Commissioni Riunite (VIII e X)
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Commissioni Riunite (VIII e X)
Comm. riunite 0810
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495-A Governo ... 6
Sulla pubblicità dei lavori ... 6
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495-A Governo (Esame e conclusione) ... 6
ALLEGATO (Proposte emendative approvate) ... 9
COMITATO DEI NOVE
Lunedì 11 aprile 2022.
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495-A Governo.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.
SEDE REFERENTE
Lunedì 11 aprile 2022. — Presidenza della Presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Interviene la Sottosegretaria per la transizione ecologica, Vannia Gava.
La seduta comincia alle 16.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Martina NARDI, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495-A Governo.
(Esame e conclusione).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Martina NARDI, presidente, ricorda che le Commissioni hanno già concluso l'esame del provvedimento nella seduta di giovedì 7 aprile, protrattasi fino alle ore 2.50 di venerdì 8 aprile.
Avverte, quindi, che la Commissione Bilancio si è espressa sul testo risultante dall'esame in sede referente, formulando nel parere cinque condizioni. Inoltre, come preannunciato nella riunione odierna del Comitato dei diciotto, sono state presentate dalle Commissioni le proposte emendative 17.400 e 29.400. Pertanto, è stato convenuto di promuovere una deliberazione dell'Assemblea volta a rinviare il testo nelle Commissioni. Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che si tratta di un rinvio limitato nell'oggetto. Infatti, le Commissioni, in questa sede, sono chiamate esclusivamente a esaminare le predette condizioni della Commissione Bilancio ai fini del loro recepimento, nonché le citate proposte emendative, i cui testi sono riprodotti negli emendamenti dei relatori 17.400 e 29.400.
Avverte, altresì, che le presidenze, tenuto conto dell'esigenza di riprendere l'esame in Assemblea alle ore 18, hanno fissato il termine per la presentazione di subemendamenti in un'ora.
Avverte, infine, che sono stati depositati gli emendamenti dei relatori di recepimento del parere della Commissione Bilancio 15.101, 16-bis.100, 19-bis.100, 19-ter.100 e 41-bis.100, nonché le proposte emendative dei relatori 17.400 e 29.400.
Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Squeri, raccomanda l'approvazione di tutti gli emendamenti presentati.
La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme ai relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti dei relatori 15.101, 16-bis.100, 19-bis.100, 19-ter.100 e 41-bis.100 (vedi allegato).
Martina NARDI, presidente, avverte, entro il termine prestabilito, non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 17.400 e 29.400.
Riccardo FRACCARO (M5S), intervenendo sull'emendamento 29.400 dei relatori, prende atto che è stato mantenuto l'impegno a correggere l'ambigua formulazione riguardante la cessione del credito, ma osserva che permane una possibile criticità con riferimento al terzo comma della norma. Fa presente, infatti, che mentre le imprese in difficoltà necessitano di interventi immediati, l'applicazione delle disposizioni sulla cessione del credito alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 rischierebbe di far registrare l'ampliamento del plafond soltanto al termine dell'estate. Auspica, pertanto, che ci possano essere ulteriori interventi, in futuri provvedimenti.
Rachele SILVESTRI (FDI) preannuncia il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia su entrambe le proposte emendative dei relatori.
Martina NARDI, presidente, ringrazia i membri delle Commissioni per il lavoro svolto che, tuttavia, non esaurisce l'impegno che dovrà essere posto sui temi affrontati dal decreto-legge. In particolare, pur evidenziano che le riformulazioni approvate hanno sciolto i nodi più evidenti, tuttavia permane l'esigenza di approfondire talune perplessità legate alla cessione del credito, sulla quale auspica che il Governo possa entrare nel merito con la dovuta attenzione.
Patrizia TERZONI (M5S) domanda se l'articolo aggiuntivo 29.400 dei relatori sia sostitutivo anche dell'articolo 29-ter del testo precedentemente licenziato dalle Commissioni.
Martina NARDI, presidente, chiarisce che viene sostituito solo l'articolo 29-bis.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 17.400 e 29.400 dei relatori (vedi allegato).
Martina NARDI, presidente, comunica che durante l'esame in sede referente sono state approvate due disposizioni sostanzialmente identiche, agli articoli 9 (commi 01 e 02) e 12 (commi 1-bis e 1-ter). Pertanto, la Presidenza, in sede di coordinamento formale, provvederà ad espungere tale ripetizione dal testo nuovamente licenziato per l'Assemblea.
Le Commissioni concordano e deliberano, infine, il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo, come modificato.
La seduta termina alle 17.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 aprile 2022, a pag. 34, prima colonna, decima riga, dopo le parole: «ancora accantonate.» aggiungere le seguenti: «Prende atto altresì che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Nevi 16.026 e Lupi 16.020 hanno chiesto la riformulazione delle loro proposte emendative in identico testo agli identici articoli aggiuntivi Benamati 16.06 e Davide Crippa 16.017»;
Alla riga trentasei, sostituire le parole «come riformulati» con le seguenti: «nonché degli identici articoli aggiuntivi Nevi 16.026 e Lupi 16.020, come riformulati in identico testo (vedi allegato)»
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 aprile 2022, a pag. 40, seconda colonna, trentunesima riga, sostituire le parole da: «. Tale deroga si applica» fino a: «necessità di comunicazioni aggiuntive.» con le seguenti: «limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati a recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'ARPA territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.»
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 aprile 2022, a pag. 56, seconda colonna, dopo la quarantottesima riga, aggiungere le seguenti righe:
**16.026 (Nuova formulazione) Nevi, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
**16.020 Lupi (Nuova formulazione).
ALLEGATO
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495-A Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
All'articolo 15, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1.1. Fra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici contemplati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1».
15.101. I Relatori.
All'articolo 16-bis, al comma 2, dopo le parole: GSE procede inserire le seguenti: , senza oneri a carico del proprio bilancio,
16-bis.100. I Relatori.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio»;
Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
17.400. I Relatori.
All'articolo 19-bis, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
al comma 2, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
19-bis.100. I Relatori.
All'articolo 19-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19-ter.100. I Relatori.
L'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
29.400. I Relatori.
All'articolo 41-bis, comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le parole: disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 con le seguenti: assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,.
41-bis.100. I Relatori.