Commissioni Riunite (V e VI)

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

Commissioni Riunite (V e VI)

Comm. riunite 0506

Commissioni Riunite (V e VI)
SOMMARIO
Giovedì 30 giugno 2022

TESTO AGGIORNATO AL 25 LUGLIO 2022

SEDE REFERENTE:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 48

ALLEGATO 2 (Proposte emendative dei relatori e relativi subemendamenti) ... 79

SEDE REFERENTE:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31

SEDE REFERENTE:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 32

ALLEGATO 3 (Proposta di correzioni di forma) ... 87

Commissioni Riunite (V e VI) - Resoconto di giovedì 30 giugno 2022

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 giugno 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN, indi del presidente della V Commissione Fabio MELILLI e del vicepresidente della V Commissione Giorgio LOVECCHIO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e la viceministra dell’economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che sono stati ritirate le seguenti proposte emendative: Maraia 26.032, Bruno Bossio 30.014, Serritella 30.015, Zanella 30.016, Giacomoni 30.017, Topo 30.044, Nevi 30.045, Faro 30.056, Vanessa Cattoi 30.057, Alemanno 30.066, Scerra 30.067, Lupi 31.03, Mandelli 31.04, Manzo 31.06, Moretto 31.07, Bonomo 31.09, Frassini 31.010, Ungaro 32.1, Durigon 32.5, Fassina 32.6, Del Sesto 32.36, Spadafora 32.44, Durigon 33.7, Faro 34.07, Amitrano 34.026, Murelli 34.034, D'Orso 37.01, Valente 39.11 e 39.20, Misiti 39.017, Lacarra 40.3, Fragomeli 40.71, Siani 40.8, Comaroli 40.9, Ferri 40.11, Bitonci 40.12, De Menech 40.13, Ruffino 40.28, Frassini 40.29, Pella 40.31, Belotti 40.011, Ruffino 40.014 e 40.015, Schullian 41.7, Cancelleri 42.8, Fornaro 42.02, Muroni 42.03 e 42.05, Pella 42.011, Paita 42.012, Giacomoni 42.014, Lucchini 42.015, Torto 43.2, Morani 43.3, Torromino 43.4, Molinari 43.5, 43.6, 43.7 e 43.8, Flati 43.17, Comaroli 43.01, Caparvi 43.04, D'Uva 43.05, Invidia 43.026, Alessandro Pagano 51.05, Fassina 55.2, Fantinati 55.3 e 55.11, Fassina 55.12, Patassini 55.13, Giacometto 55.15, Topo 55.18, Mazzetti 55.19, D'Ippolito 55.20, Comaroli 55.21, Pella 55.22, Caso 55.31 e 55.32, Pettarin 55.37, Moretto 55.39, Benigni 55.40, Patassini 55.41, Prestigiacomo 55.42, Giacometto 55.46, Patassini 55.58, Torromino 55.60, Fantinati 55.61, Lupi 55.62, Grimaldi 55.63, Giacometto 55.66, Muroni 55.81, Fragomeli 55.82, De Luca 56.4, Plangger 26.79, Schullian 41.7.
  Comunica che i deputati Trancassini e Osnato sottoscrivono l'emendamento Zangrillo 34.5; il deputato Plangger sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 41.04, i deputati Alaimo, Giarrizzo e Cassese sottoscrivono l'emendamento Masi 14.4; i deputati Cassese e Faro sottoscrivono gli emendamenti De Menech 39.3; Trancassini 39.4, Carelli 39.5, Durigon 39.6, Pastorino 39.7, Rossi 39.8; Barelli 39.9; Caiata 39.15, Biancofiore 39.16, Durigon 39.17, Barelli 39.18 e 39.25 Barelli.

  Con riferimento alle proposte emendative presentate nella giornata di ieri dai relatori, comunica che l'emendamento 27.9 risulta inammissibile con riferimento ai commi 2-bis e 2-ter, in quanto di identico contenuto rispetto all'emendamento 27.5 Casu, che introduce norme per la realizzazione di interventi infrastrutturali, già dichiarato inammissibile nella seduta del 13 giugno. La proposta emendativa risulta invece ammissibile con riferimento al comma 2-quater in quanto, prevedendo interventi volti a migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, è riconducibile alla materia di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame, il cui comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», cui possono accedere i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
  Inoltre, l'articolo aggiuntivo 51.08 risulta inammissibile in quanto volto a differire dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 i termini a vario titolo previsti dalla legislazione vigente per applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento all'obbligo vaccinale contro il COVID-19 da parte del personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e di altre specifiche categorie della pubblica amministrazione nonché dei soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età.
  Infine, se non ci sono obiezioni, ritiene di poter fissare alle ore 13.30 della giornata odierna il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori.
  Quindi, dopo avere dato conto delle sostituzioni, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame dagli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 18, iniziando dall'articolo aggiuntivo Meloni 18.019.

  Marco OSNATO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 18.019, di cui è firmatario, volto a dare attuazione alla riduzione del cuneo fiscale, più volte auspicata anche da tutti i leader della maggioranza. Ricorda che Fratelli d'Italia ha in più occasioni presentato proposte in tal senso e l'articolo aggiuntivo in esame prevede l'istituzione di un Fondo di 5 miliardi di euro per la riduzione del costo del lavoro per i datori di lavoro e i lavoratori. Le risorse a copertura sono ricavate dalla corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento del Reddito di cittadinanza. Si tratta di una riduzione, non di un azzeramento, in quanto Fratelli d'Italia è ben consapevole della necessità di sostenere comunque coloro che, non potendo lavorare, si trovano in condizione di bisogno. Pertanto, alla luce del generale consenso sulla necessità di ridurre il costo del lavoro, si aspetta un ampio fronte favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), firmatario dell'articolo aggiuntivo Meloni 18.019, ricorda che, non più tardi della scorsa settimana, i leader della maggioranza intervenuti al convegno dei giovani della Confindustria hanno sostenuto la necessità di ridurre il costo del lavoro per liberare un maggiore potenziale di crescita economica. All'invito del presidente di Confindustria a dare seguito a tali affermazioni Fratelli d'Italia ha risposto presentando la proposta emendativa in discussione, che consentirebbe di ripartire la riduzione complessiva del costo del lavoro per due terzi in favore dei lavoratori e per il restante terzo a favore delle imprese. Ricorda che il valore del cuneo fiscale ammonta a circa 180 miliardi di euro, un terzo del quale è di natura fiscale e i restanti due terzi riguardano i contributi previdenziali. L'utilizzo a copertura di parte delle risorse destinate al finanziamento del Reddito di cittadinanza segnerebbe una inversione di rotta della politica e permetterebbe anche di porre fine alle sterili discussioni sul salario minimo, che non hanno in questo momento alcuno sbocco.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), firmatario dell'articolo aggiuntivo Meloni 18.019, a integrazione delle osservazioni dei colleghi, si sofferma sulla opportunità di utilizzare a copertura parte delle risorse contenute nel «bidone» dei finanziamenti destinati al Reddito di cittadinanza, contestandone la natura di politica attiva del lavoro. Anzi, a suo parere, è dubbio perfino che esso si possa considerare una politica assistenziale, essendo piuttosto uno strumento per raccogliere consenso. Sollecita, quindi, le forze di maggioranza a sostenere la proposta di Fratelli d'Italia, che dà attuazione a quanto da loro sostenuto, auspicando, qualora non sia politicamente percorribile la strada dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Meloni 18.019, la presentazione di un ordine del giorno unitario, sostenuto da tutte le forze politiche.

  Davide ZANICHELLI (M5S) osserva che il MoVimento 5 Stelle, pur essendo favorevole alla riduzione del cuneo fiscale, non condivide la scelta di attingere alle risorse del Reddito di cittadinanza iscritte nel fondo impropriamente definito dal collega Trancassini un «bidone». Alla luce del fatto che circa 5,6 milioni di italiani attualmente percepisce il Reddito di cittadinanza, ritiene difficile individuare quanti di questi dovrebbero rinunciare al sostegno per finanziare la riduzione del cuneo fiscale. Al contrario, la sua parte politica non avrebbe difficoltà a sostenere una proposta in tal senso finanziata attraverso la riduzione degli stanziamenti destinati agli armamenti o alla realizzazione di inceneritori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel concordare ironicamente sull'utilizzo da parte del collega Zanichelli del termine «bidone» per definire il reddito di cittadinanza, sostiene che la politica del Governo in materia non distingue tra coloro che possono lavorare, ai quali non viene prospettata alcuna opportunità di impiego, e coloro che non sono in grado di lavorare, per i quali non è prevista alcuna misura specifica.
  Nel chiedere al Governo di non includere il reddito di cittadinanza tra le politiche attive del lavoro, bensì tra le politiche di contrasto alla povertà, ricorda la vicenda dei navigator che non solo non sono riusciti a collocare i disoccupati ma sono divenuti essi stessi precari di Stato.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Meloni 18.019.

  Marco OSNATO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Meloni 18.020, afferma che la proposta in esso contenuta intende dare concretezza allo slogan «più assumi meno paghi» mediante la previsione di una deduzione del 200 per cento del costo del lavoro che eccede il 25 o il 20 per cento del valore del fatturato per le aziende appartenenti rispettivamente al settore dei servizi e a quello manifatturiero.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Meloni 18.020, afferma che con tale proposta di intende introdurre un'idea alternativa di fisco a quella da sempre promossa: la fiscalità, afferma, deve essere finalizzata non tanto a togliere a chi ha per dare a chi non ha, bensì a dare di più a coloro che fanno di più, perseguendo lo scopo di ottenere un effetto moltiplicatore che, in questo caso, potrebbe aiutare ad aumentare l'occupazione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea che la proposta emendativa in esame rappresenta un messaggio di rilancio in opposizione al messaggio di politica assistenziale prevalso sinora nei territori colpiti dal sisma come oramai in tutto il Paese.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Meloni 18.020.

  Il Sottosegretario Federico FRENI comunica che nel primo pomeriggio, verso le ore 15, il Governo intende presentare una proposta emendativa al provvedimento in esame in materia di energia.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ringrazia il rappresentante del Governo per l'annunzio ma fa presente che, una volta conosciuto il testo della proposta emendativa, sarà necessario verificare se essa possa essere sufficiente per soddisfare le richieste illustrate dai gruppi.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, esprime parere contrario sugli emendamenti Albano 19.1, Caretta 19.12, Trano 19.18 e 19.19 e sugli articoli aggiuntivi Trano 19.03, Trancassini 19.07, Tasso 19.017, Ciaburro 19.022 e 19.023.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), fa presente che l'emendamento Albano 19.1 riguardante il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe essere accantonato come è stato deciso per tutte le proposte emendative concernenti la pesca.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, accogliendo la richiesta del deputato Trancassini, propone l'accantonamento dell'emendamento Albano 19.1.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Albano 19.1.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Albano 19.1.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Caretta 19.12, evidenzia come la previsione di un indennizzo tempestivo per gli allevatori danneggiati dalla peste suina africana sia coerente con il contenuto del provvedimento in esame. Sottolinea che identiche proposte emendative erano state inizialmente presentate anche dai gruppi di maggioranza che, in seguito alle mediazioni interne, le hanno ritirate impedendo un deciso miglioramento del contenuto del provvedimento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Caretta 19.12.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), illustrando l'emendamento 19.18 a sua prima firma, nel ricordare le difficoltà in cui versano le piccole marinerie di città come Anzio, Civitavecchia, Terracina e Gaeta, a causa dell'aumento del prezzo dei carburanti, sottolinea che la proposta emendativa è volta a finanziare le piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca. Nel ritenere non sufficiente lo stanziamento di 20 milioni previsto nel provvedimento a fronte di 200 milioni di ricavi già persi dalle imprese del settore, chiede maggiori risorse per evitare aggravarsi dello stato di agitazione e della conseguente disoccupazione nel settore interessato e il conseguente aumento del prezzo del pesce che aggrava la situazione dei settori collegati.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, nel confermare di aver sollecitato il Governo sulla questione della crisi delle marinerie, afferma che sinora è previsto soltanto il calmieramento del prezzo del gasolio. Nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Trano 19.18, propone l'accantonamento del successivo emendamento Trano 19.19 perché riguardante la stessa materia dell'emendamento del Governo che è stato in precedenza annunziato.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Trano 19.19 e fa presente che l'emendamento di imminente presentazione da parte del Governo contiene la previsione di importanti aiuti per il settore della pesca.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Trano 19.19.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede di rivalutare l'opportunità di accantonare anche l'emendamento Trano 19.18 che è volto a destinare una parte dell'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura anche alle imprese del settore agricolo e della pesca, mentre in passato è stato devoluto agli allevatori e ai birrifici.

  Alvise MANIERO (MISTO-A), in riferimento alla questione del settore agricolo e della pesca, ricorda che in Italia la situazione è stata aggravata dall'impossibilità di importare i concimi che venivano acquistati in gran parte proprio in Russia e Ucraina. Nel ricordare che il presidente Draghi ha concordato sulla necessità di cancellare le sanzioni aventi ad oggetto questi prodotti e di aver fatto richiesta in tal senso alla Commissione europea da tempo, ritiene che l'emendamento Trano 19.18 possa dare una risposta immediata a tali esigenze.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Trano 19.18 e gli articoli aggiuntivi Trano 19.03 e Trancassini 19.07.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del correlatore Cattaneo, a rettifica del parere in precedenza espresso propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Tasso 19.017, in quanto di contenuto analoga ad altre proposte emendative già accantonate.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto dell'avviso conforme anche del rappresentante del Governo, dispone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tasso 19.017.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), illustra l'articolo aggiuntivo Ciaburro 19.022, di cui è cofirmatario, che prevede l'istituzione di un Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno delle attività ortofrutticole nazionali, un comparto a suo giudizio ingiustamente e arbitrariamente ignorato dal Governo nell'attuale momento di grave crisi economica ed energetica.

  Fabio RAMPELLI (FDI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Trancassini denunciando l'atteggiamento profondamente contraddittorio tenuto dal Governo nella individuazione delle categorie economiche cui prestare sostegno finanziario nel presente periodo di grave crisi a livello generale. Evidenzia peraltro che la proposta emendativa ora in discussione reca un contenuto sostanzialmente identico a quello di un ordine del giorno di recente approvato, con parere favorevole del Governo, stessa dalla Camera dei deputati, avente ad oggetto la salvaguardia delle aree agricole rispetto al consumo di suolo destinato ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
  Segnala, inoltre, che le tematiche di cui tratta l'articolo aggiuntivo Ciaburro 19.022 sono state di recente richiamate dallo stesso Presidente del Consiglio Draghi, il quale – alla vigilia di diversi incontri europei a livello istituzionale – ha ripetutamente manifestato l'intenzione di chiedere apposite deroghe alla Commissione europea proprio per consentire la coltivazione anche nei terreni di minori dimensioni del nostro Paese, purché idonei, ciò nell'ottica del graduale raggiungimento di una maggiore autosufficienza alimentare.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ciaburro 19.022.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 19.023, di cui è cofirmatario, volto ad istituire un Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, ricordando come solo nella seduta di ieri l'Assemblea della Camera su tale questione fondamentale ha votato un apposito ordine del giorno sul quale i gruppi di maggioranza si sono naturalmente divisi al proprio interno, pur incalzando il rappresentante del Governo presente in Aula affinché si procedesse con la necessaria tempestività rispetto ad un fenomeno – quello della siccità – che ha oramai assumendo dimensioni davvero. In tale quadro, esprime pertanto profondo stupore per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 19.023, il cui obiettivo essenziale risiede proprio nella necessità di apprestare un intervento immediato contro la siccità, chiedendo che possa perlomeno essere accantonato.

  Fabio RAMPELLI (FDI) si associa alle valutazioni testé espresse dal collega Trancassini, giacché l'articolo aggiuntivo Ciaburro 19.023 muove esattamente nella direzione dei ragionamenti svolti dalle diverse forze politiche, soprattutto di maggioranza, nel corso della seduta di ieri in Assemblea sul citato ordine del giorno. Nel rilevare come la crisi idrica nel nostro Paese abbia origini certamente lontane e le prospettive non appaiano al riguardo troppo ottimistiche, invita il Governo ad investire con maggiore decisione in soluzioni innovative, ad esempio sfruttando la risorsa rappresentata dall'acqua del mare, di cui le coste del nostro Paese sono ampiamente circondate, attraverso processi di desalinizzazione che ne consentano il reimpiego ad uso irriguo ovvero per scopi di produzione di energia elettrica.

  Marco OSNATO (FDI), riallacciandosi agli interventi svolti dai colleghi Trancassini e Rampelli, segnala che, da un lato, le odierne tecnologie già consentono di ricavare almeno in parte acqua dolce dal mare attraverso uno specifico trattamento, dall'altro, l'attuale ed eccezionale fenomeno di siccità ha finito con il mettere in ginocchio l'intero comparto agroalimentare del nostro Paese. Evidenzia in proposito come il Governo Draghi, che pure si è insediato sotto il segno dell'emergenza ed è sostenuto da una maggioranza parlamentare estremamente vasta, abbia palesemente fallito sia nell'individuare risposte immediate ai tanti problemi oggi irrisolti sia nel definire strategie a carattere strutturale e di ampio orizzonte temporale.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ciaburro 19.023.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, esprime parere favorevole sull'emendamento Sut 20.8, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trano 20.05, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cenni 20.017. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Loss 20.019 e Manzo 20.024, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lacarra 20.026, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cancelleri 20.032 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Masi 20.034.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Teresa MANZO (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 20.024.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara di fare proprio l'emendamento Manzo 20.024.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Lacarra 20.026.

  Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Sut 20.8 (vedi allegato 1).

  Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra l'articolo aggiuntivo 20.05 a sua firma, avente ad oggetto il rifinanziamento della cambiale agraria tramite un apposito stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca. Nel rilevare come quello della cambiale agraria sia uno strumento di estrema utilità per gli operatori del settore, giacché non comporta la prestazione di garanzie sotto forma di beni immobili od altre ipoteche, segnala che l'intero comparto ha subito sin dall'inizio dell'anno una perdita di fatturato di circa 200 milioni di euro. In tale quadro la proposta emendativa in esame, rispetto alla quale non comprende la contrarietà espressa dai relatori e dal Governo, si inserisce coerentemente nelle finalità del presente decreto-legge, al contempo mirando a tutelare l'export dei prodotti agroalimentari. Invita dunque il Governo, se non altro, a rendere note le eventuali iniziative legislative che intenda rapidamente adottare per sostenere le imprese agricole e della pesca.

  Alvise MANIERO (MISTO-A) ritiene che nell'attuale fase di grave crisi il Governo abbia il dovere di intervenire a sostegno delle imprese agricole e della pesca, che stanno affrontando un periodo di profonde difficoltà anche a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, che si riflettono inevitabilmente sul rincaro dei prezzi pagati dal cliente finale, tanto più nel contesto di una forte concorrenza sleale nel mercato dovuta alla vendita di prodotti cosiddetti italian sounding.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Trano 20.05 e approvano l'articolo aggiuntivo Cenni 20.017 (vedi allegato 1).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede che l'articolo aggiuntivo Loss 20.019 sia accantonato.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Loss 20.019.

  Fabio MELILLI, presidente, dichiara accantonato l'articolo aggiuntivo Loss 20.019.

  Teresa MANZO (M5S) evidenzia di aver ritirato l'articolo aggiuntivo 20.024 per errore. Prega quindi il presidente di voler ignorare la richiesta di ritiro e avanza una richiesta di accantonamento del medesimo articolo aggiuntivo 20.024.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che la richiesta di ritiro dell'articolo aggiuntivo Manzo 20.024 debba rimanere ferma e, come attuale firmatario del suddetto articolo aggiuntivo, ne chiede l'accantonamento.

  Fabio MELILLI, presidente, concordi i relatori, dichiara accantonato l'articolo aggiuntivo Trancassini 20.024.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Cancelleri 20.032 (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Masi 20.034.

  Fabio MELILLI, presidente, dichiara accantonato l'articolo aggiuntivo Masi 20.034.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 21, esprime parere contrario sull'emendamento Osnato 21.2, propone l'accantonamento dell'emendamento Prestigiacomo 21.6 e dell'articolo aggiuntivo Lupi 21.03. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Albano 21.08 e Osnato 21.09.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative su cui è stata espressa una proposta in tal senso dai relatori.

  Marco OSNATO (FDI), intervenendo per illustrare l'emendamento a sua prima firma 21.2, segnala che questo estende ad alcune spese per l'acquisto di beni immateriali nel settore del commercio le agevolazioni previste il piano Transizione 4.0. L'intervento è finalizzato alla modernizzazione e digitalizzazione del settore, richiesta da più parti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 21.2.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) segnala che l'articolo aggiuntivo Albano 21.08 estende l'ambito di applicazione della dilazione di pagamento delle cartelle esattoriali, consentendola, in caso di obiettiva difficoltà del contribuente, anche per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 150.000 euro. Inoltre si prevede che la decadenza dal beneficio avvenga dopo il mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque come attualmente previsto. Evidenzia infine che la disposizione produrrebbe anche un maggior gettito per l'erario.

  Marco OSNATO (FDI) sottolinea le difficoltà di pagamento delle cartelle esattoriali in conseguenza delle crisi economiche che si sono succedute negli ultimi anni. Evidenzia quindi come il proprio gruppo consideri questo un problema molto grave e come alcuni mesi fa fu approvato un ordine del giorno, con un'ampia maggioranza, che chiedeva l'introduzione di meccanismi deflattivi del contenzioso tributario. Segnala quindi come anche nel programma di un partito di maggioranza si proponga un ampliamento della possibilità di dilazione del pagamento delle imposte. Invita quindi i gruppi che concordano sulla necessità di una più ampia rateizzazione delle cartelle esattoriali ad approvare l'articolo aggiuntivo Albano 21.08.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Albano 21.08.

  Marco OSNATO (FDI) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 21.09 a sua prima firma prevede di ampliare l'elenco delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0. Si tratta di un intervento analogo a quello previsto dal precedente emendamento a sua prima firma 21.2, che si riferiva però ai beni immateriali.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Osnato 21.09.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede come si prevede di organizzare i lavori della seduta odierna.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che è prevista una pausa per la cena, ma non per il pranzo.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede che venga almeno effettuata una sospensione intorno alle ore 14, quando, come preannunciato, verranno presentate ulteriori proposte di riformulazione da parte dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, si riserva di valutare la richiesta al momento opportuno.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come, nell'organizzazione dei lavori delle Commissioni, non venga manifestato alcun rispetto per il diritto dei commissari di organizzare i propri impegni.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara disponibile a seguire i lavori delle Commissioni, indipendentemente dalla loro durata, in quanto la sua prima esigenza è veder approvate le proposte emendative che ha presentato. Ricorda inoltre come le presidenze abbiano preso l'impegno a non accettare la presentazione di proposte emendative dei relatori e del Governo estranee per materia.
  Fermi questi punti fondamentali, ritiene comunque opportuno ricevere indicazioni sull'andamento della seduta, allo scopo di organizzare di conseguenza i propri impegni personali.

  Fabio MELILLI, presidente, evidenzia di non ritenere opportuno effettuare un'interruzione in questo momento, al fine di non rallentare l'esame del provvedimento. Assicura comunque che verrà consentito ai relatori di valutare con la dovuta attenzione le proposte di riformulazione dei relatori e anche l'emendamento che il Governo prevede di presentare a breve.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede informazioni sul menzionato emendamento del Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI ricorda di aver già preannunciato che il Consiglio dei Ministri approverà in giornata un decreto-legge in materia energetica, le cui disposizioni verranno presentate alle Commissioni come emendamento del Governo.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) ribadisce l'esigenza di avere tempo a disposizione per esaminare proposte emendative e riformulazioni che verranno presentate.

  Fabio MELILLI, presidente, assicura che verrà garantito ai commissari la possibilità di approfondire il contenuto di tutte le proposte emendative e le riformulazioni che verranno presentate.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) evidenzia che per consentire un esame adeguato sarà necessario sospendere la seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, ricollegandosi a quanto evidenziato dall'onorevole Trano in merito alla necessità di consentire a tutti di illustrare le proprie proposte emendative, e ricordando che il provvedimento dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea a partire dal prossimo lunedì, ritiene opportuno non comprimere i tempi della discussione e non fissare un termine per la conclusione dell'esame in sede referente.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 22, propone l'accantonamento dell'emendamento Lacarra 22.21 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Zucconi 22.01 e Vallascas 22.013. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carabetta 22.03. Indi, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 23, propone l'accantonamento dell'emendamento Bella 23.1 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mollicone 23.02.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 22.01.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra dettagliatamente l'articolo aggiuntivo Vallascas 22.013, che riconosce agevolazioni fiscali per i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei loro dipendenti. Evidenzia che si tratta di un tema di notevole rilevanza, che consentirebbe di elevare il livello professionale dei lavoratori dipendenti.

  Alvise MANIERO (MISTO-A) ritiene che l'articolo aggiuntivo Vallascas 22.013 sia una proposta di buon senso in quanto volta a promuovere la crescita facendo leva sulle caratteristiche della nostra economia, che, non potendo contare su materie prime proprie, è un'economia di trasformazione. È quindi opportuno, a suo giudizio, incentivare tale aspetto promuovendo la formazione professionale dei lavoratori negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green, anche allo scopo di invertire l'attuale tendenza che vede l'Italia in coda alla classifica della World Bank delle economie che crescono in rapporto agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati. Auspica, pertanto, un ampio consenso sulla proposta in esame, che si pone nel quadro del PNRR, che incentiva la transizione digitale ed ecologica e l'indipendenza delle fonti energetiche.

  Nessuno altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vallascas 22.013.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di fornire maggiori particolari sulle modalità organizzative della seduta, come già richiesto all'inizio dei lavori odierni.

  Fabio MELILLI, presidente, ribadisce l'intenzione di sospendere la seduta delle Commissioni intorno alle 19, ora in cui si presume che il Governo depositerà l'emendamento preannunciato dal sottosegretario Freni questa mattina. La seduta, quindi, potrebbe riprendere intorno alle 22, per andare avanti il più possibile nell'esame delle proposte emendative. L'inizio della seduta di domani, ovviamente, dipenderà dall'andamento della seduta odierna. In ogni caso, ritiene opportuno convocare nel pomeriggio di oggi un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per meglio definire i dettagli dell'organizzazione dei lavori.

  Michele SODANO (MISTO) ritiene che il programma delineato dal presidente Melilli, che non prevede una pausa fino al pomeriggio, non consentirebbe alle opposizioni di svolgere correttamente le proprie funzioni.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) obietta che tale proposta di organizzazione dei lavori vada piuttosto a scapito della maggioranza, impossibilitata ad approfondire il contenuto dell'emendamento che il Governo si propone di presentare.

  Fabio MELILLI, presidente, non condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi intervenuti, dal momento che non è infrequente fare sedute di durata prolungata.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) ribadisce l'opportunità di sospendere la seduta ben prima delle 19, come proposto dal presidente Melilli.

  Fabio MELILLI, presidente, ritenendo utile acquisire anche l'avviso della maggioranza sulla questione e non essendoci obiezioni, sospende brevemente la seduta per convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.50.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che le Commissioni, che hanno terminato l'esame delle proposte emendative all'articolo 22, riprendono i lavori esaminando l'articolo aggiuntivo Mollicone 23.02.

  Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mollicone 23.02.

  Fabio MELILLI, presidente, invita i relatori a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 24, 25 e 26.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del collega relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Varchi 24.02 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Attis 24.06.
  Passando all'articolo 25, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lacarra 25.02, in quanto reca un contenuto analogo a quello dell'articolo 37 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Albano 25.03 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fiorini 25.04.
  Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 26, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Trancassini 26.1, Torto 26.2, Bitonci 26.3, Trizzino 26.4, Torromino 26.5, Ferri 26.6 e De Luca 26.7, dell'emendamento Sani 26.15, degli identici emendamenti Foti 26.28, Giacomoni 26.29, Gagliardi 26.30, Lucchini 26.31 e Del Barba 26.32, dell'emendamento Martino 26.37, degli identici emendamenti Del Barba 26.33, Lucchini 26.34, Gagliardi 26.35 e Giacomoni 26.36, dell'emendamento De Micheli 26.45, dell'emendamento Fragomeli 26.46, degli identici emendamenti Scanu 26.62, Bruno Bossio 26.63, Lucaselli 26.64, Maccanti 26.65, Grippa 26.66, Lupi 26.67, Lucchini 26.68, Torromino 26.69 e Mazzetti 26.70, degli identici emendamenti Gusmeroli 26.75, Martino 26.76 e Pagani 26.77, dell'emendamento Topo 26.80, degli identici emendamenti Plangger 26.79, Rampelli 26.81, Braga 26.82 e Mazzetti 26.83, dell'emendamento Patassini 26.88, nonché degli identici articoli aggiuntivi Lupi 26.04, Mandelli 26.05, Villarosa 26.06, Rizzetto 26.07, Torto 26.08, Cancelleri 26.09 e Pella 26.017, degli articoli aggiuntivi Aprile 26.014 e Topo 26.012, degli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 26.023, Del Barba 26.024, Foti 26.025 e Giacomoni 26.026, degli articoli aggiuntivi Maschio 26.028 e Maraia 26.032.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Varchi 24.02, di cui è firmatario, che propone il rifinanziamento della misura «Resto al Sud», che si è rivelata uno strumento in grado di creare occupazione, come dimostrano i dati, che certificano il finanziamento, fino ad oggi, di diecimila progetti nel meridione. Fratelli d'Italia, proprio per la sua capacità di attivare posti di lavoro, considera «Resto al Sud» una politica attiva del lavoro e ritiene opportuno finanziarne le spese utilizzando le risorse destinate al Reddito di cittadinanza, che, come già più volte sottolineato, non può considerarsi uno strumento in grado di facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro. Si rammarica, pertanto, che sia i relatori sia il Governo non abbiano tenuto nel giusto conto l'efficacia di tale misura, esprimendo piuttosto un parere contrario sulla proposta emendativa che ne prevede il rifinanziamento.

  Michele SODANO (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Varchi 24.02, condividendo il giudizio positivo del collega Trancassini sulla misura «Resto al Sud». Ricorda di essere stato il firmatario di un emendamento che, approvato a larga maggioranza, ha permesso nel 2020 di aumentare al 50 per cento la quota di contributo a fondo perduto e di ampliare la platea dei beneficiari. Ritiene opportuno il rifinanziamento proposto perché, come dimostrano i dati di Invitalia, «Resto al Sud» è l'unica misura di incentivo le cui adesioni continuano a crescere, a differenza di altre, la cui attrattiva, al contrario, diminuisce nel tempo. Essa, inoltre, permettendo un accesso quasi immediato al capitale, consente la creazione di imprese senza inutili lungaggini burocratiche. Auspica, pertanto, che altre forze, in primo luogo quelle che, ai tempi del Governo Renzi, se ne sono fatte promotrici, sostengano la proposta emendativa che dispone il rifinanziamento di uno strumento che si è dimostrato non solo efficace, in termini di risultati, ma anche efficiente, in termini di allocazione delle risorse.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Varchi 24.02.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Attis 24.06.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, fa presente che l'articolo aggiuntivo Lacarra 25.02 è di identico contenuto rispetto all'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Assemblea della seduta di ieri.

  Marco OSNATO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Albano 25.03, evidenzia che esso è volto a disciplinare la cosiddetta pacificazione fiscale ossia a far pagare ai contribuenti quanto dovuto senza l'applicazione di sanzioni e interessi, come richiesto da più parti.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Albano 25.03.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 27.08, Gagliardi 27.09, Lucchini 27.010, Del Barba 27.011 e Giacomoni 27.012. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Raduzzi 29.2.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 27.08, Gagliardi 27.09, Lucchini 27.010, Del Barba 27.011 e Giacomoni 27.012.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando l'emendamento 29.2 a sua firma, evidenzia che esso è volto ad ampliare i benefici a vantaggio delle imprese esportatrici per far fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della guerra in Ucraina. Chiede infine l'accantonamento della sua proposta emendativa.

  Alvise MANIERO (MISTO-A), nel condividere quanto già esposto dal collega Raduzzi, aggiunge che per un Paese come l'Italia che vanta un importante export che mantiene in attivo la bilancia commerciale, è necessario sostenere le aziende esportatrici.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) afferma che l'emendamento Raduzzi 29.2 è volte a prevedere un supplemento di agevolazioni per le imprese esportatrici che, a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime, hanno visto aggravarsi la loro situazione già provata dalla pandemia. Nel ribadire la richiesta di accantonamento, domanda quale siano gli aiuti che in alternativa a quelli proposti il Governo intende concedere a tali imprese.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 29.2.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel comunicare che sono state messe in distribuzione le riformulazioni presentate dal Governo, per consentirne l'esame sospende la seduta, che riprenderà alle ore 15.15.

  La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 16.

  Luigi MARATTIN, presidente, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 30.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 30, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Butti 30.012 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Butti 30.013. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 30.018, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone poi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Butti 30.025, Bruno Bossio 30.026, Liuzzi 30.027, Zanella 30.028 e Giacomoni 30.029. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 30.054 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cavandoli 30.068.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritorna su un tema segnalato al Governo come prioritario per il gruppo Forza Italia sin dall'avvio dell'esame del provvedimento e si dichiara sorpresa nell'osservare come gli altri gruppi non condividano la preoccupazione per la grave situazione che si è creata.
  Si tratta della nota questione della raffineria di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, che, in conseguenza della decisione – assolutamente condivisibile – di porre sanzioni sul petrolio proveniente dalla Russia, incontra serissimi problemi di approvvigionamento e, qualora non si intervenga in tempi rapidi, dovrà sospendere la propria attività lasciando senza lavoro circa 10.000 lavoratori. Inoltre, qualora ciò dovesse accadere, l'intera Sicilia rischierebbe di rimanere senza carburante.
  L'emendamento a sua prima firma 15.21 propone di estendere la garanzia SACE, disciplinata dall'articolo 15, alla raffineria di Priolo Gargallo. Ritiene che il Governo avrebbe dovuto prevedere una simile possibilità già nel testo originario del decreto-legge, in quanto la raffineria in questione rientra a pieno titolo nell'ambito delle imprese che sono state direttamente danneggiate dalla crisi ucraina.
  Lamenta quindi la mancanza di una risposta da parte degli esponenti del Governo, ai quali ha più volte rappresentato la necessità di approvare misure in favore della raffineria siciliana, e chiede di intervenire al più presto per affrontare la difficile situazione evidenziata ed evitare ripercussioni a livello sociale, anche in considerazione delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno in Sicilia.

  Il sottosegretario Federico FRENI, come ha già personalmente comunicato all'onorevole Prestigiacomo, evidenzia che la Presidenza del Consiglio sta valutando la questione della raffineria di Priolo Gargallo e in giornata esprimerà le proprie conclusioni al riguardo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede se le riformulazioni presentate dai relatori verranno esaminate subito o se si proseguirà l'esame del fascicolo delle proposte emendative segnalate.

  Luigi MARATTIN, presidente, propone di proseguire l'esame del fascicolo delle proposte emendative segnalate. Avverte che la seduta verrà sospesa per lo svolgimento di un ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI dopo la presentazione del preannunciato emendamento da parte del Governo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che l'emendamento del Governo avrebbe già dovuto essere stato presentato.

  Il sottosegretario Federico FRENI avverte che è ancora in corso una riunione del Consiglio dei Ministri nella quale dovrebbe essere approvato il preannunciato decreto-legge in materia energetica.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella giornata di ieri è stato presentato un primo fascicolo di proposte di riformulazione dei relatori, mentre oggi sono stati presentati altri due fascicoli di proposte di riformulazione dei relatori. Mancherebbe pertanto un ultimo fascicolo di proposte di riformulazione dei relatori e il preannunciato emendamento del Governo. Quando queste ultime proposte saranno state presentate si potrà definire con maggior precisione l'organizzazione dei lavori delle Commissioni in vista della conclusione dell'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO (FDI) segnala che gli articoli aggiuntivi Butti 30.013 e 30.025 recano semplificazioni procedurali per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione in aree soggette a rischio sismico, prevedendo che il progettista debba presentare una dichiarazione attestante il rispetto delle norme tecniche prescritte.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Butti 30.013.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 30.018.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 30.018, come riformulato (vedi allegato 1) e respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 30.054.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 31, propone l'accantonamento degli emendamenti Viscomi 31.2, Federico 31.10 e Frate 31.14 ed esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Scanu 31.05 e Zucconi 31.08.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti per i quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Marco OSNATO (FDI) segnala che l'articolo aggiuntivo Zucconi 31.08 prevede un intervento di detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del settore del turismo, per risolvere la questione della difficoltà di reperire manodopera in tale settore. Rammenta che si tratta di una questione frequentemente discussa negli ultimi mesi in programmi televisivi di approfondimento. L'intervento realizzerebbe un incremento degli stipendi netti, che sarebbero quindi preferiti dai lavoratori rispetto al reddito di cittadinanza.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) segnala che erano state presentate ben sei proposte emendative identiche all'articolo aggiuntivo Zucconi 31.08, a dimostrazione della larga condivisione della necessità di un taglio del cuneo fiscale per il settore del turismo, per superare gli effetti nefasti del reddito di cittadinanza sull'offerta di lavoro.

  Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Scanu 31.05 e Zucconi 31.08.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 32, esprime parere contrario sull'emendamento Tasso 32.4 e propone l'accantonamento dell'emendamento Barelli 32.16 e degli identici emendamenti Colmellere 32.21 e Nobili 32.22. Esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 32.23 e propone l'accantonamento degli emendamenti D'Attis 32.34, Di Muro 32.35, Del Sesto 32.36, Spadafora 32.44 e Di Giorgi 32.45. Propone inoltre l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lupi 32.02 e Buratti 32.03.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi per i quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Massimo UNGARO (IV) segnala di aver ritirato il proprio emendamento 32.1 – volto a prevede la concessione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 32 anche in favore dei pensionati non residenti in Italia – in quanto non è stato possibile individuare le risorse finanziarie per la sua copertura. Auspica comunque che tale intervento in favore dei pensionati italiani residenti all'estero possa essere presto realizzato con altro provvedimento.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tasso 32.4 e Rampelli 32.23.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 33, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Lupi 33.1, Rizzetto 33.2, Gusmeroli 33.3 e Zangrillo 33.4 e dell'emendamento Schullian 33.8. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sodano 33.01.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti per i quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Michele SODANO (MISTO) segnala che il proprio articolo aggiuntivo 33.01 è volto ad ampliare da 5 a 7 anni il periodo durante il quale è riconosciuta, per le nuove attività, l'aliquota agevolata del 5 per cento nell'ambito del regime forfettario. La proposta si fonda sulla considerazione che i due anni di crisi pandemica non hanno consentito ai beneficiari di godere a pieno del regime agevolato. Sottolinea quindi gli effetti positivi che una simile disposizione potrebbe avere, limitando la fuga all'estero di giovani, i quali emigrano per ricevere stipendi più elevati rispetto a quelli italiani.
  Chiede che l'articolo aggiuntivo sia accantonato ai fini di una sua riformulazione da parte dei relatori.

  Alvise MANIERO (MISTO-A) concorda con quanto evidenziato dal collega Sodano. Segnala infatti il positivo effetto realizzato in passato dalla misura, che ha comportato un notevole aumento del numero di nuove partite IVA.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), illustrando l'articolo aggiuntivo Sodano 33.01, evidenzia che esso è volto a consentire l'applicazione del regime fiscale forfettario per i giovani che si cimentano con l'attività imprenditoriale per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i sei successivi. Nel far notare che agevolare le attività autonome di chi è in cerca di occupazione può aiutare a diminuire il tasso di disoccupazione crescente, aggiunge che sarebbe opportuno anche prevedere a favore dei medesimi soggetti nel decreto cosiddetto di semplificazioni fiscali uno sgravio dalla contribuzione previdenziale da versare all'INPS. Si rivolge in particolare ai gruppi del centrodestra, da sempre sensibili al tema delle agevolazioni fiscali, affinché sostengano la proposta emendativa.

  Michele SODANO (MISTO) chiede al rappresentante del Governo quale accordo debba essere pattuito per ottenere l'approvazione di una proposta emendativa di buon senso come l'articolo aggiuntivo 33.01 a sua prima firma.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nel riconoscere che la proposta emendativa Sodano 33.01 è apprezzabile nel merito, fa presente che è carente di idonea copertura finanziaria e, per tale ragione, ribadisce il parere contrario.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Sodano 33.01.

  Claudio BORGHI (LEGA) chiede di poter sottoscrivere, con il consenso della presentatrice, l'emendamento Prestigiacomo 15.21 e dichiara la propria disponibilità ad accettare un'eventuale riformulazione che non ne alteri il contenuto. Aggiunge che anche nel caso della ISAB Srl di Siracusa le sanzioni nei confronti della Russia hanno avuto effetti dannosi nei confronti della realtà produttiva e occupazionale del nostro Paese.

  Marco OSNATO (FDI), a nome del gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia della Commissione Bilancio e della Commissione Finanze, chiede di poter sottoscrivere, con il consenso della presentatrice, l'emendamento Prestigiacomo 15.21.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Davide Aiello 33.033.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Davide Aiello 33.033.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere contrario sull'emendamento Romaniello 34.4. Quindi propone l'accantonamento dell'emendamento Zangrillo 34.5 e degli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.04, Zucconi 34.05, Scanu 34.06, Frassini 34.08 e Zangrillo 34.09.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che l'articolo aggiuntivo Faro 34.07 è stato ritirato.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Alemanno 34.022, Borghi Claudio 34.024 e 34.025, Carnevali 34.027 e Durigon 34.036.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zangrillo 34.5, degli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.04, Zucconi 34.05, Scanu 34.06, Frassini 34.08 e Zangrillo 34.09, degli articoli aggiuntivi Alemanno 34.022, Borghi Claudio 34.024 e 34.025, Carnevali 34.027 e Durigon 34.036.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) chiede se il Governo ritenga di poter modificare il parere espresso sull'articolo aggiuntivo 34.022 a sua prima firma e chiede di poterlo illustrare.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla deputata Alemanno, afferma che l'articolo aggiuntivo Alemanno 34.022 è stato accantonato.

  Luigi MARATTIN, presidente, precisa alla deputata Alemanno che l'accantonamento della proposta emendativa dalla stessa presentata ne impedisce l'esame al momento ma che eventualmente le è consentito intervenire su una proposta emendativa analoga.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 34.4.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia aveva indicato tra le proposte emendative segnalate un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 34 identico all'emendamento Zangrillo 34.5.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, propone l'accantonamento degli emendamenti Spessotto 35.1 e Raduzzi 35.2, dell'articolo aggiuntivo Maccanti 35.01, degli identici articoli aggiuntivi Lupi 35.02, Pella 35.03, Casu 35.04, Bignami 35.05 e Pastorino 35.06.

  Il Sottosegretario di Stato Federico FRENI concorda con il parere dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 35.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sodano 36.01, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lupi 36.02.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lupi 36.02.

  Michele SODANO (MISTO), illustrando l'articolo aggiuntivo 36.01 a sua prima firma, afferma che, nel presentarlo, si è ispirato ad una misura approvata in Germania a favore dei cittadini e degli stranieri per rilanciare il settore dei viaggi mediante un abbonamento forfettario per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Nel sottolineare che tale biglietto, detto VIAGGITALIA, avrebbe il valore di 9 euro e consentirebbe di usufruire di tutti i treni regionali per il mese di agosto prossimo, evidenzia che tale novità renderebbe i viaggi in Italia più sostenibili oltre che sotto il profilo economico anche sotto quello ambientale. Auspica che il Governo che intende primeggiare in Europa al pari delle altre importanti nazioni, si adegui anche su tale iniziativa, altrimenti gli aiuti previsti dal provvedimento in esame resteranno circoscritti soltanto alle grandi imprese e gruppi economici.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Sodano 36.01.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi D'Orso 37.012 e Pellicani 37.02, degli emendamenti Carbetta 38.5 e Rossi 39.8 limitatamente alla parte ammissibile e degli identici emendamenti De Menech 39.3, Trancassini 39.4, Carelli 39.5, Durigon 39.6, Pastorino 39.7 e Barelli 39.9. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Valente 39.11. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Caiata 39.15, Biancofiore 39.16, Durigon 39.17, Barelli 39.18 e Nobili 39.25. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tasso 39.02, 39.03 e 39.04. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Osnato 39.012, a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mugnai 39.013. Propone quindi di accantonare l'articolo aggiuntivo Gadda 39.024.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Orso 37.012 e Pellicani 37.02, degli emendamenti Carbetta 38.5 e Rossi 39.8 limitatamente alla parte ammissibile e degli identici emendamenti De Menech 39.3, Trancassini 39.4, Carelli 39.5, Durigon 39.6, Pastorino 39.7 e Barelli 39.9, degli identici emendamenti Caiata 39.15, Biancofiore 39.16, Durigon 39.17, Barelli 39.18 e Nobili 39.25 e sull'articolo aggiuntivo Gadda 39.024.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Tasso 39.02, 39.03 e 39.04.

  Marco OSNATO (FDI) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 39.012 a sua prima firma che è volto a riconoscere un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionale.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Osnato 39.012 nel testo riformulato.

  Mauro D'ATTIS (FI), a nome dei componenti dei gruppi di Forza Italia delle Commissioni Bilancio e Finanze, chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Osnato 39.012 nel testo riformulato.

  Massimo BITONCI (LEGA), a nome dei componenti del gruppo Lega della Commissione Bilancio, chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Osnato 39.012 nel testo riformulato.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali, Insieme per il futuro, Alternativa e il deputato Sodano sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Osnato 39.012 nel testo riformulato.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Osnato 39.012, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Felice Maurizio D'ETTORE (MISTO-VI-ICT), illustrando l'articolo aggiuntivo Mugnai 39.013, sottolinea che esso è volto ad estendere il credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario e, in particolare, delle società sportive di dimensioni più piccole che, grazie a tale misura, possono ricorrere alle sponsorizzazioni per finanziare le proprie attività. Chiede al rappresentante del Governo di spiegare le ragioni del parere contrario che non siano dovute a carenza di copertura finanziaria dal momento che l'impiego delle occorrenti risorse era già stato autorizzato con la legge di bilancio.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato D'Ettore, rileva che il credito d'imposta di cui trattasi è previsto a legislazione vigente per le spese relative al periodo intercorrente tra luglio e dicembre 2020. Un eventuale ampliamento avrebbe effetti in termini di saldo e indebitamento netto dell'anno finanziario 2022 e, pertanto, il parere del Governo è contrario.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mugnai 39.013.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 40.

  Alessandro CATTANEO, relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere contrario sugli emendamenti Albano 40.4, Trancassini 40.10 e Trizzino 40.17. Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Misiti 40.19, Fragomeli 40.20, Ferri 40.21, Trancassini 40.22, Bitonci 40.23, Fornaro 40.24 e Pella 40.25 e dell'emendamento Boldi 40.38; esprime quindi parere contrario sull'emendamento Caiata 40.39; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Trancassini 40.52, Frassini 40.53, De Luca 40.54 e Pella 40.55 e sugli identici emendamenti Trancassini 40.56, Ribolla 40.57, Pastorino 40.58, Fragomeli 40.59, Ruffino 40.60, Pella 40.61 e Lupi 40.62. Chiede quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Cavandoli 40.05, Frassini 40.013, Bitonci 40.019, Gusmeroli 40.020 e Pella 40.022.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'emendamento Albano 40.4, ne raccomanda l'approvazione specificando che esso è volto ad incrementare l'indennità per il personale del comparto sanitario e, in particolare per il personale del pronto soccorso, che ha affrontato anni difficili a causa della pandemia.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Albano 40.4.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento 40.10 a sua prima firma, precisa che esso è volto ad assegnare risorse a comuni e città metropolitane finanziariamente provate dall'aumento dei costi energetici. Ricorda che in proposito c'era l'accordo di quasi tutte le forze politiche in considerazione della situazione difficile degli enti locali che a fronte dell'aumento dei costi spesa si troveranno costretti a tagliare servizi e spesa di carattere sociale. Invita pertanto il Governo a rivedere il parere sull'emendamento.

  Alessandro CATTANEO, relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, condivide quanto affermato dal deputato Trancassini. Riferisce, in proposito, che i problemi degli enti locali erano effettivamente emersi nel corso dell'audizioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato al riguardo, ha assicurato che le risorse in questione verranno stanziate con il prossimo decreto-legge e, comunque, prima della pausa estiva. Invita quindi il deputato Trancassini a trasformare il proprio emendamento in un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo in tal senso.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede conferma dell'impegno del Governo ad individuare e stanziare risorse per gli enti locali, come proposto dall'emendamento a sua firma. Ritira quindi l'emendamento 40.10 a sua firma.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede di sottoscrivere l'emendamento Trizzino 40.17 e che venga posto in votazione.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Trizzino 40.17 e Caiata 40.39 e approvano gli identici emendamenti Trancassini 40.52, Frassini 40.53, De Luca 40.54 e Pella 40.55 e gli identici emendamenti Trancassini 40.56, Ribolla 40.57, Pastorino 40.58, Fragomeli 40.59, Ruffino 40.60, Pella 40.61 e Lupi 40.62 (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 41.

  Alessandro CATTANEO, relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, propone l'accantonamento dell'emendamento Adelizzi 41.1, degli identici emendamenti Lupi 41.2, Trancassini 41.3, Gerardi 41.4, Pastorino 41.5 e Pella 41.6, degli identici emendamenti D'Alessandro 41.8 e Russo Paolo 41.9, degli identici emendamenti Trancassini 41.11, Bitonci 41.12, Misiti 41.13, Fornaro 41.14, dell'emendamento Boccia 41.20 e dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 41.04.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso. Quindi, invita i relatori a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 42.

  Alessandro CATTANEO, relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, propone l'accantonamento dell'emendamento Rixi 42.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Adelizzi 42.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); propone l'accantonamento degli emendamenti Raduzzi 42.4 e Russo Paolo 42.9; esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Suriano 42.01 e Ehm 42.04, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 42.010 e Foti 42.013.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Rixi 42.3 e Russo Paolo 42.9.

  Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Adelizzi 42.5, evidenzia che la sua riformulazione, che prevede il coinvolgimento anche della città di Genova, comprime le risorse già previste per le altre città. A suo avviso, ad un aumento della platea dei beneficiari avrebbe dovuto corrispondere un aumento delle risorse previste. Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sulla votazione dell'emendamento come riformulato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Adelizzi 42.5, come riformulato (vedi allegato 1) e respingono l'articolo aggiuntivo Suriano 42.01.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), dopo aver chiesto di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ehm 42.04, chiede che venga posto in votazione.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Ehm 42.04 e gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 42.010 e Foti 42.013.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 43.

  Alessandro CATTANEO, relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere contrario sull'emendamento Osnato 43.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Trancassini, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 43.18.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme quello dei relatori.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 43.1.

  Raffaele TOPO (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento Trancassini 43.13 nella nuova formulazione che viene accettata dal proponente.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Trancassini 43.13, come riformulato (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento 43.18 a sua prima firma, precisa che esso è volto a sopprimere i commi 8 e 9 contenenti aiuti economici in favore del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni. Si tratta a suo avviso di un aiuto troppo specifico che costituisce una macchia del provvedimento che ha negato aiuti a sostegno di interi comparti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 43.18.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 44 e 47.

  Alessandro CATTANEO, relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bellucci 44.02; esprime altresì parere contrario sull'emendamento Cunial 47.1 e sull'articolo aggiuntivo Vianello 47.01.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme quello dei relatori.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bellucci 44.02.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento 47.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Vianello 47.01 di cui è cofirmatario, precisa che esso è volto ad abrogare la norma che consente al Governo di inviare armi in Ucraina. Aggiunge che il Governo italiano, a differenza di quello tedesco, non ha mai fornito specificazioni in merito alla quantità e alla tipologia di armi fornite all'Ucraina. Invita quindi i colleghi contrari all'invio di armi in Ucraina a votare in favore dell'emendamento.

  Alvise MANIERO (MISTO-A) sottolinea che è doveroso abrogare la norma oggetto della proposta emendativa che costituisce una deroga all'ordinamento militare. Evidenzia che mentre dal sito del Governo tedesco si possono evincere tutte le informazioni concernenti l'invio in Ucraina di armi da parte della Germania, il Governo italiano è molto opaco in merito. Le uniche informazioni al riguardo sono ricavabili dalle immagini inviate dagli stessi soldati ucraini, che peraltro lamentano l'invio di armi risalenti alla seconda guerra mondiale e complicate da usare, nonché dagli operatori delle ONG o, addirittura, dai soldati russi che le intercettano. Invita anche lui a votare l'articolo aggiuntivo Vianello 47.01.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), concordando con gli onorevoli intervenuti in precedenza, ritiene che l'utilizzo di risorse pubbliche richieda trasparenza, così come ha fatto la Germania, che ha rendicontato la quantità e la tipologia di armi inviate in Ucraina. A suo avviso, inoltre, l'invio di armi in Ucraina non fa altro che alimentare la tensione. Reputa necessario che i cittadini italiani siano messi a conoscenza della quantità e della tipologia di armi acquistate dal nostro Paese e inviate in Ucraina. Crede pertanto che l'articolo aggiuntivo Vianello 47.01 dovrebbe essere condiviso dal tutte le forze politiche.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vianello 47.01.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 48, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Comaroli 48.01, Fassina 48.02 e Pella 48.03, purché siano riformulati come riportato in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Incerti 48.04 e Trancassini 48.05. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 49, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Osnato 49.02 e Raduzzi 49.08.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Comaroli 48.01, Fassina 48.02 e Pella 48.03, nel testo riformulato, e gli identici articoli aggiuntivi Incerti 48.04 e Trancassini 48.05 (vedi allegato 1) e respingono l'articolo aggiuntivo Osnato 49.02.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando l'articolo aggiuntivo 49.08 a sua prima firma, evidenzia che esso ha lo scopo di ridurre l'aliquota IVA applicata ai beni alimentari. Ritiene si tratti di una misura volta a calmierare i prezzi dei beni di prima necessità in un momento di forte difficoltà per le famiglie italiane. Riferisce che secondo alcune stime la misura proposta dall'articolo aggiuntivo 49.08 a sua prima firma garantirebbe alle famiglie italiane un risparmio di circa 400 euro annui.

  Alvise MANIERO (MISTO-A), concordando con l'onorevole Raduzzi, ritiene che il Governo dovrebbe adottare per i beni alimentari una misura analoga a quella introdotta rispetto alle accise sul carburante. Sottolinea, inoltre, che, con l'aumento dei prezzi dei beni alimentari, il gettito dello Stato derivante dall'IVA ad essi applicata cresce. Pertanto, crede sia opportuno ridurre l'aliquota IVA sui beni alimentari mantenendo il gettito invariato.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), concordando con gli onorevoli Raduzzi e Maniero, sottolinea che l'inflazione ha anche l'effetto di erodere gli stipendi dei lavoratori e evidenzia il fatto che sono anni che, a causa della crisi economica, prima, e della pandemia e della guerra, poi, le famiglie italiane sono in grave difficoltà. Fa presente, quindi, che allo scopo di ovviare ulteriori rincari a carico dei cittadini l'articolo aggiuntivo Raduzzi 49.08 propone di ridurre l'aliquota IVA sui beni alimentari.

  Michele SODANO (MISTO), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Raduzzi 49.08, non comprende il parere contrario del Governo su tale proposta emendativa, che ha lo scopo di aiutare le fasce più deboli della popolazione. A suo avviso, un decreto-legge che viene chiamato «Aiuti» dovrebbe sostenere i soggetti che hanno realmente bisogno, ma, invece, sostiene solo le società multinazionali. Ritiene che la maggioranza dovrebbe condividere l'articolo aggiuntivo Raduzzi 49.08 in modo da ridare dignità al Parlamento e al ruolo dei parlamentari. Crede, inoltre, che l'aumento dei prezzi nel nostro Paese dipende anche dal fatto che la classe politica non è attenta al potere d'acquisto dei cittadini. Concludendo, pensa che i deputati che voteranno contro l'articolo aggiuntivo Raduzzi 49.08 non stiano svolgendo con onore il proprio ruolo.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Raduzzi 49.08.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 51, esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 51.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Piccoli Nardelli 51.2. In proposito avverte che l'emendamento Del Sesto 51.3 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Piccoli Nardelli 51.2. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pagani 51.25 e Maria Tripodi 51.27. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Raduzzi 51.34 e Trano 51.35. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 52, propone di accantonare gli identici emendamenti Morani 52.2, Schullian 52.3 e Gagliardi 52.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Morani 52.6, Schullian 52.7 e Gagliardi 52.8. Propone di accantonare l'emendamento Mancini 52.9 e l'articolo aggiuntivo Del Barba 52.03.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori, tranne che sugli identici emendamenti Morani 52.6, Schullian 52.7 e Gagliardi 52.8, rispetto ai quali si rimette alla Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento 51.1 a sua prima firma, si stupisce di come il Ministro Franceschini riesca a intervenire in tutti i provvedimenti di urgenza al fine di incrementare consulenze e assunzioni nel suo Ministero. In proposito, sottolinea che il successivo emendamento Piccoli Nardelli 51.2 addirittura aumenta le risorse stanziate dall'articolo 51, nonostante il Governo avesse dichiarato che non c'erano risorse disponibili per approvare ulteriori emendamenti parlamentari. Reputa che questo non sia un buon segnale in un momento particolarmente difficile per il Paese. Concludendo, a nome del suo gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 51.1 a sua prima firma e il voto contrario sull'emendamento Piccoli Nardelli 51.2.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nel sottoscrivere l'emendamento Trancassini 51.1, ribadisce quanto già affermato in altre occasioni, ossia che spesso gli incarichi creati per agevolare la realizzazione degli interventi del PNRR non sono affatto funzionali all'obiettivo che intendono perseguire. A suo avviso, infatti, il mondo della cultura avrebbe bisogno di interventi volti alla valorizzazione dei beni culturali, piuttosto che del conferimento di nuovi incarichi inutili.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Trancassini 51.1 e approvano l'emendamento Piccoli Nardelli 51.2 e gli identici emendamenti Pagani 51.25 e Maria Tripodi 51.27 (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'emendamento Del Sesto 51.3 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Piccoli Nardelli 51.2.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 51.35, volto a sopprimere il comma 10 dell'articolo 51 del presente decreto, che affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffusione dei contenuti trasmessi da Russia Today e Sputnik. Ferma naturalmente restando la presa di distanza rispetto alle politiche di Putin, ritiene che in un mondo oramai globalizzato e basato sulla libera circolazione delle informazioni tale disposizione sia di una gravità inaudita e intollerabile, giacché introduce una sorta di bavaglio alla libertà di pensiero e di informazione che appare palesemente incostituzionale, osservando come altrimenti occorrerebbe censurare anche i tanti quotidiani politici italiani che spesso della disinformazione fanno una pratica costante.

  Alvise MANIERO (MISTO-A), associandosi a quanto testé evidenziato dal collega Trano, si limita ad osservare che la libertà di informazione costituisce una delle basi fondamentali del nostro sistema democratico-costituzionale, essendo ad ogni evidenza inaccettabile affidare ad una Authority esterna il compito di discernere ciò che è vero da ciò che non è.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Raduzzi 51.34 e Trano 51.35.

  Luigi GALLO (M5S) chiede delucidazioni circa i soggetti interessati dalla rimodulazione del termine temporale prevista dall'emendamento in discussione.

  Fabio MELILLI, presidente, informa che la disposizione in esame riguarderebbe una società pubblica della Valle d'Aosta operante nel settore idrico, interessata ad effettuare investimenti anche nel settore della produzione energetica.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Morani 52.6, Schullian 52.7 e Gagliardi 52.8 (vedi allegato 1).

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 54 a 58, propone di accantonare gli identici emendamenti Rixi 54.3 e Grippa 54.4 nonché gli identici emendamenti Pella 54.5, Fregolent 54.6 e Comaroli 54.8, esprime parere contrario sugli emendamenti Osnato 55.14, Lucaselli 55.16, Ungaro 55.23, Raduzzi 55.27, Trancassini 55.38 e 55.59 e Meloni 56.2. Propone di accantonare l'emendamento Navarra 56.3, esprime parere contrario sull'emendamento Trano 57.1, propone di accantonare l'emendamento Braga 58.1 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 58.01.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Rixi 54.3 e Grippa 54.4, degli identici emendamenti Pella 54.5, Fregolent 54.6 e Comaroli 54.8, nonché degli emendamenti Navarra 56.3 e Braga 58.1.

  Marco OSNATO (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 55.14, esprime stupore per il parere contrario formulato dai relatori e dal Governo, dal momento che esso estende il contributo straordinario sui cosiddetti extraprofitti anche alle banche e agli intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati comunque connessi al settore energetico, con ciò perseguendo finalità di maggiore equità tra i soggetti sottoposti a tassazione e assicurando un incremento di gettito per l'erario da destinare a misure di sostegno a famiglie ed imprese nella difficile fase attuale.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Osnato, osserva come l'emendamento in discussione affronti un tema di assoluta centralità, rispetto al quale – analogamente a quanto del resto già avvenuto con il tentativo in passato di sottoporre a tassazione i cosiddetti colossi del web, che soprattutto durante il lungo periodo della pandemia hanno visto incredibilmente aumentare i propri profitti – si registra un atteggiamento di totale chiusura da parte della maggioranza di Governo, troppo spesso incline, a suo parere, ad una certa accondiscendenza nei confronti del sistema bancario e del mondo della speculazione finanziaria, a danno generale della credibilità della politica intesa nel suo complesso.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 55.14.

  Massimo UNGARO (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 55.23.

  Silvia FREGOLENT (IV), cofirmataria della citata proposta emendativa, intende comunque lasciare agli atti delle Commissioni la necessità di intervenire sulle rilevanti questioni affrontate dall'emendamento Ungaro 55.23, onde evitare il verificarsi di danni economici ingiusti a carico delle società incaricate della vendita e l'insorgere di probabili contenziosi con lo Stato, segnalando soprattutto come in settori così delicati non sia possibile stabilire determinate regole salvo poi disattenderle attraverso una continua e a volte repentina modifica della disciplina normativa, pena una totale incertezza del diritto applicabile.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel concordare con le considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Fregolent, si limita ad osservare che il Governo Draghi è troppo spesso propenso a proclamare pubblicamente regole e a ingenerare legittime aspettative che vengono poi puntualmente disattese, come dimostrato in modo esemplare dall'intera vicenda relativa al cosiddetto superbonus del 110 per cento.

  Massimo UNGARO (IV) chiede al rappresentante del Governo se nel prossimo futuro l'Esecutivo abbia perlomeno l'intenzione di intervenire sulle questioni oggetto dell'emendamento a sua prima firma 55.23, di cui conferma il ritiro.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nel prendere atto che l'emendamento Ungaro 55.23 è stato ritirato dai presentatori, non ritiene opportuno in tale sede impegnare direttamente il Governo, ferma restando la sua disponibilità ad un confronto in via informale.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Raduzzi 55.27 e ne illustra le finalità, rimarcando in particolare la necessità di contrastare possibili fenomeni di elusione fiscale da parte delle grandi aziende operanti nel settore dei prodotti energetici e petroliferi, cui invece il decreto-legge in esame sembra offrire inopinatamente una finestra temporale per modificare le proprie scritture contabile e, conseguentemente, ridurre la base imponibile su cui calcolare il contributo straordinario dovuto per gli extraprofitti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 55.27.

  Marco OSNATO (FDI) ritiene che l'emendamento Foti 55.38 sia assolutamente di buon senso. È infatti finalizzato a chiarire che i profitti sui quali si applica il contributo straordinario di cui all'articolo 55 devono essere considerati al netto delle accise versate. In caso contrario si dovrebbe pagare il contributo su un importo già soggetto ad imposta.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) rammenta come, parlando con i colleghi di altri gruppi, aveva ritenuto che l'opportunità di sottoporre a contributo solo il saldo al netto delle accise fosse largamente condivisa, come dimostrato anche dalle proposte emendative presentate e segnalate da più deputati.
  L'opinione pubblica è stata indotta a ritenere che il contributo di cui all'articolo 55 colpisca solo poche grandi società, che hanno conseguito indebiti vantaggi in conseguenza dell'aumento dei prezzi dell'energia. Si tratta invece di migliaia di imprese, anche di piccole dimensioni.
  Chiede quindi quale sia il motivo del parere contrario espresso da relatori e Governo sugli emendamenti Foti 55.38 e identici, che ha indotto gli esponenti di altri gruppi a ritirare le proprie proposte emendative. Auspica che non si tratti di una mera considerazione basata sulla necessità di ricavare maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
  Rammentando poi come in situazioni di gravi difficoltà un intervento tempestivo possa fare la differenza, auspica che la problematica possa essere risolta in occasione dell'esame della prossima legge di bilancio.

  Fabio MELILLI, presidente, esprime il timore che l'esame della prossima legge di bilancio sarà impegnativo per il Parlamento.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Foti 55.38 e 55.59.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia che l'emendamento Meloni 56.2, attraverso la soppressione dei commi da 2 a 4 dell'articolo 56, ripristina la destinazione al Sud dell'Italia del Fondo sviluppo e coesione. Ritiene infatti errato ridurre le risorse destinate al Mezzogiorno in un momento in cui si registra grande attenzione per questa parte del Paese anche in relazione all'attuazione del PNRR.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Meloni 56.2.

  Fabio MELILLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Trano 57.1, s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 58.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luigi GALLO (M5S) chiede chiarimenti in merito alla riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Braga 58.1 ed esprime il dubbio che la nuova formulazione si riferisca a una finalità differente rispetto a quella prevista nel testo originario dell'emendamento.

  Il sottosegretario Federico FRENI assicura che in entrambi i casi il riferimento è a risorse che sono già nella disponibilità del Ministero della transizione ecologica.
  Evidenzia inoltre che la modifica al comma 4 dell'articolo 58 è diretta a correggere un errore che è stato segnalato dagli uffici della Camera.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Braga 58.1.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Braga 58.1, come riformulato (vedi allegato 1) e l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 58.01 (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), essendo stato testé esaurito il primo esame del fascicolo degli emendamenti segnalati, chiede di iniziare un nuovo esame del medesimo fascicolo a partire dall'articolo 1.

  Fabio MELILLI, presidente, ritiene opportuno, in attesa del preannunciato emendamento del Governo, passare all'esame delle proposte emendative dei relatori, per le quali annuncia che sono stati presentati due subemendamenti, entrambi giudicati ammissibili (vedi allegato 2).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Tripiedi 0.2.020.1 e Trancassini 0.51.42.1 e raccomanda l'approvazione delle proposte emendative dei relatori.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sul subemendamento Tripiedi 0.2.020.1, in quanto oneroso, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi dei relatori 2.020 e 26.034 e sull'emendamento dei relatori 27.9, limitatamente alla parte ammissibile. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Trancassini 0.51.42.1 e parere favorevole sull'emendamento dei relatori 51.42 e sull'articolo aggiuntivo dei relatori 51.010.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che il subemendamento Tripiedi 0.2.020.1 è stato ritirato dai presentatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi 2.020 e 26.034 dei relatori e l'emendamento 27.9 dei relatori, limitatamente alla parte ammissibile (vedi allegato 1).
  Le Commissioni respingono poi il subemendamento Trancassini 0.51.42.1.
  Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 51.42 dei relatori e l'articolo aggiuntivo 51.010 dei relatori (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Davide Crippa 1.020 e Zolezzi 14.053, sull'articolo aggiuntivo Pella 40.022 e sull'emendamento Pella 5.18.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Pella 40.022 è stato sottoscritto dai componenti dei gruppi Partito Democratico, Lega e Liberi e uguali.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Davide Crippa 1.020 e Zolezzi 14.053, l'articolo aggiuntivo Pella 40.022 e l'emendamento Pella 5.18 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che verranno ora esaminate le proposte emendative contenute nei fascicoli delle riformulazioni proposte dai relatori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) non condivide la scelta di passare all'esame delle proposte emendative contenute nei fascicoli delle riformulazioni proposte dai relatori senza aver prima completamente esaurito il fascicolo delle proposte emendative segnalate.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lupi 2.52, Osnato 2.53, Zucconi 2.43, Zanichelli 2.55, Vanessa Cattoi 2.56, Pella 2.57, Del Barba 2.58 e Baratto 2.59, a condizione che siano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1) e sugli identici emendamenti Gariglio 3.11, Tateo 3.13, Scagliusi 3.14, D'Attis 3.15 e Pentangelo 3.16, a condizione che siano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Lupi 2.52, Osnato 2.53, Zucconi 2.43, Zanichelli 2.55, Vanessa Cattoi 2.56, Pella 2.57, Del Barba 2.58 e Baratto 2.59 e degli identici emendamenti Gariglio 3.11, Tateo 3.13, Scagliusi 3.14, D'Attis 3.15 e Pentangelo 3.16 hanno accettato la riformulazione dei loro emendamenti proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lupi 2.52, Osnato 2.53, Zucconi 2.43, Zanichelli 2.55, Vanessa Cattoi 2.56, Pella 2.57, Del Barba 2.58 e Baratto 2.59, come riformulati, e gli identici emendamenti Gariglio 3.11, Tateo 3.13, Scagliusi 3.14, D'Attis 3.15 e Pentangelo 3.16, come riformulati (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 3.31, Gagnarli 3.32, sugli identici emendamenti Incerti 3.33, Lupi 3.34, Viviani 3.35 e Trancassini 3.36 e sugli identici articoli aggiuntivi Trancassini 4.05, Golinelli 4.06 e Incerti 4.07 in materia di aiuti al settore della pesca, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con i pareri dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che i presentatori degli emendamenti Cenni 3.31, Gagnarli 3.32, degli identici emendamenti Incerti 3.33, Lupi 3.34, Viviani 3.35 e Trancassini 3.36 e degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 4.05, Golinelli 4.06 e Incerti 4.07 accettano la riformulazione delle loro proposte emendative.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti Giovanni Russo 3.049, Cenni 3.31, Gagnarli 3.32, gli identici emendamenti Incerti 3.33, Lupi 3.34, Viviani 3.35 e Trancassini 3.36, Gagnarli 3.37, Spena 3.38, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 4.05, Golinelli 4.06 e Incerti 4.07, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Toma 5.13, Patassini 5.14, Squeri, 5.15, Bellachioma 5.16 e Moretto 5.30 a condizione che siano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti De Toma 5.13, Patassini 5.14, Squeri, 5.15, Bellachioma 5.16 e Moretto 5.30 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti De Toma 5.13, Patassini 5.14, Squeri, 5.15, Bellachioma 5.16 e Moretto 5.30 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Siracusano 5.25 a condizione che sia riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che il presentatore dell'emendamento Siracusano 5.25 accetta la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Siracusano 5.25 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Nardi 6.51 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che il presentatore dell'emendamento Nardi 6.51 accetta la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Nardi 6.51 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mazzetti 6.63 e Frassini 6.64 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che i presentatori identici emendamenti Mazzetti 6.63 e Frassini 6.64 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Mazzetti 6.63 e Frassini 6.64 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Sut 7.9 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che il presentatore dell'emendamento Sut 7.9 accetta la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Sut 7.9 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Federico 14.113 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che il presentatore dell'emendamento Federico 14.113 accetta la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Federico 14.113 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cenni 15.17, Caretta 15.18, Gadda 15.19 e Anna Lisa Baroni 15.20 a condizione che siano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Cenni 15.17, Caretta 15.18, Gadda 15.19 e Anna Lisa Baroni 15.20 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cenni 15.17, Caretta 15.18, Gadda 15.19 e Anna Lisa Baroni 15.20, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Saccani Jotti 28.5 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che il presentatore dell'emendamento Saccani Jotti 28.5 accetta la riformulazione dei relatori.

  Luigi GALLO dichiara l'astensione del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento Saccani Jotti 28.5.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Saccani Jotti 28.5 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che il Governo intende presentare, entro le ore 20 circa della serata odierna, le riformulazioni di alcune proposte emendative presentate e che presenterà l'emendamento che trasfonde il contenuto del decreto-legge in materia di energia deliberato dal Consiglio dei Ministri, dopo che il Presidente della Repubblica lo avrà emanato.

  Fabio MELILLI, presidente, convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite per organizzare il prosieguo dei lavori sulla base delle indicazioni testé comunicate dal rappresentante del Governo.

  La seduta, sospesa alle 19.10, riprende alle 19.25.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che, con riferimento alla proposta emendativa 51.08 dei relatori, alla luce dell'ampia condivisione da parte di tutti i capigruppo delle Commissioni e della finalità meritoria della proposta emendativa, la presidenza comunica la revisione della decisione di inammissibilità pronunciata nella seduta odierna. La proposta emendativa in esame, infatti, differendo i termini previsti a legislazione vigente per l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale contro il COVID-19, ed essendo rivolta al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale nonché ad altre specifiche categorie di dipendenti pubblici, si rivolge a soggetti che a vario modo sono interessati da numerose misure presenti nel provvedimento in esame, in primo luogo dal sussidio economico una tantum di cui agli articoli 31 e 32. In secondo luogo, la misura, limitando il numero di soggetti che sono o passibili di sanzione pecuniaria, rappresenterebbe un sostegno, sebbene indiretto, al reddito dei suddetti soggetti, in linea con le misure recate dai citati articoli 31 e 32, nonché con la finalità generale del provvedimento. Sulla base delle predette considerazioni, la presidenza ha pertanto ritenuto di riammettere la proposta emendativa 51.08 dei relatori. Avverte quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta emendativa 51.08 dei relatori è fissato per le ore 20 della giornata odierna.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) invita la presidenza a verificare che vi sia effettivamente una piena condivisione dei gruppi, ivi comprese le componenti del gruppo Misto, in ordine al contenuto della proposta emendativa, condizione essenziale ai fini di una sua riammissione.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che risulta confermata l'unanime volontà di tutti i gruppi e componenti di affrontare le questioni oggetto della proposta emendativa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che, secondo gli accordi intercorsi nel corso dell'Ufficio di presidenza, sarà convocata alle ore 20.30.

  La seduta termina alle 19.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 giugno 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 21.15.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta della giornata odierna.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, avverte che devono essere depositate alcune proposte di riformulazione e un emendamento dei relatori volto a recepire il testo del decreto-legge in materia di energia approvato nell'odierna riunione del Consiglio dei ministri. Propone quindi di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, al fine di organizzare il prosieguo dei lavori.

  La seduta, sospesa alle 21.20, riprende alle 21.25.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, informa che sono state depositate le preannunciate proposte di riformulazione e l'emendamento dei relatori 1.11. Fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale ultima proposta emendativa alle ore 24.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata alle ore 24 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 21.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 giugno 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 00.45 del 1° luglio 2022.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Seguito dell’esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta del 30 giugno 2022.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che l'esame del provvedimento riprenderà dal subemendamento Trano 0.51.08.1.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il subemendamento 0.51.08.1 a sua prima firma, sottolinea che le sanzioni irrogate alle persone ultracinquantenni che non hanno voluto vaccinarsi non sono state previste in alcun altro Paese europeo. Fa appello soprattutto ai componenti dei gruppi Lega e MoVimento 5 Stelle, che, durante l'esame in Commissione affari sociali, si erano dichiarati contrari a tale misura ricattatoria nei confronti dei cittadini, affinché approvino la proposta emendativa che è volta a privare di effetto tali sanzioni.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Raduzzi 0.51.08.1, ricorda che le sanzioni comminate alle persone ultracinquantenni che rifiutavano di vaccinarsi presentano profili di illegittimità rilevati anche dal Garante per la privacy derivanti dalla trasmissione dei dati sensibili inerenti la vaccinazione. D'altra parte sostiene che l'importo di tale sanzione, pari a 100 euro, da un lato non è di entità tale da esercitare un effetto dissuasivo ma, dall'altra, ha rappresentato un'ulteriore umiliazione, oltre che un aggravio economico, per chi ha subito la sospensione della retribuzione. Conclude affermando che, mediante il subemendamento all'articolo aggiuntivo 51.08 dei relatori, che peraltro è stato riammesso dopo essere stato dichiarato inammissibile, si intende sterilizzare tali sanzioni e sopprimere la decisione di imporre un obbligo vaccinale che presenta profili di incostituzionalità.

  Beatrice LORENZIN (PD), a testimonianza del fatto che una medesima norma può essere letta in modo diametralmente opposto, fa presente che i relatori hanno inteso presentare una proposta che non si prefigge la soppressione totale delle sanzioni né mette in discussione la bontà delle scelte compiute dal Governo in materia di vaccinazione. Nel rammentare che alla campagna di vaccinazione nazionale hanno aderito milioni di cittadini, precisa che l'articolo aggiuntivo 51.08 dei relatori si limita ad intervenire esclusivamente sulle situazioni in cui, per i motivi più vari, la vaccinazione è intervenuta con ritardo.

  Michele SODANO (MISTO) invita i colleghi ad utilizzare il tempo che resta fino al conferimento del mandato dei relatori per svolgere una discussione seria: Rileva che al contrario molti componenti delle Commissioni V e VI sono impegnati in discussioni private che non riguardano il merito del subemendamento in esame.

  Luigi MARATTIN, presidente, invita i colleghi ad uscire dall'aula nel caso intendano conversare tra di loro.

  Michele SODANO (MISTO) sottolinea che se i colleghi evitassero di fare «capannelli» durante la seduta, sarebbe possibile probabilmente trovare una convergenza sulla norma in esame. Ritiene infatti che l'imposizione di una sanzione per gli ultracinquantenni che non si sono vaccinati, peraltro entro una finestra temporale delimitata, sia assolutamente priva di senso. Pertanto invita i colleghi a sopprimere tale sanzione, rilevando come non si possa chiedere di pagare cento euro a chi ha commesso un così grave reato come quello di non vaccinarsi.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Trano 0.51.08.1.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede al presidente chiarimenti in merito all'esito della votazione appena svolta, con particolare riferimento ai colleghi che non hanno alzato la mano.

  Luigi MARATTIN, presidente, nel sottolineare che in Commissione non vi è la registrazione del voto, precisa che chi non ha alzato la mano evidentemente non ha partecipato alla votazione.

  Luigi GALLO ringrazia preliminarmente i gruppi per aver consentito la riammissione dell'articolo aggiuntivo 51.08 dei relatori, che consente di risolvere il problema dei soggetti ultracinquantenni che, per quanto in ritardo, hanno deciso di vaccinarsi, rispondendo al richiamo del Governo alla responsabilità. Ritiene infatti che l'eliminazione di tale sanzione costituisca un bel segnale.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) rileva in primo luogo il caos determinatosi con riguardo all'irrogazione delle sanzioni che, in molti casi, sono state comminate a persone che si erano già vaccinate o che erano state dichiarate esenti dalla vaccinazione. Ritiene quindi che l'articolo aggiuntivo 51.08 dei relatori sia sostanzialmente una «toppa» al dissesto causato dalle ASL e dall'Agenzia delle entrate.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene perché resti agli atti la crisi d'identità della maggioranza che saluta come un grande risultato un intervento che in realtà pone rimedio ad un suo errore. Considera infatti doveroso ripristinare la verità in una situazione dominata dall'ipocrisia.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 51.08 dei relatori (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 1.11 dei relatori e dei relativi subemendamenti. Invita pertanto relatori e Governo ad esprimere i relativi pareri.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del collega Ubaldo Pagano, relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Trancassini 0.1.11.1, 0.1.11.2, 0.1.11.3, 0.1.11.4, 0.1.11.5 e 0.1.11.6 e Fregolent 0.1.11.7, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.11 dei relatori.

  La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendosi in senso favorevole sull'emendamento 1.11 dei relatori.

  Silvia FREGOLENT (IV) ritira il subemendamento a sua firma 0.1.11.7.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Trancassini 0.1.11.1, 0.1.11.2, 0.1.11.3, 0.1.11.4, 0.1.11.5 e 0.1.11.6.

  Davide CRIPPA (M5S) interviene perché ritiene che sull'emendamento 1.11 dei relatori valga la pena di lasciare a verbale una posizione politica. Rammenta quindi che l'emendamento dei relatori riproduce, con la sola eccezione dell'articolo 3, il testo di un decreto-legge approvato in Consiglio dei ministri da oltre una settimana e tuttora non pubblicato. Rileva a tale proposito che la ragione della mancata pubblicazione risiede proprio nel contenuto dell'articolo 3 che non a caso non figura all'interno dell'emendamento dei relatori. Sull'argomento fa presente che il differenziale tra il prezzo dell'energia e del gas stabilito dall'autorità competenti e dal Ministero della transizione ecologica e quello inferiore previsto dai contratti già stipulati dagli operatori dovrebbe essere restituito almeno in parte alla collettività. Nel rilevare inoltre che a partire dal mese di maggio e per i mesi a venire non è prevista alcuna tassazione per chi ha venduto energia e gas ad un prezzo superiore a quello reale, considera un errore significativo ritenere non necessaria la disposizione recata dall'articolo 3 non necessaria. Fa altresì presente che proprio questa notte l'autorità ha deliberato per il terzo trimestre 2022 l'indicizzazione delle tariffe per il mercato di maggior tutela al TTF, nonostante che a norma di legge il prezzo dell'energia dovrebbe essere calcolato sul costo reale della materia prima. Rileva che se si agisse sul prezzo del gas e dell'energia non si dovrebbero mettere in campo 2,4 miliardi di euro che avrebbero potuto essere destinati ad un miglior utilizzo. Rammenta inoltre le considerazioni svolte dalla Cassa servizi energetici ed ambientali durante l'audizione in Parlamento con riguardo agli oltre 4 miliardi di euro che essa deve ancora ricevere dal Ministero dell'economia e delle finanze e che rappresentano giacenze positive, trattandosi di voci di costi che i cittadini hanno già pagato.

  Marco OSNATO (FDI) interviene per dichiarare che anche il suo gruppo si esprimerà in senso contrario sull'emendamento 1.11 dei relatori analogamente al MoVimento 5 Stelle.

  Davide CRIPPA (M5S) precisa che, operando comunque l'emendamento dei relatori un alleggerimento delle bollette per i cittadini, non può evidentemente votare in senso contrario. Precisa altresì che il suo intervento era volto a evidenziare che ci sarebbero modi migliori per ottenere lo stesso risultato.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 1.11 dei relatori (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN, presidente, con riguardo al prosieguo dell'esame, avverte che si procederà alla votazione delle ulteriori nuove riformulazioni in testo identico degli emendamenti Masi 14.4, Barelli 14.16, Frassini 14.23, Mazzetti 14.24, Gusmeroli 14.32, D'Attis 14.69, Gusmeroli 14.94, Vanessa Cattoi 14.95, Prestigiacomo 14.96, Dal Moro 14.99, Sut 14.133, per passare successivamente al fascicolo delle ultime riformulazioni e infine alle residue proposte emendative su cui sia stato espresso parere favorevole.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) critica il fatto che il presidente voglia porre in votazione soltanto le proposte emendative con parere favorevole. Fa presente infatti che sono tante le proposte emendative che i gruppi vogliono comunque esaminare.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda al collega Raduzzi il termine delle 2.30 per il conferimento del mandato ai relatori.

  Davide CRIPPA (M5S) rammentando che il suo gruppo in sede di Ufficio di presidenza non si era dichiarato d'accordo a deliberare il mandato ai relatori entro le ore 2.30, fa presente che un tema importante come quello del superbonus non può non essere trattato diffusamente. Segnala in particolare l'emendamento 14.35 che ritiene debba comunque essere esaminato dalle Commissioni. Invita tutti a trovare una convergenza sui tempi d'esame, sottolineando che se l'intenzione è quella di porre in votazione esclusivamente le proposte emendative con parere favorevole, allora ad alcuni toccherà argomentare a lungo. Sollecita pertanto il presidente a modificare il suo modo di condurre la seduta.

  Luigi MARATTIN, presidente, fa presente che il fascicolo delle proposte emendative su cui è stata avanzata una riformulazione deve essere completato in tempo per l'orario prefissato per il conferimento del mandato ai relatori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) rammenta che il suo gruppo ha chiesto fin dall'inizio che i propri emendamenti fossero comunque posti in votazione. Rileva inoltre che su un tema così importante come il superbonus Fratelli d'Italia non intende accettare il fatto che i propri emendamenti vengano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 14.4. Ribadisce pertanto la volontà che vengano argomentati e posti in votazione tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14.

  Davide CRIPPA (M5S) alla luce della situazione, avanza la proposta di procedere con una unica votazione su tutte le proposte emendative con parere favorevole per dedicare il resto del tempo alla discussione delle proposte emendative con parere contrario.

  Luigi MARATTIN, presidente, fa presente che la sua intenzione è quella di concludere l'esame del fascicolo numero 3 con la votazione della nuova ulteriore riformulazione dell'emendamento 14.4.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) ribadisce la richiesta di procedere all'esame di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14.

  Luigi MARATTIN, presidente, ribadisce che l'Ufficio di Presidenza ha concordato di conferire il mandato ai relatori alle 2.30.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che oltre all'Ufficio di Presidenza ci sono anche le Commissioni che sono chiamate a lavorare. Ritiene che non si possa decidere di soprassedere sull'esame delle proposte emendative all'articolo 14 votando esclusivamente l'emendamento 14.4 la cui riformulazione è pervenuta per ultimo.

  Luigi MARATTIN, presidente, essendo stati esaminati tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 delle proposte di riformulazione ad eccezione dell'emendamento 14.4 fa presente che è sua intenzione completare tale fascicolo per passare poi al successivo.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) si chiede perché si debba procedere per fascicolo ritenendo più logico procedere per articolo, a partire dall'articolo 1, ed esaminare con ordine tutte le proposte emendative ad esso riferite.

  Luigi MARATTIN, presidente, in considerazione della situazione, sospende brevemente la seduta per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza.

  La seduta, sospesa alle 1.25, riprende alle 1.35 del 1° luglio 2022.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Frassini 18.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Frassini 18.04, come riformulato (vedi allegato 1).

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Benamati 18.05, Bignami 18.06, Eva Lorenzoni 18.07 e Porchietto 18.08, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

  Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Benamati 18.05, Bignami 18.06, Eva Lorenzoni 18.07 e Porchietto 18.08, come riformulati (vedi allegato 1).

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sull'emendamento Bella 23.1, a condizione che sia riformulato.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) non comprende la previsione, nella parte conseguenziale della riformulazione dell'emendamento Bella 23.1, di una specifica indennità al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Trancassini, chiedendo chiarimenti circa la parte conseguenziale della riformulazione dell'emendamento Bella 23.1, di contenuto estraneo rispetto a quello del decreto-legge in esame.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto dei rilievi svolti, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bella 23.1, nel testo riformulato, al fine di consentire alle presidenze una più approfondita valutazione della parte conseguenziale del suo contenuto.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiorini 25.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) evidenzia la cattiva qualità redazionale della riformulazione testé proposta, che appare peraltro risibile nella parte in cui prevede la concessione alle imprese partecipanti alle manifestazioni fieristiche internazionali di un buono del valore di 10.000 euro.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fiorini 25.04, come riformulato (vedi allegato 1).

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Foti 26.28, Giacomoni 26.29, Gagliardi 26.30, Lucchini 26.31 e Del Barba 26.32, nonché sull'emendamento Martino 26.37 e sugli identici emendamenti Scanu 26.62, Bruno Bossio 26.63, Lucaselli 26.64, Maccanti 26.65, Grippa 26.66, Lupi 26.67, Lucchini 26.68, Torromino 26.69 e Mazzetti 26.70, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede delucidazioni in ordine alle ragioni sottostanti la riformulazione proposta.

  Alvise MANIERO (MISTO-A) considera la riformulazione in esame caratterizzata da un contenuto francamente incomprensibile.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Foti 26.28, Giacomoni 26.29, Gagliardi 26.30, Lucchini 26.31 e Del Barba 26.32, nonché l'emendamento Martino 26.37 e gli identici emendamenti Scanu 26.62, Bruno Bossio 26.63, Lucaselli 26.64, Maccanti 26.65, Grippa 26.66, Lupi 26.67, Lucchini 26.68, Torromino 26.69 e Mazzetti 26.70, come riformulati in un medesimo testo (vedi allegato 1).

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fragomeli 26.46 e Comaroli 52.5, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) contesta il carattere decisamente localistico della riformulazione testé proposta, a suo giudizio palesemente inammissibile rispetto al contenuto del decreto-legge in esame.

  Luigi MARATTIN, presidente, fa presente che disposizioni relative all'evento olimpico di Milano-Cortina 2026 sono comunque contenute all'articolo 52 del presente decreto-legge.

  Marco OSNATO (FDI) e Roberto PELLA (FI) sottoscrivono l'emendamento Fragomeli 26.46, come riformulato.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti Fragomeli 26.46 e Comaroli 52.5, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che, a seguito dell'approfondimento svolto, le presidenze ritengono parzialmente inammissibile la riformulazione dell'emendamento Bella 23.1, nella parte consequenziale.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, ritiene di non lieve gravità il fatto che presidenze abbiano testé dichiarato inammissibile la parte conseguenziale della riformulazione dell'emendamento Bella 23.1, in quanto già depositata da circa un paio d'ore e sulla quale i relatori e il Governo hanno in precedenza espresso un parere favorevole.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), associandosi ai rilievi testé svolti dal relatore Ubaldo Pagano, chiede l'immediata convocazione di un Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI.

  Emanuele FIANO (PD) concorda con la richiesta del collega Fragomeli, se non altro in modo da stabilire nella predetta sede il termine per l'eventuale ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità della parte conseguenziale dell'emendamento Bella 23.1, nel testo riformulato.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto della richiesta avanzata, dispone l'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI.

  La seduta, sospesa alle 1.45, riprende alle 1.55 del 1° luglio 2022.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI si è convenuto di fissare alle ore 2 il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità della parte conseguenziale dell'emendamento Bella 23.1, nel testo riformulato.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pizzetti 27.6, Butti 27.7 e Palmieri 27.8, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

  Luca PASTORINO (LEU), nel considerare insufficiente la riformulazione in discussione, preannunzia che non parteciperà al voto.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) invita i relatori a meglio esplicitare le ragioni della riformulazione in esame.

  Massimo UNGARO (IV) ritiene che la riformulazione proposta debba comprendere anche l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 27.05.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che i relatori e il Governo convengono sulla richiesta testé rappresentata dal deputato Ungaro.

  Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti Pizzetti 27.6, Butti 27.7 e Palmieri 27.8, nonché l'emendamento Ungaro 27.05, come riformulati in un medesimo testo (vedi allegato 1).

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome del correlatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Lupi 34.04, Zucconi 34.05, Scanu 34.06, Frassini 34.08 e Zangrillo 34.09, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

  Luigi GALLO (M5S) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sulla riformulazione proposta, che a suo giudizio non promuove il buon funzionamento dei centri per l'impiego, consentendo viceversa di fatto alle regioni di perseverare nella scarsa efficacia della propria azione, pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per le assunzioni previste.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si impegna, a nome del Governo, anche mediante l'accoglimento di un ordine del giorno in tal senso, a sensibilizzare le regioni affinché i centri per l'impiego siano messi nelle condizioni di poter esercitare pienamente le proprie funzioni.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi in esame, nel testo riformulato. Osserva come, alla luce dell'accoglimento della riformulazione da parte dei presentatori di tutte le proposte emendative in esame, il fronte delle forze politiche che esprimono una posizione critica nei confronti del reddito di cittadinanza si vada sempre più ampliando e sottolinea come ciò costituisca un fatto politico rilevante. Rileva come le proposte emendative in esame non abbiano, nella discussione in corso, il rilievo che a suo avviso meritano, in quanto segnano un'inversione di tendenza nella posizione delle forze politiche sul reddito di cittadinanza che è, a suo avviso, uno strumento antitetico rispetto all'esigenza di creare posti di lavoro.

  Marco OSNATO (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Trancassini, rileva come l'accoglimento della riformulazione delle proposte emendative in esame costituisca un fatto politico di notevole rilevanza, meritevole di una discussione ben più ampia, e rappresenti un punto di svolta su uno dei temi politici, quello del reddito della cittadinanza, di maggiore rilievo nell'attuale Legislatura.

  Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Lupi 34.04, Zucconi 34.05, Scanu 34.06, Frassini 34.08 e Zangrillo 34.09 come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Cattaneo, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lupi 36.02 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luigi MARATTIN (IV) presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Lupi 36.02 ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.
  Avverte, inoltre, che il deputato Trancassini e il gruppo Forza Italia sottoscrivono l'articolo aggiuntivo 36.02.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lupi 36.02 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Cattaneo, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pellicani 37.02.

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Pellicani 37.02 ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Silvia FREGOLENT (IV) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame, rilevando come il tema posto sia certamente meritevole di attenzione ma non possa, a suo avviso, essere adeguatamente affrontato con l'intervento proposto. Osserva, peraltro, come la questione della carenza di offerta di alloggi in locazione per uso residenziale nei centri storici non riguardi solo la città di Venezia e come l'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo in esame incida sulle modalità di svolgimento delle attività imprenditoriali.

  Alvise MANIERO (MISTO-A) si associa alle considerazioni della deputata Fregolent e dichiara il voto contrario sull'articolo aggiuntivo in esame, in quanto esso non affronta in realtà minimamente il problema al quale intende porre rimedio. Osserva che l'intervento previsto determinerà un danno patrimoniale a carico dei proprietari delle unità immobiliari che vengono colpiti in modo indiscriminato, anche quando si tratta soltanto di piccoli proprietari, e favorirà le attività economiche sommerse. Osserva, inoltre, come il principale proprietario degli immobili sfitti sia il settore pubblico, in quanto si tratta di immobili di proprietà prevalentemente comunale e delle Ater.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame, in quanto affronta in modo superficiale e frammentario un tema di notevole complessità, che meriterebbe una riflessione più approfondita.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pellicani 37.02 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Cattaneo, esprime parere favorevole sugli emendamenti De Menech 39.3, Trancassini 39.4, Carelli 39.5, Durigon 39.6, Pastorino 39.7, Barelli 39.9 limitatamente alla parte ammissibile, Caiata 39.15, Biancofiore 39.16, Durigon 39.17, Barelli 39.18, Nobili 39.25 e Rossi 39.8 limitatamente alla parte ammissibile, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN (IV) presidente prende atto che i presentatori degli emendamenti De Menech 39.3, Trancassini 39.4, Carelli 39.5, Durigon 39.6, Pastorino 39.7, Barelli 39.9 limitatamente alla parte ammissibile, Caiata 39.15, Biancofiore 39.16, Durigon 39.17, Barelli 39.18, Nobili 39.25 e Rossi 39.8 limitatamente alla parte ammissibile, ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di rivalutare un'ulteriore riformulazione, nel senso di posticipare il termine per i versamenti dal 16 dicembre 2022, che cade di venerdì, al 20 dicembre.

  Luigi MARATTIN (IV) presidente, osserva che il 16 dicembre è l'ultimo termine utile per registrare la somma in competenza per l'anno in corso.

  Il Sottosegretario Federico FRENI rileva come la posticipazione del termine oltre il 16 dicembre renderebbe la norma prima di copertura.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti De Menech 39.3, Trancassini 39.4, Carelli 39.5, Durigon 39.6, Pastorino 39.7, Barelli 39.9 limitatamente alla parte ammissibile, Caiata 39.15, Biancofiore 39.16, Durigon 39.17, Barelli 39.18, Nobili 39.25 e Rossi 39.8 limitatamente alla parte ammissibile, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN (IV), presidente, con riferimento al ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità della parte consequenziale dell'emendamento Bella 23.1, comunica che la presidenza non accoglie il ricorso e pertanto conferma il proprio giudizio. Ribadisce tuttavia che la parte consequenziale della proposta di riformulazione oggetto di contestazione non sia estranea al contenuto proprio del provvedimento – che reca diverse misure in materia di indennità per i lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 32 – bensì al contenuto della proposta emendativa oggetto di riformulazione. Rileva a titolo di esempio, come la parte consequenziale dell'emendamento Bella 23.1 avrebbe ben potuto, per affinità di materia, essere riferita ad altre proposte emendative in materia di indennità per i lavoratori quale ad esempio l'emendamento Di Giorgi 32.45.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) rileva come anche l'emendamento Di Giorgi 32.45 sia anch'esso estraneo al tema dell'indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

  Roberto PELLA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che tale questione sia esaminata dopo aver proceduto alla votazione delle restanti proposte emendative su cui vi è parere favorevole subordinatamente a una riformulazione.

  Davide CRIPPA (M5S) rileva come, a suo avviso, l'emendamento Bella 23.1, per la parte non considerata estranea, debba comunque essere votato.
  Osserva, inoltre, come si approssimi l'orario in cui si è stabilito di concludere l'esame del provvedimento e chiede la convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, per decidere le modalità di ulteriore prosecuzione.

  Marco OSNATO (FDI), con riferimento alla proposta di riformulazione dell'emendamento Bella 23.1, rileva come il tema dell'indennità da corrispondere al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sia del tutto estranea e stigmatizza il tentativo di inserire nel testo tale norma, che non ha alcuna attinenza con il provvedimento in esame. Sottolinea come prevedere un'indennità economica al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in un provvedimento volto a venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese nell'attuale momento di difficoltà, sarebbe del tutto ingiustificato.
  Lamenta, quindi, le modalità disordinate di svolgimento dei lavori.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, delle Commissioni è immediatamente convocato.

  La seduta, sospesa alle 02.30, riprende alle 3 del 1° luglio 2022.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Bella 23.1.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Bella 23.1 nel testo riformulato come riportato in allegato, limitatamente alla parte ammissibile (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'emendamento Bella 23.1 limitatamente alla parte ammissibile.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Bella 23.1 nel testo riformulato limitatamente alla parte ammissibile (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Adelizzi 41.1, sugli identici emendamenti Trancassini 41.3, Gerardi 41.4, Pastorino 41.5 e Pella 41.6 e sugli identici emendamenti De Maria 41.10, Trancassini 41.11, Bitonci 41.12 a condizione che siano riformulati in un identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Adelizzi 41.1, degli identici emendamenti Trancassini 41.3, Gerardi 41.4, Pastorino 41.5 e Pella 41.6 e degli identici emendamenti De Maria 41.10, Trancassini 41.11, Bitonci 41.12 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Adelizzi 41.1, gli identici emendamenti Lupi 41.2, Trancassini 41.3, Gerardi 41.4, Pastorino 41.5 e Pella 41.6 e gli identici emendamenti De Maria 41.10, Trancassini 41.11, Bitonci 41.12 nonché l'emendamento Boccia 41.20 così come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 42.9 e sull'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 41.04 a condizione che siano riformulati in un identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Paolo Russo 42.9 e dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 41.04 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Russo 42.9 e l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 41.04 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, propone di accantonare la proposta di riformulazione riguardante la tematica già oggetto dell’emendamento Trancassini 43.13, in precedenza approvato in un testo riformulato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone l'accantonamento della citata proposta di riformulazione.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel sottolineare che ancora una volta si tenta di riformulare nuovamente una proposta emendativa in extremis dopo che la maggioranza e il Governo avevano assicurato che non sarebbero state presentate altre riformulazioni, insiste per la votazione della predetta proposta di riformulazione.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rixi 54.3 e Grippa 54.4 e sugli identici emendamenti Pella 54.5, Fregolent 54.6 e Comaroli 54.8 a condizione che siano riformulati in un identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Rixi 54.3 e Grippa 54.4 e degli identici emendamenti Pella 54.5, Fregolent 54.6 e Comaroli 54.8 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Rixi 54.3 e Grippa 54.4 e gli identici emendamenti Pella 54.5, Fregolent 54.6 e Comaroli 54.8 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Del Barba 52.03 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Del Barba 52.03 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Del Barba 52.03 (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sut 14.047 e sugli identici emendamenti Misiti 40.19, Fragomeli 40.20, Ferri 40.21, Trancassini 40.22, Bitonci 40.23, Fornaro 40.24 e Pella 40.25, a condizione che siano riformulati in un identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Sut 14.047 e degli identici emendamenti Misiti 40.19, Fragomeli 40.20, Ferri 40.21, Trancassini 40.22, Bitonci 40.23, Fornaro 40.24 e Pella 40.25 accettano la riformulazione dei relatori.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede al presidente di concedere cinque minuti per l'esame del testo della riformulazione in oggetto.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) spiega che il testo proposto dai relatori è volto a consentire ai comuni di spendere risorse non solo per l'energia elettrica ma anche per il gas.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Sut 14.047 e gli identici emendamenti Misiti 40.19, Fragomeli 40.20, Ferri 40.21, Trancassini 40.22, Bitonci 40.23, Fornaro 40.24 e Pella 40.25 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Attis 24.06 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo D'Attis 24.06 accettano la riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo D'Attis 24.06 (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che il Governo ha testé depositato due ulteriori proposte di riformulazione riferite agli emendamenti Di Giorgi 32.45 e Prestigiacomo 15.21.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giorgi 32.45 così come riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere dei relatori.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato, nel ricordare che il contenuto di esso è identico alla seconda parte dell'emendamento Bella 23.1 che era stato dichiarato non ammissibile, annunzia il voto contrario della componente Alternativa.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) afferma che il contenuto dell'emendamento Di Giorgi nel testo riformulato è ben diverso da quello originario poiché, mentre quest'ultimo riguardava i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, il nuovo testo concerne il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel far notare che la riformulazione dell'emendamento Di Giorgi 32.45 presentata dal Governo prevede una indennità una tantum senza alcuna mansione aggiuntiva affidata ai beneficiari, chiede se i presentatori siano presenti in aula.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), a nome dei componenti del gruppo Partito Democratico appartenenti alle Commissioni Bilancio e Finanze, chiede di sottoscrivere l'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) eccepisce la decadenza dell'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato poiché nessuno dei presentatori è presente in aula.

  Luigi MARATTIN, presidente, in risposta al deputato Trancassini, ricorda che l'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato è stato testé sottoscritto dai componenti del gruppo Partito Democratico e pertanto può essere messo in votazione.

  Marco OSNATO (FDI) sottolinea l'atteggiamento arrogante della maggioranza che cerca di superare la dichiarazione di inammissibilità di una proposta emendativa, confermata anche in sede di ricorso, con la presentazione della riformulazione di un'altra proposta per concedere una regalia ad alcuni soggetti. Ricorda come di frequente nelle precedenti sedute il presidente di turno abbia dichiarato decadute numerose proposte emendative dopo aver constatato l'assenza dei presentatori.

  Roberto PELLA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di votare prima l'emendamento Prestigiacomo 15.21 e poi l'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato, seguendo l'ordine di votazione previsto dal Regolamento.

  Claudio MANCINI (PD) invita il presidente a richiamare i colleghi sul linguaggio utilizzato per definire una proposta emendativa che interviene sul tema della sicurezza sul lavoro.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) insiste affinché il presidente dichiari decaduto l'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato.

  Luigi MARATTIN, presidente, nel ribadire di essersi attenuto alle norme regolamentari, fa presente che, in caso di assenza dei presentatori, le proposte emendative possono comunque essere sottoscritte dai presenti e quindi poste in votazione.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) eccepisce che i presentatori dell'emendamento Di Giorgi 32.45 non essendo presenti, non hanno potuto accettare la riformulazione.

  Luigi MARATTIN, presidente, in risposta al deputato Trano, evidenzia che i sottoscrittori hanno accettato l'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato.

  Marco OSNATO (FDI) contesta il comportamento della presidenza che prima non ha constatato l'assenza dei presentatori e, dopo che il collega Trancassini l'ha rilevata, ha quindi consentito la sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo Partito Democratico.

  Alvise MANIERO (MISTO-A) ricostruisce la vicenda della disposizione riguardante l'indennità del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro che da inammissibile è divenuta ammissibile.

  Luigi MARATTIN, presidente, ribadisce che la dichiarazione di inammissibilità era dovuta alla mancata attinenza della parte consequenziale con i contenuti dell'emendamento Bella 23.1 nel testo riformulato, mentre, al contrario, non sussiste disomogeneità della proposta emendativa Di Giorgi 32.45 come riformulata rispetto al contenuto del decreto-legge.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nel cercare di chiarire quanto accaduto, afferma che il Governo ha inteso ripresentare la seconda parte dell'emendamento Bella 23.1 nel testo riformulato, dichiarata inammissibile perché non omogenea rispetto alla prima parte, in un nuovo testo di contenuto omogeneo rispetto al decreto-legge.

  Ubaldo PAGANO (PD), anche a nome del relatore Cattaneo, chiede l'accantonamento dell'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, dispone accantonamento dell'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestigiacomo 15.21 a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 15.21 accettano la riformulazione del Governo.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Prestigiacomo 15.21 nel testo riformulato (vedi allegato 1).
  Le Commissioni approvano l'emendamento Di Giorgi 32.45 nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che si passerà all'esame dell'emendamento Masi 14.4. Invita pertanto relatori e Governo ad esprimere il relativo parere.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome dell'onorevole Cattaneo, relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 14.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel complimentarsi ironicamente con la maggioranza e con il Governo per il metodo utilizzato, fa presente che soltanto alle ore 3:29 della notte il Parlamento passa ad affrontare i problemi reali dei cittadini e delle imprese. Tiene a precisare che l'emendamento Masi 14.4, anche nella ulteriore nuova formulazione proposta, non risolve i gravi problemi delle imprese del settore edilizio, dal momento che non prevede la proroga del super ecobonus. Nel rilevare inoltre che la «mini proroga» di tre mesi non servirà a nulla dal momento che molti cantieri non arriveranno a concludere i lavori, fa altresì presente che l'emendamento in questione, oltre a non prevedere la cedibilità totale né quella parziale, non interviene neanche sull'assurda circolare dell'Agenzia delle entrate in materia di responsabilità in solido delle banche. Rammenta inoltre il costante boicottaggio della misura da parte di Poste e di Cassa depositi e prestiti, che hanno deciso di chiudere i finanziamenti, per finire con la narrazione di Draghi sulle truffe relative al super ecobonus. A tale proposito, nel segnalare che si è trattato di casi molto limitati, precisa che le vere truffe si sono verificate con il cosiddetto bonus facciate voluto dal Ministro Franceschini e dal Partito democratico. In conclusione, ribadisce che l'approvazione dell'emendamento Masi 14.4 non servirà a risolvere le difficoltà delle imprese.

  Alvise MANIERO (MISTO-A), nel dichiararsi disarmato di fronte alla ulteriore nuova proposta di riformulazione avanzata, fa presente che il Governo ha demolito una misura che nel 2021, in uno degli anni più neri per l'economia italiana, ha rappresentato l'1 per cento del prodotto interno lordo. Nel segnalare che il Governo ha troncato la cedibilità dei crediti, limitandola fortemente nei tempi e nelle condizioni, con gravi danni per i cittadini e le imprese che hanno fatto affidamento sulle leggi dello Stato, ricorda le parole del Ministro Franco che ha definito la misura del super bonus come la più grande truffa della storia italiana. Nel rilevare che in realtà, come riportato dall'Agenzia delle entrate, le frodi si sono limitate al 3 per cento del totale invita il Governo a perseguire i soggetti approfittatori senza distruggere una misura che ha portato benefici al Paese e all'economia. Nel dichiarare di doversi accontentare di un emendamento rimasticato, che opera una minima riduzione di un danno molto grave, fa presente che si trova nella condizione di non poter votare né in senso favorevole né in senso contrario.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) preliminarmente rileva che si è costretti ad intervenire sulla materia perché il Governo Draghi non ha mantenuto la sua parola ed è tornato indietro sulla misura del superbonus. Svolgendo una considerazione di natura politica, chiede alla maggioranza perché si sia ritenuto di bloccare, in virtù di presunte truffe, una misura che favorisce l'impresa mentre analogo atteggiamento non è stato tenuto nei confronti del reddito di cittadinanza che è l'espressione di uno Stato assistenzialista. Richiama inoltre, con l'intenzione di «togliersi un sassolino dalla scarpa», la sua partecipazione ad una manifestazione di piazza organizzata dagli imprenditori in difficoltà nel corso della quale il senatore Santillo del Movimento 5 Stelle ha lanciato un'invettiva feroce contro il Presidente Draghi e ha avuto la sfacciataggine di attribuire le responsabilità della situazione anche a Fratelli d'Italia. Nel sottolineare come, a detta del Movimento 5 Stelle e non solo, sarebbe in atto una congiura di tutti volta a demolire il superbonus, ritiene che invece sull'argomento si possa facilmente addivenire ad una soluzione comune come dimostra le convergenze delle proposte emendative di pressoché tutti i gruppi. Nel preannunciare l'astensione dalla votazione sull'emendamento Masi 14.4, come ulteriormente riformulato, da parte di Fratelli d'Italia chiede che almeno su questo argomento si possano esaminare tutte le proposte emendative del suo gruppo.

  Luca SUT (M5S) chiede al presidente che sull'argomento possa essere posto in votazione almeno l'emendamento Terzoni 14.35.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto della richiesta del collega Sut.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), nel far presente che sull'argomento si è molto dibattuto, anche in sede di esame del disegno di legge di bilancio, ricordando inoltre che il suo gruppo si è fatto promotore di una proposta emendativa complessiva a firma della presidente della Commissione Attività produttive, evidenzia che il Governo con la soluzione prospettata con la riformulazione ulteriore dell'emendamento Masi 14.4 ha ignorato il novanta per cento delle richieste dei gruppi, limitandosi ad ampliare la platea dei soggetti cui il credito d'imposta può essere ceduto. Dichiara che al Partito democratico il testo dell'emendamento va bene a patto che in sede di esame in Assemblea il Governo si impegni con un ordine del giorno a cancellare la norma scritta in maniera illegale e illegittima dall'Agenzia delle entrate. Richiama quindi i passaggi cruciali della misura, a partire dalla disposizione di legge che stabilisce la responsabilità in capo al proprietario dell'immobile, cui si è aggiunta nel corso dell'esame dello scorso disegno di legge di bilancio la norma relativa alla responsabilità del professionista asseveratore. Nel rammentare le ulteriori scansioni della procedura prima che la pratica approdi al cassetto fiscale, ribadendo l'illegittimità dell'intervento dell'Agenzia delle entrate, ribadisce la sua richiesta di un impegno del Governo, attraverso un apposito ordine del giorno, a chiarire la situazione e rendere efficace il contenuto dell'emendamento.

  Luigi MARATTIN, presidente, fa presente che non può costringere il rappresentante del Governo a rispondere.

  Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede al Governo di fornire una risposta in merito.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) fa presente che, per la prima volta, si trova di fronte all'eventualità di un ordine del giorno che dà efficacia ad un emendamento.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che, una volta letto il reale contenuto dell'ordine del giorno, nei limiti di quanto già dichiarato in precedenza, il parere del Governo sarà conforme a quanto detto.

  Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede quale sia l'esatto significato dell'affermazione del rappresentante del Governo.

  Luigi MARATTIN, presidente, fa presente che il Governo ha fornito una risposta.

  Gian Pietro DAL MORO (PD) dichiara di non essere soddisfatto della risposta. Nel comprendere l'imbarazzo del sottosegretario, ritiene di aver compreso dalla risposta fornita che sia stata data una disponibilità a valutare il contenuto di un ordine del giorno finalizzato alla soppressione della richiamata incongruenza.

  Le Commissioni approvano in un identico testo gli emendamenti Masi 14.4, Barelli 14.16, Frassini 14.23, Mazzetti 14.24, Gusmeroli 14.32, D'Attis 14.69, Gusmeroli 14.94, Vanessa Cattoi 14.95, Prestigiacomo 14.96, Dal Moro 14.99, Sut 14.133, come riformulati (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti 26.75, 26.76 e 26.77.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, anche a nome dell'Onorevole Ubaldo Pagano, relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 26.75, 26.76 e 26.77.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 26.75, 26.76 e 26.77 e l'emendamento 10.4 (vedi allegato 1).

  Davide CRIPPA (M5S) chiede ai relatori e al Governo quale sia il parere sull'articolo aggiuntivo Davide Aiello 33.033, rimasto accantonato e sul quale sembrava potesse comunque esservi un orientamento favorevole.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del correlatore Cattaneo, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Aiello 33.033, a condizione che il comma 2 dello stesso sia riformulato nel senso di quantificare in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 – anziché in 1 milione di euro – l'onere da esso derivante (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere espresso dai relatori.

  Luigi MARATTIN, presidente, prende atto che la riformulazione viene accettata dai presentatori.

  Le Commissione approva l'articolo aggiuntivo Davide Aiello 33.033, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) contesta tale modo di procedere in ordine sparso nell'esame delle proposte emendative rimaste accantonate, posto che anche la componente politica del gruppo Misto cui appartiene avrebbe naturalmente interesse a discutere dei propri emendamenti non ancora esaminati.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ricorda come anche il gruppo di Fratelli d'Italia sin dall'inizio abbia evidenziato l'esigenza di discutere di tutte le proprie proposte emendative rimaste accantonate.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che, essendo scaduto il termine convenuto nell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI per il conferimento del mandato ai relatori, le Commissioni medesime non procederanno oltre nell'esame delle proposte emendative rimaste accantonate, che saranno pertanto da intendersi complessivamente respinte. Pone quindi in votazione la proposta di correzioni di forma riportata in allegato (vedi allegato 3) nonché l'autorizzazione al coordinamento formale, per motivi tecnici, del testo degli emendamenti dei relatori 2.020, 27.9 e 51.42 in distribuzione.

  Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma formulata dai relatori (vedi allegato 3) ed autorizzano le presidenze al coordinamento formale, per motivi tecnici, del testo degli emendamenti dei relatori 2.020, 27.9 e 51.42.
  Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, Ubaldo Pagano per la V Commissione e Cattaneo per la VI Commissione, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente, intendendosi conseguentemente respinte tutte le restanti proposte emendative rimaste accantonate nel corso dell'esame.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 4.05 del 1° luglio 2022.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50, dalle 19.10 alle 19.20, dalle 21.20 alle 21.30, nonché dalle 0.10 alle 0.20, dalle 0.30 alle 0.45, dalle 1.45 alle 1.55 e dalle 2.30 alle 3 del 1° luglio 2022.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 823 del 29 giugno 2022, a pagina 36, prima colonna, quarta e diciottesima riga, sostituire le parole: «Fragomeli 15.08» con le seguenti: «Ciagà 15.08».

Commissioni Riunite (V e VI) - giovedì 30 giugno 2022

ALLEGATO 1

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela)

  1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.
1.020. Davide Crippa.

ART. 2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
  3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
*2.52. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*2.53. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*2.54. (Nuova formulazione) Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*2.55. (Nuova formulazione) Zanichelli.
*2.56. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
*2.57. (Nuova formulazione) Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
*2.58. (Nuova formulazione) Del Barba, Ungaro.
*2.59. (Nuova formulazione) Baratto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

  1. Per l'anno 2022 ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
  2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.020. I Relatori.

ART. 3.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
  6-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi 1 e 2;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus.
*3.11. (Nuova formulazione) Gariglio, De Filippo, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*3.13. (Nuova formulazione) Tateo, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*3.14. (Nuova formulazione) Scagliusi, Lovecchio, Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi, Serritella.
*3.15. (Nuova formulazione) D'Attis, Pella.
*3.16. (Nuova formulazione) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, agli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.049. (Nuova formulazione) Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
**3.31. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra, Pastorino.
**3.32. (Nuova formulazione) Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.
**3.33. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra, Pezzopane.
**3.34. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**3.35. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**3.36. Trancassini, Caretta, Ciaburro, Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**3.37. (Nuova formulazione) Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.
**3.38. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**4.05. (Nuova formulazione) Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.
**4.06. (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**4.07. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.

ART. 5.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
*5.13. (Nuova formulazione) De Toma, Zucconi, Caiata.
*5.14. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*5.15. (Nuova formulazione) Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
*5.16. (Nuova formulazione) Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*5.30. (Nuova formulazione) Moretto, Del Barba, Ungaro.

  Al comma 2, dopo le parole: dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, inserire le seguenti: ferma restando l'intesa con la regione interessata,.
5.18. Pella

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata «Zona falcata» di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma.
5.25. (Nuova formulazione) Siracusano.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione idroelettrica» sono inserite le seguenti: «e di coltivazione di risorse geotermiche».
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
  2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
  2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto
2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
6.51. (Nuova formulazione) Nardi, Sani, Ciampi, Cenni, Ceccanti, Braga, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
*6.63. (Nuova formulazione) Mazzetti, Giacometto, Pella.
*6.64. (Nuova formulazione) Frassini, Comaroli, Bitonci, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Lucchini.

ART. 7

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni».
  3-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento».
  3-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «cave dismesse» sono inserite le seguenti: «o in esercizio».
7.9. (Nuova formulazione) Sut, Chiazzese, Corneli.

ART. 14.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142»;

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
14.113. (Nuova formulazione) Federico

  Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci)

  1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «a titolo sperimentale,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.
14.053. Zolezzi, Grippa.

ART. 15.

  Al comma 5 lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

  Conseguentemente:

   al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

   dopo il comma 14, inserire il seguente:

    14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e» sono soppresse e dopo le parole: «nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40» sono inserite le seguenti: «, alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme».
*15.17. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*15.18. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*15.19. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*15.20. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 20

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

  Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: . Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.
20.8. Sut, Corneli.

  Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole)

  1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o» sono inserite le seguenti: «, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,».
20.017. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis

  Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione»;

   c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».

  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
20.032. Cancelleri, Zanichelli.

ART. 26

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)

  1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono abrogate;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».
26.034. I Relatori.

ART. 27.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo sviluppo e coesione – risorse relative alla programmazione 2021-2027 – a titolarità della regione Puglia, nonché indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che il completamento dell'intervento sia coerente con lo svolgimento dell'Evento di cui al primo periodo.
27.9. I Relatori.

ART. 28

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 2:

    1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis»;

    2) alla lettera c), sono premesse le parole: «se previsto dai rispettivi bandi»;

   b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca)

   1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca”.
   2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:

   a) valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;

   b) nomina dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 21;

   c) supporto alle funzioni esercitate dal Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;

   d) se previsto dai rispettivi bandi e fatti salvi i casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi».

   3. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica FI. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022 il contingente di personale di cui al primo periodo tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
   Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino a un massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle Agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei criteri, può essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al primo periodo è altresì, autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 774.434 e, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 2.323.301 annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del terzo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.

  2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010 ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 febbraio 2022, n. 229, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, per quanto non già previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 2 febbraio 2022, n. 104. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.
28.5. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)

  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica».;

    2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite le seguenti: «ove ne sia previsto l'intervento,»;

   b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

   c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili» sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «può esperirsi» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;

   d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù» sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
30.018. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.

ART. 39.

  Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Articolo 39-bis.
(Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale)

  1. È riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.012. (Nuova formulazione) Osnato, Villarosa, Pastorino, Baratto, Ungaro, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fragomeli.

ART. 40.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
*40.52. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*40.53. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Lucchini.
*40.54. De Luca, Topo, Sani, Ciagà, Buratti.
*40.55. Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.
**40.56. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

**40.57. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
**40.58. Pastorino, Fornaro, Fassina.
**40.59. Fragomeli, De Luca, Ciagà, Buratti, Sani, Topo.
**40.60. Ruffino, Angiola, Napoli.
**40.61. Pella.
**40.62. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure straordinarie in favore di comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province)

  1. I comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
  2. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti.
40.022. Pella, Faro.

ART. 42.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: cinquecentomila.

  Conseguentemente l'allegato 2 del presente decreto è sostituito dal seguente:

  Comune

Popolazione residente al 1° gennaio 2021

Peso

  2023

  2024

  2025

  2026

Totale

  TORINO

  858.205

  12%

  39

  27

  8

  6

  80

  MILANO

  1.374.582

  19%

  63

  42

  14

  10

  129

  ROMA

  2.770.226

  39%

  126

  86

  27

  19

  258

  NAPOLI

  922.094

  13%

  42

  28

  9

  6

  85

  PALERMO

  637.885

  9%

  29

  20

  6

  5

  60

  GENOVA

  566.410

  8%

  26

  17

  6

  4

  53

  Totale

  7.129.402

  100%

  325

  220

  70

  50

  665

42.5. (Nuova formulazione) Adelizzi.

ART. 43.

  Al comma 2, sostituire le parole: e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 con le seguenti: e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 43:

   al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro il 15 ottobre 2022;

   alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non può essere superiore a 3 euro per passeggero;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro il 31 luglio 2022;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria;

   dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure oggetto dell'accordo;

   al comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.
43.13. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami, Topo.

ART. 48.

  Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi a aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonché a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del medesimo codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto previsto dall'articolo 15 del predetto codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta iscrizione, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incluso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
   7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto».

  2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

   a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta»;

   b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*48.01. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*48.02. (Nuova formulazione) Fassina.
*48.03. (Nuova formulazione) Pella, Martino.

  Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati)

  1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «di migranti e rifugiati».
**48.04. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis
**48.05. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli

ART. 51.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 7.004.500 con le seguenti: euro 10.236.500.

  Conseguentemente, al comma 4:

   a) sostituire le parole: pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022;

   b) sostituire le parole: quanto a 8,6 milioni con le seguenti: quanto a 11,832 milioni.
51.2. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:

   «a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti»;

   b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità»;

   c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:

   «a) generali di divisione o di brigata: 1»;

   d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:

   «a) generali di divisione o di brigata: 1»;

   e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:

   «a) generali di divisione o di brigata: 1»;

   f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:

   «a) presidente: non inferiore a generale di divisione».
*51.25. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
*51.27. Maria Tripodi, Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
  8-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità
di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.
51.42. I Relatori.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Articolo 51-bis.
(Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana)

  1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «camere di commercio accorpate» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio oggetto di accorpamento» e dopo le parole: «di comprovata esperienza professionale» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate».
51.010. I Relatori.

ART. 52.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021.
*52.6. Morani.
*52.7. Schullian.
*52.8. Gagliardi, Scanu.

ART. 58

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti presso il conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla società Cassa depositi e prestiti – Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la società Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 maggio 2016, n. 0005041/SVI, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero 15 luglio 2016, n. 0007026/SVI;

  2) al comma 4, alinea, sopprimere le parole: 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025,
58.1. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
58.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci;

   2) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima»;

  3) dopo il comma 2 aggiungerei seguenti:

   2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
   2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

   b) dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)

   1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
   2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

Art. 1-ter.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)

   1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
   3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
   5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

   c) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)

   1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
   2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
   3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
   4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

   d) dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)

   1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

   e) all'articolo 58, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-bis e 1-ter, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati.

   f) dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:

Allegato 3-bis
(articolo 58, comma 4-bis)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa)

  MISSIONE/programma

2022

  23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

864

  23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)

500

  23.1 Fondi da assegnare (33.1)

364

  1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

1.280

  1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (29.5)

1.280

  7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

900

  7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

900

TOTALE

3.044

  Conseguentemente

   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.
1.11. I Relatori.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 25, comma 5, inserire le seguenti: secondo periodo, dopo le parole: «su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata da una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute», e al medesimo comma 5,.
10.4. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le seguenti: a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*14.4. (Nuova formulazione) Masi, Benamati, Squeri, Fassina, Scanu, Gagliardi, Federico, Pellicani, Timbro, Grimaldi, Fragomeli, Pastorino, Torto, Navarra, Terzoni, Bonomo, Martinciglio, Zardini, Gavino Manca, Caso, Zanichelli, Cancelleri, Gabriele Lorenzoni, Scerra, Currò, Buompane, Faro, Gallo, Flati, Sut, Braga, Fraccaro, Nardi, Boccia, Buratti, De Micheli, Topo, Sani, Serracchiani, Prestipino, Carla Cantone, Morani, Melilli, Pezzopane, Casu, Verini, Fiano, De Filippo, Ciampi, Piccoli Nardelli, Pollastrini, Mura, Cantini, Carnevali, De Luca, Berlinghieri, Bruno Bossio, Cenni, Frailis, Andrea Romano, Lorenzin, Fassino, Ungaro.
*14.16. (Nuova formulazione) Barelli, Martino, Pella, Versace, Squeri, Giacomoni, Giacometto, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Sorte.
*14.96. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto, Giacomoni.
*14.24. (Nuova formulazione) Mazzetti, Mandelli, Giacometto.
*14.133. (Nuova formulazione) Sut, Serritella, Corneli.
*14.32. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*14.23. (Nuova formulazione) Frassini, Cavandoli, Gusmeroli, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.94. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*14.95. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
*14.99. (Nuova formulazione) Dal Moro, Fragomeli.

ART. 15.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità inerenti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e dei rilevanti impatti produttivi e occupazionali delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera di piccole e medie imprese insediate al loro interno, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato ad individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dalla disposizione di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15.21. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Barelli, Pella, Martino, Squeri.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)

  1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 35-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche alle imprese forestali iscritte agli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4470 del 29 aprile 2020, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera quali imprese operanti nel settore della bioedilizia, produttori finali di manufatti in legno, di imballaggi e di finiture lignee.
18.04. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

  1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
*18.05. (Nuova formulazione) Benamati, Zardini.
*18.06. (Nuova formulazione) Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*18.07. (Nuova formulazione) Eva Lorenzoni, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*18.08. (Nuova formulazione) Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.

ART. 23

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: funzionamento delle sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese.

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, alle piccole e medie imprese, il credito di imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), lettera i), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo 14 luglio 2017.
  1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per la realizzazione di campagne promozionali e iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 91, le parole: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
  1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e del settore audiovisivo».
23.1. (Nuova formulazione) Bella, Orrico

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale)

  1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. La partecipazione alle riunioni del comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24.06. (Nuova formulazione) D'Attis, Battilocchio, Martino, Pella, Squeri.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2022, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
  2. Il buono di cui al comma 1 ha validità sino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. All'atto di presentazione della domanda, ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione, in cui attesta:

   a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

   b) di aver ottenuto l'autorizzazione a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

   c) di aver sostenuto o di dover sostenere spese e relativi investimenti per la partecipazione ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

   d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

   f) di non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità oggetto della presente misura;

   g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

  5. A seguito della ricezione della domanda di cui al comma 4, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8 rilascia il buono di cui al comma 1 mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.
  6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.
  7. Al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore provvede mediante il relativo accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario in fase di emissione del buono.
  8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal suddetto Ministero a soggetti in house dello Stato, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  9. La presente disposizione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18 del presente decreto.
25.04. (Nuova formulazione) Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 26

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione all'evento olimpico di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore del tratto viario sulla SS. 36 dal km 49+000 al km 49+800. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*26.46. (Nuova formulazione) Fragomeli.
*52.5. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Osnato, Pella.

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: di ANAS S.p.A. inserire le seguenti: e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali,.
**26.28. (Nuova formulazione) Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
**26.29. (Nuova formulazione) Giacomoni, Mazzetti.
**26.30. (Nuova formulazione) Gagliardi, Scanu.
**26.31. (Nuova formulazione) Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**26.32. (Nuova formulazione) Del Barba, Ungaro.
**26.37. (Nuova formulazione) Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto, Torromino.
**26.62. (Nuova formulazione) Scanu, Gagliardi.
**26.63. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Casu.
**26.64. (Nuova formulazione) Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
**26.65. (Nuova formulazione) Maccanti, Comaroli, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.
**26.66. (Nuova formulazione) Grippa.
**26.67. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**26.68. (Nuova formulazione) Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.
**26.69. (Nuova formulazione) Torromino, Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
**26.70. (Nuova formulazione) Mazzetti, Martino, Pella.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati nell'ambito del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
*26.75. Gusmeroli, Ferrari, Gerardi, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.76. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
*26.77. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

ART. 27.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

  1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le relative procedure di affidamento, ovvero sia previsto il relativo avvio entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
  2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità, ove applicabili, alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione e di vigilanza del settore. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai finì della durata della concessione.
*27.6. (Nuova formulazione) Pizzetti, Gariglio.
*27.7. (Nuova formulazione) Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
*27.8. (Nuova formulazione) Palmieri, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Giacometto.
*27.05. (Nuova formulazione) Ungaro, Del Barba.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Indennità personale INL)

  1. Al fine di riconoscere l'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta, per l'anno 2022, un'indennità una tantum secondo le misure e i criteri da stabilirsi con decreto del direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al periodo successivo. A tal fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono rispettivamente incrementati, per l'anno 2022, di euro 10.455.680 e di euro 781.783.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 11.237.463 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
32.45. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.033. (Nuova formulazione) Davide Aiello.

ART. 34

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

   «9-ter. Le offerte congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al comma 7 viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza del beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.».
*34.04. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*34.05. (Nuova formulazione) Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*34.06. (Nuova formulazione) Scanu, Gagliardi.
*34.08. (Nuova formulazione) Frassini, Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*34.09. (Nuova formulazione) Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Norma interpretativa in favore di imprese che effettuano servizi di trasporto di persone per finalità turistiche)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numeri 1-ter) della Parte II-bis e 127-novies) della Parte III si interpretano nel senso che esse si applicano anche laddove le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'interpretazione di cui al periodo precedente non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
36.02. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Trancassini, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Giacomoni, Giacometto, Martino, Sorte, Paolo Russo, Mandelli

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia)

  1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia può:

   a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari individuano le previsioni limitative nel rispetto del principio di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione, rotazione, tenuto conto della funzione di integrazione al reddito della locazione breve per i soggetti che svolgono tale attività in relazione ad una sola unità immobiliare;

   b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile.

  2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.
37.02. (Nuova formulazione) Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
*39.3. (Nuova formulazione) De Menech.
*39.4. (Nuova formulazione) Trancassini, Caiata, Osnato, Bignami, Albano, Lucaselli.

*39.5. (Nuova formulazione) Carelli.
*39.6. (Nuova formulazione) Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*39.7. (Nuova formulazione) Pastorino, Fassina.
*39.9. (Nuova formulazione) Barelli, Pella, Martino, Versace.
*39.15. (Nuova formulazione) Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
*39.16. (Nuova formulazione) Biancofiore, Pettarin.
*39.17. (Nuova formulazione) Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*39.18. (Nuova formulazione) Barelli, Tartaglione, Ruggieri, Pella, Martino, Versace.
*39.25. (Nuova formulazione) Nobili, Ungaro, Del Barba.
*39.8. (Nuova formulazione) Rossi, Lotti, Prestipino.

ART. 40

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «spesa per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e gas»;

   b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:

   «6.1 In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo.».
*40.19. (Nuova formulazione) Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*40.20. (Nuova formulazione) Fragomeli, De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
*40.21. (Nuova formulazione) Ferri, D'Alessandro, Frate, Ungaro, Del Barba.
*40.22. (Nuova formulazione) Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*40.23. (Nuova formulazione) Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
*40.24. (Nuova formulazione) Fornaro, Pastorino, Fassina.
*40.25. (Nuova formulazione) Pella, Torromino, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
*14.047. (Nuova formulazione) Sut, Corneli.

ART. 41

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 41.
(Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna, ad esclusione della Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto, come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al fine di destinare alla Città metropolitana di Roma risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
*41.1. (Nuova formulazione) Adelizzi.
*41.2. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*41.3. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*41.4. (Nuova formulazione) Gerardi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*41.5. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro, Fassina.
*41.6. (Nuova formulazione) Pella.
*41.10. (Nuova formulazione) De Maria.
*41.11. (Nuova formulazione) Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*41.12. (Nuova formulazione) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
*41.20. (Nuova formulazione) Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, Dal Moro, De Micheli, Lorenzin, Madia, Mancini, Sani, Topo, De Maria.

ART. 42.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di rafforzare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Le predette risorse sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria delle idee progettuali valutate come idonee nell'ambito della procedura attuativa della citata linea progettuale, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse sono stabilite, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
  5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre, n. 178.
  5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre, n. 178.
*42.9. (Nuova formulazione) Paolo Russo.
*41.04. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

  1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

    2) alla lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole: «nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle seguenti: «neanche oltre i»;

    3) alla lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» è sostituita dalle seguenti: «neanche oltre»;

   b) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».
51.08. I Relatori.

ART. 52

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure in materia di società benefit)

  1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
  2. All'articolo 38-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, per l'anno 2021» sono soppresse.
  3. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
52.03. (Nuova formulazione) Del Barba, Ungaro.

ART. 54.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b):

    1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;

   b) al comma 10-bis,

    1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;

    2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre la data del 30 settembre 2023.».
*54.3. (Nuova formulazione) Rixi, Furgiuele, Maccanti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*54.5. (Nuova formulazione) Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
*54.6. (Nuova formulazione) Fregolent, Ungaro.
*54.8. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

ALLEGATO 2

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Alla lettera b), capoverso 1-bis, comma 1, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
0.1.11.1. Trancassini, Osnato.

  Alla lettera b), capoverso 1-bis, comma 2, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
0.1.11.5. Trancassini, Osnato.

  Alla lettera b), capoverso 1-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e settembre con le seguenti: settembre, ottobre, novembre e dicembre, e, al secondo periodo, sostituire le parole: e settembre con le seguenti: settembre, ottobre, novembre e dicembre.
0.1.11.2. Trancassini, Osnato.

  Alla lettera b), capoverso 1-ter, comma 3, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
0.1.11.3. Trancassini, Osnato.

  Alla lettera b), capoverso 1-ter, comma 5, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
0.1.11.4. Trancassini, Osnato.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° giugno 2022 al 31 agosto 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
   2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: di energia elettrica e di gas naturale sono aggiunte le seguenti: e altre misure per la riduzione delle imposte indirette sul gas.
0.1.11.7. Fregolent.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° giugno 2022 al 31 agosto 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
   2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».
0.1.11.6. Trancassini, Osnato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci»;

    2) sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima»;

    3) dopo il comma 2 aggiungerei seguenti:

  «2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.».

   b) dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)

   1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
   2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

Art. 1-ter.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)

   1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
   3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
   5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

   c) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)

   1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
   2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
   3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
   4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

   d) dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)

   1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

   e) all'articolo 58, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-bis e 1-ter, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati.

   f) dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:

Allegato 3-bis
(articolo 58, comma 4-bis)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa)

  MISSIONE/programma

2022

  23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

864

  23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)

500

  23.1 Fondi da assegnare (33.1)

364

  1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

1.280

  1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (29.5)

1.280

  7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

900

  7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

900

TOTALE

3.044

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.
1.11. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 2.020 dei Relatori, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
   2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
   2-quater. La NASpI di cui al comma 2-bis non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta».
   3-ter. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
   3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.2.020.1. Tripiedi, Barzotti, Invidia, Cominardi, Ciprini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Davide Aiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

  1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro.
  2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i periodi di fruizione della stessa non è riconosciuta la contribuzione figurativa. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nei tempi e con le modalità individuati dall'Istituto stesso, nel limite di spesa complessivo di 30
milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.020. I Relatori.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)

  1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono abrogate;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».
26.034. I Relatori.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
27.9. I Relatori.

  All'emendamento 51.42 dei Relatori, sostituire il comma 8-bis con il seguente:

  8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni delle Forze armate, con particolare riferimento alle Forze Speciali, e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del «soccorritore militare» da inserire prioritariamente nelle unità delle Forze Speciali nonché in tutte le unità dell'Esercito e delle altre Forze Armate orientate a operare con elevati livelli di autonomia tattica. Tale soccorritore militare si configura come un operatore tattico abilitato alla condotta di selezionati interventi salvavita e non il contrario mediante la frequentazione di appositi corsi di formazione in Italia o all'estero. Il compito che deve assolvere consiste nell'effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato in assenza di adeguati presidi sanitari sul campo tattico.
0.51.42.1. Trancassini, Osnato, Deidda, Galantino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica di «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
  8-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.
51.42. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «non si applica».

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: in uno dei seguenti casi fino alla fine dell'articolo.
0.51.08.1. Trano, Raduzzi, Sodano, Maniero.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

  1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

    2) alla lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole: «nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle seguenti: «neanche oltre i»;

    3) alla lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» è sostituita dalle seguenti: «neanche oltre»;

   b) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».
51.08. I Relatori.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana)

  1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «camere di commercio accorpate» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio oggetto di accorpamento» e dopo le parole: «di comprovata esperienza professionale» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate».
51.010. I Relatori.

ALLEGATO 3

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   ai commi 1 e 2, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,;

    al comma 2, primo periodo, le parole: «eccedenti a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti quelle».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21», sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51»,;

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di credito d'imposta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: ,;

   ai commi 2 e 3, dopo le parole: «n. 21 del 2022», sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «testo unico delle accise approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al.

  All'articolo 4:

   al comma 1, capoverso Art. 15.1, comma 2, dopo le parole: «dell'8 gennaio 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: ,.

  All'articolo 5:

   al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: ,;

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «terzo periodo «è inserito il «seguente segno d'interpunzione: ,»;

   al comma 5, le parole: «dalla soluzione tecnica di collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «della soluzione tecnica per il collegamento», le parole: «da un cronoprogramma di» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma della» e le parole: «, nonché da una descrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della descrizione»;

   al comma 8, primo periodo, le parole: «un fondo pari a» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo con la dotazione di»;

   al comma 10, lettera e), le parole: «62 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «62, comma 5»;

   al comma 12, le parole: «di cui ai commi, 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 9» e le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'allegato 1 al»;

   al comma 14, dopo le parole: «quanto a 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», dopo le parole: «dal 2024 al 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «dal 2027 al 2043», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 307 e quanto a» sono sostituite dalle seguenti: «n. 307, e, quanto a».

  All'articolo 6:

   al comma 2, dopo le parole: «dei progetti di impianti» sono inserite le seguenti: «di produzione».

  All'articolo 7:

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «Se la decisione del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Consiglio dei ministri».

  All'articolo 11:

   al comma 1, capoverso 4-septiesdecies, quarto periodo, le parole: «è applicabile, anche» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile anche»;

   alla rubrica, le parole: «asset esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica».

  All'articolo 12:

   al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, le parole: «Con la medesima comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime comunicazioni».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alle lettere d) ed e), dopo le parole: «comma 4-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al comma 5, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

    al comma 6, le parole: «ogni singolo intervento» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun intervento».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «Federazione Russia» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione russa», le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.», la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «supportare» è sostituita dalla seguente: «sostenere»;

    al secondo periodo, le parole: «sia limitata» sono sostituite dalle seguenti: «è limitata» e le parole: «siano ad esse riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono conseguenza di tali circostanze»;

   al comma 5, lettera e), le parole: «in conformità della» sono sostituite alle seguenti: «in conformità alla»;

   al comma 7, terzo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;

   al comma 9, alinea, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»;

   al comma 10, le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.» e le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;

   al comma 11:

    al primo e al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;

    al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

   al comma 12:

    al primo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

    al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;

    al comma 13, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.» e le parole: «massimo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di»;

   alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.».

  All'articolo 16:

   al comma 1, capoverso 55-bis, numero 1), dopo le parole: «a titolo esemplificativo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «forme» è sostituita dalla seguente: «fonti».

  All'articolo 17:

   al comma 1, lettera a):

    al numero 1), le parole: «l'occupazione,» sono sostituite dalle seguenti: «l'occupazione»;

    al numero 2), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «disciplinate, in conformità con la» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati, in conformità alla»;

   alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.».

  All'articolo 18:

   al comma 5, primo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

  All'articolo 20:

   al comma 1, le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attestato mediante dichiarazione» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

   al comma 2, le parole: «a ISMEA» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISMEA».

  All'articolo 22:

   al comma 1, le parole: «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,»;

   alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «per la».

  All'articolo 25:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «dal personale» sono sostituite dalle seguenti: «da personale»;

    al terzo periodo, le parole: «30 marzo 2021, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».

  All'articolo 26:

   al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «primo periodo, del» è inserita la seguente: «medesimo»;

   al comma 4:

    alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «corredata da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;

    alla lettera b), dopo le parole: «n. 21 del 2022» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,», dopo le parole: «secondo le modalità previste» sono inserite le seguenti: «dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,» e le parole: «corredata da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;

    al comma 5, lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;al comma 7:

   all'alinea:

    al primo periodo, le parole: «è istituto» sono sostituite dalle seguenti: «, è istituito»;

    al terzo periodo, le parole: «al quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7-bis», le parole: «integralmente finanziati» sono sostituite dalle seguenti: «integralmente finanziati,», le parole: «relativi al Piano» sono sostituite dalle seguenti: «, relativi al Piano» e le parole: «e quelli in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli in relazione ai quali»;

    al quarto periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

   al primo capoverso:

    all'alinea, le parole: «Con uno o più decreti» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Con uno o più decreti» e dopo le parole: «di accesso al Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 7»;

   alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «determinazione delle»;

   alla lettera f), le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

   al secondo capoverso, le parole: «Per gli interventi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter. Per gli interventi degli enti locali», le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-bis», le parole: «al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e dopo le parole: «degli interventi medesimi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «previsti dall'accordo quadro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 11, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

   al comma 12:

    al primo periodo, le parole: «, di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ANAS S.p.A.»;

    al secondo periodo, le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;

   al comma 13, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa».

  All'articolo 28:

   al comma 1, capoverso Art. 14-bis:

    al comma 1, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione», le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «per gli anni 2022-2028» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2025»;

   al comma 4:

    alla lettera b), le parole: «dal cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma»;

    alla lettera e), la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

   al comma 6, alinea, le parole: «parametri inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «valori inferiori»;

   al comma 8:

    al primo periodo, le parole: «e il raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «e l'accertamento del raggiungimento»;

    al secondo periodo, le parole: «iscritti alle discipline» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi nelle discipline», le parole: «alla rispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «la rispondenza» e le parole: «all'innalzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'innalzamento»;

   al comma 2, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese».

  All'articolo 29:

   al comma 1, le parole: «o rincari» sono sostituite dalle seguenti: «o dai rincari».

  All'articolo 30:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «e 14-bissono sostituite dalle seguenti: «, e 14-bis».

  Alla rubrica del titolo II, la parola: «accoglienza» è sostituita dalle seguenti: «di accoglienza».

  All'articolo 31:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, dopo le parole: «commi da 1 a 4» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 32:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «e reddito personale» sono sostituite dalle seguenti: «, e di reddito personale» e le parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

   al comma 4, le parole: «e ogni altra» sono sostituite dalle seguenti: «e da ogni altra»;

   al comma 7, dopo le parole: «commi da 1 a 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, secondo periodo, le parole: «e sono valutate come al» sono sostituite dalle seguenti: «e sono valutate con il punteggio previsto al»;

   al comma 11:

    al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto e» sono inserite le seguenti: «che sono»;

    al secondo periodo, le parole: «e non essere» sono sostituite dalle seguenti: «e non devono essere»;

   al comma 13, primo periodo, le parole: «che, nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, che, nel 2021,»;

   al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 18:

    al primo periodo, dopo le parole: «Ai nuclei» è inserita la seguente: «familiari» e le parole: «di cui decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto-legge»;

    al secondo periodo, le parole: «nei nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «ai nuclei»;

   al comma 19, le parole: «L'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennità» e la parola: «concorre» è sostituita dalla seguente: «concorrono»;

   al comma 21, dopo le parole: «commi da 8 a 18» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 34:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «da ANPAL Servizi Spa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società ANPAL Servizi Spa,» e dopo le parole: «dal 1° giugno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «tra ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ANPAL»;

   al comma 2, le parole: «quantificati in non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di»;

   al comma 3, terzo periodo, le parole: «ad ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANPAL».

  All'articolo 35:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici» e le parole: «con dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «e del Ministro delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture» e le parole: «dell'acquisito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto».

  All'articolo 36:

   al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «costituisce» è sostituita dalla seguente: «costituiscono»;

    al secondo periodo, le parole: «dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stesse»;

    al terzo periodo, le parole: «1 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile»;

    al quarto periodo, dopo le parole: «dal presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,»;

   al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «nel primo trimestre 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 38:

   al comma 1, le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

  All'articolo 40:

   al comma 1, dopo le parole: «del Servizio sanitario» è inserita la seguente: «nazionale».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «un fondo» sono inserite le seguenti: «con una dotazione» e le parole: «o RC Auto» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto)»;

    al secondo periodo, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;

   al comma 2, le parole: «degli anni 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2022 al 2024»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

  All'articolo 42:

   al comma 5, dopo le parole: «70 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

   alla rubrica, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle».

  All'articolo 43:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «che sono in procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali è in corso l'applicazione della procedura» e le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero»;

   al comma 2, le parole: «parte o tutte le misure» sono sostituite dalle seguenti: «, in tutto o in parte, le misure»;

   al comma 3:

    al terzo periodo, dopo le parole: «da ripianare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al quarto periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

   al comma 5, secondo periodo, le parole: «entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo»;

   al comma 9, le parole: «della milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo intermedio».

  All'articolo 44:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

    alle lettere b) e c), dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

   al comma 2, dopo le parole: «del decreto-legge n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,» e dopo le parole: «le unità ivi indicate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 45:

   al comma 1, capoverso 2, la parola: «istituto» è sostituita dalla seguente: «istituito» e dopo le parole: «nel rispetto del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 2, quarto periodo, le parole: «legge 5 aprile 1987, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 aprile 1987, n. 183».

  All'articolo 47:

   al comma 2, terzo periodo, le parole: «decreto legislativo n. 28 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 gennaio»;

   ai commi 8, terzo periodo, e 12, primo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

   al comma 11, secondo periodo, le parole: «, prima della predetta scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «prima della predetta scadenza,»;

   al comma 13, secondo periodo, le parole: «e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;

   ai commi 15 e 16, primo periodo, dopo le parole: «bilancio generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «ucraino, di cui al comma 14,»;

   al comma 16, secondo periodo, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e la parola: «predetto» è soppressa;

   al comma 21, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 48:

   al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina».

  All'articolo 49:

   al comma 2, capoverso Art. 31-bis, comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,»;

   al comma 4, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica», le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo le parole: «3-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 6, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

   al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal primo periodo,».

  All'articolo 50:

   al comma 2, lettera l), capoverso 1, primo periodo, le parole: «e n. 2017/1131» sono sostituite dalle seguenti: «e 2017/1131»;

   al comma 3, le parole: «del 23 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 18 dicembre 2019».

  All'articolo 51:

   al comma 3, le parole: «pari 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5 milioni»;

   al comma 4, le parole: «per l'anno 2022 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, mediante», le parole: «della cultura e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura e, quanto»;

   al comma 8, lettera d), numero 2), la parola: «1-bisè sostituita dalla seguente: «1-bis».

  All'articolo 55:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,».

  All'articolo 56:

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «operati» è sostituita dalla seguente: «operate»;

    al terzo periodo, le parole: «, ai relativi oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi oneri»;

    al quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 178, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b),»;

   al comma 3, capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «del CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e le parole: «d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 58:

   al comma 1, le parole: «del decreto-legge 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 1° marzo»;

   al comma 3, le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «indebitamento netto,» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

    alla lettera d), le parole: «annui dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno».

  All'allegato 1:

   alla sezione B:

    al paragrafo 3, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «specificati»;

    al paragrafo 7, primo periodo, la parola: «declina» è sostituita dalla seguente: «specifica»;

    al paragrafo 8, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

    al paragrafo 9, terzo periodo, dopo la parola: «inerenti» è inserita la seguente: «a»;

    al paragrafo 10, dopo le parole: «rilascio delle Garanzie» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla sezione E:

    al paragrafo 1, le parole: «recupero crediti» sono sostituite dalle seguenti: «recupero dei crediti»;

    al paragrafo 2, le parole: «direttamente le attività di recupero dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di recupero dei crediti direttamente».

  All'allegato 4:

   le parole: «(importi in milioni di euro) – (importi in milioni di euro)» sono sostituite dalle seguenti: «(importi in milioni di euro)».