Sulla pubblicità dei lavori:
Ruocco Carla , Presidente ... 3
Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale
(ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento)
:
Ruocco Carla , Presidente ... 3
Arbore Giuseppe , Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza ... 3
Ruocco Carla , Presidente ... 8
Migliorino Luca (M5S) ... 8
Baratto Raffaele (FI) ... 8
Ruocco Carla , Presidente ... 8
Baratto Raffaele (FI) ... 8
Fragomeli Gian Mario (PD) ... 8
Ruocco Carla , Presidente ... 8
Arbore Giuseppe , Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza ... 8
Baratto Raffaele (FI) ... 9
Arbore Giuseppe , Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza ... 9
Ruocco Carla , Presidente ... 10
ALLEGATO: Documentazione depositata dal Generale Arbore ... 11
Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE;
Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI;
Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO
La seduta comincia alle 14.25.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
Sono presenti i rappresentanti della Guardia di finanza: il generale Giuseppe Arbore, che saluto, il generale Roberto Manna, il tenente colonnello Walter Mela e il maggiore Maurizio Martone. Ringrazio i nostri ospiti, a cui cedo subito la parola, invitando a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una quindicina di minuti, se è possibile, in modo da lasciare spazio anche al dibattito.
GIUSEPPE ARBORE, Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza. Grazie, presidente e buon pomeriggio a tutti.
Intanto, vi porgo i saluti del comandante generale e un ringraziamento per averci dato ancora una volta l'occasione di fornire un contributo a una discussione su una proposta normativa molto importante.
Il provvedimento in esame attiene a una serie di misure, dalla semplificazione fiscale al sostegno alle imprese, al sostegno alle attività economiche e alle famiglie, al contrasto all'evasione fiscale. Quest'ultimo è un tema a noi molto caro, perché investe la nostra diretta responsabilità.
Noi siamo favorevoli alla semplificazione, perché siamo convinti che la deburocratizzazione e la semplificazione vadano nel senso del miglioramento dell'appetibilità e della competitività del nostro sistema Paese. Quindi, siamo assolutamente favorevoli a qualsiasi forma di semplificazione.
Va da sé che il sistema va tutelato con i suoi presìdi normativi, con i suoi presìdi di contrasto agli illeciti, perché molto spesso, accanto a forme di semplificazione, si annidano opportunità per chi vuole utilizzare in modo distorto taluni istituti.
Andando rapidamente, passerò in rassegna gli articoli di più diretto interesse per il Corpo. Se me lo consentirete, al termine della mia relazione, vi consegnerò alcune proposte normative di nostro interesse, che, lungi dal comportare ulteriori adempimenti da parte delle imprese e lungi anche dal comportare maggiori oneri, potenziano il sistema di contrasto.
Cominciamo dall'articolo 1. L'articolo 1 è senz'altro condivisibile nell'ottica della semplificazione. Comporta l'abolizione della comunicazione dei dati e delle liquidazioni periodiche dell'IVA, in concomitanza con l'entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio, Pag. 4della fatturazione elettronica. Infatti, la fatturazione elettronica, che può sembrare – e sicuramente è – un adempimento ulteriore, consente all'amministrazione finanziaria di disporre di una serie di dati strutturati sulle fatturazioni operate tra soggetti residenti in Italia, sia business to business che business to consumer. Questa disponibilità di dati consentirà all'Agenzia delle entrate e all'amministrazione finanziaria nel suo complesso di operare accurate analisi di rischio e comporterà – come sta comportando – anche l'eliminazione di taluni obblighi ulteriori.
Noi salutiamo con favore, ovviamente, l'introduzione della fatturazione elettronica perché ci consentirà di procedere lungo una strada che abbiamo già intrapreso da diversi anni, quella di un'analisi di rischio mirata, con una selezione attenta dei target, quindi una concentrazione della nostra azione nei confronti dei fenomeni evasivi più perniciosi. Ormai da tempo ci siamo allontanati dai cosiddetti «interventi a massa», che di fatto arrecano anche pregiudizio nei confronti di soggetti onesti, nei confronti dell'imprenditoria sana, che lavora nel rispetto delle regole. Quindi, siamo sicuramente a favore di questa abolizione.
Abbiamo solo una piccola riserva, che attiene ai commercianti al minuto. Per intenderci, i soggetti previsti dall'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Come sapete, questi soggetti non hanno l'obbligo di emissione della fattura, se non a richiesta del cliente in concomitanza con l'effettuazione dell'operazione. È una platea sicuramente ampia di soggetti nei confronti dei quali è difficile ipotizzare grandi frodi - la nostra esperienza non ci consegna evidenze in tal senso - però c'è una diffusa piccola evasione che fa massa critica, considerando l'ampia platea dei soggetti.
In questo senso, l'eliminazione tout court dell'adempimento di cui all'articolo 21-bis potrebbe far disperdere un patrimonio importante. Va da sé che questo vale soprattutto per quei soggetti che non aderiscono all'opportunità di registrazione dei corrispettivi, registrazione informatica e trasmissione telematica all'Agenzia. Laddove questo dovesse essere un obbligo generalizzato, queste mie considerazioni ovviamente sarebbero assolutamente superflue.
Sempre con riferimento ai commercianti al minuto, sicuramente è da salutare con favore l'agevolazione prevista dall'articolo 18 della proposta di legge, laddove si prevedono per questi soggetti modalità semplificate di registrazione dei corrispettivi secondo le modalità che verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Quindi, siamo assolutamente d'accordo anche con questa previsione.
L'articolo 2 della proposta ripristina la cadenza annuale delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Adesso passerò in rassegna alcune disposizioni che, messe a sistema, forse farebbero perdere di qualche utilità concreta la previsione di questo articolo. Mi spiego. Questo adempimento, già previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto n. 78 del 2010, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 (la legge di bilancio 2018), a decorrere dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica il 1° gennaio 2019.
Non solo. Il termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre 2018 è già spirato il 1° ottobre scorso. Quello per la comunicazione relativa al terzo trimestre è stato già differito dal Decreto cd. dignità dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019. Per i soggetti che optano per l'invio semestrale, sempre l'articolo 11, comma 2, del Decreto dignità ha già previsto il rinvio al 28 febbraio 2019. Quindi, già a legislazione vigente, ovviamente ipotizzando l'entrata in vigore della fatturazione elettronica il 1° gennaio 2019, questa norma, in effetti, non apporta particolari novità.
L'articolo 4 amplia notevolmente l'ambito operativo del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – comunemente noto come «compensazione orizzontale» – e lo estende all'imposta di successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alla tassa ipotecaria, all'imposta di bollo, a tributi speciali e a tributi locali (comprese le tariffe), e così via. Non solo. È anche prevista la possibilità Pag. 5 di individuare ulteriori entrate da versare con il modello F24, da individuarsi con decreto ministeriale.
Non abbiamo alcuna riserva preconcetta sull'allargamento delle ipotesi di compensazione orizzontale, perché indubbiamente va in un'ottica di semplificazione degli adempimenti per chi deve versare le imposte. Tuttavia ho il dovere di consegnare alle riflessioni della Commissione alcune considerazioni che derivano dalla mia esperienza operativa.
Oggi il fenomeno della falsa compensazione è molto diffuso. Vi do solo qualche dato. Abbiamo svolto un'analisi congiunta con l'Agenzia delle entrate. Già in altre occasioni abbiamo sottolineato come con l'Agenzia delle entrate esista una sinergia veramente molto proficua: mettiamo a sistema le nostre analisi, ci dividiamo i target e operiamo, ovviamente, in sinergia. Siccome avevamo contezza, dai nostri dati, di una recrudescenza seria del fenomeno delle false compensazioni, abbiamo fatto un carotaggio e abbiamo individuato una serie di target solo in alcune province della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per verificare se le nostre analisi fossero corrette. Ebbene, in questo carotaggio, fatto proprio nel 2018, e attraverso i successivi interventi, abbiamo individuato illecite compensazioni per 186 milioni di euro. Abbiamo recuperato alla tassazione, ai fini delle imposte dirette, circa 800 milioni di euro. Abbiamo constatato IVA evasa per 155 milioni di euro – ripeto, solo con questo specifico carotaggio –, oltre ad avere scoperto 1.730 evasori irregolari, sequestrato 200 milioni di euro, e così via.
Sono state anche arrestate trenta persone. Sono vere e proprie organizzazioni che si avvalgono della consulenza di professionisti, nei confronti dei quali abbiamo ipotizzato la configurabilità dell'articolo 13-bis del decreto n. 74 del 2000, che - come sapete - punisce, con aggravante ad effetto speciale, il reato commesso in concorso, laddove il professionista fornisca dei modelli di evasione fiscale. Era il caso di specie.
Quindi, sicuramente accogliamo con favore qualsiasi forma di allargamento dell'istituto della compensazione, ma dobbiamo stare molto attenti a un'azione di contrasto degli abusi. Devo dire che il legislatore è già consapevole di questo, tanto è vero che qualche correttivo lo ha già inserito. Mi riferisco anche al contenuto dell'articolo 36 della proposta di legge in discussione, laddove si toglie l'efficacia legale dell'avvenuto pagamento dell'imposta a mezzo di compensazione di crediti inesistenti.
Con la risoluzione n. 140 del 15 novembre 2017, l'Agenzia delle entrate ha specificato che non si può operare la compensazione tra i crediti dell'accollante e i debiti del titolare del debito tributario. Qual è la prassi che abbiamo verificato nelle nostre indagini? Con l'accollo c'è una società che si costruisce un credito tributario attraverso false fatture. Questa società, poi, si accolla il debito di una società che ha una posizione debitoria, e compensa. Questo è il meccanismo. Nonostante l'Agenzia delle entrate abbia fatto chiarezza con questa risoluzione – che, di fatto, ha recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato –, continuiamo ad imbatterci in questa tipologia di compensazione a mezzo di accollo.
Alcuni interventi per arginare il fenomeno il legislatore li ha già operati. Mi riferisco, per esempio, all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzazione di compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro. Abbiamo, purtroppo, trovato anche professionisti compiacenti che nell'organizzazione appongono i visti di conformità. Abbiamo un ulteriore provvedimento importante, l'articolo 1, comma 990, della legge n. 205 del 2017, che ha previsto per l'Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere per trenta giorni il pagamento al verificarsi di alcune situazioni di rischio, poi definite in un successivo provvedimento direttoriale.
Concludo dicendo che su questo punto non abbiamo pregiudizi, ma concentreremo i nostri sforzi, nel corso del prossimo anno, per arginare questo fenomeno. Se il testo dovesse passare con questa formulazione, riorienteremo la nostra analisi di Pag. 6rischio per arginare fenomeni che comunque si proporranno.
L'articolo 8 sicuramente è condivisibile: con esso si introduce un regime sostitutivo al rilascio della dichiarazione di intento. Viene effettuata una comunicazione telematica. Va benissimo: bisogna alleggerire il sistema, e così facendo si va in quella direzione. Anche in questo caso, il fatto che la fattura del cedente o del prestatore, senza IVA, riporti l'indicazione della lettera d'intento è importante, perché, entrando a regime la fatturazione elettronica, sarà un dato che ci consentirà, insieme all'Agenzia, di fare analisi di rischio. Il sistema delle frodi comunitarie è molto diffuso proprio grazie all'utilizzo di false dichiarazioni d'intento.
Per omogeneità di argomento, tratto anche l'articolo 17. Anche in questo caso è previsto, in termini di semplificazione, un meccanismo simile al plafond per gli esportatori abituali, con riguardo ai soggetti tenuti allo split payment. Va benissimo, è giusto che sia così. Ogni impresa soggetta allo split payment è strutturalmente a credito di IVA, quindi si possono determinare delle crisi finanziarie in capo alla società. Pertanto, prevedere questa possibilità va nel senso, chiaramente, della semplificazione.
Anche in questo caso terremo alta la nostra attenzione, perché ipotizziamo che qualcuno potrebbe falsamente attestare di essere tenuto allo split payment per effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA. C'è già qualche limite normativo nella proposta stessa, perché è necessaria una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate e poi è possibile solo allorquando l'ammontare complessivo delle operazioni soggette a split payment ecceda il 10 per cento del volume d'affari complessivo.
Vengo adesso a una norma per noi molto importante, ovvero l'articolo 11, che prevede uno strutturale contraddittorio con il contribuente. È una norma in cui crediamo molto, una norma di giustizia, una norma che recepisce i princìpi del giusto procedimento e dell'efficacia della tutela dell'azione difensiva su cui siamo assolutamente d'accordo.
Del resto, la Guardia di finanza lo ha già recepito in assenza di norme. Nella nostra circolare n. 1 del 2018, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, abbiamo dato ai nostri reparti indicazioni precise per procedere a un contraddittorio costante con il contribuente, ancorché nessuna norma ce lo imponga, perché riteniamo che questo conduca a due risultati importantissimi: il primo, ovviamente, è l'attuazione di un principio di reciproco affidamento e di reciproca trasparenza previsto nello Statuto dei diritti del contribuente; il secondo è un altro effetto indiretto per noi importante, perché ne ha beneficio la qualità delle nostre verbalizzazioni, proprio perché è conseguente ad un confronto diretto con il contribuente.
Nel nostro ordinamento la giurisprudenza era pervenuta ad una situazione sì coerente sul piano normativo, ma incoerente sul piano sistemico, ammettendo la necessità di un contraddittorio per tutti i tributi armonizzati (IVA, accise) – perché la giustizia europea in questo senso era giunta già a questi approdi – e prevedendo invece la non obbligatorietà del contraddittorio per i tributi domestici. Questo è l'approdo della giurisprudenza, che, chiaramente, stride in un'ottica di sistema. Ben venga, quindi, questa disposizione. Mi permetto solo di suggerire che la sua posizione ideale sarebbe nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente, perché lì sono già previsti, per esempio, istituti che prevedono un contraddittorio ed una motivazione rafforzata. Questo è il valore aggiunto della norma contenuta in questa proposta.
L'Agenzia delle entrate, ma anche l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, non solo deve mettere a conoscenza il contribuente degli elementi in suo possesso su cui fonderà un accertamento, ma laddove il contribuente decidesse di presentare le proprie memorie deve specificamente motivare in merito a ciascuna eccezione del contribuente. Questa è la massima espressione del contraddittorio. È già prevista nel nostro ordinamento in materia di abuso del diritto (articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente; ecco perché suggerivo di collocare in quel contesto Pag. 7 questa norma); è prevista in materia di accertamento sintetico (articolo 38 del DPR n. 600 del 1973). Metterla a sistema è sicuramente espressione di modernità nel rapporto fra fisco e contribuente.
L'unica riserva riguarda il fatto che questo sistema, dalla lettura della norma, mi pare che sia esteso anche agli accertamenti automatizzati. Forse l'Agenzia delle entrate è maggiormente deputata a ciò e quindi bisognerebbe chiedere a loro, ma mi sembra un appesantimento eccessivo in relazione ad accertamenti che si fondano su errori materiali già desumibili dalla dichiarazione. Forse si potrebbe riflettere sull'opportunità di includere anche questa tipologia gli accertamenti.
Molto rapidamente vi sono ancora alcune considerazioni in merito a possibili proposte ed idee che vorrei consegnare alla vostra riflessione. Chiaramente dalla mia relazione scritta, che vi consegnerò, potrete trarre ulteriori elementi.
Le proposte sono essenzialmente tre. Una prima proposta attiene alla possibilità per la Guardia di finanza di accedere a una serie di dati attualmente in possesso dell'Agenzia delle entrate.
Mi riferisco, per esempio, ai dati sulla cooperazione amministrativa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 è stata recepita la cosiddetta «DAC2», la direttiva europea che prevede uno scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali.
Nel caso di specie, ampliando il novero dell'oggetto di questo scambio automatico, questo provvedimento ha incluso anche i dati riferiti a conti correnti e rapporti finanziari detenuti da soggetti italiani all'estero. Sono dati, quindi, già in possesso dell'Agenzia delle entrate.
Ho già condiviso questa proposta con l'Agenzia delle entrate, che non ha preclusioni al riguardo. Essendo la stessa Agenzia, per norma, il punto di contatto, riceve queste informazioni. Comprendete bene quale può essere la rilevanza di queste informazioni per la Guardia di finanza, perché questi conti correnti tenuti all'estero non solo possono essere testimonianza di una disponibilità di risorse sottratte all'imposizione italiana, ma possono essere anche il frutto di proventi di reati più gravi, possono essere anche utilizzati per pratiche corruttive, ad esempio, e le nostre indagini ce lo testimoniano spesso. Chiediamo, quindi, la possibilità per la Guardia di finanza di avere la disponibilità anche di queste informazioni. Ripeto, il costo è praticamente nullo.
Vengo ad altri dati. Periodicamente gli istituti di credito nazionali, intermediari e finanziari, comunicano all'Agenzia dell'entrate dati che vanno ad alimentare una sezione dell'Anagrafe tributaria riguardante l'andamento dei saldi dei conti correnti dei propri clienti. Sono informazioni che possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate per analisi di rischio fiscale. Vorremmo anche noi avere la disponibilità di queste informazioni, perché servono anche a noi come analisi di rischio, non solo fiscale.
Un'ultima proposta riguarda l'abrogazione di una norma che, in realtà, ormai ci pare fuori sistema. Mi riferisco, in particolar modo, all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. Questa norma prevede che ogni anno l'amministrazione finanziaria nel suo insieme effettui dei controlli fiscali nei confronti del 20 per cento della platea di soggetti di seconda fascia. Questo vuol dire che i soggetti che hanno un volume d'affare compreso fra i 5 e i 100 milioni di euro devono essere sottoposti ogni cinque anni a una verifica.
Con l'Agenzia delle entrate ci ripartiamo questo onere, per cui ciascuna delle due istituzioni deve procedere al 10 per cento degli interventi. La logica dell'intervento a massa, del controllo costante, continuo, nei confronti di un'azienda, anche delle aziende oneste, va contro lo spirito di trasparenza e di reciproco affidamento. I nostri interventi, come quelli dell'Agenzia, devono essere il frutto di un'analisi dei rischi e devono essere mirati. Questo, talvolta, ci impone di andare in aziende che sappiamo essere assolutamente oneste, per le quali non abbiamo alcun tipo di alert. Questo ci fa disperdere risorse che, invece, potremmo concentrare nei confronti dei criminali fiscali. Pag. 8
Una semplice abrogazione di questa norma ci consentirebbe di liberare risorse verso altri obiettivi.
Concludo e vi ringrazio per l'attenzione.
PRESIDENTE. Grazie a lei. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
LUCA MIGLIORINO. Grazie. Relativamente all'ultima affermazione che ha fatto, per quanto riguarda coloro che dichiarano o che dovrebbero dichiarare da 100 milioni a 5 miliardi di euro – immagino volesse dire 5 miliardi – si fa un controllo sul 20 per cento ogni cinque anni, cioè uno su cinque ogni cinque anni; lo fate per metà voi e per metà l'Agenzia delle entrate. Queste operazioni prendono molto tempo perché, almeno dai dati dell'Agenzia delle entrate, abbiamo visto che coloro che dovrebbero all'Agenzia stessa oltre 100.000 euro sono 180.000 persone. Che dati abbiamo? Quanti sono coloro che guadagnano tra 100 milioni e 5 miliardi di euro?
Questa è una cosa che forse già abbiamo ascoltato in qualche altra audizione, quando si parlava di poter accedere – secondo noi è un'ottima cosa – al totale e al saldo dei conti correnti italiani ed anche a quelli esteri. Avete indicazioni su quali sono i limiti economici di questo saldo o vi riferite a tutti senza criterio? Accedere a tutti o a quelli sopra una certa cifra, che possono configurare magari un'evasione – qualora ci fosse – più alta?
Quello che in verità volevamo proporre, come Commissione, era di effettuare maggiori controlli su coloro che effettivamente possono evadere di più ed avere un criterio che controlli in modo costante coloro che poi possono evadere un po’ di meno. Quali sono questi limiti, se li avete? Lo chiedo come suggerimento. Quanti sono coloro che guadagnano tra i 100 milioni e i 5 miliardi di euro? Quanto lavoro vi impiega?
RAFFAELE BARATTO. Vorrei chiedere solo una cosa: parliamo di fatturare o di guadagnare?
PRESIDENTE. Si riferiva al fatturato.
RAFFAELE BARATTO. Altrimenti superiamo la Cina! Grazie.
GIAN MARIO FRAGOMELI. Ringrazio il Comandante Arbore.
Inizio subito con una domanda molto specifica, anche rispetto a quanto da voi riferito. A fronte della questione di coloro che sono esenti dalla fatturazione elettronica, i commercianti al minuto, che avete individuato chiaramente in numero corposo, e quindi con queste esenzioni si rischia di non raggiungere il gettito previsto, voi avanzate sostanzialmente due ipotesi.
Vorrei capire, però, quella che secondo voi è la migliore, al netto chiaramente delle complicazioni per i contribuenti.
Vorrei capire se secondo voi è meglio andare verso un obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi piuttosto che la introduzione parziale e il mantenimento dello spesometro per queste categorie e chiaramente i pro e i contro delle due ipotesi.
Nel caso in cui nessuna di queste due fosse attuata, quanto inciderebbe questo aspetto anche rispetto al mancato contrasto all'evasione dell'IVA?
PRESIDENTE. Do la parola al generale Arbore per la replica.
GIUSEPPE ARBORE, Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza. Parto dalla presenza ispettiva sulle seconde fasce e poi passo all'accesso ai conti correnti. La seconda fascia è da 5 a 100 milioni di euro di volume d'affari. Questa è tecnicamente la seconda fascia. Adesso il numero preciso dei contribuenti che rientrano nella seconda fascia non ce l'ho, ma ve lo faccio avere. È chiaro che è un dato variabile, che ogni anno cambia in base all'andamento del mercato. Talvolta in un mercato espansivo si ha un aumento perché sono più i soggetti che dalla prima passano alla seconda, crescendo il fatturato, e molto meno quelli che dalla seconda passano alla terza, perché la distribuzione del numero di contribuenti è una piramide. È comunque un numero cospicuo. Pag. 9
È ovvio che, a parità di risorse, assicurare una presenza ispettiva verso determinati soggetti, a prescindere dai profili di rischio, significa perdere tempo. Solo per citare un semplice aneddoto, una volta un imprenditore ci vide arrivare a maggio e ci chiese come mai non eravamo tornati ad aprile, come era accaduto due anni prima.
In altre parole, è una presenza costante che sicuramente in certi contesti è inutile.
Ciò non vuol dire che non si facciano controlli in seconde fasce, perché dalla nostra analisi può magari emergere che in determinate aree sulle seconde fasce bisogna fare più del 10 per cento dei controlli. Non è un arretramento, è una concentrazione di sforzi nei confronti dei soggetti che meritano il nostro controllo.
Circa l'accesso ai conti correnti esteri, i flussi sono due: i dati dei conti correnti che si trovano all'estero di cittadini italiani, che vengono puntualmente comunicati all'Agenzia delle entrate; i dati dei cittadini residenti in Italia su conti correnti italiani, che vengono comunicati per masse, ai fini dell'analisi di rischio. Sono analisi, non c'è un'indicazione puntuale dei dati. A noi serve l'analisi per capire, in base ai nostri altri dati, dove orientare la nostra azione ispettiva: in determinate aree, per determinate categorie economiche. Questo è il concetto. Quindi, si tratta di due distinte analisi, di due distinti flussi di dati. Credo di aver risposto compiutamente.
Per quanto riguarda, invece, l'altra domanda, in merito al commerciante al minuto, è indubbio che, in un'ottica di controllo e di contrasto all'evasione – che, ripeto, per il commerciante al minuto è molto parcellizzata, evidentemente – è preferibile l'obbligatorietà, prescindendo, come diceva lei, dagli oneri nei confronti del commerciante al minuto. Tuttavia, in un'ottica di controllo è sicuramente preferibile il misuratore elettronico. Ciò non perché in questo modo si scongiuri la sottofatturazione o meglio la sottodichiarazione: basta che uno non registri, tant'è vero che i nostri controlli ci saranno comunque, a prescindere dall'eliminazione dell'obbligo dell'emissione dello scontrino.
L'ottica di analisi è importante, perché se tutti questi dati, come avverrà, confluiranno in una banca dati, noi potremo verificare l'andamento dei corrispettivi e quindi concentrare anche i nostri controlli nei confronti di soggetti che hanno un andamento di corrispettivi sicuramente incoerente con la tipologia di attività o addirittura picchi di corrispettivi, che sono altrettanto importanti, non solo in un'ottica fiscale, ma anche in un'ottica di riciclaggio, perché ci sono picchi di corrispettivi che talvolta, quando da noi individuati, hanno testimoniato altri fenomeni. Quindi, questo serve ai fini dell'analisi, che è fondamentale, e per concentrare gli sforzi nei confronti di quei commercianti al minuto che sono assolutamente infedeli sul piano fiscale, prescindendo ovviamente dai comprensibili oneri che verrebbero previsti a carico dei commercianti al minuto.
RAFFAELE BARATTO. Ringrazio il generale per l'esposizione molto puntuale. Voglio soltanto esprimere il mio consenso sulla proposta che esponeva alla fine del suo ragionamento, che mi sembra si riferisca all'abrogazione della legge del 2010 sui controlli a tappeto. Credo che sia davvero sensata, perché con gli strumenti che ci sono oggi ritengo si possa davvero far sì che i contribuenti vedano più vicina l'Amministrazione che nel passato. Grazie.
GIUSEPPE ARBORE, Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza. Se posso permettermi, in chiusura, dato lo spunto che mi viene da questa riflessione, vorrei precisare che noi siamo veramente attenti a che la nostra azione sia indirizzata verso i delinquenti. Noi riteniamo che l'imprenditoria sana sia una ricchezza di questo Paese e quindi vada tutelata. Noi siamo a fianco di questi soggetti e il nostro favore verso la semplificazione va in questa direzione, perché va a vantaggio delle persone oneste. Per questo ho detto in principio che non abbiamo una preclusione preconcetta. È un nostro problema organizzarci per il contrasto, ma la semplificazione va in questa direzione. Grazie.
Pag. 10 PRESIDENTE. Grazie a lei. Ringrazio l'audito per la sua esposizione molto particolareggiata.
Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dal Generale Arbore (vedi allegato) e dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.
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