Commissioni Riunite (I e II)
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia)
Commissioni Riunite (I e II)
Comm. riunite 0102
SEDE REFERENTE
Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.
La seduta comincia alle 15.35.
Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 3489, approvata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2021.
Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo per fatto personale, segnala al Presidente della II Commissione l'atteggiamento del deputato Sodano che, dal termine della seduta in sede referente della Commissione Giustizia, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini continua a indirizzare insulti a lui e alla collega Bellucci.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come sia in corso una seduta delle Commissioni riunite I e II e come la questione posta dal deputato Di Muro riguardi la II Commissione. Sottolinea, comunque, come, laddove si ritenga che vi siano stati comportamenti scorretti da parte di taluni deputati, tali comportamenti possano essere segnalati al Presidente della Camera per le valutazioni di competenza. Avverte, quindi, che sono state presentate 7 proposte emendative (vedi allegato).
Al riguardo ricorda che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
Precisa che nel caso specifico il perimetro dell'intervento legislativo risulta definito dal contenuto della proposta di legge C. 3489, la quale, incidendo sul Codice del processo amministrativo, introduce una nuova disciplina relativa al giudizio presso il giudice amministrativo per il procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche (sia per quanto attiene alla competenza del giudice amministrativo sia per i profili di rito), oltre a operare alcuni interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, nonché dalla legge n. 459 del 2001, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni.
Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.
Sulla scorta di tali criteri, ritiene inammissibili per estraneità di materia: l'articolo aggiuntivo Parisse 3.01, limitatamente ai commi 2 e 3, i quali prorogano il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefìci tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico); l'articolo aggiuntivo Scanu 4.01, il quale proroga anch'esso il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefìci tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico).
Stefano CECCANTI (PD), relatore per la I Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione, Pittalis, rileva come le questioni oggetto delle proposte emendative presentate ritenute ammissibili siano meritevoli di attenzione. Sottolinea, tuttavia, la necessità di approvare il provvedimento in esame nello stesso testo licenziato in Senato, al fine di consentirne la tempestiva entrata in vigore.
Formula, quindi, un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate ammissibili, esprimendo altrimenti parere contrario. Rileva, peraltro, come proposte emendative di analogo contenuto potranno essere presentate nel corso dell'esame, presso la I Commissione, del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, relativo alle imminenti consultazioni elettorali e referendarie.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) dichiara di comprendere le motivazioni del parere espresso dai relatori, ma ricorda come le proposte emendative presentate, in particolare il suo emendamento 3.2 e l'emendamento D'Ettore 3.3, riguardino un tema di particolare delicatezza, vale a dire quello della parità di accesso alle competizioni elettorali. Sottolinea come tali emendamenti non intervengano sulla legge elettorale propriamente detta ma sulla legislazione elettorale di contorno e, in particolare, sul regime delle esenzioni dall'obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste, che si applica indipendentemente dal sistema elettorale. Rileva come gli emendamenti siano volti a sanare una situazione non equa. Si dichiara quindi disponibile ad accedere all'invito al ritiro del suo emendamento 3.2, ma chiede nel contempo un impegno delle forze politiche a condividere un emendamento di analogo contenuto in sede di esame del disegno legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022.
Osserva come si tratti di una questione che prescinde dal rapporto tra maggioranza e opposizione e che riguarda, tra l'altro, la necessità di salvaguardare la libertà di scelta di alcune forze politiche, evitando che esse siano costrette a ricorrere ad apparentamenti fittizi.
Martina PARISSE (CI) chiede alle presidenze di fissare un termine per la presentazione dei ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità. Per quanto attiene, inoltre, all'invito al ritiro delle proposte emendative avanzato dai relatori, fa presente che il suo gruppo non intende acconsentire a tale richiesta, ritenendo che non sia opportuno rinviare l'esame delle tematiche contenute in tali emendamenti ad un provvedimento successivo.
Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce della richiesta avanzata dalla deputata Parisse, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé dichiarati è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna.
Stefano CECCANTI (PD), relatore per la I Commissione, assicura, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'impegno a votare favorevolmente, in sede di esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, su proposte emendative che riproducano il contenuto di quelle presentate al provvedimento in esame in materia di regime di esenzione dalla raccolta delle firme.
Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro delle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, rilevando come, nel caso di mancato accoglimento di tale invito, i relatori si troverebbero costretti a esprimere un parere contrario, in considerazione della già richiamata necessità di concludere rapidamente l'iter del provvedimento in esame.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel sottolineare come gli emendamenti D'Ettore 3.3, 3.4 e 3.5 siano stati ritenuti ammissibili, chiede alla presidenza di precisare i criteri sottesi alla base della declaratoria di inammissibilità testé formulata. Fa presente, infatti, che, essendo state ritenute ammissibili tali proposte emendative, valuterà la possibilità di presentare, per l'esame in Assemblea, un emendamento volto a proporre una nuova legge elettorale.
Giuseppe BRESCIA, presidente, per quanto riguarda le considerazioni svolte dal deputato Colletti circa l'ammissibilità delle altre proposte emendative (3.1 Costa, Magi 3.2, D'Ettore 3.3, 3.4 e 3.5, Parisse 3.01, per la parte ammissibile) presentate al provvedimento, rileva innanzitutto come esse attengano tutte alla disciplina in materia di procedimento elettorale preparatorio dettata dal DPR n. 361 del 1957 e da altre disposizioni, che è oggetto di modifica da parte dell'articolo 3 della proposta di legge in esame.
Ribadisce inoltre che, per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento devono considerarsi inammissibili solo gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione.
Osserva che appare dunque di tutta evidenza come tale condizione di totale estraneità non si riscontri per le predette proposte emendative: pertanto ritiene che, alla luce del loro contenuto e delle previsioni regolamentari in materia, le presidenze non possono che ribadire la valutazione di ammissibilità delle stesse.
Vittoria BALDINO (M5S) dichiara di non avere obiezioni di merito quanto al contenuto dell'emendamento Magi 3.2 e assume pertanto l'impegno a esprimersi favorevolmente su una proposta emendativa di contenuto analogo in sede di esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022.
Enrico COSTA (Misto) stigmatizza come, dagli interventi svolti, appaia chiaro che alcune forze politiche dichiarino di esprimere un voto diametralmente opposto alla loro convinzione. Sottolinea, infatti, come gli emendamenti presentati sui quali i relatori hanno formulato l'invito al ritiro, siano stati dichiarati ammissibili dalle presidenze e ritiene pertanto che la sede idonea per affrontarli sia la presente. A suo avviso, la volontà di rinviare l'esame delle questioni in essi trattate ad un altro provvedimento costituisce la scelta di alcune forze politiche di determinare una discriminazione rispetto a altre.
Nel prendere atto della circostanza che la maggioranza si è divisa su questo tema, considera la questione un atto di arroganza rispetto a un sistema elettorale sul quale tutti si dicono d'accordo. A suo avviso, sarebbe più corretto che chi chiede di rinviare l'esame di tali questioni, adducendo motivazioni di opportunità di sede, ammetta invece che la vera motivazione sia da ricercare nel «fastidio» che le piccole forze politiche possono recare a quelle più grandi.
Stefano CECCANTI (PD), relatore per la I Commissione, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Costa, sottolinea come occorra tenere conto del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, mentre il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022 è all'esame della Camera in prima lettura; ribadisce pertanto l'invito a ritirare le proposte emendative in esame e a presentare proposte emendative di analogo contenuto in una sede in cui abbiano maggiori probabilità di essere approvate.
Fabio BERARDINI (CI) fa presente come gli emendamenti in discussione affrontino un problema che si ripresenta a ogni modifica della legge elettorale e a ogni consultazione politica. Sottolinea come il suo gruppo sia stabilmente ancorato nella maggioranza, dalla quale tuttavia si aspetta il dovuto rispetto. Apprezza le osservazioni del relatore Ceccanti ma ritiene che sarebbe opportuno che anche le altre forze politiche esprimessero il proprio intendimento. Ritenendo che si potrebbe procedere in questa sede all'esame delle proposte emendative dichiarate ammissibili, si riserva di valutare l'opportunità di presentare il ricorso avverso le declaratorie di inammissibilità e di ascoltare gli interventi dei gruppi sulla questione, evidenziando come i silenzi non aiutino il dibattito.
Pietro PITTALIS (FI), relatore per la II Commissione, nel ribadire il parere contrario sulle proposte emendative presentate al provvedimento, precisa, in qualità di relatore ma anche di esponente del gruppo di Forza Italia, di non essere nelle condizioni di assumere impegni per il futuro sugli emendamenti che a suo avviso necessitano di un ulteriore approfondimento e che pongono delle problematiche che rischiano di scardinare un impianto noto.
Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver richiamato alcune dichiarazioni, riportate dalle agenzie di stampa, di esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali affermano di non riconoscersi nel Governo, di cui pure fanno parte, rileva come non vi sia accordo all'interno della maggioranza su proposte emendative presentate da forze politiche della maggioranza medesima e come ciò sia un'ulteriore conferma del fatto che ci si trovi di fronte a una maggioranza divisa e incapace di svolgere il proprio ruolo.
Ritiene che, qualora non ci si riconosca più nella maggioranza di Governo, la soluzione più corretta sia quella di uscire dal Governo e di restituire la parola agli elettori. Sottolinea quindi come l'esistenza di una maggioranza e di un'opposizione che svolgono ciascuna il proprio ruolo sia essenziale per il funzionamento del sistema democratico. Osserva, al riguardo, come Fratelli d'Italia svolga in modo responsabile e costruttivo il proprio ruolo di opposizione, ma come a fronte di ciò la maggioranza si palesi incapace di svolgere il proprio ruolo.
Gregorio FONTANA (FI) ritiene condivisibile l'invito al ritiro delle proposte emendative, anche in considerazione del fatto che il loro contenuto è, a suo avviso, meritevole di approfondimento. Rileva, in particolare, come vada attentamente approfondita la questione dell'esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste, anche nell'ottica di evitare un incentivo alla proliferazione dei gruppi parlamentari. Osserva come le proposte di riforma del Regolamento della Camera all'esame della Giunta per il Regolamento siano, tra l'altro, volte proprio a disincentivare la proliferazione dei gruppi parlamentari e, sotto tale punto di vista, giudica opinabili le soluzioni prospettate dall'emendamento Magi 3.2.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
ALLEGATO
Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (C. 3489, approvata dal Senato).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 3.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato almeno otto mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura,».
3.1. Costa, Magi.
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) al comma 1 dell'articolo 18-bis, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse.
3.2. Magi, Costa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
3.3. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
3.4. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
3.5. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato e delle disposizioni per il sostegno alla partecipazione politica)
1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
2. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.
3. Dalla disposizione di cui al comma 2 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
3.01. Parisse, D'Ettore, Berardini, Rizzone, Scanu.
(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)
ART. 4.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)
1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
4.01. Scanu, Rizzone, D'Ettore, Berardini, Parisse.
(Inammissibile)