Commissioni Riunite (XII e XIII)
XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)
Commissioni Riunite (XII e XIII)
Comm. riunite 1213
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 6
ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) ... 9
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente della XII Commissione, Rossana BOLDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.
La seduta comincia alle 13.
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2022.
Rossana BOLDI, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendoci obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.
Comunica che, in data 27 luglio, è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché il parere reso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio.
Avverte che le Commissioni riunite sono, pertanto, nelle condizioni di procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna.
Comunica, altresì, che la V Commissione è convocata nella giornata odierna per esprimere i propri rilievi sull'atto in oggetto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.
Ricorda che nella precedente seduta del 6 luglio scorso il relatore per la XIII Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, ha presentato una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni.
Tale proposta è stata poi integrata dai relatori sulla base di alcuni rilievi fatti pervenire da parte da alcuni colleghi e inviata quindi, per le vie brevi, ai componenti delle due Commissioni.
Dato conto delle sostituzioni pervenute relative alla seduta odierna, cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione di una nuova proposta di parere (vedi allegato).
Guglielmo GOLINELLI (LEGA), relatore per la XIII Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, deputato De Martini, illustra sinteticamente la nuova proposta di parere sul provvedimento in esame, che raccoglie le sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni nonché alcune delle osservazioni pervenute dei gruppi. Evidenzia, in particolare, come nella proposta di parere si sia cercato di individuare alcune soluzioni volte a risolvere la questione della carenza di organico relativa alla figura dei veterinari aziendali, criticità che riguarda soprattutto le regioni del Trentino Alto Adige e della Sardegna. In conclusione, ritiene che le condizioni e le osservazioni proposte possano migliorare il testo dello schema di decreto legislativo, allo scopo di garantire un sistema di controlli maggiormente efficace per la prevenzione della diffusione delle malattie trasmissibili.
Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che ringrazia per aver voluto favorire un confronto costruttivo sulle criticità emerse nel corso delle audizioni. Ritiene, peraltro, che permangono, a suo giudizio, alcune criticità circa la gestione dei dati del previsto sistema ClassyFarm, ricordando come la finalità del regolamento europeo che si intende attuare siano la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Al riguardo, evidenzia l'importanza del ruolo della figura del veterinario aziendale, dichiarando di non condividere l'osservazione di cui al punto 6 della proposta di parere, che consente l'abilitazione dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali alla compilazione della check-list e all'inserimento dei dati nell'ambito del Sistema ClassyFarm.
Ritiene, in particolare, che non corrisponda alle finalità proprie del regolamento europeo, in particolare quella garantire lo svolgimento di un'efficace attività di prevenzione sanitaria, la previsione di più delegati del veterinario aziendale abilitati all'immissione dei dati nel sistema.
Ricorda, altresì, come tale soluzione non risolva la vera criticità del previsto sistema di controlli, dal momento che i costi relativi ai veterinari aziendali sono posti a carico degli allevatori.
Ribadisce, quindi, come la soluzione non debba essere quella di prevedere l'abilitazione di personale non sanitario, ma piuttosto quella di stanziare ulteriori risorse finanziarie.
Con riferimento all'osservazione di cui al punto 9 della proposta di parere, dichiara di non comprendere appieno le ragioni della formulazione adottata, giudicandola non particolarmente chiara ed esaustiva.
Infine, ritiene che nel testo del provvedimento i veterinari avrebbero dovuto essere qualificati come medici, così come richiesto da numerosi soggetti nel corso delle audizioni.
Antonella PAPIRO (M5S) ringrazia i relatori per il prezioso lavoro di sintesi svolto nell'elaborazione della proposta di parere e si associa alle considerazioni svolte dalla collega Sarli circa la non piena condivisione della formulazione relativa al punto 9 della proposta di parere, nonché sull'opportunità che la figura dei veterinari sia espressamente indicata come appartenente alla professione medica.
Guglielmo GOLINELLI (LEGA), relatore per la XIII Commissione, ringrazia le colleghe intervenute, chiarendo che la previsione di un coinvolgimento della figura dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali nella compilazione della check-list e nell'inserimento dei dati nell'ambito del Sistema ClassyFarm sia stata formulata come osservazione, lasciando, quindi, al Governo la possibilità di valutare l'opportunità di un coinvolgimento di ulteriore personale al fine di venire incontro alle richieste avanzate dalle aziende interessate.
Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) ribadisce come la finalità del regolamento europeo (UE) 2016/429 che si intende attuare sia quella di garantire un efficace sistema di prevenzione e di controllo delle malattie animali trasmissibili.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.
La seduta termina alle 13.15.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite XII e XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, applicabile a far data dal 21 aprile 2021;
tale regolamento, che definisce il quadro normativo di riferimento per tutto il settore della sanità animale, si prefigge lo scopo di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali e dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo;
il regolamento (UE) 2016/429 è strettamente correlato al regolamento UE) 2017/625, in applicazione dal 14 dicembre 2019, relativo al sistema dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e il cui campo di applicazione comprende anche il settore della sanità animale;
rilevato che:
come si evince dalla relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo, nell'adeguare la legislazione nazionale, oramai datata e frammentaria, alle disposizioni del richiamato regolamento, si ispira a un radicale cambio di approccio, il cui principale elemento di novità risiede nell'individuazione di una normativa generale per gruppi di malattie individuate e categorizzate, cosiddette malattie elencate, distinte in base al livello di rischio;
nella relazione illustrativa si precisa che attraverso il provvedimento in discussione si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 coerente con l'assetto costituzionale e con l'organizzazione del sistema sanitario nazionale, individuando per ogni adempimento o obbligo previsto dallo stesso regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione;
preso atto dell'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 luglio 2022;
preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 28 luglio 2022;
tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite;
considerato che:
è necessario evitare che dall'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/429 derivino aggravi economici e amministrativi a carico degli operatori del settore, anche in relazione agli obblighi formativi e di sorveglianza cui si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 dello schema di decreto legislativo,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
2) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «l'autorità veterinaria centrale» aggiungere la seguente: «responsabile»;
b) alla lettera b), sopprimere le parole: «regionali, provinciali e locali»;
3) all'articolo 5, comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione»;
4) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dodici ore» con le seguenti: «ventiquattro ore»;
b) al comma 4, dopo le parole: «per territorio inserisce» aggiungere le seguenti: «, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale,»;
c) al comma 7, dopo le parole: «si applicano» aggiungere la seguente: «anche»;
5) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «paragrafi 1 e 2» con le seguenti: «paragrafo 1, lettere a) e b)»;
6) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: «tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore,» con le seguenti: «comunicazione entro le ventiquattro ore»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati nel sistema.»;
7) all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole da: «per il tramite del veterinario aziendale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati relativi esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema ClassyFarm.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente.»;
c) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «frequenze minime» aggiungere le seguenti: «sulla base del rischio»;
d) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che non si avvalgano del veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o»;
e) sostituire il comma 5 con il seguente: «Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo Vetinfo.it»;
8) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1»;
9) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto dei criteri definiti dalla Autorità centrale»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «punti, 5) e 6),» con le seguenti: «lettere e) e f),»;
c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'articolo 5, comma 5»;
10) all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al fine di garantire la categorizzazione» con le seguenti: «quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione»;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) precisare, all'articolo 2, comma 1, lettera h), lo specifico ambito di attività dei professionisti degli animali;
2) al fine di garantire standard uniformi sull'intero territorio nazionale, prevedere che la struttura organizzativa di cui all'articolo 4, comma 4, sia definita tramite un accordo tra lo Stato e le regioni che ne fissi i requisiti minimi;
3) estendere le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche ai laboratori privati accreditati;
4) prevedere specifiche misure compensative, anche parziali, per gli operatori e i professionisti degli animali, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'obbligatoria partecipazione alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 2;
5) all'articolo 11, concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, introdurre una disposizione volta a specificare che le relative attività sono a carico della sanità pubblica veterinaria;
6) al medesimo articolo 11, introdurre una disposizione volta a consentire l'abilitazione dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali alla compilazione della check-list e all'inserimento dei dati nell'ambito del sistema ClassyFarm;
7) rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, in modo da ridurre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, che non appaiono proporzionate all'effettiva gravità delle violazioni commesse;
8) all'articolo 25, specificare che gli animali selvatici oggetto di tutela sono sia quelli terrestri che quelli acquatici;
9) introdurre nel testo del provvedimento una disposizione volta a prevedere che gli animali domestici non correttamente identificati o movimentati all'interno dell'Unione, in violazione delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/429, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario, ma siano sottoposti a fermo sanitario ed esaminati dal servizio veterinario pubblico, regolarizzando, ove non manifestino patologie, la loro identificazione e registrazione;
10) al fine di salvaguardare la biodiversità, introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a prevedere la possibilità di rilascio in ambiente naturale di nuove specie, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche genetiche della popolazione autoctona e non siano ibridi, specificando inoltre che tali rilasci siano autorizzati su parere dell'ISPRA.