II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Giovedì 15 settembre 2022

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione della composizione della Commissione ... 37

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni) ... 38

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 48

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 42

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 52

Sui lavori della Commissione ... 43

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 43

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole) ... 44

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 55

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S) ... 56

II Commissione - Resoconto di giovedì 15 settembre 2022

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 12.05.

Variazione della composizione della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che il deputato Roberto Cataldi, appartenente al gruppo Movimento 5 Stelle, cessa di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte l'onorevole Vittorio Ferraresi.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Atto n. 407.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 2 ottobre prossimo, ricorda altresì che nella seduta dell'8 settembre si è svolta la discussione generale e che è stata inviata per le vie brevi questa mattina ai membri della Commissione la proposta di parere predisposta dalle relatrici.

  Lucia ANNIBALI (IV-IC'E'), relatrice, sottolinea che la proposta di parere predisposta, che sarà presentata e illustrata dall'altra relatrice, onorevole Cristina, ricalca il lavoro svolto dalla Commissione Giustizia presso l'altro ramo del Parlamento. Evidenzia che tale lavoro è stato il frutto di un confronto intervenuto anche con l'Esecutivo e che il Senato ha espresso all'unanimità il parere, recante condizioni su alcuni temi che richiedono chiarimenti rispetto ai principi e ai criteri direttivi di delega.

  Mirella CRISTINA (FI), relatrice, presenta e illustra la proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) manifesta preliminarmente il proprio disappunto nel constatare che nessuno dei sottosegretari di Stato per la giustizia sia presente alla seduta odierna. A suo avviso tale assenza è determinata dall'imbarazzo che gli stessi provano per gli schemi di decreto all'esame della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, sottolineando come i sottosegretari cui fa riferimento il collega Colletti siano assenti per concomitanti impegni istituzionali, evidenzia che in seduta è presente un rappresentante del Governo. Invita quindi il collega Colletti ad attenersi al tema del proprio intervento.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che la giustizia civile, che già non funziona a causa dei tempi e delle modalità in cui è strutturata, con il provvedimento in esame non potrà che peggiorare. A suo avviso, pertanto, lo schema in esame sarebbe da rigettare per la quasi totalità del suo contenuto. Sottolinea in primo luogo che il provvedimento introduce una modifica dei riti che non sarà in grado di migliorare l'efficienza del processo civile. Una riforma dei riti presuppone, a suo avviso, che inizialmente i procedimenti siano più lunghi e che si crei contenzioso sulla procedura. Stigmatizza quindi l'aspirazione di ogni Ministro della giustizia di intervenire sul procedimento civile al fine di intestarsi un nuovo rito. Rileva quindi che lo schema in discussione introduce un nuovo processo civile che in parte ricalca il rito societario, ma rammenta che quest'ultimo, dopo un breve periodo di prova, non ha funzionato. Si domanda in proposito per quale ragioni si perseveri sempre nei medesimi errori e ritiene che gli esperti del Ministero, nonostante le loro competenze, non siano riusciti a dissuadere la Ministra dall'effettuare un simile errore. Ritiene inoltre che il nuovo rito sarà foriero di ulteriori confusioni e che, a causa della ristrettezza del termine previsto di 50 giorni dalla notifica, non consentirà una difesa compiuta alla parte convenuta. Per quanto attiene alle competenze per valore, per le quali la legge delega prevedeva una mera rideterminazione, osserva che con il provvedimento in discussione si torni indietro rispetto alla follia prevista dalla cd. «riforma Orlando»: stigmatizza quindi il previsto aumento della competenza del giudice di pace rammentando che i tale ambito non è prevista alcuna digitalizzazione. Con riferimento alla redazione degli atti, che lo schema prevede debbano essere scritti «in maniera chiara», si domanda quale sia il significato giuridico di tale locuzione e quale sarebbe la sanzione da applicare in caso di redazione di atti in maniera non chiara. Nel sottolineare in proposito che gli avvocati saranno costretti ad essere sintetici nella predisposizione degli atti, ricorrendo a modelli precompilati, ricorda che la Cassazione rigetta gli atti troppo sintetici. Rammentando che per accedere alla giustizia è necessario versare il contributo unificato e delle tasse, ritiene che la previsione di una nuova condanna in favore della cassa delle ammende costituisca una ulteriore sovrattassa che graverà sui cittadini italiani e sottolinea come in proposito la Ministra Cartabia avesse manifestato l'intenzione di non voler intervenire. Con riferimento all'introduzione del nuovo articolo 127-ter del codice di procedura civile, relativo al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sottolinea come il vero confronto tra le parti si instaura con il contraddittorio orale. A suo avviso quindi la nuova disposizione rappresenta una follia che renderà più difficile la comprensione del processo per il magistrato. Fa quindi presente che il citato articolo 127-ter dispone inoltre che il giudice provveda entro trenta giorni dalla scadenza del deposito delle note. A suo avviso tale previsione non farà però altro che allungare i tempi dei processi. Non condivide neanche l'obbligo di comparizione personale delle parti di cui al nuovo articolo 183 del codice di procedura civile. In proposito osserva che tale disposizione aumenterà i costi per le parti e si domanda, in caso di gratuito patrocinio, se anche le spese di trasferta siano a carico dello Stato o se invece tale norma non finirà per limitare l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti. In merito al passaggio di rito da ordinario a semplificato, manifesta le sue perplessità, chiedendosi quale sia la ratio di un rito semplificato in considerazione del fatto che, se il procedimento non necessita di una ampia discussione, il giudice può andare direttamente a decisione. Con riferimento all'ordinanza di accoglimento della domanda prevista dal nuovo articolo 183-ter del codice di procedura civile, sottolinea come essa sia già prevista dall'articolo 186-quater del medesimo codice. Sottolinea inoltre che, in caso di accoglimento del reclamo, i tempi della causa saranno più lunghi rispetto a quelli di un procedimento normale.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Colletti a concludere il proprio intervento, rammentando che, ai sensi del Regolamento, i deputati hanno la facoltà di parlare, in dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene, pur avendo esaurito il tempo a sua disposizione, di poter continuare ad intervenire in considerazione del suo ruolo di avvocato per sottolineare gli errori contenuti nel provvedimento in discussione, al fine di evitare i gravi danni che potrebbero intervenire nel processo civile.

  Mario PERANTONI, presidente, ribadendo che la Commissione si trova nella fase di dichiarazione di voto, sottolinea come il collega Colletti abbia già ampiamente utilizzato il tempo a sua disposizione. Invitando quindi il collega ad avviarsi celermente alla conclusione del suo intervento, precisa che, in considerazione dell'importanza del dibattito in corso, non è sua intenzione togliergli la parola.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che la formulazione del nuovo articolo 275-bis del codice di procedura civile sia la dimostrazione della mancanza di conoscenza, da parte di chi scrive le leggi, di come funzioni la giustizia in Italia, poiché le sentenze, di fatto, vengono scritte dal giudice prima della discussione orale della causa in udienza. A suo avviso ci si sta avvicinando sempre di più alla giustizia americana che non prevede l'obbligo di motivazione. Rileva inoltre, che il nuovo rito dinnanzi al giudice di pace sia molto confuso e che i termini utilizzati dal decreto legislativo non siano univoci.

  Mario PERANTONI, presidente, invita nuovamente il collega Colletti a concludere il proprio intervento.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che prevedere la citazione per l'appello di un procedimento di primo grado che inizia con ricorso, non costituisce una semplificazione. Sottolinea inoltre che la previsione, al nuovo articolo 350-bis del codice di procedura civile, di una motivazione sintetica mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto contribuirà ad aumentare i ricorsi in Cassazione.

  Mario PERANTONI, presidente, ribadendo che la Commissione si trova in fase di dichiarazione di voto, reitera l'invito al collega Colletti a concludere il proprio intervento.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) precisa di non comprendere le ragioni per le quali si è ritenuto di sopprimere, nel nuovo articolo 360 del codice di procedura civile, la locuzione «omissione di fatto decisivo», così come incomprensibile gli appare la previsione, all'articolo 363-bis del medesimo codice, che le parti possano depositare «brevi memorie», domandandosi chi debba valutare tale brevità.

  Mario PERANTONI, presidente, ribadendo nuovamente che la Commissione si trova in fase di dichiarazione di voto, fa presente che la collega D'Orso ha chiesto di intervenire.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene inoltre che sarebbe più opportuno sopprimere l'attuale normativa sulla Cassazione per tornare alla precedente.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, se il collega Colletti continuerà ad intervenire senza essere autorizzato, si troverà costretto a sospendere la seduta.

  Catello VITIELLO (IV-IC'E'), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il collega Colletti sembra intenzionato a proseguire il suo intervento ad ogni costo, per ragioni per certi versi comprensibili. Ritiene pertanto che con la prospettata sospensione dei lavori della Commissione si finirebbe per offrire un'occasione a chi vuole strumentalizzare la situazione a fini elettorali. Invita piuttosto il presidente a convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di concordare i tempi per il prosieguo dell'esame degli atti del Governo.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente al collega Vitiello di essersi sempre dimostrato tollerante e paziente nei confronti di tutti e di essersi oggi limitato ad applicare le norme del Regolamento che prevedono una durata massima di dieci minuti per gli interventi in dichiarazione di voto. Precisa inoltre che il collega Colletti, cui ha consentito di parlare per ben più di dieci minuti, non ha inteso interrompere il proprio intervento nonostante i ripetuti inviti in tal senso, dimostrando con il suo comportamento scarso rispetto del Regolamento e della presidenza. Pertanto, ritiene di sospendere brevemente la seduta non avendo altro strumento per indurre i colleghi a rispettare le norme.

  La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 12.35.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) interviene sull'ordine dei lavori per chiarire al collega Vitiello – purtroppo al momento assente dalla seduta – che, non essendo personalmente in campagna elettorale, non ha alcuna ragione di utilizzare a fini strumentali il presente dibattito. Sottolinea al contrario che, in qualità di avvocato, la sua aspirazione è quella di non vedere peggiorata la giustizia civile in Italia, ritenendo che analogo interesse dovrebbe essere condiviso anche dal collega.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Colletti a concludere il precedente intervento in dichiarazione di voto.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) con riguardo agli ulteriori aspetti critici della riforma del processo civile, si domanda infine per quale ragione, invece di affidarsi alla decisione del giudice, si sia incentivato il ricorso alla mediazione delegata, sottolineando che tale soluzione comporta, da un lato, l'allungamento dei tempi del procedimento e, dall'altro, trattandosi di organismi privati, di un ulteriore onere finanziario a carico delle parti. Considerando irragionevole la scelta operata, ventila l'ipotesi che qualcuno dei collaboratori della Ministra Cartabia possa avere interessi personali nel settore degli istituti di mediazione. Ritiene in conclusione che lo schema di decreto in esame sia totalmente da rigettare, rilevando come esso sia stato scritto evidentemente da chi non ha alcuna contezza del funzionamento reale della giustizia italiana.

  Valentina D'ORSO (M5S), rivendicando l'autonomia dei lavori della Commissione Giustizia della Camera rispetto all'omologo organo del Senato, rammenta che si era concordato un metodo di lavoro per cui i gruppi avrebbero sottoposto all'attenzione delle relatrici le proprie osservazioni, in esito ad un doveroso approfondimento dei temi più rilevanti posti dal provvedimento. Fa presente che, sulla base di tale accordo, il Movimento 5 Stelle, svolto tale approfondimento pur con una certa fatica, considerata la ristrettezza dei tempi e la situazione contingente, ha formulato una serie di rilievi correttivi, volti ad intervenire su aspetti puntuali dello schema con l'unica finalità di eliminare alcune contraddizioni del testo, di operare i necessari chiarimenti e di alleggerire le incombenze a carico degli avvocati, rilevato peraltro che alcune norme finiscono per contrarre gli spazi della difesa. Per citare soltanto alcuni dei rilievi sottoposti all'attenzione delle relatrici, segnala in primo luogo l'opportunità di mantenere inalterata la tempistica intercorrente tra la data della notifica della citazione e il termine assegnato al convenuto per la costituzione al fine di garantire un tempo congruo per lo studio e l'elaborazione della difesa da parte del convenuto. In materia di notificazioni, con riferimento all'articolo 3, comma 11, lettera d), dello schema, rileva inoltre l'esigenza di stabilire che anche le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata siano effettuate dalle 7 di mattina fino (e non oltre) le 21 della sera, al fine di garantire chiarezza, uniformità e certezza sui tempi della notifica. Quanto al nuovo testo dell'articolo 183 del codice di procedura civile in materia di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, introdotto dal medesimo articolo 3 dello schema, ravvisa la necessità di sopprimere la previsione secondo cui le parti devono comparire personalmente, in quanto sarebbero estremamente ricorrenti i rinvii disposti dal giudice, con ciò confliggendo con l'intento acceleratorio sotteso alla riforma del processo civile. Aggiunge che anche la modifica introdotta all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, che consente al giudice di depositare la sentenza entro trenta giorni, confligge con la finalità acceleratoria che dovrebbe caratterizzare la riforma del processo civile e che peraltro ha sempre caratterizzato l'istituto del citato articolo. Relativamente alla nuova versione dell'articolo 171-ter del codice di procedura civile – introdotta dall'articolo 3, comma 12, lettera i) dello schema di decreto –, segnala l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano alle parti di rinunciare al decorso dei termini previsti, nonché di prevedere, verificata la mancata costituzione del convenuto, l'anticipazione da parte del giudice dell'udienza. Quanto poi alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, rilevando l'eccesso di discrezionalità attribuito al giudice con riguardo all'ascolto del minore, ritiene necessario intervenire sul nuovo articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile, sopprimendo il comma 3 nonché la locuzione «manifestamente superfluo» del comma 2. Nel chiedere alle relatrici perché abbiano ritenuto di non accogliere, neanche parzialmente, i rilievi proposti dal suo gruppo, richiama le osservazioni sollecitate anche dagli addetti ai lavori e volte a garantire il funzionamento dell'istituenda procura presso la Procura della Repubblica per le persone, i minorenni e le famiglie. Sottolinea a tale proposito l'esigenza che l'ufficio venga dotato degli applicativi informatici necessari per l'utilizzo e la partecipazione al processo civile telematico e che il pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie possa partecipare alle udienze delle sezioni circondariali mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Stigmatizza inoltre la scelta di garantire la copertura dei nuovi oneri finanziari derivanti dall'attuazione della riforma attraverso l'incremento del contributo unificato, ritenendo che non sia la strada giusta da percorrere. Ad integrazione dei rilievi avanzati dal suo gruppo, chiede chiarimenti alle relatrici e alla rappresentante del Governo in ordine a tre aspetti di natura tecnica. Con riguardo al primo, chiede che venga verbalizzata l'esatta natura del citato tribunale, considerate le molte ambiguità presenti nel testo, anche ad avviso degli addetti ai lavori. In secondo luogo, chiede di sapere che cosa si intenda esattamente per servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Infine chiede se il cosiddetto rito Fornero debba intendersi implicitamente abrogato o se al contrario continuerà ad essere applicato.

  Pietro PITTALIS (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia, dando atto del lavoro egregio svolto dalla relatrici con la proposta di parere, nella quale vengono evidenziati alcuni aspetti che possono contribuire a migliorare il testo definitivo del decreto.

  Gianluca VINCI (FDI) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere delle relatrici.

  Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega, che condivide le condizioni poste, sottolineando nel contempo che la proposta di parere è il frutto di un lavoro coordinato con l'omologa Commissione del Senato.

  Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere delle relatrici.

  Eugenio SAITTA (M5S) ricorda la richiesta rivolta dalla collega D'Orso alle relatrici e alla rappresentante del Governo in merito ad alcune questioni di natura tecnica. Chiede quindi se vi sia un riscontro a tale richiesta.

  Mario PERANTONI, presidente, rileva che né le relatrici né la rappresentante del Governo manifestano l'intenzione di fornire i richiesti riscontri.

  Eugenio SAITTA (M5S), in assenza delle richieste precisazioni, annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalle relatrici.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 405.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che il parere dovrà essere espresso dalla Commissione entro domani, venerdì 16 settembre, secondo la disponibilità in tal senso manifestata dal Governo con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 4 agosto scorso, rammenta che nella seduta dell'8 settembre si è svolta la discussione generale e che è stata inviata ai membri della Commissione la proposta di parere predisposta dal relatore.

  Franco VAZIO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, in ragione di concomitanti impegni della rappresentante del Governo, i lavori della Commissione Giustizia dovranno interrompersi alle ore 13, per riprendere alle ore 14. Preannuncia pertanto che prima della sospensione si procederà esclusivamente all'esame dell'Atto del Governo n. 406, rinviando il seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 414 alla seduta delle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Atto n. 406.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° ottobre prossimo, rammenta altresì che nella seduta dell'8 settembre si è svolta la discussione generale e che è stata inviata ai membri della Commissione la proposta di parere predisposta dei relatori.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome della collega Cristina, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che l'ufficio per il processo oggetto dello schema in esame presenta problemi rilevanti in particolare per quanto riguarda le incombenze attribuite ai vincitori del relativo concorso, considerato che in molti tribunali tali soggetti stanno di fatto svolgendo ruoli di aiuto cancellieri invece di fungere da assistenti ai magistrati. A suo parere, la criticità delle norme in materia di ufficio del processo risiede nel fatto che esse sono state riprodotte, anche malamente, da realtà completamente diverse, richiamando a tale proposito i clerk del Regno Unito o gli assistenti ai magistrati previsti dal diritto austriaco. Se veramente si fosse voluto sostenere il lavoro dei giudici, con particolare riguardo allo smaltimento del contenzioso, ma anche alla normale attività giurisdizionale, si sarebbe dovuto, a suo avviso, affiancare a ciascun magistrato un funzionario stabile, invece di destinare risorse alla formazione di persone che allo scadere dei tre anni torneranno a condizioni di precariato. Pertanto la legge di delega avrebbe dovuto istituire la figura del funzionario di carriera, eventualmente richiedendo requisiti di professionalità per l'accesso al concorso, quale per esempio il superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense, in modo da garantire che tali soggetti possano assistere il giudice nelle ricerche giurisprudenziali o nella gestione dell'udienza. Ritiene quindi che l'istituzione dell'ufficio del processo risponda all'unica finalità di utilizzare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza in alcun modo contribuire al miglioramento della giustizia italiana. Rammenta a proposito dei fondi del PNRR che si tratta per due terzi di prestiti, che andranno quindi restituiti, e per un terzo di risorse a fondo perduto, che tuttavia i cittadini italiani hanno versato in precedenza in qualità di contribuenti netti dell'Unione europea. Sollecitando quindi ad utilizzare al meglio le risorse del PNRR, ribadisce che si sarebbe dovuto puntare al funzionario di carriera destinato alla collaborazione diretta con il magistrato. Per tali motivi preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere favorevole dei relatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

  La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Atto n. 414.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole).

  Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà l'8 ottobre prossimo, fa presente che sono pervenuti i pareri della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali e pertanto la Commissione è nella condizione di esprimere il prescritto parere.

  Franco VAZIO (PD), relatore, annuncia di aver predisposto una proposta di parere favorevole, che è stata messa già a disposizione dei colleghi per le vie brevi e che illustra (vedi allegato 4).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che è pervenuta una proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Movimento5Stelle (vedi allegato 5), che sarà posta in votazione solo nel caso di reiezione della proposta di parere presentata dal relatore.

  Gianluca VINCI (FDI) preannuncia che il Gruppo Fratelli d'Italia si asterrà sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  Vittorio FERRARESI (M5S) facendo presente, come annunciato dal Presidente, che il gruppo del Movimento5stelle ha presentato una proposta di parere alternativa, evidenzia come in tale proposta vi siano anche le ragioni per cui il proprio gruppo voterà contro la proposta di parere formulata dal relatore, le quali sono state già annunciate nella scorsa seduta. In particolare, ritiene che uno degli aspetti più critici dello schema di decreto in esame riguardi il tema della confisca, come evidenziato negli ultimi giorni anche da associazioni antimafia, come ad esempio l'associazione Libera. Ritenendo sbagliato che l'improcedibilità possa colpire anche provvedimenti patrimoniali, si sarebbe aspettato un intervento diverso su questo tema, come peraltro richiesto anche da esperti e magistrati.
  Inoltre, ritenendo che alcuni punti della riforma, individuati nella proposta di parere alternativo, siano da perfezionare, giudica negativamente, in materia di condizioni di procedibilità, il passaggio, disposto dal decreto, dalla procedibilità d'ufficio a quella a querela di parte per alcuni reati. In particolare, ritiene sbagliata tale modifica nel caso di reati che si ripercuotono in maniera negativa sulla volontà di agire da parte della vittima, e soprattutto nel caso di reati che prevedono, come evidenziato da alcuni recenti casi di cronaca, minacce e violenze nei confronti della vittima del reato, con comportamenti arroganti e prevaricatori. Analoga criticità riguarda, a suo avviso, i reati informatici, poiché in alcuni casi le vittime non vengono nemmeno a sapere di essere stati colpiti da un reato del genere.
  Ritenendo insufficienti le novità riguardanti l'istituto del lavoro di pubblica utilità, evidenzia come la previsione di poche ore settimanali di lavori socialmente utile non abbia un adeguato contenuto di deterrenza e afflittività. Inoltre, ritiene sbagliata sia l'introduzione di nuovi reati, come quelli di terrorismo, mafia e violenza sessuale, tra quelli per i quali è possibile ricorrere al concordato in appello, sia la possibilità di ottenere uno sconto di pena nel caso in cui non si appelli la sentenza di primo grado, poiché in questo caso non si tratterebbe di una velocizzazione del procedimento bensì di una rimozione dell'oggetto del contendere.
  Ritiene egualmente erronea la previsione in virtù della quale a seguito di patteggiamento si prevede la possibilità di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca e l'impossibilità di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili. Ciò a suo avviso è particolarmente problematico nel caso di reati contro donne e minori, nel caso di violenze delle forze dell'ordine o nel caso di reati corruttivi. A tal proposito, rammentando quanto già detto in passato, ritiene che in tali casi sarebbe meglio prevedere un anno di pena in meno, ma non consentire ai soggetti condannati per determinati reati, il lavoro, nel caso di dipendenti pubblici, o la possibilità di vedere i figli, nel caso di reati riguardanti maltrattamenti familiari, o ancora il ritiro della patente nel caso di reati stradali, poiché così si allontanerebbe il soggetto dagli ambienti delittuosi.
  Inoltre, in merito alla giustizia riparativa fa notare che la relazione al decreto parla di «equa» considerazione dei comportamenti dell'imputato mentre nello schema di decreto si parla di «eguale» considerazione. In merito al diritto all'oblio, come segnalato anche da Google Italia e dal Garante per la protezione dei dati personali, ritiene che la richiesta di deindicizzazione non possa riguardare tutti i dati riguardanti processo penale, poiché deve essere garantito in ogni caso il diritto di informazione dei cittadini qualora vi sia un interesse pubblico.
  Segnalando che il decreto pone ulteriori problemi soprattutto in materia di improcedibilità e di sospensione dei termini, ritiene che un decreto così formulato non possa avere l'accoglimento del Gruppo del Movimento5stelle, poiché le questioni sollevate non afferiscono al giustizialismo ma al buon andamento della giustizia, che deve essere presa in considerazione da tutti i cittadini, riguardando sia la tutela dell'imputato ma anche delle vittime dei reati. Pertanto si dichiara contrario a un eccessivo acceleramento dei procedimenti penali a discapito della tutela della verità, dell'accertamento dei fatti e delle vittime, che invece sono stati gli obiettivi delle misure adottate nel corso dei due Governi guidati dal presidente Conte, grazie all'azione del Ministro Bonafede. Ricorda che i primi provvedimenti in materia di giustizia voluti dal M5S hanno previsto degli investimenti in tale campo. In conclusione, rammentando il voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore, auspica che almeno le correzioni tecniche evidenziate nella proposta di parere alternativo possano essere accolte.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) annuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere presentata.

  Enrico COSTA (MISTO), ritenendo che questa riforma costituisca un grande passo in avanti – date le condizioni politiche e le posizioni diametralmente opposte all'interno della maggioranza di Governo, come è dimostrato dalla proposta di parere alternativo presentato dal M5S – evidenzia come i punti che lui valuta molto positivamente della riforma siano gli stessi che sono duramente criticati nel parere alternativo del gruppo M5S, che ritiene un manifesto semi-giustizialista.
  In particolare, tra gli altri, ritiene un grande passo avanti quanto fatto in merito alla previsione della procedibilità per alcuni reati, rimettendo nella disponibilità della persona offesa del reato la decisione se iniziare o meno un procedimento penale. Condividendo l'opinione espressa di recente da un candidato togato al CSM, ritiene che il processo penale possa essere paragonato a una autostrada estremamente trafficata a causa degli eccessivi procedimenti pendenti, dovuti al fatto che negli ultimi anni si è cercato di risolvere questioni di attualità attraverso il ricorso al diritto penale. Pertanto, ritenendo condivisibile il rafforzamento dei riti alternativi, così da incentivare gli indagati a scegliere percorsi diversi rispetto al rito ordinario, evidenzia come nel parere alternativo presentato si ritiene che le persone dovrebbero scegliere riti alternativi senza effettivi benefici. In merito alla giustizia riparativa, così come evidenziato in un proprio rilievo non preso in considerazione per la stesura della proposta di parere, ritiene non opportuna l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale su tale valutazione, potendo costituire un contrasto con alcuni principi costituzionali. Ritenendo molto importante la previsione del requisito della ragionevole probabilità di condanna per portare una persona a giudizio, poiché per una persona il processo già costituisce una pena, si domanda quali potrebbero essere le conseguenze per un PM che, in assenza di tale requisito, mandi a processo una persona poi assolta, ritenendo opportuno che tale condotta sia presa in considerazione nelle valutazioni di professionalità.
  In merito al tema del diritto all'oblio sollevato nella proposta di parere alternativo, rammentando che se da un lato lo Stato ha il dovere di indagare attraverso gli inquirenti, esso ha anche il dovere di restituire alla società una persona innocente, se dimostratasi tale nel corso del giudizio, ritiene che nella stessa direzione va la sua proposta in merito alle spese legali delle persone assolte. Inoltre, segnala che la deindicizzazione non comporta l'intera cancellazione delle notizie, ma la sua rimozione dai primi risultati dei motori di ricerca, precisando che l'interesse pubblico tutelato dalla norma è che un soggetto non resti «infangato» anche dopo aver ottenuto un'assoluzione. Infine, con riguardo alle norme riguardanti le modalità di svolgimento degli interrogatori, ritiene che gli interrogatori dovrebbero essere sempre filmati, e non solo in caso di disponibilità degli strumenti, e, in riferimento al procedimento a distanza, ritiene che vi siano atti che andrebbero espressamente elencati che devono essere fatti di persona.

  Catello VITIELLO (IV-IC'E'), ritenendo di non potersi esimere da brevi considerazioni, precisa di condividere totalmente le osservazioni del collega Costa e preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere testé presentata dal relatore. Per quanto attiene alla proposta di parere alternativo presentata dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ricordando che gli stessi hanno sostenuto con il proprio voto la legge delega per l'efficienza del processo penale, ritiene che tale proposta, che mette in discussione i principi contenuti nella legge delega, sia strumentale rispetto alla campagna elettorale in corso. In particolare, rileva come le osservazioni di cui ai numeri a), f) e g) facciano della propaganda contro l'efficienza il loro marchio di fabbrica, così come ritiene che le osservazioni di cui ai numeri c) e e) mettano in discussione il principio ottocentesco dell'habeas corpus. Con riferimento inoltre alla contrarietà manifestata in tale proposta di parere alternativo nei confronti della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, sottolinea come il recepimento di tale direttiva fu votato favorevolmente anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Relativamente alle osservazioni di cui ai punti d) e i), infine, rileva come esse siano contrarie al disposto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede la funzione rieducativa della pena.

  Alfredo BAZOLI (PD) evidenzia come ci si trovi alla conclusione di un percorso di riforme condivise nel loro iter. A suo avviso lo schema di decreto legislativo in discussione consegna al Paese un processo penale più efficiente e pertanto rappresenta un grande passo in avanti. Per tale ragione, preannuncia il voto convintamente favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Pietro PITTALIS (FI) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, ritiene che il provvedimento in discussione, sebbene rappresenti un passo importante in avanti, non costituisca una effettiva riforma del processo penale. Auspica pertanto che nella prossima legislatura ci sia la possibilità di intervenire ulteriormente, precisando comunque che il provvedimento segna una rilevante inversione di marcia rispetto ad un periodo di costante violazione dei principi costituzionali, come ricordato da alcuni colleghi.

  Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega, rammenta comunque le perplessità già espresse nel corso dell'esame della legge di delega, sottolineando come il suo gruppo abbia ritenuto di considerare accettabile il compromesso raggiunto tra le diverse posizioni. Analogamente a quanto dichiarato dal collega Pittalis, fa presenta la necessità di intervenire ulteriormente nella prossima legislatura a correggere la riforma, augurandosi che sia il centro destra a farlo.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la votazione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

II Commissione - giovedì 15 settembre 2022

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (AG 407);

  considerato che:

   lo schema di decreto legislativo in esame persegue l'obiettivo della riforma del processo civile (prevista dalla legge n. 206 del 2021), incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, inserita tra le «riforme orizzontali» previste nel Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, e in particolare l'obiettivo posto dalla milestone M1C1-36 del PNRR (entrata in vigore degli atti delegati per la riforma, tra l'altro, del processo civile), da raggiungersi entro il quarto trimestre (T4) del 2022;

   la legge n. 206 del 2021 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi ai fini del riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» e nel rispetto della garanzia del contraddittorio;

   per perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile, il provvedimento insiste sia sul sistema processuale, nelle forme del processo ordinario di cognizione e degli ulteriori riti e modelli speciali, sia al di fuori del sistema processuale strettamente inteso, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare, al fine dell'effettività della tutela giurisdizionale;

  ritenuto che:

   la legge n. 206 del 2021 delega il Governo al riassetto formale e sostanziale del processo civile sulla base di principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento che ha visto anche il coinvolgimento di numerosi esperti del settore nel corso dell'attività istruttoria;

   tale legge è stata approvata da un'ampia maggioranza parlamentare;

  valutato che:

   la legge delega, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per le modifiche alla disciplina della procedura della mediazione e della negoziazione assistita, all'articolo 1, comma 4, lettera q), prevede, per le controversie individuali di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

   il combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, e dell'articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter dello schema di decreto, ha esteso l'istituto della negoziazione assistita alle controversie individuali di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione e prevedendo, comunque, che sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, comma quattro, c.c.;

   l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto modifica l'articolo 2113, comma quarto del codice civile, aggiungendo che le disposizioni di tale articolo non si applicano anche nel caso di conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte;

   andrebbe quindi modificato l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, provvedendo a eliminare le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»;

   la peculiarità della materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, rende indispensabile garantire alla parte più debole del rapporto (rectius il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinunzia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest'ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell'atto transattivo;

   sarebbe necessario, offrendo una soluzione mediana utile a contemperare la volontà del legislatore di estendere lo strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in particolar modo del lavoratore), prevedere una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   pertanto all'articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, andrebbe aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

   la legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, prevede, tra l'altro, una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

   l'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, eleva a quindicimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a trentamila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

   tale previsione determinerebbe un aumento degli oneri per logistica, personale e dotazioni a cui sarebbe difficile far fronte, anche in considerazione del fatto che le spese di alcuni uffici del giudice di pace sono a carico di comuni;

   l'aumento del valore della competenza generale per il giudice di pace dovrebbe essere quindi contenuto a diecimila euro con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila euro per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

   la legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativamente a disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, all'articolo 1, comma 1, lettere l) e m), prevede la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e prevede che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

   l'articolo 127-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3, comma 10, lettera b), dello schema di decreto, prevede la possibilità dello svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; il provvedimento è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza e ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza;

   andrebbe garantito che adempimenti più importanti, come la discussione finale, avvengano alla presenza delle parti;

   andrebbe quindi integrato il nuovo articolo 127-bis del codice di procedura civile precisando che il giudice decide sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza di tale presenza in relazione agli adempimenti da svolgere in udienza;

   la legge n. 206 del 2021, all'articolo 1, comma 23, lettera f), nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», prevede che con «il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77»;

   l'articolo 473-bis.42 del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto in esame, disciplina il procedimento in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, prevedendo, al comma 3, che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»;

   l'articolo 473-bis.43 del codice di procedura civile, introdotto dallo schema di decreto in esame, in merito alla mediazione familiare prevede che «è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa»;

   mentre la legge delega fa decadere il dovere informativo del giudice in merito alla mediazione familiare solo nel caso dell'emissione di provvedimenti di condanna, anche non definitiva, o cautelari, lo schema di decreto, al contrario, stabilisce che tale dovere informativo debba venir meno anche con la semplice pendenza di un procedimento, in assenza di un provvedimento, costituendo così, non solo, un limite all'applicazione dell'istituto della mediazione familiare, ma anche un possibile caso di eccesso di delega da parte del legislatore delegato;

   andrebbe quindi modificato l'articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; andrebbe altresì coordinato con tale nuova formulazione anche l'articolo 473-bis.43 c.p.c.;

   l'articolo 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021, prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in merito all'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

   l'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, costituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ed è articolato in: una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello (o della sezione distaccata di Corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario;

   andrebbe modificata la parte del nuovo articolo 49 dell'ordinamento giudiziario nella parte in cui prevede una o più sezioni circondariali distaccate, eliminando il riferimento alla natura distaccata di tali sezioni, al fine di chiarire che non è facoltativa l'istituzione di esse presso ciascun tribunale ordinari, ma solo il numero delle stesse;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 2113, quarto comma c.c., come modificato dall'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, si eliminino le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»; conseguentemente all'articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, si aggiunga in fine, il seguente periodo: «L'accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

   2) all'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, si modifichi a diecimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

   3) all'articolo 127-bis del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 3 comma 10, lettera b) dello schema di decreto, si preveda che il giudice decide sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo alla presenza delle parti «tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza»;

   4) si modifichi l'articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; provveda inoltre il Governo a coordinare anche l'articolo 473-bis.43 con tale nuova formulazione;

   5) all'articolo 49, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 30, lettera b), dello schema di decreto, si sopprima la parola «distaccate».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Atto del Governo 405);

  premesso che:

   la direttiva (UE) 2017/1371 (cosiddetta direttiva PIF) è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse, e quindi impegnando gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea e facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate;

   il recepimento della direttiva – avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – ha rappresentato quindi un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la legge 29 settembre 2000, n. 300, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;

   lo schema in esame è volto ad apportare interventi correttivi al sopra citato decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive;

   al fine di realizzare i necessari interventi integrativi e correttivi, lo schema apporta modifiche a singole disposizioni contenute – rispettivamente – nel codice penale, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella legge 23 dicembre 1986, n. 89, nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

  esaminato lo schema di decreto ministeriale recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 202, n. 134 (A.G. 406);

  osservato che:

   al fine di ridurre i tempi dei giudizi, la piena attuazione dell'ufficio per il processo figura tra le priorità nel settore della giustizia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che l'obiettivo dell'intervento è quello di offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per favorire l'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali;

   l'ufficio per il processo è stato inizialmente istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), con l'introduzione dell'articolo 16-octies nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, abrogato dall'articolo 18 dello schema di decreto in esame che prevede, «al fine di garantire la ragionevole durata del processo», nonché allo scopo di assicurare «un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», la costituzione presso le Corti d'appello e i Tribunali ordinari di strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», in attuazione sia della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, sia della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale;

  considerato che:

   la citata legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi volti alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti di appello, prevede la sua istituzione anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione, modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative di tale organo;

   la medesima legge n. 206 del 2021, con riferimento all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, reca, tra gli altri, principi e criteri direttivi finalizzati a: stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione di tale tribunale siano assegnati all'Ufficio per il processo già esistente presso il Tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare composizione e attribuzioni dell'Ufficio per il processo secondo quelle previste per l'Ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'Ufficio, oltre alle funzioni previste per l'Ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

   la legge n. 134 del 2021 delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'Ufficio per il processo penale istituito presso i Tribunali, le Corti d'appello e la Cassazione, prevedendo una compiuta disciplina dell'Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, mediante individuazione dei requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

   tale legge delega il Governo a prevedere altresì che agli addetti alla struttura siano attribuiti i compiti di coadiuvare uno o più magistrati, non solo per quanto riguarda gli atti utili all'esercizio della funzione giudiziaria (studio di fascicoli, giurisprudenza e dottrina; raccolta di precedenti), ma anche con riguardo all'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e all'incremento della capacità produttiva dell'ufficio;

   il Governo è inoltre delegato dalla legge n. 134 del 2021 a prevedere l'istituzione dell'Ufficio per il processo penale anche presso la Corte di cassazione nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati;

  preso atto che:

   lo schema di decreto legislativo in questione dà piena e completa attuazione ai sopra richiamati principi e criteri direttivi previsti dalla legge n. 206 del 2021 e dalla legge n. 134 del 2021;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

  esaminato lo schema di decreto ministeriale che dà attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto del Governo n. 414);

  osservato che:

   la legge delega n. 134 del 2021 persegue finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e a tal fine prevede principi e criteri direttivi, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento, che ha visto anche l'espletamento di un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, con il coinvolgimento di numerosi esperti del settore della giustizia penale;

   lo schema di decreto legislativo in esame dispone, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, la riforma del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

   quest'ultimo è adottato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega e in conformità con quanto stabilito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La II Commissione,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

  premesso che:

   lo schema di decreto all'esame prevede – nel contesto del più ampio disegno di riforma volto, da intenzioni, ad incrementare l'efficienza del sistema del processo e della giustizia penale – modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali, introducendo nell'ordinamento, altresì, l'istituto della giustizia riparativa, in attuazione dei principi di delega contenuti all'articolo 1, comma 18, della legge n. 134 del 2021;

  considerato che:

   le disposizioni di cui al decreto in esame, in tema di procedibilità, di giustizia riparativa – e accesso ai relativi programmi – di patteggiamento in riferimento a pene accessorie e confisca, di messa alla prova, di concordato in appello, di pena, di diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, nonché di lavoro di pubblica utilità presentano alcune criticità che rischiano di rendere meno efficiente la nostra giustizia penale rispetto alle giustificate esigenze degli utenti del servizio Giustizia, i cittadini, nonché di indebolire, di fatto, il contrasto di reati particolarmente gravi nel nostro ordinamento;

  considerato, in particolare, che:

   all'articolo 2 dello schema di decreto si prevede il passaggio del regime di procedibilità da ufficio a querela in riferimento ad alcune fattispecie di reato particolarmente perniciose nel nostro ordinamento, ed oggetto di numerosi procedimenti penali;

   all'articolo 7, comma 1, lettera c) dello schema di decreto si prevede l'introduzione dell'articolo 129-bis c.p.p., in tema di accesso ai programmi di giustizia riparativa, la cui disciplina comporterebbe disfunzioni nella ordinata gestione dei ruoli di udienza nella Suprema Corte, in quanto il corso e la scadenza dei termini di improcedibilità e di quelli cautelari dipenderebbero dalla decisione di un giudice diverso;

   all'articolo 25 dello schema di decreto, in fase di richiesta di patteggiamento, si prevede la possibilità di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca o l'impossibilità – questa addirittura obbligatoria dopo la sentenza – di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili;

   all'articolo 33 dello schema di decreto si porrebbero dei problemi quanto alla parte relativa alla confisca in caso di intervenuta improcedibilità;

   all'articolo 34 dello schema di decreto, quanto al concordato in appello, preoccupa la mancata esclusione dal novero dei reati cui sarebbe applicabile dei gravi reati di mafia, terrorismo e di altri gravissimi, quali quelli di natura sessuale, nonché di violenza alle persone e, in particolare, a donne e minori;

   all'articolo 39 dello schema di decreto si prevede un ulteriore sconto di pena di 1/6 in caso di non esercizio dell'appello da parte dell'imputato;

   all'articolo 41, comma 1, lettera h) si introduce l'articolo 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini), senza che siano stati specificati i limiti quanto al fatto che la richiesta di deindicizzazione non possa essere mai accolta nei casi in cui venga pregiudicato il diritto all'informazione e nei casi in cui il soggetto, i comportamenti posti in essere e le circostanze sulle quali si basa la vicenda abbiano rilevanza pubblica;

   all'articolo 71 dello schema di decreto, quanto all'istituto del lavoro di pubblica utilità, introdotto come sanzione sostitutiva, è innegabile che questo manchi, nella relativa disciplina, di una particolare incisività dal punto di vista punitivo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si escluda, dal novero delle fattispecie di reato oggetto di mutazione del regime di procedibilità da ufficio a querela, quelle che creano intimidazioni ai cittadini, ripercuotendosi sulla loro volontà di agire per chiedere giustizia (reati di minaccia e violenza), e quelle che per loro natura hanno una maggiore difficoltà di emersione, o anche solo di comprensione da parte delle vittime (reati informatici e truffe), quali quelle relative a: lesione personale, violenza privata, sequestro di persona, minaccia, truffa, frode informatica, turbativa violenta del possesso di cose immobili;

   b) all'articolo 7, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, recante l'introduzione dell'articolo 129-bis c.p.p., in tema di accesso ai programmi di giustizia riparativa, si esplicitino le sospensioni dei termini sia ai fini della prescrizione e dell'improcedibilità, sia ai fini cautelari, e si escluda la possibilità di sospensione del procedimento quando il giudizio pende in Cassazione, considerato che tale previsione comporterebbe disfunzioni nella ordinata gestione dei ruoli di udienza nella Suprema Corte, in quanto il corso e la scadenza dei termini di improcedibilità e dei termini cautelari dipenderebbero dalla decisione di un giudice diverso: il giudice di merito, al quale spetterebbe la decisione sulla sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 43-ter disp. att. cpp.;

   c) quanto all'articolo 25 dello schema di decreto, non venga esercitata la relativa delega, o quantomeno si limitino gli interventi che prevedono la possibilità, in fase di richiesta di patteggiamento, di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca o l'impossibilità – questa addirittura obbligatoria dopo la sentenza – di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili. Questo al fine di evitare che soggetti coinvolti in gravi fatti di corruzione, maltrattamenti e violenze su minori e donne, reati stradali, etc. possano non avere più efficacia nei procedimenti disciplinari sul luogo di lavoro che magari è stato interessato dalle vicende penali, o ancora nei procedimenti civili di separazione, divorzio o affidamento dei figli, o che siano in grado di non subire alcun effetto negativo e quindi continuare a porre in essere i comportamenti delittuosi;

   d) quanto agli articoli 1 e 29, non venga esercitata la delega in riferimento all'estensione dell'applicabilità degli istituti relativi alla «messa alla prova» e all'«impunibilità per particolare tenuità del fatto»;

   e) all'articolo 33 dello schema di decreto, si implementi la disciplina relativa alla confisca in caso di intervenuta improcedibilità, in modo da poter portare avanti il procedimento in appello (anche) ai soli fini della confisca;

   f) all'articolo 34 dello schema di decreto non sia esercitata la delega in tema di concordato in appello, almeno per i gravi reati di mafia, terrorismo e altri gravissimi, quali quelli di natura sessuale, nonché di violenza alle persone e, in particolare, a donne e minori;

   g) all'articolo 39 dello schema di decreto, non sia esercitata la delega in riferimento all'ulteriore sconto di pena di 1/6 in caso di non esercizio dell'appello da parte dell'imputato;

   h) all'articolo 41, comma 1, lettera h) che introduce l'articolo 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini), siano specificati meglio i limiti con riferimento all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero che la richiesta di deindicizzazione non possa essere mai accolta nei casi in cui venga pregiudicato il diritto all'informazione e nei casi in cui il soggetto, i comportamenti posti in essere e le circostanze sulle quali si basa la vicenda abbiano rilevanza pubblica;

   i) all'articolo 43 dello schema di decreto, in tema di giustizia riparativa, siano sostituite le parole «eguale considerazione» con «equa considerazione», in tal modo tutelando maggiormente le vittime del reato, nonché colmando il disallineamento rispetto alla relazione con una formulazione più corretta;

   j) all'articolo 71 dello schema di decreto l'istituto del lavoro di pubblica utilità, introdotto come sanzione sostitutiva, venga reso più incisivo in direzione di una maggiore deterrenza, considerato che nella disciplina di cui al presente schema è previsto solo per «non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.»