei limiti delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale indicata dalle disposizioni del medesimo 42-bis, comma 4.
Il Commissario straordinario deve operare nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oltre ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea degli obblighi internazionali e dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale [90] .
In merito all'affidamento e all'esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, il comma 1 dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50 2016), oltre a fare riferimento al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, specifica, altresì, lo specifico rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, al fine evidente anche di non sfavorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
Con riferimento al nuovo ospedale di Siracusa si evidenzia il contratto (qui il testo) per l’affidamento di servizi di supporto tecnico – amministrativo e di committenza ausiliaria al responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del richiamato Codice dei contratti.
Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e realizzazione del complesso ospedaliero in esame, al Commissario straordinario viene intestata un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, alla quale sono assegnate le risorse disponibili e su cui possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione di tale complesso ospedaliero.
Dal profilo finanziario, peraltro, la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero risulta finanziata a valere sulle risorse disponibili, assegnate alla Regione Siciliana, ai sensi del programma di edilizia sanitaria previsto di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 e, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima regione e previa sottoscrizione dell'Accordo di programma tra il Commissario, il Ministero della salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito si sottolinea che l’ultimo riparto delle risorse per l'edilizia sanitaria è stato effettuato con Delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per complessivi 4.695 milioni di euro, in base alle disponibilità dell'art. 1 comma 555 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attribuendo alla Regione siciliana l’8,36% del totale complessivo, per un ammontare di 334,2 milioni di euro.
Articolo 18, comma 2
(Commissario risanamento baraccopoli di Messina)
L’articolo 18, comma 2, prevede l’avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, previsto dall’articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021.
La durata dell’incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023.
A tale proposito si ricorda che il sopra richiamato articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 ha previsto delle disposizioni finalizzate ad attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti.
Per tali finalità si prevedeva che il Prefetto di Messina fosse nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988, per l'espletamento delle attività necessarie.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario era stata fissata in 12 mesi prevedendo che potesse essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023.
Articolo 19, comma 1-3
(Ecosistemi innovativi e Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)
L’articolo 19 proroga, in primo luogo, al 31 dicembre 2023 il termine per la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” (comma 1); in secondo luogo, si posticipa di tre anni, cioè fino al 31 dicembre 2025, il termine (che diversamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022) per lo svolgimento dell'attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009 (comma 2). Si specifica che dall'attuazione dell'attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).
Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 quanto previsto dall’art. 42, comma 5-bis, quarto periodo, del D.L. 50/2022, che disciplina l’erogazione di contributi per il progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
Il previgente quarto periodo del citato comma 5-bis dell’art. 42 del D.L. 50/2022 ha previsto che nel decreto ministeriale del Ministro del Sud e la Coesione territoriale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che riporta le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse, sia anche contenuto un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al citato progetto entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La norma in esame proroga tale ultimo termine al 31 dicembre 2023.
L'obiettivo del progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, secondo quanto definito nell’Allegato 1 al D.M. 15 luglio del 2021, riguarda la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca multidisciplinare e creazione di imprese. Si prevede, nello specifico, una collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore. Lo stanziamento iniziale è stato pari a 350 milioni di euro.
Il citato comma 5-bis dell’art. 42 del D.L. 50/2022 ha stanziato, inoltre, 200 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, al fine di rafforzare la linea progettuale “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, prevista dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 2, comma 2, lett. a), numero 4, del D.L. n. 59 del 2021). Tali risorse sono ripartite in 50 milioni annui dal 2023 al 2026.
Il comma 2 posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025 quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 136/2013, che disciplina l’operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, finalizzata al completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
La citata Unità Tecnica-Amministrativa, prevista fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 111/2019, è stata istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde provvedere (oltre che a misure di carattere straordinario ed urgente, a seguito della frana nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino) all'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle Unità “stralcio” ed “operativa”, istituite (dall'art. 2 del decreto-legge n. 195 del 2009) per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania del 2009.
Il comma 3 specifica che dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 20
(Proroga di termini in materia di politiche del mare)
L’articolo 20 proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all’invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare, previsto dall’art. 12, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.
Per quanto attiene le politiche del mare, è utile ricordare come l’art. 12 del richiamato decreto-legge n. 173 del 2022 (cosiddetto decreto-legge Ministeri) ha disciplinato, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di adottare degli indirizzi strategici per le politiche del mare e l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (d’ora in avanti CIPOM).
Il CIPOM provvede all’elaborazione e all’approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all’archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.
Lo stesso articolo 12, infine, ha previsto la trasmissione alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
La disposizione in commento, pertanto, proroga il suddetto termine dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023.
Articolo 21, comma 1
(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)
L’articolo 21, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:
§ il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
§ al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
§ le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;
§ l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (inizialmente fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Una prima proroga, fino al 31 gennaio 2021, è stata disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge 205/2017. Successivamente, sono intervenute ulteriori proroghe: fino 31 gennaio 2022, ad opera del D.L. 183/2020 (art. 1, comma 14) e fino al 31 gennaio 2023 con il D.L. 228/2021 (art. 1, comma 17).
La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).
L’art. 17 della L. 124/2007 esclude che possano essere autorizzate condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone (comma 2) e altre condotte particolarmente gravi (comma 3)
Inoltre, non possono essere autorizzate, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge 124/2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Solo per le condotte relative ai due reati da ultimo citati opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.
Il richiamato art. 30, comma 11, esclude che possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.
In base al decreto-legge 7/2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:
§ partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);
§ assistenza agli associati (art. 270-ter);
§ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
§ organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
§ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
§ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1; la L. 153/2016, che ha introdotto tale fattispecie penale, ha esteso anche a questo reato la scriminante di cui sopra);
§ istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);
§ partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);
§ istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).
La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.
La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di addetti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito utilizzare le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS), previa comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.
Infine, viene prorogata la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.
Resta ferma la disposizione generale che consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ad indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime (art. 497, comma 2-bis, c.p.p.).
Articolo 21, comma 2
(Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi
di informazione per la sicurezza della Repubblica a colloqui personali
con detenuti)
L’articolo 21, comma 2, proroga al 31 gennaio 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
Nel dettaglio, la disposizione - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.
La proroga di tale disciplina è stata già disposta più volte: prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 fino al 31 gennaio 2017 (articolo 4-ter), poi dal decreto-legge 244 del 2016 fino al 31 gennaio 2018 (art. 5, comma 8), dalla L. 205 del 2017 fino al 31 gennaio 2019 (articolo 1, comma 1120, lett. c), dalla L. 145 del 2018 fino al 31 gennaio 2020 (articolo 1, comma 1131, lett. g), dal decreto-legge n. 162 del 2019 fino al 31 gennaio 2021 (articolo 3, comma 3), dal decreto-legge n. 183 del 2020 fino al 31 gennaio 2022 (articolo 1, comma 14), dal decreto-legge n. 228/2021 fino al 31 gennaio 2023 (articolo 1, comma 16).
L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione (art. 4, comma 2-ter, D.L. 144/2005).
Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 4, comma 2-quater, D.L. 144/2005).
Il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio, o l'Autorità delegata, ove istituita. A loro volta, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi dipendono. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza (art. 23, commi 6, 7 e 8 della L. 124/2007, richiamati dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).
In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui sopra non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi (art. 226, comma 5, del D.Lgs/271/1989, richiamato dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).
Articolo 22 commi 1 e 2
(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)
L’articolo 22, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Viene inoltre prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.
Il comma 2 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:
• i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;
• i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;
• i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.
Il comma 1 dell'articolo 22 modifica l’articolo 31-octies del decreto legge n. 137 del 2020.
La norma stabilisce un periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. La disposizione originaria aveva stabilito che tale periodo fosse compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, termine posticipato al 31 dicembre 2023 dal decreto legge 73 del 2022 (vedi infra) e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto legge in esame.
Il citato regime di responsabilità è connesso al mancato adempimento dei seguenti obblighi:
- di trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi;
- di utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi;
- di espressa indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione di aiuti di Stato dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell'avvenuta interrogazione dello stesso.
Si ricorda al riguardo che l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 ha previsto (comma 1) che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti sono tenuti a trasmettere le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001, che ha assunto la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
Il comma 2 ha previsto che il Registro contenga, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
In base al comma 3, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
Il comma 4 ha previsto che le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), siano conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
Il comma 5 ha previsto che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continui a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento e venga assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro con quelli già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN e Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura - SIPA).
Il comma 6 ha delegato a un regolamento del MIMIT l'attuazione della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottata con il DM 115/2017. Per il Registro nazionale aiuti vi è un apposito sito istituzionale che si presenta come un portale, suddiviso in due aree: un’area pubblica (Sezione Trasparenza) e un’area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.
L'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 52, nonché la mancata indicazione espressa, nei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti, dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e dell'avvenuta interrogazione dello stesso sono rilevati, anche d'ufficio, dai soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.
L'articolo 31-octies del decreto legge n. 137 del 2020, come modificato dal decreto in esame, ha tuttavia previsto che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporti responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. In particolare, il comma 1 motiva l'esonero in questione in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.
Il comma 2 dell'articolo 31-octies ha previsto che siano apportate al DM 115/2017 e all'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012, le modifiche necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità. La disposizione originaria aveva stabilito che tali modifiche dovessero essere apportate entro il 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto legge in esame.
Il comma 2 dell'articolo 22 modifica l’articolo 35 del decreto legge n. 73 del 2022.
La norma, ai commi 1-3, ha stabilito la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:
• i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;
• i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;
• i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.
La proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19, delle sezioni 3.1 e 3.12 (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge n. 73 del 2022 conteneva la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 (oggetto di ulteriore intervento per effetto delle disposizioni in esame per le quali vedi supra) relativa all’esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti.
Si rammenta che l’articolo 63 del decreto legge n. 34 del 2020 ha disposto che gli aiuti concessi in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cd. Temporary framework Covid-19) soggiacciono all’osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).
Per un approfondimento si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 e nell'attuale contesto di crisi energetica: il quadro europeo”.
Articoli 23 e 24
(Disposizioni finanziarie. Entrata in vigore)
L’articolo 23 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all’immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
L'articolo 24 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 dicembre 2022.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Resta fermo il principio (posto dall’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.
[2] Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. infra.
[3] Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni, comma oggetto della novella parziale di cui alla presente lettera a)).
[4] Cfr. l’articolo 66, comma 9-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015), comma oggetto della novella parziale di cui alla presente lettera a).
[5] Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. infra, in nota, per i relativi riferimenti normativi.
[6] Cfr. l’articolo 66, commi 13 e 13-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).
[7] Cfr. il citato articolo 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).
[8] Tale lettera novella l’articolo 1, comma 162, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.
[9] Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
[10] Tale lettera novella l’articolo 1, comma 495, della citata L. n. 160 del 2019, e successive modificazioni.
[11] Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.
[12] Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[13] Con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.
[14] Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[15] Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[16] Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, nonché gli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.
[17] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, cd. spending review.
[18] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
[19] La quota premiale è calcolata sull’ammontare complessivo del finanziamento statale del SSN per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tra cui l’istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto.
[20] Art. 6, comma 4 del DL. n. 210/2015 (L. 21/2016, cd. proroga termini legislativi).
[21] Art. 34, comma 2, del DL. n. 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (L. n. 96/2017).
[22] Art. 8, comma 3, del DL n. 91/2018, n. 91 (L. n. 108/2018, cd. proroga termini legislativi).
[23] Art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (L. n. 60/2019, c.d. Decreto Calabria).
[24] Art. 5, comma 1, del DL. n. 162/2019 (L. n. 8/2020, cd. proroga termini legislativi).
[25] Art. art. 4, comma 1, del DL. n. 183/2020 (L. n. 21/ 2021, cd. proroga termini legislativi).
[26] Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
[27] Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.
[28] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
[29] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[30] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
[31] Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
[32] Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
[33] Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
[34] Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196.
[35]
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
[36]
Di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.
[37]
Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.
[38] Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022.
[39] Inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata.
[40] Inoltrando il messaggio, ricevuto dal medico, recante il numero di ricetta elettronica.
[41] Laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica.
[42] In base a tale articolo, l'assistito può accedere al Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia e delle finanze per consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche e i relativi promemoria dematerializzati e per richiedere l'utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria.
[43] Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19 (pubblicato in GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021).
[44] Le norme oggetto di novella sono poste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'articolo 38, comma 1-novies, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi., convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
[45] La previsione di vincolare talune disponibilità del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei LEA è da ricondurre alla legislazione vigente di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 (collegato fiscale alla legge finanziaria per il 1997) che prevede la possibilità di accantonare determinate quote del FSN, al fine, tra l’altro, di realizzare specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA.
[46] Di cui all'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.
[47] Riguardo a tale riferimento normativo, cfr. infra.
[48] La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 452.
[49] L'art. 22, comma 6, della L. 240/2010, come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies, del D.L. 36/2022, prevede che l'importo del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
[50] Ai sensi di tale disposizione, il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall’Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1998 sono state disciplinate le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario.
[51] L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016 individua i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana-ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"-INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione-INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa-INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile-ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori-ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche-INAPP); Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; Istituto Superiore di Sanità-ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA.
[52] Successivamente abrogato dall’articolo 29, comma 11, lettera d), della legge n. 240 del 2010.
[53] Si ricorda che l’importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal decreto ministeriale n. 121 dell’11 febbraio 1998 - era stato rivalutato dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004, n. 45, in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro.
[54] Il Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2021-2022 predisposto dal MUR evidenzia che nell’anno accademico 2021/2022 il comparto AFAM risulta costituito da una rete di 163 Istituzioni a vocazione artistica/musicale (86 statali e 77 non statali), così suddivise: 20 Accademie di Belle Arti statali (ABA); 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata); 59 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA); 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND); 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD); 40 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (di cui 4 sedi decentrate).
[55] Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.
[56] La legge n. 3 del 2018, nel testo originario, ha previsto che il decreto fosse adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall’art. 4, comma 8-sexies, del decreto legge n. 228 del 2021.
[57] D.l. recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
[58] Attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 932 del 1° agosto 2022.
[59] In precedenza, erano stati i commi 470-472 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (n. 160/2019) a disporre l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché l'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica''-, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.
[60] La dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è stata incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1.
[61] Tale disposizione prevede che, a seguito del verificarsi degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[62] Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:
- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);
- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);
- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);
- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);
- al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020;
- al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 8, comma 3), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021;
- al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021 (art. 8, comma 3) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.
[63] Il comma 2 dell'articolo 36 del TU pubblico impiego prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. In particolare, per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.
[64] In particolare, l’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati):
a) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
[65] In forza del quale, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
[66] Il richiamato art. 30-bis del D.P.R. 394/1999 disciplina la procedura per la richiesta di assunzione dei lavoratori stranieri, in base alla quale il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico per l’immigrazione che, come disposto in via generale dal comma 8, ne verifica la regolarità e acquisisce dall’Ispettorato del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle suddette prescrizioni contrattuali, con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
[67] Riguardo alle varie tipologie di fondi interessati, cfr. infra.
[68] Le novelle di cui al presente comma 3 riguardano alcuni articoli del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.
[69] Questi ultimi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
[70] La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 452.
[71] Si ricorda, al riguardo, che il Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L’ente del Terzo settore è definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”. Entro il 31 ottobre 2020 tutti gli enti del Terzo settore devono modificare i propri statuti inserendovi l’indicazione di ente di Terzo settore o l’acronimo ETS. Il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Con il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 sono state definite le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
[72] In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto;
[73] Le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette sono disciplinate con il D.P.C.M. 22 marzo 2019.
[74] L’art. 1 della legge 233/2021 (pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2021) dispone infatti l’entrata in vigore della legge medesima “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
[75] Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-novies, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.
[76] Si rammenta che alcune categorie di progetti, per la loro natura e strategicità, sono state poste nella responsabilità gestionale di un Commissario indicato dallo Stato, sottraendole alla potestà attuativa delle originarie Amministrazioni titolari.
[77] Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
[78] Per "cliente finale" s'intende il cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio.
[79] Trenta giorni dal 25 giugno 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione decreto legge n. 73/2021.
[80] La legge 29 dicembre 1993, n. 580, disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 219, ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva. In particolare, sulla base dell'articolo 3 del decreto legislativo (“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale”), l'Unioncamere ha trasmesso al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MISE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MISE 8 agosto 2017 ("Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale"), che prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi - che passano da 95 a 60 - salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione.
[81] Il primo D.M. 19 gennaio 2022, di nomina, è stato annullato in autotutela. Si rinvia alle premesse del D.M. 30 marzo 2022.
[82] Quest’ultimo termine di decorrenza è posto dall’articolo 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni (comma oggetto della novella parziale di cui alla presente lettera a)).
[83] Testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
[84] La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 452.
[85] Con delibera n. 3.511 del 14 dicembre 2020 l’Anac ha iscritto la p.c.m. all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Sport e salute S.p.a.
[86] Recante “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”, abrogato dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Quest’ultimo è stato abrogato dal Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
[87] In particolare, il nuovo complesso ospedaliero dovrà rappresentare un DEA (Dipartimento di emergenza e accettazione) di II livello con una dotazione di posti letto fino ad un massino di 420 ed un investimento stimato fino a 200 milioni di euro.
[88] Con il quale il Prefetto della città di Siracusa dr.ssa Scaduto è stata nominata Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero.
[89] La scelta deve avvenire tra il personale delle amministrazioni pubbliche, escludendo da questi il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.
L'articolo 17, comma 14 della legge 127 del 1997 ha previsto misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari stabiliscano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta.
[90] Si ricorda che analoga disposizione è presente all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 (L. n. 130/2018) riguardante la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte noto come Morandi nel Comune di Genova. Anche in quella circostanza è stato previsto che il Commissario straordinario per la ricostruzione operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In merito alle norme sopra richiamate, più in dettaglio, l'art. 34 del Codice disciplina l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), per l'affidamento di lavori e forniture nella pubblica amministrazione (cd. green public procuramene - GPP). Nello specifico, è stabilito il principio di obbligatorietà per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, quanto meno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per tutti gli appalti, indipendentemente dal loro importo. L'art. 42 del Codice, che si applica alle procedure di gara sopra e sotto soglia, disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara. Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. In merito, l'Anac ha emanato le linee guida n. 15 (delibera n. 494 del 5 giugno 2019).