X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Attività produttive, commercio e turismo (X)
Commissione X (Attività produttive)
Comm. X
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 105
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 112
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). COM(2021)802 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 105
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti ... 109
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 112
5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo, in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni ... 109
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 113
5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedute autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale ... 109
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 115
5-08162 Vallascas: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili ... 110
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 117
5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia ... 111
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 119
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.
La seduta comincia alle 13.45.
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.
Cecilia D'ELIA (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul testo all'esame (vedi allegato 1) che, tra le premesse, segnala l'opportunità di prevenire i rischi di stigma e di violazione della privacy anche valutando la possibilità di assimilare l'aliquota agevolata a quella di maggior favore prevista per altre categorie agevolate nonché di valutare l'opportunità di inserire le donne vittime di violenza di genere e domestica tra le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.50.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.
La seduta comincia alle 13.50.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).
COM(2021)802 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Luca SUT (M5S), relatore, espone brevemente i contenuti della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, in esame, ricordando che essa fa parte del pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55), presentato dalla Commissione europea al fine di allineare la normativa dell'Unione ai nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici con cui l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030, nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.
Osserva che ai fini del raggiungimento di questi obiettivi, la proposta in esame è stata presentata dalla Commissione come uno strumento legislativo fondamentale, al fine di rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e meno dipendenti dai combustibili fossili. Secondo i dati forniti dalla Commissione stessa, infatti, nell'Unione gli edifici consumano il 40 per cento dell'energia e generano il 36 per cento delle emissioni di gas a effetto serra. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annuo è di circa l'1 per cento.
Ricorda che fin dalla presentazione del Green Deal e nella successiva comunicazione «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» presentata il 14 ottobre 2020, la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di raddoppiare, almeno, il tasso di ristrutturazione annuo degli immobili entro il 2030 a fini di efficientamento energetico, preannunciando una revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.
Rimarca che nel perseguimento dei nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici prefissi, la proposta modifica e amplia l'oggetto della direttiva sulla prestazione energetica negli edifici, sia attraverso l'introduzione di nuovi istituti, sia promuovendo strumenti già esistenti.
Richiama quindi i principali elementi di novità oggetto della proposta in esame, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
Fa anzitutto presente che viene introdotta la definizione di «edificio a emissioni zero» (articolo 2), un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno (molto basso) di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili a livello di edificio, di quartiere o di comunità. Segnala che l'allegato III fissa le soglie massime, differenti per le diverse tipologie di edifici e per le quattro aree climatiche in cui è suddivisa l'Unione europea (mediterranea, oceanica, continentale e nordica), che il consumo totale annuo di energia primaria deve rispettare perché un edificio possa essere ritenuto a emissioni zero. A tale proposito, ritiene utile un approfondimento sui valori indicati all'allegato III e sulla loro differenziazione per area climatica, nonché sulle prescrizioni ivi contenute, tenuto conto dell'obiettivo comune di decarbonizzazione del settore edilizio al 2050 e delle diverse caratteristiche del parco immobiliare negli Stati membri. È dell'avviso che occorrerebbe, altresì, valutare se non sia opportuna una maggiore flessibilità nel determinare le modalità di definizione delle fonti energetiche rinnovabili per gli edifici a emissioni zero, eventualmente tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente dalla rete elettrica.
Sottolinea che gli edifici a emissioni zero diventeranno il nuovo standard per gli edifici di nuova costruzione, a partire dal 2027 per quelli occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi e a partire dal 2030 per tutti gli altri. Fino alle scadenze previste, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere almeno a energia quasi zero, come attualmente disposto dalla normativa vigente (articolo 7).
Segnala poi che l'articolo 3 richiede agli Stati membri di adottare, in luogo della strategia di ristrutturazione a lungo termine ad oggi prevista dal decreto legislativo n. 48 del 2020, un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, la cui predisposizione passa attraverso un processo scandito da periodiche interlocuzioni tra gli Stati stessi e la Commissione europea. In particolare viene previsto che, ogni cinque anni, ciascuno Stato membro trasmetta alla Commissione europea una proposta di piano nell'ambito della proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottolinea che la prima proposta di Piano dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 30 giugno 2024, mentre entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentato il primo Piano definitivo. Tra le altre cose, il piano dovrà prevedere una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili in vista del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Evidenzia che, a differenza della strategia di ristrutturazione a lungo termine, il nuovo piano dovrà garantire il perseguimento di un obiettivo ultimo che non sarà più quello della trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, bensì in edifici a emissioni zero.
Rileva che, come anche segnalato anche nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, le disposizioni introdotte dalla proposta dovranno essere considerate e integrate nelle analisi in corso di svolgimento volte, tra l'altro, ad aggiornare gli scenari su cui è stato basato il PNIEC.
Venendo dunque agli edifici esistenti, evidenzia che le attuali disposizioni in materia di ristrutturazioni importanti vengono integrate con nuovo strumento normativo, reputato essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala e affrontare i principali ostacoli alla ristrutturazione. Si tratta delle norme minime di prestazione energetica, che dovrebbero applicarsi agli edifici con le prestazioni peggiori e contribuire al miglioramento del parco immobiliare nazionale. In virtù di tali norme minime, gli edifici e le unità immobiliari pubblici e non residenziali dovranno essere ristrutturati e migliorati fino a raggiungere almeno la classe F al più tardi dopo il 1° gennaio 2027, e almeno la classe E al più tardi dopo il 1° gennaio 2030; gli edifici e le unità immobiliari residenziali dovranno conseguire almeno la classe F entro il 2030 e almeno la classe E entro il 2033 (articolo 9).
Segnala che, nella citata relazione, il Governo rileva la necessità di verificare se le tempistiche contemplate dalla proposta di rifusione siano conformi a quelle identificate a livello nazionale, in particolare per quanto concerne i nuovi standard previsti per gli edifici nuovi ed esistenti e la riclassificazione delle classi di prestazione energetica. A questo proposito sarà, infatti, necessario garantire che il rapporto tra costi e benefici venga ottimizzato al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile nel tempo.
Ricorda che nella medesima relazione si segnala, inoltre, che il passaggio alle classi energetiche superiori comporterà la necessità di riqualificare energeticamente la quasi totalità degli edifici pubblici e di quelli non residenziali, mentre per quanto riguarda gli edifici residenziali ciò comporterà la mobilitazione di investimenti ingenti nel settore edilizio. Ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di informazione e di valutazione da parte del Governo in merito alla portata delle nuove norme, nonché al conseguimento a livello nazionale dei nuovi target e alla relativa fattibilità, anche tenuto conto degli obiettivi in termini di tasso annuo di riqualificazione attualmente previsti nella Strategia nazionale per la riqualificazione energetica.
Sottolinea che nella tabella di marcia contenuta nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, gli Stati membri dovranno indicare le scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori entro il 2040 e il 2050.
Fa poi presente che oltre alle norme minime di prestazione energetica previste dalla proposta, gli Stati membri potranno stabilirne delle ulteriori. Essi potranno, altresì, decidere di esentare dall'obbligo di applicazione delle norme minime di prestazione energetica alcune categorie di edifici, come, ad esempio, quelli di culto o quelli ufficialmente protetti. Si tratta di una disposizione rilevante per un Paese come l'Italia, caratterizzato da un patrimonio immobiliare di particolare valore architettonico e collocato all'interno di borghi storici, la cui portata deve essere considerata anche ai fini di una valutazione complessiva dell'impatto della nuova disciplina.
Rileva quindi che agli stessi Stati viene assegnato il compito di sostenere il rispetto delle norme minime di prestazione energetica attraverso la predisposizione di una serie di misure, che contemplano anzitutto il sostegno finanziario, da rivolgersi in particolare alle famiglie vulnerabili e alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare.
Fa anche presente, più in generale, che la proposta stabilisce che, per conseguire i più ambiziosi obiettivi di ristrutturazione del parco edilizio europeo, gli Stati membri potranno prevedere incentivi finanziari di varia natura, anche a valere sulle risorse disponibili stabilite a livello dell'Unione europea, quali tra l'altro il Fondo sociale per il clima, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione (articolo 15).
Segnala che, tra l'altro, la proposta di rifusione si prefigge di irrobustire ulteriormente gli strumenti informativi sulla prestazione energetica degli edifici. Evidenzia, a tale proposito, che viene anzitutto modificata la disciplina degli attestati di prestazione energetica (articoli da 16 a 19), che dovranno specificare la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che utilizzerà soltanto le lettere da A a G, dove la lettera A corrisponderà agli edifici a emissioni zero e la lettera G al 15 per cento degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala stessa. La validità massima dell'attestato verrà ridotta da dieci a cinque anni, salvo che per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C, per i quali la validità massima dell'attestato resterà pari a dieci anni, come attualmente previsto. L'attestato di prestazione energetica verrà esteso agli edifici in fase di ristrutturazione importante, agli edifici per i quali si rinnova il contratto di locazione e a tutti gli edifici pubblici, oltre che agli edifici offerti in vendita o in affitto.
Segnala che vengono, inoltre, introdotti i passaporti di ristrutturazione (articolo 10), al fine di consentire ai proprietari degli edifici di pianificare una ristrutturazione a tappe, sulla base di criteri che saranno sviluppati dalla Commissione europea entro la fine del 2023.
Evidenzia che un altro obiettivo perseguito dalla proposta è quello di favorire il phase out dei combustibili fossili dagli edifici. A tale riguardo viene, anzitutto, introdotta una chiara base giuridica per i divieti nazionali relativi alle caldaie alimentate da combustibili fossili, consentendo agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore relativi alle emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile utilizzato, a condizione, però, che tali requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato (articolo 11). La proposta peraltro stabilisce che, al più tardi dal 1° gennaio 2027, gli Stati membri non potranno più offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti prima del 2027 (articolo 15).
Fa poi presente che le modifiche apportate dall'articolo 12 sono finalizzate a promuovere ulteriormente la realizzazione di infrastrutture utili allo sviluppo della mobilità sostenibile, rafforzando i requisiti attualmente previsti. In sostanza, con riferimento sia agli edifici nuovi che a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, la proposta rafforza la diffusione di punti di ricarica e di posti bici, nonché l'installazione del pre-cablaggio per ogni posto auto, al fine di creare le condizioni per una rapida installazione di punti di ricarica, se e quando necessari.
Rileva che ulteriori disposizioni sono volte a rafforzare il mercato dei servizi per l'edilizia intelligente (articoli 13 e 14), nonché a garantire la qualità e l'affidabilità delle ristrutturazioni o dei nuovi lavori di costruzione attraverso sistemi di ispezione o misure alternative (articoli 20, 22 e 24).
Fa presente che varie disposizioni della direttiva attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla sua entrata in vigore. Osserva che il conferimento di tale potere dovrebbe essere valutato alla luce delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, per un verso, demandano agli atti delegati la modifica di determinati «elementi non essenziali» di un provvedimento legislativo e, per l'altro, rimettono agli atti legislativi deleganti la delimitazione esplicita anche della durata del conferimento della delega stessa.
Segnala, infine, che il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU come risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tra le iniziative incluse nel piano rientra anche una proposta di modifica alla direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, che introduce ulteriori obblighi in capo agli Stati membri al fine di promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici.
Conclude evidenziando che la proposta di direttiva in esame introduce innovazioni di assoluta rilevanza, che dovranno essere attentamente valutate dalla X Commissione attività produttive nel corso dell'istruttoria, al fine di adottare un documento conclusivo nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea. In tal senso riterrebbe opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni, di cui si riserva di avanzare richiesta in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per approfondire le problematiche della proposta all'esame.
Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 maggio 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI, indi del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia Gava.
La seduta comincia alle 14.20.
Martina NARDI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti.
Giuseppe CHIAZZESE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, osserva come nella risposta del Governo non venga indicata in alcun modo una data certa per l'operatività della piattaforma tramite la quale presentare le istanze di cui all'interrogazione in titolo. Evidenzia che in tal modo si blocca tutto il settore industriale delle colonnine di ricarica che, rimarca, vengono prodotte in Italia da aziende italiane. È invece dell'avviso che questo sia un settore dell'automotive su cui si debba puntare con più decisione.
Osserva, peraltro, che vi sono forze di Governo che sembrano lontane dall'avere sensibilità sulla tematica in questione; intende riferirsi, in particolare, alla Lega che pure ricopre, attraverso suoi esponenti, importanti incarichi in questi ambiti di competenze e che invece preferisce perseguire politiche di incentivazione dell'automotive in altri termini, non sempre efficaci. Sottolinea, al contrario, che recenti studi pongono in evidenza come il futuro dell'automotive e della mobilità sia costituito dal passaggio all'elettrico. Rimarca tuttavia che per raggiungere velocemente questi obiettivi è necessario che i consumatori possano fare affidamento su un sistema di ricarica delle auto elettriche accessibile ed efficiente, elemento che condiziona inevitabilmente la scelta di passare all'auto elettrica.
Conclude osservando che al momento, purtroppo, il settore relativo alla produzione e all'installazione delle colonnine di ricarica non è messo in condizione di operare in un quadro di riferimento chiaro, ciò che blocca ogni sviluppo del settore.
5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo, in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni.
Catia POLIDORI (FI) nella sua qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Catia POLIDORI (FI), replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'esaustiva risposta fornita. Ritiene peraltro opportuno raccomandare l'adozione di un indice di riferimento per il prezzo dell'energia a livello di Unione europea al fine di minimizzare, se non di eliminare, un problema che esiste e che attualmente rappresenta un peso non indifferente.
5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedute autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale.
Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo osservando altresì che la tematica in questione dovrebbe unire le forze politiche e spingerle ad effettuare ogni sforzo al fine di trovare efficaci soluzioni a favore del Paese.
La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, prende atto della risposta del Governo ritenendo tuttavia opportuno che venga posta particolare attenzione su almeno due tra gli aspetti evocati.
Il primo riguarda quanto in ultimo menzionato nella risposta della sottosegretaria e cioè che il GSE stipuli dei contratti di acquisto a lungo termine in quanto ciò è da considerare un bene per la stabilità del sistema produttivo italiano.
Il secondo riguarda l'estensione delle semplificazioni autorizzative anche agli impianti di rigassificazione esistenti, il cui aumento di capacità di rigassificazione, secondo la risposta del Governo, recherebbe un contributo aggiuntivo minimo alle esigenze nazionali. In tal senso fa invece presente che le capacità del rigassificatore di Rovigo, per fare un esempio, potrebbero essere aumentata nel breve periodo per un volume di 2 miliardi di metri cubi di gas, con la possibilità di un ulteriore aumento di 2 miliardi e mezzo nel medio-lungo periodo, ciò che, è dell'avviso, rappresenterebbe un contributo di non poco momento. Osserva che valutazioni simili possono essere fatte anche relativamente al rigassificatore di Panigaglia e Livorno e che quindi i citati rigassificatori potrebbero fornire, in tale momento congiunturale, un importante apporto di gas nel breve e, soprattutto, nel medio-lungo periodo, contribuendo in modo decisivo ai fabbisogni energetici nazionali e, in particolare, rappresentare un fattore di stabilità.
5-08162 Vallascas: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili.
Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Andrea VALLASCAS (MISTO-A), replicando, si ritiene insoddisfatto della risposta del Governo.
Osserva preliminarmente come, nell'attuale contesto, l'individuazione preventiva delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti delle rinnovabili acquisti un ruolo fondamentale. Ricorda che la Direttiva RED 2 aveva già fissato al 30 giugno dell'anno scorso il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto fare una valutazione complessiva del potenziale dell'energia da fonti rinnovabili, compresa anche un'analisi spaziale con l'individuazione di queste aree, mentre il Governo, in sede di recepimento della direttiva, si è preso un ampio margine di tempo, 180 giorni, per individuare i criteri, a cui seguiranno altri 180 giorni, per consentire alle regioni di individuare le aree idonee e non idonee: evidenzia quindi che, considerata la data di entrata in vigore del decreto, la scadenza per la mappatura delle aree idonee è fissata, praticamente, a fine 2022. Ritiene che tale lasso di tempo sia troppo ampio e costituisca un ritardo che non fa bene né alla transizione energetica né allo sviluppo del settore, costretto ad operare in un clima di incertezza normativa che non favorisce gli ingenti investimenti necessari.
Rileva, inoltre, che non c'è soltanto la necessità di definire le aree sulla terraferma e che l'Italia è inadempiente anche per quanto riguarda la direttiva 2014/89/CE che fissava al 31 marzo 2021 il termine per adottare i Piani di gestione dello spazio marittimo.
Osserva poi che nelle more, in assenza di una regolamentazione complessiva, il Governo ha proceduto con criteri discutibili e attraverso decretazione d'urgenza a indicare alcune aree, peraltro in modo a volte confuso se non eccentrico. Ricorda in tal senso l'indicazione di siti dove sono già presenti impianti, di aree oggetto di bonifica, di miniere e cave abbandonate e, aspetto che ritiene del tutto incomprensibile e controverso, anche di aree delle Ferrovie dello Stato, con il possibile paradosso, osserva, che adesso, tra le aree idonee per legge, ci sono anche quelle libere della stazione San Pietro di Roma, dove si potrebbe piazzare una torre eolica più alta del «cupolone». Rammenta poi che nuove aeree sono individuate anche dal decreto aiuti.
Conclude sottolineando che tale modo di operare è inaccettabile, anche perché ritiene sia accompagnato da un altro elemento negativo, ampiamente utilizzato da questo Governo: la semplificazione, interpretata, però, come deregolamentazione.
5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia.
Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo ricordando, altresì, l'ingente volume di investimenti previsti nel prossimo futuro finalizzati a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sottolineando come sia inevitabile che, per rispondere alle esigenze energetiche future, si dovrà ricorrere a diversi sistemi di produzione energetica tra loro concorrenti.
La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Gianluca BENAMATI (PD), replicando da remoto, ringrazia la sottosegretaria per la lunga e articolata risposta che ritiene soddisfacente per come il Governo mostri di sapere – nonché di volere – distinguere i diversi ambiti di produzione energetica e per come, altresì, si interroghi circa le prospettive energetiche future e sulla necessità di ricorrere a diverse tecnologie di produzione tra loro anche concorrenti.
Valuta favorevolmente, in particolare, quanto evidenziato relativamente al reattore DTT (Divertor Tokamak Test facility) che, ricorda, fu portato in Italia per iniziativa del Parlamento. Accoglie parimenti con favore quanto riferito sulla realizzazione del reattore ITER che ritiene importante anche se, per il momento, costituisce un esperimento volto a dimostrare la fattibilità e la convenienza della produzione di energia da fusione nucleare e quindi che ci sarà poi bisogno, eventualmente, di sviluppare la tecnologia idonea. Tuttavia è dell'avviso che ciò rappresenti un elemento molto importante per le prospettive e per il futuro del Paese.
Andrea GIARRIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.
ALLEGATO 1
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante «Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica» (nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.);
apprezzata la finalità della proposta di legge che persegue l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive e con il loro inserimento nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro;
valutato con favore quanto recato all'articolo 3, comma 1, che prevede che il riconoscimento del contributo triennale a titolo di sgravio contributivo è esteso a tutti i datori di lavoro privati che assumano i soggetti indicati con contratto di lavoro a tempo indeterminate;
preso atto, in particolare, del regime di fiscalità agevolata previsto all'articolo 3-bis a favore delle donne vittime di violenza di genere e domestica di cui all'articolo 1 lavoratrici autonome che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita;
rilevata al riguardo l'opportunità di prevenire i rischi di stigma e di violazione della privacy anche valutando la possibilità di assimilare l'aliquota agevolata a quella di maggior favore prevista per altre categorie agevolate;
ricordato, inoltre, che l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni, stabilisce che, nelle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge, le persone svantaggiate, come individuate al comma 1 dello stesso articolo 4, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
segnalata l'opportunità di valutare l'inserimento delle donne vittime di violenza di genere e domestica tra le persone svantaggiate di cui al citato articolo 4 della legge n. 381 del 1991,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Gli onorevoli interroganti richiedono, in particolare, di chiarire se per l'accesso ai contributi di cui al comma 3, dell'articolo 74, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, siano ritenute ammissibili le fatture emesse e riportanti data successiva al 21 ottobre 2021.
Al riguardo si fa presente che il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2021, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di Infrastrutture di Ricarica (IdR) effettuati da imprese e professionisti.
Segnatamente, le risorse sono ripartite nella misura dell'80 per cento a favore di acquisto e installazione di IdR di valore complessivo inferiore a 375.000 euro, e nella misura del 10 per cento per l'acquisto di IdR di valore pari o superiore a 375.000 euro; il rimanente 10 per cento è destinato all'acquisto e installazione di IdR da parte di professionisti, rinviando ad apposite disposizioni attuative la definizione dei modelli di domanda, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, nonché l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, unitamente alle indicazioni operative per l'attuazione degli interventi.
L'articolo 4 del decreto individua una serie di requisiti soggettivi che devono possedere le imprese potenzialmente beneficiarie (sede nel territorio italiano, iscrizione al registro delle imprese, iscrizione prezzo l'INPS, regolarità degli adempimenti fiscali, la mancata ricezione di altri contributi pubblici per le spese oggetto del provvedimento, e altro), mentre l'articolo 5, analogamente, reca disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei professionisti beneficiari.
Infine, l'articolo 6, comma 1 del decreto, nel definire le spese ammissibili al contributo, fornendone una elencazione indicativa, ed indicando altresì i massimali di spesa ammissibili per ciascuna tipologia di IdR, a seconda della potenza e della tipologia, individua dettagliatamente le caratteristiche richieste ai fini dell'ammissibilità al contributo, stabilendo espressamente che, con riguardo ai termini temporali, le spese ammissibili «devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e ciò al fine evidentemente di escludere spese già sostenute precedentemente e indipendentemente dall'effetto incentivante della misura stessa.
Conseguentemente, ne deriva che le fatture relative a spese ritenute ammissibili e sostenute da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti devono considerarsi documentazione idonea per presentare istanza di accesso al contributo, per il quale sono stati stanziati novanta (90) milioni di euro, sino all'esaurimento della somma solo laddove emesse dopo l'entrata in vigore del decreto 25 agosto 2021.
Per quanto riguarda la tempistica di attivazione della piattaforma tramite la quale presentare sarà possibile presentare le istanze, si rappresenta che i decreti di cui all'articolo 12 del decreto citato che disciplineranno puntualmente le modalità di presentazione delle istanze verranno emanati a valle della stipula della Convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 3 del decreto 25 agosto 2021 e della sua registrazione presso la Corte dei conti.
ALLEGATO 3
5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo, in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si osserva che – sulla base di dati forniti da Consip, nonché di stime effettuate su dati nella disponibilità di MISE, Camera di commercio di Milano, ARERA, Terna ed ENEA – le convenzioni di servizio energia non coprono la gran parte della domanda delle pubbliche amministrazioni, ma solo il 30 per cento di questa.
Gli onorevoli interroganti parlano di «contratti regolati dall'andamento dell'indice Pfor». A ben vedere, nelle convenzioni Consip, il fornitore viene remunerato da un canone omnicomprensivo per le forniture e i servizi di manutenzione ed efficientamento energetico. Ne deriva, pertanto, che solo la quota parte del canone legata alla fornitura del gas naturale è revisionata in funzione delle variazioni registrate dall'indice del Pfor.
L'elemento Pfor è un indice che riflette le quotazioni forward trimestrali presso l'hub TTF, ovvero la principale piazza di scambio europea di gas naturale. La scelta di individuare il Pfor come indice di riferimento è dettata da una serie di ragioni, tra cui il fatto che l'hub TTF è tra i più longevi e riconosciuti a livello internazionale e che lo stesso ha rappresentato, almeno fino a ora, un valido benchmark non collegato all'andamento dei prezzi del petrolio.
Ciò detto, deve rammentarsi che i fornitori, quali controparti delle convenzioni Consip, si approvvigionano liberamente sul mercato all'ingrosso, sia attraverso contratti a termine, sia, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, attraverso negoziazioni presso l'hub PSV (punto di scambio virtuale) che rappresenta il principale mercato virtuale spot italiano di gas naturale e che, a seconda delle condizioni di liquidità dei mercati e di volatilità dei prezzi, può esprimere un valore di prezzo spot diverso rispetto a quello dell'hub TTF.
Come noto, i mercati energetici spot (ancor più in un contesto che – come quello attuale – appare condizionato dalle pesanti ripercussioni sul settore energetico del conflitto russo ucraino) sono significativamente esposti a dinamiche rialziste dei prezzi e a fenomeni di volatilità, soprattutto in assenza di adeguate coperture dei rischi, sui bilanci degli operatori e dei consumatori in generale.
Il Governo è consapevole dell'impatto delle suddette dinamiche di mercato sull'intera filiera dell'approvvigionamento energetico ed è infatti intervenuto a più riprese al riguardo, sia attraverso misure di impatto immediato sulle bollette per i consumatori, sia prevedendo, in relazione ai piani di rateizzazione del pagamento delle bollette attuati dai fornitori, l'intervento di SACE a garanzia delle esigenze di copertura dei maggiori fabbisogni di liquidità che si generano in capo ai fornitori medesimi.
A conferma dell'efficacia delle misure finora adottate, giova evidenziare che il numero di casi di default degli operatori del settore energetico che riguarda il nostro Paese risulta contenuto, soprattutto se paragonato a quello di altri Stati europei.
Ciò detto, con specifico riferimento all'avvio di un processo di riforma sistematica delle regole di accesso e permanenza sul mercato degli operatori, si illustra quanto segue.
Secondo quanto rappresentato dal MEF, i recenti scenari connotati da estrema volatilità dei prezzi hanno condotto Consip a svolgere ulteriori approfondimenti in merito ai criteri e agli indici fin qui adottati. Al momento, tuttavia, non appare semplice l'individuazione di nuovi indici parimenti affidabili (in termini di elevata liquidità e riconoscibili dal mercato). Anzi, fin quando la situazione rimarrà altamente instabile (e per questo anche estremamente esposta a forti speculazioni), si ritiene più cautelativo non operare radicali innovazioni alle regole di formazione e aggiornamento del prezzo in impianti di gara ormai consolidati, ritenendo tuttavia indispensabile proseguire nell'attività di monitoraggio e controllo in corso, al fine di valutare le azioni utili, di volta in volta, alla mitigazione dei rischi, quando questi superino il normale rischio d'impresa.
Per quanto attiene alla richiesta di introduzione di «una specifica variabile legata alla volatilità dei mercati», questa risulta essere – anche alla luce di quanto chiarito dal MEF – di difficile applicazione per più ordini di motivi: (i) la volatilità si può sterilizzare soltanto «inseguendola», mentre resta ferma la necessità di effettuare revisioni dei prezzi in momenti predefiniti non ipotizzabili con frequenze maggiori del mese; (ii) non esiste un «indicatore di volatilità» già utilizzato e riconosciuto dal mercato, in grado di attivare sorta di meccanismi automatici di regolamentazione del prezzo anche nelle situazioni di maggior instabilità. Peraltro – tenuto conto dell'elevato grado di integrazione dei mercati energetici – l'introduzione di una variabile legata alla volatilità come strumento di calmieramento dei prezzi di acquisito, qualora suscettibile di comportare l'applicazione di limiti di prezzo, sarebbe misura da coordinare necessariamente al livello europeo.
Si conferma, infine, l'impegno di questo Governo, di ARERA, di Consip (nonché, a livello sovranazionale, delle istituzioni eurounitarie), nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, al costante monitoraggio della situazione in atto.
ALLEGATO 4
5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedute autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
Il deflagrare del conflitto russo-ucraino ha posto l'esigenza per i Paesi dell'Unione Europea di adottare misure al fine di far fronte principalmente alla dipendenza dall'importazione del gas russo; ciò è avvenuto, come ricordato dall'interrogante, attraverso l'adozione del Piano denominato «REPower EU».
Detto Piano si prefigge, altresì, di agire con ancora più determinazione contro il cambiamento climatico, rafforzando le azioni volte al risparmio energetico, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e ad una decisa accelerazione dell'installazione di impianti di energia rinnovabile, in un'ottica di rafforzamento della sicurezza energetica e di crescita economica grazie ad un maggiore impulso al processo di transizione ecologica.
Inoltre, per poter sostituire le forniture di gas provenienti dalla Russia, è stato ritenuto opportuno aumentare in maniera strutturale la capacità di rigassificazione nazionale attraverso l'installazione di nuovi terminali di rigassificazione.
A tal fine, tenuto conto delle stringenti tempistiche, come rappresentato dagli interroganti, sono state approvate nel decreto-legge n. 50 del 2022 norme ad hoc per accelerare le procedure autorizzative e traguardare nel minore tempo possibile l'aumento della capacità di rigassificazione nazionale.
Per quanto attiene gli impianti esistenti, si rappresenta che l'aumento della capacità di rigassificazione degli stessi rappresenterebbe sicuramente un'opportunità, ma le eventuali modifiche dei tre impianti già ubicati in Italia, viste le loro dimensioni e le possibilità tecniche di ulteriori aumenti, non sarebbero di certo sufficienti da sole a sopperire alle forniture di gas russo, ma rappresenterebbero un contributo minimo. È per questo che l'attuale formulazione normativa interviene e si focalizza su quelle iniziative che darebbero un reale e concreto contributo alla sostituzione delle forniture russe.
Le eventuali modifiche agli impianti esistenti è stato ritenuto possano seguire quella che è la procedura autorizzativa «classica», ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non necessitando, in relazione alla tipologia di iniziative, di tutte le deroghe e snellimenti necessari per l'installazione di nuove unità di rigassificazione.
Resta inteso che ulteriori valutazioni circa la necessità di estendere le semplificazioni autorizzative anche alle modifiche degli impianti esistenti saranno certamente condotte in fase di conversione del citato decreto-legge.
In ultimo, con il decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, è stata introdotta una misura volta proprio a promuovere l'incremento di produzione nazionale di gas.
Tale misura, in linea con l'azione del Governo per il contenimento dei prezzi dell'energia, disciplina l'avvio e lo svolgimento di procedure per l'approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione, attese le risultanze effettuate in esito all'applicazione del PiTESAI.
La finalità della misura risiede nella volontà di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi equi per i clienti finali e, allo stesso tempo, di ridurre le emissioni di gas climalteranti e, pertanto, l'impatto ambientale.
È previsto un incremento della produzione nazionale di circa 2,2 miliardi di metri cubi, anche al fine di una valorizzazione della produzione, attraverso l'utilizzo delle concessioni disponibili e l'ottimizzazione dei campi esistenti, definendo altresì un meccanismo di assegnazione della nuova produzione ai consumatori industriali.
In particolare, il GSE stipulerà dei contratti di acquisto a lungo termine ed i volumi di gas incrementali saranno destinati al mercato nazionale, ed in particolare ai clienti finali industriali, con priorità per coloro che sono caratterizzati da processi produttivi ad alta intensità di consumo, con previsione di riserva di almeno un terzo alle PMI, a condizioni e prezzi definiti.
ALLEGATO 5
5-08162 Vallascas: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
Il Governo, nel corso dell'ultimo anno, è intervenuto a più riprese per compiere un massiccio intervento di semplificazione procedimentale per lo sviluppo degli impianti da FER. La disciplina del procedimento di individuazione delle aree idonee all'installazione dei predetti impianti si inscrive esattamente in tale contesto.
Deve rammentarsi, in primo luogo, che l'introduzione del concetto di «aree idonee» – in una fonte normativa di rango primario (quale quella rappresentata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021) – denota un significativo cambiamento di rotta con riguardo al tema dell'installazione delle FER: non ci si approccia alla questione puntando all'individuazione di aree «non idonee» a ospitare gli impianti, bensì, al contrario, a definire anzitutto le cosiddette aree «idonee» (all'esito, peraltro, di un processo condiviso che responsabilizza i vari livello di governo e chiama regioni e provincie autonome ad assumere un ruolo pro-attivo).
Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina, contenuta all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede che, con uno o più decreti del MiTE, di concerto con il MIC e il MiPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non.
Tenuto conto della titolarità del processo programmatorio sul territorio in capo a regioni e provincie autonome, il decreto rinvia a successive leggi regionali l'individuazione specifica delle aree. In caso di inerzia delle regioni, il quadro giuridico di riferimento prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato.
A conferma dell'approccio di cui s'è detto sopra, la medesima disposizione prevede espressamente che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, non possano essere disposte moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, ed è altresì previsto che le aree non incluse tra quelle «idonee» non possano essere dichiarate «non idonee» all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola omessa inclusione nel novero delle aree idonee. Quanto sopra vale anche per l'installazione degli impianti eolici, nelle more dell'approvazione del Piano di gestione degli spazi marittimi.
Non può omettersi che – al fine di imprimere una rapida accelerazione allo sviluppo delle FER, garantendo certezza per gli investitori - si è stabilito che, fino alla definizione del processo «multi-livello» di individuazione delle aree idonee, alcune zone e superfici siano da considerarsi ex lege immediatamente tali. L'elenco di tali ultime aree è stato recentemente aggiornato a opera del decreto-legge n. 17 del 2022 e del decreto-legge n. 50 del 2022. In esso vi si annoverano:
1) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
2) le aree dei siti oggetto di bonifica;
3) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
4) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
5) le aree in assenza di vincoli previsti per i beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice del paesaggio, solo per impianti fotovoltaici (anche se collocati a terra);
6) le aree classificate come agricole, che siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
7) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto industriale o stabilimento;
8) le aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza non superiore a 150 metri;
9) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero stesso;
10) le aree che non siano interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a vincolo culturale-paesaggistico. La «fascia di rispetto» è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.
L'articolo 22 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti da FER su aree idonee, inclusi quelli di valutazione ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio, ma non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Lo stesso decreto legislativo prevede, infine, l'istituzione di una piattaforma informatica realizzata dal GSE per garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle provincie autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio a esso connesse. A tale riguardo, si rappresenta che il GSE, su input del MiTE, sta predisponendo un sistema modulare in cui progressivamente caricare i diversi «layer» informativi sul territorio, al fine di ottenere una mappatura il più possibile esaustiva e funzionale all'obiettivo. Lo sviluppo informatico è già avviato e dovrebbe essere reso operativo per giugno, dunque in tempo utile per essere eventualmente utilizzato dalle regioni.
In conclusione, si è già fatto (e si sta continuando a fare) molto per disciplinare in maniera certa e puntuale il tema, nel rispetto degli impegni assunti a livello eurounitario il MiTE è fortemente impegnato nel giungere quanto prima all'adozione del decreto che stabilisce i principi e i criteri per le aree idonee e, in proposito, nei prossimi giorni invierà la bozza del decreto ai Ministeri concertanti per il prosieguo dell'iter. Trattandosi, per l'appunto, di un provvedimento condiviso con il MiC e il MiPAAF, oltreché soggetto a intesa in sede di Conferenza unificata, è fondamentale l'unità di intenti di tutti i soggetti coinvolti.
ALLEGATO 6
5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
Così come dichiarato dal Presidente del Consiglio, si ritiene che il settore della ricerca rivesta un ruolo fondamentale per la competitività e lo sviluppo del Paese; per quanto riguarda il settore nucleare, l'impegno tecnico ed economico nazionale è concentrato sulla fusione a confinamento magnetico.
A livello europeo, l'impegno nel settore della fusione nucleare si traduce nel finanziamento del consorzio EUROfusion, cui è demandata l'esecuzione del programma «Fusione di Euratom» e della quota parte europea delle risorse necessarie alla realizzazione del reattore ITER, un reattore sperimentale di tipo tokamak.
Si specifica che ITER non sarà collegato alla rete elettrica, trattandosi di un esperimento mirato a dimostrare la fattibilità e la convenienza della produzione di energia da fusione nucleare.
L'Italia è rappresentata nel suddetto Consorzio da ENEA, con funzioni di Program Manager, coordinando il programma nazionale a cui partecipano oltre 20 soggetti sia di ricerca che industriali, dimostrando un livello di eccellenza e aggiudicandosi, finora, bandi per oltre 2 miliardi di euro e, mediamente, il 18 per cento dei finanziamenti messi a disposizione da Euratom.
In particolare, nell'ambito delle attività specifiche, in Italia è in fase di costruzione il reattore DTT (Divertor Tokamak Test facility), impianto previsto dalla road map europea sulla fusione e finalizzato ad un tipo di ricerca parallela a quella prevista da ITER.
Nel 2019 l'ENEA, difatti, ha iniziato la realizzazione del DTT, che costituirà uno dei centri nevralgici nel percorso tracciato con l'obiettivo di dimostrare la fattibilità dell'energia da fusione. Con l'investimento di 600 milioni di euro complessivi, la facility sarà operativa dal 2028 e gestita dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata (DTT s.c.a.r.l.), appositamente costituita, che vede ENEA con il 70 per cento, Eni S.p.A. con il 25 per cento di quote e i maggiori istituti di ricerca e universitari fra i soci minoritari.
Sebbene DTT, alla stregua di ITER, non produrrà energia elettrica da immettere nella rete, sarà fondamentale per lo sviluppo, la progettazione e l'ottimizzazione dei reattori successivi ad ITER, e rappresenta ad oggi un'eccellenza italiana nel campo della ricerca sulla fusione nucleare.
In data 4 marzo 2022 è stato emanato da questo Ministero, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e del lavoro, sentiti l'ISIN e la regione Lazio, il decreto di autorizzazione per DTT, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101 del 2020.
Questo Ministero, inoltre, insieme ad altre amministrazioni, sta fornendo un contributo di 40 milioni di euro per DTT, in ragione della evidente importanza del progetto a livello europeo e globale.
In ambito di fissione nucleare, la ricerca sui reattori di quarta generazione e sugli SMR (Small Modular Reactors), potenzialmente in grado di risolvere soluzioni sostenibili per la produzione di energia, è condotta in un'ottica di sicurezza, sostenibilità ambientale e di salute.
L'Italia, tramite primari istituzioni della ricerca ed universitarie, è impegnata in questo ambito nel progetto ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor european Demonstrator), finalizzato alla dimostrazione della fattibilità della tecnologia di quarta generazione dei rettori nucleari a neutroni veloci raffreddati al piombo attraverso un dimostrativo.
In questo ambito, Ansaldo Nucleare S.p.A. ha condotto attività di leadership nello sviluppo del dimostratore ALFRED a valere sui Programmi Quadro di ricerca EURATOM.
Ciò rappresentato, emerge che sia il sistema della ricerca che il tessuto industriale italiani hanno condotto negli anni, con notevoli risultati, attività di sviluppo di competenze nell'ambito delle tecnologie nucleari che possano fornire energia in modo sicuro e sostenibile, nel breve periodo con la fissione di quarta generazione, mentre nel medio-lungo con la fusione nucleare.
Pertanto, si ritiene opportuno continuare a seguire e a sostenere questi sviluppi sul fronte della ricerca, al fine di mantenere ed incrementare il livello di competenze finora sviluppate, anche nell'ambito di una strategia energetica che punta a diversificare le fonti e a garantire la nostra sicurezza energetica.