II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Sui lavori della Commissione ... 19
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 392 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 19
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e rinvio) ... 21
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e rinvio) ... 23
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini (Seguito esame e rinvio) ... 24
ALLEGATO (Proposta di testo unificato presentata dalla relatrice) ... 26
Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 2514 Costa (Seguito esame e rinvio) ... 25
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 5 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 15.15.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, non essendo previste votazioni nelle sedute odierne, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Atto n. 392.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.
Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 16 luglio prossimo e che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio.
Roberto CASSINELLI (FI) esprime in primo luogo apprezzamento per la nota precisa e puntuale con la quale il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento nella scorsa seduta. Esprime altresì apprezzamento per i contenuti dello schema di decreto legislativo, per un triplice ordine di ragioni. La prima di tali ragioni riguarda la pressoché integrale soppressione della locuzione «di regola» la cui presenza consentiva, in sede di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'applicazione di trattamenti diversi da parte dell'organo giudicante. In secondo luogo si rallegra per la previsione che incrementa di un quarto il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia rispetto a quello previsto per la fase decisionale, dal momento che tale misura, incentivando la soluzione conciliativa delle controversie, contribuirà a ridurre il contenzioso. In terzo luogo, valuta favorevolmente la prevista riduzione del compenso dovuto all'avvocato del soccombente in caso di responsabilità processuale, ritenendo che in tal modo verranno frenati gli eccessi di taluni professionisti che tendono a portare a giudizio i propri clienti. In conclusione, esprime la convinzione che il provvedimento in esame restituirà onorabilità alla categoria degli avvocati, che non hanno ricevuto la dovuta attenzione da molto tempo.
Gianfranco DI SARNO (IPF) esprime la propria soddisfazione per i contenuti dello schema di decreto legislativo in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che a suo parere rappresenta un dignitoso riconoscimento del lavoro della categoria. Apprezza il fatto che il provvedimento, oltre ad operare un'articolazione dei parametri nelle varie fasi giudiziali, in particolare con la ripartizione tra settore penale e settore civile, costituisce un argine alla discrezionalità eccessiva dell'organo giudicante nella liquidazione dei compensi che in molti casi ha penalizzato il lavoro degli avvocati. Nel richiamare in particolare l'esclusione del margine di discrezionalità, attualmente previsto, ai fini della determinazione della somma per il rimborso spese forfettarie, rileva che lo schema in esame incentiva la deflazione nella durata dei processi, dal momento che il compenso è incrementato di un quarto nei casi in cui l'avvocato privilegi la conciliazione giudiziaria o transazione della controversia in luogo del ricorso alla fase decisionale. Ritiene particolarmente importante l'obiettivo della riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari, che come tutti sanno ha un impatto negativo anche sul prodotto interno lordo del Paese.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo da remoto, chiede che si possa procedere nel più breve tempo possibile all'espressione del parere, ritenendo giusto che i professionisti si avvantaggino al più presto delle misure contenuto nello schema di decreto legislativo.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto è prevista per la giornata di domani.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, rassicura i colleghi sottolineando che la solerzia del Governo, e del Ministero della giustizia in particolare, ha consentito che lo schema di decreto legislativo in oggetto vedesse la luce in questa fase della legislatura. Nel rammentare che l'iniziativa era attesa dal 2014, rileva come i commenti favorevoli fin qui espressi riguardino non soltanto i tempi dell'intervento ma anche i suoi contenuti che appaiono in sintonia con le esigenze dell'avvocatura. Si augura pertanto che quanto prima le norme dello schema possano essere applicabili ed applicate.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista nella giornata di domani.
La seduta termina alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 5 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 15.20.
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di domani.
Giulia SARTI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, evidenzia che il provvedimento, composto da 46 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, è suddiviso in tre Titoli, a sua volta suddivisi in capi. In particolare, il Titolo I (articoli da 1 a 26), suddiviso in cinque capi, reca disposizioni in ambito di semplificazioni fiscali, il Titolo II (articoli da 27 a 41), composto da due capi, dispone relativamente alle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato in materia economico-finanziaria e sociale, mentre il Titolo III (articoli da 42 a 47), formato da due capi, prevede misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e disposizioni finanziarie e finali.
Quanto al suo specifico contenuto, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita analisi, fa presente che in questa sede si soffermerà prevalentemente sulle parti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala, quindi, che l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro, chiarendone la generale competenza dell'Agenzia delle entrate e abolendo la vidimazione quadrimestrale. L'articolo in esame, che modifica la disciplina dei compiti dell'ufficio di registro, che non è più tenuto ad apporre il proprio visto sul repertorio, ma deve comunicare l'esito del controllo ai pubblici ufficiali, al comma 1, lettera b), sostituisce il comma 1 dell'articolo 73 del testo unico sull'imposta di registro che prevedeva, per l'omessa presentazione del repertorio (ai sensi del primo comma dell'articolo 68) una sanzione amministrativa per i pubblici ufficiali da due milioni a dieci milioni di lire. Con le modifiche in esame si chiarisce che la sanzione consegue all'omessa presentazione del repertorio, a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, e i relativi importi sono aggiornati in euro (da 1.032,91 a 5.164,57 euro).
Rileva, inoltre, che l'articolo 13, modificando l'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. In particolare, la disposizione prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (il termine previgente era il 1° gennaio 2022), in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati). Tale modifica risulta conseguente alle modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 146 del 2021 che ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 (termine confermato dall'articolo 12 del decreto in esame che sostituisce interamente il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cosiddetto «esterometro»).
Segnala come investa profili di competenza della Commissione Giustizia anche l'articolo 34 che dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A., in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale. In particolare, la disposizione, al comma 3, prevede che l'organo commissariale, nominato ai sensi del comma 2, operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Ai sensi del comma 4, il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data del 22 giugno 2022 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge). Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, secondo cui gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Il collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili. Ai sensi del comma 5, alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate. Non si applica, anche per questi ultimi, l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
Evidenzia che l'articolo 37 – che reca termini del programma delle amministrazioni straordinarie – come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento, interviene sulla disciplina inerente alla proroga dei termini di esecuzione dei programmi delle amministrazioni straordinarie oggetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per eliminare una lacuna, in quanto detta norma – che aveva prorogato di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, con riferimento ad alcune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, anche se i programmi fossero già stati oggetto di precedenti proroghe – non disciplinava l'iter procedimentale per la proroga, lasciando il dubbio se si trattasse di una proroga automatica. La nuova disposizione chiarisce che ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi citati occorre la preventiva richiesta dell'organo commissariale. Al contempo la disposizione chiarisce che anche per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è ammessa analoga proroga: si tratta di una disposizione sostanzialmente interpretativa che va a chiarire la non lineare scrittura della norma base. Con la disposizione in questione gli organi commissariali possono – con atto motivato – richiedere un'ulteriore proroga, comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022, configurando pertanto la proroga come ipotesi eccezionale.
Da ultimo, segnala che l'articolo 43 riguarda le procedure semplificate di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri contemplati all'articolo 42, comma 7, del decreto in esame, e cioè per quelli già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022, sempreché sia stata presentata per tali soggetti domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del cosiddetto «decreto flussi» del 2021. In particolare, il comma 1 esclude la possibilità di essere ammessi alle predette procedure per coloro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione: per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998); perché appartenenti ad una delle categorie di soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione antimafia (art. 13, comma 2, lettera c), del citato testo unico sull'immigrazione); per motivi di prevenzione del terrorismo (articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005).
Rammenta che la possibilità di essere ammessi a tali procedure è esclusa, inoltre, per coloro che: risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per gravi reati quali quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 del codice di procedura penale) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 del codice di procedura penale).
Sottolinea come il comma 2 esclude altresì dalle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro gli stranieri nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 o risultino condannati anche in via non definitiva per il reato punito ai sensi dell'articolo 10-bis del citato testo unico. Il comma 3 prevede la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio dei permessi di soggiorno dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 tra cui la promozione, la direzione, l'organizzazione e il trasporto clandestino di stranieri nel territorio nazionale. Ai sensi del comma 4, tale sospensione cessa in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame non sia stato rilasciato il nulla osta. Il comma 5 dispone che, nel suddetto periodo di sospensione, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2. Ai sensi del comma 6, infine, il rilascio del permesso di soggiorno determina per lo straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.
Ciò premesso, manifesta la propria disponibilità a valutare le eventuali osservazioni che i colleghi vorranno farle pervenire ai fini della predisposizione della proposta di parere.
Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, già rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.
Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, fa presente che, poiché il provvedimento in esame tratta un tema specifico e di natura prevalentemente tecnica, sono tuttora in corso i necessari approfondimenti. Chiede pertanto che la formulazione della proposta di parere possa essere rinviata a una prossima seduta.
Mario PERANTONI, presidente, chiede alla relatrice se sia ipotizzabile concludere l'esame del provvedimento nella giornata di domani.
Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, non essendo certa di poter concludere gli accertamenti in corso entro la giornata di domani, ritiene che sarebbe preferibile rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana.
Mario PERANTONI, presidente, sottolineando come non vi siano termini stringenti per l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
SEDE REFERENTE
Martedì 5 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 15.30.
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.
C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 novembre 2021.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, nel presentare una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori (vedi allegato), sottolinea come tale testo, frutto di interlocuzioni con le altre forze politiche, contenga principi cardine presenti in tutte le proposte di legge all'esame della Commissione. Auspica, pertanto, che la Commissione possa procedere all'adozione del testo base già nella prossima seduta.
Mario PERANTONI, presidente, chiede ai colleghi di esprimersi in merito alla possibilità di procedere già nella seduta di domani alla votazione per l'adozione del testo base.
Stefania ASCARI (M5S) desidera ringraziare la relatrice, onorevole Palmisano, e la collega D'Orso per il lavoro svolto. Segnala l'importanza del testo unificato predisposto dalla relatrice, anche alla luce delle numerose segnalazioni, pervenute sin dal 2018, nelle quali si denuncia l'allontanamento di figli dai genitori. Sottolinea come davanti al Palazzo di Montecitorio vi sia un presidio di madri che, assieme a diverse associazioni, si sono unite per far giungere alla Commissione ed al Parlamento l'appello ad intervenire urgentemente sulla tutela dei minori.
Roberto TURRI (LEGA), intervenendo da remoto, ritiene che, sebbene la proposta di testo unificato sia stata anticipata dalla relatrice per le vie brevi ai commissari, sarebbe opportuno rinviare l'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori a martedì 12 luglio prossimo, al fine di consentirne un maggiore approfondimento.
Mario PERANTONI, presidente, nel prendere atto della richiesta del collega Turri, ritiene di poter accedere alla stessa. Rammentando tuttavia come il provvedimento sia all'esame della Commissione da lungo tempo e come nel frattempo siano intercorse numerose interlocuzioni tra i gruppi, osserva che sarà possibile recuperare il tempo prevedendo eventualmente un termine breve per la presentazione di proposte emendative.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 2514 Costa.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 aprile 2021.
Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alla proposta di legge in esame, sarà concordato nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppi, già prevista per la giornata di domani.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
ALLEGATO
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DALLA RELATRICE
ART. 1
(Delega al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia)
1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno della loro famiglia di origine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina relativa ai procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale;
b) prevedere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale non possano essere mai motivati facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili;
c) prevedere interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie indigenti al fine di garantire che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) modificare la disciplina dell'affidamento del minore di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo:
1) l'ordine di priorità dei provvedimenti adottabili a tutela del minore, dando precedenza all'allontanamento del genitore che ha assunto condotte pregiudizievoli per l'incolumità psico-fisica del minore o, in subordine, all'affidamento ai familiari del minore con cui lo stesso abbia rapporti significativi privilegiando, in caso di assenza di familiari idonei e disponibili alla cura, l'affidamento presso una famiglia affidataria rispetto all'inserimento in una comunità di tipo familiare;
2) il divieto di separazione dei fratelli, derogabile solo in casi di assoluta necessità di tutela dei minori stessi;
3) l'esplicitazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari;
4) l'obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento, dell'esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specificamente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l'ordine di priorità di cui al numero 1);
5) l'obbligo di indicazione della durata dell'affidamento, limitata a un periodo massimo di dodici mesi, in mancanza della quale l'affidamento ha comunque una durata di dodici mesi;
6) un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle condizioni che avevano imposto l'affidamento e all'adozione di ulteriori provvedimenti, della durata massima di dodici mesi, ritenuti idonei per la tutela del minore, da assumere entro la scadenza del periodo di durata dell'affidamento, nel contraddittorio tra le parti;
7) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mantenere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell'autorità giudiziaria;
8) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente obbligo di ascolto da parte del giudice, nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione e discernimento;
e) prevedere la possibilità di presentare presso il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie le domande delle coppie e delle persone singole che si rendono disponibili all'affidamento familiare di uno o più minori;
f) prevedere l'inserimento della cura affettiva del minore tra gli obblighi degli affidatari;
g) istituire una banca di dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori dalla famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;
h) istituire una banca di dati nazionale degli aspiranti affidatari, degli affidatari, nonché delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e degli enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche di dati già esistenti;
i) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e collocamento dei minorenni al fine di tutelare l'integrità psicofisica del minore, anche prevedendo la necessaria collaborazione di specifiche figure professionali;
j) prevedere per gli assistenti sociali un obbligo di tirocinio post-laurea con indirizzi specifici di durata annuale;
k) estendere la disciplina in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili ai soggetti che esercitano le funzioni di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
l) introdurre l'obbligo per le case-famiglia e per le comunità di tipo familiare di prevedere la presenza fissa di almeno un educatore e uno psicologo;
m) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare avente i seguenti compiti:
1) monitorare le strutture di accoglienza di minori, sottoponendole a controlli periodici e non preannunciati sulla regolare tenuta della documentazione, anche contabile, sulla salubrità dei locali e sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori ospitati;
2) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori presso di esse;
3) presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione alle Camere, una relazione annuale sui risultati della propria attività, formulando eventuali osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.
4) predisporre linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi di assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e di controllo;
5) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle comunità di tipo familiare e ai costi di gestione delle stesse comunità;
6) realizzare, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la mappa, aggiornata annualmente, delle comunità di tipo familiare;
n) prevedere la presentazione, con cadenza annuale, da parte del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della relazione al Parlamento riguardante il monitoraggio, a livello nazionale e regionale, del numero dei minori fuori della famiglia, compreso qualsiasi minore destinatario di una misura di allontanamento dalla famiglia di origine o anche da un solo genitore, avendo la cura di monitorare la durata del collocamento in affidamento familiare, in comunità o presso altre strutture;
o) prevedere che, qualora si renda necessario un trattamento medico-sanitario del minore, il tutore, ove nominato, ovvero i legali rappresentanti della comunità o dell'istituto, possano richiedere tale trattamento al giudice tutelare o all'autorità affidante, che provvedono senza indugio, sentiti, ove ciò non determini il rischio di un grave pregiudizio per il minore, i genitori, e, se necessario, disponendo una perizia sul minore o l'ascolto di quest'ultimo, e che tale autorizzazione sia esclusa nei casi di urgenza, garantendo comunque successivamente un controllo di legittimità dei trattamenti adottati da parte del giudice tutelare o dell'autorità affidante;
p) prevedere un sistema per l'accreditamento, da parte dell'autorità governativa, delle organizzazioni di volontariato dotate dei necessari requisiti di professionalità in materia di affidamento familiare;
q) prevedere che le domande di affidamento familiare, le domande di adozione e le dichiarazioni dello stato di adottabilità siano inserite in una rete informatica nazionale consultabile da parte dei giudici del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie;
r) fermo restando quanto previsto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, prevedere che, qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia dato in affidamento a un'altra famiglia o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento;
s) prevedere che, nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovano lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;
t) prevedere che gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedano all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;
u) prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 337-quater del codice civile, che l'affidamento è sempre esclusivo qualora uno dei genitori sia stato condannato con sentenza definitiva per alcuno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo XI e dal le sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale;
v) prevedere che, qualora il minore sia stato ascoltato in sede di incidente probatorio, il relativo verbale deve essere trasmesso al giudice civile chiamato ad adottare provvedimenti che riguardano il minore stesso e che in tali ipotesi il minore potrà essere nuovamente ascoltato solo ove ricorrano esigenze particolari o sopravvenute;
w) prevedere modifiche al codice penale introducendo specifiche aggravanti nel caso di maltrattamenti ai danni di minori in affidamento familiare o collocati in comunità e prevedendo nuove fattispecie di reato dirette a punire i casi riguardanti gli operatori dei servizi sociali che, nell'ambito dei procedimenti di affido o adozione dei minori, diano pareri mendaci o affermino fatti non conformi al vero, o che, sempre in riferimento a tale ambito, violino i propri doveri professionali.