VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Mercoledì 18 maggio 2022

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione ... 145

5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine ... 145

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 153

5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo «Sturzo-Asta» di Marsala (Trapani) ... 146

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 154

5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche ... 146

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 155

5-07820 Vallascas: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato ... 146

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 157

SEDE REFERENTE:

Istituzione del servizio di psicologia scolastica. C. 1413 Bellucci, C. 3121 Carelli e C. 3365 Marrocco (Esame e rinvio) ... 147

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina, C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro, C. 3460 Orfini (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro e C. 3460 Orfini) ... 150

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 18 maggio 2022

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Francesco ZICCHIERI ed è entrato a farne parte il deputato Matteo Luigi BIANCHI.

5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine.

  Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Cosimo Maria FERRI (IV) prende atto della risposta della quale non è soddisfatto. Sottolinea, infatti, che la decisione del Ministero determinerà l'esclusione dalle graduatorie di coloro che conseguiranno il titolo di laurea dopo il mese di maggio non sono incluse. Esprime l'avviso che l'estensione della procedura anche a coloro che conseguiranno la laurea nel corso della sessione estiva non avrebbe pregiudicato l'avvio dell'anno scolastico. Ritiene che la deroga introdotta per gli specializzandi sul sostegno avrebbe potuto essere estesa anche ai laureandi che avessero conseguito il titolo entro il mese di luglio. Insiste quindi per una rivalutazione della decisione assunta dal Ministero.

5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo «Sturzo-Asta» di Marsala (Trapani).

  Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, dichiara che sarebbe stata necessaria qualche ulteriore indicazione su un tema di particolare peso e significato perché riguarda una classe di una scuola primaria. Evidenzia che occorre garantire che la composizione delle classi comprenda in maniera eterogenea le rappresentanze di tutti i gruppi sociali presenti nel territorio, specialmente quando si tratta di un territorio come quello oggetto dell'interrogazione. Ricorda che la modalità di composizione della classe dell'Istituto Sturzo-Asta sono state documentate attraverso un'inchiesta condotta dalla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. Conclude, sottolineando che la risposta del Ministero si limita a dare conto dell'ordinaria procedura per la formazione delle classi.

5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche.

  Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Federico MOLLICONE (FDI), premesso che conosce bene la sensibilità del Sottosegretario sul giorno del ricordo, precisa che la sua replica deve intendersi indirizzata al Ministro Bianchi. Pur apprezzando il numero delle iniziative svolte di cui si dà conto nella risposta, rispetto al quale non può che dichiararsi soddisfatto, precisa di non poter esprimere altrettanta soddisfazione con riferimento all'adesione delle scuole. Si riferisce al fatto che dietro l'autonomia scolastica si nasconde, a suo avviso, una «nolontà» da parte di diversi dirigenti scolastici e docenti che ancora non considerano alla stregua del 27 gennaio il giorno del ricordo della giornata delle foibe che è diventata patrimonio comune soprattutto grazie a una fiction e al testo teatrale di Simone Cristicchi (Magazzino 18). Teme che l'autonomia scolastica costituisca l'alibi del Ministero per giustificare una resistenza culturale a celebrare il giorno del ricordo. Apprezza che, come richiesto, sia stata emanata la circolare di sensibilizzazione, tuttavia reputa necessario andare oltre la semplice raccomandazione, sensibilizzando i capi di istituto per richiamarli al rispetto di una legge che prevede iniziative nelle scuole da svolgersi analogamente a quanto avviene per la giornata della memoria. Si dichiara pertanto non completamente soddisfatto.

5-07820 Vallascas: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato.

  Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta con la quale si dà atto ancora una volta di una sanzione spropositata e punitiva nei riguardi del personale scolastico.

  Vittoria CASA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione del servizio di psicologia scolastica.
C. 1413 Bellucci, C. 3121 Carelli e C. 3365 Marrocco.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, riferisce che la proposta di legge di cui si avvia oggi l'esame in sede referente – e le omologhe abbinate – sono volte a istituire il servizio di psicologia scolastica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Il fine è quello di portare a regime un servizio che, nel corso del tempo, è stato oggetto di diversi interventi caratterizzati da prospettive, strumenti e finalità specifiche. Più di recente, la necessità di intervenire è emersa in modo preponderante a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 che ha richiesto lo stanziamento di risorse finalizzate a garantire un sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di stress e di ansia legate alla pandemia. Tutte e tre le proposte aspirano a delineare una disciplina organica della materia, portando a regime il servizio per l'assistenza e il supporto psicologico in ambito scolastico.
  Dal punto di vista della struttura, la proposta di legge C. 1413 consiste di 11 articoli; le proposte C. 3121 e C. 3365, sostanzialmente coincidenti, di 7 articoli. Tutte e tre, pur con soluzioni in parte differenti e diversi gradi di analiticità in relazione ai singoli temi, presentano un primo articolo che istituisce il servizio e la figura dello psicologo scolastico; seguono, quindi, un gruppo di articoli dedicati agli ambiti d'intervento e alle finalità del servizio, anche con riguardo al quadro dei rapporti con le strutture scolastiche e con altre strutture esterne alla scuola; poi un altro gruppo di articoli con i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, con le disposizioni finanziarie in chiusura.
  La proposta di legge C. 1413 Bellucci, all'articolo 1, affida al Ministero dell'istruzione l'istituzione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, del servizio di psicologia scolastica, finalizzato a: a) contribuire al miglioramento della vita scolastica; b) supportare le istituzioni scolastiche, lo studente, i docenti, il personale non docente e le famiglie; c) fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti.
  Con formulazioni sostanzialmente sovrapponibili fra loro, gli articoli 1 delle proposte C. 3121 e C. 3365 istituiscono la figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con una duplice finalità: 1) sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni e degli studenti; 2) individuare, contrastare e prevenire eventuali situazioni di disagio personale e sociale, fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, nonché di bullismo, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie. La proposta C. 3121 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione dei termini per l'attivazione del servizio di psicologia scolastica.
  L'articolo 2 della proposta C. 1413 individua le aree d'intervento del servizio di psicologia: progettazione e programmazione di attività idonee a promuovere strategie, competenze e abilità in campo formativo, didattico e organizzativo; formazione del personale direttivo, docente e amministrativo delle scuole; consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli studenti, gli insegnanti, i genitori e il personale non docente.
  Un'analoga previsione, dedicata alle aree d'intervento, si trova anche negli articoli 3 delle proposte C. 3121 e A.C. 3365, le quali, prevedono: supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dello studente all'interno del sistema scolastico; sostegno alla costruzione della personalità degli studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali; predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico; individuazione precoce delle situazioni di devianza, nonché dei bisogni educativi speciali; supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti; supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità; interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola; consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori.
  L'articolo 3 della proposta C. 1413 stabilisce i compiti e le funzioni del servizio di psicologia scolastica. Con riferimento ai compiti, il servizio: a) instaura con gli studenti, i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente e le famiglie rapporti individuali e di gruppo, secondo quanto disposto dal codice deontologico predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP); b) richiede la collaborazione delle famiglie per le problematiche inerenti al rapporto tra scuola e famiglia; c) accede alle informazioni in possesso dell'istituto scolastico relative agli studenti al fine di attivare percorsi sinergici con i servizi sociosanitari del territorio. Per quanto attiene, invece, alle funzioni, la disposizione individua le attività attraverso cui esse si realizzano: a) consulenza e informazione nei confronti del dirigente scolastico, degli organi collegiali e dei docenti, con riferimento agli aspetti psicologici specifici per fascia di età degli alunni, sulle problematiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell'attività didattica e formativa; b) formazione destinata ai docenti in tema di psicologia scolastica, volta a sostenere la gestione delle situazioni di disagio; c) consulenza psicologica dedicata alle famiglie; d) informazione e sostegno agli studenti su temi riguardanti l'età evolutiva; e) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno; f) promozione di percorsi individualizzati; g) orientamento e ri-orientamento nella scelta del percorso di studi o professionale più rispondente agli interessi e alle capacità dello studente; h) screening finalizzati alla diagnosi precoce di eventuali disturbi specifici di apprendimento; i) counseling e sostegno psicologico rivolti agli studenti; l) prevenzione di comportamenti a rischio quali dipendenze patologiche, bullismo, cyberbullismo e disturbi del comportamento alimentare; m) in caso di studenti con rilevanti problematiche, attivazione e coordinamento dell'intervento dei servizi sociosanitari territoriali; n) promozione di adeguate competenze relazionali per favorire l'integrazione e la gestione del conflitto nel rispetto reciproco e delle diversità; o) collaborazione con i consigli di classe e con le famiglie per la gestione degli studenti con bisogni educativi speciali; p) eventuale interazione con le famiglie e con le figure professionali competenti per il sostegno e l'integrazione delle persone disabili nel contesto scolastico.
  Ad analoga finalità di individuazione delle modalità operative attraverso cui si realizzano le funzioni dello psicologo scolastico sono dedicati gli articoli 2 delle proposte C. 3121 e C. 3365 le quali prefigurano un rapporto di stretto coordinamento e collaborazione fra psicologo scolastico e dirigente scolastico, ma mentre la pdl C. 3121 richiama la più ampia libertà professionale dello psicologo scolastico, la pdl C. 3365 fa riferimento alla diretta dipendenza dello psicologo scolastico dal dirigente scolastico. Tale coordinamento si realizza in diverse forme, che si sostanziano
nel riconoscimento di un ruolo d'impulso al dirigente scolastico. Inoltre, la pdl A.C. 3121 prevede che lo psicologo scolastico fornisca supporto diretto agli studenti, ai docenti, alle famiglie e alle altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, al fine di migliorare le relazioni tra tali soggetti.
  L'articolo 4 della proposta C. 1413 definisce i destinatari del servizio di psicologia scolastica, individuandoli negli studenti di ogni età, nei dirigenti scolastici, nei docenti, nelle famiglie degli studenti e nel personale scolastico non docente. Analoga finalità è assolta dagli articoli 2 e 3 delle proposte C. 3121 e C. 3365.
  L'articolo 5 della proposta C. 1413 disciplina l'organizzazione del servizio di psicologia scolastico da istituire in ogni istituto scolastico, garantendo la presenza di 1 psicologo per gli istituti scolastici con un numero di studenti fino a 400; 3 psicologi negli istituti scolastici con un numero di studenti da 401 a 800; almeno 3 psicologi per gli istituti scolastici con un numero di studenti superiore a 801. Nella sede dell'istituto deve essere assicurata la presenza di uno psicologo per un minimo di 36 ore settimanali. La proposta in esame prevede inoltre che ciascuno psicologo, nell'ambito del servizio di psicologia scolastica, possa coordinare un gruppo di tirocinanti abilitati all'esercizio della professione di psicologo.
  L'articolo 6 disciplina i rapporti del servizio psicologico con gli organi scolastici, da esplicarsi attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) consulenza finalizzata al superamento della dispersione scolastica e all'educazione alla salute; b) collaborazione e consulenza per la realizzazione della carta dei servizi e del piano educativo di istituto; c) consulenza e collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca psicopedagogica, anche in sinergia con le università o con i servizi sociosanitari territoriali; d) collaborazione con il Collegio dei docenti per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale non docente; e) collaborazione per la realizzazione del piano dell'offerta formativa nell'area relativa ai programmi di educazione alla salute.
  L'articolo 7 concerne i rapporti con le strutture sociosanitarie territoriali. In particolare, si prevede che il servizio di psicologia collabori in modo coordinato e sinergico con: a) il dirigente scolastico e gli organi scolastici per l'organizzazione della rete di collegamento con le istituzioni scolastiche e sociosanitarie territoriali; b) il servizio materno-infantile competente per territorio per gli alunni presi in carico dal medesimo; c) i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, i gruppi di lavoro e di studio di istituto e i gruppi di lavoro per l'inclusività, partecipando agli stessi, e, in caso di alunni disabili, collabora altresì alla definizione del profilo dinamico funzionale e della programmazione educativa individualizzata.
  L'articolo 8 introduce un meccanismo di monitoraggio e valutazione.
  L'articolo 9 disciplina gli aspetti deontologici e doveri verso l'utenza relativamente alle informazioni che il servizio di psicologia scolastica deve fornire all'istituto scolastico, agli studenti e alle loro famiglie sulle sue prestazioni e al conseguimento del consenso informato allo svolgimento delle sue prestazioni da parte dei destinatari.
  L'articolo 10 prevede che all'interno dei servizi di psicologia scolastica possono operare in qualità di psicologi i soggetti laureati in psicologia e iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni, con formazione ed esperienza curricolare nell'ambito degli indirizzi di psicologia clinica, dell'età evolutiva o della gestione delle organizzazioni. La specializzazione post lauream almeno quadriennale costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione al servizio di psicologia scolastica. Si prevede, infine, che il Ministero dell'istruzione indica un concorso pubblico per il reclutamento degli psicologi da assegnare ai servizi di psicologia scolastica.
  Più articolate le disposizioni che, con previsioni quasi del tutto coincidenti, le proposte C. 3121 e C. 3365 dedicano al reclutamento e al rapporto di lavoro dello psicologo scolastico. Gli articoli 4 delle due proposte demandano la disciplina del rapporto
di lavoro dello psicologo scolastico ad un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca, stabilendo al contempo due vincoli: da un lato, la prestazione di lavoro ordinario ha una durata pari a 36 ore settimanali; dall'altro lato, la retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimmesso in ruolo. Gli articoli 5 prevedono che possano accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi, in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva; la sola proposta di legge C. 3121 prevede che questi soggetti possano accedere al ruolo anche ove vantino esperienza almeno quinquennale in ambito scolastico. Gli articoli 6 disciplinano le modalità di reclutamento con alcune differenze: la proposta di legge C. 3365 si limita a demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado. La proposta di legge C. 3121 dispone l'assunzione in prova, per un anno, dello psicologo scolastico alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami le cui modalità di svolgimento sono demandate ad un regolamento del Ministero dell'istruzione. Dopo il superamento della prova, lo psicologo è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70-74, della legge n. 107 del 2015. L'assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 79-82, della legge n. 107 del 2015.
  Le tre proposte di legge recano in chiusura le disposizioni finanziarie. L'articolo 11 della proposta C. 1413 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'articolo 7 della proposta C. 3121 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, determinati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. L'articolo 7 della proposta C. 3365 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

  Valentina APREA (FI) esprime l'auspicio che le proposte di legge in esame, frutto del periodo di pandemia e delle misure adottate per il suo contenimento, servano ad innovare il sistema scolastico con l'inserimento di figure professionali diverse da quelle tradizionali. Ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni di rappresentanti non solo del Ministero dell'istruzione, ma anche del Ministero della salute.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) esprime apprezzamento per l'incardinamento della proposta di legge a sua prima firma di cui seguirà l'iter in Commissione.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.
C. 877 Azzolina, C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro, C. 3460 Orfini.
(Seguito dell'esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro e C. 3460 Orfini).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

  Vittoria CASA, presidente e relatrice, avverte che sono state assegnate alla Commissione le seguenti proposte di legge: C. 2511 Mura ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado»; C. 2613 Ciaburro ed altri: «Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche»; C. 3460 Orfini: «Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado». Comunica che, trattandosi di proposte di legge vertenti su materia identica a quella della proposta in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Avverte che saranno abbinate le eventuali ulteriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia che fossero presentate successivamente e assegnate alla Commissione.
  Sul merito del provvedimento evidenzia come i tempi vissuti e che ancora viviamo hanno reso evidente un dato che, già da tempo, era sotto gli occhi di tutti: il numero di alunni per classe in ogni scuola di ordine e grado. Ricorda che l'attuale disciplina è contenuta nei commi da 344 a 347 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), nell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
  Ricorda inoltre che la proposta di legge a prima firma dell'On. Azzolina (C. 877), già illustrata nella seduta del 9 gennaio 2019, interveniva innanzitutto sull'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e che nel frattempo la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha previsto che il Ministero dell'istruzione sia autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni prevista del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica già menzionato. La deroga, però, è possibile in numero limitato di casi e precisamente solo per le scuole che presentano degli indici di status sociale, economico e culturale e dispersione scolastica così come individuati al comma 345 del medesimo decreto.
  Rileva pertanto l'opportunità di un aggiornamento della normativa in vigore anche mediante la predisposizione di un testo unificato che recepisca le istanze di tutte le proposte di legge abbinate e superi l'attuale assetto determinato dalla legge di bilancio 2022. Tenuto conto, anche, che il PNRR, Missione 4, Componente 1, prevede nell'ambito della Riforma 1.3 (organizzazione del sistema scolastico), esplicitamente, sia la riduzione del numero di alunni per classe, sia il dimensionamento della rete scolastica. L'obiettivo è, infatti, quello di superare l'identità tra classe demografica e aula, anche in vista di una revisione del modello scolastico otto/novecentesco.
  Dal punto di vista della tecnica normativa reputa necessario intervenire novellando la legge di bilancio per l'anno 2022 che attualmente disciplina la materia.

  Valentina APREA (FI), dopo aver ricordato che al Senato è in corso l'esame del decreto-legge n. 36 recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, che contiene disposizioni di rilievo che riguardano il sistema scolastico, richiama l'attenzione dei colleghi sulla inopportunità di proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo, fintanto che non sia stato concluso l'esame del decreto-legge con il quale le proposte in esame sono in contrasto. Rileva, in ogni caso, l'opportunità di costituire un comitato ristretto per procedere all'elaborazione di un testo unificato condiviso.

  Vittoria CASA, presidente e relatrice, dopo aver chiarito che l'intento principale è quello di recepire, in un testo unificato, le istanze delle diverse proposte di legge in esame, conferma che intende procedere con la costituzione del comitato ristretto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso che problemi analoghi sono presenti anche per il provvedimento che riguarda l'istituzione dello psicologo scolastico, in quanto analoghe istanze sono in corso di esame al Senato, data l'importanza del tema ritiene comunque utile che la Commissione avvii un dibattito sulle proposte in esame, tenuto conto che difficilmente si potrà intervenire sul testo del decreto-legge che sarà approvato al Senato.

  Alessandra CARBONARO (M5S) ricorda che ci sono importanti avvisaglie circa i tagli di personale nella scuola e ritiene indispensabile da parte della Commissione intervenire in questa fase, tanto più che il tema del sovraffollamento delle classi è sempre stato di primaria importanza per la Commissione.

  Valentina APREA (FI) ribadisce la necessità di intervenire al Senato e non nella Commissione cultura della Camera, sottolineando che un eventuale intervento in questo senso sarebbe inutile.

  Alessandra CARBONARO (M5S) concorda con la necessità di intervenire in materia e dichiara che il gruppo del MoVimento 5 stelle intende lavorare in Commissione su un testo condiviso.

  Vittoria CASA, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

VII Commissione - mercoledì 18 maggio 2022

ALLEGATO 1

5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ferri, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) sono state istituite per garantire un più efficace e celere funzionamento del sistema scolastico nazionale oltre che, grazie al sistema informatizzato utilizzato, la trasparenza della procedura di costituzione delle stesse e il rispetto del principio di buon andamento.
  Ciò premesso, in attuazione dell'articolo 19, comma 3-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, il Ministero dell'Istruzione ha adottato l'Ordinanza n. 112, del 6 maggio scorso, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
  Le procedure di aggiornamento delle GPS e di Istituto sono articolate in più fasi, secondo un preciso cronoprogramma, che prevede: una prima fase di presentazione delle istanze di partecipazione, una seconda di valutazione dei titoli da parte degli Uffici scolastici territorialmente competenti con conseguente pubblicazione delle graduatorie e, in ultimo, il conferimento delle supplenze.
  Il rispetto del cronoprogramma è volto ad assicurare il tempestivo e corretto avvio dell'anno scolastico; in particolare per garantire la continuità didattica per tutte le studentesse e tutti gli studenti delle nostre scuole.
  Coerentemente alla scansione temporale sopra accennata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 della richiamata Ordinanza, con avviso prot. 18095, dell'11 maggio 2022, il Ministero ha disposto, per gli aspiranti, l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento, aggiornamento o trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza e corrispondenti graduatorie di Istituto di II fascia e III fascia, già dal giorno successivo a quello di registrazione e, quindi, dal 12 maggio, fino al termine fissato del 31 maggio 2022.
  Venendo nello specifico alla Sua interrogazione, chiarisco che, in base all'articolo 3, comma 9, lettera b) della stessa Ordinanza, tutti i soggetti che conseguiranno il titolo di laurea entro la data di scadenza di presentazione delle istanze, e, quindi, entro la sessione di laurea del mese di maggio, potranno chiedere l'inserimento nella II fascia delle GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, purché in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

   1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

   2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

   3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

  Viceversa, estendere la partecipazione alla procedura, anche a coloro che conseguiranno il titolo successivamente al termine del 31 maggio, come da Lei auspicato, comprometterebbe il rispetto delle tempistiche di conferimento delle supplenze rispetto all'obiettivo prefissato dal cronoprogramma a detrimento degli obiettivi ricordati in premessa.
  Può aggiungersi che, all'articolo 7, comma 4, lettera c) della richiamata Ordinanza vi è una deroga nella misura in cui possono essere inseriti con riserva in I fascia GPS, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione dopo 31 maggio – termine di chiusura delle funzioni telematiche – ma entro la data del 20 luglio.
  Questa previsione derogatoria non è rivolta a tutti gli aspiranti in possesso del solo titolo di laurea ma, lo ribadisco, rivolta ai soli abilitandi o specializzandi sul sostegno. Ciò in considerazione della particolare rilevanza che l'ordinamento riconosce a tali titoli, nell'ottica all'innalzamento dei livelli qualitativi dell'offerta formativa.
  Onorevole, posso assicurarLe che quanto fin qui illustrato garantisce un equo contemperamento tra esigenze contrapposte: da un lato le legittime aspettative degli aspiranti docenti, dall'altro la necessità di assicurare che le supplenze vengano attribuite correttamente fin dai primissimi giorni dell'anno scolastico, ciò proprio nell'interesse delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

ALLEGATO 2

5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo «Sturzo-Asta» di Marsala (Trapani).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Miceli, l'articolo 122, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che alla formazione delle classi provveda il dirigente scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti.
  Inoltre, l'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dispone che, una volta determinato il numero delle classi, il dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le scelte effettuate dalle famiglie, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
  Nel caso di specie, come ha dichiarato il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo «Luigi Sturzo-Asta» di Marsala con la relazione del 22 marzo 2022 inviata all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, i criteri di formazione delle classi prime sono stati approvati sia dal Collegio dei docenti sia dal Consiglio di Istituto nel rispetto dei principi di uniformità ed eterogeneità.
  Sulla base di tali criteri, sono state formate provvisoriamente quattro classi prime di cui due a tempo ridotto (27 ore), composte entrambe da 17 alunni, e due a tempo pieno (40 ore), composte rispettivamente da 22 e 16 alunni.
  A inizio anno scolastico 2021/2022, a seguito di varie segnalazioni e richieste di spostamento di alunni ad altra classe da parte dei genitori, alle predette classi sono state apportate alcune variazioni numeriche ma sempre in ossequio e nel rispetto dei criteri stabiliti e precisamente:

   alle due classi a tempo ridotto sono stati assegnati rispettivamente 17 e 15 alunni;

   alle due classi a tempo pieno sono stati assegnati rispettivamente 23 e 17 alunni.

  Con riferimento alla denunciata creazione di una «classe-ghetto», ripresa nella Sua interrogazione, il dirigente scolastico ha assicurato che la stessa non trova alcun riscontro concreto e che le procedure osservate dalla scuola rispondono al principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, volte ad escludere, quindi, ogni possibile arbitrarietà nella composizione delle classi.
  Il medesimo dirigente ha, altresì, precisato come «non emergono né mai sono emerse situazioni di grave disagio sul piano dell'apprendimento, del comportamento e del rispetto delle regole scolastiche che in alcun modo possano configurare ipotesi di ghettizzazione».
  D'altronde, l'Istituzione scolastica in argomento non è inserita tra le nove scuole dell'ambito 28 destinatarie di interventi per le aree a rischio. Ciò a riprova che le eventuali situazioni di disagio sociale non appaiono rilevanti in relazione ai parametri con i quali si identificano le scuole a rischio.

ALLEGATO 3

5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Mollicone, La ringrazio per il quesito posto che mi offre l'occasione di ribadire come da anni il Ministero dell'Istruzione sia impegnato a promuovere nelle istituzioni scolastiche occasioni di confronto e di riflessione al fine di offrire una maggiore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell'area dell'Adriatico orientale.
  A partire dall'anno scolastico 2009/2010, il Ministero dell'Istruzione, con decreto direttoriale del 26 ottobre 2009, ha istituito un Gruppo di Lavoro in collaborazione con l'Associazione degli Esuli.
  Il Gruppo di Lavoro – rinnovato con Decreto direttoriale Prot. n. 2619 del 23 dicembre 2021 – ha il compito di definire una serie di attività finalizzate a conservare e rinnovare la memoria delle vicende del confine orientale italiano e l'esodo dei cittadini italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1 della legge n. 92 del 2004.
  A tal fine, ha promosso Seminari nazionali annuali, realizzati con il supporto di relatori di alto profilo. Gli atti dei Seminari nazionali e una ricca documentazione delle iniziative trascorse sono rinvenibili sul sito «Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola».
  A seguito della Risoluzione Frassinetti da Lei citata, a partire dal 2019, il Gruppo di Lavoro ha promosso anche Seminari regionali, organizzati secondo un format comune, a cui hanno partecipato anche gli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado.
  I workshop hanno previsto, altresì, la lettura di documenti e di testi, progettazione di Unità di apprendimento (UDA) e visione di video tematici.
  Ulteriore iniziativa del Gruppo di Lavoro che merita di essere menzionata è il Concorso nazionale «10 febbraio» volto a promuovere l'educazione europea e la cittadinanza attiva e a sollecitare l'approfondimento della vicenda in argomento.
  Il concorso è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della Repubblica italiana e degli Stati dove è previsto e attuato l'insegnamento in lingua italiana.
  Nel corso degli anni la partecipazione delle scuole si è incrementata ed è migliorata la qualità delle produzioni progettuali curati dagli studenti, che spesso utilizzano per la documentazione i siti web delle Associazioni degli Esuli.
  Ancora, a luglio 2021 è stata organizzata la prima Scuola Estiva di Alta Formazione, rivolta a 20 docenti esperti presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera ed è in programmazione la seconda edizione dall'11 al 15 luglio 2022, sempre ospiti del Vittoriale.
  Infine, illustro brevemente le attività programmate per l'anno scolastico 2022-2023:

   Concorso nazionale «10 febbraio»;

   Seminario nazionale – ottobre 2022;

   Seminario tematico – Grosseto 30 settembre 2022;

   Seminari regionali da novembre a dicembre 2022: Marche, Campania, Liguria;

   Elaborazione delle Linee Guida per la didattica del confine orientale;

   Mostra permanente della Storia del Confine orientale presso il Museo del 900 di Mestre.

  Onorevole, con riferimento alla richiesta di monitoraggio delle iniziative svolte all'interno delle scuole, ricordo che il Ministero dell'Istruzione, segnala i momenti di rilevanza nazionale per la storia del Paese affinché gli Istituti scolastici siano sensibilizzati e possano adottare, nella piena autonomia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, azioni volte a stimolare gli studenti alla conoscenza delle complesse e dolorose vicende italiane e alla riflessione più profonda dei valori e i fondamenti della nostra Costituzione.
  Le scuole recepiscono le note ministeriali e adottano, su proposta e delibera del Collegio dei docenti e degli altri organi collegiali per le parti di relativa competenza, le attività e le iniziative ritenute più adatte al percorso formativo e scolastico dei propri studenti, in ottemperanza al citato Regolamento.
  Pertanto, proprio in forza dell'autonomia scolastica, ad ogni istituzione pertiene la decisione riguardo all'opportunità, ai modi e ai tempi di realizzazione di attività di questa natura.

ALLEGATO 4

5-07820 Vallascas: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Vallascas, il decreto-legge n. 172 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2022, ha esteso, a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 anche al personale scolastico.
  Il citato decreto disponeva, altresì, che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale avrebbe comportato, fino al 15 giugno 2022, per il personale interessato, la sospensione dall'attività lavorativa e, conseguentemente, la mancata corresponsione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominati.
  Lo scopo principale della misura era quello di incentivare il più possibile la campagna vaccinale in corso anche al costo di incidere economicamente sul personale che avesse scelto di non vaccinarsi.
  Con il miglioramento del quadro epidemiologico, testimoniato dall'uscita dallo stato di emergenza, il Governo ha valutato l'opportunità di rivedere le misure di contenimento e, soprattutto, le loro molteplici conseguenze.
  Con il recente decreto COVID del 24 marzo 2022, n. 24, il Consiglio dei ministri ha deciso all'unanimità di mantenere, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale. Nello stesso tempo, però, ha ritenuto di eliminare la sospensione dal servizio per coloro che non ottemperano all'obbligo. Si è, in altre parole, inteso superare la severa implicazione prevista per il personale non vaccinato cui, giova ricordare, non si riconosceva neppure il cosiddetto assegno alimentare.
  Nondimeno, sottrarsi all'obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: non poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni.
  Di qui, l'utilizzazione del docente non vaccinato in attività di supporto alla istituzione scolastica che rientrano nelle altre funzioni proprie del profilo dell'insegnante previste dal vigente ordinamento scolastico.
  Per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il richiamato personale docente ed educativo ricordo che l'articolo 3 del CCNI del 25 giugno 2008, espressamente menziona tra queste: il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di Istituto (come precisato nella circolare del Ministero dell'istruzione del 31 marzo 2022).
  Conseguentemente, per la sostituzione di tali docenti il dirigente scolastico è autorizzato ad attribuire contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica in classe.
  La disposizione coniuga due esigenze entrambe meritevoli di considerazione: quella di attenuare le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale senza deflettere, però, rispetto al principio di responsabilità del docente dinanzi agli alunni e delle alunne.
  Onorevole, la professionalità docente presenta, oggi, un'identità articolata e composita, all'interno di un ciclo di continua crescita culturale e professionale che comporta la partecipazione a molteplici attività, per questo motivo essa è considerata come elemento dinamico e in costante evoluzione, con le sue prerogative e attribuzioni convogliate verso una mission condivisa:
il successo formativo dei nostri studenti.
  In tale direzione il ruolo del docente adibito all'attività a supporto dell'istituzione scolastica non va inteso come forma di demansionamento, ma come processo aperto in cui la sua funzione è indispensabile e determinante per rispondere efficacemente, come singolo e come membro della comunità educante, all'eterogeneità e alla complessità dell'ambiente scolastico.