Commissioni Riunite (IX e X)
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Commissioni Riunite (IX e X)
Comm. riunite 0910
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 162
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (Seguito dell'esame e rinvio) ... 163
ALLEGATO (Nuova proposta di documento finale delle relatrici) ... 165
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Atto n. 362.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.
Martina NARDI, presidente, ricorda che è stato svolto un ciclo di audizioni informali e che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ricorda, infine, che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 9 aprile.
Comunica inoltre che sul provvedimento l'onorevole Palmieri del gruppo Forza Italia sostituisce ad rem l'onorevole Caon.
Carlo PIASTRA (LEGA), relatore per la X Commissione, avanza la richiesta di un rinvio dell'esame, allo scopo di svolgere un ulteriore approfondimento ai fini dell'espressione del parere.
Luciano NOBILI (IV), relatore per la IX Commissione, concorda con la richiesta formulata dal collega correlatore Piastra.
La sottosegretaria Anna ASCANI si dichiara favorevole alla richiesta dei relatori.
Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI.
La seduta comincia alle 14.10.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.
COM(2021) 206 final e Allegati.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 30 marzo 2022.
Martina NARDI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta le relatrici hanno presentato una proposta di documento finale. Avverte altresì che le relatrici hanno redatto una nuova proposta di documento, che invita ad illustrare, comunicando che si è avuto l'assenso per le vie brevi del Governo.
Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice per la X Commissione, illustra una proposta di documento finale con osservazioni (vedi allegato). In particolare, rispetto al testo che già era stato inviato per le vie brevi ai membri delle Commissioni, avverte che è stata aggiunta l'osservazione di cui alla lettera e), con cui viene sollecitata la Commissione europea a produrre un miglior coordinamento fra il regolamento in oggetto e le altre fonti di diritto europeo sulla materia (ad esempio, la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali).
Fa presente che nel testo sono state recepite numerose sollecitazioni acquisite nel corso delle audizioni. In particolare, è stata richiesta una definizione di «intelligenza artificiale», al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle sue finalità e peculiarità, nonché con riferimento alla categorizzazione di rischio alto, medio e basso; è stata sottolineata l'esigenza di evitare una frammentazione tra i vari Stati europei rispetto alla normazione delle cosiddette sandbox, spazi di sperimentazione che permettono alle start up di testare liberamente i propri prodotti senza rigidità normative; infine, si è proposto di individuare delle precise responsabilità all'interno della filiera di produzione digitale.
Ancora, osserva che nel documento è stata avanzato al Governo l'invito ad istituire una nuova e specifica Autorità di controllo, il cui perimetro di competenza includa, tra l'altro, la promozione di nuovi diritti digitali, la tutela di cittadini e imprese nei loro diritti fondamentali, nonché la valutazione delle implicazioni umane ed etiche di strumenti digitali non conformi al regolamento.
Federica ZANELLA (LEGA) avanza due proposte di modificazione del documento. In primo luogo, quanto all'osservazione di cui alla lettera d), chiede di espungere l'espressione finale «dunque una eccessiva discrezionalità degli Stati». In secondo luogo quanto alla lettera n), sottolinea l'opportunità di non richiedere la creazione di una nuova Autorità ad hoc, bensì di sfruttare al meglio le competenze presenti presso organismi già esistenti, quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo un ampliamento delle loro competenze nell'ambito dei diritti digitali.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice per la IX Commissione, dopo aver dichiarato di sottoscrivere in toto l'illustrazione effettuata dalla collega correlatrice Orrico puntualizza che il documento finale delle Commissioni è comunque parte di un percorso assai più ampio, che ricomprende anche il Senato e i principali organismi dell'Unione europea. Si tratta, continua, di una materia assai delicata, che incide profondamente sulla vita delle persone e che l'Europa cerca, caso unico al mondo, di porre in una cornice giuridica chiara. Vista tale delicatezza, tra un utilizzo delle Autorità già esistenti e l'istituzione di una nuova Autorità afferma di non nutrire dubbi: è chiaro che si avverte il bisogno di un soggetto esclusivamente dedicato. Questo per quanto riguarda l'osservazione e di cui alla lettera n); manifesta invece disponibilità per la modifica richiesta dalla collega Zanella all'osservazione di cui alla lettera d).
Martina NARDI, presidente, prende atto dell'esistenza di questioni non ancora risolte e propone alle relatrici un rinvio della deliberazione, allo scopo di favorire un'ulteriore interlocuzione con i gruppi.
Luigi GALLO (M5S) si dichiara concorde con l'orientamento delle relatrici. In passato, in numerose occasioni si è lamentata la mancanza di un'Autorità sull'area digitale provvista di poteri sufficienti ad intervenire efficacemente: il tema è importante e avvertito e occorre intervenire.
Salvatore CAIATA (FDI) si dichiara invece d'accordo con l'orientamento della collega Zanella: l'istituzione di una nuova Autorità gli appare superflua, giacché basterebbe che quelle esistenti fossero dotate delle risorse necessarie a svolgere le proprie funzioni. Concorda sulla necessità di un rinvio, così da arrivare ad una deliberazione unanime.
Martina NARDI, presidente, rinnova la richiesta alle relatrici di prendere contatti con i gruppi per arrivare ad una votazione del documento finale quanto più possibile condivisa, che dovrebbe svolgersi nel corso della prossima settimana.
La seduta termina alle 14.25.
ALLEGATO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.
NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLE RELATRICI
Le Commissioni IX e X,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione;
premesso che:
la proposta di regolamento rappresenta il primo tentativo di regolare l'intelligenza artificiale (IA) in un contesto globale caratterizzato dalla sostanziale assenza di discipline normative di carattere generale;
la proposta è stata preannunciata in una serie di documenti programmatici della Commissione europea, tra i quali il Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale – un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia COM(2020)65) su cui la IX Commissione trasporti ha adottato un documento conclusivo in data 19 maggio 2021;
l'atto della Commissione rappresenta uno dei dossier legislativi che fondano la visione strategica dell'UE sulla trasformazione digitale e le nuove tecnologie, nell'ambito della quale sono state adottate, tra l'altro, le proposte di legge sui servizi digitali, sui mercati digitali e sulla governance dei dati;
è apprezzabile l'approccio antropocentrico alla base della nuova disciplina, in funzione del quale le tecnologie devono essere al servizio delle persone e in linea con i valori, i diritti fondamentali e i principi dell'Unione;
è condivisibile la scelta di introdurre un regime orizzontale volto a garantire sicurezza, affidabilità, e conformità al sistema valoriale europeo degli strumenti che rientrano nella gamma della IA, applicabile alla maggior parte dei settori socioeconomici, e sul piano soggettivo, a tutti i soggetti inclusi nella catena del valore dei sistemi di intelligenza artificiale;
rilevato che:
il concetto di intelligenza artificiale (IA) include un'ampia gamma di tecnologie utilizzata nella maggior parte dei settori socio economici, tra l'altro, dotate di un alto grado di autonomia nelle loro azioni, e impiegate per la capacità di elaborare rapidamente ingenti volumi di dati;
l'uso crescente dell'IA può porre una serie di rischi riconducibili alle modalità specifiche di progettazione, alla tipologia di dati immessi nei sistemi, nonché all'utilizzo degli utenti finali, nell'ambito della catena del valore;
i rischi possono attenere alla sicurezza delle persone, come anche alla protezione dei dati e al diritto alla vita privata, nonché alla discriminazione sociale ed economica in base a distorsioni nell'immissioni di dati, anche con riguardo alle differenze di genere;
l'esigenza di disciplinare l'IA con un quadro giuridico comune in grado di ridurre al massimo l'esistenza di tali rischi deve essere bilanciata dalla necessità di consentire alle imprese nazionali ed europee di liberare i rispettivi sforzi sul piano dell'innovazione tecnologica pionieristica, al fine di tenere il passo nella concorrenza globale con i maggiori competitor nel settore digitale, USA e Cina;
considerato che:
la proposta introduce un'ampia definizione di IA, basata sul combinato disposto dell'articolo 3, recante una nozione di software che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, nonché dell'allegato I, che stila una lista di tecniche e approcci con cui tale software può essere sviluppato;
la proposta esclude dall'ambito oggettivo di applicazione l'IA sviluppata o impiegata per scopi esclusivamente militari, nonostante taluni sistemi di intelligenza artificiale nel settore della difesa implichino potenzialmente una capacità lesiva dei diritti fondamentali del tutto assimilabile alle minacce che si intendono neutralizzare con la disciplina proposta per le tecniche di IA ad uso civile;
al fine di stabilire un regime tecnologicamente neutro, alla Commissione è attribuito un potere, esercitato mediante atti delegati, di aggiornamento del citato elenco di cui all'allegato I, in funzione degli sviluppi tecnologici e di mercato sulla base di caratteristiche simili alle tecniche e agli approcci ivi indicati;
l'approccio della Commissione europea è volto a graduare i sistemi di IA in relazione al livello di rischio per i diritti fondamentali dell'UE;
in particolare, è istituito un sistema di oneri per i dispositivi di IA ad alto rischio che si traduce, tra l'altro, in una serie di obblighi di certificazione o di autocertificazione in materia di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel regolamento;
tra gli obblighi di compliance che devono essere rispettati dai sistemi di IA la proposta attribuisce significativa rilevanza agli standard previsti per i set di dati di addestramento, convalida e prova che devono essere, tra l'altro, pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi;
a tal proposito, è condivisibile l'obiettivo di garantire la qualità dei dati immessi nei sistemi ai fini dell'addestramento, convalida e prova, al fine di evitare la generazione di effetti indesiderati, per esempio in termini di discriminazione sulla base del genere o di altri aspetti attinenti ai diritti fondamentali delle persone;
nonostante la rilevanza fondamentale della qualità dei dati immessi in un sistema ai fini della correttezza dell'output del sistema di IA, in ogni caso il livello di complessità delle tecnologie di IA è tale da imporre una riflessione sul fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di design indipendenti dagli standard in materia di dati;
la complessità dell'ecosistema digitale proprio dell'intelligenza artificiale può sfuggire all'impostazione tradizionale basata sul rapporto fornitore-utente ed è pertanto opportuno verificare se è possibile delineare un sistema di responsabilità che tenga maggiormente conto delle modalità di utilizzo e del contesto di esecuzione di un sistema di intelligenza artificiale;
la proposta definisce un complesso sistema di governance che essenzialmente si articola su tre livelli che comprendono la Commissione europea, un comitato europeo per l'intelligenza artificiale, nonché autorità istituite o designate a livello nazionale competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del regolamento;
la disciplina conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta di istituire un'autorità ad hoc cui affidare i profili di governance a livello nazionale, oppure attribuire tali compiti ad un organismo esistente;
è condivisibile l'intento della Commissione europea di sostenere l'innovazione, in particolare attraverso la previsione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e altre misure per ridurre gli oneri normativi e sostenere le piccole e medie imprese e le start-up;
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 29 marzo 2022;
rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
esprimono una
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di intervenire sul complesso delle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I della proposta, con particolare riguardo alla definizione di «intelligenza artificiale», al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle finalità e peculiarità proprie dello strumento, nonché sulla capacità di replicare funzioni, abilità e comportamenti propri delle persone;
b) si valuti la portata della definizione di «intelligenza artificiale», al fine di verificare se talune tecnologie elencate nell'allegato I siano effettivamente riconducibili alla definizione più aggiornata dei sistemi di IA e al perimetro di applicazione del nuovo regime, nonché di evitare profili di incertezza giuridica;
c) pur essendo condivisibile l'obiettivo di rendere il nuovo regime tecnologicamente neutro, abilitandone la capacità di stare al passo con i progressi scientifici ed industriali, è opportuno prevedere che il potere di aggiornamento della definizione di sistema sia esercitato in maniera da consentire il massimo grado di partecipazione degli Stati membri, anche attribuendo considerazione prioritaria alle conseguenze di eventuali modifiche dell'ambito applicativo oggettivo sui rispettivi sistemi produttivi nazionali e sulle loro peculiarità;
d) si valuti l'opportunità di adottare orientamenti comuni circa le facoltà degli Stati membri di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal paragrafo 4 dell'articolo 5, al fine di evitare la frammentazione normativa, dunque una eccessiva discrezionalità degli Stati;
e) occorre migliorare le previsioni di coordinamento tra il nuovo regime e le altre discipline, sia a carattere orizzontale (quale il regolamento generale sulla protezione dei dati), sia di tipo settoriale (ad esempio le norme future in materia di finanza digitale e la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali), al fine di evitare duplicazioni di oneri, o disallineamenti in grado di compromettere il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali;
f) appare utile una riflessione sull'effettiva applicabilità del disposto di cui all'articolo 10 relativamente al rispetto dei requisiti di pertinenza, rappresentatività, esenzione da errori e completezza degli standard per quanto riguarda i dati di addestramento, convalida e prova utilizzati dai sistemi di IA ad alto rischio, anche alla luce di quanto recita il considerando 44 il quale richiede che tali set di dati debbano essere sufficientemente pertinenti, rappresentativi e privi di errori, nonché completi alla luce delle finalità previste dal sistema, e tenuto conto del fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di design indipendenti dagli standard in materia di dati;
h) con riferimento al capo 3, appare utile definire con un maggior grado di precisione un sistema di accountability, che rifletta il ruolo attivo dei soggetti nella catena del valore dell'IA, inclusi quelli che svolgono un ruolo nell'implementazione di adattamenti e personalizzazioni che modifichino in modo sostanziale le modalità di erogazione o finanche le finalità stesse del sistema originariamente concepite dal fornitore;
i) si rafforzino gli strumenti per migliorare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni relative ai sistemi di IA;
l) per quanto concerne i codici di condotta di cui la Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione ai sensi dell'articolo 69, appare particolarmente necessario agevolare e promuovere l'adozione di un codice etico di autoregolamentazione da parte dei fornitori di IA, senza però determinare oneri eccessivi per il mercato; a tal fine, sarebbe opportuno istituire un tavolo di lavoro degli stakeholder che potrebbe avviare la discussione di tale codice già nel corso dell'esame della proposta di regolamento presso le istituzioni dell'Unione europea;
m) l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA nei diversi Stati membri a livello nazionale, già prevista all'articolo 53, dovrebbe essere particolarmente incoraggiata, costruendo un framework il più possibile omogeneo al fine di evitare eccessi di burocratizzazione, di favorire incentivi per le imprese innovative e scongiurare il rischio di una frammentazione della regolamentazione del mercato, nonché garantire uniformità nelle pratiche amministrative;
n) con riferimento alle opzioni relative al modello di governance da adottare a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 59 della proposta, si valuti l'opportunità di istituire un'autorità di controllo autonoma il cui perimetro di competenza includa, tra l'altro, la promozione di nuovi diritti digitali, la tutela di cittadini e imprese nei loro diritti fondamentali, nonché la valutazione delle implicazioni umane ed etiche di strumenti digitali e di IA non conformi al regolamento; in ogni caso è indispensabile dotare tale organismo di risorse specialistiche sufficienti, oltreché assicurarne la necessaria sfera di indipendenza, e rafforzare tutte le altre autorità con le competenze necessarie per collaborare sugli stessi obiettivi;
o) è opportuno sensibilizzare gli Stati membri affinché avviino le attività preparatorie che saranno necessarie per l'implementazione del regolamento;
p) dovrebbero essere implementate politiche volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale, nonché le competenze in materia di IA, in particolare quelle ibride, che sono particolarmente adatte alla complessità delle questioni poste dall'uso dell'intelligenza artificiale; l'accento su tali politiche è, altresì, necessario anche alla luce delle risultanze dell'ultimo DESI (Digital Economy and Society);
q) è opportuno infine che la strategia nazionale sull'IA adottata nel novembre 2021 sia implementata con particolare riguardo agli obiettivi riconducibili alle politiche volte a migliorare le competenze in materia di IA e in raccordo con la futura cornice normativa europea, considerando anche il lavoro che il Consiglio d'Europa sta avviando sul tema.