XVIII Legislatura

Giunta delle elezioni

Resoconto stenografico



Seduta n. 4 di Lunedì 22 giugno 2020

INDICE

Elezione contestata del deputato Sebastiano Cubeddu proclamato nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1:
Giachetti Roberto , Presidente ... 3  ... 3 
Invernizzi Cristian (LEGA) , Relatore ... 4 
Giachetti Roberto , Presidente ... 7 
Forte Fabio , Candidato ... 7 
Giachetti Roberto , Presidente ... 7 
Pignatiello Francesco , Rappresentante del candidato Fabio Forte ... 7 
Giachetti Roberto , Presidente ... 9 
Saltamartini Barbara (LEGA) , Deputata ricorrente ... 9 
Giachetti Roberto , Presidente ... 9 
Ugoccioni Tiziano , Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini ... 9 
Giachetti Roberto , Presidente ... 11 
Ugoccioni Tiziano , Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini ... 11 
Giachetti Roberto , Presidente ... 11 
Ugoccioni Tiziano , Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini ... 11 
Giachetti Roberto , Presidente ... 12 
Cubeddu Sebastiano (M5S) , Deputato proclamato ... 12 
Giachetti Roberto , Presidente ... 12 
Montesardi Filomeno , Rappresentante del deputato proclamato Sebastiano Cubeddu ... 12 
Giachetti Roberto , Presidente ... 14 
Pignatiello Francesco , Rappresentante del candidato Fabio Forte ... 14 
Giachetti Roberto , Presidente ... 14 
Ugoccioni Tiziano , Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini ... 14 
Giachetti Roberto , Presidente ... 15 
Montesardi Filomeno , Rappresentante del deputato proclamato Sebastiano Cubeddu ... 15 
Cubeddu Sebastiano (M5S) , Deputato proclamato ... 15 
Giachetti Roberto , Presidente ... 16  ... 16

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Partito Democratico: PD;
Fratelli d'Italia: FdI;
Italia Viva: IV;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E;
Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE;
Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ROBERTO GIACHETTI

  La seduta pubblica inizia alle ore 10,35.

Elezione contestata del deputato Sebastiano Cubeddu proclamato nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1.

  PRESIDENTE. La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, la seduta pubblica per la discussione del ricorso proposto dalla deputata Barbara Saltamartini contro l'elezione a deputato dell'onorevole Sebastiano Cubeddu nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1. Ricordo ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in Camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. Do pertanto atto che risultano presenti i deputati Maria Soave Alemanno, Alessandro Amitrano, Giorgia Andreuzza, Stefania Ascari, Giusi Bartolozzi, Anna Bilotti, Emanuele Cestari, Giuseppe D'Ambrosio, Sara De Angelis, Rina De Lorenzo, Umberto Del Basso De Caro, Felice Maurizio D'Ettore, Devis Dori, Cosimo Maria Ferri. Roberto Giachetti, Alberto Gusmeroli, Cristian Invernizzi, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Alessandro Melicchio, Martina Nardi, Martina Parisse, Pietro Pittalis, Elisa Siragusa, Serse Soverini e Nicola Stumpo. Sono assenti Gregorio Fontana, Davide Galantino, Lisa Noja e Alessandro Sorte. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nella Sala della Regina a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione nella Camera di consiglio. La Presidenza si riserva di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i deputati non potranno comunque allontanarsi dai pressi della Sala della Regina. Le parti si sono costituite. La ricorrente, onorevole Saltamartini, è assistita dall'avvocato Tiziano Ugoccioni; il proclamato eletto, onorevole Cubeddu, è assistito dall'avvocato Filomeno Montesardi. Si è altresì costituito, quale soggetto interessato, il dottor Fabio Forte, assistito dall'avvocato Francesco Pignatiello. L'avvocato Adriani non si è invece costituita. Avverto che i deputati Cubeddu e Saltamartini hanno presentato un'ulteriore memoria, al pari del dottor Forte, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento della Giunta. Ai sensi del medesimo articolo, l'onorevole Saltamartini, l'onorevole Cubeddu, il dottor Forte e l'avvocato Adriani si sono altresì avvalsi della facoltà di prendere visione dei documenti depositati dalle controparti. Invito ora le parti e i soggetti interessati ad entrare nella Sala.

  (Le parti e i soggetti interessati vengono introdotti nella Sala)

  PRESIDENTE. Diamo pertanto il benvenuto ai presenti. Avverto che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento, nella relazione introduttiva, il relatore, onorevole Cristian Invernizzi, si limiterà a esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi e prenderà la parola, come da prassi, dapprima il candidato Forte, o il suo rappresentante, potenzialmente subentrante nel seggio plurinominale attualmente attribuito alla ricorrente Saltamartini; quindi, la ricorrente Saltamartini o il suo rappresentante, e da ultimo il deputato eletto, onorevole Cubeddu, o il suo rappresentante. Pag. 4 Le parti o i loro rappresentanti, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Giunta, possono poi replicare per una volta. Ricordo alle parti, e ai rispettivi rappresentanti, che gli interventi dovranno essere attinenti alla questione all'ordine del giorno della seduta pubblica. Come convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 marzo 2020, gli interventi delle parti o dei loro rappresentanti dovranno essere contenuti in un massimo di trenta minuti e la durata delle repliche in un massimo di cinque minuti. Invito, comunque, le parti e i loro rappresentanti a uno sforzo di massima sintesi nell'esposizione. Ricordo che, in base alla costante prassi, i componenti della Giunta potranno rivolgere le loro domande al candidato Forte e ai deputati Saltamartini e Cubeddu, o ai rispettivi rappresentanti, su specifiche questioni, solo per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina della seduta. Il Presidente svolgerà l'ordinario vaglio di ammissibilità delle domande, anche con riferimento all'ambito di materia e ai profili istituzionali di competenza della Giunta. Avverto che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 9 giugno ultimo scorso, si è altresì convenuto, alla luce delle disposizioni vigenti in tema di accesso alle sedi della Camera a seguito dell'emergenza sanitaria e previo consenso del Presidente della Camera, che la pubblicità della seduta pubblica sia assicurata mediante la trasmissione televisiva in diretta sul canale satellitare e sulla web-tv della Camera senza l'accesso di altre persone alla Sala, oltre naturalmente alla redazione del resoconto stenografico. Esorto, infine, tutti i presenti a osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni per la gestione dell'emergenza Covid-19 all'interno delle sedi della Camera dei deputati. Invito ora il relatore, onorevole Invernizzi, a svolgere la relazione introduttiva.

  CRISTIAN INVERNIZZI, Relatore. Grazie. Signor Presidente, colleghi, a conclusione delle operazioni elettorali conseguenti alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, l'Ufficio centrale circoscrizionale della XV Circoscrizione Lazio 1, il 12 marzo 2018, ha proclamato eletto per il collegio uninominale n. 12 – Guidonia Montecelio della suddetta Circoscrizione il candidato Sebastiano Cubeddu con 55.376 voti. Al secondo posto, con 55.348 voti, è risultata la candidata Barbara Saltamartini, con una differenza quindi di 28 voti in meno rispetto al proclamato. In data 30 marzo 2018 è pervenuto alla Camera un ricorso sottoscritto dalla candidata Barbara Saltamartini, poi eletta nel collegio plurinominale 02 della XV Circoscrizione Lazio 1, nel quale si contestava il numero eccessivo delle schede dichiarate nulle dai seggi e l'errata compilazione dei verbali sezionali nei comuni compresi nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1. In tale ricorso, inoltre, si evidenziava come il numero delle schede nulle fosse nettamente superiore allo scarto dei voti tra il candidato proclamato Cubeddu e la candidata ricorrente Saltamartini e si chiedeva: in via principale, la revisione di tutte le schede nulle e di quelle contestate del collegio; in via subordinata, la revisione delle schede che illegittimamente sarebbero state annullate e/o comunque non validamente assegnate alla ricorrente; in ogni caso, la contestazione dell'elezione del deputato Sebastiano Cubeddu con l'avvio del procedimento, con tutti gli atti dovuti, previsti dal regolamento della Giunta delle elezioni e, a conclusione del procedimento, la proclamazione della ricorrente; in via istruttoria l'acquisizione dei verbali sezionali dei comuni facenti parte del collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1. In qualità di relatore per la XV Circoscrizione Lazio 1, nella seduta della Giunta delle elezioni del 9 luglio 2019 ho riferito sugli esiti delle operazioni preliminari di verifica sui verbali delle singole sezioni elettorali, effettuate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta, e sulle variazioni rispetto alle cifre elettorali in base alle quali l'Ufficio centrale circoscrizionale aveva effettuato la proclamazione. Da tale verifica è emerso che il totale dei voti validi riportati dal candidato eletto Cubeddu, risultava essere pari a 55.373, a fronte di 55.356 Pag. 5voti validi riportati dalla candidata Saltamartini, con una differenza, quindi, di 17 voti a favore del candidato eletto. Il numero di schede bianche riscontrabile dai verbali sezionali era pari a 2.151, mentre il numero delle schede nulle era pari a 2.773. Nella predetta seduta del 9 luglio 2019 la Giunta ha approvato la mia proposta di apertura dell'istruttoria e ha costituito un comitato di verifica al fine di revisionare le schede bianche, nulle e contestate del collegio uninominale n. 12. Il comitato di verifica ha svolto i suoi lavori nelle riunioni del 6, 12, 13 e 27 novembre 2019 e in quella del 4 dicembre 2019. Nella seduta della Giunta delle elezioni del 4 dicembre 2019 è stato dato conto dei risultati della verifica delle schede bianche nulle e contestate. In particolare, conseguentemente alla verifica, sono stati attribuiti complessivamente 414 nuovi voti validi ai candidati e alle liste, mentre il numero delle schede bianche è passato da 2.151 a 2.075 e il numero delle schede nulle è passato da 2.773 a 2.440. L'attribuzione dei voti validi è stata deliberata in modo unanime dal comitato di verifica in base alla legislazione vigente, nonché in attuazione dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti approvati dalla Giunta nella seduta del 26 giugno 2019. Alla ricorrente, Barbara Saltamartini, sono stati attribuiti 226 nuovi voti validi. La cifra elettorale della ricorrente, calcolata dall'Ufficio centrale circoscrizionale in 55.348 voti e, dopo le fasi di verifica dei verbali sezionali, modificata in 55.356 voti, è quindi diventata pari a 55.582 voti. Al deputato proclamato, Sebastiano Cubeddu, sono stati attribuiti 94 nuovi voti validi. La cifra elettorale del deputato proclamato, calcolata dall'Ufficio centrale circoscrizionale in 55.376 voti e, dopo le fasi di verifica dei verbali sezionali, modificata in 55.373 voti, è quindi diventata pari a 55.467 voti. Pertanto, il divario di voti tra il deputato proclamato e la ricorrente, che era di 28 voti a favore dell'onorevole Cubeddu secondo i dati dell'Ufficio centrale circoscrizionale e di 17 voti a favore del medesimo dopo le fasi di verifica dei verbali sezionali, è diventato, dopo la verifica delle schede bianche, nulle e contestate, di 115 voti in favore della ricorrente Saltamartini. Nella seduta del 4 dicembre 2019 ho ricevuto dalla Giunta il mandato di comunicare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del proprio regolamento, l'esito della revisione delle schede bianche, nulle e contestate alle parti, nonché, in quanto soggetti interessati, al dottor Fabio Forte e all'avvocato Sara Adriani, entrambi candidati della lista Lega, rispettivamente, nel collegio plurinominale 02 della XVI Circoscrizione Lazio 2 e nel collegio plurinominale 02 della XV Circoscrizione Lazio 1. Gli onorevoli Cubeddu e Saltamartini, nonché il candidato Forte, hanno fatto pervenire, nei termini regolamentari, memorie e chiarimenti al comitato. Il comitato di verifica ha esaminato tali memorie e chiarimenti nelle riunioni del 15 e 21 gennaio 2020, data nella quale ho riferito alla Giunta. Nella seduta della Giunta del 21 gennaio 2020, dopo ampio dibattito, ho riformulato la mia originaria proposta di contestazione dell'elezione dell'onorevole Cubeddu, nel senso di estendere la verifica alle schede valide del collegio in questione, limitatamente a un campione del 10 per cento delle sezioni elettorali. La Giunta, dopo che il Presidente aveva chiarito che sul prosieguo dei lavori si sarebbe deciso all'esito dell'esame del campione di schede valide, ha quindi deliberato di proseguire l'istruttoria estendendo la verifica come da me proposto. La Presidenza della Giunta, con lettera in data 22 gennaio 2020, ha chiesto alla Presidenza della Camera di richiedere i plichi contenenti le schede valide agli uffici giudiziari competenti, individuati nel tribunale di Tivoli, all'interno del distretto della corte d'appello di Roma. In data 4 febbraio 2020 è pervenuta la risposta del presidente del tribunale di Tivoli, dottor Stefano Carmine De Michele, il quale ha fatto presente di «non poter mettere a disposizione il relativo materiale» in quanto «una copiosa perdita d'acqua verificatasi nell'aprile 2019» nel locale in cui erano conservate le schede valide «ha reso il relativo materiale cartaceo una poltiglia inconsultabile, eliminato per ragioni di sicurezza e di igiene assieme ad altro materiale attinente a diverse consultazioni elettorali». Nella seduta del 25 febbraio 2020, accogliendo la mia proposta, la Giunta ha deliberato di dichiarare contestata l'elezione del deputato Sebastiano Cubeddu. La Giunta ha convenuto di considerare alla stregua Pag. 6delle parti, al fine del contraddittorio, il dottor Forte e l'avvocato Adriani. Nella seduta del 26 febbraio 2020, il Presidente della Giunta, in base a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi in pari data, ha fissato per il giorno 30 marzo 2020 alle ore 10,30 la convocazione della seduta pubblica relativa alla contestazione dell'elezione dell'onorevole Cubeddu. Com'è noto, tale seduta pubblica è stata poi rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 13 maggio 2020 si è convenuto di fissare per il giorno 22 giugno 2020, alle ore 10,30 la nuova convocazione della seduta pubblica relativa alla contestazione dell'elezione del deputato Sebastiano Cubeddu. In data 15 giugno 2020 l'onorevole Cubeddu ha trasmesso alla Giunta una nuova memoria nella quale cita due motivi in base ai quali ritiene che la contestazione della propria elezione, deliberata dalla Giunta nella seduta del 25 febbraio 2020, non sia meritevole di accoglimento. Il primo motivo risiede nell'estinzione del procedimento per acclarata sopravvenuta impossibilità di completare l'istruttoria. Considera che l'impossibilità di svolgere un'ulteriore verifica delle schede valide, in quanto deteriorate a seguito dell'allagamento del locale nel quale erano custodite, non è certo a lui imputabile; pertanto, se alla data del 21 gennaio 2020 mancavano i presupposti per richiedere la contestazione dell'elezione, tali presupposti mancavano anche alla data del 25 febbraio 2020, quando la Giunta ha deliberato la contestazione dell'elezione, in quanto la situazione non era cambiata. L'onorevole Cubeddu osserva che la proposta del relatore di contestare l'elezione appare contraddittoria, oltre che palesemente illegittima, per assenza del presupposto richiesto per la contestazione, e cioè l'aver raggiunto la certezza del ribaltamento dell'esito della votazione. L'onorevole Cubeddu si sofferma sulla giurisprudenza in materia, in particolare su una fattispecie a suo giudizio sovrapponibile a quella in esame, costituita dalla sentenza n. 46 del 2014 del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia. Il secondo motivo concerne l'erroneità e l'illegittimità nell'attribuzione dei voti da parte del comitato di verifica. Il deputato Cubeddu riprende gran parte delle osservazioni contenute nella memoria depositata l'8 gennaio 2020. A suo avviso, tali doglianze non sono state prese nella dovuta considerazione da parte del comitato di verifica. In data 17 giugno 2020 è pervenuta alla Giunta una nuova memoria della ricorrente, onorevole Saltamartini, nella quale sottolinea che all'esito del lavoro del comitato di verifica il divario di voti tra il deputato proclamato e la ricorrente, precedentemente a favore del primo, è diventato ora di 115 voti in favore della seconda. Si tratta di un divario sufficiente a determinare l'elezione della ricorrente, essendo irrilevanti le 57 schede bianche e nulle non rinvenute nei plichi delle sezioni 38 e 60 di Guidonia Montecelio, 2 di Marcellina e 51 di Tivoli, nonché le 9 schede nulle munite del tagliando antifrode attribuite in numero di 3 voti alla Saltamartini, di ulteriori 3 voti al Cubeddu e di residui 3 voti in favore di altri candidati. La ricorrente considera, inoltre, illegittima e inammissibile la decisione di ampliare l'oggetto dell'istruttoria estendendola alle schede valide del collegio. Tale adempimento, osserva l'onorevole Saltamartini, tuttavia, non ha avuto luogo a motivo della sopravvenuta accidentale distruzione delle buste e delle schede ivi contenute, avvenuta in conseguenza di un allagamento che ha interessato l'archivio del tribunale di Tivoli dove le stesse erano custodite. La ricorrente osserva, quindi, che le censure del deputato Cubeddu sono infondate e sottolinea come la fondatezza di tutte le doglianze, svolte con il proprio ricorso, sia stata integralmente dimostrata. Ritiene, pertanto, che la Giunta, sulla base delle concrete evidenze probatorie effettivamente assunte, all'unanimità, dal comitato, debba accogliere il ricorso presentato dalla ricorrente. In data 17 giugno 2020 il dottor Fabio Forte ha trasmesso alla Giunta una nuova memoria nella quale evidenzia come l'unico dato istruttorio incontrovertibile e incontestabile sia costituito dalle risultanze del lavoro di revisione delle schede bianche, nulle e contestate, svolto dal comitato di verifica, in base alle quali il divario di voti tra il deputato proclamato Cubeddu e la ricorrente Saltamartini è diventato di 115 Pag. 7voti in favore della ricorrente Saltamartini. A suo giudizio, nessun rilievo può assumere l'assenza delle schede valide presso il tribunale di Tivoli. Pur trattandosi di una circostanza indubbiamente grave, essa non può in alcun modo pregiudicare l'esito dell'istruttoria compiuta dal comitato di verifica. Il dottor Forte sottolinea che il thema decidendum è stato delineato dai ricorsi presentati da lui e dall'onorevole Saltamartini, ove non sono stati contestati i voti validi, bensì quelli nulli le schede bianche e quelle contestate, essendo del tutto irrilevante la circostanza che siano andati perduti i voti validi in quanto i medesimi non sono stati raggiunti da alcuna censura. Grazie.

  PRESIDENTE. Do la parola al candidato Fabio Forte.

  FABIO FORTE, Candidato. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, onorevoli componenti della Giunta delle elezioni. Io mi limito ad una brevissima riflessione e poi, con il vostro permesso, vorrei cedere la parola, o meglio vorrei che fosse chi mi assiste legalmente ad esporre meglio di quanto io non possa fare la materia del contendere. Signor Presidente, io sono certo di essere nel primo presidio di democrazia di questa Repubblica e faccio voti, non solo alla Signoria Vostra ma al plenum di questa Giunta, affinché ci siano delle decisioni che dipartano da principi e che abbiano un sostegno, un fondamento solido, giuridico e non politico. Questo è un auspicio che io faccio a me, ma faccio a voi. Vedete, è sempre anche molto imbarazzante parlare in un consesso come quello in cui io mi trovo, avendo anche ricoperto incarichi pubblici, ma non di questo elevatissimo ufficio, però credo tutto sommato che oggi si possa scrivere una bella pagina, se si rimane nel perimetro del diritto; se si rimane nel perimetro di quello che una Giunta legittimamente eletta, come emanazione del Parlamento che nel suo seno ha i gruppi, di tutti i gruppi che sono presenti nel Parlamento, ha già votato all'unanimità. Credo che sulle questioni numeriche poco ci sia da dire, quindi cerchiamo di non utilizzare due pesi e due misure. Quando c'è uno scarto minimo a favore di uno lo scarto minimo è okay; quando lo scarto è minimo a favore, in questo caso, della ricorrente, allora non vale più? Mi limito a dire questo, a ringraziare il Presidente e la Giunta tutta, e se me lo concede, Presidente, credo che il mio avvocato potrà essere molto più esaustivo di quanto non possa essere io. Grazie.

  PRESIDENTE. La ringrazio dottor Forte. Do la parola all'avvocato Pignatiello.

  FRANCESCO PIGNATIELLO, Rappresentante del candidato Fabio Forte. Buongiorno, onorevole Presidente. Buongiorno, onorevoli deputati della Giunta. Sarò brevissimo per rispettare i tempi dati e anche per non ripetermi su degli argomenti e dei rilievi già, riteniamo, esaustivamente rappresentati nel nostro ricorso e nelle nostre memorie difensive e farò tesoro anche del tempo già utilizzato dal dottor Forte. Vorrei soltanto esprimere qualche considerazione, consentitemi, sulla memoria difensiva da ultimo depositata dalla difesa dell'onorevole Cubeddu. Come correttamente, e in maniera asettica, ha ricostruito il relatore, si può dividere questa memoria in due parti: una parte sull'impossibilità di completare l'istruttoria e un'altra parte sull'erroneità e l'illegittimità nell'attribuzione dei voti. Consentitemi di dire che, a nostro sommesso avviso, non è vero che è impossibile completare l'istruttoria, nel senso che, se abbiamo letto e inteso correttamente tutti i verbali del comitato e della Giunta, l'istruttoria è stata completata, o meglio, l'istruttoria era arrivata a un punto, ed era completata, su quella che era la domanda dell'onorevole Saltamartini, tramite il suo ricorso, e su quella che era la nostra domanda sulla contestazione delle schede nulle e di quelle contestate, quindi ritenute invalide. Queste schede ammontavano a un numero considerevole e, all'esito di questa valutazione del comitato, mi fa piacere sottolineare che sono risultati 238 voti in più. Non parlo dei 115, come in memoria. Vorrei porre l'attenzione sui 238 voti in più all'onorevole Saltamartini e sui 95 voti in più all'onorevole Cubeddu. Ci sono 333 voti, di 333 cittadine e cittadini, che, secondo la tesi della difesa dell'onorevole Cubeddu, per l'impossibilità asserita, sopravvenuta, di non poter portare a Pag. 8termine una verifica a campione, deliberata dalla Giunta, del 10 per cento delle sezioni, dovremmo porre nel nulla, quindi obliterare, dimenticare nell'oblio questi 333 voti. C'è un'istruttoria condotta in maniera accurata, sulla base dei criteri del 26 giugno 2019, sulla base di criteri dettagliati, chiari, approvati all'unanimità da codesta Giunta nei suoi poteri, e che ha portato a questo risultato. L'istruttoria era conclusa, a nostro avviso. Noi abbiamo analizzato testualmente il perché questa Giunta ha ritenuto di andare avanti con una verifica a campione, attenzione, e non con il conteggio di tutti i voti validi. L'impossibilità sopravvenuta, secondo parte resistente, richiamando un precedente a nostro avviso inconferente, dovrebbe comportare il rigetto del nostro ricorso, ma in quel precedente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana si è arrivati all'esatto opposto; si è arrivati all'accoglimento del ricorso, esattamente il contrario. Ad oggi la difesa avversaria parla di una decisione che non sarebbe fondata – non voglio usare parole mie – «di aver raggiunto la certezza del ribaltamento dell'esito della votazione». Noi una certezza ce l'abbiamo, attenzione. Innanzitutto, con quel 10 per cento non avremmo avuto la certezza, ma codesta Giunta si era riservata di poter valutare dopo; ma intanto oggi una certezza c'è a nostro avviso e sono quei 333 voti di cittadini e cittadine, che non possono essere dimenticati. Quindi, seppur è vero che non si può andare avanti, non si torna al punto di partenza, ma si torna al momento dell'istruttoria condotta, accertata e richiesta nei termini, cosa che invece, a nostro sommesso avviso, non è stato fatto dalla difesa avversaria, quindi i profili di inammissibilità su cui già mi sono dilungato in memoria, e su cui si è dilungata molto anche la difesa dell'onorevole Saltamartini, e ai quali rinvio. Pertanto, la natura di quell'estensione dell'istruttoria va compresa. La controparte solleva un profilo di contraddittorietà degli atti di codesta Giunta. A nostro sommesso avviso, non è così, perché non vi è contraddittorietà se cambiano i presupposti; non vi è contraddittorietà se questa Giunta, il comitato, ha accertato che ci sono 115 voti in più, frutto di 333 voti ritenuti validi, e ha accertato che i voti, 57, non trovati sono irrilevanti ai fini della prova di resistenza; che le schede con il contrassegno, e qui già anticipo degli argomenti sull'altro profilo, sono altrettanto irrilevanti, perché tre per Cubeddu e tre per Saltamartini: questo è un dato di fatto. Al tempo stesso bisogna comprendere la natura di questa istruttoria espletata. Questa istruttoria, questo supplemento, se ci pensiamo, è stata chiesta, in maniera a nostro avviso inammissibile, dalla difesa dell'onorevole Cubeddu; il non poter continuare dovrebbe portare delle conseguenze soltanto su di lui. Non comprendiamo perché mettere nel dimenticatoio quei voti e quell'istruttoria compiuta, e mai contestata, e non vi sarebbe ragione per contestarla perché oggi esistono quei voti, oggi quella è la nostra certezza, e sono voti validi. Attenzione, noi non possiamo andare a porre in dubbio tutti i voti validi; sono dei voti validi accertati con dei verbali, di cui proprio la difesa avversaria nella seconda parte, dove affronta l'erroneità e l'illegittimità nell'attribuzione dei voti, richiama a suo sostegno – quasi per contestare i vizi di eccesso di potere, a nostro avviso inconsistenti e inconferenti, mossi nei confronti del comitato e di codesta Giunta – la forza fidefacente; di quei verbali che invece non vanno bene per i voti validi. A nostro sommesso avviso, invece, la forza fidefacente, che valeva in un primo momento per entrambi, ma che, oggetto del ricorso, ha portato, visto il principio di prova, a un'istruttoria da parte di questa Giunta, ha determinato quel risultato. Tuttavia, non si può cambiare idea su quei voti, sulla forza fidefacente di quei verbali che secondo la difesa avversaria dovrebbero condurre a non poter contestare, a mettere in discussione tutto. Non si può arrivare a porre in dubbio tutti quei voti validi su cui si basa l'intero Parlamento. Detto ciò, riguardo all'altro aspetto, quello dell'erroneità e dell'illegittimità nell'attribuzione dei voti: le risultanze istruttorie sono chiare sia sulla prova di resistenza, sui 57 che non superano; sia sui tempi, l'inammissibilità delle questioni; sia sul tagliando; sia sul fatto che i criteri di valutazione delle prove, dei risultati elettorali erano stati già stabiliti, nel verbale del 26 giugno 2019. Concludo, quindi, riportandomi a tutti gli iscritti, insistendo per l'accoglimento del Pag. 9ricorso, insistendo per la contestazione dell'elezione da parte di codesta eccellentissima Giunta e poi per gli effetti – so che non è oggetto specifico di questa seduta – come abbiamo già chiarito nei nostri atti, l'effetto dell'accoglimento del ricorso porterebbe la proclamazione anche del dottor Forte nel collegio plurinominale «Lazio 2-02», in virtù del noto insegnamento della Corte Costituzionale n. 35 del 2017, come già riportato, e dall'articolo 85 del Testo unico sulle leggi in materia di elezione alla Camera dei deputati. Grazie.

  PRESIDENTE. La ringrazio. Adesso do la parola all'onorevole Saltamartini

  BARBARA SALTAMARTINI, Deputata ricorrente. Grazie Presidente. Voglio ringraziare, per il lavoro fatto, tutti i membri della Giunta per la serietà e l'impegno profuso, nell'arrivare anche alla seduta odierna, consapevole che la decisione che poi la Giunta prenderà, si baserà solo ed esclusivamente su fatti che derivano dall'analisi oggettiva dei risultati ad oggi verificati senza precludere alcuna opportunità ai ricorrenti rispetto alle decisioni che la Giunta verrà a prendere. Grazie.

  PRESIDENTE. Prego, avvocato Ugoccioni.

  TIZIANO UGOCCIONI, Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini. Io non vorrei ripetere quanto ha già detto il collega, ma vorrei appuntare l'attenzione sul fatto. C'è un solo punto nel quale siamo d'accordo con la difesa dell'onorevole Cubeddu, e cioè che questo è un organo paragiurisdizionale e, quindi, agisce come se fosse un tribunale amministrativo. Questo è nella storia di questo organo. Quindi il ricorso elettorale, sia che questo avvenga davanti alla Giunta per elezioni sia del Senato che della Camera sia che avvenga davanti a un tribunale amministrativo, ha un principio fondamentale, cioè il ricorso non deve essere generico, non è possibile contestare un'elezione senza dei motivi: il famoso principio di prova. Il principio di prova nel ricorso dell'onorevole Saltamartini è stato portato. Noi abbiamo portato delle autodichiarazioni, con le quali abbiamo attestato che effettivamente, con riferimento alle schede nulle, alle schede contestate, c'erano delle irregolarità dichiarate con dichiarazioni giurate di rappresentanti di seggio e di soggetti che erano presenti. Quindi abbiamo dato il principio di prova. Sulla base di questo principio di prova, la Giunta si è mossa utilizzando dei parametri di valutazione relativi alla validità o meno di queste schede; è andata nel concreto a vedere se gli annullamenti erano stati fatti secondo i parametri che la Giunta si è data in via preliminare ma che sono identici a quelli che si dà il giudice amministrativo in una giurisprudenza consolidata. Nel momento in cui è stata fatta la verifica, che cosa è accaduto? È accaduto quello che spiegava l'onorevole Invernizzi, cioè è venuto fuori che una parte dei voti annullati ... ci sono stati anche dei voti recuperati nei confronti dell'onorevole Cubeddu ... alla fine si è arrivati a una differenza a favore dell'onorevole Saltamartini di 115 voti. A quel punto, la contestazione di controparte non è stata una contestazione argomentata, non c'è stata una contestazione specifica sui voti. Se noi guardiamo la prima memoria, c'è semplicemente un elenco di 63 schede, in cui viene indicato il motivo dell'annullamento, ma non si contesta nel merito, non si richiamano giurisprudenze specifiche, sono contestazioni assolutamente generiche. Per quanto invece riguarda le eccezioni di controparte, queste non sono fondate su nessun principio di prova. Se noi andiamo a vedere le memorie, da nessuna parte viene dato un principio di prova. Quindi, nel fatto di andare ad esaminare anche i voti validi, vista la «malaparata» sulle verifiche che sono state fatte sui voti che erano stati annullati, è chiaro che c'è un intento di carattere dilatorio, perché se vado ad esaminare i voti validi evidentemente sposto in là la decisione di questa Giunta. C'è un altro punto, Presidente. Nel leggere i resoconti, si parlava di mancanza di precedenti. Voi sapete che la giurisprudenza parlamentare, a differenza di quella del giudice ordinario, è molto ampia, perché i primi resoconti risalgono al 1948. Allora, sono andato con i miei praticanti sul sito storico del Senato e della Camera, per guardare tutti i vari Pag. 10precedenti, e ne abbiamo trovato uno che è esattamente il caso nostro ed è proprio della Giunta delle elezioni della Camera. Tra l'altro, uno degli avvocati era un illustre avvocato amministrativista, l'onorevole Guarino, che è stato anche Ministro di questa Repubblica. In quel caso che cosa era successo? Si era chiesto, anche in questo caso, di poter andare a esaminare i voti validi. Qui era il ricorrente che chiedeva, dopo aver eccepito determinati vizi sui voti nulli, siccome non lo avevano portato ad avere i voti a proprio favore per poter scardinare l'elezione della controparte, di poter andare a vedere i voti validi. A questo punto cosa dice la Giunta? «Per prima cosa qui non ci sono motivi, non viene eccepito un vizio particolare, quindi è un classico ricorso esplorativo, non possiamo andare ad indagare senza che ci siano i vizi». In più dice un'altra cosa, e cioè: «guarda, che la Giunta non può andare a vedere i voti validi» e fa una distinzione molto interessante. Se andiamo a vedere l'articolo 8 del regolamento dice in una maniera chiara che i documenti che possono essere esaminati sono i documenti elettorali e fa una distinzione tra cosa sono i documenti elettorali e cosa sono i voti validi e richiama l'articolo 50 del vecchio Testo unico, che adesso è stato sostituito dall'articolo 72 ma che è sostanzialmente identico. L'articolo 50 indica cosa deve essere incluso nel plico sezionale, questo per capire se la possibilità di indagine di questa Giunta possa rientrare anche nell'ambito dei voti validi, e prevede che quando vengono chiuse le elezioni, si devono formare due plichi. In un plico ci sono le schede corrispondenti ai voti nulli o contestate; le carte dei reclami e delle proteste; le schede deteriorate o consegnate senza appendice o bollo, firmate dallo scrutatore e il verbale. Questi sono i documenti elettorali. Le schede valide vengono messe in un plico diverso e vengono spedite, all'epoca in pretura adesso presso il tribunale di competenza. Se volete dopo vi lascio la copia di questa bellissima relazione della Camera dei deputati, un po' datata, risale al 1958, ma le norme sono quelle. Ho trovato anche degli altri precedenti che vi citerò, però questo è interessante, perché distingue quello che deve essere l'oggetto dell'analisi di questa Giunta, cioè non può riguardare i voti validi. Le conclusioni sono interessanti, perché dice: «il controllo in base alle schede valide può rendere dunque incerti e vacillati tutti i seggi parlamentari sino all'ultimo giorno di legislatura». Quindi io vi prego per favore di esaminare con attenzione questa eccezione, perché se dovesse passare il concetto – che in realtà non è mai passato da nessuna parte, salvo che non ci fosse un principio di prova particolarmente evidente, però anche in quel caso vi sarebbe il dubbio, perché l'articolo 8 non prevede che si debbano esaminare schede valide ma dice «solo i documenti elettorali» e tra i documenti elettorali non ci sono le schede valide – si aprirebbe ovviamente un varco, cioè qualsiasi tipo di elezione sarebbe contestabile, perché basterebbe che una parte politica decida di agire d'ufficio per andare a vedere quelli che sono gli esiti di schede dichiarate valide, quindi che risultano agli atti come schede valide, e probabilmente qualcosa si trova. Quindi questa è una questione che sollevo adesso e secondo noi non c'è la possibilità di andare a esaminare le schede valide e qui, quindi, cade tutta la questione relativa al fatto che queste schede sono andate disperse. Poi mi soffermerò anche sul punto, perché le sentenze richiamate dal collega, come già ha accennato l'avvocato che rappresenta il dottor Forte, dicono esattamente il contrario. Quindi l'esame non può riguardare le schede valide. Può riguardare solo i documenti su cui questa Giunta si è soffermata in maniera ancora più ampia rispetto a quella che noi abbiamo richiesto e con gli esiti che noi sappiamo. Io chiuderei dicendo che non è vero che nel momento in cui le schede dovessero andare disperse non c'è poi la possibilità di fare un esame. Infatti tutta la giurisprudenza amministrativa dice esattamente il contrario, compresa la giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa che viene richiamata dalla controparte, la quale dice che per rendere inammissibile il ricorso non basta che siano venute meno nella loro fisicità le schede elettorali, basta che ci sia la possibilità di esaminare eventuali vizi sulle altre schede, però sempre nel caso in cui ci siano vizi, perché – ripeto – in questo caso non è mai stato eccepito alcun vizio, cioè non è mai stato dato nessun principio Pag. 11 di prova su pretese irregolarità, sia che queste riguardassero le schede nulle o contestate, sto parlando della difesa dell'onorevole Cubeddu, né tanto meno sulle schede valide. Quindi sarebbe quello che viene chiamato a tutti gli effetti un «ricorso esplorativo», per cui, Presidente, per concludere io cito, e se vuole le produco anche, questo resoconto del 4 febbraio del 1958 che, al di là del fatto che sia datato, riporta dei principi che sono assolutamente attuali, perché la norma di cui all'articolo 50 è stata sostituita nell'attuale testo unico dall'articolo 72, ma dice esattamente la stessa cosa. Mentre prima i documenti elettorali venivano spediti alla Camera, adesso vengono spediti al Collegio circoscrizionale e i voti validi separati, perché sono documenti diversi, non sono documenti elettorali, vengono dati al tribunale. Poi cito anche, sempre in senso favorevole, due precedenti, uno recentissimo che riguarda la contestazione in sede di Giunta delle elezioni del Senato, dove il regolamento è sostanzialmente identico; anche lì era avvenuta la stessa cosa. Il ricorrente fa le sue eccezioni, argomentandole in maniera specifica, cioè con prove, prove che noi abbiamo dato relative alle irregolarità, prove che non sono date e che non esistono per quanto riguarda la nostra controparte. In quel caso, visto anche lì che a seguito dell'esame dei voti contestati effettivamente c'erano più voti a favore del ricorrente, parlo del ricorrente Corti, resistente il senatore Patriarca, poi la Giunta respinse, perché non c'erano dei motivi. Ultimo, e poi chiudo Presidente, cito questi due altri precedenti, che sono sempre della Giunta del Senato. Purtroppo sono datati, ma probabilmente se avessi avuto tempo di fare la ricerca ... perché abbiamo dovuto esaminare sul sito resoconto per resoconto, le assicuro che abbiamo finito alle tre di questa notte. Dice testualmente che non sono ammissibili ricorsi generici che non diano alla Giunta la possibilità dell'indagine e della valutazione di precisi elementi. Ciò a significare che in presenza di un ricorso generico non confortato da alcun elemento di prova o di precisazione, che nel nostro caso non esiste, non si può togliere valore a quanto è stato fatto dai vari uffici elettorali e chiedere che la Giunta si presti a ripetere quanto da essi è stato compiuto. Giunta del Senato 23 e 30 luglio del 1948, Giunta del Senato 12 novembre del 1953 e del 1954. Questo è sempre tratto dal sito della Giunta. Quindi, Presidente, per concludere riteniamo che sia assolutamente irrilevante il fatto che non sia stato possibile procedere con la verifica del 10 per cento. Questo per un primo motivo, perché non rientra nelle facoltà previste dall'articolo 8 del regolamento, che dice che questi documenti non possono essere indagati e, anche se potessero essere indagati, non ci sarebbe il principio di prova, per cui saremmo nell'ambito di un ricorso generico. Non vado oltre e mi rimetto alle conclusioni delle nostre memorie. Grazie, Presidente.

  PRESIDENTE. Avvocato Ugoccioni, la ringrazio. Volevo solo dirle che, a norma dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento, non possiamo accettare nuovi documenti, perché bisogna presentarli cinque giorni prima per consentire alle parti di esaminarli, però volevo dirle che ovviamente lei ha parlato, li ha citati, quindi saranno nel resoconto stenografico della nostra riunione che sarà redatto e tutti i colleghi, che hanno ascoltato, hanno potuto ascoltare le sue cose. Materialmente, se lei le deposita, è scritto espressamente nel comma 2 dell'articolo 13 del regolamento della Giunta che noi non possiamo tenerne conto, però lei ne ha parlato ed è nella nostra conoscenza.

  TIZIANO UGOCCIONI, Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini. Ma questo non è un documento. Questa è come se fosse una sentenza dello Stato italiano, nel senso che io lo cito, ma come...

  PRESIDENTE. Infatti per questo le dicevo che, essendo nello stenografico, è nella consapevolezza di tutti noi.

  TIZIANO UGOCCIONI, Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini. Sì, comunque, è del 4 febbraio del 1958, l'elezione contestata di Michele Camposarcuno con l'avvocato... Insomma, il dato è questo. Grazie, Presidente.

Pag. 12

  PRESIDENTE. La ringrazio. Grazie anche all'onorevole Saltamartini. Adesso darei la parola all'onorevole Cubeddu e poi all'avvocato Montesardi.

  SEBASTIANO CUBEDDU, Deputato proclamato. Grazie, Presidente. Questa circostanza mi consente per la prima volta di poter ringraziare questa presidenza e i collaboratori dell'ufficio della Giunta e tutti i commissari che hanno avuto un ruolo, svolgendo una funzione con serietà e dedizione, lungo tutto il procedimento che a distanza di circa due anni e mezzo ha portato a questa udienza pubblica. Intendo ringraziarvi, anche perché con il contributo delle controparti sono certo che questo contraddittorio ci aiuterà ad arrivare a una soluzione e a una decisione di giustizia. Ringrazio anche la presidenza, perché attraverso questa udienza ha garantito il contraddittorio a tutte le parti convenute. È già questo un assicurare la giustizia a tutti i contraddittori, a tutti coloro che rivendicano un diritto. Dirò che uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale, che è propria della Giunta, è che l'onere della prova grava su chi contesta un diritto. In questo contesto io ho sentito prove raggiunte dai precedenti avvocati che sono intervenuti, ma questo onere della prova non è stato assolto. Le prove non ci sono. Sono solo parziali. Già nella prima fase istruttoria si è visto che mancavano le schede di ben quattro sezioni. Inoltre, proprio il relatore ha proposto un approfondimento per il 10 per cento delle schede valide, perché vedendo che ci poteva essere qualche errore sulle schede nulle o bianche, si poteva verificare qualche errore anche nell'attribuzione dei voti. Questa indeterminatezza, questa parzialità dell'accertamento, che è stata riconosciuta unanimemente da tutti i commissari, ha portato a un'indagine che è arrivata a voler accertare il 10 per cento delle schede, addirittura con riserva di proseguire ulteriormente al 10 per cento. Ebbene chi mi ha preceduto ha detto che in questo procedimento, in questa fase giurisdizionale valgono i principi di diritto amministrativo. Ha richiamato la giustizia amministrativa, ma uno dei principi che governano anche il processo amministrativo è che venga rispettato il principio di ragionevolezza, di congruità tra le premesse e le conclusioni e le premesse erano quelle di una indagine parziale, di un accertamento non compiuto. La conclusione non può essere diversa da quella di respingere questa domanda, laddove non è stato possibile arrivare ad un accertamento completo e non è stato possibile per cause di forza maggiore non imputabili al sottoscritto o ad altri soggetti. Quindi non è stato possibile concludere l'istruttoria, non è stato possibile arrivare ai necessari approfondimenti. La domanda che pongo a voi tutti anche in coscienza: si può mettere in discussione un diritto che si esplica da due anni e mezzo a questa parte, attraverso delle risultanze solo parziali ed evanescenti? Allora la conclusione congrua deve essere quella che laddove manca l'adempimento del principio di prova piena, non si possa arrivare a una soluzione di accoglimento del ricorso, perché la prova non è stata raggiunta. La prova piena poteva dare risultati diversi e oggi si esporrebbe la Camera stessa a un'eventuale corresponsione di indennità per due anni e mezzo a questa parte, un risarcimento del danno, ma sulla base di cosa? Su una prova parziale, una prova che poteva andare diversamente. Prevale oltre la corrispondenza e la ragionevolezza tra una premessa e una conclusione un principio di conservazione degli atti, che è un principio di tutela dell'ordinamento, il principio di conservazione degli atti per chi ha diritto e per chi non può essere rimosso, se non c'è una prova piena rispetto a un'elezione proclamata. Io vi ringrazio tanto per il contributo che avete dato e per questa occasione di contraddittorio a tutela di tutti. Lascio la parola, se il Presidente me lo concederà, al patrocinante avvocato Montesardi. Grazie a tutti.

  PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cubeddu. Prego, avvocato Montesardi.

  FILOMENO MONTESARDI, Rappresentante del deputato proclamato Sebastiano Cubeddu. Grazie, onorevole Presidente, onorevole relatore, onorevoli componenti della Giunta. Presidente, io vorrei riportare la discussione sotto un diverso profilo, cioè è assolutamente scontato, non sono io a dirlo, Pag. 13che questa Giunta esercita una funzione giurisdizionale. L'ha riconosciuto anche il collega dell'onorevole Saltamartini. Se però è questo il presupposto, dobbiamo essere conseguenziali. Nel nostro ordinamento la funzione giurisdizionale viene esercitata con uno schema ben preciso e riguarda sia il processo civile che penale che amministrativo che contabile. Riguarda tutti i tipi di processi e li riguarda sia se viene fatta dal giudice togato ordinario, sia se viene fatta dal giudice onorario, il cosiddetto «GOT» o «GOA», sia se riguarda i giudici che vengono chiamati occasionalmente a svolgere la funzione giurisdizionale. Mi riferisco ai componenti delle Corti d'assise in primo e in secondo grado, dove vengono chiamati dei cittadini estratti a sorte e loro svolgono la stessa funzione del presidente della corte e del relatore. Se questo è il presupposto, si tratta di andare a evidenziare lo schema del procedimento previsto dal legislatore per tutti i tipi di giudizio. Qual è lo schema? Intanto l'instaurazione del contraddittorio, come correttamente ha fatto questa onorevole Giunta, poi la richiesta di prova da parte delle parti e l'ammissione dei mezzi istruttori fatta da parte del giudice e in questo caso da parte della Giunta, per poi arrivare alla decisione finale. Noi qui stiamo controvertendo non di una prova che poteva essere data o non data. Noi stiamo controvertendo di una prova che è stata ammessa, la cui disposizione è stata adottata all'unanimità in occasione della seduta della Giunta del 21 gennaio 2020 e a quella prova ammessa e mai revocata, perché peraltro non ritengo che si possa revocare, non è possibile dare seguito. Non è possibile dare seguito non per un fatto addebitabile a una delle parti, ma per un fatto sopravvenuto, un evento, nel caso specifico quello dell'allagamento del tribunale di Tivoli che è un evento che prescinde dalla volontà delle parti e rende impossibile il completamento dell'istruttoria. In tutti i tipi di procedimenti che si svolgono nel territorio dello Stato italiano in caso di mancato completamento della prova o presa d'atto che la prova non può essere data per una serie di circostanze, il procedimento viene dichiarato estinto. Questo può essere sia nel caso della morte di una delle parti, perché viene dichiarata l'interruzione salvo poi la riassunzione, sia tutte le volte che si prende atto che si è in presenza non di una difficoltà, ma di un'impossibilità assoluta e definitiva. Io sottopongo all'attenzione dell'onorevole Giunta il caso del giudizio in sede civile per l'interdizione. Fatta l'istruttoria, l'interdizione viene pronunciata nel solo caso che non ci sia neanche una remota possibilità che il cittadino possa riavere la capacità di intendere e di volere. Mi spiego: la dichiarazione di morte civile dell'individuo, non con la stessa drammaticità, ma sicuramente equiparabile alla perdita del seggio del parlamentare, può essere data soltanto nel caso in cui non ci sia nessuna possibilità che il cittadino sottoposto al procedimento di interdizione possa riacquistare la capacità di intendere e di volere. Il parallelismo forse potrebbe sembrare un po' forzato, ma il caso è assolutamente equiparabile a questo. Non c'è nessuna possibilità che non completando l'istruttoria, l'esito dell'istruttoria possa essere confermato o meno. Se la Giunta nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, non ha la certezza che quell'esito provvisorio possa essere confermato o ribaltato, non può che rigettare la richiesta del relatore di contestazione. Peraltro la situazione che c'era il 21 gennaio quando all'unanimità questa Giunta ha deciso di proseguire l'istruttoria, non è cambiata. Se non c'erano i presupposti il 21 gennaio per procedere alla contestazione della elezione ed è stato lo stesso relatore a proporre di estendere l'istruttoria, proposta votata all'unanimità dalla Giunta, non si vede perché a distanza di pochi mesi, persistendo la stessa situazione, il relatore arrivi a una conclusione diversa. Sarebbe stato logico se nella seduta del 21 gennaio si fosse votato e la maggioranza avesse deciso di proseguire o non proseguire l'istruttoria, ma una volta che c'è quel deliberato che non è stato revocato, mi sembra del tutto evidente che la richiesta fatta dal relatore debba essere dichiarata inammissibile e quindi concludo per il mantenimento dello scranno in favore del deputato, onorevole Cubeddu. Grazie.

Pag. 14

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato Montesardi. Ricordo che ora è possibile per il tramite della presidenza rivolgere delle domande alle parti. Io chiedo se vi siano colleghi che intendano rivolgere delle domande. Mi pare che non ci siano. Allora abbiamo lo spazio per delle repliche. Andiamo in ordine. Prego, dottor Forte.

  FRANCESCO PIGNATIELLO, Rappresentante del candidato Fabio Forte. Presidente, sarò brevissimo nel rispetto dei cinque minuti. I concetti sono semplici e sono chiari. Non dobbiamo dilungarci molto. Vorrei soltanto porre l'attenzione su alcuni punti. È stato citato il principio di ragionevolezza, è stato invocato il principio di ragionevolezza dall'onorevole Cubeddu volto a suo dire, insieme a quello di proporzionalità a mantenere e a indurre una decisione di codesta Giunta a tenere ferma la situazione attuale. Mi permetto di segnalare che il principio di ragionevolezza e di proporzionalità è qualcosa che attiene all'attività amministrativa. In questo Paese, in questa Repubblica c'è una separazione dei poteri. Un conto è l'attività amministrativa, come a tutti voi noto, in cui c'è un bilanciamento di interessi, c'è una discrezionalità da valutare. Se è vero come è vero che invece qui si è di fronte ad una funzione giurisdizionale, paragiurisdizionale, non può entrare un principio di ragionevolezza, ma soltanto in determinati ed eccezionali casi. Bisogna agire secondo un principio di legalità, secondo un principio che è quello del rispetto della legge che può essere interpretata, ma non secondo un discorso equitativo. Nel nostro ordinamento la giustizia equitativa non è ammessa tranne che in eccezionali casi, ma non spetta a me e sicuramente l'alto livello di questo uditorio ne è perfettamente e pienamente consapevole. È stato citato anche il principio di conservazione degli atti. Mi sia consentito richiamare invece il principio di conservazione dei voti che io preferisco e che la giurisprudenza preferisce chiamare non «di conservazione dei voti», che denota qualcosa di asettico, ma di salvaguardia del voto. I voti, ripeto, sono quelli non solo dell'onorevole Saltamartini, ma anche quelli dell'onorevole Cubeddu, dei 333 elettori e sono tutti voti validi espressi in quella circoscrizione. Questa Giunta, mi auguro, non potrà far finta che gli atti dell'istruttoria, che oggi si vogliono porre nel nulla solo e semplicemente perché non si può andare avanti su un supplemento di istruttoria, che, attenzione, non è stato chiesto dall'onorevole Saltamartini... è stato a un certo punto ritenuto opportuno procedere, ma perché bastava nella contestazione, come brillantemente illustrato dal collega che assiste l'onorevole Saltamartini, era stata raggiunta la prova piena sul principio di prova circostanziato, non esplorativo, illustrato nel ricorso. Quindi la salvaguardia del voto legata all'articolo 69 del testo unico, dove la validità è ammessa ogni volta che possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Questo non va dimenticato. Quei voti validi nessuno li ha mai contestati. Un'ultima annotazione sull'esempio dell'interdizione, addotto a prova del fatto che bisogna raggiungere ogni ragionevole dubbio prima di interdire una persona. Qui non si tratta di interdire una persona, dove si parla della libertà di autodeterminazione di quel soggetto, dove è giusto che si ricorra a quell'attenzione, a quell'onere probatorio aggravato rispetto a un caso in cui è vero che si sta discutendo della permanenza nella Camera dei deputati, dell'onorevole Cubeddu, ma si sta parlando della possibilità anzi del diritto che la Carta costituzionale assicura di poter subentrare, perché aveva diritto fin dall'inizio il dottor Forte, per effetto della legge elettorale a tutti nota. Quindi su questo concludo per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che le difese avversarie non valgano, a nostro sommesso avviso, a superare la fondatezza sia della vostra istruttoria sia delle nostre richieste.

  PRESIDENTE. La ringrazio, avvocato. Prego, avvocato Ugoccioni e onorevole Saltamartini.

  TIZIANO UGOCCIONI, Rappresentante della deputata ricorrente Barbara Saltamartini. Due parole brevissime: la nostra controparte dice che manca il principio di prova, ma, presidente, nella giurisdizione Pag. 15amministrativa il ricorso, lo dico alla controparte non a questa onorevole Giunta, funziona in questa maniera. Il ricorrente presenta ricorso e deve portare dei principi di prova, cosa che noi abbiamo portato. Abbiamo portato delle autodichiarazioni giurate che fanno prova e che sono perseguibili dal punto di vista penale, se fossero false, tanto che quando poi è stata fatta l'indagine, sono state tutte confermate. La controparte, chi subisce il ricorso, da parte sua può a sua volta fare un ricorso che tecnicamente viene chiamato «ricorso incidentale». Dice: «Va bene, però dobbiamo esaminare anche queste altre schede.» Quindi ti devo dare però un principio di prova. Il principio di prova vale sia per i ricorrenti sia per il resistente. Nel nostro caso specifico non è stato dato nessun principio di prova. Il ricorso che è stato chiesto sulle schede valide è un ricorso esplorativo. L'esame di questa Giunta ha riguardato le schede nulle e le schede contestate, cioè nonostante la nostra richiesta fosse stata limitata a quelle schede, a quei seggi che ritenevamo a nostro favore questa Giunta è stata ulteriormente garantista. Ha detto: «Le voglio esaminare tutte, anche quelle che potrebbero essere a favore dell'onorevole Cubeddu», tanto che ne sono uscite fuori alcune schede che sono state annullate ingiustamente che sono state date all'onorevole Cubeddu, quindi questa Giunta ha non garantito, ha stragarantito i diritti dell'onorevole Cubeddu e ha incentrato il proprio esame su quello che era l'oggetto della nostra domanda, che era poi l'unico oggetto su cui in base a questa interpretazione dell'articolo 8 del regolamento della Giunta, la Giunta dovrebbe potersi soffermare. Finalmente ho ritrovato l'articolo 8 che prevede che la Giunta effettui il controllo preliminare dei documenti elettorali. Quindi la famosa sentenza dice: «Distinguiamo tra documenti elettorali e schede valide.» Sono due cose diverse. Quindi, ripeto, il principio di prova noi l'abbiamo dato abbondantemente. La Giunta ha garantito il massimo del contraddittorio che poteva garantire, perché ha esaminato tutto quello che poteva esaminare, anche quello che poteva essere a nostro sfavore e che noi non abbiamo contestato. Adesso si chiede di esaminare delle schede valide, che non solo non sono oggetto, in base all'articolo 8 del Regolamento, ma non c'è neppure un minimo di principio di prova. Ho finito, presidente. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Avvocato Montesardi e onorevole Cubeddu.

  FILOMENO MONTESARDI, Rappresentante del deputato proclamato Sebastiano Cubeddu. Grazie, Presidente, io mi permetto di ribadire il concetto che ho espresso prima sulla giurisdizione di questa onorevole Giunta. Non ho parlato di principi di prova o di altro. Io mi sono limitato a prendere atto che nel momento in cui un collegio giudicante dispone di una prova, peraltro disposta all'unanimità e quella prova non può essere espletata, il procedimento che ha valenza giurisdizionale, non per mia opinione personale o per mia volontà, ma quel procedimento deve essere estinto. Non c'è la possibilità, una volta deliberata l'ammissione di una prova, che quella prova non sia espletata. Mi limitavo soltanto a dire questo e ribadisco la funzione giurisdizionale. Nel momento in cui un organo espleta un'attività giurisdizionale, si deve attenere alle regole dell'ordinamento e alle regole che lo stesso organo si è dato, cioè quella delibera del 21 gennaio ha cristallizzato una situazione per la quale non c'era la possibilità di chiedere la decadenza dell'onorevole Cubeddu. Dal 21 gennaio a ora nulla è cambiato. Quella delibera non è stata revocata. È discutibile se possa essere revocata o meno. La considerazione che si può fare di fronte a un'evenienza del genere è unica, l'impossibilità di eseguire un'attività che ha i connotati della giurisdizione. In assenza di questo non c'è la possibilità che il procedimento, qualunque esso sia, possa andare a conclusione. Grazie.

  SEBASTIANO CUBEDDU, Deputato proclamato. Posso Presidente? Solo per dire un'ultima parola e cioè che in questo caso mi preme ribadire che la parzialità dell'istruttoria c'era stata già nei primi accessi, Pag. 16perché per quattro sezioni non si erano già trovate le schede. Inoltre sui principi di prova, c'è da dire che non c'erano contestazioni nei verbali delle sezioni, quindi anche questi principi di prova lamentati da controparte o proposti da controparte, non sussistevano. Quindi mi rimetto alla decisione sapiente di questa Giunta. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei onorevole Cubeddu. Se nessuno intende porre altri quesiti, ringrazio il dottor Forte, l'onorevole Saltamartini e l'onorevole Cubeddu e i rispettivi avvocati. Sospendo l'udienza pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in Camera di consiglio e invito quindi le parti e i loro rappresentanti a uscire dalla Sala della regina, ricordando che saranno successivamente riammessi, se vorranno, alla ripresa della seduta pubblica per la comunicazione della deliberazione assunta. Ringrazio molto tutti quanti. Grazie.

  La seduta pubblica, sospesa alle 11,50, riprende alle 13,40.

  PRESIDENTE. Riprende la seduta pubblica. Comunico che la Giunta delle elezioni, riunita in Camera di consiglio ha assunto la seguente deliberazione:

  «La Giunta delle elezioni,

   in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in Camera di consiglio,

respinge

   il ricorso presentato dalla candidata Barbara Saltamartini e respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito

delibera

   di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione per il collegio uninominale n. 12 della XV circoscrizione Lazio 1 del deputato Sebastiano Cubeddu.

  Così deciso in Roma, Palazzo Montecitorio, alle ore 13,39».

  Poiché la Camera di consiglio ha deciso per la proposta di convalida dell'onorevole Cubeddu, vista la posizione espressa dal relatore, onorevole Invernizzi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del regolamento, occorre nominare un diverso relatore per l'Assemblea tra i componenti della Giunta favorevoli alla convalida. Concordando la Giunta, designo a tal fine l'onorevole Stumpo. La seduta è tolta.

  La seduta pubblica termina alle 13,45.