Commissioni Riunite (VIII e X)

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Commissioni Riunite (VIII e X)

Comm. riunite 0810

Commissioni Riunite (VIII e X)
SOMMARIO
Giovedì 7 aprile 2022

TESTO AGGIORNATO ALL'11 APRILE 2022

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 3

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Seguito esame e rinvio) ... 3

SEDE REFERENTE:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Seguito esame e rinvio) ... 11

SEDE REFERENTE:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Seguito esame e conclusione) ... 27

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione non approvate) ... 37

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 38

ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate) ... 68

Commissioni Riunite (VIII e X) - Resoconto di giovedì 7 aprile 2022

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 aprile 2022. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Intervengono la sottosegretaria per la transizione ecologica, Vannia Gava, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini e la sottosegretaria per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Martina NARDI, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

  La seduta comincia alle 9.05.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

  Martina NARDI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, mercoledì 6 aprile i relatori ed il Governo hanno formulato i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 12, nonché le relative proposte di riformulazione, che sono state depositate.
  Le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti riguardanti gli articoli 1, 2 e 3.
  Avverte altresì che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi è stato convenuto che i lavori proseguiranno nella giornata odierna, anche con eventuale prosecuzione notturna.
  Avverte che i relatori hanno preannunciato la presentazione degli emendamenti 7.100 e 42.101 che recepiscono le condizioni espresse nel parere della Commissione Bilancio, nonché degli emendamenti 2.0100, 9.500, 15.100, su cui le presidenze si sono riservate di definire un termine per i subemendamenti una volta acquisiti i testi.
  Dà quindi conto delle sostituzioni.
  Avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame delle proposte emendative a partire da quelle riferite all'articolo 4.
  Comunica che è stato ritirato l'emendamento Moretto 4.28, nonché gli identici Gagliardi 4.35, Pezzopane 4.41, Sut 4.47, Galli 4.49, Labriola 4.66.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo ad illustrare l'emendamento Butti 4.12, di cui è cofirmatario, rileva che esso intende estendere il credito di imposta anche ad imprese di dimensioni piccole che, pur avendo talora consumi uguali o superiori ad 1 GWh, risultano escluse dal decreto del Ministero dello sviluppo economico citato dal testo del decreto-legge. Riferendosi invece agli allegati 3 e 5 della Comunicazione europea 2014/C200/01, come proposto dall'emendamento in esame, è possibile ricomprendere nella misura incentivante anche tali imprese, che, tra l'altro, rischiano altrimenti di subire un ulteriore svantaggio, in termini di distorsione del mercato a loro sfavore. Sono imprese che operano in settori importanti come quelli del tessile, della ceramica, ma più in generale del manifatturiero, che sono esposte agli stessi problemi ai quali sono esposte quelle più grandi, e che non si vede per quale motivo debbano essere escluse dalla misura agevolativa sul credito di imposta.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sul medesimo emendamento, di cui è cofirmatario, pone in particolare l'attenzione sul settore della ceramica che nei mesi scorsi, proprio in un momento in cui vantava un significativo incremento degli ordini, era stato già costretto a subire il problema della carenza di argilla bianca, dovuto a strozzature nei mercati internazionali. Se a questo problema il Governo nazionale può fare poco per porre rimedio, è al contrario suo dovere adoperarsi per alleviare le conseguenze della crisi energetica. Lo stesso vale per il settore del vetro, che in un momento come quello attuale, se dovesse trovarsi costretto a spegnere i forni, non è affatto detto che riesca poi a riaccenderli. In sintesi, è necessario che la classe politica si assuma la responsabilità di sostenere quei due o tre settori che, più di altri, si trovano in difficoltà.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Butti 4.12.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Ruffino 4.2, Bonomo 4.10, Gagliardi 4.37, Plangger 4.63 e Cortelazzo 4.65.

  Tommaso FOTI (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Zucconi 4.23, nell'illustrarlo coglie l'opportunità per affrontare nel loro complesso anche altri emendamenti presentati dal proprio gruppo sul tema del credito di imposta. In particolare, si sofferma sulle necessità di altri due settori economici, quelli del turismo e della pesca che, già esposti ad una fase assai complicata nel corso della pandemia sanitaria, si trovano adesso costretti ad affrontare le conseguenze, altrettanto negative, della «pandemia energetica», alla quale rischiano di non sopravvivere. Evidenzia come l'adozione di misure a favore di questi settori, in un momento come questo, si configuri non come una politica a difesa di meri interessi corporativi, ma come un vero e proprio intervento di salvataggio.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 4.23.

  Martina NARDI, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Scanu 4.38 e che l'emendamento Raduzzi 4.32 risulta decaduto per assenza del presentatore.
  Avverte inoltre che sono stati ritirati gli identici emendamenti Cenni 4.19 e Nevi 4.71.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 4.24.

  Tommaso FOTI (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Silvestroni 4.7, ricorda come le argomentazioni da egli svolte in ordine agli emendamenti esaminati precedentemente debbano intendersi come estese anche alle imprese del settore della pesca.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 4.7.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Incerti 4.18, Nevi 4.76, gli identici Cenni 4.21, Marco Di Maio 4.27, l'emendamento Zolezzi 4.44, nonché gli identici emendamenti Fregolent 4.29, Gagliardi 4.36, Pellicani 4.40, Terzoni 4.46, Valbusa 4.51, Benvenuto 4.55, Lupi 4.61 e Mazzetti 4.67.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Foti 4.6.

  Martina NARDI, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Cortelazzo 4.68.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 4.25.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Incerti 4.16 e Nevi 4.73.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo ad illustrare l'emendamento a sua prima firma 4.14, osserva quanto sia importante in questa fase sostenere, estendendo anche ad esse la misura del credito di imposta, quelle imprese del comparto agricolo, che pur non essendo energivore in senso stretto, e dunque risultando escluse dal perimetro delineato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, sono fortemente colpite dalla crisi in atto, alla luce del fatto che la massima parte della loro spesa è di tipo energetico.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Foti 4.14.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati l'emendamento Lucchini 4.56 e l'articolo aggiuntivo Lucchini 4.06, nonché gli identici emendamenti Moretto 5.15, Pellicani 5.20, Deiana 5.23, Lucchini 5.34 e Porchietto 5.40.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo ad illustrare l'emendamento a sua prima firma 5.7, ricorda che esso è teso ad estendere al 20 per cento la misura del credito di imposta per le imprese che presentano alti consumi di gas naturale. Una misura certamente costosa, ma non pensata come strutturale, bensì come legata ad una fase solo congiunturale. Ad avviso del proprio gruppo, intervenire adesso in sostegno di queste imprese consentirà di evitare di dover spendere molto di più, ad esempio per finanziare gli ammortizzatori sociali, in una fase successiva.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Foti 5.7.

  Martina NARDI, presidente, constatata l'assenza del presentatore, avverte che l'emendamento Lupi 5.35 risulta decaduto. Avverte inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti Fiorini 5.27 e Plangger 5.3.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo ad illustrare l'emendamento a sua prima firma 5.1, evidenzia come esso sia teso ad escludere dall'applicazione del credito di imposta del 15 per cento alcune delle imprese contenute nell'allegato del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021, ed in particolare quelle del settore dell'estrazione degli idrocarburi, della raffinazione del petrolio, ed altre. In risposta ad un question time del proprio gruppo, la Sottosegretaria Gava ha reso noto che negli ultimi mesi anche i produttori nazionali hanno potuto beneficiare degli incrementi di prezzo che hanno caratterizzato il settore energetico a livello internazionale. Esse, dunque, si sono fortemente arricchite e, oltre a non averne titolo, certamente non necessitano in questa fase di un aiuto statale – di oltre mezzo miliardo di euro – pagato con i soldi dei contribuenti. A queste aziende, si aggiungono, tra quelle che l'emendamento propone di escludere dal credito di imposta, quelle del settore armiero, per evidenti ragioni etiche, in un momento delicato a livello internazionale come quello attuale. Annuncia che la propria componente politica è disponibile, in questa fase complessa, ad aiutare le imprese in difficoltà, anche chiudendo un occhio su sussidi ambientalmente dannosi, ma questo non in maniera indiscriminata.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 5.1.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Baratto 5.01, Ruffino 5.06 e Baratto 5.02.

  Devis DORI (MISTO-EV-VE), intervenendo ad illustrare l'articolo aggiuntivo Romaniello 5.04 di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto a consentire alle piccole e medie imprese, un settore fortemente colpito dal rialzo dei prezzi dopo aver già subito le conseguenze della pandemia, di compensare i maggiori oneri sostenuti per il rialzo del costo dell'energia con i propri crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, cedendo questi ultimi alle imprese fornitrici di servizi energetici. Si tratta di una misura che si ispira a quella già sperimentata in materia dei bonus nel settore edilizio.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Romaniello 5.04.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Fassina 5.07 e 5.08.

  Martina NARDI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione in un identico testo degli identici emendamenti Tombolato 6.24 e Pentangelo 6.45, nonché degli identici emendamenti De Micheli 6.2, Rotelli 6.5 e Tombolato 6.25.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Tombolato 6.24 e Pentangelo 6.45, nonché gli identici emendamenti De Micheli 6.2, Rotelli 6.5 e Tombolato 6.25 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati l'emendamento Grippa 6.19, gli identici emendamenti Morgoni 6.1, Moretto 6.11, Benamati 6.30, Cortellazzo 6.32 e Torromino 6.35. Constatata l'assenza del presentatore, avverte che l'articolo aggiuntivo Lupi 6.082 si intende decaduto.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Silvestroni 6.015.

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Osnato 6.032 risulta accantonato. Avverte, inoltre, che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Lucchini 6.018, Rixi 6.069 e 6.070, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 6.014, Masi 6.054, Maccanti 6.078, Giacomoni 6.089 e Torromino 6.098.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Foti 6.027.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Traversi 6.061 e Vietina 6.0110.

  Tommaso FOTI (FDI) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.083, che, pur essendo oneroso, è volto a incentivare la vendita del biocarburante utilizzato in purezza, sostenendo le imprese in difficoltà e, nel contempo, favorendo effetti positivi sul piano ambientale.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Foti 6.083.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Foti 6.083.

  Martina NARDI, presidente, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Gariglio 6.012.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rotelli 6.020, sottolineando l'importanza di intervenire a sostegno del settore dell'autotrasporto di persone, prevedendo un credito di imposta per l'acquisto di gasolio e benzina. Ribadendo quanto già affermato nella seduta di ieri, rileva che l'aumento del prezzo dei carburanti incide sui costi di produzione e dei servizi e, purtroppo, la nebbia che impedisce di vedere l'orizzonte, anziché sollevarsi, si infittisce e, pertanto, è preferibile adottare misure che, sia pure onerose, hanno effetti strutturali, piuttosto che accontentarsi, come ha fatto il Governo, di provvedimenti temporanei, utili esclusivamente a tamponare le difficoltà contingenti.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rotelli 6.020.

  Martina NARDI, presidente, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Gagliardi 6.050.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Butti 6.023.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 6.010, Tateo 6.063 e Pentangelo 6.0105.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gemmato 6.021.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati l'articolo aggiuntivo Masi 6.056 e gli identici articoli aggiuntivi Bruno Bossio 6.08, Gagliardi 6.046, Valbusa 6.074, e Mazzetti 6.095.

  Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Foti 6.030 Vallascas 6.086.

  Martina NARDI, presidente, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 7, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Lucchini 7.10 e Rospi 7.11.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Raduzzi 8.16, che sottoscrive, osserva che la proroga al 31 dicembre 2022 della possibilità per la SACE Spa di concedere garanzie a condizioni agevolate alle imprese in difficoltà per l'aumento dei costi dell'energia si rende necessaria in quanto la crisi in atto sicuramente perdurerà almeno fino alla fine dell'anno.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 8.16.

  Rachele SILVESTRI (FDI) illustra il suo emendamento 8.4, che, per le medesime ragioni evidenziate dal collega Vallascas, è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2022 le garanzie agevolate concesse dalla SACE Spa, in considerazione anche del fatto che la Commissione europea ha concesso la proroga al 2023 per gli strumenti rimborsabili. Pertanto, il proprio gruppo ritiene che, se è stato possibile superare le resistenze europee per gli strumenti rimborsabili, a maggior ragione la Commissione europea non si potrebbe opporre alla proroga riguardante la concessione di garanzie.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rachele Silvestri 8.4.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Cortellazzo 8.28, Binelli 8.23, Benamati 8.24 e Moretto 8.15.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 8.14, identico a quelli del cui ritiro la presidente ha testé dato comunicazione, osserva che il proprio gruppo ha scelto di non ritirarlo sia per una questione di coerenza politica, sia perché la proposta affronta l'importante tema del sostegno alle imprese del settore del commercio che, dopo due anni di pandemia, si trovano oggi a subire anche le conseguenze dell'aumento dei costi dell'energia. Ritiene, pertanto, necessario aumentare la percentuale di copertura del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 8.14.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Labriola 8.33 e Anna Lisa Baroni 8.29.

  Salvatore CAIATA (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 8.04 a propria firma, che prevede la concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale con la specifica causale dell'aumento dei costi dell'energia ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività. Lo scopo è quello non solo di aiutare le imprese in difficoltà, ma anche quello di sostenere il reddito dei lavoratori e delle famiglie. Con la sua proposta, inoltre, intende superare la logica del Governo, che fornisce sostegno solo alle imprese che continuano ad operare, estendendo gli aiuti anche a quelle che non ci riescono e che, purtroppo, sono costrette a ridurre l'attività o, addirittura, a sospenderla.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Caiata 8.04.

  Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Sut 8.014, D'Ippolito 8.015, Masi 8.016, Lombardo 8.012 e Alaimo 8.017.
  Passando, quindi, alle proposte emendative riferite all'articolo 9, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Masi 9.73, pubblicata in allegato alla seduta di ieri, proponendo di esprimere parere favorevole anche sugli identici emendamenti Muroni 9.14, Benamati 9.47, Braga 9.60, Masi 9.77, Patassini 9.96 e Cattaneo 9.122, a condizione che vengano riformulati nell'identico testo dell'emendamento Masi 9.73,come riformulato.
  Comunica inoltre che la citata proposta di riformulazione è stata accettata da tutti i firmatari.

  Le Commissioni approvano, nell'identico testo riformulato, l'emendamento Masi 9.73 (vedi allegato 2) e gli identici emendamenti Muroni 9.14, Benamati 9.47, Braga 9.60, Masi 9.77, Patassini 9.96 e Cattaneo 9.122.
  Approvano quindi gli identici emendamenti Torromino 9.117, Braga 9.64 e Sut 9.70 (vedi allegato 2).

  Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra il suo emendamento 9.21 volto a semplificare le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, che, come denunciato da una rivista del settore, durano in media cinque anni, a causa degli ostacoli burocratici riconducibili alla contrarietà delle Sovrintendenze, spesso priva di ragionevolezza. La semplificazione introdotta dall'emendamento, pertanto, consentirebbe all'Italia di allinearsi agli altri Paesi dell'Unione europea ed eviterebbe alle imprese grandi disagi e le spese che spesso sono obbligate a sostenere per aggiornare i progetti diventati nel frattempo obsoleti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento De Toma 9.21.

  Silvia FREGOLENT (IV) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 9.42.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Fregolent 9.42, come riformulato (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno espresso parere favorevole sugli identici emendamenti Muroni 9.15, Masi 9.75, Fregolent 9.44 e Patassini 9.102 nonché sull'emendamento Romaniello 9.1, a condizione che fosse formulato in identico testo agli identici emendamenti citati.

  Devis DORI (MISTO-EV-VE) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento Romaniello 9.1 proposta dai relatori.

  Chiara BRAGA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Muroni 9.15.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Muroni 9.15, Masi 9.75, Fregolent 9.44 e Patassini 9.102 e Romaniello 9.1 come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'emendamento Lupi 9.104 è stato ritirato dal presentatore.

  Maria Flavia TIMBRO (LEU) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento Pastorino 9.129 di cui è cofirmataria.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Pastorino 9.129, come riformulato (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Mazzetti 9.110, Gagliardi 9.50, Scanu 9.53, Ruffino 9.105, Plangger 9.107, Bonomo 9.20 e Ruffino 9.3 sono stati ritirati dai presentatori.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 9.36.

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'emendamento Bond 9.126 è stato ritirato dai presentatori.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) chiede ai relatori e al Governo una rivalutazione del parere espresso dell'emendamento a sua prima firma 9.4 volto a limitare i gravi danni al paesaggio e ai centri storici derivanti dalla prevista libera installazione di impianti fotovoltaici.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vallascas 9.4.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 9.22, volto a semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzativi degli impianti prevedendo che, decorsi i termini per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provveda comunque all'autorizzazione della domanda. Chiede quindi ai relatori e al Governo un'ulteriore valutazione del parere già espresso.

  Le Commissioni respingono l'emendamento De Toma 9.22.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore Squeri propone l'accantonamento dell'emendamento Pastorino 9.130 ai fini di un'ulteriore valutazione.

  Martina NARDI, presidente, concorde il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pastorino 9.130.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Nicolò Romano 9.83 (vedi allegato 2) e respingono l'emendamento Zucconi 9.30.

  Martina NARDI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Moretto 9.41, Torromino 9.124 e Patassini 9.90 sono stati ritirati dai presentatori. Constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Menga 9.01 e Aprile 9.04: si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, altresì, che l'articolo aggiuntivo Muroni 9.06 è stato ritirato dai presentatori.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lucaselli 9.012.

  Luca SUT (M5S) dichiara di accogliere, in qualità di cofirmatario, la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo Deiana 9.020.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Deiana 9.020 come riformulato (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Ruffino 9.029, Porchietto 9.032, Zolezzi 9.019, gli identici Torromino 9.042 e Muroni 9.043, nonché l'articolo aggiuntivo Masi 9.040 sono stati ritirati dai presentatori.

  Le Commissioni respingono l'emendamento De Toma 10.1 e approvano l'emendamento Galli 10.3 (vedi allegato 2).

  Silvia FREGOLENT (IV) dichiara di accogliere la riformulazione, proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo Moretto 10.03 di cui è cofirmataria.

  Luca SUT (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Moretto 10.03 il cui contenuto è analogo all'emendamento a sua prima firma 12.30, che non è incluso fra gli emendamenti segnalati.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Moretto 10.03, come riformulato (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 11 devono ritenersi per il momento accantonate e che le Commissioni procederanno all'esame dell'articolo 12.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 12.3 evidenziando come il Governo non abbia ancora definito un'efficace programmazione sulle fonti rinnovabili avendo oltretutto eliminato gli incentivi. Sottolinea, in particolare, come non si possa attribuire alle Sovrintendenze la responsabilità dei ritardi circa i procedimenti autorizzatori all'installazione degli impianti evidenziando come tali organismi siano chiamati a rispettare le norme delle Costituzione in tema di tutela del paesaggio.
  Al riguardo ricorda come in alcune regioni il paesaggio sia stato del tutto devastato dall'installazione incontrollata di numerosi impianti fotovoltaici la cui produzione non è stata oltretutto immessa nella rete elettrica per i noti problemi di congestione. Sul punto riferisce dei dati preoccupanti contenuti nella relazione di ARERA relativa all'anno 2020.
  Ribadisce pertanto che il ritardo dovuto nello sviluppo delle fonti rinnovabili sia dovuto alla mancanza di incentivi e alla estrema vetustà della rete elettrica che richiederebbe ben altri investimenti con la definizione di un piano di interventi di ammodernamento. Infine stigmatizza come il Governo voglia in realtà ancora puntare sugli idrocarburi e sul gas e non sulle fonti rinnovabili.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 12.3.

  Chiara BRAGA (PD) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 12.25 e chiede al Governo maggiori garanzie sul rispetto dei tempi relativi alla semplificazione dei procedimenti autorizzatori e alla determinazione dei criteri secondo i quali individuare le aree idonee, per i quali aveva proposto una riduzione che non risulta accolta dalla riformulazione.

  La sottosegretaria Vannia GAVA con riferimento alla richiesta dell'onorevole Braga chiarisce che sulla tempistica dei procedimenti autorizzatori è già stata raggiunta una intesa nella conferenza Stato-Regioni che non ritiene opportuno modificare in questa sede e che il decreto del MiTE relativo all'individuazione dei criteri è già in fase avanzata di istruttoria, evidenziando al riguardo come sia interesse del Governo che siano garantiti tempi brevi nell'autorizzazione degli impianti.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Braga 12.25.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 12.25 come riformulato (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Benedetti 12.36: si intende vi abbia rinunciato.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 12.12, volto a includere negli interventi di semplificazione previsti dal provvedimento in esame anche il procedimento unico ambientale (PUA).

  Le Commissioni respingono l'emendamento De Toma 12.12.

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'emendamento Pastorino 12.47 è stato ritirato dai presentatori.

  Maria Flavia TIMBRO (LEU) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento Pastorino 12.57 di cui è cofirmatario.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Pastorino 12.57 come riformulato. (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Moretto 12.18 e Torromino 12.53 sono stati ritirati dai presentatori.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Siragusa 12.38.

  Rachele SILVESTRI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zucconi 12.16 volto ad accelerare i procedimenti autorizzatori per gli impianti fotovoltaici evidenziando l'estremo ritardo nel raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

  Martina NARDI, presidente, concordi i relatori e il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Zucconi 12.16 al fine di una ulteriore valutazione.
  Avverte che sono pervenuti gli emendamenti dei relatori 2.0100, 9.500 e 15.100 per i quali propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16.00 della giornata odierna. Ribadisce che gli ulteriori emendamenti dei relatori 7.100 e 42.101 recepiscono invece le condizioni previste dal parere espresso dalla Commissione Bilancio e quindi non sono subemendabili.
  Avverte quindi che le Commissioni riprenderanno i propri lavori nel pomeriggio con una riunione degli Uffici di presidenza, integrati con i rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il prosieguo dei lavori.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 aprile 2022. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA, indi della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Intervengono la sottosegretaria per la transizione ecologica, Vannia Gava, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini e la sottosegretaria per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La seduta comincia alle 15.10.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che il gruppo Coraggio Italia ha ritirato gli emendamenti 13.05 e 25.4 a firma Gagliardi. Ricorda che nella seduta di ieri sono state riammesse le proposte emendative D'Ettore 14.09 e 25.09 che saranno esaminate insieme all'emendamento Cannizzaro 30.5.
  Ricorda che i relatori hanno depositato le proposte emendative 2.0100, 9.500 e 15.100 e le proposte emendative 7.100 e 42.101 che recepiscono le condizioni della Commissione bilancio e avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori 2.0100, 9.500 e 15.100, è stato fissato alle ore 16 di oggi.
  Avverte infine che l'esame del provvedimento riprende con l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate a partire dall'articolo 13.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Braga 13.10, Patassini 13.14 e Torromino 13.16.
  Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Muroni 13.2, Fregolent 13.5, Chiazzese 13.12 e Benamati 13.9, degli identici emendamenti Bond 13.17 e Vallascas 13.1, dell'emendamento Viviani 13.15, nonché degli identici articoli aggiuntivi Foti 13.01, Fregolent 13.03, Gagliardi 13.05, Zucconi 13.02, Labriola 13.011 e Rotta 13.07, degli identici articoli aggiuntivi Sut 13.09 e Torromino 13.014, e degli identici articoli aggiuntivi Benamati 13.04 e Cattaneo 13.017.
  Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Braga 13.06, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2). Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sut 13.08, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede come si intende procedere nell'esame delle proposte emendative, e, in particolare, fino a che articolo verranno dati i pareri dei relatori e del Governo.

  Alessia ROTTA, presidente, informa che verranno dati i pareri dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative presentate, a partire dall'articolo 13, per poi passare all'esame di ciascuna di esse.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ruffino 14.13, Terzoni 14.8 e Rachele Silvestri 14.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 14.7, a condizione che venga riformulato in testo identico ai successivi identici emendamenti Moretto 14.4, Benamati 14.6 e Lucchini 14.10 e Muroni 14.2 sui quali esprime parere favorevole.
  Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Rospi 14.17 e Gavino Manca 14.9, mentre invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Muroni 14.04 e Siragusa 14.014.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fraccaro 15.8, Muroni 15.2 e Cortelazzo 15.11, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Sani 15.4 e degli identici emendamenti Pastorino 15.13, Pella 15.12 e Gagliardi 15.6. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Nardi 15.1 e dell'articolo aggiuntivo Vallascas 15.01. Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Potenti 15.03 e Paita 15.02.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 15.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sull'emendamento Cortelazzo 16.18, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2) e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Suriano 16.1. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Foti 16.5, Torromino 16.14, Patassini 16.11, Fiorini 16.10, Ascari 16.8, Benamati 16.7 e Stumpo 16.17, a condizione che vengano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Torromino 16.15, mentre invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Vianello 16.01 e 16.02.
  Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Benamati 16.010 e Patassini 16.019, degli identici articoli aggiuntivi Davide Crippa 16.016, Braga 16.015, Benamati 16.09, Mazzetti 16.021 e Porchietto 16.024, degli identici articoli aggiuntivi Foti 16.07, Nevi 16.026 e Lupi 16.020, degli identici articoli aggiuntivi Benamati 16.06 e Davide Crippa 16.017 e degli identici articoli aggiuntivi Zardini 16.011, Sani 16.012 e Fregolent 16.013.
  Invita, infine, i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Mazzetti 16.022, Torromino 16.025 e Bersani 16.028.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 16.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'esame dell'articolo 17, propone l'accantonamento degli emendamenti Patassini 17.12, Chiazzese 17.8, Sut 17.9, Cortelazzo 17.14, degli identici emendamenti Benamati 17.5 e Cortelazzo 17.16, dell'emendamento Foti 17.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Torromino 17.03.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 17.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 18, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 18.6, Lucchini 18.15, Raffaelli 18.14 e Sut 18.10.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Foti 18.4, Scagliusi 18.9, Fiorini 18.13, Bruno Bossio 18.2, Gagliardi 18.5, Moretto 18.12 e Mazzetti 18.16, a condizione che vengano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2). Esprime infine parere favorevole sulle proposte emendative Davide Crippa 18.11 e 18.01.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 18.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 19, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Rospi 19.7 e Lombardo 19.2.
  Invita altresì i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Braga 19.04, Chiazzese 19.09, Patassini 19.011 e Muroni 19.01, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Braga 19.05. Invita quindi il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo Sut 19.08.
  Esprime infine parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Deiana 19.010 e Masi 19.07, a condizione che vengano entrambi riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 3).

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 19.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Vianello 20.5 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Enrico Borghi 20.11. Invita, infine, il presentatore al ritiro dell'emendamento Corda 20.1.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 20.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 21, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Vianello 21.1.
  Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Patassini 21.6 e Torromino 21.7, nonché dell'emendamento Sut 21.5.
  Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Sodano 21.3 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Casciello 21.8, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2)
  Invita infine i presentatori al ritiro degli emendamenti Vianello 21.2 e Fregolent 21.4.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 21.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 22, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Patassini 22.24, Benamati 22.26, Torromino 22.30, Labriola 22.27 e Moretto 22.8 nonché degli identici emendamenti Fregolent 22.7, Patassini 22.23, Benamati 22.25, Torromino 22.29 e Di Muro 22.21.
  Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti Vianello 22.1 e Chiazzese 22.18, nonché degli identici emendamenti Muroni 22.3, Mollicone 22.4, Gagliardi 22.15, Torromino 22.31, Donina 22.22, Sani 22.13, Marco Di Maio 22.6 e Pezzopane 22.16.
  Invita infine i presentatori al ritiro degli emendamenti Raduzzi 22.11, Fragomeli 22.14, Fassina 22.34 e Grippa 22.19, nonché dell'articolo aggiuntivo Colletti 22.02.
  Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 22.08, Pagani 22.015, Lucchini 22.028 e D'Attis 22.032.
  Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Sut 22.018, Cortelazzo 22.035 e Lucchini 22.029 nonché degli articoli aggiuntivi Chiazzese 22.020, Maraia 22.022 e Chiazzese 22.021. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ferraresi 22.024.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 22.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 24, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bonomo 24.01 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Baratto 24.02.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 24.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 25, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lucchini 25.12 nonché degli identici emendamenti Foti 25.3, Gagliardi 25.4, Pezzopane 25.6, Terzoni 25.9, Lupi 25.15 e Mazzetti 25.19.
  Invita, altresì, i presentatori al ritiro dell'emendamento Lucchini 25.13 nonché degli identici emendamenti Rachele Silvestri 25.1, De Menech 25.8, Binelli 25.11, Lucchini 25.14 e Cortelazzo 25.21.
  Invita inoltre i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Vallascas 25.02 e 25.03 nonché degli identici articoli aggiuntivi Lacarra 25.05, Terzoni 25.012, Rixi 25.015 e Cortelazzo 25.017.
  Invita, infine, i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 25.08 e Cortelazzo 25.020, nonché dell'articolo aggiuntivo Plangger 25.010.
  Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dal Moro 25.011, a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 25.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 26, esprime parere favorevole sull'emendamento Buratti 26.3, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Carnevali 26.4 nonché degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 26.04, Ruffino 26.05, Berlinghieri 26.06, Carrara 26.07 e Gagliardi 26.08.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 26.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 27, Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 27.8, Cortelazzo 27.39, D'Elia 27.30, Pastorino 27.50, a condizione che vengano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Foti 27.2 e De Menech 27.15 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento D'Eramo 27.19, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Pezzopane 27.20 e Ciaburro 27.6, nonché degli identici emendamenti D'Elia 27.24, Pastorino 27.36, Gagliardi 27.11 e Pella 27.43.
  Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento Morassut 27.1 e degli identici emendamenti De Menech 27.16, Butti 27.3, Labriola 27.34 e Timbro 27.51, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Plangger 27.4, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Gallo 27.17, degli articoli aggiuntivi Costanzo 27.01 e 27.02 e degli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 27.06, Pella 27.037, Ubaldo Pagano 27.017 e Pastorino 27.028, nonché dell'articolo aggiuntivo Vietina 27.08.
  Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Maraia 27.011.
  Invita, infine, i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fregolent 27.012.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 27.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 28, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Vianello 28.1, Sodano 28.2 e Villarosa 28.9 mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Del Barba 28.4 e Chiazzese 28.7, a condizione che vengano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Sessa 28.11, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Benamati 28.02 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Terzoni 28.04 e Patassini 28.06.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 29, esprime parere favorevole sull'emendamento Gemmato 29.1, mentre invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Vallascas 29.01, Foti 29.02, Fregolent 29.04, Gagliardi 29.08, Pezzopane 29.010, Terzoni 29.012, Gavino Manca 29.015, Lucchini 29.018, Lupi 29.019 e Mazzetti 29.022.
  Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 29.021 e invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zolezzi 29.013.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 29.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 30, propone l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 30.5, che sarà esaminato assieme agli articoli aggiuntivi D'Ettore 14.09 e 25.09, riammessi nella seduta di ieri.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 30.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 31, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Misiti 31.6 e Sapia 31.1.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 32.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 32, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Elia 32.7, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Fornaro 32.13. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Magi 32.9 e Magi 32.10.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 32.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 33, esprime parere favorevole sull'emendamento Vitiello 33.6, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti Maschio 33.3, Varchi 33.5 e Costa 33.10, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Zanettin 33.11.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 33.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 35, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Fornaro 35.3 e dell'articolo aggiuntivo Lacarra 35.05. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fragomeli 35.06.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 35.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 36, propone l'accantonamento dell'emendamento Rotta 36.1.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulla proposta emendativa riferita all'articolo 36.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 38, esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 38.2.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulla proposta emendativa riferita all'articolo 38.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 39, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Binelli 39.1 e Giacomoni 39.2.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 39.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 41, propone l'accantonamento degli emendamenti Terzoni 41.9 e Pezzopane 41.7.
  Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Trancassini 41.5, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Deiana 41.014 a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 2).
  Invita infine i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Lucchini 41.016 e Murelli 41.015, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lucchini 41.017, nonché degli identici articoli aggiuntivi Schullian 41.03, Gagliardi 41.012 e Morani 41.029.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 41.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 42, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Moretto 42.01 e Binelli 42.017.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 42.

  Alessia ROTTA, presidente, chiede ai relatori e al Governo di esprimere i propri pareri sull'emendamento 42.100 del Governo e sui relativi subemendamenti, nonché sull'emendamento 42.101 del Governo che recepisce le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti Fregolent 0.42.100.3 e degli identici subemendamenti Bruno Bossio 0.42.100.1 e Longo 0.42.100.2, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 42.100 e 42.101 del Governo.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sui subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo.

  Silvia FREGOLENT (IV), a nome del proprio gruppo, ritira le proposte emendative che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Paita 15.02 e dell'emendamento Fregolent 21.4.

  Angela MASI (M5S), ritira le proposte emendative presentate dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle sulle quali è stato formulato un invito in tal senso dai relatori e dal Governo.

  Gianluca BENAMATI (PD), a nome del proprio gruppo, ritira le proposte emendative che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, ma chiede alla presidente di darne conto nel corso della seduta, in modo da potere intervenire per preannunciare l'eventuale presentazione di specifici ordini del giorno in Assemblea.

  Elena LUCCHINI (LEGA), a nome del proprio gruppo, ritira le proposte emendative su cui è stato formulato un invito in tal senso dai relatori e dal Governo.

  Manuela GAGLIARDI (CI), a nome del proprio gruppo, ritira le proposte emendative che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, riservandosi di intervenire su alcune di esse.

  Maria Flavia TIMBRO (LEU), a nome del proprio gruppo, ritira le proposte emendative che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, a eccezione degli articoli aggiuntivi Bersani 16.028 e Pastorino 27.028.

  Erica MAZZETTI (FI), a nome del suo gruppo, ritira le proposte emendative che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, a eccezione degli articoli aggiuntivi 16.022 e 29.022 a sua prima firma.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Braga 13.10, Patassini 13.14 e Torromino 13.16 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Muroni 13.2, Fregolent 13.5, Chiazzese 13.12 e Benamati 13.9, nonché l'emendamento Bond 13.17.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra il suo emendamento 13.1, volto a sopprimere le norme che disciplinano le procedure autorizzative per impianti alimentati da fonti rinnovabili off-shore, che, a suo giudizio, pur avendo intenti di semplificazione, causeranno appesantimenti e ritardi.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vallascas 13.1.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati l'emendamento Viviani 13.15 e gli identici articoli aggiuntivi Fregolent 13.03, Gagliardi 13.05, Zucconi 13.02, Labriola 13.011 e Rotta 13.07.

  Tommaso FOTI (FDI) illustra il suo articolo aggiuntivo 13.01, che, prevedendo misure a sostegno delle PMI per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, risulta in linea con il programma del Governo. Nella consapevolezza, pertanto, che l'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo sia motivato dalla necessità di prevedere adeguate risorse a copertura degli effetti finanziari, dichiara la sua disponibilità al ritiro solo qualora siano date assicurazioni dal Governo che affronterà tale tema con una sua proposta di analogo contenuto.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA conferma che il tema del sostegno alle PMI per la autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili è all'attenzione del Governo e che non esclude di adottare un provvedimento specifico in materia. Propone, pertanto, all'onorevole Foti, di presentare uno specifico ordine del giorno in Assemblea, che sarà attentamente valutato dal Governo.

  Tommaso FOTI (FDI), prendendo atto delle dichiarazioni della rappresentante del Governo, ritira il suo articolo aggiuntivo 13.01.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Sut 13.09 e Torromino 13.014 nonché gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 13.017 e Benamati 13.04.
  Avverte che sono state accettate dai rispettivi firmatari le proposte di riformulazione degli articoli aggiuntivi Braga 13.06 e Sut 13.08, che sono in distribuzione (vedi allegato 2).

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Braga 13.06 (Nuova formulazione) e Sut 13.08 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avvertendo che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 14, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 14.13: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Patrizia TERZONI (M5S) in relazione all'emendamento a propria prima firma 14.8, che ritira, preannuncia di volere presentare uno specifico ordine del giorno in Assemblea, volto a chiedere al Governo di estendere alle regioni Marche e Umbria, declassificate da regioni in transizione, il credito di imposta per l'efficienza energetica previsto per le regioni del Mezzogiorno. Dal momento che sono già passati un anno e quattro mesi dalla citata declassificazione, senza che il Governo abbia mantenuto l'impegno che si era assunto, preannuncia che non perderà occasione per riproporre il tema della necessità di evitare discriminazione tra le regioni.

  Rachele SILVESTRI (FDI) ritira il suo emendamento 14.3, preannunciando l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea di contenuto analogo, per chiedere l'estensione ai territori del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 del credito di imposta per l'efficienza energetica per le regioni del Mezzogiorno.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA assicura che il Governo terrà nella dovuta attenzione gli ordini del giorno che saranno eventualmente presentati in Assemblea volti all'estensione ad ulteriori territori del credito di imposta per l'efficienza energetica per le regioni del Mezzogiorno.

  Alessia ROTTA, presidente, dopo avere preso atto del ritiro dell'emendamento Rachele Silvestri 14.3, avverte che è stata accettata dai firmatari la proposta di riformulazione dell'emendamento Masi 14.7 in identico testo degli identici emendamenti Moretto 14.4, Lucchini 14.10, Benamati 14.6 e Muroni 14.2.

  Le Commissioni approvano nel medesimo testo l'emendamento Masi 14.7 (Nuova formulazione) e gli identici emendamenti Moretto 14.4, Lucchini 14.10, Benamati 14.6 e Muroni 14.2 (vedi allegato 2).

  Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE) ritira il suo articolo aggiuntivo 14.04, preannunciando la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di analogo contenuto, per chiedere al Governo l'impegno a reperire risorse a sostegno della transizione ecologica.

  Alessia ROTTA, presidente, dopo avere preso atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Muroni 14.04, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Siragusa 14.014: si intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte, quindi, che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

  Chiara BRAGA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Muroni 15.2.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fraccaro 15.8, Cortelazzo 17.11 e Muroni 15.2 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati l'emendamento Sani 15.4 e gli identici emendamenti Pastorino 15.13, Pella 15.12 e Gagliardi 15.6, nonché l'articolo aggiuntivo Potenti 15.03.

  Silvia FREGOLENT (IV) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Paita 15.02, di cui è cofirmataria, che, al pari del suo emendamento 21.4, è volto a introdurre disposizioni che consentano all'Italia di dotarsi celermente di nuovi rigassificatori, dal momento che l'attuale procedura richiede almeno quattro anni di pratiche burocratiche e che, nella fase di emergenza in corso, i rigassificatori attualmente funzionanti sono solo tre.

  Manuela GAGLIARDI (CI), condividendo le argomentazioni della collega Fregolent, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paita 15.02 e l'emendamento Fregolent 21.4 di analogo contenuto, auspicando che il Governo voglia argomentare le ragioni alla base della sua contrarietà.

  Claudia PORCHIETTO (FI) propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paita 15.02 e l'emendamento Fregolent 21.4, per consentire al Governo di condurre ulteriori approfondimenti sul tema. In caso contrario, preannuncia, a nome del suo gruppo, l'intenzione di sottoscrivere tali proposte emendative.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), al contrario delle colleghe intervenute in precedenza, condivide la contrarietà espressa dal Governo sulle proposte emendative Paita 15.02 e Fregolent 21.4 e ritiene necessario fare chiarezza sulle reali possibilità per l'Italia di disapplicare i contratti di fornitura del gas russo, di cui, peraltro, non si conoscono i dettagli, senza incorrere in pesanti sanzioni. Ricorda che, attualmente, gli Stati Uniti hanno incrementato la produzione di shale gas, ottenuto con il metodo del fracking, estremamente dannoso per l'ambiente, e i cui costi di trasporto sono superiori del 30 per cento a quelli del trasporto del gas russo. A suo avviso, l'Italia si sta avventatamente prestando a essere lo sbocco del surplus della produzione statunitense di shale gas e intende dotarsi di nuovi rigassificatori, nonostante quelli esistenti non siano sfruttati completamente. Risulta, inoltre, che sono stati autorizzati altri tre impianti, la cui costruzione non è stata ancora avviata. Se a ciò si aggiunge, che l'Italia ha concluso un accordo per esportare il gas in Germania e che, a tal fine, sta cercando di concludere ulteriori contratti di fornitura per aumentare la capacità di esportazione del Paese, ritiene che sia giunto il momento di fare chiarezza sulle reali intenzioni del Governo.

  Alessia ROTTA, presidente, invita i colleghi e, in particolare, il collega D'Ettore, a non interrompere l'on. Vianello, rispettando il diritto di tutti di esprimere le proprie opinioni.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), riprendendo il suo intervento, stigmatizza la superbia intellettuale di chi si crede di avere opinioni migliori degli altri, magari in base alla propria professione, e invita, piuttosto, a consultare i documenti ufficiali, a disposizione di tutti, per verificare la fondatezza delle sue affermazioni. Concludendo, quindi, il suo ragionamento, ritiene che alla base delle recenti decisioni del Governo in materia ci sia il disegno, già abbozzato ai tempi del Governo Monti, di fare dell'Italia un hub del gas, con il risultato di aumentare ulteriormente la dipendenza del Paese da tale fonte di energia. Tale disegno, a suo giudizio, è del tutto incoerente con il programma del Ministro Cingolani e, per questo, ritiene necessario fare chiarezza al più presto.

  Alessia ROTTA, presidente, invita il collega a rimanere nel merito della proposta emendativa in discussione.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), ribadendo la necessità di verificare la coerenza delle proposte del Ministro Cingolani, si scusa se involontariamente si è dimostrato irrispettoso nei confronti della presidente e dei colleghi.

  La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA nel riconoscere la fondatezza dell'esigenza di una semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di riclassificazione, tema oggetto dell'articolo aggiuntivo Paita 15.02, e segnalando nello stesso tempo che il testo della proposta emendativa presenta alcuni aspetti problematici, ribadisce la richiesta di invito al ritiro, manifestando disponibilità a valutare un'eventuale ordine del giorno sulla materia.

  Silvia FREGOLENT (IV) ritira l'articolo aggiuntivo Paita 15.02 di cui è cofirmataria.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione proposta dell'emendamento Cortellazzo 16.18.

  Elena LUCCHINI (LEGA) sottoscrive a nome di tutti i deputati appartenenti al gruppo della Lega appartenenti alle Commissioni Ambiente e Attività produttive la nuova formulazione dell'emendamento Cortellazzo 16.18.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Cortelazzo 16.18. come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Suriano 16.1: si intende vi abbiano rinunciato.
  Avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione proposta per gli identici emendamenti Foti 16.5, Torromino 16.14, Patassini 16.11, Fiorini 16.10, Ascari 16.8, Beneamati 16.7 e Stumpo 16.17.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Foti 16.5, Torromino 16.14, Patassini 16.11, Fiorini 16.10, Ascari 16.8, Benamati 16.7 e Stumpo 16.17, come riformulati (vedi allegato 2).

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra il proprio articolo aggiuntivo 16.01 con il quale si propone di includere anche il Golfo di Taranto tra le baie storiche nelle quali è vietata l'estrazione di idrocarburi.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vianello 16.01.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 16.02, volto ad eliminare la previsione che per un determinato quantitativo di prodotto vi sia l'esenzione dal pagamento delle royalties per le imprese estrattrici di idrocarburi. La proposta emendativa prevede, inoltre, il divieto di nuove concessioni sia in terraferma che in mare, posizione che appare in linea con le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Cingolani. Invita pertanto a riconsiderare il parere espresso sul proprio articolo aggiuntivo.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vianello 16.02.

  Erica MAZZETTI (FI) invita a svolgere un approfondimento sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.022, segnalando che il suo contenuto non è oneroso e non appare in contrasto con il Piano nazionale di gestione dei rifiuti. Sottolinea l'urgenza di realizzare impianti di limitate dimensioni che consentano il recupero energetico dei rifiuti evitando il loro conferimento in discarica. Osserva che la normativa regionale in materia è carente, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Chiede, pertanto, che vi sia quantomeno una disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che riprenda il contenuto della proposta emendativa in discussione.

  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah BERGAMINI esprime, a nome del Governo, la disponibilità a valutare un ordine del giorno relativo al tema oggetto dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 16.022.

  Erica MAZZETTI (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.022.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Torromino 16.025,

  Maria Flavia TIMBRO (LEU) ritira gli articoli aggiuntivi Bersani 16.028 e Pastorino 27.028 di cui è cofirmataria.

  Chiara BRAGA (PD) sottoscrive a nome di tutti i deputati del Partito democratico appartenenti alle due Commissioni l'emendamento Gagliardi 18.6.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gagliardi 18.6, Lucchini 18.15, Raffaelli 18.14 e Sut 18.10 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione proposta degli identici emendamenti Foti 18.4, Scagliusi 18.9, Fiorini 18.13, Bruno Bossio 18.2, Gagliardi 18.5, Moretto 18.12 e Mazzetti 18.16.

  Le Commissioni, con distinte votazioni approvano identici emendamenti Foti 18.4, Scagliusi 18.9, Fiorini 18.13, Bruno Bossio 18.2, Gagliardi 18.5, Moretto 18.12 e Mazzetti 18.16, come riformulati, nonché l'emendamento Davide Crippa 18.11 e l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 18.01 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Rospi 19.7 e Lombardo 19.2 e gli identici articoli aggiuntivi Braga 19.04, Chiazzese 19.09 Patassini 19.011 e Muroni 19.01.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Braga 19.05 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che è stato ritirato dal presentatore l'articolo aggiuntivo Sut 19.08.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Deiana 19.010, nonché quella dell'articolo aggiuntivo Masi 19.07.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Deiana 19.010, come riformulato e l'articolo aggiuntivo Masi 19.07, come riformulato (vedi allegato 2).

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) nell'illustrare il proprio emendamento 20.5, dichiara di valutare favorevolmente il contenuto dell'articolo 20, che prevede l'utilizzo dei beni del demanio militare per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ritiene, tuttavia, opportuno sopprimere il comma 3 di tale articolo, come proposto con il proprio emendamento, che esclude le Sovrintendenze dai controlli di natura paesaggistica, anche in considerazione del fatto che l'utilizzo a fini militari ha spesso consentito di preservare aree dal grande valore naturalistico.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 20.5 e approvano l'emendamento Enrico Borghi 20.11 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Corda 20.1: si intende vi abbia rinunciato.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) intervenendo sul proprio emendamento 21.1, evidenzia la pericolosità di alcune disposizioni introdotte dall'articolo 21 in materia di stoccaggio del gas per quanto concerne il rischio sismico, in particolare in aree, come l'Emilia, interessate in tempi recenti da terremoti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 21.1.

  Alessia ROTTA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 21.3: si intende vi abbia rinunciato.
  Avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione proposta dell'emendamento Casciello 21.8.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Casciello 21.8 come riformulato (vedi allegato 2).

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 21.2, ritenendo doveroso istituire un sistema di monitoraggio degli effetti delle misure di stoccaggio per quanto concerne il determinarsi di eventi sismici. Reputando improbabile un diverso avviso da parte del Governo, si appella all'orgoglio alla lungimiranza delle forze di maggioranza affinché venga approvato tale emendamento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 21.2.

  Manuela GAGLIARDI (CI), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fregolent 21.4.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stai ritirati l'emendamento Fregolent 21.4, gli identici emendamenti Patassini 22.24, Benamati 22.26, Torromino 22.30, Labriola 22.27 e Moretto 22.8, nonché gli identici emendamenti Fregolent 22.7, Patassini 22.23, Benamati 22.25, Torromino 22.29 e Di Muro 22.21.

  Manuela GAGLIARDI (CI), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fregolent 21.4.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stai ritirati l'emendamento Fregolent 21.4, gli identici emendamenti Patassini 22.24, Benamati 22.26, Torromino 22.30, Labriola 22.27 e Moretto 22.8, nonché gli identici emendamenti Fregolent 22.7, Patassini 22.23, Benamati 22.25, Torromino 22.29 e Di Muro 22.21.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra il suo emendamento 22.1 volto a favorire gli incentivi per il settore elettrico. Evidenzia che la politica del Governo, a suo avviso, è rivolta in modo più favorevole verso i combustibili fossili, come dimostra il DPCM approvato nella giornata di ieri, mentre la vera transizione ecologica è rappresentata dal passaggio alle auto elettriche, il cui utilizzo andrebbe maggiormente sostenuto.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 22.1.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati l'emendamento Chiazzese 22.18 nonché gli identici emendamenti Muroni 22.3, Gagliardi 22.15, Torromino 22.31, Donina 22.22, Sani 22.13, Marco Di Maio 22.6 e Pezzopane 22.16.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Mollicone 22.4.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A), dopo aver chiesto di sottoscrivere l'emendamento Raduzzi 22.11, ne illustra i contenuti sottolineando chiedendo che ne venga fatta una rivalutazione da relatori e Governo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 22.11.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli emendamenti Fragomeli 22.14, Fassina 22.34 e Grippa 22.19 sono stati ritirati.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'articolo aggiuntivo Colletti 22.02 di cui è firmatario specificando che esso è volto a favorire la transizione ecologica prevedendo l'istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici nei condomini.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 22.02. Approvano quindi gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 22.08, Pagani 22.015, Lucchini 22.028 e D'Attis 22.032 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Sut 22.018, Cortelazzo 22.035, Lucchini 22.029, nonché gli articoli aggiuntivi Chiazzese 22.020, Maraia 22.022, Chiazzese 22.021 e Bonomo 24.01 sono stati ritirati.
  Quindi, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25, avverte che gli emendamenti Lucchini 25.12 e gli identici emendamenti Gagliardi 25.4, Pezzopane 25.6, Terzoni 25.9, Lupi 25.15 e Mazzetti 25.19 sono stati ritirati.

  Tommaso FOTI (FDI) insiste per la votazione del proprio emendamento 25.3 evidenziando che i colleghi della maggioranza avevano presentato emendamenti identici evidentemente riconoscendo la rilevanza del problema degli appalti già aggiudicati, che scontano il problema dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Non comprende, pertanto, che abbiano accolto l'invito al ritiro espresso dal Governo e dai relatori. Chiede che venga quindi rivisto il parere contrario in considerazione delle esigenze degli appaltatori di opere pubbliche e anche dei relativi committenti.

  La sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Alessandra SARTORE, rivolgendosi al deputato Foti, precisa che il Governo è consapevole della situazione di difficoltà legata agli appalti pubblici e, ritenendo la questione prioritaria, ma non risolvibile in questa sede, si riserva di affrontarla successivamente all'approvazione del Documento di economia e finanza con le necessarie risorse. Invita pertanto il deputato Foti a ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno in Assemblea che sarà accolto e considerato vincolante.

  Tommaso FOTI (FDI), in considerazione di quanto riferito dalla sottosegretaria Sartore, ritira il proprio emendamento 25.3.

  Erica MAZZETTI (FI), dopo aver ricordato che il gruppo di Forza Italia è da tempo impegnato sul tema dei rincari degli emendamenti, precisa che l'emendamento è stato ritirato non per insensibilità nei confronti delle imprese impegnate nelle opere pubbliche, ma per le ragioni che lo stesso Presidente Draghi ha illustrato ieri nel presentare il Documento di economia e finanza quando ha fatto riferimento ad aperture nei confronti dei contratti in essere per i quali non è stata ancora operata una revisione dei prezzi alla luce dei rincari intervenuti.

  Patrizia TERZONI (M5S) riferisce che anche il proprio gruppo ha ritirato l'emendamento a seguito della conferma del Governo di occuparsi del tema in tutta la sua ampiezza problematica a seguito dell'approvazione del DEF. Sottolinea che la modifica era stata proposta accogliendo le richieste formulate non solo dalle associazioni di categoria dei costruttori edili, ma anche da molti sindaci a seguito delle difficoltà emerse nel portare avanti gli appalti dopo l'aumento dei prezzi delle materie prime, con il rischio di perdere i finanziamenti pubblici. Invita quindi il Governo a inserire una specifica clausola di salvaguardia in favore dei comuni nel provvedimento con cui riterrà di affrontare la questione degli appalti.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli emendamenti Lucchini 25.13 e gli identici emendamenti De Menech 25.8, Binelli 25.11, Lucchini 25.14 e Cortelazzo 25.21 sono stati ritirati.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sull'emendamento Rachele Silvestri 25.1. in qualità di cofirmatario, evidenzia che esso consente di coprire le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi utilizzando le economie di gara. Sottolineando la neutralità finanziaria della proposta emendativa ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rachele Silvestri 25.1.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 25.02 a sua firma, evidenzia che in Italia alcune linee ferroviarie non sono elettrificate, ma viaggiano con locomotori che consumano gasolio. La proposta è volta quindi ad incentivare lo sviluppo dell'idrogeno nel settore dei trasporti in un momento di particolare difficoltà per l'approvvigionamento di gasolio.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vallascas 25.02.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'articolo aggiuntivo 25.03 a sua firma specificando che esso è volto a favorire la realizzazione di nuove impianti per il rifornimento di idrogeno, nella medesima ottica dell'articolo aggiuntivo precedentemente esaminato.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vallascas 25.03.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Lacarra 25.05, Terzoni 25.012, Rixi 25.015 e Cortelazzo 25.017, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 25.08 e Cortelazzo 25.020 e l'articolo aggiuntivo Plangger 25.010 sono stati ritirati. Avverte inoltre che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Dal Moro 25.011 è stata accettata dal presentatore.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Dal Moro 25.011 come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che la nuova formulazione dell'emendamento Buratti 26.3 è stata accettata dal presentatore.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Buratti 26.3 come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Carnevali 26.4 e gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 26.04, Ruffino 26.05, Berlinghieri 26.06, Carrara 26.07 e Gagliardi 26.08 sono stati ritirati. Avverte inoltre che la nuova formulazione degli identici emendamenti Gagliardi 27.8, Cortelazzo 27.39, D'Elia 27.30 e Pastorino 27.50 è stata accettata dai presentatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gagliardi 27.8, Cortelazzo 27.39, D'Elia 27.30 e Pastorino 27.50, come riformulati (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento De Menech 27.15 è stato ritirato.

  Tommaso FOTI (FDI) insiste per la votazione del suo emendamento 27.2.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Foti 27.2.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che la nuova formulazione dell'emendamento D'Eramo 27.19 è stata accettata dai presentatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento D'Eramo 27.19 come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Morassut 27.1 è stato ritirato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ciaburro 27.6.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli identici emendamenti D'Elia 27.24, Pastorino 27.36, Gagliardi 27.11 e Pella 27.43, l'emendamento Morassut 27.1, nonché gli identici emendamenti De Menech 27.16, Labriola 27.34 e Timbro 27.51 sono stati ritirati.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Butti 27.3.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che la nuova formulazione dell'emendamento Plangger 27.4 è stata accettata dai presentatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Plangger 27.4 come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Gallo 27.17 è stato ritirato.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra, in qualità di cofirmatario, l'articolo aggiuntivo Costanzo 27.01 specificando che esso è finalizzato a prorogare i termini per i contributi per interventi di efficientamento energetico su edifici comunali.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Costanzo 27.01 e 27.02.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 27.06, Pella 27.037, Ubaldo Pagano 27.017 e Pastorino 27.028, e gli articoli aggiuntivi Vietina 27.08 e Fregolent 27.012 sono stati ritirati.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), illustrando il suo emendamento 28.1, riconosce alla Lega di essersi impegnata, come forza di maggioranza, per ottenere lo scorrimento delle graduatorie delle opere ammissibili per gli interventi di rigenerazione urbana. Sottolinea che l'emendamento è volto alla soppressione dell'articolo perché in esso non si tiene conto del gap finanziario che separa le regioni del Mezzogiorno da quelle del Nord, così snaturando la norma originaria che viene ad essere modificata, e che era stata pensata in favore delle zone più svantaggiate.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vianello 28.1, Sodano 28.2 e Villarosa 28.9.

  Martina NARDI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Del Barba 28.4 e Chiazzese 28.7 proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Del Barba 28.4 e Chiazzese 28.7, come riformulati (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'emendamento Sessa 28.11 è stato ritirato.

  Le Commissioni approvano, quindi, con distinte votazioni l'articolo aggiuntivo Benamati 28.02 e l'emendamento Gemmato 29.1 (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Fregolent 29.04, Gagliardi 29.08, Pezzopane 29.010, Terzoni 29.012, Gavino 29.015, Lucchini 29.018 e Lupi 29.019 sono stati ritirati.

  Le Commissioni respingono, quindi, gli identici articoli aggiuntivi Vallascas 29.01, Foti 29.02 e Mazzetti 29.022.

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Zolezzi 29.013 è stato ritirato. Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 31, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Misiti 31.6: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Sapia 31.1.

  Martina NARDI, presidente, avverte che le Commissioni passano all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32 e che l'emendamento Fornaro 32.12 è stato ritirato Avverte, quindi, che le Commissioni passano all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

  Catello VITIELLO (IV) accetta la riformulazione proposta dai relatori all'emendamento 33.6, a sua prima firma.

  Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento Vitiello 33.6 nuova formulazione (vedi allegato 2) e respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Maschio 33.3 e Varchi 33.5.

  Martina NARDI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Costa 33.10: s'intende che vi abbia rinunciato. Avverte, altresì, che le Commissioni passano adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 35. Comunica, quindi, che l'emendamento 35.3 e l'articolo aggiuntivo 35.05 sono stati ritirati.

  Le Commissioni approvano, quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Fragomeli 35.06, Fragomeli 38.2 e gli identici emendamenti Binelli 39.1 e Giacomoni 39.2 (vedi allegato 2).

  Rachele SILVESTRI (FdI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 41.5, di cui è cofirmataria, invita i relatori e il Governo ad approfondire ulteriormente la possibilità di riformulare il testo della proposta emendativa, che affronta un tema particolarmente sentito dai territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Sollecita, quindi, una soluzione per andare incontro alle richieste delle comunità locali e chiede di accantonare l'emendamento.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, pur condividendo la rilevanza del tema posto, anche a nome del relatore per la X Commissione, conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Trancassini 41.5.

  Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Trancassini 41.5.

  Paola DEIANA (M5S) accetta la riformulazione proposta dai relatori al proprio articolo aggiuntivo 41.014.

  Le Commissioni approvano, quindi, l'articolo aggiuntivo Deiana 41.014 nuova formulazione (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Lucchini 41.016 e Murelli 41.015 sono stati ritirati. Avverte, quindi, che le Commissioni passano adesso all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 42.100.

  Silvia FREGOLENT (IV), intervenendo sul subemendamento 0.42.100.3, a sua prima firma, osserva che l'emendamento del Governo interviene sulla copertura del provvedimento in esame posticipando di un anno l'efficacia delle disposizioni volte a salvaguardare le aziende che versano in condizioni di fallimento, senza tuttavia dire questo chiaramente, né evidenziandolo nella relazione tecnica di accompagnamento. Vorrebbe avere maggiori spiegazioni e sollecita l'Esecutivo a reperire le risorse necessarie senza penalizzare le aziende in difficoltà per la pandemia.

  La sottosegretaria di Stato l'economia e le finanze, Alessandra SARTORE ricorda che il provvedimento in esame è finanziato per i suoi tre quarti con le risorse dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rassicura la presentatrice che le aziende in stato di difficoltà non subiranno pregiudizi dalla norma poiché, non appena sarà approvato definitivamente il Documento di economia e finanza 2022, sulla base del nuovo quadro macroeconomico, attraverso una variazione di bilancio, saranno ricostituite le risorse del fondo ora decurtate.

  Silvia FREGOLENT (IV) constata che la rappresentante del Governo ha confermato la ragionevolezza dei dubbi che avevano spinto a presentare il subemendamento, volto a mitigare il segnale negativo che a suo giudizio veniva mandato alle imprese attraverso l'emendamento del Governo. Ritira, quindi, la proposta emendativa ed invita, per il futuro, a una maggiore trasparenza.

  Martina NARDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Bruno Bossio 0.42.100.1 e Longo 0.42.100.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano, quindi, l'emendamento 42.100 del Governo nonché l'emendamento 42.101 dei relatori, che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio e gli articoli aggiuntivi Moretto 42.01 e Binelli 42.017 (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte, quindi, che l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori e gli emendamenti 7.100, 9.100 e 15. 100 s'intendono accantonati.

  Tommaso FOTI (FDI) chiede spiegazioni alla presidenza riguardo all'accantonamento dell'emendamento Pezzopane 41.7, sul quale i relatori avevano inizialmente espresso parere favorevole con una riformulazione depositata nella giornata di ieri.

  Martina NARDI, presidente, conferma che la proposta emendativa è accantonata e che i relatori stanno riflettendo sulla esaustività della riformulazione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 21.

  La seduta termina alle 17.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 aprile 2022. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA, indi della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Intervengono la sottosegretaria per la transizione ecologica, Vannia Gava, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini e la sottosegretaria per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

  La seduta comincia alle 22.40.

  Alessia ROTTA, presidente, ricorda che nel corso della seduta odierna i relatori hanno presentato gli emendamenti 7.100 e 42.101 che recepiscono le condizioni della Commissione bilancio nonché tre ulteriori proposte emendative 2.0100, 9.500 e 15.100 per le quali è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti.
  Avverte che è stato presentato un unico subemendamento Pettarin 0.200.100, che le presidenze considerano non riferibile al testo dell'emendamento dei relatori 2.0100 e pertanto irricevibile.
  Ricorda, altresì, che nelle sedute odierne le Commissioni hanno concluso l'esame delle proposte emendative presenti nel fascicolo degli emendamenti segnalati. Si procederà quindi ad esaminare adesso le proposte accantonate in ordine di fascicolo.
  Avverte quindi che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento Masi 9.73 con una riformulazione e che è stato erroneamente considerato riformulato in identico testo l'emendamento Muroni 9.14 e identici, che in realtà riguarda un diverso contesto normativo. Pertanto, fermo restando l'approvazione dell'emendamento Masi 9.73 come riformulato, si devono intendere invece ancora accantonati gli identici emendamenti Muroni 9.14, Benamati 9.47, Braga 9.60, Masi 9.77, Patassini 9.96 e Cattaneo 9.122.
  Chiede ai relatori ed al rappresentante del Governo di esprimere i pareri, a partire dall'emendamento 2.08 del fascicolo.

  Tommaso FOTI (FDI) intervenendo sull'ordine dei lavori evidenzia come la convocazione della seduta delle ore 22.30 è stata concordata al fine di concludere l'esame del provvedimento e non per esaminare solo le riformulazioni di alcune proposte emendative accantonate che allo stato sono assai numerose.
  Più in generale stigmatizza il modo di procedere delle Commissioni e chiede alla presidenza maggiore chiarezza riguardo al prosieguo dei lavori.

  Alessia ROTTA, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Foti chiarisce che le Commissioni procederanno con l'esame delle proposte emendative accantonate per le quali sono già pervenute le riformulazioni e successivamente la seduta verrà sospesa al fine di verificare la possibilità di definire ulteriori riformulazioni.

  Martina NARDI, presidente, ritiene opportuno convocare immediatamente una riunione degli Uffici di presidenza al fine di verificare le posizioni dei gruppi riguardo allo svolgimento della seduta.

  La seduta, sospesa alle ore 22.45, è ripresa alle 23.15.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che le Commissioni riprendono dall'esame delle proposte emendative accantonate.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che si è appena conclusa una riunione degli Uffici di presidenza congiunti delle due Commissioni e che sarebbe opportuno che la presidenza informasse le Commissioni di quanto è stato deciso in tale ambito.

  Alessia ROTTA, presidente, precisa che, mentre uno dei due relatori procederà all'illustrazione dei pareri sulle proposte accantonate, verrà svolta, dall'altro relatore, una ricognizione con il Governo per definire quali sono le proposte emendative sulle quali le riformulazioni sono già pronte.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, avverte che restano accantonati gli articoli aggiuntivi Foti 2.04 e Patassini 2.019 ed invita all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori. Avverte che resta altresì accantonato l'emendamento De Toma 3.9.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) interviene per segnalare che, nella seduta pomeridiana, la rappresentante del Governo aveva invitato a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in Assemblea come ordine del giorno, impegnandosi ad accoglierlo. Domanda, quindi, se sia confermata tale possibilità.

  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah BERGAMINI conferma l'impegno ad accogliere l'ordine del giorno.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte, quindi, che l'emendamento De Toma 3.9 è stato ritirato.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, formula parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Masi 3.07, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre mantiene accantonati l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 3.08, l'emendamento Raduzzi 4.34, gli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72, gli identici emendamenti Foti 4.14, Incerti 4.16 e Nevi 4.73, l'articolo aggiuntivo Fraccaro 4.04, gli identici emendamenti Rachele Silvestri 5.5, Gagliardi 5.19, Pellicani 5.21, Sut 5.26, Fiorini 5.28 e Labriola 5.37, l'emendamento Fregolent 6.8, l'articolo aggiuntivo Osnato 6.032, gli identici articoli aggiuntivi Bruno Bossio 6.08, Foti 6.030, Gagliardi 6.046, Valbusa 6.074, Vallascas 6.086 e Mazzetti 6.095, gli identici articoli aggiuntivi Bruno Bossio 6.07, Foti 6.029, Gagliardi 6.045, Maccanti 6.073, Vallascas 6.085 e Cortelazzo 6.094, l'articolo aggiuntivo Andreuzza 6.067, l'emendamento Lucchini 7.10 e l'emendamento Caiata 7.5. Formula, quindi, parere favorevole sull'emendamento Rossi 7.7, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e invita ad approvare l'emendamento 7.100 dei relatori. Mantiene, quindi, accantonati gli identici emendamenti Caretta 8.5, Cenni 8.9, Gallinella 8.18, Golinelli 8.25 e Nevi 8.31.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Muroni 9.14, Benamati 9.47, Braga 9.60, Masi 9.77, Patassini 9.96 e Cattaneo 9.122, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre avverte che l'emendamento Moretto 9.38 resta accantonato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzetti 9.111, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre avverte che l'emendamento Andreuzza 9.100, gli identici emendamenti Zucconi 9.35, Gagliardi 9.49, Scanu 9.52 e Plangger 9.106, nonché gli identici emendamenti Foti 9.23, Gagliardi 9.51, Scanu 9.54, Pezzopane 9.57, Terzoni 9.68, Lucchini 9.98, Lupi 9.103 e Mazzetti 9.112 restano accantonati. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Pastorino 9.130, Terzoni 9.79, nonché sull'articolo aggiuntivo Sut 12.014, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Avverte che l'emendamento Penna 9.80 resta accantonato mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.500 dei relatori. Avverte, altresì, che gli emendamenti Barbuto 9.66 e Foti 9.24, gli identici emendamenti Muroni 9.8, Pellicani 9.61 e Chiazzese 9.74, gli identici emendamenti Vianello 9.7, Zucconi 9.34 e Patassini 9.88 e gli identici emendamenti Zucconi 9.29 e Lucchini 9.84 restano accantonati.

  Chiara BRAGA (PD) chiede di intervenire per annunziare il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 9.63.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, avverte che gli identici emendamenti Moretto 9.40 e Patassini 9.89 nonché l'emendamento Scanu 9.55 restano accantonati, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Terzoni 9.67. Avverte, inoltre, che gli emendamenti Timbro 9.120 e Morassut 9.17, nonché gli identici emendamenti Bellachioma 9.131, Moretto 9.134 e Lucchini 9.135 restano accantonati.

  Salvatore CAIATA (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, considera semplicemente paradossale che il relatore stia procedendo da diversi minuti alla sterile ripetizione dell'elenco di proposte emendative in precedenza accantonate e che tali ancora rimangono, senza dunque mutamento alcuno nell'espressione del relativo parere, ritenendo una simile modalità di operare palesemente inutile, posto che, alla luce di ciò, tanto varrebbe che i relatori si limitassero ad indicare le sole proposte emendative sulle quali sussistesse invece ora, rispetto al precedente accantonamento, un orientamento favorevole.

  Alessia ROTTA, presidente, cogliendo il suggerimento proposto dal deputato Caiata, invita pertanto il relatore ad indicare le sole proposte emendative in precedenza accantonate sulle quali vi fosse ora un orientamento favorevole.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, proseguendo secondo l'ordine del fascicolo, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Cadeddu 11.32 e Rotta 11.51, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Muroni 11.4, Fregolent 11.22, Braga 11.29, Masi 11.37 e Patassini 11.49, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), nonché sull'emendamento Gallinella 11.35, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), e sull'articolo aggiuntivo Zucconi 11.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Braga 12.27, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.100 dei relatori. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti D'Elia 32.7 e Magi 32.9 e 32.10, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Avverte, infine, che l'emendamento Rotta 36.1 è da intendersi ancora accantonato in vista di una possibile riformulazione tuttora in corso di verifica.

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Masi 3.07.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Masi 3.07, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sulla riformulazione degli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72, di cui il relatore ha in precedenza ribadito la necessità di un accantonamento al fine di valutarne attentamente il contenuto, ritiene del tutto paradossale che colui che propone una riformulazione – posto che, a quanto a lui risulta, in tale caso specifico l'iniziativa è provenuta dai relatori e non dal Governo – riformuli sé stesso.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, pur comprendendo la logicità del ragionamento svolto dal deputato Foti, si limita ad osservare che, rispetto a talune specifiche riformulazioni, i relatori si sono semplicemente riservati un supplemento di valutazione, anche in considerazione dei tempi ristretti entro cui le predette riformulazioni sono in linea generale pervenute.

  Tommaso FOTI (FDI), nel prendere atto che la paternità della riformulazione in oggetto non è quindi dei relatori, sottolinea la gravità di un simile comportamento, tanto più che le riformulazioni di cui trattasi sono state già poste in distribuzione e dovrebbero pertanto aver già superato anche il vaglio dei relatori.

  Alessia ROTTA, presidente, chiede al relatore Federico se, anche alla luce delle argomentazioni svolti dall'onorevole Foti, sulla riformulazione degli emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72 possa ora essere sciolta la riserva nella direzione di un parere favorevole.

  Tommaso FOTI (FDI) ritiene fondamentale apprendere chi abbia proposto la riformulazione degli emendamenti Mollicone 4.9 ed identici, giacché, qualora non fossero stati i relatori, questi ultimi, se non ne condividessero il contenuto, dovrebbero coerentemente esprimere sulla stessa un parere contrario.

  Alessia ROTTA, presidente, fa presente che la riformulazione degli emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72 è stata proposta dal Governo, ferma restando naturalmente la facoltà dei relatori di chiedere sulla stessa un accantonamento al fine di compiere i dovuti approfondimenti.

  Tommaso FOTI (FDI) chiede che sia resa nota d'ora in avanti la paternità di tutte le riformulazioni proposte, dal momento che a lui non risulta che sia stato il Governo a presentare la riformulazione degli emendamenti Mollicone 4.9 ed identici.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) chiede ai relatori quali siano le ragioni per cui non ritengono convincente la riformulazione degli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72.

  Tullio PATASSINI (LEGA) rileva come la riformulazione degli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72 si caratterizzi per un contenuto strategico nel contesto di un momento storico segnato da una crisi energetica senza precedenti. Pur non addentrandosi sul terreno dei tecnicismi, osserva tuttavia come l'incremento dell'efficienza e del recupero energetico da essa perseguito rappresenti un fondamentale obiettivo che si pone soprattutto a beneficio dell'intero mondo produttivo. Evidenzia, peraltro, come la riformulazione proposta risulti assolutamente adeguata alle circostanze, in particolare prevedendo specifici limiti temporali del tutto ragionevoli ed assegnando all'ARPA un indefettibile ruolo di controllo, nel contesto di un rigoroso quadro autorizzatorio. Tanto considerato, reputa opportuno che le Commissioni procedano senza esitazione alla votazione della predetta riformulazione degli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione degli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72.

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72 hanno accettato la proposta di riformulazione dei loro emendamenti.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72, come riformulati (vedi allegato 2).

  Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede alla presidenza che si proceda ad una verifica della votazione testé effettuata.

  Alessia ROTTA, presidente, conferma l'esito della votazione testé avvenuta. Avverte quindi che i presentatori degli emendamenti Caiata 7.5 e Rossi 7.7 hanno accettato la proposta di riformulazione in unico testo dei loro emendamenti.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Caiata 7.5 e Rossi 7.7, come riformulati, e l'emendamento 7.100 dei relatori (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Muroni 9.14, Benamati 9.47, Braga 9.60, Masi 9.77, Patassini 9.96 e Cattaneo 9.122 hanno accettato la proposta di riformulazione dei loro emendamenti.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Muroni 9.14, Benamati 9.47, Braga 9.60, Masi 9.77, Patassini 9.96 e Cattaneo 9.122, come riformulati (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Mazzetti 9.111 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Mazzetti 9.111, come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Pastorino 9.130 e degli identici emendamenti Terzoni 9.79, Pella 9.128 e Gagliardi 9.56 nonché dell'articolo aggiuntivo Sut 12.014 hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo delle loro proposte emendative.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Pastorino 9.130 e gli identici emendamenti Terzoni 9.79, Pella 9.128 e Gagliardi 9.56 nonché l'articolo aggiuntivo Sut 12.014, come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).
  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 9.500 dei relatori e l'emendamento Terzoni 9.67 (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sia il presentatore dell'emendamento Cadeddu 11.32 sia lei in quanto presentatrice dell'emendamento Rotta 11.51 hanno accettato la proposta di riformulazione in unico testo dei loro emendamenti.

  Chiara BRAGA (PD) segnala una parziale incongruenza tra la riformulazione in identico testo degli emendamenti Cadeddu 11.32 e Rotta 11.51 e la riformulazione dell'emendamento 12.27 a sua prima firma, relativamente alla larghezza della fascia adiacente alle autostrade considerata idonea per gli impianti fotovoltaici. Ritiene che, se le Commissioni dovessero approvare la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Cadeddu 11.32 e Rotta 11.51, dal nuovo testo dell'emendamento 12.27 a sua prima firma dovrebbe essere espunto il numero 3) della lettera c-ter) del comma 1-bis dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, condivide quanto evidenziato dall'onorevole Braga in merito alla necessità di correggere sul punto la nuova formulazione dell'emendamento Braga 12.27.

  La sottosegretaria Vannia GAVA concorda con i relatori.

  Angela MASI (M5S) sottoscrive l'emendamento Cadeddu 11.32 (Nuova formulazione) a nome di tutti i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle della X Commissione.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti Cadeddu 11.32 e Rotta 11.51, come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Muroni 11.4, Fregolent 11.22, Braga 11.29, Masi 11.37 e Patassini 11.49 hanno accettato la proposta di riformulazione dei loro emendamenti.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Muroni 11.4, Fregolent 11.22, Braga 11.29, Masi 11.37 e Patassini 11.49, come riformulati (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Gallinella 11.35 hanno accettato la proposta di riformulazione di tale emendamento.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Gallinella 11.35, come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Zucconi 11.09 hanno accettato la proposta di riformulazione di tale emendamento.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Zucconi 11.09, come riformulato (vedi allegato 2).

  Chiara BRAGA (PD) accetta la proposta di nuova formulazione dell'emendamento a sua prima firma 12.27, con la precisazione già segnalata in merito alla necessità di coordinamento con gli emendamenti Cadeddu 11.32 e Rotta 11.51, già approvati in un identico nuovo testo.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Braga 12.27, come da ultimo riformulato e l'emendamento 15.100 dei relatori (vedi allegato 2).

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti D'Elia 32.7 e Magi 32.9 e 32.10 hanno accettato la proposta di riformulazione in unico testo dei loro emendamenti.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti D'Elia 32.7 e Magi 32.9 e 32.10, come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Rotta 36.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che i proponenti accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento 36.1 a sua prima firma.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Rotta 36.1, come riformulato (vedi allegato 2).

  La seduta, sospesa alle 00.15, riprende alle 2 dell'8 aprile 2022.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono pervenute e risultano poste in distribuzione le riformulazioni relative ad una serie di proposte emendative in precedenza accantonate. Invita quindi i relatori ad esprimere il proprio parere sulle predette riformulazioni.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 9.100, sugli identici emendamenti Muroni 9.8, Pellicani 9.61 e Chiazzese 9.74, sugli identici emendamenti Zucconi 9.35, Gagliardi 9.49, Scanu 9.52 e Plangger 9.106 sugli identici emendamenti Foti 9.23, Gagliardi 9.51, Scanu 9.54, Pezzopane 9.57, Terzoni 9.68, Lucchini 9.98, Lupi 9.103 e Mazzetti 9.112, nonché sugli emendamenti Foti 9.24, Barbuto 9.66 e Comaroli 9.133, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 9.025, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), nonché sugli identici emendamenti Foti 12.13, Fregolent 12.17 e Lucchini 12.42, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 12.04, Cassese 12.012, Patassini 12.017, Torromino 12.019 e Cenni 12.022, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), nonché sull'emendamento Gavino Manca 14.9. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Nardi 15.1 (vedi allegato 2), nonché sugli identici articoli aggiuntivi Benamati 16.06 e Davide Crippa 16.017, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Terzoni 28.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), nonché sull'emendamento Cannizzaro 30.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione della riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Benamati 16.06 e Davide Crippa 16.017, sulla quale si rimette alle Commissioni.

  Martina NARDI, presidente, prende atto che i presentatori di tutte le proposte emendative per le quali sono state presentate le predette riformulazioni, nei termini dianzi illustrati dal relatore, accettano le riformulazioni stesse e che l'emendamento Cannizzaro 30.5, come riformulato, viene sottoscritto anche dai deputati D'Ettore e Furgiuele.

  Tullio PATASSINI (LEGA) chiede un ulteriore approfondimento dell'emendamento 17.12 a sua prima firma, affinché lo stesso possa essere eventualmente oggetto di positiva riformulazione.

  Martina NARDI, presidente, avverte che le Commissioni procederanno ora alla votazione delle proposte emendative sulle quali sono state presentate le suddette proposte di riformulazione, successivamente passando all'esame delle residue proposte emendative rimaste ancora accantonate. Prende atto altresì che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Nevi 16.026 e Lupi 16.020 hanno chiesto la riformulazione delle loro proposte emendative in identico testo agli identici articoli aggiuntivi Benamati 16.06 e Davide Crippa 16.017.

  Le Commissioni approvano quindi gli emendamenti Andreuzza 9.100, gli identici emendamenti Muroni 9.8, Pellicani 9.61 e Chiazzese 9.74, gli identici emendamenti Zucconi 9.35, Gagliardi 9.49, Scanu 9.52 e Plangger 9.106, gli identici emendamenti Foti 9.23, Gagliardi 9.51, Scanu 9.54, Pezzopane 9.57, Terzoni 9.68, Lucchini 9.98, Lupi 9.103 e Mazzetti 9.112, nonché gli emendamenti Foti 9.24, Barbuto 9.66 e Comaroli 9.133, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 2).
  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano inoltre l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 9.025, nel testo riformulato (vedi allegato 2), gli identici emendamenti Foti 12.13, Fregolent 12.17 e Lucchini 12.42, come riformulati (vedi allegato 2), gli identici articoli aggiuntivi Gadda 12.04, Cassese 12.012, Patassini 12.017, Torromino 12.019 e Cenni 12.022, nel testo riformulato (vedi allegato 2), l'emendamento Gavino Manca 14.9 (vedi allegato 2), l'emendamento Nardi 15.1 (vedi allegato 2), nonché gli identici articoli aggiuntivi Benamati 16.06 e Davide Crippa 16.017, nonché degli identici articoli aggiuntivi Nevi 16.026 e Lupi 16.020, come riformulati in identico testo (vedi allegato).

  Patrizia TERZONI (M5S) nel ribadire di voler accogliere la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 28.04, che rappresenta senza dubbio un miglioramento della disciplina della cessione dei crediti relativi alla realizzazione di interventi edilizi evidenzia tuttavia come la responsabilità solidale del cedente, prevista dai commi 1 e 2 del nuovo articolo 29-bis, potrebbe non essere accettata facilmente dagli istituti di credito, rendendo di fatto inattuabile la previsione introdotta.
  Chiede pertanto al Governo di valutare in futuro un intervento per ridurre di questa responsabilità.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Terzoni 28.04, come riformulato e l'emendamento Cannizzaro 30.5, come riformulato (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'approvazione dell'emendamento Cannizzaro 30.5 (Nuova formulazione) comporta l'assorbimento degli articoli aggiuntivi D'Ettore 14.09 e 25.09.
  Avverte che è stata depositata dai relatori una proposta di riformulazione in un unico testo degli emendamenti Patassini 17.12, Chiazzese 17.8, Sut 17.9, Cortellazzo 17.14, Benamati 17.5 e Foti 17.3, che verrà posta a breve in distribuzione.

  Tullio PATASSINI (Lega) rileva come non sia stata ancora presentata alcuna proposta di riformulazione delle numerose proposte emendative relative a proroghe di disposizioni in favore delle zone del Paese colpite da eventi sismici negli ultimi 10 anni. Chiede al Governo di fornire indicazioni in merito.

  Chiara BRAGA (PD) chiede al Governo di chiarire se intende dare risposte positive alle molte proposte emendative presentate dai commissari in relazione alla proroga di misure a sostegno delle zone colpite da sismi.

  Patrizia TERZONI (M5S) si associa alle richieste dei colleghi, rilevando come le proposte emendative alle quali si riferisce, in favore delle popolazioni colpite da terremoti, siano state già più volte presentate, senza esito, in occasione dell'esame di altri provvedimenti, a partire dalla legge di bilancio per il 2022. Precisa quindi che si tratta prevalentemente di richieste di proroghe, che potrebbero essere rinnovate semplicemente cambiando la data di scadenza degli interventi. Non sarebbe quindi necessaria alcuna particolare istruttoria delle norme da prorogare, ferma restando ovviamente l'esigenza di compensare gli oneri finanziari degli interventi.

  Tommaso FOTI (FdI) osserva come il provvedimento in esame avrebbe potuto essere una buona occasione per adottare le misure in favore delle zone colpite dai sismi degli ultimi anni che il Parlamento non è riuscito a far inserire in precedenti provvedimenti. Si associa quindi alle richieste dei colleghi per ottenere una risposta dal Governo in merito ai suoi intendimenti sulla questione, che – sottolinea – necessita di interventi urgenti.

  La sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Alessandra SARTORE rassicura i deputati intervenuti che il Governo certamente si farà carico della questione rappresentata che sarà oggetto di un provvedimento che il Governo approverà successivamente al Documento di economia e finanze. Spiace solo che si sia arrivati alla conclusione dell'esame del provvedimento senza essere riusciti ad approvare tali misure, avendo tuttavia il Governo messo in campo numerosi altri interventi in passato a sostegno della aree colpite dal sisma.

  Rachele SILVESTRI (FDI) esprime rammarico e sdegno per l'ennesima mancata approvazione dalle misure proposte da numerosi parlamentari a favore dei territori colpiti dal sisma. È a suo giudizio inaccettabile posticipare ancora una volta la risoluzione dei problemi che affliggono quei territori che versano in uno stato di difficoltà che non si può ignorare.

  Erica MAZZETTI (FI) nell'auspicare che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Terzoni 28.04 relativo alla cessione del credito vada nella direzione di sostegno auspicata, osserva che non è l'unica questione affrontata dalle proposte emendative non essendo stata ancora risolta, ad esempio, la proroga relativa all'esecuzione del 30 per cento dei lavori per poter accedere al superbonus. Chiede inoltre quale sia la valutazione dei relatori e del Governo sul proprio articolo aggiuntivo 29.022.

  La sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Alessandra SARTORE rassicura l'onorevole Mazzetti che il Governo si impegna a risolvere la questione da lei da ultimo sollevata nel prossimo provvedimento già previsto una volta che sia concluso l'iter approvativo del DEF.

  Martina NARDI, presidente, preso atto della volontà del Governo di intervenire appena possibile sui temi del sostegno alle aree terremotate e del superbonus, invita i colleghi a presentare ordini del giorno che auspica il Governo accolga favorevolmente.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, chiede di accantonare l'emendamento Patassini 17.12.

  Martina NARDI, presidente, concorde il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Patassini 17.12.

  Erica MAZZETTI (FI) prendendo atto favorevolmente della volontà del Governo d intervenire sulla questione del superbonus, chiede che venga specificato in quale provvedimento il Governo intende affrontarla e a quale data pensa di prorogare le misure relative al 30 per cento.

  Martina NARDI, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2) che è in distribuzione.

  Le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma dei relatori (vedi allegato 2).

  Martina NARDI, presidente, avverte che le Commissioni procederanno con una votazione riassuntiva su tutti gli emendamenti accantonati.

  Le Commissioni respingono, con un'unica votazione, tutti gli emendamenti che risultano ancora accantonati.

  Martina NARDI, presidente, comunica che sugli identici emendamenti Muroni 12.7, Mollicone 12.9, Benamati 12.19, Rotta 12.22, Chiazzese 12.31, Sut 12.34 e Patassini 12.41 era già pervenuta una valutazione favorevole che non era stata formalizzata dai relatori e dal Governo.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Muroni 12.7, Mollicone 12.9, Benamati 12.19, Rotta 12.22, Chiazzese 12.31, Sut 12.34 e Patassini 12.41.

  Tommaso FOTI (FDI) osserva che sono state testé respinte tutte le proposte accantonate tra le quali quelle su cui da ultimo il relatore ha espresso il parere favorevole. A suo giudizio, il parere favorevole non può superare il respingimento già avvenuto e ciò non certo in un'ottica di parte – essendo presente anche un emendamento della propria forza politica – ma per una questione di correttezza formale.

  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah BERGAMINI evidenzia che su tali proposte avevano espresso contrarietà sia il Ministero della transizione ecologica che il Ministero della cultura. Non è quindi nelle condizioni di esprimere un parere favorevole.

  Martina NARDI, presidente, preso atto dei rilievi del collega Foti e alla luce delle dichiarazioni della rappresentante del Governo, avverte che non si procederà alla votazione degli identici emendamenti Muroni 12.7, Mollicone 12.9, Benamati 12.19, Rotta 12.22, Chiazzese 12.31, Sut 12.34 e Patassini 12.41.

  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Martina NARDI, presidente, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.
  Si riserva altresì di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 2.50 dell'8 aprile 2022.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 7 aprile 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10, dalle 22.45 alle 23.15 e dalle 00.40 alle 00.45 dell'8 aprile 2022.

Commissioni Riunite (VIII e X) - giovedì 7 aprile 2022

ALLEGATO 1

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE NON APPROVATE

ART. 12.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti:

   «c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, ove non siano presenti vincoli ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

    2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

    3) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocate a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, purché non sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 136 o 142, comma 1, lettere f), g), h), i) o m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto.

    1-ter. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico”.».

    1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. Fatti salvi l'articolo 6, comma 9-bis, l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

     1. impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente.

     2. impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata.

     3. impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

    2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

    1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotte dal comma 1-quater, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12.27. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

ART. 17.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis, nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.12. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ALLEGATO 2

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)

  1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

   a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

    1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

    3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

    4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

    5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

    7) articolo 1 del presente decreto;

   b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

   a) 1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

    2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    3) articolo 2 del presente decreto.

  2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
  3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
  4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.
2.0100. I Relatori.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

  1. All'articolo 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, è adottata la Strategia Nazionale contro la Povertà Energetica.
   6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis, prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici, al fine di elaborare, a livello nazionale, misure strutturali e di lungo periodo e integrare tutte le azioni in corso e quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.
   6-quater. Lo schema di strategia di cui al comma 6-bis, è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.».

  6-quinquies Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la Strategia Nazionale di cui al comma 1 è attuata con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.07. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa, Zanichelli.

ART. 4.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati a recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente previa comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’ARPA territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.
*4.9. (Nuova formulazione) Mollicone
*4.59. (Nuova formulazione) Furgiuele
*4.72. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini

ART. 6.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a bassissime emissioni inquinanti inserire le seguenti: nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
*6.24. (Nuova formulazione) Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.45. (Nuova formulazione) Pentangelo, Porchietto.
*6.2. (Nuova formulazione) De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.5. (Nuova formulazione) Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri. — 27 — VIII e X Commissioni riunite
*6.25. (Nuova formulazione) Tombolato, Donina, Maccanti, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 7.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
  3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
*7.5. (Nuova formulazione) Caiata, Zucconi, De Toma.
*7.7. (Nuova formulazione) Rossi, Di Giorgi, Lattanzio, Lotti, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
7.100. I Relatori.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis e dal comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

   a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-bis, per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

   b) impianti di potenza superiore a 1 MX e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6;

   c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica, di cui all'articolo 5.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

  02. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotti dal comma 01 del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.73. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Chiazzese.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni»;

   c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

   «3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».
*9.14. (Nuova formulazione) Muroni.
*9.47. (Nuova formulazione) Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*9.60. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.77. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Chiazzese.
*9.96. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*9.122. (Nuova formulazione) Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto, infine il seguente periodo: «Nel caso in cui la modifica non sostanziale determini un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area già occupata, queste ultime sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale di cui all'articolo 6-bis».
**9.64. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**9.70. Sut.
**9.117. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW»
9.42. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore sfruttamento,» sono inserite le seguenti: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,».
*9.15. Muroni.
*9.75. Masi, Sut, Chiazzese.
*9.44. Fregolent, Moretto.
*9.102. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*9.1. (Nuova formulazione) Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

  Al comma 1, capoverso 5, dopo la parola: pertinenze inserire le seguenti: , compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, ove necessari.
9.129. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché nelle relative pertinenze, aggiungere le seguenti: ivi comprese strutture, manufatti e edifici all'interno dei comprensori sciistici.
9.111. (Nuova formulazione) Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

  1. All'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici,e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice. In presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 ai soli fini della installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».
*9.100. (Nuova formulazione) Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Bisa, Racchella, Picchi, Manzato, Cavandoli.
*9.8. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Tasso.
*9.23. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri
*9.24. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri.
*9.35. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.49. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*9.51. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*9.52. (Nuova formulazione) Scanu.
*9.54. (Nuova formulazione) Scanu.
*9.57. (Nuova formulazione) Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*9.61. (Nuova formulazione) Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
*9.66. (Nuova formulazione) Barbuto, Grippa, Deiana, Rotta.
*9.68. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut.
*9.74. (Nuova formulazione) Chiazzese, Masi, Sut.
*9.98. (Nuova formulazione) Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Cavandoli.
*9.103. (Nuova formulazione) Lupi.
*9.106. (Nuova formulazione) Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.112. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Casino, Sessa, Valentini, Ferraioli.
*9.133. (Nuova formulazione) Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trovi all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione».
  1-ter. Al fine di conseguire celermente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.
  1-quater. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-bis deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.
  1-quinquies. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1 del DM 14 febbraio 2017 è aggiunta Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio.
**9.130. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.
**9.79. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut.
**9.128. (Nuova formulazione) Pella, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
**9.56. (Nuova formulazione) Gagliardi.
**12.014. (Nuova formulazione) Sut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9.83. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «da fonte fossile di» sono sostituite dalle seguenti: «da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano»;

   b) alla lettera c), alinea, le parole: «o meno» sono soppresse.
9.500. I Relatori.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Articolo 9-bis.
(Requisiti degli impianti termici)

  1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: «installati» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o»;

   b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: «installare» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o» e le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento».
9.67. Terzoni

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.
9.020. (Nuova formulazione) Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1 All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «o a data successiva, individuata dallo Stato per analoghe le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute».
  2 Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
9.025. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Plangger.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Articolo 10-bis.
(Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale)

  1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
10.3. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

    2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

    2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore»;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente comma».
10.03. (Nuova formulazione) Moretto, Fregolent.

ART. 11.

  Al comma 1

  1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1-quinquies, dopo le parole “realizzazione di sistemi di monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, da attuarsi sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”»;
  2. la lettera b) è soppressa.

   dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

  «1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportare le seguenti modifiche:

   1 al comma 3, dopo le parolequali capannoni industriali e parcheggi” sono inserite le seguenti: “oppure aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica”;
   2 al comma 8, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: “c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a centocinquanta metri”.».
*11.51. (Nuova formulazione) Rotta, Gallinella, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Cenni, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
*11.32. (Nuova formulazione) Cadeddu, Galizia, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.
**11.4. (Nuova formulazione) Muroni.
**11.22. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.
**11.29. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**11.37. (Nuova formulazione) Masi, Chiazzese, Sut.
**11.49. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies aggiungere il seguente:

  1-novies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-octies del presente articolo anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.35. (Nuova formulazione) Gallinella, Galizia.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)

  1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

   a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

   b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

   c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

   d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

   e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

   f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

   g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

   h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

   i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

   l) incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

   m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

   n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee ad incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

   o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

   p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

   q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

   r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

  3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
  4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11.09. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 12.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, comprese le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica»;
12.25. (nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Vianello.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico»;

   b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

    2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento»;

  1-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

   a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

   b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

   c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

  1-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-ter del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.27. (Ulteriore nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»
12.57. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo agli impianti che alla data di pubblicazione del presente decreto-legge abbiano avviato un iter autorizzativo, esclusivamente qualora si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee sulla base della normativa regionale.».
*12.13. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*12.17. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.
*12.42. (Nuova formulazione) Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, e si intendono ricompresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.
**12.04. (Nuova formulazione) Gadda, Moretto, Fregolent.
**12.012. (Nuova formulazione) Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
**12.017. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
**12.019. (Nuova formulazione) Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**12.022. (nuova formulazione) Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

ART. 13.

  Al comma 1:

    1) sopprimere le parole: ultimo periodo,;

    2) dopo le parole: n. 387, inserire le seguenti: il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo;

    3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».
*13.10. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*13.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*13.16. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.
   1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aeree o
interrate, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma, 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze»;

   b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni».

  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) al quarto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie» sono soppresse;

    2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata»;

   b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   c) al comma 4-quaterdecies, primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

   d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

   e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

   «4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi»;

   f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale».
13.06. (Nuova riformulazione) Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-sexies:

    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al primo periodo sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti che consistano nel passaggio da linee aeree in cavo interrato, fermo restando quanto previsto all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    2) al secondo periodo, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

   b) al comma 4-quaterdecies:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere» sono inserite le seguenti: «, compreso l'interramento in cavo»;

    2) al secondo periodo, le parole: «di tracciato» sono soppresse;

   c) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo».
13.08. (Nuova formulazione) Sut.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, aggiungere le seguenti: anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
*14.4. Moretto, Fregolent
*14.10. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*14.6. Benamati.
*14.2. Muroni.
*14.7. (Nuova formulazione) Masi, Chiazzese.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare il progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres ed anche in funzione degli obbiettivi di transizione ecologica ed energetica delineata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia» così come previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per la riscrittura, l'aggiornamento, la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel Protocollo d'intesa firmato nel 2011 e non ancora portati a termine.
14.9. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini, Deiana.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole: ossia sonde geotermiche;

  Conseguentemente:

   al capoverso comma 6-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.;

   sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
*15.8. Fraccaro.
*15.11. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
*15.2. Muroni, Fioramonti, Tasso.

  Al comma 1, dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:

   «6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo».
15.100. I Relatori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «agli edifici,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1.».
15.1. Nardi, Fragomeli.

ART. 16.

  Al comma 2, secondo capoverso, la parola: idonee è sostituita dalla seguente: compatibili.
16.18. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 5, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.
*16.5. (Nuova formulazione) Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*16.14. (Nuova formulazione) Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*16.11. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*16.10. (Nuova formulazione) Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Cavandoli.
*16.8. (Nuova formulazione) Ascari.
*16.7. (Nuova formulazione) Benamati, Rossi, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, Pellicani, Braga,
Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Buratti.
*16.17. (Nuova formulazione) Stumpo, Timbro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico, nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: «GSE») offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno 3 anni.
  2. Il GSE procede alla vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 mediante la stipula di contratti di pari durata di quelli di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito: «GME») ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021.
  3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti:

   a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenendo conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento, nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

   b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia già in sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive ovvero dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/2003 ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente del 16 dicembre 2020, n. 558/20/R/EEL.;

   c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

   d) le modalità con le quali il meccanismo di cui al comma 1 è coordinato con le procedure di cui al Capo II, Titolo II, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 gestite dal GSE.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**16.06. (Nuova formulazione) Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Berlinghieri, Frailis, Buratti.
**16.017. (Nuova formulazione) Davide Crippa, Zanichelli.
**16.026. (Nuova formulazione) Nevi, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
**16.020. (Nuova formulazione) Lupi.

ART. 18.

  Al comma 1, capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con le seguenti: gruppo Ferrovie dello Stato italiane nonché delle società concessionarie autostradali.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: di trasmissione nazionale aggiungere le seguenti: e di distribuzione;

   sostituire la rubrica con la seguente: Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
*18.6. Gagliardi.
*18.15. Lucchini, Binelli, Patassini, Andreuzza, Piastra, Raffaelli, Pettazzi, Vallotto, Cavandoli.
*18.14. Raffaelli, Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*18.10. Sut, Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Nardi, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 1, capoverso c-bis), sostituire le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con le seguenti: gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie.
**18.4. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
**18.9. (Nuova formulazione) Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi, Zanichelli.
**18.13. (Nuova formulazione) Fiorini, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
**18.2. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**18.5. (Nuova formulazione) Gagliardi.
**18.12. Moretto, Fregolent.
**18.16. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».
18.11. Davide Crippa, Galizia.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «in relazione all'andamento del mercato», sono aggiunte le seguenti: «e del reale costo di approvvigionamento della materia prima».
18.01. Davide Crippa, Galizia, Zanichelli.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Articolo 19-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

  1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
  2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
  3. Il Ministero della transizione ecologica assicura, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, il coordinamento delle iniziative di cui al comma 2.
19.05. Braga, Rotta, Pellicani, Deiana, Fregolent, Cortelazzo, Patassini, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)

  1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

   a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

   b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

   c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
19.010. (Nuova formulazione) Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Articolo 19-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

  1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
19.07. (Nuova formulazione) Masi, Deiana, Sut, Davide Crippa.

ART. 20.

  Al comma 3 dopo le parole: Competente ad esprimersi in materia aggiungere le seguenti: culturale e.
20.11. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale».

  3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

   «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma».
21.8. (Nuova formulazione) Casciello, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale)

  1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.
*22.08. Zucconi, De Toma, Caiata.
*22.015. Pagani.
*22.028. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*22.032. D'Attis, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Sessa, Labriola, Mazzetti, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

ART. 25.

  Nel titolo II, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis.
(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;

   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90».

  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.
  3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.
25.011. (Nuova formulazione) Dal Moro, Serracchiani, Pellicani.

ART. 26.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
  2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b)
e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

  2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».

  Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: . Differimento di termini in materia di finanza regionale.
26.3. (Nuova formulazione) Buratti, Delrio.

ART. 27.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*27.8. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*27.39. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Polidori, Labriola, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.30. (Nuova formulazione) D'Elia.
*27.50. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di
cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
27.19. (Nuova formulazione) D'Eramo, Bellachioma, Zennaro, Davide Crippa, Grippa, Cavandoli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
27.4. (Nuova formulazione) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini, Binelli, Maurizio Cattoi.

ART. 28.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».
*28.4. (Nuova formulazione) Del Barba, Fregolent, Moretto.
*28.7. (Nuova formulazione) Chiazzese, Licatini, Traversi.

  Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:

Articolo 28-bis.
(Cooperative edilizie di abitazione)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».
28.02. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6;».
  2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «anche successive alla prima», sono aggiunte le seguenti: «alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6».
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Articolo 29-ter.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA)

  1. All'articolo 10-quater, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Al fine consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al termine di cui al comma 1 ma comunque entro il 15 ottobre 2022.
28.04. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut, Fraccaro, Masi, Deiana.

ART. 29.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre;

   b) alla lettera c), sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre.
29.1. Gemmato, Zucconi.

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi delle Aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale.
   3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel piano.».
30.5. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Ettore, Gentile, Torromino, Maria Tripodi, Furgiuele

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: sperimentale
*32.7. (Nuova formulazione) D'Elia, De Filippo.
*32.9. (Nuova formulazione) Magi.
*32.10. (Nuova formulazione) Magi.

ART. 33.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.
33.6. (Nuova formulazione) Vitiello, Annibali, Ferri, Moretto, Fregolent.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Articolo 35-bis.
(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

   a) la tipologia di intervento;

   b) la tempistica;

   c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

   d) il livello progettuale richiesto;

   e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
35.06. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis con le seguenti: l'autorità competente.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1 al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, fra quelli che, ai sensi del periodo precedente, vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui ai due periodi precedenti in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis da precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.»;
  2 al comma 2-bis, quarto periodo, dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo», e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;
  3 il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

   «2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione.».

  1-ter. All'articolo 24, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «l'autorità competente», ovunque presenti, sono sostituite dalle parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
  1-quater. A decorrere dall'entra in vigore della presente disposizione, il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

   «6-bis. Al fine dell'accelerazione della transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla verifica preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quest'ultima norma; ove, all'esito di tale procedura, risultino applicabili le procedure di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente vi sottoponga direttamente il progetto, queste procedure hanno in ogni caso ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».
36.1. (Nuova formulazione) Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.

ART. 38.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
38.2. Fragomeli, Cenni.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente».
*39.1. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*39.2. Giacomoni, Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Nel titolo IV, dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)

  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunti i seguenti:

   «4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
   4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego».
41.014. (Nuova formulazione) Deiana.

ART. 42.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».
  1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

   a) al 31 dicembre 2022:

    1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

    2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

   b) al 31 dicembre 2023:

    1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

    2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

   c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

    1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

    2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

   d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
42.100. Governo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: utilizzo delle maggiori entrate inserire le seguenti: e delle minori spese.
42.101. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni finali)

  1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».
42.01. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
42.017. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Cavandoli.

ALLEGATO 3

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite dalle seguenti: «del costo per kWh».

  All'articolo 6:

   al comma 2, la parola: «forfettaria» è sostituita dalla seguente: «forfetaria»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,»;

   al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti»;

   al comma 6, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

   al comma 7, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

  All'articolo 7:

   al comma 1, la parola: «determinatasi» è sostituita dalla seguente: «determinata»;

   al comma 2, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

   al comma 3, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso 5, le parole: «ivi inclusi quelli previsti dal» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al», le parole: «che ricadono» sono sostituite dalla seguente: «installati» e le parole: «del codice dei beni culturali e del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «del citato codice dei beni culturali e del paesaggio,».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «ai clienti» sono sostituite dalle seguenti: «per i clienti», le parole: «il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «il Gestore dei servizi energetici (GSE)» e la parola: «avvia» è sostituita dalla seguente: «avviano»;

   al comma 2:

   al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate» e le parole: «delle tempistiche massime» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi massimi»;

   al secondo periodo, la parola: «ricadono» è sostituita dalle seguenti: «sono situati» e dopo le parole: «28 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022»;

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «oneri fiscali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla rubrica, le parole: «l'emergenza caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici».

  All'articolo 17:

   al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis:

   all'alinea, primo periodo, la parola: «ricadenti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «esistenti»;

   alla lettera a), le parole: «di euro, per» sono sostituite dalla seguente: «per» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

   alla lettera a), dopo le parole: «comma 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 145,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145»;

   alla lettera b), capoverso 8:

   al primo periodo, le parole: «che insistono sul medesimo immobile» sono sostituite dalle seguenti: «adottate per il medesimo immobile»;

   al quarto periodo, le parole: «del medesimo Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero».

  All'articolo 20:

   al comma 1, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Difesa Servizi S.p.A.».

  All'articolo 21:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 4, del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del medesimo».

  All'articolo 22:

   al comma 1, le parole: «e riqualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla riqualificazione» e le parole: «il riconoscimento di incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di incentivi»;

   al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 23:

   al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 24:

   al comma 1, le parole: «legge 17 dicembre 2021, n. 301» sono sostituite dalle seguenti: «legge 17 dicembre 2021, n. 215» e le parole: «e conseguentemente emerga» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai quali conseguentemente risulti».

  All'articolo 25:

   al comma 1, dopo le parole: «di 150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

   al comma 2, dopo le parole: «alla determinazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,»;

   al comma 3, le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;

   al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 9, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

  All'articolo 27:

   al comma 2:

   al secondo periodo, le parole: «da destinare,» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

   al terzo periodo, le parole: «sulle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni»;

   al comma 3, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

   al comma 4, le parole: «d'intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

  All'articolo 28:

   al comma 4, le parole: «dal comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 si provvede», dopo le parole: «a 285 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 280 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 29:

   al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate» e le parole: «per l'anno 2022 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, a».

  All'articolo 30:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 122, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122 del».

  All'articolo 31:

   al comma 1:

   alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «può essere incrementata» sono inserite le seguenti: «mediante erogazioni»;

   alla lettera b), dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal comma 1,»;

   alla rubrica, le parole: «e operatori» sono sostituite dalle seguenti: «e degli operatori».

  All'articolo 32:

   al comma 2, primo periodo, la parola: «23-quinquesè sostituita dalla seguente: «23-quinquies»;

   alla rubrica, le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento».

  All'articolo 33:

   al comma 1, la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «richiesti»;

   al comma 2, lettera b):

   al numero 1), le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e le parole: «del medesimo profilo» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo profilo»;

   al numero 2), le parole: «la prova scritta, un numero» sono sostituite dalle seguenti: «la prova scritta un numero» e le parole: «di posti» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti».

  All'articolo 34:

   al comma 1:

   alla lettera a), numero 3), le parole: «del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,», le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «le disposizioni cui» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui»;

   alla lettera b), numero 3), capoverso 3), primo periodo, le parole: «dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'incarico»;

   alla lettera f), capoverso 1, le parole: «avviare a un procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «avviare un procedimento».

  All'articolo 35:

   al comma 1, capoverso Articolo 34-ter, comma 1:

   al primo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del codice di cui al decreto legislativo»;

   al secondo periodo, le parole: «in Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 36:

   al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 37:

   al comma 1:

   alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “e di” sono sostituite dalle seguenti: “e a”»;

   alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

  All'articolo 40:

   al comma 1:

   alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «di risulta,» sono sostituite dalle seguenti: «di risulta» e le parole: «ed evitare» sono sostituite dalle seguenti: «e per evitare» e, al secondo periodo, le parole: «attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale attività di importazione»;

   alla lettera b):

   al capoverso 3:

   alla lettera a), dopo le parole: «di buona tecnica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera d), la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

   al capoverso 3-bis, le parole: «dell'allegato XIX,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato XIX»;

   alla lettera c), capoverso 4, al primo periodo, la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e dello sviluppo economico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'allegato A:

   nell'allegato XIX:

   all'articolo 1, comma 1:

   all'alinea, le parole: «nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

   alla lettera c), le parole: «31 luglio 2020, n. 101» sono soppresse e le parole: «rispetto una» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a una»;

   alla lettera d), le parole: «del 9 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, del 9 ottobre 2013,»;

   alla lettera g), le parole: «l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione» e dopo le parole: «di cui all'allegato 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   all'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dei Ministeri»;

   al comma 3, le parole: «e i principali» sono sostituite dalle seguenti: «e dei principali»;

   all'articolo 5:

   al comma 3, le parole: «di riferimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento sono»;

   al comma 5, le parole: «consegna a destino» sono sostituite dalle seguenti: «consegna a destinazione»;

   all'articolo 6:

   al comma 4, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera a),»;

   al comma 6, dopo le parole: «comma 2, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   all'articolo 7:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «di II grado» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   all'allegato 2:

   alla sezione «Prodotti semilavorati», voce «Lanierini/Nastri magnetici», la parola: «LANIERINI» è sostituita dalla seguente: «LAMIERINI».