Commissioni Riunite (VII e XI)

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

Commissioni Riunite (VII e XI)

Comm. riunite 0711

Commissioni Riunite (VII e XI)
SOMMARIO
Mercoledì 13 luglio 2022

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 36

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 43

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 49

Commissioni Riunite (VII e XI) - Resoconto di mercoledì 13 luglio 2022

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente della XI Commissione Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

  Romina MURA, presidente, ricorda che nella seduta del 18 maggio scorso è stato adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e che nella giornata di lunedì 27 giugno scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e sono state presentate 95 proposte emendative (vedi allegato 1). Avverte che il deputato Viscomi ha ritirato gli emendamenti 2.1 e 8.10, che la deputata Gribaudo ha ritirato il suo emendamento 8.1 e che i relatori hanno ritirato il loro articolo aggiuntivo 11.01.
  Avverte inoltre che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 11.04, pubblicato nel fascicolo in distribuzione. Al riguardo, precisa che si tratta di un emendamento di mera pulizia normativa, al fine di abrogare il Regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nonché l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sulla cui base è stato adottato il citato regolamento. Ciò al fine di evitare che sussistano dubbi circa l'eventuale applicabilità integrativa o residuale di disposizioni del precedente decreto, in conseguenza della sovrapponibilità dei due testi normativi. Propone pertanto di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Romina MURA, presidente, invita i relatori, on. Tuzi per la VII Commissione, e on. Ungaro per la XI Commissione, a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 1.1 e 1.2.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Vietina 1.1 e 1.2: s'intende vi abbia rinunciato.
  Invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 2.2, Colmellere 2.3 e Zangrillo 2.4, nonché dell'emendamento Vietina 2.5; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietina 2.6, Colmellere 2.7 e Zangrillo 2.8 invita al ritiro dell'emendamento Vietina 2.9. Avverte che la deputata Gebhard ha sottoscritto l'emendamento 2.6.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 2.2, Colmellere 2.3 e Zangrillo 2.4, nonché dell'emendamento Vietina 2.5. Dichiara altresì decaduto l'emendamento 2.9 in ragione dell'assenza della presentatrice.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vietina 2.6, Colmellere 2.7 e Zangrillo 2.8.

  Romina MURA, presidente, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro dell'emendamento Vietina 3.1; propone l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 3.2 e degli identici emendamenti Viscomi 3.3, Vietina 3.4, Colmellere 3.5 e Zangrillo 3.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Vietina 3.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietina 3.8 e Frassinetti 3.9 e invita al ritiro dell'emendamento Bucalo 3.11.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 3.1: s'intende vi abbia rinunciato. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 3.2 e degli identici emendamenti Viscomi 3.3, Vietina 3.4, Colmellere 3.5 e Zangrillo 3.6.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vietina 3.8 e Frassinetti 3.9 e l'emendamento Vietina 3.7 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, avverte che l'emendamento Vietina 3.10 è da considerarsi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vietina 3.7 (Nuova formulazione).

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 3.11.

  Romina MURA, presidente, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 4.1 e 4.2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zangrillo 4.3, Vietina 4.4 e Colmellere 4.5 e propone l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 4.9, degli identici emendamenti Zangrillo 4.10, Vietina 4.11 e Colmellere 4.12 e degli emendamenti Bucalo 4.13 e Vietina 4.14.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Romina MURA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Vietina 4.1 e 4.2: s'intende vi abbia rinunciato. Dispone poi l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 4.9, degli identici emendamenti Zangrillo 4.10, Vietina 4.11 e Colmellere 4.12 e degli emendamenti Bucalo 4.13 e Vietina 4.14.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Zangrillo 4.3, Vietina 4.4 e Colmellere 4.5 (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 5.1 e 5.2, propone l'accantonamento degli emendamenti Gribaudo 5.3 e 5.5, degli identici emendamenti Vietina 5.7, Colmellere 5.9 e Zangrillo 5.10; invita al ritiro degli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietina 5.14, Colmellere 5.15 e Zangrillo 5.16.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Vietina 5.1 e 5.2: s'intende vi abbia rinunciato. Dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Gribaudo 5.3 e 5.5, nonché degli identici emendamenti Vietina 5.7, Colmellere 5.9 e Zangrillo 5.10.

  Valentina APREA (FI) chiede le ragioni del parere contrario sugli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13 volti a prevedere una valutazione congiunta della possibilità di un tirocinio a tempo parziale.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, precisa che la possibilità del tirocinio a tempo parziale è già prevista.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO aggiunge che, per le ragioni rappresentate dal relatore, il parere del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sull'emendamento è contrario.

  Valentina APREA (FI) invita il relatore a prendere in considerazione un accantonamento dell'emendamento in considerazione del suo contenuto di maggiore flessibilità.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, si dichiara disponibile ad accantonare gli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13.

  Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vietina 5.14, Colmellere 5.15 e Zangrillo 5.16 (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 6.1, Colmellere 6.2 e Zangrillo 6.3 nonché degli identici emendamenti Vietina 6.4, Colmellere 6.5 e Zangrillo 6.6.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 6.1, Colmellere 6.2 e Zangrillo 6.3 nonché degli identici emendamenti Vietina 6.4, Colmellere 6.5 e Zangrillo 6.6. Invita quindi i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 8.2; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 8.3, Colmellere 8.4 e Zangrillo 8.5; degli identici emendamenti Vietina 8.6, Colmellere 8.7 e Zangrillo 8.8, degli identici emendamenti Bucalo 8.9, Vietina 8.11, Colmellere 8.12 e Zangrillo 8.13, degli identici emendamenti Vietina 8.14, Colmellere 8.15, Zangrillo 8.16; degli identici emendamenti Vietina 8.17, Colmellere 8.18 e Zangrillo 8.19; degli identici emendamenti Vietina 8.20, Colmellere 8.21 e Zangrillo 8.22 e degli identici emendamenti Vietina 8.24, Colmellere 8.25 e Zangrillo 8.26.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'art. 8 tranne l'emendamento Gribaudo 8.2 che mette ai voti.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 8.2.

  Romina MURA (PD) invita, quindi, i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 9.1 e Gribaudo 9.2.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 9.1 e Gribaudo 9.2. Invita, quindi, i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 10.3, Bucalo 10.4 e 10.5, degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8 e dell'emendamento Vietina 10.9.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 10.3: s'intende vi abbia rinunciato.

  Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sui suoi emendamenti 10.4 e 10.5, ritiene che la proporzione tra tirocini curriculari e tirocini extra curriculari contraddice quanto affermato dal Ministro Bianchi, come si evince dalle memorie lasciate agli atti delle Commissioni.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bucalo 10.4 e 10.5.

  Valentina APREA (FI), intervenendo sull'emendamento Zangrillo 10.8, evidenzia che esso interviene per evitare una limitazione nel numero dei tirocini attivabili presso un soggetto ospitante. Ciò in quanto diverse aziende sono in grado di sostenere un alto numero di tirocini, indipendentemente dal fatto che si tratti di tirocini curriculari o extracurriculari. Ritiene inopportuno prevedere un limite al numero di tirocini perché ciò renderebbe difficile soddisfare le richieste, andando così in senso contrario allo spirito della proposta di legge che è proprio quello di favorire lo svolgimento di tirocini. Propone quindi un accantonamento delle proposte emendative.

  Carmela BUCALO (FDI), a integrazione delle osservazioni della collega Aprea, ritiene che la sostanziale contrarietà espressa dai relatori e dal Governo precluda la possibilità di effettuare tirocini curriculari in ambito scolastico. Ancora una volta, si tratta di una contrarietà che contraddice la posizione espressa dal Ministro, che ha sottolineato l'importanza dei tirocini per i laureati che si accingono a intraprendere la carriera dell'insegnamento. Si associa, pertanto, alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8 nonché dei suoi emendamenti 10.4 e 10.5, che trattano il medesimo argomento.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, fa presente che la norma interessata dall'emendamento non innova l'ordinamento in quanto la legislazione vigente già prevede un limite al numero di tirocinanti presso le aziende. L'emendamento in questione, invece, eliminerebbe del tutto tali limiti a discapito della qualità dei tirocini che deve invece essere salvaguardata.

  Carmela BUCALO (FDI) osserva che la norma in esame deve essere in linea con le previsioni recate dal decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, in base alle quali i laureati che intendono accedere all'insegnamento devono svolgere specifici tirocini in ambito scolastico. Per questo il Ministro Bianchi aveva espresso sull'articolo in esame notevoli perplessità, di cui le Commissioni dovrebbero tenere conto.

  Angela COLMELLERE (LEGA) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO, pur condividendo la posizione del relatore Ungaro, si dichiara disposta a condurre ulteriori approfondimenti sul punto e, per questo, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8. Ribadisce, invece, la sua contrarietà sull'emendamento Bucalo 10.5, che esclude dal computo i tirocini curriculari.

  Romina MURA, presidente, deve rammentare che gli emendamenti Bucalo 10.4 e 10.5 sono già stati votati e respinti dalle Commissioni.

  Carmela BUCALO (FDI) preannuncia che li ripresenterà in Assemblea.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO sottolinea la necessità di non allentare i limiti attualmente previsti per l'attivazione dei tirocini curriculari, allo scopo di garantire la qualità dei percorsi formativi, così come sottolineato dal relatore Ungaro.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, evidenzia che si può discutere del numero massimo di tirocini attivabili; tuttavia, le proposte emendative in questione eliminano del tutto i limiti attuali e sono dunque irricevibili.

  Valentina APREA (FI) precisa che l'emendamento non intende eliminare i limiti, ma, al contrario, favorisce lo svolgimento dei tirocini.

  Chiara GRIBAUDO (PD) condivide l'apertura dei relatori alla discussione e ricorda che le Commissioni stanno lavorando per garantire ai tirocinanti percorsi formativi di qualità, per superare gli abusi certificati dai dati statistici.

  Manuel TUZI, relatore per la VII Commissione, sottolinea che la proposta di legge in esame intende migliorare i tirocini, non aumentarne il numero mettendo a rischio le garanzie di qualità e di sicurezza. Conferma, quindi, l'invito al ritiro degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

  Valentina APREA (FI) insiste per l'accantonamento delle proposte emendative evidenziando che limitare il numero dei tirocini non implica garanzie di qualità e sicurezza e che, anzi, molte aziende sono in grado di offrire ogni tutela ai tirocinanti a prescindere dal loro numero. Invita a trovare una mediazione diversa sulla questione ritenendo inaccettabile ridurre per legge la possibilità di svolgere i tirocini che devono invece essere incentivati.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, esprime parere contrario sulla proposta di accantonare gli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO si associa.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

  Romina MURA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 10.9; s'intende vi abbia rinunciato.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro dell'emendamento Vietina 11.1; degli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4 e dell'emendamento Vietina 11.5. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 11.02 dei relatori; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gebhard 11.03 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 11.04 dei relatori.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 11.1; s'intende vi abbia rinunciato.

  Valentina APREA (FI) chiede ai relatori le ragioni del parere contrario sull'emendamento Zangrillo 11.4. Non comprende, infatti, come si possa pretendere la sicurezza senza effettuare le necessarie ispezioni, peraltro raccomandate dal Ministro Orlando nel corso della sua audizione.

  Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sul suo emendamento 11.4, identico agli emendamenti Vietina 11.2 e Colmellere 11.3, ritiene opportuno che i relatori e la rappresentante del Governo conducano una ulteriore riflessione allo scopo di superare l'evidente contraddizione che li ha indotti a esprimere un parere contrario sia sugli emendamenti all'articolo 10 sia quelli in all'articolo 11 in esame in nome della necessità di garantire tirocini di qualità. Infatti, escludere la possibilità di effettuare ispezioni, come previsto dagli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4, significa facilitare l'abuso dell'istituto.

  Chiara GRIBAUDO (PD), ritenendo meritevole di approfondire la questione di garantire la qualità dei tirocini anche attraverso l'effettuazione di ispezioni, ritiene opportuni accantonare identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4.

  Carmela BUCALO (FDI) condivide la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4, in quanto sia il Ministro Bianchi sia il Ministro Orlando hanno espresso la necessità di svolgere i tirocini in sicurezza e ritiene che la possibilità di effettuare ispezioni sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo, come, del resto, si proponevano anche i suoi emendamenti già respinti dalle Commissioni.

  Alessandra CARBONARO (M5S) condivide la richiesta di accantonare le proposte emendative.

  Angela COLMELLERE (LEGA) si associa.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, preso atto delle posizioni espresse dai deputati intervenuti, propone di accantonare gli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4, ricordando che l'articolo 11 del testo unificato prevede l'effettuazione di monitoraggi a fini statistici.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO condivide la proposta del relatore Ungaro e ricorda che è già operativa una convenzione tra i due Ministeri che dimostra la volontà dell'Esecutivo di adoperarsi per la valutazione della qualità dei tirocini.

  Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4; quindi constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 11.5: s'intende vi abbia rinunciato. Dispone infine l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 11.02 e 11.04 dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gebhard 11.03 (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

Commissioni Riunite (VII e XI) - mercoledì 13 luglio 2022

ALLEGATO 1

Testo unificato delle proposte di legge. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi. Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il tirocinio curricolare è parte integrante di un percorso formativo finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale formalmente riconosciuti.
1.1. Vietina.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Possono accedere ai tirocini curricolari gli studenti che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età nonché gli studenti iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, che abbiano compiuto 15 anni.
1.2. Vietina.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) inserire le seguenti: , Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
*2.1. Viscomi.
*2.2. Vietina.
*2.3. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*2.4. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale inserire le seguenti: , Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
2.5. Vietina.

  Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale inserire le seguenti: accreditati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero.
*2.6. Vietina.
*2.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*2.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competenti per territorio con le seguenti: accreditati o autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma competenti per territorio.
2.9. Vietina.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
3.1. Vietina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi.
3.2. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: apposite convenzioni inserire la seguente: quadro.
*3.3. Viscomi.
*3.4. Vietina.
*3.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*3.6. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) modalità di attivazione ed elementi essenziali del Piano Formativo Individuale, di cui all'articolo 4.
3.7. Vietina.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: stagisti con la seguente: tirocinanti.
*3.8. Vietina.
*3.9. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: , sottoscritto fino alla fine del comma
3.10. Vietina.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
3.11. Bucalo, Frassinetti.

ART. 4.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Il progetto formativo individuale aggiungere le seguenti: , sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante,.
4.1. Vietina.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: coerenza aggiungere le seguenti: e in conformità con il percorso formativo formalmente riconosciuto.
4.2. Vietina.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) i compiti specificamente assegnati al tirocinante;.
*4.3. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.
*4.4. Vietina.
*4.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di erogazione dell'indennità e.
4.9. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: dell'indennità e.
*4.10. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.
*4.11. Vietina.
*4.12. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   f-bis) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

   f-ter) garanzie di una formazione generale, certificata e riconosciuta ai tirocinanti a tutti gli effetti, con una durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, integrata da una formazione specifica che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta nella struttura del soggetto ospitante, e non può essere inferiore a quanto definito nell'Accordo Stato/regioni n. 221/2011.
4.13. Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4.14. Vietina.

ART. 5.

  Sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i tirocinanti con disabilità le durate di cui alle lettere a) e b) sono prorogabili su richiesta dell'assistente sociale.
5.1. Vietina.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. La durata dei tirocini è richiamata dalle convenzioni fra soggetto promotore e soggetto ospitante e definita in dettaglio, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di studio.
5.2. Vietina.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. La durata dei tirocini, anche non continuativa, comprese eventuali proroghe o rinnovi, non può superare i 6 mesi. Per i tirocinanti con disabilità la durata è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su richiesta del tirocinante stesso.
5.3. Gribaudo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i 12 mesi con le seguenti: i 6 mesi.
5.5. Gribaudo.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti limiti non si applicano ai tirocini previsti all'interno di percorsi di studi abilitanti o di percorsi formativi ordinamentali di competenza delle regioni che prescrivono una certa percentuale di ore di tirocinio.
*5.7. Vietina.
*5.9. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*5.10. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante con le seguenti: valutano congiuntamente di riconoscere la possibilità di un tirocinio a tempo parziale.
**5.11. Vietina.
**5.12. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**5.13. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ; né può essere negato fino alla fine del comma, con le seguenti: . L'assenza per assolvere a impegni relativi al corso di studi deve essere preventivamente comunicata dal tirocinante. In tal caso, il permesso di assentarsi non può essere rifiutato da parte del soggetto ospitante.
*5.14. Vietina.
*5.15. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*5.16. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 3.
*6.1. Vietina.
*6.2. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*6.3. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. In caso di mancata comunicazione si richiede al soggetto cui compete l'obbligo, di provvedere alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove la regolarizzazione non venga adempiuta entro trenta giorni dalla sua richiesta, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto sul quale ricade l'obbligo di comunicazione, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. Nei casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. Nei casi di cessazione del tirocinio per le motivazioni di cui alla presente disposizione, è fatto salvo il periodo formativo già svolto dal tirocinante.
**6.4. Vietina.
**6.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**6.6. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente.
8.1. Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente con le seguenti: ulteriori spese possono essere individuate con la convenzione.
8.2. Gribaudo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine della quantificazione del rimborso di cui al periodo precedente, la convenzione indica la tipologia di documentazione comprovante le spese sostenute nonché le modalità di acquisizione da parte del soggetto ospitante di detta documentazione.
*8.3. Vietina.
*8.4. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.5. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine della corresponsione del rimborso per le spese sostenute dal tirocinante ai sensi del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni quali soggetti ospitanti di tirocini curriculari di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° settembre 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione annua di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**8.6. Vietina.
**8.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**8.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*8.9. Bucalo, Frassinetti.
*8.10. Viscomi.
*8.11. Vietina.
*8.12. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.13. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere il comma 2.
**8.14. Vietina.
**8.15. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**8.16. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli studenti che frequentano l'ultimo anno di istruzione superiore di secondo grado o del percorso di Istruzione e Formazione professionale nonché agli studenti che frequentano i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), le istituzioni di alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) e corsi universitari se il tirocinio curricolare è svolto presso pubbliche amministrazioni.
*8.17. Vietina.
*8.18. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.19. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere il comma 3.
**8.20. Vietina.
**8.21. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**8.22. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. In caso di mancata corresponsione dell'indennità o del rimborso spese si richiede al soggetto cui compete l'obbligo, di provvedere alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove la regolarizzazione non venga adempiuta entro trenta giorni dalla sua richiesta, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto sul quale ricade l'obbligo di corresponsione, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. Nei casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. Nei casi di cessazione del tirocinio per le motivazioni di cui alla presente disposizione, è fatto salvo il periodo formativo già svolto dal tirocinante.
*8.24. Vietina.
*8.25. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.26. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Vietina.
*9.2. Gribaudo.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1.
10.3. Vietina.

  Al comma 1, sostituire le parole: della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i con le seguenti: del numero dei.
10.4. Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari con le seguenti: tirocini curricolari,
10.5. Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: compresi sia quelli curricolari sia con le seguenti: al netto di.
*10.6. Vietina.
*10.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*10.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
10.9. Vietina.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: e con le regioni.
11.1. Vietina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso ispezioni a campione sui soggetti ospitanti con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui all'articolo 3.
*11.2. Vietina.
*11.3. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*11.4. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
11.5. Vietina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di neodiplomati e neolaureati)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i neodiplomati e neolaureati che hanno conseguito il titolo di studio nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, il limite di dodici mesi di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.».
11.01. I Relatori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini previsti nei percorsi formativi il cui titolo conclusivo è abilitante all'esercizio di professioni.
11.02. I Relatori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
11.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis
(Abrogazioni)

  1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.
  2. L'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.
11.04. I Relatori

ALLEGATO 2

Testo unificato delle proposte di legge. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi. Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale inserire le seguenti: accreditati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero.
*2.6. Vietina, Gebhard.
*2.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*2.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: stagisti con la seguente: tirocinanti.
*3.8. Vietina.
*3.9. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: Alle convenzioni è allegato

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fa riferimento alla convenzione di cui al presente articolo.
3.7. (Nuova formulazione) Vietina.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) i compiti specificamente assegnati al tirocinante;
*4.3. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.
*4.4. Vietina.
*4.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

ART. 5.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ; né può essere negato fino alla fine del comma, con le seguenti: . L'assenza per assolvere a impegni relativi al corso di studi deve essere preventivamente comunicata dal tirocinante. In tal caso, il permesso di assentarsi non può essere rifiutato da parte del soggetto ospitante.
*5.14. Vietina.
*5.15. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*5.16. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente con le seguenti: ulteriori spese possono essere individuate con la convenzione.
8.2. Gribaudo.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
11.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.