XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
Variazione nella composizione della Commissione ... 345
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri (Seguito dell'esame e rinvio) ... 345
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 363
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 369
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 347
ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 371
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 349
ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 373
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) ... 355
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII Fornaro, n. 63 (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) ... 360
5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico ... 361
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 375
5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana ... 361
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 377
5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari ... 361
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 379
SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.
La seduta comincia alle 14.20.
Variazione nella composizione della Commissione.
Romina MURA, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Davide AIELLO, al quale rivolge un saluto e un augurio di buon proseguimento in altra Commissione.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, comunica che le interlocuzioni con il Governo hanno permesso di sciogliere gli ultimi nodi, mettendo in condizione la Commissione di avviare l'esame delle proposte emendative (vedi allegato 1).
Romina MURA, presidente, alla luce di quanto comunicato, invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative all'articolo 1.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Tasso 1.7, Menga 1.2 e De Lorenzo 1.14. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Segneri 1.13 e 1.12, Mura 1.5 e Segneri 1.11, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Menga 1.3 e 1.4 e Rizzetto 1.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Trizzino 1.1 e invita al ritiro degli emendamenti Segneri 1.9 e 1.10, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 1.6 a condizione che sia riformulato nei termini riportati (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.
Enrica SEGNERI (M5S) ritira i suoi emendamenti 1.13, 1.12, 1.11 e 1.10. Al contrario, chiede di accantonare il suo emendamento 1.9, mirato a garantire ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS le medesime tutele assicurate alle altre categorie di lavoratori. Ritiene, infatti, opportuno un ulteriore approfondimento per verificare la possibilità di reperire le necessarie forme di copertura.
Rina DE LORENZO (LEU) ritira il suo emendamento 1.14.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, condividendo l'importanza del tema posto dalla collega, fa propria la sua proposta di accantonare l'emendamento Segneri 1.9, anche se sottolinea la difficoltà di giungere alla soluzione delle criticità individuate nel corso delle interlocuzioni con il Governo.
La sottosegretaria Tiziana NISINI concorda.
Romina MURA, presidente, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo un ulteriore approfondimento sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, per verificare se sia possibile, attraverso una opportuna riformulazione, intervenire sulla disciplina riguardante la contribuzione figurativa, per evitare che la fruizione dei congedi abbia conseguenze negative sul futuro trattamento pensionistico dei lavoratori malati.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, consapevole della delicatezza del problema sottolineato dalla presidente, propone di accantonare l'emendamento Mura 1.5, sottolineando, anche in questo caso, la difficoltà di giungere ad una soluzione condivisa dal Governo.
La sottosegretaria Tiziana NISINI concorda.
Romina MURA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tasso 1.7 e Menga 1.2: si intende che vi abbiano rinunciato. Ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti De Lorenzo 1.14, Segneri 1.13 e 1.12 e dispone l'accantonamento dell'emendamento Mura 1.5. Rammenta, altresì, che è stato ritirato l'emendamento Segneri 1.11.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Menga 1.3 e 1.4 e Rizzetto 1.8 (vedi allegato 2).
Romina MURA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trizzino 1.1: si intende che vi abbia rinunciato. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Segneri 1.9 e ricorda che l'emendamento Segneri 1.10 è stato ritirato. Accetta, quindi, la riformulazione dell'emendamento 1.6 a sua prima firma proposta dal relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mura 1.6 come riformulato (vedi allegato 2).
Romina MURA, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 2.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Tasso 2.4 e parere favorevole sull'emendamento Menga 2.1. Quanto all'emendamento Elvira Savino 2.2 propone di riformularlo in termini identici all'emendamento 2.3 Murelli, il quale precisa che i permessi sono attribuiti ai genitori che accompagnano il paziente minore di età alle visite di controllo. In tal modo non si vincola la concessione del permesso alla qualità di caregiver nel genitore. Ove la presentatrice accettasse la riformulazione verrebbero posti in votazione gli emendamenti identici Elvira Savino 2.2 e Murelli 2.3 con parere favorevole del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento De Lorenzo 2.5 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trizzino 2.01.
La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.
Romina MURA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tasso 2.4: si intende che vi abbia rinunciato.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Menga 2.1 (vedi allegato 2).
Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Elvira Savino 2.2, ne accetta la riformulazione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Elvira Savino 2.2 (Nuova formulazione) e Murelli 2.3 nonché l'emendamento De Lorenzo 2.5 (vedi allegato 2).
Romina MURA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Trizzino 2.01: si intende che vi abbia rinunciato.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 3, invita al ritiro dell'emendamento Tasso 3.7, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, ed esprime parere contrario sull'emendamento Menga 3.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 3.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati (vedi allegato 2). Invita al ritiro degli emendamenti Menga 3.2 e 3.3, Zangrillo 3.5 e Menga 3.4 nonché dell'articolo aggiuntivo Spena 3.01, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.
La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.
Romina MURA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tasso 3.7 e Menga 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato. Accetta, quindi, la riformulazione dell'emendamento 3.6 a sua prima firma (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mura 3.6 come riformulato (vedi allegato 2).
Romina MURA, presidente, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Menga 3.2 e 3.3: si intende che vi abbia rinunciato.
Paolo ZANGRILLO (FI), firmatario dell'emendamento 3.5, ne chiede l'accantonamento.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, lo propone.
La sottosegretaria Tiziana NISINI condivide la proposta di accantonamento.
Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zangrillo 3.5. Quindi, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Menga 3.4: si intende che vi abbia rinunciato.
Paolo ZANGRILLO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Spena 3.01 e lo ritira.
Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 14.40.
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Romina MURA, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza. Invita, quindi, il relatore, on. Invidia, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.
Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, composto di sedici articoli, suddivisi in cinque Capi, è volto, come disposto dall'articolo 1, all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile. Ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy possono accedere i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.
Il Capo I riguarda la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy. In particolare, tra i compiti degli ITS Academy, dettagliati dall'articolo 2, segnala anche il sostegno alle politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. La formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale costituisce, inoltre, una priorità strategica degli ITS Academy. L'articolo 3 rinvia l'individuazione della specifica area tecnologica di riferimento degli ITS Academy a un successivo decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 4 disciplina il regime giuridico degli ITS Academy, costituiti come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione. Gli organi della fondazione sono: il presidente, che ne è il legale rappresentante; il consiglio di amministrazione; l'assemblea dei partecipanti; il comitato tecnico-scientifico; il revisore dei conti. Segnala, al comma 9, l'applicazione ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni ITS Academy delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Inoltre, sulla base del comma 10, i diplomi di istruzione tecnica superiore di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.
L'articolo 5 individua gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy, alla cui conclusione è rilasciato un diploma, rispettivamente, di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi (comma 2). Segnala che, tra gli standard minimi dei percorsi formativi, vi è la possibilità di partecipazione facilitata degli adulti occupati (comma 3, lettera c), mentre, tra gli standard organizzativi minimi, vi è, per i lavoratori occupati, la possibilità di distribuire il monte ore complessivo in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento (comma 4, lettera b). Di interesse della Commissione è anche la previsione dell'accompagnamento dei percorsi con misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale (comma 4, lettera e). I docenti dei percorsi di formazione, sulla base di contratti di lavoro autonomo, di cui all'articolo 2222 del codice civile, sono selezionati, per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.
L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di verifica, valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Questi ultimi sono costituiti dall'insieme di competenze acquisite all'esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. I percorsi si concludono con il rilascio dei diplomi, subordinato all'esito di verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica. Tale procedura ha anche lo scopo di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite. Segnala, infine, che, sulla base del comma 7, gli ITS Academy sono autorizzati svolgere le attività di intermediazione di manodopera, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.
L'articolo 7 subordina l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore degli ITS Academy all'accreditamento nazionale, sulla base degli dei requisiti e degli standard minimi, stabiliti a livello nazionale e recepiti dalle regioni.
L'articolo 8 disciplina le modalità di raccordo tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini di una rapida transizione dei giovani nel mondo del lavoro. I patti federativi che realizzano tali raccordi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
L'articolo 9 dispone la costituzione degli ITS Academy sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali. La norma prevede anche che lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore disciplinato dal provvedimento in esame è accompagnato e sostenuto dalla realizzazione di linee di azione nazionali.
Il Capo III disciplina il Comitato nazionale ITS Academy e il sistema di finanziamento. In particolare, l'articolo 10 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
L'articolo 11 disciplina le modalità di finanziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, basato sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
Al Capo IV, l'articolo 12 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy. Segnala che la norma prevede anche la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concorrere alle spese di funzionamento dell'anagrafe, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi ITS. L'articolo 13 introduce disposizioni riguardanti il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.
Al Capo V, che reca le disposizioni finali, l'articolo 14 introduce una disciplina transitoria di prima applicazione del provvedimento, l'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e Bolzano e l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Alla luce del contenuto del provvedimento, pertanto, ritiene di poter formulare una proposta di parere favorevole.
Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che quello all'esame – a cui è abbinata una proposta di legge presentata dal suo gruppo – sia un provvedimento della massima importanza, dal momento che fornisce ai giovani la possibilità di conseguire una preparazione di alto livello rispondente alle esigenze del mercato del lavoro. Già oggi, il 90 per cento dei giovani che concludono il percorso formativo ottengono un posto di lavoro adeguato al titolo conseguito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Romina MURA, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza. Invita, quindi, la relatrice, on. Carla Cantone, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.
Carla CANTONE (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di 59 articoli, suddivisi in due Titoli e cinque Capi, e di quattro Allegati. Data l'ampiezza degli ambiti di intervento, preannuncia che nella sua relazione si soffermerà prevalentemente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione.
Al Titolo I, che interviene nel settore dell'energia e delle imprese, il Capo I, agli articoli da 1 a 14 reca misure in materia di energia.
In particolare, l'articolo 1 conferma le misure agevolative volte a sostenere i soggetti svantaggiati in relazione ai rincari delle tariffe di energia elettrica e gas (il cosiddetto «bonus sociale energia elettrica e gas»). L'articolo 2 dispone l'incremento delle agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia e gas naturale nel secondo semestre 2022. L'articolo 3 riconosce alle imprese di autotrasporto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a compensazione della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato come carburante nei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'articolo 4 prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale a parziale compensazione dei costi sostenuti nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gas.
L'articolo 5 attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto già esistente. A tal fine, la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario, che si avvale delle amministrazioni, centrali e territoriali, competenti e che non percepisce gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Gli articoli 6 e 7 introducono norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, rispettivamente, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'articolo 8 prevede la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto dalla normativa europea. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (Ministero della difesa e terzi concessionari, Autorità portuali).
L'articolo 10 introduce modificazioni alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento alle competenze del Ministero della cultura. L'articolo 11 reca semplificazioni alla disciplina autorizzativa per interventi di ammodernamento delle linee elettriche esistenti. L'articolo 12 prevede misure derogatorie alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica che utilizzano carbone o olio combustibile.
L'articolo 13 attribuisce al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 una serie di competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale. La norma, inoltre, prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche e che ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, di sisma bonus, di fotovoltaico e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Il Capo II, agli articoli da 15 a 20, introduce misure a sostegno della liquidità delle imprese.
In particolare, l'articolo 15 disciplina la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2022 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, per aiutare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi internazionale. L'articolo 16 introduce misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI erogate dal Fondo di garanzia. L'articolo 17 reca modifiche di semplificazione e razionalizzazione delle procedure riguardanti la concessione da parte di SACE S.p.A. a condizioni di mercato.
L'articolo 18 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese nazionali che hanno subìto perdite di fatturato in conseguenza della crisi internazionale. L'articolo 19 incrementa di 20 milioni di euro nel 2022 le disponibilità del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 20 consente alle PMI del settore agricolo e della pesca di ottenere finanziamenti con garanzia pubblica del 100 per cento, finalizzati alla ricostituzione della liquidità compromessa a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime.
Il Capo III, agli articoli da 21 a 30, reca misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti.
In particolare, dopo avere segnalato che l'articolo 21 prevede la maggiorazione del credito di imposta previsto dalla normativa vigente per investimenti in beni immateriali 4.0, rileva che l'articolo 22 aumenta al 70 per cento e al 50 per cento le aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, introdotto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019 nell'ambito del Piano Transizione 4.0. L'incremento delle aliquote è subordinato alla qualificazione dei soggetti che erogano la formazione, individuati da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, e alla certificazione dei risultati secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. In mancanza di tali condizioni, le aliquote del credito di imposta sono ridotte, rispettivamente, al 40 per cento e al 35 per cento con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
L'articolo 23, limitatamente agli anni 2022 e 2023, aumenta la misura del credito di imposta a favore delle sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta, previsto dall'articolo 18 della legge n. 220 del 2016, e ne estende l'ambito di applicazione. L'articolo 24 incrementa, per il triennio 2022-2024, le risorse del Fondo per il sostegno alla realizzazione di Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI).
L'articolo 25 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime finalità, la norma prevede l'istituzione di una segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in servizio presso il medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sempre allo stesso scopo, la norma autorizza il Ministero stesso ad avvalersi di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.
L'articolo 26 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, indotti dalla crisi internazionale, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L'articolo 27 introduce disposizioni finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel settore delle concessioni di lavori autostradali.
Rileva che l'articolo 28 riconosce, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo di 290 milioni di euro alle università che promuovono la stipula di Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, finalizzati a promuovere e migliorare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione. Come si legge nella relazione illustrativa, i patti territoriali hanno l'obiettivo di facilitare il dialogo tra università e territorio e arginare le asimmetrie territoriali del sistema della formazione superiore e la conseguente mobilità territoriale per studio e lavoro. In tal modo, la prospettiva di un ampliamento dell'offerta formativa in aree nelle quali si registrano carenze potrebbe costituire anche uno stimolo al tessuto produttivo nelle aree medesime.
L'articolo 29 estende il sostegno già previsto dalla legislazione vigente per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina a tutte le imprese esportatrici, per fare fronte alle conseguenze negative della crisi internazionale. L'articolo 30 introduce semplificazioni nelle procedure relative a investimenti di valore superiore a 50 milioni di euro.
Al Titolo II, riguardante le politiche sociali e l'accoglienza, il Capo I, agli articoli da 31 a 39, reca misure in materia di lavoro, pensioni, servizi ai cittadini e sport.
In particolare, gli articoli 31, 32 e 33 prevedono l'erogazione di indennità una tantum a sostegno del potere d'acquisto, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi.
Infatti, l'articolo 31 dispone in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 dell'esonero di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali IVS, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 l'erogazione di una indennità una tantum di 200 euro. Tale indennità è versata nel mese di luglio dal datore di lavoro, il cui credito sarà successivamente compensato dall'INPS secondo modalità da definirsi. L'indennità non spetta ai lavoratori titolari di trattamenti pensionistici, non è cedibile, né sequestrabile e non costituisce reddito, né a fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Infine, al lavoratore titolare di più rapporti di lavoro spetta un'unica indennità.
Un'indennità una tantum di 200 euro è corrisposta dall'INPS, sulla base dell'articolo 32, ai seguenti soggetti: residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale complessivo, per l'anno 2021, non superiore a 35.000 euro (comma 1); lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; i percettori nel mese di giugno 2022 di prestazioni di NASpI e DIS-COLL (comma 9); percettori nel 2022 di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10); titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021 (comma 11); lavoratori (stagionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio) beneficiari nel 2021 di una delle indennità connesse all'emergenza COVID (comma 12); lavoratori stagionali (comma 13); lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e un reddito non superiore a 35.000 euro nel medesimo anno (comma 14); lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionale riconducibili all'articolo 2222 del codice civile (comma 15); lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, con reddito derivante da tali attività nel 2021 non superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva (comma 16); nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (comma 18).
L'articolo 33 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti alle casse professionali che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che sarà individuato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'articolo 34 dispone che ANPAL servizi S.p.A. ricontrattualizzi i cosiddetti navigator che abbiano un incarico di collaborazione attivo alla data del 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data alle medesime condizioni e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR. La norma prevede la possibilità per le regioni di avvalersi, a determinate condizioni, di tale personale oltre il periodo di due mesi, comunque non oltre il completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. A tale ultimo riguardo, infine, il comma 4 prevede che il servizio di assistenza tecnica prestato presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo.
L'articolo 35 istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per il finanziamento di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi pubblici di trasporto da parte di persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. L'articolo 36 incrementa per il 2022 le disponibilità del fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale anche a studenti.
L'articolo 37 assegna al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
L'articolo 38 introduce misure in materia di cittadinanza digitale, finalizzate, come si legge nella relazione illustrativa, a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del PNIC relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri i cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso. In particolare, la norma attribuisce al personale preposto al punto unico, attivato sulla base di apposite convenzioni a titolo gratuito tra il Ministero dello sviluppo economico e le pubbliche amministrazioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
L'articolo 39 reca disposizioni contabili riguardanti il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
Il Capo II, agli articoli da 40 a 43, riguarda gli enti territoriali.
In tale ambito, l'articolo 40 reca misure finanziarie straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali. L'articolo 41 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per la parziale compensazione della riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e della RC Auto riguardante le province e le città metropolitane. Nello stato di previsione del medesimo Ministero, l'articolo 42 istituisce un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di seicentomila abitanti. L'articolo 43 reca misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Il Capo III, agli articoli da 44 a 48, reca disposizioni riguardanti la crisi ucraina.
Infatti, l'articolo 44 reca misure per il rafforzamento dell'assistenza di coloro che richiedono protezione temporanea, mentre l'articolo 45, come si legga nella relazione tecnica, è volto a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. L'articolo 46 conferisce il potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizioni derogatorie in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane. L'articolo 47 reca misure riguardanti la conversione delle banconote circolanti in Ucraina e disciplina l'erogazione di prestiti a tale Paese da parte del Ministero dell'economia. L'articolo 48 disciplina le procedure di gestione finanziaria per la riassegnazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già assegnate per il finanziamento di misure a favore dei rifugiati.
Il Capo IV, con gli articoli da 49 a 54, reca misure in materia di spesa pubblica.
In tale ambito, l'articolo 49, riguardante le politiche di spesa pubblica, prevede, tra l'altro, ai commi 6 e 7, la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, della società Eutalia s.r.l. ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo della spesa pubblica. A tal fine, la società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche e ingegneristiche mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato. Il comma 9, infine, aumenta il valore medio dell'importo delle spese per l'acquisto di beni e servizi che l'INPS può sostenere, allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sul reddito dei lavoratori.
Allo scopo di chiudere una procedura di infrazione già avviata, l'articolo 50 dispone il recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2117, in materia di strumenti finanziari. La norma, inoltre, reca misure in materia di aiuti di Stato.
Si sofferma sull'articolo 51, che, al comma 1, prevede la possibilità per il Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sia di rinnovare, per un massimo di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i 452 incarichi già autorizzati riguardanti figure professionali specializzati e assistenti tecnici sia di conferire ulteriori cento nuovi incarichi. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono fare fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC.
Il comma 2 prevede la possibilità di integrare la Segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale con incarichi di durata massima di trentasei mesi. Il comma 3 aumenta le risorse già previste dalla normativa vigente volte a consentire al Ministero della cultura di avvalersi del supporto tecnico della società Ales s.p.a. per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di musei, cinema e teatri, previsti dal PNRR.
Il comma 5, in deroga al termine di durata biennale previsto dalla normativa vigente, proroga di due anni la validità delle graduatorie del concorso per il reclutamento di tredici unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a garantire la gestione di ulteriori imprevedibili emergenze, visto che attualmente il personale della Protezione civile è impegnato a fare fronte, oltre che alle emergenze nazionali, anche alle esigenze che si sono determinate fuori dal territorio nazionale a causa della guerra in Ucraina.
Il comma 6 reca una norma interpretativa in ordine al numero delle sedi della Scuola superiore della magistratura. Il comma 7 amplia il novero dei soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEI, includendo anche il Consiglio superiore della magistratura allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di favorire la riforma del sistema giudiziario attraverso l'interoperabilità tra i sistemi coinvolti, in particolare quello del Ministero della giustizia. Il comma 8 introduce modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di riconfigurare, come si legge nella relazione illustrativa, il Comando operativo interforze quale Vertice militare, al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. Il comma 9 differisce i termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica e da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022, in considerazione dei ritardi subiti a causa degli attacchi cibernetici subiti dal Ministero stesso. Il comma 10 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente a svolgere la vigilanza sul rispetto del divieto europeo di diffondere contenuti riconducibili a media russi.
L'articolo 52, al comma 1, reca misure per consentire il completamento degli interventi strutturali relativi allo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, che saranno utilizzati nelle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il comma 2 incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché, più in generale, del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR. L'articolo 53 introduce misure contabili relative al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana. L'articolo 54, differendo il termine di adozione delle linee guida in materia di trasporto in condizioni di eccezionalità, introduce disposizioni transitorie per permetterne l'effettuazione.
Il Capo V, agli articoli da 55 a 59 reca le disposizioni finali, transitorie e finanziarie.
In particolare, l'articolo 55 modifica la disciplina del versamento del contributo una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, a titolo di prelievo straordinario con finalità solidaristiche. L'articolo 56 reca disposizioni di natura contabile riguardanti il Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 57 introduce disposizioni transitorie in ordine all'applicazione degli articoli 6, 7 e 14 del decreto. L'articolo 58 reca le disposizioni di copertura degli effetti finanziari del decreto e l'articolo 59 ne dispone l'entrata in vigore.
Alla luce del contenuto del provvedimento testé illustrato, ritiene pertanto di poter formulare una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 4).
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Elena MURELLI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022. La legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Nonostante tale previsione, tuttavia, essa è stata finora adottata una sola volta, nel 2017. La sua importanza è stata ribadita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che definisce la tutela e la promozione della concorrenza fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Per tale motivo, essa, nel quadro di regolazione esistente sia a livello europeo sia a livello nazionale, è lo strumento per una continua e sistematica revisione dello stato della legislazione, allo scopo di verificare, come si legge nella relazione illustrativa, se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.
Alla base del disegno di legge in esame, la cui approvazione è tra gli obblighi assunti dall'Italia previsti nel PNRR, ci sono le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nonché la necessità di superare le procedure di contenzioso avviate dalla Commissione europea proprio per la violazione del principio della libertà di concorrenza.
Al disegno di legge è allegata la relazione di accompagnamento prevista dal citato articolo 47 della legge n. 99 del 2009, finalizzata a evidenziare: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza; lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
Passando al merito del provvedimento, che consta di trentasei articoli, suddivisi in nove Capi, segnala che l'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, consistenti, in particolare, nella promozione dello sviluppo della concorrenza, nella rimozione degli ostacoli all'apertura dei mercati e nella garanzia della tutela dei consumatori.
L'articolo 2 reca la delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.
L'articolo 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 e, in particolari casi, fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e dei rapporti di gestione per le finalità turistico-ricreative e sportive. Con riferimento alla medesima materia, l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Con riferimento ai principi e ai criteri direttivi per l'esercizio della delega, di cui al comma 2, segnala, tra i criteri per la definizione di una disciplina uniforme delle procedure di affidamento delle concessioni (lettera e), la previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, in base ai quali gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario (n. 6).
L'articolo 5 introduce modificazioni alla disciplina della concessione delle aree demaniali, di cui alla legge n. 84 del 1994. Tra le modificazioni introdotte, segnala il divieto alle imprese concessionarie di un'area demaniale di scambio di manodopera nel caso in cui la medesima impresa abbia in concessione un'altra area demaniale nel medesimo porto di rilevanza economica internazionale e nazionale, per la svolgimento di un'attività diversa. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, la norma – che è volta a chiarire che in tali tipologie di porti è consentito il solo cumulo di attività, ma non la strutturazione di un operatore che, per elementi oggettivi, si presenterebbe come dominante – potrebbe avere riflessi in termini di diritto del lavoro.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale. L'articolo 7 riguarda le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali. Tra i criteri di delega, recati dal comma 2, segnala la lettera l), che richiede la previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali. Tale previsione, come come affermato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione trasmessa al Governo il 22 marzo 2021, è volta a superare eventuali ostacoli all'ingresso di nuovi operatori nel mercato e agli affidamenti competitivi, per timore di ripercussioni di carattere occupazionale. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, inoltre, tale previsione si applica anche a tutela dei lavoratori delle società in house, nel caso in cui l'ente locale, non rinnovando l'appalto nei confronti di tali società, opti per il ricorso al mercato per la gestione dei servizi pubblici locali.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. L'articolo 10 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico locale non di linea, ovvero taxi e noleggio con conducente – NCC. L'articolo 11 reca modificazioni alla disciplina relativa alle procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori. L'articolo 12 introduce modifiche alla disciplina dei controlli sulle società partecipate.
L'articolo 13 interviene in materia di procedure di selezione dei soggetti che richiedono di installare colonnine di ricarica elettrica nella rete autostradale. L'articolo 14 reca disposizioni riguardanti l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti. L'articolo 15 introduce modificazioni alla disciplina riguardante i servizi di gestione dei rifiuti.
L'articolo 16 modifica la disciplina relativa all'accreditamento e al convenzionamento con il SSN delle strutture e dei soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie o socio sanitarie. Gli articoli da 17 a 19 riguardano i farmaci e, in particolare, la loro distribuzione (articolo 17), la rimborsabilità di quelli equivalenti (articolo 18) e di alcune tipologie in attesa di definizione del prezzo (articolo 19). L'articolo 20 introduce modificazioni alla disciplina riguardante la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale.
L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alla composizione della commissione selezionatrice, alla limitazione della discrezionalità attualmente attribuita al direttore generale dell'azienda di scegliere un candidato che non abbia riportato il punteggio maggiore, alla tipologia di informazione da pubblicare prima della nomina. L'articolo 22 introduce disposizioni riguardanti le procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica.
L'articolo 23 modifica la disciplina delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione. L'articolo 24 introduce disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo 25 è volto a contrastare il fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. L'articolo 26 introduce disposizioni riguardanti i servizi postali.
L'articolo 27 reca la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva, allo scopo di eliminare gli adempimenti non necessari.
Si sofferma sull'articolo 28, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci e più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, elencati al comma 1, sono i seguenti: eliminazione degli adempimenti non necessari e delle corrispondenti attività di controllo (lettera a); semplificazione degli adempimenti necessari (lettera b); coordinamento e programmazione dei controlli per evitare sovrapposizioni e ritardi (lettera c); programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse (lettera d); ricorso alla diffida o altri strumenti per promuovere l'ottemperanza alla disciplina (lettera e); promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati, anche attraverso la valorizzazione dei comportamenti virtuosi (lettera f); accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati (lettera g); individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi (lettera h); verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità (lettera i); divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso (lettera l).
Il comma 2 reca la disciplina per l'adozione dei decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La norma dispone anche l'acquisizione dei parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 reca la disciplina per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ricorda che la XI Commissione, nel corso della presente legislatura, ha approfondito in modo particolare il tema dei controlli sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori in occasione dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, che si è conclusa con l'approvazione del documento conclusivo il 2 dicembre 2020. Nel corso di tale indagine, in particolare, sono state evidenziate le numerose criticità riguardanti i controlli effettuati sulle imprese da parte dei diversi enti competenti, ovvero l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'INPS, l'INAIL e le Aziende sanitarie locali, a causa della duplicazione degli interventi, dello scarso coordinamento, della impossibilità di mettere a fattore comune le banche dati di tali enti, dell'inadeguatezza degli organici rispetto alla mole dei controlli da effettuare. Rispetto a tali conclusioni, la situazione si può definire in miglioramento, soprattutto per l'aumento del numero degli ispettori in forza all'INL autorizzato nel corso degli ultimi due anni. L'articolo 24 in esame, pertanto, appare rispondere alle esigenze di natura più propriamente burocratica che la XI Commissione ha evidenziato con riferimento al settore lavoristico.
L'articolo 29 riduce i tempi della procedura per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
L'articolo 30 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza. Tra i principi e i criteri direttivi elencati al comma 1, segnala, alla lettera c), l'individuazione dell'ufficio unico di collegamento, con funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, a cui sono assegnate unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE)2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
L'articolo 31 modifica la disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto.
L'articolo 32 modifica la disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (n. 139/2004/UE). L'articolo 33 interviene sulla disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 34 introduce la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e il mercato in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, prevedendo che l'Autorità possa decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia. L'articolo 35 estende i poteri di indagine dell'Autorità medesima.
L'articolo 36 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.
Doc. XXII Fornaro, n. 63.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del documento.
Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, ricorda preliminarmente che sul tema degli effetti dell'amianto sui lavoratori la XI Commissione si è molto impegnata sia nella legislatura in corso sia in quella passata. Ovviamente, la Commissione Lavoro si è concentrata sulla necessità di ampliare la platea dei lavoratori beneficiari delle previdenze previste dall'ordinamento in relazione agli effetti sviluppatisi per il contatto con l'amianto sui luoghi di lavoro e si è preoccupata di reperire ulteriori risorse per aumentare le disponibilità dello specifico Fondo che eroga ai lavoratori e ai familiari superstiti una prestazione aggiuntiva. Rammenta, inoltre, che il 4 marzo 2020 la Commissione ha approvato le risoluzioni n. 8-00066, 8-00067, 8-00068, 8-00069, 8-00070 e 8-00071, sottoscritte da tutti i gruppi della Commissione, concernenti benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto. In occasione della discussione congiunta di tali atti di indirizzo, la Commissione ha potuto tracciare, attraverso le audizioni svolte e le missioni di studio effettuate, un quadro esaustivo delle situazioni in cui versano i soggetti che hanno lavorato esposti all'amianto, i cui effetti si possono manifestare anche a distanza di anni.
La proposta al nostro esame, ovviamente, affronta la questione da un punto di vista diverso, volto a delineare il quadro delle responsabilità dell'attuale situazione, descritta dalla relazione illustrativa della proposta, che vede ancora la presenza di grandi quantità di amianto, ancora da bonificare e che ancora provoca vittime.
Venendo, quindi, al merito della proposta, rileva che essa consta di cinque articoli e che, all'articolo 1, dispone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. I compiti della Commissione sono: l'accertamento della dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale; la valutazione dell'idoneità dei controlli sull'attuazione della legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto; l'indagine sulle eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti; la verifica della situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati; la valutazione dell'efficacia della legislazione vigente in materia di divieto di impiego dell'amianto e in materia di smaltimento dei materiali contenenti amianto; la verifica degli interventi del Ministero della salute e delle regioni competenti in materia di prevenzione, di cura e di ricerca medico-scientifica.
Sulla base dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La norma, inoltre, reca disposizione in ordine alla composizione dell'Ufficio di presidenza e alle modalità di svolgimento delle elezioni dei suoi componenti e fissa la conclusione dei lavori entro sei mesi dalla costituzione. La Commissione, al termine dei lavori, presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
L'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, che, come disposto dal comma 1, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 4 vincola al segreto i componenti della Commissione, il personale addetto e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.
L'articolo 5, infine, reca disposizioni riguardanti l'organizzazione dei lavori della Commissione.
Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 29 giugno 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.
La seduta comincia alle 15.05.
5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 5).
Tiziana CIPRINI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dà conto dell'impegno del Governo, pienamente consapevole della criticità da lei rilevata, a trovare al più presto la soluzione del problema. Sottolinea, quindi, l'importanza di sanare il vulnus normativo, per scongiurare sia il prodursi di un nuovo contenzioso giudiziario sia il mancato conseguimento dell'obiettivo del sostegno alla genitorialità sotteso alla legge delega.
5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 6).
Donatella LEGNAIOLI (LEGA), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi soddisfatta della risposta esaustiva. Sottolinea, come già fatto dalla rappresentante del Governo, la necessità di garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori e di adottare politiche che promuovano e incentivino il lavoro regolare. A tale ultimo riguardo, rileva ancora una volta l'eccessivo carico fiscale e contributivo che grava sui datori di lavoro e che appare suscettibile di causare conseguenze negative anche sui diritti dei lavoratori. A suo avviso, inoltre, appare necessario intervenire sugli istituti che, come dimostrano i dati e le notizie di cronaca, favoriscono pratiche elusive e distorsive del mercato del lavoro. A tale proposito, ritiene opportuno intervenire, in primo luogo, sul Reddito di cittadinanza, destinando le risorse in tal modo liberate al sostegno di politiche di promozione di un'occupazione regolare e garantita.
5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 7).
Romina MURA, presidente, ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dimostra, ancora una volta, la sensibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Constata che tale sensibilità si sta traducendo in concrete iniziative normative e insiste sulla necessità di continuare a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni, alla luce delle segnalazioni di abusi a danno delle lavoratrici, specialmente nell'ambito di appalti pubblici, che richiedono, proprio a causa del coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, ulteriore attenzione. Apprezza, in particolare, il richiamo al ruolo delle Consigliere di parità, che costituiscono un ulteriore presidio, spesso poco conosciuto dalle lavoratrici, a difesa dei diritti garantiti dall'ordinamento, specialmente con riferimento alle discriminazioni indirette, insidiose perché poco riconoscibili ma, purtroppo, sempre più diffuse e tali da ostacolare anche le progressioni di carriera.
Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.30.
ALLEGATO 1
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati riconosciuti con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
2. I dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, da malattie croniche in scarso compenso clinico, da malattie o terapie che abbiano prodotto esiti invalidanti, ivi inclusi i lavoratori giudicati temporaneamente inidonei assoluti alla mansione, hanno diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 50 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.
3. Qualora si renda disponibile un posto di lavoro in una mansione compatibile con le condizioni di salute del lavoratore, i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati a riassumere in servizio in via prioritaria il lavoratore che, per l'aggravamento della propria condizione di disabilità preesistente all'atto dell'assunzione in servizio o per disabilità sopravvenuta, abbia perso il posto di lavoro in conseguenza dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dal relativo CCNL o del giudizio di inidoneità permanente alla specifica mansione di assunzione.
4. Ai fini del comma 1, la certificazione è costituita dal verbale di accertamento dell'handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciato dall'apposita commissione medica presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Ai fini del comma 2, la certificazione è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore.
5. Per la condizione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 1 e le malattie di cui al comma 2, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare.
1.7. Tasso.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in merito alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne l'idoneità alla mansione, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche, individuate ai sensi dell'articolo 3, in caso di giudizio di inidoneità allo svolgimento della mansione specifica espresso dal medico competente, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
1.2. Menga.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo condizioni di maggiore favore previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
1.14. De Lorenzo.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: diritto alla retribuzione aggiungere le seguenti: , con eccezione delle terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera.
1.13. Segneri.
Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il congedo è computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa.
Conseguentemente, sopprimere il quinto e sesto periodo.
1.12. Segneri.
Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa nella misura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
1.5. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.
Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: prosecuzione volontaria aggiungere le seguenti: usufruendo dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, riconosciuto, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda 35.000 euro lordi nell'anno 2022.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022 e 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.11. Segneri.
Al comma 2, sostituire le parole: dall'azienda sanitaria locale competente per territorio con le seguenti: dal medico di medicina generale.
1.3. Menga.
Al comma 2, dopo le parole: medico specialista aggiungere le seguenti: operante in struttura pubblica o privata convenzionata.
1.4. Menga.
Al comma 3, sostituire le parole: duecentocinquanta giorni con le seguenti: trecento giorni.
1.8. Rizzetto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di tutelare il diritto al lavoro delle persone guarite da patologie oncologiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sono definite le modalità per la cancellazione dalle banche di dati gestite da datori di lavoro pubblici e privati o a cui i medesimi datori di lavoro possono avere accesso dei dati personali e di tutte le altre informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
3-ter. In sede di rilascio o rinnovo di certificazioni richieste per lo svolgimento di funzioni o attività di qualsiasi genere o che comunque attestano l'idoneità fisica a tale svolgimento o lo stato di salute dell'interessato, non possono essere richieste all'interessato informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
1.1. Trizzino.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini della tutela fiscale, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con reddito minimale e con riduzione di fatturato di almeno il 33 per cento, rispetto a ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro nell'anno 2021, sono esentati dagli adempimenti fiscali. Il termine iniziale dell'esonero coincide con la data del ricovero in ospedale o con quella dell'inizio delle terapie oncologiche domiciliari. Il termine finale coincide con il completo ristabilimento psico-fisico, previa comprovante certificazione di qualunque introito percepito e relativo al periodo della predetta sospensione.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite di spesa di 30.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.9. Segneri.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini della tutela fiscale, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esentati dagli adempimenti fiscali. Il termine iniziale dell'esonero coincide con la data del ricovero in ospedale o con quella dell'inizio delle terapie oncologiche domiciliari. Il termine finale coincide con il completo ristabilimento psico-fisico, previa comprovante certificazione di qualunque introito percepito e relativo al periodo della predetta sospensione.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite di spesa di 30.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.10. Segneri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Decorso il termine del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha diritto a svolgere la propria attività lavorativa, qualora esercitabile, in modalità agile ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.6. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)
1. Al fine di tutelare la salute dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti dalle condizioni e malattie di cui all'articolo 1, che richiedono visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali, follow-up e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore, fino a un massimo di trenta ore annue, che non sono computate nel periodo di comporto. Per i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti dalle condizioni e malattie di cui all'articolo 1, per i quali non sono previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ore di permesso retribuito per l'effettuazione di visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito per effettuare visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali e cure mediche frequenti è pari a un massimo di quarantotto ore annue, non computate nel periodo di comporto. Le ore di permesso aggiuntive di cui al presente comma sono riconosciute secondo quanto riportato dal giustificativo dell'assenza dal lavoro redatto dall'ente che ha erogato la prestazione sanitaria. I tempi di viaggio da e per il luogo di cura erogante la prestazione sanitaria non sono conteggiati nel monte ore annuo di permessi.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
2.4. Tasso.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di dieci ore annue.
2.1. Menga.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ore di permesso sono aumentate anche per il genitore caregiver del paziente minore di età affetto dalle medesime patologie individuate ai sensi dell'articolo 3.
2.2. Elvira Savino, Zangrillo, Polverini.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.
2.3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
2.5. De Lorenzo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche)
1. In sede di stipulazione di contratti riferiti a operazioni e servizi bancari, finanziari o assicurativi, non possono essere richieste al consumatore informazioni concernenti il suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. L'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa che stipula i contratti di cui al comma 1 non può richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo o accedere a banche di dati concernenti lo stato di salute del consumatore.
3. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni relative a patologie oncologiche eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.
4. Le imprese bancarie, finanziarie o assicurative in possesso di documenti contenenti le informazioni di cui al comma 3 li distruggono, previa comunicazione al consumatore.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere applicati al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente applicati alla generalità dei consumatori.
6. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari, finanziari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni della presente legge.
7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1, ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.
8. Il Ministro della salute, con proprio decreto, aggiorna l'elenco di cui al comma 7 con cadenza biennale.
9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con proprie deliberazioni, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
10. I contratti bancari, finanziari o assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge in violazione del presente articolo sono nulli e l'operatore dell'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa responsabile della stipulazione del contratto è punito con l'ammenda di 5.000 euro.
11. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le indagini di cui al comma 4 attinenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età»;
b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «familiare e sanitaria» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis,»;
c) all'articolo 57, comma 3, lettera a), dopo le parole: «la salute» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis,».
12. La competenza ai fini dell'applicazione del presente articolo è demandata al Garante per la protezione dei dati personali.
2.01. Trizzino.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni applicative)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente norma sono richiamate nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del settore pubblico e privato in occasione di ogni rinnovo dei medesimi CCNL.
3.7. Tasso.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto l'elenco delle malattie oncologiche, invalidanti o croniche e sono altresì individuati i requisiti minimi in termini di condizioni cliniche, necessità di cure e percentuale di invalidità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al cui sussistere si applicano le disposizioni della presente legge.
3.1. Menga.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Ministro della salute è predisposto l'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere si applicano i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2. In caso di malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge sono applicabili a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
3.6. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.
Al comma 2, dopo le parole: della previdenza sociale aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione,.
3.2. Menga.
Al comma 2, sopprimere le parole: i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche,.
3.3. Menga.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, la disciplina attuativa dell'articolo 2 è fissata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione.
3.5. Zangrillo, Polverini, Musella.
Al comma 3, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione,.
3.4. Menga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Periodo di comporto per assenze dovute ad endometriosi)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di comporto previsti dalla normativa vigente, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono incrementati di una quota non inferiore al 30 per cento del totale in caso di assenza dovuta a endometriosi, aumentata al 50 per cento in caso di trattamento dell'infertilità determinata dall'endometriosi, certificato dal medico curante.
3.01. Spena, Polverini, Marrocco.
ALLEGATO 2
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1
Al comma 2, sostituire le parole: dall'azienda sanitaria locale competente per territorio con le seguenti: dal medico di medicina generale.
1.3. Menga.
Al comma 2, dopo le parole: medico specialista aggiungere le seguenti: operante in struttura pubblica o privata convenzionata.
1.4. Menga.
Al comma 3, sostituire le parole: duecentocinquanta giorni con le seguenti: trecento giorni.
1.8. Rizzetto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Decorso il termine del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, accesso prioritario alla modalità agile, ove possibile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.6. (Nuova formulazione) Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.
ART. 2.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di dieci ore annue.
2.1. Menga.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.
*2.2. (Nuova formulazione) Elvira Savino, Zangrillo, Polverini.
*2.3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
2.5. De Lorenzo.
ART. 3.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della sua entrata in vigore. L'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2 è formato con decreto del Ministro della Salute.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
3.6. (Nuova formulazione) Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.
ALLEGATO 3
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante: Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;
considerato che il provvedimento è volto all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile;
ricordato che ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy possono accedere i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore;
segnalato che, tra i compiti degli ITS Academy, dettagliati dall'articolo 2, vi è anche il sostegno alle politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
rilevata, all'articolo 4, comma 9, l'applicazione ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni ITS Academy delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati;
osservato che l'articolo 5, comma 2, individua gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy, alla cui conclusione è rilasciato un diploma, rispettivamente, di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi;
apprezzata la previsione che, tra gli standard minimi dei percorsi formativi, vi è la possibilità di partecipazione facilitata degli adulti occupati (articolo 5, comma 3, lettera c), nonché, tra gli standard organizzativi minimi, la previsione della possibilità, per i lavoratori occupati, di distribuire il monte ore complessivo in modo da tenere conto degli impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento (articolo 5, comma 4, lettera b);
considerato che i docenti dei percorsi di formazione, sulla base di contratti di lavoro autonomo, di cui all'articolo 2222 del codice civile, sono selezionati, per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;
segnalato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, gli ITS Academy sono autorizzati svolgere le attività di intermediazione di manodopera, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma;
rilevato che, nel raccordo tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini di una rapida transizione dei giovani nel mondo del lavoro, realizzato attraverso patti federativi, come disciplinati dall'articolo 8, si possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate;
apprezzato, all'articolo 9, il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di costituzione degli ITS Academy sul territorio, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
considerata l'ampiezza degli ambiti di intervento del provvedimento, che consta di cinquantanove articoli, suddivisi in due Titoli e cinque Capi, e di quattro Allegati;
rilevato che l'articolo 22 dispone l'aumento al 70 per cento e al 50 per cento delle aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, introdotto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019 nell'ambito del Piano Transizione 4.0, subordinato alla qualificazione dei soggetti che erogano la formazione, individuati da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, e alla certificazione dei risultati secondo modalità stabilite con il medesimo decreto;
richiamata, all'articolo 25, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di livello generale e composta dal personale in servizio presso il medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica con la finalità di potenziare l'attività di attrazione degli investimenti esteri;
rilevato che l'articolo 28 riconosce, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo di 290 milioni di euro alle università che promuovono la stipula di Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, finalizzati a promuovere e migliorare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione;
considerato che gli articoli 31, 32 e 33 prevedono l'erogazione di indennità una tantum a sostegno del potere d'acquisto, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi;
osservato che, nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'articolo 34 dispone che ANPAL servizi S.p.A. ricontrattualizzi i cosiddetti navigator che abbiano un incarico di collaborazione attivo alla data del 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, alle medesime condizioni e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR;
richiamata, all'articolo 51, commi 1 e 3, la possibilità per il Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sia di rinnovare, per un massimo di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i 452 incarichi già autorizzati riguardanti figure professionali specializzati e assistenti tecnici sia di conferire ulteriori cento nuovi incarichi, alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono fare fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC, nonché di integrare la Segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale con incarichi di durata massima di trentasei mesi;
considerato che il medesimo articolo 51, in deroga al termine di durata biennale previsto dalla normativa vigente, proroga di due anni la validità delle graduatorie del concorso per il reclutamento di tredici unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per garantire la gestione di ulteriori imprevedibili emergenze, visto che attualmente il personale della Protezione civile è impegnato a fare fronte, oltre che alle emergenze nazionali, anche alle esigenze che si sono determinate fuori dal territorio nazionale a causa della guerra in Ucraina,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio l'onorevole per aver sollevato questo quesito.
L'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico ha costituito un vero e proprio cambio di visione nelle politiche per la famiglia.
Abbiamo infatti superato la disciplina previgente, che era frammentata e disomogenea, concentrando le risorse in un unico istituto onnicomprensivo, che è in grado di sostenere le famiglie e l'occupazione, a partire da quella femminile.
Per quanto riguarda la spettanza del beneficio agli impiegati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso la rete diplomatico-consolare, è necessario preliminarmente precisare che l'attuale quadro normativo ha previsto criteri dettagliati ai fini del riconoscimento dell'assegno.
L'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo n. 230 del 2021 prevede il riconoscimento dell'assegno a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Per questo motivo, a legislazione vigente, i dipendenti a contratto, in servizio presso la rete estera del Ministero degli affari esteri, stante la residenza all'estero, non possono accedere alla misura, né risulta possibile, ai fini del riconoscimento del beneficio, considerare la residenza fiscale in luogo di quella anagrafica.
In relazione al requisito della residenza, faccio presente che esso è stato individuato dalla legge delega n. 46 del 2021.
Infine, i criteri oggettivi per individuare la composizione del nucleo familiare e determinare l'ammontare dell'assegno unico sono basati sull'ISEE, la cui certificazione, riferendosi alla famiglia anagrafica, è riservata ai soggetti residenti in Italia, risultando inapplicabile ai nuclei familiari residenti all'estero.
Ciò detto, comprendo le problematiche che conseguono dall'applicazione della norma e condivido con l'onorevole interrogante che non può essere sottaciuto il legittimo affidamento esistente da parte dei genitori con figli impiegati presso le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, i quali, prima della novella introdotta, beneficiavano delle misure.
Considerato che non possono essere intaccati l'impianto complessivo, i princìpi e i criteri posti dalla legge delega, il Governo ha portato avanti lo studio di misure speciali alternative, che, preferibilmente attraverso la normativa di settore applicabile alla specifica categoria, da un lato, consentano al personale interessato di mantenere l'importo dei benefici già in godimento fino al 28 febbraio 2022, e, dall'altro, individuino uno strumento ad hoc per assicurare un'adeguata considerazione dei carichi di famiglia.
Più specificamente, al fine di sanare la situazione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo, segnalo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già provveduto a elaborare una proposta emendativa dell'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, da inserire in un prossimo veicolo normativo, che prevede l'istituzione di una nuova forma di sostegno al nucleo familiare per gli impiegati di nuova assunzione e, contestualmente, salvaguarda i diritti acquisiti dei percettori dell'assegno per il nucleo familiare alla data del 28 febbraio 2022, con gli stessi presupposti e benefici previsti dalla normativa previgente in materia.
Confido che in tempi brevi potrà essere risolta la problematica in oggetto e ripristinati i diritti economici del degli impiegati e del personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prestano servizio presso la rete diplomatico-consolare con residenza all'estero.
ALLEGATO 6
5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana.
TESTO DELLA RISPOSTA
Gli onorevoli interroganti pongono quesiti sulle azioni di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso, nonché a tutte le forme di lavoro irregolare che incidono sui diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla Toscana.
Per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, anche le regioni possono farsi parte attiva nel contrasto a tale fenomeno. La regione Toscana ha aderito alla manifestazione d'interesse del Ministero del lavoro per la presentazione di proposte progettuali volte al contrasto del lavoro sommerso.
A livello nazionale, per arginare e combattere il lavoro irregolare si è reso necessario rafforzare le attività di vigilanza e controllo e repressione e per questo il Governo ha potenziato le competenze, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'organico dell'ispettorato nazionale del lavoro.
Il Governo ha attribuito un'assoluta priorità alle azioni di contrasto e di prevenzione di questo annoso fenomeno nella consapevolezza che l'elusione della normativa lavoristica non solo comprime le tutele retributive e previdenziali, ma anche quelle relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, determinando conseguenze nefaste anche dal punto di vista economico e produttivo, creando una disparità concorrenziale tra le aziende virtuose e quelle inadempienti.
In via generale, il tema della regolare costituzione dei rapporti di lavoro non può essere disgiunto nemmeno da quello della sicurezza, rappresentandone una precondizione necessaria. Il lavoro irregolare, come noto, è per definizione un lavoro insicuro che priva il lavoratore di fondamentali tutele alla integrità psicofisica. Non si fa riferimento al solo lavoro nero, in cui il lavoratore è privato delle elementari regole di sicurezza (formazione, dispositivi di protezione individuale, eccetera) ma anche al lavoro meramente irregolare, in quanto il non rispetto dei limiti all'orario di lavoro, le esternalizzazioni illecite e in generale tutte le irregolarità espressive di dumping contrattuale, hanno effetti diretti sull'abbattimento delle tutele e dei livelli di sicurezza dei lavoratori.
Nel PNRR è stata prevista l'adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso che è volto a intervenire nei molteplici settori produttivi interessati dal lavoro nero. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato con tempestività le prime misure di attuazione del PNRR.
Il 28 febbraio scorso è stato istituito il Tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che sarà elaborato nel suo insieme entro il 15 ottobre 2022 e attuato entro la fine dell'anno corrente.
Con il decreto-legge n. 36, recante ulteriori disposizioni di attuazione del PNRR, è stato istituito il Portale unico del contrasto al lavoro sommerso.
Al fine di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che sostituisce ed integra le banche dati esistenti.
L'obiettivo è quello di realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, di evasione e di elusione contributiva, di lavoro irregolare, di somministrazione abusiva di manodopera, che possa contribuire a un'effettiva tutela dei lavoratori, sia riguardo il profilo retributivo e contributivo, sia riguardo quello della sicurezza.
Per quanto riguarda specificamente i cosiddetti «falsi part-time», voglio sottolineare che l'attività di vigilanza dell'INL è preordinata a far emergere le diverse forme di sfruttamento lavorativo, la mancata applicazione dei contratti collettivi e le fattispecie di violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa.
I controlli ispettivi sono normalmente indirizzati anche nei confronti dell'utilizzo improprio di forme contrattuali atipiche o flessibili – tra i quali i contratti part-time – che possono presentare, nei diversi contesti merceologici e territoriali, rilevanti profili di criticità, siccome spesso connessi a fenomeni di elusione contributiva per mascherare veri e propri rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.
Prosegue per tutto il 2022 la pianificazione e realizzazione delle verifiche ispettive per l'accertamento della illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi, con la conseguente consumazione di fattispecie di reato ed il frequente coinvolgimento, oltre che dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche di vere e proprie organizzazioni criminali, diffuse soprattutto in alcuni ambiti produttivi e, in particolare, nel settore agricolo, in cui la programmazione dei controlli ispettivi potrà essere supportata efficacemente dalla individuazione di specifiche situazioni «sintomatiche». Essendo tali condotte illecite finalizzate al conseguimento di indebiti benefici economici a carico dell'INPS (quali l'indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità), una volta accertata la natura fittizia del rapporto di lavoro, l'Istituto provvederà al disconoscimento delle stesse prestazioni lavorative ai fini della tutela previdenziale.
Concludo, pertanto, ribadendo il massimo impegno del Ministero del lavora nell'attività di contrasto la lavoro sommerso, senza dimenticare che è altrettanto necessario però affiancare, all'azione repressiva e di controllo, interventi e misure che favoriscono, anche in un'ottica incentivante, il dialogo e la collaborazione con le imprese e gli operatori di settore. Si tratta di un percorso avviato che deve proseguire con determinazione, nella consapevolezza che la regolarità contrattuale e contributiva è presupposto di una crescita economica sana e di uno sviluppo sostenibile.
ALLEGATO 7
5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari.
TESTO DELLA RISPOSTA
I fatti riportati nell'atto di sindacato ispettivo pongono in rilevo il tema dei diritti delle lavoratrici madri e la difficile conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
Il nostro ordinamento prevede già degli strumenti utili a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, che necessitano certamente di rafforzamento e implementazione.
Una rilevante misura di conciliazione è ad esempio quella prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015, consistente nella possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale – o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 – la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. L'eventuale rifiuto del datore di lavoro di procedere alla trasformazione del contratto, con conseguenti dimissioni del lavoratore, potrebbe essere valutato, in sede giudiziale come condotta discriminatoria ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006 (cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). In proposito, si segnala che l'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (come modificato dall'articolo 2 della legge n. 162 del 2021) ha incluso tra gli atti che costituiscono una discriminazione indiretta anche quelli «di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro» qualora mettano o possano mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.
Occorre, peraltro, considerare che tra i doveri del datore di lavoro rientra anche l'adozione di un comportamento incentrato sui principi di lealtà e di buona fede. In quest'ottica, il rifiuto immotivato di stabilire un turno di lavoro compatibile con le esigenze di conciliazione familiare di una lavoratrice madre, come nel caso prospettato dall'interrogante, si porrebbe in contrasto innanzitutto con il dettato costituzionale che, all'articolo 31, afferma che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e, all'articolo 37, comma 1, statuisce tra l'altro che: «Le condizioni di lavoro devono consentire» alla donna lavoratrice «l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (...)».
Il comportamento in oggetto lede altresì i principi del diritto comunitario affermati dalla direttiva 2019/1158 che sta per essere recepita nel nostro ordinamento con un decreto legislativo in via di pubblicazione e che intende rafforzare le tutele esistenti a livello nazionale in favore dei lavoratori che siano genitori e/o prestatori di assistenza.
La vicenda oggetto del presente atto di sindacato ispettivo verrà segnalata – d'intesa con la Consigliera nazionale di parità – alla Consigliera di parità territorialmente competente al fine dell'adozione di ogni utile provvedimento per salvaguardare la lavoratrice in questione. Infatti, per i casi di discriminazione individuale indiretta, gli articoli 36 e seguenti del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevedono che colui che subisce una discriminazione, oltre ad avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana, della provincia (ente di area vasta) o regionale territorialmente competente. Le consigliere o i consiglieri di parità competenti per territorio, su delega dell'interessato, possono ricorrere, anche con procedura d'urgenza, innanzi al tribunale competente ovvero intervenire nei giudizi già promossi dallo stesso.
Cionondimeno, l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurerà adeguata attenzione ai fatti ed alle questioni esposte nell'interrogazione parlamentare.
L'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro è finalizzata, infatti, a realizzare una concreta tutela della genitorialità nei confronti di lavoratori potenzialmente esposti ad eventuali abusi o indebite pressioni datoriali mirate alla cessazione del rapporto di lavoro nel delicato periodo della gravidanza e della prima infanzia dei figli.
Al riguardo, voglio comunicare alcuni dati d'interesse sui temi denunciati.
Nel corso del biennio 2020-2021 sono stati effettuati 554 interventi da parte dell'Ispettorato del lavoro a tutela di lavoratrici adottando specifici provvedimenti amministrativi e sanzionatoti volti ad assicurare la tutela, fisica ed economica, di gestanti e lavoratrici madri e le pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro.
Nel corso dell'anno 2021, inoltre, sono state presentate agli Uffici territoriali 52.436 (di cui 48.707 presso gli uffici afferenti all'INL) richieste di convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro da parte lavoratrici madri/lavoratori padri nei primi tre anni di vita dei figli.
Questi dati sono significativi e inducono a proseguire nell'azione avviata dal Governo per il potenziamento dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato del lavoro. Altrettanto importante è intervenire con politiche di welfare volte a conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia di ambito lavorativo sia familiare. Proprio quest'ultimo è l'obiettivo principale del citato decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE (Work life Balance) relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, con il quale vengono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
In particolare, sono stati previsti tre mesi aggiuntivi di congedo parentale coperti da un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, fruibili alternativamente dai genitori per la cura di ciascun figlio, fino al compimento del dodicesimo anno di vita dello stesso. Pertanto – una volta entrato in vigore tale decreto legislativo – i mesi di congedo parentale coperti da indennità risultano aumentati complessivamente da sei a nove con un'elevazione del limite di età del bambino entro cui l'istituto è fruibile. Inoltre, il nuovo comma 5 dell'articolo 34 del predetto decreto legislativo stabilisce che «I periodi di congedo parentale sono confutati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenta in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva».
Concludo sottolineando l'importanza del tema affrontato e che certamente occorre continuare con costanza nell'attuazione di misure efficaci e mirate che permettano di adeguare le esigenze della genitorialità con l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro e fare in modo che vengano individuate in maggiore misura soluzioni organizzative tutelata giuridicamente che non pregiudichino la conciliazione del diritto alla maternità con il diritto al lavoro.