Commissioni Riunite (XII e XIII)

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

Commissioni Riunite (XII e XIII)

Comm. riunite 1213

Commissioni Riunite (XII e XIII)
SOMMARIO
Mercoledì 6 luglio 2022

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 8

ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori) ... 14

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni) ... 15

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 11

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalle Commissioni) ... 17

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 12

ALLEGATO 4 (Proposta di parere dei relatori) ... 19

Commissioni Riunite (XII e XIII) - Resoconto di mercoledì 6 luglio 2022

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che, nella seduta del 29 giugno scorso, la presidente Rostan ha dato conto della disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza sull'atto in esame entro questa settimana.
  Ricorda altresì che nella giornata di ieri è stata trasmessa, per le vie brevi, a tutti i gruppi una proposta di parere elaborata dai relatori (vedi allegato 1).

  Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), interviene sull'ordine dei lavori, lamentando come nell'ambito dell'esame del provvedimento siano stati previsti tempi eccessivamente ristretti, che hanno impedito lo svolgimento di un effettivo dibattito nel merito. In particolare, rileva come la proposta di parere dei relatori sia stata trasmessa, per le vie brevi, soltanto nella giornata di ieri. Si chiede, quindi, come sia possibile svolgere un dibattito approfondito sul contenuto del parere, dopo un solo giorno dalla sua trasmissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, fa presente che i deputati eventualmente interessati avrebbero potuto agevolmente far pervenire le proprie osservazioni e proposte di integrazione entro la seduta odierna. Sottolinea come, in ogni caso, i deputati possano senza dubbio approfittare anche della seduta odierna per avanzare le proprie proposte.

  Francesco CRITELLI (PD), relatore per la XIII Commissione, a conferma di quanto rilevato dal presidente Gallinella, fa presente come un'osservazione proveniente dal gruppo Italia Viva sia stata ricevuta, valutata dai relatori e inserita nella proposta di parere.

  Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) rileva la necessità, all'articolo 2, comma 1, del provvedimento, di inserire la definizione di «stabilimento con orientamento produttivo NON DPA», specificando che lo stesso è da intendersi nei termini di «detenzione di animali da reddito per finalità da compagnia senza fini commerciali né zootecnici». A tale proposito ritiene altresì necessario che venga specificato che gli animali NON DPA sono esclusi a vita dalla produzione di alimenti. Al medesimo articolo 2, evidenzia inoltre criticità in ordine alla definizione di «evento». In particolare, sottolinea che la lettera t) fornisce una definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati inizialmente al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono per compagnia. Occorre, quindi, a suo giudizio, prevedere il passaggio di stato anche per tali animali. Quanto agli articoli 14 e 15 del provvedimento, ritiene che gli stessi debbano essere parimenti oggetto di modifica. Nello specifico, osserva come all'articolo 14 sia necessario inserire una disposizione diretta a prevedere, all'interno dei macelli, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, dei quali si avvalgano le ASL territorialmente competenti. All'articolo 15, comma 2, lettera d), ritiene invece necessario escludere la possibilità, per la ASL territorialmente competente, di disporre l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo degli animali considerati a rischio.

  Filippo GALLINELLA, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire ai relatori di valutare le proposte di modifica avanzate dalla deputata Sarli.

  La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

  Filippo GALLINELLA, presidente, cede la parola al relatore per la XIII Commissione, onorevole Critelli, affinché si esprima sulle proposte di integrazione avanzate dalla deputata Sarli.

  Francesco CRITELLI (PD), relatore per la XIII Commissione, ringrazia, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, deputata Baldini, per il contributo emerso dal dibattito.
  Si esprime in senso favorevole sulla proposta della collega Sarli di inserire la definizione di «stabilimento con orientamento produttivo NON DPA», da intendersi formulata, tuttavia, come osservazione e non come condizione.
  Si esprime in senso contrario su tutte le altre proposte di integrazione avanzate dalla deputata Sarli.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime un parere favorevole sulla proposta di parere, come riformulata dai relatori.

  Dario BOND (FI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dai relatori nell'elaborazione della proposta di parere, si esprime in senso contrario al contenuto del Regolamento europeo n. 429 del 2016, che reca un fardello ulteriore, sia in termini di costi che di oneri burocratici, per le imprese del settore agricolo, in una situazione economica per loro già molto provante.

  Maria Cristina CARETTA (FDI), ringraziando preliminarmente i relatori per aver voluto recepire, nella propria proposta di parere, talune delle osservazioni pervenute dal proprio gruppo e dalle audizioni svolte, si esprime tuttavia in senso contrario alle norme introdotte dallo schema di decreto, che recano aggravi burocratici del tutto inutili ed anzi, in un momento economico come quello attuale, assolutamente dannosi per le imprese coinvolte. Constata, quindi, come il Governo abbia fallito nel rappresentare, nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, gli interessi economici del settore agricolo nazionale.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia i relatori per il lavoro svolto ricordando come le questioni affrontate nel provvedimento in esame siano state ampiamente discusse in Europa e che certamente tale discussione dovrà proseguire anche in futuro. Sottolinea peraltro come le Commissioni, con la proposta di parere che si accingono a votare, abbiano svolto un proficuo lavoro, evidenziando alcune criticità relative al tema della tracciabilità, al ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in generale, alla tutela dei consumatori.
  Preannuncia, quindi, il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere in esame.

  Maria SPENA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, ritenendo che le Commissioni abbiano svolto un prezioso lavoro istruttorio di ascolto dei settori coinvolti e che le esigenze degli agricoltori siano state essenzialmente prese in considerazione. Più in generale, ricorda la grave situazione delle regioni colpite dal fenomeno della peste suina africana.

  Rossana BOLDI (LEGA) interviene per precisare che il Regolamento europeo avrebbe iniziato a produrre i suoi effetti nell'ordinamento nazionale a prescindere dal lavoro delle Commissioni. A suo giudizio, il compito di queste ultime, in questa sede, è adoperarsi proprio per porre dei «paletti» alla normativa europea, nei limiti in cui questa lo consente. Ritiene che la proposta di parere avanzata dai relatori persegua efficacemente questo obiettivo.

  Celeste D'ARRANDO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere avanzata dai relatori.

  Antonella INCERTI (PD), nell'evidenziare come le Commissioni abbiano svolto un prezioso lavoro volto ad inserire, nella proposta di parere, alcune condizioni e osservazioni che vanno incontro alle esigenze degli agricoltori emerse nel corso dell'attività conoscitiva, ritiene che nello schema di decreto in esame non si contrappongano esigenze ulteriori rispetto alle prescrizioni del Regolamento europeo in materia. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere dei relatori.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
Atto n. 383.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che, nella seduta del 29 giugno scorso, la presidente Rostan ha dato conto della disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza sull'atto in esame entro questa settimana.
  Ricorda altresì che, nella medesima seduta, in qualità di relatore per la XIII Commissione, ha presentato, anche a nome del collega Sutto, relatore per la XII Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni. Non avendo ricevuto proposte di modifica da parte dei gruppi, ritiene di confermare la citata proposta di parere.

  Vittorio FERRARESI (M5S) procede allo svolgimento di alcune considerazioni e avanza alcune proposte di modifica.
  Dichiara, innanzitutto, di condividere le finalità sottese al provvedimento in esame che si prefigge essenzialmente lo scopo di evitare gravi danni alla biodiversità e alla salute, cercando di rimediare alle conseguenze dannose rilevate negli ultimi anni.
  In particolare, con riferimento ai divieti disciplinati dall'articolo 3, propone di espungere gli insetti dalle deroghe previste al comma 2 del citato articolo, sottolineando come proprio tali specie siano responsabili di notevoli danni sia per la salute che per l'agricoltura.
  Sempre con riferimento alle fattispecie dei divieti di cui al citato articolo 3, propone di prevedere espressamente il divieto di riproduzione degli animali presenti sul territorio nonché di espungere il riferimento alla riproduzione nell'osservazione di cui al numero 1) della proposta di parere dei relatori.
  Infine, ritiene opportuno che sia modificato il riferimento previsto, sempre al comma 1 dell'articolo 3, al cosiddetto «ambiente naturale» che a suo giudizio rappresenta una definizione non chiara, che andrebbe piuttosto sostituita con il riferimento all'ambiente di provenienza degli animali. Chiede, pertanto, ai relatori e al Governo di valutare le proposte di osservazioni da lui avanzate che ritiene siano in linea con le finalità dello schema di decreto in esame.

  Silvia BENEDETTI (MISTO-M-PP-RCSE) ritiene che sussistano alcune criticità relative alle condizioni e alle osservazioni contenute nella proposta di parere in oggetto. In particolare, dichiara di non condividere l'ampliamento delle deroghe previste all'articolo 3, volto a includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività.
  Inoltre, dichiara di non comprendere a pieno l'osservazione riferita all'articolo 4, lettera b), che estende la prevista deroga anche ai piani e alle attività nonché quanto previsto alla lettera c), rilevando come tale osservazione ampliano le ipotesi di esclusione alla detenzione di animali esotici comunemente considerati «di compagnia». Più in generale, ritiene che la definizione relativa agli animali di compagnia abbia una portata eccessivamente generica.

  Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), nel dichiarare preliminarmente la condivisione delle finalità dello schema di decreto in esame, ritiene che molte delle condizioni e osservazioni inserite nella proposta di parere dei relatori siano volte essenzialmente a disattendere quanto previsto dal Regolamento europeo e dalla legge di delega, che risulterebbe quindi non pienamente attuata. Ritiene quindi necessario che le Commissioni garantiscano il rispetto delle finalità del provvedimento in esame e delle norme del Regolamento europeo approvato in materia.

  Filippo GALLINELLA (IPF), presidente e relatore per la XIII Commissione, sospende brevemente la seduta al fine di valutare le proposte di modifica della proposta di parere avanzate dai deputati intervenuti.

  La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 16.

  Filippo GALLINELLA (IPF), presidente e relatore per la XIII Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, deputato Sutto, con riferimento alle proposte di modifica avanzate dal collega Ferraresi, dichiara di voler recepire, nell'ambito delle osservazioni, quella relativa ad una più chiara definizione del cosiddetto «ambiente naturale».
  Dichiara altresì di voler accogliere l'osservazione volta a includere anche la riproduzione delle specie animali nell'ambito dei divieti di cui all'articolo 3, modificando in tal senso l'osservazione numero 1 della proposta di parere presentata nella seduta precedente.
  Con riferimento alla questione relativa agli insetti, dichiara di non voler accogliere l'osservazione del collega Ferraresi.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime un parere favorevole sulla proposta di parere, come riformulata dai relatori.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ringrazia i relatori per aver voluto accogliere alcune delle osservazioni da lui proposte, ribadendo la necessità che il Governo valuti con estrema attenzione la questione della deroga relativa agli insetti prevista all'articolo 3.

  Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), nel condividere le osservazioni avanzate dal collega Ferraresi che risultano ora recepite nella proposta di parere, ribadisce come essa vada comunque in direzione opposta rispetto alle prescrizioni previste dal Regolamento europeo che si intenderebbe attuare. Dichiara, pertanto, il voto contrario a nome della sua componente sulla proposta di parere elaborata dai relatori.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata (vedi allegato 3).

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che non è stato ancora trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi sul testo, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Pertanto, le Commissioni non sono nelle condizioni di procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna.
  Chiede, quindi, al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite, nel presupposto che il Governo provveda a integrare la richiesta di parere nel senso indicato in tempi congrui.

  Il sottosegretario Andrea COSTA, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere ulteriormente, al fine di consentire il perfezionamento dei procedimenti attualmente in corso.

  Guglielmo GOLINELLI (LEGA), relatore per la XIII Commissione, intervenendo da remoto, anche a nome del relatore della XII Commissione, deputato De Martini, illustra sinteticamente una proposta di parere favorevole con una serie di condizioni e osservazioni che tengono conto di alcune delle criticità emerse durante lo svolgimento delle audizioni nonché recepiscono alcune sollecitazioni provenienti dagli altri gruppi (vedi allegato 4).

  Vittorio FERRARESI (M5S) ringrazia i relatori per il lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di parere, auspicando che sia data la giusta attenzione alla professione dei medici veterinari affinché sia adeguatamente valorizzata evitando i frequenti episodi di abuso della professione medesima.

  Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) segnala ai relatori di aver inviato alcune osservazioni a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame. In particolare, chiede di inserire nella proposta di parere una condizione volta a destinare risorse finanziarie affinché gli allevatori possano utilizzare la figura del veterinario aziendale, dal momento che i veterinari della sanità pubblica risultano essere in numero insufficiente. Inoltre, chiede di inserire un'ulteriore condizione al fine di assicurare agli allevatori italiani le stesse condizioni di mercato degli altri Paesi europei rispetto ai costi aziendali necessari per garantire la sicurezza sanitaria degli allevamenti. Auspica infine che, nella prossima seduta, vi sia la possibilità di discutere tali questioni con maggiore disponibilità di tempo.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nel precisare che le Commissioni hanno svolto più di una seduta dedicata alla discussione degli schemi di decreto legislativo in oggetto e che tutti i commissari hanno avuto la possibilità di far pervenire ai relatori i propri suggerimenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

Commissioni Riunite (XII e XIII) - mercoledì 6 luglio 2022

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite XII e XIII,

   esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

   considerato che:

    lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 25 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

    con tale regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo;

    la normativa nazionale di recepimento vigente è stata sinora caratterizzata da un elevato livello di complessità, e dal fatto di essere diversamente articolata per singole specie animali;

    la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute, in attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), g), h), i) e p), si è impegnata a sistematizzare il quadro normativo vigente, al fine di renderlo più organico, efficace e coordinato;

    il decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nelle diverse banche dati, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione rilevante; le conseguenze, anche sanzionatorie, in caso di non conformità al quadro normativo; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

   preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

   tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) esplicitare, in una disposizione specifica da introdurre nel testo, che a tutti gli obblighi procedurali che il decreto pone a carico degli operatori del settore sia possibile assolvere anche avvalendosi di soggetti delegati, ferma restando la possibilità di accesso alle banche dati da parte del soggetto delegante;

   2) all'articolo 1, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai fini della trasparenza di mercato»;

   3) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: «t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, svolte direttamente o tramite delegato, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini, la notifica dell'evento in BDN viene gestita dalla figura del delegato;»

   4) all'articolo 7, comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: «Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso BDN, in modalità di consultazione, alle forze di polizia»;

   5) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente «6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale rende, nel più breve tempo possibile, disponibili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le informazioni di dettaglio presenti in BDN, negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e nei Posti controllo frontalieri (PCF), nonché assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.»;

   6) all'articolo 9, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'operatore, o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.»;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1) all'articolo 5, comma 5, lettera c), ampliare il termine entro cui va effettuata la comunicazione delle modifiche e delle cessazioni delle attività registrate attraverso l'inserimento delle relative informazioni in BDN;

    2) modificare il tenore dell'articolo 8, nella parte in cui dispone l'obbligo di conservazione della documentazione, in formato cartaceo o digitale, per almeno tre anni dalla data di emissione, considerato che è già previsto l'obbligo, in capo agli operatori, di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali; in particolare, tali registrazioni andrebbero ritenute esse stesse come mezzo di archiviazione digitale, in modo da evitare eventuali duplicazioni o aggravi procedurali;

    3) all'articolo 9, comma 10, introdurre una disposizione di natura transitoria che preveda, per gli operatori, un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione dal registro cartaceo a quello digitale;

    4) all'articolo 23, comma 1, al fine di garantire la piena operatività delle nuove procedure, estendere da quarantacinque a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo;

    5) nel preambolo del provvedimento, richiamare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite XII e XIII,

   esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

   considerato che:

    lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 25 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

    con tale regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo;

    la normativa nazionale di recepimento vigente è stata sinora caratterizzata da un elevato livello di complessità, e dal fatto di essere diversamente articolata per singole specie animali;

    la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute, in attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), g), h), i) e p), si è impegnata a sistematizzare il quadro normativo vigente, al fine di renderlo più organico, efficace e coordinato;

    il decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nelle diverse banche dati, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione rilevante; le conseguenze, anche sanzionatorie, in caso di non conformità al quadro normativo; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

   preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

   tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) esplicitare, in una disposizione specifica da introdurre nel testo, che a tutti gli obblighi procedurali che il decreto pone a carico degli operatori del settore sia possibile assolvere anche avvalendosi di soggetti delegati, ferma restando la possibilità di accesso alle banche dati da parte del soggetto delegante;

   2) all'articolo 1, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai fini della trasparenza di mercato»;

   3) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: «t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, svolte direttamente o tramite delegato, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini, la notifica dell'evento in BDN viene gestita dalla figura del delegato;»

   4) all'articolo 7, comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: «Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalità di consultazione, alle forze di polizia»;

   5) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente «6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale rende, nel più breve tempo possibile, disponibili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le informazioni di dettaglio presenti in BDN, negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e nei Posti controllo frontalieri (PCF), nonché assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.»;

   6) all'articolo 9, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'operatore, o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.»;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: f-bis) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali da reddito per finalità da compagnia senza fini commerciali né zootecnici;

    2) all'articolo 5, comma 5, lettera c), ampliare il termine entro cui va effettuata la comunicazione delle modifiche e delle cessazioni delle attività registrate attraverso l'inserimento delle relative informazioni in BDN;

    3) modificare il tenore dell'articolo 8, nella parte in cui dispone l'obbligo di conservazione della documentazione, in formato cartaceo o digitale, per almeno tre anni dalla data di emissione, considerato che è già previsto l'obbligo, in capo agli operatori, di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali; in particolare, tali registrazioni andrebbero ritenute esse stesse come mezzo di archiviazione digitale, in modo da evitare eventuali duplicazioni o aggravi procedurali;

    4) all'articolo 9, comma 10, introdurre una disposizione di natura transitoria che preveda, per gli operatori, un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione dal registro cartaceo a quello digitale;

    5) all'articolo 23, comma 1, al fine di garantire la piena operatività delle nuove procedure, estendere da quarantacinque a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo;

    6) nel preambolo del provvedimento, richiamare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite XII e XIII,

   esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

   considerato che:

    lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

    tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

    come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

    lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), n), o), p), q), reca princìpi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui all'allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

    la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

   preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

   tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, definire le specie selvatica ed esotica e richiamare le definizioni di specie autoctona ed alloctona contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015; b) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «da compagnia» inserire le seguenti: «purché siano adottate misure idonee a evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157»;

   2) all'articolo 3, sia inserita una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

   3) all'articolo 5, sia soppresso il comma 2;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1) includere tra le definizioni di cui all'articolo 1 anche quella di «ambiente naturale»;

    2) includere tra i divieti di cui all'articolo 3, comma 1, anche quello di riproduzione;

    3) all'articolo 3, comma 2, includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo la detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività;

    4) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso»; b) al comma 3, aggiungere dopo le parole «impiegati nei progetti» le seguenti parole «, nei piani nonché nelle attività»; c) ampliare le ipotesi di esclusione di cui al comma 3, in modo da scongiurare l'applicazione del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici comunemente considerati «di compagnia»; d) al medesimo comma 3, includere nelle esenzioni di cui alla lettera f) gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 12 e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e includere nelle esenzioni di cui alla lettera g), le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confische o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'articolo 95 del regolamento UE 2016/429; e) al comma 5, dopo le parole: «prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari» inserire le seguenti: «e comunque ogni cinque anni»;

    5) all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica»;

    6) all'articolo 12, comma 2, includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite XII e XIII,

   esaminato il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, applicabile a far data dal 21 aprile 2021;

    tale regolamento, che definisce il quadro normativo di riferimento per tutto il settore della sanità animale, si prefigge lo scopo di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali e dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo;

    il regolamento (UE) 2016/429 è strettamente correlato al regolamento UE) 2017/625 in applicazione dal 14 dicembre 2019, relativo al sistema dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e il cui campo di applicazione comprende anche il settore della sanità animale;

   rilevato che:

    come si evince dalla relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo, nell'adeguare la legislazione nazionale, oramai datata e frammentaria, alle disposizioni del richiamato regolamento, si ispira a un radicale cambio di approccio, il cui principale elemento di novità risiede nell'individuazione di una normativa generale per gruppi di malattie individuate e categorizzate, cosiddette malattie elencate, distinte in base al livello di rischio;

    nella relazione illustrativa si precisa che attraverso il provvedimento in discussione si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 coerente con il nostro assetto costituzionale e con l'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale, individuando per ogni adempimento o obbligo previsto dallo stesso regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione;

   tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

   2) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

    a) all'alinea, dopo le parole: «l'autorità veterinaria centrale» aggiungere la seguente: «responsabile»;

    b) alla lettera b), sopprimere le parole: «regionali, provinciali e locali»;

   3) all'articolo 5, comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione»;

   4) all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

    a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole «dodici ore» con le seguenti: «ventiquattro ore»;

    b) al comma 4, dopo le parole «per territorio inserisce» aggiungere le seguenti: «direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale,»;

    c) al comma 7, dopo le parole «si applicano» aggiungere la seguente: «anche»;

   5) all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

    b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole «paragrafi 1 e 2» con le seguenti «paragrafo 1, lettere a) e b)»;

   6) all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

    a) al comma 4, sostituire le parole «tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore,» con le seguenti «comunicazione entro le 24 ore»;

    b) sostituire il comma 5 con il seguente «5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.»;

   7) all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

    a) ai commi 1 e 2, prevedere che l'inserimento delle informazioni e dei dati nel sistema informativo ClassyFarm.it possa essere effettuato, oltre che dagli operatori, anche da loro delegati ed anche per il tramite di figure veterinarie diverse dal veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017;

    b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «frequenze minime» aggiungere le seguenti: «sulla base del rischio»;

    c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che non si avvalgano del veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o»;

    d) sostituire il comma 5 con il seguente «Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo “Vetinfo.it”.»;

   8) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole «comma 2» con le seguenti: «comma 1»;

   9) all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

    a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «, nel rispetto dei criteri definiti dalla Autorità centrale»;

    b) al comma 7, sostituire le parole «punti, 5) e 6),» con le seguenti «punti e) e f)

    c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente «7-bis. Le Regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 4»;

   10) all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «al fine di garantire la categorizzazione» con le seguenti «quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione»;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1) estendere le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche ai laboratori privati accreditati;

    2) all'articolo 11, concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, introdurre una disposizione volta a specificare che le relative attività sono a carico della sanità pubblica veterinaria;

    3) rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, in modo da ridurre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, che non appaiono proporzionate all'effettiva gravità delle violazioni commesse;

    4) all'articolo 25, specificare che gli animali selvatici oggetto di tutela sono sia quelli terrestri che quelli acquatici;

    5) al fine di salvaguardare la biodiversità, introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a prevedere la possibilità di rilascio in ambiente naturale di nuove specie, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche genetiche della popolazione autoctona e non siano ibridi, specificando inoltre che tali rilasci siano autorizzati su parere dell'ISPRA;

    6) all'allegato 1, numero 14), espungere il riferimento ai visoni di allevamento, affinché le notifiche, in caso di infezione da Sars-CoV-2, siano eseguite anche in relazione ad animali, anche selvatici, diversi dal visone.