I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Giovedì 21 aprile 2022

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 39

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 57

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 43

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 58

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00166 e n. 8-00167) ... 49

ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata (n. 8-00166)) ... 59

ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata (n. 8-00167)) ... 64

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato (Seguito esame e conclusione) ... 49

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi (Esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 50

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo (Seguito esame e rinvio) ... 54

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (Seguito esame e rinvio) ... 54

I Commissione - Resoconto di giovedì 21 aprile 2022

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Testo unificato C. 2049 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, illustra il contenuto del testo unificato, che si compone di 10 articoli.
  L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e le finalità del provvedimento. Più in dettaglio, il comma 1 indica che la proposta di legge reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché di monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto.
  Il comma 2 prevede che «con decreto» siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.
  Riguardo alla formulazione del comma 2, segnala l'opportunità di specificare la natura del decreto previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo.
  L'articolo 2 disciplina, ai commi 1 e 2 il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale e sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate e all'agricoltura multifunzionale.
  Gli altri interventi che il Piano dovrà contenere sono:

   tutelare la maternità e la genitorialità;

   potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale;

   contrastare e prevenire fenomeni di molestia e violenza di genere tutelare la salute soprattutto per quelle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;

   potenziare i servizi di trasporto pubblico;

   rafforzare l'assistenza sanitaria nei territori rurali e costieri periferici;

   contrastare i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile;

   promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali;

   favorire l'economia agricola e ittica circolare;

   incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili;

   promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare;

   garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali;

   istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano;

   riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare;

   agevolare l'accesso al credito;

   armonizzare e semplificare la normativa in materia doganale e di riscossione delle accise in favore dei produttori certificati con marchi di qualità di vini o di spiriti e quelli delle strade del vino riconosciute.

  Ai sensi del comma 3 le modalità di adozione del Piano sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
  Il medesimo comma 3 indica che il Piano nazionale, predisposto dall'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo e per la sua adozione sono stanziate risorse pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, da attuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione finanziaria pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  Evidenzia come all'Ufficio siano state assegnate funzioni di monitoraggio, indagine ed elaborazione di misure in materia di lavoro (retribuzioni, progressioni di carriera, rispetto delle norme sulla maternità, lavoro irregolare, molestie e violenza sui luoghi di lavoro) e di imprenditoria femminile. Inoltre, l'Ufficio provvede allo scambio di informazioni con organismi regionali e con l'Unione europea e rende accessibili informazioni sulla normativa vigente, finanziamenti, bandi nazionali e regionali.
  Si prevede altresì che l'Ufficio si consulti periodicamente con le organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare e si avvalga della collaborazione del CREA e dell'ISMEA per la predisposizione del rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni.
  Il comma 2 prevede che all'Ufficio siano attribuite anche le competenze dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura istituito dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1997.
  Riguardo alla formulazione del comma 2, segnala l'opportunità di precisare se il predetto Osservatorio debba intendersi conseguentemente soppresso.
  L'articolo 4, al fine di favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura reca, ai commi 1 e 2, alcune modifiche alla normativa sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego per l'imprenditoria giovanile, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo n. 185 del 2000, e a quella sulle agevolazioni per nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation di cui al comma 3, articolo 29, del decreto-legge n. 34 del 2019.
  Inoltre, il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro.
  Tali disposizioni, ai sensi del comma 5, saranno attuate con un regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 5 reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere, sia in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con modifiche al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati nonché alle disposizioni relative alle cariche nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
  In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicuri il principio dell'equilibrio tra i sessi, in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dallo stesso Ministero, disponendo che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. A tal fine, si prevede che il Ministro emani entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un proprio decreto per dare piena attuazione a tali disposizioni (alle quali gli enti strumentali e le società controllate non quotate devono poi adeguarsi entro i successivi dieci mesi).
  Il comma 2 autorizza il Governo a modificare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012, al fine di prevedere che il rispetto della composizione degli organi sociali sia sempre assicurato, sopprimendo conseguentemente il limite di efficacia della disposizione ai tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento, nonché al fine di estendere i compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa (già previsti per il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità) altresì al Ministro competente.
  Il comma 3 prevede che qualora la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di tutela risultante dall'elezione non rispetti il criterio dell'equilibrio tra i sessi nel riparto degli amministratori, si possa applicare la procedura del Regolamento ai sensi della quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità può diffidare la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza alla diffida, fissare un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
  Il comma 4 prevede che il riconoscimento da parte del Ministero dei consorzi di tutela costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione sia subordinato, tra gli altri, all'adozione di uno statuto che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi.
  Il comma 5 sopprime il riferimento ai tre mandati consecutivi nella norma che prevede l'adeguamento degli statuti dei consorzi di tutela, al fine di assicurare il principio dell'equilibrio tra i sessi nel riparto degli amministratori da eleggere senza limiti temporali.
  Il comma 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, assicuri l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo (da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno).
  Il comma 7 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  Il comma 8 prevede che con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo.
  Riguardo alla formulazione del comma 8, segnala l'opportunità di specificare a quali commi dell'articolo il regolamento dovrebbe dare attuazione, nonché di prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell'articolo medesimo.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, il 15 ottobre di ogni anno, in corrispondenza della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.
  L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.
  L'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario dello Stato», attribuite alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appaiono prevalenti, e alla materia «agricoltura», attribuita alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  In proposito, ricorda che, nella sentenza n. 83 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato che rientrano nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza le agevolazioni concesse in favore dell'imprenditoria femminile. Sul punto la Corte afferma che «l'intervento statale è dunque diretto a sostenere il livello degli investimenti (che si assume non ottimale) di una particolare categoria di operatori professionali, accrescendo in tal modo la competitività complessiva del sistema. La finalità di stimolare l'espansione in tutti i segmenti di mercato delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, e l'ammontare delle risorse impiegate rappresentano sicuri elementi sintomatici del livello nazionale dello strumento normativo in esame, che deve essere pertanto ricondotto alla materia “tutela della concorrenza”, intesa nell'anzidetto profilo dinamico e promozionale». Tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012; da ultimo, sentenza n. 165 del 2014): nel caso richiamato la Corte conclude nel senso che «è precluso alla regione introdurre una disciplina derogatoria della regola statale».

  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare:

   il comma 3 dell'articolo 2 prevede che le modalità di adozione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   il comma 8 dell'articolo 5 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni per l'adozione – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – del regolamento con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione del principio di parità di genere di cui al medesimo articolo;

   il comma 3 dell'articolo 8 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nell'agricoltura.

  In tale contesto segnala l'esigenza di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 5 dell'articolo 4 rileva l'opportunità di stabilire forme di coinvolgimento delle Regioni, ad esempio prevedendo l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura recate dal medesimo articolo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 183 – B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
  Ricorda in primo luogo che il Comitato ha già esaminato in prima lettura il provvedimento, esprimendo su di esso, nella seduta dell'11 ottobre 2018, parere favorevole con un'osservazione, la quale è stata recepita nel corso del successivo iter.
  Nell'illustrare più dettagliatamente le parti del provvedimento modificate dal Senato, rileva come la proposta di legge, come modificata dall'altro ramo del Parlamento, si componga ora di 8 articoli.
  L'articolo 1, modificato dal Senato definisce, al comma 1, le finalità del provvedimento, che consistono:

   nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (il Senato è intervenuto su tale comma – oltre che nel successivo articolo 2, comma 1 –, operando la soppressione delle parole «o utile» dopo le parole «a chilometro zero»);

   nel favorire il consumo dei predetti prodotti;

   nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

  Il comma 2 prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.
  Il comma 3 specifica che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2, modificato dal Senato, reca le definizioni di termini utilizzati dal provvedimento.
  Il comma 1, lettera a), con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002.
  Tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, secondo la modifica apportata dal Senato, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.
  Ai sensi del comma 1 lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali (la parola «nazionali» è stata aggiunta dal Senato) provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.
  L'articolo 3 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
  L'articolo 4, modificato dal Senato, disciplina la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
  Il comma 1, introdotto dal Senato, stabilisce che i comuni riservano almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta.
  Il comma 2, prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. In tale ambito il Senato ha inserito un ultimo periodo, il quale riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei predetti prodotti agricoli.

  Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.
  L'articolo 5, modificato dal Senato, prevede l'istituzione dei loghi «chilometro zero» e «filiera corta».
  In particolare, il comma 1 statuisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza Unificata – siano istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta». Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
  Il comma 2 chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione (secondo la modifica apportata dal Senato) e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame.
  Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
  L'articolo 6, modificato dal Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva. A tale fine si interviene sull'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sostituendone il primo comma. Viene previsto, quindi, che per i servizi di ristorazione la valutazione dell'offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.
  La modifica apporta dal Senato consiste nella soppressione del riferimento del criterio di premialità: nel testo approvato dalla Camera era stato previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta venisse considerato, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.
  In merito ai criteri premiali da attribuirsi ai prodotti a chilometro zero e da filiera corta nell'ambito degli appalti pubblici, ricorda che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 31 del 9 marzo 2021, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 75 del 2019 – recante «Norme per incentivare l'introduzione di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche» nella parte in cui essa fonda la premialità sulla mera riconducibilità dei prodotti al territorio regionale –, ha ritenuto – conformemente a quanto previsto dall'articolo 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici, che ha recepito il principio di matrice comunitaria che subordina il premio all'impatto positivo di un prodotto – che l'attribuzione del punteggio premiale, in sede di gare pubbliche, è legittimo allorché è giustificato da un impatto positivo di un prodotto sulla salute o sull'ambiente.
  Il medesimo articolo 6 stabilisce, inoltre, che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-quater del decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede che, per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche
che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.
  È altresì fatto salvo l'articolo 6, comma 1, della legge n. 141 del 2015, il quale stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono accordare, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, reca le disposizioni sanzionatorie. Nel dettaglio, il comma 1 statuisce che, chiunque utilizzi le definizioni previste all'articolo 2 o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme al provvedimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro (la modificata operata dal Senato consiste in una definizione più puntuale della condotta illecita).
  I commi da 2 a 5, aggiunti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni.
  Il comma 3 prevede che i proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.
  Il comma 4 stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto.
  Il comma 5 prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
  L'articolo 8, comma 1, prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 159 del 2017, disponendo al riguardo che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame. Si tratta della legge sui piccoli comuni e, in particolare, della disposizione che fornisce una definizione di «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» e di «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile».
  I commi 2 e 3 prevedono la clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione, e stabiliscono la possibilità, per le regioni statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di istituire i loghi in forma bilingue.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge incida sia sulla materia «tutela della concorrenza», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia «alimentazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Nella proposta vi sono inoltre disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferenti alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, sulla quale si registra un'abbondante produzione normativa regionale.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il
comma 1 dell'articolo 5 prevede il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con il quale sono istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari.
  Con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, il quale dispone che i comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco, merita richiamare la sentenza n. 245 del 2013 della Corte costituzionale. Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell'articolo 51, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 23 del 2011, che disponeva, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (ad opera della Giunta regionale in conformità ad un'intesa in sede di Conferenza unificata), l'applicazione dei previgenti criteri regionali (articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2007). La Corte ha dapprima richiamato la sentenza n. 98 del 2013, in cui si è sottolineato che «la direttiva n. 2006/123/CE – pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche (...) – consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati)», così come previsto, in termini generali, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo di attuazione n. 59 del 2010. L'articolo 70, comma 5, del suddetto decreto legislativo consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo che, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. La normativa nazionale è stata considerata «“indiscutibilmente riconducibile alla materia 'tutela della concorrenza' (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012)”»; pertanto, posto che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione», sono stati giudicati «inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)». Nel caso di specie, si è osservato che il suddetto articolo 70, comma 5, stabilisce che, «attraverso lo strumento dell'intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime (con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo)». La norma impugnata è stata così ritenuta illegittima, perché al modello prefigurato dal legislatore statale ha contrapposto «autonomamente scelte unilaterali del legislatore regionale, prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo». Peraltro, in data 5 luglio 2012 è intervenuta l'intesa in sede di Conferenza unificata,
espressamente adottata in attuazione della citata disciplina nazionale.
  Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, in relazione alla previsione di elementi identificativi di provenienza geografica e caratteristiche dei prodotti (loghi, marchi, e così via) va tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
  In talune occasioni la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato illegittime previsioni normative che autorizzassero l'indicazione di un marchio di origine, in quanto in contrasto con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione (richiama ad esempio le sentenze n. 86 e n. 191 del 2012 e n. 66 del 2013, n. 292 del 2013).
  In particolare, nella sentenza n. 86 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma della Regione Marche n. 7 del 2011 che ha introdotto un marchio «di origine e di qualità», denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)», sottolineando il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. La Corte ha in particolare evidenziato che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato una nozione ampia di «misura di effetto equivalente», nozione riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative». Coerentemente con questi principi, la Corte, «constatata quanto meno la possibilità della norma censurata di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, ne ha dichiarato l'incostituzionalità». In maniera analoga, con la sentenza n. 191 del 2012 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio n. 9 del 2011 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio) evidenziando che «gli articoli da 34 a 36 del TFUE – che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell'articolo 117 della Costituzione – vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”».
  Al tempo stesso, la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato la compatibilità con il diritto UE di indicazioni di origine dei prodotti se riferite a specifici prodotti e se finalizzate alla valorizzazione delle identità territoriali e dell'origine quando tali elementi assumano particolare rilievo per le caratteristiche intrinseche del prodotto (sentenza 18 novembre 2003 e sentenza 7 novembre 2000).
  Da ultimo, nella Comunicazione della Commissione europea recante «Guida agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)», si ribadisce che «le norme nazionali che impongono l'indicazione dell'origine del prodotto sul prodotto stesso o sull'etichettatura costituiscono una misura di effetto equivalente contraria all'articolo 34 TFUE. La Corte ha infatti statuito che le norme nazionali sull'indicazione obbligatoria dell'origine possono indurre i consumatori ad acquistare prodotti nazionali a scapito di prodotti equivalenti originari di altri Stati membri. Tali norme hanno secondo la Corte l'effetto di rendere più difficile lo sbocco in uno Stato membro della produzione degli altri Stati membri». Al tempo stesso, nella predetta Comunicazione si evidenzia che «la Corte ha statuito che gli Stati membri sono competenti a stabilire regimi di qualità dei prodotti agricoli messi in commercio sul loro territorio e possono subordinare l'uso di denominazioni di qualità al rispetto di tali regimi. Detti regimi e denominazioni non possono tuttavia essere legati alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì dovrebbero unicamente dipendere dal possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge», specificando che «la Corte ha accettato i regimi di qualità stabiliti nel diritto
nazionale se questi consentono l'importazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da altri Stati membri, recanti le rispettive denominazioni, anche nel caso di denominazioni simili, analoghe o identiche a quelle previste dalla normativa nazionale».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00166 e n. 8-00167).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che la relatrice, Baldino, ha riformulato la risoluzione a sua prima firma, aderendo alle richieste di riformulazione avanzate dalla rappresentante del Governo nella seduta del 19 aprile scorso.
  Fa presente che anche il deputato Prisco ha riformulato la risoluzione a sua prima firma, aderendo a sua volta alle richieste di riformulazione avanzate dalla rappresentante del Governo.
  Segnala che le risoluzioni, come riformulate, saranno poste in votazione, prima la risoluzione presentata dalla relatrice, poi la risoluzione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia.

  La Commissione approva la risoluzione presentata dalla relatrice Baldino, come riformulata, che assume il numero 8-00166 (vedi allegato 3).

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di risoluzione a prima firma Prisco.

  La Commissione approva la risoluzione a prima firma Prisco, come riformulata, che assume il numero 8-00167 (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni.
C. 3144, approvata dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e informa che nella seduta di ieri la Commissione Bilancio, unica Commissione alla quale il provvedimento è assegnato in sede consultiva, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.
  Pertanto, nella seduta odierna si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore, Stefani, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea ed esprime apprezzamento per l'accelerazione dell'iter, auspicando che tale accelerazione consenta l'approvazione definitiva del provvedimento in tempo utile per renderlo applicabile alle consultazioni elettorali previste per il 12 giugno prossimo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, condivide la soddisfazione per la rapidità con la quale è stato possibile portare a conclusione l'esame del provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e si associa alle considerazioni del deputato Iezzi, ricordando come anche il suo gruppo, al pari di tutti gli altri, abbia aderito alla proposta di rinunciare alla presentazione degli emendamenti, proprio al fine di consentire l'accelerazione dell'iter.

  La Commissione delibera di conferire al relatore, Stefani, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi.
(Esame e rinvio – Adozione del testo base) .

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, nell'avviare l'esame delle proposte di legge, segnala innanzitutto come il testo della proposta di legge costituzionale C. 3531, approvata dal Senato in prima deliberazione, costituisca la sintesi di sei differenti, ma convergenti, proposte di legge costituzionale presentate al Senato (S. 747 Iannone, S. 2262 Sbrollini, S. 2474 Biti, S. 2478 Augussori, S. 2480 Garruti e S. 2538 Gallone).
  Illustra quindi il contenuto della proposta di legge costituzionale C. 3531, che si compone di un unico articolo, essa aggiunge di un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione, stabilendo che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
  Rileva al riguardo come la scelta del verbo «riconosce» richiami, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta costituzionale, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà «pre-esistente», in qualche senso «pre-giuridica», di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.
  In particolare, il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.
  La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.
  A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.
  Inoltre, sottolinea come lo sport abbia una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.
  Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, precisa altresì che l'espressione «attività sportiva» è stata preferita a «sport» perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione.
  La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva «in tutte le sue forme» è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).
  Rammenta, infine, che il nuovo ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando il coinvolgimento di tutti gli enti costitutivi della Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato), ciascuno secondo le rispettive competenze, nel riconoscimento dei valori dell'attività sportiva.
  Per quanto riguarda le proposte di legge costituzionale, abbinate alla proposta di legge approvata dal Senato, in quanto vertenti sulla medesima materia, esse presentano consonanze significative rispetto alla proposta di legge C. 3531.
  In particolare, la proposta di legge costituzionale C. 586, d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche, recante «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport» aggiunge due nuovi commi nell'articolo 33.
  Il primo nuovo comma sancisce il principio secondo cui la Repubblica promuove lo sport nelle sue discipline e manifestazioni e ne sostiene la funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute.
  Il secondo nuovo comma prevede un riferimento alla valorizzazione dell'associazionismo sportivo nelle forme del volontariato.
  La proposta di legge costituzionale C. 1436 Butti, recante «Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto all'esercizio dell'attività sportiva» differisce circa la scelta della sede della materia e la delimitazione del contenuto normativo.
  Segnala come la proposta di legge costituzionale C. 1436 preveda l'aggiunta di un nuovo comma alla fine dell'articolo 9 della Costituzione, preferendo quindi intervenire sui principi fondamentali, includendovi il diritto all'esercizio dell'attività fisica, e inserendo in tale ambito un riferimento all'articolo 32 della Costituzione, sancendo che il predetto diritto all'esercizio dell'attività fisica è considerato anche quale parte integrante del diritto fondamentale alla salute.
  Per quel che attiene alle altre proposte di legge costituzionale abbinate, esse si propongono di modificare l'articolo 32 della Costituzione, introducendovi il diritto all'attività sportiva come componente del diritto alla salute, differenziandosi per alcuni profili normativi e attuativi.
  Nello specifico, la proposta di legge C. 731 Prisco, recante «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione dell'accesso alla pratica sportiva», stabilisce che la tutela della salute si realizza anche mediante la promozione delle attività volte a impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona, sancendo in tale ambito il principio secondo cui la Repubblica agevola l'accesso alla pratica sportiva.
  La proposta di legge costituzionale C. 2998 Versace, recante «Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport», inserisce un nuovo comma nel predetto articolo 32, il quale stabilisce che la Repubblica riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, esplicitando in tale ambito l'accezione educativa e sociale del predetto diritto allo sport, e garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla pratica sportiva e l'esercizio della stessa.

  La proposta di legge costituzionale C. 3220 Belotti, recante «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa», inserisce due nuovi commi nel predetto articolo 32.
  Il primo nuovo comma stabilisce che la Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.
  Il secondo nuovo comma prevede che la legge assicuri la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività sportiva e ricreativa.
  La proposta di legge C. 3536 Gagliardi, recante «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela dell'attività sportiva come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», modifica la formulazione del primo comma del predetto articolo 32, aggiunge l'attività sportiva alla tutela della salute, configurando entrambi come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività.
  Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inserisce l'intervento legislativo, ricorda che, nel testo originale del 1948, la Costituzione non conteneva alcun riferimento all'attività sportiva. A tale esito concorsero verosimilmente due fattori: l'esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia; le difficili condizioni economiche e sociali lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiale.
  Di entrambi si trova eco nei lavori dell'Assemblea Costituente, dove peraltro il dibattito sullo sport fu marginale e per lo più incentrato sugli interventi pubblici tesi a garantire, tramite la realizzazione e manutenzione delle strutture necessarie, l'attività motoria e la salute dei giovani. In particolare, nella seduta del 19 aprile 1947, in sede di discussione su quello che sarebbe divenuto l'articolo 31, l'on. Giuliano Pajetta richiamava l'attenzione sul «problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra, o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa; ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese».
  Gli unici riferimenti allo sport in fonti di rango costituzionale erano previsti, sin dalla loro approvazione e con disposizioni tutt'ora in vigore, da due Statuti speciali: quello del Trentino-Alto Adige (all'articolo 9, n. 11) che assegna alla potestà legislativa concorrente la materia «attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature»; quello del Friuli – Venezia Giulia (all'articolo 4, n. 14) che attribuisce alla potestà legislativa regionale primaria la materia «istituzioni sportive».
  È solo con la riforma del Titolo V, operata nel 2001, che lo sport trova ingresso in Costituzione, sia pur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l'articolo 117, comma terzo, infatti, annovera «l'ordinamento sportivo» fra le materie di competenza concorrente. Circa tale previsione, si è diffusamente osservato come la formula costituzionale non abbia inteso negare il principio consolidato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statuale (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2011) ma si tratta di orientamento risalente e condiviso anche nella giurisdizione ordinaria e amministrativa.
  Rileva una caratterizzazione analoga, per taluni profili, in alcuni atti normativi statali di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato a Regioni ed enti locali (ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 o il decreto legislativo n. 112 del 1998, con riguardo ad attività promozionali, realizzazione e gestione d'impianti, finanziamenti). Sottolinea come solo di recente l'accesso alla pratica sportiva e la sua valenza sul piano educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico abbiano trovato ampio riconoscimento. Tra le disposizioni legislative vigenti in materia, segnala quelle della legge n. 107 del 2015. Nello specifico, la predetta legge intende:

   garantire nelle istituzioni scolastiche «il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore» (articolo 1, comma 369, lettera e);

   incentivare «l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport» (articolo 1, comma 369, lettera a);

   perseguire il più generale obiettivo formativo del «potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano», anche con quote dedicate della dotazione organica di personale (articolo 1, comma 616).

  Rammenta al riguardo che il decreto-legge n. 185 del 2015, sul fronte dell'inclusione, ha istituto il fondo «Sport e Periferie», finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana (articolo 15). Successivamente, la legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 629), ha trasformato la preesistente Coni Servizi s.p.a. in Sport e Salute s.p.a., ampliandone dotazioni e funzioni.
  Sul fronte politiche sanitarie, fra gli esempi recenti, segnala altresì che il 3 novembre 2021 è stato adottato, con Accordo Stato-Regioni, il documento recante le «Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie», redatto dal Tavolo di lavoro per la promozione dell'attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive, istituito con Decreto del Ministro della salute 25 luglio 2019.
  In linea di continuità, la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio: al dichiarato fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.
  Da ultimo, il PNRR si è inserito trasversalmente rispetto a molti dei filoni tematici sopra delineati, stanziando per il settore 1 miliardo di euro.
  Auspica che l'iter possa procedere celermente, in modo da consentire l'approvazione della proposta di legge costituzionale in esame prime della conclusione della Legislatura, venendo incontro alle sollecitazioni in tal senso provenienti dal mondo dello sport e da tutte le forze politiche.

  Emanuele PRISCO (FDI) condivide l'esigenza di accelerare l'iter al fine di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento entro la conclusione della Legislatura, e in tale ottica dichiara fin d'ora la disponibilità del suo gruppo a rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, auspicando che analoga disponibilità venga manifestata da tutti i gruppi.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), dichiara, a nome del suo gruppo, di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di pervenire all'approvazione del provvedimento in tempi celeri.

  Vittoria BALDINO (M5S), dichiara, a nome del suo gruppo, di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, prende atto che tutti i gruppi concordano di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti; si riserva quindi di sollecitare alle Commissioni competenti in sede consultiva l'espressione del parere sul testo base.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la prossima settimana.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che non sono pervenuti ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Pastorino 1.6 dichiarato nella seduta di ieri. Chiede quindi alla relatrice, Bordonali, come intenda procedere ai fini dell'esame delle proposte emendative.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, chiede di rinviare l'esame del provvedimento di due settimane, in quanto sono necessari alcuni approfondimenti ai fini dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni, ritiene di poter accogliere la richiesta della relatrice.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, comunica che la deputata Ferro sottoscrive l'emendamento Meloni 1.18.
  Ricorda che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Montaruli 1.17.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.17, rileva come esso sia analogo al precedente emendamento Fogliani 1.16 e sia volto a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che costituisce una parte essenziale del provvedimento, sul quale Fratelli d'Italia ribadisce la propria netta contrarietà.
  Ricorda come Fratelli d'Italia, in un'ottica costruttiva, abbia presentato una formulazione alternativa del testo, attraverso la presentazione di uno specifico emendamento, sul quale tuttavia non si segnalano aperture da parte delle forze politiche che sostengono il testo.
  Ritiene certamente condivisibile l'esigenza di accelerare i tempi per l'esame delle richieste di concessione della cittadinanza, ma ritiene imprescindibile che la presentazione della richiesta sia riservata esclusivamente a coloro che abbiano compiuto la maggiore età, anche a tutela del richiedente, in quanto è necessaria la piena consapevolezza di tutte le implicazioni dell'ottenimento della cittadinanza italiana, a partire dalla perdita della cittadinanza del Paese di origine laddove la legge di tale Paese non consenta il possesso della doppia cittadinanza. Giudica, pertanto, del tutto inopportuna la previsione della possibilità di richiedere la cittadinanza prima del compimento della maggiore età.
  Sottolinea come il requisito della frequenza di un percorso formativo di cinque anni sia del tutto inadeguato alla verifica dell'effettiva integrazione del richiedente, in quanto la norma non specifica né il contenuto dei percorsi formativi richiesti, né la collocazione temporale del quinquennio. Ritiene, dunque, che debbano essere previsti requisiti molto più stringenti.
  Ricorda come l'obiezione di fondo mossa dalla sua parte politica rispetto al provvedimento in esame derivi dalla considerazione per cui la cittadinanza deve costituire il completamento di un percorso e deve pertanto essere preceduta da un'effettiva integrazione nella comunità nazionale e sottolinea come, per verificare l'effettività di tale integrazione, non possa certo essere considerato sufficiente un percorso formativo di cinque anni, non meglio specificato.
  Rileva come, da un lato, lo Stato debba fornire tutti gli strumenti possibili per favorire l'integrazione, ma come, dall'altro, la verifica dell'effettiva integrazione ai fini della concessione della cittadinanza debba avvenire in modo rigoroso. Ritiene quindi che il provvedimento in esame, non prevedendo tale rigorosa verifica dell'avvenuta integrazione, sia in realtà volto a introdurre uno ius soli mascherato.
  Alla luce di tali considerazioni, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.17, ribadendo al tempo stesso la disponibilità al confronto, a partire dalle proposte emendative presentate dal suo gruppo, a condizione, tuttavia, che da parte dei sostenitori del provvedimento venga meno l'atteggiamento di pregiudiziale chiusura al dialogo finora manifestato.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) invita i gruppi a svolgere una riflessione – magari proprio in questo fine settimana, nel quale si augura che chi parteciperà a manifestazioni eviterà di sbandierare vessilli della NATO – al fine di comprendere che la cittadinanza non può rappresentare un presupposto rispetto all'integrazione dello straniero, ma dovrebbe essere il risultato finale di un percorso progressivo verso tale integrazione.
  Dopo aver ricordato che il caso di taluni Paesi, tra i quali richiama la Francia, è emblematico per quanto riguarda la non necessaria corrispondenza tra cittadinanza e integrazione, ribadisce che il suo gruppo è contrario a qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori stranieri, i cui diritti fondamentali peraltro risultano già ampiamente garantiti dal nostro ordinamento, ed è disponibile a confrontarsi nel merito qualora vi fosse realmente la volontà di superare, a favore di tutti, talune specifiche problematiche di natura concreta, ad esempio quelle determinate dalle lungaggini burocratiche, come nel caso a più riprese richiamato riguardante l'organizzazione difficoltosa dei viaggi all'estero per le scuole.
  Ritiene invece inaccettabile utilizzare strumentalmente l'argomento della tutela dei minori per perseguire il loro reale scopo, che è la naturalizzazione dei loro genitori, piuttosto che preoccuparsi delle vere emergenze del Paese.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Montaruli 1.17, esprimendo netta contrarietà rispetto a un provvedimento che non risponderebbe ad alcuna emergenza in materia di cittadinanza. Osserva, infatti, che l'Italia è ai primi posti per quanto riguarda i dati della naturalizzazione degli stranieri, ricordando che dal 2010 al 2019 le naturalizzazioni sono state circa un milione e 180 mila.
  Fa notare come il suo gruppo non esprima una posizione ideologica, ma intenda affrontare talune questioni in termini pratici, nel presupposto che nel Paese non esiste alcuna distinzione tra minori stranieri e minori italiani per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali. Ritiene che il provvedimento in esame rischi di determinare una vera e propria emergenza immigrazione, che l'Italia non può permettersi, considerata la recente crisi internazionale.
  Dopo aver fatto notare che l'atteggiamento di certi gruppi appare divisivo ed ideologico, ritiene necessario affrontare le vere emergenze del Paese, come quelle nel campo economico ed energetico o come quelle attinenti alla sicurezza nelle città, tema sul quale ricorda, peraltro, come si sia tentato di smontare, sulla spinta di alcuni gruppi, la riforma messa in campo dall'ex Ministro dell'Interno Salvini.
  Svolgendo un'ultima considerazione, intende stigmatizzare ancora una volta l'atteggiamento del rappresentante del Governo nell'espressione dei pareri, che ritiene sia stato scorretto e poco rispettoso del ruolo del Parlamento, dal momento che avrebbe dovuto rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative e non solo su alcune.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.17.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per martedì 26 aprile prossimo.

  La seduta termina alle 14.30.

I Commissione - giovedì 21 aprile 2022

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   evidenziato come il provvedimento rechi disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché di monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto;

   evidenziato come l'articolo 1, comma 2, preveda che «con decreto» siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma, senza specificare la natura del decreto e il soggetto chiamato ad adottarlo;

   evidenziato come l'articolo 3, comma 2, preveda l'attribuzione all'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura anche delle competenze spettanti all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura istituito dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1997, senza tuttavia precisare se l'Osservatorio debba intendersi soppresso;

   evidenziato come l'articolo 5, comma 8, preveda che, con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo, senza specificare a quali commi dell'articolo il regolamento dovrebbe dare attuazione, nonché senza prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario dello Stato», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appaiono prevalenti, nonché alla materia agricoltura, attribuita alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   rilevato, in particolare, come la giurisprudenza costituzionale riconduca alla materia «tutela della concorrenza» le agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile;

   rilevata l'opportunità, a fronte dell'evidenziato intreccio di competenze, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'adozione dei provvedimenti attuativi, rispetto a quelle già previste dal testo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la natura del decreto ivi previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo;

   b) al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura debba intendersi soppresso a seguito dell'attribuzione, ivi prevista, delle sue competenze all'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   c) al comma 5 dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni, quale ad esempio l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura previste dal medesimo articolo 4;

   d) al comma 8 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali commi dell'articolo medesimo il regolamento ivi previsto dovrebbe dare attuazione, nonché di prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell'articolo stesso.

ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 183 – B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;

   richiamato come il Comitato abbia già esaminato in prima lettura il provvedimento, esprimendo su di esso, nella seduta dell'11 ottobre 2018, parere favorevole con un'osservazione, la quale è stata recepita nel corso del successivo iter;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge incida sia sulla materia «tutela della concorrenza», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia «alimentazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   evidenziato inoltre come la proposta contenga disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferenti alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, sulla quale si registra un'abbondante produzione normativa regionale;

   osservato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già stabilisca, in ottemperanza all'osservazione contenuta nel parere espresso dal Comitato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento, alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare al comma 1 dell'articolo 5, che prevede il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale sono istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari;

   ribadita, con riferimento al citato articolo 5, che contempla l'istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta», l'esigenza di tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito alla compatibilità di previsioni che stabiliscano elementi identificativi circa la provenienza geografica e le caratteristiche dei prodotti (quali, appunto, loghi e marchi) con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA (N. 8-00166)

   La I Commissione,

   all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

   rilevato come l'esame della Relazione abbia consentito alle Commissioni parlamentari di avviare il monitoraggio circa lo stato di realizzazione del PNRR e circa i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   sottolineata la rilevanza cruciale di un adeguato e costante coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, nonché nell'individuazione degli eventuali correttivi da apportare al meccanismo di governance dello stesso PNRR;

   preso atto degli importanti elementi di informazione acquisiti durante il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame della Relazione, in particolare in occasione delle audizioni della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

   sottolineato positivamente come il documento in esame, che costituisce la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano (Doc. CCLXIII, n. 1), segnali il raggiungimento, da parte dell'Italia, dei 51 traguardi e obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea;

   rilevato come, per quanto riguarda ai profili di interesse della Commissione Affari costituzionali, rilevino principalmente gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico, che il PNRR considera prioritari ai fini del rilancio del sistema Paese, per la cui realizzazione il PNRR prevede due aree di intervento nell'ambito della Componente 1 della Missione 1;

   evidenziato, in tale contesto, come, tra gli obiettivi conseguiti entro il termine previsto del 31 dicembre 2021, si annoverino, quanto ai profili maggiormente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione: l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, di cui all'articolo 53 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione del contesto normativo per facilitare gli interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quali la migrazione al cloud e la interoperabilità tra le amministrazioni, di cui agli articoli 39 e 41 del predetto decreto; l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR e l'assunzione del pool di 1.000 esperti da impiegare a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica, nonché il completamento delle relative procedure di assunzione; l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021;

   rilevata, in particolare, l'esigenza di proseguire nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, soprattutto attraverso la creazione di infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, l'interoperabilità dei dati, l'offerta di servizi digitali e la sicurezza cibernetica, in quanto tale processo costituisce uno degli assi strategici attorno al quale sviluppare l'intero Piano;

   evidenziati, a tale particolare riguardo, i passi avanti compiuti, nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, quanto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 52 del 2021, alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, che si concluderanno entro il 2022;

   preso altresì atto, quanto all'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al cloud per le PA locali, il quale ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati, che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

   sottolineata la rilevanza delle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico;

   considerata la necessità di potenziare le risorse umane in forza agli enti locali, principale fulcro della realizzazione dei progetti legati all'attuazione del PNRR;

   richiamata in questo quadro l'importanza dell'Investimento 1.4, Servizi digitali e cittadinanza digitale, che ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori, segnatamente per quanto attiene all'accessibilità dei servizi, ai pagamenti tramite PagoPA, all'applicazione IO, al Sistema pubblico di identità digitale (SPID), alla Carta d'identità elettronica (CIE), all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e alla Piattaforma notifiche digitali;

   valutata positivamente, in tale contesto, l'attivazione, dal novembre 2021, del servizio del portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), attraverso il quale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali in modo autonomo e gratuito, per sé o per un componente della propria famiglia, accedendo con la propria identità digitale e senza necessità di recarsi fisicamente allo sportello;

   sottolineata l'esigenza di accelerare e ampliare l'impatto degli investimenti per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, tra le quali assume rilievo nevralgico il Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali, al fine di per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure;

   sottolineata l'esigenza di perseguire gli obiettivi della semplificazione, intesa sia come semplificazione normativa sia come semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti, in quanto componenti che devono accompagnare l'intera attuazione del PNRR;

   evidenziato, in particolare, come la semplificazione normativa costituisca un intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese, trasversale rispetto a tutte e sei le missioni del Piano, superando i limiti incontrati nell'azione di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tramite il potenziamento delle strutture amministrative a ciò deputate e interventi mirati di miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione, segnatamente attraverso: il rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa, tramite il reclutamento delle professionalità necessarie; l'adozione di provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione; la costituzione, nell'ambito del DAGL, di un'apposita unità per la semplificazione normativa; l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione;

   rilevata, a tale ultimo riguardo, l'importanza dell'Investimento 1.3, Dati ed interoperabilità, rispetto all'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le pubbliche amministrazioni secondo il principio dell'once-only («una volta per tutte»), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni, sia attraverso lo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), sia attraverso lo Sportello digitale unico, che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati membri e la digitalizzazione di procedure e servizi;

   considerato che italiadomani.gov.it., in quanto portale ufficiale dedicato a «Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», è lo strumento a disposizione di tutti i cittadini per controllare e monitorare i contenuti del Piano, nonché il percorso di attuazione delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento;

   evidenziato, quanto alla semplificazione amministrativa, come gli investimenti e le azioni in materia dovranno perseguire le finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini, non solo attraverso misure di carattere normativo, ma anche con interventi organizzativi, soprattutto a livello locale, nonché con investimenti nel personale, nel riordino di processi e procedure e nelle risorse strumentali e tecnologiche;

   rilevato, in particolare, come tali misure dovranno perseguire alcuni obiettivi specifici: ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa economica; liberalizzare, semplificare (anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare e uniformare le procedure; digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive; monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e per la loro comunicazione;

   sottolineato come gli investimenti organizzativi e strumentali in materia dovranno concentrarsi: sull'assistenza tecnica a livello centrale e locale, a supporto delle amministrazioni territoriali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure; sulla semplificazione e standardizzazione delle procedure, realizzando uno screening dei procedimenti amministrativi e introducendo conseguenti meccanismi di semplificazione; sulla digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la definizione di standard tecnici comuni di interoperabilità, per dare piena attuazione al richiamato principio «once-only»; sul monitoraggio e la comunicazione delle azioni di semplificazione; sulla realizzazione di un'amministrazione pubblica orientata ai risultati, con l'introduzione di nuove iniziative di benchmarking nelle amministrazioni e di specifici incentivi alle performance collegati ai risultati ottenuti, anche attraverso una riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV);

   valutati al riguardo positivamente gli interventi, già attuati con il decreto-legge n. 77 del 2021 e con il decreto-legge n. 152 del 2021, per semplificare e accelerare in primo luogo le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR;

   sottolineato il rilievo centrale attribuito alla strategia per la parità di genere, in quanto rappresenta una delle tre priorità trasversali del Piano in termini di inclusione sociale (unitamente a Giovani e Mezzogiorno), anche al fine di colmare il divario che ancora separa sotto questo profilo il nostro Paese dai Paesi più avanzati;

   segnalato, in particolare, come la strategia nazionale per la parità di genere dovrà svilupparsi attraverso un approccio multidimensionale che coinvolga le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali, e dovrà perseguire gli obiettivi di: individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico; conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale;

   rilevata, altresì, l'esigenza di rafforzare ulteriormente le risorse umane e strumentali delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

   sottolineata l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

   considerato che, secondo il rapporto annuale dell'Ufficio lotta antifrode della Commissione europea (O.L.A.F.), l'Italia risulta quarta per numero di irregolarità nella gestione di tali fondi nel periodo 2015-2019;

   rilevata l'importanza della direttiva europea n. 2019/1937 sul whisteblowing, quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti in ambito professionale, non ancora integralmente recepita nel nostro Paese;

   segnalata l'esigenza, oggetto dell'Investimento 1.5, Cybersecurity, di rafforzare le infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese, a partire dall'attuazione della disciplina prevista dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, avviata con il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha definito l'architettura nazionale di cybersicurezza e ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui sono stati adottati i regolamenti di organizzazione, del personale e di contabilità;

   evidenziata l'esigenza di potenziare il Servizio civile universale, inteso quale strumento di formazione e integrazione delle giovani generazioni nella vita sociale, culturale e politica del Paese, nonché di potenziare il Servizio civile digitale, avviato in via sperimentale nel 2021, che prevede il reclutamento di giovani per aiutare gli utenti ad acquisire competenze digitali di base,

impegna il Governo:

   a) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di intensificare la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di celerità, efficienza e trasparenza della elaborazione, realizzazione, finanziamento ed esecuzione dei singoli progetti, anche attuati dai piccoli comuni, garantendo a tutti i cittadini un pieno monitoraggio delle attività prodromiche al finanziamento delle opere;

   b) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare tutte le iniziative necessarie per accrescere la capacità amministrativa e gestionale degli enti locali, anche di minore dimensione, in caso di criticità nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché gli stessi possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR, anche sull'esempio del Portale PA digitale 2026 recentemente messo a disposizione degli enti locali e del Digital transformation office incardinato presso il MITD, valorizzando la Piattaforma di servizi a supporto di regioni, province, città metropolitane e comuni per l'attuazione del PNRR, realizzata dal Governo in sinergia con CDP-Invitalia-MCC, tesa all'assistenza costante e al monitoraggio della capacità progettuale degli enti locali, al fine di scongiurare il rischio che le realtà territoriali con maggiori necessità di investimenti possano risultare destinatarie di risorse insufficienti;

   c) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di assumere le iniziative, anche normative, necessarie a potenziare le risorse umane in forza agli enti locali, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, sia tramite l'indizione di nuove procedure concorsuali che favoriscano l'assunzione di giovani, sia tramite il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali, al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico e qualificato necessario, implementando le risorse con personale altamente specializzato, in tal modo agevolando la realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   d) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di provvedere all'adeguamento e all'integrazione del portale «ItaliaDomani», implementandone la fruibilità e la comprensione in favore di tutta l'utenza, aggiornando le informazioni, al fine di garantire una piena accessibilità non limitata ai singoli bandi, ma relativa allo stato di avanzamento dei progetti in considerazione della singola missione, con l'obiettivo di consentire un monitoraggio trasparente dell'attuazione del Piano;

   e) sul terreno della digitalizzazione, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di ottimizzare, altresì, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che, tra i diversi benefici, potrà consentire il superamento delle tessere elettorali ai fini dell'espressione del voto e la semplificazione delle relative modalità e, più in generale, a valorizzare il rapporto tra accesso agli strumenti digitali ed effettivo esercizio dei diritti di partecipazione;

   f) a recepire la direttiva europea n. 2019/1937 sul whisteblowing – che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021 – al fine di armonizzare la disciplina italiana quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti in ambito professionale;

   g) ad intraprendere iniziative per rendere più efficiente ed efficace il contrasto da parte delle pubbliche amministrazioni alle irregolarità nella gestione dei fondi UE;

   h) in merito alla promozione della parità di genere, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di sviluppare, quanto prima, specifici indicatori per monitorare l'impatto degli interventi sulle relative politiche.
(8-00166) «
Baldino».

ALLEGATO 4

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA (N. 8-00167)

   La I Commissione,

   all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

   premesso che:

    il documento in esame rappresenta «la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il suo scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti»; la Relazione muove dall'assunto che «il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026»;

    alla luce del nuovo scenario determinato dal rincaro dei materiali e dell'energia, appare sempre più evidente la necessità di ripensare criteri, obiettivi e priorità del Piano, come anche richiesto dalle imprese; occorre avviare una nuova negoziazione in sede europea per adattare il Piano al mutato contesto economico;

    l'Europa deve essere costruita anche sul pilastro della solidarietà nei confronti degli Stati che si troveranno a pagare maggiormente gli effetti indiretti delle sanzioni applicate contro la Russia in conseguenza della deliberata invasione dell'Ucraina;

    nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, si esprime soddisfazione per l'accoglimento delle istanze di FDI quanto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

    l'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al cloud per le PA locali, ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati e che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

    nell'ottica di assicurare la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'amministrazione centrale deve garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

    in sede di attuazione del PNRR, tuttavia, l'Italia ha previsto un nuovo e complesso sistema di monitoraggio e controllo, che allo stato attuale risulta non essere ancora operativo, tanto che le amministrazioni centrali e locali si trovano costrette a continuare a fare affidamento sui loro normali sistemi di gestione del bilancio; questo può determinare ritardi e mancato raggiungimento degli obiettivi;

    tale situazione non solo impedisce di fornire il livello di garanzia richiesto dalla Commissione europea per quanto attiene al pieno rispetto delle vigenti normative, anche con particolare riferimento al contrasto degli illeciti, ma comporta anche il concreto rischio di doppi finanziamenti al medesimo progetto;

    a livello centrale si sconta il ritardo nella messa a punto del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di monitoraggio, con la conseguenza che le amministrazioni devono ancora inserire i dati manualmente, aumentando il rischio di errore nelle informazioni inserite, mentre, soprattutto a livello locale, ma non solo, le amministrazioni soffrono della carenza di personale adeguatamente formato;

    stando alla norma che ne reca l'istituzione, il sistema ReGIS è finalizzato a «supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU» e, contestualmente, ad aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;

    la rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS appare pertanto di prioritaria importanza, al fine di non incorrere nella violazione di un obbligo derivante dagli accordi siglati in sede di Unione europea e scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre il contributo da erogare, o, addirittura, chiedere il rimborso anticipato del prestito;

    le amministrazione locali soffrono da tempo di una scarsa capacità di progettazione, controllo e verifica dei progetti di investimento, a seguito della progressiva riduzione del personale dipendente, soprattutto nei ruoli tecnici, non rimpiazzato negli anni, per il blocco delle assunzioni, e il rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche richiede un lasso di tempo che appare incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi di investimenti obiettivo del PNRR;

    in particolare, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), durante la sua audizione presso la Commissione Bilancio, ha risposto negativamente alla domanda se le amministrazioni comunali riusciranno a spendere le risorse nei tempi previsti, riconducendo tale difficoltà proprio alla carenza di personale;

    l'ANCI ha altresì evidenziato «il tema delle regole semplificate su cui registriamo segnalazioni in ordine alla difficoltà di applicare per investimenti uguali e spesso connessi procedure diverse. Va urgentemente fatta una verifica in ordine alla possibilità di estendere le semplificazioni introdotte dal decreto-legge 77 del 2021 a tutti gli investimenti»;

    un'ulteriore criticità riguarda, infatti, più in generale, l'espletamento delle gare di appalto per i progetti di investimento pubblico: il PNRR prevede la riforma della normativa sugli appalti, che è già stata organicamente riformata nel 2016-2017 e successivamente ha subito interventi correttivi limitati sui criteri di aggiudicazione e il formato di gara, alcuni dei quali a carattere non permanente; a questo si aggiunga l'incertezza interpretativa delle norme, anche in relazione alla mancata adozione dei decreti attuativi delle nuove norme di semplificazione, della costante interpretazione delle norme da parte di ANAC e forse della necessità di ripensare la normativa più a misura delle imprese italiane che non sono, per lo più, grandi oligopolisti;

    l'effettuazione delle gare di appalto in tempi ragionevoli, senza aggravi derivanti da contenziosi presso la giustizia amministrativa, è fondamentale, così come il rafforzamento delle amministrazioni, per realizzare la vasta mole di investimenti del PNRR nei tempi concordati con l'Unione europea (2026);

    il settore dell'edilizia gioca un ruolo fondamentale e strategico per il PNRR, data l'entità di risorse destinate alle missioni che coinvolgono il settore come attore principale, eppure permangono i fattori di incertezza che gravano pesantemente sulle PMI del settore edile, quali i continui cambi di marcia imposti dal Governo con la continua modifica del quadro normativo di riferimento e con i continui annunci di norme che poi svaniscono nel nulla a ridosso dell'approvazione; ultima, in ordine di tempo, la cancellazione dall'articolo 23 del cosiddetto decreto-legge «taglia prezzi» della previsione che avrebbe consentito la sospensione dei cantieri in corso per i forti rincari dei materiali riconoscendo alle imprese la causa di forza maggiore;

    tale norma avrebbe consentito di spostare in avanti i termini su scadenze e stati di avanzamento dell'opera, evitando di far ricadere ancora sulle imprese il costo dei rincari, garantendo una «tregua» che sicuramente non costituiva una soluzione duratura ma era l'unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l'impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità dei materiali, in assenza di correttivi, e di iniziare i nuovi lavori già previsti;

    giova ricordare in proposito che, ad oggi, le imprese non hanno ancora percepito neanche i fondi stanziati in loro favore per il primo semestre 2021, quando i costi delle materie prime erano la metà di quelli attuali;

    in assenza di provvedimenti urgenti e liberi dai lacci della burocrazia, salterà l'intera progettazione del PNRR la cui realizzazione è affidata al settore edile;

    anche la transizione digitale comporta obiettivi molto impegnativi, ai quali il PNRR destina circa il sessanta per cento delle risorse complessive del programma, cui vanno aggiunti gli oneri connessi da destinare alla formazione e riqualificazione della forza lavoro e all'inclusione sociale nello stesso ambito;

   la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021, è strettamente legata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma è irrealizzabile in assenza di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato; in assenza di semplificazione, la burocrazia costituisce un ostacolo insormontabile, sia per accedere ai finanziamenti per le fonti rinnovabili, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio, sia per esempio con riferimento alle pratiche necessarie per accedere al Superbonus 110;

   gli investimenti e le azioni programmati dal Piano hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini, ma senza tutoring a cittadini, imprese e amministrazioni periferiche, l'obiettivo rimarrà irraggiungibile; è proprio la digitalizzazione delle procedure amministrative per le attività produttive che ha fatto saltare l'impianto per il Superbonus 110, perché, in assenza di affiancamento e di personale dedicato e appositamente formato, ne è derivato un aggravio del carico di lavoro per la pubblica amministrazione che ha bloccato anche l'attività ordinaria;

   il Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato che la difesa dei fondi del PNRR dall'assalto delle mafie è tra le priorità del Governo e il Ministero dell'Interno ha previsto unità dedicate presso ogni prefettura per setacciare le società che incassano i fondi, un modello che, grazie allo strumento dell'interdittiva antimafia, ha già dato buoni risultati nelle verifiche per la distribuzione degli aiuti della pandemia;

   negli ultimi due anni sono state bloccate 4.406 imprese, ma per lo sforzo richiesto per i fondi del PNRR, gli organici sono inadeguati: le Prefetture registrano, infatti, carenze di organico del 70 per cento e senza personale non saranno in grado di effettuare i controlli necessari rischiando di fallire in una sfida decisiva per il Paese;

   parimenti, si rileva l'esigenza di rafforzare le risorse umane e strumentali delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

   resta prioritaria, pertanto, l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

   una significativa ed efficace direttrice di intervento dovrebbe inoltre riguardare il potenziamento degli strumenti di videosorveglianza, attraverso l'interconnessione delle telecamere degli enti locali e delle Forze armate quale sistema di prevenzione e di contrasto alla criminalità diffusa e predatoria,

impegna il Governo:

   a) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS, elemento essenziale al fine di consentire un attento e costante monitoraggio dei singoli progetti adottati per l'attuazione del Piano e per scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo o di chiedere il rimborso anticipato del prestito per la grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi;

   b) in questo quadro, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

   c) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare le iniziative opportune a potenziare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche attraverso la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, al fine di potenziarne l'efficacia e la capacità di contrastare fenomeni corruttivi, e scongiurare il rischio del doppio finanziamento dei progetti, e l'inserimento nella pubblica amministrazione di figure professionali tecniche in grado di gestire i progetti e la spesa;

   d) ad adottare in tempi rapidi le riforme necessarie all'attuazione del PNRR nei tempi previsti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti;

   e) ad emanare ulteriori misure che consentano alle imprese del settore edile di non abbandonare i cantieri già aperti e di non rinunciare all'avvio dei nuovi cantieri previsti, a causa del caro materiali, adottando al contempo i provvedimenti di competenza che rendano immediate le erogazioni previste a sostegno del settore, come accade nel resto dei Paesi UE;

   f) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di attivare un fondo rotativo destinato a finanziare l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nelle fasi di progettazione e assistenza tecnica sull'impiego dei fondi del PNRR;

   g) ad adottare le iniziative opportune per:

    1) creare con urgenza le cosiddette reti di facilitazione digitale, attraverso la previsione di sportelli integrati che eroghino il servizio di tutoring digitale per l'accesso ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, con l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini;

    2) favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione attraverso la dotazione di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato;

    3) implementare in modo adeguato il numero dei professionisti da destinare al supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;

    4) semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, mediante l'eliminazione delle strozzature critiche, anche promuovendo l'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, il ricorso allo strumento delle Conferenze decisorie, ove non già previste dalla normativa vigente, nonché, ove possibile, l'estensione dei meccanismi di silenzio-assenso e l'adozione degli strumenti della SCIA;

   h) a garantire sicurezza urbana, controllo del territorio e sorveglianza sul corretto utilizzo dei fondi del PNRR, investendo sull'utilizzo in comune, da parte della polizia locale e delle forze di polizia, dei sistemi di sicurezza tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto – legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché sull'installazione di sistemi di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto – legge n. 14 del 2017, e su uno speciale piano assunzionale che consenta di colmare il gap di organico in capo alle Forze di polizia, ai Vigili del Fuoco e alle Prefetture.
(8-00167) «
Prisco, Montaruli, Meloni».