X Commissione

Attività produttive, commercio e turismo

Attività produttive, commercio e turismo (X)

Commissione X (Attività produttive)

Comm. X

Attività produttive, commercio e turismo (X)
SOMMARIO
Mercoledì 22 giugno 2022

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito esame e rinvio) ... 314

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice) ... 321

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 317

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 325

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 318

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 326

X Commissione - Resoconto di mercoledì 22 giugno 2022

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1). Segnala, in particolare, che con la proposta di parere si intende rimarcare politicamente gli aspetti del provvedimento in titolo che più significativamente coinvolgono materie di competenza della Commissione piuttosto che quelle delle Commissioni competenti per il merito e ritiene che quanto ivi contenuto possa contribuire, auspica efficacemente, a focalizzare gli interessi delle imprese e delle attività produttive italiane. Specifica, peraltro, che le condizioni insistono su tematiche di grande interesse della commissione fornendo su di esse indicazioni generali di intervento, mentre le osservazioni proposte hanno un carattere più specifico e danno indicazioni puntuali su determinati aspetti.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) prende atto che la proposta di parere della relatrice contiene condizioni e osservazioni di vasto respiro segnalando che talune di esse sono di rilevante interesse per le competenze della Commissione ed esprimendo su di esse un apprezzamento in linea di massima. Si riferisce, in particolare, alla tematica della geotermia, sulla quale esprime una posizione favorevole, e alla questione relativa all'idrogeno e ai biocarburanti. Sottolinea, peraltro, che su quest'ultima tematica dovrebbero essere fatti maggiori sforzi nella ricerca ed evidenzia che, anche sulla scorta di quanto menzionato nella condizione numero 12, secondo cui dovrebbe essere rafforzato il ricorso ai combustibili alternativi al gas, resta comunque essenziale avere chiaro in mente che anche la tematica dei carburanti alternativi è fondamentale perché, considerata la transizione alla mobilità elettrica, dal 2030 ci saranno in circolazione veicoli che necessitano ancora di carburanti che però dovranno essere di nuova concezione di comunque compatibili con gli obiettivi che l'Italia si è data. Osservando che la proposta di parere poteva comunque essere rafforzata trasformando talune osservazioni in condizioni preannuncia, peraltro, un voto di astensione del suo gruppo qualora la proposta di parere posta in votazione dovesse essere quella presentata.

  Diego BINELLI (LEGA) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che nella proposta di parere ha accolto buona parte delle indicazioni del gruppo Lega, osservando tuttavia che vi sono ancora alcune tematiche meritevoli di essere approfondite per un loro eventuale inserimento nella proposta di parere. Chiede pertanto che la Commissione acconsenta ad un breve rinvio per ulteriori interlocuzioni.

  Luca SQUERI (FI) esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha recepito nella sua proposta di parere buona parte delle richieste del gruppo Forza Italia, fa tuttavia presente che alcune di esse che ritiene significative, stando almeno una ad una prima lettura della proposta di parere, non sembra siano state accolte. Chiede pertanto che la Commissione acconsenta ad un breve rinvio per ulteriori interlocuzioni anche al fine degli opportuni approfondimenti in vista di eventuali integrazioni alla proposta di parere.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, osserva che la Commissione non ha esaurito il tempo a disposizione per l'espressione del parere di competenza. Ritiene però opportuno sottolineare che se la Commissione intende svolgere un ruolo significativo ed incisivo, quantomeno politicamente, nei confronti delle Commissioni competenti per il merito, anche attraverso condizioni e osservazioni nel parere espresso, deve farlo tempestivamente sia per dare tempo e modo alle Commissioni referenti di tradurre le indicazioni ricevute in emendamenti al testo sia per evitare che un parere tardivamente reso possa rappresentare un impedimento o una complicazione allo svolgimento proficuo del loro lavoro.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) osserva che nella proposta di parere della relatrice sembra esservi un'incongruenza tra la condizione n. 12 e l'osservazione di cui alla lettera a). Con la prima infatti si induce a potenziare i poteri del Ministero della transizione ecologica per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas mentre, con la seconda, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere le procedure di semplificazione previste anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione di nuovi rigassificatori a terra: ora, ritiene che ciò sia inconciliabile perché o si va verso la direzione di ridurre il consumo di gas, e allora non serve dotarsi di strutture che aumentano la produzione di gas, o si rafforzano i dispositivi di produzione del gas con il conseguente portato logico che i consumi di gas non si riducono. Sottolinea, comunque, che se si intende «uscire» dal gas entro il 2050 l'osservazione di cui alla lettera a) dovrebbe essere eliminata dalla proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI (PD) facendo riferimento alla proposta del collega Binelli circa la necessità di poter disporre di ulteriore tempo per approfondire le tematiche in questione, ritiene che ciò sia nella disponibilità della Commissione. Tuttavia, associandosi alle valutazioni espresse dal presidente e relatrice Nardi, sottolinea che l'espressione del parere della Commissione sarà tanto più efficace quanto più tempestivamente giunga alle Commissioni competenti per il merito affinché queste possono eventualmente tradurre le indicazioni ricevute in un'opportuna attività emendativa. Quanto ad alcune tematiche sollevate nei precedenti interventi intende ricordare che il testo del provvedimento all'esame reca semplificazione per il potenziamento dei terminali di rigassificazione flottanti.

  Sara MORETTO (IV) si associa alla richiesta di ulteriore tempo a disposizione per i necessari approfondimenti affinché le indicazioni contenute nel parere che sarà espresso dalla Commissione siano effettivamente incisive nei confronti delle Commissioni competenti per il merito. Fa presente che a suo avviso sarebbe stato meglio che l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere fosse stata inserita come condizione; tuttavia comprende che di fronte alle diverse sensibilità dei gruppi il lavoro di sintesi della relatrice deve poter giungere a qualche compromesso. Sottolinea, peraltro, che una proposta di parere come quello all'esame connotata da dettagliate indicazioni sarà tanto più incisiva quanto più le Commissioni competenti per il merito potranno tradurle in precise proposte emendative, altrimenti meglio sarebbe esprimere un parere contenente affermazioni di principio o di ordine generale. Conclude ribadendo che per il suo gruppo la questione concernente i rigassificatori rappresenta un punto fondamentale e si riserva di trasmettere ulteriori specificazioni ai fini della redazione finale della proposta di parere.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) osserva che le tematiche proposte sono di notevole complessità e che le condizioni contenute nella proposta di parere sono molto numerose. Replicando a quanto osservato dal collega Vallascas, sottolinea che le esigenze energetiche attuali del Paese sono note. Ritiene che il problema centrale non riguarda i rigassificatori flottanti quanto piuttosto le scelte da fare in questo momento, scelte che dovrebbero anche riguardare le esigenze logistiche e strategiche relative all'energia. In tal senso, ad esempio, ricorda che al Sud del Paese, si manifesta una notevole carenza di strutture e ritiene, pertanto, che andrebbero anche rafforzati i gasdotti. Peraltro, segnala che queste ultime strutture possono anche essere rese idonee per il trasporto dell'idrogeno. Conclude riaffermando la necessità che le misure da prendere debbano essere capaci di dare il necessario supporto alle imprese.

  Claudia PORCHIETTO (FI) ritiene utile ricordare che le Commissioni competenti per il merito, nel vagliare gli emendamenti al testo al loro esame, stanno focalizzando la loro attenzione sugli aspetti concernenti la compatibilità finanziaria e la loro onerosità. Crede che ciò, dal punto di vista della X Commissione, possa rappresentare un inconveniente in quanto il suo focus è orientato invece alle esigenze del mondo produttivo e delle imprese italiane. Ritiene quindi utile invitare la presidente e relatrice a farsi parte attiva affinché questa possibile deriva possa essere evitata in quanto non sempre è utile, come criterio dirimente nell'analizzare proposte, focalizzarsi sulla sola onerosità degli interventi.

  Angela MASI (M5S) si associa alla richiesta di ulteriore tempo a disposizione per i necessari approfondimenti su taluni aspetti della proposta di parere. Prende atto che sui diversi temi i gruppi esprimono differenti sensibilità ma, osserva, vi sono alcune tematiche sulle quali c'è una generale convergenza delle forze politiche: ad esempio il superbonus. Crede che un'unità di intenti da parte dei gruppi possa certamente dare forza al parere che esprimerà la Commissione. Conclude riservandosi di trasmettere ulteriori specificazioni ai fini della redazione finale della proposta di parere.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 2328, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, espone brevemente i contenuti della proposta di legge in esame – approvata dal Senato il 19 dicembre 2019 – che, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla XIII Commissione Agricoltura, si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
  Fa presente che l'articolo 1 apporta, infatti, diverse modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne». In sintesi, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle acque interne tout court (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversificati a seconda che essi siano riferiti: a) ai laghi indicati dal nuovo Allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40), oppure b) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto Allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater – comma quest'ultimo modificato in senso restrittivo in fase emendativa dalla XIII Commissione rispetto al testo approvato dal Senato – del medesimo articolo 40).
  Evidenzia, in particolare, che il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera a), sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Nello specifico, il comma 1 prevede che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari. Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti: a) ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente elencati nel nuovo Allegato 1; b) alle acque salse o salmastre o lagunari. Per completezza di informazione segnala che il citato Allegato 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri. In tali laghi, nelle acque salse o salmastre o lagunari sono quindi vietate diverse attività riconducibili al cosiddetto bracconaggio ittico.
  Fa poi presente che il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, alla lettera b), inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (come anticipato, quest'ultimo modificato dalla XIII Commissione rispetto al testo approvato al Senato) all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In base al nuovo comma 2-bis, nelle «acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato» svolgere una serie di attività ivi elencate riconducibili al cosiddetto bracconaggio ittico. Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 40, poi, dispone che le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati per specifici fini ivi indicati. Inoltre, il nuovo comma 2-quater dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'Allegato 1 e per gli altri corpi idrici, e a determinate condizioni, possano disporre deroghe ai divieti di cui al predetto comma 2-bis esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume, nel rispetto della normativa unionale.
  Segnala quindi che lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera c), sostituisce i commi da 3 a 7 e inserisce il nuovo comma 7-bis all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis. I commi da 4 a 7-bis dispongono in materia di sanzioni, sequestri, confisca e sospensione delle licenze nonché circa i soggetti titolati all'accertamento delle violazioni.
  Fa inoltre presente che il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera d), sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 relativo alla consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Segnala quindi che il comma 2 dell'articolo 1 aggiunge alla legge 28 luglio 2016, n. 154 il citato Allegato 1.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della X Commissione sulla proposta di legge in titolo, segnala che essi si limitano, essenzialmente, agli aspetti concernenti la commercializzazione degli esemplari frutto di attività di esercizio illegale della pesca, ovvero di bracconaggio. In tal senso trasportare e commercializzare in violazione della normativa in commento comporta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro e, ove colui che viola il divieto ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione [della licenza di pesca per tre anni e la sospensione] dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis del citato articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Ai sensi del nuovo comma 7 del predetto articolo 40 qualora le violazioni (di cui ai citati commi 2, 2-bis e 3) siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione [della licenza di pesca o] dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati: tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  In ragione degli specifici profili di interesse della Commissione, peraltro limitati, ritiene di poter anticipare il suo orientamento favorevole sulla proposta di legge all'esame.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Sara MORETTO (IV) osservando che la Commissione competente per il merito ha svolto un apprezzabile lavoro teso ad evitare alcuni errori che i territori vocati alla pesca avevano tenuto poter essere commessi, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
C. 3580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudia PORCHIETTO (FI), relatore, avverte che la Commissione è chiamata a esprimerne parere alla VII Commissione, competente in sede referente, sul disegno di legge C. 3580 di iniziativa governativa, già approvato dal Senato, volto a celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il testo inviato per il parere è identico al testo approvato dal Senato, non avendo la Commissione competente per il merito approvato emendamenti. Fa presente, in via di sintesi, che il disegno di legge si compone di cinque articoli, ed è, come anticipato, volto a celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (articolo 1). A tal fine istituisce il Comitato nazionale per la richiamata celebrazione, cui è attribuito un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028 (articoli 2 e 5). Al Comitato, di cui si disciplinano composizione e funzionamento (articolo 3), è affidato il compito elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco, con l'obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo (articolo 4).
  Venendo all'esame analitico del testo, evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, recante le finalità del disegno di legge, l'attività di celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.
  Fa quindi presente che l'articolo 2 istituisce il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ad esso è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028. L'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo è demandata, ai sensi del comma 3, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
  Rileva che l'articolo 3 reca disposizioni su composizione e funzionamento del Comitato nazionale, formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1). Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, segnala che due di essi sono designati dal Ministro del turismo (comma 2). È peraltro prevista la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti (comma 5). Con riferimento ai requisiti, i componenti del Comitato nazionale sono individuati tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi; tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, vantino una specifica competenza e conoscenza della figura del Santo o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui operano (comma 3). Le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale, sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si procede alla nomina dei componenti del medesimo organo (comma 4). Ai componenti del Comitato è riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato (comma 6). Il Comitato nazionale (che assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) è sottoposto all'attività di vigilanza del Ministero della cultura (comma 7) ed opera presso di esso (comma 8).
  Evidenzia che i profili di maggiore interesse per la Commissione sono contenuti
nell'articolo 4 che dispone in materia di durata (sino alla data del 30 aprile 2028) e compiti del Comitato nazionale (comma 1). Il Comitato ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Tale programma deve comprendere, tra le altre, attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano (comma 2). Nello specifico, il Comitato è chiamato, tra gli altri compiti, a: elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica (nel cui ambito sono ricomprese significative attività editoriali delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo e la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi (Comma 3)); predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo (comma 4).
  Ricorda, infine, che l'articolo 5, come precedentemente anticipato, reca le disposizioni finanziarie.
  In conclusione, considerati l'alto valore culturale dell'iniziativa, che rafforza peraltro il sentimento identitario del Paese e valorizza e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché gli specifici profili di interesse per la X Commissione concernenti il turismo, ritiene di poter anticipare il suo orientamento favorevole sul disegno di legge di cui auspica la rapida e definitiva approvazione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio 'Affari esteri' (14441/21).
(Parere alla XIV Commissione).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X Commissione - mercoledì 22 giugno 2022

ALLEGATO 1

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del DL 50/2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (C. 3614 Governo);

   rilevata la necessità di dare attuazione alla cosiddetta «energy release» introdotta dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 per i soggetti energivori nonché al parere numero 22/54/CU03/C4-C5-C7-C18 approvato all'unanimità dalla Conferenza Stato – Regioni il 30 marzo 2022 che specificamente indica in 2 Terawattora la quantità sufficiente per colmare il riconosciuto gap energetico per gli energivori delle Isole Maggiori;

   sottolineata l'esigenza di rivedere la disciplina relativa alle aste per energia prodotta da impianti nuovi ed esistenti da attribuire ai clienti finali;

   evidenziata la necessità di intervenire sulla disciplina del cosiddetto Sismabonus acquisti, al fine di non creare una disparità di trattamento con riferimento alla proroga già concessa alle unità immobiliari unifamiliari per il completamento dei lavori – dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 – anche in considerato che la predetta proroga è concessa per la difficoltà riscontrata di reperire e consegnare materiali da costruzione;

   preso atto di quanto disposto dall'articolo 14 del provvedimento e della esigenza più generale di prevedere alcune proroghe della disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   sottolineata la necessità di rafforzare la produzione di energia da fonte solare e agevolare le imprese che operano nel settore;

   evidenziata l'opportunità di coinvolgere Cassa depositi e prestiti Spa nel processo di riqualificazione energetica e antisismica dell'edilizia residenziale pubblica;

   rilevata l'esigenza di rafforzare le disposizioni concernenti gli assetti strategici energetici del Paese;

   preso atto che l'articolo 16 reca misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese e rilevata al riguardo l'opportunità di rafforzare l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI;

   rilevata la necessità di includere tutti i metalli senza distinzione, compresi quelli non ferrosi nell'elenco delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022;

   ricordato relativamente al settore dell'idrogeno e dei biocarburanti che l'Europa e l'Italia, anche a seguito dell'adozione del cosiddetto RePowerEU, teso a diversificare le fonti e le rotte del gas naturale ed a ridurne il consumo, stanno mettendo in campo diverse azioni per rilanciare l'idrogeno rinnovabile per sostituire in maniera accelerata volumi di gas naturale nei consumi finali difficili da elettrificare;

   ricordato inoltre che tale azione è in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione che concorre, quindi, a incrementare la sostenibilità ambientale e l'indipendenza energetica già nel breve periodo;

   sottolineata al riguardo la necessità che il bioidrogeno possa contribuire, assieme al biometano ed altri carburanti e combustibili «RFNBO» e «RFBO», alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e dell'industria;

   ricordato che per attenuare i rischi di liquidità legati alla crisi pandemica, lo Stato ha rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI e introdotto Garanzia Italia di SACE per erogare garanzie pubbliche sui prestiti bancari;

   ricordato inoltre che un altro importante strumento di politica economica per consentire alle imprese di superare la crisi indotta dal Covid è stato introdotto con il decreto – legge n. 18 del 2020(«Cura Italia») il quale ha disposto in favore delle micro-imprese e delle PMI la sospensione delle scadenze relative a vari tipi di esposizioni debitorie fino al 30 settembre 2020, termine che è stato poi ripetutamente esteso fino al 31 dicembre 2021, con il decreto «agosto» (articolo 65 DL 104/2020), la Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni Bis del 25 maggio 2021 che ha reso però obbligatoria la comunicazione da parte dell'impresa ai fini della concessione della garanzia;

   rilevato che in un'ottica di phasing out dal contesto emergenziale pandemico, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio per il 2022) ha prorogato le misure presenti nel decreto-legge cosiddetto Liquidità e modificato l'accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia durante il 2022, non prevedendo la proroga, invece, della moratoria su finanziamenti e leasing e della sospensione della revoca degli affidamenti;

   sottolineato che l'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime – registrato a partire dalla fine del 2021 – nonché il deterioramento dello scenario geopolitico seguito alla crisi ucraina rischiano concretamente di impedire alle imprese di consolidare una ripresa possibile o, addirittura, di compromettere definitivamente la sopravvivenza di quelle che non sono riuscite ancora ad agganciarla;

   rilevato che in ossequio alla nuova classificazione Eba nulla vieta, di fatto, che gli istituti di credito possano classificare come «forborne» i crediti oggetto di estensione della moratoria, il che comporterebbe la perdita dello status «in bonis» e rilevato inoltre che da aprile 2022 le imprese che hanno ottenuto nuovi finanziamenti agevolati in continuità con le misure dei cosiddetti decreti legge Cura Italia e Liquidità Imprese, dovranno avviare la restituzione non solo della quota interessi ma anche della quota capitale, con il rischio di ritrovarsi insolventi;

   evidenziata l'opportunità di intervenire sulla disciplina della cessione del credito concernente le agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica al fine di sbloccare la situazione attuale e far recuperare margini di operatività agli operatori coinvolti nella circolazione dei crediti garantendo che questi ultimi non rappresentino comunque perdite,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia data piena attuazione alla cosiddetta «energy release» introdotta dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 per i soggetti energivori, secondo modalità che assicurino piena certezza alle imprese sui volumi resi disponibili, sui prezzi, e sulle modalità attuative;

   2) si intervenga, per rafforzare la disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per quanto attiene interventi di efficientamento energetico ovvero adeguamento antisismico delle abitazioni unifamiliari, dei condomini e dell'edilizia residenziale pubblica;

   3) si intervenga per risolvere la situazione di blocco della circolazione dei crediti fiscali legati all'edilizia modificando il meccanismo di acquisto e cessione dei crediti ovvero allargando la platea dei soggetti acquirenti e cessionari;

   4) si inserisca l'energia da fonte geotermica tra gli assetti strategici energetici nazioni al fine dell'esercizio della cosiddetta «Golden power»;

   5) si preveda un rafforzamento delle misure relative alla liquidità delle imprese, anche mediante l'estensione dell'orizzonte temporale previsto finora;

   6) si preveda l'ampliamento dell'elenco delle materie prime critiche da sottoporre alla procedura di notifica per export extra UE includendovi tutti i metalli senza distinzione, compresi quelli non ferrosi;

   7) siano rafforzate le politiche energetiche nazionali relativamente al settore dell'idrogeno e dei biocarburanti;

   8) si preveda di rafforzare le opportunità di generazione elettrica da biometano di origine agricola;

   9) si rafforzi il ruolo delle comunità energetiche, consentendo lo scambio tra più unità di produzione consumo a condizione che appartengano alla medesima comunità;

   10) si consenta la partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti in nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile, stabilendo che una parte delle aree, idonee allo sviluppo di tali impianti a fonte rinnovabile, sia concessa in via riservata alle imprese a forte consumo di energia elettrica e soggette al rischio di delocalizzazione come identificate dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017;

   11) si preveda l'estensione delle misure di semplificazione anche agli impianti FER realizzati nelle cave attive e non solo a quelle dismesse;

   12) siano potenziati i poteri del Ministero della transizione ecologica per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le procedure di semplificazione previste anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione di nuovi rigassificatori a terra;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire per migliorare la parte della disciplina relativa alle aste per energia prodotta da impianti nuovi ed esistenti da attribuire ai clienti finali, prevedendo non dei ritiri fisici ma contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine, orientando tali contratti a lunghissimo termine, coerentemente con la vita utile delle attuali tecnologie e con trasferimento ai clienti finali dei diritti connessi a tale energia, con prodotti e contratti alle differenze standard, inserendo la riserva di 2 Terawattora per gli energivori insulari;

   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre ulteriori proroghe della disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per quanto riguarda:

    c1) le abitazioni unifamiliari, di cui al comma 9, lettera b) del medesimo articolo 119;

    c2) gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e a condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi;

    c3) il Sismabonus acquisti, prevedendo una ulteriore estensione alla proroga concernente la conclusione dei lavori delle unità immobiliari unifamiliari per il completamento dei lavori anche all'agevolazione di cui all'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 per gli interventi di demolizione e ricostruzione inerenti i fabbricati abitativi situati nei comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;

    c4) l'acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, con riferimento ai rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, entro la medesima data;

   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 14, di prevedere, per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5, articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione al 110 per cento per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate;

   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire a Cassa depositi e prestiti Spa di assistere e supportare il processo di riqualificazione energetica e antisismica dell'edilizia residenziale pubblica;

   f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di promuovere lo sviluppo di una pluralità di molecole energetiche sostenibili nelle forme di combustibili e carburanti (fuel) originati da fonti rinnovabili di origine biologica (o «RenewableFuel of BiologicalOrigin»– «RFBO»), ed il riconoscimento della famiglia dei bio-gas, coerentemente con l'accezione plurale rinvenibile nella direttiva Direttiva (UE) 2018/2001 cosiddetta RED II, come categoria generale che contiene ad esempio biometano, bioidrogeno, combustibili gassosi da biomassa;

   g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, tra le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 quella di bioidrogeno come tipologia di idrogeno sostenibile originato dalle biomasse e incluso nella famiglia dei biogas;

   h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere l'incentivo tariffario già previsto per il biometano oltre che ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica anche agli altri biogas e in particolare al bioidrogeno, specificando, che l'incentivo è destinato oltre che ai combustibili anche ai carburanti;

   i) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche mediante modifica alle disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, di rafforzare le opportunità di generazione elettrica da biometano di origine agricola al fine di rendere bancabili i piccoli progetti, inferiori a 500kw (innalzati, rispetto ai 300 attualmente previsti) e basati sull'utilizzo dei reflui zootecnici;

   j) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una proroga della moratoria relativa alle esposizioni debitorie delle imprese, in particolare per le micro-piccole-medie imprese, e successivamente si stabilisca l'operatività di ulteriori misure tese a supportare le aziende, nel loro ritorno sul mercato, senza un aggravio troppo rilevante degli oneri passati onde evitare la segnalazione in Centrale Rischi dei debitori;

   k) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riattivare sino al 31 dicembre 2022, la cosiddetta moratoria ex-lege dei debiti bancari, avviata con l'articolo 56 del decreto cosiddetto «Cura Italia» e terminata lo scorso 31 dicembre 2021;

   l) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la facoltà per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nei confronti dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di PMI;

   m) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la facoltà per le banche e gruppi bancari di cedere i crediti, oltre che ai «clienti professionali privati», anche ai soggetti in possesso di partita iva;

   n) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine del 2022;

   o) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere agli impianti di produzione di biometano, il regime già previsto per gli impianti fotovoltaici per l'individuazione delle aree idonee;

   p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 16, di rafforzare l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, con la previsione che lo stesso conceda, previa autorizzazione della Commissione europea, almeno fino al 31 dicembre 2022, garanzie alle PMI e alle midcap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) a titolo gratuito, di durata fino a 8 anni, nei limiti di ammontare previsti dal nuovo Quadro Temporaneo nonché, prorogare a tutto il 2022 la misura che consente al predetto Fondo di garantire rinegoziazioni, anche tramite allungamenti, di finanziamenti in essere non già garantiti;

   q) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di potenziare i poteri del Ministero della transizione ecologica in linea con quanto già previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas da parte degli impianti industriali ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico;

   r) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le procedure di semplificazione previste dall'articolo 5 anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione di nuovi rigassificatori a terra, rispetto all'attuale impianto che prevede tali procedure limitate alle unità galleggianti nuove eventualmente valutando la possibilità di estendere, quale forma di compensazione territoriale, l'accesso alle royalties idrocarburi alle regioni che hanno sul proprio territorio o nelle proprie acque territoriali rigassificatori, fissi o mobili, mediante modifica dell'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99;

   s) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'esclusione dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica rinnovabile, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, qualora si tratti di impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori, anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore, ovvero di impianti inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).