XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Mercoledì 25 maggio 2022

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta (Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 864 Rizzetto) ... 122

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. (COM(2021) 762 final) (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale) ... 123

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato) ... 125

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 124

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 129

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 124

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 130

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 25 maggio 2022

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.
(Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 864 Rizzetto).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 10 maggio 2022 e inserito in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento.

  Romina MURA, presidente, nel ricordare che l'ultimo abbinamento delle proposte di legge in esame è stato disposto nella seduta del 10 maggio scorso, fa presente che il comitato ristretto ha concluso i suoi lavori nella giornata di ieri; ne è emerso che non è praticabile l'unificazione delle diverse proposte in un unico testo né l'adozione della proposta del collega Rizzetto come testo base nell'ambito delle proposte abbinate. Nel prendere atto della circostanza che il collega Rizzetto, anche in qualità di relatore, intende attenersi il più possibile ai contenuti – da lui ritenuti più pregnanti – della sua proposta, avverte che, tenuto conto del regime procedurale assicurato alle proposte di legge inserite in calendario nella quota dell'opposizione (fa riferimento, in particolare, alla lettera del Presidente della Camera nella XIII legislatura, del 10 febbraio 2000), procederà alla revoca dell'abbinamento della proposta di legge Rizzetto C. 864, avendone fatta richiesta il gruppo di appartenenza del medesimo on. Rizzetto.

  (Così rimane stabilito).

  Romina MURA (PD), presidente, avverte che nel corso dell'ufficio di presidenza convocato a conclusione della seduta, sarà stabilito il termine per presentare emendamenti alla predetta proposta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
(COM(2021) 762 final).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

  Romina MURA (PD), presidente, ricorda che il relatore Viscomi ha fatto conoscere in anticipo ai membri della Commissione la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva in esame allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti di modifica.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, nell'evidenziare che la proposta di documento finale rappresenta la sintesi degli elementi istruttori acquisiti attraverso le numerose audizioni svolte, si sofferma su tre osservazioni che gli sono pervenute. La prima, sollevata dalla collega Barzotti, concerne la questione dell'autorità responsabile dell'applicazione delle disposizioni sui dati personali che la proposta di direttiva individua nel Garante per la protezione dei dati personali, mentre la deputata Barzotti propone che sia riferita ad altri soggetti. Al riguardo, ritiene piuttosto opportuno chiedere al Governo di raccordare in maniera più puntuale l'attività di vigilanza che la proposta assegna al Garante per la protezione dei dati personali con i compiti propri dell'Ispettorato del lavoro.
  Passando a esaminare le osservazioni arrivate dalla collega Murelli, nel riferire che esse attengono alle questioni della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, afferma che la proposta di direttiva non le tratta in maniera puntuale e concorda sulla necessità di dare maggiore spazio alla materia delle relazioni sindacali. Aggiunge, tuttavia, che tale osservazione dovrebbe trovare spazio nel momento della consultazione pubblica piuttosto che nel parere espresso in questa sede.
  Conclude affermando che il parere favorevole sulla proposta di direttiva è accompagnato da un insieme di valutazioni concernenti la necessità di rafforzare l'autotutela collettiva dei lavoratori; di specificare meglio gli indici di subordinazione allo scopo di evitare incertezze qualificatorie; di tutelare i lavoratori autonomi per favorirne la protezione sociale e garantire ad essi maggiore trasparenza e stabilità delle condizioni contrattuali e, infine, all'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della direttiva che dovrebbe comprendere anche, ad esempio, coloro che svolgono attività di intermediazione nel mercato del lavoro.
  Tutto ciò premesso, formula la proposta di documento finale.

  Elena MURELLI (LEGA), nel ringraziare il relatore, sottolinea l'esigenza di rafforzare le relazioni sindacali con riguardo ai lavoratori autonomi allo scopo di tutela personale e trasparenza contrattuale. Aggiunge che una finalità della direttiva in esame dovrà essere l'apertura delle organizzazioni sindacali di nuovi mestieri legati, all'innovazione tecnologica, sui quali ancora manca una normativa specifica, allo scopo di consentirne la diffusione nel rispetto delle tutele dei lavoratori.

  La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (vedi allegato 1).

  Romina MURA (PD), presidente, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza della presidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

  Maria PALLINI (M5S), relatrice, propone di esprimere un parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

  Rina DE LORENZO, relatrice, propone di esprimere un parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.10.

XI Commissione - mercoledì 25 maggio 2022

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;

   preso atto che:

    obiettivo proprio della proposta di direttiva è il miglioramento della condizione giuridica, economica e sociale di quanti nell'UE prestano attività lavorativa attraverso piattaforme digitali (i cosiddetti platform workers), a tal fine garantendo la corretta determinazione della loro situazione occupazionale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica nonché migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la loro crescita sostenibile all'interno dell'Unione;

    la proposta intende stabilire prescrizioni minime, lasciando impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre e mantenere disposizioni più favorevoli per i lavoratori delle piattaforme digitali;

    i diritti minimi introdotti dalla proposta di direttiva si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione e che hanno o che, sulla base di una valutazione dei fatti, si può ritenere abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro – come definito dal diritto, dai contratti collettivi e dalla prassi in vigore negli Stati membri – a prescindere dal settore merceologico in cui operino e dal fatto che l'attività sia svolta online o presso luoghi fisici;

    i diritti stabiliti nella proposta di direttiva relativi al trattamento dei dati personali nel contesto della gestione algoritmica si applicano anche a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforma e che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro;

    ai sensi del principio 5 del pilastro europeo dei diritti sociali, i lavoratori, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione;

    la proposta di direttiva si inserisce all'interno di un articolato pacchetto di misure, nel quale figura anche un progetto di orientamenti – sul quale la Commissione ha avviato una consultazione pubblica – inerente alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza ai contratti collettivi dei lavoratori autonomi, anche ove operino mediante piattaforme di lavoro digitali nonché in un quadro più generale, nel quale confluiscono ulteriori iniziative legislative attualmente in itinere quali, fra le altre, la legge sui servizi digitali, quella sui mercati digitali, nonché la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale;

   rilevato che:

    l'esigenza di una razionalizzazione del fenomeno appare evidente ove si consideri la crescente rilevanza in termini economici della cosiddetta «economia delle piattaforme» (anche detta «economia collaborativa» o «gig economy») all'interno di una ben più ampia e complessa transizione digitale che impone di ridefinire paradigmi interpretativi e regolativi consolidati, maturati in contesti produttivi radicalmente differenti;

    la transizione alla digitalizzazione presenta naturalmente opportunità e rischi che chiedono di essere governati, dal momento che l'innovazione tecnologica incide favorevolmente sulla produttività e risulta funzionale alla soddisfazione di sempre più diffuse esigenze di flessibilità ma comporta, al contempo, l'emersione di rischi concreti per l'occupazione e per le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa;

    sebbene gli atti giuridici dell'Unione esistenti o proposti prevedano alcune garanzie generali, le problematiche sollevate dal lavoro mediante piattaforme digitali richiedono l'adozione di ulteriori misure specifiche, equilibrate, adeguate e coerenti, idonee, in quanto tali, a tenere in debito conto l'impatto sistemico di ogni iniziativa regolativa;

    pare opportuno affrontare le questioni implicate da questa nuova dimensione del mercato del lavoro ridefinendo e adeguando al nuovo contesto categorie già da tempo consolidate e disegnando forme di regolazione idonee ad offrire ogni necessaria tutela ai lavoratori senza determinare effetti perversi in ordine all'innovazione organizzativa e allo sviluppo imprenditoriale, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle PMI e delle start-up;

   considerato che:

    il riferimento contenuto nell'articolo 2, quale criterio di perimetrazione del relativo campo di applicazione, alle «piattaforme di lavoro digitale che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto dalle persone fisiche» segnala la difficoltà di rappresentare in modo unitario una complessa fenomenologia tecnico-organizzativa, nel cui ambito la piattaforma tecnologica assume funzioni differenti che influiscono, talvolta rendendola incerta, sulla stessa qualificazione giuridica della relazione contrattuale intercorrente tra le parti, in guisa tale da sollecitare una maggiore considerazione del dato materiale del lavoro prestato piuttosto che della qualificazione formale del rapporto;

    nel perseguire l'obiettivo di garantire equità, trasparenza e responsabilità nella gestione algoritmica, la proposta introduce nuovi diritti per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, configurandoli alla stregua di situazioni giuridiche soggettive prettamente individuali, che evidenziano, anche al fine di evitare una sostanziale individualizzazione delle azioni di contrasto, in particolare in sede giurisdizionale, l'esigenza di essere affiancate da una adeguata valorizzazione della dimensione collettiva dell'autotutela dei soggetti interessati;

    gli indici di subordinazione individuati dalla proposta di direttiva sono, in misura prevalente, espressione di diverse e non sempre esclusive forme di controllo esercitato dalla piattaforma digitale sull'attività del lavoratore; l'evoluzione dei modelli aziendali e dei metodi di lavoro implicata dalle dinamiche del mercato digitale rischia di essere persa di vista, laddove si ancori la protezione del lavoro esclusivamente all'esercizio del controllo; si tratta, peraltro, di indici non pienamente utili a operare un chiaro e netto discrimine tra fattispecie giuridiche e quindi con scarsa idoneità classificatoria, con intuibili conseguenze nella prospettiva del contenzioso giurisdizionale;

    l'attenzione della proposta di direttiva centrata sull'inquadramento giuridico del lavoratore – rimettendo, in ultima istanza, al giudice il compito di verificare la natura giuridica del rapporto – potrebbe comportare il rischio di condurre a una individualizzazione delle tematiche, laddove la debolezza del platform worker richiederebbe, al contrario, la valorizzazione dell'elemento collettivo; tale meccanismo di tutela, peraltro, non segue pienamente l'impostazione su cui si basa l'Accordo Quadro Europeo sul lavoro digitale del 2020, sottoscritto da tutte le parti sociali, il quale attribuisce una cruciale rilevanza ai procedimenti di informazione, consultazione ed esame congiunto, in tal modo consentendo ai rappresentanti dei lavoratori di predisporre tutele adeguate ad ogni caso specifico;

    la proposta introduce una definizione di piattaforma digitale che non è perfettamente allineata con l'assetto normativo che si sta sviluppando a livello europeo in materia di intelligenza artificiale e di servizi/mercato digitale;

    la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA) menziona esplicitamente anche i lavoratori autonomi e i lavoratori su piattaforma (indipendentemente dal loro status lavorativo) fra i destinatari della nuova disciplina sul controllo dei sistemi di IA utilizzati nel contesto del lavoro e contiene delle previsioni che potrebbero andare a sovrapporsi a quelle contenute nel Capo III della proposta in esame;

    la contrattazione collettiva ai vari livelli dovrebbe stabilire le procedure sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in tutti gli atti di gestione dei rapporti di lavoro, quand'anche con rilevanza esclusivamente interna alla dimensione aziendale stessa, così da garantire il principio del controllo umano e che non siano lesi i diritti fondamentali dei lavoratori;

    l'articolo 19 della proposta di direttiva stabilisce che l'autorità responsabile dell'applicazione delle relative disposizioni sarà il Garante della privacy, prevedendo a suo carico il dovere di cooperare con le autorità di vigilanza del lavoro nazionali e con le organizzazioni sindacali; ad esso spetterà, dunque, il compito di coordinare l'attività di vigilanza e di garantire l'applicazione dei diritti previsti dalla proposta stessa, nonché il potere di infliggere sanzioni amministrative;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle diverse audizioni svolte sul documento, con soggetti istituzionali, parti sociali, organizzazioni rappresentative di interessi, esperti;

   preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 18 maggio 2022;

   rilevata, pertanto, la necessità che il presente documento conclusivo, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge n. 234 del 2012, sia trasmesso tempestivamente non solo al Presidente del Consiglio (secondo l'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati) ma anche, nell'ambito del dialogo politico, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) l'evoluzione tecno-organizzativa, correlata alla transizione digitale in atto, suggerisce di prestare adeguata attenzione anche alle esigenze di tutela personale e trasparenza contrattuale nelle situazioni in cui la piattaforma digitale operi quale strumento di «organizzazione del lavoro svolto da persone fisiche» (articolo 2, paragrafo 1, 1-c) nell'ambito dei soli processi produttivi interni all'azienda considerata e, dunque, anche in assenza di «richiesta di un destinatario del servizio» eventualmente attivo nel mercato esterno (cliente, committente, consumatore);

   b) la correlazione genetica tra fattispecie contrattuale ed esiti di tutela (tale da assicurare il massimo di tutela al lavoratore qualificato come subordinato e il minimo di tutela al lavoratore qualificato come autonomo) è sottoposta a continui stress di affidabilità, per via dell'eterogenea fenomenologia delle attività professionali prestate in un ambiente digitalmente avanzato; a tale stregua, è opportuna una più approfondita verifica, al fine di accertare la possibilità di definire livelli minimi comuni di tutela, correlati alle specifiche caratteristiche dell'attività prestata piuttosto che alla formale qualificazione contrattuale, peraltro spesso basata su sistemi di presunzione legale non pienamente coerenti con il vigente sistema legislativo e neppure con le tecniche di qualificazione abitualmente utilizzate dalla giurisprudenza in sede di nomofilachia;

   c) in ogni caso, è necessario rafforzare le tutele offerte ai lavoratori propriamente autonomi, in coerenza con gli intenti manifestati dalle stesse Istituzioni europee, in ordine all'articolazione di un sistema di garanzie volto a favorire la loro protezione sociale, nonché con quanto previsto dal citato Accordo quadro sulla digitalizzazione, operando per una maggiore trasparenza e stabilità delle condizioni contrattuali, al fine di evitare che l'attività della persona che lavora su piattaforma digitale sia esposta alle decisioni unilaterali dei proprietari e dei gestori della piattaforma medesima, prevedendo a tal fine anche adeguate forme di indennizzo e risarcimento in caso di abuso della posizione dominante;

   d) per evitare che l'approccio individualistico connaturato alla dimensione contrattuale della relazione tra le parti possa determinare effetti perversi noti all'esperienza giuslavoristica, è opportuno valorizzare e consentire, nel modo più ampio e aperto possibile, forme di partecipazione e di dialogo tra le parti sociali, adeguate al mutato contesto tecnologico e organizzativo e rafforzare, a tal fine, il ruolo della contrattazione collettiva, anzitutto inserendo l'esplicita menzione delle associazioni sindacali coinvolte e chiarendo, in modo esaustivo, che a esse pertiene la titolarità del diritto di condurre la contrattazione collettiva;

   e) specificamente, occorre riconoscere e sviluppare in chiave aperta e dinamica il ruolo delle rappresentanze sindacali aziendali e delle procedure di partecipazione collettiva, nella definizione delle misure necessarie ad adattare l'organizzazione del lavoro alle trasformazioni digitali, al fine di garantire ai lavoratori le tutele necessarie e di stimolare le potenzialità di miglioramento delle condizioni di lavoro, della professionalità delle persone e della competitività delle imprese; egualmente, devono essere rivisti alcuni aspetti della legislazione sulla concorrenza, al fine di consentire alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali di ricorrere a rimedi di autotutela collettiva, anche col sostegno delle diverse organizzazioni rappresentative di interesse, coinvolte nelle realtà di riferimento;

   f) gli indici di subordinazione di cui all'articolo 4 devono essere meglio specificati: allo stato essi non sono idonei a differenziare in modo esaustivo diverse fattispecie giuridicamente rilevanti; nondimeno ne derivano effetti radicalmente differenti. Si consideri, inoltre, la tensione tra la rilevanza della dimensione (etero-)organizzativa, fatta propria dall'articolo 2, e quella riferita invece all'esercizio del potere di controllo, alla quale presta maggiore attenzione l'articolo 4, che riprende una sostanziale incertezza qualificatoria, già conosciuta dall'ordinamento nazionale e dalla relativa giurisprudenza; gli operatori giuridici chiamati a verificarne la sussistenza delle condizioni previste dovrebbero – viceversa – poter disporre di elementi e criteri sufficientemente chiari e precisi, al fine di ridurre al massimo il margine di interpretazione e di conseguente contenzioso;

   g) si definiscano chiaramente i profili di coordinamento tra la proposta in esame e le varie discipline che regolano il mercato digitale già vigenti (quali, ad esempio, il regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online e la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea) o tuttora in corso di approvazione (come, tra le altre, la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali, nonché la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale), al fine di allineare i vari contesti normativi;

   h) al fine di assicurare una tutela effettiva ai lavoratori delle piattaforme digitali, deve essere stabilito un migliore raccordo tra l'attività di vigilanza che la proposta assegna al Garante per la protezione dei dati personali e i compiti propri del Ministero e dell'Ispettorato del lavoro, per garantire un più efficace coordinamento della medesima attività, oltre alla corretta applicazione della normativa che si propone di introdurre.