I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Venerdì 29 luglio 2022

SEDE CONSULTIVA:

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 32

ALLEGATO (Parere approvato) ... 42

I Commissione - Resoconto di venerdì 29 luglio 2022

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 29 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
C. 3702 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), il disegno di legge C. 3702, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Al riguardo fa presente che la Commissione dovrà esprimere il parere entro la seduta odierna, atteso che Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) dovrebbero concludere l'esame in sede referente nella giornata odierna e che l'avvio della discussione in Assemblea su di esso è previsto per lunedì 1° agosto. Dà la parola alla relatrice, per l'illustrazione del disegno di legge.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, come l'articolo 1 del decreto – legge, modificato nel corso dell'esame al Senato, preveda, ai commi 1 e 2, disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel «Programma per il 2025 nella città di Roma».
  Il comma 3 prevede inoltre:

   l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma delle opere mitigatrici o risolutive delle interferenze;

   la sottoscrizione, da parte della società «Giubileo 2025», di apposite convenzioni con ANAS S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal citato «programma dettagliato»;

   l'applicazione, agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo, delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC.

  Al comma 4 si autorizzano inoltre Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS S.p.A. per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale e per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e grande collegamento, al fine di assicurarne la celere realizzazione e rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo; limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, la selezione degli operatori economici da parte di ANAS S.p.A. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito di accordi quadro.
  Il comma 5 prevede il riconoscimento ad ANAS da parte di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale di una quota a valere sulle risorse assegnate.
  Al comma 6 si prevede che le risorse relative agli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana.
  Le modifiche apportate dal Senato consistono nell'introduzione di disposizioni relative al contributo forfettario per l'avvio delle attività di coordinamento e altre attività svolte dalla società «Giubileo 2025» (al comma 3, lettera 0a), nonché di norme volte a disciplinare il ricorso alla procedura negoziata per gli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo (mediante un'integrazione al comma 3, lettera b).
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'adozione di un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe.
  I commi 2 e 3 dispongono incentivi economici a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.
  La norma è volta a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione degli interventi.
  Il comma 5 apporta alcune modifiche puntuali alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022 (segnatamente all'articolo 1, commi 475 e 476) che istituiscono due fondi per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'Arma dei Carabinieri e nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di Finanza.
  Il comma 5-bis dispone che con decreto del MIMS si provveda ad adeguare l'ordinamento
interno alle disposizioni di carattere tecnico dettate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
  L'articolo 3-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2022 e 2023, per favorire la transizione ecologica del settore della nautica da diporto, mediante l'erogazione di incentivi finalizzati all'acquisto di motori elettrici con contestuale rottamazione dei motori alimentati da carburanti fossili.
  L'articolo 4, ai commi 1, 2 e 3, da un lato, autorizza il Commissario straordinario a realizzare un ulteriore punto di attracco nella laguna di Venezia al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica per il 2022; dall'altro, reca un'autorizzazione di spesa in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento delle banchine dei porti di Monfalcone e Trieste.
  I commi da 1-bis a 1-quater disciplinano:

   la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia;

   l'approvazione, da parte dell'Autorità per la Laguna, del nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia, da aggiornare ogni sei anni.

  Sono altresì disciplinati i contenuti e le finalità di tale nuovo piano e viene stabilito che, nelle more dell'operatività dell'Autorità per la Laguna, lo stesso è approvato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto-Trentino Alto-Adige-Friuli Venezia-Giulia.
  Il comma 4 prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata «Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque». Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità.
  Si prevede altresì che alla nomina del Presidente dell'Autorità si proceda d'intesa con il Sindaco della Città metropolitana di Venezia e che lo statuto sia adottato dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della Regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia.
  Il comma 5 inserisce tra i compiti del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia l'eventuale rimodulazione delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi pianificati.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito il comma 4-bis, concernente i criteri di determinazione del compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale.
  L'articolo 4-bis reca disposizioni fiscali inerenti alle attività delle Autorità di sistema portuale, di cui alla legge n. 84 del 1994.
  L'articolo 5 prevede alcune disposizioni urgenti volte ad assicurare la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.
  L'articolo 6 reca misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di sviluppo aeroportuale.
  In particolare, il comma 3-bis novella l'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica. La novella aggiunge una nuova fattispecie all'elenco di siti che costituiscono aree idonee l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo la previsione dei siti e degli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017. Restano ferme le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  Il comma 3-ter proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR, per gli aeroporti di
Firenze e Salerno e per il completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna.
  L'articolo 6-bis novella il decreto-legge cosiddetto «Semplificazioni 2020» per consentire sinergie interne al gruppo FS, in particolare, in favore dell'ANAS, anche mediante forme di committenza unica e deroghe al codice degli appalti.
  L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta, al comma 1, una ampia serie di modifiche al Codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.
  In particolare, il comma 1, lettera 0a), e il comma 2-bis dettano disposizioni in materia di istituzione da parte dei comuni di zone a traffico limitato con accesso a pagamento.
  Inoltre, il comma 2 rimette ad un decreto del MIMS la disciplina delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato.
  Il comma 3 modifica il decreto-legge n. 162 del 2019, portando da 12 a 24 mesi la proroga della sperimentazione sui mezzi di micromobilità elettrica.
  Il comma 4-bis prevede l'assegnazione di un finanziamento, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2022, al Commissario liquidatore delle società miste regionali Autostrade del Lazio S.p.A. (ADL), Autostrade del Molise S.p.A. (ADM), Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL), Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. (CAP).
  I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies prevedono che il MIMS revochi – previa assegnazione di un termine – l'omologazione dei motori euro 5 e euro 6 ove sia accertata la manipolazione dei dispositivi di riduzione delle emissioni.
  I commi 4-sexies e 4-septies prevedono un finanziamento pari a 500.000 euro finalizzato all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva volta a completare l'asse viario di collegamento tra la via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel Comune di Pietrasanta in Provincia di Lucca. A tal fine viene pertanto assegnato al Comune di Pietrasanta, per l'anno 2022, il suddetto contributo di 500.000 euro.
  Il comma 4-octies contiene alcune disposizioni volte ad accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione necessaria a garantire la viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra le regioni Toscana ed Emilia-Romagna. A tal fine è assegnata ai soggetti gestori che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada.
  L'articolo 7-bis riproduce l'articolo 1 del decreto- legge n. 85 del 2022 e reca una serie di disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture stradali, con particolare riguardo ad alcuni profili della disciplina della revoca delle concessioni autostradali.
  L'articolo 7-ter riproduce l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 85 del 2022 e prevede la risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., recando disposizioni per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25, la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.
  L'articolo 7-quater reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 7-bis e 7-ter e indica le fonti di copertura finanziaria.
  L'articolo 7-quinquies reca disposizioni in materia di accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati
  L'articolo 7-sexies rende permanente la previsione che non si applichino a regioni, enti locali e ai gestori dei servizi pubblici regionali e locali le disposizioni che prevedano un cofinanziamento dei beneficiari nell'acquisto dei beni del trasporto pubblico
regionale e locale oggetto di finanziamenti statali.
  L'articolo 8, ai commi da 1 a 12, reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità.
  A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; è disposta la trasmissione all'Osservatorio dei dati dell'attività manutentiva programmata; inoltre, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali.
  Inoltre, il comma 12-bis innova la disciplina del mobility manager scolastico, recata dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 221 del 2015.
  Il comma 12-ter reca una disposizione consequenziale alla istituzione della figura del mobility manager scolastico.
  I commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies assegnano 8 milioni di euro per il 2022 al soggetto gestore dei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane.
  Il comma 12-septies assegna 5 milioni di euro annui dal 2022 per la linea metropolitana di Catania.
  L'articolo 9 contiene una serie di interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  L'articolo reca altresì ulteriori disposizioni in materia di prove per l'idoneità della guida, alcune modifiche al codice della nautica da diporto, nonché l'inclusione del Porto di Termoli tra i porti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e, a seguito di una modifica approvata dal Senato, del porto di Sciacca nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, del porto di Pozzallo nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, del porto di Vasto nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.
  Inoltre, il comma 7 stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 3 100.000 euro. Nel corso dell'esame presso il Senato, il comma 7 è stato integrato al fine di introdurre specifica disciplina inerente agli interventi di piccola manutenzione e di adeguamento alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme sulla prevenzione degli incendi, curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili.
  Il comma 7-bis interviene sull'applicabilità di talune disposizioni relative alle spese strumentali nell'ambito della progettazione in materia di lavori pubblici.
  Il comma 7-ter reca la disciplina concernente la possibilità di entrare in possesso anticipato anche di porzioni di immobili da parte di Amministrazioni statali che abbiano stipulato contratti di locazione passiva.
  Il comma 8-bis prevede la validità degli attestati di formazione rilasciati dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili prima del 16 giugno 2022 ai fini dello svolgimento delle funzioni di esaminatore nelle scuole guida.
  Il comma 8-ter rimette a un provvedimento del Ministero delle infrastrutture le modalità di svolgimento di esercitazioni a bordo di imbarcazioni degli alunni degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale delle produzioni ittiche.
  Il comma 9-bis specifica che per «adozione del Passenger Yacht Code italiano», all'articolo 59, comma 1, del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo n. 229 del 2017) si intende in realtà «adozione dei principi del Passenger Yacht Code italiano».
  Il comma 10-bis novella il decreto legislativo n. 178 del 2009, concernente la riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), al fine di ampliare l'offerta formativa della Scuola
Nazionale dell'Amministrazione, in particolare prevedendo che essa possa erogare Corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream, nonché emanare – previo accreditamento – corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione.
  Il comma 10-ter consente il riutilizzo da parte dei Comuni di strutture finanziate con risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili per la riqualificazione del patrimonio pubblico.
  Il comma 10-quater specifica che il deposito dei progetti di lavori pubblici presso l'archivio nazionale delle opere pubbliche avviene a soli fini conoscitivi.
  Il comma 10-quinquies prevede il trasferimento alla provincia di Lecco delle risorse per risolvere la situazione emergenziale della strada provinciale 72 in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 anziché al soggetto attuatore degli interventi per le Olimpiadi.
  L'articolo 10 reca alcune disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, con particolare riguardo ai progetti del PNRR.
  L'articolo, inoltre, reca ulteriori norme per assicurare la funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
  Inoltre, il comma 3-bis prevede che i comuni oggetto dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, commi 13 e seguenti, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) debbano ultimare gli interventi entro dodici mesi dall'erogazione delle risorse, anziché entro otto mesi come previsto dalla normativa vigente.
  I commi da 5-bis a 5-sexies disciplinano l'istituzione e le modalità attuative di un Programma sperimentale denominato «Dateci spazio» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi, per favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città nonché il miglioramento dell'accessibilità, della sicurezza e di rifunzionalizzazione di spazi pubblici. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, e sono dettate le modalità di valutazione delle proposte, che è affidata all'Alta Commissione prevista per la valutazione delle richieste di contributo presentate nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare.
  I commi da 5-septies a 5-decies assegnano finanziamenti a RFI per la realizzazione della di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso».
  L'articolo 11, comma 1, lettera a), reca delle disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto.
  Il comma 1, lettera b), proroga al 30 settembre 2022 il termine – scaduto il 15 giugno e già precedentemente esteso – entro il quale è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori di determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali.
  Il comma 2 prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione nelle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applichi l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.
  L'articolo 12, comma 1, autorizza la spesa di 8 milioni di euro annui (erano 1,5 milioni nel testo originario del decreto-legge) a decorrere dall'anno 2022 al fine di consentire il corretto funzionamento delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e disciplina la copertura degli oneri conseguenti.
  Il comma 1-quinquies modifica alcune disposizioni del Codice dell'ambiente al fine di precisare che i compensi dei membri delle citate Commissioni spettano non a seguito dell'adozione del provvedimento finale di VIA (come previsto dal testo vigente), ma dell'adozione del parere finale da parte delle Commissioni medesime.
  I commi da 1-bis a 1-quater autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze
ad istituire due posizioni dirigenziali di livello non generale, per le esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR e per la gestione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Per le stesse esigenze il MEF è autorizzato ad assumere un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unità (Area III, F1).
  I commi da 1-septies a 1-novies autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2022-2023, a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale da inquadrare nell'Area III, F1, da impiegare presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie territoriali dello Stato, anche al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR.
  Il comma 1-decies interviene sulla disciplina della cessazione dei comandi o distacchi del personale non dirigenziale, nonché sulle procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del predetto personale.
  L'articolo 12-bis riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 85 del 2022 e dispone circa i giudizi amministrativi che abbiano ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La finalità della norma è quella di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo.
  L'articolo 12-ter inserisce rappresentanti del Ministero dell'interno nel comitato di monitoraggio ai fini dell'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto golden power).
  L'articolo 12-quater reca finanziamenti per i musei e i luoghi della cultura.
  L'articolo 12-quinquies prevede la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di conversione, oltre alla consueta clausola di conversione, recata dal comma 1 dell'articolo 1, il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede l'abrogazione del decreto- legge n. 85 del 2022 – «confluito», come ricordato in precedenza, nel decreto-legge in esame – con la salvezza degli effetti prodotti nel periodo di vigenza.
  Come già richiamato, segnala come nel decreto – legge sia confluito il contenuto del decreto-legge n. 85 del 2022, in materia di concessioni e infrastrutture stradali e di accelerazione dei giudizi amministrativi relativi al PNRR, del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di tale decreto-legge.
  In proposito, ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera l'ordine del giorno 9/2835-A/10, il quale impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «DL proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, il quale impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10».
  Ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare».
  Segnala inoltre come il decreto-legge risulti prevalentemente riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità di intervenire
nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, anche nell'ottica di promuovere la mobilità sostenibile.
  Ulteriori disposizioni concernono:

   la Scuola nazionale dell'amministrazione (all'articolo 9, comma 10-bis), assunzioni del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia (all'articolo 12, commi da 1-bis a 1-sexies);

   la composizione del comitato di monitoraggio per l'esercizio dei poteri speciali del Ministero dell'economia (cosiddetto golden power, all'articolo 12-ter);

   il finanziamento dei musei e dei luoghi della cultura (all'articolo 12-quater).

  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  In merito ricorda che, per le grandi reti di trasporto e di navigazione e i porti e aeroporti civili la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà», ammettendo l'intervento statale in materie pure attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni, a condizione che siano individuate «attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (richiama al riguardo la sentenza n. 303 del 2003).
  La Corte ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà» anche per le infrastrutture strategiche, legittimando pertanto l'intervento statale al fine di soddisfare esigenze unitarie (sentenza n. 303 del 2003) e sottolineando la necessità di ricorrere ad adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012). In proposito, la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve per il raggiungimento dell'intesa, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, è stato reputato dalla Corte un insuperabile motivo di illegittimità costituzionale (sentenza n. 274 del 2013).
  Con la sentenza n. 16 del 2010 la Corte ha inoltre precisato che la nozione di infrastrutture non si presta ad essere ricondotta in quella di «materie», prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Per infrastrutture, invece, devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie.
  Assumono inoltre rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie, «tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione, nonché le materie «governo del territorio» e «tutela della salute», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia trasporto pubblico locale, di competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  A tale ultimo riguardo richiama in proposito la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale. Ricorda in merito che il trasporto pubblico locale identifica un «settore
materiale» ascrivibile alla potestà legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (secondo le sentenze n. 142 del 2008, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006, n. 222 del 2005), come indicato nella sentenza n. 273 del 2013, che ha deciso, nel senso della non fondatezza, talune questioni relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario.
  In proposito, la medesima sentenza n. 273 del 2013 ha però riconosciuto la legittimità dell'intervento statale per il finanziamento del settore, in considerazione della perdurante inattuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a causa della mancata individuazione dei costi standard; in questo quadro l'intervento statale è giustificato dall'esigenza «di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa». Opera inoltre sulla materia anche il principio di «attrazione in sussidiarietà».
  Con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte ha inoltre precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per l'esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia «tutela della concorrenza», segue un momento negoziale riconducibile alla materia «ordinamento civile».
  A fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare:

   il comma 1 dell'articolo 2, al capoverso comma 1, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;

   il comma 1 dell'articolo 5, al capoverso comma 7-ter, prevede il previo accordo di programma tra il MIMS e la regione Liguria ai fini dell'adozione del DPCM con cui si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario di Savona qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura, delle risorse individuate dalla stessa disposizione;

   il comma 1 dell'articolo 7 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture chiamato a definire le tariffe massime per l'ingresso di veicoli a motore nelle ZTL;

   il comma 6 dell'articolo 8 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quali sono individuati specifici progetti volti a promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, da finanziare con una determinata quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

   il comma 7 dell'articolo 8, alla lettera b), prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quale sono definiti i costi standard e i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ai fini della ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

   il comma 10 dell'articolo 8 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 luglio 2022, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con cui sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni, i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati, la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni;

   il comma 5-ter dell'articolo 10 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a dare attuazione al programma «Dateci Spazio»;

   il comma 5-septies dell'articolo 10 prevede l'intesa con la regione Liguria e con il comune di Genova ai fini della definizione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana nelle zone interessate dal progetto di potenziamento ferroviario Genova-Campasso.

  In tale contesto, segnala come il comma 12 dell'articolo 8 preveda che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provveda all'assegnazione dei contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile. Con lo stesso decreto sono definiti altresì l'entità massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonché le ipotesi e le modalità di revoca dei contributi riconosciuti.
  In merito ricorda che nella sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10-bis, del decreto – legge n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevedeva che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In particolare, come evidenziato dalla stessa Corte, il predetto articolo 1, comma 10-bis, impugnato, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la redazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, per individuare le linee ferroviarie su cui intervenire con opere di interesse pubblico nazionale o europeo. In quella pronuncia la Corte sottolinea che «il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria non ha ad oggetto specifiche opere, ma la sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, e concerne perciò una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione. È per questa ragione che la sede naturale ove raggiungere l'intesa deve ravvisarsi nella Conferenza Stato-Regioni» (sentenze n. 33 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 62 del 2005).
  Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire la disposizione, valutando l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prima di procedere all'adozione del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale si provvede, tra le altre cose, ad assegnare i contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali.
  Evidenzia altresì come il comma 12-bis, capoverso comma 6, dell'articolo 8, preveda l'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro della transizione ecologica, per l'istituzione del mobility manager.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto. In particolare, potrebbe essere valutata l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del carattere concorrente e residuale delle competenze legislative coinvolte (istruzione, trasporto pubblico locale).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.

I Commissione - venerdì 29 luglio 2022

ALLEGATO

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

   esaminato il disegno di legge C. 3702, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   rilevato come il decreto-legge sia prevalentemente riconducibile alla finalità di intervenire nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, anche nell'ottica di promuovere la mobilità sostenibile;

   segnalato come nel decreto-legge sia confluito il contenuto del decreto-legge n. 85 del 2022, in materia di concessioni e infrastrutture stradali e di accelerazione dei giudizi amministrativi relativi al PNRR, del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di tale decreto-legge;

   ricordato in proposito che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10, il quale impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari» e che successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «DL proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, il quale impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10»;

   richiamata altresì, al riguardo, la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, la quale, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza», rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   ricordato che, per le grandi reti di trasporto e di navigazione e i porti e aeroporti civili, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà», ammettendo l'intervento statale in materie pure attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni, a condizione che siano individuate «attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003);

   rilevato altresì come la Corte abbia applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà» anche per le infrastrutture strategiche, legittimando pertanto l'intervento statale al fine di soddisfare esigenze unitarie (sentenza n. 303 del 2003) e sottolineando la necessità di ricorrere ad adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012);

   ricordato che con la sentenza n. 16 del 2010 la Corte ha inoltre precisato che per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie;

   osservato come assumano inoltre rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie «tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione, nonché le materie «governo del territorio» e «tutela della salute» , attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia trasporto pubblico locale, di competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   osservato, tuttavia, quanto al trasporto pubblico locale, come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 273 del 2013, abbia riconosciuto la legittimità dell'intervento statale per il finanziamento del settore, in considerazione della perdurante mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a causa della mancata individuazione dei costi standard, rilevando che, in questo quadro, l'intervento statale è giustificato dall'esigenza «di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa», operando inoltre sulla materia anche il principio di «attrazione in sussidiarietà»;

   ricordato che, con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte ha inoltre precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per l'esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia «tutela della concorrenza», segue un momento negoziale riconducibile alla materia «ordinamento civile»;

   osservato, dunque, come, a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

    al comma 1 dell'articolo 2, capoverso comma 1, che prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili chiamato ad adottare il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;

    al comma 1 dell'articolo 5, capoverso comma 7-ter, che prevede il previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria ai fini dell'adozione del DPCM con cui si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario di Savona, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura, delle risorse individuate dalla stessa disposizione;

    al comma 1 dell'articolo 7, lettera 0a), che prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture chiamato a definire le tariffe massime per l'ingresso di veicoli a motore nelle ZTL;

    al comma 6 dell'articolo 8, che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quali sono individuati specifici progetti volti a promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, da finanziare con una determinata quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

    al comma 7 dell'articolo 8, lettera b), che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quale sono definiti i costi standard e i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ai fini della ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

    al comma 10 dell'articolo 8, che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 luglio 2022, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con cui sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni, i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati, la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni;

    al comma 5-ter dell'articolo 10, che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a dare attuazione al programma «Dateci spazio»;

    al comma 5-septies dell'articolo 10, che prevede l'intesa con la regione Liguria e con il comune di Genova ai fini della definizione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana nelle zone interessate dal progetto di potenziamento ferroviario Genova-Campasso;

   segnalato come il comma 12 dell'articolo 8 preveda che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provveda all'assegnazione dei contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché per l'acquisto di materiale rotabile, prevedendo che, con lo stesso decreto, siano definiti altresì l'entità massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonché le ipotesi e le modalità di revoca dei contributi riconosciuti;

   ricordato, in proposito, che nella sentenza n. 7 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevedeva che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sottolineando che «il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria non ha ad oggetto specifiche opere, ma la sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, e concerne perciò una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione»;

   osservato a tale riguardo come la Corte, dunque, abbia affermato che, per questa ragione, la sede naturale ove raggiungere l'intesa deve ravvisarsi, in relazione a tale ambito, nella Conferenza Stato-Regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 62 del 2005);

   rilevata, pertanto, l'opportunità di approfondire la richiamata disposizione recata dal comma 12 dell'articolo 8, valutando l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

   evidenziato, altresì, come il comma 12-bis dell'articolo 8, al capoverso comma 6, al fine di migliorare l'organizzazione della mobilità nelle aree urbane, preveda l'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro della transizione ecologica, per l'istituzione del mobility manager;

   rilevata l'opportunità di prevedere, al riguardo, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione delle linee guida, valutando l'introduzione in merito della previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente e residuale delle competenze legislative coinvolte, riguardanti l'istruzione e il trasporto pubblico locale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 8, comma 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

   b) con riferimento al medesimo articolo 8, comma 12-bis, capoverso comma 6, alla luce del carattere concorrente e residuale delle competenze legislative coinvolte, riguardanti l'istruzione e il trasporto pubblico locale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione delle linee guida ivi previste.