XVIII Legislatura

I Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Martedì 11 giugno 2019

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Brescia Giuseppe , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, DIRITTO D'ASILO E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
Brescia Giuseppe , Presidente ... 3 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ... 3 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 10 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 10 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 11 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 11 
Boldrini Laura (LeU)  ... 11 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 11 
Boldrini Laura (LeU)  ... 11 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 11 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 11 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 11 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 11 
Magi Riccardo (Misto-+E-CD)  ... 11 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 11 
Magi Riccardo (Misto-+E-CD)  ... 11 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 12 
Magi Riccardo (Misto-+E-CD)  ... 12 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 12 
Boldrini Laura (LeU)  ... 12 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 13 
Boldrini Laura (LeU)  ... 13 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 13 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 14 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 14 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 14 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 14 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 14 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 14 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 14 
Berti Francesco (M5S)  ... 14 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 14 
Ehm Yana Chiara (M5S)  ... 15 
Sarti Sandra , Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ... 15 
Brescia Giuseppe , Presidente ... 15 

ALLEGATO: Documentazione presentata dalla Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo ... 16

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI;
Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD;
Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE;
Misto-Sogno Italia - 10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE BRESCIA

  La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, l'audizione del prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
  Saluto il prefetto Sarti e la ringrazio per aver accolto il nostro invito. Le cedo la parola per la sua esposizione, che durerà circa venticinque minuti.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. La ringrazio, presidente. Buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità che ci viene data di presentare questo mondo così complesso e così articolato quale è il mondo del riconoscimento della protezione internazionale, e la materia dell'asilo.
  Proprio per la complessità, l'articolazione e l'approccio tecnico che questo ambito richiede, mi sono permessa di preparare un powerpoint in modo da avere un quadro sistemico e organico degli elementi essenziali del nostro operato.
  Chiaramente, si parte dalle basi normative costituite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che per prima – come strumento normativo – ha enucleato il concetto di rifugiato, collegandolo ad una situazione particolare, in cui un soggetto sia perseguitato per determinati grounds, cioè per determinati motivi, che sono i famosi cinque: razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale e opinioni politiche. C'è, poi, la base dettata dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione repubblicana, che riconosce il diritto d'asilo sul territorio nazionale a tutti coloro che nel proprio Paese non godono degli stessi diritti garantiti dalla nostra Costituzione.
  Quando parliamo di protezione internazionale dobbiamo fare riferimento, comunque, alle due direttive dell'Unione europea in materia, quella sulle qualifiche, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 251 del 2007, e quella sulle procedure, recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008.
  Dobbiamo considerare che quando si parla di protezione internazionale si intendono due fattispecie tipiche: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Il concetto di status di rifugiato aderisce in toto alle previsioni della Convenzione di Ginevra, quindi richiama i cinque motivi di razza, religione, gruppo sociale, cittadinanza e opinioni politiche. La protezione sussidiaria, invece, è una forma di protezione leggermente minore, nel senso che, laddove – nel caso sottoposto alla nostra analisi – non ricorrano i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra, che prima abbiamo richiamato, si deve valutare che impatto abbia il ritorno di questa persona, a cui non può essere riconosciuto lo status di rifugiato, nel proprio Paese. Se Pag. 4questa persona rischia di subire un danno grave, che lede la sua vita, attraverso la tortura o attraverso situazioni inumane o degradanti o attraverso persecuzioni, condanne a morte e via dicendo, chiaramente non la si può rimandare nel proprio Paese e le si attribuisce questo grado di protezione. Questo riguarda l'aspetto soggettivo. La protezione sussidiaria viene anche concessa quando nel Paese ci sono conflitti, interni o internazionali, non soltanto di alto livello, ma anche di basso livello, come nel caso di conflitti tra confinanti o conflitti etnici (low conflict), che comunque rilevano oggettivamente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.
  Nella precedente disciplina – mi riferisco a prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, il cosiddetto «decreto sicurezza» – ci si orientava sulla protezione da dare ai richiedenti con il riconoscimento di questa piramide: lo status di rifugiato era il livello più ampio di protezione offerta al richiedente; la protezione sussidiaria – come abbiamo detto – un quid minus, ma di altissimo livello. Entrambe facevano capo alla normativa dell'Unione europea, che abbiamo recepito con gli strumenti di cui abbiamo parlato prima.
  Successivamente veniva anche applicata la protezione umanitaria che, però, trovava la sua base giuridica non a livello internazionale, ma a livello nazionale, nell'articolo 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevedeva il riconoscimento di un titolo di protezione umanitaria per seri motivi umanitari. Quindi, eravamo di fronte ad una norma di carattere nazionale che aveva una portata estremamente ampia, in quanto era una norma in bianco. Mentre, per esempio, abbiamo visto che sia la norma sullo status di rifugiato sia la norma sulla protezione sussidiaria aderiscono ad ipotesi ben delimitate, quindi aderiscono alla sussistenza di presupposti particolari indicati dalla norma, la protezione umanitaria, invece, era una norma che ha consentito un'evoluzione interpretativa a livello giurisprudenziale molto lata, che nel tempo ha portato a far sì che l'applicazione di questo tipo di istituto fosse superiore agli altri due.
  Il momento clou dell'applicazione della protezione umanitaria si è registrato nel maggio 2018, mese nel quale è stato toccato un picco del 29 per cento di riconoscimenti di protezione umanitaria, nella quale – ripeto – rientravano variegate situazioni, perché non c'era una base giuridica che tipizzasse le ipotesi a cui ancorarsi. Poteva rientrarvi, quindi, una situazione estremamente grave, ma anche situazioni che potevano non essere così gravi. Si era arrivati al 29 per cento delle protezioni umanitarie, quindi, laddove lo status di rifugiato, nello stesso arco cronologico arrivava al 7 per cento e il riconoscimento della protezione sussidiaria all'11-12 per cento. Erano dunque tre forme diverse di tutela, previste da fonti normative diverse, che venivano tutte trattate con la stessa procedura, facente capo alle Commissioni Territoriali. Questo è importante da sottolineare perché vedremo come, invece, la riforma più recente, il «decreto Salvini», ha modificato tale impostazione.
  Il sistema di cui abbiamo parlato è cresciuto sulle basi normative predette e si è strutturato, dapprima con una Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato (del solo status di rifugiato, perché non era ancora stata adottata la direttiva europea sulle procedure, che avrebbe identificato il secondo livello di protezione sussidiaria). Questo è avvenuto con la legge n. 416 del 1989, la cosiddetta «legge Martelli». Siamo passati, successivamente, con la legge n. 189 del 2002, la cosiddetta «legge Bossi-Fini», alla creazione della Commissione Nazionale e all'istituzione di sette Commissioni Territoriali, le prime sette, che poi, con un decreto ministeriale del 2008, sono diventate dieci e che oggi, alla fine, sono diventate venti, per legge, affiancate peraltro da un massimo di trenta sezioni. Con l'intervento del «decreto Salvini» si è anche provveduto ad aumentare ulteriormente di cinque unità le sezioni, soltanto per un periodo temporaneo che va dal 4 marzo al 4 novembre, proprio per sostenere il ritmo necessario Pag. 5ad accelerare la gestione dei casi pendenti in questo settore.
  Vediamo ora come tutta questa struttura, tutta questa organizzazione territoriale, abbia subìto in pochissimo tempo, a distanza di meno di un anno, due riforme molto incisive. La prima è stata infatti la «riforma Minniti», che ha puntato all'accelerazione e alla semplificazione delle procedure e che ha agito sia sul piano giurisdizionale, con l'istituzione di ventisei sezioni specializzate dei tribunali ordinari e con l'abolizione del grado di appello, sia sul piano amministrativo, che ci riguarda, con l'immissione di 250 funzionari altamente qualificati, che sono andati sostanzialmente a modificare la precedente composizione delle commissioni, delle quali inizialmente facevano parte non solo due rappresentanti dell'Interno, ma anche un rappresentante della pubblica sicurezza, (generalmente del commissariato locale), e un rappresentante degli enti locali, quindi del comune o della provincia, che molto spesso, dovendo ottemperare anche ai propri compiti istituzionali, erano impossibilitati a partecipare ai lavori delle commissioni, che pertanto non riuscivano ad assicurare il numero legale e, conseguentemente, l'audizione seppure convocata non poteva avere luogo.
  Questa situazione aveva indotto il legislatore del 2017 a prevedere funzionari destinati esclusivamente alla composizione delle commissioni. Questo è avvenuto con l'immissione dei 250 funzionari, il 9 luglio 2018, che è stata poi completata con un'ulteriore tranche di 161 funzionari altamente qualificati, idonei dello stesso concorso, entrati in servizio recentemente, il 4 marzo 2019. Perché questa «infusione» di personale? Perché avevamo un arretrato considerevole. L'arretrato delle pratiche di riconoscimento della protezione internazionale era strettamente legato agli arrivi. Gli arrivi nel 2014 che sono stati pari a 170.000, nel 2015 pari a 153.000, nel 2016 pari a 181.000, per scendere poi nel 2017 a 119.000. Di questo passo vi è stato quindi un incremento delle richieste di asilo: da 63.000 nel 2014 a 83.000 nel 2015, 123.000 nel 2016, 130.000 nel 2017. Sono poi scese drasticamente nel 2018.
  Ho fornito questi dati proprio per farvi comprendere come le domande di asilo siano strettamente legate ai flussi in arrivo, quindi al calo degli sbarchi evidenziato dai dati predetti. Pertanto, era necessario procedere al potenziamento del personale che esaminasse tutte queste pratiche. Una volta che il personale si è assestato, è intervenuto, oltretutto, il «decreto Salvini», un decreto che all'interno della procedura ha cercato di accelerare ulteriormente i tempi, che erano mediamente lunghi, e di fare anche diverse operazioni. La prima operazione è stata quella di sostituire la protezione umanitaria con casi speciali, su cui mi soffermerò successivamente, e poi di individuare casi di esame prioritario, sempre nell'ottica dell'accelerazione, procedure accelerate, casi di esame immediato (quando la persona interessata dalla richiesta di asilo abbia commesso un reato di grave allarme sociale), e di introdurre strumenti di facilitazione come, ad esempio, la lista dei Paesi sicuri, nonché di procedere all'ampliamento – lo abbiamo visto precedentemente – delle Sezioni Territoriali fino a un massimo di dieci (però ne abbiamo istituite solo cinque, per il momento, perché non vi era bisogno reale di ulteriori sezioni) proprio per consentire l'esame delle domande di asilo pendenti.
  Lo stesso decreto ha, altresì, previsto l'istituzione di sezioni per l'esame delle domande presentate alla frontiera. Stiamo attendendo, in questi giorni, che la Direzione centrale della polizia delle frontiere determini i luoghi in cui sarà istituita con decreto ministeriale la frontiera, nei quali utilizzeremo le commissioni già esistenti che prenderanno in carico le domande che verranno presentate in quei luoghi, proprio per evitare di crearne altre, con un aggravio dei costi. Cerchiamo di lavorare con quello che abbiamo a disposizione (anche perché abbiamo tanto, in questo momento).
  Con la «riforma Salvini», sostanzialmente, è cambiata la competenza delle decisioni assunte dalle commissioni territoriali, che non si occupano più di protezione umanitaria, ma si occupano di accoglimento Pag. 6 della domanda riconoscendo lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, quindi riconoscendo la protezione internazionale, oppure, laddove non vi siano i requisiti della protezione internazionale, ma nel Paese da cui la persona proviene vi sia una situazione così grave che la stessa non possa essere respinta, applicando il principio del «non-refoulement», per cui la commissione trasmette gli atti al Questore competente chiedendo il rilascio di un permesso di «protezione speciale». Di questi permessi di protezione speciale non siamo riusciti ancora ad avere l'aggiornamento su Vestanet, che è il nostro sistema informatico, perciò stiamo procedendo a raccogliere dalle Commissioni Territoriali, manualmente e settimanalmente, il numero dei permessi per protezione speciale per non-refoulement rilasciati dalle Questure. Dal 18 marzo ad oggi abbiamo registrato l'adozione di 192 protezioni speciali per non-refoulement su tutto il territorio nazionale, ma ripeto si tratta di un dato molto parziale.
  Alle commissioni spetta il rigetto della domanda quando non ci sono i presupposti per l'accoglimento, oppure quando ricorre una causa tipica di cessazione o una causa di esclusione o una causa di diniego, perché l'interessato ha commesso un reato di grave allarme sociale oppure quando la domanda è manifestamente infondata.
  Altrettanto incisivo, dal punto di vista dell'accelerazione della procedura, è il concetto dell'inammissibilità, che riguarda il caso del richiedente che sia stato già riconosciuto rifugiato da un altro Stato membro o da un altro Stato comunque firmatario della Convenzione di Ginevra, oppure il caso in cui l'interessato abbia reiterato una domanda, già precedentemente valutata dalla commissione territoriale, senza addurre nuove prove. Spetta, invece, al Questore la valutazione dei casi speciali, sui quali non mi soffermo perché non rientrano più nella nostra competenza, ma che sono andati a sostituire in modo tassativo le precedenti ipotesi principali della protezione umanitaria. Devo sottolineare che questa operazione non è unica in Europa. Anche altri Stati membri (anzi, la maggior parte: Austria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Grecia, Irlanda, Germania, Lituania) hanno tutti un sistema di casi speciali, quindi di protezioni complementari tassativamente previste, e non ampie com'era prima la nostra protezione umanitaria.
  Questo è il quadro attuale nel quale operiamo: venti commissioni territoriali, affiancate dalle 30 Sezioni, affiancate ulteriormente dalle cinque sezioni che abbiamo costituito per accelerare la trattazione del backlog. Va sottolineato un aspetto molto importante: le commissioni lavorano tutte con indipendenza di giudizio e di valutazione delle pratiche.
  Passiamo più specificamente alle innovazioni introdotte dal «decreto sicurezza». In particolare, del tutto innovativo è stato l'inserimento del concetto di «Paese di origine sicuro». Si ritiene tale, normalmente, quello che viene considerato «safe to live in», quindi un Paese all'interno del quale poter vivere in maniera sicura. Questo dipende, ovviamente, dal sistema democratico e ordinamentale di quel Paese e anche dal livello di violazione dei diritti umani che sussiste nel Paese stesso. Il concetto di «lista dei Paesi sicuri» trova origine, da un punto di vista normativo, nella direttiva dell'Unione europea n. 32 del 2013, che ne consente l'adozione. Molteplici Stati europei l'hanno già adottata. Era stata anche fatta una proposta da parte della Commissione europea, nel 2015, che però non ha trovato un consenso comune infatti ogni Stato ha i propri gruppi etnici che vi si sono stabiliti, quindi ha interesse a considerare sicuro un Paese piuttosto che un altro. Questa, però, è una procedura molto particolare, per la quale la Commissione Nazionale è chiamata in causa in quanto essa ha un ufficio, denominato Country of Origin Information Unit, dedicato alla conoscenza geopolitica, sociale, dei diritti umani e giuridica di ogni Paese da cui provengono i richiedenti asilo. La COI Unit, sulla base della richiesta pervenuta da un concerto operato tra Ministero dell'interno e Ministero degli affari esteri, ha redatto una serie di schede, fotografando la situazione del Paese dal punto di vista ordinamentale, Pag. 7 dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della violazione dei diritti umani e dal punto di vista dell'evoluzione sociale, anche enucleando i gruppi sociali particolarmente perseguitati, come potrebbero essere ad esempio gli LGBTI in alcuni Paesi, gli albini in alcuni Paesi dell'Africa, oppure persone portatrici di una disabilità (in numerosi Paesi queste discriminazioni sono molto forti).
  Inoltre, all'interno di ogni Paese che potrebbe essere considerato sicuro abbiamo individuato delle zone di conflitto che in certi punti non lo rendono sicuro, per cui, qualora una persona dovesse provenire da un Paese che il Ministero dell'interno, insieme al Ministero degli affari esteri e al Ministero della giustizia, dovesse ritenere sicuro, avrebbe comunque una protezione particolare in forza di queste due ancore fondamentali: se appartiene a un gruppo etnico perseguitato dobbiamo applicare il principio di non-refoulement; altrettanto nel caso di una situazione di conflitto all'interno del Paese, nella zona di provenienza di quella persona, tale da rendere impossibile il suo ritorno.
  Un'altra delle innovazioni particolari introdotte dal «decreto Salvini» è stato il procedimento immediato dinanzi alla commissione territoriale, che ha luogo quando il richiedente è sottoposto a un procedimento penale o è stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità (abbiamo evidenziato gli ulteriori reati che si sono aggiunti a quelli precedentemente considerati dalla procedura).
  Passiamo ai dati, relativi al 2018: in tale anno abbiamo avuto 53.596 richieste, abbiamo adottato 95.576 decisioni e abbiamo avuto 98.165 casi pendenti. Voglio rilevare che alla fine del 2017 i casi pendenti erano 147.000, perché erano tutti quelli che derivavano da quell'accumulo di domande derivante dai flussi che si sono susseguiti nel 2014, nel 2015, nel 2016 e nel 2017. A gennaio 2018 avevamo un arretrato di 147.800 domande di asilo. Con l'assunzione delle 250 unità di personale di cui parlavamo prima, e con il potenziamento derivato dalla prima riforma, già citata, abbiamo cominciato a lavorare sull'arretrato. Non lo abbiamo fatto da soli. Lo abbiamo fatto in una maniera del tutto innovativa, grazie anche al contributo dell'EASO, ossia lo European Asylum Support Office. Diciamo spesso che l'Europa non ci aiuta: forse per gli aspetti politici è un discorso, ma nella pratica devo dire che, almeno nel mio settore, aiuti concreti ne ho avuti.
  Un aiuto estremamente concreto è stato quello dell'attribuzione di 100 funzionari amministrativi selezionati dall'EASO per l'Italia, che sono stati distribuiti nelle commissioni territoriali e che ci hanno aiutato moltissimo. Ovviamente non potevano far parte della composizione della commissione territoriale, perché quella è prevista per legge, ma potevano senz'altro aiutarci – come hanno fatto in maniera egregia – nell'istruttoria delle pratiche e anche nello smaltimento del contenzioso, che nel frattempo presenta valori di crescita anche esponenziali. Quindi, l'aiuto che abbiamo ricevuto dall'EASO, da questo punto di vista, è stato fondamentale. Adesso, però, dopo un anno di aiuto che ci hanno fornito, anche per il costo che questo comporta, abbiamo dovuto concordare con l'EASO un piano graduale di dismissione e di restituzione. Non siamo, infatti, l'unico Paese che ha questi problemi di pressione migratoria, in questo momento lo hanno più altri Paesi, ad esempio Cipro, la Francia e la Spagna. Noi abbiamo fruito di tanto aiuto per questo periodo, abbiamo ricevuto una grossa lezione di capacity building dall'EASO, ma nello stesso tempo abbiamo anche strutturato meglio le nostre commissioni, quindi, possiamo restituire all'Europa quello che ci ha dato finora e provvederemo gradualmente alla restituzione di tutti i 100 funzionari entro la fine di quest'anno.
  Vediamo qual è la situazione dei casi pendenti nel 2019. Nel 2019 le richieste di asilo sono calate notevolmente, in considerazione del calo macroscopico degli sbarchi. Le decisioni adottate sono state 42.916 e i casi pendenti 63.380. Quindi, siamo andati ultra dimidium rispetto al punto di partenza, che era di 147.800 casi pendenti nel gennaio 2018. Dunque, vi è stata una Pag. 8diminuzione del 52,87 per cento degli arretrati.
  Quanto ai dati sui principali Paesi di origine nel 2019, vi sono variazioni importanti. Per la prima volta compaiono – non per la prima volta, anzi, perché già in parte comparivano nel 2018, ma ora sono più evidenti – El Salvador, Perù e Venezuela. Subentrano, quindi, Paesi dell'America Latina, in un contesto che prima era caratterizzato da Paesi dell'Africa e da Paesi dell'Asia.
  Terminato il quadro delle commissioni territoriali e delle attività che svolgono, vi vorrei fornire un quadro su quello che fa la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo in primo luogo coordina le attività di tutte le commissioni territoriali. Inoltre, monitora la qualità delle procedure. Non lo fa da sola, ma insieme all'UNHCR. Infatti, fin dal 2015 abbiamo avviato, insieme con l'UNHCR, un percorso di monitoraggio della qualità delle procedure e della qualità dei provvedimenti, qualità che poi si riverbera anche sull'omogeneità. Infatti, le commissioni del nord non possono prendere provvedimenti disomogenei rispetto a quelle del sud, non solo nella loro motivazione, ma anche nella struttura formale. Questo tipo di monitoraggio ha trovato il culmine recentemente in un meeting, che abbiamo tenuto anche con altri Paesi europei, in cui abbiamo svolto un confronto. Devo dire che siamo stati molto onorati del fatto che la qualità delle nostre procedure sia stata positivamente valutata dagli altri Paesi che avevano presenziato. Questo dipende dal fatto che siamo l'unico Paese in Europa che ha all'interno delle proprie commissioni giudicanti un rappresentante dell'UNHCR. Il rappresentante dell'UNHCR siede anche in Commissione Nazionale, dove esplica una funzione di mera consulenza, senza diritto di voto, mentre nelle commissioni territoriali opera come tutti gli altri componenti. Questo è un aspetto molto importante.
  Un'altra rilevante attività della Commissione Nazionale è data dalla formazione. Parliamo della formazione, per esempio, sulle tecniche di intervista, sulle interviste rivolte a minori, sulle tecniche di intervista nel caso della tratta. In merito a quest'ultima, abbiamo ancora una collaborazione con l'UNHCR e svolgiamo corsi formativi su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda, invece, le tecniche di intervista e la valutazione delle prove, svolgiamo corsi di formazione specifici con moduli dell'ufficio europeo per il supporto all'asilo. Abbiamo, quindi, un forte legame con l'agenzia europea e con l'UNHCR nella gestione di questa formazione.
  Inoltre, prepariamo le linee guida per le commissioni, per rendere il lavoro più snello e per risolvere problemi di carattere quotidiano. Con l'unità COI, Country of Origin Information, cerchiamo di compiere approfondimenti sulla situazione dei Paesi da cui provengono i richiedenti asilo. Ne abbiamo già parlato prima, quando abbiamo fatto riferimento alla lista dei Paesi sicuri. L'importanza dell'unità COI è data anche dal fatto che quando le commissioni si trovano di fronte una persona che proviene da un certo Paese e non hanno notizie di quel Paese chiamano l'unità COI, che dà loro informazioni. Queste informazioni vengono messe a disposizione non soltanto delle nostre commissioni, ma anche dei tribunali. Grazie ad un accordo che abbiamo concluso due anni fa con il Consiglio superiore della magistratura, anche alla magistratura, quindi ai tribunali ordinari e alle sezioni specializzate, vengono estese le informazioni sui Paesi di origine che noi elaboriamo insieme all'EASO.
  Abbiamo una banca dati che, dal punto di vista strutturale, consta di una sola persona, per cui è veramente depotenziata rispetto al tipo di lavoro che produce. Provvediamo agli aggiornamenti di tutta la situazione, del trend dei dati. Siamo anche il punto nazionale di raccordo con l'Unione europea. Inoltre, svolgiamo un'attività in sede giudicante sui casi di revoca e di cessazione previsti per legge.
  Dal punto di vista degli oneri finanziari, le voci di maggior rilievo che la Commissione Nazionale sostiene per tutte le commissioni sono quelle relative al servizio di interpretariato, che nel 2018 ci è costato 8.415.000 euro, e quelle relative ai gettoni Pag. 9di presenza durante le udienze collegiali, che sono previsti per legge e che hanno comportato alla fine del 2018 un importo complessivo di 3.339.000 euro. Abbiamo, poi, delle spese consistenti, ma nell'ordine di centinaia di migliaia di euro e non più di milioni, che riguardano il contratto con Poste Italiane, che abbiamo dovuto necessariamente stipulare perché con la riforma Minniti è anche cambiato il sistema delle notifiche. Prima le notifiche agli interessati venivano eseguite essenzialmente attraverso la Polizia di Stato; adesso vengono eseguite per coloro che sono fuori dai centri attraverso il servizio postale e per coloro che sono nei centri via PEC, attraverso il responsabile dei centri di prima e seconda accoglienza.
  Quanto al tipo di decisioni che la Commissione Nazionale adotta, si tratta di decisioni di revoca, quando si verificano determinati reati oppure quando risulta che la persona destinataria di una protezione internazionale aveva reso una dichiarazione mendace sulle sue generalità o sulla sua nazionalità, oppure di cessazione, quando vi sono casi di rientri nel Paese di origine. È chiaro che se delle persone rientrano nel Paese di origine per periodi importanti (parlo di periodi di 6-7 mesi) e non c'è una giustificazione precisa, vuol dire che il tipo di protezione che il nostro Paese aveva dato loro, forse non ha più motivo di esistere, altrimenti non sarebbe spiegabile una presenza così prolungata nel tempo nel Paese da cui si è fuggiti. Un altro caso di cessazione è quello del possesso di passaporto o dell'acquisizione della nostra cittadinanza oppure del mutamento delle condizioni avvenuto nel Paese di origine.
  La Commissione Nazionale, oltre che da me, è composta da un membro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro del Ministero degli affari esteri, da un membro del Dipartimento della pubblica sicurezza, da un membro del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un rappresentante dell'UNHCR in funzione consultiva. I dati della Commissione Nazionale sono meno pesanti, dal punto di vista dei numeri, rispetto alle Commissioni Territoriali, sia perché i casi sono di meno (non riguardano le domande di asilo in prima istanza, ma la parte finale, quindi sono un po’ il fanalino di coda) sia perché noi, con tutta l'attività che svolgiamo (e siamo veramente pochi), in realtà, ci riuniamo due volte a settimana in seduta giudicante. Più di tanto non riusciamo obiettivamente a fare.
  La casistica dei «rientri nel Paese di origine», che è seguita con molta attenzione, ci viene segnalata prevalentemente dalla Direzione centrale della polizia delle frontiere, che fino a quest'anno ci ha evidenziato 2.981 segnalazioni relative a partenze e a rientri. Capita di frequente che i rientri siano giustificati da gravi malattie della famiglia. Soprattutto nelle zone dell'Afghanistan e del Pakistan sono frequentissimi i rientri motivati dalla malattia della madre, del padre o di un figlio, poi culminata, purtroppo, nella morte della persona. Questi soggetti sono più che giustificati, quindi ovviamente non si procede alla cessazione in questi casi. Al di là di quello che la norma stabilisce, di fatto ci si rende conto della veridicità audendo la persona e comprendendo quello che c'è nel suo background. Si cerca di capire se il rientro è dovuto ad affari da trattare oppure a situazioni gravi, che non meritano l'adozione di una decisione di cessazione.
  Per quanto riguarda la tempistica media di valutazione, una domanda ricorrente, rinvio allo schema che ho predisposto. In realtà, i tempi medi di valutazione – a parte che noi non abbiamo un sistemista statistico che ci possa fare una valutazione di questo tipo – sono, per loro stessa natura, tempi variabili. Il tutto dipende da una serie di circostanze. Per esempio, ci sono casi in cui durante l'audizione la persona presenta determinate caratteristiche per cui l'intervistatore ritiene necessario sospendere l'audizione e riprenderla in un altro momento. Questo avviene quando si ha davanti una vittima di tratta, ed è molto frequente, considerato che l'85 per cento delle nigeriane che arrivano in Italia attualmente è soggetto a tratta e si sta aprendo un filone considerevole anche con le ivoriane. Tutti questi casi di tratta, ovviamente, non vengono analizzati e valutati Pag. 10subito, secondo la tempistica corrente, ma protraggono moltissimo i tempi, così come tantissimi altri casi in cui, magari, bisogna fare accertamenti particolari. È una tempistica, quindi, estremamente variabile. Come trend, quindi come tendenza, possiamo dire che dal 2017, in cui si stava ancora sui 15-16 mesi, si è passati recentemente (per effetto del calo degli sbarchi e del calo delle domande) a una tempistica di 4, 5 o 6 mesi.
  Questo è il quadro generale nel quale ci stiamo avviando.
  Per concludere, sicuramente il calo degli sbarchi comporta anche una variazione delle presenze sul territorio dei migranti, quindi una diversa necessità della presenza territoriale di una commissione per la valutazione dell'asilo. Laddove sono stati chiusi dei centri, laddove non ci sono più arrivi, è ipotizzabile che una commissione, che sta esaurendo – e noi lo possiamo monitorare – il proprio carico di lavoro, debba essere chiusa e, magari, potenziata un'altra commissione. Parlo, per esempio, del nordest, dove in questo momento si sta cominciando a registrare un livello di arrivi diverso dal passato. Stiamo ragionando, insieme all'amministrazione centrale, sulla possibilità – che credo sia anche abbastanza concreta – di cambiare l'assetto territoriale di alcune commissioni che hanno esaurito, per esempio nel sud, il loro carico di lavoro.
  Un'altra iniziativa che stiamo assumendo è quella di istituire un gruppo mobile di controllo. Naturalmente non ci ha lasciati insensibili, anzi ci ha molto ferito, il fatto che si è verificato a Cagliari, con risvolti penalistici, di chi organizzava le audizioni favorendo persone dietro compenso. Questo è un fenomeno che ci ha profondamente ferito. Organizzeremo dei nuclei mobili sul territorio per fare delle verifiche, sperando che questo non accada mai più.
  Vorrei dire ancora una cosa. Con riferimento al fenomeno della tratta, abbiamo costituito in questi giorni un gruppo di lavoro, a livello di Commissione Nazionale, perché abbiamo raccolto da tutte le commissioni il quadro territoriale dell'espansione del fenomeno della tratta. È ovvio che noi, per il vincolo di riservatezza che abbiamo e che le commissioni hanno, non possiamo fare il nome della persona, ma possiamo dire sicuramente, aiutando in questo modo le autorità competenti, quanto il fenomeno, attraverso il nostro angolo visuale, sia esteso sul territorio e dove maggiormente si concentra, quindi quali sono le filiere retrostanti che lo possono guidare. Su questo stiamo avviando un lavoro complessivo di ricostruzione del puzzle nazionale attraverso i vari report territoriali che abbiamo ricevuto. Pensiamo di essere pronti tra quindici giorni a produrlo, lo produrremo al Gabinetto del Ministro.
  Questo è il quadro complessivo, presidente.

  PRESIDENTE. La ringrazio per tutte le informazioni e i dati che ci ha fornito.
  A questo punto, diamo spazio alle domande. Io ne ho qualcuna. Vorrei un chiarimento su alcuni dati. Ovviamente, se non li ha in questo momento, come ha già detto in premessa, potrà fornirceli in un secondo momento.
  Per quanto riguarda la modifica che è stata apportata dal «decreto sicurezza» rispetto alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria, vorrei capire qual è il dato relativo alle persone che hanno ricevuto un diniego e non hanno avuto diritto né alla protezione derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato né a quella sussidiaria, in modo tale da capire qual è lo scarto tra coloro che prima ricevevano qualche forma di protezione e le protezioni attualmente previste. Vorrei sapere se è cambiato qualcosa, effettivamente, rispetto a prima o se la maggior parte dei casi che prima ricadevano nella protezione umanitaria ora sono ricaduti nella protezione sussidiaria.
  Per quanto riguarda la lista dei Paesi sicuri, ho capito che avete fatto un enorme lavoro preparatorio, ma la lista non è stata ancora stilata.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. No. Inoltre, non è la Commissione nazionale Pag. 11che la stila. Noi forniamo soltanto gli elementi.

  PRESIDENTE. Certo. Volevo una conferma rispetto a questo dato, perché mi pareva non fosse ancora stata adottata la lista.
  Per quanto riguarda – l'ultima domanda – le audizioni immediate per i reati gravi, di cui lei ci ha parlato mostrandoci un elenco, vorrei sapere se effettivamente sono avvenute e quanti sono i casi.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Così come abbiamo fatto per la rilevazione dei casi di protezione speciale per non-refoulement, rispetto alla quale, attraverso un sollecito alle questure, stiamo portando avanti una raccolta manuale, non essendo inserito tale aspetto nel sistema Vestanet, per quanto riguarda le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 251 del 2007, pur non essendo ancora presente una funzione nel sistema Vestanet per il rilievo di tali casi, abbiamo rilevato, attraverso le commissioni, che sono stati adottati 167 provvedimenti immediati fino al 7 giugno 2019.
  Per quanto riguarda i dinieghi, orientativamente sono intorno al 56 per cento.

  LAURA BOLDRINI. In prima o in seconda istanza?

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Noi ci occupiamo solo della prima istanza, la seconda istanza è quella del tribunale, non ci riguarda.

  LAURA BOLDRINI. Non ha i dati?

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. No. Per quello che riguarda i tribunali no, anche perché dal nostro sistema non sono rilevabili. Questi sono dati piuttosto incompleti, anche il Ministero della giustizia ha difficoltà a farceli avere.
  Per quanto riguarda la domanda sui casi prima rientranti nella protezione umanitaria, c'è stato un aumento della protezione sussidiaria dell'1-2 per cento. Questo 2 per cento circa è un margine di assorbimento della precedente.

  PRESIDENTE. C'è tutto il tempo per ricavare con calma i dati.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Sono indicati nella documentazione che vi metto a disposizione.

  PRESIDENTE. Va benissimo, la ringrazio.
  Do la parola ai deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

  RICCARDO MAGI. Vorrei sottolineare quanto sia importante per la Commissione avere contezza di questi dati relativi ai dinieghi, in termini percentuali e in termini assoluti, nonché dei dati relativi agli esiti dei ricorsi. Evidentemente questo è il cuore del problema, nel momento in cui ci troviamo come Commissione, nell'ambito dell'esame in sede referente, a esaminare una proposta di legge che prevede la possibilità di forme di regolarizzazione di cittadini che comunque sono sul territorio nazionale privi di un titolo. Quindi, è estremamente importante capire quali effetti abbiano prodotto le modifiche normative recenti rispetto alle migliaia di persone presenti nel territorio.
  Vorrei avere informazioni in merito a questi due aspetti, se non ora, magari successivamente, anche rispetto all'esito dei ricorsi, pur non essendo questo un aspetto di stretta competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Da qualche parte il legislatore questi dati dovrebbe poterli reperire, a distanza di qualche mese dalle modifiche normative introdotte.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Giustissimo!

  RICCARDO MAGI. L'altra questione riguarda la lista dei Paesi sicuri. Non è Pag. 12entrata in vigore? Non c'è un'indicazione di tempi?

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. No.

  RICCARDO MAGI. Evidentemente voi collaborate solo alla definizione di alcuni criteri, da questo punto di vista.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Sulla base dei criteri previsti dalla legge, abbiamo scattato una fotografia dei Paesi che ci sono stati dati in elenco. In altre parole, su questo elenco di 27 Paesi, noi abbiamo scattato la fotografia dell'ordinamento giuridico che li caratterizza, evidenziando il livello del rispetto dei diritti umani in quel Paese, la situazione socioculturale e politica e, soprattutto, la presenza di categorie particolarmente vulnerabili (facevo prima l'esempio degli albini, se lo ricorderà, e dei gruppi LGBTI), oppure di situazioni di conflitto interno. Questi sono gli elementi che noi, come Commissione nazionale, COI (Country of Origin Information) Unit, abbiamo dato. La valutazione sulla scelta dei Paesi non spetta a noi.
  Peraltro, prima di arrivare alla decretazione, l’iter è ancora lungo, a mio avviso. La legge prevede non solo il concerto tra i ministeri, ma richiede anche un passaggio con il Consiglio d'Europa. Dovremo, quindi, sentire anche il Consiglio d'Europa sulla bozza, sul draft che i nostri rispettivi ministeri dovranno elaborare. Se passerà il vaglio del Consiglio d'Europa, potrà andare avanti. Quindi, non è una procedura di rapida attuazione.

  LAURA BOLDRINI. La ringrazio, signor presidente, chiedo scusa per essere arrivata in ritardo, probabilmente farò delle considerazioni che sono state affrontate nella prima parte dell'audizione della prefetta Sarti, che saluto.
  Mi soffermo, in primo luogo, sulla cognizione di Paese sicuro. Come è noto, è sempre una definizione molto delicata. Il diritto d'asilo è un diritto soggettivo perfetto, dunque è individuale, e prescinde dalla cognizione di Paese sicuro. Teoricamente il diritto d'asilo potrebbe essere concesso anche a persone che in uno Stato democratico dimostrano di subire una forma di persecuzione. Quindi, sulla cognizione di Paese sicuro e Paese terzo sicuro, come lei sa, gli organismi internazionali, l'UNHCR in particolare, sono molto cauti.
  Per quanto riguarda, invece, la nostra situazione alla luce anche delle nuove disposizioni di legge, le vorrei chiedere, signora prefetta, cosa succede oggi ai minori che raggiungono la maggiore età, ma stanno ancora facendo un corso di studi. Compiuti i 18 anni, normalmente, per consentire al ragazzo o alla ragazza di andare avanti, si dava la protezione umanitaria. Venendo meno questa forma di protezione, mi chiedo: ai ragazzi, specialmente ai minori soli, quelli non accompagnati, che hanno intrapreso un corso di studi e compiono il diciottesimo anno di età, cosa succede? Qual è il titolo di soggiorno che viene loro concesso che gli consente anche di portare a termine il ciclo di studi?
  L'altra domanda riguarda le persone che hanno subìto torture in Libia. Purtroppo noi sappiamo bene che gran parte delle persone che arrivano sulle nostre coste passa per la Libia e sappiamo bene che chi passa per la Libia subisce sistematicamente torture. A queste persone veniva data – lei mi insegna – la protezione umanitaria. Adesso vorrei capire che tipo di protezione estendiamo a queste persone altamente vulnerabili.
  Mi ricordo, prima di lasciare l'UNHCR, le ultime occasioni che ho avuto di raccogliere testimonianze di persone che ci facevano vedere a Lampedusa le cicatrici all'altezza dei reni. Sto parlando di persone che venivano narcotizzate, specialmente donne, portate in ospedale e alle quali veniva tolto un rene. Quelle persone arrivavano in Italia completamente esauste e psicologicamente distrutte. Non erano casi isolati, così come non erano casi isolati quelli delle ragazze nigeriane che viaggiavano con sedicenti mariti o sedicenti fratelli. Purtroppo sappiamo bene che quelle persone svolgevano un'altra funzione. Mi chiedo e le chiedo, signora prefetta, che Pag. 13succede per questi casi a cui la Commissione – lo ricordo per esperienza – estendeva la protezione umanitaria. Oggi queste persone che titolo di soggiorno possono avere? Ammesso che ne possano avere uno. Mi rendo conto che voi dovete agire in base alle norme, certamente non è riconducibile a voi la responsabilità.
  Mi congratulo per l'utilizzo delle risorse EASO. Credo sia una novità. Per mia conoscenza, era sempre una chimera riuscire a usare le risorse EASO, che venivano usate in Grecia, specialmente al tempo in cui c'era il passaggio nella regione di Evros. Ricordo che EASO – all'epoca mi occupavo anche della Grecia – era presente. Facevano un interpretariato un po’ bislacco, a volte, non avendo l’expertise necessaria. Gli afghani che erano nati e cresciuti in Iran venivano schedati come iraniani laddove, invece, erano afghani, ad esempio (questo comportava anche disfunzioni nell'eleggibilità).
  Vorrei capire qualcosa di più sul modo in cui EASO interviene nell'istruttoria, se si tratta di personale internazionale o di personale italiano sotto EASO, qualche dettaglio in più, perché trovo questo passaggio interessante. All'epoca l'Italia lo rifiutò, a un certo punto, perché non si poteva dare adito al fatto che ci fosse una sorta di «commissariamento». C'era questa ipersensibilità al tema. Vorrei capire come questa cosa si è sviluppata e, dunque, avere qualche ragguaglio in merito.
  La ringrazio, signora prefetta.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Cominciamo dalla domanda relativa ai minori. I minori, purtroppo, debbono rinnovare la domanda d'asilo al compimento della maggiore età. Per quanto riguarda l'accoglienza, non è mia materia. L'accoglienza dei minori, comunque, al momento viene fatta negli ex SPRAR, per quanto mi consta, dal dipartimento di cui comunque faccio parte, ma non è materia su cui posso rispondere io.

  LAURA BOLDRINI. Mi riferivo al titolo di soggiorno.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il titolo di soggiorno non siamo noi a rilasciarlo. Per quanto ci riguarda, debbono rifare la domanda. Il titolo di soggiorno riguarda sempre la questura. C'è questo spezzettamento, quindi non posso rispondere.
  Per quanto riguarda, invece, le persone che vengono dalla Libia, presidente, anche da noi, nelle commissioni, o anche nella Commissione nazionale, spesso ci mostrano bruciature, segni di torture. Di fronte a questo non c'è dubbio che si dà lo status di rifugiato, non si può fare diversamente: c'è la prova evidente davanti ai nostri occhi che quella persona ha subìto gravi forme di violenza. Questo lo facciamo.
  Come ho avuto modo di dire prima, ogni intervista è un caso a sé stante. Non esiste di fondo uno stampone per cui a te sì dà l'asilo o la protezione, a te no e all'altro pure. Ogni caso viene valutato di per sé e si cerca, in scienza e coscienza, applicando la legge, ma anche il buonsenso, di fare quello che si può per sanare situazioni concretamente difficili. È chiaro che noi siamo chiamati al prioritario rispetto della legge, però le situazioni parlano da sole: di fronte a una situazione che presenta i requisiti, non c'è problema. Anche se non esiste la forma umanitaria, esiste comunque quella sussidiaria. Sicuramente c'è un assorbimento di situazioni così estreme, su questo non abbiamo dubbi.
  Per quanto riguarda il Paese sicuro, è quello stabilito dalla norma, la previsione è quella normativa. Chiaramente, noi non possiamo fare altro che adeguarci a quello che la norma prevede. Poi saranno i ministeri interessati, in particolare i gabinetti dei ministeri interessati, a decidere quali tra i Paesi che noi abbiamo fotografato ritengono di poter considerare sicuri o meno. Noi, anche nel rispetto normativo, abbiamo chiesto tanto all'EASO quanto a UNHCR il proprio parere, ma entrambi hanno declinato la possibilità di dare un parere perché, evidentemente, non rientra nella loro mission. Tuttavia, l'UNHCR ci ha richiamato alle linee guida e noi abbiamo tenuto conto di questo richiamo, nei limiti della Pag. 14nostra competenza. Si tratta di una scelta politica, non certo di una scelta tecnica. Noi diamo informazioni tecniche e non possiamo scegliere.
  Per quanto riguarda l'EASO, la ringrazio molto del complimento. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci tanti anni fa, nel 2006-2007, quando io cominciavo ad occuparmi di sbarchi e di prime accoglienze: lei ricorderà che ho avuto sempre a cuore il tema dei minori, tant'è vero che per la prima volta facemmo con l'amministrazione della giustizia un accordo a tutela dei minori, insieme a UNHCR. Quindi, la materia mi ha sempre affascinato e sono stata proprio io a proporre all'EASO di darci personale, perché conoscevo l'esperienza greca che lei ha richiamato.
  Nel nostro caso, l'EASO ha selezionato ragazzi italiani, perché era ovvio che noi non avremmo potuto operare con persone che non conoscevano il nostro ordinamento, le nostre leggi, la nostra lingua e il nostro approccio al sistema di protezione internazionale. Loro hanno selezionato alcuni ragazzi italiani che avevano un determinato skill, che avevano determinati requisiti, che conoscevano almeno due o tre lingue, e ce li hanno mandati attraverso Adecco, un'agenzia interinale. Hanno fatto per noi la selezione, hanno sostenuto i costi e ce li hanno mandati. In questi giorni stiamo ultimando, proprio con la sede di EASO Italia, un programma di dismissione. Anche la nostra collaborazione con EASO è aumentata all'interno del board EASO, di cui faccio parte, nel quale ho portato i risultati italiani, che sono stati apprezzati, per questo pezzetto di nicchia del nostro settore. Con EASO abbiamo stabilito un rapporto di grande collaborazione, al punto che l'abbiamo estesa, abbiamo chiesto e ottenuto, anche con i colleghi della Direzione centrale della polizia delle frontiere, l'avvio di un progetto pilota per l'impiego di ragazzi selezionati da EASO, con lo stesso criterio, nella redazione del «format C3», della prima formalizzazione della domanda di asilo. Anche in quel caso, avendo carenza di personale della Polizia di Stato che si può dedicare alla compilazione, diventa un metodo di accelerazione delle procedure. Quando alla commissione territoriale perviene un modello C3 già completo degli elementi del viaggio, della storia, del vissuto della persona, chiaramente il tempo da impiegare in un'intervista si riduce sensibilmente.
  L'ultima risposta la volevo dare al presidente della Commissione, ho depositato un report al riguardo.

  PRESIDENTE. Sì, è molto utile. Grazie.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Per quanto riguarda i rigetti delle domande, parliamo del 53 per cento nel 2018 e del 75 per cento nel 2019.

  PRESIDENTE. Ci sono anche i dati in termini assoluti.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Ci sono i dati completi nel report che ho depositato.

  PRESIDENTE. È già a disposizione della Commissione.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Ho depositato le slide che ho proiettato prima, il discorso sottostante e il report da ultimo citato.

  PRESIDENTE. La ringrazio.

  FRANCESCO BERTI. Vorrei rivolgere una domanda molto precisa riguardo alla sentenza della Cassazione n. 4890 del 2019, che afferma l'irretroattività del «decreto sicurezza». Considerate le richieste di permesso che si sono registrate negli scorsi anni e il successivo calo degli sbarchi, vorrei sapere se vi trovate a lavorare con le norme precedenti al «decreto sicurezza».

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Noi continuiamo a lavorare con l'orientamento precedente a questa sentenza, anche perché l'amministrazione complessivamente ritiene Pag. 15 di dover attendere una decisione delle Sezioni unite al riguardo. In questo momento, quindi, stiamo continuando come prima.

  YANA CHIARA EHM. Ringrazio anch'io la prefetta Sarti per il suo intervento.
  Avrei tre domande da porre. La prima riguarda quella che definisco la «questione sarda»: i fenomeni che noi conosciamo, quelli classici, sono quelli delle persone che arrivano a Lampedusa o in Sicilia. Negli ultimi tempi, invece, c'è stato un flusso – che è aumentato nel tempo – verso la Sardegna, in questo caso non tanto di tunisini o di persone provenienti dalla Libia, quanto dall'Algeria. Il fenomeno che trovo particolarmente interessante è il fatto che nella gran parte dei casi non viene fatta richiesta di asilo, ma addirittura viene chiesto un diniego, con le tempistiche, previste dalla legge, di sette giorni, per allontanarsi dal territorio italiano, per raggiungere le frontiere del nord, quelle con la Francia. Le chiedo qualche riferimento in più sulla questione della Sardegna.
  La seconda domanda è un po’ più specifica, però in qualità di prefetto forse può rispondermi. Mi riferisco alla questione della frontiera con la Francia. Ho avuto la possibilità di parlare con i vari sindaci (ad esempio di Oulx e di Bardonecchia). Era stato stipulato con l'ex prefetto di Torino un accordo tra prefetto e sindaci sulla gestione dei richiedenti asilo, con il supporto di mediatori. La domanda è se – con il nuovo prefetto e con le nuove misure – questo sostegno continua o no, ovviamente con le conseguenze del caso.
  Passo brevemente alla terza domanda, che rivolgo per conoscenza personale. Mi riferisco alla questione del ritorno dei richiedenti asilo che hanno avuto un diniego e che sono tornati nei Paesi di origine oppure nei Paesi di frontiera e che poi ritentano più volte di nuovo la richiesta di asilo. Mi è stato comunicato, nel corso della visita a Lampedusa, che il fenomeno di rivedere facce note per due, cinque o sei volte è abbastanza frequente. Parliamo di persone che, magari, vengono rimpatriate verso uno Stato, si muovono verso un altro Stato e ripartono.

  SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Sono veramente dispiaciuta, ma alle prime due domande non posso rispondere, perché riguardano la Direzione della polizia delle frontiere e non è materia che noi trattiamo.
  Sull'ultima domanda posso soltanto dire che, purtroppo, questo fenomeno esiste, ma le persone che tornano possono sempre fare una domanda reiterata adducendo, però, elementi nuovi che in qualche modo arricchiscano la posizione ai fini di una valutazione positiva. Se la domanda viene fatta nella stessa modalità in cui è stata fatta quella precedente, a cui è conseguito un diniego, non c'è speranza. Inoltre, rientriamo anche nei casi di inammissibilità della domanda reiterata priva di elementi nuovi, prevista dal recente decreto.

  PRESIDENTE. La ringrazio davvero per il lavoro che state svolgendo e per i dati che ci avete fornito.
  Avverto che la nostra ospite ha messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizzo la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato).
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.10.

Pag. 16

ALLEGATO

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

Pag. 25

Pag. 26

Pag. 27

Pag. 28

Pag. 29

Pag. 30

Pag. 31

Pag. 32

Pag. 33

Pag. 34

Pag. 35

Pag. 36

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 39

Pag. 40

Pag. 41

Pag. 42

Pag. 43

Pag. 44

Pag. 45

Pag. 46

Pag. 47

Pag. 48

Pag. 49

Pag. 50

Pag. 51

Pag. 52

Pag. 53

Pag. 54

Pag. 55

Pag. 56

Pag. 57

Pag. 58

Pag. 59

Pag. 60

Pag. 61

Pag. 62

Pag. 63

Pag. 64

Pag. 65

Pag. 66

Pag. 67

Pag. 68

Pag. 69

Pag. 70

Pag. 71

Pag. 72

Pag. 73

Pag. 74

Pag. 75

Pag. 76

Pag. 77

Pag. 78

Pag. 79

Pag. 80

Pag. 81

Pag. 82

Pag. 83

Pag. 84

Pag. 85

Pag. 86

Pag. 87

Pag. 88

Pag. 89

Pag. 90

Pag. 91

Pag. 92

Pag. 93

Pag. 94

Pag. 95

Pag. 96

Pag. 97

Pag. 98

Pag. 99

Pag. 100