I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Mercoledì 27 luglio 2022

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022. (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) ... 34

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) ... 41

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) ... 43

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) ... 35

I Commissione - Resoconto di mercoledì 27 luglio 2022

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.
C. 3675 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
C. 3676 Governo.
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 26 luglio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a concludere nella seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge C. 3675, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021» e del disegno di legge C. 3676, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022», con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).
  Ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato due proposte di relazione favorevole sui provvedimenti, che sono già state anticipate via mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.
  Rammenta altresì che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti: pertanto fa presente che porrà ora in votazione le due proposte di relazione formulate dal relatore, iniziando da quella relativa al disegno di legge C. 3675, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021» e passando successivamente a quella relativa al disegno di legge C. 3676, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022».

  Augusta MONTARULI (FDI) chiede di verificare se la Commissione sia in numero legale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta alla questione posta dalla deputata Montaruli, rammenta che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la richiesta di verificare se la Commissione sia in numero legale deve essere avanzata da almeno quattro deputati.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3675, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021» (vedi allegato 1), e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3676, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022» (vedi allegato 2).
  Nomina quindi il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, nel caso di progetti di legge approvati dalla Camera e modificati dal Senato l'oggetto dell'esame da parte della Camera è costituito esclusivamente dalle modificazioni apportate dal Senato e dagli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.
  Avverte quindi che la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.
  Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Segnala peraltro come gli emendamenti possano comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.
  Avverte che, in ragione dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento definito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo e dalla XIV Commissione, competente in sede referente, l'esame in sede consultiva sul provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani.
  Pertanto, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista come successivo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, si riserva di verificare se i gruppi intendano rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge; qualora invece i gruppi ritengano di presentare emendamenti al disegno di legge già presso la I Commissione, il relativo termine sarà fissato in quella sede.
  Illustrando quindi il provvedimento in oggetto, in sostituzione del deputato Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva come il disegno di legge di delegazione europea 2021, già approvato in prima lettura dalla Camera, consti, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 21 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A.
  Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
  L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, nel caso di progetti di legge approvati dalla Camera e modificati dal Senato l'oggetto dell'esame da parte della Camera è costituito esclusivamente dalle modificazioni apportate dal Senato e dagli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.
  Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato, segnala:

   l'introduzione di due nuovi articoli: l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, e l'articolo 21, recante princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

   la soppressione dell'articolo 20 del testo approvato in prima lettura dalla Camera, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche – disposta in virtù del recepimento della medesima direttiva in altro provvedimento normativo nelle more intervenuto (la medesima direttiva è stata conseguentemente espunta anche dall'Allegato A del disegno di legge);

   l'inserimento nel citato Allegato A di ulteriori cinque direttive, ovvero: la summenzionata direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e, infine, infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

  Il Senato ha inoltre apportato limitate modifiche al testo degli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18 e 19.
  In particolare, l'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  Le modifiche introdotte dal Senato riguardano il comma 1, lettera e), relativa alla previsione del massimo edittale (pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista) delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE dalle autorità competenti degli Stati membri, nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori.
  In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso l'inciso che richiamava anche le infrazioni derivanti dalla violazione di talune norme contenute nel Codice del Consumo.
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa, tra i principi e criteri direttivi specifici di delega, la lettera a), contenente il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che ha modificato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari («MiFID»), al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503. La direttiva è stata infatti attuata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020).
  L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento (cosiddetti «benchmark») da cui dipende il valore di contratti finanziari.
  Le modifiche introdotte dal Senato riguardano il comma 3, lettere e) e g), relativamente ai criteri specifici da seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo UE 2016/1011 sugli indici di riferimento.
  L'articolo 10, anch'esso oggetto di modifiche da parte del Senato, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al
regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
  In particolare, è stata inserita una nuova lettera b) – conseguentemente le successive lettere sono state rinominate – che prevede di adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico.
  Inoltre è stata modificata la lettera d) (ex c), la quale prevede l'adozione di disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento (espressione inserita durante l'esame al Senato) e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/848.
  L'articolo 11 contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).
  La modifica introdotta dal Senato riguarda la norma di copertura di cui al comma 3 e aggiorna all'anno in corso la decorrenza dei relativi oneri.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
  Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 269 del 1998, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

   c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

   d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

   e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

   f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 17 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state introdotte, al comma 2, la lettera d), in materia di pubblicità dei medicinali veterinari, e le lettere g) e h), in materia, rispettivamente, di consegna dei medicinali e di sistema digitale di scarico degli stessi da parte del medico veterinario.
  L'articolo 18 (ex articolo 17) riguarda l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato soppresso il comma 3, che recava la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 19 concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
  Le modifiche introdotte dal Senato concernono l'introduzione, alla lettera h), di un ulteriore criterio di delega, che prevede di apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e di abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti.
  Inoltre, il Senato ha apportato alcune specificazioni ai criteri di delega di cui alle lettere i) ed l), in materia, rispettivamente, di sistema sanzionatorio e di destinazione dei proventi delle sanzioni (con l'aggiunta del riferimento alle violazioni relative all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato).
  È stata altresì inserita la lettera m), recante un ulteriore criterio di delega, volto a evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
  L'articolo 21, introdotto dal Senato, contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque per uso umano.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento intervenga in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale: «rapporti dello Stato con l'Unione europea»; «sistema tributario»; «mercati finanziari»; «ordinamento penale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), della Costituzione), nonché le materie, attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni: «tutela della salute», «alimentazione» e «professioni» (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e le materie, di competenza residuale regionale, agricoltura e trasporto pubblico locale.
  Il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale ai seguenti regolamenti (UE):

   2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/ 625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (articolo 10) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (articolo 16);

   2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (articolo 19);

   1071/2009, 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/ 403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/ 2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (articolo 20).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

I Commissione - mercoledì 27 luglio 2022

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3675, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021;

   evidenziato come, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al Ministero dell'interno ammontino a complessivi 37.083,4 milioni di euro, con una variazione in aumento del 23,4 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali;

   segnalato come le misure introdotte nel 2020 e nel 2021 per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 abbiano prodotto effetti non solo sulle risorse stanziate, ma anche sull'andamento della gestione e della realizzazione della spesa;

   rilevato come l'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2021 sia pari al 4,3 per cento, in linea con il 2020 (4,3) e in lieve diminuzione rispetto all'andamento degli anni immediatamente precedenti;

   rilevato come nel 2021 si registri un lieve aumento degli stanziamenti definitivi finali di competenza rispetto all'anno 2020 (+1,2 miliardi di euro, pari all'1,2 per cento) e come, per ciò che concerne la gestione, nel 2021, il 96 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 35.607,7 milioni di euro) risulti impegnato al termine dell'esercizio finanziario;

   evidenziato come i pagamenti eseguiti in totale nel 2021 siano stati pari a circa 31.630,6 milioni di euro e come i residui risultino in aumento rispetto all'esercizio 2020;

   rilevato come l'incremento di risorse assegnate, in termini percentuali, abbia riguardato, in via principale, la Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (che passa da 15,6 a 21,4 miliardi di euro) e le due missioni strumentali «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio» (che passa da 861 a circa 1.110 milioni di euro) e «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (che passa da 227 a 311 milioni), mentre la Missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» ha registrato in corso di esercizio una lieve diminuzione, di circa il 3 per cento (passando da 1,93 a 1,87 miliardi di euro);

   segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), come, per la predetta Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», le risorse maggiori siano attribuite al programma 10, che gestisce i trasferimenti erariali agli enti locali, la cui consistenza è pari a 21.302,7 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto al 2020 (anno in cui essa fu pari a 21.838,6 milioni);

   segnalato come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, abbia sottolineato che la Missione mantiene ottime percentuali di impegnato, al 98 per cento rispetto al 97,4 del 2020 e che l'ammontare pagato nel 2021 evidenzia una differenza tra spese correnti e in conto capitale, dove il primo valore, sebbene sceso dal 96 per cento del 2020 si mantiene sopra il 90 per cento, mentre il secondo valore quasi si dimezza, rispetto al 2020, al 37,5 per cento degli impegni;

   rilevato, con riferimento alla Missione 3, «Ordine pubblico e sicurezza», come la Corte dei conti sottolinei che la Missione mostra buoni tassi di impegno e di pagamento, rispettivamente dell'89,2 e del 96,9 per cento (rispetto al 92,5 e al 96,8 del 2020) e che la gestione dei residui è stabile;

   osservato, in tale ultimo ambito, come al programma 8 «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» siano assegnate risorse per 8,3 miliardi di euro nel 2021 (+3,4 per cento rispetto al 2020 e 270 milioni), che risultano impegnate al 91 per cento, di cui pagate il 98 per cento, in ragione della preponderanza delle spese per il personale;

   rilevato inoltre come l'8,2 per cento della spesa finale del Ministero riguardi la Missione 4, «Soccorso civile», la cui gestione è condivisa con il MEF e come, in particolare, ai due programmi di competenza del Ministero dell'interno siano destinati stanziamenti finali pari a circa 3 miliardi di euro (+12,5 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali), che rappresentano il 28,7 per cento delle risorse complessive della Missione;

   osservato, al riguardo, come la Corte dei conti abbia rilevato che la gestione dei due programmi, in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mantiene buone percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza;

   rilevato, quanto alla Missione 5, «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», come, rispetto agli stanziamenti iniziali della Missione si registri in corso di esercizio una riduzione del 2,9 per cento, passando da 1,93 a 1,87 miliardi di euro, mentre gli stanziamenti definitivi, per circa 1,9 miliardi di euro, registrano una crescita di circa il 12 per cento (pari a 197 milioni di euro) rispetto al 2020 (che aveva stanziamenti finali pari a 1,67 miliardi);

   segnalato, in proposito, come, sotto il profilo della gestione di tale Missione 5, la Corte dei Conti riporti un peggioramento del rapporto fra stanziato e impegnato, dal 90,1 del 2020 al 77 per cento del 2021 (87,8 nel 2019), mentre i pagamenti di competenza si mantengono stazionari, con il 63,5 per cento degli impegni (erano il 62,1 nel 2020), rilevando come il calo degli impegni non abbia determinato maggiori residui, che anzi diminuiscono del 7,8 per cento nel 2021, ma facendo presente che la triplicazione delle economie testimonia un minore utilizzo delle risorse a disposizione in programmazione, proprio tra i trasferimenti correnti incrementati nel 2021;

   rilevato, con riferimento ai profili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) relativi agli ambiti di competenza della I Commissione, come, nell'ambito della Missione 17, «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», il programma 17.1, relativo agli Organi costituzionali, esponga un ammontare di pagamenti in conto competenza e di impegni presi nel 2021 pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi;

   osservato, in relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 17.2, come gli stanziamenti definitivi risultino pari a 1.210,4 milioni di euro, quasi duplicati rispetto agli stanziamenti iniziali (pari a circa 681,5 milioni) per effetto di variazioni intervenute in corso di esercizio (+ 529 milioni), e come gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitino alle risorse stanziate nell'ambito del programma 17.2, ma siano ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti;

   segnalato altresì, sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come nella Missione 6, «Soccorso civile», programma 6.2, le risorse definitive assegnate nel 2021 per le spese obbligatorie e per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile (capitolo 2179) siano pari a 79,5 milioni di euro, in linea con le previsioni iniziali ed in lieve aumento rispetto all'esercizio 2020 (78,6 milioni);

   rilevato come, nell'ambito della Missione 14, «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», al programma 14.1, «Protezione sociale per particolari categorie», nell'ambito dell'azione di Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), si registri una riduzione delle risorse per complessivi 5,2 milioni rispetto ai dati 2020, nonché, nell'ambito dell'azione di Tutela delle minoranze linguistiche storiche, una diminuzione per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, le cui previsioni definitive risultano nel 2021 pari a 1,4 milioni di euro, rispetto ai 3,5 milioni di euro dell'esercizio 2019;

   preso atto che, nell'ambito della Missione 22, «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», al programma 22.3, «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni», il capitolo 5217, relativo alle somme da assegnare alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA, è dotato di 13,6 milioni di euro a consuntivo 2021, senza variazioni in corso di esercizio ed in linea con il 2020;

   rilevato come, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Missione 5, «Ordine pubblico e sicurezza», programma 5.2, «Sicurezza democratica», il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, sia dotato a consuntivo 2021 di 9.018 milioni di euro (erano 817 nel 2020 e 760,3 nel 2019), con una variazione positiva in corso di esercizio di 46 milioni;

   preso altresì atto, nell'ambito della medesima Missione 5, degli stanziamenti relativi al capitolo 2116, concernente le somme da corrispondere all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (AN.AC.), al capitolo 1680, concernente le spese per l'Istituto nazionale di statistica, al capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, e al capitolo 1707, concernente le spese per l'azione relativa all'Agenzia per l'Italia digitale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3676, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022;

   considerate, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

   rilevato come il disegno di legge proponga, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), un incremento di 49,7 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 79,7 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa;

   evidenziato come le variazioni alle previsioni di competenza siano connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa siano dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza;

   rilevato altresì come il disegno di legge proponga un aumento dei residui pari complessivamente a 8.078 milioni di euro;

   evidenziato come l'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge riguardi principalmente la Missione «Ordine pubblico e sicurezza», che registra un aumento pari a circa 27 milioni di euro, e la Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 15 milioni;

   segnalato, per quanto attiene ai profili di interesse della I Commissione relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), come nell'ambito della Missione 17, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 17.1, non registri variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2022 (pari a 1.745,6 milioni di euro);

   rilevato, nell'ambito della medesima Missione 17, come le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto del programma 17.2, registrino variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 14,4 milioni, e come la variazione proposta con l'assestamento sia pari a circa 247 milioni di euro, di cui 17 milioni al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo 2780 (somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) alle scelte espresse dai contribuenti sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2019 (redditi 2018), e 230 milioni a valere sul capitolo 2127, relativo alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al pagamento delle spese per contenziosi;

   osservato, pertanto, come, all'esito delle variazioni complessive, le previsioni assestate per il 2022 relative al programma Presidenza del Consiglio risultino pari a 1.448,4 milioni di euro;

   segnalato come, con riferimento agli altri stanziamenti di interesse della I Commissione allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il capitolo 2116, «somme da assegnare all'ANAC», subisca variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (con un aumento di 3,2 milioni di euro), attestando, dunque, a 9,5 milioni le previsioni assestate per il 2022,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.