IV Commissione
Difesa
Difesa (IV)
Commissione IV (Difesa)
Comm. IV
Sulla pubblicità dei lavori ... 29
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e rinvio) ... 29
SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.
La seduta comincia alle 13.
Sulla pubblicità dei lavori.
Roger DE MENECH, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Roger DE MENECH, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Maria Tripodi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento in esame, emanato dal Governo al fine di rafforzare l'azione dell'Esecutivo volta a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando gli strumenti già a disposizione e creandone di nuovi. Evidenzia, quindi, che il provvedimento si compone di 58 articoli, suddivisi in due Titoli, più l'entrata in vigore. Il Titolo I reca disposizioni in materia di energia e imprese ed è suddiviso, a sua volta, in tre Capi. Il Titolo II, reca invece misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie ed è suddiviso in cinque Capi.
Rileva, poi, che le norme in materia di energia sono principalmente volte a ridurne il costo, a semplificare i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e a potenziare la produzione energetica nazionale. Tra i principali interventi, segnala: l'estensione al terzo trimestre 2022 del bonus energia elettrica e gas; il rafforzamento delle misure per il credito d'imposta per energia elettrica e gas in favore delle imprese e l'estensione di tali misure anche agli autotrasportatori; inoltre, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione vengono considerate interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Con riguardo alla liquidità delle imprese, si prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2022, della garanzia di SACE S.p.A. per i finanziamenti presso le banche e gli istituti finanziari nazionali e internazionali, nonché l'adozione di altre misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese e l'istituzione di fondi di sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.
Quanto alle misure in materia di politica sociale, al fine di contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, viene previsto un assegno una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti e autonomi e per i pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro, mentre con riguardo alle locazioni è incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Infine, il decreto contiene anche misure in favore degli enti territoriali e altre disposizioni sociali in relazione alla crisi ucraina.
Passando agli interventi che riguardano materie che interessano le competenze della Commissione Difesa, sottolinea, innanzitutto, le novità introdotte dai commi 8 e 11 dell'articolo 51 in relazione al Comando operativo di vertice interforze (COVI). Nello specifico, le disposizioni in commento apportano alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. In particolare, il comma 8, con una serie di novelle al codice dell'ordinamento militare, introduce – alla lettera a) – l'incarico di Comandante del Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare, al pari e in aggiunta a quelli già presenti. Alla lettera b), prevede che il Capo di stato maggiore della difesa, nel predisporre la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, senta, oltre ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, anche il Comandante del Comando operativo di vertice interforze. Alla lettera c) precisa che il Comandante del Comando operativo di vertice interforze fa parte del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, mentre alla lettera d) sancisce la sua dipendenza dipende dal Capo di stato maggiore della difesa. Alla lettera h) esclude il Comandante del Comando operativo di vertice interforze dal provvedimento di collocamento in aspettativa e alla lettera i) stabilisce la durata della carica in tre anni, salvo la possibilità di permanere nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, senza possibilità di proroga o rinnovo, qualora non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio stesso. Infine, alla lettera l), prevede che al Comandante del Comando operativo di vertice interforze spetti, nell'area di competenza e nei confronti del personale militare dipendente, la decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale.
Osserva, poi, che la relazione tecnica precisa che la configurazione del COVI quale «vertice militare» comporta anche l'attribuzione della speciale indennità pensionabile, ai sensi dell'articolo 1818 del medesimo codice. Tale disposizione comporta nuovi oneri per la finanza pubblica per 408.813 euro annui lordi. Al riguardo, ricorda che il citato l'articolo 1818 prevede l'attribuzione di una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione ai generali e agli ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale del Ministero della difesa. Ricorda, inoltre, che la speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, evidenzia che, sempre nella relazione tecnica, viene specificato che la speciale indennità pensionabile è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro, tuttavia il comma 11 prevede la copertura degli oneri relativi alla speciale indennità pensionabile mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – accantonamento relativo al Ministero della difesa per un importo di euro 408.813 annui a decorrere dal 2022.
Passando alla lettera e), evidenzia che la novella aggiunge all'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare – tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale quale funzione propria e principale dello strumento militare – oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo ed aereo) anche i domini cibernetico e aero-spaziale. La relazione illustrativa ricorda che il nostro Paese, in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO, UE e in applicazione del PNNR, sta procedendo a rafforzare le proprie capacità nel dominio cibernetico, comprese quelle militari. Dal momento che riguarda in via esclusiva la cosiddetta cyber defence – intesa come difesa cibernetica di natura militare dello Stato – la disposizione relativa alla difesa dello spazio cibernetico opera, sempre secondo la relazione illustrativa, nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore. Allo stesso modo, afferendo esclusivamente ai profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale, anche l'inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo l'adeguamento dell'ambito di interesse della difesa nazionale.
Con la lettera f) si adeguano, invece, le funzioni di concorso delle Forze armate includendo quelle previste, sempre in ambito di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. In particolare, il comma 5 prevede che l'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Infine, la lettera g) è intesa a ridefinire i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e la durata dell'incarico. Il sistema vigente prevede che tale incarico sia conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e che il relativo mandato abbia la durata massima di un anno, salvo che nel frattempo l'ufficiale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa. In applicazione di tale sistema, succede frequentemente che i titolari dell'incarico vi permangano per periodi talvolta anche di molto inferiori a un anno, a discapito dell'efficienza e della necessaria continuità. Pertanto, al fine di evitare tali situazioni, la modifica in esame prevede che l'incarico debba essere conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno. Se al termine del mandato non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.
Prima di concludere, segnala altre due norme del decreto-legge che interessano la Difesa. La prima, che si inserisce nell'ambito degli interventi per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevede l'applicazione dell'articolo 358 del codice militare – che consente l'esclusione di un determinato progetto rilevante a scopo di difesa nazionale dalle valutazioni di impatto ambientale – nel caso in cui l'ubicazione individuata per le installazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia un sito militare (articolo 5, comma 7). La seconda (articolo 9, comma 1) consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 RED/II. Ciò in considerazione della portata nazionale e organica dell'impegno del Ministero della difesa che si intende promuovere in materia, in considerazione delle sedi ramificate sul territorio, la cui riconducibilità ad un unico ente può consentire importanti economie ed efficienze di gestione.
Giovanni Luca ARESTA (M5S) si riserva di intervenire in una successiva seduta.
La seduta termina alle 13.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.