XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Martedì 28 giugno 2022

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di un rappresentante dell'Associazione nazionale consulenti di lavoro nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo, recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni sulla disciplina del contratto di apprendistato ... 48

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ... 48

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 48

ALLEGATO (Parere approvato) ... 50

XI Commissione - Resoconto di martedì 28 giugno 2022

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 giugno 2022.

Audizione di un rappresentante dell'Associazione nazionale consulenti di lavoro nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo, recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni sulla disciplina del contratto di apprendistato.

  L'audizione si è svolta dalle 13.20 alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 giugno 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Romina MURA, presidente, comunica che è entrato a fare parte della Commissione il deputato Gianluca VACCA, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro; comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Davide TRIPIEDI, al quale pure rivolge un saluto e un augurio di buon proseguimento in altra Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

  Romina MURA, presidente, avverte che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni e che, pertanto, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza. Invita, quindi, la relatrice, on. Carla Cantone, a illustrare la sua proposta.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, illustra sinteticamente una proposta di parere favorevole, rimettendosi a ogni modo al documento che deposita.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.

XI Commissione - martedì 28 giugno 2022

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Atto n. 389).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);

   udite la relatrice, onorevole Carla Cantone, e la dottoressa Marina Monaco del CES e acquisita la memoria dell'ANIA;

   segnalato che il regolamento (UE) 2019/1238, a cui lo schema di decreto dà attuazione, contribuisce alla realizzazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali e offre ai cittadini dell'Unione europea una nuova tipologia di prodotto pensionistico (Pan-European Personal Pension Products – PEPP), tra le cui caratteristiche si segnalano: la possibilità di essere realizzato e distribuito da un'ampia platea di operatori; caratteristiche semplici e predefinite, che ne fanno un prodotto sicuro; la piena portabilità fra gli Stati membri; la libertà di passare da un intermediario all'altro;

   preso atto che il Regolamento introduce una disciplina generale, riguardante la procedura di autorizzazione, la distribuzione, la comunicazione e la consulenza, la politica degli investimenti, la modalità di erogazione delle prestazioni, il trasferimento ad altro fornitore, la portabilità, e delinea un quadro nel quale il PEPP prevede un'opzione standard di investimento a basso rischio, lasciando comunque la possibilità per i fornitori di predisporre schemi più sofisticati, che devono comunque basarsi su tecniche di mitigazione del rischio e sulla piena trasparenza, in particolare dei costi;

   considerato che agli Stati membri è lasciata la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella della erogazione delle prestazioni;

   rilevato che, nell'ordinamento italiano, il PEPP si affianca alle esistenti tipologie di prodotti pensionistici e rientra nel quadro del cosiddetto terzo pilastro previdenziale, trattandosi di una forma di previdenza complementare individuale, ovvero di un prodotto ad adesione e contribuzione volontaria, distinto dagli schemi pensionistici collettivi e alternativo alle esistenti forme pensionistiche ad adesione individuale, disciplinati dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

   preso atto che nella predisposizione dello schema di decreto il Governo ha tenuto conto del contributo tecnico fornito dalle competenti autorità di vigilanza (Consob, COVIP, IVASS e Banca d'Italia), nonché della consultazione pubblica che ha permesso di raccogliere i contributi anche delle associazioni di categorie e dei principali stakeholders, al fine di giungere alla predisposizione di un testo largamente condiviso;

   tenuto conto dei poteri di vigilanza e di indagine attribuiti dall'articolo 2 dello schema di decreto alla Banca d'Italia, alla COVIP, alla Consob e all'IVASS, rispettivamente, sui fornitori di PEPP, sulla distribuzione di PEPP e sui fornitori e i distributori di PEPP;

   richiamate, all'articolo 8, le misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento PEPP, che si configurano, a seconda della gravità delle violazioni, come sanzioni pecuniarie e misure amministrative e che sono applicate dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti vigilati e secondo le rispettive competenze;

   rilevato che l'articolo 9 obbliga i fornitori di PEPP a fornire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, che consentano la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005;

   considerato che, come disposto dall'articolo 10, il trattamento fiscale applicato ai PEPP è analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, e si concretizza nella deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF dei contributi versati, nel limite di 5.146,57 euro annui;

   segnalato che il trasferimento del PEPP ad altro fornitore, disciplinato dall'articolo 12, costituisce il tratto innovativo del prodotto, consentendone la portabilità tra gli Stati membri;

   preso atto che l'articolo 13 disciplina gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP, in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari;

   osservato che il regime fiscale applicabile ai rendimenti conseguiti nella fase di investimento del PEPP è disciplinato dall'articolo 14, in maniera analoga a quanto disposto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari, prevedendo, in particolare, l'assoggettamento del PEPP a una imposta sostitutiva del 20 per cento, applicabile al risultato netto maturato, e la separazione patrimoniale del PEPP rispetto al conto del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEPP;

   considerato che l'erogazione della prestazione finale, disciplinata dall'articolo 20, può avvenire attraverso le seguenti forme: l'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica PEPP al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore; la possibilità di erogare la prestazione sotto forma di rendita, di capitale erogato in un'unica soluzione, di prelievo, di combinazione di tali forme;

   tenuto conto che tale disciplina è improntata a una grande flessibilità, per distinguere i PEPP dagli altri prodotti presenti nell'ordinamento nazionale e, consentendo l'accesso a tali forme di risparmio a ulteriori categorie di soggetti, per aumentare il numero di aderenti al sistema previdenziale;

   ritenuta l'opportunità di svolgere una valutazione dei risultati della prima applicazione della disciplina relativa al prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP) e di introdurre eventuali correttivi legislativi volti ad attenuare i vincoli posti agli operatori nella promozione del prodotto, ferma restando la netta differenziazione tra il PEPP e le forme pensionistiche complementari già regolamentate nell'ordinamento nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.