XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 175
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 181
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 180
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 181
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 180
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 182
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 180
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ... 183
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.15.
Delega al Governo per la riforma fiscale.
Nuovo testo C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Sergio BATTELLI, presidente, informa che la relatrice Galizia è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna e che ne svolgerà pertanto le funzioni. Fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel testo comprensivo delle modifiche approvate ieri dalla Commissione finanze in sede referente.
Ricorda preliminarmente che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo la conclusione di un'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avente ad oggetto la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.
In attuazione delle indicazioni emerse nel documento conclusivo della citata indagine, il Governo ha già provveduto, con la legge di bilancio per il 2022, a destinare 7 miliardi di euro al ridisegno delle aliquote IRPEF – ridotte da 5 a 4 con alleggerimento del carico fiscale sugli scaglioni centrali – e un miliardo all'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Il disegno di legge delega in esame, collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, è pertanto volto a completare la riforma fiscale già avviata, secondo le linee di intervento indicate nel citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Fa eccezione unicamente il tema della riforma del catasto, non affrontato nelle conclusioni della citata indagine conoscitiva, in merito al quale l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede un intervento formalmente finalizzato a meri fini conoscitivi, ma che come è noto è stato oggetto di ampio dibattito onde escludere qualsiasi eventuale aumento del prelievo sugli immobili.
Ricorda infine che l'adozione della legge delega in esame, nonché la sua attuazione, costituisce una delle riforme di accompagnamento del PNRR, nonché una delle raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla Commissione europea, al fine di ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali effettive, l'allineamento dei valori catastali ai valori correnti di mercato, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali, anche per l'IVA, e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, garantendo equità e riducendo la complessità del codice tributario.
Venendo alla descrizione del testo in esame, fa presente che esso si compone di 10 articoli, il primo dei quali, nel fissare i principi e criteri direttivi generali ai quali i decreti legislativi dovranno conformarsi, richiama anzitutto il rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché il rispetto del diritto dell'Unione europea. Tra gli altri principi di delega generali, ricorda lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi; la progressività del sistema; il contrasto, in coerenza con uno degli obiettivi del PNRR, all'evasione e all'elusione fiscale.
Tra le modifiche approvate in sede referente all'articolo 1 segnala in particolare, per i profili di competenza: a) il richiamo al rigoroso rispetto da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito degli adempimenti dichiarativi e di versamento posti a carico dei contribuenti, del principio cd. once only, ovvero del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche; b) il richiamo alla salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sia in ambito di interoperabilità delle banche dati e di pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, sia con riferimento ai metodi per ridurre l'evasione e l'elusione fiscali anche attraverso il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Segnala inoltre il richiamo al rispetto dei principi di equità orizzontale, di autonomia tributaria degli enti territoriali, e di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, con particolare attenzione alle violazioni meramente formali.
Nell'illustrare l'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, fa presente che esso prevedeva, nel testo iniziale, l'adozione, sia pure progressiva e tendenziale, di un modello duale caratterizzato da un'unica aliquota proporzionale applicabile ai redditi di origine patrimoniale, inclusi i redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo, e da un sistema di aliquote progressive per i redditi derivanti da altre fonti. In sede referente tale principio duale è stato sostituito da un approccio che consente una pluralità di regimi: si prevede infatti la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi da capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare. Si prevede inoltre il mantenimento del regime forfettario previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, commi da 54 a 89) per i contribuenti minori esercenti attività d'impresa, arti o professioni, prevedendo altresì, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, l'applicazione, a una platea di contribuenti aventi requisiti da definirsi, di un'imposta opzionale sostitutiva delle imposte sui redditi per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfettario a quello ordinario.
Per l'IRPEF si prevede una riduzione graduale delle aliquote medie effettive, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, nonché delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive, nonché il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti.
La Commissione di merito ha previsto in proposito che il riordino di deduzioni e detrazioni debba tenere conto in particolare della finalità di tutelare il bene casa e che l'eventuale maggior gettito derivante dal riordino stesso sia destinato ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi. Con riferimento alle detrazioni per oneri, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, si prevede la relativa graduale trasformazione in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del già citato regolamento (UE) 2016/679.
Sempre per l'IRPEF, il principio di armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, per contenere l'elusione dell'imposta, previsto nel testo originario, è stato specificato richiamando il progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo l'efficacia dell'armonizzazione con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati.
Quanto ai meccanismi di versamento dell'IRPEF, la Commissione di merito ha previsto che, per i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, e tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, sia prevista, senza penalizzazioni rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione dei versamenti.
L'articolo 3 riguarda la riforma del prelievo sui redditi di impresa considerando, quali principi e criteri direttivi i seguenti: la semplificazione e l'avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili, e la neutralità della tassazione rispetto alla scelta della forma giuridica dell'impresa. A seguito delle modifiche approvate in sede referente, non è più previsto il principio di coerenza con il sistema duale.
L'articolo 4 riguarda la razionalizzazione dell'IVA e delle accise sulla scorta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) per quanto riguarda l'IVA, semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza; b) per quanto riguarda le accise, riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa. La Commissione di merito ha in proposito specificato che si tenga conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti e della promozione di uno sviluppo sostenibile.
Ricorda in proposito che gli obiettivi climatici delineati a livello europeo con il Green New Deal sono diventati pienamente vincolanti con l'approvazione della c.d. Legge sul Clima (Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021). Il pacchetto «Fit for 55» prevede la neutralità climatica per il 2050 e una riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni rispetto al 1990 entro il 2030, obiettivi che richiedono cambiamenti enormi in termini di tecnologia e di composizioni di consumi, da favorire anche mediante l'utilizzo del carbon pricing, sia all'interno del Continente che alle sue frontiere.
Ricorda altresì che, al momento, la tassazione dei prodotti energetici è regolata dalla direttiva 2003/96/CE, che identifica i prodotti soggetti a tassazione e le aliquote d'imposta minime applicabili. L'esigenza di un aggiornamento di tale direttiva – ormai ritenuta insoddisfacente sia per la misura delle aliquote minime, espresse in termini monetari del 2003, sia per la mancata considerazione di prodotti o vettori nel frattempo sviluppatisi – ha determinato la presentazione, nell'ambito del pacchetto «Fit for 55», di una nuova proposta di direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici (COM(2021) 563 final) che prevede, appunto, l'ampliamento delle basi imponibili e una nuova struttura delle aliquote fiscali, nonché una riduzione dello spazio per la previsione di agevolazioni da parte degli Stati membri. Ne conseguirebbe l'esigenza di eliminare i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), censiti periodicamente dal Ministero della transizione ecologica, sia con riferimento ad alcune agevolazioni IVA, che delle accise.
L'articolo 5 prevede il graduale superamento dell'IRAP, in coerenza con la progressiva riduzione della sua base imponibile nel corso negli anni, prevedendo un criterio di priorità, introdotto in sede referente, per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti.
È comunque prevista la garanzia di finanziamento del Sistema sanitario nazionale, nonché, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, l'equivalenza dei gettiti per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro, senza aggravio alcuno sui redditi di lavoro dipendente o da pensione.
L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi per l'integrazione delle informazioni del catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026), finalizzate ad attribuire all'unità immobiliare, oltre al valore patrimoniale e alla rendita stabiliti secondo la normativa vigente, anche un valore patrimoniale e una rendita attualizzati, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di adeguamento periodico. La Commissione di merito ha in proposito specificato i criteri di determinazione di tali parametri che devono anche tenere conto: dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento; della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali; dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario; dell'accesso, nella consultazione catastale, alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare.
Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono previste adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario, considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.
Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali. La Commissione di merito ha previsto in proposito che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività revisione catastale sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni.
L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi inerenti alla riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare, delegando in particolare il Governo a sostituire le vigenti addizionali comunali e regionali all'Irpef con altrettante sovraimposte, con l'obiettivo di garantire, alle aliquote base, un gettito corrispondente all'attuale (calcolato sulla media delle aliquote comunali e sull'aliquota di base per l'addizionale regionale) e prevedendo che gli enti territoriali godano di margini di manovrabilità idonei, come specificato dalla Commissione di merito, a garantire un gettito addizionale pari a quello corrispondente al livello massimo delle attuali addizionali regionali e comunali all'IRPEF. Per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, sono previsti automatismi per l'applicazione di aliquote maggiorate.
La Commissione di merito ha inoltre previsto che una quota del gettito proveniente dall'applicazione delle imposte sostitutive previste dall'articolo 2 per i contribuenti che passano dal regime forfettario a quello ordinario, sia destinata ai comuni e alle regioni di residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.
Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari. Tale revisione deve avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.
L'articolo 8 fissa i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, finalizzati a incrementarne l'efficienza e a definire un modello organizzativo più strettamente integrato con l'Agenzia delle entrate.
L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.
L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, l'invarianza degli effetti finanziari della pressione fiscale e richiedendo, al comma 2, la relazione tecnica che evidenzi gli effetti sui saldi di finanza pubblica per ciascuno degli schemi di decreto legislativo, prevedendo altresì che, ove questi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) – nel limite di 2 miliardi per l'anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, e relative integrazioni – si provveda mediante preventiva approvazione di decreti legislativi suscettibili di reperire le risorse necessarie.
In conclusione, nel sottolineare l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge delega in esame, constatato che non vi sono obiezioni, procede direttamente alla lettura della proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.25.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.
Atto n. 386.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.
Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo la relatrice Rossini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole da lei formulata (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.
Atto n. 387.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.
Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 390.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.
Marco MAGGIONI (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.
ALLEGATO 1
Delega al Governo per la riforma fiscale (Nuovo testo C. 3343 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3343 Governo, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente;
premesso che il disegno di legge:
è volto a completare la riforma fiscale già avviata con la manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, che ha destinato sette miliardi di euro al ridisegno delle aliquote IRPEF – ridotte da 5 a 4 con alleggerimento del carico fiscale concentrato sui redditi medi – e un miliardo di euro all'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni;
dà attuazione alle linee di riforma delineate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avente ad oggetto la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, al fine di migliorarne l'equità, l'efficienza e la trasparenza;
concerne una delle riforme di accompagnamento del PNRR, nonché una delle raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla Commissione europea, al fine di ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali effettive, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali, anche per l'IVA, e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, garantendo equità e riducendo la complessità delle norme tributarie;
considerato che pur non rientrando nell'ambito operativo del PNRR, gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale indicati nel disegno di legge appaiono in grado di concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo già indicati nelle citate raccomandazioni all'Italia, attraverso la definizione di un sistema fiscale certo ed equo;
valutate con favore le modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame in sede referente, con particolare riferimento, per quanto di competenza, agli opportuni richiami al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, inseriti agli articoli 1, comma 1, lettera b), punto 1-bis e lettera d), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis);
rilevato che il provvedimento delinea un rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali volto a ridurre l'attuale tax gap, sia attraverso la piena utilizzazione dei dati dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio e il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, sia mediante il consolidamento del rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco, favorendo un incremento del livello di compliance;
considerato che l'impianto complessivo del disegno di legge prospetta una riforma del sistema tributario che appare coerente con gli obiettivi di transizione digitale ed ecologica posti al centro del piano di rilancio dell'Unione europea e in linea con le citate raccomandazioni formulate dalla Commissione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (atto n. 386).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (Atto Governo n. 390), predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n.53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 16 reca princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;
rilevato che il citato regolamento (UE) 2017/1991 modifica il Regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital – EuVECA e il Regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF, per riformare alcuni elementi che sono stati ritenuti critici rispetto allo sviluppo del mercato relativo ai predetti fondi europei, prevedendo a tal fine l'estensione della possibilità di utilizzare le denominazioni EuVECA ed EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) in precedenza riservato ai gestori di minori dimensioni, nonché l'ampliamento della gamma delle imprese ammissibili e la riduzione dei costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione;
valutato che il provvedimento apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, prevedendo tra l'altro la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della citata direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi, in coerenza con quanto disposto dal criterio di delega di cui al comma 2, lettera b), del citato articolo 16 della legge di delegazione europea 2019-2020),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (atto n. 387).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel Regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria, predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 17 reca princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;
rilevato che il citato Regolamento (UE) 2019/518 interviene – al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni – sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e delle commissioni di conversione valutaria, consentendo ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali;
considerato che sulla materia è intervenuto successivamente il Regolamento (UE) 2021/1230, recante un intervento di codificazione del legislatore europeo relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, e che pertanto il provvedimento in esame presenta richiami esclusivamente riferiti a tale ultimo Regolamento (UE) 2021/1230 in quanto comprensivo delle modifiche e delle integrazioni del precedente Regolamento (UE) 2019/518;
valutato che lo schema di decreto introduce interventi normativi volti a tenere conto delle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-bis e 3-ter del Regolamento (UE) 2019/518 e ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230, provvedendo altresì a precisare l'ambito di competenza sanzionatoria dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della Banca d'Italia, alla quale vengono riconosciuti anche specifici poteri di controllo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (atto n. 390).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 390), predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 25 reca princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;
rilevato che il citato Regolamento (UE) 2017/2402, in vigore dal 1° gennaio 2019, mira a stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e a instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), configurandosi come parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali;
ricordato che il successivo Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 e in vigore dal 9 aprile 2021, ha modificato il predetto Regolamento (UE) 2017/2402 al fine di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario; il disegno di legge di delegazione europea 2021 (A.S. 2481), all'esame del Senato, all'articolo 8 reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di tale ultimo Regolamento (UE) 2021/557;
considerato che lo schema di decreto provvede, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi specifici di cui al citato articolo 25 della legge di delegazione europea 2019-2020, ad esplicitare le competenze delle Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402, individuate nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella COVIP, secondo le rispettive attribuzioni, prevedendo altresì l'attuazione dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.