II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Sui lavori della Commissione ... 48
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 49
Audizione informale, in videoconferenza, di Filomena Gallo, avvocato esperto in diritto di famiglia e biodiritto, di Francesca Re, avvocato penalista, di Cinzia Ammirati, avvocata esperta in diritto di famiglia e di Massimo Clara, avvocato esperto in diritto di famiglia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano ... 52
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (Seguito esame e rinvio) ... 53
ALLEGATO (Proposte emendative approvate) ... 92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 13 aprile 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.50.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna in sede consultiva, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Documento di economia e finanza 2022.
Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo dell'11 aprile, l'esame in Assemblea avrà luogo nella giornata di mercoledì 20 aprile. Pertanto il parere alla V Commissione dovrà essere trasmesso entro la mattinata di martedì 19 aprile.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede quando sia prevista l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia.
Mario PERANTONI, presidente, nel precisare che la Commissione Giustizia è convocata nella seduta di domani per l'espressione del prescritto parere, dà la parola al relatore, onorevole Cataldi, per l'illustrazione del provvedimento.
Roberto CATALDI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) relativo all'anno 2022, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 7 aprile scorso, e predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con allegata la Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di esprimere il prescritto parere alla V Commissione.
A tale riguardo, rammenta che il DEF – articolato in tre sezioni e in una serie di allegati – costituisce il principale strumento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Rammenta altresì che il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati, in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).
Con riguardo al quadro macroeconomico nazionale, fa presente che, secondo quanto riportato nel documento, nel 2021 l'economia italiana ha conseguito un recupero soddisfacente, con una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione (PA) in rapporto al PIL più accentuata del previsto. Secondo quanto riportato dal Governo, la crescita del PIL registrata in corso d'anno dall'Italia (quarto trimestre 2021 su quarto trimestre 2020) è risultata la più elevata tra quella delle grandi economie europee, grazie anche alle politiche di sostegno alle famiglie e alle imprese e al successo della campagna di vaccinazione anti-Covid.
Al parziale deterioramento del quadro economico registrato tuttavia negli ultimi mesi del 2021, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, si è aggiunta l'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime, conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle sanzioni economiche imposte dall'Unione europea, dal G7 e da numerosi altri Paesi. Pertanto, il DEF evidenzia che, a fronte di questi sviluppi, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte che a inizio anno, con previsioni in diminuzione rispetto allo scenario programmatico dell'ultima Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del settembre 2021 (la previsione tendenziale di crescita del PIL passa dal 4,7 per cento al 2,9 per cento per il 2022; dal 2,8 per cento al 2,3 per cento per il 2023; dall'1,9 per cento all'1,8 per cento per il 2024).
Sottolinea che alle difficoltà sopra descritte si aggiungono alcune criticità solo apparentemente secondarie, che coinvolgono singoli settori produttivi o specifiche porzioni di territorio nazionale, rammentando in particolare le aree di crisi industriale complessa nonché i centoquaranta comuni dell'Italia centrale che ancora affrontano le conseguenze del terremoto.
Nonostante il momento difficile, il Governo conferma, da un lato, gli obiettivi programmatici di disavanzo fissati in un quadro congiunturale più favorevole, a riprova della sostenibilità dei conti pubblici, e, dall'altro, l'impegno a promuovere una crescita economica più elevata e sostenibile, accelerando fortemente la diversificazione delle fonti energetiche e il conseguimento di una maggiore autonomia energetica nazionale e dando piena attuazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Ciò premesso, con particolare riferimento al settore della giustizia, il DEF 2022 evidenzia come la riforma del sistema giudiziario, che ha trovato ampio slancio nell'ambito del perseguimento degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contribuirà – sulla base di ipotesi conservative – ad un aumento del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali. La riduzione della durata dei processi e lo smaltimento dell'arretrato che appesantisce il sistema giudiziario dovrebbero infatti, secondo le previsioni, aumentare la produttività del sistema economico, con particolare riguardo allo stimolo degli investimenti. Sulla base di diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per le famiglie e le imprese e stimolare maggiori investimenti, provenienti anche dall'estero.
Nel rammentare che l'obiettivo della riduzione della durata dei processi è stato ripetutamente oggetto delle Raccomandazioni europee al nostro Paese, nel DEF si evidenzia che secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea nell'edizione 2021 dello Justice Scoreboard l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il disposition time più elevato, soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni; inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel terzo trimestre del 2021 si è attestato intorno a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Tendendo conto delle indicazioni dell'Unione europea nonché della domanda di giustizia dei cittadini, il Governo si è dunque prefissato l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026.
Si tratta dei traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore ed ha inserito la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. L'obiettivo generale del Governo è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.
Per quanto riguarda la riforma del sistema giudiziario, il DEF ricorda i provvedimenti legislativi già approvati in attuazione del PNRR. In particolare, si tratta: della riforma del processo civile, prevista dalla legge 26 novembre 2021, n. 206; della riforma del processo penale, prevista dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, e degli interventi in materia di insolvenza, previsti dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, dall'articolo 35-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e, da ultimo, dallo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Nel sottolineare a tale proposito il buon lavoro svolto dalla Commissione Giustizia con riguardo all'esame dei suddetti provvedimenti, evidenzia che, come indicato nel DEF, le riforme della giustizia civile e penale, definite nelle citate leggi delega, vedranno la luce nel 2022, con l'adozione dei relativi decreti attuativi, ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023. Il DEF ricorda, inoltre, che tra le ulteriori riforme che dovranno essere portate a compimento in attuazione degli obiettivi posti dal PNRR, vi è anche la riforma della giustizia tributaria, da completare entro la fine del 2022, il cui disegno di legge è inserito tra i collegati alla manovra di bilancio. La realizzazione di tale riforma costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare la scadenza concordata con la Commissione europea, si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché con legge delega. Anche in questo settore, infatti, l'Italia sconta un elevato arretrato, con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle commissioni tributarie regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente), sia in quelle provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono, secondo il Governo, un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di cassazione. Tale obiettivo sarà perseguito assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico, introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione. Inoltre, in tale ottica, si rafforzeranno le dotazioni di personale e si interverrà, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario. In merito, ricordo che è stata istituita una commissione di studio interministeriale (MEF-Giustizia).
Infine, al di fuori degli obiettivi posti dal PNRR, il Governo ricorda il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, nonché l'intervento effettuato con la legge di bilancio, che ha previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e per coprire i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel DEF il Governo ricorda come il recupero di efficienza del sistema giudiziario sia perseguito con il rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo – istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e valorizzato nel corso del 2021 – volto a dotare il magistrato di un vero e proprio staff di supporto all'attività giurisdizionale, ma anche con la trasformazione digitale del sistema giudiziario e la riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Rammenta, con riguardo al primo aspetto, che il PNRR prevede il reclutamento di personale a tempo determinato da inserire nell'ufficio del processo, tanto negli uffici giudiziari ordinari (2.268 milioni di euro) quanto in quelli amministrativi (41,8 milioni di euro), che dovrebbe per il Governo tradursi in un incremento della produttività, con conseguente riduzione entro il 2026 sia delle cause pendenti che dei tempi di trattazione. A tale proposito rammenta inoltre che, nell'audizione in Commissione del 15 febbraio 2022, la Ministra della Giustizia ha affermato che, all'esito della procedura per il reclutamento di 8.171 addetti all'ufficio del processo, sono stati coperti 7.212 posti, mentre sono rimasti vacanti 959 posti, con una percentuale di scopertura del 12 per cento. Come anticipato dalla Ministra in audizione, per ovviare a tali scoperture, l'articolo 33 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha semplificato la procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso.
Con riguardo alla trasformazione digitale del sistema giudiziario, nell'ambito del PNRR è previsto uno stanziamento di 140,5 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti. In particolare, il PNRR prevede la digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telematico (83 milioni di euro), nonché la progettazione di un data-lake (un software che funge da unico punto di accesso a tutti i dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario) per migliorare i processi operativi della giustizia ordinaria (cui sono destinati 50 milioni di euro) e del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro). È prevista, inoltre, la creazione di una banca dati gratuita e accessibile di tutte le decisioni civili. L'investimento del Ministero della Giustizia è stato avviato a luglio 2021 e si concluderà nel giugno 2026; quello del Consiglio di Stato, avviato nel luglio 2021, terminerà invece nel giugno 2025.
Quanto alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, il Governo evidenzia, in una logica di lungo periodo, gli investimenti per l'efficientamento degli edifici giudiziari, per cui il PNRR prevede uno stanziamento di 410 milioni di euro. L'intervento – da concludere entro il 2026 – si focalizza sulla manutenzione dei beni esistenti nonché sulla tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico-artistico, nelle disponibilità degli uffici dell'amministrazione della giustizia, con l'obiettivo di intervenire su 48 edifici.
A tale proposito rammenta che, nella citata audizione del 15 febbraio 2022, la Ministra della Giustizia ha affermato che gli interventi previsti dal PNRR sono per lo più affidati ai provveditorati delle opere pubbliche e consistono in 38 interventi di grande manutenzione e 10 interventi relativi a cittadelle della giustizia (Trani, Bergamo, Monza, Napoli, Benevento, Perugia, Roma, Latina, Velletri, Venezia).
Sull'argomento, il DEF ricorda che sono state sottoscritte con l'Agenzia del demanio le prime 5 convenzioni per la realizzazione delle cittadelle (segnatamente per quelle di Napoli, Benevento, Perugia, Trani e Bergamo), per un finanziamento complessivo di circa 30 milioni. Inoltre, sono già in corso altre due significative operazioni finanziate con fondi dello stesso Ministero della Giustizia e con l'Agenzia del Demanio in qualità di soggetto attuatore: il «Parco della Giustizia di Bari» e il «Parco della Giustizia di Bologna».
Nel DEF si rammenta, infine, che sono previsti anche interventi di architettura penitenziaria finanziati con le risorse del c.d. «fondo complementare al PNRR».
Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 13 aprile 2022.
Audizione informale, in videoconferenza, di Filomena Gallo, avvocato esperto in diritto di famiglia e biodiritto, di Francesca Re, avvocato penalista, di Cinzia Ammirati, avvocata esperta in diritto di famiglia e di Massimo Clara, avvocato esperto in diritto di famiglia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 16.45.
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.
Mario PERANTONI, presidente, preliminarmente constata che non vi sono obiezioni alla richiesta pervenuta per le vie brevi di attivazione dell'impianto a circuito chiuso, che quindi dispone.
Avverte, quindi, che, prima della seduta, il rappresentante del gruppo Lega ha ritirato le seguenti proposte emendative: Bisa 0.12.13.6, Bisa 0.19.10.11, Bisa 0.19.10.12, Potenti 0.24.5.3, Potenti 0.25.8.4, Turri 0.29.21.5, Morrone 0.29.21.20, Potenti 29.4, Morrone 0.30.11.16, Morrone 0.31.4.2, Morrone 0.31.4.1, Turri 0.31.4.5, Turri 0.31.4.19, Turri 0.31.4.20, Turri 0.31.4.21, Potenti 0.32.2.1 e Turri 0.33.2.14.
Comunica, quindi, che, a seguito di un'attenta valutazione della proposta di riformulazione dell'emendamento Zanettin 0.2.73.67, non pienamente rispondente ai canoni propri della riformulazione, i relatori, concorde il collega Zanettin, hanno presentato il subemendamento 0.2.73.100 (vedi allegato).
Pierantonio ZANETTIN (FI) conferma quanto appena dichiarato dalla presidenza.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che i relatori hanno sostanzialmente riprodotto il subemendamento Zanettin 0.2.73.67. Invita, quindi, la presidenza a valutare la circostanza che ci si trovi di fronte a un nuovo emendamento e che, pertanto, occorra fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.
Mario PERANTONI, presidente, chiarisce che i relatori hanno in realtà presentato un subemendamento all'emendamento 2.73 del Governo, la cui natura accessoria è indubbia.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ribadisce che, a suo avviso, l'intera sostituzione di una lettera dell'emendamento del Governo rappresenta, di fatto, una nuova proposta emendativa.
Maria Carolina VARCHI (FDI) domanda alla presidenza se il subemendamento 0.2.73.100 dei relatori verrà messo in votazione prima del subemendamento Zanettin 0.2.73.67 e se, in caso di approvazione, possa risultare precluso il subemendamento del collega di Forza Italia.
Mario PERANTONI, presidente, chiarisce che il subemendamento dei relatori 0.2.73.100 verrà posto in votazione successivamente al subemendamento Zanettin 0.2.73.67.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) conferma il proprio convincimento che si tratti di una nuova proposta emendativa.
Mario PERANTONI, presidente, invita ad approfondire la questione nel momento in cui in cui si passerà all'esame di tale subemendamento. Avverte, quindi, che la Commissione riprende l'esame dall'emendamento 6.2 del Governo.
Cosimo Maria FERRI (IV) sottolinea l'importanza della discussione sul ruolo dei magistrati destinati all'ufficio del massimario e della Corte di cassazione e ritiene che il Governo avrebbe dovuto essere più chiaro nella scrittura della norma. In particolare, evidenzia come, attraverso l'ufficio del massimario, si possa pensare di avere un accesso più agevolato alla carriera di consigliere di cassazione e, pertanto, ritiene che dovrebbe essere prudentemente posto un limite di permanenza temporale minimo.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) osserva che risultano accantonate alcune proposte emendative riferite all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e, pertanto, poiché il comma 2 dell'emendamento 6.2 del Governo fa riferimento esplicito all'esercizio di tali funzioni, ritiene che non si possa procedere alla votazione prima di avere sciolto la riserva sull'accantonamento stesso.
Mario PERANTONI, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.05.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO evidenzia come nel subemendamento dei relatori l'unico riferimento al massimario che potrebbe in qualche modo legittimare l'impossibilità del voto dell'emendamento 6.2 del Governo è la parte in cui si richiama al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. Sottolinea quindi che le disposizioni che riguardano la regolamentazione dell'ufficio del massimario sono del tutto diverse rispetto alla mera citazione di una pregressa esperienza. Per tale ragione ritiene, fermo restando che si tratta di una decisione della presidenza, che non vi siano difficoltà nel porre in votazione l'emendamento 6.2 del Governo prima del subemendamento dei relatori.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) sottolinea che il subemendamento Zanettin 0.2.73.64 prevede che nella misura in cui per la valutazione e per il collocamento fuori ruolo si debba tenere conto della pregressa esperienza, sia esclusa quella maturata presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi di giurisdizione internazionale. Rammenta che il collega Zanettin ha affermato, nel corso dell'esame, che il collocamento fuori ruolo non è uguale per tutti i magistrati in quanto alcuni incarichi come quelli da lui citati non hanno connotazione politica. Evidenzia che il subemendamento del Governo invece non prevede distinzioni per i vari incarichi fuori ruolo. Si domanda quindi come faccia il rappresentante del Governo ad affermare che l'emendamento 6.2 del Governo non incida sulla materia. Ritiene che la spiegazione offerta dal sottosegretario Sisto sia offensiva dell'intelligenza dei commissari e che, se i relatori ed il Governo non sciolgono l'accantonamento sulla proposta subemendativa del collega Zanettin, non si possa procedere all'esame dell'emendamento del Governo 6.2. A suo avviso la risposta avuta dal rappresentante dell'Esecutivo è inopportuna e si rifiuta di discutere nel merito un emendamento connesso ad un'altra proposta subemendativa accantonata. Nel reputare una indecenza il fatto che il presidente, che dovrebbe essere il garante di tutti, consenta di procedere nell'esame in questa maniera, si domanda per quale ragione i relatori non intervengano. Stigmatizza quindi il grave strappo procedurale che sta avvenendo in Commissione e ribadisce la richiesta di accantonare entrambe le proposte emendative per evitare di fare delle forzature di metodo. Nel preannunciare di voler riferire in Assemblea sulla questione, reputa assurdo il silenzio sulla questione da parte dei relatori.
Walter VERINI, relatore, sottolinea come anche altre volte, a parti inverse, legittime argomentazioni siano state accompagnate da un silente rifiuto. Per quanto riguarda la risposta resa dal rappresentante del Governo, fa presente che i relatori ne condividono la portata e sottolinea di non voler ulteriormente intervenire per evitare che anche le sue parole vengano definite inopportune dalla collega Bartolozzi.
La Commissione approva l'emendamento 6.2 del Governo (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la Commissione procederà ora all'esame del subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) illustra il subemendamento a sua firma 0.7.5.7 volto a prevedere la pubblicazione sul sito intranet di ogni tribunale di qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o di affinità con esercenti la professione forense. A suo avviso tale disposizione, che prevede che vi sia sempre l'incompatibilità, è volta a prevenire disuguaglianze tra i magistrati che operano nelle sedi grandi e quelli che invece operano in quelle più piccole. Reputa, pertanto, che il parere contrario formulato dai relatori sul subemendamento in discussione sia la manifestazione del fatto che la maggioranza parli di cose delle quali non comprende il contenuto.
Cosimo Maria FERRI (IV) sottoscrive il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7 che introduce un principio di trasparenza e che fornisce maggiore credibilità alla magistratura. Sottolinea, inoltre, come anche ai parlamentari sia chiesto di adeguarsi a tale principio, dovendosi assumere l'onere di pubblicare i propri dati economici.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede se il regime di pubblicità prevista dal subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7 debba essere accessibile a tutti o soltanto ai magistrati. Sottolinea, infatti, come tale proposta subemendativa faccia riferimento alla rete intranet e non a quella internet.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede di poter fornire al collega Colletti dei chiarimenti in merito.
Mario PERANTONI, presidente, sottolinea come la presente non sia la sede opportuna per tale discussione.
La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7
Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come la richiesta di chiarimento del collega Colletti non fosse ostruzionistica. Ritiene che la modalità di procedere nella conduzione dei lavori della Commissione non sia pertanto corretta e stigmatizza la mancanza di volontà di approfondire le questioni.
Mario PERANTONI, presidente, precisa che in Commissione non si debba creare un dialogo tra i singoli deputati e che alle richieste di approfondimenti su proposte emendative possano rispondere, qualora lo ritengono opportuno, i relatori che hanno formulato il proprio parere.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene di avere una concezione diversa da quella del Presidente per quanto riguarda le aule parlamentari. Sottolinea, inoltre, come il suo fosse un intervento tecnico e che sarebbe bastato un minuto per poter avere dei chiarimenti.
Mario PERANTONI, presidente, ribadisce che gli approfondimenti debbano essere forniti dai relatori e dal rappresentante del Governo e non dai singoli deputati.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.7.5.9, ritiene che quella in atto sia una «dittatura di voto». Approfitta quindi dell'intervento a sua disposizione per rispondere al collega Colletti e per precisare di essersi limitata nella sua proposta subemendativa a prevedere la pubblicazione sulla rete intranet per una questione relativa alla sensibilità dei dati. Evidenzia quindi che il subemendamento a sua firma 0.7.5.9, attualmente in discussione, estende il regime di pubblicità anche agli agenti di polizia giudiziaria. Manifesta quindi la propria sorpresa nel vedere come i colleghi del Movimento 5 Stelle e quelli della Lega non sostengano tali proposte subemendative.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Bartolozzi 0.7.5.9 ringraziando la collega per i preziosi chiarimenti che lo hanno convinto della bontà del subemendamento.
La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.9.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.7.5.10, identico all'emendamento della Lega che è stato ritirato per ragioni di maggioranza, ne chiarisce le finalità evidenziando l'importanza che sia eliminata la possibilità di deroghe alle fattispecie di incompatibilità senza prevedere precisi limiti. Al riguardo evidenzia il rischio di decisioni discrezionali da parte del CSM.
La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.10.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Paolini 0.7.5.3 osserva come esso non rappresenti una vera soluzione per il problema delle incompatibilità dal momento che si limita a prevedere una mera comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del circondario interessato. In ogni caso, preannuncia il suo voto favorevole.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ringrazia i relatori ed il Governo per avere espresso parere favorevole e concorda con le osservazioni della collega Bartolozzi sul fatto che la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non rappresenti una soluzione definitiva al problema.
Nel segnalare che sono state presentate numerose proposte emendative senza dubbio più incisive, riferisce della prassi consolidata nei Paesi anglosassoni dove è prevista una mera autocertificazione da parte dei magistrati sulle situazioni di incompatibilità. Nell'auspicare che si possa adottare anche in Italia una soluzione analoga, rileva come spesso le situazioni di incompatibilità di fatto siano quelle più critiche. Più in generale ritiene che il tema delle incompatibilità debba essere affrontato anche dal Governo nella sua complessità con misure efficaci.
Cosimo Maria FERRI (IV), preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Paolini 0.7.5.3, che, pur essendo condivisibile, risulterà di fatto non particolarmente utile ad affrontare la questione delle incompatibilità, che, a suo giudizio, andrebbe vista nel suo complesso con serietà. Osservando anche che la Ministra Cartabia dovrebbe avere a cuore il rafforzamento della terzietà dei magistrati, evidenzia altresì come le disposizioni previste dalla riforma rappresentino un intervento troppo prudente e cauto. Aggiunge altresì che il problema delle incompatibilità riguarda fattispecie diverse. Anche su questo profilo, ritiene che la riforma in esame non si rivelerà certamente utile dal momento che si sceglie la strada più semplice e meno incisiva. Stigmatizza il fatto che sia stato espresso parere contrario su numerosi emendamenti certamente più incisivi. Ribadisce, infine, l'importanza di rafforzare la terzietà dei magistrati.
Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sul subemendamento Paolini 0.7.5.3, osserva come questo solleciti ulteriori riflessioni anche sul tema della separazione delle carriere al fine di avere una magistratura giudicante realmente terza. Nel giudicare l'emendamento del collega Paolini, certamente condivisibile, ricorda anche il ruolo sociale cui sono chiamati gli avvocati nelle situazioni di incompatibilità dei magistrati. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), osserva come il dibattito fin qui svoltosi gli abbia ricordato numerosi episodi di incompatibilità, di cui è venuto a conoscenza, che hanno coinvolto magistrati di Cassazione. Al riguardo, osserva come anche su tale profilo la riforma di fatto non individui soluzioni efficaci per affrontare il tema delle incompatibilità sul quale ritiene doverosa una ulteriore riflessione da parte della Commissione.
La Commissione approva il subemendamento Paolini 0.7.5.3 (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.7.5.4, ne illustra le finalità evidenziando l'importanza di salvaguardare il principio della sussistenza delle incompatibilità soprattutto nei casi di esercizio di funzioni direttive di merito. Osserva in proposito come gravi situazioni di incompatibilità vengano in realtà considerate superabili laddove il servizio pubblico della magistratura dovrebbe essere del tutto imparziale. In conclusione, evidenzia come il parere contrario del Governo testimoni la mancanza di volontà effettiva di affrontare il tema delle incompatibilità.
Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sul subemendamento Bartolozzi 0.7.5.4 evidenzia la necessità di criteri trasparenti che consentano di individuare le fattispecie di incompatibilità senza consentire alcuna deroga. Ricorda come spesso il CSM non abbia riconosciuto casi di incompatibilità evidenti assumendo decisioni del tutto discrezionali. In conclusione, nel cogliere l'occasione per ringraziare Radio Radicale per la trasparenza del servizio di trasmissione dei dibattiti, ribadisce come la riforma Cartabia non affronti temi cruciali con chiarezza. In particolare, ritiene che sul tema della incompatibilità non vengano individuati criteri chiari lasciando zone d'ombra dove si inserisce la discrezionalità delle decisioni del CSM e delle sue correnti che in tal modo risultano rafforzate.
La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.4
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'emendamento del Governo 7.5, osserva come esso testimoni la mancanza di volontà nell'affrontare seriamente il tema delle incompatibilità dei magistrati, riferendo numerosi episodi avvenuti nel distretto di Palermo. Al riguardo, condivide alcune delle considerazioni del collega Ferri che ha evidenziato come i magistrati appartenenti a determinate correnti vengano da queste protetti mentre i magistrati indipendenti, che svolgono con serietà il proprio lavoro, non ricevono il medesimo trattamento. In conclusione, ritiene che l'approvazione della riforma Cartabia si tradurrà in un ulteriore vantaggio per i magistrati protetti dalle correnti.
Cosimo Maria FERRI (IV), con riferimento ai contenuti dell'emendamento del Governo 7.5, osserva come siano state utilizzate le stesse espressioni contenute nelle delibere del CSM senza peraltro rafforzare il principio della terzietà dei magistrati. Nel ribadire come sul tema delle incompatibilità il Governo e la maggioranza non abbiano voluto individuare alcuna soluzione realmente efficace, stigmatizza il metodo di azione del Governo che non intende realmente cambiare l'assetto del CSM. Più in generale si aspettava su tali questioni un confronto leale senza infingimenti anche da parte dei colleghi parlamentari che sono anche avvocati e ritiene che la riforma in esame rappresenti una sfida che il Governo sta perdendo.
Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'emendamento 7.5 del Governo, ne evidenzia il carattere estremamente tecnico, tale da non suscitare una particolare attenzione presso l'opinione pubblica, a differenza di quanto avvenuto in occasione del cosiddetto «scandalo Palamara» relativo al sistema di gestione delle nomine nei tribunali e negli uffici giudiziari. A suo avviso, invece, proprio in ragione dell'indiscutibile valore che contraddistingue l'operato della quasi totalità dei magistrati italiani, occorre introdurre nell'ordinamento regole più stringenti nei confronti della magistratura stessa, ad esempio in tema di incompatibilità negli incarichi, ciò proprio a tutela della funzione giudiziaria e dei diritti dei cittadini. Prende dunque a malincuore atto del fatto che, nonostante i ripetuti e roboanti annunci di riforma pronunciati a più riprese dalla Ministra Cartabia nel corso dei mesi passati, il Governo sottopone adesso al Parlamento previsioni normative assolutamente blande e inefficaci, tali da non offrire alcuna garanzia nella direzione di una seria riorganizzazione dell'intero sistema. In conclusione, ritiene che l'emendamento 7.5 del Governo, ora in discussione, costituisca un torto fatto innanzi tutto alla magistratura nel suo insieme nonché, in secondo luogo, al Governo medesimo, la cui azione in tale delicata materia risulterebbe senz'altro ridicolizzata dall'eventuale approvazione del predetto emendamento.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), evidenzia come nel sistema vigente il regime delle incompatibilità in magistratura sia sostanzialmente applicato esclusivamente per penalizzare coloro i quali sono considerati «nemici». Ritiene che l'emendamento 7.5 del Governo non muterà pressoché nulla di tale sistema, nonostante la «gattopardesca retorica del cambiamento» che da più parti si sente ripetutamente evocare.
Cosimo Maria FERRI (IV) dichiara l'astensione del gruppo di Italia Viva sull'emendamento 7.5 del Governo.
La Commissione approva l'emendamento 7.5 del Governo (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione passerà ora all'esame del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un chiarimento circa l'ammissibilità tecnica del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, giacché esso, sopprimendo la parte principale dell'emendamento 8.1 del Governo, sembrerebbe privare la parte conseguenziale di quest'ultimo di una sua autonoma valenza normativa. Chiede pertanto se sussistano al riguardo pareri della Giunta per il Regolamento o del Comitato per la legislazione e se dall'approvazione del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori possa derivare un effetto preclusivo.
Mario PERANTONI, presidente, replicando ai chiarimenti richiesti dal deputato Colletti, nel precisare che l'eventuale approvazione del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori non comporterebbe effetti preclusivi, fa presente, altresì, che l'eventuale soppressione della parte principale dell'emendamento 8.1. del Governo, che deriverebbe dall'eventuale approvazione del citato subemendamento dei relatori, non travolgerebbe comunque la parte conseguenziale dello stesso, nonostante la relativa correlazione, poiché la parte conseguenziale dell'emendamento 8.1 del Governo ha comunque un'evidente portata normativa innovativa che mantiene una sua autonomia rispetto alla parte principale dell'emendamento stesso eventualmente soppressa dal subemendamento dei relatori.
Pierantonio ZANETTIN (FI) osserva come la portata del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori sia sostanzialmente quella di mantenere inalterato la disciplina normativa attualmente vigente, evidenziando come in tema di trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale o a seguito di avvio del procedimento disciplinare l'emendamento 8.1 del Governo appare finalizzato ad introdurre una sorta di pregiudiziale della decisione rimessa alla sezione disciplinare rispetto a quella attribuita alla I Commissione del CSM, soluzione condivisibile dal punto di vista delle maggiori garanzie offerte agli interessati ma senz'altro caratterizzata da una minore snellezza procedurale e tempestività d'intervento. Per tali ragioni, reputa pertanto molto opportuna la finalità perseguita dal subemendamento 0.8.1.12 dei relatori.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) esprime stupore per l'apparentemente mutata posizione del gruppo di Forza Italia in tema di garantismo, quale sembrerebbe evincersi dalle parole ora pronunciate dal deputato Zanettin, evidenziando come per tal via si potrebbe, in ipotesi estrema, giungere al trasferimento di un magistrato anche solo sulla base della semplice attivazione di un procedimento disciplinare e non già a seguito della conclusione del procedimento stesso.
Pierantonio ZANETTIN (FI) ribadisce che l'eventuale approvazione del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, in realtà, lascerebbe immutata la normativa vigente.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) contesta tale interpretazione, invitando il collega Zanettin a valutare il contenuto della predetta proposta subemendativa dei relatori alla luce del combinato disposto tra la cosiddetta riforma Bonafede e quella ora proposta dalla Ministra Cartabia.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ricordare di avere anch'egli presentato una proposta emendativa di contenuto analogo a quella ora in esame, conviene circa la necessità che i trasferimenti dei magistrati debbano avvenire solo a conclusione dei procedimenti all'occorrenza avviati e non già sulla base della mera attivazione degli stessi, pur nel rispetto delle esigenze di celerità della decisione, ciò a tutela dell'ordine giudiziario intero e dei diritti dei cittadini.
Gianluca VINCI (FDI), sottolineando il carattere paradossale della situazione in cui si trova ora la discussione in Commissione, invita il presidente e i relatori a chiarire l'effettiva portata normativa del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO segnala che la cosiddetta riforma Bonafede, a differenza dell'emendamento 8.1 del Governo cui si riferisce il subemendamento 0.8.1.12 dei relatori ora in discussione, non incideva comunque sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946, concernente le guarentigie della magistratura.
Mario PERANTONI, presidente, in risposta alla richiesta avanzata dal deputato Vinci, precisa la portata normativa del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, che è volto a sopprimere la modifica all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 che deriva dalla parte principale dell'emendamento 8.1 del Governo. Fa inoltre presente che la parte conseguenziale dell'emendamento del Governo ha una sua autonomia anche in relazione ad altri emendamenti presentati dal Governo, ed in particolare all'emendamento 2.73 del Governo che sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, che prevedeva corsi di formazione per il conferimento di incarichi direttivi. Pertanto, anche tale conseguenzialità sistematica giustifica il mantenimento dell'emendamento e la sua conseguente votazione.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) prende dunque atto che il ripensamento dei relatori è volto a correggere un errore del Governo, ripristinando lo status quo ante.
Maria Carolina VARCHI (FDI) non comprende l'intima ratio del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, che – secondo quanto esplicitato da coloro che l'hanno preceduta – lascerebbe sostanzialmente immutato il quadro normativo attuale, e prende atto anch'essa della correzione operata dai relatori rispetto al testo iniziale presentato dal Governo.
Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che la modifica proposta dal subemendamento 0.8.1.12 dei relatori riveste carattere essenzialmente tecnico e risponde altresì ai suggerimenti in tal senso pervenuti dai competenti uffici ministeriali.
Cosimo Maria FERRI (IV) interviene sul subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, che a suo avviso rappresenta la prova della totale inutilità della riforma delineata dal presente provvedimento con riguardo al complesso rapporto tra procedimento disciplinare e incompatibilità dei magistrati, sul quale da lungo tempo si discute. Evidenzia, in particolare, come la I Commissione del CSM non abbia in materia, sulla base della legge, alcun potere di intervento in relazione a fatti non colpevoli, salva la riprovevole eccezione costituita dal trasferimento disposto a carico della giudice Clementina Forleo, in seguito assolta dagli addebiti ad essa imputati, ricordando del resto come in quella circostanza egli avesse espresso un voto orgogliosamente contrario rispetto alla decisione assunta dal citrato organo del CSM. Stigmatizza pertanto l'atteggiamento irresponsabile e rinunciatario del Governo, la cui Ministra Cartabia preferisce ora mantenere l'attuale quadro normativo senza affrontare tale complessa problematica, evidenziando come un tale comportamento rappresenti tuttavia una bruciante sconfitta della politica.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) in primo luogo, ringrazia il presidente per aver dato spazio al dibattito in Commissione, tornando indietro rispetto alle decisioni assunte precedentemente. In secondo luogo, dichiara di aver compreso che il Governo in otto mesi ha riscritto il testo dell'allora Ministro Bonafede, introducendovi anche propri errori. Fa presente a tale proposito che l'emendamento 8.1 del Governo aggiunge, ad un primo comma che interviene in materia di infermità, un secondo comma volto a modificare il regio decreto relativamente alle disposizioni sull'inamovibilità della sede, per poi introdurre in modo del tutto incongruo un nuovo articolo 8-bis relativo alla formazione dei magistrati. Evidenzia che un emendamento così organizzato sarebbe stato dichiarato inammissibile se fosse stato presentato da un deputato, mentre ciò non avviene nei confronti del Governo che in sede parlamentare può fare quello che vuole. Nel richiamare quindi le considerazioni svolte dal collega Ferri, il quale conosce particolarmente bene la storia del Consiglio superiore della magistratura, precisa che la citata magistrata non faceva parte di alcuna corrente e pertanto era avversata da gran parte dei componenti laici di stretta fede politica. A tale proposito, evidenzia che il Consiglio superiore della magistratura si è sempre proposto come difensore dello status quo indicando al pubblico ludibrio chiunque volesse cambiare il sistema. In conclusione concorda con il collega Ferri sulla inutilità della riforma Cartabia.
Pierantonio ZANETTIN (FI) replica al collega Ferri dichiarando che non dà una valutazione negativa delle procedure in seno alla prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, della quale ha fatto parte. Rammenta pertanto che il trasferimento d'ufficio è una soluzione alla quale si ricorre molto raramente. Richiamandosi all'intervento del collega Ferri, che ha rievocato il suo voto contrario alla delibera con cui il CSM ha trasferito la dottoressa Forleo, cita il caso di alcuni magistrati di Trani nei confronti dei quali egli ha attivato la procedura presso la prima Commissione del CSM. Nel sottolineare che, a seguito di tale attivazione furono gli stessi soggetti interessati, successivamente condannati in sede penale, a chiedere di essere trasferiti, ritiene che il caso descritto dimostri l'efficacia della procedura che consente il più delle volte di evitare il trasferimento d'ufficio.
La Commissione approva il subemendamento 0.8.1.12 dei relatori (vedi allegato).
Lucia ANNIBALI (IV) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.8.1.9, avanzata dai relatori.
Cosimo Maria FERRI (IV) evidenzia in primo luogo che il subemendamento 0.8.1.9, di cui è cofirmatario e di cui è stata appena accettata la riformulazione, dimostra lo spirito costruttivo del gruppo di Italia Viva nel tentativo di migliorare il testo della riforma. Nel sottolineare che la Ministra Cartabia ha dato poco spazio agli argomenti avanzati dal suo gruppo, ci tiene a sottolineare la funzione di stimolo svolta su molti temi da Italia Viva. Precisa che il subemendamento in questione pone, oltre al tema della formazione dei magistrati dirigenti, anche quello indiretto del ruolo della Scuola superiore della magistratura. A tale proposito rammenta che suddetta Scuola ha avviato le sue attività grazie all'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi che ha reso disponibile l'immobile per la sede di Scandicci. Nel ritenere molto importante che ci si ponga il problema del ruolo che si intende assegnare alla Scuola superiore della magistratura e delle risorse da destinare a tale obiettivo, rileva che nella sua versione originaria il subemendamento Annibali 0.8.1.9 prevedeva una durata maggiore per i corsi di formazione al fine di consentire il rafforzamento delle competenze organizzative dei capi degli uffici giudiziari. Pur avendo accettato la riformazione proposta, sottolinea tuttavia che anche in questa occasione il Governo non ha avuto il coraggio di essere incisivo, manifestando in sostanza un atto di sfiducia verso la scuola e la sua attività. Ribadisce in conclusione che il suo gruppo crede fermamente nella formazione dei magistrati dirigenti che può contribuire a migliorare l'efficacia del sistema giudiziario.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) dichiara di non comprendere come si possa accettare una riformulazione che stravolge la portata del subemendamento della collega Annibali che, nella sua versione originaria, prevedeva l'organizzazione di corsi della durata di tre mesi, con un inevitabile e conseguente investimento adeguato di risorse. A fronte di tale proposta il cosiddetto «Governo dei migliori» riduce la durata dei corsi a sole tre settimane e li rivolge esclusivamente ai dirigenti degli uffici giudiziari, per la semplice ragione che non intende destinare risorse alla formazione. Pertanto, nel far presente alla collega Annibali che la sua originaria proposta si è trasformata in un nulla di fatto, ritiene che anche in questa occasione il Governo si sia limitato a fare degli annunci cui non sono seguiti i fatti. In conclusione dichiara la sua intenzione di astenersi dalla votazione sul subemendamento Annibali 0.8.1.9 come riformulato per il rispetto che porta alla collega, ritenendo che più propriamente bisognerebbe esprimere un voto contrario.
Maria Carolina VARCHI (FDI) fa notare che subito dopo il subemendamento della collega Annibali nel fascicolo delle proposte emendative e subemendative segnalate figura il subemendamento 0.8.1.7 di analogo contenuto presentato dall'onorevole Maschio. Fa presente, dunque, che i relatori avrebbero dovuto proporre una identica riformulazione anche per il subemendamento Maschio 0.8.1.7, che condivide con quello della collega Annibali il medesimo intento di rafforzare la formazione di magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, prevedendo una durata di otto settimane per i corsi di formazione. Rileva pertanto come l'errore commesso dai relatori e dal Governo sia il sintomo che le riformulazioni proposte sono in realtà redatte in stanze diverse da quella presente. Nel leggere dallo sguardo del presidente il suo tentativo di sollecitare l'attenzione dei relatori, lo invita ad avere un sussulto di dignità, consentendo la più ampia riflessione sui temi avanzati dai deputati. Ritenendo inaccettabile che le riformulazioni vengano decise da pochissime persone, fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia non ha preso parte al mercato delle trattative e che, dovendo concedere a Italia Viva «300 grammi di emendamenti», al Governo è sfuggito il contenuto del subemendamento del collega Maschio. A suo parere è una situazione inaccettabile che il presidente abdichi al suo ruolo e non garantisca il rispetto delle prerogative parlamentari, paragonando l'esame del provvedimento ad una vera e propria via crucis. Considera molto grave in conclusione che il subemendamento Maschio 0.8.1.7 sia sfuggito all'attenzione di chi si occupa delle riformulazioni.
Mario PERANTONI, presidente, su richiesta del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 18.50.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, formula un parere favorevole sul subemendamento Maschio 0.8.1.7 purché riformulato negli identici termini del subemendamento Annibali 0.8.1.9 (vedi allegato).
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.
Maria Carolina VARCHI (FDI), nel dichiarare di accettare la riformulazione proposta per garbo istituzionale verso la Commissione, per i motivi precedentemente esposti preannuncia comunque il suo voto contrario.
Mario PERANTONI, presidente, pone pertanto in votazione i subemendamenti Annibali 0.8.1.9 e Maschio 0.8.1.7, come riformulati negli identici termini.
La Commissione approva gli identici subemendamenti Annibali 0.8.1.9 (nuova formulazione) e Maschio 0.8.1.7 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Cosimo Maria FERRI (IV) deve una risposta alla collega Varchi, alla quale va tutta la sua stima, per precisare che Italia Viva non ha preso parte al mercato degli emendamenti. Fa presente quindi che il suo gruppo ha portato con coerenza le proprie battaglie nelle riunioni di maggioranza, ricavandone tuttavia un ascolto meramente formale, essendo state disattese tutte le sue osservazioni. Nel sottolineare che la Ministra Cartabia non ha ritenuto neanche di spiegare i motivi della propria contrarietà, rivendica il fatto che, a differenza delle altre forze di maggioranza, il gruppo di Italia Viva non abbia in alcun modo contribuito a questa riforma. Lascia pertanto alla Ministra e ai colleghi della maggioranza la paternità di un intervento normativo che il suo gruppo considera una «mini riforma», che non cambia le cose e anzi le peggiora in molti casi. Nel sottolineare come il Governo, giocando al ribasso, abbia finito per perdere una occasione, manifesta il proprio dispiacere per il fatto che la collega Varchi abbia pensato che Italia Viva si fosse accontentata delle briciole, pur di far approvare un suo subemendamento. Ribadisce in conclusione che il suo gruppo ha tenuto la propria posizione con coerenza, determinazione e dignità, augurandosi che, se, non i cittadini italiani, almeno gli addetti ai lavori riconoscano il valore di tale atteggiamento.
La Commissione approva l'emendamento 8.1 del Governo (vedi allegato).
Alfredo BAZOLI (PD), accetta la riformulazione del subemendamento a sua firma 0.9.43.33 avanzata dai relatori.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) approfitta dell'occasione per sottolineare che il testo dell'allora Ministro Bonafede conteneva una disposizione transitoria volta a prevedere che la riabilitazione fosse applicata anche alle sanzioni irrogate precedentemente all'entrata in vigore della legge. Si domanda per quale motivo si sia deciso di sopprimere tale disposizione, salvo poi eventualmente introdurla in corsa durante l'esame in Assemblea, come avvenuto in occasione del provvedimento sul cosiddetto ergastolo ostativo. Pertanto, in un'ottica costruttiva di miglioramento del testo, sottopone il tema all'attenzione dei relatori e del Governo.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO interviene per chiarire, con riguardo alle puntuali osservazioni dell'onorevole Bartolozzi, che non vi è alcun bisogno della disposizione transitoria, dal momento che la riabilitazione si applica comunque a tutte le sanzioni pregresse.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede nuovamente la parola, dal momento che l'intervento del sottosegretario Sisto ha riaperto il dibattito.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente alla collega Bartolozzi che le darà la parola dopo l'onorevole Ferri che gli ha chiesto di intervenire in precedenza.
Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia il sottosegretario Sisto per aver chiarito che la disposizione transitoria del testo Bonafede era superflua. Nel rammentare che la Ministra Cartabia punta molto sulla giustizia riparativa e sulla riabilitazione, ritiene giusto che essi siano affrontanti anche in riferimento agli illeciti disciplinari dei magistrati. Rammentando altresì che nel nostro ordinamento non era finora previsto l'istituto della riabilitazione, fa notare che evidentemente gli uffici ministeriali ignoravano fin qui quanto appena affermato dal sottosegretario Sisto. Ritiene pertanto un bene che tale aspetto sia stato chiarito per evitare equivoci e difficoltà interpretative.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ringrazia il sottosegretario Sisto per la risposta e rammenta che fu proprio lui, nel corso dell'esame della legge cosiddetta «spazzacorrotti» a invitarla a eliminare da tale testo una disposizione temporanea. Ritiene tuttavia che non si debba rimettere alla magistratura l'indicazione della portata di una norma e teme che, qualora non si prevedesse anche in questo provvedimento una disposizione temporanea, i magistrati potrebbero applicare retroattivamente la norma in maniera discrezionale. Sottolinea come la previsione di una disposizione chiara eviti che il giudice nell'applicazione della stessa possa esercitare una discrezionalità eccessiva. Ritenendo che la disposizione contenuta nel testo del disegno di legge in esame avesse quindi un fondamento, invita ancora una volta a inserirla all'interno dell'emendamento del Governo 9.43.
La Commissione approva il subemendamento Bazoli 0.9.43.33 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel ribadire che le norme devono essere applicate e non interpretate dai giudici, chiede l'accantonamento dell'emendamento del Governo 9.43 al fine di consentire ai relatori e al Governo di valutare l'opportunità di inserire all'interno dello stesso una disposizione transitoria.
Walter VERINI (PD), relatore, a seguito degli interventi della collega Bartolozzi, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, chiede l'accantonamento dell'emendamento del Governo 9.43.
Mario PERANTONI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento del Governo 9.43 e delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 9. Chiede quindi ai relatori come intendano procedere per il prosieguo dell'esame.
Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che i relatori vorrebbero esaminare le proposte emendative accantonate riferite agli articoli 1 e 2 e successivamente formulare i pareri sulle proposte emendative e subemendative riferite agli articoli 3 e 4.
Mario PERANTONI, presidente, chiede quindi ai relatori di esprimere il parere sull'emendamento Varchi 1.10.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche al nome del collega Verini, esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 1.10.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.
Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua firma 1.10 che introduce l'obbligo per i magistrati ordinari di scegliere, decorsi otto anni dall'ingresso in magistratura, tra le funzioni di giudicanti o di requirenti. Sottolinea che tale proposta emendativa, di assoluto buon senso, si riferisce alla separazione delle funzioni e che pertanto è prodromico all'introduzione del più ampio principio della separazione delle carriere. Evidenzia come tale disposizione sia coerente con lo spirito con cui i parlamentari di centro destra si sono candidati alle scorse elezioni politiche, avendo costituito il tema della separazione delle carriere dei magistrati uno dei punti del loro programma di governo. A suo avviso, l'approvazione dell'emendamento in esame potrebbe aprire la strada a quella più organica riforma auspicata da tali forze politiche. Nel far presente di aver ritenuto che l'accantonamento dell'emendamento in discussione fosse determinato da una possibile valutazione positiva dello stesso da parte dei relatori, prende atto del parere contrario formulato e raccomanda l'approvazione dello stesso.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel sottolineare di essere favorevole alla separazione delle funzioni dei magistrati ma non a quella delle carriere, fa presente che prima di esercitare le funzioni requirenti sarebbe opportuno che il magistrato esercitasse per otto anni quelle giudicanti. Ribadendo quindi che avrebbe voluto che l'emendamento in discussione fosse maggiormente incisivo, preannuncia tuttavia il suo voto favorevole sullo stesso.
Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'emendamento Varchi 1.10 sia un tentativo di modificare la disciplina relativa alla separazione delle funzioni ma sottolinea come tale separazione sia soltanto uno «specchietto per le allodole». A suo avviso la vera riforma sulla materia sarà quella costituzionale ispirata ad una proposta di Unioncamere, che auspica possa essere adottata nella prossima legislatura. Nell'evidenziare che sul tema anche all'interno del suo gruppo vi siano diverse sensibilità, ritiene che la separazione delle carriere sia doverosa se si vuole una cultura della giurisdizione. Evidenzia tuttavia che è necessario ancor prima avere la cultura della difesa dei diritti umani. Per tale ragione ritiene che, prima di fare il magistrato, sarebbe opportuno svolgere la professione di avvocato. Preannuncia quindi il suo voto contrario sull'emendamento Varchi 1.10 perché a suo avviso lo spirito della proposta non è quello giusto.
Ingrid BISA (LEGA), evidenziando come l'emendamento Varchi 1.10 sia rispondente a uno dei quesiti referendari sulla giustizia voluti dalla Lega, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Varchi 1.10, evidenziando che le motivazioni di tale scelta sono speculari alle ragioni del collega Vitiello. Nel ritenere che sarebbe utile che i magistrati, prima di svolgere tale funzione, esercitassero per almeno un anno e mezzo la professione legale, sottolinea come proprio per questo motivo ritiene opportuno votare anche contro la separazione delle carriere.
Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Varchi 1.10, ricordando come tuttavia il principio della separazione delle carriere costituisca una delle battaglie storiche di Forza Italia. Evidenzia, però, che non ritiene opportuno affidare tale questione ad una delega e sottolinea come l'emendamento a sua firma 10.11, sul quale nel corso delle riunioni di maggioranza è stata predisposta una proposta di riformulazione che preannuncia di accettare, qualora dovesse essere formalizzata, prevede una norma immediatamente precettiva. Ribadisce quindi la contrarietà del suo gruppo ad un emendamento che introduce un principio di delega sulla separazione delle carriere e conferma la volontà dello stesso di introdurre nel provvedimento una disposizione sulla materia immediatamente precettiva.
Roberto TURRI (LEGA) sottolinea che il suo gruppo voterà favorevolmente sia, come preannunciato dalla collega Bisa, sull'emendamento Varchi 1.10, sia sulla riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11 di cui ha potuto prendere visione per le vie brevi.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.10.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 non ancora esaminate.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel rammentare di aver sottolineato come il subemendamento a sua firma 0.2.73.54 sia di contenuto analogo al subemendamento Sarti 0.2.73.6, che è stato ritirato dalla proponente, chiede che lo stesso venga comunque esaminato, avendo già fatto presente nella precedente seduta che si procedesse contemporaneamente all'esame delle due proposte subemendative.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, non essendo il subemendamento a sua firma identico al subemendamento Sarti 0.2.73.6, il primo non può seguire le sorti del secondo e pertanto non può considerarsi segnalato.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) nel reiterare la propria richiesta, fa presente che anche su tale questione si rivolgerà alla Presidenza e alla Giunta per il Regolamento.
Walter VERINI (PD), relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, chiede che si mantenga l'accantonamento degli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibali 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80.
Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira il subemendamento 0.2.73.67 a sua prima firma.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ricorda che aveva a sua volta sottoscritto l'emendamento in esame e chiede pertanto che si proceda al relativo esame.
Mario PERANTONI, presidente, chiede al relatore di esprimere il suo parere sul subemendamento in esame.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Zanettin 0.2.73.67, benché in precedenza fosse stato espresso un parere favorevole sullo stesso subemendamento, dato che il contenuto della proposta emendativa in esame risulta sostanzialmente assorbito dal testo del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, presentato nella giornata odierna.
Mario PERANTONI, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 20.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che circola la voce di un emendamento fuori sacco del Governo, il cui testo sarebbe già disponibile, ma che il Governo intenderebbe depositare più tardi nel corso della seduta odierna, al fine di comprimere i tempi per la relativa subemendabilità. Chiede pertanto che, ove sia effettivamente già disponibile, il testo dell'emendamento dei relatori in questione sia messo a disposizione dei commissari, prevedendo, in ogni caso, che, al momento della sua effettiva presentazione, sia previsto un congruo termine per consentire ai gruppi parlamentari di presentare subemendamenti.
Mario PERANTONI, presidente, conferma che se e quando si porrà l'eventualità della presentazione di nuovi emendamenti da parte dei relatori, sarà, come di consueto, previsto un congruo termine per la relativa subemendabilità.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) esprime perplessità sulle ragioni che hanno indotto il deputato Zanettin a ritirare il subemendamento 0.2.73.67 a sua prima firma, stante che tale proposta emendativa propone, a suo avviso molto opportunamente, la valorizzazione della permanenza in servizio effettivo dei magistrati ai fini della relativa valutazione di professionalità. Ritiene inoltre che vada chiarito il motivo del parere contrario espresso dal relatore sul subemendamento in esame, dal momento che la ragione addotta, inerente a una presunta identità del suo contenuto con quanto previsto dal subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, appare del tutto inverosimile. Osserva infatti che il citato subemendamento dei relatori riguarda tutt'altra materia, riferendosi persino ad un'altra lettera del testo subemendato, ovvero alla lettera c) e non alla lettera a), cui si riferisce invece il subemendamento Zanettin 0.2.73.67 in esame.
Cosimo Maria FERRI (IV) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento in esame, in quanto ritiene che esso aiuti la riforma Cartabia a trovare un punto di coerenza, valorizzando l'anzianità di servizio nei tribunali e negli uffici giudiziari, ai fini dell'accesso dei magistrati a incarichi direttivi. Si dichiara pertanto anch'egli perplesso sulle ragioni alla base del ritiro del subemendamento in questione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione procederà ora all'esame del subemendamento dei relatori 0.2.73.100.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) evidenzia che il subemendamento dei relatori 0.2.73.100, sebbene da un punto di vista meramente formale si presenti come integralmente sostitutivo della lettera c) del comma 3 dell'emendamento 2.73 del Governo, in realtà si limita ad espungere – in rapporto al tema dei criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità – il riferimento, in sede di apprezzamento delle attitudini dei soggetti partecipanti, al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, lasciando viceversa intatto l'esclusivo riferimento al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; ciò si configura come una ingiustificabile «marchetta» a vantaggio di tale ultima categoria di personale di magistratura. Nel richiedere pertanto un chiarimento da parte dei relatori e del sottosegretario Sisto in ordine a tale specifico aspetto, esprime al contempo stupore per il singolare silenzio in proposito serbato dalle forze politiche di maggioranza, in passato sempre pronte a schierarsi contro qualsivoglia misura che apparisse come una sorta di raccomandazione a beneficio di pochi, determinati, soggetti.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) si associa alle considerazioni critiche svolte dal deputato Colletti, condividendo l'interpretazione del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori nei termini di un vero e proprio «regalo» in favore di una determinata parte della magistratura, per di più appartenente a ben individuate correnti interne all'ordinamento giudiziario. Rileva come l'intento della citata proposta emendativa sia evidentemente quello di assicurare una corsia preferenziale agli addetti all'ufficio del massimario, già avvantaggiati peraltro da ulteriori misure contenute nel presente provvedimento di delega, rappresentando d'altro canto un vero e proprio affronto nei confronti del lavoro assiduo e silenzioso di tanta altra parte della magistratura di merito. Si domanda pertanto come possano il collega Costa, che della valutazione della performance dei magistrati ha fatto un proprio cavallo di battaglia, nonché i colleghi appartenenti ai gruppi di Forza Italia e Lega, accingersi ad approvare una proposta emendativa di simile contenuto. Invita, infine, i relatori a compiere un supplemento di riflessione, al fine di espungere dal testo del loro subemendamento 0.2.73.100 l'espressione «gravemente» anomala, riferita agli andamenti statistici degli esiti degli affari curati dai soggetti sottoposti a valutazione per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, che reputa foriera di potenziali esiti discriminatori in sede applicativa.
Cosimo Maria FERRI (IV) considera assai singolare l'intento del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, anche alla luce dell'ampio dibattito in corso all'interno del CSM proprio sull'opportunità di consentire un agevole accesso ai concorsi per consigliere di Cassazione anche agli addetti all'ufficio del massimario, segnalando il rischio di penalizzare i tanti giudici di merito che pure hanno maturato nel corso degli anni un'esperienza di notevolissima rilevanza, anche nell'ottica del buon funzionamento dell'intero sistema giudiziario. Censura quindi il contenuto contraddittorio, nonché profondamente sbagliato ed ingiusto, della proposta emendativa in esame, che si pone peraltro in un'ottica diametralmente opposta rispetto all'esigenza di incentivare l'ottimo lavoro svolto dai tantissimi magistrati italiani di merito incaricati delle funzioni giudicanti e requirenti nei tribunali di primo e secondo grado.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sul subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, di cui lamenta la tardiva distribuzione ai commissari, ne evidenzia il carattere confuso e generico, tale da porsi al limite dell'ammissibilità, tenuto conto del circostanziato perimetro entro cui si colloca invece il provvedimento di delega in esame. Tanto premesso, preannunzia il proprio voto contrario.
Mario PERANTONI, presidente, tiene a precisare che il testo del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, una volta depositato in Commissione, è stato immediatamente posto in distribuzione, onde consentirne la pronta visione da parte di ciascun componente.
La Commissione approva il subemendamento 0.2.73.100 dei relatori (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, invita quindi i relatori ad esprimere il proprio parere sugli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibali 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80, in precedenza accantonati.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche a nome del relatore Verini, a seguito delle verifiche nel frattempo svolte, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibali 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva gli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibali 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80 (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 2.73 del Governo.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara che la sua valutazione dell'emendamento 2.73 del Governo non può prescindere dall'avvenuta approvazione del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, giacché – alla luce delle modifiche ad esso apportate – la proposta emendativa ora in discussione si manifesta chiaramente come una misura concepita ad «uso e consumo» esclusivo di una piccola parte dei magistrati italiani, ossia di quelli addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, che risultano – in virtù di una mera appartenenza a particolari correnti interne all'ordinamento giudiziario – immotivatamente avvantaggiati e persino esonerati dal rispetto delle regole generali di carriera valevoli per la restante totalità dei giudici di merito, inclusi quelli operanti presso le Corti di appello. Ritiene che tale circostanza sia ancor più inopportuna e dannosa anche in considerazione delle mutate condizioni in cui viene oggi esercitata la tradizionale funzione nomofilattica della Corte di cassazione, spesso in un ruolo di supplenza rispetto a talune inefficienze mostrate proprio al livello di corti di appello, che a maggior ragione richiede, a suo avviso, il prezioso apporto derivante dell'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni di merito, giudicanti e requirenti.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) rileva che quella in oggetto, che avrebbe dovuto essere la norma cardine della riforma Cartabia, fa al contrario un regalo alla giurisdizione domestica del Consiglio superiore della magistratura, peggiorando anche in questa occasione il testo dell'allora Ministro Bonafede. Richiama in tal senso la disposizione della lettera a) del comma 1 dell'emendamento 2.73 del Governo, relativa alla procedura di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nella quale si prevede che siano pubblicati gli atti dei procedimenti e non anche i verbali, rilevando come soltanto dalla lettura di questi ultimi sia possibile comprendere come sia stata raggiunta la decisione. Precisa che un ulteriore regalo è rappresentato dalla lettera b) in base alla quale si prevede che i procedimenti siano «definiti» – e non avviati, come invece previsto dal testo Bonafede – secondo l'ordine temporale con cui i posti si rendono vacanti. A tale proposito, fa notare che nel sistema delle correnti i necessari patti si concretizzano al momento della pubblicazione del bando e quindi nella fase di avvio e non nella fase di definizione dei procedimenti. Qualifica tra i «regali» al Consiglio superiore della magistratura anche le disposizioni della lettera c) relative all'audizione dei candidati alla copertura dei posti direttivi da parte della commissione competente nonché quelle della lettera f) che ripropone il criterio dell'anzianità a parità di valutazione. Richiama tra gli altri i contenuti della lettera g) che prevede che il Consiglio superiore della magistratura tenga conto nella sua valutazione anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, senza in alcun modo specificare con quali modalità tali pareri vengano raccolti ed ignorando le criticità sottolineate dai soggetti auditi dalla Commissione. In conclusione, considera anche questo emendamento una occasione persa e, nel preannunciare il suo voto contrario, dichiara, nonostante le costi fare tale affermazione, che anche in relazione all'articolo 2 il testo Bonafede era migliore.
Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente preliminarmente di non essere intervenuto, per ragioni di tempo, sul subemendamento del suo gruppo che, intervenendo sulla lettera i) del comma 1 dell'emendamento 2.73 del Governo, porta da sei a cinque anni il termine per la partecipazione a concorsi di conferimento di ulteriori incarichi direttivi. Nel ringraziare il Governo per avere accolto una proposta migliorativa, fa presente che l'emendamento senza l'opportuna modifica finiva per penalizzare tutti i magistrati sessantacinquenni e interferiva con la procedura concorsuale. Sottolinea pertanto che è stato anche grazie al contributo di Italia Viva se si è potuta evitare un'ingiustizia. Nel domandarsi inoltre per quale motivo la Ministra Cartabia volesse intervenire su legittimazione e procedure concorsuali, fa presente che proprio da simili dubbi deriva la sua diffidenza verso la riforma. Ribadisce in conclusione che almeno su questo aspetto si è riusciti a correre ai ripari, sottolineando come l'incomprensibile scelta dei sei anni operata dal Governo rappresentasse una incoerenza anche rispetto al fatto che la prima conferma è prevista dopo quattro anni di assunzione della funzione.
Manfredi POTENTI (LEGA) interviene perché resti agli atti che con il subemendamento 0.2.73.31 a sua prima firma ha inteso evidenziare, in relazione alla lettera c) del comma 1 dell'emendamento 2.73 del Governo, l'inopportunità di mantenere un elemento di discrezione da parte della commissione competente del CSM, che può evitare di svolgere le audizioni nel caso in cui i candidati dovessero essere in numero eccessivo. Ribadisce, come già fatto in una seduta precedente, la non correttezza della formulazione dell'emendamento del Governo, trattandosi di una procedura selettiva che ha profili rilevanti rispetto al conferimento di ruoli apicali, tanto più che non viene precisato quale sia considerato un numero eccessivo di candidati.
Gianluca VINCI (FDI) perché resti agli atti, ritiene inaccettabile che un disegno di legge delega sia fortemente condizionato nei suoi contenuti da un emendamento della lunghezza di quattro pagine con cui il Governo impone ciò che vuole e nello stesso tempo detta le modalità con cui si dovrebbe delegarlo. Sottolineando che in tal modo il Parlamento viene esautorato su un argomento delicato come quello in esame, fa presente che l'emendamento 2.73 è soltanto uno dei tanti presentati dal Governo. Ritiene dunque inaccettabile questo modo di lavorare, anche perché si impedisce ai parlamentari di valutare i reali contenuti della delega. Nel preannunciare in fine il voto contrario di Fratelli d'Italia sull'emendamento 2.73 del Governo, precisa che siamo ben oltre la semplice contrarietà.
Giulia SARTI (M5S) come già evidenziato in precedenti sedute, nel rilevare che il contenuto delle lettere c), d) ed e) è frutto di una valutazione che avrebbe potuto essere più organica, richiamando i contenuti del testo Bonafede, fa presente tuttavia come alcune lacune siano state colmate, ultima delle quali quella relativa al requisito dei cinque anni. Nel ringraziare il Governo per aver accolto la proposta di modifica del testo, fa presente che la questione sia stata posta in modo molto forte dal Movimento 5 Stelle che ha peraltro rilevato come il requisito dei cinque anni avrebbe creato problemi nel conferimento degli incarichi. In conclusione, rammenta che altri subemendamenti del Movimento 5 Stelle riferiti all'articolo 2 sono stati approvati in una precedente seduta.
La Commissione approva l'emendamento 2.73 del Governo (vedi allegato).
Franco VAZIO (PD) chiede al Presidente di convocare un Ufficio di presidenza per fare il punto della situazione. Intende in quella sede formalizzare una proposta volta a consentire di concludere in maniera ordinata l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la proposta dell'onorevole Vazio, sospende la seduta per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che convoca per le ore 21.
La seduta, sospesa alle 20.45, è ripresa alle 21.15.
Mario PERANTONI, presidente, dispone la riattivazione del circuito chiuso. Dà atto che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé conclusa, è stato convenuto di procedere fino alle 22.30 all'esame delle proposte emendative secondo le modalità stabilite in precedenza e successivamente alle votazioni senza dichiarazioni di voto. Riferisce inoltre che il gruppo di Fratelli d'Italia ha preannunciato di nominare l'onorevole Varchi relatrice di minoranza ai fini dell'esame in Assemblea. Avverte quindi che la Commissione riprenderà i propri lavori dall'articolo 3. Invita i relatori a formulare i pareri sulle proposte emendative e subemendative riferite a tali articoli.
Walter VERINI (PD), relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, con riferimento alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 3 esprime parere contrario sui subemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, Bartolozzi 0.3.34.25 e Colletti 0.3.34.1 mentre esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato), sui subemendamenti Vazio 0.3.34.41 e D'Ettore 0.3.34.32. Esprime parere favorevole sul subemendamento Zanettin 0.3.34.35 e parere favorevole sui subemendamenti Sarti 0.3.34.6 e Maschio 0.3.34.31 purché riformulati negli stessi identici testi riportati in allegato (vedi allegato). Formula quindi parere favorevole sul subemendamento Costa 0.3.34.16 purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato) e esprime parere contrario sul subemendamento Ferri 0.3.34.39. Formula un parere favorevole sull'emendamento del Governo 3.34 e parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato) sull'emendamento Zanettin 3.31. Con riferimento alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), sui subemendamenti Bisa 0.4.13.30 e Colletti 0.4.13.1. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Varchi 0.4.13.42 e parere favorevole sul subemendamento Bazoli 0.4.13.47. Formula quindi parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), sul subemendamento Zanettin 0.4.13.44 e parere contrario sui subemendamenti Vitiello 0.4.13.45 e Colletti 0.4.13.9. Formula un parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sul subemendamento Potenti 0.4.13.29 (vedi allegato), parere contrario sugli identici subemendamenti Colletti 0.4.13.11 e Bartolozzi 0.4.13.41 e sul subemendamento Colletti 0.4.13.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.13 del Governo mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Delmastro Delle Vedove 4.05 e 4.06.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, esprimere parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 3.34 e 4.13 del Governo.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di essersi dichiarata disponibile, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al contingentamento dei tempi per consentire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea nella giornata di martedì 19 aprile prossimo. Evidenzia tuttavia che i relatori hanno testé presentato numerose riformulazioni che riscrivono totalmente il testo delle proposte subemendative a cui si riferiscono. Ritiene che l'atteggiamento della maggioranza, che da un lato richiede un compromesso sull'andamento dei lavori e dall'altro modifica continuamente i testi in esame, sia un affronto. Per tale ragione considera non più valido l'accordo raggiunto. Condivide inoltre le osservazioni che il collega Colletti ha avanzato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza appena concluso, nella quale ha fatto presente di non accettare l'invito al contingentamento dei tempi e ha manifestato il proprio diritto ad intervenire nel corso dell'esame ogni volta che lo riterrà necessario.
Vittorio FERRARESI (M5S) nel sottolineare che, per un difetto di comunicazione, è stato ritirato un subemendamento a sua firma riferito all'emendamento 3.34 del Governo con il quale si tornava al diritto di tribuna così come previsto dal testo del disegno di legge Bonafede, desidera mettere agli atti la propria contrarietà relativamente al tema del voto degli avvocati sui magistrati. Ritiene che, sebbene tale previsione sia stata proposta in buona fede, la stessa possa determinare un pericoloso conflitto, consentendo, a quegli avvocati che hanno clienti legati alla criminalità organizzata, di porre in essere condizionamenti nei confronti dei magistrati.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, desidera ribadire che Fratelli d'Italia si è dimostrata disponibile a proseguire i lavori anche per tutta la nottata odierna e nella giornata di domani, ritenendo ingiusta la compressione dell'esame. Sottolinea nuovamente che gli interventi del suo gruppo non saranno ostruzionistici in quanto il provvedimento in discussione riveste un'importanza particolare. Per quanto attiene al contenuto della proposta emendativa in discussione, precisa che la stessa è volta a introdurre uno strumento completo per raggiungere in modo preciso la separazione delle carriere dei magistrati, prevedendo due concorsi separati. Nel ritenere incredibile che la maggioranza, formata anche da partiti del centrodestra, non sia favorevole a tale proposta subemendativa, sottolinea, con rammarico, come, a suo avviso, l'unica forza politica coerente rimanga Fratelli d'Italia.
Giulia SARTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, osserva che esso tratta un tema di grande importanza, inerente al voto degli avvocati e dei professori universitari nel processo di valutazione della professionalità dei magistrati. Osserva che anche nel dibattito in corso in Commissione emerge una grande diversità di vedute tra i gruppi parlamentari. Già nel disegno di legge Bonafede era previsto il diritto di tribuna per i professori e per gli avvocati, senza che a questi venisse riconosciuto il diritto di voto. Nel testo della riforma Cartabia si cerca invece un punto di mediazione nel quale il voto è riconosciuto, non al singolo avvocato, ma all'Ordine degli avvocati, in merito a eventuali segnalazioni pregresse pervenute sui giudici oggetto di valutazione. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario a qualunque conflitto di interesse e a qualunque influenza che possa inficiare la correttezza del processo di valutazione, per cui è sempre stato favorevole a riconoscere unicamente un diritto di tribuna agli avvocati, nondimeno il suo gruppo accetta la mediazione del testo in esame, mantenendo invece un profilo di contrarietà sul voto diretto riconosciuto agli avvocati.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità che lo schermo che indica gli emendamenti in discussione sia costantemente aggiornato. Con riferimento all'emendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7 in esame, evidenzia che da tempo è avvertita la necessità che avvocati e giuristi, che costituiscono i fruitori del sistema giudiziario, esercitino il diritto di concorrere alla valutazione della professionalità delle controparti.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la volontà della maggioranza di silenziare le opposizioni a partire dalle 22 in poi.
Mario PERANTONI, presidente, precisa che l'indicazione concordata nell'Ufficio di presidenza è quella di proseguire il dibattito fino alle 22.30, per poi procedere speditamente alla votazione delle proposte emendative in esame.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), proseguendo il proprio intervento sull'ordine dei lavori, stigmatizza inoltre l'atteggiamento ostruzionistico «al contrario» degli appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle, i quali allungano la durata dei loro interventi principalmente con la finalità di comprimere il tempo concesso agli interventi dell'opposizione. Quanto alla materia trattata dall'emendamento in esame, si riserva di intervenire più avanti con riferimento a una proposta emendativa a sua firma vertente su materia analoga.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo a sua volta sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, evidenzia che ne condivide la finalità, avendo essa stessa presentato il subemendamento 0.3.34.25 seguente, vertente su materia analoga. Stigmatizza inoltre gli interventi svolti dai deputati Sarti e Ferraresi, che, parlando di intenzioni non nobilissime che animerebbero gli avvocati nell'esprimere il proprio voto nella valutazione dei magistrati, mostrano – a suo avviso – una totale assenza di cultura della giurisdizione. Evidenzia che, al contrario, la presenza degli avvocati nobiliterebbe la composizione dei consigli di giudicanti. Ricorda inoltre che non risulta fondata l'obiezione secondo la quale non ci sarebbe corrispondenza biunivoca nella composizione dei collegi che valutano gli avvocati, nei quali non sarebbe prevista la presenza dei giudici. Ricorda invece in proposito che la presenza dei pubblici ministeri sarebbe richiesta, sebbene essi disattendano spesso tale loro prerogativa. Ribadisce infine la necessità di riconoscere agli avvocati un diritto di voto effettivo, e di non limitare la loro espressione, prevedendo un mero diritto di tribuna, come nel disegno di legge Bonafede, o un voto temperato, come nella riforma Cartabia.
Mario PERANTONI, presidente, invita la deputata Bartolozzi a rimanere nel merito della proposta emendativa, senza esprimere giudizi personali.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) invita gli avvocati presenti in Commissione a sostenere con convinzione l'emendamento in esame e a non rinnegare la dignità della propria professione.
Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene sia interessante ascoltare entrambe le parti e ricorda che anche le istanze degli avvocati arricchiscono la qualità delle valutazioni professionali espresse sui magistrati. Ritiene inoltre che il governo sia stato timido nel non valorizzare pienamente il ruolo dell'interscambio tra il mondo accademico e la magistratura. Anticipa in proposito che presenterà in Aula un emendamento volto a valorizzare il ruolo dei professori universitari. Ricorda inoltre che nel CSM sono presenti i membri cosiddetti «laici», eletti dal Parlamento, rappresentati da avvocati e professori universitari. Pertanto, tali categorie già esprimono, di fatto, il loro giudizio sulla professionalità dei magistrati. Evidenzia infine la necessità di fare passi avanti e trovare punti di mediazione.
Mario PERANTONI, presidente, raccomanda di contenere gli interventi, ricordando che a partire dalle 22.30 si procederà solo alla votazione, senza dichiarazione di voto, delle proposte emendative in esame.
Pierantonio ZANETTIN (FI) evidenzia che, al fine di limitare l'autoreferenzialità del corpo della magistratura, il voto temperato dell'ordine degli avvocati appare un punto di mediazione avanzato.
Ingrid BISA (LEGA) si dichiara basita e offesa, essendo lei un avvocato, da quanto espresso dagli esponenti del Movimento 5 Stelle, dalle cui parole risulta evidente la loro scarsa conoscenza delle aule di giustizia. Osserva che gli avvocati hanno il massimo rispetto dei giudici, che costituiscono la controparte del loro lavoro quotidiano. Sottoscrive in proposito quanto osservato dalla deputata Bartolozzi, ricordando che è inaccettabile sostenere che gli avvocati eserciterebbero un'attività intimidatoria qualora avessero un diritto di voto sulla valutazione dei magistrati. Ricorda che anche lei aveva presentato sulla medesima materia il subemendamento 0.3.34.23, a sua prima firma, volto a riconoscere il voto pieno a ciascun avvocato componente collegi di valutazione, benché abbia poi accettato di ritirare tale proposta emendativa in ossequio agli accordi di maggioranza.
Catello VITIELLO (IV), al netto della simpatia che esprime comunque per i deputati Ferrarese e Sarti, evidenzia una distanza siderale rispetto ai valori da loro espressi. Intervenendo sull'ordine dei lavori, facendo presente inoltre che non è finora intervenuto nel dibattito, si riserva successivamente di intervenire su tre proposte emendative e chiede pertanto che tali interventi non siano compressi dai limiti temporali imposti al dibattito.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quante volte possano intervenire i componenti di ciascun gruppo su ogni proposta emendativa, dal momento che vede il riproporsi di più interventi di esponenti dello stesso gruppo.
Vittorio FERRARESI (M5S) contesta in primo luogo che gli siano attribuiti intenti ostruzionistici. Inoltre, replica agli attacchi di carattere personale sulla propria correttezza deontologica. Chiede rispetto per i pensieri altrui, specie quando questi sono espressi con chiarezza e non si prestano a essere equivocati. Osserva che i dubbi esposti in merito all'opportunità di riconoscere il voto pieno agli avvocati nel giudizio sui giudici non riguardano la correttezza deontologica degli esponenti dell'avvocatura, bensì si riferiscono all'inevitabile rapporto di esperienza che gli avvocati hanno necessariamente con le controparti giudicanti da cui emerge, in via di fatto, un inevitabile rischio di condizionamento. Ciò non esclude che in specifiche zone ad alto tasso di criminalità possono anche verificarsi casi di influenze intenzionali. Si tratta di un profilo ampiamente dibattuto, non equivocabile con altre formulazioni semplicistiche e offensive che gli sono state attribuite nel corso del dibattito.
Anna Rita TATEO (LEGA) fa presente che non esiste solo il processo penale, ma, ad esempio, anche quello civile o amministrativo, nell'ambito dei quali spesso manca comunque il dovuto rispetto della magistratura nei confronti dell'avvocatura, da cui discende l'importanza a suo giudizio che gli avvocati possano avere voce nel processo di valutazione dei magistrati, i quali ultimi a volte si rendono responsabili di danni a carico dei cittadini, vuoi per gli errori materiali commessi vuoi per la lentezza dei tempi di definizione delle cause.
La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) illustra il subemendamento a sua firma 0.3.34.25 e segnala, soprattutto in riferimento alle parole poco rispettose in precedenza proferite dalla deputata Sarti, e non già a quelle da ultimo pronunciate dall'onorevole Ferraresi, la perdurante mancanza nel nostro Paese di un'adeguata cultura giuridica, per cui ancora si ritiene, a volte, che un avvocato che difende un mafioso o un corrotto debba in qualche modo condividerne le idee o rendersi per certi versi complice, laddove invece nel quadro costituzionale italiano anche il peggiore degli indagati ha pieno diritto ad essere tutelato in sede processuale. Confida pertanto che ogni avvocato, qualora fosse chiamato a partecipare con diritto di voto alle attività del consiglio direttivo della Corte di cassazione o dei consigli giudiziari, saprà mantenere ben distinti e separati il proprio ruolo di difensore da quello di delegato del Consiglio dell'ordine cui appartiene. In un'ottica di maggiore bilanciamento tra le posizioni della magistratura e dell'avvocatura, indica viceversa il rischio che nel nostro Paese possa prevalere una cultura del pregiudizio da parte della magistratura medesima, dalla quale provengono evidentemente le maggiori resistenze all'ingresso regolamentato degli avvocati in taluni organismi interni, che segnerebbe invece, a suo parere, un deciso progresso lungo la strada di una maggiore civiltà giuridica.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento Bartolozzi 0.3.34.25.
La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.3.34.25.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra il subemendamento a sua firma 0.3.34.1, di contenuto analogo al precedente, lamentando la presunzione di circoscrivere per via normativa la partecipazione degli avvocati a talune specifiche fattispecie in cui si trovano ad operare il consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Chiede pertanto in proposito maggiori delucidazioni da parte del sottosegretario Sisto.
La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.3.34.1.
Mario PERANTONI, presidente, prende atto che il presentatore accetta la riformulazione del subemendamento Vazio 0.3.34.41.
La Commissione approva il subemendamento Vazio 0.3.34.41 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Martina PARISSE (CI) accetta la riformulazione del subemendamento D'Ettore 0.3.34.32, di cui è cofirmataria.
La Commissione approva il subemendamento D'Ettore 0.3.34.32, (nuova formulazione) (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) interviene sul subemendamento Zanettin 0.3.34.35 che, nel prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del governo, negli enti territoriali e presso gli organismi sovranazionali, appare palesemente a rischio di pronuncia di incostituzionalità, tanto più nella mancata previsione di una apposita disciplina transitoria.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento Zanettin 0.3.34.35, che potrebbe porre fine a casi eclatanti e paradigmatici in senso negativo, come quello della ex Ministra Anna Finocchiaro che, pur non avendo esercitato materialmente per circa trent'anni le funzioni giurisdizionali, ha potuto tuttavia compiere, sebbene inopinatamente, un notevole progresso di carriera nella magistratura.
Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene che quello in precedenza posto dall'onorevole Bartolozzi sia un tema giuridico di non trascurabile rilevanza, come tale meritevole di attento approfondimento.
La Commissione approva il subemendamento Zanettin 0.3.34.35 (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Sarti 0.3.34.6, mentre i presentatori del successivo subemendamento Maschio 0.3.34.31 non ne accettano la riformulazione in un identico testo del precedente.
La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.3.34.6 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, alla luce della votazione testé effettuata, il subemendamento Maschio 0.3.34.31 s'intende precluso. Prende, altresì, atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Costa 0.3.34.16.
La Commissione approva il subemendamento Costa 0.3.34.16, (nuova formulazione) (vedi allegato).
Cosimo Maria FERRI (IV) illustra il subemendamento a sua firma 0.3.34.39, incentrato sul principio del ne bis in idem, applicato anche alla valutazione dei magistrati e tradizionalmente adottato dal CSM, che invece ora il Governo sembrerebbe voler disattendere.
La Commissione respinge il subemendamento Ferri 0.3.34.39.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 41.0.100, volto a prevedere che l'entrata in vigore del presente provvedimento avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che risulta in distribuzione.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), pur non comprendendo le reali motivazioni sottostanti la presentazione di una simile proposta emendativa quasi a conclusione dei lavori, chiede che venga comunque stabilito un termine per gli eventuali subemendamenti.
Mario PERANTONI, presidente, non essendovi obiezioni, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 41.0.100 dei relatori è fissato alle ore 22.50 di oggi.
La Commissione approva l'emendamento 3.34 del Governo (vedi allegato).
Pierantonio ZANETTIN (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.31.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede un minimo di tempo per valutare il contenuto della riformulazione in discussione, fermo restando che già ad una prima lettura la versione proposta appare pressoché incomprensibile, caratterizzata da una sequela di espressioni linguistiche di segno negativo, ad ogni evidenza foriera di eccessiva discrezionalità in sede applicativa da parte del CSM.
Gianluca VINCI (FDI), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi, ritiene che la riformulazione dell'emendamento Zanettin 3.31, per come è stata redatta, appare del tutto incomprensibile, lasciando di fatto una libertà assoluta al Governo nella disciplina delle valutazioni di professionalità dei magistrati.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che, nonostante l'ora tarda, i componenti della Commissione sono perfettamente in grado di cogliere l'incomprensibilità della riformulazione del subemendamento del collega Zanettin, avanzata dai relatori. Rileva in particolare come sia indotto a ritenere dalla lettura del primo punto di tale riformulazione che, sulla base delle disposizioni vigenti, non vi possa essere una terza valutazione negativa.
Pierantonio ZANETTIN (FI) ammette che la riformulazione del suo subemendamento possa essere di difficile comprensione per chi non conosce le dinamiche del Consiglio superiore della magistratura. Precisa pertanto che è attualmente vigente una norma ormai desueta che fa conseguire alla seconda valutazione negativa di un magistrato il suo licenziamento. Pur riconoscendo l'intento meritocratico di tale disposizione, sulla base dell'esperienza maturata, fa presente che il Consiglio superiore della magistratura, di fronte all'eventualità di una conseguenza così drastica, ha preferito in passato ricorrere ad una soluzione più benevola, evitando quindi una seconda valutazione negativa. Nel rammentare il recente caso di un magistrato occorso in comportamenti poco consoni nonché in sanzioni disciplinari, che ha suscitato grande scandalo sulla stampa e tra gli stessi deputati, fa presente che il suo subemendamento intendeva sopprimere una norma che di fatto è diventata un incentivo alle progressioni di carriera. Chiarisce pertanto che la riformulazione avanzata dai relatori riproduce, in una forma più tecnica, l'obiettivo di fare in modo che a due valutazioni negative conseguano, in luogo della dispensa dal servizio, ulteriori effetti negativi sulla progressione economica. Per tali motivi pertanto ha deciso di accogliere la riformulazione proposta dai relatori.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), essendo chiaro l'intento della norma, anche in conseguenza delle precisazioni del collega Zanettin, si domanda se il subemendamento non possa essere ulteriormente riformulato in modo più comprensibile, facendo riferimento al duplice giudizio negativo in modo da evitare l'eccesso di negazioni già evidenziati dai colleghi.
La Commissione approva l'emendamento Zanettin 3.31 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, rammenta che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato concordato che dopo le ore 22.30 si sarebbe votato senza procedere ad interventi in dichiarazione di voto. In considerazione del fatto che per le ore 22.50 è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo 41.0.100, differisce dalle 22.30 alle 23.00 l'orario precedentemente concordato. Avverte quindi che si passa alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 4. Prende quindi atto che la collega Bisa accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 0.4.13.30 avanzata dai relatori.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), chiede che, in considerazione dell'analogia del contenuto, al subemendamento 0.4.13.30 della collega Bisa venga abbinato il suo subemendamento 0.4.13.36, contenuto nel fascicolo delle proposte emendative e subemendative non segnalate.
Mario PERANTONI, presidente, ad esito di una breve verifica, fa presente che il subemendamento Bartolozzi 0.4.13.36 non è di contenuto identico a quello della collega Bisa e che pertanto non potrà essere posto in votazione.
La Commissione approva il subemendamento Bisa 0.4.13.30 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, chiede al collega Colletti se accolga la riformulazione del subemendamento a sua firma 0.4.13.1 avanzata dai relatori.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) considera inutile la riformulazione proposta dai relatori che sostanzialmente riscrive la lettera a) dell'emendamento 4.13 del Governo, integrandola con il contenuto del suo subemendamento. Pur non comprendendo le ragioni di una simile riformulazione, dichiara di accoglierla.
La Commissione, approva il subemendamento Colletti 0.4.13.1 (nuova formulazione) (vedi allegato) e respinge il subemendamento Varchi 0.4.13.42.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento 0.4.13.47, fa presente che il collega Bazoli intende escludere anche gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale dalla valutazione circa la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza ai fini del collocamento fuori ruolo di un magistrato. Ritiene inaccettabile tale esclusione dal momento che si tratta proprio degli incarichi che sono caratterizzati da un più stretto legame con la politica. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.
Cosimo Maria FERRI (IV), precisa che l'introduzione di deroghe comporta sempre il rischio di favorire alcuni soggetti in maniera particolare. Nel ritenere ingiusta l'estensione prevista dal subemendamento 0.4.13.47 del collega Bazoli, si sorprende che tale disposizione sia stata sposata da una Ministra che ha i principi costituzionali nel suo DNA.
La Commissione approva il subemendamento Bazoli 0.4.13.47 (vedi allegato).
Pierantonio ZANETTIN (FI) accoglie la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.4.13.44 avanzata dai relatori.
Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur comprendendo le ragioni della fretta con cui si sta svolgendo l'esame del provvedimento, chiede al presidente se dal resoconto della seduta l'approvazione del subemendamento Bazoli 0.4.13.47 risulti avvenuta a maggioranza o all'unanimità.
Mario PERANTONI, presidente, precisando che nel resoconto sommario della seduta figura esclusivamente l'approvazione del subemendamento, fa presente che qualora si voglia rendere nota la propria posizione è possibile intervenire per dichiarazione di voto.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), fa presente che con il suo subemendamento Zanettin fa un regalo ad alcuni magistrati. Ritiene che, avendo egli fatto parte del Consiglio superiore della magistratura e conoscendone le dinamiche interne, dovrebbe ben sapere che a ricoprire il ruolo di assistente di un giudice sarà soltanto qualcuno che ha stretti legami politici o che è supportato dalle correnti. Nel sottolineare che si sta concedendo ad alcuni soggetti una corsia preferenziale, rileva come la riforma realizzi obiettivi completamente opposti rispetto alla separazione delle funzioni e delle carriere nonché al superamento delle correnti.
Catello VITIELLO (IV), con riguardo alla riformulazione accolta dal collega Zanettin non ricorda che tra le deroghe concordate in sede di riunioni di maggioranza fossero previsti anche gli incarichi presso organi di Governo. Si chiede pertanto a cosa sia servita la riduzione a sette anni dai dieci attualmente previsti.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel far presente che avrebbe voluto svolgere il medesimo intervento del collega Vitiello, preannuncia il suo voto contrario.
La Commissione approva il subemendamento Zanettin 0.4.13.44 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Catello VITIELLO (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori fa presente che la preclusione della votazione del subemendamento a sua prima firma 0.4.13.45, anticipata in precedenza dal presidente in conseguenza dell'eventuale approvazione del subemendamento Zanettin 0.4.13.44, riguarda in realtà soltanto la prima parte. Ritiene quindi che il suo subemendamento possa essere messo in votazione limitatamente alla seconda parte che si limita ad aggiungere alcune parole alla lettera g) dell'emendamento del Governo.
Mario PERANTONI, presidente, assicura al collega Vitiello che svolgerà le opportune verifiche.
Cosimo Maria FERRI (IV), prima che il presidente tolga, come promesso, la parola ai deputati, tiene a far presente che con la riformulazione del subemendamento del collega Zanettin 0.4.13.44 è stato compiuto un atto molto grave da parte del Governo e della Ministra Cartabia, che hanno preso in giro la Commissione e mortificato il lavoro dei deputati. Precisa pertanto che, in aggiunta alla riduzione degli anni da dieci a sette, con la riformulazione del subemendamento del collega Zanettin si è finito con il trasformare la deroga in regola. Nel ribadire che si tratta di un atto gravissimo, di cui ci si dovrebbe vergognare, si domanda se ad operare tale riformulazione sia stata la stessa Ministra o i suoi uffici.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che effettivamente la preclusione del subemendamento Vitiello 0.4.13.45 è limitata alla prima parte. Pertanto si potrà procedere alla votazione limitatamente alla parte non preclusa. Prima di passare a tale votazione, fa presente che il rappresentante del Governo ha chiesto di intervenire.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, fa presente in primo luogo, che le riformulazioni delle proposte emendative e subemendative sono state distribuite ai deputati, mettendo tutti nelle condizioni di leggerle e di interloquire con i relatori ed il Governo. Considera sbagliato sostenere che la semplice distribuzione di un testo riformulato possa far maturare una presa in giro. Nel far notare che non ha interrotto alcun intervento, fa presente che la distribuzione è avvenuta ben prima delle 22 e che pertanto se qualcuno non ha letto il testo riformulato ciò attiene alla responsabilità di ciascun parlamentare. Nel sottolineare che sarà poi l'espressione del voto a consentire di stabilire quale sia il proprio gradimento rispetto alla riformulazione proposta, considera un fuor d'opera utilizzare in questa occasione le parole dell'onorevole Ferri. A tale proposito, nel precisare che il dissenso e la critica sono del tutto legittimi, sottolinea come l'accusa relativa ad una presa in giro equivalga a sostenere che sia stato usato uno strumento artificioso per aggirare la volontà della Commissione. Pur comprendendo la verve del deputato Ferri, ritiene che non si possa rivolgere un'accusa alla Ministra in persona, quando la riformulazione è stata distribuita ai parlamentari che hanno potuto leggerla in maniera analitica. Ribadisce pertanto come non si possa tramutare un dissenso nel tentativo di aggirare la volontà della Commissione.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), replica al sottosegretario Sisto che la sua difesa non è sostenibile, nel momento che la distribuzione dei testi riformulati è avvenuta tra le 21.30 e le 21.45 quando lo stesso rappresentante del Governo non era seduto al suo posto. Ricorda altresì che lei stessa aveva sottolineato in quella occasione che non si poteva distribuire ad ora tarda un gran numero di riformulazioni e pretendere che i testi venissero letti mentre contemporaneamente il dibattito proseguiva. Pertanto nel ritenere sbagliata la difesa a priori del sottosegretario Sisto, dalle parole dei colleghi Vitiello e Ferri deduce che la riformulazione proposta per il subemendamento Zanettin 0.4.13.44 era di tenore diverso rispetto a quanto concordato nelle riunioni di maggioranza. Chiede al sottosegretario Sisto di non offendere l'intelligenza dei deputati dal momento che ognuno di loro è in grado di leggere così come di operare una distinzione in ordine all'orario in cui è avvenuta la distribuzione. Ribadisce pertanto che evidentemente la riformulazione in questione è andata ben oltre i termini dell'accordo raggiunto.
Cosimo Maria FERRI (IV), nel precisare che la sua critica alla riformulazione non riguardava il profilo della tecnica parlamentare, fa presente che si è sentito preso in giro perché alla riunione di maggioranza era stato convenuto di intervenire esclusivamente sulla riduzione da sette a dieci anni e non era stato concordato di mutare la deroga in regola generale. Pertanto nel ribadire che l'estensione della disposizione anche agli incarichi presso organi di governo costituisce una presa in giro rispetto agli impegni assunti in riunione di maggioranza, ritiene che in tal modo si voglia punire soltanto alcuni magistrati dimostrando peraltro di non credere alla distanza tra magistratura e politica. Sottolinea infine la gravità del metodo adottato, che disattende l'impegno precedentemente assunto.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente preliminarmente che sarebbe stato molto meglio se il rappresentante del Governo non fosse intervenuto. Nel sottolineare che il fascicolo dei testi riformulati reca stampato l'orario delle 20.30, si chiede per quale ragione la distribuzione sia avvenuta soltanto alle 21.45. Ritiene pertanto che ciò sia stato fatto nel tentativo di nascondere la «manina» che ha esteso l'esclusione ai magistrati collocati fuori ruolo per incarichi presso organi di Governo. A tale proposito si chiede a chi appartenga tale «manina», se direttamente alla Ministra, se ai suoi stretti collaboratori o addirittura alla Presidenza del Consiglio. Si dichiara certo che la manina non appartenga ai relatori del provvedimento.
Walter VERINI (PD), relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, conferma il parere contrario sul subemendamento Vitiello 0.4.13.45.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO concorda con i relatori.
Catello VITIELLO (IV) sottolinea che sulla materia della collocazione di studio interverrà successivamente quando verranno esaminate altre proposte emendative a sua firma sulla materia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Vitiello 0.4.13.45. e Colletti 0.4.13.9.
Mario PERANTONI, presidente, nel far presente che sono le ore 23, rammenta alla Commissione che si è convenuto di concludere i lavori entro la giornata odierna.
Franco VAZIO, ritiene che la Commissione possa procedere con questa modalità di lavoro ancora soltanto per 15 minuti, anche al fine di consentire agli Uffici di poter adeguatamente predisporre il testo da trasmettere alle Commissioni per i pareri.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che non parteciperà a quello che reputa un «mercanteggio dei minuti».
Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.4.13.29
La Commissione approva il subemendamento Potenti 0.4.13.29 (nuova riformulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione del subemendamento Potenti 0.4.13.29 (nuova riformulazione), è preclusa la votazione degli identici subemendamenti Colletti 0.4.13.11 e Bartolozzi 0.4.13.41.
La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.4.13.12
Andrea COLLETTI (MISTO-A) nel preannunciare il voto contrario di Alternativa sull'emendamento 4.13 del Governo, sottolinea come ritenga il contenuto dello stesso irricevibile.
La Commissione approva l'emendamento 4.13 del Governo (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.05, con il quale si mira a stabilizzare i magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa. Nell'evidenziare come i magistrati onorari siano spesso degli avvocati, ritiene che sia doveroso stabilizzare delle figure che di fatto, pur essendo molto competenti svolgono attività interinali. Ritiene in particolare che sia ingiusto che alcune cause di cittadini siano trattate da persone sfruttate e sottopagate.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.05.
Gianluca VINCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04, con il quale si prevede che, al fine di addivenire alla separazione delle carriere, siano banditi distinti concorsi per l'accesso alla Magistratura per la funzione inquirente e per quella giudicante. Ricorda in particolare come la separazione delle carriere dei magistrati sia uno degli obiettivi storici voluti dal centrodestra.
Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il voto contrario della componente di Alternativa sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04, sottolineando come, a suo avviso, la separazione delle carriere non migliori l'efficienza e l'efficacia della giustizia.
Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'approvazione di un articolo aggiuntivo di tale natura, senza la previsione di una copertura costituzionale, sia soltanto foriera di caos. A suo avviso infatti non è possibile procedere alla separazione delle carriere dei magistrati senza procedere contestualmente alla modifica dell'articolo 104 della Costituzione. Sottolinea quindi come sarebbe più opportuno votare contro l'articolo aggiuntivo in discussione, aspettando o auspicando che possa presto essere approvata una riforma costituzionale che porti ad una vera separazione delle carriere e a un doppio Consiglio superiore della magistratura.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la Commissione passerà ad esaminare le proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 9 non ancora esaminate.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche a nome del correlatore, Onorevole Verini, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.43 del Governo.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.43 del Governo.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ricorda come la proposta emendativa in discussione fosse stata accantonata per valutare l'opportunità di prevedere una disposizione transitoria. Fa presente di aver ricevuto dagli uffici del Governo rassicurazioni in merito alla mancanza di necessità di prevedere un tale tipo di disposizione in quanto l'emendamento 9.43 del Governo nella parte consequenziale, prevede che il Consiglio superiore della magistratura debba stabilire forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione. Sottolinea come tale tipo di disposizione demandi ad un atto di normazione secondaria, mentre l'articolo 9 del disegno di legge cosiddetto Bonafede, che l'emendamento del Governo sostituisce, conteneva una disposizione transitoria di rango primario immediatamente applicativa. Non soddisfatta quindi della risposta ricevuta fa presente che ripresenterà la questione nel corso dell'esame in Assemblea.
La Commissione approva l'emendamento del Governo 9.43 (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.32.
La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.32.
Walter VERINI (PD), relatore, nel confermare il parere favorevole purché riformulato sull'emendamento Costa 9.1 fa presente che nella seduta di ieri, per un mero errore materiale è stata presentata una riformulazione non corretta. Precisa quindi che in tale riformulazione la parola: «determinanti» deve essere sostituita dalla parola «rilevanti».
Enrico COSTA (MISTO) accetta la riformulazione proposta dai relatori sull'emendamento a sua firma 9.1.
La Commissione approva l'emendamento Costa 9.1 (nuova formulazione) (vedi allegato) e respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.34.
Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Morrone 9.29, del quale è cofirmatario.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) non condivide il contenuto della riformulazione dell'emendamento Morrone 9.29, proposta dai relatori.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Morrone 9.29 riguardi il cosiddetto «caso Davigo-Ermini».
Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Colletti ad attenersi al contenuto dell'emendamento e non a fatti di cronaca.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente come a suo avviso le due cose siano connesse.
La Commissione approva l'emendamento Morrone 9.29 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 23.25, è ripresa alle 23.35.
Mario PERANTONI, presidente, informa che sono stati depositati due subemendamenti dei relatori, in particolare il subemendamento 0.11.4.9 e il subemendamento 0.30.11.100.
Catello VITIELLO (IV) chiede che sia concesso ai componenti della Commissione un minimo di tempo per verificare il contenuto dei subemendamenti dei relatori appena distribuiti.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) osserva che in passato era consuetudine corredare le proposte emendative e subemendative depositate in corso di seduta di una breve relazione che desse sinteticamente conto del loro contenuto. Chiede se siano disponibili note tecniche con riferimento ai subemendamenti dei relatori testé depositati, dei quali, peraltro, gli risulta sia stato distribuito soltanto uno dei subemendamenti.
Mario PERANTONI, presidente, nel confermare che entrambi gli subemendamenti presentati dei relatori sono stati distribuiti, acconsente alla richiesta del deputato Vitiello e concede una breve sospensione.
La seduta, sospesa alle 23.40, è ripresa alle 23.45.
Mario PERANTONI, presidente, invita i relatori a esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate a partire dall'articolo 10.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche a nome del relatore Verini, nell'esprimere i pareri sulle proposte emendative che non risultano già ritirate, esprime parere favorevole sul subemendamento Bazoli 0.10.24.19, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Esprime parere contrario sui subemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.10.24.6, Varchi 0.10.24.11 e Maschio 0.10.24.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 10.24 del Governo. Invita al ritiro dell'emendamento Annibali 10.6. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zanettin 10.11, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Invita al ritiro degli emendamenti Zanettin 10.12, 10.13 e 10.14. Con riferimento all'articolo 11, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.11.4.9 dei Relatori, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 11.4 del Governo; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 11.2, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Con riferimento all'articolo 12, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Costa 0.12.13.5 e Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 12.13 del Governo. Con riferimento all'articolo 13, esprime parere contrario sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 13.3 e Lucaselli 13.2. Con riferimento all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 del Governo. Con riferimento all'articolo 15 esprime parere contrario sull'emendamento Annibali 15.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 15.9 del Governo. Con riferimento all'articolo 16, esprime parere contrario sui subemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.16.11.3, Bartolozzi 0.16.11.10 e 0.16.11.11, nonché sul subemendamento Annibali 0.16.11.21, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento D'Orso 0.16.11.1, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato), nonché sui subemendamenti Vitiello 0.16.11.23 e D'Ettore 0.16.11.15, a condizione che vengano entrambi riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato). Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Vitiello 0.16.11.22 e parere favorevole sull'emendamento 16.11 del Governo, invitando al ritiro dell'emendamento D'Orso 16.10. Con riferimento all'articolo 17, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.3 del Governo. Con riferimento all'articolo 18, esprime parere favorevole sull'emendamento 18.10 del Governo. Con riferimento all'articolo 19, esprime parere favorevole sul subemendamento Bordo 0.19.10.29, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Invita quindi al ritiro del subemendamento Bazoli 0.19.10.26 e esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Schullian 0.19.10.1 e Conte 0.19.10.2, nonché sui subemendamenti Vitiello 0.19.10.24 e 0.19.10.25. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Colletti 0.19.10.3 e Annibali 0.19.10.23, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 19.10 del Governo. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 19.9. Con riferimento all'articolo 20, esprime parere favorevole sull'emendamento 20.3 del Governo. Con riferimento all'articolo 21, esprime parere contrario sul subemendamento Bartolozzi 0.21.6.8, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Scutellà 0.21.6.4. Invita al ritiro del subemendamento Colletti 0.21.6.1. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Cirielli 0.21.6.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 21.6 del Governo. Con riferimento all'articolo 22, esprime parere favorevole sul subemendamento Scutellà 0.22.4.3, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato), mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 22.4 del Governo. Con riferimento all'articolo 24, esprime parere favorevole sul subemendamento Scutellà 0.24.5.1, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato) ed esprime parere favorevole sull'emendamento 24.5 del Governo. Con riferimento all'articolo 25, esprime parere favorevole sull'emendamento 25.8 del Governo. Con riferimento all'articolo 27, esprime parere favorevole sull'emendamento 27.4 del Governo. Con riferimento all'articolo 28, esprime parere contrario sul subemendamento Colletti 0.28.5.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 28.5 del Governo. Con riferimento all'articolo 29, esprime parere contrario sui subemendamenti Varchi 0.29.21.9 e Colletti 0.29.21.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Turri 0.29.21.8, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Ferri 0.29.21.19 e invita al ritiro del subemendamento Turri 0.29.21.6. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 29.21 del Governo e contrario sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 29.01. Con riferimento all'articolo 30, esprime parere contrario sul subemendamento Cirielli 0.30.11.3, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Ferri 0.30.11.19, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.30.11.100 dei Relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 30.11 del Governo. Con riferimento all'articolo 31, esprime parere contrario sul subemendamento Ferri 0.31.4.15, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Pollastrini 0.31.4.14 e sull'emendamento 31.4 del Governo. Con riferimento all'articolo 32, esprime parere favorevole sull'emendamento 32.2 del Governo. Con riferimento all'articolo 33, esprime parere favorevole sull'emendamento 33.2 del Governo. Con riferimento all'articolo 34, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 34.3 del Governo e Annibali 34.1. Con riferimento all'articolo 35, esprime parere contrario sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.35.3.1 e parere favorevole sull'emendamento 35.3 del Governo. Con riferimento all'articolo 37, esprime parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 37.3. Con riferimento all'articolo 38, esprime parere favorevole sull'emendamento 38.1 del Governo. Con riferimento all'articolo 39, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferro 39.7 e 39.8 e sugli emendamenti Annibali 39.5 e Annibali 39.4.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur esprimendo apprezzamento per il prosieguo della seduta a oltranza, lamenta una contraddittoria gestione dei lavori rispetto alle indicazioni fornite in precedenza.
Mario PERANTONI, presidente, avvisa che con riferimento all'articolo aggiuntivo è stato presentato un subemendamento che è stato ritenuto irricevibile.
Giulia SARTI (M5S) preannuncia che il suo gruppo non prenderà parte alla votazione sull'emendamento Zanettin 10.11 per molteplici ragioni. Osserva, in primo luogo, che si tratta di una norma immediatamente applicabile e non di un principio di delega; in secondo luogo, la relativa riformulazione proposta dai relatori contempla un solo passaggio tra la funzione giudicante e la funzione requirente. Ritiene che tale limitazione comporterebbe conseguenze dannose che non sono state a suo avviso adeguatamente considerate. Osserva altresì che altrettanto gravi potrebbero essere le conseguenze della norma transitoria prevista per i magistrati attualmente in servizio. Nell'osservare che il tema della separazione delle funzioni merita ulteriori approfondimenti, ribadisce l'intenzione del suo gruppo di non partecipare al voto sul succitato emendamento Zanettin 10.11.
Pierantonio ZANETTIN (FI) rimarca il valore politico e culturale del suo emendamento sulla separazione delle funzioni giudicante e requirente. Ricorda che si tratta di un tema sul quale il suo gruppo ha condotto una battaglia storica e si dichiara soddisfatto del risultato raggiunto di cui il suo gruppo rivendica con orgoglio la paternità. Ricorda nel merito che l'emendamento a sua firma 10.11 limita ad un solo passaggio, peraltro circoscritto ai primi anni di carriera, la possibilità per i magistrati di transitare da una funzione all'altra. Auspica anche che chi attualmente esprime il suo dissenso sulla proposta in esame, possa nel tempo apprezzare i vantaggi che tale separazione delle funzioni produrrà. Nel rivendicare con orgoglio la paternità di tale storico approdo normativo e rimarcandone nuovamente il fondamentale valore culturale, dissente dalle posizioni in precedenza espresse dall'onorevole Vitiello, mentre esprime dispiacere per l'annunciata non partecipazione al voto da parte del gruppo M5S, confidando tuttavia che in futuro anche tale forza politica possa eventualmente ricredersi in merito alla bontà delle misure recate dall'emendamento 10.11 a sua prima firma, come riformulato.
Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo anch'egli sui temi oggetto della proposta di riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, preannuncia su di essa il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, ricordando inoltre che un compromesso sul tema era stato già raggiunto in materia sotto il precedente Governo con il disegno di legge Bonafede ed aveva costituito a suo avviso un buon punto d'arrivo, tramite una prima riduzione del numero di passaggi consentiti dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Ritiene peraltro che la questione in esame sia a lungo stata, e sia tuttora, largamente sopravvalutata, dal momento che, rispetto alla cifra complessiva dei magistrati italiani, il numero di passaggi tra differenti funzioni si è rivelato essere, sulla base dei dati disponibili, decisamente esiguo. Pur permanendo da parte del suo gruppo talune valutazioni critiche in merito a punti specifici della riformulazione proposta, con particolare riguardo all'applicazione della disciplina all'esercizio delle funzioni di legittimità, che non convince ancora pienamente, segnala che la posizione favorevole del Partito Democratico si inserisce coerentemente all'interno di un percorso che è stato condiviso a livello della attuale maggioranza parlamentare, fermo restando che probabilmente si sarebbe potuto più opportunamente lasciare al Governo il compito di redigere le norme di dettaglio, proprio per evitare alcune incongruenze del testo in esame.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, come in certa misura già è stato possibile desumere dalle posizioni su di essa illustrate dai gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, rappresenta una soluzione senz'altro insoddisfacente, che tradisce lo spirito più profondo delle storiche battaglie condotte in passato su tale delicata materia da Forza Italia. Confida tuttavia che le norme in discussione non siano suscettibili di incidere negativamente sullo svolgimento della prossima consultazione elettorale sul quesito referendario relativo alla separazione delle carriere dei magistrati che, se accolto, potrebbe portare ad un risultato ben altrimenti importante per la cultura giuridica del nostro Paese.
Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene che la mediazione raggiunta con la riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11 rappresenti il trionfo dell'ipocrisia che sottende l'intero provvedimento in esame, trattandosi all'evidenza di una norma inutile che mette piuttosto in evidenza le palesi contraddizioni interne alla maggioranza di governo. Nel sottolineare come l'unità della giurisdizione sia un valore costantemente da tutelare e nel ritenere che, a differenza di quanto auspicato dalla deputata Bartolozzi, la soluzione individuata con la predetta riformulazione inciderà necessariamente anche sui quesiti referendari indetti per il prossimo mese di giugno, preannunzia il proprio voto contrario.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, nonostante gli interventi in corso sulla riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, la Commissione non ha ancora proceduto all'esame del subemendamento Bazoli 0.10.24.19, che precede secondo l'ordine di votazione.
Mario PERANTONI, presidente, replica che gli interventi sinora svolti riguardano semplicemente la tematica affrontata dall'emendamento Zanettin 10.11, come riformulato, che sarà messo in votazione nel rispetto della posizione occupata all'interno del fascicolo degli emendamenti.
Gianluca VINCI (FDI), nel premettere che la gestione di un provvedimento tanto delicato, come concretamente sviluppatasi in Commissione giustizia, non si è rivelata affatto degna di siffatto organo parlamentare, ritiene che la riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11 rappresenti la plastica dimostrazione di come il presente provvedimento di delega non possa a diritto ancora definirsi tale, dal momento che per alcuni aspetti il suo contenuto appare fortemente condizionato dalla volontà del Governo, mentre su altri punti, quale quello ora in discussione, gli emendamenti parlamentari, sebbene riformulati, entrano direttamente nello specifico della disciplina. Tanto considerato, preannunzia il proprio voto contrario sulla riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11.
Walter VERINI (PD), relatore, a rettifica dei pareri in precedenza espressi dal collega Saitta, avverte, anche a nome di quest'ultimo, che il parere sugli emendamenti Annibali 39.5 e 39.4 è da intendersi favorevole.
Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.
Mario PERANTONI, presidente, alla luce delle intese informalmente intervenute tra la maggioranza dei gruppi nel corso della seduta, avverte che ora la Commissione procederà alla votazione delle proposte emendative rimanenti, consentendo un intervento di due minuti per ciascun gruppo in relazione ad ogni articolo.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara di non condividere tale modalità di prosecuzione dei lavori, riservandosi di non attenersi al criterio testé indicato dalla presidenza.
Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del subemendamento a sua firma 0.10.24.19.
La Commissione approva il subemendamento Bazoli 0.10.24.19, (nuova formulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, comunica che, a seguito della votazione testé effettuata, il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.10.24.6 è da intendersi precluso.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Varchi 0.10.24.11 e Maschio 0.10.24.12 ed approva l'emendamento 10.24 del Governo (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, comunica che, a seguito della votazione testé effettuata, l'emendamento Businarolo 10.3 è da intendersi precluso.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo anch'egli sui contenuti della riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, sottolinea come, nonostante si tratti all'evidenza di una materia assai complessa, la soluzione individuata non potrà che creare seri problemi applicativi.
Catello VITIELLO (IV) preannunzia la propria astensione sulla riformulazione proposta dell'emendamento Zanettin 10.11, giacché, da un lato, il tema è già in parte affrontato dai quesiti referendari di prossimo svolgimento, che propongono anzi di eliminare alla radice la possibilità di passaggio tra le diverse funzioni di magistratura, dall'altro, in quanto essa prevede comunque una deroga con riguardo all'esercizio delle funzioni di legittimità.
Pierantonio ZANETTIN (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.11.
La Commissione approva l'emendamento Zanettin 10.11 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, comunica che, a seguito della votazione testé effettuata, gli emendamenti Zanettin 10.12, 10.13 e 10.14 risultano preclusi.
Gianluca VINCI (FDI) intende lasciare agli atti la piena disponibilità da parte del gruppo Fratelli d'Italia a proseguire ad oltranza negli odierni lavori in sede referente, e prende atto che, sia pure in assenza di decisioni ratificate nella sede propria dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presidenza è orientata a procedere nell'esame delle rimanenti proposte emendative senza di fatto consentire ai singoli deputati e gruppi di intervenire nel merito delle stesse. Ritiene pertanto personalmente inaccettabile una simile modalità di discussione di un provvedimento tanto rilevante.
Mario PERANTONI, presidente, segnala che da parte della presidenza non vi è alcuna volontà di impedire alle opposizioni il libero esercizio delle proprie prerogative parlamentari, ma che il criterio in precedenza indicato per il prosieguo dei lavori sembrava essere maturato sulla base di un'intesa di massima, sebbene informale, emersa tra i gruppi medesimi nel corso della lunga seduta odierna, fermo restando che, qualora i gruppi stessi lo ritenessero opportuno, la presidenza è disponibile a convocare anche immediatamente un apposito Ufficio di presidenza.
Walter VERINI (PD), relatore, ritiene che, allo stato in cui sono arrivati i lavori, anche per dare modo agli uffici di disporre del tempo necessario per la redazione del testo da inviare alle altre Commissioni permanenti, quali risultante dalle diverse modifiche apportate in sede referente, per l'espressione dei pareri, la Commissione giustizia debba procedere nella votazione delle rimanenti proposte emendative senza interventi in dichiarazione di voto. Non ritiene peraltro soddisfacente il criterio in precedenza illustrato dalla presidenza di un intervento per ciascun gruppo per non più di due minuti in relazione ad ogni articolo, giacché in tal modo ugualmente la seduta potrebbe concludersi a notte inoltrata, rendendo di fatto vana l'esigenza in premessa rammentata, pur convenendo sulla opportunità di consentire ai deputati che già lo hanno fatto in precedenza presente, come ad esempio gli onorevoli Vitiello e Colletti, limitate deroghe per l'illustrazione delle proposte emendative.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) considera invece ragionevole l'ipotesi di convocare immediatamente un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, giacché su alcuni rilevanti argomenti trattati dagli articoli non ancora esaminati è giusto che i singoli deputati possano intervenire, pur nel rispetto di una tempistica concordata.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) dissente dalle affermazioni del relatore Verini, posto che il ritardo nella conclusione dell'esame del provvedimento, da cui potrebbe derivare un aggravio per gli uffici della Camera, non può essere certamente addebitato alle opposizioni, bensì è di esclusiva responsabilità del Governo e delle forze politiche che lo sostengono.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.11.4.9 dei relatori (vedi allegato) e l'emendamento 11.4 del Governo (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 11.2.
La Commissione approva l'emendamento Delmastro Delle Vedove 11.2, (nuova formulazione) (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2, di cui è cofirmatario.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2, la cui finalità è anche quella di liberare il CSM dal condizionamento dei partiti politici.
La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2 ed approva l'emendamento 12.13 del Governo (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 13.3, volto a separare definitivamente la magistratura dalla politica, auspicando che su di esso possa registrarsi anche il consenso delle forze di centrodestra.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 13.3 e Lucaselli 13.2, approva l'emendamento 14.1 del Governo (vedi allegato), respinge l'emendamento Annibali 15.5 ed approva l'emendamento 15.9 del Governo (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra le finalità del subemendamento 0.16.11.3, di cui è cofirmatario, volto ad introdurre più stringenti limitazioni al meccanismo delle cosiddette «porte girevoli», intervenendo anche sulla disciplina relativa ai magistrati collocati fuori ruolo.
La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.16.11.3, Bartolozzi 0.16.11.10 e 0.16.11.11 e Annibali 0.16.11.21.
Valentina D'ORSO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.16.11.1 che estende la possibilità di essere collocato fuori luogo presso l'Avvocatura dello Stato anche ai magistrati ordinari, correggendo un errore materiale introdotto nella versione originaria. Sottolinea in conclusione che si tratta di un tema a cui tiene molto.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che a seguito della riformulazione, il subemendamento D'Orso 0.16.11.1 verrà posto in votazione dopo il subemendamento Vitiello 0.16.11.22.
Catello VITIELLO (IV) fa presente che non accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.16.11.23 avanzata dai relatori e che motiverà tale decisione quando verrà posto in votazione l'emendamento 16.11 del Governo che gli consente un intervento di ordine generale.
La Commissione respinge il subemendamento Vitiello 0.16.11.23.
Martina PARISSE (CI) accetta la riformulazione del subemendamento D'Ettore 0.16.11.15 avanzata dai relatori.
La Commissione approva il subemendamento D'Ettore 0.16.11.15 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Catello VITIELLO (IV) diversamente da quanto precedentemente dichiarato preferisce intervenire sul suo subemendamento 0.16.11.22 che è l'ultimo prima di procedere alla votazione dell'emendamento del Governo. Augurandosi di essere il più possibile sintetico e didascalico, fa presente che con l'articolo 16 il Governo ha operato un distinguo netto tra i magistrati, a seconda che siano stati eletti o che si siano candidati risultando non eletti, che svolgano funzioni di Ministro o di Sottosegretario, che siano Capi di gabinetto, presidenti di Commissioni di inchiesta o presidenti di Authority. Fa presente che si tratta di una presa di posizione forte e molto coraggiosa probabilmente dettata, rispetto alla scorsa legislatura, dai fatti del 2019 e da una circostanza specifica che ha determinato la scelta a favore dell'irrevocabilità del rientro in ruolo di un magistrato che sia stato eletto. Ritiene tuttavia che la soluzione adottata dal Governo sia in contraddizione con i principi costituzionali e in particolare con l'ultimo comma dell'articolo 51, dal momento che introduce una disparità di trattamento tra i magistrati. Precisa infatti a tale proposito che l'emendamento del Governo stabilisce che il magistrato che sia stato eletto rimanga collocato fuori ruolo, per quanto con una funzione diversa. Nel condividere tale scelta, vale a dire l'inopportunità che tale magistrato riprenda ad esercitare le funzioni requirenti e giudicanti, ritiene tuttavia che analoga soluzione avrebbe dovuto essere adottata anche per i magistrati che ricoprono incarichi di Governo. Nel precisare che a tali soggetti va tutta la sua stima dal momento che senza di loro la macchina governativa funzionerebbe sicuramente peggio, tiene tuttavia a sottolineare che essi devono essere trattati nello stesso modo, pena il rischio di determinare un «disagio» costituzionale. Nel sollecitare inoltre il Governo a fare attenzione ai falsi premi, precisando che la collocazione per studio è prevista presso tutte le pubbliche amministrazioni, fa presente che voterà contro la disparità di trattamento all'interno della magistratura, tanto più che il magistrato che abbia scelto di presentarsi alle elezioni dimostra coraggio e si sovraespone mentre al contrario i Capi di gabinetto, pur senza avere la medesima esposizione, ricoprono un ruolo ben più rilevante dal punto di vista politico.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) precisa che si tratta di un tema importante e che non ritiene di essere pregiudicata dalla sua posizione di magistrato eletto in Parlamento. Dichiarando di condividere le considerazioni del collega Vitiello, si richiama in particolare alla sentenza della Corte costituzionale del 2016, giudice a latere l'attuale Ministra Cartabia, in cui è stato scritto chiaramente che gli incarichi apicali sono di natura fiduciaria e pertanto soggetti a spoil system. Trattandosi quindi di incarichi di natura politica, ritiene indispensabile l'equiparazione dei magistrati collocati fuori luogo per svolgere funzioni di collaborazione con il Governo alla stessa stregua di coloro che, mettendoci la faccia, si sono candidati alle elezioni. Rileva infatti, in presenza di una simile disparità di trattamento, il mancato rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.
Cosimo Maria FERRI (IV) chiede di intervenire.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente al collega Ferri che per il suo gruppo è già intervenuto il deputato Vitiello.
La Commissione respinge il subemendamento Vitiello 0.16.11.22 e approva, con distinte votazioni, il subemendamento D'Orso 0.16.11.1 (nuova formulazione) (vedi allegato) e l'emendamento 16.11 del Governo (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la votazione dell'emendamento D'Orso 16.10 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 16.11 del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 17.3 del Governo (vedi allegato) e 18.10 del Governo (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione del subemendamento Bordo 0.19.10.29, avanzata dai relatori.
La Commissione approva il subemendamento Bordo 0.19.10.29 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di dare ai deputati il tempo di prendere parte alla votazione. Ritiene infatti che togliere, oltre al diritto di parola, anche il diritto di voto sia decisamente troppo.
Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente al collega Ferri che, se vuole lasciare agli atti la propria posizione, può intervenire in dichiarazione di voto.
Cosimo Maria FERRI (IV), nel replicare al collega Zanettin, fa presente che ai deputati non viene consentita la parola. Nel rammentare come il sottosegretario Sisto abbia enfatizzato la mancata lettura delle riformulazioni da parte dei deputati, sottolinea che nelle ultime ore in tali riformulazioni è stato introdotto di tutto, si domanda chi dei suoi colleghi abbia realmente capito cosa si apprestava a votare.
Mario PERANTONI, presidente, assicura al collega Ferri che procederà più lentamente, rammentando che in più occasioni ha chiesto ai colleghi di manifestare con chiarezza il proprio voto. Avverte che risulta preclusa la votazione dei subemendamenti Bazoli 0.19.10.26, degli identici subemendamenti Schullian 0.19.10.1, Conte 0.19.10.2 e Bisa 0.19.10.11 nonché dei subemendamenti D'Ettore 0.19.10.17, Vitiello 0.19.10.24 e 0.19.10.25. Fa quindi presente che si passa all'esame del subemendamento Colletti 0.19.10.3
Andrea COLLETTI (MISTO-A) interviene sull'emendamento a sua firma 0.19.10.3 che modifica una disposizione del Governo, uscita direttamente dalle stanze del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Rammenta a tale proposito che tale sottosegretario ha precisato di non aver partecipato alla riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato gli emendamenti, in ragione evidentemente del proprio conflitto di interessi. Nel far presente che, al contrario, il medesimo sottosegretario non ha mai precisato di non aver partecipato alla stesura degli emendamenti, ne deduce che egli deve aver contribuito a scrivere la disposizione che lo riguarda direttamente. Sottolinea che la disposizione in oggetto rientra nel dibattito sul ruolo politico di alcuni magistrati collocati fuori ruolo e soprattutto su quanto essi incidano sulla produzione normativa, considerato che il Parlamento interviene ormai esclusivamente su provvedimenti di origine governativa. Ritiene quindi che si possa dichiarare chiaramente, persino nella rubrica dell'articolo, che l'emendamento del Governo è un intervento cosiddetto «salva Garofoli», evidenziando che si tratta di una persona competentissima che da anni gestisce il potere e supplisce alle incapacità del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.19.10.3 e Annibali 0.19.10.23
Catello VITIELLO (IV) nel far presente che l'articolo 19 fa pendant con i contenuti dell'articolo 16, si rivolge in particolare ai colleghi del gruppo del Partito Democratico rammentando loro che nella scorsa legislatura hanno presentato, per il tramite dell'onorevole Ermini, attuale Vicepresidente del CSM, un emendamento volto ad accorpare in un unico trattamento tutti i profili della magistratura. Rileva inoltre come i noti fatti del 2019 siano stati per i colleghi del PD sufficienti a modificare la posizione precedente, mentre dichiara di continuare a ritenere che tutti i magistrati debbano essere trattati nello stesso modo.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel condividere le sagge parole del collega Vitiello, rammenta altresì che quell'emendamento fu approvato dal Parlamento. Preannuncia inoltre l'intenzione di richiamare in Assemblea le considerazioni dell'epoca.
La Commissione approva l'emendamento 19.10 del Governo (vedi allegato) e respinge l'emendamento Bartolozzi 19.9
Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che il contenuto dell'emendamento del Governo 20.3 sia del tutto ultroneo dal momento che già, secondo la Costituzione, i magistrati sono tenuti a svolgere le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. A suo parere tale inutile precisazione si configura come una excusatio non petita.
La Commissione approva l'emendamento 20.3 del Governo (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) fa presente che il subemendamento a sua firma 0.2.1.6.8 è volto ad introdurre il sistema del sorteggio anche per l'individuazione dei componenti delle commissioni del Consiglio superiore della magistratura. Nel sottolineare che anche la Corte costituzionale si affida al sorteggio per la composizione dell'Ufficio di presidenza, si domanda come mai proprio la Ministra Cartabia esprima contrarietà sul subemendamento. Preannuncia in conclusione l'intenzione di ripresentarlo in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.
La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.21.6.8
Andrea COLLETTI (MISTO-A) interviene sul subemendamento Scutellà 0.21.6.4 dal momento che la sua approvazione precluderà la votazione del subemendamento a sua firma 0.21.6.1. Ritiene che il metodo della rotazione annuale dei componenti delle commissioni del CSM sia la soluzione migliore per evitare incrostazioni di potere, tanto più con riguardo alle commissioni che si occupano dei profili disciplinari e del conferimento degli incarichi. Considera al contrario che la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle con il subemendamento Scutellà 0.21.6.4 non rappresenti un cambiamento significativo rispetto alla situazione attuale.
Cosimo Maria FERRI (IV) dichiara che avrebbe voluto esprimersi favorevolmente sul subemendamento Colletti 0.21.6.1 se non risultasse precluso dalla votazione sul subemendamento Scutellà 0.21.6.4.
La Commissione approva l'emendamento Scutellà 0.21.6.4 (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra il contenuto del subemendamento Cirielli 0.21.6.6 volto a stabilire che la composizione delle commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza debba rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti in Parlamento e assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali. Nel sottolineare che si tratta di una soluzione cui negli ultimi tempi si fa ricorso per prassi, ritiene sia giunto il momento di stabilizzare il sistema, garantendo la democraticità dell'ufficio di presidenza delle commissioni.
La Commissione respinge il subemendamento Cirielli 0.21.6.6 ed approva l'emendamento 21.6 del Governo (vedi allegato).
Valentina D'ORSO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento Scutellà 0.22.4.3 avanzata dai relatori.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) interviene telegraficamente per evidenziare che il subemendamento Scutellà 0.22.4.3 configura una sostanziale delega in bianco, dal momento che si concede al Consiglio superiore della magistratura la massima libertà nella determinazione dei criteri. Preannuncia l'intenzione di emendare il testo nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Scutellà 0.22.4.3 (nuova formulazione) (vedi allegato) e l'emendamento 22.24 del Governo (vedi allegato).
Valentina D'ORSO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento Scutellà 0.24.5.1 avanzata dai relatori.
La Commissione approva il subemendamento Scutellà 0.24.5.1 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) vuole che resti a verbale che anche in questo caso le modifiche introdotte dalla Ministra Cartabia peggiorano il testo Bonafede che almeno vincolava gli addetti alla segreteria alla consiliatura e non al singolo magistrato.
Cosimo Maria FERRI (IV) dà ragione alla collega Bartolozzi, rilevando che l'emendamento del Governo è indice di un atteggiamento clientelare. Nel considerare assurdo l'ampio margine di discrezionalità consentito al CSM, si domanda se vi siano gli spazi fisici e le risorse finanziarie per accogliere tale ulteriore personale. Fa infine presente come nessuno abbia introdotto l'argomento delle indennità che competono ai membri del CSM, di cui anch'egli ha beneficiato ma che ritiene sia venuto il momento di ridurre, in linea con i tagli operati dal Parlamento.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 24.5, 25.8 e 27.4 del Governo (vedi allegato).
Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che con il subemendamento a sua firma 0.28.5.2 intende porre fine anche alle porte girevoli tra incarichi politici e incarichi all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Fa presente che tale subemendamento prevede, per cinque anni dalla conclusione del mandato, l'ineleggibilità quale membro laico del CSM di coloro che abbiano ricoperto una carica politica elettiva o abbiano svolto il ruolo di Ministro o sottosegretario. Nel ritenere che la riforma della Ministra Cartabia finisca per agevolare il correntismo che dichiara di contrastare, si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso dai suoi ex colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno iniziato la loro esperienza dicendo «no» alla politicizzazione dei membri laici del CSM.
La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.28.5.2
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) intervenendo sull'emendamento del Governo 28.5 non può non manifestare il proprio sdegno nell'osservare che la proposta emendativa in esame elimina dal testo del provvedimento la previsione del regime di incompatibilità per i componenti del Governo in carica. In particolare, ove non preveda che tra i componenti del CSM eletti dal Parlamento non figuri chi ha svolto funzioni di Governo nei due anni precedenti. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta emendativa in Assemblea che ripristini il testo originario del provvedimento.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) sottolinea che l'emendamento 28.5 del Governo prevede che, l'elezione da parte del Parlamento dei componenti del CSM sia effettuata nel rispetto della parità di genere. A suo avviso tale disposizione è palesemente incostituzionale e chiede al rappresentante del Governo che nella scorsa legislatura ha ricoperto l'incarico di presidente di Commissione Affari costituzionali della Camera, di chiarire a chi spetterebbe il compito di annullare l'elezione del Parlamento in seduta comune qualora la parità di genere non fosse garantita.
Cosimo Maria FERRI (IV) condivide le osservazioni del collega Colletti.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) concorda con i colleghi Colletti e Ferri. A suo avviso la disposizione contenuta nell'emendamento 28.5 del Governo è di difficile comprensione e foriera di problematicità.
La Commissione approva l'emendamento 28.5 del Governo (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra il subemendamento Varchi 0.29.21.9 con il quale si introduce il principio del sorteggio e non quello della mera elezione. Sottolinea che la disposizione è volta ad evitare l'influenza delle correnti nelle elezioni.
La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.29.21.9.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra il subemendamento a sua firma 0.29.21.1 con il quale intende rendere le elezioni scevre dal potere delle correnti attraverso l'introduzione del sorteggio temperato.
La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.29.21.1.
Roberto TURRI (LEGA) precisando che la riformulazione proposta dai relatori non rispecchia lo spirito iniziale del subemendamento a sua prima firma 0.29.21.8. Sottolinea come tuttavia sia il frutto di un compromesso raggiunto e pertanto la accoglie.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) nel cogliere con amarezza le parole del collega, segnala che intende presentare per l'esame in Assemblea un emendamento sul tema del sorteggio puro.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) pur sottolineando la sua contrarietà al testo originario del subemendamento Turri 0.29.21.8, che a suo avviso generava confusione, ritiene che la riformulazione proposta dai relatori per il subemendamento sia addirittura peggiore.
Cosimo Maria FERRI (IV) nel far presente che nella giornata odierna il leader del Movimento 5 Stelle intervenendo sugli organi di stampa ha affermato, che mentre il Movimento 5 Stelle sta cercando il giusto compromesso sulla riforma del CSM altre forze politiche, come Italia Viva, si stanno opponendo a qualsiasi compromesso forse con l'intenzione di andare a votare il nuovo Consiglio superiore della Magistratura con le vecchie regole, sottolinea che il suo partito non vuole accettare alcun compromesso e che votare contro la riformulazione in discussione vuole dire respingere dei compromessi a ribasso.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la Commissione procederà alla votazione del subemendamento Turri 0.29.21.8 subito dopo avere effettuato quella sul subemendamento Ferri 0.29.21.19.
La Commissione respinge il subemendamento Ferri 0.29.21.19 e approva il subemendamento Turri 0.29.21.8 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il subemendamento Zanettin 0.29.21.11 non verrà posto in votazione in quanto assorbito dall'approvazione della nuova formulazione del subemendamento Turri 0.29.21.8.
La Commissione approva l'emendamento 29.21 del Governo (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 29.01, sottolinea che con la proposta emendativa in esame si intende introdurre il divieto di rieleggibilità per i componenti del Consiglio superiore della magistratura.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 29.01 ed il subemendamento Cirielli 0.30.11.3.
Cosimo Maria FERRI (IV) accetta la riformulazione dei relatori del subemendamento a sua prima firma 0.30.1.19.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendato Ferri 0.30.11.19 (nuova formulazione), il subemendamento 0.30.11.100 dei relatori e l'emendamento del Governo 30.11 (vedi allegato).
Cosimo Maria FERRI (IV) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.31.4.15 che crea discontinuità con il passato e che azzera il peso delle correnti.
La Commissione respinge il subemendamento Ferri 0.31.4.15; approva quindi il subemendamento Pollastrini 0.31.4.14, gli emendamenti 31.4, 32.2 e 33.2 del Governo, nonché gli identici emendamenti 34.3 del Governo e Annibali 31.4 (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.35.31.
La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.35.31, approva l'emendamento 35.3 del Governo (vedi allegato), respinge l'emendamento Bartolozzi 37.3 ed approva l'emendamento 38.1 del Governo (vedi allegato).
Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Ferro 39.7 volto a prevedere, relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare, l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva.
La Commissione respinge l'emendamento Ferro 39.7.
Gianluca VINCI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ferro 39.8 che prevede la soppressione della procura generale militare presso la Corte di Cassazione e la modifica della composizione della magistratura militare prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione un terzo membro togato elettivo.
La Commissione respinge l'emendamento Ferro 39.8.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Annibali 39.5, nonché sul successivo emendamento Annibali 39.4, ritiene che tale disposizioni confliggano con la clausola di invarianza prevista dal comma dell'articolo 42 del provvedimento. Invita i relatori ed il Governo ad effettuare una verifica in tale senso al fine di scongiurare il rischio ai fini dell'esame in Assemblea la Commissione bilancio possa formulare un parere condizionato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Annibali 39.5 e 39.4, nonché l'articolo aggiuntivo 41.0.100 dei relatori (vedi allegato).
Mario PERANTONI, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento. Avverte che il testo come risultante dall'approvazione delle proposte emendative e subemendative sarà trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva (I, IV, V, VI, VII, XI e CPQR) ai fini del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 01.30 di giovedì 14 aprile 2022.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 13 aprile 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 778 del 12 aprile 2022, a pagina 28, prima colonna, ventisettesima riga, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».
ALLEGATO
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 6.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)
1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«Art. 115.
(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)
1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma precedente.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.».
6.2. Il Governo.
ART. 7.
All'emendamento 7.5 del Governo, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'esito del procedimento di accertamento della esclusione, in concreto, della ricorrenza della incompatibilità di cui al comma precedente è comunicata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
0.7.5.3. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 18, secondo comma, le parole: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;
b-ter) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede.».
7.5. Il Governo.
ART. 8.
All'emendamento 8.1 del Governo sopprimere la parte principale.
0.8.1.12. I Relatori.
All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva.».
*0.8.1.9. (Nuova formulazione) Annibali.
*0.8.1.7. (Nuova formulazione) Maschio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono soppresse, e dopo le parole: «piena indipendenza e imparzialità» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare».
Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)
1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
b) all'articolo 26-bis, comma 1:
1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale,»;
3) dopo le parole: «competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici»;
c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.»;
d) all'articolo 26-bis, comma 2:
1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
2) le parole: «alle capacità organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;
e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;
f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: «Gli elementi di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3»;
g) all'articolo 26-bis, comma 5:
1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
2) dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda».
8.1. Il Governo.
ART. 9.
All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e le parole: dall'irrevocabilità dell'accertamento con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile;
b) al comma 2, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e sostituire le parole: dalla sua irrevocabilità con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile.
0.9.43.33. (Nuova formulazione) Bazoli.
ART. 2.
All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
0.2.73.100. I Relatori.
All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera i), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
*0.2.73.13. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.
*0.2.73.71. Annibali, Ferri, Vitiello.
*0.2.73.76. Vitiello, Annibali.
*0.2.73.80. Ferro, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi;
b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;
c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;
d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;
e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;
f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;
g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;
i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;
l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso, che sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;
m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura;
c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.
3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;
b) prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;
c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
d) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;
e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
f) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;
g) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
h) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica;
i) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
l) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.
2.73. Il Governo.
ART. 3.
All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: delle segnalazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;
0.3.34.41. (Nuova formulazione) Vazio.
All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-bis), dopo la parola: articolato aggiungere le seguenti: , secondo criteri predeterminati,
0.3.34.32. (Nuova formulazione) D'Ettore.
All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) dopo la lettera b-quater), inserire la seguente:
b-quater.1) prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;
0.3.34.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari del magistrato in valutazione nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;
0.3.34.6. (Nuova formulazione) Sarti.
All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:
b-sexies) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2:
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, inclusa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina già vigente del fascicolo personale del magistrato;
0.3.34.16. (Nuova formulazione) Costa.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione;
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
1) alla lettera b), sostituire la parola: maturi con la seguente: matura;
2) dopo lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
b-ter) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b-quater) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;
b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;
3) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: svolta dal magistrato, aggiungere le seguenti: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione;
4) alla lettera c), sopprimere il numero 2);
5) alla lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:
5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.
3.34. Il Governo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica, nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
2) che nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica, nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
3.31. (Nuova formulazione) Zanettin.
ART. 4.
All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: di un magistrato ordinario aggiungere le seguenti: , amministrativo e contabile;
c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il Consiglio superiore della magistratura debba con le seguenti: i rispettivi organi di autogoverno debbano;
d) al comma 1, lettera f), le parole: dal Consiglio superiore della magistratura sono sostituite dalle seguenti: dai rispettivi organi di autogoverno;
e) al comma 1, lettera g), dopo le parole: i magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili;
f) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Lo schema di decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili.
0.4.13.30. (Nuova formulazione) Bisa.
All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso il Capo di gabinetto, Vice capo di gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro;
0.4.13.1. (Nuova formulazione) Colletti.
All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: organi costituzionali inserire le seguenti: ; gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale;.
0.4.13.47. Bazoli.
All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera g), dopo le parole: complessivamente i aggiungere le seguenti: sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo in posizione di fuori ruolo non può superare complessivamente.
0.4.13.44. (Nuova formulazione) Zanettin.
All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;.
0.4.13.29. (Nuova formulazione) Potenti.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa organizzare con la seguente: organizzi
Conseguentemente:
1) al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: del presente comma aggiungere le seguenti: oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
2) al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;
3) al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: diritto del lavoro aggiungere le seguenti: , diritto della crisi e dell'insolvenza;
4) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;
b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;
d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;
e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;
f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;
i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.
4.13. Il Governo.
ART. 9.
Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere i seguenti:
01) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;
02) alla lettera n) dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
1) alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) alla lettera v):
i) dopo le parole: «la violazione» sono inserite le seguenti: «di quanto disposto dall'»;
ii) le parole: «del divieto di cui all'» sono soppresse;
iii) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 3»;
2) alla lettera a), numero 2), capoverso «ee-bis», dopo le parole: 15 luglio 2011, n. 111, inserire le seguenti: , nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
3) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, nella lettera e) dopo le parole: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per sé o per altri,»;
a-ter) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Estinzione dell'illecito)
1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;
4) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis.
(Condizioni per la riabilitazione)
1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante.».
9.43. Il Governo.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) alla lettera gg) le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti»;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
3) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi in cui ai fatti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg) sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale».
9.1. (Nuova formulazione) Costa.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:
«l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis».
9.29. (Nuova formulazione) Morrone.
ART. 10.
All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera a-bis);
a-bis) i criteri di priorità, finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.
0.10.24.19. (Nuova formulazione) Bazoli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
1) al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.»;
a-ter) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: «il concorso» sono inserite le seguenti: «, fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis».
2) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;
b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.».
10.24. Il Governo.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13;
1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.» e nell'ultimo periodo le parole «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto e sesto»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui al comma 6 e al comma 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione.»
Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 2, dopo le parole: delle medesime funzioni inserire le seguenti: , nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
10.11. (Nuova formulazione) Zanettin.
ART. 11.
All'emendamento 11.4 del Governo, parte principale, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascuna sezione ovvero, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché».
0.11.4.9. I Relatori.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) al comma 1, alla lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;
a-bis) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», aggiungere le parole: «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b):
1) al capoverso 5-bis, sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;
2) al capoverso 5-ter, dopo le parole: al 10 per cento rispetto all'anno precedente aggiungere le seguenti: e comunque a fronte di andamenti anomali e sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;
3) al capoverso 5-quater, lettera b), sostituire la parola: serio con la seguente: rilevante.
11.4. Il Governo.
Al comma 1), lettera b), capoverso «5-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) la segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti.
11.2. (Nuova formulazione) Delmastro Delle Vedove.
ART. 12.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Eleggibilità dei magistrati)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1, se al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.
12.13. Il Governo.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)
1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
14.1. Il Governo.
ART. 15.
Al comma 1, sostituire le parole: di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti con le seguenti: di sindaco o consigliere comunale
Conseguentemente:
1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: ufficio del distretto con le seguenti: ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie
3) al comma 2, sostituire la parola: ricoprire con la seguente: assumere e sopprimere le parole: o di conseguire qualifiche direttive
4) al comma 3, sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 1-bis e 2.
15.9. Il Governo.
ART. 16.
All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: né requirenti, inserire le seguenti: , fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni,
0.16.11.15. (Nuova formulazione) D'Ettore.
All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato.
0.16.11.1. (Nuova formulazione) D'Orso.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e incarichi di governo;
16.11. Il Governo.
ART. 17.
Sopprimerlo.
17.3. Il Governo.
ART. 18.
Sopprimerlo.
18.10. Il Governo.
ART. 19.
All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i Consigli e le Giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero di appartenenza o presso l'avvocatura dello Stato, in un ruolo separato, o presso altre amministrazioni senza che derivino posizione sopranumerarie, oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati indicati al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.
0.19.10.29. (Nuova formulazione) Bordo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni con congelamento nella dotazione organica della magistratura di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
19.10. Il Governo.
ART. 20.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».
20.3. Il Governo.
ART. 21.
All'emendamento 21.6 del Governo, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione in quest'ultimo dettati.
0.21.6.4. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)
1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
21.6. Il Governo.
ART. 22.
All'emendamento 22.4 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, astensione o altro motivato impedimento».
0.22.4.3. (Nuova formulazione) Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
1) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio.»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.»;
3) sopprimere la lettera e).
22.4. Il Governo.
ART. 24.
All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, al comma 1, capoverso 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: ha conseguito aggiungere la seguente: almeno.
0.24.5.1. (Nuova formulazione) Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Selezione dei magistrali addetti alla segreteria)
1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.
5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37)
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:
«1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il Segretario generale.».
24.5. Il Governo.
ART. 25.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25.
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)
1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
25.8. Il Governo.
ART. 27.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Regolamento generale)
1. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente:
«7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».
27.4. Il Governo.
ART. 28.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)
1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione».
28.5. Il Governo.
ART. 29.
All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma. Con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, si provvede alla composizione dei collegi mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello, in modo tale che i distretti di corte di appello siano suddivisi in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
0.29.21.8. (Nuova formulazione) Turri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)
1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.
4. In ognuno dei collegi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.»
29.21. Il Governo.
ART. 30.
All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 3), lettera c), dopo il capoverso e-bis), aggiungere il seguente:
«e-ter) magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo».
0.30.11.19. (Nuova formulazione) Ferri, Vitiello, Annibali.
All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 4, sopprimere le seguenti parole: nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure
0.30.11.100. I Relatori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)
1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c) ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo.»;
3) al comma 2:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;
b) alla lettera d) dopo le parole: «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono aggiunte le seguenti: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;
c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.».
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».
30.11. Il Governo.
ART. 31.
All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: il collegamento non opera se inserire le seguenti: non è garantita la rappresentanza di genere e
0.31.4.14. Pollastrini, Serracchiani, D'Elia, Morani, Boldrini, Madia, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Berlinghieri, Bruno Bossio, Pezzopane, Carnevali, Cenni, Prestipino, Mura, Ciagà, Ciampi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)
1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettano il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio, e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità ad essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo periodo o del periodo precedente non consente di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procederà senza ulteriore integrazione.
6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.
8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.».
31.4. Il Governo.
ART. 32.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 32.
(Modifiche in materia di votazioni)
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 26.
(Votazioni)
1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.
4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.
5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
7. Sono bianche le schede prive di voto.
8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6.».
32.2. Il Governo.
ART. 33.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)
1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.
2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:
a) il totale dei voti validi;
b) il totale dei voti per ciascun candidato;
c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo.
3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:
a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), per il numero dei seggi da assegnare;
b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b). Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».
33.2. Il Governo.
ART. 34.
Sopprimerlo.
*34.3. Il Governo.
*34.1. Annibali.
ART. 35.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)
1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo il disposto dell'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.».
35.3. Il Governo.
ART. 38.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 38.
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)
1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195, può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.
38.1. Il Governo.
ART. 39.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;
39.5. Annibali.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: anche con l'esigenza fino alla fine della lettera con le seguenti: e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;.
39.4. Annibali.
ART. 41.
Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:
Art. 42.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
41.0100. I Relatori.