VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 4 maggio 2022

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 118

5-08007 Ungaro: Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ... 119

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 124

5-08008 Aprile: Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari ... 119

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 125

5-08009 Grimaldi: Chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei comuni ... 119

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 126

5-08010 Centemero: Chiarimenti sulle attività delle sale giochi LAN e arene eSport ... 120

5-08011 Albano: Interventi in ordine alla disciplina della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti ... 120

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 127

5-08013 Fragomeli: Rimborso delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011 ... 120

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 130

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 121

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 4 maggio 2022

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte infine che, su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Cattaneo n. 5-08012 è rinviata ad altra seduta.

5-08007 Ungaro: Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

  Sara MORETTO (IV), che interviene da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Sara MORETTO (IV), che interviene da remoto, ringrazia il sottosegretario Freni per la risposta, che si riserva di leggere con attenzione, soprattutto per quanto riguarda la normativa applicabile agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1369, e il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022, che ha modificato la disciplina dell'agevolazione fiscale in oggetto.
  Auspica comunque che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate forniscano chiare indicazioni ai contribuenti e ai commercialisti ai fini della redazione della prossima dichiarazione dei redditi.

5-08008 Aprile: Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari.

  Raffaele TRANO (Misto-A) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Raffaele TRANO (Misto-A) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta ricevuta, che giudica inopportuna e che si dovrebbe piuttosto definire una «non risposta», e ricorda come lo scorso anno la concessione di una proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari abbia consentito agli studi professionali di svolgere nel migliore dei modi le attività connesse a tale scadenza, mentre sembra proprio che in questo caso non si vogliano offrire certezze ad un comparto ancora in grande difficoltà.
  Sottolinea quindi come gli innumerevoli adempimenti che sono posti a carico dei professionisti che assistono le società, ai quali è stata recentemente aggiunta anche la dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti, da presentare entro il prossimo 30 giugno, rappresentano ormai un onere gravosissimo e rischiano di bloccare la loro attività. In conseguenza di questa mole di regole burocratiche gli studi professionali si trovano nel marasma e il Governo sembra non essere minimamente interessato alle loro difficoltà.
  Ritiene quindi indispensabile una proroga del termine in oggetto e spera che il Governo possa assumere quanto prima, una volta effettuato il necessario supplemento istruttorio al quale ha fatto riferimento il sottosegretario Freni, una decisione positiva in merito.

5-08009 Grimaldi: Chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei comuni.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il sottosegretario Freni per la risposta ed evidenzia come la nuova norma, che sarà contenuta nel decreto-legge cosiddetto Aiuti, di prossima pubblicazione, dimostri la capacità del Governo di comprendere le difficoltà dei comuni. Grazie alla nuova normativa sarà quindi possibile risolvere i dubbi interpretativi evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo.

5-08010 Centemero: Chiarimenti sulle attività delle sale giochi LAN e arene eSport.

  Daniele BELOTTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, chiarendo innanzitutto che per gli sport elettronici, cosiddetti eSport, che costituiscono un'evoluzione dei videogiochi, non esiste ancora un'apposita cornice normativa né è prevista alcuna omologazione degli apparecchi a tal fine utilizzati. In tale contesto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anziché tenere conto del fatto che si tratta di un settore del tutto nuovo, ancora non disciplinato, è recentemente intervenuta imponendo la chiusura di alcune sale dove si praticavano sport elettronici, contestando la mancata omologazione degli apparecchi e irrogando rilevanti sanzioni pecuniarie agli esercenti.
  Segnalando quindi come un mese fa Sport e Salute abbia presentato un progetto per incentivare gli eSport, chiede che il Governo intervenga rapidamente per una regolamentazione dello sport elettronico, che è praticato da migliaia di appassionati.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiede di rinviare l'esame dell'interrogazione in oggetto al fine di acquisire ulteriori elementi relativi alla chiusura delle sale giochi LAN e arene di eSport disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Quindi, con riferimento alla necessità di regolamentare le attività di sport elettronico, segnala che il Governo, in considerazione della notevole rilevanza del settore, sta valutando l'adozione di iniziative normative per il riconoscimento degli apparecchi utilizzati, che non devono essere confusi con quelli di cui all'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e per l'istituzione di una federazione che sovrintenda all'organizzazione del gaming sportivo.

  Daniele BELOTTI (Lega) prende atto con soddisfazione della volontà del Governo di regolare il settore dell'eSport, già molto praticato in Europa e che dal 2024 entrerà nel novero degli sport olimpici. Ribadisce quindi che le attività in oggetto non devono essere in alcun modo confuse con i videogiochi tradizionali o con le scommesse sportive.
  Invita infine a sospendere le pesanti sanzioni irrogate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5-08011 Albano: Interventi in ordine alla disciplina della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti.

  Marco OSNATO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marco OSNATO (FdI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, della quale non si dichiara soddisfatto. Osserva come il richiamo alla normativa europea, della quale il Governo si fa scudo, non tenga tuttavia conto della complessità e delle peculiarità del contesto socio-economico italiano. Quindi, pur comprendendo come sia necessario rispettare la disciplina relativa agli aiuti di Stato, osserva che tutto il relativo onere viene posto ancora una volta a carico delle imprese, in particolare di quelle di minori dimensioni, già tanto provate dalle difficoltà degli ultimi due anni.
  Chiede quindi se la normativa europea, che giudica vessatoria, venga applicata con altrettanto rigore anche in altri Paesi, come Germania, Francia e Spagna.

5-08013 Fragomeli: Rimborso delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda di avere già presentato atti di sindacato ispettivo in relazione al problema dell'aumento delle bollette energetiche e rileva come ancora una volta il Ministero dell'economia e delle finanze non abbia fornito risposte soddisfacenti.
  Ritiene che la modalità di restituzione delle accise indebitamente pagate proposta nell'atto di sindacato ispettivo potrebbe contribuire a ridurre la formazione degli extra profitti delle aziende energetiche, evitando in tal modo di ricorrere a un'elevata tassazione di tali profitti, che rischia di comportare l'avvio di contenziosi.
  Rammenta quindi come durante la pandemia lo Stato abbia concesso ristori alle imprese sulla base di autodichiarazioni, mentre in questo caso, per la restituzione di imposte indebitamente pagate, si richieda di porre in essere lunghi procedimenti giudiziari.
  Annuncia quindi l'intenzione di presentare proposte emendative volte alla soluzione del problema evidenziato in occasione dell'esame di prossimi provvedimenti.
  Proseguendo segnala come il tasso di remunerazione degli investimenti delle imprese fornitrici di energia sia eccessivo e ritiene che sarebbe senz'altro più opportuno ridurlo, piuttosto che ricorrere alla tassazione degli extra profitti, che, come già evidenziato, potrebbe essere oggetto di ricorsi.
  Rileva infine come nelle bollette energetiche siano presenti numerose voci, oltre al costo dell'energia e alle imposte, che contribuiscono al loro aumento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele BARATTO (CI), relatore, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3423 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, cosiddetto Trattato del Quirinale.
  Il Trattato, frutto di un lungo e complesso impegno negoziale, ha lo scopo di collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, attraverso un metodo e una prassi di consultazione che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangono differenti.
  Il Trattato intende inoltre suggellare la rinnovata intesa tra Roma e Parigi, segnando un salto di qualità nelle relazioni bilaterali e la volontà di mantenere uno stretto raccordo sui principali argomenti della politica europea e internazionale.
  Il Trattato si compone di 12 articoli. Inoltre, in allegato alla relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica, è riportato il Programma di lavoro di cui all'articolo 11 del Trattato, che precisa gli assi e i progetti di cooperazione che i due Paesi intendono attuare in applicazione dei principi del Trattato. Il Programma sarà periodicamente riesaminato e, ove necessario, adattato ai nuovi obiettivi fissati d'intesa tra i due Paesi.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'illustrazione completa delle disposizioni del Trattato, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala che la cooperazione tra Italia e Francia si svolgerà, tra gli altri, nei seguenti ambiti:

   promozione di meccanismi di convergenza fiscale al fine di lottare contro la concorrenza aggressiva, sostenendo al contempo un'evoluzione delle regole della fiscalità internazionale che rispondano alle sfide della digitalizzazione delle economie (articolo 3, comma 3);

   digitalizzazione dei pagamenti al fine di rafforzare la sovranità e la transizione digitale europea (articolo 5, comma 3);

   prevenzione e lotta all'evasione e all'elusione fiscale (articolo 5, comma 4).

  Segnala poi che l'articolo 3, comma 5, del Trattato prevede che i due Paesi favoriscano, ove appropriato e nel quadro dei Trattati dell'Unione europea, un più esteso ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l'assunzione di decisioni del Consiglio dell'Unione europea. In proposito rammenta che la Commissione Finanze ha affrontato la questione in occasione dell'esame della Comunicazione «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019) 8 final), che evidenzia la necessità di superare la procedura legislativa speciale – che richiede decisioni all'unanimità – in materia fiscale. Ricorda in particolare che la Commissione Finanze ha avviato l'esame della citata Comunicazione in data 23 ottobre 2019 e che il 22 dicembre 2020 ha espresso di su essa una valutazione favorevole con osservazioni (doc. XVIII, n. 25).
  Altri settori di competenza della Commissione Finanze sono indicati nel citato Programma di lavoro. In particolare:

   nell'ambito del coordinamento italo-francese in materia di politica estera (articolo 1) si prevede che Italia e Francia intraprenderanno azioni per promuovere la costruzione di regole globali in materia di fiscalità digitale e fiscalità verde (punto 1.1);

   nell'ambito della cooperazione economica, industriale e digitale (articolo 5) le parti dichiarano la loro intenzione di promuovere un settore bancario sano e competitivo e di lavorare insieme al completamento dell'Unione bancaria, grazie a un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS). Dichiarano inoltre l'intenzione di lavorare alla costruzione di una reale Unione dei mercati dei capitali (punto 5.1);

   sempre nell'ambito della cooperazione economica, industriale e digitale (articolo 5) le parti dichiarano la loro intenzione di sviluppare la cooperazione tra la Cassa Depositi e Prestiti e i corrispondenti istituti francesi (Caisse des dépôts et consignation e Banque publique d'investissement), che potranno concludere accordi specifici, in particolare nel contesto della ripresa (punto 5.3);

   nell'ambito della cooperazione transfrontaliera (articolo 10) si prevede l'istituzione di un Comitato di cooperazione transfrontaliera all'interno del quale verrà creata una commissione settoriale che si occupi di diritto al lavoro e fiscalità (punto 10.1).

  Segnala infine che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato.
  L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  L'articolo 4 dispone infine in merito all'entrata in vigore della legge.
  Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Massimo UNGARO (IV) preannuncia il voto pienamente favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), sottolineando la notevole importanza del Trattato, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

  Marco OSNATO (FdI) dichiara che il proprio gruppo voterà contro la proposta di parere formulata dal relatore.

  Giovanni CURRÒ (M5S) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Alvise MANIERO (Misto-A) si dichiara contrario all'approvazione del provvedimento che, come evidenziato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, consentirà alla Francia di appropriarsi con maggior facilità delle industrie e delle banche italiane.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

VI Commissione - mercoledì 4 maggio 2022

ALLEGATO 1

5-08007 Ungaro: Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 37 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) con le quali, è stata prevista la proroga del beneficio del cosiddetto bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2024.
  Gli onorevoli interroganti rilevano che la Commissione europea, con il regolamento 2017/1369/UE, ha stabilito per alcuni elettrodomestici, dal 1° marzo 2021, l'introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++), tuttavia gli onorevoli segnalano che il Ministero della transizione ecologica ancora non abbia dato delucidazioni in merito all'applicazione del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione al nuovo sistema di etichette energetiche per gli acquisti effettuati nel 2021.
  Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere «quali iniziative (si) intenda(no) adottare in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali relative a mobili ed elettrodomestici».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina una detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Sul punto, si ricorda che per l'anno 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro.
  Con particolare riferimento ai grandi elettrodomestici, la richiamata disposizione chiarisce che l'agevolazione spetta per gli acquisti di prodotti che appartengono a una classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.
  In tale quadro di riferimento, gli uffici del Ministero della transizione ecologica fanno presente che, a seguito di approfondimenti condotti a livello tecnico con ENEA, è emerso che per gli apparecchi soggetti al Regolamento (UE) 2017/1369 (lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori), non risulta possibile stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G. Quanto sopra è particolarmente vero se si intende individuare un'equivalenza che valga per tutte le tipologie di apparecchi interessati.
  Le risultanze dell'analisi condotta sugli apparecchi oggetto di «riscalaggio» della classe energetica hanno portato alla modifica della disciplina del Bonus mobili, tramite norma primaria per il tramite dell'articolo 1, comma 37, lettera b), punto 2), della legge 30 dicembre 2021 n. 234. In particolare, è stata definita la classe energetica minima E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e la classe energetica minima F per i frigoriferi e i congelatori.
  Ciò premesso, il Ministero della transizione ecologica manifesta l'opportunità di
applicare i requisiti minimi di classe energetica in vigore previsti per la fruizione del bonus in argomento prima della novella introdotta alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, anche per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, e il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle predette modifiche.

ALLEGATO 2

5-08008 Aprile: Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze chiarimenti in ordine alla possibilità di prorogare, in deroga alle disposizioni degli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del codice civile, il termine finale di convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo, in luogo dei centoventi ordinariamente previsti.
  Al riguardo, si comunica che la possibilità di prorogare tale termine è già all'attenzione del Governo che ne sta valutando la portata e gli effetti, anche riguardo ai riflessi che la proroga determinerebbe sul versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP, sia in relazione al saldo relativo al periodo d'imposta 2021 sia a quello della prima rata di acconto per il 2022.
  Infatti, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, prevede che i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in virtù di specifiche disposizioni, versano il saldo dovuto ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, in base alle relative dichiarazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
  In considerazione della complessità della problematica e dei suoi molteplici potenziali effetti, si ritiene necessario un supplemento istruttorio, riservandosi pertanto di far conoscere il definitivo avviso del Governo.

ALLEGATO 3

5-08009 Grimaldi: Chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei comuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla problematica posta dall'onorevole interrogante, si fa presente che la lettura delle disposizioni richiamate non consente di affermare la tesi secondo la quale, nel caso in cui sia stabilita la proroga dei bilanci a una data successiva al termine del 30 aprile di ciascun anno previsto per i prelievi sui rifiuti, venga tacitamente prorogato alla stessa data anche il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Il disposto del richiamato articolo 3, comma 5-quinquies, infatti, a legislazione vigente, opera in deroga al comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che dispone l'approvazione degli atti in questione proprio entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
  Ciò posto, si deve segnalare che il Consiglio dei ministri del 2 maggio ultimo scorso ha approvato il decreto-legge cosiddetto «Aiuti», in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che reca, tra l'altro, una disposizione di carattere generale diretta a dettare un chiarimento interpretativo.
  In particolare, viene novellato il citato comma 5-quinquies dell'articolo 3, prevedendo espressamente che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
  La medesima disposizione prevede, inoltre, che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
  In tal modo, il problema interpretativo posto dall'interrogante viene risolto già a partire dall'anno in corso.

ALLEGATO 4

5-08011 Albano: Interventi in ordine alla disciplina della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti rappresentano che «entro il 30 giugno 2022 i contribuenti saranno chiamati a presentare la dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, prevista dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire», circostanza nella quale «tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare il rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021».
  Trattandosi di dati che sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tali benefici sono stati riconosciuti dalla medesima Agenzia delle entrate ovvero da altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ad avviso degli interroganti, tale «autodichiarazione costituisce l'ennesimo adempimento straordinario, ridondante», considerato, vieppiù, che l'articolo 6 comma 4 dello Statuto del contribuente prevede testualmente che «al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente», nonché la circostanza che, essendo i massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro cumulabili, si arriverebbe presumibilmente ad una cifra che potrebbe consentire, per le PMI, di essere esonerate da tale adempimento.
  A queste considerazioni si aggiunge, altresì, la circostanza che «l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali» [...] «sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono».
  Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere «se non ritenga opportuno cancellare le sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, e prevedere una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede che le imprese che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid aiuti di Stato sotto forma di contributi, bonus e ristori devono presentare un'apposita autodichiarazione per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» (di seguito, «Temporary Framework») e che siano rispettate le diverse condizioni ivi previste nella Sezione 3.12 del suddetto Quadro.
  Con il decreto dell'11 dicembre 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha dettato le prime istruzioni al fine della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle suddette sezioni del Temporay Framework.
  In particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato dei suddetti aiuti di Stato debbano presentare
all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali di cui alla Sezione 3.1 del Temporary framework e che siano rispettate le condizioni previste nella Sezione 3.12 del Quadro.
  Ciò premesso, si fa presente che l'adempimento oggetto dell'interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Temporary Framework.
  Con riferimento alla richiesta degli interroganti relativa alla cancellazione delle sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni «tributarie».
  In relazione alla richiesta di disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, si rappresenta quanto segue:

   l'autodichiarazione è stata introdotta dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il cosiddetto «regime ombrello», e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento;

   anche con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti (articolo 3 del decreto ministeriale);

   la decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto «regime ombrello», conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

  Per quanto attiene, inoltre, all'importo complessivo di aiuti fruibili, pari a 11,8 milioni di euro, riportato nell'interrogazione in esame, si fa presente che detto importo non tiene conto dei diversi massimali pro tempore vigenti stabiliti con riferimento alle due diverse Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (nell'ambito delle quali sono riconosciuti gli aiuti ricompresi nel «regime ombrello»). Infatti, il limite minimo a cui fare riferimento è quello previsto nell'ambito della Sezione 3.1, applicabile fino al 27 gennaio 2021, pari a 800.000 euro (limite che potrebbe essere raggiunto anche da parte delle PMI).
  In ultimo, in merito alla richiesta relativa alla previsione di una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022, si rappresenta che i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, per il caso SA. 101076 dell'11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l'estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell'ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l'Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga.
  Tali misure sono state autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021.
  Dal punto di vista operativo, si rappresenta che la fornitura dei dati contenuti nella autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
  Inoltre, nella suddetta dichiarazione, sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla
base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
  Ciò posto, in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

ALLEGATO 5

5-08013 Fragomeli: Rimborso delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle pronunce della Suprema Corte di cassazione che hanno stabilito l'illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011 (sentenze n. 15198 del 4 giugno 2019, n. 27101 del 23 ottobre 2019 e, da ultimo, sentenza n. 10690 del 5 giugno 2020).
  Gli onorevoli interroganti evidenziano che, ai fini del rimborso dell'imposta indebitamente pagata, occorre istaurare un contenzioso volto ad accertare la fondatezza della pretesa restitutoria verificando l'effettivo pagamento delle bollette e la corretta esposizione in essa del tributo.
  Per ridurre il contenzioso in atto e garantire un rapido ristoro degli utenti gli onorevoli interroganti chiedono se sia plausibile «prevedere il risarcimento dell'imposta indebitamente versata attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica sulla quale caricare le fatture energetiche effettivamente pagate con un rimborso automatico dell'imposta pari all'80 per cento e la chiusura del contenzioso, all'occorrenza anche valutando, in accordo con ARERA, la riduzione dei tassi di remunerazione degli investimenti almeno al 3,5 per cento per un biennio».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che l'accisa provinciale sull'energia elettrica è stata definitivamente soppressa nel 2012 pertanto le richieste di rimborso possono essere riferite unicamente agli anni 2010 e 2011 (termine di prescrizione decennale).
  Detta imposta risultava molto articolata in quanto erano previsti diversi soggetti beneficiari del relativo gettito (comuni, province e Stato).
  Con riferimento a detto tributo la Corte di cassazione, con le sentenze n. 15198 del 4 giugno 2019, n. 27101 del 23 ottobre 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 10690 del 5 giugno 2020, richiamate anche dagli interroganti, ha evidenziato una possibile incompatibilità della norma con i principi enunciati nella direttiva 2008/118/CE e, segnatamente, il mancato rispetto della condizione di «finalità specifica» richiesta ai fini dell'introduzione di una «imposta ulteriore» all'accisa già gravante sul consumo di energia elettrica.
  Tanto premesso, si osserva che l'eventuale rimborso dell'imposta in questione potrebbe essere ottenuta dal consumatore finale unicamente per gli anni 2010 e 2011. Inoltre, tenuto conto che il consumatore finale non era il soggetto obbligato al pagamento del tributo in questione, questi può ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di rivalsa dal proprio fornitore.
  Infatti, il meccanismo di funzionamento dell'imposta prevede la sussistenza di due rapporti giuridici: quello di natura tributaria, intercorrente fra fornitore e Amministrazione finanziaria e quello di natura civilistica, intercorrente fra il fornitore ed il consumatore finale.
  In tale contesto il rimborso dell'addizionale non può essere effettuato direttamente al fornitore di energia elettrica avendo quest'ultimo traslato il tributo sui consumatori finali e avendolo addebitato nelle bollette di fornitura; né il rimborso può essere chiesto direttamente dal consumatore finale in quanto estraneo al rapporto tributario. Tale principio viene altresì ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 27099/2019 che recita: «le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-
legge n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 è il fornitore».
  Il rimborso dell'imposta può essere ottenuto dal consumatore finale unicamente a seguito di un giudizio incardinato presso il giudice ordinario contro il fornitore di energia elettrica volto ad accertare il diritto al rimborso verificando l'effettivo pagamento delle bollette e la corretta esposizione in essa del tributo.
  Successivamente, il medesimo fornitore può ottenere, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, il ristoro dallo Stato di quanto restituito al consumatore finale.
  Per quanto riguarda l'addizionale, si fa presente che il rimborso deve essere richiesto alla provincia cui è stato versato il tributo.
  Alla luce di quanto suesposto, la definizione del predetto contenzioso per le annualità ancora pendenti appare pregiudiziale rispetto alla previsione della piattaforma telematica attraverso cui erogare i rimborsi in discorso che potrebbe comunque porsi in linea con esigenze di semplificazione amministrativa e che risulta già sperimentata per altre fattispecie.
  In merito all'opportunità di allineare il tasso di remunerazione del capitale investito ai valori di mercato – come evidenziato nella risposta all'interrogazione n. 5-07808, presentata dallo stesso firmatario del presente atto di sindacato ispettivo – si rappresenta che con la deliberazione 614/2021/R/COM del 23 dicembre 2021, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital, WACC) riconosciuto ai gestori dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027.
  Tale aggiornamento segue una riforma delle modalità di determinazione del tasso adottata da ARERA nel 2015 e finalizzata a migliorare la certezza e la stabilità del quadro regolatorio, nell'interesse delle imprese, degli investitori e degli utenti finali, che da un simile quadro possono avvantaggiarsi in termini di contenimento e stabilità nel tempo del costo dei servizi regolati.
  In tale ambito, l'Autorità ha quindi perseguito gli obiettivi di stabilità e certezza del quadro regolatorio, adeguatezza del livello di remunerazione, tenuto conto dei profili di rischio del settore, e tutela degli utenti del servizio.
  Il provvedimento dello scorso dicembre ha quindi determinato una riduzione del WACC di oltre il 10 per cento (in termini reali) a partire dall'anno in corso per tutti i settori infrastrutturali, sulla base dell'evoluzione del contesto macroeconomico e finanziario di riferimento.
  Tale aggiornamento è avvenuto attraverso un processo di consultazione pubblico e durato circa un anno, in cui tutti gli stakeholder interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L'Autorità, nelle proprie decisioni, ha fatto riferimento ai più recenti dati di mercato e alle migliori prassi regolatorie internazionali.
  La riduzione ha quindi nuovamente mitigato il peso della componente di trasporto e gestione del contatore (o componente di rete) sul totale del costo sostenuto per l'energia dai clienti finali, che è peraltro storicamente molto ridotto (circa l'8 per cento nel caso di un cliente domestico tipo in maggior tutela al primo trimestre 2022).
  Deve sottolinearsi, infine, come il nostro Paese registri storicamente un costo per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) fra i più bassi a livello europeo, sia per i consumatori domestici che non domestici, chiaramente certificato dai dati pubblicati da Eurostat e sintetizzati nelle tabelle che seguono (aggiornamento al 2020).