X Commissione

Attività produttive, commercio e turismo

Attività produttive, commercio e turismo (X)

Commissione X (Attività produttive)

Comm. X

Attività produttive, commercio e turismo (X)
SOMMARIO
Mercoledì 18 maggio 2022

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 176

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 186

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) ... 181

Sui lavori della Commissione ... 182

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino ... 184

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 186

5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto ... 184

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 188

5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 «discoteche, sale da ballo night club e simili» e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente ... 185

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 189

5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevare il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore ... 185

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 191

X Commissione - Resoconto di mercoledì 18 maggio 2022

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe CHIAZZESE (M5S), relatore, espone in sintesi il contenuto del disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione competente per il merito, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Osserva che l'intervento normativo proposto dal Governo è volto ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture ed è stato strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso. Ricorda che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).
  Fa innanzi tutto presente che il provvedimento, nel testo originariamente presentato dall'Esecutivo, si componeva di un unico articolo con il quale viene conferita una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un ulteriore articolo recante la consueta clausola di salvaguardia secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi della legge di delegazione nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. Il testo è pertanto composto di due articoli.
  Segnala che in base a quanto previsto dall'articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa (comma 1).
  Fa quindi presente che il comma 2 contiene, invece, i principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato. Essi sono volti a: garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali (lettera a)); revisionare le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera a-bis)); intervenire con una ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, come precisato nel corso dell'esame al Senato) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche (lettera b)); prevedere, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, in coerenza con i principi dello Small Business Act, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (lettera c)); semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza di concorrenzialità, di rotazione, nonché, in base alle modifiche operate nel corso dell'esame al Senato, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti. Anche in questo caso si fa riferimento alla necessità di tenere conto, nell'attuazione della delega, della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera d)); semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale: in relazione a tale criterio viene fatto esplicito riferimento alla necessità che le misure di semplificazione in questione aiutino a perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi (lettera e)); introdurre l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL applicabili, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa (lettera f)); prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a: garantire la stabilità occupazionale; che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (lettera g)); promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; che in caso di forniture da Paesi extra UE siano previste misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera h)); prevedere il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera h-bis)); intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti – tipo predisposti da Anac, e all'esecuzione degli appalti. A tale riguardo viene richiama la necessità, nel criterio direttivo in esame, di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva (lettera i)); razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale (lettera l)); semplificare la normativa primaria in materia di programmazione, e localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico. Tutto questo con l'obiettivo di assicurare che le scelte da adottare siano sempre più rispondenti ai fabbisogni delle comunità coinvolte anche al fine di rendere meno conflittuali le procedure che sono finalizzate al raggiungimento delle intese tra i diversi livelli territoriali coinvolti (lettera m)); introdurre l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse (lettera n)); adottare interventi di semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici (lettera o)); definire, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca (lettera p)); rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro. In merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti (lettera q)); individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta. Anche in questo caso si specifica, nel criterio direttivo, che nell'esercizio della delega si dovrà tenere conto delle peculiarità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera r)); ridefinire la disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione (lettera s)); revisionare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, per le procedure pubbliche che devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera t)); individuare modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali, ad esempio, il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione (lettera u)); indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lettera v)); individuare le cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che giustifichino l'adozione di particolari misure di riservatezza (lettera z)); revisionare il sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori (lettera aa)); individuare i contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile (lettera bb)); individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta (lettera cc)); prevedere il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house. Con riguardo alle concessioni si specifica la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermo restando l'obbligo dei concessionari stessi in merito alla corretta e puntuale esecuzione dei contratti (lettera dd)) – sempre in merito ai contratti di concessione ricorda che è previsto uno specifico criterio di delega volto alla razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale (lettera ee)) –; individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale (lettere ff) e hh)); semplificare e accelerare le procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera gg)).
  Evidenzia poi che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  Fa inoltre presente che il comma 4 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame. In particolare, come già esplicitato nel comma 1, i decreti legislativi in questione dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Il comma in esame specifica che, decorso infruttuosamente tale termine, i decreti possono essere comunque adottati senza i relativi pareri. Viene precisato che ove il parere delle Commissioni parlamentari citate indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Tuttavia qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.

  Da ultimo, segnala che il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo, in particolare, che i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge che disciplina la copertura finanziaria delle leggi.
  Alla luce di queste valutazioni formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cecilia D'ELIA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in merito alle abbinate proposte di legge recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica (C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori), sul nuovo testo unificato così come risultante dagli emendamenti votati dalla Commissione referente. Espone quindi in sintesi i contenuti della proposta in esame sottolineando che essa intende assicurare l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, da un lato, con il riconoscimento di agevolazioni contributive per le assunzioni delle vittime di violenza e, dall'altro, attraverso il loro inserimento nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
  Fa presente che il testo si compone di quattro articoli, dei quali il primo, l'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione della normativa recata ed esplicita che con esso si intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.
  Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, prevede l'estensione alle donne vittime di violenza di genere e domestica, come definite dall'articolo 1, del beneficio della quota di riserva di posti di lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Al riguardo, ricorda che la legge n. 68 del 1999 reca norme per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità e, all'articolo 18, comma 2, prevede una riserva in favore di determinate categorie di lavoratori di una quota sul numero di dipendenti dei datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di cinquanta dipendenti. La quota è pari a un punto percentuale e, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti, la quota è pari a una unità. La legge n. 68 del 1999 individua come beneficiari della misura gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono stati inseriti nella quota di riserva anche i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma del codice penale. Con l'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti nella quota anche coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 dell'articolo 2 del testo all'esame dispone che i centri per l'impiego adottano le opportune misure di protezione al fine di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti di cui al comma 1.
  Sottolinea poi che l'articolo 3, comma 1, prevede il riconoscimento per un periodo massimo di trentasei mesi del contributo triennale riconosciuto a titolo di sgravio contributivo per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere e domestica debitamente certificata dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018, estendendone l'applicazione a tutti i datori di lavoro privati che assumono questi soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminate. È previsto un limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e – al comma 2 – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità, il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 1. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 3-bis, comma 1, prevede un regime fiscale vantaggioso a favore delle donne vittime di violenza di genere e domestica di cui all'articolo 1 lavoratrici autonome: a chi tra di loro riavvia l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente ai medesimi soggetti, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è altresì concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco. Il comma 2 quantifica gli oneri, 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, indicando le relative coperture finanziarie. Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità, la definizione delle modalità di attuazione del comma 1.
  Considerando meritevole la finalità della proposta all'esame, si riserva di formulare in altra seduta una proposta di parere favorevole nella quale intende, altresì, sottolineare l'importanza del ruolo che può essere svolto in tale ambito dall'impresa sociale.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI (LEGA) stigmatizza che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, presentato alla Camera dei deputati, sia stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze escludendo quindi la X Commissione che ritiene invece avrebbe potuto essere coinvolta in virtù delle competenze ad essa assegnate dal regolamento.
  Auspica che la presidenza della Commissione si faccia parte attiva presso il Presidente della Camera per invitarlo a una riflessione sui criteri di assegnazione dei provvedimenti in sede referente.
  Più in generale, ricorda che la Camera dei deputati ha avuto modo di esaminare taluni importanti provvedimenti solo in seconda lettura senza quindi poter approfondire adeguatamente, in ragione delle tempistiche di esame tra i due rami del Parlamento ultimamente invalse, le tematiche oggetto dei decreti legge. Sottolinea, in particolare, che ciò è avvenuto più volte per provvedimenti le cui norme riguardavano le competenze della X Commissione. Fa presente inoltre che l'ingente quantità di risorse mobilitate con il suddetto provvedimento, circa 14 miliardi di euro, va sostanzialmente a sostegno del sistema delle imprese italiane, cioè alle attività produttive che sono la competenza centrale della Commissione.

  Gavino MANCA (PD), condividendo le osservazioni della deputata Saltamartini, a nome del suo gruppo auspica che la presidenza della Commissione si faccia portavoce presso la Presidenza della Camera della problematica esposta.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) stigmatizzando che l'assegnazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, non coinvolga la X Commissione in sede referente, osserva che ancora una volta si conferma quanto già evidenziato da tempo da parte del suo gruppo e chiede che la presidenza della Commissione si faccia parte attiva presso la Presidenza della Camera per sanare quello che ritiene essere un errore.
  Sottolinea che è proprio questa Commissione ad essere chiamata dal regolamento ad affrontare le tematiche delle materie attinenti alle imprese italiane. Ricorda peraltro che anche quando è stata chiamata ad occuparsi in sede referente degli importanti decreti legge cosiddetto «energia» e cosiddetto «Ucraina», per via della ristretta tempistica riservata alla seconda lettura dei provvedimenti, non è stata in grado di approfondire adeguatamente materie di sua competenza. È dell'avviso che una simile cosa non dovrebbe accadere mai più e invita i membri della Commissione a porre ogni necessaria attenzione alle criticità che sta evidenziando.

  Claudia PORCHIETTO (FI) fa presente di aver ascoltato con attenzione quanto evidenziato dal deputato De Toma e conferma che anche per lei esiste un tema concernente l'assegnazione del decreto-legge che va attentamente valutato. Propone di invitare la presidenza della Commissione a segnalare al Presidente della Camera la problematica in discussione. Osserva peraltro che la X Commissione dovrebbe muoversi in un'ottica strategica per riconquistare un ruolo centrale nella discussione delle politiche energetiche e industriali del Paese.

  Angela MASI (M5S) ricordando le modalità con le quali è stato svolto l'esame di taluni provvedimenti in un recente passato, evidenziando soprattutto il poco tempo avuto a disposizione per un esame approfondito, sottolinea che in questa occasione, per i temi trattati, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, avrebbe potuto essere assegnato alla X Commissione in congiunta con altra Commissione. Conclude dichiarandosi d'accordo con i precedenti interventi e sul fatto che la problematica relativa ai criteri di assegnazione dei provvedimenti in sede referente debba essere portata all'attenzione del Presidente della Camera.

  Sara MORETTO (IV) si associa alle valutazioni dei colleghi che l'hanno preceduta nonché sulla richiesta di scrivere alla Presidenza della Camera per sottolineare l'opportunità di una riflessione sulla tematica in discussione.

  Salvatore CAIATA (FDI) condivide quanto espresso dal deputato De Toma ribadendone le argomentazioni. Esprime, peraltro, una certa sorpresa nel constatare che su questo tema c'è una maggioranza compatta che include le opposizioni parlamentari e la maggioranza che sostiene il Governo, segno che la problematica è concreta.
  Sottolinea che andando avanti di questo passo il problema potrebbe diventare addirittura istituzionale. Evidenzia, infatti, che se nel recente passato la X Commissione non è stata messa nelle condizioni di operare nell'ambito delle sue prerogative perché i testi giunti al suo esame erano «blindati», per ragioni legate ai tempi di conversione ovvero alla tipologia e all'entità delle risorse messe a disposizione – che rendeva impossibile trovare ulteriori spazi di bilancio –, ora che, di tutta evidenza, le possibilità di intervenire con cura e competenza ci sarebbero, la Commissione non se ne può occupare perché il provvedimento non le viene assegnato in sede referente. In tal modo ritiene concreto il rischio che la X Commissione diventi inutile nel sistema istituzionale-parlamentare essendole precluso, di fatto, l'intervento sulle attività produttive del Paese, cioè su una tematica che è centrale tra le sue competenze. È quindi dell'avviso che debba essere chiesta con determinazione la riassegnazione del provvedimento alla X Commissione in sede referente.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, prende atto del dibattito concernente l'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e osserva che la discussione potrà essere più opportunamente affrontata in sede di ufficio di presidenza.
  Più in generale, per quanto riguarda l'assegnazione dei progetti di legge in sede referente, ricorda che essa viene effettuata dal Presidente della Camera in base ad una valutazione diretta ad individuare la competenza prevalente in relazione all'oggetto specifico delle norme recate dall'atto. Nel caso di specie, trattandosi di provvedimento plurisettoriale, si è proceduto all'assegnazione alla V Commissione visto il contenuto prevalentemente economico-finanziario del provvedimento e tenuto conto della trasversalità delle materie nonché alla Commissione VI in considerazione della prevalenza delle disposizioni di carattere fiscale rispetto a quelle aventi ad oggetto materie di altre Commissioni.

  La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

  La seduta comincia alle 15.10.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino.

  Claudia PORCHIETTO (FI), nella sua qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Claudia PORCHIETTO (FI), replicando, ringrazia per la risposta e chiede che il Governo tenga tempestivamente informato il Parlamento in merito agli esiti dell'annunciata notifica alla Commissione europea sul nuovo regime per portare una buona parte dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI nell'alveo del Quadro temporaneo per il conflitto russo-ucraino nonché sugli sviluppi relativi alle risorse gestite da SACE citate, in ultimo, dal viceministro.

5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto.

  Ubaldo PAGANO (PD) illustra, nella sua qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Ubaldo PAGANO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Osserva infatti che buona parte di essa si limita a ripetere informazioni e concetti contenuti nella medesima interrogazione in titolo mentre non viene data risposta di nessun tipo alla puntuale e precisa domanda ivi contenuta. Non viene quindi detto alcunché sulla tempistica dell'adozione del decreto ministeriale necessario ai fini della richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto e ciò, sottolinea, a distanza di nove mesi dalla previsione normativa. Fa inoltre presente che il predetto Fondo è iscritto con competenza annuale cosa che potrebbe comportare che il ritardo accumulato sostanzi il rischio che non possano essere utilizzate le risorse stanziate, almeno in parte, per inerzia dell'Esecutivo. Ritiene che tutto ciò sia molto grave e annuncia che tornerà certamente ad occuparsi dell'argomento in questione.

5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 «discoteche, sale da ballo night club e simili» e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), replicando, prende atto della risposta riservandosi di approfondirne i contenuti e di valutare attentamente le cifre che sono state indicate dal viceministro. Sottolinea che il settore in questione ha pagato sulla propria pelle il blocco delle attività più di altri settori. Ritiene che le misure prese a favore delle predette attività non siano sufficienti e comunque non rispettino l'incidenza che le stesse hanno sul prodotto interno lordo italiano. Conclude auspicando che per il futuro il Governo e il Parlamento sappiano offrire maggiore sostegno ad un settore che ha molto pagato.

5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevare il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, dichiara di comprendere bene la difficoltà del Governo a rispondere su un quesito di così grande portata. Prende quindi atto della risposta ma segnala che il punto vero è un altro: la politica industriale è nelle mani della magistratura. Ritiene che in un momento di grave crisi come questo il Governo è tenuto ad intervenire. Evidenzia che le preoccupazioni del suo gruppo politico riguardano non solo il sito siderurgico ma tutta la relativa filiera industriale. Rimarca poi la totale assenza di politica industriale da parte del Governo che, al netto delle motivazioni ambientali, deve intervenire con convinzione e non può evitare di farlo se intende realizzare la rinascita del tessuto industriale di quella parte del Paese.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.00.

X Commissione - mercoledì 18 maggio 2022

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge, adottato come testo base, recante, «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.);

   valutati con favore i previsti criteri di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, e in particolare, tra gli altri, quelli concernenti:

    la previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (lettera c));

    la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale (lettera e));

    l'introduzione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL applicabili (lettera f));

    l'indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lettera v));

    la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori (lettera aa));

    l'individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale (lettere ff) e hh));

    la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera gg)),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.
  Come correttamente ricordato con l'atto in parola, il Documento di economia e finanza 2022 (DEF 2022), approvato il 6 aprile 2022, prevede un nuovo intervento per potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, in considerazione del peggioramento del quadro economico determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, dall'andamento dei tassi d'interesse e dalla minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia.
  Nell'ambito del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», sono previsti interventi per sostenere le imprese più direttamente danneggiate dal conflitto, sia nella forma di ristoro dei danni subiti, sia in quella di sostegno alla liquidità per le imprese che si trovano a dover affrontare il rincaro dei costi energetici e/o che intendano intraprendere investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.
  Nel merito, il predetto decreto-legge, introduce una operatività rafforzata del Fondo di garanzia per le PMI, inquadrata nel «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», prevedendo, tra l'altro, previa autorizzazione della Commissione europea, che la garanzia del fondo possa essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente all'entrata in vigore della norma e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, nel rispetto di talune condizioni.
  In particolare, tale concessione di garanzia è prevista nella misura del 90 per cento su finanziamenti concessi alle imprese danneggiate dal conflitto, sia per finalità di investimento che di copertura dei costi del capitale di esercizio, e che abbiano intrapreso progetti di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.
  In particolare, il decreto in parola stabilisce che la garanzia del Fondo può essere concessa a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sotto-settori particolarmente colpiti (di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01), nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria.
  Oltre a quanto sopra disposto dal recentissimo decreto-legge del 17 maggio 2022, il Ministero dello sviluppo economico sta valutando la possibilità di istituire, tramite apposita notifica alla Commissione europea, un nuovo regime per portare una buona parte dell'operatività del Fondo (ossia tutta quella rivolta ad imprese che abbiano subito comunque danni dal conflitto, ma non ricomprese nella casistica prevista dal decreto aiuti) nell'alveo del citato Quadro temporaneo per il conflitto russo-ucraino.
  Inoltre, si ricorda che il sostegno alle imprese colpite dal perdurante stato di crisi viene assicurato anche da altre misure poste in essere dal Governo.

  In primo luogo, si rappresenta il lavoro della task force istituita il 4 marzo scorso presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto in Ucraina sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, nonché l'istituzione di un numero verde della task force a disposizione delle imprese per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto in parola. Si tratta di un gruppo di lavoro che potrà formulare proposte, rispondere alle domande e dubbi delle imprese coinvolte. Le richieste principali del mondo produttivo riguardano, infatti, la necessità di affrontare la crisi energetica in atto, anche attraverso un prezzo controllato dell'energia, nonché attraverso maggiore flessibilità per l'autoproduzione e l'autoconsumo energetico.
  Per quello che riguarda gli interventi normativi, si sottolineano le misure a sostegno delle imprese operanti in settori ad alta intensità energetica (Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni-ter), nonché le misure contro il caro bollette e la riduzione delle accise su benzina e gasolio (Decreto Energia e decreto-legge n. 21 del 2022).
  In conclusione, si ribadisce che è massima l'attenzione del Governo nell'arginare le criticità che le imprese italiane stanno affrontando a causa della situazione economica determinata dal susseguirsi della crisi pandemica, del rincaro delle bollette di energia e gas e della crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina.

ALLEGATO 3

5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.
  Con riferimento al question time in parola, sentita al riguardo anche la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Com'è noto la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2021, n. 18810, depositata lo scorso 2 luglio 2021, in riferimento al risarcimento danni degli immobili situati vicino allo stabilimento siderurgico ex Ilva (quantificato, in via equitativa, in un importo pari al 20 per cento del valore degli immobili al momento della domanda), ha confermato le decisioni di primo e di secondo grado (rispettivamente del 2014 e del 2018), evidenziando l'esistenza di un danno da compressione del diritto della proprietà, scaturente dalla ridotta possibilità di godimento degli immobili generato dalla continua esposizione degli stessi al fenomeno di immissioni di polveri minerali.
  In tale contesto giurisprudenziale, l'articolo 77 decreto-legge n. 73 del 2021 (decreto Sostegni-bis) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo da 5 milioni per il 2021 e da 2,5 milioni per il 2022 per indennizzare i proprietari di immobili esposti all'inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto, a favore dei quali sia stato disposto il risarcimento dei danni in virtù di una sentenza definitiva.
  Tale indennizzo viene riconosciuto ex lege in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
  Inoltre, la norma – come ricordato dagli Onorevoli interroganti – ha previsto che l'erogazione dell'indennizzo sia nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
  Quanto al Decreto del MISE, che deve stabilire condizioni e modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo, si rappresenta che le competenti Direzioni Generali del MiSE hanno avviato già da diverso tempo attività interlocutoria per definire le modalità attuative, caratterizzate da diverse difficoltà in ragione all'oggetto e ai parametri della norma primaria, per risolvere le quali è necessaria la piena collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte per addivenire ad una effettiva e precisa implementazione della misura, con l'impegno di concludere l'iter rapidamente.

ALLEGATO 4

5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 «discoteche, sale da ballo night club e simili» e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.
  Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti sulle iniziative adottate a sostegno del settore delle discoteche e delle sale da ballo, duramente inciso dalle chiusure rese necessarie per il contenimento del contagio da COVID-19.
  Nello specifico, gli interroganti si riferiscono alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, che, istituendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico il «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», ha stabilito che i criteri per l'erogazione di ristori di settore e le modalità di erogazione vengano individuati con apposito decreto del MiSE, di concerto con il MEF, tenendo conto della dotazione finanziaria e della presenza di altre misure di ristoro già adottate.
  A tal riguardo, sentita la Direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che il decreto ministeriale 9 settembre 2021 ha previsto che possano beneficiare degli aiuti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che, alla data del 23 luglio 2021, svolgessero come «attività prevalente» un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione anti-COVID-19, rappresentata dalle attività individuate dal codice ATECO 93.29.10 – «Discoteche, sale da ballo, night club e simili», oppure che svolgessero, ancora una volta come «attività prevalente», una delle attività individuate e ricomprese in una corposa lista di codici ATECO 2007, allegata al decreto ministeriale, rispetto alla quale dichiarino di aver registrato, per effetto delle medesime misure anti-covid, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
  La normativa in esame ha introdotto misure urgenti di sostegno a settori sui quali l'impatto economico delle chiusure di prevenzione del contagio avrebbero potuto causare gravissime difficoltà.
  In quest'ottica, si è inteso ottimizzare i fondi a disposizione del Ministero, indirizzando questo flusso di risorse verso quelle attività legate in via prevalente ai settori che hanno subito più a lungo la chiusura imposta dalla necessità di contenimento del contagio.
  Si è trattato di organizzare e disciplinare l'erogazione, tempestiva e rapida, di risorse ingenti per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla pandemia di covid e dai suoi effetti, mediati ed immediati.
  A partire dal 1° settembre 2021, discoteche e sale da ballo, chiuse per necessità di prevenzione del contagio, hanno potuto richiedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
  In linea generale, risultano erogati contributi per complessivi euro 82.838.991,00 a n. 17.486 soggetti beneficiari di cui 16.721 in via automatica a fine anno e n. 765 in autotutela.
  Tra i 765 operatori a cui è stato erogato il contributo a seguito di accoglimento di istanza di autotutela, una parte potrebbe essere relativa a quei soggetti che, in fase istruttoria, hanno dimostrato alle Direzioni Provinciali delle Entrate di aver omesso di comunicare l'aggiornamento del codice ATECO e svolgevano effettivamente, in via prevalente – alla data del 23 luglio 2021 –
una delle attività stabilite dal decreto ministeriale.
  Si precisa, altresì, che oggi il settore delle discoteche e delle sale da ballo, insieme a quelli, contigui, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, beneficia di un complesso di risorse articolato in diversi provvedimenti, tra i quali, il «decreto Ristori», il «decreto Sostegni» e il «decreto Sostegni bis».
  Sono state realizzate specifiche infrastrutture tecniche per garantire un'agevole presentazione delle istanze ed una corretta e tempestiva erogazione dei contributi.
  Sono altresì previste misure fiscali e tributarie pensate per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dal lungo perdurare dell'emergenza pandemica.
  Si è voluto così predisporre un sistema corposo di provvedimenti, coordinati tra loro, di portata generale, che garantisse la distribuzione sinergica, coordinata e capillare di risorse e che tenesse conto non solo del calo di fatturato, ma anche delle perdite e dei costi fissi di esercizio per le aziende.

ALLEGATO 5

5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevare il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.
  Con riferimento al question time in esame e sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, va premesso che la complessa vicenda dell'Ilva è oggetto di accertamenti in sede penale e che le pronunce rese sono state oggetto di impugnazione e risultano attualmente sub giudice.
  Non si ritiene, pertanto, che il Ministero possa allo stato esprimere valutazioni in merito all'esito dei contenziosi, caratterizzati anche dalla presenza di provvedimenti di sequestro che tuttavia prevedono la facoltà d'uso. La stessa procura ha riconosciuto in più occasioni la validità dell'operato dei commissari che sono stati nominati dagli Organi giurisdizionali anche custodi giudiziali.
  In questo quadro è notizia degli ultimi giorni che la Procura di Taranto si è espressa in senso contrario al dissequestro dell'area a caldo del suddetto stabilimento, che era stato richiesto nel mese di marzo dall'ILVA Spa in A.S.
  Sono attualmente in corso, da parte dei Commissari, le opportune valutazioni in merito al suddetto parere della Procura per analizzarne le motivazioni e superarle, anche con opportuni interventi diretti all'integrale completamento del piano ambientale.
  Il Governo sta infatti lavorando unitariamente, con tutti i Ministeri coinvolti, anche nel quadro degli interventi previsti dal PNRR, per un progetto concernente il sito tarantino che consenta la transizione verso le nuove tecnologie meno impattanti sull'ambiente, in primis l'elettrico e l'idrogeno.
  La complessità della vicenda è dovuta anche alla circostanza che l'attuale fase gestionale è legata alle modalità che nel passato sono state prescelte, ovverosia l'affitto dell'azienda, oggetto di una complessa regolamentazione negoziale che proprio in questi giorni si sta ridiscutendo, al fine di attualizzare gli impegni ed obiettivi alle sopravvenienze medio tempore intervenute, ed alla tempistica delle vicende giudiziarie, individuando una road-map condivisa per addivenire alla definitiva cessione dei complessi aziendali.
  Si tratta di una trattativa lunga e articolata, che coinvolge direttamente, ciascuno nell'ambito dei profili di propria competenza, la partecipazione degli investitori esteri attualmente presenti nella compagine sociale, Invitalia, i Commissari straordinari e i vari dicasteri coinvolti, tutti al lavoro per definire, entro il mese di maggio, un assetto negoziale ragionevole che tenga conto delle esigenze delle parti, ma anche dell'attuale contesto di mercato che è estremamente favorevole alla produzione, e che vede pertanto un rinnovato interesse non solo dei privati ma anche dello Stato e delle sue partecipate, vista la strategicità del sito e della relativa produzione.