VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 27 aprile 2022

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ... 123

5-07922 Ungaro: Dati relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ... 124

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 127

5-07391 Pezzopane: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
5-07647 Braga: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici ... 124

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 128

5-07736 Villarosa: Adeguamento delle strutture alloggiative della Guardia di finanza nella provincia di Messina ... 124

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 130

5-07816 Centemero: Iniziative per scongiurare la chiusura del mercato ATFund ... 125

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 132

5-07818 Terzoni: Proroga del credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 ... 125

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 134

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 27 aprile 2022

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Segnala infine che, su richiesta del Governo, l'interrogazione Mazzetti n. 5-07924 è rinviata ad altra seduta.

5-07922 Ungaro: Dati relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.

  Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Massimo UNGARO (IV) ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, che esaurisce quasi interamente i quesiti contenuti nell'interrogazione, con la sola esclusione dei dati relativi agli effetti indiretti della misura per l'economia italiana.
  Rammenta infatti come l'introduzione dell'imposta sostitutiva si ponesse l'obiettivo di agevolare il trasferimento in Italia di soggetti con alto reddito che potessero, con il loro elevato livello di spesa, produrre un impatto positivo sull'economia dei territori interessati dal trasferimento, con incremento dei consumi di beni e servizi. Questo effetto potrebbe essere addirittura più significativo rispetto all'incremento di entrate tributarie.
  Osserva quindi come potrebbe essere molto interessante, pur se complesso, riuscire a ricavare dati sugli effetti indiretti della misura per l'economia del Paese.

5-07391 Pezzopane: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
5-07647 Braga: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Stefania PEZZOPANE (PD) che interviene da remoto, prende atto dell'interpretazione restrittiva fornita dal sottosegretario Freni nella sua risposta, osservando peraltro come l'Agenzia delle entrate non abbia sempre adottato tale interpretazione e che, per questo motivo, si è manifestata l'esigenza del chiarimento richiesto con le interrogazioni in titolo.
  Evidenzia quindi che le zone colpite da eventi sismici non possono essere equiparate agli altri territori del Paese e per tale motivo devono essere maggiormente tutelate, anche attraverso il riconoscimento di una proroga e di un più esteso accesso alle agevolazioni fiscali in oggetto. Inoltre rammenta come la detrazione del 110 per cento, rispetto alle altre agevolazioni fiscali, abbia la specifica finalità di consentire, attraverso interventi agevolati sul patrimonio edilizio, la messa in sicurezza del territorio. Ciò che può evitare, soprattutto nelle zone a maggior rischio sismico, la perdita di vite umane, oltre ad ingenti distruzioni che comportano per lo Stato costi enormemente superiori alle detrazioni concesse.
  Invita pertanto il Governo a estendere, con un apposito provvedimento normativo, l'applicazione della detrazione in titolo anche agli edifici situati nei comuni colpiti da eventi sismici che non abbiano subito danni, sulla base della considerazione che si tratta comunque di zone che presentano un rischio considerevolmente maggiore di essere in futuro nuovamente interessate da tali fenomeni e nelle quali tutti gli edifici devono essere adeguatamente messi in sicurezza.

5-07736 Villarosa: Adeguamento delle strutture alloggiative della Guardia di finanza nella provincia di Messina.

  Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), che interviene da remoto, ringraziando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta e chiede che gli interventi in essa indicati vengano celermente realizzati, possibilmente entro la fine della presente Legislatura.
  Si sofferma infine sulla difficile situazione dell'ordine pubblico nella provincia di Messina, che richiede il reperimento di adeguate strutture alloggiative della Guardia di finanza, in modo che sia consentito l'aumento del personale necessario per rispondere alle necessità del territorio.

5-07816 Centemero: Iniziative per scongiurare la chiusura del mercato ATFund.

  Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia il sottosegretario per la risposta e giudica positivo che non sia stata presentata alcuna comunicazione formale di chiusura del mercato ATFund. Auspica che Borsa Italiana si confronti con gli operatori del settore per una valutazione dei costi e dei benefici di un'eventuale chiusura e che il Ministero dell'economia e delle finanze assuma una chiara posizione al riguardo.
  Conclude segnalando come la chiusura del mercato ATFund allontanerebbe dal Paese gli investitori che attualmente operano in questo mercato, con effetti negativi indiretti sull'economia nazionale.

5-07818 Terzoni: Proroga del credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

  Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Patrizia TERZONI (M5S), che interviene da remoto, si dichiara del tutto insoddisfatta dalla risposta del rappresentante del Governo, in quanto, dal mese di marzo 2021, nel quale è pervenuta la comunicazione della Commissione europea, il Governo non ha adottato alcuna misura, nonostante le sollecitazioni del Parlamento.
  Ricorda poi che nel novembre del 2021, grazie a un emendamento al decreto-legge n. 152 del 2021, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito di imposta ed è stato modificato il regime unionale di riferimento in materia di aiuti di Stato. Al riguardo chiede se la norma sia stata notificata alla Commissione europea ai fini della verifica della sua compatibilità con il Temporary Framework.
  Segnala quindi l'assoluta necessità per le aziende interessate di ricevere il beneficio previsto dal citato provvedimento, rammentando come tali aziende abbiano anticipato le risorse per la realizzazione degli investimenti, nella legittima aspettativa di ottenere il credito di imposta loro spettante.
  Evidenzia poi come non sia corretto il riferimento, contenuto nella risposta, alle zone economiche speciali del Mezzogiorno, che non corrispondono, se non in minima parte per quanto riguarda l'Abruzzo, al cratere sismico. Segnala inoltre che da gennaio 2021 Marche ed Umbria sono state declassate dalla Commissione europea a regioni in transizione e che il Governo non ha ancora adottato in tal senso i conseguenti provvedimenti di sua competenza.
  Auspica che il Governo si attivi per risolvere la situazione evidenziata nell'interrogazione in titolo, che riguarda imprese che stanno faticosamente cercando di uscire dalla crisi causata dal sisma e aggravata dalla pandemia.
  Ricorda poi come siano stati respinti tutti gli emendamenti presentati in vari provvedimenti con i quali si chiedeva di dare un contributo ai comuni delle zone colpite dal sisma, a fronte della mancata riscossione della TARI, e di prorogare la deroga per la formazione di classi che non abbiano raggiunto il numero minimo di alunni.
  Chiede infine al sottosegretario Freni di attivarsi per ridare dignità agli abitanti delle zone colpite dal sisma del Centro Italia e spera che la problematica evidenziata possa essere risolta nelle prossime settimane.

  Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 761 del 16 marzo 2022, a pagina 59, prima colonna, trentaduesima riga, sostituire le parole «31 maggio 2022» con le seguenti «28 maggio 2022».

VI Commissione - mercoledì 27 aprile 2022

ALLEGATO 1

5-07922 Ungaro: Dati relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di acquisire elementi, informativi sul numero beneficiari, l'impatto e la quantificazione degli effetti diretti e indiretti per l'economia italiana derivanti dal regime agevolativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (ex articolo 1, comma 152, legge n. 232 del 2016).
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  I dati statistici ufficiali riferiti all'anno di imposta 2020 sui regimi agevolativi a favore delle persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza in Italia sono stati pubblicati nel documento contenente le «Statistiche sulle dichiarazioni fiscali – Analisi dei dati IRPEF Anno d'imposta 2020» pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.
  Nel cennato documento si evidenzia che il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative volte ad attirare risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro, è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a «docenti e ricercatori» e agli «impatriati» (quella dei «contro-esodati» non trova più applicazione a partire dal 2018).
  A partire dall'anno d'imposta 2019 la disciplina degli «impatriati» è stata oggetto di modifiche normative: pertanto i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno un'imponibilità del reddito del 30 per cento (nel 2018 era del 50 per cento); tale agevolazione è a regime dall'annualità 2020. L'imponibilità è ridotta al 10 per cento per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50 per cento.
  Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei «neo-residenti» rivolta alle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro.
  Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 44/E dell'11 giugno 2018 (codice tributo NRPP).
  Nella tabella seguente è riportato l'ammontare e il numero dei versamenti dell'imposta sostitutiva effettuati tramite modello F24 (codice tributo NRPP), con l'indicazione dell'anno d'imposta a cui si riferiscono, indicato nel modello stesso distinguendo, per ciascuna delle annualità considerate, il numero e l'ammontare dei versamenti effettuati dai soggetti aderenti (i quali versano un'imposta sostitutiva pari a 100.000 euro) e il numero e l'ammontare dei versamenti effettuati dai familiari (i quali versano un'imposta sostitutiva pari a 25.000 euro).

  Anno d'imposta

  Versamenti F24 codice NRPP (dati estratti il 19 aprile 2022)

  2017

  2018

  2019

  2020

  N. soggetti aderenti

  78

  197

  318

  404

  Importo versato

  7,8

  19,7

  31,8

  40,4

  N. familiari

  20

  67

  111

  147

  Importo versato

  0,5

  1,675

  2,775

  3,675

  Totale soggetti

  98

  264

  429

  551

  Totale importo versato

  8,3

  21,375

  34,575

  44,075

Dati dei versamenti in milioni di euro

  Nella tabella non sono indicati i dati degli anni d'imposta 2021 e 2022, in quanto non sono ancora scaduti i termini per effettuare i relativi versamenti e dunque i dati disponibili non sono significativi.

ALLEGATO 2

5-07391 Pezzopane: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

5-07647 Braga: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) con cui è stato introdotto il comma 8-ter nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 secondo cui in relazione agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
  Con la risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle entrate, interpretando il predetto comma 8-ter, ha ritenuto che «la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici» tenuto conto del «richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici».
  L'Agenzia delle entrate ha precisato, quindi, che il predetto comma 8-ter «non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi» rendendosi applicabile, in tal caso, il regime previsto per le altre casistiche in base al quale per gli interventi effettuati su unità unifamiliari la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  Tanto premesso, nel segnalare come tale interpretazione sarebbe, a parere degli Interroganti, riduttiva per quanto concerne l'ambito applicativo del comma 8-ter, gli stessi chiedono di sapere se si intenda confermare la correttezza di tale interpretazione e se la si ritenga coerente con la ratio della norma, nonché quali iniziative si intende adottare «per garantire la piena operatività della disposizione di cui al comma 8-ter, estendendo in tal modo le detrazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi sulle abitazioni singole, per recuperare, efficientare ma, soprattutto, migliorare comportamento sismico di grandissima parte del patrimonio edilizio esistente nelle aree colpite dai terremoti».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la richiamata risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 – peraltro condivisa con il Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del Centro Italia del 2016 e del 2017 – risulta coerente con il disposto normativo del comma 8-ter dell'articolo
119 del decreto-legge n. 34/2020, atteso il richiamo operato dal citato comma alle disposizioni che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020).
  Inoltre, la stessa interpretazione sembra coerente con quanto indicato, ai fini della copertura, nella relazione tecnica relativa alla disposizione poi confluita nel comma 8-ter dell'articolo 119, a suo tempo predisposta dalla struttura commissariale, la quale faceva riferimento alle «richieste di “prenotazione” degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una “manifestazione di volontà”, corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.»
  Più nel dettaglio, al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione, va rilevato che il predetto comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119, che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
  Nello specifico, infatti, ai sensi del comma:

   1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

   4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus di cui ai commi da 1 a 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

   4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

  Per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, si ritiene, dunque, che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito di eventi sismici.

ALLEGATO 3

5-07736 Villarosa: Adeguamento delle strutture alloggiative della Guardia di finanza nella provincia di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, sulla base di quanto certificato nella relazione semestrale della Dia laddove si afferma che la provincia di Messina è «crocevia di varie matrici criminali, fa presente come in particolare “cosa nostra” palermitana e catanese con le loro peculiari caratteristiche, insieme all'indiscussa influenza delle cosche calabresi che hanno contribuito a creare una realtà piuttosto eterogenea», ritiene che la provincia di Messina debba possedere strutture, organigrammi e risorse umane adeguate per ogni reparto presente sul territorio affinché il Corpo della Guardia di Finanza di Messina possa svolgere il proprio compito.
  Ad oggi, tuttavia, la neo istituita compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto si trova all'interno di un immobile vetusto e inadatto ad ospitare tutti gli agenti che a breve aumenteranno in numero a seguito dell'innalzamento del rango, la tenenza di Lipari invece presenta gravi inadeguatezze strutturali in quanto ospitata al primo piano di un edificio, con carenze anche di ambienti importanti e vitali per l'attività della stessa.
  Inoltre, a causa della mancanza e/o fatiscenza di strutture alloggiative, la Guardia di finanza si trova nella situazione di non poter ricevere assegnazioni di maggiori risorse umane direttamente dai corsi di formazione che sicuramente gioverebbero a tutto il servizio d'istituto.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative si «stia(no) portando avanti per l'adeguamento delle strutture di cui in premessa affinché la Guardia di finanza di Messina possa vedere assicurato, in tutti i reparti dislocati in provincia, il rispetto degli standard nazionali e possa avere uomini e mezzi per rispondere correttamente alle particolari necessità del territorio».
  Al riguardo, sentito il Comando Generale della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.
  La Guardia di finanza opera, nella provincia di Messina, mediante un dispositivo territoriale alle dipendenze del locale Comando Provinciale che consta del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Messina, dei Gruppi di Messina e Milazzo, delle Compagnie di Milazzo e Taormina nonché delle Tenenze di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Lipari, Patti e S. Agata di Militello, con una forza effettiva complessivamente pari a 503 militari.
  Nell'ambito di una recente manovra di revisione ordinativa dei reparti del Corpo sono stati disposti – con decorrenza tra il 1° agosto e il 30 settembre pp.vv. – l'accorpamento del Gruppo di Milazzo (con funzioni di «indirizzo e coordinamento» del servizio) con la Compagnia a quella sede e l'elevazione, a rango di Compagnia, della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto.
  Nella provincia in parola operano, altresì:

   1) alle dipendenze del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo:

    la Stazione Navale di Messina con la dipendente Sezione Operativa Navale di Milazzo;

    la Sezione Aerea di Palermo;

   2) il Gruppo Aeronavale di Messina e i reparti dallo stesso dipendenti, quali:

    la Stazione Navale di Manovra di Messina;

    la Sezione Aerea di Manovra di Catania-Fontanarossa.

  Con particolare riguardo alle criticità infrastrutturali della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della Tenenza di Lipari, cui fa cenno l'interrogazione parlamentare de qua, si rappresenta che sono in corso – a cura del Comando Generale, con l'interessamento dei competenti Comandi territoriali – specifiche iniziative progettuali finalizzate a risolvere le rilevate problematiche logistiche.
  Più nel dettaglio, con riferimento alla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, è in fase di definizione una progettualità concernente l'acquisizione, in locazione passiva, di un immobile privato da adibire a nuova sede del Reparto nonché ad alloggi e camerate, previa esecuzione degli occorrenti interventi di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione, che verrebbero realizzati interamente dalla proprietà, la quale ha già manifestato la propria disponibilità in proposito.
  Con riferimento, invece, alla Tenenza di Lipari, attualmente ubicata in immobili privati facenti parte di un unico stabile, sono in corso interlocuzioni con la proprietà al fine di ottenere in locazione ulteriori spazi nel medesimo compendio immobiliare.
  Da ultimo, in merito alla possibilità di procedere all'assegnazione di maggiori risorse umane presso i Reparti dislocati nella provincia peloritana, auspicata nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, si evidenzia che le carenze di personale registrate nei vari ruoli potranno essere ripianate – compatibilmente con gli ulteriori fabbisogni che saranno ravvisati a livello nazionale – per il personale:

   ufficiali, nel contesto della pianificazione di impiego per il corrente anno, attualmente in fieri;

   ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, nell'ambito dei movimenti che verranno eventualmente disposti con le future pianificazioni degli impieghi nonché nel quadro delle assegnazioni di militari licenziati dai corsi di formazione/specializzazione.

ALLEGATO 4

5-07816 Centemero: Iniziative per scongiurare la chiusura del mercato ATFund.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede quali azioni urgenti, anche normative, il Governo intenda porre in essere per «... scongiurare il rischio di chiusura del mercato ATFund, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i risparmiatori italiani e il futuro dell'industria italiana del risparmio gestito».
  ATFund è, come noto, un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) in cui sono scambiate quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio (OICR) aperti, conformi alla Direttiva 2009/65/CE in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o conformi alla Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi di tipo non riservato.
  Si tratta, quindi di una particolare tipologia di mercato in cui gli emittenti hanno l'opportunità di offrire i propri fondi in via diretta; per gli intermediari che vi operano la profittabilità è strettamente legata ai volumi degli scambi, stante l'assenza di commissioni che vadano oltre quelle connesse al mero esercizio del servizio di ricezione e trasmissione ordini da parte della clientela. Analogamente, per il gestore del mercato, il risultato economico della propria attività dipende dal numero di prodotti ed operatori presenti nello stesso mercato.
  Il gestore, che è un soggetto di natura privata, nell'agire secondo logiche orientate al profitto, è tenuto ad assicurare il corretto, ordinato e trasparente funzionamento del mercato, in considerazione dell'attività svolta. A tal fine è sottoposto, tra l'altro, alla vigilanza della CONSOB, per i profili che rilevano in funzione delle specifiche competenze.
  La CONSOB, interpellata quindi in ragione di tali competenze, in relazione alle notizie diffuse a mezzo stampa, alle quali si fa riferimento nell'interrogazione, ha precisato che, sulla base delle informazioni disponibili, l'ipotesi di chiusura dell'MTF è attualmente ancora in fase di valutazione da parte dei competenti organi societari di Borsa Italiana S.p.A. e, allo stato, nessuna comunicazione formale è stata ricevuta dalla stessa CONSOB che – successivamente ad una eventuale decisione assunta dalla Società di gestione – sarà chiamata a valutare tale decisione nei limiti previsti dall'ordinamento per la vigilanza sui sistemi multilaterali di negoziazione di seguito sintetizzati.
  La CONSOB ritiene ulteriormente opportuno ricordare che, a differenza di quanto previsto per i mercati regolamentati, non si rinviene, tra le norme comunitarie e nazionali, una specifica disciplina per la cessazione di attività per gli MTF, in particolare di quelli gestiti da un gestore di un mercato regolamentato.
  La CONSOB ha fornito anche un quadro descrittivo del segmento di mercato oggetto dell'interrogazione, nei termini di seguito esposti.
  Per quanto riguarda l'operatività dell'ATFund, questo, al 28 febbraio 2022, presentava 85 OICR negoziabili per circa 0,46 miliardi di Euro di masse gestite (cd. Asset Under Management, AUM) [Fonte dati: Borsa Italiana].
  Gli OICR aperti, negoziati su ATFund, risultano in prevalenza di diritto lussemburghese. Sono altresì negoziabili taluni prodotti di diritto italiano gestiti da Società di Gestione del Risparmio (SGR) di media dimensione.
  La CONSOB ha rappresentato, inoltre, che le dimensioni di mercato di ATFund risultano molto ridotte sia rispetto a quelle di ETFPlus (che a fine febbraio presentava 1.563 strumenti negoziabili per AUM di
circa 121 miliardi di euro, (fonte dati: Borsa Italiana) sia rispetto al panorama complessivo del risparmio gestito.
  Nel 2021 il controvalore totale degli scambi posti in essere su ATFund è stato pari a circa 143 milioni di euro, corrispondente ad una media giornaliera di circa 600.000 euro.
  La CONSOB ha sottolineato ulteriormente che gli OICR aperti, negoziati su ATfund, sono generalmente accessibili anche attraverso altri canali (es. mercato, distribuzione tramite intermediari o direttamente effettuata dalla società di gestione, servizi di mera esecuzione di ordini cd. execution only).
  In particolare, su ATFund viene negoziata una classe dedicata, ma i medesimi OICR presentano una pluralità di classi sottoscrivibili.
  I costi associati alle singole classi sono determinati anche in funzione del canale attraverso il quale l'OICR viene veicolato agli investitori e di norma risultano maggiori al crescere del grado di intermediazione dell'operazione (e della prestazione di servizi di investimento a maggiore valore aggiunto, quali ad esempio la consulenza in materia di investimenti).
  Tanto premesso, la cessazione dell'attività di un MTF da parte di un gestore di un mercato regolamentato non è espressamente condizionata ad un preventivo provvedimento autorizzativo da parte della CONSOB (né la stessa si configura come rinuncia ad una autorizzazione, visto che la possibilità per un gestore di un mercato regolamentato di avviare l'operatività di un MTF è riconosciuta direttamente dal legislatore, previa verifica da parte della CONSOB del rispetto delle pertinenti disposizioni).
  La CONSOB precisa, infine, che, in ogni caso, ai fini del presidio delle esigenze di tutela della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori, vengono in rilievo per gli MTF i generali poteri in materia di vigilanza sulle sedi di negoziazione attribuiti alla CONSOB stessa.
  L'articolo 62 del TUF stabilisce, infatti, che la CONSOB vigili sulle sedi di negoziazione, sui relativi gestori nonché sulla regolamentazione del mercato e sulle regole delle altre sedi di negoziazione, al fine assicurare «la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori».
  Tutto ciò premesso, per dare un completo riscontro alle raccomandazioni dell'onorevole interrogante sull'esigenza di tutelare i risparmiatori italiani ed il futuro dell'industria italiana del risparmio gestito, si assicura che il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare e l'Esecutivo in generale prestano la massima attenzione a tutto ciò che concerne sia la tutela degli investitori sia l'operatività di intermediari e mercati che, con la propria attività, contribuiscano a determinare, in via mediata, l'afflusso di finanziamenti alle imprese ed al settore produttivo. Si sta operando in tal senso nelle sedi preposte a livello di Unione europea nonché nella definizione di un rigoroso ed efficiente ambiente regolamentare a livello nazionale.

ALLEGATO 5

5-07818 Terzoni: Proroga del credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai provvedimenti con i quali si è introdotto e si è prorogato il credito d'imposta sugli investimenti in favore delle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016.
  In proposito, nel far presente come attualmente non risulti ancora attivata, in concreto, la proroga del beneficio fiscale per gli investimenti del 2021, l'interrogante chiede di sapere le ragioni per le quali non siano stati attivati, da parte dell'Agenzia delle entrate, i meccanismi di accesso al credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (con specifico riferimento al modello di richiesta on line del beneficio e al relativo software) e quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati (MEF e MISE) al fine di prorogare l'agevolazione fiscale in questione per il 2022 e per il 2023.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto per i Comuni delle Regioni colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, l'attribuzione, fino al 31 dicembre 2019, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). Successivamente, la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), all'articolo 1, comma 218, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di tale agevolazione.
  La predetta misura, notificata alla Commissione europea a cura del Ministero dello sviluppo economico (la competenza del MISE per l'assolvimento degli adempimenti unionali in materia di aiuti di Stato è stabilita nel comma 3 del citato articolo 18-quater), è stata ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, fino al 31 dicembre 2020.
  Il periodo agevolato del credito d'imposta è stato, da ultimo, ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  Il citato articolo 43-ter ha modificato, altresì, il regime unionale di riferimento in materia di aiuti di Stato prevedendo che, per gli investimenti realizzati nel corso del 2021, la misura in argomento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cosiddetto Temporary Framework).
  Pertanto, l'attuazione della misura agevolativa per l'anno 2021 è subordinata all'adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework.
  Una volta intervenuta la decisione della Commissione, l'Agenzia delle entrate provvederà ad aggiornare la procedura telematica per consentire alle imprese beneficiarie
di presentare la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
  In tal senso sono state fornite indicazioni dall'Agenzia delle entrate nel punto 1.3 e nelle «motivazioni» del provvedimento del 6 aprile 2022, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia, che reca le modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, al fine di gestire la proroga al 2022 dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES. Nello stesso provvedimento è stato, infatti, precisato che, a seguito dell'intervenuta decisione di autorizzazione della misura che verrà adottata dalla Commissione europea, la procedura sarà ulteriormente aggiornata per consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nel 2021.
  Appare, in ogni caso, opportuno evidenziare che un eventuale intervento di proroga del beneficio fiscale per gli anni 2022 e 2023, come richiesto dall'Onorevole interrogante, integrando un «nuovo» aiuto secondo i parametri unionali (suscettibile in quanto tale di ulteriore notifica alla Commissione europea a cura dello stesso MISE), dovrà essere necessariamente uniformato ai tempi residui di vigenza del sopra citato Quadro temporaneo.