II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Martedì 12 luglio 2022

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione ... 34

5-08385 Colletti: Sull'incidenza dei processi verbali di conciliazione redatti ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile in materia di responsabilità medico-sanitaria ... 34

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 49

5-08386 Zanettin: Su iniziative di competenza per assicurare alla giurisdizione domestica ex brigatisti rossi e terroristi per i quali la Corte di appello di Parigi ha rifiutato l'estradizione ... 35

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 49

5-08387 Ascari: Sulla concessione e sull'applicazione di benefici penitenziari in assenza dei presupposti di legge nei confronti di soggetti condannati per gravi fatti di mafia ... 35

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 50

5-08388 Bazoli: Sull'applicazione uniforme della disposizione in materia di obbligo per il professionista di formazione continua permanente ... 35

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 51

5-08389 Di Sarno: Sull'immediata riapertura dell'Ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia ... 35

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 52

5-08390 Turri: Sui tempi della trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti attuativi delle riforme del processo penale e del processo civile ... 36

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 54

5-08391 Conte: Sull'eventuale iniziativa del Governo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria, con particolare riguardo all'accorpamento dei tribunali di Benevento e Avellino ... 36

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 55

5-08392 Varchi: Sull'autorizzazione concessa ad un'associazione privata a incontrare detenuti in regime di 41-bis ... 36

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 56

5-08393 Annibali: Su iniziative urgenti per fare fronte alla carenza di personale del tribunale di Nocera Inferiore ... 37

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) ... 58

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione ... 37

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva. C. 3392 Miceli (Seguito esame e rinvio) ... 37

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 38

ALLEGATO 10 (Testo unificato adottato come testo base) ... 61

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 40

ALLEGATO 11 (Proposta di parere presentata dalla relatrice) ... 65

ALLEGATO 12 (Parere approvato) ... 67

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) ... 42

II Commissione - Resoconto di martedì 12 luglio 2022

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna in sede di interrogazioni a risposta immediata e alla seduta in sede referente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-08385 Colletti: Sull'incidenza dei processi verbali di conciliazione redatti ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile in materia di responsabilità medico-sanitaria.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), replicando, si dichiara non soddisfatto. Fa presente che, a seguito di alcune interlocuzioni avute con presidenti di sezioni di tribunale che si occupano di responsabilità sanitaria, le conciliazioni ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria ammontano a poche decine, su oltre tremila procedimenti. Pertanto ritiene che tale dato sia la conferma che la previsione di cui all'articolo 8 della cosiddetta legge «Gelli-Bianco» non abbia funzionato e che tale fallimento sia dovuto anche al fatto che la legge in questione sia stata scritta male, prevedendo tra l'altro che il tentativo di conciliazione sia affidato a consulenti non idonei a svolgere tale ruolo. Inoltre, ritiene che la bassa qualità del testo dal punto di vista giuridico sia dovuta anche al fatto che tale legge non sia stata esaminata in sede referente dalla Commissione Giustizia, ma dalla Commissione Affari sociali. Reputa quindi più opportuno prevedere, come difatti prevede la proposta di legge a sua prima firma C. 1321, che sia il giudice nella fase cautelare ad esperire il tentativo di conciliazione. Infine, spera che in futuro tale dato possa essere reso disponibile, stante la necessità che dati rilevanti come questo siano resi disponibili per poter monitorare il rendimento dei provvedimenti legislativi approvati e poter valutarne il miglioramento.

5-08386 Zanettin: Su iniziative di competenza per assicurare alla giurisdizione domestica ex brigatisti rossi e terroristi per i quali la Corte di appello di Parigi ha rifiutato l'estradizione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Pierantonio ZANETTIN (FI), replicando, si dichiara soddisfatto e apprezza che il Governo si sia attivato prontamente sul tema, anche attraverso l'avvio delle procedure necessarie a costituire l'Italia, quale Stato richiedente l'estradizione, nel giudizio innanzi la Corte di cassazione francese. Infine ringrazia il sottosegretario Sisto per aver manifestato al Governo francese il proprio disappunto e quello del Parlamento per la decisione adottata dall'autorità giudiziaria francese.

5-08387 Ascari: Sulla concessione e sull'applicazione di benefici penitenziari in assenza dei presupposti di legge nei confronti di soggetti condannati per gravi fatti di mafia.

  Stefania ASCARI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Stefania ASCARI (M5S), replicando, rammenta che quello di Graziella Campagna è stato un omicidio brutale, con il quale la mafia ha dimostrato tutta la propria spregiudicatezza, anche nei confronti di una giovane innocente. Dal punto di vista processuale, ricorda che nel corso del procedimento penale, durato ben 24 anni, non è stato dato dall'imputato nessuno contributo all'accertamento della verità, né sono emersi, anche successivamente alla condanna, elementi che potessero testimoniare un ravvedimento e una rieducazione del soggetto in questione, che rimane caratterizzato da una spiccata inclinazione delinquenziale, tale da non giustificare i benefici concessigli. Pertanto, rimarca il proprio sgomento per la decisione di concessione del regime della semilibertà adottato dal tribunale di sorveglianza di Firenze nei confronti del soggetto condannato e sottolinea la necessità di evitare che benefici penitenziari vengano concessi in assenza dei presupposti di legge a soggetti condannati per mafia che non hanno intrapreso percorsi di rieducazione e ravvedimento.

5-08388 Bazoli: Sull'applicazione uniforme della disposizione in materia di obbligo per il professionista di formazione continua permanente.

  Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuele FIANO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta esauriente dalla quale si evince che solo l'eventuale approvazione di una norma di legge può determinare comportamenti analoghi. Precisa pertanto che sarà cura del suo gruppo verificare la possibilità di presentare una specifica proposta di legge sulla materia.

5-08389 Di Sarno: Sull'immediata riapertura dell'Ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia.

  Gianfranco DI SARNO (IPF) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Gianfranco DI SARNO (IPF), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, auspica che all'apertura delle attività giudiziarie nel prossimo settembre sia possibile avere una ricognizione per fare in modo che l'Ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia possa riaprire. Nel rammentare che sono oltre 2 mila le sentenze da pubblicare, che investono i diritti dei cittadini e la liquidazione di compensi di centinaia di avvocati, auspica che il Ministero della Giustizia possa dare prontamente una risposta alla richiesta di legalità che arriva dal territorio oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame.

5-08390 Turri: Sui tempi della trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti attuativi delle riforme del processo penale e del processo civile.

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Roberto TURRI (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario, auspica che i tempi siano effettivamente quelli indicati nella risposta e che, dopo l'invio degli schemi alla Presidenza del Consiglio, la trasmissione alle Camere avvenga il più rapidamente possibile. Nel rammentare la ristrettezza dei tempi soprattutto per quanto riguarda la riforma del processo penale, fa presente che, in ragione dell'importanza dei temi, la Commissione Giustizia si aspetta di poter esaminare gli schemi ed esprimere i relativi pareri con la dovuta attenzione.

5-08391 Conte: Sull'eventuale iniziativa del Governo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria, con particolare riguardo all'accorpamento dei tribunali di Benevento e Avellino.

  Federico CONTE (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Federico CONTE (LEU) ringrazia il rappresentante del Governo per il chiarimento netto che rassicura non solo gli ordini professionali di Avellino e Benevento ma tutta la cittadinanza di quel territorio, che presenta caratteristiche morfologiche particolari essendo costituito da aree interne con un rapporto di cittadino per chilometro quadrato rarefatto, rendendo così poco realizzabile il concetto di prossimità. Per quanto attiene all'iniziativa parlamentare cui ha fatto riferimento il sottosegretario Sisto nella sua risposta, sottolinea che è all'esame della Commissione una proposta di legge della collega Scutellà sottoscritta, oltre che da lui, da quasi tutti i gruppi parlamentari, che va nella direzione di una rivisitazione espansiva della geografia giudiziaria e che auspica andare avanti nel proprio iter. Ribadisce quindi la sua soddisfazione per la risposta ricevuta che costituisce una netta chiusura nei confronti delle possibilità trapelata dagli organi di stampa.

5-08392 Varchi: Sull'autorizzazione concessa ad un'associazione privata a incontrare detenuti in regime di 41-bis.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Maria Carolina VARCHI (FDI), replicando, anche a nome dei colleghi sottoscrittori dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario. Evidenzia, da un lato, che sono state fornite rassicurazioni rispetto a quanto denunciato da molti, a partire dagli organi di stampa, circa possibili contatti tra visitatori e detenuti in regime di 41-bis, che alla luce della risposta fornita sembrerebbero da escludere. Dall'altro lato, ritiene che la risposta non fornisca le ragioni specifiche che hanno indotto il capo del DAP ad autorizzare la visita dell'associazione privata. Nel ringraziare il sottosegretario per la dovizia di informazioni, sottolineando le finalità ispettive dell'iniziativa richiamate nella risposta, esprime tuttavia la convinzione che sarebbe preferibile evitare le visite, ancorché monitorate, ai detenuti reclusi in regime di 41-bis. Ribadisce pertanto che, pur apprezzando le cautele applicate, il suo gruppo si interroga sull'opportunità di autorizzare visite, sulla base di criteri di ampia discrezionalità. A suo parere meglio sarebbe avere a disposizione un regolamento che disciplini l'attività delle associazioni che si occupano della vita nelle carceri, dove, oltre a vivere i detenuti, operano anche le donne e gli uomini della polizia penitenziaria.

5-08393 Annibali: Su iniziative urgenti per fare fronte alla carenza di personale del tribunale di Nocera Inferiore.

  Catello VITIELLO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Catello VITIELLO (IV), nell'osservare che la problematica avanzata nell'atto di sindacato ispettivo di cui è cofirmatario riguarda, come si evince anche dalle altre interrogazioni all'esame nella seduta odierna, anche altre giurisdizioni del territorio italiano, precisa di non potersi dichiarare soddisfatto dei dati appresi. Pur comprendendo la problematica, evidenzia che le ragioni della sua insoddisfazione non derivano dalle politiche adottate dal Ministero della giustizia, bensì da un trend che, dal 2011 in poi, ha accompagnato le ragioni di giustizia della cittadinanza e dell'avvocatura. Nel sottolineare i problemi che l'avvocatura di provincia ha nel mantenere aperti i propri studi, evidenzia come il sistema giudiziario italiano sia al collasso e rileva come l'Ufficio del processo, che è soltanto a tempo, non possa costituire lo strumento opportuno per risolvere i tanti problemi e le distorsioni delle strutture giudiziarie. Nel rammentare come, a fronte di una pianta organica di 13 unità di personale amministrativo per il tribunale di Nocera Inferiore, vi sia una copertura di solo 5 unità, manifesta la necessità che venga rispettato il lavoro dell'avvocatura e della magistratura all'interno di tutti i tribunali, a prescindere dalle loro dimensioni. Auspica quindi che non vengano lasciati soli gli operatori della giustizia e, rilevando come siano necessari investimenti per far funzionare la giustizia, sottolinea che gli investimenti relativi a tale comparto non devono venire solo dal PNRR ma devono essere strutturali.

  Mario PERANTONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 16.15.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alle sedute odierne in sede referente e in sede consultiva in cui non sono previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.
C. 3392 Miceli.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3575 Varchi recante «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante per delitti commessi in danno di arbitri e giudici di gara nelle manifestazioni sportive». Poiché tale proposta verte sulla medesima materia della proposta di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.
C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Palmisano, ha presentato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.

  Roberto TURRI (LEGA), all'esito dell'esame della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice, fa presente che il suo gruppo nutre perplessità in ordine al contenuto di tale proposta e che pertanto non potrà votare favorevolmente in merito all'adozione della stessa come testo base. Considerata l'importanza del tema oggetto del provvedimento e ritenendo che sia necessario coinvolgere maggiormente i gruppi – pur essendo consapevole che tale coinvolgimento possa avvenire anche nella fase emendativa – chiede l'istituzione di un comitato ristretto che, lavorando in tempi rapidi, possa addivenire alla predisposizione di un testo sul quale si possa registrare la massima condivisione. Sottolinea inoltre che tale richiesta non è volta a rallentare l'esame di un provvedimento che riguarda una tematica urgente sulla quale tuttavia è necessario effettuare opportuni approfondimenti.

  Alfredo BAZOLI (PD) condivide l'esigenza di ricercare su una materia così rilevante la massima condivisione e pertanto apprezza il lavoro svolto dalla relatrice nel tentativo di individuare un testo base condiviso che a suo avviso dovrà essere valutato attentamente e che potrà essere sicuramente migliorato. Nel riservarsi, a nome del suo gruppo, di presentare proposte emendative, ritiene che la Commissione potrebbe procedere sin da oggi all'adozione del testo base per poi procedere a una valutazione allargata delle proposte emendative al fine di raggiungere una larga condivisione. A suo avviso, infatti, la Commissione potrà lavorare nella direzione indicata dal collega Turri pur senza rinviare l'adozione del testo base, se si prevede un termine adeguatamente lungo per la presentazione delle proposte emendative e si coinvolgono tutte le forze politiche nella valutazione delle stesse.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, nel prendere atto soltanto oggi delle perplessità del gruppo della Lega sulla proposta di testo unificato da lei presentata, ricorda di aver svolto fino a ieri interlocuzioni con tutti i gruppi e di aver ricevuto dagli stessi numerosi contributi fattivi che sono confluiti nella proposta presentata. Ribadendo la propria apertura a modificare tale testo in fase emendativa, auspica che lo stesso, che contiene i principi di tutte le proposte di legge sulla materia all'esame della Commissione, possa essere ora adottato come testo base per il prosieguo dei lavori, per poi essere migliorato nei dettagli. Insiste pertanto affinché la Commissione proceda con la prevista votazione e ribadisce la propria disponibilità a svolgere un lavoro di squadra nella valutazione degli emendamenti che verranno presentati.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel ritenere che sarebbe stato utile poter disporre di un maggior tempo per valutare attentamente la proposta di testo unificato, rammenta che la Commissione ha già affrontato la questione relativa alla tutela dei minori nel corso dell'esame della delega per la riforma del processo civile. A suo avviso sarebbe pertanto stato preferibile, per evitare sovrapposizioni, attendere per verificare come i decreti attuativi impatteranno sulla materia. Ciò premesso, nel far presente di aver già fatto pervenire per le vie brevi alla relatrice alcune osservazioni, si dichiara disponibile a procedere all'adozione del testo base nella seduta odierna, purché vi sia l'intendimento di issare un ampio termine per la presentazione degli emendamenti. In proposito ribadisce che ciascun gruppo dovrà sentirsi libero di presentare le proposte emendative che riterrà più opportune. Rileva inoltre la necessità di confrontare il testo base con l'attività già svolta dal Governo e di verificare che il testo non comprenda elementi che non sono di competenza della Commissione Giustizia.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente che Forza Italia non si oppone alla votazione per l'adozione del testo base ma sottolinea che, in ragione della delicatezza del tema, sarà necessario prevedere dei tempi congrui e ragionevoli per la presentazione delle proposte emendative. Evidenzia infatti che il suo gruppo si riserverà tutto il tempo necessario per approfondire la materia e per modificare il testo proposto.

  Eugenio SAITTA (M5S) ringrazia preliminarmente la relatrice per il lavoro svolto che ha coinvolto non solo i gruppi rientranti nel perimetro della maggioranza. Nel sottolineare come il tema in esame trasversalmente interessi tutte le forze politiche, ritiene che la proposta di adottare nella seduta odierna il testo base per il prosieguo dei lavori, fissando un termine sufficientemente ampio per la presentazione delle proposte emendative, possa costituire una via percorribile. Per quanto attiene alla giusta questione posta dalla collega Annibali, desidera rassicurarla su un eventuale pericolo di sovrapposizione, evidenziando come il provvedimento fu oggetto anche di interlocuzioni con il Governo nel momento dell'esame della riforma del processo civile e come nel testo in esame non siano confluite quelle parti delle proposte di legge poi rientrate in tale riforma.

  Mario PERANTONI, presidente, prende atto che la maggioranza dei gruppi si è espressa chiaramente per procedere all'adozione del testo base, punto di partenza per successive interlocuzioni.

  Maria Carolina VARCHI (FDI fa presente che per Fratelli d'Italia alcuni punti dovrebbero costituire la bussola che orienta il legislatore. In primo luogo evidenzia l'esigenza che l'indigenza non diventi un criterio punitivo nei confronti della famiglia d'origine. Ritiene inoltre che un ulteriore binario dovrebbe essere quello relativo al buon diritto della famiglia d'origine rispetto agli altri eventuali pretendenti. Con riferimento alla proposta di testo unificato in esame, manifesta perplessità relativamente ad alcuni aspetti, come ad esempio, quello di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 che esclude che provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale. Ritiene tale previsione troppo generica e pertanto teme che l'indigenza della famiglia possa incidere negativamente nella valutazione. Ritiene che altre disposizioni, come quella di cui al numero 5 della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 1, siano pleonastiche e che pertanto si corra il rischio di alimentare la discrezionalità. A suo avviso, pur non negando di aver avuto interlocuzioni con la relatrice e con l'onorevole Ascari, la costituzione di un comitato ristretto avrebbe potuto costituire l'occasione per una piena partecipazione dei gruppi alla predisposizione del testo base. Osserva infatti che, sebbene sia possibile raggiungere anche una condivisione in fase emendativa, essa sarà inevitabilmente più difficoltosa. Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo su un testo che a tratti appare confusionario e per altri versi si discosta dalla visione di Fratelli d'Italia sulla materia che era invece precisata nella proposta di legge a prima firma Bellucci.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dalla relatrice (vedi allegato 10).

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato verrà concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già previsto per la giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 16.30.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, prima di passare alla formulazione della proposta di parere, fa presente che la finalità del provvedimento è quella di inasprire il sistema sanzionatorio nei confronti del bracconaggio, un fenomeno di recente emersione e tuttavia molto grave, che colpisce in maniera particolare il nord d'Italia e nello specifico il delta del Po. Ritenendo doveroso arginare tali condotte illegali, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 11), anche allo scopo di far rimanere agli atti che la Commissione Giustizia guarda al bracconaggio con attenzione e ritiene che vada represso con severità.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) dichiara preliminarmente che le osservazioni della relatrice lo inducono a svolgere una riflessione più ampia, già esplicitata in altre occasioni quali l'esame dei provvedimenti in materia di reati contro il patrimonio culturale o di omicidio stradale. Richiama pertanto le considerazioni critiche circa il «panpenalismo» praticato dal Parlamento, con la moltiplicazione delle fattispecie di reato, il costante incremento delle pene e l'introduzione di norme disorganiche. Sottolinea come tale approccio sia in contraddizione con quanto dichiarato dai più in sede accademica o convegnistica in favore della depenalizzazione e del diritto penale minimo. Nel riconoscere la gravità del fenomeno del bracconaggio, sottolineando tuttavia che già il Senato ha provveduto ad incrementare le pene, ritiene che l'osservazione proposta dalla relatrice alla lettera b) costituisca un fuor d'opera. Come già anticipato per le vie brevi, chiede quindi di sopprimere almeno la lettera b) dalla proposta di parere.

  Roberto TURRI (LEGA) dichiara di nutrire alcune perplessità sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando in particolare la propria contrarietà all'osservazione recata dalla lettera b) che prevede la sostituzione della sanzione amministrativa con la sanzione penale anche per i casi meno gravi. Nell'esprimere la propria preferenza per una proposta di parere favorevole senza osservazioni, dichiara che, in presenza di ferma convinzione della relatrice, la Lega potrebbe valutare di accettare una proposta di parere recante solo l'osservazione di cui alla lettera a).

  Catello VITIELLO (IV) si associa alla richiesta di sopprimere la lettera b) della proposta di parere, il cui contenuto contraddice tutte le dichiarazioni in favore della deterrenza della sanzione amministrativa, del diritto penale minimo e della deflazione dell'accesso alla macchina processuale. Invita pertanto a limitare la proposta di parere alla sola lettera a).

  Michele BORDO (PD), nel richiamarsi agli argomenti già esposti dai colleghi, fa presente che anche il Partito democratico è dell'avviso che l'osservazione recata alla lettera b) vada soppressa.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nel prendere atto delle diverse sensibilità espresse, fa presente che la proposta di parere da lei formulata prendeva le mosse dalla gravità del fenomeno del bracconaggio, che tra l'altro ha importanti ricadute negative anche sulla certificazione e sulla tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato. Nel recepire le contrarietà espresse, propone di esprimere un parere favorevole che si limiti esclusivamente all'osservazione di cui alla lettera a) comunque riformulata eliminandovi il riferimento all'aumento delle sanzioni per le condotte più gravi, lasciando invece la parte relativa al cumulo tra la pena dell'arresto e quella dell'ammenda. Nel ritenere che tale proposta possa configurare un accettabile punto di caduta delle varie posizioni, sottolinea comunque che si tratta di osservazioni e non certamente di condizioni.

  Catello VITIELLO (IV), nel ringraziare la collega D'Orso per la disponibilità dimostrata, le chiede tuttavia se la sua proposta di parere sia ispirata a una specifica politica criminale, considerato che la previsione del cumulo in luogo dell'alternatività tra la pena dell'arresto e quella dell'ammenda comporta la non applicabilità dell'articolo 162-bis del codice penale relativo all'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. Sottolinea che tale scelta appare in controtendenza, oltre che rispetto alle diffuse dichiarazioni in favore del diritto penale minimo, anche rispetto agli indirizzi della riforma del processo penale. Pertanto, nel ritenere che l'introduzione di una nuova sanzione penale ad hoc recata dalla lettera b) della proposta di parere costituisca un eccesso, invita a valutare attentamente la portata dell'osservazione relativa alla lettera a), che impedendo il ricorso all'oblazione non consente di evitare il processo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che le pertinenti considerazioni del collega Vitiello impongano un supplemento di valutazione. Precisa quindi che Forza Italia non potrà esprimersi in senso favorevole sull'ipotesi di riformulazione della proposta di parere avanzata dalla relatrice.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara di essere contrario all'osservazione relativa alla lettera a), ribadendo che, così come riformulata, appare in controtendenza anche rispetto ai contenuti e agli indirizzi della riforma del processo penale.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il tenore del precedente intervento Vitiello lasciava intendere che egli sarebbe stato favorevole ad una proposta di parere priva della sola osservazione recata dalla lettera b).

  Catello VITIELLO (IV), nel sottolineare che l'osservazione contenuta alla lettera b) della proposta di parere, volta a favorire l'introduzione di una nuova specifica norma penale, vedeva la sua forte opposizione, tiene a precisare che anche l'osservazione relativa alla lettera a) come riformulata non può a suo parere essere accolta favorevolmente.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta per consentire interlocuzioni informali tra i gruppi.

  Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la richiesta dell'onorevole Saitta, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16.45, riprende alle 16.50.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, alla luce delle interlocuzioni intercorse, formula una nuova proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 12).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dalla relatrice.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele BORDO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla X Commissione, il disegno di legge del Governo C. 3634, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», trasmesso dal Senato. Rammenta preliminarmente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in concreto adottata solo una volta, con la legge n. 124 del 2017. Sottolinea altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità di rispettare la sua cadenza annuale, «essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico».
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del provvedimento, rammenta che il disegno di legge in esame è stato qualificato come «collegato» alla manovra di finanza pubblica 2022-2024 con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 in base all'articolo 10-bis, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) e che contiene numerose deleghe.
  In particolare, segnala che il provvedimento dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento si compone di 36 articoli, suddivisi in 9 capi, che sono: Capo I – Finalità (articolo 1); Capo II – Rimozione di barriere all'entrata dei mercati. Regimi concessori (articoli 2-7); Capo III – Servizi pubblici locali e trasporti (articoli 8-12); Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale (articoli 13-15); Capo V – Concorrenza e tutela della salute (articoli 16-22); Capo VI – Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica (articoli 23-26); Capo VII – Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori (articoli 27-31); Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in materia di attività Antitrust (articoli 32-35); Capo IX – Clausola di salvaguardia (articolo 36).
  Le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini, sono definite all'articolo 1.
  Nell'illustrare i profili di interesse della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 2, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Tra i principi e criteri direttivi da rispettare per l'adozione di tale decreto legislativo, evidenzia che alla lettera g) del comma 2 dell'articolo in esame si fa riferimento alla previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati relativi a rapporti concessori, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
  L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. Si tratta, in definitiva, della normativa in materia di concessioni balneari. In particolare, sottolineo che il citato comma 3, che prevede una deroga al termine di efficacia del 31 dicembre 2023, stabilito al comma 1, dispone che, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo alla pendenza di un contenzioso, o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva. Fino a tale data, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della navigazione che disciplina le ipotesi di abusiva occupazione di spazio demaniale e di inosservanza di limiti alla proprietà privata, stabilendo, al primo comma, che è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque: arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna; ne impedisce l'uso pubblico; vi fa innovazioni non autorizzate; non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti.
  L'articolo 6, modificato dal Senato, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. Per quanto di interesse della Commissione Giustizia, sottolinea che il comma 3 di tale articolo, introducendo il comma 7-bis all'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, prevede che il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara (per l'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale), entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto. È appositamente richiamata l'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), che contempla l'ipotesi
in cui l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
  Segnala inoltre l'articolo 8 del disegno di legge, modificato dal Senato, che reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. In particolare, sottolineo che il comma 2 reca un elenco di principi e criteri direttivi che presentano talune affinità con i criteri e i principi di cui all'articolo 19 della legge n. 124 del 2015 di delega legislativa per il riordino dei servizi pubblici locali, non esercitata entro i prescritti termini. Tra tali principi e criteri direttivi evidenzio quello di cui alla lettera c), che persegue la finalità di riordino delle competenze tramite il richiamo alla previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni di regolazione dei servizi e le funzioni di diretta gestione degli stessi e – con una modifica introdotta dal Senato – al rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione.
  Investe profili di interesse della Commissione II anche l'articolo 10 che contiene una delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala infatti che, tra i principi e criteri direttivi che dovranno essere rispettati nell'adozione del decreto legislativo, alla lettera g) del comma 2 figura l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, attraverso l'individuazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.
  L'articolo 11, al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 che aveva introdotto delle misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico, per quanto attiene alle forme di risoluzione delle controversie, il richiamato articolo 37, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, già prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle suddette controversie. L'articolo 11 in esame, al comma 1, prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie, in base a quanto previsto dall'articolo in commento, si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il comma 2, invece, prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.
  Rammenta inoltre che l'articolo 14, inserito al Senato, al comma 1, aggiungendo dei periodi al comma 101 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione
dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica e stabilendo che, in caso di mancato adempimento, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 del medesimo articolo. Il comma 2 dell'articolo 14 in esame modifica il citato comma 105 che prevede la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato invio da parte dei titolari obbligati all'iscrizione all'Anagrafe – contestualmente alla stessa – della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impianto ricade, o non ricade, in relazione ai soli aspetti di sicurezza stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste, ovvero l'impegno ad adeguare l'impianto incompatibile. In particolare, il comma 2 in esame ridetermina la sanzione in misura fissa e pari a 15.000 euro stabilendo che la stessa sia applicata per ciascuna mancata dichiarazione. La sanzione dunque non viene più comminata in misura variabile rapportata ai mesi di ritardo rispetto al termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe (termine comunque ormai scaduto, essendo stato fissato al 24 agosto 2018, in base alla proroga di cui alla dalla legge di bilancio 2018 L. n. 205/2017, articolo 1, comma 1132).
  Segnala anche l'articolo 30 che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, prevedendo – tra gli altri princìpi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – la definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/ 1020 e delle normative indicate all'allegato II dello stesso, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità, e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza e di controllo e dell'ufficio unico di collegamento.
  L'articolo 33 – interamente sostituito al Senato – modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, introducendo una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. La finalità dell'intervento è quella di rendere la normativa più appropriata rispetto alle caratteristiche dell'attività di intermediazione delle grandi piattaforme digitali. In particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce un ultimo periodo nel comma 1 dell'articolo 9, della legge n. 192 del 1998, ai sensi del quale – salvo prova contraria – si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. La successiva lettera b) aggiunge un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 9, il quale dispone che le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche
che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di un diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere. La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame aggiunge al comma 3 dell'articolo 9 un ultimo periodo. Rammento che i citato comma 3 dell'articolo 9 dispone la nullità dei patti attraverso i quali si realizza l'abuso di dipendenza economica e la competenza del giudice ordinario relativamente alle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. La novella in esame precisa che le azioni civili esperibili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 168 del 2003. Il comma 2 dell'articolo 33 in discussione, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal 31 ottobre 2022 mentre il comma 3 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.
  L'articolo 34 aggiunge l'articolo 14-quater alla legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. Il nuovo articolo, al comma 1, dispone che l'Autorità, nel corso dell'istruttoria relativa a procedimenti in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante, fino all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, possa fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. Ai sensi del comma 2, l'AGCM può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: gli addebiti che intende muovere nei loro confronti e gli elementi probatori utilizzati a fondamento degli stessi; le versioni non riservate di qualsiasi documento accessibile del fascicolo, per consentire alla parte richiedente di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate verso i terzi, salvo che l'Autorità ne autorizzi esplicitamente la divulgazione. Ai sensi del comma 3, in caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono presentare proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, ovvero agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità. La procedura è dunque attivabile, sia nel caso di infrazioni di dimensione nazionale che nel caso di infrazioni di dimensione transfrontaliera con alterazione della concorrenza del mercato dell'UE. Ai sensi del comma 4, l'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto di essere informate a tempo debito, su richiesta, degli addebiti e delle prove a fondamento degli stessi addebiti (di cui comma 2). L'Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine. Infine, il comma 5 demanda all'AGCM la definizione, con proprio provvedimento generale, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea, delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte
di transazione e l'entità della riduzione della sanzione da accordare in caso di completamento con successo della procedura. La procedura qui in esame appare modellata sul settlement previsto nei procedimenti di competenza della Commissione europea per i casi di cartelli. Rammenta in proposito che la procedura di patteggiamento applicata dalla Commissione si applica solo alle indagini sui cartelli e prevede una riduzione della sanzione del 10 per cento.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 35, modificato al Senato, estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, novellando gli articoli 12 e 16 della legge n. 287 del 1990. Evidenzio che l'articolo 35 in esame riprende le proposte formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione, inviata al Governo il 22 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, legge n. 99 del 2009. In particolare, il comma 1, lettera a) introduce i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 12 della legge n. 287 del 1990. Il nuovo comma 2-bis consente all'AGCM – in ogni momento – di richiedere alle imprese o ad enti informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante, di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, e, per le pratiche anticoncorrenziali di carattere transfrontaliero, agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione della normativa testé citata. Ai sensi del comma 2-ter, coloro che si rifiutano o omettono di fornire le informazioni e i documenti richiesti, o forniscano informazioni e documenti non veritieri, senza giustificato motivo, sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, alle medesime sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287 del 1990 per chi, nel corso dell'istruttoria, si rifiuta, omette o fornisce informazioni e documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso l'inciso che faceva salvo il rifiuto motivato, qualora le informazioni potessero fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato, mentre è stata introdotta la previsione per cui l'Autorità riconosce ai soggetti cui sono richieste le informazioni un congruo periodo di tempo per rispondere, anche in ragione della complessità delle stesse, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. Il comma 1, lettera b), inserisce un nuovo articolo 16-bis nella legge n. 287 del 1990, il quale, al comma 1, consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – in ogni momento, dunque, anche al di fuori di procedimenti istruttori – di richiedere alle imprese o ad enti informazioni e documenti utili, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione. Le richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione «degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990». Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 16-bis, coloro che si rifiutano o omettono di fornire le informazioni e i documenti richiesti, o forniscano informazioni e documenti non veritieri, senza giustificato motivo, sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, alle medesime sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287 del 1990 per chi, nel corso dell'istruttoria, si rifiuta, omette o fornisce informazioni e documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato soppresso l'inciso che faceva salvo il rifiuto motivato, qualora le informazioni richieste potessero fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato mentre si è inserita la previsione in base alla quale l'Autorità riconosce ai
soggetti cui le informazioni sono richieste un congruo periodo di tempo per rispondere, anche in ragione della complessità delle informazioni stesse, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata.
  Tutto ciò premesso, nel non rilevare criticità particolari con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, dichiarandosi comunque disponibile a valutare eventuali osservazioni da parte dei colleghi, rammenta che l'espressione del parere è prevista per la seduta di domani.

  La seduta termina alle 16.55.

II Commissione - martedì 12 luglio 2022

ALLEGATO 1

5-08385 Colletti: Sull'incidenza dei processi verbali di conciliazione redatti ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile in materia di responsabilità medico-sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «... l'accertamento tecnico preventivo ex articolo 696-bis cpc prevede lo svolgimento della consulenza tecnica preventiva con la finalità primaria di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale; l'articolo 8 della legge n. 24/2017 (Gelli Bianco) disciplina, nell'ambito della responsabilità medico sanitaria, il ricorso ex articolo 696-bis cpc quale condizione di procedibilità del giudizio di risarcimento del danno; tali disposizioni dovrebbero dunque essere uno strumento deflattivo per l'instaurazione dei giudizi di merito; proprio per il raggiungimento di tale fine il consulente tecnico nominato di ufficio ex articolo 696-bis cpc dovrebbe tentare la conciliazione tra le parti...» – domandano alla Ministra della giustizia «... quali siano i numeri dei processi verbali di avvenuta ed effettiva conciliazione che sono stati redatti in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696-bis cpc in materia di responsabilità medico sanitaria e le percentuali in relazione ai ricorsi depositati...».
  Al riguardo occorre mettere in risalto che, alla stregua delle indicazioni fornite in data 6 luglio 2022 dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero, «...il dato richiesto non è disponibile...» in quanto il campo relativo non è previsto nel sistema di registro.
  In effetti gli uffici del Ministero hanno tentato di procedere all'estrazione dei dati e per l'oggetto indicato è emerso soltanto il flusso completo del 2021, che è il seguente:

  Sopravvenuti

Definiti

Pendenti
fine

  Consulenza tecnica preventiva (articolo 696-bis cpc) – responsabilità sanitaria L. 24/2017

  3688

  801

  2926

  Il Ministero comunque valuterà le iniziative più opportune per monitorare anche tale settore.

ALLEGATO 2

5-08386 Zanettin: Su iniziative di competenza per assicurare alla giurisdizione domestica ex brigatisti rossi e terroristi per i quali la Corte di appello di Parigi ha rifiutato l'estradizione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che, leggo testualmente: «... il 29 giugno scorso la Chambre de l'Instruction della Corte di Appello di Parigi ha emesso parere sfavorevole alle procedure di estradizione di dieci ex brigatisti rossi e terroristi, arrestati nell'ambito dell'operazione Ombre Rosse nell'aprile 2021» – domanda alla Ministra della giustizia «.. se e quali urgenti iniziative... il Governo intenda intraprendere...».
  In data 29 giugno 2022 la Chambre de l'Instruction della Corte di Appello di Parigi, nell'ambito delle summenzionate procedure di estradizione, ha emesso provvedimenti contrari alla consegna dei 10 latitanti fondati su richiami agli articoli 6 e 8 della CEDU.
  Tempestivamente la Procura Generale presso la Corte di Appello di Parigi, unico soggetto legittimato a impugnare i provvedimenti in questione, ha presentato ricorso per cassazione.
  A seguito di ciò, sono state assunte dal Ministero della giustizia tutte le iniziative conseguenti, al fine di sostenere anche nella sede del giudizio di legittimità le ragioni dello Stato italiano; tenendo comunque presente che nelle procedure estradizionali, secondo il diritto francese, allo Stato richiedente non viene riconosciuta la posizione di «parte» in senso stretto.
  A questo scopo si sta procedendo – con l'ausilio tecnico giuridico del magistrato di collegamento italiano in Francia e del legale nominato quale difensore dell'Italia nei procedimenti di estradizione – a un'accurata disamina delle motivazioni dei provvedimenti, in vista della redazione di un apposito memorandum (in corso di stesura) che supporti il ricorso da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Parigi e la illustrazione dei motivi di gravame innanzi alla Corte di Cassazione francese che verranno depositati.
  A questo proposito deve essere rimarcato che il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione è consentito nell'ordinamento francese solo a una ristrettissima cerchia di legali a ciò appositamente abilitati. Con l'ausilio del già nominato difensore, dunque, si è immediatamente avviata anche la procedura finalizzata a nominare all'Italia, quale Stato richiedente l'estradizione, un ulteriore legale che la rappresenti e la difenda nei giudizi di legittimità.

ALLEGATO 3

5-08387 Ascari: Sulla concessione e sull'applicazione di benefici penitenziari in assenza dei presupposti di legge nei confronti di soggetti condannati per gravi fatti di mafia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine al provvedimento emesso dalla Magistratura di sorveglianza di Firenze, con il quale è stata concessa la misura della semilibertà al detenuto Giovanni Sutera, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Graziella Campagna, avvenuto il 12 dicembre del 1985.
  In via generale, non è compito di questo Dicastero sindacare le determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria.
  D'altronde, va evidenziato che il Sutera non era in espiazione di reati «di mafia», in quanto le condanne in esecuzione non sono attinte dalle aggravanti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis o.p., né dalla sentenza emergono circostanze dalle quali evincere l'agevolazione mafiosa o le modalità mafiose. Tale osservazione vale ad escludere la necessità, nel caso concreto, di espletare qualsiasi attività ispettiva.
  Si ritiene, in ogni caso, opportuno fornire alcuni elementi utili a ricostruire la complessa vicenda giudiziaria del detenuto Giovanni Sutera.
  Il titolo esecutivo è costituito da un cumulo di 5 condanne che comprendono due omicidi volontari, commessi l'uno nel 1982 e l'altro nel 1985.
  La pena detentiva decorre dal 13 agosto 1986, allorché il Sutera venne arrestato.
  Dal momento della carcerazione alla data della ordinanza oggetto dell'interrogazione, il Sutera beneficiava una prima volta della semilibertà nel 2011; nel 2015 veniva ammesso alla liberazione condizionale, poi revocata nel 2018 a seguito di applicazione della custodia cautelare in carcere per fatti ulteriori. La medesima richiesta di liberazione condizionale, riproposta nel 2020, veniva respinta. Ripresentata nuovamente domanda di liberazione condizionale e, in subordine, di semilibertà, la difesa rinunciava all'istanza maggiore e insisteva da ultimo per la semilibertà.
  Con l'ordinanza in oggetto, del 31 maggio 2022, il Tribunale concedeva al Sutera il beneficio della semilibertà posto che, da un lato, risultava accertata l'esistenza di un'attività di volontariato sociale, gratuito e di pubblica utilità, presso l'ente assistenziale «Ieri, Oggi, Domani» di Firenze e, dall'altro, si riteneva che la pendenza per il reato di bancarotta non fosse ostativa alla misura, ben più restrittiva, della semilibertà.
  Infine, giova precisare che: il Sutera ha espiato a tutt'oggi oltre 35 anni di ininterrotta detenzione, ben oltre il limite di ammissibilità della misura concessa (che per l'ergastolo è pari a 20 anni); quanto ai profili attinenti alla rieducazione, il Tribunale, nei plurimi provvedimenti concessivi, ha verificato, oltre ad una piena ammissione dei fatti commessi, un ripensamento critico della propria pregressa condotta di vita, unito ad una sincera volontà a proseguire nelle attività di pubblica utilità a fini, lato sensu, riparatori.

ALLEGATO 4

5-08388 Bazoli: Sull'applicazione uniforme della disposizione in materia di obbligo per il professionista di formazione continua permanente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali e ha stabilito che la violazione di questo obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e, come tale, è sanzionato dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; tale obbligo è stato assoggettato a deroghe per determinate categorie di professionisti che hanno determinato una disparità di trattamento sia tra professionisti appartenenti ad ordini diversi, sia tra professionisti iscritti a sedi diverse di uno stesso ordine; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, all'articolo 11, dopo aver sancito l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento, al comma 2 stabilisce che sono esentati da tale obbligo, tra gli altri, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo nonché i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche [...]» – domandano alla Ministra della giustizia «[...] se ritenga possibile, per il principio dell'analogia legis, estendere l'esenzione dall'obbligo di formazione continua prevista per gli appartenenti all'ordine forense dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 247 del 2012, anche agli appartenenti agli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 che siano, altresì, componenti di organi con funzioni legislative ovvero componenti del Parlamento europeo [...] ovvero quali altri provvedimenti intenda comunque adottare, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, al fine di garantire un'applicazione uniforme della disposizione in esame per tutti gli ordini professionali e su tutto il territorio nazionale.».
  Sotto il profilo squisitamente giuridico, deve osservarsi che la deroga prevista per taluni esercenti la professione di avvocato che si trovano in una situazione del tutto peculiare è, in quanto norma eccezionale, di stretta interpretazione e, dunque, non suscettibile di essere applicata analogicamente oltre i casi espressamente contemplati, in ossequio al principio scolpito all'articolo 14 delle «disposizioni sulla legge in generale». Peraltro, nel caso di specie, difetterebbero anche i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'analogia, sussistendo una disciplina di carattere generale espressamente introdotta da una norma primaria.
  Tanto premesso, e ribadita la – nota – sensibilità di questo Dicastero avverso il rispetto dei princìpi e dei diritti costituzionalmente garantiti, deve osservarsi che una eventuale estensione del regime delle eccezioni al generale obbligo previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo legislativo e ad eventuali proposte di legge in tal senso, che debbono sempre rispettare il principio di ragionevolezza, alla luce del quale – secondo costante giurisprudenza costituzionale – debbono essere trattate in modo eguale situazioni eguali, ma debbono altresì essere differenziate situazioni diverse. Pertanto, dal punto di vista del Ministero, si potrebbe aprire alla valutazione di una possibile estensione, con un intervento normativo che tenga comunque conto delle peculiarità proprie delle singole professioni vigilate.

ALLEGATO 5

5-08389 Di Sarno: Sull'immediata riapertura dell'Ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che «... la pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia è...sottodimensionata, con 1 direttore amministrativo, 1 cancelliere esperto, 2 operatori giudiziari e 1 ausiliario, nonostante che in quell'Ufficio siano operativi 8 Giudici di Pace; ...l'Ufficio non è stato in grado di gestire la notevole mole di attività e adempimenti; ciò ha comportato notevoli ritardi nella pubblicazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi e nelle udienze penali nonché rinvii di quelle civili, causando la sospensione e la chiusura dello stesso...» – domanda alla Ministra della giustizia «...se non intenda adottare provvedimenti urgenti e indifferibili finalizzati alla applicazione di personale che consentano una immediata riapertura dell'Ufficio nonché disporre la revisione della pianta organica, contestualizzandola alle reali esigenze organizzative dello stesso, con conseguente revoca del decreto n. 188/2022 emesso dal Tribunale di Nola, che di fatto ha determinato la chiusura del presidio giudiziario...».
  Al riguardo, deve essere innanzitutto posto in risalto che in seguito alla delega conferita al Governo con la legge del 14 settembre 2011 n. 148 per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli Uffici Giudiziari di primo grado è stata disposta, relativamente agli Uffici del Giudice di Pace, la soppressione di 664 delle 846 sedi degli Uffici stessi, con la contestuale previsione della facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento del presidio giudiziario.
  Le residue sedi degli Uffici del Giudice di Pace delle quali è stata prevista la permanenza a totale carico dell'Amministrazione Statale sono complessivamente 182, di cui 136 sedi circondariali, 30 sedi corrispondenti ai Tribunali di cui è stata disposta la soppressione e 16 sedi non circondariali.
  In particolare, l'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, ubicato nel territorio del Tribunale di Nola, rientra tra i 16 Uffici non circondariali di cui è stata prevista la permanenza a totale carico dell'Amministrazione Statale. Siffatto Ufficio ricomprende il territorio dei comuni di Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana e Volla.
  I decreti legislativi del 7 settembre 2012 n. 156 e del 19 febbraio 2014 n. 14, attuativi della delega conferita con la legge n. 148/2011, hanno poi stabilito la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, prevedendone l'accorpamento all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
  Tuttavia, l'Ufficio del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco è rimasto operativo senza soluzione di continuità in forza della volontaria assunzione dei relativi oneri da parte degli enti locali richiedenti. Siffatto Ufficio ricomprende il territorio dei Comuni di Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco.
  La pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia prevede 13 unità di personale di magistratura e 5 unità di personale amministrativo (1 direttore, 1 cancelliere esperto, 2 operatori giudiziari e 1 ausiliario).
  Ciò posto, con specifico riferimento alle attuali vacanze nell'organico del personale amministrativo denunciate nell'atto di sindacato ispettivo va ricordato in linea generale il rilevante piano assunzionale messo in campo da questo Dicastero al fine di sopperire alle scoperture dei posti del personale
amministrativo anche in relazione ad alcuni dei profili di interesse per l'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, dal direttore al cancelliere esperto all'operatore giudiziario (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, da assumere anche in sovrannumero rispetto alla attuale dotazione organica).
  Inoltre, per quanto concerne l'eventuale implementazione degli organici del personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia si rappresenta che, tenuto conto della costante attività di monitoraggio delle esigenze operative degli Uffici Giudiziari e in vista dei programmati interventi di riordino generale del personale amministrativo, appare opportuno che ogni determinazione in merito al fabbisogno di personale amministrativo sia condotta, analogamente a quanto avvenuto per il personale di magistratura, nell'ambito di un progetto organico che consenta di formulare analisi e valutazioni comparative, anche al fine di evitare che interventi parziali si risolvano nel mero spostamento del disagio da un Ufficio Giudiziario all'altro.
  Ne consegue che le specifiche esigenze e necessità operative dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia illustrate nell'atto di sindacato ispettivo potranno essere adeguatamente considerate, comparativamente alle esigenze di ogni altro Ufficio Giudiziario, in occasione dei programmati interventi di riordino generale, all'esito della analisi dei fabbisogni rilevati per le singole sedi e della puntuale individuazione e ripartizione dei contingenti dei diversi profili professionali del personale amministrativo sviluppate nei limiti delle dotazioni nazionali fissate da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022 n. 54.

ALLEGATO 8

5-08392 Varchi: Sull'autorizzazione concessa ad un'associazione privata a incontrare detenuti in regime di 41-bis.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto ispettivo in questione, gli onorevoli interroganti, richiamando l'autorizzazione alla visita a due istituti penitenziari sardi, da parte dell'associazione «Nessuno tocchi Caino», chiedono notizie in particolare circa il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
  Al riguardo, è essenziale tenere conto che l'ordinamento penitenziario distingue nettamente tra visite come quella autorizzata nei casi menzionati dall'atto ispettivo, e colloqui.
  Le prime sono rivolte alla verifica delle condizioni di vita negli istituti penitenziari, secondo la previsione dell'articolo 117, comma 1, secondo periodo, reg. esec. ord. pen; i colloqui, invece, sono interlocuzioni verbali che avvengono secondo modalità precise e regolamentate, che diventano ancora più stringenti nel caso di detenuti in regime di 41-bis.
  Tra i soggetti cui è consentito di effettuare visite, l'articolo 117 del reg. di esecuzione individua anche figure diverse dai parlamentari o da altri soggetti istituzionali, che possono essere autorizzate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria volta per volta, senza preclusioni in ordine ai reparti visitabili, nemmeno per quelli destinati ai detenuti in isolamento giudiziario (i quali possono conferire solo con il difensore e gli operatori penitenziari e quindi si trovano in una condizione ancor più limitativa di quella discendente dal regime di cui all'articolo 41-bis).
  Per tali ragioni, già in passato, come del resto richiamato dagli stessi onorevoli interroganti, l'Amministrazione penitenziaria ha autorizzato l'ingresso anche nei reparti del 41-bis della Casa circondariale di Tolmezzo (rappresentanza dei Radicali italiani, in data 3 novembre 2017), nella Casa di reclusione di Viterbo (Partito radicale non violento, in data 18 aprile 2019), nell'Istituto di Rebibbia Nuovo complesso (Commissione carcere delle Camere penali 25 maggio 2017). E analoga iniziativa è stata assunta in occasione dell'episodio oggetto della presente interrogazione, in cui l'Amministrazione penitenziaria, esercitando le prerogative previste dalla vigente normativa, ha autorizzato la visita di una Associazione da sempre impegnata in ambito penitenziario, i cui esponenti erano già stati ammessi in altre occasioni all'ingresso in reparti dello stesso tipo; autorizzazione avvenuta anche in ragione della peculiare situazione degli istituti interessati, in specie quello sassarese, rispetto al quale erano state segnalate gravi carenze dell'Area sanitaria.
  Nel frangente, la visita è stata svolta alla presenza vigile della direzione e del personale del Reparto operativo mobile, che ha registrato i movimenti e le interlocuzioni dei visitatori all'interno dell'istituto e ha effettuato un puntuale rapporto, dal quale non è emersa alcuna anomalia. Del resto, come ormai acquisito almeno a partire dalla circolare Dap 7 novembre 2013 n. 3651/6101, i soggetti visitatori possono parlare con le persone ristrette. La Presidente dell'Associazione, inoltre, ha successivamente fatto pervenire al Dipartimento un report della visita, segnalando criticità, in particolare per quanto concerne il cattivo funzionamento dell'Area sanitaria.
  Va in conclusione evidenziato che in alcun modo le autorizzazioni concesse in passato e da ultimo possono interpretarsi come un cambio di regolamentazione nel ricorso al cosiddetto carcere duro.
  Lo confermano i dati: dall'inizio del suo mandato ad oggi, la Ministra Cartabia ha firmato 520 decreti tra proroghe e applicazioni di 41-bis che resta, quando ricorrono i presupposti di legge, uno strumento
efficace per il contrasto alle mafie e ad ogni forma di crimine organizzato. Uno strumento che non sarà inciso dalla riforma dell'articolo 4-bis in discussione in Parlamento. Uno strumento osservato con interesse anche da altri Paesi: da ultimo, i Ministri della Giustizia e della tutela giuridica dei Paesi Bassi, trovandosi a Roma, hanno voluto approfondire proprio questi profili caratteristici del nostro contrasto alla criminalità organizzata, visitando il reparto 41-bis del carcere di Rebibbia.

ALLEGATO 9

5-08393 Annibali: Su iniziative urgenti per fare fronte alla carenza di personale del tribunale di Nocera Inferiore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura del Tribunale di Nocera Inferiore (Ufficio Giudiziario ricompreso nel Distretto di Corte di Appello di Salerno), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo, per quanto concerne il personale amministrativo, deve essere innanzitutto ricordato che per il Tribunale di Nocera Inferiore (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 9 unità) è prevista una dotazione organica di 98 unità a fronte delle quali prestano servizio 76 risorse umane, con una scopertura del 22,45 per cento (in linea con quella nazionale). Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (1 vacanza su 3 posti in organico), di funzionario giudiziario (10 su 19, posti già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale), di cancelliere (1 su 18, posto già accantonato e reso indisponibile per interpello nazionale), di assistente giudiziario (6 su 30, con la presenza di 1 unità in posizione di distacco da un altro Ufficio Giudiziario), di operatore giudiziario (2 su 9, scopertura in parte compensata da 1 unità assunta a tempo determinato e da 1 unità accantonata e resa indisponibile per interpello nazionale), di conducente di automezzi (1 su 5) e di ausiliario (5 su 12). Di contro il profilo professionale di contabile è in soprannumero di 1 unità rispetto a quanto previsto nella pianta organica e vi è un centralinista telefonico non previsto nella pianta organica. La posizione dirigenziale risulta coperta con incarico di reggenza.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che è in via di conclusione il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, essendosi in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione,
in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Salerno è pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Nocera Inferiore sono state così attribuite 50 unità di addetti all'Ufficio per il Processo.
  L'immissione in possesso negli Uffici Giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di maggio dell'anno 2022.
  Inoltre, è stata avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al Distretto di Corte di Appello di Salerno risultano assegnate 119 unità, di cui 33 di personale laureato e 86 di personale diplomato. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche. Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Per quanto riguarda il personale di magistratura, che ha beneficiato a settembre del 2020 di un aumento della pianta organica (3 unità), attualmente il Tribunale di Nocera Inferiore non presenta scoperture nel ruolo del Presidente di Tribunale e del Presidente di Sezione di Tribunale e presenta invece 2 scoperture nel ruolo di Giudice (28 giudici presenti sui 30 della pianta organica) e 5 scoperture nel ruolo di Giudice Onorario di Tribunale (10 giudici presenti sui 15 della pianta organica).
  Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per il Tribunale di Nocera Inferiore – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al Distretto di Corte di Appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti.
  Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta
dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al Distretto di Corte di Appello di Salerno 4 magistrati giudicanti e 1 magistrato requirente.
  In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica del Tribunale di Nocera Inferiore –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

ALLEGATO 10

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1
(Delega al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno della loro famiglia di origine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina relativa ai procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale;

   b) prevedere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale non possano essere mai motivati facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili;

   c) prevedere interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie indigenti al fine di garantire che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184;

   d) modificare la disciplina dell'affidamento del minore di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo:

    1) l'ordine di priorità dei provvedimenti adottabili a tutela del minore, dando precedenza all'allontanamento del genitore che ha assunto condotte pregiudizievoli per l'incolumità psico-fisica del minore o, in subordine, all'affidamento ai familiari del minore con cui lo stesso abbia rapporti significativi privilegiando, in caso di assenza di familiari idonei e disponibili alla cura, l'affidamento presso una famiglia affidataria rispetto all'inserimento in una comunità di tipo familiare;

    2) il divieto di separazione dei fratelli, derogabile solo in casi di assoluta necessità di tutela dei minori stessi;

    3) l'esplicitazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari;

    4) l'obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento, dell'esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specificamente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l'ordine di priorità di cui al numero 1);

    5) l'obbligo di indicazione della durata dell'affidamento, limitata a un periodo massimo di dodici mesi, in mancanza della quale l'affidamento ha comunque una durata di dodici mesi;

    6) un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle condizioni che avevano imposto l'affidamento e all'adozione di ulteriori provvedimenti, della durata massima di dodici mesi, ritenuti idonei per la tutela del minore, da assumere entro la scadenza del periodo di durata dell'affidamento, nel contraddittorio tra le parti;

    7) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mantenere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell'autorità giudiziaria;

    8) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente obbligo di ascolto da parte del giudice, nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione e discernimento;

   e) prevedere la possibilità di presentare presso il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie le domande delle coppie e delle persone singole che si rendono disponibili all'affidamento familiare di uno o più minori;

   f) prevedere l'inserimento della cura affettiva del minore tra gli obblighi degli affidatari;

   g) istituire una banca di dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori dalla famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;

   h) istituire una banca di dati nazionale degli aspiranti affidatari, degli affidatari, nonché delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e degli enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche di dati già esistenti;

   i) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e collocamento dei minorenni al fine di tutelare l'integrità psicofisica del minore, anche prevedendo la necessaria collaborazione di specifiche figure professionali;

   j) prevedere per gli assistenti sociali un obbligo di tirocinio post-laurea con indirizzi specifici di durata annuale;

   k) estendere la disciplina in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili ai soggetti che esercitano le funzioni di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

   l) introdurre l'obbligo per le case-famiglia e per le comunità di tipo familiare di prevedere la presenza fissa di almeno un educatore e uno psicologo;

   m) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare avente i seguenti compiti:

    1) monitorare le strutture di accoglienza di minori, sottoponendole a controlli periodici e non preannunciati sulla regolare tenuta della documentazione, anche contabile, sulla salubrità dei locali e sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori ospitati;

    2) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori presso di esse;

    3) presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione alle Camere, una relazione annuale sui risultati della propria attività, formulando eventuali osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

    4) predisporre linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi di assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e di controllo;

    5) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle comunità di tipo familiare e ai costi di gestione delle stesse comunità;

    6) realizzare, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la mappa, aggiornata annualmente, delle comunità di tipo familiare;

   n) prevedere la presentazione, con cadenza annuale, da parte del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della relazione al Parlamento riguardante il monitoraggio, a livello nazionale e regionale, del numero dei minori fuori della famiglia, compreso qualsiasi minore destinatario di una misura di allontanamento dalla famiglia di origine o anche da un solo genitore, avendo la cura di monitorare la durata del collocamento in affidamento familiare, in comunità o presso altre strutture;

   o) prevedere che, qualora si renda necessario un trattamento medico-sanitario del minore, il tutore, ove nominato, ovvero i legali rappresentanti della comunità o dell'istituto, possano richiedere tale trattamento al giudice tutelare o all'autorità affidante, che provvedono senza indugio, sentiti, ove ciò non determini il rischio di un grave pregiudizio per il minore, i genitori, e, se necessario, disponendo una perizia sul minore o l'ascolto di quest'ultimo, e che tale autorizzazione sia esclusa nei casi di urgenza, garantendo comunque successivamente un controllo di legittimità dei trattamenti adottati da parte del giudice tutelare o dell'autorità affidante;

   p) prevedere un sistema per l'accreditamento, da parte dell'autorità governativa, delle organizzazioni di volontariato dotate dei necessari requisiti di professionalità in materia di affidamento familiare;

   q) prevedere che le domande di affidamento familiare, le domande di adozione e le dichiarazioni dello stato di adottabilità siano inserite in una rete informatica nazionale consultabile da parte dei giudici del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie;

   r) fermo restando quanto previsto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, prevedere che, qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia dato in affidamento a un'altra famiglia o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento;

   s) prevedere che, nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovano lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

   t) prevedere che gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedano all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

   u) prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 337-quater del codice civile, che l'affidamento è sempre esclusivo qualora uno dei genitori sia stato condannato con sentenza definitiva per alcuno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo XI e dal le sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale;

   v) prevedere che, qualora il minore sia stato ascoltato in sede di incidente probatorio, il relativo verbale deve essere trasmesso al giudice civile chiamato ad adottare provvedimenti che riguardano il minore stesso e che in tali ipotesi il minore potrà essere nuovamente ascoltato solo ove ricorrano esigenze particolari o sopravvenute;

   w) prevedere modifiche al codice penale introducendo specifiche aggravanti nel caso di maltrattamenti ai danni di minori in affidamento familiare o collocati in comunità e prevedendo nuove fattispecie di reato dirette a punire i casi riguardanti gli operatori dei servizi sociali che, nell'ambito dei procedimenti di affido o adozione dei minori, diano pareri mendaci o affermino fatti non conformi al vero, o che, sempre in riferimento a tale ambito, violino i propri doveri professionali.

ALLEGATO 11

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La II Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2328, recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», nel testo come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nella Commissione di merito;

   premesso che:

    il provvedimento, trasmesso dal Senato, si compone di un solo articolo e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevista dall'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

    il comma 4 del citato articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi i divieti in funzione antibracconaggio ittico in acque interne di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro;

    ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 (raccolta, detenzione, trasporto e commercio di animali storditi o uccisi in violazione dei divieti previsti dai commi 2 e 2-bis) ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis;

    andrebbe valutata l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste e in ogni caso di prevedere il cumulo e non l'alternatività tra la pena dell'arresto e dell'ammenda;

    il comma 5 dell'articolo articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f) del medesimo articolo (relativi all'utilizzo, per l'esercizio della pesca sportiva di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; all'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo, ovvero all'utilizzo di reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti) si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, in luogo della sanzione amministrativa, una sanzione penale analogamente a quanto previsto dal richiamato nuovo comma 4 dello stesso articolo 40,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 4, si valuti l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste e in ogni caso di prevedere il cumulo e non l'alternatività tra la pena dell'arresto e quella dell'ammenda;

   b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 5, si valuti l'opportunità di prevedere, in luogo della sanzione amministrativa, una sanzione penale analoga a quella prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 40.

ALLEGATO 12

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2328, recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», nel testo come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nella Commissione di merito;

   premesso che:

    il provvedimento, trasmesso dal Senato, si compone di un solo articolo e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevista dall'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

    il comma 4 del citato articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi i divieti in funzione antibracconaggio ittico in acque interne di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro;

    ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 (raccolta, detenzione, trasporto e commercio di animali storditi o uccisi in violazione dei divieti previsti dai commi 2 e 2-bis) ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis;

    andrebbe valutata l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 4, si valuti l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste.