XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Mercoledì 13 luglio 2022

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Esame e rinvio) ... 166

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Seguito esame e conclusione) ... 171

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 172

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC ... 171

ALLEGATO 2 (Comunicazioni sull'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea) ... 174

ALLEGATO 3 (Comunicazioni sull'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione) ... 176

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 13 luglio 2022

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame, in terza lettura, del disegno di legge di delegazione europea 2021.
  Preannuncia che si limiterà a illustrare le sole modifiche apportate al testo nel corso dell'esame Senato, sulle quali è possibile teoricamente incidere, rinviando al dossier predisposto dagli uffici la disamina dell'intero articolato del provvedimento.
  In via preliminare, segnala che il disegno di legge, che si compone di ventuno articoli oltre al consueto allegato, consente ora di dare attuazione a quattordici direttive europee, di cui quattro con criteri specifici di delega, cui si aggiungono ventidue regolamenti e una raccomandazione europea.
  Tra le modifiche apportate dal Senato segnala anzitutto quelle relative all'articolo 4, recante i criteri specifici per l'attuazione della direttiva n. 2161 del 2019, che modifica quattro precedenti direttive, ai fini di una migliore applicazione e della modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. In tale ambito, presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato all'unanimità, dunque anche con il concorso dell'opposizione, un emendamento volto a evitare il cosiddetto gold plating. È stata infatti soppressa quella parte della lettera e) che prevedeva l'estensione della disciplina sanzionatoria anche ad aspetti ulteriori, non richiesti dal regolamento europeo, sulla tutela dei consumatori.
  Con riferimento all'articolo 5, che detta i criteri specifici di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1503 del 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, è stato eliminato il riferimento alla direttiva europea n. 1504 del 2020, che modifica la direttiva europea n. 65 del 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, poiché essa ha già trovato attuazione in altra sede. La citata direttiva, come specificherò oltre, è rimasta tuttavia al punto 6 dell'Allegato A.
  L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011, n. 3, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e all'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo n. 1011 del 2016. L'articolo detta anche criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Con due modifiche approvate dal Senato al comma 3 dell'articolo sono stati meglio specificati i criteri di delega relativi ai piani che devono essere predisposti dagli enti creditizi in caso di variazione del benchmark, ovvero gli indici di riferimento da questi utilizzati.
  L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 848 del 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché al regolamento n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo, che detta altresì i relativi criteri specifici di delega, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato per includervi, al comma 2, lettera b), il riferimento alle attività con metodo biologico, e alla lettera d) quello ai laboratori nazionali di riferimento.
  L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1727 del 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e detta i relativi criteri di delega; nel corso dell'esame è stata modificata la decorrenza della copertura degli oneri facendo riferimento all'anno in corso.
  Segnala poi che al Senato, con un emendamento della relatrice, è stato inserito un nuovo articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Ricorda che tale Regolamento, destinato ad applicarsi a partire dal 7 giugno 2022, stabilisce norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online. Tali norme riguardano obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i propri servizi e garantire, ove necessario, la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti. Il Regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal fatto di disporre di una sede principale negli Stati membri. Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, non è considerato
come contenuto terroristico e i reati di terrorismo sono definiti nella direttiva (UE) 2017/541.
  Il nuovo articolo prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234, una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, volti a: a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124; b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento; c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime; d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784; e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784.
  Infine, il Governo è delegato ad apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
  L'articolo 17 (ex articolo 16 del testo approvato in prima lettura dalla Camera) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 6 del 2019, relativo ai medicinali veterinari, e detta i relativi criteri di delega: tra questi ultimi, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto, con un emendamento approvato all'unanimità, un criterio direttivo (lettera d) del comma 2) volto a consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico. Inoltre, sono stati inseriti nel testo due ulteriori criteri direttivi: il primo, di cui alla lettera g) del medesimo comma 2, volto a prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale; il secondo criterio, di cui alla successiva lettera h), è volto a prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica, o cedute.
  L'articolo 18 (ex articolo 17) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1099 del 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega. Il comma 3 dell'articolo prevedeva
la clausola d'invarianza finanziaria; con un emendamento approvato dal Senato ne è stata tuttavia disposta la soppressione.
  L'articolo 19 (ex articolo 18) delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1009 del 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, e detta i criteri di delega. Segnala che a questi è stato aggiunto al Senato un criterio (lettera h) del comma 2) volto a prefigurare l'elaborazione di una normativa organica in materia di fertilizzanti. Inoltre, con delle modifiche alle successive lettere i) ed l) del medesimo comma, è stata prevista l'estensione della ridefinizione del sistema sanzionatorio anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione e della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione. Infine, con una ulteriore modifica è stato introdotto un criterio di delega (lettera m) volto a evitare nuovi oneri burocratici non indispensabili per le aziende agricole.
  Da ultimo, segnala che al Senato è stato soppresso l'ultimo articolo del testo approvato in prima lettura dalla Camera (ex articolo 20), relativo all'attuazione della direttiva n. 1151 del 2020 sull'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, in quanto tale attuazione è stata di fatto già prevista attraverso il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, al fine di rispettare il termine di recepimento della direttiva, fissato al 31 dicembre 2021, ed evitare così l'avvio di una procedura di infrazione. La medesima direttiva n. 1151 del 2020 è stata quindi espunta dall'allegato A del disegno di legge, ove invece sono state inserite altre cinque direttive, ovvero: la direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, per l'attuazione della quale è stato approvato dal Senato anche un nuovo articolo 21 recante criteri specifici di delega (cfr. oltre); la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli; infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
  Circa il nuovo articolo 21, introdotto dal Senato, rammenta che la citata direttiva n. 2184 del 2020, concernente la qualità delle acque per uso umano, mira a introdurre norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone «la salubrità e la pulizia». Introduce altresì i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture. Inoltre intende migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano e introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell'acqua. La direttiva è in vigore dal 12 gennaio 2021 e dovrà essere recepita entro il 12 gennaio 2023 (alcuni aspetti entro il 12 gennaio 2026).
  L'articolo in oggetto dispone quindi che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, volti a: a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti a livello UE, per garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Stati membri. A tal fine il Governo dovrà prevedere l'istituzione di un'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea), ossia un sistema centralizzato contenente i dati sanitari ambientali che servirà ad acquisire informazioni sul controllo dell'attuazione delle nuove norme e garantire un idoneo accesso al pubblico, nonché la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche; b) regolamentare i procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'uso di reagenti
chimici, di mezzi di filtrazione e trattamento (ReMM) a contatto con l'acqua potabile, nonché per l'impiego di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura; c) inserire norme finalizzate alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra cui ospedali, scuole, strutture ricettive, ricreative e sportive, case di riposo, bar, ristoranti, istituti penitenziari, campeggi); conferire all'Istituto superiore di Sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSIA), incaricato: dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
  Inoltre, si prevede l'adozione di una disciplina relativa all'accesso all'acqua che preveda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni e stabilimenti balneari, nonché la revisione del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184.
  Da ultimo, segnala che in ordine al recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 di cui al n. 4 dell'Allegato A – che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – è già intervenuto l'articolo 28 della legge europea 2019-2020 (L. n. 238 del 2021). Fa altresì presente che il recepimento degli articoli 1 e 3 della medesima direttiva (UE) 2019/2177 è stato da ultimo previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ora all'esame del Senato. Sul punto sarebbe opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine al perdurare dell'esigenza di ulteriori atti normativi di recepimento della direttiva.
  Analoghi chiarimenti risulterebbero opportuni in ordine al già citato punto 6 dell'Allegato A, relativo alla direttiva (UE) 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per il recepimento della quale, come sopra ricordato, è già intervenuto l'articolo 27 della medesima legge europea 2019-2020.
  In conclusione, preso atto delle limitate modifiche apportate dal Senato, auspico una rapida e proficua conclusione dell'iter del provvedimento.

  Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva relazione, ricorda che l'esame del provvedimento al Senato ha richiesto un percorso laborioso, anche a causa del contestuale esame presso il medesimo ramo del Parlamento del disegno di legge annuale per la concorrenza, contenente norme vertenti su materie similari. In ogni caso, osserva, il passaggio al Senato ha consentito di semplificare molte questioni aperte, pervenendo a un testo largamente condiviso.
  Esprime quindi l'auspicio di una veloce approvazione definitiva del provvedimento, attesa l'esigenza di pianificare l'attuazione delle deleghe in esso contenute, che consentirà di ridurre il numero di procedure di infrazione aperte. Ricorda in proposito che il prossimo 15 luglio è prevista la chiusura di alcune procedure di infrazione pendenti, contando le quali si perverrebbe a un numero residuo di procedure ancora aperte pari a 84. L'ulteriore riduzione raggiungibile grazie all'attuazione delle deleghe previste nel provvedimento in esame consentirebbe di ricondurre il numero di procedure aperte a un livello in linea con la media europea. La chiusura di ulteriori procedure di infrazione potrà inoltre derivare dall'approvazione di alcune misure contenute in veicoli normativi già all'esame del Parlamento, mentre sono già in via di risoluzione alcune tra le procedure più onerose. L'obiettivo è quello di pervenire all'apertura della sessione di bilancio con un risultato positivo sul fronte della riduzione del contenzioso europeo.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Amendola

  La seduta comincia alle 14.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 12 luglio 2022.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla X Commissione, del disegno di legge C. 3634 Governo, approvato dal Senato, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».
  Ricorda che, nella seduta svoltasi ieri, il relatore De Luca ha illustrato i contenuti del provvedimento, senza che vi siano stati interventi.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, ricorda che nella riunione dei Presidenti della COSAC del 14 gennaio 2022 è stata approvata la proposta della Presidenza francese di costituire due gruppi di lavoro riguardanti il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e i valori al centro del senso di appartenenza all'UE.
  Invita quindi le deputate Francesca Galizia e Marina Berlinghieri, che hanno seguito l'attività dei due gruppi in rappresentanza della Commissione, ad illustrare le relazioni da loro predisposte sull'attività svolta e sulle conclusioni adottate nella riunione del 14 giugno scorso.

  Francesca GALIZIA (M5S) illustra, nei termini riportati in allegato, l'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (vedi allegato 2)

  Marina BERLINGHIERI (PD) illustra, nei termini riportati in allegato, l'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione (vedi allegato 3)

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

XIV Commissione - mercoledì 13 luglio 2022

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (C. 3634 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, (C. 3634 Governo, approvato dal Senato);

   tenuto conto che il provvedimento, composto di 36 articoli rispetto ai 32 del disegno di legge presentato dal Governo, è collegato alla manovra di bilancio 2022-2024 e incluso tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

   rilevato, in particolare, che il disegno di legge trae origine nella componente 2 del PNRR, concernente «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo» della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C2-6) e che la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il Piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2022; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato;

   considerati, per i profili di competenza:

    gli articoli da 2 a 4, che intervengono in materia di concessioni di beni pubblici, sia a fini di ricognitori, che a fini di revisione della regolamentazione delle concessioni demaniali, onde risolvere il contenzioso in essere in sede europea e superare i profili di contrasto tra la disciplina interna e il contenuto precettivo dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein);

    l'articolo 5, in materia portuale, mirante a disciplinare il regime concessorio delle funzioni di gestione del traffico e dei terminali secondo i principi di trasparenza, imparzialità e proporzione, che garantiscano condizioni di concorrenza effettiva;

    l'articolo 6, riguardante la disciplina delle concessioni di reti di distribuzione del gas naturale di proprietà degli enti locali, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore e di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare;

    l'articolo 7, che modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica di proprietà degli enti territoriali, prevedendo procedure di assegnazione competitive e tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e di recupero della capacità di invaso;

    l'articolo 8 che delega il Governo al riordino dei servizi pubblici locali, nel rispetto dalla normativa europea e con adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica;

    l'articolo 9, che disciplina l'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL), assicurando un sistema di monitoraggio dei bandi di gara e delle relative aggiudicazioni;

    l'articolo 10, che delega il Governo a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente – NCC), anche al fine di prevedere l'adozione di innovazioni tecnologiche delle modalità di fruizione, la riduzione degli adempimenti amministrativi e la promozione della concorrenza;

    l'articolo 13, che prevede l'obbligo per i concessionari autostradali di prevedere procedure competitive per l'installazione di colonnine di ricarica;

    l'articolo 20, che disciplina la produzione dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani, prevedendo il relativo utilizzo prioritario rispetto agli equivalenti commerciali, nonché la destinazione prioritaria al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, stabilendo criteri per la stipula di convenzioni tra le regioni e le aziende produttrici, inclusa l'adozione di buone pratiche di fabbricazione e di procedure di controllo europee;

    l'articolo 26, che modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sullo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della concorrenza e della qualità del servizio;

    l'articolo 27, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private, al fine di procedere alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo relativi all'accesso alle attività di servizi;

    l'articolo 30, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea e adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci;

    l'articolo 31, che estende anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie), la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private;

    l'articolo 32, che modifica la disciplina sulla valutazione e controllo, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (AGCM), delle operazioni di concentrazione, con riferimento alle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni, al fine di adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea del Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE);

    l'articolo 33, che modifica la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati;

    l'articolo 34, che introduce la disciplina della transazione (cosiddetto settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante;

    l'articolo 35, che estende i poteri d'indagine dell'AGCM, riconoscendole, anche al di fuori di procedimenti istruttori, la facoltà di richiedere informazioni utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione;

   tenuto conto dell'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge al fine di consentire al Governo l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, attesi entro la fine dell'anno in corso, onde consentire il rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti nel PNRR,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 9, relativo al trasporto pubblico locale, si valuti l'opportunità di condizionare le riduzioni delle risorse del Fondo per il concorso finanziario dello Stato da trasferire alle regioni, di cui al comma 1, e l'esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 4, all'affidamento del servizio secondo modalità conformi al regolamento (CE) 1370/2007, in luogo dell'esclusivo affidamento mediante procedure a evidenza pubblica;

   b) con riferimento all'articolo 26, che modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali, si valuti l'opportunità di prevedere che il riesame periodico da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale tenga altresì conto delle situazioni particolari che riguardano isole minori e zone rurali e montane;

   c) all'articolo 30, comma 1, lettera h), che autorizza il Governo a definire il sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020, si valuti l'opportunità di meglio specificare i relativi principi e i criteri direttivi;

   d) con riferimento all'articolo 35, si valuti l'opportunità di richiamare il Regolamento 139/2004/CE «Regolamento comunitario sulle concentrazioni» e il Regolamento di esecuzione della Commissione (Reg. n. 802/2004/CE), la cui base giuridica poggia sull'articolo 103 TFUE e sull'articolo 308 TFUE; al capoverso articolo 16-bis, comma 1, della lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 35, si consideri che il divieto di operazioni di concentrazione è sancito nella legge n. 287 del 1990 dall'articolo 5 e non dagli articoli 2 e 3, i quali riguardano rispettivamente, il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante;

   e) si valuti altresì l'opportunità di inserire una norma volta a sopprimere dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le parole «e di mediazione creditizia», eliminando, così, dal novero dei servizi esclusi dall'applicazione della «Direttiva Servizi» quelli di mediazione creditizia, anche in ragione della coerenza sistematica dell'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, (Legge europea 2019-2020) con cui è stata sancita la possibilità per i mediatori creditizi di poter operare «in modo transfrontaliero» ovvero in un diverso Paese europeo rispetto a quello di origine, estendendo, in tal modo, anche ai collaboratori di mediazione creditizia quanto previsto dalla citata Direttiva Servizi, e dal relativo decreto legislativo di attuazione, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

ALLEGATO 2

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.

COMUNICAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

  La Presidenza Francese, nell'ambito dei lavori della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), ha istituito un gruppo di lavoro presieduto da Jean François Rapin, Presidente della Commissione affari europei del Senato Francese, con l'obiettivo di approfondire le modalità con le quali: a) i Parlamenti nazionali (PN) svolgono la funzione di controllo dell'attività dei rispettivi Governi nelle sedi europee e delle Istituzioni europee; b) rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE; c) far evolvere la cooperazione interparlamentare al livello europeo.
  Ricordo che la Presidenza francese – nella lettera di invito alla riunione dei Presidenti COSAC del 13 e 14 gennaio 2022 – aveva annunciato l'intenzione di avviare un dibattito volto a rinnovare i metodi di lavoro della COSAC, in particolare formando dei gruppi di lavoro dedicati a promuovere un più approfondito dibattito tra le delegazioni nel contesto di un quadro geopolitico caratterizzato da una molteplicità di sfide, sia interne all'UE sia esterne all'UE.
  Ricordo altresì che il regolamento della COSAC, all'articolo 2.6, consente l'istituzione di un gruppo di lavoro per esaminare un tema particolare concernente le attività dell'Unione europea.
  Il gruppo ha avviato i suoi lavori nella riunione dell'8 febbraio 2022, in cui è stata evidenziata l'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare nel processo legislativo europeo, considerato anche il crescente utilizzo da parte delle istituzioni europee dello strumento del regolamento, rispetto a quello della direttiva (che consente ai Parlamenti nazionali di esercitare una potestà legislativa nella fase di attuazione), l'aumentato ricorso agli atti delegati a favore del potere normativo diretto della Commissione europea e la scarsa trasparenza della procedura del trilogo, nella quale si svolgono discussioni tra Parlamento europeo (PE), Consiglio e Commissione europea ai fini del raggiungimento di un accordo nell'ambito del procedimento legislativo.
  Il gruppo di lavoro ha svolto una serie di attività nel corso di tutto il semestre di Presidenza francese.
  In primo luogo, è stato svolto un articolato ciclo di audizioni di esperti, che sono stati segnalati dai componenti il gruppo. In particolare, sono state dedicate alle audizioni le riunioni del 24 febbraio, del 9 marzo, del 30 marzo e del 27 aprile. Segnalo, tra le audizioni svolte su mia indicazione, quelle dei Professori Nicola Lupo, Cristina Fasone e Diane Fromage.
  Le audizioni hanno consentito di approfondire una serie di questioni concernenti il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, sulle quali si è basato il dibattito che si svolto nelle altre riunioni del gruppo fino a quella conclusiva del 14 giugno 2022, nella quale è stato adottato con il consenso delle delegazioni di tutti i Parlamenti nazionali un rapporto finale, sotto forma di conclusioni, che contiene le seguenti proposte:

   l'introduzione di un potere di proposta da parte dei Parlamenti nazionali, attraverso la cosiddetta «green card», ossia il diritto di iniziativa indiretto (da esercitare da ¼ dei Parlamenti nazionali o dai Parlamenti nazionali che rappresentano almeno ¼ della popolazione europea e ¼ degli Stati membri) volto a chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta di atto legislativo dell'UE (sulla base del diritto già attribuito al Parlamento europeo dall'art. 225 del Trattato sul funzionamento dell'UE);

   il miglioramento del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase prelegislativa del procedimento decisionale dell'UE, attraverso lo svolgimento di riunioni interparlamentari ad hoc prima della presentazione da parte della Commissione europea dei principali pacchetti di proposte legislative e l'impegno della Commissione europea ad includere il riferimento ai contributi dei Parlamenti nazionali in tale fase consultiva nelle relazioni che accompagnano le proposte legislative in oggetto;

   alcune modifiche al controllo dei Parlamenti nazionali sull'applicazione del principio di sussidiarietà, in particolare abbassando la soglia per il «cartellino giallo» da 1/3 a 1/4 dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, e allungando da otto a dieci settimane il termine per il completamento della verifica di sussidiarietà, nonché la promozione di una cultura comune tra le istituzioni europee e gli Stati membri per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità, ad esempio attraverso strumenti come la griglia elaborata dalla task force sulla sussidiarietà nel 2018;

   l'approfondimento del controllo dei Parlamenti nazionali sull'attività del Consiglio dell'UE, attraverso una maggiore trasparenza dei documenti relativi ai negoziati nell'ambito del trilogo (con il diritto di accesso ai documenti esercitabile da parte dei Presidenti delle Commissioni competenti per gli affari europei o da ciascun organo parlamentare, a discrezione di ogni Camera);

   l'attribuzione del diritto di presentare interrogazioni scritte alle Istituzioni dell'UE, esercitabile singolarmente dal Presidente della Commissione affari europei di ciascun Parlamento nazionale o collettivamente dalla COSAC: in particolare le domande sarebbero indirizzate alla Commissione europea, potendo solo la COSAC collettivamente indirizzare domande scritte al Consiglio;

   il rafforzamento del dialogo tra il PE e le Istituzioni dell'UE, attraverso un'accresciuta partecipazione dei Commissari europei, dei membri del Parlamento europeo o dei Ministri dello Stato che detiene la Presidenza del Consiglio ai lavori dei Parlamenti nazionali o della COSAC, nonché con riferimento al Semestre europeo e all'implementazione dei Piani per la ripresa e la resilienza;

   il potenziamento della cooperazione interparlamentare, invitando le future Presidenze a valutare la prosecuzione del lavoro nella COSAC attraverso la costituzione di gruppi.

  Una tabella allegata alle conclusioni indica per ogni proposta le modalità per la sua applicazione, specificando se è richiesta una modifica delle disposizioni dei Trattati.
  Particolarmente rilevante una modifica, introdotta su mia richiesta, che ha reso più esplicito il percorso metodologico riguardante la considerazione delle proposte del gruppo di lavoro e che prevede la loro adozione da parte della riunione plenaria della COSAC, sotto forma di un contributo indirizzato alle istituzioni europee e da sottoporre a una dichiarazione congiunta da parte della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nazionali (Conference of the Speakers of the European Union Parliaments), alla quale spetta sovraintendere e coordinare la cooperazione interparlamentare a livello di UE.
  L'attività svolta dal gruppo di lavoro ha portato all'adozione di proposte ambiziose. Nel corso delle varie riunioni svolte ho sempre sottolineato la necessità per i Parlamenti nazionali di giocare un ruolo più attivo nella definizione delle scelte politiche e legislative dell'Unione, controllando ed indirizzando i rispettivi Governi ed avviando un dialogo più sistematico e concreto con la Commissione europea e con il Parlamento europeo.
  La COSAC dovrà ora valutare le modalità per dare seguito alle proposte presentate. Nella recente riunione dei Presidenti, tenutasi a Praga l'11 luglio, è stato anticipato che nel report semestrale, che verrà inviato ai Parlamenti, sarà inserita una serie di questioni sulle proposte dei gruppi di lavoro in vista della prossima riunione plenaria di novembre.

ALLEGATO 3

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.

COMUNICAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUI VALORI AL CENTRO DEL SENSO DI APPARTENENZA ALL'UNIONE

  Il Gruppo di lavoro sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione in seno alla COSAC ha affrontato una serie di temi che ruotano attorno ad alcuni principi fondanti l'UE, quali lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali.
  Il Gruppo, che è stato presieduto da Sabine Thillaye, presidente della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale francese, ha tenuto la sua prima riunione l'8 febbraio 2022 nella quale si è convenuto di svolgere alcune audizioni.
  In particolare, sono state dedicate alle audizioni le riunioni del 25 febbraio, dell'8 marzo, del 12 aprile, del 26 aprile e del 24 maggio. Segnalo, tra le audizioni svolte su mia indicazione, quella del Professor Francesco Bestagno.
  Segnalo inoltre che il 1° giugno scorso si è svolta una riunione con il Presidente Koen Lenaerts e alcuni componenti della Corte di giustizia, nella quale si sono dibattuti i temi del primato del diritto dell'Unione europea e della considerazione del concetto di Stato di diritto nella giurisprudenza. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Presidente ha, tra l'altro, sottolineato che non bisogna confondere il principio del primato del diritto dell'UE con la supremazia, in quanto il primato implica che in caso di conflitto tra una norma nazionale e una norma europea, che è stata adottata in conformità delle previsioni costituzionali dell'UE (trattati, Carta dei diritti fondamentali), quest'ultima prevale al fine di preservare l'uguaglianza degli Stati membri e dei cittadini europea. Il Presidente ha segnalato, inoltre, l'utilità degli scambi tra la Corte e i Parlamenti nazionali, segnalando di avere svolto già alcuni incontri in tale ambito. Credo che il dialogo tra la Corte e i Parlamenti nazionali configuri un confronto estremamente interessante e innovativo, che andrebbe svolto anche nel nostro Parlamento.
  Faccio presente che le audizioni hanno consentito di approfondire una serie di questioni, sulle quali si è basato il dibattito che si è svolto nelle altre riunioni del gruppo fino a quella conclusiva del 14 giugno 2022, nella quale è stato adottato con il consenso delle delegazioni di tutti i Parlamenti nazionali un rapporto finale, sotto forma di conclusioni. In particolare, il rapporto contiene le seguenti proposte:

   riprendendo una proposta della Conferenza sul futuro dell'Europa, il gruppo di lavoro ha proposto l'istituzione di un incontro annuale, da tenersi dopo la presentazione della Relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto, che riunisca rappresentanti dei Parlamenti nazionali, delle Istituzioni europee, dei governi, degli enti locali, delle parti sociali e dei cittadini;

   tale riunione annuale dovrebbe anche discutere del significato dei concetti di «valori europei» e di «Stato di diritto» e della loro portata rispetto al riferimento che fanno i Trattati all'identità costituzionale degli Stati membri; gli esiti di tale riflessione potrebbero essere utilizzati per integrare la definizione di Stato di diritto contenuta nel Regolamento del dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, ai fini di una revisione di tale regolamento, di un distinto atto di diritto derivato o, ancora, di un accordo interistituzionale;

   il gruppo di lavoro si rivolge alle istituzioni europee invitandole a fare un uso attivo degli strumenti di monitoraggio a loro disposizione: in questo senso, il Consiglio dovrebbe organizzare audizioni di rappresentanti del governo più regolari, strutturate ed aperte, dando corso alla pubblicazione completa del relativo verbale, anche nell'ambito dei dialoghi sullo Stato di diritto già esistenti; la Commissione, invece, dovrebbe includere sistematicamente nelle sue relazioni annuali raccomandazioni agli Stati;

   considerato il lavoro che la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa sta facendo nell'analisi degli standard dello Stato di diritto, una delle proposte riguarda l'istituzione di un organo indipendente a livello di UE, che possa fornire esperienza ed assistenza agli Stati membri;

   il gruppo di lavoro suggerisce che le future presidenze della COSAC, nell'ambito della loro autonomia, dovrebbero valutare se trattare il tema del rispetto delle regole dello Stato di diritto e dei valori europei nell'ambito di una videoconferenza nella quale si proceda all'audizione del Commissario europeo competente o di un'altra personalità europea, oppure nel contesto della riunione dei Presidenti o della sessione plenaria della COSAC stessa;

   il gruppo di lavoro propone, poi, la designazione, da parte di ciascun Parlamento nazionale, di un membro delle rispettive commissioni per gli affari europei (due nel caso di parlamenti unicamerali) per seguire le questioni relative allo stato di diritto durante tutto l'anno; questi parlamentari andrebbero a formare un gruppo di lavoro, che potrebbe incontrarsi una volta all'anno in videoconferenza e che potrebbe adottare raccomandazioni alla COSAC stessa per consenso, anticipando in tal modo la riunione annuale sullo Stato di diritto sopra menzionata.

  L'attività svolta dal gruppo di lavoro ha consentito di approfondire la riflessione sui temi dei valori e dello Stato di diritto e costituisce un prezioso contributo al dibattito in corso.
  Segnalo che, su mia richiesta, è stato precisato il percorso procedurale in base al quale dare seguito alle proposte del Gruppo e che prevede la loro adozione da parte della plenaria della COSAC e il loro inoltro alle istituzioni dell'UE e alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nazionali (Conference of the Speakers of the European Union Parliaments), affinché adotti le necessarie misure per il rafforzamento della cooperazione interparlamentare.
  Dal documento emerge un condivisibile intento di rafforzare e valorizzare i momenti di scambio sulle tematiche riguardanti lo Stato di diritto. Sotto questo profilo, reputo opportuno che si privilegi la dimensione dei Parlamenti nazionali il cui ruolo è cruciale nell'esame delle relazioni, anche in coordinamento con i fora di dialogo interparlamentare già esistenti. Si tratta di una sinergia che potrebbe essere già attivata in occasione della prossima riunione interparlamentare che si svolgerà nel corso del semestre di Presidenza ceco. Segnalo inoltre che nel corso dell'ultima riunione dei Presidenti si è dibattuto del tema dei media e della democrazia, in coerenza con quanto prospettato in una delle proposte relativamente alla trattazione delle tematiche dei valori e dello Stato di diritto nell'ambito della COSAC.